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STUPEFACENTI Primo piano GLI STUPEFACENTI: UNA LEGGE IN CONTINUO MOVIMENTO di Maurizio Cini / Patrizia Rampinelli Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Università di Bologna L’ argomento “stupefacenti” è sempre di attualità, vuoi per la recente modifica legislativa del febbraio scorso, vuoi per gli adempimenti amministrativi conseguenti: l’ultimo riguarda il nuovo modello di buono-acquisto approvato con D.M. 18.12.2006: ed infine per i dubbi e le difficoltà interpretative che la normativa contiene. Si è creduto pertanto di fare cosa utile ai Lettori riproporre un testo organico che espone i principali adempimenti a carico del farmacista aggiornato alle più recenti novità introdotte nell’ordinamento. Infine non si può omettere un cenno critico alla disciplina sanzionatoria confrontandola con quella più generale in materia di spedizione delle ricette mediche come previsto dal codice dei medicinali. Appaiono evidenti infatti alcune contraddizioni in relazione all’entità delle sanzioni che dimostrano la man- canza di un’unica cabina di regia (per usare un termine oggi in uso) nella stesura delle norme che il farmacista deve ogni giorno applicare (vedi tabella). E’ del tutto evidente la sperequazione tra le sanzioni previste dal decreto legislativo 24.4.2006, n. 219 (di seguito codice) e quelle di cui al testo unico in materia di stupefacenti. In concreto, la spedizione di una ricetta ripetibile non conforme alle norme prescrivente un medicinale non stupefacente comporta una sanzione nettamente superiore alla medesima ipotesi in caso di medicinale stupefacente anche di sezione A della tabella II. Il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dal titolo: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, da ora in poi citato come “la legge”, 7 nuovo Collegamento gennaio/febbraio 2007 Questo articolo vuole essere un breve e aggiornato manuale sulla corretta applicazione della normativa sugli stupefacenti STUPEFACENTI Primo piano nuovo Collegamento gennaio/febbraio 2007 8 costituisce il testo di riferimento per ogni attività concernente l’uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Il testo vigente ha, nel tempo, recepito le previsioni di due importanti leggi di modifica: la legge 8.2.2001, n. 12 dal titolo: Norme per agevolare l’impiego di farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore che ha introdotto modifiche al testo originario con lo scopo di agevolare la prescrizione e la somministrazione dei seguenti principi attivi (allegato III-bis): codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, nella terapia del dolore in pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, e la legge 21.2.2006, n. 49 che, mantenendo le agevolazioni nell’uso dei farmaci analgesici, ha introdotto il principio, innovativo rispetto al passato, dell’equivalenza tra droghe “leggere” e droghe “pesanti” nell’uso personale e, sotto il profilo sanzionatorio, per quanto riguarda le attività illecite connesse. La legge disciplina tutti gli stadi attraverso cui passano le sostanze considerate, dalla coltivazione delle piante che le contengono o dalla loro preparazione industriale per sintesi o semisintesi, fino alla dispensazione al pubblico attraverso le farmacie. Prevede inoltre la costituzione delle strutture per la riabilitazione dei tossicodipendenti. Le sostanze sottoposte a controllo sono elencate, in base alla loro capacità di indurre dipendenza fisica e/o psichica, in due tabelle (artt. 13 e 14), che saranno periodicamente aggiornate con decreto del Ministero della salute. Nella prima tabella sono elencate tutte le sostanze sottoposte a vigilanza e controllo mentre, nella seconda (divisa in cinque sezioni: A, B, C, D, E), sono elencati i medicinali contenenti le sostanze di cui alla prima tabella. L’appartenenza alle se- zioni da A ad E risponde all’esigenza di graduare le norme che disciplinano, in particolare, la prescrizione e la dispensazione dei medicinali. Le cinque sezioni comprendono infatti, in ordine decrescente di pericolosità, tutti i medicinali sottoposti alla disciplina specifica. Per quanto riguarda la farmacia, va detto che l'autorizzazione ministeriale all'acquisto, cessione ed impiego delle sostanze, obbligatoria per tutti gli altri operatori, è implicita nell'autorizzazione all'esercizio della farmacia (art. 17, comma 2) e pertanto il relativo controllo ricade in quello più generale di vigilanza sul servizio farmaceutico di competenza dell'Azienda sanitaria locale, senza però escludere la possibilità per gli altri organi di polizia di procedere a verifiche. Come si è visto, l’impiego terapeutico delle sostanze sottoposte a controllo è disciplinato prevalentemente dalla tabella II mentre le sostanze incluse nella tabella I hanno rilevanza, per il farmacista, unicamente in caso di impiego delle sostanze come tali per l’allestimento di preparazioni galeniche. Vengono di seguito riportati i principali adempimenti richiesti al farmacista per la gestione delle sostanze e preparazioni incluse nelle cinque sezioni della tabella. Acquisto e detenzione Per l'acquisto delle sostanze e dei medicinali che le contengono, di cui alla tabella I e di cui alla tabella II (sezioni A, B, C, D, E) il responsabile della gestione della farmacia (titolare o direttore) deve compilare un'apposita richiesta su di un modulo in tre sezioni rilasciato dal Ministero della Sanità tramite gli ordini provinciali dei farmacisti (bollettario buoni-acquisto). Su ogni modello può essere prescritto un solo tipo di medicinale. La prima sezione resta al farmacista per documentazione e ad essa viene allegata la fattura di acquisto, la seconda e la terza vengono inol- trate al fornitore che trattiene la seconda e trasmette la terza all’Azienda sanitaria locale di appartenenza della farmacia. In caso di acquisto da distributore intermedio (grossista) la richiesta scritta è limitata alle sezioni A, B e C (art. 38). A tale modello di bollettario si è aggiunto quello approvato con D.M. 18.12.2006, valido per le richieste singole o cumulative di più medicinali. E’ formato da quattro copie e può essere stampato liberamente in blocchi contenenti non più di cento buoni; deve venire numerato secondo una progressione numerica annuale, propria di ciascuna farmacia; può infine essere compilato mediante sistemi informatici al momento dell’emissione dell’ordine e trasmesso per via telematica a condizione che sia apposta la firma certificata elettronicamente (firma digitale). I due modelli di buoni-acquisto possono essere utilizzati indifferentemente a scelta del responsabile dell’impresa autorizzata all’acquisto o della farmacia. Del movimento di entrata e uscita delle sostanze di cui alle sezioni A, B e C, deve essere tenuta registrazione sull'apposito registro di entrata e uscita (artt. 60-68). Custodia nelle farmacie Le sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alle tabelle I e II della tabella 7 vanno tenute in armadio chiuso a chiave, separate dalle sostanze velenose... Così recita la nota in calce alla tabella 3 della F.U. Essendo, al momento, inapplicabile tale previsione in quanto l’attuale testo della tabella n. 7 non è stato ancora adeguato alla recente modifica della disciplina degli stupefacenti, sembra ragionevole assoggettare alla custodia in armadio chiuso a chiave, tutte le sostanze elencate nella tabella I come pure le sostanze e le preparazioni elencate nella tabella II, sezioni A, B e C. Il registro di entrata e uscita Il registro di entrata e uscita per le farmacie (artt. 60-68)) deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero della salute. E' composto di duecento pagine numerate e firmate ciascuna dal responsabile dell’azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato. Nella prima pagina sono riportati gli estremi del decreto di autorizzazione e nell'ultima il numero delle pagine di cui è composto. Tutte le annotazioni dovranno essere fatte senza alcuna lacuna, abrasione od aggiunta. Il farmacista deve annotare le operazioni relative alle sostanze e preparazioni di cui alla tabella I ed alle sezioni A, B e C della tabella II. Ai sensi dell'art. 62, il registro deve essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno, evidenziando in appositi spazi le quantità acquistate e cedute nell'anno e la rela- STUPEFACENTI presentazione di ricetta medica. Si tratta quindi di ricetta ripetibile che, nel suo periodo di validità di trenta giorni – precisa il decreto del Ministro della salute 7 agosto 2006 – è ripetibile per non più di tre volte. Per coerenza con la regola prevista per le altre ricette ripetibili, disciplinate dall’art. 88 del codice, l’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della vendita. Giova sottolineare che, come più sotto riportato, essendo prevista, per queste prescrizioni, una validità massima di trenta giorni dalla data di rilascio senza che sia lasciata al prescrittore la facoltà di derogarvi (come invece espressamente previsto dall’art. 88, comma 3 del codice, applicabile ai soli medicinali non stupefacenti), tale termine deve essere considerato tassativo. Tutte le ricette delle cinque sezioni della tabella II hanno validità massima di trenta giorni dalla data di rilascio. Primo piano te il farmacista, una volta verificata la presenza dei dati richiesti ed accertato che il richiedente sia maggiorenne e non manifestamente infermo di mente (art. 44), consegna il medicinale prendendo nota delle generalità della persona (nome, cognome, documento di riconoscimento, numero, data e autorità che l’ha rilasciato) e segnandole sulla ricetta nell'apposito spazio. E' da rilevare che il divieto di consegna a minori o a persone in stato di palese alterazione psichica è esteso, dall'art. 44, a tutte le sostanze e preparazioni elencate nelle tabelle I e II. L’art. 43 prevede poi una serie di norme per l’approvvigionamento da parte dei medici chirurghi e dei medici veterinari dei medicinali di cui all’allegato III-bis, per uso professionale urgente mediante autoricettazione sul ricettario a ricalco. Nello stesso articolo è inoltre disciplinato il trasporto, da parte dei sanitari (medici, veterinari, personale infermieristico), nello svolgimento del servizio di assistenza domiciliare. Tabella II – sezioni B e C - La prescrizione delle preparazioni inserite in tali sezioni non comporta l'uso di ricettario a ricalco, ma può essere usato il ricettario personale del prescrittore ovvero quello del S.S.N. La ricetta deve essere rinnovata volta per volta, deve contenere il nome e cognome dell’ammalato (ovvero il solo codice fiscale). Il farmacista la deve conservare per due anni ai fini del discarico nell’apposito registro. Tabella II – sezione D – La prescrizione delle preparazioni incluse in questa sezione segue le medesime regole previste per i medicinali di cui alle sezioni B e C. La ricetta non deve essere conservata per due anni ai fini del discarico ma solo per sei mesi e poi distrutta. Tabella II – sezione E - La prescrizione dei medicinali appartenenti a questa sezione è effettuata dal farmacista dietro 9 nuovo Collegamento gennaio/febbraio 2007 Obblighi relativi alla prescrizione ed alla vendita Tabella II - sezione A - Gli articoli 43 e 45 della legge disciplinano la compilazione (da parte dei medici-chirurghi e dei medici-veterinari) e la spedizione delle ricette (da parte del farmacista in farmacia) contenenti prescrizioni relative a sostanze di cui alla sezione A. La ricetta dovrà essere scritta, con mezzo indelebile in tutte lettere, su di un ricettario a ricalco di modello approvato con decreto del Ministero della salute. Le ricette devono essere compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricette deve essere conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato quale prova del legittimo possesso del medicinale. La ricetta deve contenere: a) cognome e nome dell’assistito o del proprietario dell'animale ammalato; b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione. La prescrizione può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni. Nel caso di medicinali di cui all’allegato III-bis, la ricetta potrà contenere fino a due medicinali diversi o lo stesso medicinale in due dosaggi diversi per una cura di durata non superore a trenta giorni; c) l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata; d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata; e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata. Nella spedizione di queste ricet- Primo piano STUPEFACENTI Sanzioni amministrative a carico del farmacista in caso di vendita di medicinali senza ricetta o con ricetta non conforme nuovo Collegamento gennaio/febbraio 2007 10 tiva giacenza. Nel registro vanno altresì annotate le uscite relative a distruzione o resa al produttore di preparazioni o sostanze avariate, scadute o non più in commercio. Le registrazioni debbono essere effettuate contestualmente all'effettivo movimento delle sostanze. Pertanto le registrazioni di entrata all'atto dell'arrivo della merce, quelle di uscita, singolarmente e contestualmente alla spedizione della ricetta. Anche le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, come pure le unità operative dei servizi territoriali delle ASL sono dotate di un registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II sezioni A, B e C. Conservazione dei registri e dei documenti giustificativi (ricette) Le ricette di cui alle sezioni A, B e C della tabella II debbono essere conservate, come si è visto, quale documento giustificativo dello scarico. Per quanto tempo debbano essere conservati i registri, i documenti giustificativi (buoni-acquisto, fatture, verbali di distruzione ecc.) e le ricette, lo si evince dall'art. 63 della legge che stabilisce, per le farmacie, per le officine farmaceutiche e per i grossisti, il termine di cinque anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. A fronte del termine di cinque anni, per la conservazione del registro, deve essere ricordato che l’art. 45 della legge dispone che le ricette prescriventi medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C debbano essere conservate per due anni dal giorno dell’ultima registrazione. In buona sostanza, quando il registro è esaurito o si decide di sostituirlo (nel qual caso le pagine inutilizzate debbono venire annullate) e pertanto non vi si continuano le registrazioni, le ricette ad esso correlate, conservate separatamente dal registro nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla privacy, debbono venire di- strutte trascorsi due anni dalla dismissione del registro. Per tutti gli altri documenti giustificativi, in assenza di una norma specifica e non contenendo dati sensibili, sembra ragionevole conservarli per cinque anni a partire dal giorno dell’ultima registrazione sul registro di entrata e uscita. Approvvigionamento da parte dei medici – Scorte obbligatorie Per l'acquisto dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, per le normali necessità di ospedali, case di cura, ambulatori, privi di farmacia interna e per motivi di pronto soccorso, i direttori sanitari ed i titolari degli ambulatori compilano una richiesta, su propria carta intestata, in triplice copia delle quali una rimane al sanitario per documentazione e le altre due consegnate al farmacista, o al grossista, che ne invia una all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, trattenendo l'altra quale documento giustificativo della registrazione in uscita. Delle sostanze così acquistate deve essere tenuta, a cura dei medici chirurghi o dei medici veterinari, registrazione di carico e scarico su apposito registro bollato e firmato dall'autorità sanitaria locale (art. 42). Tale registro deve essere controllato e vidimato ogni anno dalla stessa autorità che lo ha vidimato la prima volta (art. 64). Come sopra riportato, a tale disciplina si aggiunge quella relativa all’approvvigionamento, per uso professionale urgente, dei medicinali analgesici oppiacei. Gli articoli 46, 47 e 48 della legge disciplinano poi le modalità di approvvigionamento delle scorte obbligatorie nei luoghi di lavoro e nei mezzi di trasporto dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C. In particolare si rinvia all’art. 46 per l’approvvigionamento e la somministrazione sulle navi mercantili, all’art. 47 per l’approvvigionamento e la somministrazione nei cantieri di lavoro e all’art. 48 per l’approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso. Sanzioni Limitandosi alle sanzioni a carico del farmacista in farmacia, per omissione o negligenza, la violazione da parte del farmacista degli obblighi previsti nei vari momenti della gestione delle sostanze disciplinate dalla legge, è sanzionata in alcuni casi in sede penale (per esempio la tenuta del registro di entrata e uscita in maniera non conforme comporta l’arresto o l’ammenda) ed in altri in sede amministrativa con sanzione pecuniaria, come nel caso della vendita dei medicinali di cui a tutte le sezioni della tabella II in assenza della ricetta o con ricetta non conforme (pagamento di una somma da 100 a 600 euro).