Dispositivo 1) Il Granducato di Lussemburgo, non - EUR-Lex
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Dispositivo 1) Il Granducato di Lussemburgo, non - EUR-Lex
9.5.2008 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Dispositivo 1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/36/CE, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva. 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. C 116/9 messaggi pubblicitari offrono addirittura un premio in contanti abbinato a un biglietto della giocata poco prima dell'estrazione del lotto («TOI TOI TOI — Glaub' ans Glück»). 3) Se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione secondo cui tutte le concessioni per giochi d'azzardo e case da gioco, previste in una disciplina nazionale sul gioco d'azzardo, sono accordate per 15 anni in base a una normativa che ha escluso dalla gara d'appalto i concorrenti comunitari (non appartenenti a tale Stato membro). (1) GU C 247 del 20.10.2007. Ricorso proposto il 20 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Linz (Austria) il 19 febbraio 2008 — Procedimento penale a carico di Ernst Engelmann (Causa C-70/08) (2008/C 116/16) (Causa C-64/08) Lingua processuale: il francese (2008/C 116/15) Lingua processuale: il tedesco Parti Giudice del rinvio Landesgerichts Linz Imputato nella causa principale Ernst Engelmann Questioni pregiudiziali 1) Se l'art. 43 CE (Trattato che istituisce la Comunità europea, nella versione 2 ottobre 1997, da ultimo modificato con l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea del 25 aprile 2005, GU L 157, pag. 11) vada interpretato nel senso che esso osta a una disposizione che prevede l'affidamento della gestione dei giochi d'azzardo in case da gioco esclusivamente a società per azioni con sede nel territorio dello Stato membro in questione, e quindi la costituzione o l'acquisto di una società di capitali situata in tale Stato membro. 2) Se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un monopolio esistente all'interno di uno Stato in relazione a determinati giochi d'azzardo, quali per esempio i giochi d'azzardo proposti in case da gioco, qualora nello Stato membro di cui trattasi manchi, nel complesso, una politica coerente e sistematica di limitazione del gioco d'azzardo, in quanto gli organizzatori titolari di concessione statale sollecitano e promuovono (attraverso la televisione, i giornali e le riviste) la partecipazione a giochi d'azzardo — quali scommesse e lotterie statali — tanto che i Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Rozet e J. Enegren, agenti) Convenuto: Granducato di Lussemburgo Conclusioni della ricorrente — Constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 luglio 2003, 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (1), o non essendosi accertato che le parti sociali attuassero di comune accordo le disposizioni necessarie, o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 16, n. 1, di tale direttiva; — condannare Granducato di Lussemburgo alle spese. Motivi e principali argomenti Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/72/CE è scaduto il 18 agosto 2006. (1) GU L 207, pag. 25.