Dispositivo 1) Il Granducato di Lussemburgo, non - EUR-Lex

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Dispositivo 1) Il Granducato di Lussemburgo, non - EUR-Lex
9.5.2008
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Dispositivo
1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile
2004, 2004/36/CE, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi
che utilizzano aeroporti comunitari, non ha adempiuto gli obblighi
ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
C 116/9
messaggi pubblicitari offrono addirittura un premio in
contanti abbinato a un biglietto della giocata poco prima
dell'estrazione del lotto («TOI TOI TOI — Glaub' ans
Glück»).
3) Se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel
senso che essi ostano a una disposizione secondo cui tutte le
concessioni per giochi d'azzardo e case da gioco, previste in
una disciplina nazionale sul gioco d'azzardo, sono accordate
per 15 anni in base a una normativa che ha escluso dalla
gara d'appalto i concorrenti comunitari (non appartenenti a
tale Stato membro).
(1) GU C 247 del 20.10.2007.
Ricorso proposto il 20 febbraio 2008 — Commissione delle
Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landesgerichts Linz (Austria) il 19 febbraio 2008 — Procedimento penale a carico di Ernst Engelmann
(Causa C-70/08)
(2008/C 116/16)
(Causa C-64/08)
Lingua processuale: il francese
(2008/C 116/15)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Giudice del rinvio
Landesgerichts Linz
Imputato nella causa principale
Ernst Engelmann
Questioni pregiudiziali
1) Se l'art. 43 CE (Trattato che istituisce la Comunità europea,
nella versione 2 ottobre 1997, da ultimo modificato con
l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea del 25 aprile 2005, GU L 157, pag. 11) vada
interpretato nel senso che esso osta a una disposizione che
prevede l'affidamento della gestione dei giochi d'azzardo in
case da gioco esclusivamente a società per azioni con sede
nel territorio dello Stato membro in questione, e quindi la
costituzione o l'acquisto di una società di capitali situata in
tale Stato membro.
2) Se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel
senso che essi ostano a un monopolio esistente all'interno di
uno Stato in relazione a determinati giochi d'azzardo, quali
per esempio i giochi d'azzardo proposti in case da gioco,
qualora nello Stato membro di cui trattasi manchi, nel
complesso, una politica coerente e sistematica di limitazione
del gioco d'azzardo, in quanto gli organizzatori titolari di
concessione statale sollecitano e promuovono (attraverso la
televisione, i giornali e le riviste) la partecipazione a giochi
d'azzardo — quali scommesse e lotterie statali — tanto che i
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
sigg. G. Rozet e J. Enegren, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
— Constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 luglio 2003,
2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (1), o non essendosi accertato che le parti sociali
attuassero di comune accordo le disposizioni necessarie, o,
in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla
Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno
agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 16,
n. 1, di tale direttiva;
— condannare Granducato di Lussemburgo alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/72/CE è
scaduto il 18 agosto 2006.
(1) GU L 207, pag. 25.