Servetti - Buffone Raccolta di Giurisprudenza MILANO 2013

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Servetti - Buffone Raccolta di Giurisprudenza MILANO 2013
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
MASSIMARIO
Giurisprudenza della Sezione IX civile
del Tribunale di Milano
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA
IN MATERIA DI FAMIGLIA E MINORI
gennaio
2012 – maggio 2013
A cura di: GLORIA SERVETTI,
GIUSEPPE BUFFONE
ELENCO DELLE PRONUNCE: PAG. 003
PRONUNCE MASSIMATE: PAG. 008
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PRESENTAZIONE
E’ ormai consolidata l’opinione circa una efficacia più “cogente” del precedente giurisprudenziale
in quanto il «diritto condiviso», contribuendo alla prevedibilità delle decisioni, tutela l’interesse
pubblico alla deflazione del contenzioso civile. In presenza di più possibili interpretazioni, va
privilegiata quella che assicura la più ragionevole soluzione della controversia fino che non se ne
rinvenga un'altra più ragionevole: certo, la uniformità e la prevedibilità non devono essere
considerate una sorta di "gabbia della ragione" (CANZIO, in Giornata Europea della Giustizia
Civile, 22 ottobre 2012, Milano, Report), ma nemmeno è tollerabile che, nell’ambito di medesimi
uffici giudiziari, le risposte giudiziali siano eccessivamente diversificate o, addirittura,
contrapposte: quanto non risulta «conforme ad un economico funzionamento del sistema
giudiziario». All’interno della sezione, nell’ambito della rivista interna (Giornale sez. IX), il
massimario della giurisprudenza persegue l’obiettivo di garantire, nel rispetto dell’autonomia di
ciascun magistrato, l’esigenza di pervenire a soluzioni condivise che possano «orientare» il singolo
interprete nella decisione, evitando, in questo modo, che su specifiche questioni analoghe, si
registrino contrasti interni di giurisprudenza. Le decisioni possono, inoltre, essere utilizzate anche ai
fini della cd. decisione semplificata (art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69).
GLORIA SERVETTI
Presidente della Sezione IX Civile, Tribunale di Milano
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ELENCO DELLE PRONUNCE MASSIMATE,
IN ORDINE CRONOLOGICO
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., SENTENZA 6 GIUGNO 2012
SEPARAZIONE – ADDEBITO – ADULTERIO CD. APPARENTE O SENTIMENTALE - SUSSISTE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., SENTENZA 6 GIUGNO 2012
SEPARAZIONE – ADDEBITO – PRESUPPOSTI DI FATTO – ONERE DI CONTESTAZIONE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., SENTENZA 10 OTTOBRE 2012
DIVORZIO CD. CONGIUNTO – REVOCA DEL CONSENSO DA PARTE DI UNO DEI CONIUGI –
AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE – CONSEGUENZE – IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO (ART. 4
L. 898/1970)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 5 DICEMBRE 2012
CONTROVERSIE INSORTE TRAI GENITORI IN MERITO ALL’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ
GENITORIALE – ART. 709-TER C.P.C. – MASSICCIA INGERENZA DEL GIUDICE, VOLUTA
DAL LEGISLATORE – PRESUPPOSTI PER L’INTERVENTO DEL GIUDICE: 1)
INSUPERABILITÀ DEL CONTRASTO; 2) RISCHIO ATTUALE E SERIO PER L’INTERESSE DEL
MINORE – SUSSISTE (ART. 709-TER C.P.C.)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 5 DICEMBRE 2012
CONTROVERSIE INSORTE TRAI GENITORI IN MERITO ALL’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ
GENITORIALE – ART. 709-TER C.P.C. – INSANABILE, INCONCILIABILE E PERDURANTE
CONFLITTUALITÀ – ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA POTESTÀ
GENITORIALE – NECESSITÀ – SUSSISTE (ART. 709-TER C.P.C.)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 11 DICEMBRE 2012
REG. CE 1259/2010 – LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO E ALLA SEPARAZIONE –
ACCORDO DEI CONIUGI – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE – FORMAZIONE DELL’ACCORDO
DURANTE IL PROCESSO – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 20 DICEMBRE 2012
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – ASSENZA DI PROLE DI ETÀ MINORE O DI
FIGLI MAGGIORENNI MA NON AUTOSUFFICIENTI – ASSEGNAZIONE COME FORMA DI
MANTENIMENTO – ESCLUSIONE (ARTT. 155-QUATER, 156 C.C.)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 30 GENNAIO 2013
PROCEDIMENTO EX ART. 710 C.P.C. – COMPETENZA TERRITORIALE – RESIDENZA
DELLA PARTE CONVENUTA IN ALTRO CIRCONDARIO - FORO DEL LUOGO IN CUI È
SORTA L’OBBLIGAZIONE EX ART. 20 C.P.C. – LUOGO DELLA OMOLOGA DELLA
SEPARAZIONE – APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE
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TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., SENTENZA 13 FEBBRAIO 2013
MATRIMONIO CONTRATTO DALLA MOGLIE IGNORANDO LA OMOSESSUALITÀ DEL
MARITO – ANNULLAMENTO – SUSSISTE – PER ERRORE SULLA IDENTITÀ – SUSSISTE –
PER SUSSISTENZA DI ANOMALIA O DEVIAZIONE SESSUALE - ESCLUSIONE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., SENTENZA 13 FEBBRAIO 2013
DOMANDA DI ADDEBITO – MANIFESTA INFONDATEZZA – RESPONSABILITÀ
PROCESSUALE EX ART. 96 C.P.C. - SUSSISTE (ART. 96 COMMA III C.P.C.)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 14 FEBBRAIO 2013
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL MINORE – COMPETENZA GIURISDIZIONALE –
CITTADINANZA DEL MINORE – MINORE CON DOPPIA CITTADINANZA – APPLICAZIONE
DEL CRITERIO DI “PROSSIMITÀ” – GIUDICE DELLA RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE –
SUSSISTE (NEL CASO DI SPECIE: ITALIA – BRASILE)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 20 FEBBRAIO 2013
FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO – CESSAZIONE DEL RAPPORTO –
NECESSARIA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, DELLA INTOLLERABILITÀ DELLA
CONVIVENZA – ESCLUSIONE – SCIOGLIMENTO DAL RAPPORTO AD NUTUM – SUSSISTE –
RICORSO CONGIUNTO EX ART. 317-BIS C.C. – NECESSITÀ DELL’UDIENZA - ESCLUSIONE
(ARTT. 2 COST., 317-BIS C.C., 38 DISP. ATT. C.C.)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., SENTENZA 27 FEBBRAIO 2013
SEPARAZIONE – ADDEBITO – ELEMENTI DI VALUTAZIONE – COMPORTAMENTO DEL
CONIUGE, NELL’AMBITO DELLE SCELTE DI INDIRIZZO FAMILIARE ED EDUCAZIONE DEI
FIGLI – RILEVANZA – SUSSISTE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., SENTENZA 27 FEBBRAIO 2013
SEPARAZIONE – ADDEBITO – AD ENTRAMBI I CONIUGI - CONDIZIONI
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., SENTENZA 27 FEBBRAIO 2013
AFFIDAMENTO DEI MINORI – AFFIDAMENTO ALL’ENTE TERRITORIALE - PRESUPPOSTI
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., SENTENZA 27 FEBBRAIO 2013
NOMINA DEL CURATORE SPECIALE AL CONIUGE PARTE DEL PROCESSO - CONDIZIONI
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 6 MARZO 2013
FONDO PATRIMONIALE – CESSAZIONE VOLONTARIA PER MUTUO CONSENSO DEI
GENITORI, MEDIANTE “SVUOTAMENTO” DEL FONDO STESSO - NECESSITÀ
DELL’AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE - ESCLUSIONE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV. (UFFICIO TUTELE), DECRETO 6 MARZO 2013
EREDITÀ DEVOLUTA A MINORE – ISTITUZIONE DI UN TRUST – AMMISSIBILITÀ SUSSISTE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., SENTENZA 20 MARZO 2013
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – RIPARTO DELLA PENSIONE TRA CONIUGE SUPERSTITE E
CONIUGE DIVORZIATO – SENTENZA DEL TRIBUNALE – DECORRENZA DELLA DECISIONE
– DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL DECESSO - SUSSISTE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., SENTENZA 20 MARZO 2013
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PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – RIPARTO DELLA PENSIONE TRA CONIUGE SUPERSTITE E
CONIUGE DIVORZIATO – SENTENZA DEL TRIBUNALE – DECORRENZA DELLA DECISIONE
– DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL DECESSO - SUSSISTE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 23 MARZO 2013
GENITORI SEPARATI – DIRITTO DEL GENITORE AD INCLUDERE NELLE
FREQUENTAZIONI CON I FIGLI IL NUOVO CONVIVENTE – SUSSISTE – CONDIZIONI –
PREMINENTE INTERESSE DEL MINORE (ARTT. 2 COST., ARTT. 155 C.C., 709-TER C.P.C.)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 27 MARZO 2013
SEPARAZIONE CONSENSUALE – REVOCA UNILATERALE DEL CONSENSO PRESTATO –
ISTANZA DI REVOCA DEL DECRETO DI OMOLOGA EX ART. 742 C.P.C. – AMMISSIBILITÀ ESCLUSIONE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 27 MARZO 2013
SEPARAZIONE CONSENSUALE – REVOCA UNILATERALE DEL CONSENSO PRESTATO –
IRRILEVANZA - SUSSISTE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 2 APRILE 2013
ALIMENTI – EROGAZIONE DEGLI ALIMENTI IN VIA D’URGENZA – ART. 700 C.P.C. –
APPLICAZIONE – ESCLUSIONE – ART. 446 C.C.
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 2 APRILE 2013
ALIMENTI – EROGAZIONE DEGLI ALIMENTI ANTE CAUSAM – ART. 446 C.C. –
INAMMISSIBILITÀ – STRUMENTALITÀ DELLA MISURA AL GIUDIZIO DI MERITO
“PENDENTE” - SUSSISTE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 2 APRILE 2013
RICORSO MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE – DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ EX
OFFICIO – PREVIA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – NECESSITÀ –
ESCLUSIONE – DECISIONE DE PLANO
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 8 APRILE 2013
RAPPORTI DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI – EFFICACIA PROBATORIA –
UTILIZZABILITÀ NEL PROCESSO – SCRITTI DEL TERZO IN FUNZIONE TESTIMONIALE –
NECESSARIA ACQUISIZIONE DELLA PROVA MEDIANTE ASSUNZIONE ORALE O NELLE
FORME EX ART. 257-BIS C.P.C. – SUSSISTE – RICHIESTA DI AUDIZIONE
DELL’INVESTIGATORE MEDIANTE CONFERMA DEL SUO RAPPORTO – AMMISSIBILITÀ –
ESCLUSIONE – UTILIZZABILITÀ DEL RAPPORTO PRODOTTO SENZA IL RISPETTO DELLE
FORMALITÀ RICHIESTE – ESCLUSIONE (ARTT. 101, 244, 257-BIS C.P.C.)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 16 APRILE 2013
CONTRASTO TRA GENITORE NON COLLOCATARIO E FIGLI MINORI – RIFIUTO DEI FIGLI
MINORI DI INCONTRARE IL GENITORE – INTRODUZIONE DELLE FREQUENTAZIONI A
MEZZO DI SISTEMA AUDIOVISIVO (NEL CASO DI SPECIE: SKYPE) – SUSSISTE (ARTT. 155
C.C., 8 CEDU)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 17 APRILE 2013
TUTELA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. – DIRITTO DI FAMIGLIA – AMMISSIBILITÀ
DELLO STRUMENTO CAUTELARE - ESCLUSIONE (ART. 700 C.P.C.)
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TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 17 APRILE 2013
DOMANDA INTRODUTTIVA DEL PROCEDIMENTO – MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ –
DECISIONE DE PLANO - SUSSISTE (ART. 111 COST.)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 18 APRILE 2013
LEGGE 31 DICEMBRE 2012 N. 274, ART. 14 – AVVOCATO – SOSTITUTO DI UDIENZA –
NECESSITÀ DELLA DELEGA SCRITTA – ESCLUSIONE – VALIDITÀ DELLA DELEGA ORALE
– SUSSISTE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 24 APRILE 2013
PROCEDIMENTO PER L’ESECUZIONE GIUDIZIALE DEL TITOLO DA CUI DIPENDE IL
DIRITTO AL MANTENIMENTO – DOMANDA RICONVENZIONALE DEL RESISTENTE PER
OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO STESSO – AMMISSIBILITÀ ESCLUSIONE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 24 APRILE 2013
ORDINE DI DISTRAZIONE – ART. 3 LEGGE 219/2012 – RICHIAMO DELLA LEGGE
898/1970 TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 29 APRILE 2013
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – PROCEDIMENTO RELATIVO A FIGLIO
MINORE DI ETÀ – MODIFICA DELL’ART. 38 DISP. ATT. C.C. AD OPERA DELLA LEGGE
219/2012 – COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO – RITO APPLICABILE – RITO
CAMERALE – ESCLUSIONE – RITO ORDINARIO SUSSISTE – ERRONEA INTRODUZIONE
DEL RITO – MUTAMENTO DEL RITO - SUSSISTE
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 30 APRILE 2013
AUDIZIONE DEL MINORE – ART. 315-BIS C.C. - LEGGE 219/2012 – RAPPORTI CON
L’ART. 155-SEXIES C.C. – AUDIZIONE – OBBLIGATORIETÀ – ESCLUSIONE (ART. 315-BIS
C.C.)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 3 MAGGIO 2013
PROVVEDIMENTO LIMITATIVO DELLA POTESTÀ GENITORIALE EMESSO DAL TRIBUNALE
PER I MINORENNI – ART. 333 C.C. – RICHIESTA DI MODIFICA O REVOCA –
COMPETENZA – TRIBUNALE PER I MINORENNI – SUSSISTE – TRIBUNALE ORDINARIO –
ESCLUSIONE – LEGGE 219/2012 (ART. 333 C.C.; LEGGE 184/1983; LEGGE 219/2012)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 7 MAGGIO 2013
SEPARAZIONE CONSENSUALE – INTESE DEI CONIUGI COSTITUENTI NEGOZI ATIPICI –
ERRORE – CORREZIONE – RICORSO ALL’ART. 287 C.P.C. – ESCLUSIONE – RETTIFICA
DA PARTE DEL NOTAIO – POSSIBILITÀ – SUSSISTE – ART. 59-BIS D.LGS. 110/2010 (ARTT.
287 C.P.C., 59-BIS DLGS 110/2010)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 7 MAGGIO 2013
AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL MINORE – CONSENSO DEL GENITORE ESERCENTE LA
POTESTÀ – NECESSITÀ DEL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE EX ART. 333 C.C. –
ESCLUSIONE – EVENTUALE RICORSO - INAMMISSIBILE (ART. 333 C.C.; LEGGE 184/1983)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., DECRETO 7 MAGGIO 2013
PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA POTESTÀ GENITORIALE – ART. 333 C.C. –
DECADENZA DALLA POTESTÀ GENITORIALE – ART. 330 C.C. – COMPETENZA DEL
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TRIBUNALE ORDINARIO – ART. 38 DISP. ATT. C.C. – LEGGE 219/2012 - PRESUPPOSTI
(ART. 333 C.C.; LEGGE 184/1983)
TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV., ORDINANZA 7 MAGGIO 2013
MANTENIMENTO DELLA PROLE – ESONERO DEL GENITORE TITOLARE DI MINORE
REDDITO - ESCLUSIONE (ART. 709, ULT. COMMA, C.P.C.)
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PRONUNCE MASSIMATE
ORDINATE IN ORDINE CRONOLOGICO
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6 giugno 2012
Separazione – Addebito – Adulterio cd. apparente o sentimentale - Sussiste
Perché si integri responsabilità ai fini della produzione della frattura coniugale e, in
ispecie, violazione degli obblighi scaturenti dall’instaurato vincolo non è richiesta la
consumazione di adulterio ma è sufficiente l’aver serbato una condotta idonea ad
ingenerare nei terzi la convinzione o almeno il fondato sospetto di un rapporto
extraconiugale inteso peraltro nella sua più ampia accezione di rapporto affettivo con
persona diversa dal coniuge, non necessariamente accompagnato da rapporti sessuali. il
concetto di fedeltà coniugale di cui all’art. 143 c.c. deve, infatti, essere inteso non solo
come impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire il rapporto di dedizione
fisica e spirituale tra coniugi, ma anche come impegno a non tradire la fiducia reciproca,
di guisa che assumono rilievo anche comportamenti idonei a realizzare quello che la
giurisprudenza ha qualificato come “adulterio apparente o sentimentale”, con la
conseguenza che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la
separazione ai sensi dell’art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti
esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili
sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa
alla dignità e all’onore dell’altro.
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6 giugno 2012
Separazione – Addebito – Presupposti di fatto – Onere di Contestazione
I presupposti di fatto per far luogo a una declaratoria di addebito della separazione
possono essere provati anche per mancanza di specifica contestazione da parte della
controparte
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 10 ottobre 2012
Divorzio cd. congiunto – Revoca del consenso da parte di uno dei coniugi –
Ammissibilità – Sussiste – Conseguenze – Improcedibilità del ricorso (art. 4 l.
898/1970)
Nell’ambito della procedura volta a conseguire sentenza dichiarativa della cessazione
degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto delle parti è
da stimarsi ammissibile la revoca del consenso, già in precedenza dalla parte prestato,
sino alla sottoscrizione del relativo verbale di udienza, non essendo configurabile
nell’originaria sottoscrizione degli accordi un’ipotesi di precisazione delle conclusioni in
senso tecnico (con tutte le connesse preclusioni), propria della sola procedura
contenziosa ordinaria. In particolare, deve condividersi l’opinione secondo la quale
“presupposto” perché il giudice adito esamini la domanda di divorzio con il rito
camerale è – come recita la norma stessa – che si sia in presenza di una “domanda
congiunta” (sia essa tale già in origine o lo sia diventata nel corso del procedimento,
mediante un accordo in tal senso raggiunto), sì che è consequenziale ritenere che tale
domanda deve essere congiunta sia al momento in cui è depositata in cancelleria (o
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altrimenti formalizzata) sia in quello, successivo, in cui è portata alla diretta cognizione
del giudice (e cioè in occasione della comparizione dei coniugi innanzi al collegio,
restando per contro irrilevante la volontà di revocare il già prestato consenso all’istanza
di divorzio manifestata da uno dei coniugi dopo l’udienza, allorché il giudice ha
trattenuto la causa in decisione). In caso di revoca del consenso originariamente presto al
divorzio cd. congiunto, non è, però, possibile procedere ad una nuova “riconversione”
del rito, quanto a dire ricondurre il procedimento da camerale a contenzioso al fine di
dare impulso al procedimento secondo le forme proprie del rito ordinario cosicché ne
consegue che deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con condanna alle
spese della parte che ha revocato il consenso se ciò è avvenuto in difetto di giustificato
motivo.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 5 dicembre 2012
Controversie insorte trai genitori in merito all’esercizio della potestà genitoriale –
Art. 709-ter c.p.c. – massiccia ingerenza del giudice, voluta dal Legislatore –
presupposti per l’intervento del giudice: 1) insuperabilità del contrasto; 2) rischio
attuale e serio per l’interesse del minore – Sussiste (art. 709-ter c.p.c.)
La massiccia ingerenza voluta dal legislatore con l’innesto nel codice di rito dell’art.
709-ter c.p.c. presuppone, per potersi considerare legittima e in reale sintonia con gli
obiettivi segnati dall’impianto normativo, che il mancato perfezionamento dell’accordo
tra i genitori esercenti la potestà sia accertato come insuperabile e che lo stesso integri,
attraverso un significativo blocco delle funzioni decisionali inerenti alla vita del soggetto
minore, un consistente pregiudizio dei suoi più pregnanti interessi. Diversamente
opinando, in presenza di una forte difformità di vedute e di orientamenti educativi tra i
genitori – difformità affatto rara ove si verta in vicende separative o divorzili connotate
da accesa conflittualità interpersonale, nelle quali spesso si verifica l’incapacità delle
parti di scindere la compromessa relazione di coppia dai profili di gestione del compito
genitoriale – si avrebbe quale effetto che l’esercizio della potestà, e proprio con riguardo
alle questioni di maggior rilievo, finirebbe per concentrarsi sulla figura istituzionale del
Giudice, con conseguente sostanziale svuotamento dello stesso esercizio da parte dei
titolari della potestà medesima e accumulo di responsabilità in capo all’organo
giudiziario. Di conseguenza, la pur prevista ingerenza giurisdizionale è da intendersi
quale estremo rimedio nell’interesse della prole minore, quanto a dire come intervento
del tutto residuale per i casi nei quali qualsiasi tentativo di accordo tra i genitori sia
definitivamente accertato come infruttuoso e, inoltre, tale disaccordo sia destinato a
ripercuotersi sul minore in termini di serio, oggettivo ed altrimenti inemendabile
pregiudizio.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 5 dicembre 2012
Controversie insorte trai genitori in merito all’esercizio della potestà genitoriale –
Art. 709-ter c.p.c. – Insanabile, inconciliabile e perdurante conflittualità – Adozione
di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale – Necessità – Sussiste (art. 709ter c.p.c.)
Nel caso in cui emerga piena ed univoca prova dell’estrema ed ormai assolutamente
insanabile, inconciliabile e perdurante conflittualità in essere tra i genitori e risulti pure
che la stessa possa essere, anche in sé considerata, foriera sì di un grave pregiudizio in
relazione all’esercizio della potestà genitoriale per l’interesse dei figli minori della
coppia (con un potere decisionale sulle scelte di primaria importanza per i minori
destinato, con ogni verosimiglianza, ad una condizione di assoluta immobilità) - in
considerazion del fatto che il sistematico ricorso ai veti incrociati nell’ambito delle scelte
educative, terapeutiche e scolastiche in favore dei minori può tradursi in un risultato
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estremamente pregiudizievole per l’interesse dei figli (comportando una progressiva
quanto inevitabile paralisi anche dei compiti accuditivi, educativi e di cura dei genitori)
– è necessario ed opportuno che il giudice adotti provvedimenti limitativi della potestà
genitoriale -in materia di decisioni riguardanti i minori con riferimento alle scelte
terapeutiche, ricretative, di sostegno scolastico e dei corsi parascolastici- delegando ai
Servizi Sociali territorialmente competenti di assumere, previo contraddittorio con
entrambi i genitori, le opportune e necessarie decisioni finali.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 11 dicembre 2012
Reg. CE 1259/2010 – Legge applicabile al divorzio e alla separazione – Accordo dei
coniugi – Ammissibilità – Sussiste – Formazione dell’accordo durante il processo –
Ammissibilità - Sussiste
Il regolamento 1259\2010 CE del 20.12.2010, all’art. 5, comma 1, prevede la possibilità
per i coniugi di “designare per comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla
separazione personale”; in questo modo, il regolamento ha inteso individuare nella
volontà dei coniugi il criterio privilegiato per la scelta della legge applicabile nelle
procedure di scioglimento o allentamento del vincolo matrimoniale, rimettendo in gioco
meri criteri oggettivi di individuazione quando tale volontà manchi ovvero non sia
valida nei suoi presupposti sostanziali ( art. 6) e formali ( art. 7). (cfr. art. 8 reg.
1259\2003). L’accordo che designa la legge applicabile può, per specifica previsione
dell’art. 5 par. 3 reg. 1259\2010, essere concluso o modificato ‘al più tardi’ nel
momento in cui è adita l’autorità giudiziaria ma i coniugi, ove previsto dalla legge del
foro adito, possono designare la legge applicabile ’ …nel corso del procedimento
innanzi all’autorità giudiziaria…’ che, a sua volta, fa mettere agli atti tale designazione
in conformità delle legge del foro. Sull’ammissibilità, o meno, di una electio
iuris intervenuta nel corso del procedimento ovvero sulla individuazione del momento
entro il quale tale scelta debba essere compiuta soccorre il dettato dell’art. 709 c.p.c,
nella parte in cui prevede che, con l’ordinanza con cui fissa l’udienza di comparizione
delle parti, il Presidente assegni un termine al ricorrente ed al convenuto per il deposito
di memorie nelle quali siano evidenziati, tra gli altri, ‘gli elementi di diritto costituenti le
ragioni della domanda’. Ne consegue che ove le parti non abbiano allegato agli atti di
causa un accordo – redatto nelle forme di cui all’art. 7 reg. 1259\2010 - in cui manifesta
sia la volontà scegliere la legge applicabile per la regolamentazione dello scioglimento o
dell’allentamento del vincolo matrimoniale, il Presidente, informate le parti ex
‘considerando ‘ 18 e 19 reg. 1259\2010, sulla possibilità di opzione, presi i
provvedimenti propri della fase presidenziale, indichi alle parti, nell’ordinanza ex art.
709 c.p.c., che la memoria integrativa ovvero l’atto di costituzione, contengano la
manifestazione di volontà sulla legge che le parti stesse intendano sia applicata nel
giudizio di separazione o di divorzio.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 dicembre 2012
Assegnazione della casa familiare – Assenza di prole di età minore o di figli
maggiorenni ma non autosufficienti – Assegnazione come forma di mantenimento –
Esclusione (Artt. 155-quater, 156 c.c.)
Il previgente art. 155 c.c., nel testo in vigente sino all'entrata in vigore della legge 8
febbraio 2006, n. 54, e il vigente art. 155 quater cod. civ., in tema di separazione, come
l'art. 6 della legge 898/70, subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione
della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti
conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in
comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il
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giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di
assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non
prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di
mantenimento
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 30 gennaio 2013
Procedimento ex art. 710 c.p.c. – Competenza territoriale – Residenza della parte
convenuta in altro circondario - Foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione ex art.
20 c.p.c. – Luogo della omologa della separazione – Applicabilità - Esclusione
Non è rinvenibile alcuna disposizione speciale in materia di giudizi promossi ex art. 710
c.p.c. analoga ed assimilabile all’art. 12 quater della legge divorzile (sia pure nella sua
formulazione di portata limitativa rispetto al duplice riferimento di cui all’art. 20 c.p.c.)
e ciò anche evidenziando che il legislatore del 2006 ha ritenuto di intervenire
espressamente sul punto della normazione della competenza territoriale con il primo
comma dell’art. 709 ter c.p.c., ultima parte. Pertanto, poiché tutta la normativa - dal
2005 in poi - ha sempre più inteso individuare una disciplina processuale
tendenzialmente unitaria per la separazione e per il divorzio ed ha altresì, con plurimi
interventi, coniato nuovi criteri di competenza speciale per una materia che non vi è
dubbio si distingua da quella elettivamente contrattuale, deve ritenersi esclusa per i
procedimenti instaurati ex art. 710 c.p.c., la competenza del Tribunale innanzi al quale
sia stata definita la separazione (giudiziale o consensuale) allorquando nel medesimo
circondario non sia stanziata la residenza di parte convenuta.
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 febbraio 2013
Matrimonio contratto dalla moglie ignorando la omosessualità del marito –
Annullamento – Sussiste – Per errore sulla identità – Sussiste – Per sussistenza di
anomalia o deviazione sessuale - Esclusione
Il matrimonio contratto dal coniuge (nel caso di specie: la moglie), nell’ignoranza circa
l’omosessualità del partner (nel caso di specie: il marito), da questi taciuta, è annullabile
per errore.
Tuttavia, l’annullamento non può essere richiesto ai sensi dell’art. 122 comma III n. 1
c.c., in quanto l’errore non riguarda una malattia o anomalia o deviazione sessuale,
nessun lessico giuridico, medico, sociale ed etico collocando la omosessualità in tale
paradigma nosografico; l’annullamento può essere richiesto ai sensi dell’art. 122 comma
II c.c., in quanto l’errore cade sulla ‘identità sessuale’ del consorte, che ne definisce
l’orientamento e la direzione del comportamento sessuale e che non è, né può essere,
una mera ‘qualità’ della persona ma ne indica uno degli aspetti che costituiscono,
compongono, definiscono la sua identità complessiva, la specifica individualità, la sua
soggettività.
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 febbraio 2013
Domanda di addebito – Manifesta infondatezza – Responsabilità processuale ex art.
96 c.p.c. - Sussiste (Art. 96 comma III c.p.c.)
Il coniuge che proponga domanda di addebito verso la controparte - che pure abbia
presentato la stessa domanda - e sia risultato soccombente sotto ambo gli aspetti (nel
rigetto della sua istanza e per essere stata a questi addebitata la separazione), è
suscettibile di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. dove abbia agito con colpa
grave. Il risarcimento ex art. 96 c.p.c. deve essere riconosciuto alla controparte (e non
all’Erario) anche se questa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
11
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 14 febbraio 2013
Affidamento e collocamento del minore – Competenza giurisdizionale –
Cittadinanza del minore – Minore con doppia cittadinanza – Applicazione del
criterio di “prossimità” – giudice della residenza abituale del minore – Sussiste (Nel
caso di specie: Italia – Brasile)
Nell’ipotesi in cui il mero criterio della cittadinanza, al fine di radicare la competenza
giurisdizionale, non sia soddisfacente in quanto il minore abbia doppia cittadinanza (nel
caso di specie italiana e brasiliana) è opportuno individuare e radicare la competenza in
ordine alla decisione sulle questioni che riguardano il suo affidamento e mantenimento
al Giudice " di maggiore prossimità" ossia a quello di residenza effettiva ed abituale del
minore, al di là delle risultanze anagrafiche : detto Giudice, proprio perché ivi il minore
risiede, può attuare in maniera più agile gli strumenti ( anche attraverso se del caso
indagini sociali) necessari ad accertare le condizioni di vita e psicologiche del minore, la
qualità della relazione con il genitore convivente, la maturità e volontà del minore. In
particolare, ai fini della individuazione di un auspicabile criterio di individuazione del
giudice "più prossimo al minore (criterio della prossimità)" risulta inapplicabile la
convenzione dell'Aja del 19.11.1996 sulla competenza, legge applicabile,
riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e
le misure di protezione dei minori (circa la “competenza”, la Convenzione prevede
all’art. 5, comma 1, del capitolo II, che “Le autorità, sia giudiziarie, sia amministrative,
dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare
misure tendenti alla protezione della sua persona e dei suoi beni.” principio ribadito
dell’art. 11, su cui si impernia tutto il capitolo II circa la “Competenza”. (Legge
218/1995)
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 20 febbraio 2013
Famiglia di fatto non fondata sul matrimonio – Cessazione del rapporto –
Necessaria valutazione, da parte del giudice, della intollerabilità della convivenza –
Esclusione – Scioglimento dal rapporto ad nutum – Sussiste – Ricorso congiunto ex
art. 317-bis c.c. – Necessità dell’udienza - Esclusione (Artt. 2 Cost., 317-bis c.c., 38
disp. att. c.c.)
In materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate
da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire
ad nutum, ovvero senza necessità per l’autorità giudiziaria di accertare il carattere
irreversibile della crisi del rapporto attraverso l’espletamento di tentativo di
conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve
eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle
parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto ex art. 317-bis c.c., atteso che
l’esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell’adeguatezza degli
accordi raggiunti all’interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui
all’art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli,
degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla
prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata)
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Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 27 febbraio 2013
Separazione – Addebito – Elementi di valutazione – Comportamento del coniuge,
nell’ambito delle scelte di indirizzo familiare ed educazione dei figli – Rilevanza –
Sussiste
Ai fini del giudizio di addebito della separazione, il giudice può trarre argomenti di
valutazione, anche dal comportamento assunto dal coniuge, nel rapporto genitoriale con
i figli. Infatti, giusta l’art. 144 c.c., sussiste tra i coniugi l’obbligo di concordare tra di
loro l’indirizzo della vita familiare, le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i
problemi, così che un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni e alle richieste
dell’altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può tradursi, oltre che nella
violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione
dell’obbligo, nei confronti dell’altro coniuge, di concordare l’indirizzo della vita
familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il medesimo, nella violazione del
dovere di assistenza morale sancito dall’art. 143 c.c., specie quando tale atteggiamento si
protragga nel tempo e conduca alla realizzazione di una profonda frattura e, quindi,
all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ne consegue che la responsabilità
del fallimento dell’unione matrimoniale è dunque correlata alla produzione
dell’intollerabilità del protrarsi della convivenza riferibile, in via tanto alternativa quanto
concorrente, a condotte tali da recare grave pregiudizio all’educazione della prole e a
ogni comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, tra i quali ultimi
non possono non essere annoverati quelli che su entrambi i coniugi gravano nei
confronti dei figli nati dalla loro unione e che debbono essere assolti con sintonia e su
basi di un accordo largamente condiviso, quale imprescindibile espressione di quella
solidarietà coniugale che rappresenta il fulcro stesso del matrimonio.
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 27 febbraio 2013
Separazione – Addebito – ad entrambi i coniugi - Condizioni
La separazione può essere addebitata ad entrambi i coniugi quanto risulti che ciascuno di
essi abbia posto in essere comportamenti costituenti violazione dei doveri che
direttamente scaturiscono dal matrimonio e che sono individuabili, con stretto rapporto
di causa / effetto, quali ragioni della crisi che ha travolto la coppia.
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 27 febbraio 2013
Affidamento dei minori – Affidamento all’ente territoriale - Presupposti
L’affidamento dei minori all’ente territoriale presuppone che l’affido stesso non possa
essere ricondotto a una delle figure parentali, avendo queste ultime, nel corso del
processo, dato prova di non riuscire a svolgere un ruolo sufficientemente adeguato e
tutelante
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 27 febbraio 2013
Nomina del Curatore speciale al coniuge parte del processo - Condizioni
La nomina del curatore speciale, in favore del coniuge parte del processo, è giustificata
da un quadro preoccupante della situazione di salute tale da determinare la difficoltà
della stessa di comprendere appieno il contesto in cui si muove e il senso delle attività
processuali che vengono svolte. Contestualmente alla nomina del curatore, il giudice può
disporre la trasmissione degli atti al P.M. competente al fine di consentirgli di valutare la
necessità di promuovere un procedimento inteso all’apertura dell’Amministrazione di
Sostegno o altra misura di protezione.
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Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 6 marzo 2013
Fondo patrimoniale – Cessazione volontaria per mutuo consenso dei genitori,
mediante “svuotamento” del fondo stesso - Necessità dell’autorizzazione giudiziale
- Esclusione
In materia di fondo patrimoniale, l’articolo 171 cc riguarda esclusivamente le ipotesi di
cessazione legale del fondo essendo, conseguentemente, ammissibile la cessazione
volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi nelle stesse forme di
cui all’art. 163 c.c. pur in presenza di figli minorenni. All’atto pubblico di modifica o di
risoluzione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale i coniugi possono addivenire
liberamente senza necessità di autorizzazione da parte della autorità giudiziaria, pur in
presenza di figli minori. L’autorizzazione è richiesta dall’articolo 169 c.c. soltanto per la
alienazione dei beni facenti parte del fondo ovvero per dare in pegno, ipotecare o
comunque vincolare beni del fondo nei soli casi di necessità o utilità evidente. Alla
revocabilità per mutuo consenso del fondo patrimoniale non può porsi un controllo
giudiziario non previsto da alcuna norma di legge e del quale mancherebbero i parametri
di valutazione e che si porrebbe in contrasto con l’esigenza di salvaguardia della
autonomia privata dei coniugi/genitori
Trib. Milano, sez. IX civ. (ufficio tutele), decreto 6 marzo 2013
Eredità devoluta a minore – Istituzione di un Trust – Ammissibilità - Sussiste
E’ meritevole di autorizzazione l’istanza della madre intesa ad ottenere, in favore del
figlio minore, l’istituzione di un trust avente ad oggetto il patrimonio immobiliare
ingente, relitto dal defunto padre, con previsione dell’amministrazione dei beni da parte
di una società accreditata (cd. trustee) fino al raggiungimento, da parte del beneficiario,
della maggiore età e con contestuale nomina della madre stessa quale protector.
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 20 marzo 2013
Pensione di reversibilità – Riparto della pensione tra coniuge superstite e coniuge
divorziato – Sentenza del tribunale – Decorrenza della decisione – Dal primo
giorno del mese successivo a quello del decesso - Sussiste
Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di
reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del
coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti
dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del
coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il
trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli
arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla
quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente
previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (Cass.
Civ., sez. I, sentenza 31 gennaio 2007 n. 2092).
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 20 marzo 2013
Pensione di reversibilità – Riparto della pensione tra coniuge superstite e coniuge
divorziato – Sentenza del tribunale – Decorrenza della decisione – Dal primo
giorno del mese successivo a quello del decesso - Sussiste
Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di
reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del
coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti
dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del
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coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il
trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli
arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla
quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente
previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (Cass.
Civ., sez. I, sentenza 31 gennaio 2007 n. 2092).
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 23 marzo 2013
Genitori separati – Diritto del genitore ad includere nelle frequentazioni con i figli
il nuovo Convivente – Sussiste – Condizioni – Preminente interesse del minore
(Artt. 2 Cost., artt. 155 c.c., 709-ter c.p.c.)
In assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore
separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale,
trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale; ciò, a maggior ragione,
dove il periodo di riferimento non sia quello immediatamente successivo alla
separazione (e più delicato) ma quello divorzile a distanza di diversi anni dalla rottura
della convivenza madre – padre. Peraltro, il divieto di frequentazione del nuovo
convivente del genitore non collocatario, di fatto può tradursi in una lesione del diritto di
visita inclusivo del pernottamento perché il nuovo partner non è un mero ospite che può
essere allontanato tout court dalla casa; l’effetto sarebbe porre il padre di fronte ad una
scelta che mette da una parte la nuova compagna e dall’altro il figlio; quanto troverebbe
giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio. Deve
anche ricordarsi che la migliore letteratura psicologica sul punto ritiene che il graduale
inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponda al
loro benessere, dove madre e padre abbiano cura e premura di far comprendere alla prole
che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 27 marzo 2013
Separazione consensuale – Revoca unilaterale del consenso prestato – Istanza di
revoca del decreto di omologa ex art. 742 c.p.c. – Ammissibilità - Esclusione
La separazione consensuale trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai
coniugi dinanzi al presidente del tribunale (atteso che l’art. 158 c.c. fa dipendere la
separazione dal solo consenso dei coniugi) e la successiva omologazione agisce come
mera condizione di efficacia dell’accordo, di per sé già integrante un negozio giuridico
perfetto ed autonomo. L’accordo di separazione costituisce pertanto un atto
essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi
responsabilmente, ponendosi come “uno dei momenti di più significativa emersione
della negozialità nel diritto di famiglia”. L’esito di siffatta ricostruzione è l’applicabilità
alla separazione consensuale delle norme generali relative alla disciplina dei vizi della
volontà, entro i limiti di compatibilità con la specificità di tale negozio di diritto
familiare. Per tale via, viene ad escludersi la possibilità per ciascuno dei coniugi di
contestare l’eventuale vizio del consenso mediante la via interna del procedimento
camerale e, in ispecie, attraverso la mera unilaterale revoca del consenso in precedenza
prestato in funzione di ostacolo alla successiva omologazione dell’accordo che si assume
non più conveniente o, in taluni casi, inficiato da vizio della volontà (art. 158 c.c.)
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Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 27 marzo 2013
Separazione consensuale – Revoca unilaterale del consenso prestato – Irrilevanza Sussiste
In materia di separazione consensuale, laddove il dissenso unilaterale di uno dei coniugi
intervenga dopo che i coniugi stessi hanno confermato dinanzi al presidente la propria
volontà di separarsi alle condizioni contenute nel ricorso ma prima dell’emissione del
decreto di omologa, la revoca si connota come irrilevante poiché l’accordo è da reputarsi
già perfezionato (artt. 711, 742 c.p.c.)
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 aprile 2013
Alimenti – Erogazione degli alimenti in via d’urgenza – Art. 700 c.p.c. –
Applicazione – Esclusione – Art. 446 c.c.
In materia di prestazioni alimentari ex art. 433 e ss. c.c., non è pertinente il richiamo
all’art. 700 c.p.c., in quanto trova elettiva applicazione il disposto normativo di cui
all’art. 446 c.c., trattandosi di disposizione speciale che in quanto tale inibisce il ricorso
alla fattispecie di carattere generale e, così, residuale. Infatti, il provvedimento
presidenziale ex art. 446 c.c. concreta una misura tipica e speciale, che impedisce il
ricorso all’art. 700 c.p.c. e ne esclude qualsivoglia possibilità di assimilazione, sia sul
piano dei presupposti sostanziali sia su quello della regolamentazione processuale;
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 aprile 2013
Alimenti – Erogazione degli alimenti Ante Causam – Art. 446 c.c. –
Inammissibilità – Strumentalità della misura al giudizio di merito “pendente” Sussiste
E’ inammissibile la domanda intesa ad ottenere il provvedimento presidenziale ex art.
446 c.c. al di fuori di un giudizio di merito pendente per l’accertamento del diritto alla
prestazione alimentare, in quanto la tutela anticipatoria può realizzarsi solo nell’ambito
di un procedimento a cognizione ordinaria già instaurato per evitare che nelle more
dell’emanazione della sentenza di merito possano essere pregiudicati i diritti essenziali
del soggetto alimentando. Infatti, la natura del provvedimento ex art. 446 c.c. deve
essere intesa come funzionale a tutelare le esigenze dell’alimentando “in corso di causa”,
non avendo carattere cautelare in senso proprio
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 aprile 2013
Ricorso manifestamente inammissibile – Declaratoria di inammissibilità ex officio –
Previa instaurazione del contraddittorio – Necessità – Esclusione – Decisione de
plano
Dove emerga, in ragione di un quadro normativo consolidato, che il ricorso introduttivo
del giudizio è inammissibile (nel caso di specie: artt. 446 c.c., 700 c.p.c.) è superflua la
previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale
via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito. E’
conseguentemente ammissibile la chiusura del procedimento in rito, de plano.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 8 aprile 2013
Rapporti degli investigatori privati – efficacia probatoria – Utilizzabilità nel
processo – Scritti del terzo in funzione testimoniale – Necessaria acquisizione della
prova mediante assunzione orale o nelle forme ex art. 257-bis c.p.c. – Sussiste –
16
Richiesta di audizione dell’investigatore mediante conferma del suo rapporto –
Ammissibilità – Esclusione – utilizzabilità del rapporto prodotto senza il rispetto
delle formalità richieste – Esclusione (artt. 101, 244, 257-bis c.p.c.)
L’attività di investigatore privato è volta alla produzione di un servizio di acquisizione di
dati e di elaborazione degli stessi e resta dunque confinata nell’ambito delle attività
senza valenza pubblicistica, costituendo attività professionale collocabile nel settore del
commercio. Ne consegue che i rapporti formati dall’investigatore - su mandato di una
delle parti processuali, per ottenere argomenti da utilizzare avverso la controparte - sono
qualificabili, quanto alla valenza probatoria, in termini di «scritti del terzo» e
costituiscono, dunque, una prova atipica. Si versa, in particolare, nell’ambito degli scritti
formati in funzione testimoniale, poiché redatti da terzi nell’interesse della parte a
formare il convincimento del giudice circa una tesi sostenuta. Qualificate le relazioni
degli investigatori privati come scritti del terzo in funzione di supporto testimoniale alla
tesi della parte che li ha incaricati (premessa minore), ne consegue che, nel processo
civile, non possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali degli investigatori ma,
semmai, i fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso
con la sua percezione diretta: e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo.
Conseguentemente, è inammissibile la richiesta istruttoria con cui l’istante si limiti a
chiedere al giudice che l’investigatore venga a “confermare” il rapporto investigativo
versato in atti; rapporto che, contenendo «fatti» non assunti in giudizio nel
contraddittorio e con le forme di legge, non è utilizzabile.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 16 aprile 2013
Contrasto tra genitore non collocatario e figli minori – Rifiuto dei figli minori di
incontrare il genitore – Introduzione delle frequentazioni a mezzo di sistema
audiovisivo (nel caso di specie: Skype) – Sussiste (artt. 155 c.c., 8 CEDU)
Nel caso in cui si registri una difficile ripresa dei rapporti tra l’un genitore e i propri figli
minori, una interazione audiovisiva in diretta tra genitore non collocatario e figli minori
realizzata attraverso un collegamento Skype può consentire una graduale ripresa di un
dialogo tra gli stessi, attraverso una percezione visiva ed in voce fatta, sì, di
comunicazione ( essenzialmente) verbale, ma che al contempo può favorire una riabitudine alla gestualità e allo scambio emotivo (foss’anche aspro nei primi tempi)
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 17 aprile 2013
tutela Cautelare ex art. 700 c.p.c. – Diritto di famiglia – Ammissibilità dello
strumento cautelare - Esclusione (art. 700 c.p.c.)
Il diritto di famiglia prevede rimedi speciali, tipici e settoriali per porre rimedio a
ciascuna delle possibili violazioni che uno dei partners dovesse porre in essere: garanzie
per l’assegno di mantenimento (156 c.c.); provvedimenti atipici per le condotte
aggressive (342-bis c.c.); sanzioni e risarcimento del danno (709-ter c.p.c.);
modifica/revoca dei provvedimenti interinali (709, ult. comma, c.p.c.); ingiunzioni di
pagamento in ragione delle condizioni di separazione o divorzio, costituenti titolo
esecutivo; sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (146 c.c.); presentazione della
domanda di separazione o divorzio. In particolare, nel caso in cui uno dei coniugi ponga
in essere condotte lesive della persona del congiunto, è dato ricorso agli ordini giudiziali
ex art. 342-bis c.c., 736-bis c.p.c., nella cui sede sono anche ammesse statuizioni di tipo
economico. Ne consegue che, in tutti questi casi, difetta la residualità richiesta dall’art.
700 c.p.c. per l’ammissibilità dello strumento cautelare.
17
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 17 aprile 2013
Domanda introduttiva del procedimento – Manifesta inammissibilità – Decisione de
plano - Sussiste (art. 111 Cost.)
Secondo la giurisprudenza di questo ufficio, «Dove emerga, in ragione di un quadro
normativo consolidato, che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile (nel caso
di specie: artt. 446 c.c., 700 c.p.c.) è superflua la previa instaurazione del contraddittorio
con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al
superamento delle considerazioni in rito. E’ conseguentemente ammissibile la chiusura
del procedimento in rito, de plano» (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile
2013 Pres. est., G. Servetti).
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 18 aprile 2013
Legge 31 dicembre 2012 n. 274, art. 14 – Avvocato – Sostituto di udienza –
Necessità della delega scritta – Esclusione – Validità della delega orale – Sussiste
In base all’art. 14 legge 31 dicembre 2012 n. 274, il difensore può sostituire un collega
in assenza di delega scritta, necessaria solo per il praticante abilitato. Trattasi di norma
immediatamente applicabile ai processi pendenti.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 aprile 2013
Procedimento per l’esecuzione giudiziale del titolo da cui dipende il diritto al
mantenimento – Domanda riconvenzionale del resistente per ottenere una
riduzione del mantenimento stesso – Ammissibilità - Esclusione
La domanda riconvenzionale proposta dal resistente convenuto in giudizio dal ricorrente
che abbia agito in processo per l’esecuzione del titolo da cui dipende il suo diritto al
mantenimento, non può essere stimata ammissibile in ragione della sua strutturale
estraneità all’oggetto del contendere quale dalla parte ricorrente individuato, oggetto che
trova il suo essenziale presupposto nell’operatività di un titolo esecutivo già esistente e
affatto suscettibile di essere posto in discussione, nella sede adita, relativamente al
quantum debeatur, atteso che diversamente si integrerebbe una sorta di inefficacia del
titolo medesimo in relazione alla sola proposta istanza intesa a vedere garantito il credito
alimentare nella fase meramente attuativa della riscossione
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 aprile 2013
Ordine di distrazione – Art. 3 Legge 219/2012 – Richiamo della Legge 898/1970 L’art. 3 comma II legge 219/2012 deve essere nella sua strutturazione visto come
estensione alla tutela dei figli nati da coppia non coniugata dell’omologa fattispecie
coniata dal legislatore del 1987 nella disciplina divorzile, così accordandosi prevalenza
al preciso richiamo della norma di cui all’art. 8, secondo comma e seguenti, legge div.
piuttosto che al meno efficace riferimento all’ordine che il giudice può essere chiamato a
impartire. Ne discende l’inammissibilità della domanda proposta dall’avente diritto per
ottenere il provvedimento di distrazione a mezzo dell’intervento giudiziale, non
occorrendo ai fini in parola procedere all’instaurazione di procedimento giudiziale
alcuno.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 aprile 2013
Dichiarazione giudiziale di paternità – Procedimento relativo a figlio minore di età
– Modifica dell’art. 38 disp. att. c.c. ad opera della Legge 219/2012 – Competenza
18
del Tribunale Ordinario – Rito applicabile – Rito camerale – Esclusione – Rito
Ordinario Sussiste – Erronea introduzione del rito – Mutamento del rito - Sussiste
In virtù della nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c., per effetto della legge 10
dicembre 2012 n. 219, la competenza sull’art. 269 c.c., anche in caso di minori, è del
Tribunale ordinario e conseguentemente il rito applicabile è quello di cognizione
ordinaria ex artt. 163 e ss. c.p.c. La legge 219/2012, infatti, ha rimosso la deroga al rito
ordinario che era stata introdotta dall’art. 68 della legge 184-1983 così ripristinando la
norma generale di cui all'art. 9, comma II c.p.c. Dove il rito sia stato introdotto
erroneamente con ricorso invece che con citazione, il giudice può mutare ex officio il
rito ex art. 4 d.lgs. 150/2011 con contestuale ordine di integrazione degli atti.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 30 aprile 2013
Audizione del minore – Art. 315-bis c.c. - legge 219/2012 – Rapporti con l’art. 155sexies c.c. – Audizione – Obbligatorietà – Esclusione (art. 315-bis c.c.)
La Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha inserito, nel codice civile, il nuovo art. 315-bis in
cui si prevede, al comma II, che “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e
anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte
le questioni e le procedure che lo riguardano”. L’art. 155-sexies c.c. tratteggia il
«dovere» del giudice di ascoltare il minore; l’art. 315-bis c.c. delinea il «diritto» del
minore ad essere ascoltato dal giudice, così guardando al fanciullo non come semplice
oggetto di protezione ma come vero e proprio soggetto di diritto, a cui va data voce nel
momento conflittuale della crisi familiare. Diritto del minore all’audizione e Dovere del
giudice di dargli voce non sono, tuttavia, enunciati assoluti su cui non possa innestarsi
una valutazione del giudicante: e, infatti, in linea di principio, certamente l’audizione va
esclusa dove essa non sia utile risultando superflua (es. separazioni consensuali) oppure
dove l’incombente rischi di pregiudicare l’equilibrio psico-fisico del fanciullo.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 maggio 2013
Provvedimento limitativo della potestà genitoriale emesso dal Tribunale per i
Minorenni – Art. 333 c.c. – Richiesta di modifica o revoca – Competenza –
Tribunale per i Minorenni – Sussiste – Tribunale ordinario – Esclusione – legge
219/2012 (art. 333 c.c.; legge 184/1983; legge 219/2012)
La modifica del provvedimento urgente di collocamento in Comunità del minore,
proposta dalla madre per il ripristino della piena potestà genitoriale, non instaura una
controversia ex art. 317-bis c.c. in quanto non riguarda il rapporto tra padre e madre in
ordine all’esercizio della genitorialità ma la persistenza o meno delle condizioni che
giustificano l’affievolimento della responsabilità genitoriale. Ne consegue che non
sussiste la competenza del giudice ordinario. La legge 10 dicembre 2012 n. 219,
riscrivendo l’art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al Tribunale ordinario la competenza a
pronunciare i provvedimenti limitativi della potestà genitoriale (art. 333 cod. civ.)
esclusivamente nel caso in cui sia pendente, «tra le stesse parti, giudizio di separazione o
divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile»: in altri termini, l’azione
ex art. 333 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale
ordinario che nemmeno è competente per la declaratoria di cui all’art. 330 c.c.,
ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione,
divorzio o ex art. 316 c.c.c (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.). Il presupposto per la
potestas decidendi del Tribunale Ordinario è, dunque, la concentrazione processuale
delle domande. La competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al
provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua
disciplina normativa in seno all’art. 333 comma II c.c., come richiamato anche in parte
qua dall’art. 38 disp. att. c.c.
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Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7 maggio 2013
Separazione consensuale – Intese dei coniugi costituenti negozi atipici – Errore –
Correzione – Ricorso all’art. 287 c.p.c. – Esclusione – Rettifica da parte del notaio –
Possibilità – Sussiste – Art. 59-bis d.lgs. 110/2010 (artt. 287 c.p.c., 59-bis dlgs
110/2010)
Le intese dei coniugi che, seppur racchiuse nel contenuto degli accordi di separazione,
esulano dagli elementi essenziali della separazione consensuale, si collocano nella ampia
categoria dei negozi atipici, rispetto ai quali non è ammissibili la correzione dell’errore
materiale di cui agli artt. 287 e ss c.p.c., potendo provvedere alla rettifica dell’eventuale
errore gli stessi contraenti oppure – in caso di contratti solenni esecutivi degli impegni
assunti – il notaio chiamato a rogare l’atto, ai sensi dell’ art. 59-bis del D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 110.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7 maggio 2013
Affidamento temporaneo del Minore – Consenso del genitore esercente la potestà –
Necessità del provvedimento del tribunale ex art. 333 c.c. – Esclusione – Eventuale
ricorso - Inammissibile (art. 333 c.c.; legge 184/1983)
L’istituto dell’affidamento temporaneo è regolato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184
(come riscritta dalla legge 28 marzo 2001 n. 149) e consiste nel provvisorio
allontanamento del minore dalla sua famiglia d’origine per essere affidato in cura a terzi,
in genere legati allo stesso da rapporti di parentela. L’istituto è fisiologicamente
temporaneo poiché cessa non appena venga meno l’impedimento dei genitori ostativo al
pieno esercizio della potestà. La normativa disciplia due diverse ipotesi di affidamento
temporaneo: quello consensuale e quello giudiziale. Nel primo caso, i genitori del
minore hanno manifestato il loro consenso all’affidamento temporaneo che viene
disposto dal Servizio locale e reso esecutivo dal Giudice tutelare (art. 4 comma I, legge
184/1983). Nel secondo caso, in difetto di consenso dei genitori, l’affidamento viene
disposto dal Tribunale per i Minorenni e si applicano gli artt. 330 e ss. c.c. (art. 4 comma
II, legge 184/1983). Quanto al primo aspetto considerato, dove sussista pieno e valido
consenso del genitore esercente la potestà genitoriale all’affidamento temporaneo del
minore, si versa nella fattispecie normativa che non richiede l’intervento giudiziale per
l’affidamento temporaneo del minore ma esclusivamente lo scrutinio del giudice tutelare
ai fini della esecutività. Ne consegue che, sotto l’aspetto in considerazione, non vi è
luogo a provvedere e l’eventuale ricorso proposto al giudice non è ammissibile.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7 maggio 2013
Provvedimenti limitativi della potestà genitoriale – Art. 333 c.c. – Decadenza dalla
potestà genitoriale – Art. 330 c.c. – Competenza del Tribunale ordinario – Art. 38
disp. att. c.c. – legge 219/2012 - Presupposti (art. 333 c.c.; legge 184/1983)
La legge 10 dicembre 2012 n. 219, riscrivendo l’art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al
Tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti limitativi della potestà
genitoriale (art. 333 cod. civ.) esclusivamente nel caso in cui sia pendente, «tra le stesse
parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice
civile»: in altri termini, l’azione ex art. 333 c.c. proposta in via autonoma non rientra
nella competenza del Tribunale ordinario che nemmeno è competente per la declaratoria
di cui all’art. 330 c.c., ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un
procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c (v. art. 38, comma I, disp. att.
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c.c.). Il presupposto per la potestas decidendi del Tribunale Ordinario è, dunque, la
concentrazione processuale delle domande. Non solo: la legge richiede espressamente,
quale condicio sine qua non per la competenza del tribunale ordinario ex art. 333 c.c.,
che il processo penda «tra le stesse parti», quanto dunque non ricorrerebbe nel caso di
domanda introduttiva proposta dai nonni, in quanto, come noto, gli ascendenti non sono
parti del procedimento di separazione, divorzio, o ex art. 316 c.c.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 7 maggio 2013
Mantenimento della prole – Esonero del genitore titolare di minore reddito Esclusione (art. 709, ult. comma, c.p.c.)
L’assegno di mantenimento stabilito giudizialmente a carico del padre, titolare di
maggior reddito, non comporta affatto che la madre venga esonerata dall'obbligo di
contribuire, a sua volta, alle esigenze della prole. Si vuol dire che ciascuno dei genitore
deve comunque contribuire al mantenimento dei figli, anche se in via diretta.
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