le nuove pensioni

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le nuove pensioni
IL SINDACATO DEI CITTADINI
LE NUOVE PENSIONI
Guida a cura dell’area tecnica dell’Ital Uil
Le nuove pensioni Indice
INDICE
1.Premessa
1.1
I principi ispiratori
Soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals
Metodo di calcolo contributivo “pro quota” per tutti
1.2
pag.5
pag.
6
“
6
pag.
7
Sistema Contributivo
“
7
Sistema Misto
“
8
Effetti sul calcolo delle pensioni dei lavoratori con almeno 18 anni al 1995
“
9
Elementi e criteri di calcolo pensione dopo legge n. 214/2011
“
9
1.3
Flessibilità
pag.12
1.4
Incremento dei requisiti a pensione in base all’aspettativa di vita
pag. 13
2
LA NUOVe PENSIONi dal 2012
pag. 15
2.1
Abolizione delle finestre
pag. 17
2.2
Armonizzazione dei diversi regimi pensionistici
pag. 18
3
LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
pag. 19
3.1
Pensione di vecchiaia per chi
può far valere contributi prima del 1° gennaio 1996
pag. 20
3.2
Lavoratrici dipendenti del settore privato
pag. 20
Requisiti di età dal 2012 in presenza di almeno 20 anni di contributi
Lavoratrici autonome/parasubordinate
3.3
“
22
pag. 24
Requisiti di età dal 2012 in presenza di almeno 20 anni di contributi
“
24
3.4
Lavoratrici dipendenti del settore pubblico
3.5
Lavoratori dipendenti (pubblici e privati), autonomi e parasubordinati pag. 26
3.6
Pensione di vecchiaia per chi può far valere
contributi solo dal 1° gennaio 1996
pag. 26
pag. 27
La nuova “Pensione di vecchiaia” dal 2012
Facoltà di opzione (legge n. 335/95) alla luce delle modifiche apportate dalla manovra Monti“
31
Deroghe D.lgs. n. 503/1992 per l’accesso alla pensione di vecchiaia con meno di 20 anni
31
3.7
Effetti legati all’innalzamento dell’età pensionabile
4Pensione “ANTICIPATA“
4.1
Pensione anticipata nel sistema misto
Penalizzazione
4.2
4.3
2
Pensione anticipata per chi può far valere
contributi solo dal 1° gennaio 1996
La nuova “Pensione Anticipata” dal 2012 Requisiti di contribuzione
Fondi speciali
“
“
27
pag. 33
pag. 35
pag. 36
“37
pag. 38
“
39
pag. 40
Le nuove pensioni indice
5I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE
DISCIPLINA PENSIONISTICA
pag. 43
5.1
Premessa
pag. 44
5.2
Pensioni in totalizzazione
pag. 44
Eliminazione del minimo di contributi per la totalizzazione
“
Mantenimento della vecchia disciplina (diritto e finestra)
“44
Salvaguardia del diritto
5.3
44
pag. 45
5.4
Situazioni di deroga con applicazione dei requisiti di età e/o contribuzione
previsti dalla previgente disciplina anche se maturati dal 1.1.2012
pag. 47
Lavoratori di cui al comma 1, lettere da a) ad h), dell’art 2, legge 214/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, i cosiddetti “lavoratori salvaguardati/derogati”.
5.5
Lavoratori usuranti
Tabelle per la verifica della data di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione
anticipata in favore dei lavoratori che hanno diritto al riconoscimento dei benefici
per aver prestato attività di lavoro dipendente particolarmente faticose e pesanti
ai sensi del dlgs n. 67 del 2011
“
47
pag. 52
“
52
6
altre disposizioni CONTENUTE NELLA LEGGE N. 214/2011
E successive modifiche ed integrazioni E nella LEGGE
DI STABILITà PER L’ANNO 2013
pag. 55
6.1
Blocco rivalutazione delle pensioni
pag. 56
6.2
Abrogazione causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata pag. 57
6.3
Cumulo (Legge n. 22/2012 – art.1, comma 239)
pag. 58
Pensione con il cumulo non oneroso di contribuzione versata in più forme
assicurative (art. 1, comma 239, legge n. 228/2012)
“
58
Possibilità di rinuncia precedente ricongiunzione o totalizzazione
“
59
7Appendice Legislativa
7.1
pag. 61
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
(Testo con ricerca agevolata)
pag. 62
Art. 5 - Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali
e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
“
62
Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate
“
63
Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
“
63
7.2
Dl. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
pag. 77
Art. 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 15 agosto 2012 “
77
Art. 14 - Riduzione delle spese di personale - in vigore dal 15 agosto 2012 “
84
Art. 22 - Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico - In vigore dal 15 agosto 2012 “
91
7.3
Decreto 1° giugno 2012
pag. 93
7.4
D.M. 8 ottobre 2012
pag. 101
3
Avvertenza
Alcuni contenuti della presente guida sono, nel momento in cui scriviamo, oggetto di ulteriori
approfondimenti e riflessioni da parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps. In caso di modifiche
significative o nuovi chiarimenti, sarà nostra cura provvedere ad aggiornare il testo e a darne
immediato avviso.
Premessa
Le nuove pensioni Premessa
1.1I PRINCIPI ISPIRATORI
Nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la Legge 22 dicembre
2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici” che ha introdotto importanti novità e rilevanti modifiche in
materia previdenziale.
Scopo della riforma è quello di garantire il rispetto, degli impegni internazionali e
con l’Unione Europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei
seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intergenerazionale ed intragenerazionale, con
abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più
deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi
alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
Si tratta di una manovra economica nata in un contesto di indiscutibile emergenza
ma che contiene anche scelte molto drastiche che non sempre rispondono a quei
criteri di ridistribuzione e di equità sociale sopra richiamati.
Soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals
Nell’ottica di interventi volti a ridurre la spesa e il contenimento dei costi degli
apparati amministrativi, la riforma Fornero ha abrogato, a far data dal 1° gennaio
2012 l’INPDAP - l’Istituto previdenziale per i lavoratori del comparto pubblico, e
l’ENPALS – l’Ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo.
Per effetto di tale soppressione all’Inps sono state attribuite le funzioni e trasferite
le risorse strumentali, umane e finanziarie. Pertanto, presso l’INPS sono state
costitute le gestioni ex Inpdap ed ex ENPALS.
6
Le nuove pensioni Premessa
1.2METODO DI CALCOLO CONTRIBUTIVO “PRO QUOTA” PER
TUTTI
Tra i principali interventi viene prevista l’applicazione del c.d. “pro quota
contributivo” per tutti i trattamenti pensionistici. Secondo questo meccanismo, a
partire dal 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere
da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, è calcolata
secondo il metodo di calcolo contributivo.
Viene di fatto abolito il metodo di calcolo interamente retributivo e, quindi, si
avranno soltanto due modalità per calcolare l’importo della pensione:
1) Metodo di calcolo interamente contributivo
2) Metodo di calcolo misto
Sistema Contributivo
Soggetti che al 31.12.1995 non possono far valere neppure un contributo versato
o accreditato a loro favore: pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati/
accreditati nell’arco dell’intera vita lavorativa (metodo di calcolo contributivo).
7
Le nuove pensioni Premessa
Sistema Misto
Soggetti che possono far valere almeno un contributo versato o accreditato
anteriormente al 1° gennaio 1996.
In tale ambito bisogna distinguere due diverse situazioni:
a) coloro che al 31.12.1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione: pensione
calcolata per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 1995
secondo il metodo di calcolo retributivo (ovvero sulla media delle retribuzioni
percepite negli ultimi anni di vita lavorativa); per la Quota relativa alle anzianità
contributive accreditate a partire dal 1996, con il metodo contributivo (ovvero
in base ai contributi versati/accreditati dal 1.1.1996 fino alla decorrenza della
pensione).
b) coloro che al 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contributi (ex sistema
retributivo): pensione calcolata per la Quota relativa alle anzianità contributive
maturate fino al 2011 secondo il metodo di calcolo retributivo (ovvero in
base alle ultime retribuzioni); per la Quota relativa alle anzianità contributive
maturate a partire dal 2012, con il metodo contributivo (ovvero in base ai
contributi versati/accreditati dal 1.1.2012 fino alla decorrenza della pensione).
8
Le nuove pensioni Premessa
Effetti sul calcolo delle pensioni dei lavoratori con almeno 18 anni al 1995
L’estensione dall’1.1.2012 del sistema pro quota contributivo anche ai lavoratori
con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 determina effetti sui futuri importi
di pensione andando anche ad incidere sulla cosiddetta “massima anzianità
contributiva” da considerare ai fini della misura della pensione.
Anche se nella maggior parte delle situazioni il pro-quota contributivo determinerà
importi di pensioni più bassi, occorre però tener conto che non sempre e
comunque produrrà effetti sfavorevoli.
È il caso, ad esempio, di coloro che alla data del 31.12.2011 abbiano già raggiunto
i 40 anni di contribuzione (massima anzianità contributiva per il calcolo con il
metodo retributivo – nell’Inps FPLD 2% della retribuzione pensionabile per ogni
anno di anzianità contributiva con un massimo dell’80%) e che decideranno di
continuare a prestare attività lavorativa. In assenza del sistema di calcolo proquota contributivo avrebbero continuato a versare contribuzione senza che la
stessa avrebbe comportato effetti sul calcolo della pensione se non in relazione a
eventuali incrementi nella media delle retribuzioni prese a riferimento.
Maggiorazione convenzionale per le pensioni di inabilità: per effetto dell’applicazione del
sistema pro quota contributivo per tutti i trattamenti pensionistici, le pensioni di inabilità con
decorrenza dal 2012 vedranno calcolata la maggiorazione convenzionale secondo le regole
del sistema contributivo. Pertanto, ai fini della determinazione della misura della pensione,
l’anzianità contributiva maturata viene incrementata dal numero di settimane intercorrenti tra
la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dell’età pensionabile corrispondente a
60 anni di età sia per gli uomini sia per le donne (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali,
pari a 40 anni).
Elementi e criteri di calcolo pensione dopo legge n. 214/2011
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, anche le pensioni liquidate a
partire dal 2012, per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al
31/12/1995, verranno determinate secondo il metodo di calcolo misto.
Precedentemente, con la legge n. 335/1995, a questi lavoratori era stato garantito
il calcolo con il sistema “retributivo puro”.
Vediamo - in estrema sintesi e senza tener conto di alcune particolari specificità
- come si calcola la pensione sia dei lavoratori dipendenti (settore privato e
comparto pubblico) sia dei lavoratori autonomi.
Quota A: settimane di contribuzione maturate fino al 31.12.1992 moltiplicate
per l’aliquota di rendimento prevista dalla legge. Per i lavoratori dipendenti del
settore privato la base di calcolo è la retribuzione media rivalutata degli ultimi
5 anni; per i pubblici dipendenti iscritti all’ex INPDAP la retribuzione spettante
9
Le nuove pensioni Premessa
alla cessazione dal servizio espressa su base annua per l’aliquota di rendimento
maturata al 31/12/1992 al netto delle voci accessorie (per gli statali alcune voci
devono essere maggiorate del 18%): in caso di pensione differita tale importo deve
essere debitamente attualizzato alla decorrenza della pensione; per i lavoratori
autonomi come base di calcolo si prende a riferimento la retribuzione media
rivalutata degli ultimi 10 anni.
Quota B: settimane di contribuzione maturate dal 1.1.1993 al 31.12.2011
moltiplicate per aliquota di rendimento prevista dalla legge. Per i lavoratori
dipendenti a qualunque forma previdenziale siano iscritti la base di calcolo è la
retribuzione media rivalutata degli ultimi 10 anni (per i lavoratori autonomi è la
retribuzione media rivalutata degli ultimi 15 anni).
Quota C: montante contributivo rivalutato maturato dal 1.1.2012 fino alla data di
cessazione del rapporto di lavoro moltiplicato per il coefficiente legato all’età (per
tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia del settore pubblico, che per i
lavoratori autonomi).
Ai fini del calcolo occorre:
• individuare la retribuzione dei lavoratori dipendenti;
• calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per
i dipendenti; 20% per i lavoratori autonomi);
• determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi
di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di
capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL
(prodotto interno lordo) determinata dall’Istat;
• applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia
in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione, così come
riportato nella tabella che segue:
Adeguamento coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione
con il sistema contributivo ed estensione fino al 70° anno di età
Decorrenza pensione tra il 1/1/2010 e il 31/12/ 2012
10
Età
Coefficiente
57
4,419%
58
4,538%
59
4,664%
60
4,798%
61
4,940%
62
5,093%
63
5,257%
64
5,432%
65 anni ed altre
5,620%
Le nuove pensioni Premessa
Decorrenza pensione dal 2013
Età
Coefficiente
Valori mensili
57
4,304%
0,00933
58
4,416%
0,00991
59
4,535%
0,0105
60
4,661%
0,01125
61
4,796%
0,012
62
4,940%
0,01283
63
5,094%
0,01375
64
5,259%
0,01466
65
5,435%
0,01575
66
5,624%
0,01683
67
5,826%
0,01833
68
6,046%
0,01975
69
6,283%
0,0215
70
6,541%
Riflessi del superamento della massima anzianità contributiva sui Militari/
Forze di Polizia /C.N.V.F.
Fermo restando che il comma 18 della legge n. 214/2011 ha previsto un
regolamento da emanarsi entro il 30.6.2012 (ad oggi non ancora pubblicato),
teso all’adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico nei confronti dei soggetti che accedono a pensione con requisiti
diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori, l’introduzione del nuovo
sistema pro quota contributivo viene a determinare effetti immediati anche per il
personale delle Forze Armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) – le Forze di polizia
a ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia
Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) e il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco (CNVF).
Per questo personale, la conseguenza dell’applicazione del calcolo contributivo
dal 2012 determina la mancata possibilità di accedere al pensionamento con 53
anni di età e la massima anzianità contributiva (come previsto dall’art. 6, c. 2 del
D.lgs. n. 165/1997), salva l’ipotesi in cui al 31.12.2011 l’aliquota massima dell’80%
sia stata già raggiunta e il lavoratore compia i 53 anni successivamente.
11
Le nuove pensioni Premessa
1.3FLESSIBILITÀ
Una nuova flessibilità: viene introdotto il principio per cui il proseguimento del
lavoro dopo il raggiungimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia è
incentivato fino all’età di 70 anni.
a) Incentivi per effetto dei coefficienti di trasformazione da applicare per il
calcolo della pensione fino all’età di 70 anni (fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita).
b) Per i dipendenti del settore privato: estesa l’efficacia dell’art. 18 della L.
n. 300/70 (norma sui licenziamenti individuali), fino ai 70 anni.
Nota Bene: la disposizione di legge contenuta al comma 4, dell’art. 24 della legge
214/2011 pone non poche problematiche circa la sua applicazione ai dipendenti
pubblici. La norma infatti mantiene “fermi i limiti ordinamentali dei rispettivi
settori di appartenenza” in tal senso si è espressa la Funzione pubblica con la
circolare n. 2 dell’8 marzo 2012.
Con detta circolare il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune
indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei
trattamenti pensionistici produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Nella citata circolare si specifica che, per i dipendenti che hanno maturato i
requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, non è possibile
l’applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime; pertanto, tali lavoratori
dipendenti restano soggetti al regime previgente sia per l’accesso che per la
decorrenza del trattamento pensionistico. Da quanto sopra detto consegue che
l’ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono
il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di
età) e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della
massima anzianità contributiva (40 anni) o della “quota” (somma dei requisiti di età
e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es.:
lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex Inpdap che al 31.12.2011 abbia 61 anni di
età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per
la pensione di vecchiaia).
La circolare ha espressamente confermato, anche dopo l’entrata in vigore della
citata legge, la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti (che non sono soggetti agli
incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita), ribadisce il principio generale
secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro
o di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età
previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite
il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.
Fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia concesso il trattenimento in
servizio secondo le procedure previste dalla legge e fermo restando che, ove
la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere
mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (cd finestra).
12
Le nuove pensioni Premessa
1.4Incremento dei requisiti a pensione
in base all’aspettativa di vita
Con la legge n. 214/2011 non solo viene confermata ma anche estesa l’applicazione
del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici.
Secondo quanto disposto dalla precedente normativa, l’incremento automatico
sulla base della aspettativa di vita rilevata dall’Istat, si applicava solo all’età
anagrafica prevista per il diritto alla pensione di anzianità (somma dell’età
anagrafica e contributi - c.d. sistema delle quote) e per il diritto alla pensione di
vecchiaia sia nel sistema retributivo/misto sia nel sistema contributivo.
Con la nuova norma viene esteso l’ambito di applicazione di tale meccanismo
che verrà ad incidere anche sul requisito contributivo per la nuova pensione
anticipata.
L’adeguamento verrà applicato per la prima volta nel 2013 (tre mesi in più su tutti
i requisiti), poi ogni tre anni fino al 2019, dopo di che l’adeguamento diventerà
biennale.
Questo adeguamento si applicherà anche ai soggetti c.d. derogati dalle nuove
norme sull’accesso a pensione che continuano ad applicare i requisiti previsti
dalla previgente disciplina (ad esempio, lavoratori in mobilità oppure in prosecuzione
volontaria, vedi capitolo successivo).
Il 1° adeguamento relativo all’incremento della speranza di vita dall’1.1.2013
(legge n. 122/2010) si applica in misura pari a 3 mesi:
• ai requisiti anagrafici della pensione di vecchiaia
• al requisito contributivo per la pensione anticipata
Ulteriori incrementi della speranza di vita: adeguamento con cadenza triennale
fino al 2019, poi biennale:
• 2° adeguamento: 1° gennaio 2016 : 4 mesi (presunti)
• 3° adeguamento: 1° gennaio 2019: 4 mesi (presunti)
• 4° adeguamento e successivi (di 3 mesi anziché di 4 mesi) con cadenza biennale:
dal 1° gennaio 2021, dal 1° gennaio 2023, etc…
Nota Bene: le disposizioni concernenti l’adeguamento dei requisiti in ragione
dell’incremento della speranza di vita accertata dall’Istat si applica anche sull’età
prevista per il diritto all’assegno sociale. Pertanto, a partire dal 2013, l’età
salirà a 65 anni e 3 mesi per poi aumentare ancora, seguendo la stessa cadenza
sopra illustrata. Si ricorda, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è incrementato di un anno
e quindi solo a partire da tale data vi sarà l’equiparazione con l’età pensionabile
(vedi tabella pagina 22).
13
LA NUOVe PENSIONi
dal 2012
Le nuove pensioni LA NUOVe PENSIONi dal 2012
Le nuove disposizioni ridisegnano completamente, a partire dal 1.1.2012, la
pensione di anzianità e apportano significative modifiche alla pensione di
vecchiaia incidendo in particolare sull’innalzamento dell’età pensionabile per le
donne del settore privato.
Si tratta di una vera e propria riscrittura di queste prestazioni che, per coloro
che maturano i requisiti dal 2012, sono denominate pensione di vecchiaia
e pensione anticipata in sostituzione della pensione di anzianità (vedi tabelle
allegate).
Per la pensione di anzianità sparisce il cosiddetto sistema delle quote e resta
per il futuro il solo canale della massima anzianità contributiva che, però, passa
- nel 2012 - dagli attuali 40 anni a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e
1 mese per le donne con l’ulteriore appesantimento dovuto alla penalizzazione
qualora l’accesso al pensionamento si consegua prima dei 62 anni di età.
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia oltre alle modifiche inerenti
l’elevazione dell’età pensionabile si interviene parificando il requisito minimo
di contribuzione – pari a 20 anni – finora diversificato tra soggetti del sistema
retributivo/misto e soggetti del sistema contributivo.
16
Le nuove pensioni LA NUOVe PENSIONi dal 2012
2.1Abolizione delle finestre
Un’altra novità prevista dalla manovra Monti è l’abolizione delle finestre d’accesso
alla pensione. Questa misura è stata assunta per compensare, almeno in parte,
l’innalzamento dei requisiti per il diritto alla pensione introdotto dalla nuova
legge di riforma.
A partire dal 1° gennaio 2012, (per chi maturerà i requisiti per il diritto alla pensione
dall’1/1/2012) non si dovrà più attendere l’apertura della finestra mobile dei 12/18 mesi
(dipendenti/autonomi) ma la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo
a quello di maturazione dei requisiti, ferma restando la cessazione del rapporto di
lavoro (lavoratori pubblici: primo giorno successivo alla maturazione dei requisiti).
Le finestre mobili continueranno, invece, ad applicarsi per coloro che andranno
in pensione con la vecchia disciplina:
• soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31.12.2011 (vedi
paragrafo salvaguardati a pagina 45);
• lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità secondo il cosiddetto
“regime sperimentale donne” con il calcolo interamente contributivo (vedi
paragrafo derogati a pagina 47);
• soggetti cosiddetti derogati che continuano ad applicare i requisiti di età
e/o contribuzione previsti dalla previgente disciplina se rientranti nel limite
massimo numerico sulla base delle risorse finanziarie annualmente stanziate
(vedi paragrafo derogati a pagina 47);
• soggetti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (vedi paragrafo
attività usuranti a pagina 52);
• soggetti che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione
(vedi paragrafo pensione in totalizzazione a pagina 44).
PERSONALE SCUOLA. Disapplicazione delle norme sulle finestre previste per
il personale della scuola.
Un discorso a parte necessita il personale della scuola in relazione alle proprie
specifiche norme in materia di decorrenza della pensione. Per questi lavoratori,
che finora non avevano mai applicato le finestre previste per la generalità dei
lavoratori, con la legge n. 148 del 2011 di conversione del Dl. n. 138/2011, è stato
previsto che a decorrere dal 2012 (diritto a pensione maturato dal 1.1.2012), l’accesso
alla pensione è fissato al 1° settembre/1°novembre dell’anno successivo a quello di
maturazione dei requisiti rispettivamente per il personale scuola e AFAM.
A seguito dell’abolizione delle finestre, dalla medesima data del 1.1.2012, da parte
della legge n. 214 (Manovra Monti), tale previsione normativa resta disapplicata e
pertanto l’accesso al pensionamento del personale del comparto scuola continua
ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, legge n. 449/1997,
con decorrenza 1° settembre/1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti
e non già dell’anno successivo, fatta eccezione per alcune specifiche situazioni
(lavoratori in regime sperimentale donne; lavoratori in regime di totalizzazione).
17
Le nuove pensioni LA NUOVe PENSIONi dal 2012
2.2ARMONIZZAZIONE DEI DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI
In un’ottica di armonizzazione delle regole previdenziali, viene stabilito che, per
i regimi pensionistici e per le gestioni pensionistiche che in generale applicano
requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria “sono
adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico”, tenendo comunque conto delle obiettive peculiarità e delle singole
esigenze dei rispettivi settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
Si tratta, però, di un capitolo ancora da definire, in quanto la norma ha disposto
che con l’emanazione di un successivo provvedimento interministeriale (che si
sarebbe dovuto emanare entro il 30 giugno 2012 ma ad oggi non ancora pubblicato)
i requisiti speciali per l’accesso al pensionamento previsti attualmente per
questi lavoratori dovranno essere tendenzialmente ricondotti ai requisiti
previsti per la generalità dei lavoratori pur prevedendo le necessarie gradualità
e le indispensabili eccezioni in ragione delle tipologie di lavoro disciplinate dai
diversi regimi e gestioni pensionistiche.
Sul finire dell’anno 2012, il Consiglio dei Ministri si è pronunciato sullo schema di
“Regolamento per l’armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico
del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso
pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP
a norma dell’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”.
Scopo del provvedimento è appunto quello di ricondurre gradualmente i requisiti
speciali per l’accesso al pensionamento previsti attualmente per questi lavoratori
a quelli in vigore per la generalità dei lavoratori, pur tenendo conto delle obiettive
peculiarità e delle singole esigenze dei rispettivi settori di attività nonché dei
singoli ordinamenti. Nello specifico sono interessati dal provvedimento:
• Personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e
soccorso pubblico;
• Iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere
• Iscritti al soppresso fondo spedizionieri doganali
• Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi – Poligrafici
• Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto
• Piloti del pilotaggio marittimo
• Iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo - Gruppo attori Gruppo canto
• Iscritti Fondo sportivi professionisti
Il decreto non è stato ancora pubblicato. Al momento possiamo pertanto dire che
fino alla emanazione del regolamento di attuazione, tutti coloro che matureranno
i requisiti per la pensione secondo le specifiche disposizioni previste – se non
altrimenti abrogate e sostituite dalla nuova disciplina introdotta dal Decreto
Monti – continueranno ad applicarsi i requisiti previsti nel 2011.
18
LA NUOVA PENSIONE
DI VECCHIAIA
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
3.1PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI PUò FAR VALERE
CONTRIBUTI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1996
Per aver diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato una determinata
età - età pensionabile - ed un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, ferma
restando la cessazione del rapporto di lavoro.
Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per
l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:
• non vedenti;
• invalidi in misura non inferiore all’80%.
A partire dal 2013, secondo l’Inps anche per queste categorie di lavoratori, si
applicherebbero gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata
dall’Istat.
3.2 LAVORATRICI DIPENDENTI del settore privato
Al fine di equiparare nel tempo l’età pensionabile tra uomini e donne è previsto che
nel 2012 l’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia
per le lavoratrici dipendenti del settore privato è pari a 62 anni.
L’età aumenterà progressivamente ogni 2 anni fino ad arrivare a 66 anni a partire
dal 1° gennaio 2018 (vedi tabella pag. 11).
Da gennaio 2013 si aggiunge anche l’incremento pari a 3 mesi per effetto
dell’aumento della speranza di vita.
Nota Bene: in via eccezionale è previsto che le lavoratrici dipendenti del settore
privato che entro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60
anni di età, possano andare in pensione a 64 anni (a partire dal 2013, secondo l’Inps, si
aggiunge a tale requisito anagrafico l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita).
Esempio: Lavoratrice dipendente che a maggio del 2012 compie 60 anni e a tale data è in
possesso del requisito minimo di contribuzione di 20 anni. In assenza della norma eccezionale
avrebbe raggiunto il requisito a dicembre 2017 (compimento dei 65 anni e 7 mesi e decorrenza
pensione 1/1/2018). Con la norma eccezionale potrà accedere alla pensione a 64 anni e 7 mesi
con decorrenza 1/1/2017.
In merito alle disposizioni di cui al presente punto l’Inps, con circolare n. 35 del
2012, ha precisato che le disposizioni eccezionali si applicano alle lavoratrici le cui
pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive della medesima che alla data del 28 dicembre 2011 svolgano
20
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
attività lavorativa dipendente nel settore privato “a prescindere dalla gestione a
carico della quale è liquidata la pensione”.
Possono, quindi, accedere al pensionamento di vecchiaia all’età di 64 anni anche coloro
che perfezionano il requisito minimo di contribuzione computando anche quella
versata nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (Cd/Cm - Art. - Com.) a condizione,
però, che alla data del 28.12.2011 risultino svolgere attività di lavoro dipendente.
Con il messaggio 219/2013 l’Inps precisa che qualora il soggetto, alla data
del 28 dicembre 2011, risulti lavoratore dipendente del settore privato e
successivamente risulti lavoratore autonomo ovvero appartenente ad altra
categoria, può accedere al trattamento pensionistico, in presenza dei requisiti
previsti in quanto alla data del 28 dicembre 2011 poteva far valere lo status di
“lavoratore dipendente del settore privato”.
Con lo stesso messaggio, l’Ente previdenziale, accolto il parere del Ministero
del lavoro, viene a precisare che relativamente ai soggetti non occupati al 28
dicembre 2011 la cui ultima attività era svolta come lavoratore dipendente del
settore privato “l’interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione
di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha
perso il posto di lavoro”.
Pertanto, il soggetto che ha perso il posto di lavoro e quindi non risulta occupato
alla data del 28/12/2011 non rientra tra i destinatari delle disposizioni eccezionale
di cui in parola.
Questa interpretazione non ci trova d’accordo essendo per noi sufficiente che
l’interessato risulti da ultimo iscritto alla gestione dei lavoratori dipendenti a
nulla rilevando anche una eventuale cessazione dell’attività lavorativa. Abbiamo
al riguardo interessato la nostra Consulenza Legale per valutare un ipotesi di
contenzioso in tal senso.
È stato, ovviamente, confermato che qualora vi siano situazioni di sospensione del
rapporto di lavoro (ad esempio lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni), il
lavoratore può accedere al trattamento pensionistico in base alle disposizioni di
cui al comma 15-bis dell’articolo 24 più volte citato.
Si evidenzia, infine, che la norma eccezionale non trova applicazione nei confronti
delle lavoratrici iscritte alle casse della gestione ex Inpdap.
Mentre come era stato già chiarito dall’Inps con la richiamata circolare n. 35 la
norma eccezionale si applica anche nei loro confronti delle lavoratrici del settore
“Poste” e FS; l’Inps ha infatti precisato che quello che rileva è la natura giuridica
privata del rapporto di lavoro.
21
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
Requisiti di età dal 2012 in presenza di almeno 20 anni di contributi
Tabella con innalzamento età pensionabile delle donne del settore privato
coordinato con incremento aspettativa di vita
ANNO
INCREMENTO
ASPETTATIVA
DI VITA
(A)
AUMENTO ETÀ
alle varie scadenze
previste dalla
MANOVRA MONTI
(B)
INCREMENTO
CUMULATO
NEL TEMPO ETÀ
MANOVRA MONTI
(C)
ETÀ PER DIRITTO ALLA
PENSIONE DI VECCHIAIA
(A+C)*
2012
-
2 anni
2 anni
62 anni
2013
3 mesi
2 anni
62 anni e 3 mesi
3 anni e 6 mesi
63 anni e 9 mesi
3 anni e 6 mesi
63 anni e 9 mesi
5 anni
65 anni e 7 mesi
5 anni
65 anni e 7 mesi
6 anni
66 anni e 7 mesi
6 anni
66 anni e 11 mesi
6 anni
66 anni e 11 mesi
2014
1 anno 6 mesi
2015
2016
+ 4 mesi (totale 7)
1 anno 6 mesi
2017
2018
2019
1 anno
+ 4 mesi (totale 11)
2020
2021
+ 3 mesi (totale 14)
2022
2023
+ 3 mesi (totale 17)
2024
2025
+ 3 mesi (totale 20)
2026
2027
2028
22
+ 4 mesi (totale 23)
*Vecchia età di 60 anni + (A+C)
6 anni
67 anni e 2 mesi
6 anni
67 anni e 2 mesi
6 anni
67 anni e 5 mesi
6 anni
67 anni e 5 mesi
6 anni
67 anni e 8 mesi
6 anni
67 anni e 8 mesi
6 anni
67 anni e 11 mesi
6 anni
67 anni e 11 mesi
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
Tabella per l’individuazione immediata dei requisiti di età per le donne
lavoratrici dipendenti (settore privato) in base a mese/anno di nascita
DONNA NATA nel
mese di
Età VO
Data raggiungimento
requisito
Incremento
cumulato manovra
Monti + aspettativa
di vita
Decorrenza
Gennaio 1952
63 anni e 9 mesi
Ottobre 2015
3 anni e 9 mesi
Novembre 2015
Febbraio 1952
63 anni e 9 mesi
Novembre 2015
3 anni e 9 mesi
Dicembre 2015
Marzo 1952
63 anni e 9 mesi
Dicembre 2015
3 anni e 9 mesi
Gennaio 2016
Aprile 1952 (*)
65 anni e 7 mesi
Novembre 2017
5 anni e 7 mesi
Dicembre 2017
Maggio 1952 (*)
65 anni e 7 mesi
Dicembre 2017
5 anni e 7 mesi
Gennaio 2018
Giugno 1952 (*)
66 anni e 11 mesi
Maggio 2019
6 anni e 11 mesi
Giugno 2019
Luglio 1952 (*)
66 anni e 11 mesi
Giugno 2019
6 anni e 11 mesi
Luglio 2019
Agosto 1952 (*)
66 anni e 11 mesi
Luglio 2019
6 anni e 11 mesi
Agosto 2019
Settembre 1952 (*)
66 anni e 11 mesi
Agosto 2019
6 anni e 11 mesi
Settembre 2019
Ottobre 1952 (*)
66 anni e 11 mesi
Settembre 2019
6 anni e 11 mesi
Ottobre 2019
Novembre 1952 (*)
66 anni e 11 mesi
Ottobre 2019
6 anni e 11 mesi
Novembre 2019
Dicembre 1952 (*)
66 anni e 11 mesi
Novembre 2019
6 anni e 11 mesi
Dicembre 2019
Gennaio 1953
66 anni e 11 mesi
Dicembre 2019
6 anni e 11 mesi
Gennaio 2020
Febbraio 1953
66 anni e 11 mesi
Gennaio 2020
6 anni e 11 mesi
Febbraio 2020
Marzo 1953
66 anni e 11 mesi
Febbraio 2020
6 anni e 11 mesi
Marzo 2020
Aprile 1953
66 anni e 11 mesi
Marzo 2020
6 anni e 11 mesi
Aprile 2020
Maggio 1953
66 anni e 11 mesi
Aprile 2020
6 anni e 11 mesi
Maggio 2020
Giugno 1953
66 anni e 11 mesi
Maggio 2020
6 anni e 11 mesi
Giugno 2020
Luglio 1953
66 anni e 11 mesi
Giugno 2020
6 anni e 11 mesi
Luglio 2020
Agosto 1953
66 anni e 11 mesi
Luglio 2020
6 anni e 11 mesi
Agosto 2020
Settembre 1953
66 anni e 11 mesi
Agosto 2020
6 anni e 11 mesi
Settembre 2020
Ottobre 1953
66 anni e 11 mesi
Settembre 2020
6 anni e 11 mesi
Ottobre 2020
Novembre 1953
66 anni e 11 mesi
Ottobre 2020
6 anni e 11 mesi
Novembre 2020
Dicembre 1953
66 anni e 11 mesi
Novembre 2020
6 anni e 11 mesi
Dicembre 2020
(*) In presenza del requisito minimo di contributi richiesto per la pensione di vecchiaia entro il 31.12.2012 l’età pensionabile è anticipata a 64 anni. Le donne
nate da aprile a maggio 1952 anticipano di 1 anno, quelle nate da giugno a dicembre anticipano di 2 anni e 4 mesi. Condizione richiesta dall’Inps è lo status di
“lavoratrice” alla data del 28.12.2011.
23
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
3.3 LAVORATRICI AUTONOME/PARASUBORDINATE
Nel 2012 l’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia
per le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla gestione separata Inps è pari
a 63 anni e 6 mesi.
L’età aumenterà progressivamente di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel
2016, per arrivare poi a 66 anni nel 2018.
Da gennaio 2013 si aggiunge anche l’incremento pari a 3 mesi per effetto
dell’aumento della speranza di vita.
Requisiti di età dal 2012
in presenza di almeno 20 anni di contributi
Tabella con innalzamento età pensionabile delle donne autonome coordinato
con incremento aspettativa di vita
ANNO
INCREMENTO
ASPETTATIVA
DI VITA
(A)
2012
2013
AUMENTO ETÀ
alle varie scadenze
previste dalla
MANOVRA MONTI
(B)
INCREMENTO
CUMULATO
NEL TEMPO ETÀ
MANOVRA MONTI
(C)
ETÀ PER DIRITTO ALLA
PENSIONE DI VECCHIAIA
(A+C)*
3 anni e 6 mesi
3 anni e 6 mesi
63 anni e 6 mesi
3 anni e 6 mesi
63 anni e 9 mesi
3 mesi
2014
1 anno
2015
2016
+ 4 mesi (totale 7)
1 anno
2017
2018
2019
6 mesi
+ 4 mesi (totale 11)
2020
2021
+ 3 mesi (totale 14)
2022
2023
+ 3 mesi (totale 17)
2024
2025
+ 3 mesi (totale 20)
2026
2027
2028
24
+ 4 mesi (totale 23)
*Vecchia età di 60 anni + (A+C)
4 anni e 6 mesi
64 anni e 9 mesi
4 anni e 6 mesi
64 anni e 9 mesi
5 anni e 6 mesi
66 anni e 1 mese
5 anni e 6 mesi
66 anni e 1 mese
6 anni
66 anni e 7 mesi
6 anni
66 anni e 11 mesi
6 anni
66 anni e 11 mesi
6 anni
67 anni e 2 mesi
6 anni
67 anni e 2 mesi
6 anni
67 anni e 5 mesi
6 anni
67 anni e 5 mesi
6 anni
67 anni e 8 mesi
6 anni
67 anni e 8 mesi
6 anni
67 anni e 11 mesi
6 anni
67 anni e 11 mesi
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
Tabella per l’individuazione immediata dei requisiti di età per le donne
lavoratrici autonome* in base a mese/anno di nascita
DONNA NATA nel
mese di
Età VO
Data raggiungimento
requisito
Incremento
cumulato manovra
Monti + aspettativa
di vita
Decorrenza
Gennaio 1952*
66 anni e 7 mesi
agosto 2018
6 anni e 7 mesi
Settembre 2018
Febbraio 1952*
66 anni e 7 mesi
Settembre 2018
6 anni e 7 mesi
Ottobre 2018
Marzo 1952*
66 anni e 7 mesi
Ottobre 2018
6 anni e 7 mesi
Novembre 2018
Aprile 1952*
66 anni e 7 mesi
Novembre 2018
6 anni e 7 mesi
Dicembre 2018
Maggio 1952*
66 anni e 7 mesi
Dicembre 2018
6 anni e 7 mesi
Gennaio 2019
Giugno 1952*
66 anni e 11 mesi
Maggio 2019
6 anni e 11 mesi
Giugno 2019
Luglio 1952*
66 anni e 11 mesi
Giugno 2019
6 anni e 11 mesi
Luglio 2019
Agosto 1952*
66 anni e 11 mesi
Luglio 2019
6 anni e 11 mesi
Agosto 2019
Settembre 1952*
66 anni e 11 mesi
Agosto 2019
6 anni e 11 mesi
Settembre 2019
Ottobre 1952*
66 anni e 11 mesi
Settembre 2019
6 anni e 11 mesi
Ottobre 2019
Novembre 1952*
66 anni e 11 mesi
Ottobre 2019
6 anni e 11 mesi
Novembre 2019
Dicembre 1952*
66 anni e 11 mesi
Novembre 2019
6 anni e 11 mesi
Dicembre 2019
Gennaio 1953
66 anni e 11 mesi
Dicembre 2019
6 anni e 11 mesi
Gennaio 2020
Febbraio 1953
67 anni e 10 mesi
Gennaio 2020
7 anni e 10 mesi
Febbraio 2020
Marzo 1953
67 anni e 10 mesi
Febbraio 2020
7 anni e 10 mesi
Marzo 2020
Aprile 1953
67 anni e 10 mesi
Marzo 2020
7 anni e 10 mesi
Aprile 2020
Maggio 1953
67 anni e 10 mesi
Aprile 2020
7 anni e 10 mesi
Maggio 2020
Giugno 1953
67 anni e 10 mesi
Maggio 2020
7 anni e 10 mesi
Giugno 2020
Luglio 1953
67 anni e 10 mesi
Giugno 2020
7 anni e 10 mesi
Luglio 2020
Agosto 1953
67 anni e 10 mesi
Luglio 2020
7 anni e 10 mesi
Agosto 2020
Settembre 1953
67 anni e 10 mesi
Agosto 2020
7 anni e 10 mesi
Settembre 2020
Ottobre 1953
67 anni e 10 mesi
Settembre 2020
7 anni e 10 mesi
Ottobre 2020
Novembre 1953
67 anni e 10 mesi
Ottobre 2020
7 anni e 10 mesi
Novembre 2020
Dicembre 1953
67 anni e 10 mesi
Novembre 2020
7 anni e 10 mesi
Dicembre 2020
(*) Nei casi di contribuzione mista (lav. dip. e lav. aut.) in presenza di almeno 20 anni di contributi entro il 31/12/2012, l’età per la pensione di vecchiaia è
anticipata a 64 anni a condizione però che l’interessata, alla data del 28.12.2011, svolgeva attività di lavoro dipendente.
25
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
3.4 LAVORATRICI DIPENDENTI del settore pubblico
Per le lavoratrici del settore pubblico l’equiparazione dell’età pensionabile
tra uomini e donne ha concluso il suo percorso già iniziato nel 2010. In un
primo momento era stato previsto un aumento molto graduale; i successivi
provvedimenti hanno accelerato tale percorso, stabilendo il passaggio repentino
dai 61 anni - previsti per il 2011 - ai 65 anni, già a partire dal 2012.
Con l’entrata in vigore della nuove disposizioni di cui all’art. 24, legge n. 214/2011,
l’equiparazione viene confermata e dal 1.1.2012, così come per gli uomini, l’età
passa da 65 a 66 anni.
L’aumento dell’età non riguarderà le lavoratrici che hanno compiuto i 60 anni
entro il 31.12.2009 o 61 anni entro il 31.12.2011 in presenza dei requisiti minimi
di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia.
Per Il personale scolastico i requisiti per la pensione di vecchiaia a far data dal
2012 (66 anni di età in presenza di almeno 20 anni di contributi) per accedere a
pensione dal 1° settembre/1° novembre devono essere conseguiti entro il 31
dicembre dell’anno solare al quale si riferisce la decorrenza della pensione (art.
59, comma 9, legge n. 449/1997).
Così come per tutte le altre situazioni, dal gennaio 2013 si aggiunge l’incremento
pari a 3 mesi per effetto dell’aumento della speranza di vita.
3.5 LAVORATORI DIPENDENTI (pubblici e privati),
AUTONOMI E PARASUBORDINATI
Nel 2012 l’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia
per i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, i
lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps è pari
a 66 anni di età.
Appare evidente che mentre per i lavoratori dipendenti l’innalzamento di un anno
dell’età pensionabile assorbe l’anno di attesa previsto dalla finestra mobile di 12
mesi per i lavoratori autonomi l’aumento di un anno può comportare un anticipo
reale del pensionamento in considerazione dell’abolizione della loro specifica
finestra che prevedeva un’attesa di 18 mesi.
Dal 2013 si aggiunge anche l’incremento per effetto dell’aumento della speranza
di vita pari a 3 mesi (vedi tabella alla pagina successiva).
26
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
3.6PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI PUò FAR VALERE
CONTRIBUTI SOLO DAL 1° GENNAIO 1996
I lavoratori e le lavoratrici che hanno il primo accredito contributivo successivo
al 1° gennaio 1996 (sistema contributivo) e che verseranno almeno 20 anni di
contributi, potranno andare in pensione alla medesima età prevista per coloro
che rientrano nel sistema misto.
Prima di aver compiuto 70 anni di età (ai quali vanno aggiunti, secondo l’Inps, dal
2013 gli incrementi – tempo per tempo - per aspettativa di vita), il diritto si perfeziona
solamente se l’importo della pensione maturata non è inferiore a 1,5 volte
l’importo dell’assegno sociale (importo per il 2013 circa € 663,45).
All’età di 70 anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia sono sufficienti
almeno 5 anni di contributi effettivi (obbligatori, volontari, da riscatto esclusi i
contributi figurativi), indipendentemente dall’importo di pensione maturato.
La nuova “Pensione di vecchiaia” dal 2012
Tabella riassuntiva dei requisiti anagrafici in presenza del requisito
contributivo minimo di 20 anni*
Lavoratori
dipendenti (pubblici
e privati); autonomi;
parasubordinati
Lavoratrici
dipendenti
pubblico impiego
Lavoratrici
dipendenti
settore privato
Lavoratrici
autonome/
parasubordinate
Assegno Sociale
Anni
Età
Età
Età
Età
Requisito
anagrafico di età
2012
66
66
62
63 e 6 mesi
65
2013
66 e 3 mesi
66 e 3 mesi
62 e 3 mesi
63 e 9 mesi
65 e 3 mesi
2014
66 e 3 mesi
66 e 3 mesi
63 e 9 mesi
64 e 9 mesi
65 e 3 mesi
2015
66 e 3 mesi
66 e 3 mesi
63 e 9 mesi
64 e 9 mesi
65 e 3 mesi
2016
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
65 e 7 mesi
66 e 1 mese
65 e 7 mesi
2017
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
65 e 7 mesi
66 e 1 mese
65 e 7 mesi
2018
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mese
66** e 7 mesi
2019
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
2020
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
2021
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
2022
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
2023
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
2024
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
2025
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
2026
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
2027
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
2028
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
2029
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 1 mese
27
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
Anni
Lavoratori
dipendenti (pubblici
e privati); autonomi;
parasubordinati
Lavoratrici
dipendenti
pubblico impiego
Lavoratrici
dipendenti
settore privato
Lavoratrici
autonome/
parasubordinate
Assegno Sociale
Età
Età
Età
Età
Requisito
anagrafico di età
2030
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 1 mese
2031
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
2032
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
2033
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
2034
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
2035
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
2036
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l’innalzamento secondo la medesima progressione legata all’incremento
della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio).
* La tabella riguarda solo chi matura i requisiti dal 2012 (eccetto le situazioni di deroga vedi cap. a pag. 31) e non anche chi li ha maturati secondo la vecchia
disciplina entro il 31.12.2011.
** Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è incrementato di un anno.
TABELLE COMPARATIVE INNALZAMENTO REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA
Tabella comparativa donne settore privato/autonomo sistema misto/contributivo
Lavoratrici
dipendenti
settore
privato che
hanno versato
contributi
dal 1996 con
20 anni di
contribuzione
Lavoratrici
autonome e
parasubordinate
che hanno
versato
contributi
dal 1996
con 20 anni di
contribuzione
Età +
aspettativa di
vita
(anni e mesi)
Età +
aspettativa di
vita
(anni e mesi)
Lavoratrici
autonome e iscritte
alla Gestione
Separata che hanno
versato contributi
prima del 1996
con 20 anni di
contribuzione
Età +
aspettativa di
vita
(anni e mesi)
Lavoratrici
dipendenti settore
privato * che hanno
versato contributi
prima del 1996
con 20 anni di
contribuzione
Età
(anni e mesi)
Periodo
SISTEMA CONTRIBUTIVO
Età +
aspettativa di
vita
(anni e mesi)
SISTEMA MISTO
Età
(anni e mesi)
Donne
Dal 1/1/2012
al 31/12/2012
62
62
63 e 6
63 e 6
62
63 e 6
Dal 1/1/2013
al 31/12/2013
62
62 e 3
63 e 6
63 e 9
62 e 3
63 e 9
Dal 1/1/2013
al 31/12/2013
63 e 6
63 e 9
64 e 6
64 e 9
63 e 9
64 e 9
Importo
minimo di
pensione
1,5 volte
l’importo
dell’Assegno
Sociale
NOTA * le lavoratrici dipendenti che entro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, potranno andare in pensione a 64 anni.
28
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
Tabella comparativa donne settore pubblico sistema misto/contributivo
Età
(anni e mesi)
Età +
aspettativa di
vita
(anni e mesi)
aspettativa di
vita
Età +
aspettativa di
vita
(anni e mesi)
DONNE LAVORATRICI SETTORE PUBBLICO SISTEMA
CONTRIBUTIVO
che hanno versato contributi
dal 1996 con 20 anni di contribuzione
Età
(anni e mesi)
DONNE LAVORATRICI SETTORE
PUBBLICO SISTEMA MISTO
che hanno versato contributi prima
del 1996
con 20 anni di contribuzione
aspettativa
di vita (mesi)
Periodo
Dal 1/1/2012
al 31/12/2012
-
66
66
-
66
66
Dal 1/1/2013
al 31/12/2015
3
66
66 e 3
3
66
66 e 3
1,5 volte
l’importo
dell’Assegno
Sociale
Tabella comparativa uomini sistema misto/contributivo
Donne
SISTEMA Misto
SISTEMA CONTRIBUTIVO
Periodo
Lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e
Lavoratori autonomi che hanno versato contributi
prima del 1996 con 20 anni di contribuzione
Lavoratori dipendenti
(pubblici e privati)
Lavoratori autonomi,
Parasubordinati,
che hanno versato
contributi dal 1996 con
20 anni di contribuzione
Età
(anni e mesi)
Età + aspettativa di vita
(anni e mesi)
Dal 1/1/2012
al 31/12/2012
Dal 1/1/2013
al 31/12/2015
Età + aspettativa di vita
(anni e mesi)
66
66
66 e 3
66 e 3
66
Importo
minimo di
pensione
1,5 volte
l’importo
dell’Assegno
Sociale
29
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
Tabella per individuazione immediata requisiti di età e decorrenza pensione
vecchiaia - personale scuola (uomo e donna)
Anno nascita
Mese nascita
Requisito età
Anni
Data raggiungimento requisito
Decorrenza
Mesi
1952
Gennaio
66
7
Agosto 2018
1° Sett. 2018
1952
Febbraio
66
7
Settembre 2018
1° Sett. 2018
1952
Marzo
66
7
Ottobre 2018
1° Sett. 2018
1952
Aprile
66
7
Novembre 2018
1° Sett. 2018
1952
Maggio
66
7
Dicembre 2018
1° Sett. 2018
1952
Giugno
66
11
Maggio 2019
1° Sett. 2019
1952
Luglio
66
11
Giugno 2019
1° Sett. 2019
1952
Agosto
66
11
Luglio 2019
1° Sett. 2019
1952
Settembre
66
11
Agosto 2019
1° Sett. 2019
1952
Ottobre
66
11
Settembre 2019
1° Sett. 2019
1952
Novembre
66
11
Ottobre 2019
1° Sett. 2019
1952
Dicembre
66
11
Novembre 2019
1° Sett. 2019
1953
Gennaio
66
10
Dicembre 2019
1° Sett. 2019
1953
Febbraio
67
10
Gennaio 2020
1° Sett. 2020
1953
Marzo
67
10
Febbraio 2020
1° Sett. 2020
1953
Aprile
67
10
Marzo 2020
1° Sett. 2020
1953
Maggio
67
10
Aprile 2020
1° Sett. 2020
1953
Giugno
67
10
Maggio 2020
1° Sett. 2020
1953
Luglio
67
10
Giugno 2020
1° Sett. 2020
1953
Agosto
67
10
Luglio 2020
1° Sett. 2020
1953
Settembre
67
10
Agosto 2020
1° Sett. 2020
1953
Ottobre
67
10
Settembre 2020
1° Sett. 2020
1953
Novembre
67
10
Ottobre 2020
1° Sett. 2020
1953
Dicembre
67
10
Novembre 2020
1° Sett. 2020
30
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
Facoltà di opzione (legge n. 335/95) alla luce delle modifiche
apportate dalla manovra Monti
La legge n. 214/2011 conferma la possibilità di opzione per il sistema contributivo
puro per coloro che posseggono un requisito di contribuzione pari a 15 anni di
contributi complessivi di cui almeno 5 dal 1996 in poi.
L’Inps, nel messaggio 219/2013, chiarisce che ai soggetti che maturano i requisiti
per l’esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e optano
per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole
di calcolo del sistema contributivo, si applicano i nuovi requisiti di accesso alla
pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata introdotti dalla riforma Monti
Fornero per i lavoratori che possono far valere contributi prima del 1° gennaio
1996. In pratica, dal 2012, a seguito dell’opzione, la pensione di vecchiaia si
consegue facendo valere l’età pensionabile prevista per coloro che liquidano la
pensione nel sistema misto con almeno 20 anni di contributi.
Viene altresì precisato che nei confronti dei soggetti di cui trattasi, iscritti al
31/12/1995, al momento della liquidazione del trattamento pensionistico non si
deve verificare il requisito relativo all’importo della pensione, non inferiore a 1,5
volte l’assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i
lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996.
Nella richiamata circolare, viene altresì precisato che i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il diritto all’esercizio della facoltà di opzione nonché i requisiti per
il diritto alla pensione nel sistema contributivo al 31/12/2011 e che esercitino la
predetta facoltà entro il 31.12.2011 ovvero anche successivamente a tale data,
applicano i requisiti amministrativi per conseguire il trattamento pensionistico
nel sistema contributivo previsti dalla previgente normativa.
In proposito si precisa, che ai fini della salvaguardia dei requisiti al 31/12/2011
deve sussistere anche il requisito di importo non inferiore 1,2 volte l’assegno
sociale qualora la pensione sia richiesta da soggetto di età inferiore a 65 anni.
In tale ultima fattispecie l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in
materia di decorrenze vigente al 31/12/2011.
Deroghe D.lgs. n. 503/1992 per l’accesso alla pensione di
vecchiaia con meno di 20 anni
Come abbiamo visto, la legge 214/2011 dispone che, per coloro che maturano
i requisiti, a decorrere dal 2012, il diritto alla nuova pensione di vecchiaia è
conseguito in presenza di una anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Un’importante problematica si era posta in merito a tutte quelle situazioni di
deroga previste dal D.Lgs 503/92 che consentono l’accesso a pensione di vecchiaia
31
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
con un’anzianità contributiva ridotta - 15 anni anziché 20 anni di contributi. Si
tratta nello specifico:
•
•
•
•
coloro che avevano maturato alla data del 31.12.1992 i 15 anni richiesti dalla
previgente disciplina;
gli autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 31.12.1992;
i lavoratori dipendenti che possono far valere una anzianità assicurativa di
almeno 25 anni, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a
52 settimane nell’anno solare;
i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità
assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi
intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età
per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i previsti
requisiti assicurativi e contributivi.
In relazione alle suddette fattispecie, le disposizioni contenute nella legge n.
214/2011 nulla dicono al riguardo mentre l’Inps, con una sua prima circolare
(circolare n. 35 del 14.03.2012), senza entrare nel merito specifico della questione,
si era limitato a precisare che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue
esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni,
facendo di conseguenza intendere che le disposizioni di deroga di cui al D.lgs.
n.503/92 sopra richiamate erano state implicitamente abrogate.
La posizione dell’Inps non ci ha trovato fin dall’inizio d’accordo in quanto il D.lgs.
n. 503/92 riveste carattere di norma speciale e in quanto tale non può essere
abrogata da una norma di carattere generale com’è la legge n. 214/2011.
Visto il grande scalpore che la vicenda stava destando, anche a livello dei media,
l’Inps, in raccordo con il Ministero del lavoro, ha emanato la circolare n. 16 del
1° febbraio 2013 con la quale, correggendo l’errata interpretazione contenuta
nella sua precedente circolare n. 35, riconosce ai lavoratori che rientrano nella
disciplina delle deroghe di cui al Dlgs 503/92, la possibilità di accesso alla pensione
di vecchiaia, con un’anzianità contributiva ridotta (15 anni, anziché 20 anni).
Si precisa che tali deroghe riguardano solo ed esclusivamente i requisiti di
assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia. Per quanto
attiene l’età pensionabile occorre far riferimento all’età prevista per la pensione
di vecchiaia così come modificata dalla Manovra Monti-Fornero (comprensiva dal
1.1.2013 dell’incremento per aspettativa di vita).
Resta, ovviamente, confermata la salvaguardia per coloro che abbiano maturati i
requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione entro il 2011.
32
Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
3.7Effetti legati all’INNALZAMENTO DELL’età pensionabilE
Supplementi di pensione: la possibilità di chiedere un supplemento di pensione
nel FPLD o GGSS dei lavoratori autonomi per una sola volta, dopo due anni dal
compimento dell’età pensionabile, deve tener conto dei nuovi requisiti anagrafici
introdotti dalla riforma Monti. Ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile,
per coloro che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia vigenti
entro il 31.12.2011 trova applicazione la vecchia età anagrafica.
Pensione supplementare: Ai fini del diritto alla pensione supplementare
è richiesto il raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la nuova
pensione di vecchiaia. Con il richiamato messaggio n. 219, l’Inps precisa che le
domande di pensione supplementare presentate dal 1.1.2012 da soggetti che
hanno già perfezionato, in base ai requisiti vigenti alla data del 31/12/2011, un
diritto autonomo al trattamento pensionistico nella forma di previdenza nella
quale chiedono la pensione supplementare non è suscettibile di accoglimento.
Trasformazione IO/VO: la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in
pensione di vecchiaia avverrà al raggiungimento dell’età pensionabile prevista
per la nuova pensione di vecchiaia.
33
Pensione “ANTICIPATA“
Le nuove pensioni Pensione “ANTICIPATA“
4.1PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA MISTO
Nel 2012 per le donne il requisito per il diritto alla pensione anticipata è di 41
anni e 1 mese di contributi; per gli uomini è di 42 anni e 1 mese. Il requisito
contributivo è indipendente dall’età anagrafica.
I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e di un
ulteriore mese per il 2014.
I nuovi requisiti per la pensione anticipata riguardano tutti i lavoratori/lavoratrici
siano essi dipendenti (settore privato o pubblico) e lavoratori/lavoratrici autonomi.
Appare evidente che per le lavoratrici autonome l’aumento di 1 anno può
comportare un anticipo reale del pensionamento in considerazione della
abolizione della loro specifica finestra che prevedeva un’attesa di 18 mesi.
Dal 2013 occorre aggiungere tre mesi di aumento per effetto degli adeguamenti
alla speranza di vita.
Nella circolare n. 35 del 14 marzo, 2012, l’Inps chiarisce che ai fini del raggiungimento
della suddetta anzianità contributiva deve essere computata qualsiasi tipologia di
contribuzione, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente
perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto (con
esclusione quindi della contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia).
ANNO
Uomini
Donne
Aumento nr. contributi
Aumento nr. contributi
AUMENTO ASPETTATIVA
DI VITA
2012
42 anni + 1 mese
41 anni + 1 mese
-----
2013
42 anni + 2 mesi
41 anni + 2 mesi
3 mesi
2014
42 anni + 3 mesi
41 anni + 3 mesi
Dal 2015 operano solo gli ulteriori aumenti per aspettativa di vita (vedi tabella pag. 27)
Nota Bene: In via eccezionale è previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 perfezioneranno la cosiddetta “quota” con almeno
35 anni di contributi, possano andare in pensione a 64 anni. Dal 2013 anche in questo caso occorrerà aggiungere, secondo l’Inps, gli incrementi per aspettativa di vita.
Come precisato dall’Inps nella richiamata circolare 35, la norma eccezionale si applica ai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgano attività lavorativa
dipendente nel settore privato a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione (su questo specifico aspetto si veda quanto precisato a pag. 20).
Per il personale scolastico i requisiti per la pensione anticipata a far data dal
2013 (42 anni e 5 mesi per il personale maschile; 41 anni e 5 mesi per il personale
femminile) per accedere a pensione dal 1° settembre/1° novembre devono essere
conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno solare al quale si riferisce la decorrenza
della pensione (art. 59, comma 9, legge n. 449/1997). Tale requisito dovrà essere
conseguito senza arrotondamenti.
L’art. 14, comma 20 bis del Dl n. 95/2012 (convertito nella legge n. 135/2012), ha
previsto che il personale docente in esubero che risulterà incollocabile dal 1°
settembre di ogni anno, potrà accedere a pensione con decorrenza 1° settembre
2013 secondo le regole vigenti ante entrata in vigore della legge n. 214/2011 (legge
Monti-Fornero), a condizione che i requisiti di accesso siano stati conseguiti entro
il 31 agosto dell’anno in cui si intende accedere a pensione.
36
Le nuove pensioni Pensione “ANTICIPATA“
Penalizzazione
Se il pensionamento avverrà prima del compimento dei 62 anni di età, verrà
applicata una riduzione sulla quota di pensione relativa all’anzianità contributiva
maturata fino al 31 dicembre 2011. La riduzione sarà dell’1% per i primi due anni
mancanti ai 62 anni e verrà elevata al 2% per i restanti anni mancanti.
ESEMPIO:
Uomo nato a marzo 1955 che raggiunge 42 anni e 6 mesi di contributi a novembre 2014. Potrà
andare in pensione a dicembre 2014 con 59 anni e 8 mesi. La distanza dai 62 anni è di 2 anni e
4 mesi.
L’importo di pensione maturato al 31/12/2011 verrà così ridotto:
Per i primi 2 anni mancanti ai 62 anni = 1% per due anni = 2%
Per la frazione di anno (4 mesi) = 2% X 4/12 = 0,66%
L’importo del trattamento di pensione relativo ai contributi versati fino al 2011 sarà quindi ridotto
del 2,66%.
Nella circolare n. 35, l’Inps precisa che la riduzione si applica sulla quota di
trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto
per coloro che possono far valere al 31.12.1995 una anzianità contributiva pari
a 18 anni la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità
contributive maturate al 31.12.2011. I soggetti che posseggono, invece, meno di
18 anni al 31.12.1995 subiranno la riduzione solo sulla quota di pensione relativa
alle anzianità contributive maturate al 31.12.1995 mentre nessuna decurtazione
verrà applicata sulla quota di pensione derivante dalle contribuzioni versate e/o
accreditate a partire dal 1.1.1996 in quanto calcolata con il metodo di calcolo
contributivo.
Va da sé che nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 - e che quindi rientrano nel sistema
contributivo puro - non opera nessuna riduzione del trattamento pensionistico.
Nota bene: Per effetto di quanto disposto dalla legge n. 14/2012, di conversione con
modificazioni, del decreto legge n. 216/2011 (c.d. “Milleproroghe”), la penalizzazione
non opera, fino al 31.12.2017, per i lavoratori che maturino entro la predetta data
il requisito contributivo facendo valere esclusivamente contributi da prestazione
effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, di
servizio militare, di assenza dal lavoro per infortunio, malattia e CIG ordinaria.
Sul punto l’Inps, con il messaggio n. 219/2013, nel confermare che ai fini della
determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire la pensione
anticipata senza la riduzione in parola, deve essere valutata esclusivamente la
contribuzione sopra menzionata, precisa che la contribuzione da riscatto ex
articolo 13 della legge n. 1338/1962 (riscatto contribuzione omessa e prescritta)
può essere compresa tra la contribuzione utile a tal fine in quanto si tratta di
contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.
37
Le nuove pensioni Pensione “ANTICIPATA“
4.2PENSIONE ANTICIPATA PER CHI PUò FAR VALERE
CONTRIBUTI SOLO DAL 1° GENNaIO 1996
Si applica il medesimo requisito dei 41 anni e 1 mese per le donne e di 42 e 1
mese per gli uomini - indipendentemente dall’età - con i progressivi aumenti, che
abbiamo visto nel precedente paragrafo.
Precisiamo che ai fini del raggiungimento della suddetta anzianità contributiva
deve essere computata qualsiasi tipologia di contribuzione, ad esclusione della
contribuzione volontaria; i periodi di lavoro prestati prima del 18° anno di età
sono moltiplicati per il coefficiente 1,5 (un anno di contributi prima dei 18 anni vale
un anno e mezzo).
Per chi ha il 1° contributo versato o accreditato dopo il 31/12/1995, viene data
una ulteriore possibilità di accesso al pensionamento anticipato:
• un’età anagrafica non inferiore a 63 anni (uomini e donne) incrementata dagli
aumenti dell’aspettativa di vita (vedi tabella a pag. 30);
• almeno 20 anni di contributi effettivi;
• importo di pensione di valore non inferiore a 2,8 volte l’ammontare dell’assegno
sociale rivalutato periodicamente (a titolo indicativo, se pur teorico, l’importo da
raggiungere per il 2013 sarebbe di € 1.238,44).
38
Le nuove pensioni Pensione “ANTICIPATA“
La nuova “Pensione Anticipata” dal 2012
Requisiti di contribuzione
Lavoratori dipendenti
pubblici e privati e
lavoratori autonomi/
parasubordinati
Lavoratrici dipendenti
pubbliche e private e
lavoratrici autonome/
parasubordinate
Ulteriore canale di accesso riguardante tutti i
lavoratori il cui primo contributo accreditato è dal
1° gennaio 1996
Anni
Anzianità
contributiva minima
indipendentemente
dall’età anagrafica
Anzianità
contributiva minima
indipendentemente
dall’età anagrafica
Età anagrafica minima se in possesso di
un’anzianità contributiva minima di 20 anni e
un importo minimo pari a 2,8 volte l’assegno
sociale (rivalutazione nel tempo sulla base
dell’andamento del PIL nominale)
2012
42 anni e 1 mese
41 anni e 1 mese
63 anni
2013
42 anni e 5 mesi
41 anni e 5 mesi
63 anni e 3 mesi
2014
42 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
63 anni e 3 mesi
2015
42 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
63 anni e 3 mesi
2016
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
63 anni e 7 mesi
2017
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
63 anni e 7 mesi
2018
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
63 anni e 7 mesi
2019
43 anni e 2 mesi
42 anni e 2 mesi
63 anni e 11 mesi
2020
43 anni e 2 mesi
42 anni e 2 mesi
63 anni e 11 mesi
2021
43 anni e 5 mesi
42 anni e 5 mesi
64 anni e 2 mesi
2022
43 anni e 5 mesi
42 anni e 5 mesi
64 anni e 2 mesi
2023
43 anni e 8 mesi
42 anni e 8 mesi
64 anni e 5 mesi
2024
43 anni e 8 mesi
42 anni e 8 mesi
64 anni e 5 mesi
2025
43 anni e 11 mesi
42 anni e 11 mesi
64 anni e 8 mesi
2026
43 anni e 11 mesi
42 anni e 11 mesi
64 anni e 8 mesi
2027
44 anni e 2 mesi
43 anni e 2 mesi
64 anni e 11 mesi
2028
44 anni e 2 mesi
43 anni e 2 mesi
64 anni e 11 mesi
2029
44 anni e 4 mesi
43 anni e 4 mesi
65 anni e 1 mese
2030
44 anni e 4 mesi
43 anni e 4 mesi
65 anni e 1 mese
2031
44 anni e 6 mesi
43 anni e 6 mesi
65 anni e 3 mesi
2032
44 anni e 6 mesi
43 anni e 6 mesi
65 anni e 3 mesi
2033
44 anni e 8 mesi
43 anni e 8 mesi
65 anni e 5 mesi
2034
44 anni e 8 mesi
43 anni e 8 mesi
65 anni e 5 mesi
2035
44 anni e 10 mesi
43 anni e 10 mesi
65 anni e 7 mesi
2036
44 anni e 10 mesi
43 anni e 10 mesi
65 anni e 7 mesi
Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l’innalzamento secondo la medesima progressione legata all’incremento
della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio).
39
Le nuove pensioni Pensione “ANTICIPATA“
4.3FONDI SPECIALI
Nella circolare n. 35 del 14 marzo 2012, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in
merito all’applicazione della nuova disciplina nei confronti di alcune particolari
categorie di lavoratori.
Autoferrotranvieri**: per i lavoratori che rivestono la qualifica di “personale
viaggiante” restano ferme le previgenti disposizioni in materia di età pensionabile
(60 anni uomini; 55 anni donne), nonché le specifiche disposizioni in materia di
decorrenza della pensione.
Fondo Volo**: viene precisato che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue
con un requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello previsto nell’Ago così
come modificati dalla riforma Monti. Anche la pensione anticipata si consegue
con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto a quelli previsti nell’Ago, in
ragione di un anno ogni cinque anni di iscrizione al fondo e sempreché il lavoratore
possa far valere almeno 20 anni ovvero 15 anni di contribuzione obbligatoria o
volontaria al Fondo a seconda della categoria di appartenenza.
Lavoratori Marittimi: gli appartenenti alla categoria piloti del pilotaggio marittimo
riuniti in corporazioni presso i porti italiano e il personale abilitato al pilotaggio
continuano ad applicare la previgente normativa in materia di età anagrafica per
l’accesso alla pensione di vecchiaia (60 anni uomini, 55 donne). Inoltre, ai piloti di
porto continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di decorrenze
pensionistiche. Resta anche ferma la disciplina che consente l’accesso alla
cosiddetta “pensione anticipata di macchina” a 55 anni in presenza di 20 anni di
contributi da navigazione di cui 10 con adibizione al servizio di macchina.
Fondo speciale Ferrovie: trovano applicazione le nuove disposizioni relative
all’accesso alle prestazioni pensionistiche introdotte dalla legge n. 214/2011.
Pertanto i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia
(58, 60 o 62 anni per il personale viaggiante o di macchina ; 65 o 66 per il restante
personale) sono sostituiti dal nuovo requisito anagrafico unico di 66 anni per gli
uomini e di 62 anni, elevati gradualmente fino a 66, per le donne, fermo sempre
restando il requisito contributivo minimo di almeno 20 anni. Per quanto riguarda la
pensione anticipata si applica la nuova disciplina prevista dalla legge n. 214/2011.
**Ai sensi del D.L. 78/2010 l’adeguamento alla speranza di vita non opera in relazione al requisito
per l’accesso alla pensione per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiunto di tale limite di età.
40
Le nuove pensioni Pensione “ANTICIPATA“
Fondo di quiescenza Poste: trovano applicazione le nuove norme in materia di
accesso ai trattamenti pensionistici introdotte dalla riforma Monti previste per le
forme sostitutive.
Le nuove regole trovano, inoltre, applicazione anche nei confronti di tutti i
lavoratori iscritti alle diverse forme sostitutive ed integrative dell’Ago (ex lavoratori
telefonici; elettrici, lavoratori aziende private del gas, addetti alle esattorie e ricevitorie
delle imposte dirette ecc.).
Nota Bene: per alcune categorie di lavoratori appartenenti ai Fondi Speciali Inps
di cui sopra si rimanda anche al paragrafo Armonizzazione dei diversi regimi
pensionistici.
41
I LAVORATORI
CHE CONTINUERANNO
AD APPLICARE LA PREVIGENTE
DISCIPLINA PENSIONISTICA
Le nuove pensioni I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE DISCIPLINA PENSIONISTICA
5.1PREMESSA
Per le situazioni trattate in questo capitolo non si applicano le nuove disposizioni
in materia di diritto a pensione introdotte dalla manovra Monti ma continua
ad applicarsi la previgente normativa sia in materia di diritto a pensione che di
decorrenza (applicazione delle finestre). Gli incrementi per aspettativa di vita, così
come ridefiniti dalla manovra, saranno applicati anche a queste situazioni così
come troverà applicazione il sistema del pro quota contributivo per il calcolo delle
anzianità contributive maturate a partire dal 2012.
5.2PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE
Eliminazione del minimo di contributi per la totalizzazione
La legge n. 214/2011 amplia la possibilità di avvalersi della totalizzazione di cui al D.lgs. n.
42/2006 per cumulare periodi contributivi sparsi in diverse forme/gestioni pensionistiche
al fine del perfezionamento del diritto ad un’unica pensione. Viene, infatti, eliminato il
vincolo che impediva l’utilizzo di questi contributi per ottenere la pensione di vecchiaia
e di anzianità in regime di totalizzazione quando i periodi contributivi presenti in una
singola gestione pensionistica risultavano inferiori a tre anni.
A seguito di questa modifica, sarà dunque possibile cumulare periodi assicurativi
non coincidenti indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in
ciascuna gestione assicurativa.
Mantenimento della vecchia disciplina (diritto e finestra)
Com’è stato chiarito dall’Inps, i nuovi requisiti introdotti dalla legge n. 214/2011 non
riguardano la pensione in totalizzazione. In quanto normativa di carattere speciale,
la disciplina della totalizzazione non risulta modificata dall’art. 24 della legge n. 214
e pertanto si continuano ad applicare i requisiti prescritti (65 anni di età – uomini e
donne - e 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia o 40 anni di contribuzione
a prescindere dall’età anagrafica per la pensione di anzianità), nonché il regime delle
finestre mobili con il differimento della pensione di 18 mesi1 dal perfezionamento
1 I lavoratori che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il diritto alla pensione di anzianità in regime di
totalizzazione accederanno alla pensione con un ulteriore posticipo di 1 mese rispetto alle regole previgenti
in materia di decorrenza del trattamento pensionistico “c.d. finestra mobile” (finestra mobile di 19 mesi). Il
posticipo sarà pari a 2 mesi per coloro che maturano i requisiti dall’anno 2013 (finestra mobile di 20 mesi)
e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall’anno 2014 (finestra mobile di 21 mesi).
44
Le nuove pensioni I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE DISCIPLINA PENSIONISTICA
dei requisiti per il diritto.
A partire dal 2013, anche sulle pensioni in regime di totalizzazione, si applicano gli
incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat.
5.3SALVAGUARDIA DEL DIRITTO
Lavoratori in possesso dei requisiti di età e/o contribuzione per il
diritto alla pensione entro il 31.12.2011
La manovra prevede espressamente una norma di salvaguardia per tutti i
lavoratori che possono far valere entro la data del 31.12.2011 i requisiti
di età e/o contribuzione previsti dalla vecchia disciplina per il diritto alla
pensione di vecchiaia/anzianità.
Ai fini dell’applicazione della norma di salvaguardia - che consente l’accesso alla
pensione secondo la vecchia disciplina sia per il diritto, sia per le finestre - occorre
avere esclusivamente riguardo alla maturazione entro il 31.12.2011 dei requisiti
di età e/o contribuzione richiesti per il diritto alla pensione ai sensi della previgente
normativa indipendentemente dal fatto che la decorrenza della pensione sia
stabilita - proprio per effetto delle finestre - in data successiva al 31.12.2011.
Non ha alcun riguardo né la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, né la
presentazione della domanda entro la medesima data del 31.12.2011. Il lavoratore
in possesso al 2011 dei requisiti per il diritto sia alla pensione di anzianità che alla
pensione di vecchiaia delle varie forme pensionistiche a pensione, può chiedere
all’Ente previdenziale di appartenenza il rilascio della relativa certificazione. E’
peraltro bene sottolineare che, sul piano giuridico la certificazione del diritto alla
pensione non ha un valore assoluto di certezza dei diritti acquisiti. Nell’ambito di
questa norma di salvaguardia, la certificazione del diritto a pensione rilasciata al
lavoratore assolve esclusivamente una funzione di informazione “dichiarativa”
e non ha, pertanto, carattere costitutivo del diritto.
Con riferimento a tale specifica previsione, si era posta la problematica relativa
a quelle situazioni “salvaguardate” per le quali la nuova disciplina consente di
accedere alla pensione prima di quanto stabilito dalla precedente normativa per
effetto della abrogazione delle finestre d’uscita.
Per chiarire la questione si riportano due esempi.
1) Il lavoratore autonomo che avendo maturato entro il 31.12.2011 i requisiti per il
diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe rientrato nella norma di salvaguardia
mantenendo pertanto la previgente normativa sia in termini di requisiti sia in
materia di decorrenza pensionistica. L’attesa di 18 mesi dalla maturazione dei
requisiti (di fatto età di 66 anni e 6 mesi) è evidentemente maggiore rispetto
alla nuova disciplina che fissa a 66 anni il requisito anagrafico per l’accesso
45
Le nuove pensioni I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE DISCIPLINA PENSIONISTICA
alla pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi senza l’applicazione della
finestra.
2) Stessa situazione per una lavoratrice autonoma che ha perfezionato al
31.12.2011 il requisito dei 40 di contribuzione e alla quale si applica la finestra
mobile dei 19 mesi prevista dalla previgente normativa. Anche in questo caso
l’accesso a pensione di anzianità avverrà nei fatti con un requisito contributivo
di 41 anni e 7 mesi che è maggiore rispetto a quello introdotto dalla legge n.
214/2011 che è pari a 41 anni e 1 mese.
Il punto era proprio quello di chiarire se, nelle fattispecie sopra descritte, fosse
applicabile la nuova disciplina per accedere anticipatamente al pensionamento o
si rimanesse comunque vincolati alla precedente normativa.
L’Inps, nella più volte richiamata circolare n. 35, chiarisce che detti lavorati
possono comunque accedere alla nuova pensione di vecchiaia o alla pensione
anticipata di cui alla legge n. 214/2011 qualora possono conseguire il trattamento
pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione delle c.d.
finestre mobili.
46
Le nuove pensioni I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE DISCIPLINA PENSIONISTICA
5.4Situazioni di deroga con applicazione dei requisiti
di età e/o contribuzione previsti dalla previgente
disciplina anche se maturati dal 1.1.2012
Continuano ad applicare la vecchia disciplina in materia di requisiti per il diritto
e di decorrenza (c.d. finestre) ancorché maturino i requisiti successivamente al
31.12.2011 le seguenti categorie di lavoratori:
Lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità secondo il cosiddetto “regime
speciale donne” con il calcolo interamente contributivo (35 anni di contributi e
57/58 anni di età se dipendenti/autonome in via sperimentale fino al 20152).
Lavoratori di cui al comma 1, lettere da a) ad h), dell’art 2, legge 214/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, i cosiddetti “lavoratori salvaguardati/
derogati”.
La vicenda “salvaguardati/derogati” si snoda intorno a tre “blocchi” ognuno con
proprie caratteristiche e condizioni oggettive e soggettive da far valere da parte
dei lavoratori potenzialmente interessati.
La legge 214/2011 ha individuato il primo contingente così come successivamente
definito dal Decreto interministeriale 1° giugno 2012 sia nell’entità numerica
(65.000 soggetti) sia per quanto attiene le condizioni e i requisiti.
Il secondo “blocco” è rappresentato dall’ampliamento della platea dei beneficiari
prevista dall’art. 22 del decreto legge 95/2012 (spending review) che ha definito
(a differenza della legge 214/2011 che aveva definito solo il limite di spesa) un
contingente numerico pari a 55.000 soggetti. Il relativo decreto ministeriale di
attuazione dell’8.10.2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel mese di
gennaio 2013.
In ultimo, con l’approvazione della legge di stabilità 2013 (art. 1 commi da 231
a 235 legge 228/2012) si è provveduto all’ulteriore ampliamento della platea dei
beneficiari - stabilendo un terzo “blocco” - che potrà assicurare la salvaguardia
ad un numero limitato di lavoratori sulla base di uno specifico stanziamento.
Riportiamo di seguito tre schede sintetiche che ripercorrono le tipologie di
lavoratori e le condizioni previste per ciascun contingente.
2 L’Inps, con circolari n. 35 e 37 di marzo 2012, precisa che l’accesso alla pensione di anzianità
attraverso il regime speciale donne è possibile a condizione che la decorrenza del trattamento
pensionistico si collochi entro il 31.12.2015. L’interpretazione fornita dall’Istituto previdenziale non
ci trova d’accordo in quanto non conforme al dettato normativo che, a nostro parere individua
l’anno 2015 come anno ultimo di maturazione del diritto e non di decorrenza della pensione.
47
Le nuove pensioni I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE DISCIPLINA PENSIONISTICA
Primo contingente - 65.000 salvaguardati
TIPOLOGIA
CONDIZIONI
Numero
stabilito dal
DM 1/6/2012
Criteri
Ordinatori per
il monitoraggio
* Mobilità
ordinaria
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011
Data cessazione rapporto di lavoro entro il 4/12/2011
Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità (art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991)
25.590
Data di
Cessazione
* Mobilità lunga
Lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i.
Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011.
Data cessazione attività entro il 4/12/2011
3.460
Data di
Cessazione
* Fondi di
solidarietà
Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di
solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, L. 662/1996
Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011
Titolari di assegno straordinario da data successiva al
4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato
dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico
dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età
17.710
Data di
Cessazione
Prosecutori
volontari
Lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione
Non rioccupati dopo l’autorizzazione e con almeno un
contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011;
Decorrenza pensione entro il 6/12/2013
10.250
Data di
Cessazione
Lavoratori
esonerati**
Lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1,
del DL n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008
Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di
concessione emesso ante 4/12/2011
950
Data di esonero
Genitori in
congedo
straordinario
Lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere
in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi
dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo
2001, n. 151
Il beneficio solo per pensione di anzianità con 40 anni di
contribuzione a prescindere dall’età anagrafica
Decorrenza pensione entro 24 mesi dalla data di inizio del
congedo.
150
Data di
prossimità alla
pensione
Lavoratori cessati
(cd. esodati)
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il
31/12/2011:
• in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
• in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale
Data cessazione entro il 31/12/2011. Non rioccupati in
qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione.
Decorrenza pensione entro il 6/12/2013
6.890
Data di
Cessazione
TOTALE
65.000
* Rientrano anche i lavoratori che fanno parte dei cd “10mila” già salvaguardati dall’articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 (cd. “finestra mobile”). Tali
lavoratori fermo restando il contingente numerico massimo di 10.000 possono avvalersi della suddetta deroga riguardante la finestra mobile una volta che
saranno rientrati nella salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui alla legge 214 (Manovra Monti Fornero)
** La Funzione Pubblica ha chiarito, con circolare n. 2/2012, che l’esonero si intende concesso se l’amministrazione (dirigente competente) ha comunque
adottato una determina formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell’istanza prodotta dall’interessato.
Nel caso in cui, per incapienza del fondo (art. 24, c. 15) non sia possibile cessare, la prosecuzione del rapporto di esonero continuerà fino alla data di
maturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva introdotti dalla legge n. 214/2011
48
Le nuove pensioni I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE DISCIPLINA PENSIONISTICA
Secondo contingente - Ulteriori 55.000 salvaguardati
TIPOLOGIA
CONDIZIONI
Numero
stabilito dal
DM 8/10/2012
Criteri
Ordinatori per
il monitoraggio
Mobilità ordinaria
Mobilità lunga
Accordi stipulati in sede governativa finalizzati alla gestione
delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorché al 4.12.2011 i lavoratori non risultino
cessati e collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni.
In caso di mobilità ordinaria è richiesto il perfezionamento dei
requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità
40.000
Data di
Cessazione
Fondi di
solidarietà*
Titolari di assegno straordinario da data successiva al
4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato
dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico
dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età.
Ulteriori
1.600 unità**
Data di
Cessazione
Prosecutori
volontari
Lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione
Non rioccupati dopo l’autorizzazione e con almeno un
contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011.
Decorrenza pensione entro il 6/12/2014
7.400
Data di
Cessazione
Lavoratori cessati
(cd esodati)***
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il
31/12/2011:
• in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412-terdel codice di procedura civile;
• in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale
Data cessazione entro il 31/12/2011. Non rioccupati in qualsiasi
altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Decorrenza pensione entro il 6/12/2014
6.000
Data di
Cessazione
TOTALE
55.000
* Il Decreto interministeriale attuativo del 8.10.2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21.01.2013
** Per questa categoria di lavoratori il dl 95 non modifica alcuna condizione da far valere rispetto ai 65.000 ma ne amplia solo la platea aggiungendo un ulteriore
contingente di 1600 unità
*** Per questi lavoratori ai fini della salvaguardia occorre presentare apposita istanza alle competenti DTL: il termine ultimo per la presentazione è il 21 maggio
2013.
49
Le nuove pensioni I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE DISCIPLINA PENSIONISTICA
Terzo contingente - Ulteriori 10.130 salvaguardati
TIPOLOGIA
Mobilità ordinaria
o in deroga
Prosecutori
volontari
Lavoratori cessati
(cd esodati)
Prosecutori
volontari in
mobilità ordinaria
CONDIZIONI
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga
Accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31
dicembre 2011
Data cessazione rapporto di lavoro entro il 30/09/2012
Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità (art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991)
ovvero durante il periodo di godimento della mobilità in
deroga. IN OGNI CASO ENTRO 31.12.2014.
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4
dicembre 2011.
Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al
6/12/2011 e nessun rapporto di lavoro a tempo indeterminato
dopo la medesima data del 4 dicembre 2011; in caso di attività
lavorative diverse da quelle a tempo indeterminato occorre
che il reddito annuo lordo non superi 7.500 euro.
Decorrenza pensione entro il 6/12/2014
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il
30/06/2012:
• in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile;
• in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale
Accordi entro il 31/12/2011 e nessun rapporto di lavoro
a tempo indeterminato dopo la cessazione del rapporto di
lavoro; in caso di attività lavorative diverse da quelle a tempo
indeterminato occorre che il reddito annuo lordo non superi
7.500 euro.
Decorrenza pensione entro il 6/12/2014
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il
4 dicembre 2011 che alla medesima data del 4 dicembre
risultano collocati in mobilità ordinaria (versamento dei
contributi volontari a fine mobilità).
Decorrenza pensione entro il 6/12/2014
TOTALE
Legge di
stabilità *
1.800
(mob. ord.)
Criteri
Ordinatori per
il monitoraggio
Data di
Cessazione
760
(mob. in
deroga)
2.440
Data di
Cessazione
del rapporto
di lavoro
precedente l’Aut.
VV
Data di
Cessazione
5.130
Data di
Cessazione
10.130
*I dati numerici sono desunti dagli Atti Parlamentari.
E’ prevista l’emanazione di un apposito decreto interministeriale che dovrà fissare i criteri attuativi (entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge – 1° marzo
2013)
Nota Bene: A partire dal 2013, anche per queste categorie di lavoratori, si
applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat.
Per i lavoratori salvaguardati che accedono alla pensione di anzianità con 40
anni di contributi a prescindere dal requisito anagrafico, l’Inps ha precisato che
l’aumento per aspettativa di vita non verrà applicato.
Ricordiamo che per i lavoratori che conseguono il pensionamento con 40 anni
di contributi a prescindere dall’età, le finestre di 12/18 mesi sono differite di un
ulteriore mese per chi matura il requisito nel 2012, di due mesi per chi lo matura
nel 2013 e di tre mesi dal 2014.
50
Le nuove pensioni I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE DISCIPLINA PENSIONISTICA
Sono salvaguardati dal predetto ulteriore differimento nei limiti di 5.000 unità i
lavoratori che possono far valere le seguenti condizioni:
• lavoratori collocati in mobilità ordinaria/lunga con accordi entro il 30.06.2011
e in caso di mobilità ordinaria raggiungimento dei requisiti entro il periodo di
fruizione della relativa indennità.
• Lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 17.07.2011 (Fondi di
solidarietà credito/FS ecc.)
51
Le nuove pensioni I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE DISCIPLINA PENSIONISTICA
5.5 Lavoratori usuranti
La riforma Monti-Fornero ha introdotto delle modifiche ai requisiti per il diritto
alla pensione anticipata dei “lavoratori impegnati in attività usuranti” di cui al
D.lgs. n. 67/2011.
Per questi lavoratori il decreto ha previsto, in ragione della loro peculiarità, una
specifica disciplina pensionistica per l’accesso alla pensione prima del compimento
dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia.
I lavoratori ai quali verrà riconosciuto il beneficio di cui al D.lgs. n. 67/2011
potranno accedere alla pensione di anzianità continuando ad avvalersi del
sistema delle cosiddette Quote e applicando il regime delle finestre.
Occorre però evidenziare che dal 1.1.2012 ai fini del raggiungimento della Quota
bisognerà prendere a riferimento la Tabella “Quote” prevista - fino al 31.12.2011
- per la generalità dei lavoratori senza la riduzione fino a tre anni così come aveva
previsto il D.lgs. n. 67 oggi modificato dal Decreto “Monti”.
L’innalzamento dei requisiti disposto per i lavoratori usuranti diventa ancora
più pesante per la categoria dei lavoratori notturni con numero di notti annue
inferiore a 78. Il requisito viene infatti ulteriormente innalzato: 1 anno/2 anni
rispettivamente per i lavoratori notturni con notti da 72 a 77 e da 64 a 71 (vedi
tabelle che seguono).
A partire dal 2013, anche per questi lavoratori, si applicano gli incrementi dei
requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat.
Tabelle per la verifica della data di maturazione dei requisiti per il
diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori che hanno
diritto al riconoscimento dei benefici per aver prestato attività di
lavoro dipendente particolarmente faticose e pesanti ai sensi del
dlgs n. 67 del 2011
Aggiornamento riguardante i lavoratori che maturano i requisiti a partire dal 1°
gennaio 2012 in base alle nuove disposizioni di cui al Dl. n. 201/2011 convertito,
con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27.12.2011)
52
Le nuove pensioni I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE DISCIPLINA PENSIONISTICA
Requisiti di età e contribuzione per il diritto alla pensione
anticipata con il sistema delle “Quote” per i lavoratori dipendenti
TAB. 1 (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2012 al
31.12.2012)
Anticipo pieno
Età minima
QUOTA
Età
Contrib.
Età minima
QUOTA
Età
Contrib.
Combinaz.
quota
Contrib.
Combinaz.
quota
Età
Combinaz.
quota
Anticipo ridotto lavori
notturni cat. C **
QUOTA
Requisiti di età e
contribuzione minimi
dal 01.01.2012 al
31.12.2012
Anticipo ridotto
lavori notturni cat. B *
Età minima
Lavori usuranti
60
96
60
36
61
97
61
36
62
98
62
36
61
35
62
35
63
35
* Lavoro notturno per un numero di notti da 72 a 77 per anno
** Lavoro notturno per un numero di notti da 64 a 71 per anno
Nota bene: per questi lavoratori continuano ad applicarsi le cosiddette finestre; fermo restando l’età anagrafica minima indicata e l’anzianità contributiva
minima di 35 anni di contributi il raggiungimento della quota richiesta può essere raggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.
TAB. 1 Bis (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2013)
35
62
e3
mesi
63
e3
mesi
99
e3
mesi
35
63
e3
mesi
64
e3
mesi
Contrib.
63
e3
mesi
36
Età
Contrib.
98
e3
mesi
Età
62
e3
mesi
36
Combinaz.
quota
QUOTA
62
e3
mesi
Contrib.
Età
QUOTA
97
e3
mesi
61
e3
mesi
Combinaz.
quota
Anticipo ridotto lavori
notturni cat. C **
Età minima
61
e3
mesi
Combinaz.
quota
QUOTA
Requisiti di età e
contribuzione minimi
dal 01.01.2013
Anticipo ridotto
lavori notturni cat.
B*
Età minima
Anticipo pieno
Età minima
Lavori usuranti
36
35
* Lavoro notturno per un numero di notti da 72 a 77 per anno
** Lavoro notturno per un numero di notti da 64 a 71 per anno
Nota bene: per questi lavoratori continuano ad applicarsi le cosiddette finestre;
a partire dal 2013 si applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat;
fermo restando l’età anagrafica minima indicata e l’anzianità contributiva minima di 35 anni di contributi il raggiungimento della quota richiesta può essere
raggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.
53
Le nuove pensioni I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE DISCIPLINA PENSIONISTICA
Requisiti di età e contribuzione per il diritto alla pensione anticipata
con il sistema delle “Quote” nelle Gestioni Speciali dei Lavoratori
Autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).
Situazioni miste nelle quali il requisito minimo di contribuzione si perfeziona con
contribuzione da lavoro dipendente e autonomo.
TAB. 2 (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2012 al
31.12.2012)
Anticipo pieno
Età minima
QUOTA
Età
Contrib.
Età minima
QUOTA
Età
Contrib.
Combinaz.
quota
Contrib.
Combinaz.
quota
Età
Combinaz.
quota
Anticipo ridotto lavori
notturni cat. C **
QUOTA
Requisiti di età e
contribuzione minimi
dal 01.01.2012 al
31.12.2012
Anticipo ridotto
lavori notturni cat. B *
Età minima
Lavori usuranti
61
97
61
36
62
98
62
36
63
99
63
36
62
35
63
35
64
35
* Lavoro notturno per un numero di notti da 72 a 77 per anno
** Lavoro notturno per un numero di notti da 64 a 71 per anno
Nota bene: per questi lavoratori continuano ad applicarsi le cosiddette finestre;
fermo restando l’età anagrafica minima indicata e l’anzianità contributiva minima di 35 anni di contributi il raggiungimento della quota richiesta può essere
raggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.
TAB. 2 Bis (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2013)
63
e3
mesi
35
64
e3
mesi
36
35
64
e3
mesi
100
e3
mesi
64
e3
mesi
65
e3
mesi
Contrib.
63
e3
mesi
Età
99
e3
mesi
Combinaz.
quota
QUOTA
63
e3
mesi
Contrib.
Età
36
QUOTA
62
e3
mesi
Età minima
98
e3
mesi
Contrib.
Età
62
e3
mesi
Combinaz.
quota
Anticipo ridotto lavori
notturni cat. C **
Età minima
Anticipo ridotto
lavori notturni cat. B *
Combinaz.
quota
QUOTA
Requisiti di età e
contribuzione minimi
dal 01.01.2013
Anticipo pieno
Età minima
Lavori usuranti
36
35
* Lavoro notturno per un numero di notti da 72 a 77 per anno
** Lavoro notturno per un numero di notti da 64 a 71 per anno
Nota bene: per questi lavoratori continuano ad applicarsi le cosiddette finestre;
a partire dal 2013 si applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat;
fermo restando l’età anagrafica minima indicata e l’anzianità contributiva minima di 35 anni di contributi il raggiungimento della quota richiesta può essere
raggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.
54
altre disposizioni
CONTENUTE NELLA LEGGE
N. 214/2011 E successive
modifiche ed integrazioni
E nella LEGGE DI STABILITà
PER L’ANNO 2013
Le nuove pensioni altre disposizioni CONTENUTE NELLA LEGGE N. 214/2011 E nella LEGGE DI STABILITà PER il 2013
6.1 BLOCCO RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
La manovra Monti - Fornero ha previsto, per il biennio 2012-2013, il blocco della
rivalutazione delle pensioni con la sola esclusione dei trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps che continueranno
ad essere perequate nella misura del 100% rispetto all’inflazione. Per il 2013
l’aumento di perequazione da attribuire – in via previsionale - alle pensioni è
stato fissato nella misura del 3%. Ne deriva che quest’anno la rivalutazione del
3% spetta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo fino a € 1.443,00
mensili (3 volte il T.M.).
Le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo non
avranno invece alcuna rivalutazione. Viene peraltro garantita una salvaguardia
nel caso in cui venga superata di poco la suddetta soglia: per le pensioni di
importo superiore a tre volte il trattamento minimo, incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante secondo l’attuale disciplina, l’aumento
di rivalutazione è comunque attribuito fino alla concorrenza del predetto
limite perequato. Se ad esempio dal mese di gennaio 2013 va riconosciuto un
incremento pari al 3%, per un trattamento pensionistico superiore a € 1.443,00 ma
d’importo inferiore a € 1.486,29 (importo limite, € 1.443,00 + quota di incremento,
€ 43,29) scatta la norma di salvaguardia e va in ogni caso attribuito l’aumento di
rivalutazione fino a concorrenza del limite di € 1486,29.
Si precisa che, per determinare il superamento o meno della soglia pari a tre volte
il trattamento minimo si deve tener conto di tutti i trattamenti pensionistici di cui
si è titolari.
La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) ha previsto la
continuazione anche per l’anno 2014 del blocco della perequazione automatica
per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo
Inps (circa 3.000 euro). Nel caso però si realizzino dei risparmi rispetto alle
disponibilità finanziarie stanziate per far fronte al problema della tutela dei
lavoratori “salvaguardati/esodati”, tali risorse potranno essere utilizzate per il
riconoscimento della rivalutazione automatica anche per i suddetti trattamenti.
Trascorso questo periodo e salvo ulteriori proroghe del blocco della perequazione
che dovessero nel frattempo essere disposte anche per gli anni a venire, una volta
tornati al regime ordinario troverà presumibilmente applicazione il meccanismo di
adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici previsto dalla previgente
disciplina e cioè:
a) Pensioni fino a 5 volte il trattamento minimo Inps
• 100% di rivalutazione per gli importi di pensione fino a 3 volte il trattamento
minimo Inps;
• 90% di rivalutazione per gli importi di pensione compresi tra 3 e 5 volte il
predetto minimo Inps.
56
Le nuove pensioni altre disposizioni CONTENUTE NELLA LEGGE N. 214/2011 E nella LEGGE DI STABILITà PER il 2013
b) Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps
• 70% di rivalutazione per gli importi fino a 3 volte il trattamento minimo Inps;
• nessuna rivalutazione per gli importi superiori a 3 volte il trattamento minimo
Inps.
6.2Abrogazione causa di servizio, equo indennizzo,
pensione privilegiata
L’articolo 6 della legge n. 214/2011 ha disposto, a partire dal 6 dicembre 2011,
l’abrogazione della causa di servizio, dell’equo indennizzo, della pensione
privilegiata nonché del rimborso delle spese di degenza derivanti da causa di
servizio.
La norma ha previsto, tuttavia, alcune ipotesi derogatorie stabilendo che la stessa
non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico.
Detta procedura rimane temporaneamente in vigore (dovrà essere disciplinato
con apposito decreto entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 201/2011 - ad
oggi non ancora emanato) per il personale militare (Esercito italiano – Aeronautica
Militare – Marina Militare), per quello delle Forze di Polizia a ordinamento civile
(Polizia di Stato – Corpo di Polizia Penitenziaria – Corpo Forestale dello Stato), per
quello delle Forze di Polizia a ordinamento militare (Guardia di Finanza – Arma
dei Carabinieri) e per il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco.
È stato, altresì, stabilito che il dettato normativo non si applichi ai:
• procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame;
• procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine di
presentazione della domanda;
• procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima dell’entrata in
vigore del predetto decreto.
Per la generalità dei lavoratori pubblici, pertanto, venendo meno la tutela
derivante dal riconoscimento della causa di sevizio e dell’equo indennizzo, viene
estesa la tutela Inail per gli infortuni e le malattie professionali per tutte le attività
assicurabili alla stessa.
57
Le nuove pensioni altre disposizioni CONTENUTE NELLA LEGGE N. 214/2011 E nella LEGGE DI STABILITà PER il 2013
6.3 CUMULO (Legge n. 22/2012 – art.1, comma 239)
Pensione con il cumulo non oneroso di contribuzione versata in più
forme assicurative (art. 1, comma 239, legge n. 228/2012)
Con l’art. 1, comma 239 della legge n. 228/2012, è stata introdotta una nuova
modalità di acquisizione del diritto a pensione, definita “CUMULO”, che si
aggiunge alle norme già vigenti in tema di totalizzazione e di ricongiunzione e
che soggiace a particolari vincoli che di seguito riportiamo.
Coloro i quali siano iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria
per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi,
gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO – non titolari
di trattamento pensionistico presso una delle gestioni, possono cumulare i
periodi assicurativi – non coincidenti – tutti e per intero, ai fini della liquidazione
di un’unica pensione. Nel caso in cui in uno dei fondi o gestioni interessati sia
stato raggiunto il diritto a pensione detta possibilità è negata.
Non sono riguardati da questa norma gli iscritti alle casse professionali e l’esistenza
di un periodo come libero professionista, ancorché non espressamente chiarito, non
dovrebbe escludere la possibilità di cumulo delle altre gestioni interessate.
Questa possibilità è esercitabile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, esclusivamente
ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia se “in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi previsti dalla legge n. 214/2011 – ossia pari a 66 anni e 3
mesi per i lavoratori/trici del comparto pubblico”, dei trattamenti di inabilità e
di reversibilità (superstiti di assicurato) ma non per coloro i quali intendono
accedere a pensione di anzianità/anticipata; inoltre, requisito condizionante
per la richiesta di questa prestazione consiste nel fatto che il pensionando non
deve essere in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in
nessuna delle forme pensionistiche di quelle che partecipano al cumulo.
In questi casi, quindi, il diritto alla pensione si consegue in presenza dei
requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi
ordinamenti (che partecipano al “cumulo”) che disciplinano le gestioni interessate
all’esercizio del cumulo anche se diversi da quelli di età e anzianità contributiva,
previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice
risulta da ultimo iscritto e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi
assicurativi accreditati presso le gestioni oggetto del cumulo.
Ai fini dell’individuazione del sistema di calcolo della pensione/quote di
pensione (retributivo, misto, contributivo), diversamente da quanto è previsto
58
Le nuove pensioni altre disposizioni CONTENUTE NELLA LEGGE N. 214/2011 E nella LEGGE DI STABILITà PER il 2013
per la totalizzazione (di cui al D.lgs. n. 42/2006), nel nuovo “cumulo” viene presa
a riferimento l’anzianità contributiva complessiva di tutti i periodi assicurativi
non coincidenti accreditati nelle gestioni oggetto del cumulo, ferma restando,
comunque, l’applicazione del sistema contributivo dal 1.1.2012.
Come sopra detto la norma sul cumulo, introdotta dalla legge n. 228/2012
riguarda anche la pensione di inabilità e quella di reversibilità. Per quanto
riguarda i requisiti richiesti per la liquidazione delle due pensioni citate la legge
di stabilità rimanda a quanto stabilito dall’art. 2 del D.lgs. n. 42/2006.
Per le pensioni di inabilità il diritto si consegue in base ai requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale
si è iscritti al verificarsi dello stato invalidante e la liquidazione è effettuata
considerando tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate
ancorché i lavoratori abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di
inabilità in una delle gestioni interessate.
Al contrario, per le pensioni ai superstiti di soggetto assicurato, il diritto si
consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella
forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del
decesso.
Per il perfezionamento dei requisiti si procede alla sommatoria dei periodi
assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni.
Possibilità di rinuncia precedente ricongiunzione o totalizzazione
Per coloro che rientrano nella nuova possibilità di usufruire del cumulo di più
posizioni assicurative, la legge n. 228/2012, entrata in vigore dallo scorso 1°
gennaio 2013, ha regolamentato le situazioni che, eventualmente, si sono venute
a creare in presenza della previgente normativa permettendo, di conseguenza,
a chi aveva presentato istanza di ricongiunzione ai sensi degli artt. 1 e 2 della
legge n. 29/79 ovvero di pensione in totalizzazione ai sensi del D.lgs. n. 42/2006 di recedere dalla precedenti richieste con restituzione di quanto eventualmente
già versato e poter presentare domanda di pensione con il sistema del cumulo
(purché la pensione non sia stata già liquidata).
Il Legislatore ha tuttavia individuato un termine temporale entro la quale il
lavoratore può avvalersi del recesso individuandolo nel termine di un anno
(data ultima 31 dicembre 2013).
59
Appendice
Legislativa
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
7.1 Legge 22 dicembre 2011, n. 214 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
(Testo con ricerca agevolata)
(G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011)
Nota bene: il testo tiene conto delle modifiche apportate dal Decreto Milleproroghe
1.
62
Art. 5 - Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni
fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi
a favore delle famiglie
ISEE
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine
di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di
somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote
di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi
dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone
disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in
misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero, al
netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte
relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie
di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali
e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal
1º gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso
di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato
il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi
cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la
costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate
all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I
risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo a favore del bilancio
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di
tale riassegnazione.
1.
Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate
EQUO INDENNIZZO E PENSIONI PRPRIVILEGIATE
Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza
dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa
di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui
al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre,
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché
ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine
di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per
eventi occorsi prima della predetta data.
Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Principi
Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli
impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto
interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con
abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più
deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi
alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
63
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
2. 3. 4. 5. 64
Pro quota contributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive
maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a
tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
Norma di salvaguardia
Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità
contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio
2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui
ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
Incentivazione proseguimento attività lavorativa e riflessi
lavoristici
Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione
Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della
medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento
dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione
calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita,
come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni
di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
Abolizione Finestre
Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012
maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
6. 7. Nuova Pensione di Vecchiaia: Età anagrafica
Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza
verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e
lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per
l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO
e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato
a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere
dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni
caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito
anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65
anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni,
la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di
sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto
e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è
determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di
sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto
e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è
determinato in 66 anni.
Pensione di Vecchiaia “nel Contributivo” minimo di contribuzione
Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza
di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo
della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali
65
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5
volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può
in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile
dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto
requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta
anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre
2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.
417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi
comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,”
sono soppresse.
8. 9. 66
Assegno sociale
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento
dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle
prestazioni di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all’articolo 19
della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.
Requisito minimo di 67 anni di età dal 2021
Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle
forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per
l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non
inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021. Qualora,
per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza
di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato
articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di
garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto
alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, un’età minima di
accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente
comma. L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.
10. 11. Pensione Anticipata
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è
liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso
alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6
è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42
anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono
aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere
dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive
maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione
percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso
al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata
a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è
proporzionale al numero di mesi.
Pensione “ANTICIPATA” nel Contributivo
(primo contributo successivo al 1995)
Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai
quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996
il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può
essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre
anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato
almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della
prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile,
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno
da rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale
di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non
può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile
dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
67
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
12. 13. 14.
68
Adeguamenti in base alla speranza di vita
A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le
diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo
di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e
il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al
pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica”;
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle
seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;
c) al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola
“anagrafici”.
Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello
effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale
secondo le modalità previste dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio,
di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
Salvaguardati, Regime speciale donne e DEROGATI
Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti
di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del
comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i
requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a)
ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui
all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data
il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli
interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento
di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della
predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto
dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l’istituto dell’esonero si considera
comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato
emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i
lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto
dell’esonero dal servizio.
e-bis)ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo
per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali
maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo,
il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente
dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
15. Limite di spesa e limite numerico derogati
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite
le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del
beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245
milioni di euro per l’anno 2013, 635 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni
di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di
euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro
per l’anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono
al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro
o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande
69
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i
predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma
14. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori
che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti,
congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’ articolo 12, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12,
comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta
fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i
requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di
cui al comma 12 del presente articolo.
15-bis.
16. 70
Norma speciale per attenuare attesa pensionamento lavoratori
dipendenti settore privato
In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni
sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni
entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in
vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro
il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004,
n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della
pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64
anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più
favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore
a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva
di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di
almeno 60 anni.
Estensione dei coefficienti di Trasformazione fino ai 70 anni
Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge
8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente
di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all’articolo 12, comma 12-quinquies
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal
1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le
età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli
incrementi della speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
i requisiti del sistema pensionistico dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta
il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso
tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura
di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo
che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai
sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a
70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all’articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale
della procedura di cui all’articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti
di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione
in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati
con periodicità biennale.
17.
Lavoratori impegnati in attività Usuranti
Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità
di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1
della legge 4 novembre 2010, n. 183, all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2008-2011”
e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole “per gli anni 2011 e 2012”
sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”;
- al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente: “2012” e le parole: “con
un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità
contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono
sostituite dalle seguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”;
- al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011” e “al
comma 5”;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
“6-bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero
1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti
per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore
somma di cui alla Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che
71
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro per
per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni
lavorativi all’anno da 72 a 77.” – al comma 7 le parole “comma 6” sono
sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6-bis”
17-bis.
18. 19. 20. 72
Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma
5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato
decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni.
Misure armonizzazione regimi e gestioni pensionistiche particolari
Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso
al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per
cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti
diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli
relativi ai lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento
da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei
settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale
istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Totalizzazione
All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive
modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata
non inferiore a tre anni,” sono soppresse.
Riduzione assetti organizzativi delle PP.AA.
Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012,
tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento
come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i
provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
al 1° gennaio 2012.
21. 22. 23. 24. Contributo Solidarietà
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo
di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali
confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per
il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti
fondi. L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di
cui all’Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è determinata in rapporto al
periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più
favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte
il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni
di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A
seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici,
il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà
complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.
Aliquota CTR Autonomi
Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di
finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani
e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3
punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni
anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di
finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle
Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto.
Casse libero professionali
In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive
gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie
di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale,
73
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio
tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci
tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia
sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni
di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni
dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza
l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del prorata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati
nella misura dell’1 per cento.
25.
26. 27. 27-bis. 74
Perequazione automatica
In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta,
per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100
per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo
INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3
dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
Estensione tutela nella Gestione SEparata
A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le
tutele di cui all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Fondo occupazionale giovanile e donne
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per
il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e
qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l’anno
2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l’anno 2015. Con decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l’anno 2013.
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
28.
29. 30.
31. Norma programmatica
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti
gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel
settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie
del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme
di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il
metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche
del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell’adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri
e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso
schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni,
di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di
vigilanza operanti nel settore della previdenza.
Cultura previdenziale
Il Ministero del lavoro e della politiche sociali elabora annualmente, unitamente
agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato
di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono
la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa
la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e
promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I
programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a
fini previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e
strumentali previste a legislazione vigente.
Tavolo tecnico ammortizzatori sociali
Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di un tavolo di
confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori
sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.
Tassazione TFR
Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere
a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui
all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del
reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni
75
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori
delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità
ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio
2011.
31-bis. 76
Contributo Solidarietà “Pensioni d’oro”
Al primo periodo del comma 22-bis dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo
le parole: “eccedente 150.000 euro“ sono inserite le seguenti: “e al 15 per cento
per la parte eccedente 200.000 euro.
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
7.2 Dl. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario.
Art. 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni
In vigore dal 15 agosto 2012
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici
e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un’ulteriore
riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al
numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione
di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2.
Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle
dotazioni organiche risultanti a seguito dell’applicazione dell’articolo 1, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti
amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla
normativa vigente. Al personale dell’amministrazione civile dell’interno le riduzioni
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all’esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di cui all’articolo 17, e comunque
entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette
lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il totale generale
degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento.
Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui
all’articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si
applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) del presente articolo;
il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è
collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli
77
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell’ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza
armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a
scelta, esclusi l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo
delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo
regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale
riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per
l’esplicita estensione dell’istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri al personale militare non dirigente.
78
4.
Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche
discipline di settore.
5.
Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze considerando che le medesime
riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle
specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi
previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il
personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota
corrispondente alle unità in servizio all’estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al
comma 1, nelle percentuali ivi previste, all’esito del processo di riorganizzazione
delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale
data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
6.
Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al
comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data,
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali
e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, comma
5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure
per il rinnovo degli incarichi.
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
7.
Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto
sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì
escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall’articolo
23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto
alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno
2012.
8.
Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16,
comma 8.
9.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
10.
Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni
interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il
riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all’unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi
comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l’esercizio unitario
delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica e all’utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-bis.
Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all’articolo 23-quinquies, il
numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere
incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
10-ter.
Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e
dall’articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti
di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti
al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3,
commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente
del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere
79
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
10-quater.
11.
80
Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche
alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.
Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle
riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata
del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi
i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all’articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma
5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici
e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in
vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la
decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti
anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze
previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta
all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque
denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di
fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione
del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito
dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni
caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il
soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo
le disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base
di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni
di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni
soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere
dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale,
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1
che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo
i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi
di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri
competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il personale
trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del
trasferimento nonché l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto
è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso
decreto è stabilita un’apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le
posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque
concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali
a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in
relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto
degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono
definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto
delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione
i contratti di tempo parziale del restante personale.
12.
Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11,
le amministrazioni dichiarano l’esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013.
Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165
del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento
pensionistico.
13.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e
redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli
elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui
al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere
le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità
in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante
reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione
non possono procedere ad assunzioni di personale.
14.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza
dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
81
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
15.
Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento
previste dall’articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis.All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le
parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti:
«, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima
disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del
transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data
di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».
16.
Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni
interessate possono avviare percorsi di formazione nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
17.Nell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta
salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo
9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per
le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei
contratti di cui all’articolo 9».
18.Nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui
all’articolo 9»; (15)
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di
riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di
processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con
le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità
per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza
dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione
procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».
82
19.
Nelle more della disciplina contrattuale successiva all’entrata in vigore del
presente decreto è comunque dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali
su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti
contratti collettivi.
20.
Ai fini dell’attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni
organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie
strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento
strutturale. All’esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012,
cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti
ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui
alla citata normativa.
20-bis.
Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino
al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l’articolo 19, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di
livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti
già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
20-ter.
I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre
amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell’incorporazione.
20-quater.
All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e,
comunque, quello di cui al comma 5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice
civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente
o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque
essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle
società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore
al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni».
20-quinquies.
Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo
rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti
emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. (17)
83
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
Art. 14 - Riduzione delle spese di personale
In vigore dal 15 agosto 2012
84
1.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall’articolo
16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle
disposizioni vigenti in materia:
a.all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato
da ultimo dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «Per
il quadriennio 2010-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio
2010-2014»;
b. all’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato
dall’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «Per l’anno 2014»
sono sostituite dalle seguenti «Per l’anno 2015»;
c. all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «A decorrere
dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dall’anno 2016».
2.
All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «A decorrere dall’anno
2010» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine è aggiunto
il seguente periodo «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del
venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell’anno 2015
e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016».
3.
All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma
3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012,
n. 14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono sostituite dalle
seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
«13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al
venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente
cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura
del cinquanta per cento per l’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno
2016. L’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di
cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
comunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di
completarne l’istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.».
4.
All’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per il triennio 20112013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2011-2014» e all’ultimo
periodo le parole «del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere
dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole «del 50 per cento per l’anno
2015 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2016».
4-bis.
In relazione all’esigenza di ottimizzare l’allocazione del personale presso le
amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti
dall’articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso
una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto
dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso
di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’articolo 3,
comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori
di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma
sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e
nell’ambito dei posti vacanti all’esito del processo di riorganizzazione di cui al
comma 5 dell’articolo 2 del presente decreto. L’assunzione di cui al primo periodo
avviene previo consenso del vincitore e l’eventuale rinuncia dell’interessato non
determina decadenza del diritto all’assunzione. In relazione a quanto previsto
dal presente comma, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «31
luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». (102)
5.
Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell’anno precedente, sino all’anno 2014; nel limite del 50 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per l’anno 2015;
nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno
precedente, a decorrere dall’anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All’articolo 2, comma
22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012».
85
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
5-bis.
A decorrere dall’anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera
di commercio dal comma 22 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.
6.
A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono
autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal
servizio nel corso dell’anno precedente. (101)
7.
Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell’applicazione
della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere
calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità
finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in
relazione alle limitazioni del turn over.
8.
Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2
adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure
per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale
non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra
le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi
in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati
alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi
operativi è operata in conformità con le linee guida stabilite con decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a
32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
9.
Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà
assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate
per il reclutamento, dall’esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di
diploma di laurea.
[10.
Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999. Nei confronti del personale
interessato dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 11, del presente decreto. ]
11.Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 626, comma 1, le parole «100 unità» sono sostituite dalle seguenti «70 unità»;
b) all’articolo 639, comma 3, le parole da «è stabilito» sino a «unità» sono sostituite
dalle seguenti «è stabilito entro il limite massimo di 624 unità».
86
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
12.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al
raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono
essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all’estero ai sensi
dell’articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere
rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
13.
Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale
dell’ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo
o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili
nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente
ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell’interessato, e mantiene il
maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente
all’immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi
contemplato può altresì transitare presso amministrazioni pubbliche in cui
possono essere proficuamente utilizzate le professionalità possedute dal
predetto personale, a valere sulle facoltà assunzionali e nel rispetto delle
procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente
dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,
ma idoneo ad altri compiti, entro venti giorni dalla data di notifica del verbale
della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali è utilizzato,
su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella
provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero
su posti di altra provincia.
14.
Il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei
ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo,
tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale
viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di
appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il
maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione dei commi 13 e 14. Al
fine di garantire l’effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell’articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle
87
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in
procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l’adozione
dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196
del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, a decorrere dall’anno
2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria, del fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del
2008.
88
16.
Ai fini dell’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 19, comma 5, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e dall’articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali
siano presenti minoranze di lingua madre straniera.
17.
Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le
operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria
classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata
dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale
a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso,
anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o
idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido,
secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico
grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il
dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora
abbia frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate
prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero
nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in
cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa
utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico,
prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero
nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le
lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione
di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle
precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti
lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e
saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella
medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le
lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
18.
Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 17 sono effettuate dai
dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici
regionali ai sensi del comma 20.
19.
Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi
dei commi 17 e 18 percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è
impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera
e) del comma 17, la differenza è erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il
servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all’istituto stesso.
Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli
di spesa fissa.
20.
Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano
di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a
conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le
operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
20-bis.
Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l’anno scolastico 2013-2014
non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell’espletamento delle operazioni
ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in
quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l’accesso al
trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente
prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della
liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente
decreto.
21.
I risparmi conseguenti all’applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22.
Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta
nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di
mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano
dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297
del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei
fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione
scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico.
23.
Per l’anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo
e del contingente degli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all’estero non possono essere superiori
89
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
24.
Per l’anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti
retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.
25.
Per l’anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono
ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26.
Per l’anno 2012, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2 della legge
3 agosto 1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
27.All’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui
al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute
per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente
dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di
novembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto delle
regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio
finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali
non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medicolegali di cui al primo periodo.».
90
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
Art. 22 - Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico
In vigore dal 15 agosto 2012
1.
Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato
in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del
beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti
di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa
entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4
dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività
lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino
i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di
mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223
ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7,
della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera
continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore
alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall’articolo 6 del
citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4
dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi
di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ma per i quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da
accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo
fino al sessantaduesimo anno di età;
c) ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1°
giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano
i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra
91
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge; (169)
d) ai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino
in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina
pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel
periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
2.
92
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le
modalità di attuazione del comma 1. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base
della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti
il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai
sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di
cui al comma 1.
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
7.3 Decreto 1° giugno 2012
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 171 del 24 luglio 2012
Modalità di attuazione del comma 14 dell’articolo 24 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione
dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo
articolo.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato
dall’articolo 6, comma 2-quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, che stabilisce che le disposizioni in materia di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge
medesimo si applicano, tra l’altro, nei limiti delle risorse stabilite dal comma 15,
ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al
31 dicembre 2011:
a)
ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali maturano i requisiti per
il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di
cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i
quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data
il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli
interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento
93
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della
predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l’istituto
dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
e-bis) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo
per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino,
entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito
contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età
anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004,
n. 243, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 24, comma 15, primo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201
del 2011, come modificato dall’articolo 6, comma 2-ter e comma 2-septies, lettera
b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che prevede che con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e finanze
da adottarsi entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione del
comma 14 del sopra indicato articolo 24, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei
benefici di cui al medesimo comma 14 nel limite delle risorse individuate dal
successivo comma 15;
Visto l’articolo 24, comma 15, secondo e terzo periodo, del sopra indicato decretolegge n. 201 del 2011, che disciplina l’attività di monitoraggio delle domande
di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di
raggiungimento del limite numerico fissato dal primo periodo del medesimo
comma 15, non saranno prese in considerazione ulteriori domande;
Visto l’articolo 24, comma 15, quarto e quinto periodo, del più volte citato decretolegge n. 201 del 2011, che prevede il computo, nell’ambito del complessivo limite
numerico, dei lavoratori che intendono usufruire congiuntamente del beneficio
di cui al precedente comma 14 e del beneficio relativo al regime delle decorrenze
di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l’applicazione, per i
soggetti di cui ai medesimi commi 14 e 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, delle
disposizioni in materia di adeguamenti all’incremento della speranza di vita di cui
al comma 12, dell’articolo 24, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
94
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
Visto l’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che include tra i soggetti
interessati alla concessione del beneficio previsto dall’articolo 24, comma 14, del
sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, nei limiti delle risorse e con le procedure
di cui al comma 15 del medesimo articolo 24 anche:
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011
in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del
rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni
obbligatorie alle attuali Direzioni territoriali del lavoro di cui all’articolo 14, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, o ad altri soggetti
equipollenti indicati nel decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 giugno
2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi
che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011;
Visto l’articolo 6-bis del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012;
Ritenuto di dover definire anche per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione il periodo temporale entro cui i lavoratori interessati
maturino il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, estendendo quindi a tali soggetti il termine previsto dall’articolo 6, comma
2-ter del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011;
Ritenuto altresì di fissare al compimento di 62 anni la permanenza a carico dei
fondi di solidarietà per i lavoratori di cui alla lettera c) sopra riportata, per i quali
sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarietà;
Tenuto conto dell’elaborazione effettuata dall’INPS sulla base dei relativi elementi
amministrativi, trasposta nella tabella riportata nel presente decreto, che ha
consentito di verificare la congruità del contingente numerico programmato con
riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna categoria di soggetti beneficiari e,
conseguentemente, la congruità delle risorse complessivamente predeterminate
all’articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011;
95
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
Considerato che il numero complessivo di tutti i soggetti di cui alle disposizioni
sopra riportate aventi i requisiti per accedere al beneficio rientra nel
contingente numerico complessivo di 65.000 unità e che le risorse finanziarie
complessivamente occorrenti sono pari alle risorse predeterminate all’articolo 24,
comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011;
Decreta:
Art. 1
1.
Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 24, commi 14
e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, individuando, alla tabella di cui al successivo articolo
6, la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui
al medesimo comma 14 e ai sensi dello stesso comma 15, nel limite delle risorse
complessivamente previste dal medesimo comma 15.
Art. 2
1.
96
I lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa accedono ai benefici di
cui all’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, alle seguenti condizioni:
a) lavoratori di cui alla lettera a) del citato comma 14: cessazione dell’attività
lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti
entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi
1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) lavoratori di cui alla lettera b) del citato comma 14: cessazione dell’attività
lavorativa alla data del 4 dicembre 2011;
c) lavoratori di cui alla lettera c) del citato comma 14: titolarità al 4 dicembre 2011
della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui
all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; titolarità della
medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l’accesso alla
stessa risulta autorizzato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo
restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62
anni di età;
d) lavoratori di cui alla lettera d) del citato comma 14: perfezionamento
dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore
a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa
successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;
e) lavoratori di cui alla lettera e) del citato comma 14: esonero dal servizio alla
data del 4 dicembre 2011;
f) lavoratori di cui alla lettera e-bis) del citato comma 14: congedo per assistere
figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del
predetto congedo, del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento
indipendentemente dall’età anagrafica, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243;
g) lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 2l6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:
risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di
accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter
del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra
attività lavorativa;
h) lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione
del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in
qualsiasi altra attività lavorativa.
2.
I lavoratori di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo conseguono
il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti
da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni
Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base
di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per
comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 4.
3.
I soggetti di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo devono
risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla
previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del
trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
Art. 3
1.
I lavoratori di cui alla lettera c) delle premesse, per i quali sia stato previsto da
accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso
ai fondi di solidarietà, restano a carico dei predetti fondi fino al compimento del
sessantaduesimo anno di età.
97
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
1.
98
Art. 4
I soggetti di cui alle lettere e) ed f), del comma 1, dell’articolo 2, del presente
decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all’articolo 24, comma 14,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base
alla residenza degli stessi.
2.
Per i soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell’articolo 2, del presente
decreto, l’istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata
da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’articolo 46, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi
dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente
Direzione Territoriale del lavoro.
3.
Per i soggetti di cui alla lettera f), del comma 1, dell’articolo 2, del presente decreto,
l’istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una
dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni, relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi
dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente
Direzione Territoriale del lavoro.
4.
I soggetti di cui alle lettere g) e h), del comma 1, dell’articolo 2, del presente
decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all’articolo 24, comma 14,
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di
lavoro secondo le seguenti modalità:
a) nel caso in cui si tratta di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli
410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla Direzione
Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro
competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
5.
Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
6.
Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro di cui ai commi 1 e 4 del presente
articolo, sono istituite specifiche Commissioni per l’esame delle istanze di cui ai
commi che precedono.
7.
Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte da due funzionari della Direzione
Territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario
dell’INPS, designato dal Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto.
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
8.
Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 6 non sono previsti oneri
a carico della Pubblica amministrazione.
Art. 5
1.
Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all’articolo 4, comma
6, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all’INPS, anche con
modalità telematica.
2.
Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all’articolo 4, comma 6, del
presente decreto l’interessato può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del
Lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
Art. 6
1.
In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori
aventi titolo all’ottenimento del beneficio di cui al comma 14 e ai sensi del
comma 15 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è
determinato in 65.000 unità, ripartite come segue:
Tipologia di soggetti
Contingente Numerico
Mobilità [articolo 2, comma 1, lett. a), del presente decreto]
25.590
Mobilità lunga [articolo 2, comma 1, lett. b), del presente
decreto]
3.460
Fondi di solidarietà [articolo 2, comma 1, lett. c), del presente
decreto]
17.710
Prosecutori volontari [articolo 2, comma 1, lett. d), del presente
decreto] con decorrenza entro il 2013
10.250
Lavoratori esonerati [articolo 2, comma 1, lett. e), del presente
decreto]
950
Genitori di disabili [articolo 2, comma 1, lett. f), del presente
decreto]
150
Lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del decretolegge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 14 del 2012[articolo 2, comma 1, lett. g) ed h), del presente
decreto]
6.890
Totale
65.000
99
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
Art. 7
1.
I lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti
e requisiti, del beneficio delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12, comma 5,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono computati nel contingente
di cui all’articolo 6 del presente decreto.
Art. 8
1.
100
Il numero complessivo dei lavoratori indicato all’articolo 6, aventi titolo ai benefici
di cui al presente decreto, comporta un fabbisogno finanziario complessivo nel
limite individuato dall’articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni e, pertanto, con riferimento all’inclusione tra i beneficiari dei lavoratori
di cui all’articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2012, n. 14, non occorre applicare la clausola
di salvaguardia di cui all’articolo 6-bis, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
7.4 D.M. 8 ottobre 2012
Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 gennaio 2013, n. 17
Attuazione dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori
dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art.
6, comma 2-quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
Visti l’art. 6, comma 2-ter, nonché l’art. 6-bis del citato decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il
numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette
disposizioni;
Visto l’art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale, ferme restando
le disposizioni di salvaguardia stabilite dai sopra citati commi 14 e 15 dell’art. 24
del decreto-legge n. 201 del 2011, e dai menzionati commi 2-ter e 2-quater dell’art.
6 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14
del 2012, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al suindicato
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi,
101
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa
entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4
dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività
lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti
per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di
cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista,
della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223
del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la
disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre
2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall’art. 6 del
citato decreto ministeriale 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4
dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ma per i quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da
accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo
fino al sessantaduesimo anno di età;
c) ai lavoratori di cui all’art. 24, comma 14 lettera d), del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché
di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale 1° giugno
2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano
i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra
il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso
dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso
fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata
in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011;
Visto il comma 2, primo periodo, del surrichiamato art. 22 del decreto-legge n. 95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, laddove dispone
che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
102
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge
n. 95 del 2012, sono definite le modalità di attuazione del precedente comma 1
dell’art. 22;
Visti, altresì, il secondo e il terzo periodo del comma 2 del summenzionato art. 22,
laddove è previsto che l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate
dai lavoratori di cui al comma 1 del medesimo art. 22, che intendono avvalersi
dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e che qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 22, il predetto ente non
prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire
dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1;
Tenuto conto dell’elaborazione effettuata dall’INPS - per le lettere c) e d) del comma
1 dell’art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - per la lettera a)
del comma 1 del medesimo art. 22- sulla base dei relativi elementi amministrativi
di competenza, elaborazioni trasposte nella tabella riportata nel presente decreto,
che hanno consentito di verificare la congruità del limite numerico indicato dal
comma 1 dell’art. 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 2012, con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna delle
categorie dei soggetti beneficiari ivi elencate;
Decreta:
Art. 1
1.
Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell’art. 22, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, individuando, alla tabella di cui al successivo art. 6, la ripartizione
del numero complessivo dei soggetti interessati ai fini della concessione dei
benefici di cui al comma 1 del medesimo art. 22, nel limite dei 55.000 soggetti ivi
complessivamente previsti.
Art. 2
1.
Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
103
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle seguenti
condizioni, indicate dal comma 1 dell’art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) lettera a) del citato art. 22, comma 1:
-lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi
stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, ancorché alla data
del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non risultino cessati dall’attività
lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, con raggiungimento dei
requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità
di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7,
della predetta legge n. 223 del 1991;
b) lettera b) del citato art. 22, comma 1:
- lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari
della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore,
di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Il diritto di
accesso degli interessati ai predetti fondi deve essere stato previsto da
accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, e fermo restando che tali
lavoratori restano a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di età;
c) lettera c) del citato art. 22, comma 1:
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 che devono perfezionare
i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- i lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attività lavorativa
successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato
od accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) lettera d) del citato art. 22, comma 1:
- lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011,
in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione
in qualsiasi altra attività lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto
di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in
qualsiasi altra attività lavorativa;
104
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
- gli interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
2.
I lavoratori di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo conseguono
il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti
da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni
territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base
di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per
comprovare quanto precede è indicata al successivo art. 4.
Art. 3
1.
Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del presente decreto,
le imprese che hanno stipulato, entro il 31 dicembre 2011, i relativi accordi
governativi, comunicano, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:
a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare
entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data
del licenziamento;
b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l’elenco nominativo
dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base
al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore
interessato la data del licenziamento.
2.
L’INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di cui al comma 1, che sono
trasmesse all’Istituto dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro quindici
giorni dal ricevimento, ammette - sulla base della data di licenziamento - i
lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell’art. 22, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 4
1.
I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2 del presente decreto,
presentano istanza di accesso ai benefici di cui all’art. 22, comma 1, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
105
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
n. 135, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di
lavoro secondo le seguenti modalità:
a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli
articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata
alla direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati
sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla direzione territoriale del lavoro
competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
2.
Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3.
Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui al comma 1 del presente articolo,
sono istituite specifiche commissioni per l’esame delle istanze di cui ai commi che
precedono.
4.
Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari della
direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, nonché
da un funzionario dell’INPS, designato dal direttore provinciale della sede dello
stesso istituto.
5
Per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 non sono previsti oneri
a carico della pubblica amministrazione.
Art. 5
1.
Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui all’art. 4, comma 3,
del presente decreto vengono comunicate con tempestività all’INPS, anche con
modalità telematica.
2.
Avverso i provvedimenti delle commissioni di cui all’art. 4, comma 3, del presente
decreto l’interessato può presentare riesame, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento dello stesso, innanzi alla direzione territoriale del lavoro presso cui è
stata presentata l’istanza.
Art. 6
1. 106
In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori
aventi titolo all’ottenimento del beneficio ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è determinato in 55.000 unità, ripartite come segue:
Le nuove pensioni Appendice Legislativa
Tipologia di soggetti
Contingente Numerico
Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle
eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori
sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro
il 31 dicembre 2011 [art. 2, comma 1, lettera a), del presente
decreto]
40.000
Fondi di solidarietà [art. 2, comma 1, lettera b), del presente
decreto]
1.600
Prosecutori volontari [art. 2, comma 1, lettera c), del presente
decreto]
7.400
Lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del decretolegge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 14 del 2012 [art. 2, comma 1, lettera d) del presente decreto]
6.000
Totale
55.000
Art. 7
1.
Ai lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto continua ad
applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31
dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
107
FITeL
federazione italiana tempo libero
ITAL Il Patronato dei cittadini
800-085303
FITEL Federazione Italiana
del Tempo Libero
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE
CAF Centro di assistenza fiscale
della UIL
LABORFIN Assicurazioni e piani
di assistenza sanitaria
Euroservizi
Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
S.r.l.
UNIAT
EUROSERVIZI Servizi Finanziari
Assistenza e consulenza in materia di
finanziamenti
UNIAT Unione nazionale inquilini
ambiente e territorio
ADA Associazione per i diritti degli
anziani
PROGETTO SUD Istituto per la
cooperazione allo sviluppo
IM
UNIONE ITALIANI NEL MONDO
Hanno collaborato:
Michele ZERILLO
Alessandro GERMONI
Andrea MARIOTTI
Stefano PATERNA
Mariapia RAIELE
ADOC Associazione per la difesa e
l’orientamento dei consumatori
UIM Unione italiani nel mondo
ANCS Associazione nazionale
cooperazione sociale
ISTITUTO STUDI SINDACALI
ENFAP Ente nazionale formazione e
addestramento professionale
UIL H Sportello informativo sui diritti
delle persone disabili
Stampa: Ideadieci
Terracina (LT)
Progetto grafico: Eureka3
Edizione Febbraio 2013
ARCADIA CONCILIA Risoluzione
dispute civili e commerciali