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I VINCOLI ALLA SPESA DEL PERSONALE e il nuovo sistema contabile Data Margherita Rubino Dirigente Servizio Organizzazione Comune di Torino 1 I VINCOLI ALLA SPESA DEL PERSONALE di cosa parleremo Vincoli generali alla spesa del personale Rapporto spese di personale/spese correnti Contenimento della spesa entro un tetto massimo Vincoli al fondo risorse decentrate Vincoli alle assunzioni • Turn over • lavoro flessibile I problemi del nuovo sistema contabile armonizzato 2 Margherita Rubino – Comune di Torino Premessa Cosa si intende per spesa del personale? Nel nostro sistema la spesa di personale è un aggregato «a geometria variabile» 3 Bilancio (macroaggregato 01) Tendenziale riduzione della spesa Conto annuale salario accessorio Monte salari Enti strutturalmente deficitari Rapporto spese del Personale su spese correnti Conto economico ….. Margherita Rubino – Comune di Torino Premessa Cosa si intende per spesa del personale? per la corretta applicazione dei vincoli La Corte dei Conti ha individuato le regole per determinare l’aggregato di spesa sia con riguardo alle voci da considerare che alle modalità di calcolo Queste regole sono state elaborate nel previgente sistema contabile, ma ribadite anche nel nuovo. Tuttavia proprio le differenze tra i due sistemi di contabilizzazione della spesa stanno creando molti problemi agli enti vediamo perchè 4 Margherita Rubino – Comune di Torino I VINCOLI ALLA SPESA DEL PERSONALE Le regole di calcolo 5 Le regole 1 l’accezione “spesa di personale” è tendenzialmente univoca ed è da intendere in modo sostanziale prescindendo dall’allocazione in bilancio delle voci considerate non rileva l’imputazione contabile della spesa ad un determinato intervento, ma la sua sostanziale e diretta riconducibilità all’utilizzo dell’attività lavorativa da parte dell’ente (C. Conti Veneto 94/2007) 6 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 2 per ciascun vincolo opera un diverso aggregato di spesa di personale in relazione alle finalità che gli sono proprie non esistendo una disposizione normativa che indichi sicuramente quali siano le componenti dell'aggregato spese di personale... (C.d.C. Autonomie 17/2013) …per l’applicazione di ciascuna misura è rilevante definire la pertinente nozione di spesa di personale (C.d.C. ss.rr. 27-2011) ...in ragione delle finalità perseguite dalle norme... (C.C. SS.RR. 27/2011). 7 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 3 per individuare l’aggregato di spesa rilevante per ciascun limite si deve utilizzare un criterio di stretta interpretazione delle norme: sono da considerare incluse tutte le voci non espressamente escluse dalla legge (deroga espressa) i vincoli imposti dal legislatore all'incremento dell'aggregato spese di personale devono considerarsi cogenti e non estensibili in assenza di specifica previsione normativa (C.d.C. autonomie 21 e 25/14) 8 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 3 ad esempio in applicazione di tali principi, nell’aggregato del tetto massimo di spesa la Corte include anche voci non espressamente previste (cc. 557 e 557bis L. Finanziaria 2007) ed anche se allocate in macroaggregati diversi dallo 01 9 macroaggregato 01 • Assegni per il nucleo familiare • Buoni pasto... macroaggregato 03 • Spese per la formazione (rientra anche tra le voci escluse) • Spese per emolumenti corrisposti ai lavoratori socialmente utili macroaggregato 09 • Spese sostenute dall’Ente per il personale di altri Enti in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuto .......... Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 3 ed ancora • per l’applicazione del taglio di legge alle risorse decentrate, si devono considerare le risorse che finanziano le posizioni organizzative anche che se stanziate in bilancio (non imputate al fondo) come nei piccoli comuni C.Conti autonomie 26/2014 • ai fini del rispetto dei limiti di spesa alle assunzioni flessibili, in assenza di deroga espressa, si computano anche le spese riferite agli incarichi dirigenziali ex art. 110 c.1 TUEL (benchè abbiano una propria disciplina limitativa) C. Conti autonomie 14/2016 10 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 3 in passato la Corte ha derogato al principio di stretta interpretazione escludendo anche alcune voci non espressamente previste dalla legge ad es per il calcolo del tetto di spesa (es. recupero ICI) e del taglio alle risorse decentrate (es. compensi avvocatura) tuttavia nelle ultime delibere della Corte dei Conti Autonomie si registra un irrigidimento (C.Conti autonomie 14 e 16/2016) 11 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 3 Il «cambio» della linea interpretativa si fonda sul rilievo costituzionale delle misure di contenimento della spesa di personale, considerate principi generali di coordinamento della finanza pubblica la Corte Costituzionale ha affermato che le disposizioni che limitano la spesa personale non sono derogabili, in quanto norme in materia di finanza pubblica: • per le assunzioni a tempo determinato (sentenza 173/2012) • per i vincoli al fondo decentrato e alla contrattazione (sentenza 178/2015) • per i vincoli generali alla spesa di personale (tetto massimo) sentenza 27/2014 12 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 3 pertanto è da ritenere che il nuovo orientamento della Corte sostituisca interamente il precedente ne consegue che le esclusioni dagli aggregati di spesa ammesse in passato dalla Corte in via interpretativa, rischiano di non essere più ammessi perché, come dice la Corte ove il legislatore avesse voluto, avrebbe potuto espressamente derogare … il silenzio della legge è, pertanto, confermativo dell’applicabilità della legge (C. Conti autonomie 14/2016) 13 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 4 devono essere computate esclusivamente le spese effettivamente sostenute il principio di effettività è richiamato dalla Corte in un duplice senso • per negare la possibilità di includere o escludere alcune voci dalla base di computo (spese prenotate/virtuali) si deve prendere in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. C.Conti autonomie 25/2014 • Per escludere dall’aggregato, le spese rimborsate da altri enti e quelle etero finanziate (nei limiti di legge) Il principio ha subito diverse deroghe 14 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 5 in caso di «comparazione tra i risultati raggiunti in diversi esercizi» la base di computo deve essere omogenea (stesse voci e stessa modalità di contabilizzazione) per assicurare la confrontabilità della spesa registrata nelle singole annualità C.Conti autonomie 16/2013 15 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 5 il principio di omogeneità resta un valido criterio quando si tratta di includere o escludere specifiche voci di spesa che in precedenza erano diversamente considerate, per legge o per scelte interpretative della Corte. a garanzia delle confrontabilità dei dati nei vari anni di riferimento, è necessario che la comparazione venga effettuata tra aggregati omogenei, con le medesime voci di inclusione ed esclusione (C.Conti Lazio 91/2014) ad es. • l’inclusione di una nuova voce nel tetto di spesa al lavoro flessibile dell’art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 comporta anche la rettifica della spesa del 2009 C. Conti Piemonte 4/2015 • l’esclusione della quota di IMU riversata allo Stato dalla spesa corrente 2013 (in quanto non più compresa in quella del 2014) possibile in quanto ipotesi in cui esiste già una norma che dispone la sterilizzazione 16 (art. 6 D.L. 6 marzo 2014, n. 16) C. Conti autonomie 16/2016 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 5 Tuttavia anche in questo caso l’interpretazione della Corte Autonomie è più rigida che in passato C. Conti autonomie 14 e 16/2016 in assenza di espressa previsione di legge, la Corte non ammette «correzioni» della spesa: • nel caso in cui la disomogeneità deriva da scelte dell’ente, come in passato (esternalizzazione dei servizi), • quando la disomogeneità nella serie storica è dovuta a diversi sistemi di contabilizzazione le Corti di merito sono divise, ma la sezione Autonomie (16/2016) propendere per la tesi più restrittiva: sembra benchè non possa ignorarsi l’eventuale sussistenza di possibili discrasie, ma tali fattispecie dovrebbero essere espressamente regolate dal legislatore o almeno da esso contemplate (C. Conti Autonomie 16/2016) 17 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 ai fini della verifica del rispetto dei vincoli, si prende in considerazione la spesa impegnata come risulta a rendiconto in quanto deriva dalla effettiva gestione del bilancio (C.d.C. ss.rr. 27/11) Non si deve invece considerare: 18 • lo stanziamento, in quanto rappresenta solo una spesa programmata, frutto di stime con ampi margini di opinabilità; • la cassa, per la casualità dei pagamenti che derivano dal fisiologico scarto temporale tra impegno e pagamento. Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 Il principio è stato ribadito da C. Conti Autonomia 16/2016 per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, ... da desumere ... dal rendiconto approvato salvo che sia necessario fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici, per l’esigenza di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del documento ufficiale (C. Conti SSRR 27/2011). 19 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 La rilevazione della spesa sulla base degli impegni crea molti problemi nel nuovo sistema contabile il principio della competenza potenziata distingue il concetto della registrazione dell’impegno (anno di competenza) da quello dell’imputazione (anno di esigibilità). secondo il principio Le spese si registrano per intero nell’anno in cui sorge l’obbligazione giuridica, ma l’impegno si imputa all’anno in cui diventano esigibili (saranno liquidate) la fase dell’impegno si avvicina alla liquidazione riducendo l’anticipazione propria dei bilanci autorizzatori 20 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 per effetto di tale principio gravano sull’anno di esigibilità • le spese che devono essere imputate ex novo in tale esercizio pur se di competenza di anni precedenti ad es. Il salario accessorio da pagare nell’anno successivo rispetto a quello di riferimento (garantito nell’anno di competenza con il FPV). il fenomeno ha creato problemi in sede di prima applicazione (risolti con un espediente contabile dal principio contabile n. 4.2), ma si neutralizza in serie storica • le spese imputate all’anno di competenza, ma non liquidate e, in conseguenza, reimputate in sede di riaccertamento. Tali risorse nel sistema previgente, se non spese, restavano imputate all’anno di stanziamento e gestite in conto residui. 21 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 ed ancora, gravano sull’anno di esigibilità •Le eventuali somme accantonate annualmente per finanziare i futuri rinnovi contrattuali si impegnano solo nell’anno della sottoscrizione del CCNL, anche per la quota degli arretrati fino a tale momento le somme accantonate nel fondo (facoltativo) non si impegnano e confluiscono nell’avanzo vincolato; •Le somme accantonate nel fondo rischi per garantire spese future e incerte si impegnano solo quando l’evento si verifica fino a tale momento non possono essere impegnati e, ove non spesi, confluiscono nell’avanzo (riducendo le spese correnti dell’anno) 22 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 ed ancora gravano sull’anno di esigibilità •le risorse destinate all’incentivazione del personale, anche per la quota da pagare nell’anno, si possono impegnare solo a seguito della costituzione del fondo e sottoscrizione del contratto integrativo se l’ente non adotta questi atti nell’anno, non sorge il vincolo contabile sul fondo e gli stanziamenti confluiscono nell’avanzo vincolato (in tutto o in parte): si potranno utilizzare (impegnare) nell’anno successivo. .......... 23 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 discorso a sè vale per il FCDE a fronte dell’iscrizione in entrata di crediti di dubbia esigibilità gli enti hanno l’obbligo di immobilizzare in un fondo (FCDE) una quota di spese correnti, determinata dalla legge, con lo scopo di. contenere la spesa ed evitare che sia finanzata in deficit Questo fondo non è (mai) impegnabile e riduce la capacità di spesa dell’ente e l’ammontare della spesa corrente rilevante ai fini del computo dei vincoli 24 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 pertanto, nel nuovo sistema contabile gli impegni relativi a spese di competenza di anni precedenti, imputati all’anno di esegibilità, si sommano a quelli di competenza (potenziata) di tale anno questo effetto falsa la spesa effettivamente riferibile all’esercizio e crea delle distorsioni perchè indipendentemente dalle scelte gestionali dell’ente si determina: • un incremento della spesa nell’anno dell’esegibilità • una contrazione della spesa nell’anno di competenza 25 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 nonostante gli effetti distorsivi la Corte non sembra disposta ad ammettere correttivi al principio dell’impegno, nemmeno per rimediare alle disomogeneità che il nuovo sistema armonizzato può creare nella verifica dei vincoli, specie se il raffronto è con annualità soggette alla «vecchia» contabilità (com’è per il tetto di spesa) in quanto diventano essenziali le valutazioni in termini di attendibilità delle entrate previste in bilancio, corrette secondo i criteri della reale esigibilità (costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità) nonché la ponderata allocazione delle risorse, rispettosa dei vincoli imposti soprattutto ai fini della revisione della spesa (C.Conti autonomie n. 9/2016) 26 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 la Corte non sembra ammettere deroghe • nè per la spesa corrente dato che il riaccertamento ... e l’istituzione di un “idoneo” Fondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per l’avvio della nuova contabilità (C.Conti autonomie 4/2015) • nè per la spesa di personale considerato che il principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile (C. Conti Autonomie 16/2016) 27 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 nel 2013, invece, la stessa Corte autonomie aveva accolto un’interpretazione più «morbida», proprio con riguardo ai problemi connessi al nuovo sistema contabile per ripristinare l’omogeneità della serie storica compromessa dalle nuove regole della competenza potenziata, aveva consentito agli enti sperimentatori di calcolare il tetto di spesa 2013 addirittura redigendo un documento contabile di riclassificazione ... delle spese di trattamento accessorio al personale sulla base del precedente criterio (Corte Conti autonomie 16/2013) tale documento dovrebbe avere il limitato scopo di consentire il raffronto, senza sovrapporsi alle risultanze ufficiali del bilancio redatto secondo i nuovi criteri, e dovrebbe risultare con questo conciliabile. 28 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 La Corte aveva stabilito che per gli enti sperimentatori anche le altre questioni che dovessero insorgere per l’applicazione dei limiti per la spesa di personale potrebbero essere risolte applicando le modalità (extracontabili) sopra descritte la RGS aveva ritenuto che, nell’anno 2013 la verifica dei limiti di spesa del personale potesse essere effettuata facendo riferimento all’esercizio 2011, piuttosto che al 2012 (nota n. 77981 del 3 ottobre 2012) 29 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 dunque si registra un cambio netto di impostazione tuttavia anche Corte autonomie 16/2016 contiene un’apertura che in futuro potrebbe rivelarsi molto importante proprio in ordine al sistema di verifica della spesa un’apertura in linea con quanto, come appena visto, la stessa Corte aveva deciso nel 2013 (autonomie 16/2013) 30 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 Corte autonomie 16/2016 pur imponendo per il calcolo il dato degli impegni dunque la contabilità finanziaria richiama il conto economico della nuova contabilità armonizzata per escludere dal computo della spesa di personale gli arretrati contrattuali: in quanto nel conto economico la voce costo del personale dell’anno (B13) non comprende gli arretrati contrattuali registrati negli oneri straordinari (E25) 31 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 La corte si occupava dell’aggregato di spesa del parametro dell’incidenza, ma al di là dello specifico problema il richiamo al conto economico appare anomalo proprio perchè mal si accorda con il principio della rilevazione della spesa in funzione degli impegni in contabilità finanziaria, ribadito dalla stessa Corte la contabilità economica, infatti, prescinde dal dato degli impegni perchè la rilevazione contabile dei costi non prevede una fase autorizzatoria preventiva ed è del tutto incomprensibile, rispetto all’orientamento consolidato della Corte, se lo si legge come un’esclusione fondata sull’allocazione della spesa (E25 anziché B13 per gli arretrati contrattuali) 32 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 • La contabilità economica registra il debito (obbligo di pagare) nel momento in cui nasce es. fattura), dunque, in una fase che in contabilità finanziaria corrisponde alla liquidazione. • in contabilità finanziaria, la registrazione contabile è anticipata perché avviene con l’impegno, l’atto di autorizzazione alla (futura) spesa : al momento della registrazione, pertanto, il debito non è sorto ed esiste solo un obbligo di futuro pagamento. La competenza potenziata è nata proprio per avvicinare la contabilità finanziaria alla economica: l’esigibilità sposta la registrazione dell’impegno verso la fase della liquidazione, al momento in cui si registrano i costi in contabilità economica. Riducendo l’anticipazione della registrazione si riduce il fenomeno dei residui, ma si produce l’effetto negativo di non riuscire più ad attribuire pienamente la spesa all’anno di competenza, se diverso da quello di esigibilità. 33 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 perchè è importante il richiamo alla contabilità economica? perchè la contabilità economica registra i fatti gestionali secondo il principio della competenza economica: imputa i costi all’anno cui si riferiscono (competenza «semplice») attraverso il meccanismo delle rettifiche e integrazioni quindi rileva i costi in modo «simile» a quello in cui la vecchia contabilità finanziaria rilevava la spesa per la quale, a causa dell’impegno, si parlava di «competenza giuridica» Ma come si «passa» dalla contabilità finanziaria a quella economica? 34 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 il principio contabile n. 4/3, indica come si registra nel conto economico la spesa di personale rilevata in contabilità finanziaria tra le componenti negative del conto economico, devono essere iscritti i costi del personale, ovvero tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente ... liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte" 35 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 Così, ad esempio La quota di accessorio da corrispondere nell’anno successivo a quello di competenza (es. produttività) • in contabilità finanziaria viene stanziata nell’anno di competenza ma allocandola nel FPV che non può essere impegnato (a garanzia dell’impegno imputato nell’anno successivo). Perciò, la quota di risorse del FPV non è rilevata nel dato degli impegni dell’anno di competenza • in contabilità economica il FPV viene ugualmente registrato nell’anno di competenza (attraverso le integrazioni) allo stesso modo vengono registrate le spese oggetto di riaccertamento rinviate al nuovo anno perchè ad es. non si è riusciti a liquidarle nell’anno di competenza/esegibilità 36 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 ed ancora •gli arretrati contrattuali in contabilità finanziaria si impegnano nell’anno di sottoscrizione del contratto, determinando un incremento della spesa dell’anno •in contabilità economica si imputa alla spesa di personale dell’anno di sottoscrizione (B13) solo il costo riferibile a quell’anno, mentre gli arretrati vengono registrati negli «altri oneri straordinari» (E25) se non sono stati accantonati anno per anno, altrimenti la quota annuale di accantonamento è registrata in B17 «accantonamenti» e così via... 37 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 dunque, nella contabilità economica non si pongono i problemi che crea la competenza potenziata nella nuova contabilità finanziaria Pertanto, se si utilizzasse la contabilità economica per verificare i limiti alla spesa, si supererebbero le discrasie determinate dal principio della competenza potenziata 38 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 È vero che la contabilità economico-patrimoniale ha una valenza solo informativa ma è altrettanto vero che si manterrebbe un’assolutà omogeneità nelle rilevazioni contabili e «nella conversione» della spesa in costi, in quanto avviene con il sistema integrato di contabilità che, attraverso la matrice di transizione, correla ciascuna voce del piano dei conti della contabilità finanziaria alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale consentendo la registrazione in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. 39 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 l’uso della contabilità economica per la verifica dei vincoli È solo una lontana speranza? ... Forse no Nel «Piano degli Indicatori di Bilancio», allegato al nuovo bilancio e rendiconto, sono elencati gli indici di sana gestione per la loro verifica è utilizzato un sistema misto di competenza finanziaria ed economica che rileva la spesa impegnata in contabilità finanziaria, ma integrandola e rettificandola con i FPV ad es., nel rendiconto, ai fini della verifica dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, si precisa che entrambe le voci di spesa sono al netto del salario accessorio pagato nell’esercizio ma di competenza dell’esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell’esercizio ma la cui erogazione avverrà nell’esercizio successivo (allegato 2 punto 4.1) 40 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 più precisamente per l’indice dell’incidenza la spesa da computare è: Spesa di personale Macroaggregato 1.1 + Piano dei conti 1.02.01.01 «IRAP» + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1 Spesa corrente Titolo I della spesa – FCDE corrente + FPV macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il macroaggregato 1.1 41 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 dunque nella nuovo sistema contabile per verificare gli indici di sana gestione dell’ente (che hanno le stessa finalità dei vincoli alla spesa) la spesa si rileva già prescindendo dal dato degli impegni e utilizzando il principio di competenza «semplice» 42 Margherita Rubino – Comune di Torino Le regole 6 in conclusione per il calcolo dei vincoli è possibile (ed auspicabile) che il riferimento della C. Conti al conto economico costituisca un primo passo verso il superamento del dato degli impegni in favore della rilevazione dei costi in contabilità economica peraltro verso questa soluzione spinge anche la necessità, espressa dall’obbligo del bilancio consolidato, di integrare la situazione dell’ente con quella degli enti partecipati che utilizzano la contabilità economica 43 Margherita Rubino – Comune di Torino I VINCOLI GENERALI ALLA SPESA DEL PERSONALE Tetto massimo alla spesa di personale Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 44 I VINCOLI GENERALI ALLA SPESA DI PERSONALE Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 45 Margherita Rubino – Comune di Torino Incidenza spese personale/spese correnti Un po’ di storia. Fino al 2014 l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente era prevista • nel c. 557 lett. a) L. finanziaria 2007 (come modificato dall’art. 14 c. 7 D.L. 78/2010) che la configura come una delle azioni che gli enti soggetti al patto possono discrezionalmente adottare per contenere la spesa entro il tetto massimo • nell’art 76 c. 7 D.L. 112/08 che imponeva un autonomo vincolo alla capacità assunzionale, di carattere strutturale (C.d.C. ss.rr. 27/11) gli enti, soggetti e non al patto, con incidenza della spesa di personale consolidata (ente + partecipate) sulle proprie spese correnti pari o superiore al 50% non potevano assumere a qualsiasi titolo 46 Margherita Rubino – Comune di Torino Incidenza spese personale/spese correnti nel 2014 il D.L. 90 (art. 3 c. 5) ha abrogato il vincolo alla capacità assunzionale tuttavia la Corte dei Conti ha ritenuto immediatamente precettivo il c. 557 lett. a) L. 296/2006 e, dunque, vigente l'obbligo di contenere l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente C. Conti autonomie nn. 27/2015 e 16/2016 in quanto obbligo desunto dal c. 557 La percentuale doveva essere contenuta entro la percentuale media di incidenza registrata dall’ente nel triennio 2011-2013 (557 quater) 47 Margherita Rubino – Comune di Torino Incidenza spese personale/spese correnti Pertanto, il tetto di riferimento non era più oggettivo (50%) ma soggettivo: ciascun ente aveva il proprio limite, di solito costituito da una percentuale inferiore al 50% Il nuovo pametro risultava perciò più rigido di quello fissato dal D.L. 112/2008 e diventava difficile rispettarlo • per la contrazione delle spese correnti in misura maggiore rispetto alle spese di personale a causa della riduzione delle risorse disponibili • per l’applicazione delle nuove regole di contabilizzazione della spesa del bilancio armonizzato 48 Margherita Rubino – Comune di Torino Incidenza spese personale/spese correnti a risolvere la situazione è ora intervenuto il D.L. Enti Locali che ha abrogato il c. 557 lett. a) della finanziaria 2007 azzerando la costruzione interpretativa della Corte dei Conti (art. 16 D.L. 113/2016) Tuttavia, come abbiamo visto Le più recenti deliberazioni della Corte sul parametro dell’incidenza restano rilevanti per l’esatta interpretazione delle regole di verifica dei vincoli alla spesa di personale 49 Margherita Rubino – Comune di Torino Incidenza spese personale/spese correnti effetti sul 2015 dunque il vincolo è stato «nuovamente» in vigore nel solo 2015, anno della prima pronuncia interpretativa della Corte è interessante chiedersi cosa accada agli enti che hanno violato il vincolo in tale anno, considerato che la Corte aveva ritenuto applicabile la sanzione del divieto assoluto di assumere nell’esercizio successivo (prevista per il tetto massimo dal c. 557ter) a rigore questi enti dovrebbero soggiacere alla sanzione perché l’abrogazione opera solo dal momento in cui è assunta 50 Margherita Rubino – Comune di Torino Incidenza spese personale/spese correnti dopo il D.L. EE.LL. il parametro dell’incidenza del rapporto delle spese di personale sulle spese resta previsto nel nostro ordinamento: 1) in funzione premiale: per i soli enti soggetti al patto è un indicatore di sana gestione che consentiva un turn over di favore (art. 3 c. 5 quater) La previsione ha ormai un ruolo residuale perchè resta ferma, se acquisita, solo per gli anni 2014/2015 (resti) e per il 2016, ma limitatamente alle assunzioni del comparto (sono esclusi i dirigenti) c. 228 L. Stabilità 2016 51 Margherita Rubino – Comune di Torino Incidenza spese personale/spese correnti Segue 2) come indice di sana gestione senza previsione di percentuale e di sanzione • conto annuale (scheda N 1A – domanda 17) verifica l’andamento dell’esercizio precedente • piano degli indicatori di bilancio da allegare al bilancio di previsione e al rendiconto (allegato 1, punto 3.1) art. 18 bis D.Lgs 118/2011 - DMI 22/12/2015 come visto, si tratta di un Indice di equilibrio economico-finanziario 52 Margherita Rubino – Comune di Torino Incidenza spese personale/spese correnti 3) come obbligo di coordinare le politiche delle assunzioni delle partecipate affinché riducano gradualmente la percentuale spese personale/spese correnti (art. 3, comma 5 D.L. 90/2014). pertanto l’ente non è più tenuto in proprio, ma deve agire affinchè le partecipate rispettino una progressiva riduzione del parametro (e non il contenimento entro una percentuale massima) non sono previste sanzioni nè per l’ente che non adempia l’obbligo di coordinamento, nè per le partecipate che non rispettino le direttive La norma fa riferimento al concetto di spesa ma avrebbe dovuto parlare di costi: le società partecipate adottano la contabilità economica 53 Margherita Rubino – Comune di Torino Incidenza spese personale/spese correnti si ricorda infine che il D.Lgs. 118/11 ha introdotto per tutti gli enti l’obbligo del bilancio consolidato dal 2017 (sulla situazione del gruppo al 2016). Il consolidamento coinvolge gli enti partecipati indipendentemente dalla loro forma giuridica (art. 11bis). Pertanto, in futuro il parametro potrebbe essere nuovamente utilizzato e calcolato anche sui costi delle società partecipate. Nel rapporto, però, sarebbero da ricomprendere tutte le spese di parte corrente e non solo quelle di personale (com’era nel D.L. 112/2008). Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017 (art. 232 TUEL). Questi enti redigeranno il bilancio consolidato nel 2018 54 Margherita Rubino – Comune di Torino I VINCOLI GENERALI ALLA SPESA DI PERSONALE Tetto massimo alla spesa di personale 55 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Il vincolo è regolato dall’art. 1 L. 296/2006 che detta una disciplina in parte diversa per gli enti soggetti (cc. 557) e non soggetti al patto (c. 562) Tale differenza di regole permane anche se dal 2016 il patto di stabilità non è più in vigore, sostituito dal pareggio di bilancio art. 1 c. 762 L. 208/2015 Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilita' interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno 56 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Enti soggetti al c. 557 Pertanto Restano assoggettati alle regole del c. 557 Province Comuni con popolazione superiore a 1000 ab. dal 2013 (art. 31 c. 1 L. 183/11). La popolazione è calcolata sulle risultanze ISTAT del penultimo anno ex art. 156 c. TUEL Aziende speciali ed istituzioni (art. 25 c. 2 DL 1/2012) salvo le farmacie e quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali Enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose (art. 1 c. 436 L. 228/2012) 57 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Enti soggetti al c. 557 Dopo la riforma del D.L. 90/2014 il limite alla spesa massima regolato dai cc. 557 e 557quater è un vincolo di contenimento costituito da un parametro temporale fisso e immutabile (C.d.C. autonomie 21 e 25/14) gli enti devono contenere la spesa di personale dell’anno considerato entro il tetto costituito dal valore medio della corrispondente spesa sostenuta nel triennio 2011 – 2013 (triennio antecedente l’entrata in vigore del D.L. 90/2015) 58 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Enti soggetti al c. 557 In tal modo il vincolo risulta più flessibile le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione proprio nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento (C.Conti autonomie 25/2014) prima della riforma del D.L. 90/2014 l’obbligo imponeva di ridurre ogni anno la spesa rispetto all’anno precedente 59 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Enti soggetti al c. 562 anche per gli enti non soggetti al patto nel 2015 il limite di spesa è un vincolo di contenimento secondo il c. 562 della L. 296/2006 Le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti costituiti per fusione devono contenere la spesa entro il tetto dato dalla somma della spesa dei singoli enti nell’anno precedente la fusione (c. 450 L. 190/2014) 60 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale modalità di calcolo Regole di calcolo del tetto di spesa Come detto ciascun vincolo ha un proprio aggregato di spesa per il tetto massimo le voci di spesa da prendere in considerazione (da includere e da escludere) sono espressamente individuate dalla legge Il 562 esclude solo gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, ma è pacifico che le componenti da prendere in considerazione sono quelle esaminate per gli Enti sottoposti al patto di stabilità (C.d.C. autonomie 16/09) 61 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Le regole: voci incluse/escluse voci incluse nel computo dalla legge 62 • art. 1 c. 557 L. 296/06 – spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP • art. 1 c. 557 bis L. 296/06 – costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del D.Lgs. 267/00, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Le regole: voci incluse/escluse Voci escluse dalla legge • art. 1 c. 557 L. 296/06 – oneri relativi ai rinnovi contrattuali • art. 3 c. 6 D.L. 90/14 – assunzioni del personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo • art. 16 c. 31 bis D.L. 138/11 – per i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 ab., le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l’’esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11 c, 4 quater D.L. 90/14) 63 • comma 424 L. stabilità 2014 assorbimento esuberi provincia • art. 19 c. 8 L. 448/01 Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell’art. 3 co. 120 della legge n. 244/2007 • art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012 Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale come visto, secondo la Corte in linea di principio, nel computo della spesa di personale rientrano tutte le voci non espressamente escluse dalla legge tuttavia, nel tempo la Corte ha escluso in via interpretativa anche altre voci Essenzialmente le esclusioni sono motivate con la mancanza di volontà dell’Ente di espandere la spesa di personale (C.d.C. Liguria 27/14) 64 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale i risultati di questo importante lavoro interpretativo della Corte erano riassunti nei questionari al rendiconto elaborati ogni anno per i revisori dalla C. C. autonomie (art. 1 c. 167 L. 266/05) i questionari pur avendo carattere non immediatamente precettivo ma di indirizzo programmatico, vincolante nei confronti dei Revisori…, assumono tuttavia rilevanza di canone di riferimento unitario C.d.C. ss.rr. 27/11 vediamoli 65 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Questionario 2014 (rendiconto 2013) – 1 Voci incluse 66 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato Art. 1 c. 557 L. 266/06 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente Art. 1 c. 557 bis L. 266/06 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile Art. 1 c. 557 bis L. 266/06 Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili Circ. MEF 9/06 Spese sostenute dall’Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto Circ. MEF 9/06 Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 Circ. MEF 9/06 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, co. 1 d.lgs. n. 267/2000 Art. 1 c. 557 bis L. 266/06 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, co. 2 d.lgs. n. 267/2000 Art. 1 c. 557 bis L. 266/06 Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro Circ. MEF 9/06 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori Art. 1 c. 557 L. 266/06 Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada C.d.C. Piemonte 34/14 IRAP Art. 1 c. 557 L. 266/06 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo Circ. MEF 9/06 Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando Circ. MEF 9/06 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni ? Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Questionario 2014 (rendiconto 2013) – 2 Voci escluse 67 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati Circ. MEF 9/06( escluse dal patto stabilità: art. 31 c. 10 L. 183/11) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno Circ. MEF 9/06 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni Circ. MEF 9/06 Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate Circ. MEF 9/06 Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi Art. 1 c. 557 bis L. 266/06 Spese per il personale appartenente alle categorie protette Art. 3 c. 6 D.L. 90/14 Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici Circ. MEF 9/06 Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada Circ. Min. Int. 5/07 Incentivi per la progettazione C.d.C. autonomie 16/09 Incentivi per il recupero ICI C.d.C. autonomie 16/09 Diritti di rogito C.d.C. autonomie 16/09 Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, co. 25) C.d.C. ss.rr. 15/11 Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell’art. 3 co. 120 della legge n. 244/2007 L. 448/01 art. 19 c. 8 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012) Esclusi dal patto di stabilità ex art. 50 D:L. 78/10 Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 Deroga espressa:sisma 2012 del d.l. n. 95/2012 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale il questionario al rendiconto 2015 non contiene più l’indicazione analitica delle voci incluse ed escluse Il punto 1.2.11.1 - 2 (enti soggetti e non al patto) • Si limita a chiedere se l’ente ha rispettato il parametro dei cc. 557 e 562 • per a verifica del rispetto dei criteri di cui ai cc. 557 e 562 riporta una tabella sintetica in cui le voci della spesa impegnata devono essere indicate al lordo delle componenti da escludere 68 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Enti soggetti al c. 557 69 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale la corte precisa che non sono richiesti dati quantitativi del personale, perchè reperibili tramite il SICO (sistema conoscitivo del personale dipendente dalle AA.PP.) Ma l’acquisizione in SICO dei dati di spesa del personale avviene attraverso il conto annuale che non registra alcun dato specifico utile alla verifica del tetto massimo. Si limita a chiedere se l’ente ha rispettato il parametro (scheda 1A – domamda 23) 70 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale così Gli unici dati di spesa di cui potrà disporre la Corte sono quelli che gli enti riporteranno nella nuovo questionario al rendiconto E considerato che le voci di spesa dovranno essere indicate al lordo delle componenti da escludere non si comprende come la Corte possa controllare effettivamente il rispetto del vincolo 71 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale La scelta della Corte allentamento dei controlli potrebbe indicare un ma si pone un dubbio per le voci da escludere considerato il rigore delle più recenti delibere della Corte in ordine all’individuazione dell’aggregato di spesa senza la specifica elencazione nel questionario si potranno ancora escludere le voci non espressamente indicate dalla legge? Gli enti dovranno tenere un vademecum con tutte le decisioni della Corte o della RGS che prevedono esclusioni? 72 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Enti soggetti al 557 Le sanzioni In caso che il parametro non sia rispettato si applica la sanzione prevista per la violazione del patto (art. 557 ter) nell'esercizio successivo è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale art. 76 c. 4 del D.L. 112/08) Eccezioni: 73 Consentita la mobilità per compensazione, tra dipendenti aventi identico profilo e senza aggravio per la finanza pubblica (parere MEF 0053596/2010) Assunzioni categorie protette nella quota di riserva (C.d.C. Sicilia ss.rr. 49/11) Margherita Rubino – Comune di Torino Tendenziale riduzione della spesa Enti non soggetti al 562 Le sanzioni Il c. 562 non prevede specifiche sanzioni per l’ente In mancanza di specifiche sanzioni il c. 562 non è in grado di comprimere la politica assunzionale oltre l’anno in corso e pertanto non impedisce di assumere l’anno successivo (C. Conti lombardia n. 16/2013) tuttavia, il mancato rispetto del parametro: costituisce violazione di una disposizione imperativa di finanza pubblica e potrebbe comportare responsabilità amministrativa in capo agli amministratori o dirigenti (C.d.C. Piemonte 288/12) 74 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Enti soggetti ai c. 557 e c. 562 Le sanzioni La violazione del vincolo impedisce a tutti gli enti di incrementare il fondo destinato all’incentivazione del personale con risorse aggiuntive di natura discrezionale «...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ... in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa». (art. 40 c. 3 quinquies Dlgs165/2001) 75 Margherita Rubino – Comune di Torino Tetto massimo alla spesa di personale Enti soggetti ai c. 557 e c. 562 Le sanzioni Il divieto riguarda le risorse che gli enti possono, e non devono, destinare annualmente al fondo in presenza dei requisiti contrattuali: •per il comparto, le risorse variabili previste all'art. 15, cc. 2 e 5 CCNL del 1° aprile 1999 •per la dirigenza, le risorse aggiuntive dell'art. 26 c. 3 CCNL 23 dicembre 1999 Presumibilmente, il divieto si applica nell’esercizio successivo all’anno di violazione del parametro (come previsto per il divieto di assunzione) 76 Margherita Rubino – Comune di Torino I VINCOLI AL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE 77 I vincoli al Fondo Risorse Decentrate le regole di contabilizzazione ed erogazione del fondo 78 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate il principio contabile 4.2 stabilisce le regole per impegnare la spesa di personale secondo la competenza potenziata: • la spesa per i trattamenti fissi e continuativi, è impegnata nell’esercizio di riferimento, all’inizio ed automaticamente • la spesa per i rinnovi contrattuali compresiva degli oneri riflessi a carico dell’ente e degli arretrati, è impegnata nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale • la spesa per il trattamento accessorio è stanziata nell’esercizio di competenza, destinando la quota da liquidare nell’esercizio successivo al FPV a copertura del relativo impegno da imputarsi all’esercizio successivo. 79 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate inoltre con specifico riferimento allle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali (C. Conti Veneto 263/2016) E secondo le regole contabili solo nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse decentrate potranno essere impegnate e liquidate ... vediamole 80 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate le tre fasi della gestione delle risorse decentrate 1) individuazione a bilancio delle risorse, ed in particolare delle risorse variabili (art. 15 cc 2 e 5 CCNL 1999) che per il loro carattere occasionale non si consolidano nel fondo e, pertanto, costituiscono ogni anno nuovi e maggiori oneri per l’ente (a differenza delle risorse stabili) 81 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate le tre fasi della gestione delle risorse decentrate 2) adozione dell’atto di costituzione del fondo che attribuisce il vincolo contabile alle risorse decentrate e svolge una funzione ricognitiva quantifica l’ammontare di ciascun fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti per C. Conti Veneto 263/2016 la costituzione del fondo è atto: • • • • 82 formale unilaterale dell’ente di competenza dirigenziale (il principio contabile parla di «delibera») sottoposto alla certificazione dei Revisori Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate le tre fasi della gestione delle risorse decentrate 3) sottoscrizione del contratto decentrato annuale che costituisce il momento in cui l’obbligazione si perfeziona e le risorse possono essere impegnate. Il contratto individua le modalità di ripartizione del Fondo 83 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate rispetto alle fasi di gestione del fondo quali sono le situazioni in cui l’ente si può trovare? Il principio contabile ne ipotizza tre, C. Conti Veneto 263/2016 le richiama e fissa alcuni importanti principi interpretativi 84 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate le situazioni in cui l’ente può trovarsi secondo il principio contabile A) nell’anno di competenza l’ente costituisce il fondo e sottoscrive il contratto decentrato con la sottoscrizione del contratto si perfeziona l’obbligazione e l’ente può impegnare il fondo (e procedere ai pagamenti) secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità) pertanto gli impegni sono imputati: • in parte all’anno in corso per le obbligazioni da liquidare nell’esercizio • in parte all’anno successivo (produttività) La quota «rinviata» viene garantita dallo stanziamento di pari importo collocato nel FPV dell’anno di costituzione del fondo 85 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo risorse decentrate contabilizzazione nel nuovo sistema contabile D.Lgs. 118/11 esempio di contabilizzazione a regime 86 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate le situazioni in cui l’ente può trovarsi secondo il principio contabile B) nell’anno di competenza non viene costituito il fondo (e in conseguenza non viene sottoscritto il contratto) senza l’atto di costituzione non si produce il vincolo contabile sul fondo e, pertanto, tutte le risorse decentrate costituiscono economie di bilancio, ma • la quota stabile, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell’avanzo vincolato e potrà essere spesa l’anno successivo (come ris. variabile) • le risorse variabili, incluse quelle «riportate a nuovo», restano definitivamente acquisite al bilancio come vere e proprie economie di spesa e non sono più destinabili al trattamento accessorio (C. Conti Veneto 263/2016) 87 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate inoltre la Corte ritiene che la costituzione del Fondo debba avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio perchè ogni ritardo determina rallentamenti nel processo di individuazione della destinazione delle somme stanziate con ripercussioni negative sul procedimento di valutazione e attribuzione degli incentivi (C. Conti Veneto 263/2016) La Corte non considera che spesso la costituzione del fondo avviene in ritardo perchè, come accade negli ultimi anni, l’approvazione del bilancio interviene ad esercizio avanzato a causa dell’incertezza dei trasferimenti. In ogni caso, gli enti agiscono in piena legalità in forza delle proroghe di legge 88 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate le situazioni in cui l’ente può trovarsi secondo il pricipio contabile C) nell’anno di competenza viene costituito il fondo, ma non è sottoscritto il contratto decentrato con la formale costituzione del fondo le risorse decentrate sono definitivamente vincolate, ma senza il contratto l’obbligazione non si perfeziona e l’impegno non può essere assunto Pertanto, le risorse del fondo - sia per la quota stabile che per quella variabile - confluiscono nell’avanzo vincolato in attesa della formale sottoscrizione del contratto decentrato nell’esercizio successivo ... 89 Margerita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate Il principio contabile ammette che il contratto decentrato venga sottoscritto nell’anno successivo a quello di riferimento anche perchè la mancata sottoscrizione non dipende esclusivamente dalla volontà degli enti. Questi, in ogni caso, possono provvedere unilateralmente, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo (art.40 c. 3ter D.Lgs 165/01) tuttavia, la Corte ritiene che il contratto concluso dopo la scadenza del periodo di riferimento sia illecito sussistono forti dubbi sulla liceità della contrattazione tardiva perchè consente la ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati ... che di qualsivoglia processo di verifica C. Conti Lombardia 287/2011 e C. Conti Veneto 263/2016 - Aran, RAL 1555/2013 90 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate pertanto applicando il principio contabile come interpretato dalla Corte come nel caso di mancata costituzione del fondo anche nel caso in cui non si sottoscriva il contratto nell’anno di riferimento, si determina l’impossibilità di conservare ed erogare la quota variabile del fondo le risorse variabili hanno natura annuale e non ripetibile e, pertanto, trascorso il periodo di riferimento senza che sia possibile utilizzarle, costituiscono economie del bilancio dell’ente. L’ente potrà tornare a stanziarle nell’esercizio successivo (nei limiti che ciò sia consentito dalla disciplina vincolistica del c. 236 l. Stabilità 2016) ma non potrà disporre retroattivamente di quelle dell’anno precedente 91 Margherita Rubino – Comune di Torino al Fondo Risorse Decentrate ci sono alcune precisazioni da fare benchè nè il principio contabile nè la Corte lo specifichino il contratto decentrato annuale non è sempre necessario Infatti, molto spesso gli enti sottoscrivono contratti che dettano le regole di ripartizione delle risorse decentrate valide per più anni, anche relativamente alla produttività contratti che assumono valenza «normativa» ad es. perchè fissano mansioni, profili professionali e tariffe per il riconoscimento delle indennità o perchè individuano obiettivi pluri-annuali fissando i criteri di erogazione nel caso di loro conseguimento 92 Margherita Rubino – Comune di Torino al Fondo Risorse Decentrate anche ARAN riconosce la legittimità di questo modo di operare, almeno per le risorse che non devono essere quantificate annualmente (stabili) in quanto sebbene le modalità di utilizzo delle risorse … sono determinate con la contrattazione decentrata con cadenza annuale (art. 4 c. 1 CCNL 22/1/2004) nessuna disposizione legale o contrattuale impone... il rispetto di una successione completa e continua di contratti, in linea con i diversi archi temporali di riferimento e ciò vale principalmente nei casi in cui non vi siano motivi per modificare il contratto precedente o, soprattutto, non vi siano risorse nuove ed ulteriori da distribuire per le diverse finalità indicate nell’art.17 CCNL 1/4/1999 (RAL 1555/2013) 93 Margherita Rubino – Comune di Torino al Fondo Risorse Decentrate Inoltre il CCNL prevede che i contratti integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi art. 4 c. 4 CCNL 22/1/2004 l’Aran esprime dubbi, condivisibili, sull’effettiva applicabilità della norma agli istituti del trattamento accessorio che richiedono una valutazione discrezionale (produttività, indennità di responsabilità ecc.) «L’ultrattività» dei contratti decentrati sarebbe perciò limitata agli istituti previsti e interamente disciplinati direttamente dai CCNL (turno, reperibilità ecc.) 94 Margherita Rubino – Comune di Torino al Fondo Risorse Decentrate in conclusione gli effetti descritti dal principio contabile e dalla Corte dei Conti in caso di mancato accordo, non si producono per la parte di risorse variabili che è già stata contrattata (e destinata a remunerare istituti di salario accessorio) in accordi stipulati precedentemente in linea con questa impostazione il conto annuale 2016 che nelle istruzioni sul monitoraggio alla contrattazione integrativa 2015 limita l’effetto alle risorse variabili ancora da contrattare 95 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate per completezza si segnala che le istruzioni emanate dalla RGS per il conto annuale 2016, riferito all’esercizio 2015 (istruzioni sulla tabella 15) • prevedono la possibilità di formalizzare la costituzione del fondo addirittura oltre la scadenza di compilazione del conto annuale, dunque, abbondantemente nell’anno successivo a quello di riferimento. In tale evenienza è consentito retificare successivamente il conto • 96 nell’ipotesi di mancata contrattazione prevedono che le risorse variabili «ancora da contrattare» incrementino una tantum le risorse contrattuali del fondo dell’anno successivo e, dunque, che non vadano perse Margherita Rubino – Comune di Torino al Fondo Risorse Decentrate Resta da evidenziare un’altra conseguenza che a rigore dovrebbe discendere dalla mancata sottoscrizione del contratto • secondo il principio contabile e la Corte dei Conti il fondo non può essere impegnato in assenza del contratto decentrato • secondo le regole contabili non è possibile liquidare la spesa dell’accessorio in mancanza dell’impegno 97 Margherita Rubino – Comune di Torino al Fondo Risorse Decentrate pertanto dovrebbe concludersi che fino alla sottoscrizione del contratto gli enti non possono erogare l’accessorio, senza possibilità di distinguere tra utilizzo di risorse stabili e variabili tuttavia si ritiene che tale effetto si determini solo per le risorse variabili infatti... 98 Margherita Rubino – Comune di Torino al Fondo Risorse Decentrate • solo le risorse variabili dipendono effettivamente dalla costituzione del fondo e dalla contrattazione, per essere quantificate e attribuite al personale • Invece, le risorse stabili sono certe nel loro ammontare (dopo la costituzione del fondo) e restano in ogni caso nella disponibilità dell’ente Pertanto, dovrebbe essere possibile procedere all’impegno ed al pagamento in ogni caso, considerato anche che remunerano istituti assimilabili al tabellare come le PEO Peraltro, il conto annuale 2016 consente l’erogazione anche ove non sia costituito il fondo e senza distinguere tra stabili e variabili 99 Margherita Rubino – Comune di Torino al Fondo Risorse Decentrate in ogni caso Benchè le regole elaborate appaiano lontane dalla realtà in cui gli enti sono costretti a muoversi è importante applicare tempestivamente le previsioni del principio contabile così da concludere l’iter, con la sottoscrizione del contratto decentrato, nel corso dell’esercio di riferimento 100 Margherita Rubino – Comune di Torino I vincoli al Fondo Risorse Decentrate gli obblighi di contenimento e riduzione 101 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate c. 236 della L. Stabilità 2016 (208/2015) dal 2016 gli enti locali devono nuovamente • contenere il fondo entro il valore complessivo del 2015 (c.d. tetto massimo) • ridurlo proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, sempre rispetto al 2015. 102 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate La norma riproduce sostanzialmente il testo dell’art. 9, c. 2bis D.L. 78/2010, con poche differenze • Il tetto massimo è costituito dal fondo 2015 • il taglio in proporzione ai cessati deve tener conto degli “assumibili” • la durata del vincolo è fissata in modo incerto, al completamento della riforma della P.A., previsto entro febbraio 2017 (artt. 11 e 17 l. 124/2015) la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 ha ritenuto legittimi i limiti posti al fondo risorse decentrate, purché siano contenuti in un lasso di tempo ragionevole tale è stato ritenuto dalla Corte il periodo di vigenza del citato art. 9, comma 2-bis, che è rimasto in vigore per 4 anni, dal 2011 al 2014. 103 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate L’identità di contenuto, comporta che 1) Le «nuove» riduzioni alle risorse decentrate hanno efficacia limitata nel tempo (una tantum) e, pertanto, dovrebbero essere ripristinate al termine del periodo di vigenza, salvo nuova disposizione che ne disponga il carattere permanente I tagli del D.L. 78/2010 sono diventati strutturali solo con l’art. 1 c. 456 L. stabilità 2014 (RGS circolare 20/2015) restano valide le modalità operative utilizzate fin ora, previste dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato nn. 12/2011 e 16/2012. 2) In tal senso dispone anche la recente circolare MEF 12/2016. 104 Margherita Rubino – Comune di Torino Vincoli al Fondo Risorse Decentrate 7 Regole applicative Ai fini dell’applicazione dei limiti posti alle risorse decentrate, gli enti devono in primo luogo determinare il valore complessivo del fondo 2015 che costituisce l’anno di confronto per l’applicazione di entrambi i vincoli. Questo è dato... 105 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate Il fondo 2015 – la decurtazione permanente 1) dal valore del fondo 2010 decurtato in modo definitivo degli importi ridotti negli anni 20112014 (anche) in applicazione del D.L. 78/2010 art. 1, comma 456, della L. 147/2013 la circolare RGS n. 20/2015 ha chiarito che i tagli operati nei singoli anni di applicazione dei vincoli non devono essere cumulati, ma storicizzati In pratica, il fondo storico deve essere decurtato di un importo pari alle riduzioni operate “nell’anno 2014”, essendo stata rigettata la tesi che riteneva necessario “sommare” le decurtazioni degli anni 2011-2014 106 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate 1) Il fondo 2015 - la decurtazione permanente sulla storicizzazione del taglio è in atto un importante dibattito la circolare della RGS 13/2016 sul conto annuale 2015 afferma che la legge di stabilità 2014 ha reso permanente il taglio a valere sul fondo 2015 e che, pertanto la decurtazione permanente ... per la sua natura fissa e ricorrente, è stata allocata esclusivamente nella sezione delle risorse fisse e continuative in grado di garantirne nel tempo la prevista copertura; infatti le risorse variabili - caratterizzate da “eventualità e variabilità” e aventi efficacia solo per l’anno in cui vengono disposte - non garantirebbero la necessaria copertura (pag. 158) Negli anni precedenti il conto annuale riteneva che le risorse tagliate fossero «congelate» 107 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate 1) Il fondo 2015 -la decurtazione permanente a prescindere dalla tardività dell’intervento della RGS (la circolare è del 2016), secondo questa impostazione per rendere permanenti i tagli, la L. di stabilità 2014 avrebbe imposto agli enti di operare nel 2015 un intervento retroattivo sui fondi 2011-2014, per modificare la natura delle riduzioni apportate in quegli anni in cui i tagli non erano strutturali (e riguardavano, perciò, in proporzione sia la parte stabile che variabile) In sostanza, secondo la RGS, gli enti dovrebbero rettificare il fondo 2015 «trasferendo» sulle sole risorse stabili le riduzioni apportate al fondo stesso nei 4 anni precedenti il valore del fondo non muta, ma ne muta la composizione 108 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate 1) Il fondo 2015 - la decurtazione permanente L’operazione richiesta agli Enti dalla RGS presenta, pertanto, tutte le incognite degli interventi ex post • lascia perplessi la possibilità di incidere su un fondo riferito ad un esercizio precedente e, dunque, già liquidato: si dovrebbe giustificare ex post la maggior quota di risorse variabili (in corrispondenza con la maggior riduzione delle stabili) con progetti ed obiettivi individuati «in sanatoria» e pertanto, come visto, illegittimi. Ove ciò non fosse possibile, secondo le regole del fondo, quelle risorse variabili non sarebbero erogabili (costituirebbero economie) 109 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate 1) il fondo 2015 - la decurtazione permanente ed ancora • le risorse variabili aggiuntive (sostituendo le stabili) sarebbero prive della legittimazione all’uso attribuita dall’approvazione del bilancio, perché questa sarebbe intervenuta nell’erronea convinzione dell’obbligatorietà della dazione • l’ente si potrebbe trovare in paradossale situazione di incapienza sopravvenuta delle risorse stabili che non gli permette più di finanziare istituti come le progressioni orizzontali ma senza poter agire in riduzione della spesa, considerato che le PEO sono assimilabili al tabellare e, come tali, sono indisponibili (anche) contrattualmente 110 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate 1) il fondo 2015 - la decurtazione permanente Sulla questione è importante Corte dei Conti Abruzzo 120/2015 che, proprio sul consolidamento del taglio disposto dalla L. stabilità 2014 afferma in tal modo, restano consolidate le decurtazioni, apportate nell’intero periodo (1° gennaio 2011–31 dicembre 2014), disciplinate dall’articolo 9, comma 2-bis, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile del fondo Pertanto, se il taglio 2011 – 2014 è stato applicato in proporzione sia sulle risorse stabili che variabili, non sono necessari interventi correttivi ex post La decisione è rilevante anche per la corretta applicazione del «nuovo» taglio previsto dalla L. Stabilità 2016 111 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate la costituzione del fondo – incrementi e riduzioni 2015 2) dagli eventuali incrementi (o riduzioni) realizzati nel 2015, anno nel quale non hanno operato limiti al fondo risorse decentrate (circolare RGS n. 20/2015) ovviamente tali incrementi devono aver rispettato le vigenti regole contrattuali (ad es. art. 15 comma 2 e 5 CCNL comparto 1999). 112 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate 3) Esclusioni dal fondo 2015 3) dall'importo così determinato, devono essere escluse alcune voci non soggette all'applicazione dei vincoli e, dunque, da non considerare nemmeno ai fini della determinazione del fondo 2015 • • • • 113 gli importi relativi agli incentivi alla progettazione i compensi relativi alle attività svolte per conto terzi i compensi ISTAT gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell'Unione Europea (ove consentito contrattualmente) Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate 3) Esclusioni dal fondo 2015 ed ancora • le eventuali risorse non utilizzate nel fondo dell'anno precedente e rinviate all'anno successivo • risparmi del fondo straordinari (Aran parere 5401/2013) • i risparmi di gestione derivanti da piani di razionalizzazione (circolare MEF n. 16/2012) • i compensi per l’avvocatura limitatamente alle somme a carico del privato soccombente • per il fondo della dirigenza, le risorse destinate all'onnicomprensività (circolare MEF 16/2012) 114 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate 3) Esclusioni dal fondo 2015 tendenzialmente la Corte comprende nell’aggregato di spesa da considerare per la verifica dei vincoli al fondo tutte le risorse destinate all’incentivazione del personale ovunque allocate ed infatti, molte esclusioni derivano dalle circolari della RGS e non dalla Corte alla luce dei più recenti orientamenti restrittivi della Corte dei Conti, nel determinare la base di calcolo del fondo è importante attenersi strettamente alle ipotesi di esclusione espressamente previste nel dubbio, una voce deve considerarsi inclusa 115 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate 3) Esclusioni dal fondo 2015 sono invece da includere • le spese compensate in quanto a carico dell'Ente (Corte Conti SS.RR. n. 51/2011) • le indennità di posizione e di risultato negli enti privi di dirigenza (Corte dei Conti autonomie n. 26/2014) • le (residue) risorse derivanti dal recupero evasione ICI • le risorse destinate all'incentivazione del personale di polizia locale ai sensi dell'art. 208, comma 2bis, del Codice della Strada 116 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate determinato il valore del fondo 2015, si devono applicare al fondo 2016 i due vincoli 1) tetto massimo la prima verifica riguarda il divieto di superare l’importo del fondo 2015 che impone di tagliare le eventuali risorse in esubero il taglio deve operare su tutte le risorse del fondo, ed in particolare sulla RIA dei cessati (retribuzione individuale di anzianità) che per regola contrattuale incrementa le risorse stabili (art. 4 c. 2 CCNL 2000-2001 comparto) RGS circolare n. 20/2015 117 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate tetto massimo Si ricorda che in ogni anno di applicazione del vincolo si deve «partire» dal fondo 2015, inserendo le eventuali risorse aggiuntive in sede di costituzione del fondo, prima di operare le riduzioni pertanto il tetto massimo impedisce di incrementare il fondo anche quando, col tempo, il fondo dell’anno di riferimento diventa inferiore a quello del 2015 (in applicazione della riduzione proporzionale alle cessazioni) Ovviamente, sarà invece possibile superare il tetto 2015 con le voci escluse dal vincolo (Corte dei conti Basilicata n.110/2014) 118 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale 2) riduzione proporzionale alle cessazioni intervenute nell'anno Il taglio opera in base alla differenza tra i dipendenti in servizio nel 2015 e quelli presenti nell’anno soggetto al vincolo (a seguito di cessazioni ed assunzioni), calcolata per «teste» (unità di personale) Il taglio deve essere applicato proporzionalmente sia sulle risorse stabili che su quelle variabili (Corte dei Conti Abruzzo 120/2015) La Circolare RGS 13/2016 sul taglio permanente non dovrebbe trovare applicazione anche perchè, al momento, le riduzioni non hanno carattere strutturale. 119 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale La finalità dichiarata è tagliare le quote di salario accessorio spettanti al personale cessato, evitando che vadano a vantaggio dei dipendenti che restano in servizio I lavoratori presenti conserverebbero la quota media già in godimento e, dunque, non subirebbero decurtazioni salariali in realtà, il valore della quota media garantita non è assoluto, ma varia in funzione del sistema di calcolo adottato i principali sistemi di calcolo sono due • Il sistema della RGS, monitorato nei questionari e tabelle del conto annuale (circolari nn. 12/2011 e 16/2012); • il sistema elaborato dalla Corte dei Conti Lombardia (pareri nn. 324/2011 e 116/2014). 120 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale ad una prima analisi i due sistemi non sembrano eccessivamente diversi • Il sistema della RGS • si basa sulla semi-somma (media del personale in servizio al 1 gennaio e al 31 dicembre) • individua una percentuale di riduzione da applicare al fondo • taglia un valore medio annuo di accessorio spalmandolo in parti uguali su due anni (del tutto analogo è il sistema Aran) 121 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale • il sistema della C. Conti Lombardia • calcola il periodo di permanenza in servizio del dipendente • nell'anno di cessazione limita la riduzione al rateo pari all'effettivo risparmio conseguito (mensilità non erogate), calcolato sulla base di un valore medio dell'accessorio • rinvia all'anno successivo il taglio del restante risparmio in caso di assunzioni il calcolo deve essere nettizzato considerando le mensilità erogate nell’anno al nuovo assunto 122 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale Sembrerebbe quindi che la differenza consista essenzialmente nell'entità dei ratei: nella suddivisione del taglio tra i due anni interessati (quello della cessazione e il successivo) e che pertanto il sistema della Corte dei Conti produca un vantaggio solo nel caso di cessazioni che intervengono a fine anno perché evita l’incapienza del fondo riducendolo solo di un importo pari ai mesi effettivamente non erogati al cessato, e non (in ogni caso) di 6 mesi come accade con il metodo della RGS 123 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale in realtà scegliere l'uno o l'altro metodo porta a risultati molto diversi • il sistema della Corte dei Conti Lombardia prende in considerazione solo i cessati nell'anno da sottoporre al taglio • le circolari della RGS applicano la semi-somma non solo agli anni soggetti a riduzione, ma anche all’anno di confronto (ora, il 2015), benché la legge non lo sottoponga a vincoli 124 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale infatti la scelta applicativa della RGS comporta 1) un «ingiustificato» incremento della riduzione del fondo 2016 In quanto il metodo calcola la riduzione sommando alle cessazioni 2016 anche le cessazioni 2015 (pro quota = metà del loro valore medio annuo). Questo effetto si produce solo il primo anno di applicazione del vincolo 125 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale ciò è evidente nell’esempio sottostante in cui si è ipotizzato che nel 2016 non si verifichino cessazioni il sistema di calcolo della RGS applica un taglio di oltre il 10% perché opera il confronto con la media dei presenti nel 2015 (= 90), anziché con i presenti al 31/12/2015 (= 80) 126 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale Le conseguenze possono essere particolarmente problematiche per gli enti che nel 2015, confidando sull'assenza di vincoli di legge, avessero riavviato la politica incentivante finanziandola con i risparmi delle cessazioni questi enti, nel 2016 potrebbero trovarsi nell’impossibilità di onorare gli impegni legittimamente assunti 127 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale 2) riduce la quota media annua garantita al personale in servizio rispetto a quella del 2015 Quale effetto permanente del taglio «aggiuntivo» così, riprendendo l’esempio precedente, e supponendo un valore del fondo 2015 pari a 2.000 la quota media del dipendente si riduce da 25 a 22,5. 128 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale ovviamente questi effetti negativi si registrano solo se nel 2015 si verificano cessazioni ed anzi nel caso in cui i dipendenti in servizio nel 2015 fossero aumentati alla fine dell’anno - ipotesi improbabile considerato l'attuale regime del turn over - il sistema della RGS potrebbe avere un impatto addirittura positivo 129 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale il sistema della Corte dei Conti Lombardia non presenta questi problemi perché limita la riduzione al risparmio effettivo dei soli cessati dell'anno soggetto al taglio: nell'esempio precedente, nel 2016, in assenza di cessazioni, il metodo non avrebbe imposto alcuna riduzione e non si sarebbe ridotta la quota media dei dipendenti in servizio al 31/1272015 Tuttavia, il sistema di calcolo è meno semplice (es. per gli assumibili) e potrebbe richiedere in sede di redazione del conto annuale della RGS, alcuni aggiustamenti ad es., può essere necessario convertire la riduzione da una somma netta (= risparmio conseguito) in una percentuale di taglio (dato richiesto nella scheda informativa 2 del conto annuale) 130 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale - gli assumibili una delle novità introdotte dalla L. stabilità 2016 è che La riduzione proporzionale del fondo deve tener conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente gli assumibili sono da computare tra i dipendenti presenti e, pertanto, migliorano «il saldo» del personale in servizio nell’anno soggetto al vincolo rispetto al 2015 e riducono il taglio da operare 131 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale - gli assumibili la circolare RGS n. 12/2016 ha chiarito che per il calcolo degli assumibili si deve considerare la potenzialità ad assumere, a prescindere dall’effettiva assunzione …in particolare … dalla consistenza iniziale del personale … andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa) 132 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale - gli assumibili Poiché la riduzione proporzionale opera «per teste» per il computo corretto dei dipendenti in servizio, gli enti che possono assumere entro un budget di spesa - una percentuale del risparmio conseguito per le cessazioni intervenute l'anno precedente - dovranno «trasformare» il budget in teste enti già soggetti al patto di stabilità fino al 2015, unioni di comuni e comuni istituiti dal 2011 a seguito di fusione (commi 228 e 229 L. 208/2015). 133 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale - gli assumibili «la trasformazione» avviene nel piano dei fabbisogni annuale e triennale in cui l’ente esprime formalmente la propria programmazione del turn over (circolare MEF n. 12/2016) Infatti si deve considerare che il budget disponibile può essere speso assumendo un numero di dipendente variabile in relazione al loro diverso costo (categoria di inquadramento) il costo delle assunzioni si calcola sommando il trattamento fondamentale e, in presenza di vincoli al fondo risorse decentrate, il valore medio dell’accessorio (FP nota 11786/2011 e circolare 46078/2010. C. Conti Autonomie 28/2015) 134 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale - gli assumibili nella programmazione delle assunzioni sarà possibile utilizzare i resti della capacità assunzionale (circolare MEF 12/2016) a tal proposito si ritiene che le assunzioni programmate sul budget 2016 anche se non realizzate nell'anno, non impongono una correzione in aumento del taglio nel 2017, perché conservano il loro valore programmatico come resti: le unità di personale previste in entrata, restano "assumibili" almeno per un triennio. 135 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale - gli assumibili stabilite le unità di personale «assumibile» che incrementano il personale in servizio si procede con le modalità di calcolo viste si evidenzia però che gli enti che utilizzano il sistema della Corte dei Conti potrebbero trovare qualche difficoltà applicativa nel conteggio del risparmio effettivo dell’anno (mensilità non erogate ai cessati al netto delle mensilità erogate ai nuovi assunti) in quanto ovviamente gli assumibili non sono in servizio (e non è erogata loro alcuna mensilità) si dovrà pertanto stabilire una data «virtuale» di assunzione che ad es. potrebbe essere metà anno, come avviene nel calcolo della RGS 136 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale - personale della provincia ancora per il 2016 sussiste l'obbligo per gli enti di destinare la propria capacità assunzionale (fino al 100% delle cessazioni) all'assunzione dei dipendenti della provincia in esubero (e della Croce Rossa) salvo che venga dichiarato l’assenza di esuberi nella Regione di appartenenza per le assunzioni del personale in soprannumero si pone un problema interpretativo di non facile soluzione 137 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate riduzione proporzionale - personale della provincia infatti le risorse destinate al salario accessorio di questo personale costituiscono uno specifico fondo (a carico delle risorse per le assunzioni), distinto dal fondo risorse decentrate del restante personale dell’ente che li ha assunti (art. 10 DM 14/9/2015 ) dunque, Il personale soprannumerario non grava sul fondo degli altri dipendenti in servizio ciò crea qualche perplessità in merito alla possibilità di computare questi dipendenti tra gli assumibili (o tra gli assunti) perché il fondo si avvantaggerebbe della presenza di personale che non finanzia con conseguente incremento della quota media spettante al restante personale 138 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate alcune notazioni generali l'applicazione combinata dei due vincoli, tetto massimo e riduzione per cessazioni, entrambi riferiti al 2015, rende impossibile incrementare il fondo per tutto il periodo di vigenza del regime vincolistico infatti, l'incremento del fondo è impedito 139 • o dalla necessità di rispettare il tetto massimo, se l’aumento viene inserito in sede di costituzione del fondo, prima dell'applicazione dei vincoli (es. la RIA) • o dall’obbligo di tagliare la quota media di accessorio dei cessati evitando incrementi di quella che spetta al personale che resta in servizio, se deciso successivamente (es. Art. 15 c. 5) Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate alcune notazioni generali in sintesi anche se negli anni il valore del fondo tenderà a ridursi rispetto al 2015, per effetto dei tagli proporzionali alle cessazioni, non sarà comunque possibile ripristinare le risorse ridotte per legge, perché ciò si tradurrebbe in un incremento della quota media spettante al (residuo) personale in servizio 140 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate alcune notazioni generali discorso diverso, per le «riduzioni a consuntivo»: • le riduzioni per i recuperi ai dipendenti in caso di malattia • le risorse variabili da mandare in economia perché non spese In entrambi i casi si tratta di risorse, originariamente inserite nel fondo in sede di costituzione e che non costituiscono parte della quota media del personale cessato sarà pertanto possibile reintegrarle nell’anno successivo perché non costituiscono incremento né del fondo né della quota media del personale in servizio 141 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate alcune notazioni generali con specifico riguardo alle risorse variabili non spese si ricorda che l’obbligo di mandarle in economia, e dunque di non destinarle alla produttività, è pacificamente affermato dalla Corte dei Conti, dall’ARAN e dalla RGS è perciò necessario porre molta attenzione al rispetto di questa prescrizione peraltro nel conto annuale 2016 è comparsa per la prima volta un’appendice alla tabella 15 che chiede di indicare le somme effettivamente pagate sulla quota stabile e su quella variabile del fondo La tabella non è ancora ben tarata, ma è presumibile che sia finalizzata a monitorare propria l’esistenza di «avanzi» nelle risorse variabili 142 Margherita Rubino – Comune di Torino Fondo Risorse Decentrate alcune notazioni generali 143 Margherita Rubino – Comune di Torino I VINCOLI ALLE ASSUNZIONI 144 LE ASSUNZIONI FLESSIBILI 145 Le assunzioni flessibili Le limitazioni alle assunzioni flessibili sono disciplinate dall’art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 In linea generale si deve ribadire che nel pubblico impiego le assunzioni flessibili sono un eccezione alla regola generale, e sono utilizzabili solo per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; mentre per il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (Art. 36 D.Lgs. 165/01) questo principio deve costituire criterio interpretativo prioritario anche per individuare eventuali deroghe ai limiti di spesa 146 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili 2 i limiti alle assunzioni flessibili Tutti gli enti, siano o meno soggetti al patto di stabilità, possono avvalersi di personale: •con contratto a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; •con contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, lavoro, nonché lavoro accessorio (art. 70 c. 1 lett. d D.Lgs. 276/03) somministrazione di Nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 i comuni nati da fusione con rapporto spese di personale su spese correnti inferiore al 30%, nei primi 5 anni dalla fusione non sono soggetti ai limiti relativi ai rapporti a tempo determinato (c. 450 L. Stabilità 2015) 147 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili Il limite di spesa Il limite di spesa per gli enti virtuosi Le limitazioni … non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art.1 L. 296/2006. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art. 11 c. 4bis DL 90/14). Secondo C. Conti sez. Autonomie n. 2/2015 che ha risolto l’incertezza interpretativa del testo gli enti locali virtuosi sono comunque soggetti al limite di spesa del 100% della spesa sostenuta nel 2009 148 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili Il limite di spesa Il limite per gli enti non virtuosi a) enti soggetti al tetto di spesa del c. 557 L. stabilità 2007 (enti soggetti al patto nel 2015 - art. 1 c. 762 L. 208/2015) nonostante l’infelice formulazione della norma (modificata dall’art. 11 c. 4 bis D.L. 90/2014) gli enti che non rispettano il tetto di spesa nell’anno successivo non possono assumere a nessun titolo in applicazione della sanzione prevista dal c. 557 ter pertanto, gli enti soggetti al c. 557 non saranno mai tenuti a contenere le assunzioni flessibili nei limiti del 50% della spesa del 2009. 149 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili Il limite di spesa Il limite per gli enti non virtuosi b) enti soggetti al tetto di spesa del c. 562 L. Stabilità 2007 (enti non soggetti al patto nel 2015 - art. 1 c. 762 L. 208/2015) se non rispettano il tetto di spesa potranno comunque assumere fino al 50% della spesa del 2009 infatti il c. 562 non prevede (altra) sanzioni per gli enti che violano il vincolo 150 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili il calcolo del budget •spesa impegnata a consuntivo nel 2009 = tetto massimo •per gli enti privi di spesa nel 2009, si considera la spesa media sostenuta nel triennio 2007-2009 (art. 9 c. 28) •per gli enti privi di spesa anche nel triennio 2007/2009 si considera l’anno in cui l’ente procede ad assunzioni flessibili per far fronte ad un servizio essenziale (C.d.C toscana 29/2012 richiamata da C.d.C. autonomie 12/2012) •il limite di spesa può essere considerato in maniera unitaria, ampliando in tal modo le possibilità di azione dell’ente (C.d.C. ss.rr. 11/2012) 151 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili esclusioni di legge per espressa previsione di legge alcune spese per lavoro flessibile sono escluse dal limite di spesa •le spese sostenute anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, se finanziati in tutto o in parte da soggetti terzi (art. 3 c. 9 lett. B DL 90/2014) •le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale •le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio (ex art. 70 c.1 D.Lgs. 276/2003) 152 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili altre esclusioni È possibile escludere altre spese dal limite? per gli enti locali, l’art. 9 c. 28 è norma di principio per tale motivo la Corte, pur ritenendo immediatamente cogente la disposizione, riconosce all’ente opportuni margini di adattamento per adeguare il limite alle proprie esigenze (di recente C. Conti Autonomie 23/2016) tuttavia sottopone tale facoltà alla presenza di condizioni molto complesse (C.d.C. ss.rr. 11/2012) 153 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili altre esclusioni secondo C.d.C. ss.rr. 11/2012 l’ente può adattare i limiti dell’art. 9 c. 28 alle proprie esigenze solo: •nel caso in cui l’applicazione diretta della norma possa impedire l’assolvimento di funzioni fondamentali e non vi siano altri rimedi organizzativi. Dunque solo per i piccoli comuni; •mediante l’adozione di un atto di carattere normativo (regolamento); •assicurando comunque il rispetto complessivo del limite di spesa. Se non si è in presenza di queste condizioni, i limiti imposti dall’art. 9 c. 28 sono di diretta applicazione e cogenti 154 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili altre esclusioni altre esclusioni individuate dalla Corte dei Conti in passato la Corte ha esteso al lavoro flessibile il criterio di stretta interpretazione della legge e le esclusioni di alcune voci, elaborati per il tetto di spesa (cc. 557 e 562 L. finanziaria 2007) Pertanto, anche per il limite di spesa dell’art. 9 c. 28: si devono includere tutte le spese per assunzioni flessibili, salvo si tratti di voci escluse dal computo del tetto di spesa C.d.C. autonomie 21/14 È ancora valida questa linea interpretativa? 155 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili altre esclusioni come già visto le più recenti pronunce della Corte hanno confermato la linea di stretta interpretazione della norma, ma l’hanno applicata in modo ancor più rigoroso in esito ad alcuni pronunciamenti della Corte Costituzionale secondo questa nuova impostazione Il principio che consente di escludere dai limiti di spesa solamente le spese espressamente previste dalla legge, non ammette deroghe ed opera anche per il limite dell’art. 9 c. 28 (C. Conti autonomie 14/2016) 156 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili altre esclusioni Sulla base di tale ultimo principio la Corte ha stabilito che le spese per le assunzioni dei dirigenti a tempo determinato in dotazione organica previsti dall’art. 110 c. 1 TUEL, benché disciplinati da norme speciali, restano soggetti al limite dell’art. 9 c. 28 perché non espressamente escluse (stessa regola per i dirigenti extra dotazione dell’art. 110 c. 2) dunque nel dubbio, la spesa per l’impiego di personale «a tempo» sono da considerare incluse nel limite dell’art. 9 c. 28 157 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili cosa si intende per assunzione flessibile resta da chiarire ai fini dell’applicazione dell’art. 9 c. 28 quali sono le forme di impiego del personale che si possono classificare tra i lavori flessibili le eventuali forme contrattuali che non rientrano in questa «categoria» non sono soggette al limite di spesa senza che ciò costituisca una deroga all’art. 9 c. 28 158 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili cosa si intende per assunzione flessibile Il problema nasce perché l’art. 9 fa espresso riferimento al lavoro flessibile ma senza darne una definizione contiene solo un’elencazione di contratti «a tempo» ma con caratteristiche molto diverse: con vincolo di subordinazione, di natura assistenziale, di lavoro autonomo … il DFP esclude dal monitoraggio del lavoro flessibile (art. 36 c.3 e 4 D.Lgs 165/01) •collaborazioni occasionali •patrocinio e rappresentanza in giudizio dell’amministrazione •appalti, contratti e incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture •incarichi di docenza 159 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili cosa si intende per assunzione flessibile della questione si occupa (in parte) C. Conti autonomie 23/2016 con riferimento ad alcune forme di utilizzo di personale di altre amministrazioni La delibera non è di facile interpretazione, tuttavia, sembra individuare un criterio generale per risolvere i casi dubbi 160 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili cosa si intende per assunzione flessibile secondo C. Conti autonomie 23/2016 •premesso che non si può affermare che il limite di spesa riguardi tutte, indistintamente, le forme di impiego di personale diverse da quella a tempo indeterminato altrimenti il legislatore non avrebbe elencato puntualmente gli istituti da assoggettare al tetto di spesa •il campo di applicazione dell’art. 9, c. 28 si riferisce alle ipotesi di conferimento di incarichi, di vario genere, finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti a tempo determinato che producono un incremento della spesa di personale complessiva del settore pubblico 161 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili cosa si intende per assunzione flessibile dunque la Corte non definisce in modo chiaro il perimetro del lavoro flessibile ed anzi ritiene che vi rientrino «incarichi, di vario genere» ma individua le caratteristiche del lavoro flessibile soggetto al tetto di spesa dell’art. 9 c. 28 in: •costituzione di un nuovo rapporto di lavoro •e incremento della spesa di personale complessiva le forme di impiego di lavoratori che non presentano tali elementi costitutivi, non sono da considerare lavoro flessibile e non sono soggette ai relativi limiti di spesa. 162 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili cosa si intende per assunzione flessibile Su tale assunto ha ritenuto inclusi nel limite di spesa dell’ente utilizzatore •Uso di dipendente a tempo pieno di altri EE.LL., al di fuori del suo orario di lavoro (per massimo 12 ore) - Art. 1 c. 557 L. 311/2004 per i comuni con popolazione inf. ai 5.000 abitanti, consorzi tra enti locali di servizi a rilevanza non industriale, comunità montane, unioni di comuni •dipendente di altri EE.LL. in part time al 50%, che presta servizio a titolo di attività ultronea (art. 1 c. 58 bis L 662/1996) in entrambi i casi si instaura un nuovo rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e si incrementa la spesa complessiva in quanto si attribuisce al lavoratore una retribuzione aggiuntiva La maggior spesa sarà computata nel limite dell’art. 9 c. 28 (oltrechè nel tetto generale dell’art. 1 cc. 557 e 562 L. Finanziaria 2007) 163 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili cosa si intende per assunzione flessibile ha ritenuto esclusi dal limite di spesa dell’ente utilizzatore •comando •convenzione (art. 30 tuel) •scavalco (art. 14 CCNL 22/1/2004) •art. 1 c. 557 L. 311/2004 entro l’orario di lavoro del lavoratore secondo la Corte l’ipotesi dell’art 1 c. 557 L. 311/2004 costituisce una formula organizzatoria ampia che può applicarsi a diverse modalità di utilizzo In tutti questi casi non sorge alcun nuovo rapporto di lavoro e non si incrementa la spesa complessiva perché la retribuzione del lavoratore non aumenta, ma viene solo ripartita tra gli enti ciascun ente dovrà comunque computare la quota di spesa a suo carico nel tetto massimo dei cc. 557 e 562 L. Finanziaria 2007 164 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili cosa si intende per assunzione flessibile in caso di comando/utilizzo di personale a tempo pieno in orario di lavoro la Corte prevede però una conseguenza per l’ente cedente l’ente cedente deve computare figurativamente nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28 ... l’importo delle economie realizzate nell’ambito del lavoro flessibile Ciò affinchè i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni la previsione crea notevoli dubbi interpretativi 165 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili cosa si intende per assunzione flessibile forse la giusta chiave interpretativa è ritenere che la delibera, sul solco di altre pronunce della Corte (in particolare C. Conti Lazio 91/2014), intenda applicare il principio di neutralità finanziaria elaborato per le cd mobilità neutre. Infatti, nel caso di comando l’ente utilizzatore non computa la relativa spesa nei limiti dell’art. 9 c. 28 perché l’istituto non determina un incremento della spesa globale della P.A., a patto che la medesima spesa sia stata figurativamente mantenuta dall’Ente cedente (C. Conti Lazio 91/2014) 166 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili cosa si intende per assunzione flessibile Pertanto, se l’ente cedente «investe» il risparmio in una nuova assunzione flessibile - l’unica possibile nei casi in cui non si liberano posti in organico la maggior spesa dell’ente utilizzatore non è più compensata e viene meno la neutralità finanziaria Per questo motivo la Corte vieta agli enti di utilizzare il risparmio per procedere ad assunzioni o incrementare la spesa di personale: L’ente potrà procedere ad assunzioni flessibili solo nei limiti dell’art. 9 c. 28 (50 o 100% della spesa 2009) senza poter ricavare spazi ulteriori utilizzando la quota di risparmio ottenuto con il commando del proprio dipendente 167 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni flessibili sanzioni nel caso di mancato rispetto dei limiti dell’art. 9 c. 28 non è prevista alcuna sanzione a carico dell’ente inadempiente. Per i dirigenti, invece, il superamento dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 168 Margherita Rubino – Comune di Torino LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 169 Le assunzioni a tempo indeterminato L. Stabilità 2016 la legge di stabilità 2016 è intervenuta anche sul turnover degli enti: • ha mantenuto la differenza di disciplina tra enti soggetti e non al patto (c. 762) • ha introdotto un regime differenziato per il personale del comparto e per la dirigenza (c. 219) 170 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato turnover personale del comparto enti soggetti al patto • sono ridotte le percentuali di turnover previste dal D.L. 90/2014 (c. 228), salvo che per le assunzioni del personale provinciale in esubero • è disapplicato dal 2017 il meccanismo premiale previsto dal D.L. 90/2014 per gli enti virtuosi enti non soggetti • resta ferma la previgente disciplina dettata dal c. 562 della L. Finanziaria 2007 comuni costituiti per fusione dal 2011 e unioni di comuni • 171 è previsto un turn over «speciale» (c. 229) Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato turnover personale del comparto Enti soggetti al patto nel 2015 • negli anni 2016-2018 possono assumere entro il 25% del risparmio da cessazioni dello stesso personale dell’anno precedente (c. 228) • dal 2017 è disapplicato il turn over di favore previsto dal D.L. 90/2014 per gli enti la cui incidenza spese personale su spesa corrente è pari o inferiore al 25% Pertanto la capacità assunzionale degli enti è: • per il 2016 = 25% o, se virtuosi, 100% • per il 2017 = 25% • per il 2018 = 25% 172 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato turnover personale del comparto Unioni di comuni e comuni nati da fusione dal 2011 possono assumere entro il 100% del risparmio di spesa per i cessati dell’anno precedente (c. 229) le unioni sono sottoposte a due diverse regole di turnover: • Quella dettata dal c. 229 che, essendo successiva ed avendo carattere «speciale», dovrebbe prevalere • Quella dettata per i comuni non soggetti al patto dall’art. 1 c. 562 L. Finanziaria 2007 (100% per teste), mantenuta in vita dal c. 762 Secondo la L. Stabilità 2015 i comuni nati da fusione non dovrebbero essere soggetti a limitazioni del turnover nei primi 5 anni, solo se registrano un rapporto spese di personale inferiore al 30% (c. 450) 173 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato come si calcola il limite di spesa per assunzioni la percentuale di turnover è riferita al risparmio di spesa derivante dalle cessazioni dell’anno precedente dunque gli enti utilizzano un budget = spesa virtuale per il calcolo si applicano le regole indicate da Funzione Pubblica (nota n. 11786/2011; circolare n. 46078/2010). Tali regole sono ribadite dalla Corte dei Conti Autonomie 28/2015 •per gli anni 2016 – 2018 è necessario calcolare separatamente il risparmio per dirigenti e personale el comparto •per i resti di capacità assunzionale il calcolo riguarda indistintamente tutti i cessati e può essere applicato per intero anche ad una sola delle due categorie 174 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato come si calcola il risparmio da cessazioni •il risparmio complessivo è dato da: •trattamento fondamentale (tab., posizione iniziale d’inquadramento, quota comparto a carico bilancio) •valore medio dell’accessorio (fondo diviso media aritmetica del personale in servizio = media al 1/1 e al 31/12) ma solo in caso il fondo sia soggetto a riduzioni di legge ( in caso contrario la quota dei cessati resta nel fondo) circolare F.P. n. 46078/2010 •il risparmio si considera sempre al lordo di oneri ed irap e su base annua (non conta la data di cessazione) corte conti autonomie 28/2015 •non si computano tra le cessazioni le mobilità “neutre” e quelle dei disabili nella quota dell’obbligo 175 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato come si calcola il costo delle assunzioni il costo delle assunzioni è calcolato allo stesso modo •non costituiscono assunzione le mobilità “neutre” e quelle dei disabili nei limiti della quota di legge •si computano come assunzioni la trasformazione in tempo pieno del personale assunto in part time 176 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato turnover personale comparto Enti non soggetti al patto nel 2015 Per i piccoli enti (comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti) resta ferma la regola stabilita dall’art. 1 c. 562 L. 296/2006 (c. 762 L. Stabilità 2016) possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nel precedente anno La capacità assunzionale è data dalle cessazioni intervenute nell’anno precedente, ma è numerica: per “teste” e non per budget di spesa 177 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato Enti non soggetti al patto nel 2015 Pertanto nel rispetto del tetto di spesa dell’art. 1 c. 562 L. 296/2006 •è ammessa un’assunzione più onerosa ad es. cat. superiore o tempo pieno in luogo di un part time (C. Conti Sardegna n. 67/2012) •non si può assumere più unità anche se a parità di spesa ad es. 2 part time 18 ore per un tempo pieno (C. Conti Piemonte n. 14/2015) inoltre anche per i piccoli comuni •le mobilità neutre non costituiscono cessazioni/assunzioni •non si computano le assunzione dei disabili nei limiti della quota d’obbligo (C.Conti SS.RR. Sicilia n. 36/2008) 178 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato turnover dirigenti il regime del turnover è incerto in quanto il c. 228 non ne tratta e non è chiaro se e come la disciplina del c. 219 si applichi agli enti locali. Il problema riguarda tutti gli enti locali •il c. 219 stabilisce che, nelle more della riforma Madia sulla P.A., sono indisponibili i posti vacanti al 15 ottobre 2015 (al netto dei dirigenti in servizio ma senza incarico/incarico di studio, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa). I contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali perfezionatisi dopo il 15 ottobre 2015 e fino al’entrata in vigore della legge di stabilità, sono automaticamente risolti in ogni caso l’attuale disciplina del turnover della dirigenza cesserà con la riforma Madia che conterrà una completa revisione dello status del dirigente ed anche delle procedure di assunzione. 179 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato turnover dirigenti Quale normativa si applica nel 2016 alla dirigenza Le posizioni sono due: •la conferenza unificata e Anci, pur ritenendo che il c. 219 si applichi agli enti locali, subordinano l’indisponibilità alla ricognizione della dotazione organica imposta dal c. 421 (ritengono che sia comunque possibile assumere per coprire i posti residui, nel caso di riorganizzazioni concluse in riduzione) •la Corte dei Conti (Puglia 73/2016 e Lazio 87/2016) ritiene che il c. 219 si applichi immediatamenteanche agli enti locali Pertanto, nel 2016 gli enti potranno coprire solo i posti resisi vacanti dopo il 15 ottobre 2015 Per espressa previsione del c. 219 l’indisponibilità non opera per i dirigenti provinciali in esubero 180 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato turnover dirigenti Per entrambe le posizioni la disposizione non incide sulle regole del turnover della dirigenza e, pertanto: i posti disponibili (vacanti dopo il 15 ottobre), possono essere coperti nei limiti più favorevoli previsti dalle regole ordinarie precedentemente in vigore: es. nel 2016 •per gli enti maggiori D.L. 90/2014 = 80% risparmio da cessazioni 2015 o 100% per gli enti virtuosi •Per i comuni nati da fusione e Unioni C. 229 L Stabilità 2016 = 100% risparmio da cessazioni 2015 •il c. 219 non si applica ai responsabili nei comuni privi di dirigenza La percentuale del risparmio dovrebbe essere calcolata con riferimento alle cessazioni del solo personale dirigenziale, (come previsto per il personale del comparto dal c. 228) 181 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato turnover dirigenti La posizione della Corte è invece più rigorosa rispetto alle eccezioni al divieto di assumere sui posti indisponibili: •Il divieto si estende alle assunzioni qualunque sia la tipologia contrattuale adottata e, pertanto il divieto si estende anche alle assunzioni di dirigenti a tempo determinato (in dotazione organica) ex art. 110 c. 1 TUEL è dubbia anche la possibilità •di ricorrere alla mobilità, anche neutra, peraltro al momento preclusa dall’obbligo di ricollocare gli esuberi provinciali •di utilizzare resti assunzionali di anni precedenti perchè, secondo la Corte, il c. 219 non pone limiti di spesa (o «teste») al turnover ei dirigenti ma, invece, interviene sul presupposto per il legittimo esercizio delle facoltà di assumere dirigenti pubblici (C. Conti Lazio 87/2016) 182 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato turnover dirigenti La posizione della Corte sui posti indisponibili: •è possibile assumere sui posti indisponibili: •solo in esito a concorsi già banditi al 15 ottobre 2015 e non dopo, neanche se per assunzioni precedentemente programmate (come, invece, sostiene la conferenza) •se si agisce in applicazione di norme di legge, come accade per le assunzioni dirette a soddisfare il fabbisogno minimo indefettibile per la corretta erogazione di servizi essenziali (e non per tutti i posti comunque connessi a funzioni fondamentali e servizi essenziali) l’apertura della Corte, dunque, è limitata ai piccoli comuni 183 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato i resti assunzionali nel caso in cui l'ente assuma in misura ridotta rispetto alle sue possibilità annuali, produce un resto di «capacità assunzionale» che potrà usare in seguito •gli enti non soggetti al patto possono sommare nell’anno di rifermento i budget assunzionali rimasti inutilizzati dal 2007 (cessazioni 2006) C. Conti SS.RR. n. 52/2010 •gli enti soggetti al patto possono utilizzare i resti del triennio precedente (art. 3 c. 5 DL 90/2014 modificato dall’art. 4 DL 78/2015) il triennio è dinamico: si determina a scorrimento in riferimento all’esercizio in cui si procede ad assunzioni (C. Conti autonomie 28/2015) In sostanza ogni anno si perde la possibilità di usare i resti della capacità assunzionale anteriore al triennio precedente 184 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato i resti – la Legge di Stabilità 2016 per gli enti sottoposti al patto la legge di stabilità 2016 Oltre a ridurre il turnover al 25%, stabilisce che le precedenti percentuali di turnover fissate dal D.L. 90/2014 restano ferme ai soli fini di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta (c. 228) Ne è sorto il dubbio che i resti assunzionali non fossero più utilizzabili, se non per il ricollocamento del personale provinciale. La Corte dei Conti Molise 63/2016 ha chiarito che gli enti possono continuare ad utilizzare i resti considerato anche che, una volta maturati, questi restano acquisiti all’ente 185 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato i resti – la programmazione le Corti dei Conti regionali sono in contrasto sulla possibilità di utilizzare i resti per assunzioni in mancanza della programmazione •secondo alcune Corti l’uso dei resti sarebbe possibile solo se le assunzioni che si intende effettuare sono state inserite preventivamente nella programmazione del fabbisogno del personale. (C. Conti Umbria 28/2016 e Campania 222/2016) •Secondo altre invece l’uso è possibile anche in assenza di tale programmazione (C. Conti Molise 63/2016 e Lombardia 398/2015) 186 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato i resti – la programmazione La questione è importante perchè se è necessaria la programmazione •le quote dei resti non programmate andranno perse •si potrà assumere solo il personale a suo tempo programmato (per categoria e, per alcuni, profilo) senza poter soddisfare eventuali esigenze sopravvenute. La C. Conti autonomie non si è ancora pronunciata tuttavia •la necessità della programmazione può essere assolta anche nell’anno in cui si decide di utilizzarei i resti •l’istituto è nato per consentire ai piccoli comuni di assumere almeno una unità sommando resti annuali di per sè insufficienti 187 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato «cumulo futuro» - Enti soggetti al patto nel 2015 Dal 2014 gli enti possono avvalersi anche del c.d. cumulo triennale diretto «al futuro» che consente di programmare le assunzioni sommando nel piano del fabbisogno triennale i budget dello stesso triennio (art. 3 c. 5 D.L. 90/2014 - C- Conti autonomie 27/2014) es. programmazione 2016 = budget 2016 già definito (cessazioni 2015) + budget previsti degli anni 2017 – 2018 (cessazioni ipotizzate 2016 – 2017) L’ente potrà esperire i concorsi ma le assunzioni dovranno avvenire nel rispetto delle regole del turn over: avverranno solo nell’anno successivo a quello in cui le cessazioni ipotizzate si sono effettivamente verificate e nei limiti di budget previsti 188 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato Cumulo e resti In conclusione L’ente ha a disposizione un arco temporale di 6 anni 2017 - 2018 2013 - 2015 CAPACITA’ ASSUNZIONALE 189 2016 PROGRAMMAZIONE Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato Assunzione personale educativo Il D.L. 113/2016 ha modificato la legge di stabilità 2016 introducendo un turnover «speciale» per il personale educativo (art. 17) negli anni 2016 - 2018 i comuni possono della disponibilità di organico, un straordinario di assunzioni a tempo personale insegnante ed educativo che entro il 2018 (c. 228bis L. Stabilità 2016) 190 adottare, nei limiti piano triennale indeterminato di deve concludersi Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato Le assunzioni possono avvenire nei limiti della spesa di personale complessivamente sostenuta per assicurare i relativi servizi nell’anno scolastico 2015-2016 la spesa così determinata costituisce il limite al turnover delle insegnanti, in sostituzione del 25% del c. 228 Le assunzioni devono comunque avvenire nel rispetto del pareggio di bilancio e delle norme di contenimento della spesa di personale (tetto massimo) 191 Margherita Rubino – Comune di Torino Le assunzioni a tempo indeterminato il budget può essere utilizzato per stabilizzare personale precario (228ter): •Utilizzando le graduatorie di precedenti procedure di stabilizzazione o altre graduatorie «generiche» purchè definite in esito a prova selettiva. Queste assunzioni possono essere finanziate con le risorse destinate ai contratti a tempo determinato del personale stabilizzato (per un importo non superiore all’ammontare medio del triennio 2013-2015) ma riducendo definitivamente il tetto di spesa per lavoro flessibile •Avviando nuovi concorsi riservati a personale insegnante che abbia maturato presso l’ente 3 anni di servizio anche non continuativi La spesa non può superare il 50% del budget assunzionale definito nel piano straordinario al netto della quota utilizzata per le stabilizzazioni Nelle nuove graduatorie a tempo indeterminato il numero di persone idonee possono superare solo del 10% il numero di posti messi a bando 192 Margherita Rubino – Comune di Torino La mobilità del personale in esubero degli enti di area vasta 193 Margherita Rubino – Comune di Torino La mobilità degli esuberi della provincia La legge di stabilità 2015 prevede per il biennio 2015 - 2016 la sospensione della ordinaria capacità assunzionale degli enti per favorire la ricollocazione del personale delle province dichiarato in esubero (c. 424 L. 190/2014) salvaguardati i vincitori di concorso collocati in graduatorie dell’ente al 1/1/2015 negli anni 2015 – 2016 gli enti locali destinano il 100% del turn over alla mobilità del personale dichiarato in esubero Le facoltà assunzionali ordinarie sono ripristinate solo in esito alla comunicazione della completa ricollocazione del personale in esubero della propria regione (c. 234 l. Stabilità 2016) 194 Margherita Rubino – Comune di Torino La mobilità degli esuberi della provincia 6 alcune osservazioni generali Le spese del personale ricollocato non si calcola al fine del rispetto del tetto di spesa del c. 557 (la deroga opera anche per i piccoli comuni ) possono procedere alle mobilità anche gli enti che nell’anno precedente (art. 4 DL 78-2015) •non hanno rispettato i tempi medi di pagamento • non hanno rispettato il patto di stabilità (in vigore fino al 2015) tuttavia resta fermo che le assunzioni devono essere compatibili con il patto di stabilità dell’anno in corso (c. 424) Il riferimento deve essere inteso al pareggio di bilancio (c. 762 L. Stabilità 2016) 195 Margherita Rubino – Comune di Torino La mobilità degli esuberi della provincia alcune osservazioni generali la mobilità del personale in esubero •è consentita solo nei limiti del turn over cessazioni intervenute nell’anno precedente valutate in termini di risparmio di spesa o di numero delle unità (enti soggetti o non soggetti al patto), dunque •non è neutra la provincia elimina il posto in dotazione organica del personale in esubero: pertanto, la mobilità comporta un incremento netto degli occupati del comparto, come una nuova assunzione (e non un semplice trasferimento di unità). •è finanziata dall’ente di destinazione (circolare F.P. 20506 27/3/2015) La legge Del Rio prevedeva il trasferimento del personale con le relative risorse 196 Margherita Rubino – Comune di Torino La mobilità degli esuberi della provincia 9 divieti e deroghe Deroghe all’art. 1 cs 424 L. Stabilità 2015 l’unica deroga prevista dalla legge di stabilità è l’assunzione dei vincitori di concorso per il resto... Le deroghe consentite in via interpretativa sono pochissime perchè escluse o dalla circolare Madia n.1 o dalle delibere della Corte dei Conti 197 Margherita Rubino – Comune di Torino La mobilità degli esuberi della provincia divieti e deroghe a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali 2015 – 2016 è possibile •assumere personale appartenente alle categorie protette nei limiti della quota di riserva mediante procedure ordinarie o acquisendo personale provinciale appartenente a tali categorie la spesa non incide né sul tetto di spesa del personale né sul budget assunzioni (art. 3 comma 6 D.L. 90/2014) •assumere personale infungibile anche attingendo agli idonei delle graduatorie È sorto un contrasto tra la circolare Madia e la Corti dei Conti in ordine al personale da considerare infungibile. Per porre rimedio a questa situazione il DL. 78/2015 (art. 4) ha introdotto una deroga espressa per il solo personale docente ed educativo (inserendola nel c. 424) 198 Margherita Rubino – Comune di Torino La mobilità degli esuberi della provincia Infungibili: personale docente ed educativo la deroga del D.L. 78/2015 non è risolutiva perchè consente l’indizione di nuovi concorsi solo in caso di •esaurimento delle graduatorie vigenti (idonei) •dimostrata assenza tra il personale in esubero di figure professionali in grado di assolvere alle funzioni ricercate Dunque, a parte l’apertura all’assunzione degli idonei, la deroga impone comunque la preventiva verifica tra il personale provinciale in esubero La necessità di tale requisito è ribadito dalla recente C. Conti toscana 3/2016 199 Margherita Rubino – Comune di Torino La mobilità degli esuberi della provincia 16 infungibili: polizia municipale per la polizia municipale, l'art. 5 del DL 78/2015 che, fino al completo ricollocamento del personale di polizia provinciale, prevedeva •la nullità delle assunzioni di personale per le funzioni di polizia, qualunque fosse la tipologia contrattuale •La possibiltà di assumere a tempo determinato ma solo per esigenze stagionali per un periodo non superiore a 5 mesi nell’anno solare, non prorogabili La FP con nota del 29/2/2016 ha dichiarato che in alcune regioni, tra cui il Piemonte, non c’è più personale di polizia provinciale da ricollocare. Conseguentemente, in tali Regioni è ripristinata l’ordinaria facoltà assunzionale, limitatamente alle assunzioni di polizia municipale, degli anni 2015-2016 ed anche anteriori al 2015. in particolare cessa il regime speciale per le assunzioni a tempo determinato che dovranno rispettare solo gli ordinari limiti finanziari ed ordinamentali (così come la mobità ) 200 Margherita Rubino – Comune di Torino La mobilità degli esuberi della provincia divieti e deroghe È possibile •assumere utilizzando budget di anni precedenti La possibilità di utilizzare liberamente i resti assunzionali è ormai pacificamente ammessa (circolare Madia, C. Conti 26 e 28/2015) Tuttavia il dibattito programmazione: si concentra sulla necessità o meno della ad es., nell’ipotesi di utilizzo nel 2016 dei resti del 2014 (cessazioni 2013), non è chiaro se tali resti siano interamente utilizzabili o se lo siano solo per la quota di capacità già programmata. Corte Conti 28/2016, secondo l’interpretazione prevalente, ritiene utilizzabili solo la quota dei resti programmata in quanto la quota non programmata si cumula con la capacità assunzionale 2016 e per tal via resta assoggettata al vincolo. 201 Margherita Rubino – Comune di Torino La mobilità degli esuberi della provincia 20 Divieti e deroghe Il blocco del turnover riguarda solo le assunzioni a tempo indeterminato anche per mobilità (circolare Madia C. Conti autonomie 19/2015) pertanto non sono soggette al vincolo •le assunzioni di lavoro flessibile (C. Conti Autonomie (n. 26/2015) •incarico conferito dagli EE.LL. con pop. inferiore a 5.000 abitanti, a dipendenti pubblici a t. pieno (art. 1 c. 557 L. n. 311/2004 •Dirigenti a tempo determinato (art. 110 tuel) •le forme di utilizzazione di personale che non comportano l’istaurazione di un rapporto di lavoro •distacco e comando •scavalco/convenzione 202 Margherita Rubino – Comune di Torino La mobilità degli esuberi della provincia divieti e deroghe La procedura del ricollocamento del personale provinciale dovrebbe concludersi in tempi brevi La legge di stabilità 2015 ha esteso la procedura al personale inesubero della CRI. Gli esuberi del personale della CRI sono attualmente ancora consistenti. Solo con la comunicazione formale della conclusione della procedura gli enti potranno disporre liberamente della propria capacità assunzionale ed assumere secondo le regole ordinarie Si ricorda a questo proposito che le le procedure concorsuali devono esere precedute dall’esperimento della mobilità volontaria ed obbligatoria 203 Margherita Rubino – Comune di Torino Grazie per l’attenzione Margherita rubino I materiali saranno disponibili su: www.fondazioneifel.it/formazione @Formazioneifel 204 Facebook Youtube