9. Norme e disposizioni specifiche per vittime minorenni della tratta

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9. Norme e disposizioni specifiche per vittime minorenni della tratta
9.
Norme e disposizioni specifiche per vittime minorenni
della tratta di esseri umani
Il presente testo illustra le disposizioni concernenti i minorenni vittime della tratta di
esseri umani attualmente vigenti in Svizzera. Nel prossimi anni dovrà essere
completato con le norme specifiche contenute negli strumenti internazionali che la
Svizzera sta per ratificare. Andranno inoltre integrate le disposizioni del futuro Codice
svizzero di procedura penale.
Preambolo:
I principi generali che disciplinano la presa a carico e la protezione dei fanciulli
derivano dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, entrata in
vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997. Conformemente all’articolo 2, la Svizzera
garantisce i diritti enunciati nella Convenzione ai fanciulli che si trovano sul suo
territorio, senza distinzione di sorta, in particolare a prescindere dalla loro origine
nazionale. Secondo l’articolo 3, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza
sia delle autorità sia degli enti di assistenza alle vittime, l’interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione permanente.
Per prevenire in Svizzera la tratta di minori, soprattutto di fanciulli separati dai genitori
o non accompagnati, è fondamentale che le autorità cantonali competenti applichino
effettivamente le misure di salvaguardia previste dalla legge (Convenzione dell’ONU
sui diritti del fanciullo, LAV1, CC2 e leggi cantonali di protezione della gioventù), nei
confronti di tutti i minorenni che si trovano sul loro territorio.
Identificazione delle vittime 3
Le autorità o qualsiasi altra persona che potrebbero, in un modo o nell’altro, venire in
contatto con fanciulli (autorità di tutela, squadra minori della polizia, giudice dei
minorenni, servizio di protezione della gioventù, consultori LAV, funzionari di frontiera
e a tutti gli stadi della procedura d’asilo) dovrebbero essere sensibilizzate in maniera
specifica in merito agli indizi e alle caratteristiche che contraddistinguono i bambini
vittima di tratta o di sfruttamento, per essere in grado di identificarli quanto prima.
Una delle maggiori difficoltà sta nel fatto che spesso, soprattutto nell’ambito di
richieste d’asilo, giungono in Svizzera fanciulli accompagnati da persone che
sostengono di essere i genitori o membri della famiglia allargata, senza che un
documento valido attesti il legame di filiazione o il diritto di custodia. In questo caso,
le autorità e le persone che sono in contatto col fanciullo devono far prova di una
notevole accortezza per poter determinare se il fanciullo sia vittima della tratta di
esseri umani.
Durante la procedura d’identificazione di una vittima, la questione del consenso di
quest’ultima è particolarmente importante quando si tratta di un minorenne. Per
1
Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati, RS 312.5.
Codice civile, RS 210.
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È importante notare che, in base ai principi generali in materia di diritti dei fanciulli, se sussiste un dubbio in merito all’età della
vittima e v’è motivo di credere che si tratti di un fanciullo (i.e. che ha meno di 18 anni: art. 1 Convenzione dell’ONU sui diritti del
fanciullo e art. 14 CC), si deve presumere che la vittima sia un fanciullo e vanno accordati i diritti e le misure di salvaguardia
corrispondenti. A questo proposito, cfr. l'art. 10 par. 3 del progetto della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la
tratta di esseri umani; cfr. anche l'art. 3, 1-2 delle « UNICEF-Guidelines for protection of the rights of child victims of trafficking in
southeastern Europe ».
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tenere debitamente conto dei principi generalmente riconosciuti in materia di diritti del
fanciullo 1, affinché essa possa venir identificata come vittima della tratta, dovrebbe
essere irrilevante che la persona minorenne abbia o meno consentito a essere
sfruttata, indipendentemente dai mezzi utilizzati per la tratta.
Soggiorno delle vittime in Svizzera
Senza pregiudizio per la protezione da accordare a ogni minorenne, la circolare
dell’IMES (ora UFM) del 25 agosto 2004 indica che le vittime della tratta di esseri
umani in situazione illegale dispongono di un termine di trenta giorni (periodo di
riflessione) per decidere se intendono cooperare con le autorità giudiziarie.
Per soggiorni fino a tre mesi a decorrere dalla concessione del periodo di riflessione,
l’autorità cantonale competente in materia di stranieri può rinunciare a rilasciare un
permesso di dimora. In questi casi è sufficiente una conferma scritta (come per il
periodo di riflessione). Per soggiorni che verosimilmente si protrarranno per oltre tre
mesi, è rilasciato di principio un permesso di breve durata (durata determinata). Al
termine del periodo di riflessione oppure della dimora autorizzata durante le indagini
di polizia o il procedimento giudiziario, la persona interessata deve lasciare la
Svizzera. È possibile rilasciare un permesso più lungo solo in presenza di un caso
personale particolarmente rigoroso (art. 13 lett. f o art. 36 OLS 2). Tale questione,
come pure quella dell’esecuzione di un allontanamento, deve tuttavia tener conto
dell’interesse superiore del fanciullo (vedi anche i paragrafi riguardo il ritorno e la
regolarizzazione del soggiorno).
Alloggio e presa a carico sociale
Ø
Art. 20 par. 1 Convenzione sui diritti del fanciullo: ogni fanciullo
temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare ha diritto
ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
Art. 368 cpv. 1 CC: ogni minorenne i cui genitori non sono in grado di esercitare
correttamente la potestà parentale dovrebbe essere sottoposto a tute la.
Art. 368 cpv. 2 CC: le autorità amministrative e giudiziarie – nel caso specifico la
polizia, le autorità di perseguimento penale e la polizia degli stranieri – devono
immediatamente notificare all’autorità di tutela del luogo di dimora del
minorenne non accompagnato ogni caso di tutela di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio delle loro funzioni.
L'autorità di tutela nomina un tutore, o semplicemente un curatore
conformemente all'art. 392 n. 3 CC. A seconda dei Cantoni, per la
tutela/curatela di un minore non accompagnato sono sistematicamente
designati servizi specifici.
Il tutore ha il compito di prendersi cura del fanciullo, ossia di provvedere al suo
mantenimento e alla sua educazione, di assisterlo con i propri consigli, di
garantirgli la protezione di cui ha bisogno e di prendere tutte le decisioni
necessarie, in particolare in ambito amministrativo e organizzativo. È anche il
rappresentante legale del bambino.
1
In questo senso l'art. 3 (b)/(c) del Protocollo di Palermo che la Svizzera sta procedendo a ratificare e l'art. 4 (b)/(c) del progetto
di convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.
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Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS), RS 823.21.
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Il curatore è essenzialmente incaricato di rappresentare legalmente il
minorenne. L’assistenza personale da lui fornita è più limitata.
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Ø
Art. 22 par. 2 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo : un
richiedente l’asilo minorenne non accompagnato ha diritto alla protezione di cui
all'art. 20 della Convenzione.
Art. 17 cpv. 3 LAsi1: il Cantone cui è assegnato un richiedente minorenne non
accompagnato nomina senza indugio, per tutta la durata della procedura, una
persona di fiducia che difenda gli interessi del minore. Il Consiglio federale
disciplina le eccezioni.
Art. 7 cpv. 2 e 3 Oasi 1 2 : per il richiedente l’asilo minorenne, che non è
accompagnato dal suo rappresentante legale e il cui rappresentante legale non
si trova in Svizzera, l’autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale)
competente secondo il diritto cantonale, dopo la decisione di attribuzione ai
sensi dell’articolo 27 capoverso 3 della legge sull’asilo, ordina misure tutorie
secondo il Codice civile.
Se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l’autorità cantonale
nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura
d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.
Audizione della vittima
Ø
Art. 10c LAV: durante tutto il procedimento, il minore non può essere
sottoposto, di regola, a più di due audizioni. La prima audizione deve avvenire
il più presto possibile. È condotta da un funzionario inquirente formato allo
scopo, in presenza di uno specialista. L’audizione si svolge in un locale
appropriato ed è registrata su video. La seconda audizione è predisposta solo
se nel corso della prima audizione le parti non hanno potuto esercitare i loro
diritti o se ciò è necessario nell’interesse dell’inchiesta o del minore. Per
quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima
audizione.
L’autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia (secondo l’art.
7 LAV) nel caso in cui quest’ultima possa esercitare un’influenza determinante
sul minore.
Ø Art. 7 cpv. 7 OAsi 1: le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo
minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.
DIritti della vittima nel corso del procedimento penale :
Ø
Art. 10b LAV: in caso di reati contro l’integrità sessuale, le autorità non
possono mettere a confronto il minore con l’imputato. In caso di altri reati, il
confronto è escluso se provoca al minore un forte trauma psichico.
È fatto salvo il confronto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può
essere garantito in altro modo.
1
2
Legge federale sull’asilo, RS 142.31.
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali, RS 142.311.
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Ø
Art. 6 par. 1 CEDU1 : è possibile derogare al principio della pubblicità delle
udienze durante tutto o una parte del processo quando lo esigono gli interessi
dei minori.
Ritorno e reintegrazione nel Paese d’origine:
L’allontanamento di minorenni vittime della tratta di esseri umani va esaminato alla
luce di quanto disposto dall’articolo 14a capoverso 4 LDDS2. Secondo questa
disposizione, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile in
particolare se implica per l’interessato un’esposizione concreta a pericolo. La
Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo ha elaborato una giurisprudenza
che precisa come i criteri di cui all’articolo 14a capoverso 4 LDDS sono valutati e
apprezzati tenendo conto dell’interesse superiore del minore, sancito all’articolo 3
della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo. Si tratterà quindi di valutare se il
fanciullo potrà effettivamente far ritorno nell’ambiente familiare o se potrà essere
accolto e inserito altrove. Inoltre, se del caso, dovrà essere esaminata la questione di
eventuali misure d’accompagnamento, nell’ambito delle modalità tecniche relative
alla preparazione effettiva del ritorno.
Regolarizzazione del soggiorno in Svizzera
È possibile rilasciare un permesso più prolungato solo in presenza di un caso
personale particolarmente rigoroso (art. 13 lett. f o 36 OLS). Nell’esaminare il caso di
rigore personale occorre tenere conto in modo particolare del fatto che la persona
richiedente è vittima della tratta di esseri umani. Vanno considerati ad esempio
eventuali gravi problemi di salute che non possono essere trattati adeguatamente
nello Stato d’origine, oppure il fatto che la reintegrazione nel Paese d’origine non è
più possibile. Per le vittime minorenni occorre tenere particolarmente conto del
maggiore bisogno di protezione e di assistenza.
In determinati casi può inoltre sussistere una forte minaccia da parte degli autori del
reato nel Paese d’origine a motivo della cooperazione della vittima, quale testimone,
nel contesto del procedimento penale. Se per questi motivi l’esecuzione
dell’allontanamento non è ragione volmente esigibile, l’Ufficio federale della
migrazione può, su richiesta della competente autorità, disporre l’ammissione
provvisoria giusta l’articolo 14a capoverso 1 LDDS.
Nell’ambito dell’asilo, l’UFM può ordinare l’ammissione provvisoria, in presenza di un
caso di rigore personale grave per il richiedente l’asilo minorenne ai sensi dell’articolo
44 capoverso 3 LAsi e dell’articolo 33 OAsi 1 (per la valutazione si considerano la
durata del soggiorno in Svizzera e tutte le circostanze personali).
Autori del testo: DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico; Ufficio federale
della migrazione; Terre des Hommes
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2
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, RS 0.101.
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, RS 142.20.
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