Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 959 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CIRILLO ETTORE
SENTENZA
sul ricorso 14271-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente contro
TAVOLI E. SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio
dell'avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato DAVIDE DRUDA giusta
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Data pubblicazione: 20/01/2016
delega a margine;
- controrícorrente
-
avverso la sentenza n. 27/2009 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 09/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
CIRILLO;
udito per il ricorrente l'Avvocato DETTORI che ha
chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato DRUDA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l'accoglimento dei motivi 2, 3 e 4, assorbito il
l° motivo di ricorso.
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udienza del 09/12/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE
RITENUTO IN FATTO
1. All'esito di verifica a carico di Tavoli-E S.r.l. il fisco riscontrava nell'esercizio 2003 l'anomala registrazione contabile dell'importo di ben cinque milioni di euro con la causale "cassa a finanziamento soci". Detto
cospicuo importo era stato classificato tra le passività come finanziamento dei soci. I verificatori, invece, ritenevano che si trattasse di ricavi
non dichiarati. I consequenziali atti del fisco per il recupero di IVA - IR-
della fittizia contabilizzazione tra le passività come finanziamenti dei soci
destinati in realtà a coprire il costo di forniture ricevute negli anni fiscali
precedenti ma coperti da condono.
2. La C.t.p. di Rovigo accoglieva la tesi difensiva di Tavoli-E S.r.l. secondo cui si era trattato di una mera regolarizzazione del passato attraverso
un semplice artificio contabile.
3. Per la riforma di tale decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto appello rigettato dalla C.t.r. del Veneto che, rifacendosi anche alle risultanze di una consulenza tecnica di parte, ha concluso che l'operazione registrata nell'esercizio 2003 non aveva natura sostanziale ma esclusivamente fittizia e formale. Infatti al versamento con la voce "cassa finanziamento soci" non corrispondeva alcuna delibera sociale, né alcun riscontro bancario sui conti personali dei soci, mentre risultavano in atti le
quietanze rilasciate dai fornitori per pagamenti precedentemente ricevuti
in nero nel 2001 e nel 2002. Sicché la registrazione contabile postuma
mirava unicamente a regolarizzare contabilmente le partite debitorie coi
fornitori e giammai a definire obbligazioni verso fornitori, in realtà già
estinte. Sul punto osservava che la consulenza di parte aveva riscontrato
tempi fisiologici di pagamento ai fornitori (di settanta giorni circa) a
fronte dell'ipotetico dilatarsi dei tempi stessi in misura incompatibile con
la normale prassi commerciale. Ha aggiunto, infine, che il tribunale di
Rovigo aveva assolto il legale rappresentante di Tavoli-E S.r.l. per insussistenza dell'evasione d'imposta.
4. Per la cassazione di tale decisione l'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a cinque motivi; Tavoli-E S.r.l. resiste con controricorso e
memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A. L'eccezione d'inammissibilità sopravvenuta del ricorso non è fondata.
Con la memoria la difesa privata afferma e documenta che la società
contribuente, in pendenza del giudizio di legittimità, è stata cancellata
dal registro delle imprese a decorrere dal 13 dicembre 2012 e sostiene
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PEG - IRAP, erano impugnati dalla contribuente che sosteneva la tesi
che, essendosi definitivamente estinta la compagine sociale, il processo
non potrebbe più proseguire.
Di contro, questa Corte osserva che, nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale, sicché la cancellazione dal registro
delle imprese della società resistente, in data successiva alla proposizione del ricorso ed alla stessa costituzione in giudizio della società, non
13/02/2014, Rv. 629652). Inoltre, l'estinzione della società determina
un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l'obbligazione della
società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono,
nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Sez. U, Sentenza n. 6070 del
12/03/2013, Rv. 625323). Il fenomeno successorio - sia pure connotato
da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei
soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società - rende applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società
abbiano luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa sia parte, l'art. 110 cod. proc. civ. che contempla non solo la "morte" (come
tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi "altra
causa" per la quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo (Sez. U,
Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, in motivazione). Il che esclude che la
decisione di legittimità, pur emessa nei confronti della società estinta,
possa dirsi inutiliter data rispetto ai futuri sviluppi processuali.
B. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La ricorrente denuncia violazione di norme di diritto sostanziali (art. 39
d.p.r. 600/1973; art. 2697 cod. civ.) e censura la sentenza d'appello
CO-y
laddove avrebbe trascurato che "l'amministrazione è ammessa provare
l'esistenza di maggiori imponibili mediante presunzioni anche semplici,
con la correlativa inversione dell'onere probatorio". Sennonché dalla lettura delle decisione emerge che la C.t.r. giammai ha affermato che, in
caso di gravi irregolarità contabili, il fisco possa non provare per presunzioni un maggior imponibile. Dunque il mezzo non coglie nel segno.
C. Il secondo motivo è fondato.
La ricorrente denuncia vizio d'insufficiente motivazione e censura la sentenza d'appello laddove avrebbe trascurato di specificare in base a quale
percorso logico è giunta al convincimento che la somma di cinque milioni
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determina l'interruzione del processo. (Sez. L, Sentenza n. 3323 del
di euro classificata nell'esercizio 2003 come "cassa a finanziamento soci"
corrispondesse a puntuali pagamenti a fornitori effettuati in nero nelle
annualità, 2001 e 2002, coperte da condono.
In effetti, ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il
giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo
contenuto finale della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve
quale è passato dalkituazione d'iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto
cognitivo e argomentativo della dichiarazione stessa (Sez. 5, Sentenza
n. 1236 del 23/01/2006, Rv. 590221).
Nella specie la C.t.r. ha fatto cenno alla presenza di pregresse quietanze
di acquisti in nero che giustificherebbero l'aggiustamento contabile postumo, ma è pur vero che nulla ha detto circa il tenore, l'origine, il contenuto e l'importo di ciascuna quietanza addotta a discarico dalla contribuente. Inoltre la C.t.r richiama le conclusioni della consulenza pure addotta a discarico dalla contribuente. Sennonché la perizia di parte può
costituire sì fonte di convincimento del giudice, che può sì elevarla a
fondamento della decisione a condizione, però, che spieghi le ragioni per
le quali la ritenga corretta e convincente (Sez. 5, Sentenza n. 2193 del
06/02/2015, Rv. 634158). Il che nella specie è del tutto mancato.
D. Il terzo motivo è fondato.
La ricorrente denuncia vizio d'insufficiente motivazione e censura la sentenza d'appello laddove avrebbe trascurato elementi logici e circostanziali decisivi quali: a) il saldo attivo di cassa alla fine di marzo 2003 di
ben C 4.970.286,47; b) nel contempo la realizzazione d'ingenti pagamenti a fornitori, emergenti dalla movimentazione dei conti di mastro
sia per acquisti di merci che per pagamenti. Il che smentirebbe la versione del mero aggiustamento contabile postumo.
In effetti la C.t.r. ha omesso di considerare i movimenti di mastro anche
per acquisti di rilevante entità nell'anno 2003 di riferimento. Nell'avviso
di accertamento, riportato in ricorso, si legge "che gli accreditamenti per
C 5.000.000 hanno permesso di avere saldi attivi di cassa
LO al 31.7.03
per C 4.970.286,47 ed hanno consentito l'effettuazione di pagamenti ai
fornitori nel corso dell'anno. Tuttavia, senza i citati accreditamenti, si
sarebbe evidenziato al 31.12.03 un saldo negativo pari a C 4.924.045,27
a dimostrazione della palese falsità del conto di cassa". Invece la decisione d'appello elude del tutto tale rilevante tema d'indagine.
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impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il
E. Il quarto motivo non è fondato.
La ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 20 d.lgs.
74/2000; art. 654 cod. proc. pen.) e censura la sentenza d'appello laddove avrebbe affermato il valore vincolante nel processo tributario del
giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante di Tavoli-E
S.r.l. per insussistenza dell'evasione d'imposta. Sennonché dalla lettura
della decisione emerge che la C.t.r. giammai ha affermato che, in caso di
nel processo tributario. Dunque il mezzo non coglie nel segno.
F. Il quinto motivo è fondato.
La ricorrente denuncia vizio d'insufficiente motivazione e censura la sentenza d'appello laddove avrebbe trascurato di effettuare una concreta
disamina degli elementi di prova valutati dal giudice d'appello.
In effetti nella sentenza d'appello manca del tutto tale disamina. Invece,
stante l'incontestata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello
penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una
sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell'esercizio dei propri poteri di
valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito
agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri
elementi di prova acquisiti nel giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 19786 del
27/09/2011, Rv. 619306) . Il che nella specie è del tutto mancato.
G. In conclusione, una volta accolto parzialmente il ricorso, la sentenza
d'appello va cassata con rinvio al giudice competente che, in diversa
composizione, deciderà attenendosi ai principi giuridici e regolativi sopra enunciati sub lett. C-D-F e regolerà anche le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, rigetta il
primo e il quarto, cassa in relazione la sentenza d'appello e rinvia, anche
per le spese, alla C.t.r. del Veneto in diversa composizione.
Così deciso in
ma, il 9 dicembre 2015.
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giudicato esterno di assoluzione, la sentenza esplichi efficacia vincolante