Etichettatura delle UOVA - Camera di Commercio di Ancona

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Etichettatura delle UOVA - Camera di Commercio di Ancona
Certficata ISO 14001:2004 e Registrata EMASS
Etichettatura delle UOVA
Con la denominazione commerciale “uova”, non seguita da altra specificazione, devono intendersi esclusivamente le uova di gallina.
Il decreto ministeriale 13 novembre 2007, in attuazione di un regolamento comunitario dell’anno precedente,
ha statuito le norme per etichettatura delle uova, attualmente piuttosto completa e in grado di fornire parecchie
informazioni all’acquirente/consumatore.
Innanzitutto l’etichetta ci fa sapere da che tipo di allevamento
proviene l’uovo; di seguito indichiamo le possibili sigle e i loro significati:
- 1, allevamento di galline all’aperto;
- 2, allevamento a terra;
- 3, allevamento nelle gabbie;
- 0, allevamento biologico.
Le sigle appena indicate sono obbligatorie su ciascun uovo, mentre nelle
confezioni va apposta obbligatoriamente la dicitura per intero e quindi:
- “uova da allevamento all’aperto”,
- “uova da allevamento a terra”,
- “uova da allevamento in gabbie”,
- “uova da agricoltura biologica”.
Sia sull’uovo sia sull’imballaggio è poi obbligatorio il
codice distintivo del produttore, rilasciato dalla
ASL competente per territorio, anche se si tratta di prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale; l’unica eccezione a questa regola è costituita dall’ipotesi di allevamenti con meno di 50 galline: in
tal caso il produttore può omettere l’apposizione di un
proprio codice identificativo.
Sulle uova è possibile indicare codici e diciture che
indicano tra le altre cose anche l’origine del prodotto
(insieme al codice distintivo del produttore): ad esempio, il codice 3 IT 001191 TO 036, significa che si è in
presenza di un allevamento di galline in gabbie (3), italiano (IT), che precisamente l’allevamento è situato a
Pinerolo (001191 è il codice Istat del Comune); viene
indicata anche la provincia, cioè Torino (TO) e il numero identificativo dell’allevamento (036).
Queste indicazioni si aggiungono al termine minimo
di conservazione.
Certficata ISO 14001:2004 e Registrata EMASS
Etichettatura delle uova
Le uova possono fregiarsi delle dicitura “extra” o “extra fresche”, se sull’imballaggio è indicata la data di deposizione
(cioè quando la gallina ha fatto l’uovo) e il termine di 9 giorni
da quella data, trascorsi i quali l’uovo non può più essere considerato “extra fresco”, ma soltanto fresco.
In relazione alla freschezza, le uova sono suddivise in tre categorie:
• Categoria A extra. Sono le uova freschissime, non trattate e non refrigerate, con camera d’aria non superiore a 4 mm, commercializzabili
– come si è detto – fino al nono giorno dalla deposizione (o al settimo
giorno dall’imballaggio); trascorso tale periodo perdono la qualificazione di “extra” e possono essere commercializzate con il solo riferimento alla categoria A;
• Categoria A. Sono le uova fresche, non trattate e non refrigerate, con
camera d’aria non superiore a 6 mm; il termine minimo di conservazione riportato in etichetta è calcolato in 28 giorni dalla data di deposizione;
• Categoria B. Sono le uova di seconda qualità, o “declassate”, non cedibili
direttamente al consumatore ma soltanto alle imprese industriali del
settore alimentare per essere trasformate in ovoprodotti, oppure all’industria non alimentare. Dall’etichettatura dei loro imballaggi deve
risultarne chiaramente la destinazione.
Sulla base del peso, le uova sono classificate con i seguenti criteri:
XL - Grandissime: 73 g e più
L - Grandi:
di 63 g e più ma inferiori a 73 g.
M - Medie:
di 53 g e più ma inferiori a 63 g.
S - Piccole:
meno di 52 g.
Esistono infine diciture facoltative riguardanti il tipo di alimentazione somministrata alle galline e precisamente:
a) Cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in
peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali;
b) Qualora venga fatto riferimento ad un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato, mentre, qualora sia fatto riferimento a più di un cereale, ciascuno di essi deve
rappresentare almeno il 5% della formula del mangime.
PER INFORMAZIONI
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE e di CONCILIAZIONE ON LINE - CAMERA ARBITRALE “LEONE LEVI”
COMMISSIONE CONTRATTI - SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
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di Ancona