Pensione ai superstiti

Transcript

Pensione ai superstiti
Pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti è una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in
favore dei superstiti del pensionato/assicurato deceduto.
La pensione ai superstiti viene definita:
- reversibilità se il decesso dell’assicurato avviene dopo il pensionamento.
- indiretta se il decesso dell’assicurato avviene prima del pensionamento;
La pensione ai superstiti viene concessa se il dante causa era già pensionato o se, al
momento del decesso, aveva 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di contribuzione di cui
3 nell'ultimo quinquennio.
Beneficiari
I superstiti aventi diritto alla pensione sono il coniuge e i figli; in mancanza di costoro, i
genitori e, in mancanza anche di questi ultimi, i fratelli e le sorelle
Coniuge
La pensione ai superstiti spetta al coniuge (vedova o vedovo), anche se separato.
Tuttavia, al coniuge separato con per colpa spetta il trattamento pensionistico solo se
titolare dell’assegno alimentare stabilito dal Tribunale.
La pensione spetta anche al coniuge divorziato se:
- titolare di assegno divorziale;
- non ha contratto nuove nozze;
- la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla data di sentenza di
divorzio.
In presenza di più coniugi aventi diritto (es. coniuge attuale + coniuge divorziato) sarà il
Tribunale a stabilire le quote spettanti.
In caso di nuove nozze, al coniuge viene revocata la pensione ai superstiti e gli viene
erogata la "doppia annualità", corrispondente a 26 volte l'importo della pensione
percepita alla data del nuovo matrimonio.
Figli
La pensione ai superstiti spetta ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali,
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio) che
alla data del decesso del genitore siano:
- minori di 18 anni,
- studenti di scuola media superiore o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a
carico del genitore;
- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i
26 anni, a carico del genitore;
- inabili di qualunque età, a carico del genitore.
La pensione spetta anche ai figli postumi, nati entro il 300° giorno dalla data di decesso
del padre.
A determinate condizioni la pensione può essere concessa anche ai:
Nipoti
Genitori
Sorelle e fratelli
Cumulo
La pensione ai superstiti viene ridotta se il titolare possiede altri redditi