iscrizione al consorzio nazionale imballaggi (conai) - Sed

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iscrizione al consorzio nazionale imballaggi (conai) - Sed
Saluzzo, lì 22 aprile 2014
Egr.
CLIENTE
Prot. n. 22/14/FISC
ISCRIZIONE AL CONSORZIO NAZIONALE
IMBALLAGGI (CONAI)
Il D. Lgs. 152/06 sancisce per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi l’obbligo all’iscrizione
al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).
Le imprese di nuova costituzione o quelle che iniziano una nuova attività che comporta
produzione, importazione o utilizzo di imballaggi aderiscono al CONAI entro un mese
dall’inizio dell’attività.
Soggetti obbligati
Produttori di imballaggi: i fornitori di materiale da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e
gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.
Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e
gli importatori di imballaggi pieni. Alla categoria degli Utilizzatori appartengono gli
Autoproduttori, ossia coloro che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di
fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dagli imballaggi).
Definizione di imballaggio
a. Imballaggio: il prodotto di qualsiasi materiale, adibito a contenere determinate merci, a
proteggerle, ad assicurare la loro presentazione;
b. imballaggio per la vendita: concepito per costituire, nel punto vendita, un’unità di
vendita per il consumatore;
c. imballaggio multiplo: concepito per costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di
un certo numero di unità di vendita;
d. imballaggio per il trasporto: concepito in modo da facilitare la manipolazione e di
trasporto di merci per evitare danni, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari,
marittimi e aerei.
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Sono esclusi gli imballaggi che sono parti integranti di un prodotto o che sono necessari per
contenere, sostenere, preservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita.
Esempi illustrativi articoli considerati imballaggio: scatole per dolci, involucri per ricoprire
custodie di prodotti di tecnologia;
Esempi illustrativi articoli non considerati imballaggio: vasi da fiori destinati a restare con la
pianta per la durata di vita di questa; cassette di attrezzi, bustine da tè, rivestimenti di cera per
formaggi, budelli per salumi.
Sono state predisposte due liste di riferimento, esemplificative e non esaustive, degli articoli di
“Imballaggio” o “Non imballaggio”, consultabili sul sito www.conai.org.
Contributo CONAI
La norma prevede che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano
sempre prelevate sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla
base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione. Per
prima cessione si intende il trasferimento:
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dell’imballaggio finito dall’ ”ultimo produttore” al “primo utilizzatore”;
del materiale di imballaggio da un “produttore di materia prima” (o semilavorato) ad un
“auto produttore”.
Inoltre gli imballaggi importati dall’estero sono soggetti al contributo in quanto il loro utilizzo
darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.
Il contributo ambientale esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA
e va assoggettato alla medesima aliquota degli imballaggi oggetto di cessione.
Vista la complessità dell’argomento, per ottenere tutti le informazioni in relazione all’obbligo
di iscrizione al Consorzio e al pagamento del contributo ambientale, si consiglia di consultare
il sito www.conai.org o contattare direttamente il numero verde 800337799.
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