iscrizione al consorzio nazionale imballaggi (conai) - Sed
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iscrizione al consorzio nazionale imballaggi (conai) - Sed
Saluzzo, lì 22 aprile 2014 Egr. CLIENTE Prot. n. 22/14/FISC ISCRIZIONE AL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (CONAI) Il D. Lgs. 152/06 sancisce per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi l’obbligo all’iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). Le imprese di nuova costituzione o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione, importazione o utilizzo di imballaggi aderiscono al CONAI entro un mese dall’inizio dell’attività. Soggetti obbligati Produttori di imballaggi: i fornitori di materiale da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. Alla categoria degli Utilizzatori appartengono gli Autoproduttori, ossia coloro che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dagli imballaggi). Definizione di imballaggio a. Imballaggio: il prodotto di qualsiasi materiale, adibito a contenere determinate merci, a proteggerle, ad assicurare la loro presentazione; b. imballaggio per la vendita: concepito per costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per il consumatore; c. imballaggio multiplo: concepito per costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita; d. imballaggio per il trasporto: concepito in modo da facilitare la manipolazione e di trasporto di merci per evitare danni, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Pagina 1 di 2 Sono esclusi gli imballaggi che sono parti integranti di un prodotto o che sono necessari per contenere, sostenere, preservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita. Esempi illustrativi articoli considerati imballaggio: scatole per dolci, involucri per ricoprire custodie di prodotti di tecnologia; Esempi illustrativi articoli non considerati imballaggio: vasi da fiori destinati a restare con la pianta per la durata di vita di questa; cassette di attrezzi, bustine da tè, rivestimenti di cera per formaggi, budelli per salumi. Sono state predisposte due liste di riferimento, esemplificative e non esaustive, degli articoli di “Imballaggio” o “Non imballaggio”, consultabili sul sito www.conai.org. Contributo CONAI La norma prevede che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione. Per prima cessione si intende il trasferimento: - dell’imballaggio finito dall’ ”ultimo produttore” al “primo utilizzatore”; del materiale di imballaggio da un “produttore di materia prima” (o semilavorato) ad un “auto produttore”. Inoltre gli imballaggi importati dall’estero sono soggetti al contributo in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale. Il contributo ambientale esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota degli imballaggi oggetto di cessione. Vista la complessità dell’argomento, per ottenere tutti le informazioni in relazione all’obbligo di iscrizione al Consorzio e al pagamento del contributo ambientale, si consiglia di consultare il sito www.conai.org o contattare direttamente il numero verde 800337799. Pagina 2 di 2