TA 2859 CGA 5286 02 Protetto Salute rev 011210

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TA 2859 CGA 5286 02 Protetto Salute rev 011210
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (ed. Dicembre 2010)
POLIZZA COLLETTIVA n. 5286/02
"PROGETTO PROTETTO SALUTE"
DEFINIZIONI:
Abitazione: residenza anagrafica dell’Assicurato, ovvero luogo dove, di fatto, egli dimora abitualmente, indicati nel Modulo di Adesione.
Assicurato: la persona fisica che ha aderito alla Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione e per la quale è prestata l’assicurazione.
Assicuratore, Compagnia: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 15 di Via
Tolmezzo, 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA., C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A.
n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e
Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance.
Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito
delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle
Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.
Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l’efficacia delle coperture assicurative è sospesa.
Centrale Operativa: la centrale operativa di Mondial Assistance Italia S.p.A. contattabile telefonicamente dall’Assicurato alla quale la Compagnia, d’intesa
con la Contraente, ha affidato la gestione delle prestazioni di assistenza fornite dalla compagnia in forza della Polizza.
Contraente: Findomestic Banca S.p.A. che stipula la Polizza collettiva per conto dei propri clienti che sottoscrivono finanziamenti concessi dalla stessa
Contraente.
Data di Decorrenza: giorno di erogazione del finanziamento da parte della Contraente.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile od attività erogabili dall’Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intervento Chirurgico: tecnica terapeutica cruenta effettuata mediante l’uso di strumenti operatori, realizzata con dieresi, emostasi, sintesi e sutura dei
tessuti, finalizzata a migliorare lo stato clinico del paziente, dietro espresso parere specialistico.
Istituto di cura: l'ospedale, la clinica o l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei
malati. Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
ISVAP: istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di
assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio e oggettivamente riscontrabile.
Modulo di Adesione: documento predisposto dalla Compagnia contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura
dell’Aderente.
Parti: Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente.
Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il
Beneficiario non ha diritto ad alcuna Prestazione.
Polizza: la polizza collettiva n. 5286/02 stipulata fra Contraente e Assicuratore.
Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta, che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie
non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.
Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Second Opinion: servizio di consulenza medica internazionale previsto per la diagnosi e terapia di gravi patologie e realizzato attraverso scambio, anche
per via telematica, di informazioni e referti.
TA 2859 ed. 12/2010
Art. 1 – Oggetto della garanzia
La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 5, riconosce all’Assicurato le seguenti coperture:
- “INDENNITÀ DA INTERVENTO CHIRURGICO”, ossia una copertura per gli Interventi Chirurgici derivanti da Infortunio o Malattia;
- “DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO PER INFORTUNIO E MALATTIA”, ossia una copertura per le ipotesi di Ricovero Ospedaliero conseguente a Infortunio o
Malattia.
La Compagnia riconosce altresì all’Assicurato, per tutto il periodo di validità della Polizza, una serie di prestazioni di “ASSISTENZA” sanitaria e domiciliare.
Art. 2 - Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa
E’ assicurabile la persona fisica che abbia sottoscritto un finanziamento concesso dalla Contraente, che all’atto dell’adesione abbia un’età compresa tra 18 e
64 anni e che possa rilasciare la dichiarazione di buono stato di salute predisposta dalla Compagnia.
Si aderisce alla Polizza mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Al momento dell’adesione l’Assicurato potrà optare per una iniziale durata poliennale della copertura assicurativa fino ad un massimo di 5 anni, specificando
la propria scelta nel Modulo di Adesione. Alla scadenza del periodo prescelto, salvo quanto previsto all’art. 3.2, la copertura si rinnoverà tacitamente di anno
in anno, salvo disdetta.
Per i soggetti di età compresa tra 61 e 63 anni che intendano optare per una iniziale copertura poliennale, l’accesso all’assicurazione può avvenire alle
condizioni che seguono:
- le persone fisiche che all’atto dell’adesione abbiano 61 anni potranno scegliere una durata massima di 4 anni;
- le persone fisiche che all’atto dell’adesione abbiano 62 anni potranno scegliere una durata massima di 3 anni;
- le persone fisiche che all’atto dell’adesione abbiano 63 anni potranno scegliere una durata massima di 2 anni;
Non è in ogni caso assicurabile colui che abbia già compiuto il 65° anno di età.
Art. 3 – Decorrenza, Durata e cessazione delle garanzie
Art. 3.1 - Decorrenza delle garanzie
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di Decorrenza.
Art. 3.2 - Durata e cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa avrà una durata iniziale variabile da 1 a 5 anni, in base a quanto scelto dall’Assicurato. Tale durata viene specificata nel
Modulo di Adesione e non è modificabile in corso di garanzia.
Alla scadenza del periodo prescelto dall’Assicurato, la copertura si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta.
La disdetta potrà essere effettuata dall’Assicurato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a Cardif Assurances Risques
Divers S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo prescelto, ovvero delle successive scadenze
annuali.
La Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all’indirizzo indicato
dall’Assicurato sul Modulo di Adesione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo prescelto dall’Assicurato, ovvero delle successive
scadenze annuali.
La copertura assicurativa ha in ogni caso termine, senza alcun rinnovo automatico alla fine dell’annualità assicurativa in cui l’assicurato compie il 65°
anno di età.
Trascorso il periodo di copertura inizialmente prescelto dall’assicurato, la copertura cessa altresì, in caso di mancato pagamento del premio, entro 60
giorni dalla data del tacito rinnovo.
Art. 4 - Diritto di recesso dell’Assicurato
L’Aderente può recedere dalle Polizze entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all’Aderente,
per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30
giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto anche le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate
nel Modulo di adesione.
Art. 5 - Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative
Art. 5.1 - Indennità da intervento chirurgico - Major
(a)
Rischio assicurato
Salvo quanto previsto nel successivo articolo “Esclusioni”, il rischio coperto è l’Intervento Chirurgico conseguente a Infortunio o Malattia, purché si tratti
di una delle ipotesi di Intervento Chirurgico indicate nella tabella allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione (“Allegato A Interventi Chirurgici Major”).
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(b)
Periodo di Carenza
Per gli Interventi Chirurgici conseguenti a malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
(c)
Prestazione assicurativa
L’Assicuratore liquida una Indennità nella misura fissa e forfettaria prestabilita in base al tipo di Intervento Chirurgico indicato nella tabella allegata
(“Allegato A Interventi Chirurgici - Major”). Le ipotesi di Intervento Chirurgico sono suddivise in due fasce:
▪ interventi di fascia 1^ - indennizzo forfettario pari ad Euro 2.500,00;
▪ interventi di fascia 2^ - indennizzo forfettario pari ad Euro 5.000,00.
Laddove sia descritta una patologia anziché una procedura chirurgica, deve sempre intendersi “intervento per” o “asportazione di”.
Art. 5.2 - Diaria da Ricovero Ospedaliero per Infortunio e Malattia - DRO
(a)
Rischio assicurato
Salvo quanto previsto nel successivo articolo “Esclusioni”, il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero in Istituto di Cura senza Intervento Chirurgico
oppure con Intervento Chirurgico non indennizzato dalla garanzia Major.
(b)
Periodo di Carenza
Per il ricovero conseguente a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
(c)
Periodo di Franchigia
La garanzia è soggetta ad un periodo di franchigia assoluta pari a:
▪ 3 giorni per Assicurati di età al momento del sinistro inferiore a 40 anni;
▪ 5 giorni per Assicurati di età al momento del sinistro compresa fra i 41 e i 55 anni;
▪ 8 giorni per Assicurati di età al momento del sinistro compresa fra i 56 e i 65 anni.
(d)
Prestazione assicurativa
L’Assicuratore, per il periodo di Ricovero Ospedaliero, liquida una Indennità pari ad Euro 40,00= al giorno.
Con riferimento alla garanzia “DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO PER INFORTUNIO E MALATTIA” la Prestazione massima garantita dall’Assicuratore è
pari a Euro 1.800,00= annui, corrispondenti a 45 (quarantacinque) giorni di Ricovero Ospedaliero.
Art. 5.3 - Assistenza - ASS
Salvo quanto previsto nel successivo articolo “Esclusioni”, la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato e per il tramite della Centrale Operativa, fornisce
le prestazioni di assistenza di seguito elencate. Dette prestazioni di assistenza sono suddivise per categoria e possono essere fornite, con le
modalità di seguito indicate, solo entro il territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
a) Informazione ed orientamento medico telefonico
Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessiti di informazioni o consigli generali di carattere medico, la Compagnia, tramite la
Centrale Operativa, mette a disposizione dello stesso Assicurato un servizio di consulenza telefonica da parte di una Guardia Medica. Il servizio è
gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.
b) Assistenza infermieristica post-ricovero
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, sia stato ricoverato presso un Istituto di Cura e necessiti, nei 30 giorni successivi alla data della
dimissione, di prestazioni infermieristiche prescritte dal medico ospedaliero o dal medico curante e relative alla patologia per cui l’Assicurato ha subito
il ricovero, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, provvederà a reperire e ad inviare un infermiere presso l’Abitazione dell’Assicurato in Italia.
La Compagnia tiene a proprio carico le spese relative all’organizzazione e attivazione del servizio e gli onorari del personale infermieristico
sino ad un massimo di 3 giorni consecutivi per un massimo di 15 ore per Sinistro e per anno assicurativo.
Le iniezioni intramuscolari sono effettuate solo se abbinate ad un’altra prestazione e dunque non costituiscono l’unica attività da compiersi
a cura del personale infermieristico.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo del materiale sanitario utilizzato dal personale infermieristico l’espletamento del servizio di
assistenza.
c) Rientro post-ricovero
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero presso un Istituto di Cura, venga dimesso e non sia in grado di rientrare alla propria Abitazione
autonomamente, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, provvede ad organizzare tale rientro con il mezzo di trasporto, tra quelli di seguito
elencati, ritenuto più idoneo:
▪ ambulanza;
▪ treno (1a classe);
▪ aereo (classe economica) qualora il viaggio in treno superi le 6 ore.
La Compagnia tiene a proprio carico i costi di trasporto fino ad un massimo di Euro 250,00 per ogni rientro post-ricovero.
La Prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
d) Second Opinion medico-specialistica
Qualora a seguito di Infortunio o Malattia, l’Assicurato o il suo medico curante desiderino un riesame della documentazione clinica in loro possesso da
eseguirsi presso un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cui soffre l’Assicurato, la Compagnia, tramite la
Centrale Operativa all’uopo interessata, mette a loro disposizione una équipe medica per fornire un giudizio di merito in relazione alla detta patologia
clinica entro 10 giorni dalla ricezione della domanda di riesame. In particolare, salvo che si tratti di una patologia non particolarmente complessa in
relazione alla quale possa ritenersi sufficiente il riesame e l’opinione della stessa équipe, la Centrale Operativa, di concerto con l’équipe medica, si
incaricherà di acquisire e verificare tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso dell’Assicurato, e, quindi, di ricercare a livello
internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia a cui richiedere una “Second Opinion” scientifico-specialistica. La Second
Opinion sarà veicolata all’assicurato insieme con il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche nell’ambito del primo sostegno
psicologico per l’Assicurato o per i suoi familiari conviventi.
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Se necessario, la Centrale Operativa provvederà alla traduzione in inglese o francese della Second Opinion così come di tutta la documentazione
medica necessaria ad ottenerla.
Ai fini dell’erogazione della prestazione di cui al presente paragrafo, l’Assicurato dovrà fornire ai medici della Centrale Operativa specifica
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici.
Il termine di 10 giorni per il riscontro non include i tempi delle ulteriori e/o specifiche indagini cliniche o scientifiche che siano eventualmente da
eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale interessato, il cui costo resta comunque a carico dell’Assicurato.
In ogni caso, la Compagnia tiene a proprio carico le spese relative all’organizzazione ed all’erogazione del servizio fino ad un massimo di Euro
150,00 per anno assicurativo.
e) Fisioterapia e riabilitazione
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia sia stato ricoverato presso un Istituto di Cura e necessiti, nei 30 giorni successivi alla data della
dimissione, di prestazioni fisioterapiche o riabilitative prescritte dal medico ospedaliero o dal medico curante e relative alla patologia per cui
l’Assicurato ha subito il ricovero, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, provvederà a reperire e ad inviare un fisioterapista presso l’Abitazione
dell’Assicurato in Italia.
La Compagnia tiene a proprio carico le sole spese relative all’organizzazione e attivazione del servizio. Il costo della prestazione e
dell’eventuale materiale sanitario utilizzato per l’espletamento dell’assistenza rimane a carico dell’Assicurato.
La Prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
f) Prelievo campioni
Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria Abitazione in Italia, a causa di Infortunio o Malattia e necessiti di esami diagnostici, la
Compagnia, tramite la Centrale Operativa, organizza il prelievo, presso l'Abitazione dell'Assicurato, dei campioni da analizzare. La Compagnia tiene a
proprio carico le sole spese relative all’organizzazione ed attivazione del servizio. Il costo degli esami rimane a carico dell'Assicurato.
La Prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
g) Prenotazione visita specialistica
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita specialistica, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa provvede a effettuarne la prenotazione presso un
centro ritenuto idoneo in relazione alla patologia dell’Assicurato, entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di prenotazione.
h) Disbrigo faccende domestiche
Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia, l’Assicurato necessiti di assistenza domestica nella conduzione della propria Abitazione in quanto non in
grado di provvedervi personalmente, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, provvederà a reperire e ad inviare presso l’Abitazione medesima
una collaboratrice domestica per aiutare l’Assicurato nel disbrigo delle faccende domestiche.
La Compagnia tiene a proprio carico le sole spese relative all’organizzazione ed attivazione del servizio. Il costo orario relativo alle
prestazioni della collaboratrice domestica rimane a carico dell’Assicurato.
La Prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
i) Disbrigo pagamento utenze
Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia, l’Assicurato non sia in grado di provvedere personalmente al pagamento delle utenze in scadenza relative
alla propria Abitazione, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà per conto di quest’ultimo al pagamento
delle stesse utenze.
La Compagnia tiene a proprio carico le sole spese relative all’organizzazione ed attivazione del servizio. Gli importi relativi al pagamento
delle utenze rimangono a carico dell’Assicurato.
La Prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
j) Consegna della spesa
Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, sia oggettivamente impossibilitato ad allontanarsi dalla propria Abitazione per gravi motivi di
salute, potrà comunicare alla Centrale Operativa, una volta alla settimana, la lista dei generi, alimentari, che gli siano necessari. La Compagnia,
tramite la Centrale Operativa, provvederà a contattare gli esercenti del Comune in cui si trova l’Abitazione dell’Assicurato che siano disponibili a
recapitare la spesa dei predetti generi presso la stessa Abitazione.
I costi dei generi, alimentari e non, saranno interamente a carico dell’Assicurato, mentre l’eventuale maggiore costo relativo alla consegna,
oltre all’organizzazione del servizio, sarà a carico della Compagnia.
La Prestazione è fornita con un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
Art. 6 – Esclusioni
Sono esclusi i Sinistri derivanti da:
a) dolo dell'Assicurato, del Contraente ovvero del Beneficiario;
b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile,
l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei
primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l'assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro
insorgere;
c) azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente
dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati
d'alcolismo acuto o cronico;
d) infortuni già verificatisi o malattie già in essere, anche se non noti o diagnosticati, alla Data di decorrenza dell'assicurazione e loro
seguiti, conseguenze e postumi;
e) infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
f) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
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g)
h)
i)
j)
infortuni e malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
infortuni e malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
infortuni e malattie che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica del paracadutismo o
di sport aerei in genere;
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
ed inoltre, relativamente alla garanzia DRO:
k) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di infortunio; prestazioni aventi finalità estetiche,
dietologiche e fitoterapiche;
l)
ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza; aborto volontario non terapeutico;
m) ricoveri dovuti a patologie psichiatriche, infertilità, sterilità, checkup di medicina preventiva;
n) ricoveri in regime di lungodegenza, convalescenza o riabilitazione (fisica e/o neurologica e/o cardiologica);
Inoltre relativamente alla garanzia ASS, sono esclusi i Sinistri derivanti da:
o) stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
p) terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
q) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione.
Art. 7 – Beneficiari delle prestazioni
Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni è l’Assicurato.
Art. 8 – Premi dell’assicurazione
Art. 8.1 – Premio Il Premio relativo all’iniziale durata della copertura, variabile da 1 a 5 anni a scelta dell’Assicurato, è unico ed incluso nel capitale
finanziato e il pagamento avverrà con le stesse modalità previste per la restituzione del finanziamento.
Il suo ammontare dipende dalla durata della copertura ed è indicato sul Modulo di Adesione; si intende comprensivo dell’imposta di assicurazione
nella misura di seguito indicata:
- Garanzie Major e DRO imposte pari al 2.50% dei premi imponibili
- Garanzia ASS imposte pari al 10% dei premi imponibili.
Il Premio relativo alle annualità successive all’iniziale periodo di copertura prescelto dall’Assicurato, è annuale anticipato ed il suo pagamento potrà
avvenire come indicato nel Modulo di Adesione.
Il suo ammontare è pari all’importo previsto per la copertura di durata annuale, come indicato nel Modulo di Adesione.
Art. 8.2 – Clausola di revisione del premio
La Compagnia si riserva il diritto di variare l’importo del premio assicurativo qualora, valutando i dati statistici di riferimento, venga accertato un
andamento tecnico negativo della Polizza. Le variazioni di premio potranno essere applicate solo in relazione alle annualità successive all’iniziale
periodo di copertura prescelto dall’Assicurato.
La Compagnia invierà all’Assicurato la comunicazione di variazione del premio con preavviso di 60 giorni, rispetto alla scadenza della copertura.
L’Assicurato che non accetti tale variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura comunicando il proprio recesso alla Compagnia almeno 30 giorni
prima della scadenza della copertura a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 9 – Denuncia di Sinistro
Art. 9.1 Denuncia di sinistro per garanzie Major e DRO
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Compagnia.
I Sinistri potranno essere denunciati anche per il tramite della Contraente presso la succursale di quest’ultima competente per territorio, la quale
provvederà ad inoltrare la denuncia alla Compagnia.
L'Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del sinistro telefonando alla Compagnia al numero 800 084 902.
L’Assicurato dovrà consegnare alla Compagnia tutta la documentazione richiesta da quest’ultima necessaria e sufficiente a verificare il
diritto alla Prestazione. La Compagnia si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici e di richiedere tutta la
documentazione che ritenga necessaria per la corretta valutazione del sinistro.
In particolare i documenti necessari per le garanzie assicurate sono i seguenti:
documentazione sanitaria comprovante il ricovero ospedaliero;
copia della cartella clinica autenticata dall'istituto di cura presso il quale è avvenuto il Ricovero, con apposita liberatoria dal segreto
professionale per i medici curanti;
lettera di dimissione dal ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve inoltre:
− sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di
fiducia della Compagnia, il costo delle quali sarà a totale carico della Compagnia stessa.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
In ogni caso, la Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni solo previo incasso dei premi dovuti.
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Art. 9.2 Denuncia di sinistro per la garanzia ASS
La gestione dei sinistri e delle prestazioni relativi alla garanzia Assistenza offerta dalla Polizza sarà svolta dalla Centrale Operativa per conto della
Compagnia.
Per permettere l'intervento immediato della Compagnia, l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa:
telefono + 39 02 266 454
numero verde 800 654 394
fax + 39 02 266 24 037
indicando con precisione:
− nome e cognome;
− codice fiscale (solo per verifica copertura);
− il tipo di assistenza di cui necessita;
− indirizzo e luogo da cui chiama;
− eventuale recapito telefonico.
In caso di Sinistro la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ulteriori accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta
valutazione del sinistro, inoltre l’Assicurato od i suoi aventi causa devono sciogliere da ogni riserbo i medici curanti, consentire le
indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della
Compagnia, il cui costo sarà a totale carico della Compagnia stessa.
In ogni caso, la Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni solo previo incasso dei premi dovuti.
Art. 10 – Liquidazione dei sinistri
La Compagnia si impegna a liquidare la prestazione per il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro ed entro
30 giorni da tale ricezione.
Art. 11 - Legge applicabile
La Legge applicabile alla Polizza è quella italiana.
Art. 12 – Collegio dei Medici
L'Assicurato avrà facoltà – e, qualora la eserciti, la Compagnia dovrà aderirvi - di rimettere alla decisione di Arbitri le eventuali controversie su natura e
valutazione del sinistro denunciato. In tal caso le parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il
terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo
medico. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti, purché assunte a maggioranza.
Il luogo di svolgimento dell'arbitrato di cui al presente articolo è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato.
Art. 13 – Comunicazioni
Fatto salvo quanto specificato all’art.17 “Reclami”, tutte le comunicazioni da parte dell’Aderente/Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto
a: Cardif – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, n° fax 0277224.261. Eventuali comunicazioni da parte
dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Aderente/Assicurato.
Art. 14 - Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.
Art. 15 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato, che richieste dalla Compagnia all'atto
dell’adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 16 - Foro competente
Salva la facoltà prevista dal precedente Art. 12 ”Collegio dei Medici”, per le controversie che dovessero insorgere tra l'Assicurato e la Compagnia, il Foro
competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato e/o avente diritto.
Art. 17 - Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Cardif Assurances Risques Divers S.A. –
Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - Indirizzo e-mail [email protected]
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà
rivolgersi all'ISVAP, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della copia del reclamo presentato alla Compagnia nonché dell’eventuale
riscontro da quest’ultima fornito.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
TA 2859 ed. 12/2010
Art. 18 – Imposte ed Oneri Fiscali
Eventuali imposte ed altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art. 19 – Estensione territoriale
Le garanzie Major e DRO hanno validità in tutti i Paesi del mondo, mentre la garanzia ASS ha validità in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di
San Marino.
Art. 20 - Tutela dati -Informativa ai sensi dell’art. 13 d .lgs. 30 giugno 2003 n. 196
La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell’Assicurato (di seguito l’ ”Interessato”), ivi compresi quelli sensibili (per
esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie
all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla
normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in
materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione
del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto dell’Interessato.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate
alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
All’interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti,
le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi
informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i
correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori; coassicuratori)
i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso
collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle
comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla
clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività
di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti
appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali
ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza.
La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il
rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere
trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità
diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli
Interessati.
Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre
il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
-
Cardif Assurances Risques Divers S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, pro-tempore,
domiciliato per la funzione presso la sede di Largo Toscanini n. 1, 20122 Milano; e-mail [email protected]
TA 2859 ed. 12/2010
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ALLEGATO A
INTERVENTI CHIRURGICI – MAJOR
Intervento
Classe
Neurologia
Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali o tumori
Craniotomia per ematoma extradurale
Plastica volta cranica
Ascesso o ematoma intracranico, intervento per
Tumore cerebrale, orbitale e della base cranica
Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari
Mielomeningocele, intervento per
Anastomosi spino-facciale e simili
Neoplasie endocraniche
Ipofisi, intervento per via transfenoidale
Ascesso extradurale, apertura per via transmastoidea
Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidea
Derivazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per
Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie
Epilessia focale, intervento per
Oculistica
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1
Trapianto corneale lamellare
Trapianto corneale a tutto spessore
Operazione di Kronlein od orbitotomia
Retina, intervento per distacco, comprensivo di tutte le fasi
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Antroatticotomia con labirintectomia
Otorinolaringoiatria
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Timpanoplastica con mastoidectomia
Mastoidectomia radicale
Seni paranasali, intervento radicale bilaterale
Petrositi suppurate, trattamento delle
Tumori maligni del naso o dei seni, asportazione di
Interventi a carico dell'articolazione temporo-mandibolare bilaterale
Laringofaringectomia totale
Asportazione o demolizione di lesioni o tessuti laringei
Marsupializzazione di cisti laringea
Neoplasie parafaringee
Neoplasie maligne della trachea
Neoplasie maligne del mediastino
Emilaringectomia
Epiglottidectomia
Cordectomia
Laringectomia parziale
Laringectomia completa
Laringectomia radicale
Pneumologia
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Bilobectomie, intervento di
Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dei bronchi
Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto dei bronchi
Plicatura di bolle enfisematose
Riduzione chirurgica del volume polmonare
Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto del polmone
Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto del polmone
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TA 2859 ed. 12/2010
Intervento
Classe
Resezione segmentale del polmone
Lobectomia del polmone
Pneumonectomia completa
Dissezione radicale delle strutture toraciche
Trapianto di polmone
Timectomia
Incisione della parete toracica e della pleura
Incisione della parete toracica
Riapertura della sede di toracotomia recente
Inserzione di drenaggio intercostale
Creazione di anastomosi pleuroperitoneale
Incisione del mediastino
Asportazione o demolizione di lesione o tessuto del mediastino
Asportazione o demolizione di lesione della parete toracica
Pleurectomia
Decorticazione del polmone
Scarificazione della pleura
Riparazione della parete toracica
Sutura di lacerazione della parete toracica
Chiusura di toracostomia
Chiusura di altra fistola del torace
Riparazione di deformità del torace
Interventi sul diaframma
Asportazione di lesione o tessuto del diaframma
Sutura di lacerazione del diaframma
Chiusura di fistola del diaframma
Impianto di pace-maker nel diaframma
Riparazione della pleura
Cardiologia
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Commissurotomia per stenosi mitralica
Sostituzione valvolare multipla
Bypass aorto coronarici multipli
Tamponamento cardiaco
Trapianto cardiaco
Trombectomia arteriosa o venosa
Aneurismi aorta addominale
Aneurismi aorta toracica
Malformazione aneurismatica
Gastroenterologia
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2
Esofagectomia totale con esofagoplastica
Resezione gastro duodenale
Gastrectomia totale per patologia benigna
Gastrectomia totale per patologia maligna
Fistole esofago-bronchiali, interventi di
Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per
Colectomia totale con o senza linfoadenectomia
Resezione anteriore retto-colica
Tumore del retto, asportazione per via sacrale di
Resezioni epatiche
Trapianto di fegato
Fistola pancreatica, intervento per
Megacolon, intervento per
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TA 2859 ed. 12/2010
Intervento
Classe
Nefrologia - Urologia - Ginecologia
Eminefrectomia
Nefrectomia allargata per tumore
Resezione uretrale e uretrorrafia posteriore membranosa
Trapianto di rene
Vescicoplastica antireflusso monolaterale
Vescicoplastica antireflusso bilaterale
Fistola vescico-rettale
Ureteroenteroplastiche con tasche continenti mono o bilaterale
Fistole ureterali, vescicovaginale, rettovaginale, intervento per
Uretroplastiche trattamento completo
Uretero-ileo-anastomosi bilaterale
Ureterocutaneostomia monolaterale
Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia
Cistectomia totale
Fistola vescico-intestinale con resezione intestinale
Fistola vescico-vaginale
Collo vescicale, plastica Y/V
Vescica, plastiche di ampliamento (colon/ileo)
Estrofia vescicale
Surrenectomia
Prostatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomia
Pene, amputazione totale con linfoadenectomia
Salpingoplastica
Isterectomia radicale via laparotomica/vaginale con linfoadenectomia
Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e pelvica
Vulvectomia
Mastectomia radicale per forme tumorali
Ortopedia
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Artrodesi vertebrale per via anteriore e/o posteriore
Artrodesi: grandi articolazioni
Osteosintesi: grandi segmenti
Artroprotesi: spalla
Artroprotesi: gomito
Artroprotesi: polso
Artroprotesi carpale
Artroprotesi metacarpo-falangea
Artroprotesi: anca
Artroprotesi: ginocchio
Artroprotesi: tibiotarsica
Spalla, resezioni complete sec Tickhor-Limberg
Ricostruzione secondaria del pollice in microchirurgia
Ricostruzione secondaria delle altre dita della mano in microchirurgia
Allungamento arti superiori e/o inferiori ( trattamento completo)
Amputazione dell'arto superiore
Amputazione e disarticolazione di dita della mano
Amputazione e disarticolazione del pollice
Amputazione a livello del carpo
Disarticolazione del polso
Amputazione a livello dell'avambraccio
Disarticolazione del gomito
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TA 2859 ed. 12/2010
Intervento
Amputazione a livello dell'omero
Disarticolazione della spalla
Amputazione interscapolotoracica
Amputazione dell'arto inferiore
Amputazione di dita del piede
Amputazione a livello del tarso
Disarticolazione della caviglia
Amputazione della caviglia a livello dei malleoli della tibia e fibula
Amputazione al di sotto del ginocchio
Disarticolazione di ginocchio
Amputazione al di sopra del ginocchio
Disarticolazione dell'anca
Amputazione addomino-pelvica
Reimpianto dell'arto superiore
Reimpianto del pollice della mano
Reimpianto di dita della mano
Reimpianto di mano
Reimpianto di avambraccio
Reimpianto dell'arto inferiore
Reimpianto di dito del piede
Reimpianto di piede
Reimpianto della gamba
Reimpianto della coscia
Revisione del moncone di amputazione
Impianto di protesi del braccio
Impianto di protesi della gamba
Adattamento di protesi di spalla
Adattamento di protesi del braccio
Adattamento di protesi dell'avambraccio
Adattamento di protesi della mano
Adattamento di protesi al di sopra del ginocchio
Adattamento di protesi al di sotto del ginocchio
Adattamento di protesi di piede
Tetto cotiloideo, ricostruzione di
Traumi vertebre-midollari via anteriore, posteriore intervento per
Stenosi vertebrale lombare
Neoplasie endorachidee
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione
Ernia del disco intervertebrale cervicale con mielopatie o radiculopatie
Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale
Plesso brachiale, intervento sul
Separazione di gemelli siamesi omozigoti
Separazione di gemelli siamesi eterozigoti
TA 2859 ed. 12/2010
Classe
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