Relazione di Claudio Turrini
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Relazione di Claudio Turrini
INFORMAZIONE E NUOVI MEDIA Nuove responsabilità e rischi Claudio Turrini XXIII Seminario Fisc «Mons. Alfio Inserra» - Ragusa Ibla - 19-21 settembre 2014 R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Stessa professione, stessi rischi • Con internet è cambiato il modo di lavorare dei giornalisti, non la professione. Dunque, anche le norme che regolano l'attività professionale dei giornalisti restano le stesse. • Ma dal punto di vista della legislazione italiana il giornalismo on line è equiparato a quello su carta? Sì, anche se la risposta non è univoca... R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Cos’ è «stampa»? • La legge 47/1948 affermava che «per stampa o stampati dovessero considerarsi tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione». Impossibile applicare questa definizione alle radio-tv al mondo internet. • La legge 223/1990 ( o «legge Mammì») all’articolo 10 ha esteso alle emittenti televisive e radiofoniche l’obbligo di registrazione delle rispettive testate giornalistiche e quello della rettifica (articolo 8 della legge n. 47/1948). Quindi si distingue tra i contenitori (le «reti»), che non sono tenuti a registrazione, e le testate giornalistiche, soggette invece alle stesse norme della carta stampata. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c La terza legge sulla stampa • Nella finanziaria 2001 (Legge 388/2000) per la prima volta (a proposito delle testate politiche) si dice – al fine di accedere a contributi pubblici - che «I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici (…) debbono essere comunque registrati presso i tribunali» • La legge 62 del 7 marzo 2001 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416 ) all’art. 1, comma 1 stabilisce che per prodotto editoriale s’intende: «il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici». R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c La nuova definizione di «prodotto editoriale» • E al comma 3 si aggiunge: «Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948». • Sembrerebbe quindi che l'informazione via internet, se periodica e contraddistinta da una testata, venga sottoposta alle stesse norme della legge sulla stampa, la 47 del 1948, valide per gli altri prodotti editoriali. • Chi fa informazione online dovrebbe perciò avere l'obbligo di pubblicare il nome del proprietario e del direttore responsabile del prodotto, e di registrare la testata presso il tribunale competente. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Cambio di rotta • Ma già nel 2002 con l’approvazione della Legge 1 marzo 2002, n. 39. «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001», all’art 31 si precisava che: «deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta». • Norma che fu poi inclusa nel Dlgs 70/2003: «La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62». R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c I blog di notizie sono stampa clandestina? • Dal 2001 in poi si sono avute sentenze di Tribunali con interpretazioni opposte di questa norma. Per alcuni giudici l’equiparazione tra stampa cartacea e stampa online è totale, per altri è impossibile. Vediamo un caso emblematico: • Il giudice penale monocratico del Tribunale di Modica, Patricia Di Marco, nell’udienza dell’8 maggio 2008 condanna il direttore (Carlo Ruta) di un sito non registrato www.accadeinsicilia.net) per stampa clandestina (art. 16 della legge 47/1948 sulla stampa) per aver violato l’articolo 5 della stessa legge che impone la registrazione delle testate giornalistiche. Il giudice ritiene che quel sito web si configuri come un «un giornale che rientra nel paradigma del prodotto editoriale descritto dall’art. 1, comma 3, legge. n. 62/2001». • La sentenza viene confermata dalla Corte d’Appello di Catania. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c La registrazione non è obbligatoria • La sentenza di condanna del blogger viene però definitivamente cancellata il 10 maggio 2012 dalla Terza sezione civile della Cassazione (sentenza 23.230). • La Cassazione ha ribadito che non si può considerare «stampa» in senso tecnico l’informazione sul web e quindi non sono applicabili (perché costruirebbe analogia in malam partem) le norme (artt. 5 e 16 legge 47/48) che vietano e puniscono la pubblicazione di giornali o periodici senza aver prima provveduto alla registrazione della testata presso la cancelleria del competente tribunale (per gli stampati non periodici è prevista la indicazione dell’editore e dello stampatore). R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Le norme sulla semplificazione • Un’ulteriore spinta in questa direzione è arrivata con il Decreto-legge 18 maggio 2012 n. 63 (Decreto sull’editoria), che all’art. 3bis, stabilisce che: «Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62….». R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c La definizione di testata online • La Legge 103/2012 (Disposizioni sulla stampa, diffamazione, reati attinenti alla professione e processo penale - 24 luglio 2012) contiene all’art. 4 questa definizione: • «…per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresì dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma che consenta l’integrazione con sistemi di pagamento digitali». R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Omesso controllo del direttore • Dalla non equiparabilità tra i due tipi di media è stata fatta discendere la inapplicabilità, per quel che riguarda i giornali telematici, dell’art 57 cod. pen., relativo alla responsabilità colposa per omesso controllo da parte del direttore del giornale diffuso tramite web. • Però anche qui troviamo sentenze che vanno in senso opposto (almeno in parte). • Il Tribunale di Messina (sentenza della Prima sezione civile, del 29 maggio 2014) ha condannato il direttore di un sito perché tra i commenti ad un articolo sul blackout elettrico al Policlinico di Messina era stato inserito da un lettore un commento nel quale si definiva uno dei protagonisti della vicenda come «indagato per mafia». R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Reo di non averlo rimosso • È interessante seguire il ragionamento fatto: il giudice ha escluso che il direttore di un periodico on-line, possa considerarsi «responsabile per il reato di omesso controllo ex art. 57 c.p. sia per l’impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel concetto di stampa periodica, sia per l’impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori “postati” direttamente dall’utenza». • Tuttavia ha ravvisato una responsabilità ex art. 2043 c.c. per non aver «tempestivamente rimosso il commento dal contenuto diffamatorio (…) essendo trascorsi circa quattro mesi dall’inserimento del predetto commento alla sua eliminazione». Questo dimostrava per il giudice «una assoluta mancanza di controllo da parte dei convenuti in ordine ai commenti inseriti dai lettori», con il rischio che potessero perciò in astratto, rimanere impuniti. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Quali responsabilità per contenuti degli utenti? • Pur con tutte le incognite sull’applicazione che giudici diversi possono dare al problema, la norma alla quale possiamo riferirci è il decreto legislativo 70/2003 sul commercio elettronico. • Non esiste un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti inseriti dagli utenti, i quali rimangono gli unici responsabili di quanto diffondono in rete. • Se però giungerà richiesta di rimozione di un contenuto immesso da un utente da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa, bisognerà rispondere tempestivamente per non incorrere in responsabilità civile di tipo risarcitorio. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c La registrazione comporta doveri e diritti • Anche se non obbligatoria (tranne per alcuni casi), la registrazione della testata è comunque possibile. • Una testata online registrata (al pari di quelle, televisive, cartacee o radiofoniche), guidata da un direttore responsabile giornalista professionista o pubblicista, è vincolata obbligatoriamente a rispettare le regole deontologiche fissate per legge (n. 69/1963), per contratto e nel Codice della privacy. E per l’Ordine è del tutto equiparata ad una testata cartacea o televisiva (può avviare al praticantato e può contrattualizzare i giornalisti professionisti). • E gode a pieno titolo delle tutele (ad esempio divieto di sequestro preventivo) previste dalla Legge 47/1948. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c La diffamazione • Internet, in quanto mezzo di comunicazione di massa, gode della tutela prevista dall’art. 21 della Costituzione che garantisce «il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Diritto che, come su ogni altro mezzo di comunicazione, deve però conciliarsi con la tutela della persona, anch’essa prevista dalla Costituzione, che difende il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza. • Anche su internet si è perciò perseguiti per reati come ingiurie, diffamazioni, vilipendi, diffusioni di immagini o scritti osceni, istigazione e apologia di reato. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Internet aggrava il reato • Come è noto c’è diffamazione se il giornalista nel suo lavoro esce dai criteri che regolano il libero e lecito diritto di cronaca: - verità della notizia - interesse pubblico - continenza della forma espositiva. • L’averlo fatto su internet è casomai un’aggravante. La Cassazione ha ritenuto che nel caso di diffamazione commessa tramite internet, proprio la particolare circolazione del messaggio denigratorio, potenzialmente disponibile per tutti gli utenti della rete, possa certamente configurare il delitto di diffamazione aggravata, punita con un più severo trattamento penale (Cassazione penale, 27-12-2000, n. 4741). R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Aspetti particolari della diffamazione su internet • Per la carta stampata è competente a perseguire il reato di diffamazione il giudice del luogo dove si stampa il giornale (criterio che oggi ha meno senso). Nella diffamazione a mezzo radio-televisivo è invece competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa (articolo 30, comma 5, legge 223/1990). • Per quanto riguarda internet, una sentenza della Cassazione ha stabilito la competenza del giudice del luogo in cui si trova il domicilio della persona lesa (ord. 08-05-2002, n. 6591). • Resta il problema della quantificazione del danno. I criteri seguiti per la carta stampata non si possono usare, ma il giudice può chiedere i file log del server per capire la effettiva diffusione del reato. Controversa è poi la questione della responsabilità del provider. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Il diritto all’oblio • I temi degli archivi digitali, del diritto all'oblio, della rettifica stanno diventando fondamentali e senza una normativa si rischia di navigare a vista con decisioni disomogenee. • La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 maggio 2014 (nella causa C-131/12 Mario Costeja Gonzalese e AEPD contro Google Spain e Google Inc.) ha aperto la strada a migliaia di richieste di cancellazione. La Corte riconosce il diritto della persona all'oblio alla luce della direttiva 95/46/CE (trattamento dati personali). Google è ritenuto titolare del trattamento dei dati e, come tale, ha l'obbligo di evitare che certe pagine web vengano elencate nelle ricerche se i contenuti ospitati sono ritenuti non più giustificati da finalità attuali di cronaca. Ma - precisa la Corte questo intervento «censorio» resta sempre subordinato a una preventiva disposizione di una autorità giudiziaria o amministrativa di controllo. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Il caso Wolfang Werlé • Sulle problematiche del «diritto all’oblio» può essere interessante un caso clamoroso. • Un cittadino tedesco, Wolfang Werlé, che aveva scontato 15 anni di reclusione per aver ucciso l'attore Walter Sedlmayr, una volta uscito di carcere (siamo nel 2007) chiese la cancellazione di questo dettaglio dalle biografie su Wikipedia dell'attore ucciso, sostenendo che ormai erano passati tanti anni (e quindi non c’era più un preminente interesse pubblico) e che questa permanenza in rete ostacolava il suo reinserimento. • In Germania ottenne ragione nel primo grado di giudizio, ma la Corte Federale annullò la sentenza sostenendo che l’interesse pubblico alla notizia non era limitato nel tempo. Anche negli USA la Corte Suprema del New Jersey gli diede torto. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Rimozione non scontata • La sentenza non modifica gli obblighi del gestore del motore di ricerca, che dovrà limitarsi a dare esecuzione all'ordine di rimozione non appena questo venga emesso dall'autorità e gli venga comunicato. • Sembra che a Google siano già arrivate 91 mila richieste di «oblio» per un totale di più di 100 mila link dai motori di ricerca europei. Dall’Italia ne sarebbero arrivate 5.500. • La rimozione non è immediata, né scontata: una volta ricevuta la richiesta, Google invia una notifica alla testata o al sito che riporta il contenuto da rimuovere, aprendo la procedura di cancellazione. • Diverse testate (come Bbc e «The Guardian») hanno protestato contro la richiesta di rimozione di alcuni loro articoli riguardanti personaggi pubblici e fatti di interesse collettivo, opponendo il diritto di cronaca. E Google è stato costretto a ripubblicare gli articoli. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Servono nuove norme • Questo diritto (sacrosanto) alla propria buona reputazione si scontra chiaramente con il diritto di cronaca. Se un giudice riconoscesse che un certo articolo lede l’onorabilità di una persona, imporrebbe una rettifica al giornale cartaceo, ma non si sognerebbe (anche perché impossibile) di far strappare la pagina incriminata dalle collezioni delle emeroteche! • Su internet si rischia invece di manipolare per sempre quello che è accaduto in un determinato momento. Il documento «storico» non dovrebbe essere mai eliminato. Ed è anche evidente che questa tutela varrà soprattutto per i «potenti» di turno. • Serviranno presto linee guida a livello mondiale per trovare un punto di equilibrio tra tutela della persona e libertà di informazione. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Il diritto d’autore sul web • Sul web tutto è facilmente riproducibile, scaricabile e condivisibile. Molti siti ormai mettono in calce agli articoli o alle foto il copyright (Riproduzione riservata). • Il giornalista deve sempre chiedersi se i documenti, anche multimediali, reperiti in rete siano utilizzabili o no ed eventualmente, in quale forma. • L'articolo 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti dell'opera per scopi dì critica, discussione o insegnamento. Ovviamente, in questi casi deve essere sempre citata la fonte, menzionato il nome dell'autore e dell'editore. • In tutti gli altri casi si dovrebbe chiedere l'autorizzazione al titolare dei diritti, anche se nella realtà nella rete il copiaincolla è assai diffuso. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Le licenze «creative commons» • Qualcosa è cambiato con le licenze «Creative Commons», l'alternativa al copyright in rete, nate negli Usa nel 2001 e adattate alla giurisprudenza italiana dal dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Torino. Queste licenze permettono di sapere in anticipo a quali condizioni un file musicale, una pagina web, un'immagine o un video sono utilizzabili senza incorrere nella violazione del diritto d'autore. Le licenze, meno restrittive del copyright, prevedono sei livelli che vanno dall'obbligo di citare l'autore dell'opera riprodotta, al divieto di utilizzo a scopo di lucro del lavoro; dal divieto di modificare l'originale alla sua commercializzazione anche in forma derivata. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c • Fare clic per modificare gli stili del testo dello schema • Secondo livello • Terzo livello • Quarto livello • Quinto livello R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Le foto prese da twitter • Oggi la rete offre in tempo reale immagini di quasi ogni evento (e questo ha portato al licenziamento di tanti fotografi professionisti!). È una pratica comune per i siti di informazione attingere ai sociaI network (in nome dell’user generated content, o citizen journalism). Vale la pena ricordare un caso recente. • ll fotografo Daniel Morel ha citato in giudizio la France-Presse e il Washington Post per aver utilizzato senza alcuna autorizzazione delle sue foto, scattate ad Haiti nel post-terremoto del 2010 e pubblicate sul social network. La difesa ha sostenuto che essendo state caricate su Twitter erano divenute «pubbliche». il giudice di Manhattan Alison Nathan ha accolto il ricorso del fotografo e stabilito che le news agency non possono servirsi delle foto trovate sul social, in violazione dei diritti d'autore. • il giudice ha riconosciuto 1,2 milioni di dollari (150mila dollari per ogni violazione) più danni, per 16 violazioni del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) su 8 diverse foto. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Si possono condividere ma non sfruttare • La policy di Twitter (termini di servizio) spiega chiaramente che i contenuti pubblicati sulla propria piattaforma non possono essere considerati utilizzabili da terzi. • La Corte di New York ha distinto fra la condivisione di prodotti multimediali attraverso pratiche quali il retweet (lecite, perché implicite nella filosofia del mezzo), e il comportamento di agenzie come la AFP, che hanno interpretato - sbagliando - il processo di ripubblicazione come una «licenza» per un loro libero sfruttamento commerciale. • Anche qui bisogna però ricordarsi che non esistono regole certe e non tutti i Paesi hanno legislazioni uniformi in tema di tutela del diritto d’autore. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Foto e diritto d’autore • La legge sul diritto d'autore (22 aprile 1941, legge 633) distingue tre tipi di fotografie: • Foto documentali non protette da diritti (equiparate a fotocopie) • Foto semplici: cioè non con contenuto artistico; protette per 20 anni purché pubblicate con indicato autore (o agenzia che l'ha commissionata), la data di produzione e titolo opera fotografata; la riproduzione senza permesso non è abusiva mancando queste indicazioni, salvo dimostrare la mala fede dell'utilizzatore • Foto artistiche: elaborazione creativa dell'autore tutelata per 70 anni dalla morte dell'autore • In ogni caso è buona pratica verificare la fonte fotografica. Esistono strumenti come quello fornito da google chrome per risalire a chi l'ha diffusa e riprodotta in rete, oppure siti tipo TinEye www.tineye.com R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Deep linking e surface linking • II link a un sito può essere di due tipi: alla home page del sito richiamato (collegamento in superficie o surface linking), oppure diretto alla pagina interna del sito che contiene le informazioni specifiche che interessano (collegamento in profondità o deep linking). Da un punto di vista giornalistico è senza dubbio più efficace questo secondo tipo di collegamento che conduce il navigatore direttamente alla fonte citata, senza fargli perdere tempo. Ma non tutti i siti gradiscono questo, perché riduce il traffico sul sito e diminuisce gli introiti da pubblicità. Vi sono state cause e anche in questo caso la giurisprudenza non è univoca. La tesi prevalente è però quella di un implicit licence to link per la natura stessa della rete che prevede la condivisione più ampia possibile. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c La rete come fonte • Internet ha messo nelle mani di chi lo sa usare uno strumento potentissimo, che ha trasformato anche il lavoro giornalistico (ad esempio riducendo molto la specializzazione). Non solo ormai la gran parte della comunicazione avviene per email… • In rete i giornalisti possono: - cercare spunti per una storia; - seguire in diretta avvenimenti geograficamente lontani; - reperire precedenti articoli su un argomento; - verificare fatti e date, trovare dati e statistiche; - cercare e acquisire fonti documentali; - individuare o rintracciare una fonte o una persona da intervistare (via email, twitter, facebook o skype). • Il lavoro delle redazioni online è sempre più frenetico e questo aumenta rischi di errori. Vediamone alcuni possibili. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c False identità • Ormai si attinge a man basse ai profili twitter e facebook di personaggi famosi o anche di semplici cittadini protagonisti di qualche evento di cronaca. • La pubblicazione di una foto o un post sui social network, anche quando le policy impostate fossero molto restrittive, la rende comunque «pubblica» (fermo restando il divieto di usarla per scopi commerciali o lesivi dell’onorabilità della persona). • Ci si deve sempre chiedere però se vi siano motivi per dubitare delle dichiarazioni o delle informazioni attribuite a un personaggio, e in presenza di un ragionevole dubbio, verificare l'origine della fonte. Perché i social network sono pieni di fakes, di falsi profili… R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Qualche esempio • Da dati ufficiali risalenti all’agosto del 2012, più dell’8% dei profili Facebook è un fake. Tra gli 83 milioni di falsi profili oltre la metà sono doppi, persone che si sono iscritte con due o più account, solo 1,5% del totale di iscritti sono profili completamente falsi, mentre il 2,4%, circa 24 milioni di account sono mal classificati e questo interessa in particolar modo le aziende e gli hotel. Creare un falso profilo, sostituendosi ad un’altra persona è punito dalla legge (reato di sostituzione di persona) ed è perseguibile d’ufficio. Però i casi sono tanti: in Italia è toccato a Samuele Bersani, Monica Bellucci, Michelle Hunziker, Fiorello, Pippo Baudo e anche a Carlo Verdone… Per non parlare di Papa Francesco. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Il falso Camilleri • Fare clic per modificare gli stili del testo dello schema • Secondo livello • Terzo livello • Quarto livello • Quinto livello R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Verificare un profilo • Due giovani ricercatori Carlo De Micheli e Andrea Stroppa sostengono che oggi i fake account su twitter rappresentino circa il 4% della base di utenti. Vi sono dei «market place» che vendono vere e proprie confezioni di falsi profili, con una media di 18 dollari per 1000 follower. Per ciascuno di essi, dunque, è possibile guadagnare dai 2 a più di 36 dollari, considerando che il following di un falso profilo può essere anche riciclato fra utenti diversi. C’è anche la possibilità di acquistare falsi «retweet», che fanno schizzare i propri tweet fra i «Trending Topics», ovvero i temi più popolari sul social network. • Stefano Chiarazzo (Osservatorio Social#Vip) ha elaborato una check list per scoprire se un profilo è falso. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Profili verificati • Twitter prima e adesso anche facebook hanno introdotto i profili verificati (ma non possiamo chiedere noi, come utenti la verifica; la certificazione viene fatta direttamente dai social network) • Come si vede il profilo del Corriere della Sera è verificato, quello di padre Antonio Spadaro no. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c False notizie • È sempre capitato che certe notizie vengano messe in circolazione con scopi di propaganda o di condizionamento. Internet rende questo ancora più facile, grazie alla pervasività della rete e alle difficoltà di controllo delle fonti. È dunque buona regola, quando si trova una notizia, domandarsi: perché? A chi giova? E, se si hanno dubbi, è necessario lavorarci sopra e verificarla prima di attribuirle dignità di informazione e pubblicarla. Ecco due esempi clamorosi di false notizie rimbalzate dalla rete sui siti di informazione. • Il 18 gennaio 2010 si diffonde rapidamente la notizia della morte di Lino Banfi. L'annuncio secondo il quale il noto attore pugliese è morto nella notte compare su molti blog, rimbalza su tutti i siti e viene ripreso anche da Wikipedia. • La notizia arriva alle prime ore del 5 luglio 2010: il capo dei talebani, il mullah Omar, è stato arrestato a Karachi, in Pakistan. L'informazione parte dal blog di un ex funzionario del Dipartimento per la Sicurezza nazionale Usa e viene ripresa dai media afghani e pakistani: l'arresto sarebbe avvenuto il 27 marzo. E il 23 maggio 2011 la tv afghana lo dà per morto… (altra falsa notizia). R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Leggende metropolitane • Le leggende metropolitane esistono e si diffondono anche in rete, dove, per la natura stessa del media, possono trasformarsi in leggende globalizzate. • Ad esempio, attorno all’attentato alle Twin Towers ne sono girate tante (dai 4 mila ebrei che si sono salvati perché non erano al lavoro, al volto di satana fotografato nel crollo delle Torri). • Ovviamente per i «complottisti» non poteva mancare Bill Gates: «Uno dei due aerei che ha colpito New York era il volo Q33 NY. Digitate questa sequenza sul vostro computer usando il programma Microsoft Word, scegliete la grandezza dei caratteri 26 e il font Windings». Un'inquietante serie di simboli appare sul computer: un aereo, due grattacieli, un teschio e la stella di David. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Le «bufale» • Esistono poi le «bufale» vere e proprie, false notizie fatte circolare per i motivi più diversi (ideologico, pubblicitario, speculazione… o anche solo per burla). Anche qui cito alcuni casi famosi, «da manuale». • A giugno del 2003 comincia a circolare la segnalazione indignata di un sito, Hunting for Bambi (www.huntingforbambi.com e www.huntforbambi.com), che dalle parti di Las Vegas offrirebbe «battute di caccia» in cui la preda è una donna nuda, alla quale si può sparare usando le pallottole di vernice usate nello sport del paintball. • Il titolare del sito, Michael Burdick, ha ammesso pubblicamente che si è trattato di una trovata promozionale, concepita a giugno 2003 per pubblicizzare i suoi «video-shock» che ritraggono finte «cacce» di questo genere spacciandole per vere (realizzate con l'ausilio di attori ed effetti speciali). • Alla burla hanno abboccato numerosi giornalisti, compresi quelli del canale televisivo Fox News. La notizia viene riportata con evidenza anche da molti giornali italiani. In rete si trova ancora l’articolo di Emanuela Audisio, apparso su «La Repubblica», prima cartacea e poi online. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Le «donne bambi» • Fare clic per modificare gli stili del testo dello schema • Secondo livello • Terzo livello • Quarto livello • Quinto livello R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c I bonsai kitten Caso simile è quello dei gattini costretti a crescere in bottiglia, come dimostrerebbe il sito http://bonsaikitten.com dove si spiega come fare; bufala confezionata da un gruppo di studenti del Mit alla fine del 2000 • Fare clic per modificare gli stili del testo dello schema • Secondo livello • Terzo livello • Quarto livello • Quinto livello R 1 a9 g e u t ae m bclic per modificare gli stili del testo dello • schema Altra leggenda metropolitana: in ba Cina, nella provincia del Sichuan, econdo livello sarebbero sbucati fuori negli ultimi Se• Terzo livello tempi dei gatti con protuberanze e2 • Quarto livello sulle spalle, simili alle ali. La notizia • Quinto livello 0 m venne lanciata dal sito 1n «Shangaiist.com» e dal quotidiano a4 inglese «The Telegraph», e corredata i con tanto di foto. Qui vedete la o notizia (messa comunque in dubbio) Fi data dal sito de La Stampa. • Qui la foto è vera, ma non è c corredata da informazioni vere (il fenomeno è noto: si tratta ciuffi di pelo impastato o, in alcuni casi, difetti genetici della pelle come l'astenia cutanea felina). I gatti con le ali R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Le (false) dichiarazioni del premier australiano • Nelle redazioni dei giornali arrivano lettere di approvazione o di critica a proposito di un tema «caldo», quello degli islamici che «invadono» Paesi cristiani, a commento delle presunte dichiarazioni del premier australiano John Howard (ma in un’altra versione sono attribuite al ministro del tesoro Peter Costello, vicepresidente del Partito Liberale australiano dal 1994 al 2007). Si tratta di una sorta di «lettera aperta» agli immigrati islamici, perché rispettino le identità e le tradizioni del Paese che li ospita. Su youtube c’è il testo letto da Giulio Cainarca di Radio Padania Libera, il 10 gennaio 2008. • Potete trovare sul sito di Paolo Attivissimo tutta la spiegazione: la mail circola almeno dal 2005 e cita John Howard come primo ministro (lo è stato dal 1996 al 2007). Il testo è ripreso da una lettera di un semplice cittadino, Barry Loudermilk, veterano dell'aviazione militare, pubblicata in un giornale locale americano, il Bartow Trader, nei giorni successivi agli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle. R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c • Fare clic per modificare gli stili del testo dello sc • Secondo livello • Terzo livello • Quarto livello • Quinto livello R 1 a9 g e u t ae m b ba eS e2 0 m 1n a4 i o Fi c Bibliografia essenziale • Marco Pratellesi, New journalism. Dalla crisi della carta stampata al giornalismo di tutti, Bruno Mondadori 2013 • Elvira Berlingieri, Evitare i rischi legali dei Social Media, Apogeo 2012 • Sergio Maistrello, Giornalismo e nuovi media. L'informazione al tempo del Citizen Journalism, Apogeo 2010 • Marco Marsili, La rivoluzione dell'informazione digitale in rete. Come internet sta cambiando il modo di fare giornalismo, Odoya 2009 • Il Disinformatico (sito di Paolo Attivissimo) http://attivissimo.blogspot.it/ • http://www.francoabruzzo.it/