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DIRITTO AL ASSO N IT AL IM E TAR EN CI LIANA E ITA ION Z A IA N FOOD C L AW A S S O I I AT O rivista di diritto alimentare www.rivistadirittoalimentare.it Anno VII, numero 2 • Aprile-Giugno 2013 Linee guida sull’applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011 sull’informazione ai consumatori in vista del 2014 Giovanna Roggero 1.- Introduzione Com’è noto, la normativa europea in tema di etichette, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari è stata di recente riformata e razionalizzata da un importante ed ampio intervento normativo: il Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni ai consumatori. Esso modifica numerosi regolamenti, tra i quali quelli sulle informazioni nutrizionali e sulla salute (Regolamenti CE 1924 e 1925/2006), e sostituisce e abroga le precedenti disposizioni contenute nella direttiva 2000/13/CE1. Il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, pur non discostandosi in modo significativo dall’attuale disciplina, presenta numerose novità e si pone come nuovo punto di riferimento per tutto ciò che riguarda la comunicazione fra produttori e consumatori ed è stato realizzato con l’intento di organizzare in modo sistematico l’insieme delle informazioni sui prodotti alimentari. Le motivazioni alla base della riforma, avviata il 30 gennaio 2008 con proposta della Commissione Europea avanzata dopo diversi anni di valutazione delle esigenze espresse dalle parti sociali interessate (consumatori, Stati membri, agricoltori, industria di trasformazione, distribuzione alimentare), sono da ricondursi alle necessità di semplificazione e armonizzazione normativa, certezza del diritto e rispetto delle istanze avanzate da tali parti. Si è infatti ritenuto necessario raccogliere in un unico testo normativo le regole in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari2, etichettatura nutriziona- 45 le3 e informazione sulla presenza di ingredienti allergenici4 con l’obiettivo non solo di garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari nel Mercato unico, ma altresì di salvaguardare la protezione della salute e degli interessi dei consumatori5. Quanto alla necessità di certezza del diritto e all’opportunità di stabilire disposizioni non più solo armonizzate bensì identiche, il legislatore europeo ha optato per l’adozione dello strumento del regolamento anziché della direttiva, cosicché la sua applicazione potrà avvenire in modo diretto e contestuale in tutti gli Stati membri. Proprio in vista di tale imminente applicazione, che avverrà a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale che troveranno applicazione a partire dal 13 dicembre 20166, la Direzione Generale per la Salute e i Consumatori, DG SANCO, della Commissione europea ha recentemente emanato un interessante ed utile documento orientativo sull’applicazione del Regolamento UE n. 1169/2011, redatto in lingua inglese7. Si tratta di un documento FAQ di risposte ad una serie di domande, forse proveniente dalle parti sociali interessate, inerenti tale futura applicazione, predisposto da un gruppo di lavoro di esperti provenienti dai diversi Stati membri incaricato dalla DG SANCO, che precisa i concetti espressi nel Regolamento e fissa la portata delle disposizioni in esso contenute. Pubblicato il 31 gennaio 2013, il documento FAQ ha come scopo quello di assistere tutti gli operatori economici della filiera alimentare, nonché le competenti autorità nazionali, nella migliore e corretta comprensione della nuova normativa. Il testo non ha chiaramente alcun valore formale o vincolante, né mira a fornire un’interpretazione autentica delle disposizioni del regolamento, compito quest’ultimo, si ricorda, di esclusiva competenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Il testo elaborato dal comitato di esperti è suddiviso in due parti distinte: la prima contiene le domande e le risposte sui requisiti generali relativi all’informazione sugli alimenti; la seconda quelle sulla dichiarazione nutrizionale. Il presente commento ne riporterà i punti salienti, utili ad un guidato e corretto orientamento, tanto dell’operatore del settore alimentare quanto del consumatore finale. (1) La normativa comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento con D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 181, che ha modificato il precedente D.Lgs. 109/1992. (2) Direttiva 2000/12/CE e successive. (3) Direttiva 90/496/CEE e successive. (4) Direttiva 2003/89/CEE. (5) Art. 3 “Obiettivi generali” Reg. 1169/2011. (6) Le carni etichettate in conformità all’allegato VI, Parte B, del Regolamento possono essere immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2014. (7) Il documento è disponibile al seguente URL: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_en.pdf AL ASSO CI DIRITTO N IT AL IM E TAR EN LIANA E ITA ION Z A IA N FOOD C L AW A S S O I I AT O rivista di diritto alimentare www.rivistadirittoalimentare.it Anno VII, numero 2 • Aprile-Giugno 2013 2.- Contenuto e posizionamento delle informazioni obbligatorie da fornire sugli alimenti Le prime questioni riguardano la messa a disposizione e il posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti. In caso di alimenti preimballati, tali informazioni devono apparire, secondo quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento, direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta. La domanda è: Quale tipo di etichetta deve essere utilizzata in caso di alimenti preimballati? La risposta al quesito fornisce un utile definizione di etichetta, da intendersi come qualsiasi targhetta, marchio o segno, illustrato o descrittivo, scritto, stampato, stencil, marcato, goffrato o impresso, o attaccato alla confezione o contenitore alimentare. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Tali informazioni non devono in alcun modo risultare nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. Inoltre, le etichette non devono essere facilmente rimovibili così che non venga messa in alcun modo a repentaglio la messa a disposizione e l’accessibilità delle informazioni obbligatorie al consumatore. Si precisa, infine, che onde assicurare che lo spazio disponibile in etichetta sia utilizzato dagli operatori del settore in modo corretto, il Regolamento richiede che le informazioni volontarie sugli alimenti non possano occupare lo spazio disponibile per quelle cogenti. Qualunque tipo di etichetta, che sia da considerarsi conforme ai criteri appena menzionati, può pertanto essere utilizzata. In caso di parti rimovibili dalla confezione per il consumo dell’alimento, in linea di principio le informazioni obbligatorie dovranno apparire sulla restante parte della confezione. Pertanto, per detti imballaggi dovrà essere condotta una valutazione caso per caso di modo da verificare che i requisiti generali sulla messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie siano rispettati, con particolare attenzione al fatto che tali informazioni possano essere facilmente individuate o meno. Altre questioni concernono le confezioni multiple, composte da singoli identici prodotti destinati ad essere venduti dai produttori al rivenditori all’ingrosso e al dettaglio. Si chiede: Le indicazioni obbligatorie previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento devono apparire su ogni singolo articolo? Si osserva in proposito che tali transazioni riguardano un momento anteriore rispetto alla vendita dell’alimento al consumatore finale e che quindi le indicazioni obbligatorie imposte dagli articoli 9 e 10 del Regolamento dovranno apparire in una delle seguenti posizioni: - sul preimballaggio (ad esempio sulla confezione multipla); 46 oppure, - su un’etichetta ad esso apposta; oppure, - sui documenti commerciali relativi agli alimenti, qualora si possa garantire che tali documenti accompagnino gli alimenti ai quali si riferiscono ovvero siano inviati prima o contestualmente alla loro consegna. In tali casi, comunque, le seguenti indicazioni dovranno apparire anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione: a) la denominazione dell’alimento; b) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; c) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego; d)il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare. Da quanto precisato deriva, quindi, che ogni singolo articolo facente parte della confezione multipla non dovrà essere etichettato in tal modo. In ogni caso, qualora il rivenditore all’ingrosso o al dettaglio decida di vendere gli articoli confezionati singolarmente al consumatore finale, dovrà comunque assicurare che le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento appaiano su ognuno di essi sulla base delle informazioni presenti sul preimballaggio, sull’etichetta ad esso apposta ovvero sui documenti commerciali di accompagnamento. Sempre con riferimento alle confezioni multiple, questa volta però destinate alle collettività (ristorazione, mense, ecc.) nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 8, par. 7 del Regolamento e consistenti in singoli prodotti preconfezionati, la domanda è: “Dove devono apparire le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento?” Le indicazioni devono apparire sulla confezione multipla ovvero su di un’etichetta ad essa apposta. Tuttavia, se i singoli prodotti confezionati che sono parte della confezione multipla costituiscono a loro volta delle unità di vendita da vendersi separatamente, tali indicazioni dovranno altresì apparire su ognuna di esse. Qualora la superficie massima disponibile su tali prodotti sia inferiore a 10cm², le indicazioni obbligatorie che devono apparire sulla confezione o sull’etichetta sono limitate alle seguenti: - la denominazione dell’alimento; - qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata; - la quantità netta dell’alimento; - il termine minimo di conservazione o la data di scadenza. L’elenco degli ingredienti dovrà essere fornito attraverso altri mezzi o dovrà essere messo a disposizione su richiesta del consumatore. Considerando le diverse modalità di somministrazione degli alimenti al consumatore finale nell’ambito della ristorazione, si nota che le confezioni monoporzione (ad esempio, mar- AL ASSO CI DIRITTO N IT AL IM E TAR EN LIANA E ITA ION Z A IA N FOOD C L AW A S S O I I AT O rivista di diritto alimentare www.rivistadirittoalimentare.it Anno VII, numero 2 • Aprile-Giugno 2013 mellate, miele, senape) che vengono presentate come parte di un pasto agli ospiti di una collettività non dovranno essere considerate come unità di vendita. Di conseguenza, sarà sufficiente che in tali casi le indicazioni obbligatorie appaiano sulle confezioni multiple, tenendo presente che quelle relative alle sostanze che provocano allergie dovranno comunque essere messe a disposizione del consumatore finale (ad esempio, cartelli nel luogo di ristorazione). 3.- Elenco delle indicazioni obbligatorie Sempre con riferimento alle indicazioni elencate all’art. 9 del Regolamento ed in particolare alle istruzioni per l’uso, si chiede: E’ possibile utilizzare in etichetta i simboli di una pentola o di un forno, senza accompagnarli dalle scritte “pentola” o “forno”? La risposta è negativa. Si osserva in proposito che le indicazioni obbligatorie, come le istruzioni per l’uso, devono essere espresse mediante parole o numeri, rappresentando l’utilizzo di pittogrammi o simboli solo un mezzo supplementare per esprimerle. Resta fermo che la Commissione avrà la facoltà di adottare atti delegati e di esecuzione che autorizzino l’espressione di una o più indicazioni obbligatorie attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri. Altra questione concerne la definizione di “superficie maggiore” relativamente alla misura minima da adottare per la presentazione (art. 13.2) o l’omissione (art. 16.2) di alcune indicazioni obbligatorie e in caso di alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale (allegato V.18). La domanda a riguardo è: Come si determina la “superficie maggiore”, specialmente per le lattine o bottiglie? Secondo il documento, in caso di confezioni rettangolari o scatolari la determinazione della “superficie maggiore” non crea problemi; per esempio, un intero lato della scatola. Per quanto riguarda invece le confezioni cilindriche, come le lattine o le bottiglie che hanno spesso forme irregolari, la determinazione della superficie maggiore può risultare più difficoltosa e può essere considerata quella ottenuta escludendo le parti superiori, le basi, i contorni delle parti superiori e delle basi delle lattina, le spalle e i colli delle bottiglie e dei barattoli. - Allergie e intolleranze Com’è noto, l’articolo 9 annovera tra le indicazioni obbligatorie qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II del Regolamento o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato, che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel 47 prodotto finito, anche se in forma modificata. Con riguardo a tali sostanze e ai casi in cui il nome di un ingrediente contenga in parte il nome di una sostanza o prodotto che provoca allergie o intolleranze in una singola parola (ad esempio, la parola tedesca “milchpulver” per “latte in polvere” o in inglese “milk powder”), si chiede: L’intero nome dell’ingrediente dovrà essere evidenziato o solamente la parte che si riferisce a tale sostanza o prodotto? In risposta al quesito si precisa che, nell’elencare gli ingredienti gli operatori alimentari devono evidenziare le denominazioni delle sostanze o dei prodotti che provochino allergie o intolleranze, elencati nell’allegato II al Regolamento. Pertanto, la parte della denominazione che indichi un tale tipo di sostanza o prodotto deve essere evidenziata (ad esempio, “milchpulver”), ma è altresì possibile, ove esigenze pratiche lo richiedano, evidenziare l’intero nome (ad esempio, “milchpulver”). Qualora invece la denominazione dell’ingrediente si componga di diverse parole separate, solo la sostanza o il prodotto che provochi allergie o intolleranze dovrà essere evidenziato (ad esempio, “poudre de lait”, “latte in polvere”). Nei casi in cui tutti gli ingredienti di un alimento siano costituiti da sostanze elencate nell’allegato II la domanda è: Come può la loro presenza essere evidenziata? Innanzitutto, si risponde che in tali casi tutti gli ingredienti dell’alimento dovranno essere indicati ed evidenziati. Per quanto riguarda le concrete modalità da adottare per porre tali sostanze in evidenza, gli operatori alimentari godono di una certa flessibilità quanto a caratteri, stile o colori di sfondo. Occorre, tuttavia, tenere presente che qualora tutti gli ingredienti facciano parte dell’elenco contenuto nell’Allegato II dovranno necessariamente essere evidenziati e differenziati graficamente rispetto ad altre indicazioni obbligatorie, come ad esempio la parola “ingredienti” che introduce il relativo elenco. Lo scopo di porre in evidenza nell’elenco degli ingredienti, le denominazioni di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze è quello di assicurare che il consumatore possa sempre controllarne la presenza nell’alimento ed essere nelle condizioni di operare scelte consapevoli. Sempre in tema di sostanze allergeniche e con riferimento agli alimenti non preimballati (art. 44 del Regolamento), si chiede: L’operatore alimentare può fornire le informazioni inerenti alle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella preparazione di tali alimenti semplicemente su richiesta del consumatore? La risposta è negativa. La regola che prevede la fornitura delle indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all’Allegato II che vengano utilizzate nella preparazione di alimenti non preimballati, è obbligatoria. Tali informazioni devono essere a disposizione del consumatore e facilmente accessibili, affinché questi sia consapevole del fatto che l’alimento non preimballato possa sollevare questioni inerenti allergie o intolleranze alimentari. Pertanto, non è con- AL ASSO CI DIRITTO N IT AL IM E TAR EN LIANA E ITA ION Z A IA N FOOD C L AW A S S O I I AT O rivista di diritto alimentare www.rivistadirittoalimentare.it Anno VII, numero 2 • Aprile-Giugno 2013 sentito fornire tali indicazioni unicamente dietro richiesta del consumatore stesso, ma è necessario che il prodotto venduto sfuso sia accompagnato da un cartello che evidenzi la presenza di ingredienti allergenici. E per mezzo di altri strumenti diversi dall’etichetta, compresi comunicazioni verbali o strumenti informatici? Viene ricordato, in proposito, che gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le informazioni su tali sostanze devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione. In linea di principio, è possibile fare uso di tutti i mezzi di comunicazione che consentano al consumatore di operare una scelta informata e consapevole, come ad esempio l’etichetta, altro materiale di accompagnamento del prodotto o qualsiasi altro mezzo compresi la comunicazione verbale e gli strumenti informatici. In mancanza di provvedimenti nazionali in tal senso, le disposizioni del Regolamento relative agli alimenti preimballati sono applicabili a quelli venduti sfusi, per quanto concerne l’etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. Ne deriva, che tali indicazioni dovranno essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili e che dovranno essere riportate in forma scritta, fintanto che gli Stati membri non adottino specifiche disposizioni nazionali a riguardo. E’ consentito agli Stati membri adottare misure nazionali che prevedano la possibilità di fornire le informazioni inerenti alle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella preparazione di alimenti non preimballati, semplicemente su richiesta del consumatore? La fornitura di tali informazioni su richiesta, non è da considerarsi come un possibile mezzo attraverso il quale dette informazioni possano essere rese disponibili ai fini del Regolamento. Tuttavia, da un punto di vista prettamente pragmatico, si ritiene che indicativamente le misure nazionali possano disporre che determinate e dettagliate informazioni relative alle sostanze o prodotti allergenici con riferimento ad alimenti non preimballati, possano essere fornite dietro richiesta del consumatore, a condizione che l’operatore alimentare le indichi in uno spazio in evidenza e in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile. Tale combinazione indicherebbe già al consumatore che quell’alimento non preimballato potrebbe sollevare problemi inerenti allergeni e che tale informazione è facilmente disponibile. - Vendita a distanza Ulteriori quesiti si concentrano sulla disciplina degli alimenti messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio, vendita di alimenti e bevande on line). Con riguardo a tali situazioni, si chiede: 48 a) chi è responsabile di fornire le informazioni ai consumatori e b) chi è responsabile della presenza ed esattezza delle informazioni sugli alimenti? In risposta ad entrambi i quesiti, il documento precisa che l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, che allo stesso tempo è tenuto ad assicurare la presenza e l’esattezza di dette informazioni sugli alimenti. Qualora gli alimenti siano messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, la responsabilità della fornitura delle indicazioni obbligatorie prima dell’acquisto dell’alimento risiede sul proprietario del sito web che effettua vendite a distanza. In caso di vendita a distanza, quale tipo di informazioni devono essere fornite al consumatore ed in che momento? Per rispondere compiutamente al quesito, si ritiene necessario operare a monte una distinzione tra due categorie di alimenti venduti a distanza: preimballati e non preimballati. Con riferimento alla prima categoria, si precisa che prima che l’acquisto sia concluso, l’operatore alimentare responsabile è tenuto a mettere a disposizione del consumatore tutte le informazioni obbligatorie sugli alimenti, ad eccezione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza. La definizione di “informazioni obbligatorie sugli alimenti” comprende tutte le indicazioni che le disposizioni dell’Unione impongono di fornire al consumatore finale, e non solo le disposizioni del Regolamento. Tali indicazioni dovranno apparire sul supporto della vendita a distanza o fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare, senza che questi imponga costi supplementari ai consumatori. Inoltre, tutte le indicazioni obbligatorie devono essere rese disponibili dall’operatore al momento della consegna (compresi il termine minimo di conservazione o la data di scadenza). Relativamente alla seconda categoria, ovvero alimenti sfusi, si osserva invece che l’operatore alimentare è tenuto a fornire solo le informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, sempre che le disposizioni nazionali non impongano di indicare tutte o alcune delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento. Le informazioni sugli allergeni o qualunque altra indicazione prescritta dal diritto nazionale dovrebbero essere fornite: a) prima della conclusione dell’acquisto, tramite pubblicazione sul supporto della vendita a distanza o fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare, senza la previsione di costi supplementari ai consumatori; b) al momento della consegna. Nella vendita a distanza di alimenti non preimballati, l’operatore alimentare deve indicare il lotto prima della conclu- DIRITTO AL IM ASSO E TAR EN CI LIANA E ITA ION Z A N IT AL IA N FOOD C L AW A S S O I I AT O rivista di diritto alimentare www.rivistadirittoalimentare.it Anno VII, numero 2 • Aprile-Giugno 2013 sione dell’acquisto, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2011/91/UE? In risposta al quesito, si evidenzia che le “informazioni obbligatorie sugli alimenti” comprendono tutte le indicazioni che è previsto che siano fornite al consumatore finale da disposizioni dell’Unione. Il lotto è disciplinato dalla Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Tuttavia, non si tratta di informazione destinata al consumatore finale, bensì di uno strumento per assicurare la tracciabilità dell’alimento che non interferisce con la scelta del consumatore. In un ottica pratica, pertanto, non dovrebbe esserci nessun obbligo di fornire tale informazione, prima della conclusione dell’acquisto. - Disposizioni transitorie Come già ricordato, il Regolamento troverà applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale che troveranno applicazione a partire dal 13 dicembre 2016 e in tal proposito si chiede: Gli operatori del settore alimentare possono introdurre sul mercato prodotti già etichettati in conformità alle regole predisposte dal Regolamento prima del 13 dicembre 2014? Il Documento ritiene che ciò sia possibile, a condizione che non ci sia alcuno conflitto con le disposizioni in tema di etichettatura contenute nella Direttiva 2000/13/CE, che si applicherà fino al 12 dicembre 2014. Secondo la Direttiva 2000/13, ad esempio, la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro…” deve apparire nello stesso campo visivo in cui sono inserite la denominazione di vendita, la quantità netta (per gli alimenti preimballati) e l’eventuale contenuto alcolico in volume (per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume). Secondo il Regolamento, invece, la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro…” non deve più necessariamente apparire nello stesso campo visivo. Pertanto, in tal caso, ove gli operatori del settore alimentare agissero in conformità al Regolamento prima della sua data di entrata in applicazione il 13 dicembre 2014, violerebbero le disposizioni della Direttiva 2000/13/CE8. 49 pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti. Con riguardo a tale indicazione il documento si sofferma sull’obiettivo perseguito da tale prescrizione, che viene individuato nella protezione del consumatore finale da pratiche scorrette e ingannevoli con riguardo ai prodotti a base di carne e pesce sottoforma di tagli, fette, porzioni di carne o carcasse in cui, durante il processo di preparazione, sia stata aggiunta dell’acqua, non giustificata da ragioni tecnologiche. I consumatori non si aspettano, infatti, di trovare una significativa quantità di acqua in tali tipi di alimenti e l’aggiunta di essa può fare incrementare il peso delle preparazioni di carne o pesce. Di conseguenza, un’indicazione in tal senso nella denominazione dell’alimento consentirebbe al consumatore di distinguere tali alimenti a prima vista. La verifica in merito all’osservanza di tali requisiti va condotta caso per caso, in primis dallo stesso operatore del settore alimentare, e successivamente dalle autorità nazionali competenti per effettuare tali controlli, tenendo conto in primis dell’aspetto dell’alimento. - Dichiarazione nutrizionale La dichiarazione nutrizionale, indicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, è una dichiarazione riportata sull’etichetta relativa al valore energetico ed, in particolare, ai nutrienti, cioè le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre alimentari, il sodio, le vitamine e i sali minerali. Con riferimento a tale indicazione, il documento FAQ risponde a numerosi quesiti, dei quali si riportano qui di seguito i più rilevanti. Le disposizioni del Regolamento inerenti la dichiarazione nutrizionale si applicano a tutti gli alimenti? Non a tutti. Tali disposizioni non si applicano infatti ai seguenti alimenti, che hanno la propria etichettatura nutrizionale: - integratori alimentari; - acque minerali naturali; prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare, a meno che non ci siano disposizioni specifiche relative a particolari aspetti dell’etichettatura nutrizionale (si veda anche la Direttiva 2009/39/CE relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare). - Acqua aggiunta Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli, fette, porzioni di carne o carcasse, il Regolamento prevede che la denominazione dell’alimento debba comprendere l’indicazione della presenza di acqua aggiunta, se quest’ultima rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito. Un’analoga disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della (8) Art. 14 del D.Lgs. 109/1992. Che cosa deve contenere la dichiarazione nutrizionale? Le indicazioni che devono obbligatoriamente apparire nell’etichettatura nutrizionale sono il valore energetico, la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. E’ consentito indicare il valore energetico sia in kj (kilojoule) che in kcal (kilocalorie), menzionando prima il valore in kilojoule e poi quello in kilocalorie, anche attraverso le relative abbreviazioni kj e kcal. AL ASSO CI DIRITTO N IT AL IM E TAR EN LIANA E ITA ION Z A IA N FOOD C L AW A S S O I I AT O rivista di diritto alimentare www.rivistadirittoalimentare.it 50 Anno VII, numero 2 • Aprile-Giugno 2013 L’ordine di presentazione di dette informazioni deve risultare come segue: - valore energetico; - quantità di grassi, di cui - acidi grassi saturi; - carboidrati, di cui - zuccheri; - proteine; - sale. Se vi è a disposizione spazio a sufficienza in etichetta, la dichiarazione va presentata sotto forma di tabella, con i numeri allineati. Un formato lineare potrà essere utilizzato qualora non sia disponibile uno spazio per l’inserimento di una tabella. Le regole relative alle dimensioni minime dei caratteri si applicano anche alla dichiarazione nutrizionale, che dovrà essere stampata utilizzando caratteri che abbiano un’altezza pari o maggiore a 1,2mm (il riferimento posto dal Regolamento è l’altezza della X definita nell’Allegato IV). Per gli imballaggi o le confezioni che abbiano la superficie maggiore inferiore a 80 cm², l’altezza minima dovrà essere di 0,9mm, mentre quelli aventi uno spazio minore di 25cm² sono esenti dall’etichettatura nutrizionale obbligatoria. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive in un prodotto siano trascurabili, le informazioni relative a detti elementi potranno essere sostituite da una dicitura come “contiene quantità trascurabili di …” da indicare in prossimità della dichiarazione nutrizionale. Per gli alimenti sfusi, il contenuto della dichiarazione nutrizionale può essere limitato al valore energetico o al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. Qual è la quantità di riferimento per la dichiarazione nutrizionale? La quantità di sostanze nutrienti è espressa in grammi (g) per 100g o per 100ml e il valore energetico in kilojoules (kj) e in kilocalorie (kcal) per 100g o per 100ml dell’alimento. Può inoltre essere espressa per porzione e/o per unità di consumo dell’alimento, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio. Infine, il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale possono altresì essere riportati quale percentuale delle assunzioni di riferimento, come nella seguente tabella per 100g o per 100ml. In aggiunta a o in luogo di tale dichiarazione per 100ml o per 100g, le percentuali delle assunzioni di riferimento possono essere espresse per porzione o unità di consumo. Valore energetico o nutriente Assunzione di riferimentoValore energetico 8400kj/2000 kcal Grassi totali 70g Acidi grassi saturi 20g Carboidrati 260g Zuccheri Proteine Sale 90g 50g 6g Quando sono fornite le percentuali delle assunzioni di riferimento per 100g o per 100ml, la dichiarazione nutrizionale deve includere la seguente indicazione supplementare: “assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kj/2000kcal)”. Per gli alimenti sfusi, la dichiarazione nutrizionale può essere espressa sulla base della sola quantità per porzione o per unità di consumo. Quali altre forme di espressione si possono usare nel riportare la dichiarazione nutrizionale? Oltre alle forme di espressione (per 100g/ml, per porzione, percentuale delle assunzioni di riferimento) e di presentazione (denominazione delle sostanze nutritive, valore numerico) indicate nelle precedenti risposte ai quesiti sulla dichiarazione nutrizionale, si precisa che possono essere utilizzate altre forme di espressione e presentazione, mediante forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti parametri: a) si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non inducono in errore il consumatore; b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un’ampia gamma di gruppi di soggetti interessati; c) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento, ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta; d) sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione; e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all’allegato XIII, oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati, riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi; f) sono obiettivi e non discriminatori; e g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione dei prodotti. Quali sono gli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale? Il Regolamento esenta una serie di alimenti dall’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale in etichetta. Tali alimenti sono: 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; AL ASSO CI DIRITTO N IT AL IM E TAR EN LIANA E ITA ION Z A IA N FOOD C L AW A S S O I I AT O rivista di diritto alimentare www.rivistadirittoalimentare.it Anno VII, numero 2 • Aprile-Giugno 2013 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; 5. il sale e i succedanei del sale; 6. gli edulcoranti da tavola; 7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria , i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; 8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè; 9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi; 10. gli aromi; 11. gli additivi alimentari; 12. i coadiuvanti tecnologici; 13. gli enzimi alimentari; 14. la gelatina; 15. i composti di gelificazione per marmellate; 16. i lieviti; 17. le gomme da masticare; 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2; 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale; 20. le bevande alcoliche (con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume); 21. alimenti non preimballati (a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che le richiedano). Nel caso in cui le informazioni nutrizionali siano fornite volontariamente, queste devono seguire le regole relative all’etichettatura nutrizionale obbligatoria. Tuttavia: - per le bevande alcoliche, la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria e può essere limitata al valore energetico. Non è richiesto in proposito un formato particolare; - per gli alimenti non preimballati, la dichiarazione nutrizionale può essere limitata al valore energetico oppure al valore energetico e alla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. La dichiarazione in tali casi potrà essere solamente fornita per porzione o per unità di consumo, a condizione che la porzione o l’unità di consumo siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità. Altra questione riguarda il calcolo del contenuto di sostanze nutritive presente in un alimento. A tale riguardo, si chiede: Come vengono determinati i valori delle sostanze nutritive presenti nell’alimento? In risposta al quesito, si precisa che i valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; 51 b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati. Si è parlato delle assunzioni di riferimento di un adulto medio, relative al valore energetico e alle sostanze nutritive. Su tale argomento si chiede: Il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive possono essere espressi volontariamente quale percentuale delle assunzioni di riferimento con riguardo ai bambini, in alternativa o in aggiunta alla percentuale relativa agli adulti? La risposta è negativa. L’informazione volontaria relativa alle assunzioni di riferimento per gruppi di popolazione specifici è consentita solo da disposizioni dell’Unione oppure, in mancanza, da misure nazionali adottate all’uopo. Il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive possono solo essere espresse come percentuale di assunzioni di riferimento per gli adulti, in aggiunta alla loro espressione come valori assoluti. Tuttavia, il Regolamento stabilisce che la Commissione adotti atti di esecuzione per l’indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento relative agli adulti. Ne deriva, che tali indicazioni per quanto riguarda i bambini potrebbero divenire disponibili in futuro. In attesa dell’adozione di tali disposizioni da parte della Commissione, gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative all’indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione. Pertanto, tale indicazione non sarà consentita alla scadenza del periodo di transizione, cioè al 13 dicembre 2014, a meno che l’Unione o gli Stati membri non abbiano già provveduto in tal senso. Un’ultima considerazione riguarda la presentazione della dichiarazione nutrizionale in etichetta, in merito alla quale si chiede: Che cos’è l’unità di consumo? E’ consentito utilizzare pittogrammi per definire una porzione? E’ consentito utilizzare il simbolo ≈ oppure ~ a significare “approssimativamente uguale a” per indicare il numero di porzioni in una confezione? In risposta al primo dei quesiti, si precisa che per unità di consumo, che deve essere facilmente riconoscibile dal consumatore, si intende un’unità che può essere consumata individualmente. Una singola unità di consumo non rappresenta necessariamente una porzione. Ad esempio, un quadrato di una tavoletta di cioccolato potrebbe essere un’unità di consumo, ma la porzione comprenderebbe di per sé più di un quadrato di cioccolato. Con riferimento al secondo quesito, i simboli e i pittogrammi possono essere utilizzati per definire una porzione o un’unità di consumo. Il Regolamento richiede soltanto che l’unità di consumo o a porzione siano facilmente riconoscibili e quantificati sull’etichetta. E’ necessario che il significato dei simboli e pittogrammi sia chiaro al consumatore e non sia ingannevole. AL ASSO CI DIRITTO N IT AL IM E TAR EN LIANA E ITA ION Z A IA N FOOD C L AW A S S O I I AT O rivista di diritto alimentare www.rivistadirittoalimentare.it Anno VII, numero 2 • Aprile-Giugno 2013 Sottili variazioni nel numero di unità di consumo o di porzioni in un prodotto può essere segnalata utilizzando il simbolo ≈ oppure ~ prima del numero di porzioni o unità di consumo. Infine, con riguardo all’applicazione differita del Regolamento si chiede: A partire da quando si applicano le disposizioni sulla dichiarazione nutrizionale? La nuova disciplina relativa alla dichiarazione nutrizionale si applica a partire dal 13 dicembre 2016. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Qualora gli operatori del settore alimentare decidano di fornire la dichiarazione nutrizionale su base volontaria tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, dovranno osservare le disposizioni relative alla presentazione e al contenuto fissate dal Regolamento. Qualora venga fatta una indicazione nutrizionale o sulla salute, oppure vengano aggiunti ad un alimento vitamine e/o minerali, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve essere conforme al Regolamento a partire dal 13 dicembre 2014. Gli operatori del settore alimentare possono adattare le loro etichette alla nuove regole sulla dichiarazione nutrizionale prima del 13 dicembre 2014? Potrebbe essere possibile optare per un adattamento parziale a tali nuove disposizioni? La risposta è affermativa. Gli operatori del settore alimentare possono scegliere di uniformarsi alle nuove disposizioni nutrizionali prima del 13 dicembre 2014, piuttosto che applicare la disciplina di cui alla Direttiva 90/496/CEE del 24 set- 52 tembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, a condizione che ognuna di tali disposizioni venga rispettata. ABSTRACT The new Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers adopted on 25 October 2011 by the European Parliament and the Council modifies existing food labelling provisions in the Union to allow consumers to make informed choices and to make safe use of food, while at the same time ensure the free movement of legally produced and marketed food. It entered into force on 12 December 2011 and it shall apply from 13 December 2014, with the exception of the provisions concerning the nutrition declaration which shall apply from 13 December 2016. The importance that the forthcoming application of the Regulation has for all players in the food chain led the Commission’s Health and Consumer Directorate General to set up a Working Group with experts from Member States in order to provide answers to a range of issues concerning the application of the Regulation. The result of such activity has been a very handy document conceived with the purpose of assisting both food professionals and the competent national authorities, to better understand and correctly apply the Regulation. Bearing in mind that the document does not have any formal legal status, the present piece aims at illustrate its main contents, in order to contribute to an informed orientation of the food professional, as well as the consumer.