raccolta degli emendamenti d`aula - Consiglio Regionale del Friuli
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RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D’AULA al DISEGNO DI LEGGE N. 137 <<Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC>> Legge approvata nella seduta n. 201 del 22 febbraio Disegno di legge n. 137 Raccolta emendamenti d’Aula LAURI Emendamento sostitutivo (3.1) APPROVATO Alla lettera c), comma 1 dell’articolo 3 la parola <<attuazione>> è sostituita con <<attività>>. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (3.1.1) APPROVATO Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole <<luoghi della cultura>> sono inserite le seguenti: <<, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia,>>. ZIBERNA, RICCARDI, NOVELLI, MARINI, DE ANNA, ZILLI Emendamento modificativo (5.1) NON APPROVATO 1. Al comma 1 sono soppresse le parole <<nonché, per quanto attinente alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia, dalla Commissione speciale di cui all’articolo 11,>>. ZIBERNA, RICCARDI, NOVELLI, MARINI, DE ANNA, ZILLI Emendamento soppressivo e sostitutivo (11.0.1) NON APPROVATO L’articolo 11 è soppresso ed è sostituito dal seguente: <<Art. 11 (Implementazione del patrimonio culturale del Comune di Gorizia) 1. A parziale deroga all’art. 32 comma 3 della legge regionale 12.12.2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.) sono trasferite al Comune di Gorizia, anziché alla Regione, con decorrenza 1 luglio 2016, le funzioni ed i beni della Provincia di Gorizia di cui al punto 4, lettera c) del relativo allegato B, presenti sul territorio comunale di Gorizia. 2. I beni immobili e mobili della Provincia di Gorizia da acquisire da parte del Comune di Gorizia, sono assegnati al medesimo contestualmente all’acquisizione, mediante verbali di consegna sottoscritti contestualmente dai rappresentanti di Comune, Provincia ed Ente. Ai sensi dell’articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l’intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti. 3. Nel riconoscere che il legame tra i beni culturali, anche mobili, e il loro contesto di tradizionale collocazione esprime un peculiare profilo del valore culturale dei beni stessi per il significato particolare che essi assumono nel luogo di collocazione, la Regione intende salvaguardare e tutelare il legame inscindibile delle collezioni dei Musei provinciali di Gorizia con il territorio di riferimento. 4. A tal fine le collezioni di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere trasferite stabilmente al di fuori del territorio dei Comuni facenti parte della Provincia di Gorizia alla data del trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c). 5. Il Comune di Gorizia dopo l’acquisizione da parte della Provincia del compendio dei Musei provinciali di cui al presente articolo, al fine di valorizzarne la peculiarità e la particolare valenza storica, provvede entro il 31 dicembre 2016, con delibera di giunta comunale, ad 1 Disegno di legge n. 137 Raccolta emendamenti d’Aula istituire la Commissione speciale per il civico patrimonio culturale di Gorizia, costituita da esperti nell’ambito storico, artistico e turistico designati dal Comune di Gorizia e da soggetti pubblici e privati indicati nell’atto costitutivo, tra i quali la Regione, almeno due Comuni dell’attuale provincia di Gorizia ed il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) e Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)” GABROVEC Emendamento aggiuntivo (11.1) APPROVATO Dopo la lettera c) del comma 1, dell’articolo 11 aggiungere la seguente: <<c bis) un esperto designato dalla Consulta per la minoranza slovena del Comune di Gorizia tra soggetti appartenenti alla minoranza slovena e con comprovata esperienza professionale nel settore culturale;>>. FRATTOLIN, BIANCHI, DAL ZOVO, SERGO, USSAI Emendamento aggiuntivo (13.1) NON APPROVATO 1. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: <<1 bis. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla cultura ed è scelto tra: a) dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo dell’Ente in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto culturale; b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore culturale, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore culturale. 1 ter. Nel caso di cui al comma 1 bis lettera b) si procede mediante avviso pubblico. 1 quater. Il soggetto cui sia conferito l'incarico di Direttore generale non può rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.>>. MARTINES SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 15.0.0.1 (15.0.0.0.1) APPROVATO 1. Dopo il punto 1 del subemendamento 15.0.0.1 è aggiunto il seguente: <<1 bis Al comma 1 dell'articolo 15 dopo le parole: <<ruolo unico regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, fatto salvo quanto previsto al comma 3>>.>>. MARTINES, PAVIOTTI, MORETTI Emendamento modificativo (15.0.0.1) APPROVATO Il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: <<3.L'Ente subentra, a decorrere dal 1 giugno 2016, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato in essere presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016. Il personale interessato è collocato nell'ambito di una dotazione organica a esaurimento presso l'Ente.>>. 2 Disegno di legge n. 137 Raccolta emendamenti d’Aula MARTINES Emendamento modificativo (15.0.1) APPROVATO Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 15, le parole <<di trasferimento delle funzioni>> sono sostituite dalle seguenti <<di entrata in vigore della presente legge>>. Nota: non implica variazioni finanziarie MORETTI, PAVIOTTI Emendamento aggiuntivo (15.1) RITIRATO 1. Dopo la lettera b), del comma 5, dell’articolo 15 è inserita la seguente lettera: <<b bis) con riferimento alle attività di cui alla lettera a) mantiene in carico ai singoli dipendenti fino al 31 dicembre 2016 gli eventuali incarichi di posizione organizzativa, di coordinamento o ai sensi dell’articolo 110 del Decreto legislativo n. 267/2000 attribuiti dalle Province, con conservazione del relativo trattamento economico.>>. ZIBERNA, RICCARDI, NOVELLI, MARINI, DE ANNA, ZILLI Emendamento soppressivo (17.0.1) RITIRATO L’articolo 17 è soppresso. Nota: le disposizioni di cui all’art. 17 sono riportate dell’emendamento da noi proposto all’art. 11 GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (17.1) APPROVATO All’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole <<di riferimento>> sono aggiunte le seguenti: <<, a qualunque ente pubblico esse appartengono>>. b) al comma 3 le parole <<, in sede di trasferimento dei beni stessi,>> sono soppresse. GIUNTA REGIONALE Emendamento aggiuntivo (17 bis.1) APPROVATO 1. Dopo l’articolo 17 sono aggiunti i seguenti: <<Art. 17 bis (Modifiche alla legge regionale 34/2015) 1. In attuazione dell’articolo 1, comma 361, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), al fine di determinare per l’anno 2016 la destinazione percentuale delle risorse disponibili, detratti gli stanziamenti definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge regionale 26/2007 e dell’articolo 5, comma 97, della legge regionale 1/2004, per le iniziative e gli interventi di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la Tabella I relativa all’articolo 4, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilità 2016), è sostituita dalla seguente: <<Tabella I Art. 18 L.R. 26/2001 Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena (art. 16 Legge 38/2001) 3 56,46 Disegno di legge n. 137 Raccolta emendamenti d’Aula Art. 19 L.R. 26/2001 Contributi statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia (art. 8 Legge 38/2001) Art. 20 L.R. 26/2007 Interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena (art. 21 Legge 38/2001) Spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per I problemi della minoranza slovena (art. 3 Legge 38/2001) Art. 18 ante , c. 1 bis L.R. 26/2007 Percentuale destinata a quota di accantonamento da ripartire in sede di legge regionale di assestamento del bilancio 24,12 4,27 0,21 14,94 Art. 17 ter (Interventi urgenti per la Scuola bilingue di San Pietro al Natisone) 1. Al fine di consentire l’apertura dell’anno scolastico 2016/2017 presso l’edificio scolastico di proprietà comunale destinato a sede dell’Istituto Comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone, attualmente oggetto di interventi di ristrutturazione ed adeguamento statico ed antisismico già in parte finanziati, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di San Pietro al Natisone per le necessarie ed urgenti opere di completamento dei locali e degli spazi di pertinenza del plesso scolastico della scuola bilingue con insegnamento sloveno-italiano di San Pietro al Natisone. 2. La domanda per la concessione del finanziamento straordinario di cui al comma 1 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, corredata di un quadro economico, di una relazione illustrativa dei lavori e di un cronoprogramma delle opere e dei pagamenti, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, Alla concessione e liquidazione del contributo si provvede come stabilito dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), previa valutazione istruttoria da parte della Direzione centrale infrastrutture e territorio. 3. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista la spesa di euro 140.000 per l’anno 2016 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) (cap. 5598).>>. % Art. 18 L.R. 26/2001 Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena (art. 16 Legge 38/2001) Art. 19 L.R. 26/2001 Contributi statali per l'uso della lingua SIMULAZIONE Precedente % in stabilità 56,46 5.292.950,00 60,67 56.4581 «5.293.125,00» 24,12 4 2.261.630,00 Precedente simulazione 5.292.950,00 «5.293.202,69» 25,58 2.231.630,00 Disegno di legge n. 137 Raccolta emendamenti d’Aula slovena nella pubblica amministrazione del 24.1240 «2.261.250,00» Friuli Venezia Giulia (art. 8 Legge 38/2001) Art. 20 L.R. 26/2007 Interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine facenti 4,27 400.000,00 parte del territorio di insediamento della 4.2666 «400.312,50» minoranza linguistica slovena (art. 21 Legge 38/2001) Spese per il funzionamento del Comitato 0,21 20.000,00 istituzionale paritetico per I problemi 0.2133 «19.687,50» della minoranza slovena (art. 3 Legge 38/2001) Art. 18 ante . C. 1 bis L.R. 26/2007 Percentuale destinata a quota di 14,94 1.400.420,00 accantonamento da ripartire in sede di 14 9378 «1.400.625,00 legge regionale di assestamento del » bilancio (Es. 5.292.950,00 X 100 / 9.375.000,00 = 54,465) «2.231.747,57» 4,59 400.000,00 «400.458,23» 0,00 0,00 9,16 800.00,00 «799.171,51» La percentuale per il Comitato è stabilità in base alle indicazioni emerse nella seduta del 10.2.2016 (somma di 20.000,00 E) Il fatto di usare solo due decimali per le percentuali determina degli scompensi — invero contenuti - tra la cifra da cui si è partiti per determinare la percentuale e la cifra finale ottenuta con l'applicazione della percentuale arrotondata. Infatti 1 punto di percentuale è pari a 93.750,00 euro , mentre 0,1% = 9.375,00 euro, 0.01% = 937,50 e 001. = 93,75 LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU n.302 del 30-12-2015 - SuppL Ordinario n. 70) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016 Art. 1. - omissis 361. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 524 è sostituito dal seguente: «524. La regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. A decorrere dall'anno 2016 le risorse per le attività di cui al presente comma sono stabilite in 10 milioni di euro annui». - omissis - MARTINES Emendamento modificativo (19.1) APPROVATO 5 Disegno di legge n. 137 Raccolta emendamenti d’Aula Al comma 4 dell’articolo 19, dopo la parola <<confermati>> sono inserite le seguenti <<nei loro incarichi, automaticamente e alle medesime condizioni contrattuali,>>. NB non implica variazioni finanziarie GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (29 bis.1) APPROVATO Dopo l’art. 29 è inserito il seguente: <<Art. 29 bis (Modifica all’art. 4 della legge regionale 34/2015) 1. All’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 13 la parola<<raccogliere>> è sostituita da <<esaminare>> e le parole <<ed effettuare le necessarie ricerche>> sono sostituite dalle seguenti <<e le ricerche scientifiche condotte>>; b) al comma 16 la parola <<quattro>> è sostituita dalla seguente <<due>>; c) al comma 17 le parole <<al Segretariato generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Direzione centrale competente in materia di cultura>> e le parole <<trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti <<novanta giorni>>.>>. Nota: non comporta variazioni finanziarie GIUNTA REGIONALE Sub emendamento all'emendamento di pag. 30.1 (30.0.0.1) APPROVATO Dopo la lettera E) è inserita la seguente: <<e bis) alla lettera b) del comma il l'importo <<5.000>> è sostituito dal seguente <<3.500>>.>>. GIUNTA REGIONALE Sub emendamento modificativo all’emendamento di pagina 30.1 (30.0.1) APPROVATO La lettera L) è soppressa. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (30.1) APPROVATO All’articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche: A) I comma 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti commi: <<1. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per l’anno 2016 e 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.>>. B) Dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1bis. Per le finalità di cui all’articolo 11, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4.500 euro, suddivisa in ragione di 1.500 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a 6 Disegno di legge n. 137 Raccolta emendamenti d’Aula valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.>>. C) al comma 2 le parole <<al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti <<ai commi 1 e 1 bis>>; D) al comma 3 l’importo <<2.468.000>> è sostituito dal seguente <<2.436.500>> e l’importo <<6.536.000>> è sostituito dal seguente <<6.473.000>>; E) al comma 10 l’importo <<30.000>> è sostituito dal seguente <<13.500>>. F) al comma 11 la lettera c) è soppressa. G) Dopo il comma 11 è inserito il seguente: <<11bis. Per le finalità previste dal comma 4ter, nell’articolo 37, della legge regionale 23/2015 come inserito dall’articolo 23, comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa di 1.000 euro, per l’anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 11ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11bis si provvede mediante rimodulazione della spesa all’interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.>>. H) I commi 5 e 6 sono soppressi. I) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi: <<11bis. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 37, comma 1 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata la spesa di euro 100.0000 per l’anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 11ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11bis si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 11quater. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 37, comma 3 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata la spesa di euro 100.0000 per l’anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 11quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11quater si provvede come di seguito indicato: a) mediante storno di euro 80.000 per l’anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. b) per euro 20.000 provvede mediante rimodulazione della spesa all’interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione 7 Disegno di legge n. 137 Raccolta emendamenti d’Aula dei beni di interesse storico) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.>>. L) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi: 11bis. Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 3 e 5, lettera b) è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.028.977,94, suddivisa in ragione di euro 232.349,86 per l’anno 2016 e di euro 398.314,04 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, come di seguito indicato: a) euro 967.195,09 suddivisa in ragione di euro 218.398,89 per l'anno 2016, di euro 374.398,10 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018; b) euro 61.782,85 suddivisa in ragione di euro 13.950,97 per l'anno 2016, di euro 23.915,94 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018. 11 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11bis. si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 20162018. Nota: Conseguentemente vanno ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui al comma 3 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018) 11 quater. In relazione al disposto di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, lettera b), è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 280.455,33, suddiviso in ragione di euro 63.328,63 per l’anno 2016 e di euro 108.563,35 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 1 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018. e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (32.1) APPROVATO Dopo il comma 1, è aggiunt0 il seguente: <<1 bis. Le disposizioni abrogative di cui all’articolo 31 hanno effetto dalla data di costituzione dell’Ente.>>. 8