L`attività del Tribunale di primo grado

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L`attività del Tribunale di primo grado
Tribunale di primo grado
Attività
A — Attività del Tribunale di primo grado nel 2005
di Bo Vesterdorf, presidente del Tribunale
Il 2005 resterà per il Tribunale di primo grado un anno segnato da molteplici importanti
sviluppi, nel volume e nella forma, del contenzioso sottoposto alla sua cognizione.
Le statistiche giudiziarie per l’anno 2005 rivelano anzitutto un sensibile aumento del
numero di cause definite. Nel 2005 il Tribunale ha infatti giudicato 610 cause, il che
rappresenta un aumento del 69 % rispetto all’anno precedente, durante il quale erano
state definite 361 cause. Questo significativo progresso dev’essere relativizzato, in
quanto 117 delle cause chiuse dal Tribunale nel 2005 lo sono state a causa di un trasferimento al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea. Nondimeno, se non
si tiene conto di tale trasferimento, il numero di cause definite rimane significativamente superiore (37 %) rispetto all’anno 2004. Si rilevi che, come gli anni precedenti,
la maggior parte (83 %) delle cause definite nel 2005 è stata decisa da una sezione a
tre giudici. Il 10 % di tali cause è stato giudicato da un collegio a cinque giudici e l’1 %
da parte del Tribunale in formazione di giudice unico, ove peraltro il Tribunale ha pronunciato nel 2005 le sue prime sentenze in Grande Sezione (composta da undici giudici) in sei cause vertenti su ricorsi per responsabilità proposti contro la Comunità (cfr.
infra, sezione III).
Questo sensibile aumento del numero delle cause definite, ampiamente dovuto all’arrivo
di dieci nuovi giudici nel 2004, si è accompagnato ad una diminuzione del numero di cause iscritte a ruolo nel 2005. Tale numero ammonta infatti a 469 contro 536 nel 2004, pari a
un calo del 12 %. Questa diminuzione dev’essere peraltro relativizzata in quanto, nel 2004,
27 cause sono state rinviate dalla Corte in forza del trasferimento di competenze che ha
consentito al Tribunale di statuire sui ricorsi diretti presentati dagli Stati membri. Il numero
di cause iscritte a ruolo quest’anno è in realtà tornato a un livello paragonabile a quello del
2003 (466 cause). Peraltro, il volume del contenzioso del marchio comunitario si stabilizza,
essendo state introdotte nel 2005 98 cause (contro 110 nel 2004), il che rappresenta comunque, come l’anno scorso, approssimativamente il 20 % del numero di cause proposte.
Per contro, il numero di cause di pubblico impiego ha continuato ad aumentare in valore
assoluto (151 cause contro 146 nel 2004) così come in valore relativo (32 % contro 27 %
l’anno precedente).
In definitiva, al termine del 2005, il numero delle cause pendenti ammonta a 1 033, il che
rappresenta una riduzione di 141 cause, pari al 12 %, rispetto all’anno precedente. Dopo il
trasferimento di 117 cause al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, 152
cause di pubblico impiego sono pendenti dinanzi al Tribunale di primo grado, il che corrisponde a poco più di un anno di attività del Tribunale in questo settore.
Se le statistiche giudiziarie per il 2005 rivelano dunque flussi di cause molto incoraggianti,
la durata media del procedimento è tuttavia aumentata sensibilmente nel 2005, atteso
che, a parte il contenzioso del pubblico impiego e della proprietà intellettuale, essa è pari
a 25,6 mesi (contro 22,6 mesi nel 2004).
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Le statistiche di quest’anno devono inoltre essere analizzate tenendo presente che la creazione del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea inciderà, a partire dall’anno prossimo, in maniera sensibile sul volume e sul profilo d’insieme del contenzioso dinanzi al Tribunale, consentendogli così di concentrarsi più direttamente su determinate
materie del contenzioso economico. Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea costituisce la prima camera giurisdizionale incaricata di conoscere in primo grado di
determinate categorie di ricorsi proposti in materie specifiche, come è permesso, dall’entrata in vigore del trattato di Nizza, in forza dell’art. 225 A CE. I sette nuovi giudici di questo
Tribunale, affiancato al Tribunale di primo grado, hanno prestato giuramento il 5 ottobre
2005. Il 2 dicembre 2005, il presidente della Corte di giustizia ha constatato che il Tribunale della funzione pubblica era regolarmente costituito. Tale decisione è stata pubblicata il
12 dicembre 2005 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (1). Di conseguenza, il 15 dicembre 2005, a norma della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE,
Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (2), 117
cause, inizialmente proposte dinanzi al Tribunale di primo grado, ma la cui fase scritta non
era ancora giunta a termine a quella data, sono state trasferite con ordinanza al Tribunale
della funzione pubblica.
L’istituzione del Tribunale della funzione pubblica ha altresì indotto il Tribunale a modificare il proprio regolamento di procedura per introdurvi le disposizioni relative ai ricorsi contro le decisioni del nuovo organo giurisdizionale (3). Questa modifica del regolamento di
procedura ha del resto consentito, da un lato, di adattare le disposizioni relative al gratuito
patrocinio, denominato anche «patrocinio a spese dello Stato», alla luce delle disposizioni
della direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/8/CE, intesa a migliorare l’accesso alla
giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (4) e, d’altro lato, di chiarire la portata o di adattare altre disposizioni del regolamento, segnatamente aumentando la flessibilità del procedimento accelerato previsto all’art. 76 bis del regolamento. Quanto a
quest’ultima disposizione, si rilevi che, nel corso del 2005, dodici domande di procedimento accelerato sono state depositate e che in sei cause sono state accolte. Il Tribunale ha
peraltro definito tre cause mediante tale procedimento nel 2005 (5). Il procedimento accelerato ha ancora una volta dimostrato la propria efficacia, considerato che ciascuna di tali
cause è stata definita in un periodo non superiore ai sette mesi (6).
Oltre al cambiamento, d’importanza fondamentale, rappresentato dall’affiancamento al
Tribunale della prima delle camere giurisdizionali previste dal trattato di Nizza, il 6 ottobre
(1)
GU L 325, pag. 1.
()
GU L 333, pag. 7.
()
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, adottata il 12 ottobre 2005 (GU L 298,
pag. 1).
(4)
GU L 26, pag. 41.
(5)
Ordinanza del Tribunale 10 gennaio 2005, causa T-209/04, Spagna/Commissione; sentenze del Tribunale
21 settembre 2005, causa T-87/05, EDP/Commissione, e 23 novembre 2005, causa T-178/05, Regno Unito/
Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(6)
Ordinanza 8 marzo 2005, causa T-447/04, Capgemini Nederland/Commissione; sentenze EDP/Commissione
e Regno Unito/Commissione, cit. supra alla nota 5.
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2005 il Tribunale di primo grado ha voltato un’altra pagina importante della sua storia. Il
sig. Hans Jung ha infatti lasciato le sue funzioni di cancelliere del Tribunale, che occupava
fin dall’insediamento di tale organo giurisdizionale nel 1989. L’udienza solenne svoltasi
alla sua partenza ha dato modo di onorare il suo contributo inestimabile all’insediamento
e poi allo sviluppo del Tribunale. È stata altresì l’occasione per raccogliere il giuramento del
suo successore, sig. Emmanuel Coulon.
Infine, i principali orientamenti della giurisprudenza sono evocati nelle pagine che seguono, a cominciare da quelli relativi a taluni aspetti generali della procedura (I), per proseguire con quelli relativi al contenzioso della legittimità (II), al contenzioso in materia di risarcimento danni (III) e ai procedimenti sommari (IV).
I.
Aspetti procedurali
a)
Intervento
L’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al
Tribunale, dispone che le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre, l’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che l’interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento. Queste due disposizioni,
complesse da applicare, sono state oggetto di una copiosa giurisprudenza (7), che due
sentenze pronunciate quest’anno sono venute ad integrare.
In tal senso, da un lato, nella causa VKI/Commissione, gli intervenienti sollevavano argomenti che non erano stati dedotti dalla Commissione, parte che essi sostenevano, e che
avrebbero determinato, qualora fossero stati accolti, l’annullamento della decisione impugnata, vale a dire un risultato opposto a quello cui miravano le conclusioni della Commissione (8). Il Tribunale ne ha dedotto che tali argomenti modificavano l’ambito della causa
ed erano, pertanto, irricevibili.
D’altro lato, nella causa Regione autonoma della Sardegna/Commissione, alcune parti
intervenute a sostegno della ricorrente sollevavano motivi che essa non aveva invocato (9).
La Commissione contestava la ricevibilità di tali motivi affermando che, in generale, le parti intervenienti non sono legittimate a dedurre motivi diversi da quelli su cui si fonda la
parte principale, che esse sostengono. Nella sentenza, il Tribunale dichiara tuttavia che tali
parti hanno il diritto di esporre i propri motivi, «purché siano diretti al sostegno delle conclusioni di una delle parti principali e non siano totalmente estranei alle considerazioni su
(7)
Cfr., ad esempio, sentenza della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in
Limburg/Alta autorità, Racc. pag. 3, pag. 37, nonché sentenza del Tribunale 3 aprile 2003, causa T-119/02,
Royal Philips Electronics/Commissione, Racc. pag. II-1433, punti 203 e 212.
(8)
Sentenza del Tribunale 13 aprile 2005, causa T-2/03, Verein für Konsumenteninformation/Commissione,
non ancora pubblicata nella Raccolta.
(9)
Sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna/Commissione,
non ancora pubblicata nella Raccolta.
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cui si basa la controversia come costituita tra ricorrente e convenuto, il che avrebbe per
effetto di modificarne l’oggetto». Nel caso di specie, alcuni dei motivi delle parti intervenienti, pur essendo diversi da quelli sollevati dalla ricorrente, erano collegati all’oggetto
della controversia e potevano pertanto essere dedotti dinanzi al Tribunale.
b)
Rilevamento d’ufficio di un motivo di ordine pubblico
Nel 2005, il Tribunale ha applicato i principi relativi al rilevamento d’ufficio di motivi di ordine pubblico in maniera piuttosto classica.
In tal senso, nella causa Freistaat Thüringen/Commissione, un errore di fatto nel quale era
incorsa la Commissione ha indotto il Tribunale a rilevare d’ufficio un motivo vertente su una
carenza di motivazione (10). Analogamente, nella causa Suproco/Commissione, il Tribunale
ha rilevato d’ufficio due carenze di motivazione in una decisione della Commissione con la
quale era stata negata la concessione di una deroga a talune norme d’origine applicabili allo
zucchero proveniente dalle Antille olandesi (11). Infine, nella causa CIS/Commissione, ancora una volta d’ufficio è stata rilevata la carenza di motivazione di una decisione recante soppressione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), in quanto tale
decisione non si pronunciava in merito a vari fatti e argomenti essenziali per consentire di
valutarne la legittimità rispetto ai motivi sollevati dalla ricorrente (12).
Peraltro, nella sentenza Corsica Ferries France/Commissione, il Tribunale ha dichiarato
che una violazione dei diritti della difesa non costituiva una violazione delle forme sostanziali e non doveva pertanto essere sollevata d’ufficio, così confermando una giurisprudenza già evocata nella relazione annuale 2004 (13). Nello stesso senso, nella sentenza Common Market Fertilizers/Commissione, il Tribunale ha rifiutato di estendere d’ufficio la
propria cognizione su un’eccezione di illegittimità diretta contro una disposizione della
normativa doganale, in quanto essa non si fondava sull’incompetenza dell’autore dell’atto
impugnato (14).
c)
Stralcio di documenti dal fascicolo
Nella causa Gollnisch e a./Parlamento i ricorrenti producevano dinanzi al Tribunale un
parere del servizio giuridico del Parlamento redatto per conto dell’Ufficio di presidenza di
(10)
Sentenza del Tribunale 19 ottobre 2005, causa T-318/00, Freistaat Thüringen/Commissione, non ancora
pubblicata nella Raccolta.
(11)
Sentenza del Tribunale 22 settembre 2005, causa T-101/03, Suproco/Commissione, non ancora pubblicata
nella Raccolta.
(12)
Sentenza del Tribunale 22 giugno 2005, causa T-102/03, CIS/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(13)
Sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-349/03, Corsica Ferries France/Commissione, non ancora
pubblicata nella Raccolta, con richiamo alla sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00,
T-68/00, T-71/00 e T-78/00, JFE Engineering/Commissione (oggetto d’impugnazione, cause C-403/04 P e
C-405/04 P), non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 425.
(14)
Sentenza del Tribunale 27 settembre 2005, cause riunite T-134/03 e T-135/03, Common Market Fertilizers/
Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-443/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
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tale istituzione. Il Parlamento chiedeva che tale documento fosse eliminato dal fascicolo.
Tale richiesta ha dato modo al Tribunale, accogliendo la richiesta del Parlamento, di confermare una giurisprudenza ormai costante secondo la quale è contrario al pubblico interesse, che impone che le istituzioni possano beneficiare dei pareri del loro servizio giuridico, forniti con la massima indipendenza, ammettere che documenti interni di tal genere
possano essere prodotti da soggetti diversi dai servizi su richiesta dei quali sono stati redatti, in una controversia dinanzi al Tribunale, e ciò senza che la loro produzione sia stata
autorizzata dall’istituzione interessata o ordinata dal giudice (15).
Per contro, nella causa Entorn/Commissione, il Tribunale ha respinto la domanda di stralciare dal fascicolo alcune dichiarazioni rese da un terzo dinanzi ad alcuni dipendenti dell’Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF) (16). Secondo il Tribunale, la ricorrente aveva infatti fornito una spiegazione plausibile di come essa avesse potuto ottenere
il documento stesso senza commettere atti illegittimi tali da impedirle di avvalersene nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.
II.
Contenzioso di legittimità
Nella presente sezione saranno esposte le principali decisioni rese per statuire su un ricorso
d’annullamento proposto ai sensi dell’art. 230 CE (17). Occorre sottolineare che la selezione di
questi sviluppi giurisprudenziali comporta necessariamente una dose di soggettività e che,
pertanto, varie materie affrontate dal Tribunale nel 2005 non saranno oggetto di sviluppi
specifici nella presente relazione, nonostante le precisazioni che alcune delle decisioni pronunciate possono aver comportato. Si tratta delle decisioni pronunciate a proposito del
FESR (18), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (19), del Fondo
sociale europeo (FSE) (20), della regolamentazione che disciplina l’utilizzazione di taluni stanziamenti del Parlamento (21), nonché delle decisioni pronunciate nei settori della pesca (22),
(15)
Ordinanza del Tribunale 10 gennaio 2005, causa T-357/03, Gollnisch e a./Parlamento, non ancora pubblicata
nella Raccolta, con riferimento all’ordinanza della Corte 23 ottobre 2002, causa C-445/00, Austria/Consiglio,
Racc. pag. I-9151, punto 12, e alla sentenza del Tribunale 8 novembre 2000, causa T-44/97, Ghignone e a./
Consiglio, Racc. PI pag. I-A-223 e II-1023, punto 48.
(16)
Sentenza del Tribunale 18 gennaio 2005, causa T-141/01, Entorn/Commissione (oggetto di impugnazione,
C-162/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
(17)
Potranno tuttavia essere menzionate, incidentalmente, talune sentenze (e ordinanze) pronunciate nell’ambito di ricorsi per risarcimento danni. Considerato infatti che tra i presupposti della responsabilità della Comunità per atto illecito vi è l’illegittimità del comportamento denunciato, tali sentenze (e ordinanze) mettono a volte anch’esse in discussione la legittimità di atti adottati dalle istituzioni.
(18)
Sentenze del Tribunale 18 ottobre 2005, causa T-60/03, Regione Siciliana/Commissione, e 31 maggio 2005,
causa T-272/02, Comune di Napoli/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta.
(19)
Sentenza Entorn/Commissione, cit. supra alla nota 16.
( )
Sentenza del Tribunale 30 giugno 2005, causa T-347/03, Branco/Commissione, e ordinanza del Tribunale
13 ottobre 2005, causa T-249/02, Fintecna/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(21)
Ordinanza Gollnisch e a./Parlamento, cit. supra alla nota 15.
( )
Ordinanza Spagna/Commissione, cit. supra alla nota 5, e sentenza del Tribunale 19 ottobre 2005, causa
T-415/03, Cofradía de pescadores de «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, non ancora pubblicata nella
Raccolta.
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dei prodotti fitofarmaceutici (23), degli appalti pubblici (24), delle misure di difesa commerciale (25), dell’ambiente (26) nonché del ravvicinamento delle legislazioni in tale settore (27).
A.
Ricevibilità dei ricorsi presentati ai sensi dell’art. 230 CE
Come nel 2004, anche nel 2005 il Tribunale ha avuto modo di esaminare, vuoi d’ufficio
vuoi su istanza di parte, i presupposti di ricevibilità dei ricorsi d’annullamento (28).
1.
Atti che possono formare oggetto di un ricorso
Oltre all’applicazione della giurisprudenza costante secondo la quale possono formare oggetto di un ricorso solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti (29),
quest’anno si è presentata l’occasione di affrontare la questione, meno corrente, del nesso
esistente tra ricorsi d’annullamento e contenzioso contrattuale. Nella causa Helm Düngemittel/Commissione, il Tribunale ha infatti confermato che gli atti adottati dalle istituzioni che si iscrivono in un ambito puramente contrattuale, dal quale sono inscindibili, non
rientrano, per la loro stessa natura, tra gli atti di cui all’art. 249 CE, contro i quali possa proporsi un ricorso d’annullamento (30). Fondandosi nella fattispecie sulla natura contrattuale
del rapporto tra il ricorrente e la Commissione, il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso d’annullamento proposto contro un atto non scindibile da tale rapporto e ha rifiutato di riqualificare il ricorso come domanda proposta ai sensi dell’art. 238 CE (che attribuisce ai giudici comunitari la competenza a statuire in forza di una clausola compromissoria
contenuta in un contratto stipulato dalla Comunità).
(23)
Sentenza del Tribunale 28 giugno 2005, causa T-158/03, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-326/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
(24)
Cfr., ad esempio, sentenza del Tribunale 6 luglio 2005, causa T-148/04, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(25)
Sentenze del Tribunale 17 marzo 2005, causa T-192/98, Eurocoton/Consiglio; causa T-195/98, Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei e a./Consiglio, e causa T-177/00, Philips/Consiglio, non pubblicate nella
Raccolta.
(26)
Sentenza Regno Unito/Commissione, cit. supra alla nota 5.
27
( )
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2005, cause riunite T-366/03 e T-235/04, Land Oberösterreich/Commissione (oggetto di impugnazione, cause C-439/05 P e C-454/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
(28)
Per un esame d’ufficio, cfr., ad esempio, sentenze del Tribunale 14 aprile 2005, causa T-88/01, Sniace/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-260/05 P); Land Oberösterreich/Commissione, cit. supra alla
nota 27, e 25 ottobre 2005, causa T-43/04, Fardoom e Reinard/Commissione, nonché ordinanza del Tribunale 7 settembre 2005, causa T-358/03, Krahl/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta.
(29)
Cfr., ad esempio, ordinanza del Tribunale 16 novembre 2005, causa T-343/03, Deutsche Post e Securicor
Omega Express/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, e sentenza 15 dicembre 2005, causa T-33/01,
Infront WM/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. Cfr. altresì, sull’impossibilità di proporre
ricorso contro un atto preparatorio, ordinanza del Tribunale 22 luglio 2005, causa T-376/04, Polyelectrolyte
Producers Group/Consiglio e Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-368/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
(30)
Ordinanza del Tribunale 9 giugno 2005, causa T-265/03, Helm Düngemittel/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.
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2.
Attività
Termini di presentazione del ricorso
In forza dell’art. 230, quinto comma, CE, i ricorsi d’annullamento devono essere proposti
nel termine di due mesi a decorrere, a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla
sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha
avuto conoscenza. Secondo una giurisprudenza costante, il criterio della data in cui si è
avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è
subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto. Inoltre, in mancanza di pubblicazione o di notifica, il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto
e della motivazione dell’atto di cui trattasi, in modo da poter esercitare il proprio diritto di
ricorso. Spetta tuttavia a colui che ha conoscenza dell’esistenza di un atto che lo riguarda
chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole.
Il Tribunale ha inoltre dichiarato che il fatto che un ricorrente domandi la comunicazione
di una decisione recante esclusione delle spese ammissibili a titolo di un programma attuato nell’ambito del FESR, e ciò più di quattro mesi dopo averne avuto conoscenza, costituiva un superamento del termine ragionevole ai sensi della citata giurisprudenza (31).
La sentenza Olsen/Commissione (32), dal canto suo, ha consentito al Tribunale di fornire
una precisazione importante sull’applicazione di questi principi al contenzioso degli
aiuti di Stato (33). In tale causa, la ricorrente impugnava una decisione con la quale la
Commissione aveva autorizzato un aiuto di Stato versato a una concorrente spagnola. Il
ricorso era stato presentato poco più di sei mesi dopo la notifica della decisione al Regno di Spagna, che era l’unico destinatario della decisione impugnata. Poiché la ricorrente non era la destinataria della decisione impugnata, il Tribunale dichiara nella sua
sentenza che il criterio della notifica dell’atto non le era applicabile. Al fine, poi, di determinare se, nella fattispecie, si applicasse il criterio della pubblicazione o quello di acquisizione della conoscenza, il Tribunale rammenta la giurisprudenza secondo la quale, per
quanto riguarda gli atti che, per prassi costante dell’istituzione interessata, vengono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il criterio della data di acquisizione
di conoscenza non è applicabile: in un’ipotesi del genere, è la data della pubblicazione
che fa decorrere il termine di ricorso (34).
Orbene, in materia di aiuti di Stato, le decisioni con cui la Commissione constata, in seguito
ad un esame preliminare, che la misura notificata non lascia dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune e decide che tale misura è compatibile, formano oggetto di
(31)
Ordinanza del Tribunale 27 maggio 2005, causa T-485/04, COBB/Commissione, non ancora pubblicata nella
Raccolta.
(32)
Sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-17/02, Olsen/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-320/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
(33)
Tale precisazione è stata reiterata in tre ordinanze: ordinanze del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-98/04,
SIMSA e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta; 19 settembre 2005, causa T-321/04, Air Bourbon/
Commissione, e 21 novembre 2005, causa T-426/04, Tramarin/Commissione, non ancora pubblicate nella
Raccolta.
(34)
Sentenza della Corte 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-973, punto 39.
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un’informazione sintetica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (35). Inoltre, secondo
una prassi recente ma costante della Commissione, questa informazione sintetica contiene
un rinvio al sito Internet del segretariato generale della Commissione, con la specificazione
che il testo integrale della decisione in questione, esclusi i dati riservati, è disponibile, nella
lingua o nelle lingue facenti fede. Di conseguenza, dichiara il Tribunale, la circostanza che la
Commissione dia ai terzi un accesso integrale al testo di una decisione pubblicata sul suo sito
Internet, combinata alla pubblicazione di un’informazione sintetica nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea che permette agli interessati di individuare la decisione di cui si tratta e
che li informa di tale possibilità di accesso via Internet, deve essere considerata come una
pubblicazione ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE. Nella fattispecie, la ricorrente poteva
quindi legittimamente contare sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il suo ricorso, essendo stato proposto addirittura prima di tale pubblicazione, è stato dichiarato ricevibile.
3.
Interesse ad agire
L’interesse ad agire dev’essere valutato al giorno in cui il ricorso è proposto (36). Tuttavia,
così ha dichiarato il Tribunale nella causa First Data/Commissione, nell’interesse di
un’equa amministrazione della giustizia, tale considerazione relativa al momento della valutazione della ricevibilità del ricorso non può impedire al Tribunale di dichiarare che non
vi è più luogo a statuire sul ricorso qualora un ricorrente, che inizialmente aveva interesse
ad agire, abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del detto
ricorso (37). Nella fattispecie, le ricorrenti contestavano una decisione con cui la Commissione non si era opposta, sul fondamento dell’art. 81 CE, ad alcune norme che disciplinavano l’affiliazione a un sistema di carte bancarie. Tali regole erano state soppresse dopo
l’introduzione del ricorso, cosicché — dichiara il Tribunale — l’interesse ad agire delle ricorrenti, per quanto fosse esistito, era venuto meno.
I fatti della medesima causa, così come quelli di altre quattro cause definite nel 2005, hanno
inoltre consentito al Tribunale di applicare il principio costante secondo il quale l’interesse ad
agire non può essere esaminato in relazione a un avvenimento futuro ed ipotetico. In particolare, qualora l’interesse sul quale il ricorrente si fonda riguardi una situazione giuridica futura, egli dovrà dimostrare che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo (38).
In tal senso, in tre ordinanze pronunciate il 10 marzo 2005, il Tribunale, applicando questi
principi, dichiara irricevibili per carenza d’interesse ad agire diversi ricorsi presentati da im-
(35)
Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88
CE] (GU L 83, pag. 1).
(36)
Sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-16/96, Cityflyer Express/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 30.
(37)
Ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2005, causa T-28/02, First Data e a./Commissione, non ancora pubblicata
nella Raccolta.
(38)
Sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II-2181,
punto 33.
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prese italiane per contestare una decisione della Commissione che aveva dichiarato incompatibili con il mercato comune alcuni provvedimenti adottati a favore di imprese stabilite nei
territori di Venezia e di Chioggia (39). Il Tribunale, procedendo d’ufficio a verificare la ricevibilità, constata una carenza d’interesse ad agire fondandosi essenzialmente sulla decisione
della Repubblica italiana di non procedere al recupero degli aiuti nei confronti delle ricorrenti. Le ricorrenti, infatti, per dimostrare il loro interesse ad agire, si limitavano ad evocare circostanze future ed incerte, in particolare l’ipotesi che la Commissione giungesse ad una valutazione diversa da quella effettuata dalla Repubblica italiana, e le imponesse di procedere al
recupero degli aiuti di cui trattasi nei confronti delle imprese ricorrenti.
Secondo il Tribunale, in primo luogo, siccome soltanto il sopravvenire, futuro e incerto, di
una decisione della Commissione che contestasse la decisione di esecuzione della Repubblica italiana sarebbe stato idoneo ad incidere sulla loro posizione giuridica, le imprese ricorrenti non dimostravano di avere un interesse esistente e attuale all’annullamento della
decisione impugnata. Del resto, quand’anche si fosse verificata quest’ipotesi, le imprese
ricorrenti non sarebbero comunque state prive di tutela giurisdizionale effettiva, tenuto
conto della facoltà per loro di adire il giudice nazionale contro le eventuali decisioni dell’autorità nazionale competente che avessero imposto loro di restituire gli aiuti in oggetto.
In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti delle ricorrenti relativi agli effetti futuri della decisione impugnata, nella parte in cui dichiarava i regimi di aiuti di cui trattasi
incompatibili con il mercato comune ed ostava pertanto alla loro applicazione per il futuro, il Tribunale ricorda che non si può ritenere che una decisione della Commissione che
constati l’incompatibilità di un regime di aiuti riguardi individualmente i potenziali beneficiari di un tale regime unicamente in virtù di questa loro qualità (40). Pertanto, vantare un
eventuale interesse ad agire a questo solo titolo sarebbe in ogni caso inconferente in sede
di valutazione della ricevibilità di questi ricorsi.
Ancora in applicazione della giurisprudenza relativa all’interesse ad agire, il Tribunale, in
una sentenza 14 aprile 2005, Sniace/Commissione, anch’essa pronunciata in materia di
aiuti di Stato, ha dichiarato irricevibile un ricorso proposto dalla Sniace, con il quale tale
impresa contestava una decisione della Commissione che aveva dichiarato compatibile
con il mercato comune un aiuto da essa ricevuto (41). La Sniace intendeva contestare la
qualificazione come aiuto di Stato contenuta nella decisione, qualificazione che, a suo parere, le arrecava pregiudizio, segnatamente in ragione di un rischio di azioni in giudizio e
di taluni effetti sui suoi rapporti con l’istituto di credito che le aveva concesso l’aiuto. Il
(39)
Ordinanze del Tribunale 10 marzo 2005, cause riunite T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, da T-245/00 a
T-248/00, T-250/00, T-252/00, da T-256/00 a T-259/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-275/00, T-276/00,
T-281/00, T-287/00 e T-296/00, gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./Commissione, non ancora
pubblicata nella Raccolta; causa T-269/00, Sagar/Commissione, e causa T-288/00, Gardena Hotels e Comitato Venezia Vuole Vivere/Commissione, non pubblicate nella Raccolta. Cfr. altresì ordinanza del Tribunale
20 settembre 2005, causa T-258/99, Makro Cash & Carry Nederland/Commissione, non pubblicata nella Raccolta.
(40)
Cfr., in tal senso, sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy
e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 15, e sentenza del Tribunale 22 novembre 2001, causa T-9/98, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione, Racc. pag. II-3367, punto 77.
(41)
Sentenza del Tribunale 14 aprile 2005, causa T-141/03, Sniace/Commissione, non ancora pubblicata nella
Raccolta.
93
Attività
Tribunale di primo grado
Tribunale respinge il ricorso per carenza d’interesse ad agire fondandosi sulla giurisprudenza innanzi evocata, secondo la quale, qualora l’interesse su cui si fonda l’azione del ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, egli dovrà dimostrare che il pregiudizio a
questa situazione è comunque già certo (42). Nella fattispecie, la ricorrente non aveva dimostrato né, anzitutto, che il rischio di azioni giurisdizionali da essa invocato fosse esistente ed effettivo né, inoltre, che la qualificazione come aiuto di Stato nella fattispecie potesse
comportare in futuro un obbligo di notificare qualsiasi misura adottata da tale istituto creditizio a suo favore né, infine, che i danni derivanti, secondo la ricorrente, dallo svolgersi
del procedimento amministrativo potessero essere collegati alla qualificazione come aiuto di Stato contenuta nella decisione impugnata.
4.
Legittimazione ad agire
L’art. 230, quarto comma, CE dispone che «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur
apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la
riguardano direttamente e individualmente».
a)
Incidenza diretta
In una serie di cause vertenti sul regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 4 novembre 2003, n. 2004, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello
europeo (43), il Tribunale ha dichiarato che alcuni deputati che agivano per conto proprio
(e non per conto del partito cui appartenevano) non erano interessati direttamente da un
regolamento che stabilisce le condizioni di finanziamento dei partiti politici, segnatamente in quanto le conseguenze economiche di tale regolamento non riguardavano la loro
posizione giuridica, ma unicamente la loro posizione di fatto (44). Per contro, in due di queste cause, il Tribunale ha ritenuto che il regolamento in esame, che crea uno status di partito politico a livello europeo, riguardasse direttamente talune formazioni politiche. Infatti,
da un lato, l’istituzione di uno status giuridico vantaggioso di cui una parte delle formazioni politiche può beneficiare, mentre altre ne sono escluse, può incidere sulle pari opportunità tra i partiti politici. D’altra parte, le decisioni di finanziamento dei partiti politici adottate in applicazione dei criteri fissati dal regolamento controverso rientrano nella
competenza vincolata dell’autorità competente. Queste decisioni hanno quindi un carattere puramente automatico, che deriva unicamente dal regolamento impugnato, senza
applicazione di altre norme intermedie (45).
(42)
Sentenza NBV e NVB/Commissione, cit. supra alla nota 38, punto 33.
( )
GU L 297, pag. 1.
(44)
Ordinanze del Tribunale 11 luglio 2005, causa T-13/04, Bonde e a./Parlamento e Consiglio, non pubblicata
nella Raccolta; causa T-40/04, Bonino e a./Parlamento e Consiglio, e causa T-17/04, Front national e a./Parlamento e Consiglio (oggetto d’impugnazione, causa C-338/05 P), non ancora pubblicate nella Raccolta.
(45)
Ordinanze Bonino e a./Parlamento e Consiglio, cit. supra alla nota 44, e Front national e a./Parlamento e
Consiglio, cit. supra alla nota 44.
43
94
Tribunale di primo grado
Attività
Peraltro, nella sentenza Regione Siciliana/Commissione, il Tribunale ha precisato alcune
modalità di applicazione del criterio dell’incidenza diretta nel caso in cui siano adottate
decisioni relative ai contributi concessi dal FESR (46). Tale sentenza segna una certa evoluzione rispetto a decisioni precedenti emesse in contesti leggermente diversi (47). In tale
causa, la ricorrente contestava una decisione recante soppressione di un aiuto concesso
alla Repubblica italiana e poi versato alla ricorrente per la costruzione di una diga. La Commissione sosteneva che tale decisione non riguardava direttamente la ricorrente, in quanto gli Stati membri costituiscono uno schermo fra la Commissione e il beneficiario del contributo. Il Tribunale respinge tuttavia questa eccezione di irricevibilità applicando la
giurisprudenza secondo la quale, perché un provvedimento incida direttamente su un singolo che non ne è il destinatario, è necessario che esso produca direttamente effetti sulla
situazione giuridica dell’interessato e che la sua applicazione abbia carattere meramente
automatico e derivi dalla sola normativa comunitaria, senza l’applicazione di altre norme
intermedie (48).
Per quanto riguarda, da un lato, la modifica della situazione giuridica della ricorrente, il
Tribunale dichiara che la decisione impugnata ha avuto l’effetto di modificare la sua situazione patrimoniale privandola del saldo del contributo che doveva essere ancora versato
dalla Commissione e obbligandola a restituire gli importi versati a titolo di anticipo. Per
quanto riguarda, d’altro lato, il criterio dell’applicabilità automatica della decisione impugnata, il Tribunale rileva che quest’ultima, di per sé, produce meccanicamente nei confronti della ricorrente i suoi effetti giuridici, vale a dire unicamente in forza della normativa
comunitaria, senza che le autorità nazionali dispongano di alcun potere discrezionale relativamente al loro obbligo di dare esecuzione alla decisione. In tale occasione, il Tribunale
respinge gli argomenti secondo i quali le autorità nazionali possono teoricamente decidere di liberare la ricorrente dalle conseguenze finanziarie che la decisione impugnata fa
gravare direttamente su di essa. Infatti, una decisione nazionale di tale tipo rimarrebbe
giuridicamente estranea all’applicazione, in diritto comunitario, della decisione impugnata e avrebbe per effetto soltanto quello di ricollocare la ricorrente nella situazione in cui si
trovava prima dell’adozione della decisione impugnata, determinando a sua volta una seconda modifica della situazione giuridica della ricorrente, modificata in primo luogo, e
automaticamente, dalla decisione impugnata.
b)
Incidenza individuale
Applicando principi derivanti da una costante giurisprudenza, il Tribunale ha dichiarato, in
particolare, che non erano individualmente interessati dall’atto impugnato con i loro ricorsi: alcuni deputati non iscritti del Parlamento europeo rispetto a una modifica delle condizioni d’impiego degli stanziamenti applicabili ai gruppi politici e ai deputati non iscritti (49);
(46)
Sentenza Regione Siciliana/Commissione, cit. supra alla nota 18.
47
( )
Ordinanze del Tribunale 6 giugno 2002, causa T-105/01, SLIM Sicilia/Commissione, Racc. pag. II-2697, e 8 luglio 2004, causa T-341/02, Regione Siciliana/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-417/04 P),
non ancora pubblicata nella Raccolta.
(48)
Sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43.
( )
Ordinanza Gollnisch e a./Parlamento, cit. supra alla nota 15.
49
95
Attività
Tribunale di primo grado
alcuni produttori di banane rispetto a due regolamenti che fissavano talune condizioni di
importazione di tali prodotti nella Comunità (50); dei produttori di vino italiani ed associazioni che li raggruppavano nei confronti di un regolamento che modificava il regime delle
menzioni tradizionali (51); degli operatori italiani del settore dello zucchero rispetto a un
regolamento che fissava i prezzi d’intervento per lo zucchero bianco (52), nonché la proprietaria di un’azienda forestale rispetto a una decisione recante approvazione di un documento di programmazione per lo sviluppo rurale della Repubblica d’Austria (53).
La causa Sniace/Commissione, che ha consentito al Tribunale di precisare una volta di più
i presupposti per l’applicazione dell’art. 230, quarto comma, CE nel settore degli aiuti di
Stato, impone qualche commento in più (54). In tale causa, la Sniace contestava una decisione della Commissione con cui quest’ultima aveva dichiarato compatibile con il mercato
comune una serie di provvedimenti adottati in favore della Lenzing Lyocell, una società
austriaca. Il Tribunale solleva d’ufficio la questione della legittimazione ad agire della ricorrente nei confronti di tale decisione e, in particolare, la questione se essa potesse ritenersi
individualmente interessata alla luce dei criteri indicati per la prima volta dalla Corte nella
sentenza COFAZ e a./Commissione (55). Secondo tali criteri, nel settore degli aiuti concessi
dagli Stati sono riconosciute come individualmente interessate da una decisione della
Commissione che chiude il procedimento avviato in forza dell’art. 88, n. 2, CE, nei confronti di un aiuto individuale, oltre all’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che abbiano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detta procedura, purché la loro
posizione sul mercato sia notevolmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della
decisione impugnata. Orbene, così non avveniva nella fattispecie. Da un lato, la ricorrente
aveva svolto soltanto un ruolo secondario nel procedimento amministrativo, non avendo,
in particolare, presentato alcuna denuncia né osservazioni tali da influire ampiamente sullo svolgimento del procedimento. D’altro lato, un’analisi delle caratteristiche fisiche, del
prezzo e del processo di fabbricazione dei prodotti venduti rispettivamente dalla ricorrente e dalla Lenzing Lyocell non ha consentito al Tribunale di giungere alla conclusione che
esistesse un rapporto di concorrenza diretta tra di loro, non avendo la ricorrente del resto
nemmeno dimostrato che la decisione fosse idonea ad incidere notevolmente sulla sua
posizione nel mercato.
In un contesto diverso, il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza Infront WM/Commissione (56), che la ricorrente, nella sua qualità di detentore esclusivo di diritti di trasmissione
(50)
Sentenza del Tribunale 3 febbraio 2005, causa T-139/01, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione,
non ancora pubblicata nella Raccolta.
(51)
Ordinanza del Tribunale 28 giugno 2005, causa T-170/04, FederDoc e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(52)
Ordinanza del Tribunale 28 giugno 2005, causa T-386/04, Eridania Sadam e a./Commissione, non ancora
pubblicata nella Raccolta.
(53)
Ordinanza del Tribunale 28 febbraio 2005, causa T-108/03, von Pezold/Commissione, non ancora pubblicata
nella Raccolta.
(54)
Sentenza Sniace/Commissione, cit. supra alla nota 28.
(55)
Sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, COFAZ e a./Commissione, Racc. pag. 391, punto 25.
( )
Sentenza Infront WM/Commissione, cit. supra alla nota 29.
56
96
Tribunale di primo grado
Attività
televisiva di un evento considerato nel Regno Unito come avente interesse nazionale ai
sensi della direttiva 89/552/CEE (57), era individualmente interessata da una decisione della Commissione che rendeva il provvedimento adottato dal Regno Unito opponibile alle
emittenti televisive stabilite in un altro Stato membro, in quanto tale decisione era idonea
a ridurre la libera disponibilità dei diritti che essa aveva anteriormente acquisito.
B.
Regole di concorrenza applicabili alle imprese
Quest’anno, il Tribunale ha pronunciato undici sentenze vertenti sulle regole di diritto sostanziale che vietano gli accordi anticoncorrenziali, ancora una volta essenzialmente in
materia di cartelli (58). Tale cifra elevata contrasta con l’unica sentenza relativa all’applicazione dell’art. 82 CE (59) e con le tre sentenze pronunciate in merito a questioni sostanziali
relative al controllo delle concentrazioni (60).
1.
Ambito d’applicazione delle regole di concorrenza
Nella sentenza Piau/Commissione, il Tribunale precisa ancora una volta che le regole di
concorrenza possono, in determinate occasioni, trovare applicazione nel settore dello
sport (61). In questa causa, la Commissione aveva respinto, per carenza d’interesse comunitario, una denuncia con la quale il ricorrente si doleva di un regolamento della Fédération
internationale de football association (FIFA) che disciplinava l’attività degli agenti di giocatori. Nella sentenza, il Tribunale osserva che le società calcistiche e le federazioni nazionali
che le raggruppano sono rispettivamente imprese e associazioni di imprese ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, cosicché la FIFA, che raggruppa le federazioni nazionali, costituisce a sua volta un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 81 CE. Questa premessa
consente al Tribunale di dichiarare che il regolamento che disciplina l’attività degli agenti di
giocatori costituisce la decisione di un’associazione d’imprese. Tale attività, infatti, consiste
nel presentare regolarmente e dietro compenso un calciatore ad una società in vista di un
(57)
Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
(GU L 298, pag. 23), come modificata.
(58)
Sentenze del Tribunale 26 gennaio 2005, causa T-193/02, Piau/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-171/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta; 15 giugno 2005, cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03
e T-91/03, Tokai Carbon e a./Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-328/05 P), non pubblicata nella Raccolta; 18 luglio 2005, causa T-241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione; 27 luglio 2005, cause riunite da T-49/02 a T-51/02; Brasserie nationale e a./Commissione; 15 settembre 2005, causa T-325/01,
DaimlerChrysler/Commissione; 25 ottobre 2005, causa T-38/02, Groupe Danone/Commissione (oggetto
d’impugnazione, causa C-3/06 P); 29 novembre 2005, causa T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione; causa T-52/02, SNCZ/Commissione; causa T-62/02, Union Pigments/Commissione; causa T-64/02,
Heubach/Commissione, e 6 dicembre 2005, causa T-48/02, Brouwerij Haacht/Commissione, non ancora
pubblicate nella Raccolta.
(59)
Sentenza Piau/Commissione, cit. supra alla nota 58.
( )
Sentenze EDP/Commissione, cit. supra alla nota 5; 14 dicembre 2005, causa T-209/01, Honeywell/Commissione, e causa T-210/01, General Electric/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta.
(61)
Sentenza Piau/Commissione, cit. supra alla nota 58.
60
97
Attività
Tribunale di primo grado
impiego oppure due società l’una all’altra in vista di concludere un contratto di trasferimento. Si tratta quindi di un’attività economica di prestazione di servizi e non di un’attività peculiare al mondo dello sport nel senso definito dalla giurisprudenza.
2.
Procedimento di repressione delle pratiche anticoncorrenziali
Nella sentenza Sumitomo Chemical e a./Commissione, il Tribunale dichiara che la scadenza del termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla normativa comunitaria per
sanzionare un’infrazione agli artt. 81 CE e 82 CE non osta a che la Commissione constati
un’infrazione, senza infliggere un’ammenda, dopo la scadenza di tale termine (62). Il Tribunale precisa che l’inapplicabilità della prescrizione alla semplice constatazione di un’infrazione non è in contrasto né, in primo luogo, con il principio di certezza del diritto né, in
secondo luogo, con i principi comuni agli Stati membri né, in terzo luogo, con la presunzione d’innocenza. Per contro, dichiara ancora il Tribunale, affinché la Commissione possa
legittimamente constatare un’infrazione caduta in prescrizione occorre inoltre che essa
possa dimostrare un «legittimo interesse» (63). Orbene, nella fattispecie la Commissione
non aveva verificato l’esistenza di un siffatto interesse, cosa che ha giustificato l’annullamento della decisione nella parte che riguardava le ricorrenti.
3.
Contributi nell’ambito dell’art. 81 CE
a)
Applicazione dell’art. 81, n. 1, CE
Con decisione 10 ottobre 2001, la Commissione ha constatato che la DaimlerChrysler aveva violato, direttamente ovvero per il tramite delle sue controllate belga e spagnola, le regole comunitarie di concorrenza, partecipando ad accordi con i suoi distributori in Germania, in Belgio e in Spagna vertenti sulla vendita al dettaglio di autovetture della marca
Mercedes-Benz. Nella sentenza pronunciata su ricorso della DaimlerChrysler, il Tribunale
conferma che quest’impresa, per il tramite della sua controllata belga, ha effettivamente
partecipato ad un’intesa «anti-svendite» con le sue concessionarie belghe, censurando
tuttavia l’analisi della Commissione in merito ai mercati tedesco e spagnolo (64).
Sul mercato tedesco, si contestava in particolare alla ricorrente di aver dato istruzioni
ai suoi agenti commerciali, da un lato, di vendere, nella misura del possibile, autoveicoli nuovi unicamente a clienti situati nel rispettivo territorio contrattuale, evitando
così la concorrenza interna, e, d’altro lato, di esigere, per gli ordinativi di veicoli nuovi
(62)
Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2005, cause riunite T-22/02 e T-23/02, Sumitomo Chemical e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. Cfr., all’epoca dei fatti, articolo 1 del regolamento (CEE) del
Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1). Cfr.,
ormai, articolo 25 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
(63)
Sentenza della Corte 2 marzo 1983, causa 7/82, GVL/Commissione, Racc. pag. 483.
( )
Sentenza DaimlerChrysler/Commissione, cit. supra alla nota 58.
64
98
Tribunale di primo grado
Attività
provenienti da clienti di passaggio, il versamento di un acconto pari al 15 % del prezzo
del veicolo. Orbene, sottolinea il Tribunale nella sentenza, se è vero che il trattato CE
vieta i comportamenti anticoncorrenziali coordinati di due o più imprese, i comportamenti unilaterali di un produttore esulano invece da tale divieto. Il Tribunale dichiara
che, nella fattispecie, la DaimlerChrysler ha appunto agito unilateralmente. A torto,
pertanto, la Commissione ha ritenuto che gli agenti commerciali tedeschi cui la DaimlerChrysler aveva dato istruzioni sopportassero un rischio commerciale sufficiente per
contraddistinguerli in quanto imprese autonome; tali agenti dovevano in realtà essere
assimilati a dipendenti della DaimlerChrysler, integrati in quest’ultima, con cui formavano quindi un’unità economica.
Quanto al mercato spagnolo, si contestava alla DaimlerChrysler di aver vietato alle
proprie concessionarie di fornire autoveicoli alle società di leasing in assenza di un
utilizzatore identificato, impedendo loro in tal modo di costituirsi una scorta e di fornire rapidamente il veicolo. Ciò nondimeno, rileva il Tribunale, la normativa spagnola
impone che ogni società di leasing già disponga di un locatario determinato per il
contratto di leasing al momento dell’acquisto del veicolo, indipendentemente dalle
clausole controverse del contratto di concessione. Ne deriva che, già per effetto di tale
sola normativa, le società esterne al gruppo Mercedes-Benz si trovano nella stessa situazione di quelle appartenenti al gruppo medesimo, cosicché le restrizioni alle forniture nei confronti delle società di leasing in Spagna non costituiscono restrizioni della
concorrenza ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.
b)
Applicazione dell’art. 81, n. 3, CE
Nella causa Piau/Commissione (65), già ricordata, la Commissione aveva ritenuto che
l’obbligatorietà della licenza imposta dal regolamento della FIFA in oggetto potesse
essere giustificata ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE. Nella sentenza, il Tribunale rileva che
l’obbligo di una licenza per esercitare la professione di agente di giocatori costituisce
una barriera d’accesso a tale attività economica e pregiudica il gioco della concorrenza, cosicché può essere ammesso soltanto nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni enunciate all’art. 81, n. 3, CE. Orbene, nella fattispecie il Tribunale dichiara che la
Commissione non ha commesso errori manifesti di valutazione nel ritenere che le restrizioni discendenti dall’obbligatorietà della licenza potessero fruire di una tale deroga. Infatti, in primo luogo, l’esigenza di professionalizzazione e di moralizzazione dell’attività di agente di giocatori al fine di proteggere questi ultimi, in secondo luogo, il
fatto che la concorrenza non fosse eliminata dal sistema della licenza, in terzo luogo,
l’assenza quasi generale di regolamentazioni nazionali e, in quarto luogo, la mancanza
di organizzazione collettiva degli agenti di giocatori erano circostanze che giustificavano l’intervento della FIFA.
(65)
Sentenza Piau/Commissione, cit. supra alla nota 58.
99
Attività
c)
Tribunale di primo grado
Ammende
Nel 2005, il Tribunale ha pronunciato dieci sentenze vertenti sulla legittimità o sull’adeguatezza di ammende inflitte per violazione dell’art. 81 CE (66). Le sentenze pronunciate in
tali cause applicano essenzialmente principi ormai ben consolidati. Questa parte della relazione si concentrerà quindi unicamente sugli sviluppi più salienti che, quest’anno ancora, riguardano sostanzialmente l’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende (in prosieguo: gli «orientamenti») (67). Si noterà inoltre un sensibile aumento del
contenzioso concernente i presupposti in presenza dei quali la Commissione può essere
tenuta a rimborsare, a seguito di annullamento o di riforma di un’ammenda, gli interessi
moratori sull’ammenda pagata o le spese di garanzia bancaria sostenute per evitare il pagamento immediato dell’ammenda (68).
—
Orientamenti
Nel 2005, come già negli anni precedenti, il Tribunale ha precisato i presupposti per l’applicazione di diverse regole di calcolo delle ammende contenute negli orientamenti. Il Tribunale si è pronunciato, in particolare, sui criteri che consentono alla Commissione, in primo
luogo, di valutare la gravità dell’infrazione, in secondo luogo, di applicare un trattamento
differenziato ai coautori di un’infrazione e, in terzo luogo, di valutare la sussistenza di circostanze aggravanti ed attenuanti.
Sulla gravità
Secondo il punto 1 A degli orientamenti, per valutare la gravità dell’infrazione occorre
prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.
Quanto al primo criterio, quello della natura propria dell’infrazione, il Tribunale ha avuto
più volte l’occasione di sottolinearne l’importanza rispetto a quelli dell’impatto concreto e
dell’estensione del mercato. In tal senso il Tribunale, nella causa Groupe Danone/Commissione, ha dichiarato che, in applicazione degli orientamenti, accordi o pratiche concordate diretti in particolare a determinare i prezzi e a ripartire la clientela potevano comportare, solo per la loro stessa natura, la qualificazione come infrazione «molto grave», senza
(66)
Sentenze Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra alla nota 58; Scandinavian Airlines System/Commissione, cit. supra alla nota 58; Brasserie nationale e a./Commissione, cit. supra alla nota 58; DaimlerChrysler/
Commissione, cit. supra alla nota 58; Groupe Danone/Commissione, cit. supra alla nota 58; Britannia Alloys
& Chemicals/Commissione, cit. supra alla nota 58; SNCZ/Commissione, cit. supra alla nota 58; Union Pigments/Commissione, cit. supra alla nota 58; Heubach/Commissione, cit. supra alla nota 58, e Brouwerij Haacht/Commissione, cit. supra alla nota 58.
(67)
Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).
(68)
Sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T-28/03, Holcim (Deutschland)/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-282/05 P), nonché ordinanza del Tribunale 4 maggio 2005, causa T-86/03, Holcim (France)/Commissione, non pubblicate nella Raccolta; ordinanza del Tribunale 20 giugno 2005, causa T-138/04,
Cementir — Cementerie del Tirreno/Commissione, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa
T-135/02, Greencore Group/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta.
100
Tribunale di primo grado
Attività
che occorresse valutare tali comportamenti in funzione di un’incidenza o di un’estensione
geografica particolari (69).
Per quanto riguarda il secondo criterio, vale a dire quello dell’impatto dell’intesa, il Tribunale ha dichiarato, sempre nella causa Groupe Danone/Commissione, che l’attuazione,
ancorché parziale, di un accordo avente un oggetto anticoncorrenziale era sufficiente per
escludere che il detto accordo fosse ritenuto privo di incidenza sul mercato (70). Inoltre,
secondo il Tribunale, sempre nella stessa causa, indipendentemente dall’estensione geografica dell’infrazione e dalla percentuale che le vendite di cui trattasi rappresentavano
rispetto alle vendite realizzate nell’insieme della Comunità europea, il valore assoluto di
tali vendite costituiva anch’esso un indice pertinente della gravità dell’infrazione, in quanto rispecchiava fedelmente l’importanza economica delle operazioni che l’infrazione mirava a sottrarre al normale gioco della concorrenza (71). Infine, nella causa Scandinavian
Airlines System/Commissione, il Tribunale ha dichiarato che, siccome, al fine di valutare
la gravità dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato doveva essere preso in considerazione solo qualora fosse misurabile, nel caso di un accordo globale diretto a sopprimere la concorrenza potenziale, il cui effetto concreto è per ipotesi difficilmente misurabile, la Commissione non era tenuta a dimostrare con precisione l’impatto concreto
dell’intesa sul mercato e a quantificarlo, ma poteva attenersi a stime di probabilità di un
tale effetto (72).
Sul trattamento differenziato
La valutazione della gravità di un’infrazione secondo gli orientamenti si fonda su un approccio forfettario, nel senso che l’importo di base dell’ammenda è in via di principio indipendente dal fatturato dell’impresa censurata. Il punto 1 A degli orientamenti autorizza
tuttavia la Commissione a procedere a un trattamento differenziato tra le imprese che
abbiano partecipato all’infrazione ripartendole in più categorie corrispondenti ad importi
di partenza diversi. La questione della scelta del fatturato appropriato per differenziare il
trattamento tra le imprese ha già dato luogo a una giurisprudenza che tre cause sono venute a precisare nel 2005, sottolineando l’ampio margine di discrezionalità della Commissione in proposito.
In primo luogo, nella causa della «Grafite speciale», la Commissione aveva scelto di ripartire le imprese sulla base del loro fatturato mondiale per ciascuno dei prodotti interessati
dalle infrazioni sanzionate, consistenti in fissazioni di prezzi senza ripartizione di mercati (73). Le ricorrenti contestavano tale scelta, sostenendo in particolare che la Commissione
avrebbe dovuto prendere in considerazione il loro fatturato nello Spazio economico euro-
(69)
Sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. supra alla nota 58. Cfr. altresì, in tal senso, sentenza Scandinavian Airlines System/Commissione, cit. supra alla nota 58.
(70)
Sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. supra alla nota 58.
(71)
Idem.
(72)
Sentenza Scandinavian Airlines System/Commissione, cit. supra alla nota 58.
( )
Sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra alla nota 58.
73
101
Attività
Tribunale di primo grado
peo (SEE), come nella causa della «Lisina» (74). Nella sua sentenza, il Tribunale approva, invece, l’impostazione della Commissione rilevando che, sebbene un approccio fondato sul
fatturato mondiale possa essere appropriato nel caso di un’intesa globale di ripartizione
dei mercati (cfr. la causa degli «elettrodi di grafite») (75), ciò non significa tuttavia che un
tale approccio debba escludersi in assenza di ripartizione dei mercati. Orbene, la presa in
considerazione del fatturato globale sui mercati di cui trattasi (e non sull’insieme dei prodotti dell’impresa) costituiva nella fattispecie un metodo appropriato. Quanto al paragone
invocato con la causa della «Lisina», il Tribunale rileva che il trattamento differenziato si
fondava, in quel caso, sul fatturato globale realizzato dalle imprese con l’insieme delle loro
attività mentre, nella fattispecie, la Commissione aveva fatto riferimento ai fatturati mondiali realizzati con la vendita del prodotto in questione.
In secondo luogo, nella sentenza SNCZ/Commissione, il Tribunale ha dichiarato che la
Commissione non era incorsa in alcun errore manifesto di valutazione allorché aveva preso in considerazione, ai fini del trattamento differenziato, la quota di mercato e il fatturato
relativi al mercato in questione, in quanto il fatturato complessivo delle imprese in oggetto forniva soltanto una visione incompleta della realtà (76).
In terzo luogo, il margine di discrezionalità della Commissione nello scegliere un fatturato
appropriato è riconosciuto in termini particolarmente generali nella sentenza Scandinavian Airlines System/Commissione, nella quale il Tribunale deduce dalla giurisprudenza
che, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, la Commissione «è libera di
prendere in considerazione il fatturato di sua scelta, purché questo non appaia irragionevole in funzione delle circostanze della fattispecie» (77). Nella fattispecie, non era ravvisabile alcun errore manifesto di valutazione nella scelta, da parte della Commissione, di prendere in considerazione contemporaneamente il fatturato totale delle imprese sanzionate
e il loro fatturato realizzato sul mercato rilevante.
Sulle circostanze aggravanti
Nel 2005, il Tribunale si è pronunciato sulle circostanze aggravanti consistenti nell’esistenza di minacce di rappresaglie in vista dell’estensione di un’intesa, nella recidiva e nel ruolo
di leader svolto dall’impresa sanzionata.
Secondo il punto 2, quarto trattino, degli orientamenti, può costituire una circostanza aggravante l’esistenza di misure di ritorsione nei confronti di altre imprese per far rispettare
le pratiche configuranti infrazione. Nella causa Groupe Danone/Commissione, il Tribunale approva la posizione della Commissione secondo la quale il fatto che un’impresa parte-
(74)
Cfr., in particolare, sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-224/00, Archer Daniels Midland e Archer
Daniels Midland Ingredients/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-397/03 P), Racc. pag.
II-2597.
(75)
Sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T-236/01, T-239/01, T-244/01, T-246/01, T-251/01 e
T-252/01, Tokai Carbon e a./Commissione (oggetto di impugnazione, cause C-289/04 P, C-301/04 P, C-307/
04 P e C-308/04 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
(76)
Sentenza SNCZ/Commissione, cit. supra alla nota 58.
( )
Sentenza Scandinavian Airlines System/Commissione, cit. supra alla nota 58.
77
102
Tribunale di primo grado
Attività
cipante ad un’intesa obblighi un’altra partecipante ad ampliare l’ambito dell’intesa stessa
minacciandola di ritorsioni in caso di rifiuto può essere considerato una circostanza aggravante. Infatti, tale comportamento ha l’effetto diretto di aggravare i danni causati dall’intesa. Ad un’impresa che abbia tenuto siffatto comportamento va pertanto attribuita una
responsabilità particolare (78). Per contro, la Commissione non aveva dimostrato a sufficienza il nesso di causalità tra l’esistenza delle minacce formulate dalla Danone e l’estensione della cooperazione tra tale impresa e la Interbrew. Il Tribunale ha pertanto corrispondentemente riformato l’ammenda.
Al punto 2, primo trattino, degli orientamenti, la Commissione ha peraltro indicato che
intendeva prendere in considerazione la recidiva a titolo di circostanza aggravante idonea
a giustificare un aumento dell’importo di base. Orbene, sempre nella causa Groupe Danone/Commissione, la Commissione aveva ravvisato una circostanza aggravante nel fatto
che tale impresa fosse già stata condannata a due riprese per violazione dell’art. 81 CE per
fatti dello stesso tipo, benché la ricorrente non avesse ancora il nome attuale e le due infrazioni precedenti riguardassero un settore diverso (79). Nella sentenza, il Tribunale approva la Commissione confermando che nell’analisi della gravità dell’infrazione commessa si
deve tener conto di un’eventuale recidiva. Il Tribunale ha precisato in proposito che la nozione di recidiva, tenuto conto dell’obiettivo perseguito, non implicava necessariamente
che fosse stata in precedenza inflitta una sanzione pecuniaria, ma soltanto che fosse stata
constatata una precedente infrazione.
Infine, in applicazione del punto 2, terzo trattino, degli orientamenti, nella causa della
«Grafite speciale» il Tribunale ha ridotto la percentuale di maggiorazione imposta dalla
Commissione alla SGL Carbon in ragione del suo ruolo di leader, in quanto tale ruolo era
stato sopravvalutato rispetto a quello degli altri due membri dell’intesa (80).
Sulle circostanze attenuanti
Il punto 3 degli orientamenti contiene un elenco esemplificativo di circostanze attenuanti
idonee a comportare una riduzione dell’importo di base dell’ammenda. Si può rilevare
che, nella causa Brasserie nationale e a./Commissione, il Tribunale ha dichiarato in sostanza che una circostanza che non fosse idonea a dimostrare un’intesa (nella fattispecie,
un’incertezza giuridica sulla validità di taluni contratti) non poteva essere presa in considerazione quale circostanza attenuante in grado di giustificare una riduzione dell’ammenda
inflitta a causa di tale intesa (81).
—
Massimale del 10 %
Il regolamento n. 17 prevedeva, come ormai prevede l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/
2003, che, per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti a un’infrazione agli
(78)
Sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. supra alla nota 58.
(79)
Idem.
(80)
Sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra alla nota 58.
( )
Sentenza Brasserie nationale e a./Commissione, cit. supra alla nota 58.
81
103
Attività
Tribunale di primo grado
artt. 81 CE e 82 CE, l’ammenda non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato
durante l’esercizio sociale precedente. Sebbene l’applicazione di tale regola sollevi in genere poche difficoltà, l’anno 2005 ha permesso al Tribunale di apportare due chiarimenti
importanti in proposito.
Da una parte, nella causa della «Grafite speciale», il Tribunale ha precisato le modalità di
applicazione del massimale del 10 % allorché l’infrazione è formalmente imputata a due
società, delle quali l’una sia controllata dall’altra, che si separano prima dell’adozione della
decisione che infligge l’ammenda (82). In un’ipotesi del genere, dichiara il Tribunale, poiché
il massimale del 10 % si riferisce all’esercizio sociale precedente la data della decisione,
esso tende a proteggere le imprese «contro un livello eccessivo di ammenda che possa
distruggere la loro sostanza economica». Pertanto, il fatturato non si riferisce al periodo
delle infrazioni sanzionate, bensì ad un momento ravvicinato all’inflizione dell’ammenda
(l’esercizio sociale che la precede). Il limite del 10 % va quindi applicato, in un primo tempo, a ciascun destinatario separato della decisione, e soltanto se, in un secondo tempo, più
destinatari costituiscono l’«impresa» nel senso dell’entità economica responsabile dell’infrazione — e ciò ancora alla data della decisione — il massimale potrà essere applicato al
loro fatturato cumulato. In altri termini, se l’unità economica tra le società è stata interrotta
prima della decisione, ciascun destinatario ha il diritto di vedersi applicare individualmente il massimale del 10 %.
D’altra parte, nella sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, il Tribunale
precisa le modalità di applicazione del massimale allorché l’impresa che ha commesso
l’infrazione ha ceduto tutte le sue attività prima della decisione che ha sanzionato
l’infrazione (83). In applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il massimale
dev’essere calcolato sulla base del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale
precedente la decisione che infligge l’ammenda. Tuttavia, nel caso di specie, al momento della decisione la ricorrente era divenuta una società non commerciale e aveva
cessato le sue attività nel settore dello zinco. Poiché il suo fatturato nell’esercizio sociale precedente la decisione era quindi nullo, il Tribunale dichiara che esso non poteva servire come base per la determinazione del massimale previsto dal regolamento
n. 17. Secondo il Tribunale, discende infatti dagli obiettivi del sistema nel quale l’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 si inserisce, nonché dalla giurisprudenza, che l’applicazione del tetto massimo del 10 % presuppone, da un lato, che la Commissione disponga
del fatturato per l’ultimo esercizio sociale che precede la data di adozione della decisione e, dall’altro, che tali dati rappresentino un esercizio completo di attività economica normale durante un periodo di dodici mesi. Pertanto la Commissione era obbligata, nel fissare il limite massimo dell’ammenda, a ricorrere al fatturato più recente
rispecchiante un anno completo di attività economica. Nel caso di specie, la Commissione era dunque legittimata a fissare il massimale con riferimento all’esercizio sociale
chiuso il 30 giugno 1996, e ciò nonostante il fatto che la decisione della Commissione
con la quale l’infrazione era stata sanzionata fosse stata adottata nel dicembre 2001.
(82)
Sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra alla nota 58.
( )
Sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, cit. supra alla nota 58.
83
104
Tribunale di primo grado
—
Attività
Comunicazione sulla cooperazione
Quest’anno ancora, numerose cause hanno avuto ad oggetto l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, in attesa delle prime cause vertenti sulla comunicazione del 2002 (84).
Per potersi giovare di una riduzione dell’importo dell’ammenda per non aver contestato i
fatti, conformemente al punto D 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, un’impresa deve informare espressamente la Commissione che non intende contestare la sostanza dei fatti, dopo avere preso conoscenza della comunicazione degli addebiti (85). Indotto a precisare tali principi nella sentenza Groupe Danone/Commissione, il
Tribunale ha dichiarato che «una dichiarazione di non contestare i fatti materiali corredata
(…) da un insieme di osservazioni con cui la ricorrente afferma di voler chiarire la portata
di alcuni fatti ma che, in realtà, costituiscono una contestazione degli stessi, non può essere considerata atta ad agevolare il compito della Commissione consistente nel constatare
e reprimere la violazione delle regole di concorrenza» (86). In simili circostanze, l’impresa
non può valersi di una riduzione per non contestazione dei fatti in forza del punto D 2,
secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.
Peraltro, nella causa della «Grafite speciale», il Tribunale ha riconosciuto alla Commissione un ampio margine discrezionale nel determinare l’identità della «prima impresa» che
abbia fornito «elementi determinanti» alla Commissione, ai sensi del punto B, lett. b), della
comunicazione sulla cooperazione, posto che il Tribunale non intende sanzionare la Commissione se non in caso di «eccesso manifesto» (87).
Si rilevi infine che, nella causa Brouwerij Haacht/Commissione, il Tribunale ha dichiarato
che il fatto di fornire informazioni, ancorché decisive, può giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta all’impresa di cui trattasi soltanto qualora le dette informazioni «siano state fornite in misura ben superiore a quella che la Commissione avrebbe
potuto richiedere ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17» (88). Nella fattispecie, poiché
le informazioni fornite dalla ricorrente non erano conformi a tali requisiti, la Commissione
non era incorsa in errore allorché si era astenuta dal ridurre l’ammenda della ricorrente per
tale ragione.
(84)
Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa
fra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), ormai sostituita
dalla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo
delle ammende nei casi di cartelli fra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).
(85)
Sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Racc. pag. II-1751,
punto 309.
(86)
Sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. supra alla nota 58.
(87)
Sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra alla nota 58.
( )
Sentenza Brouwerij Haacht/Commissione, cit. supra alla nota 58.
88
105
Attività
—
Tribunale di primo grado
Esercizio della competenza anche di merito
In materia di ammende, il Tribunale dispone di una competenza anche di merito che gli
consente di ridurre o di maggiorare le ammende inflitte dalla Commissione. Nel corso del
2005, il Tribunale ha esercitato tale competenza in particolare per trarre le conseguenze di
un errore di valutazione nel quale era incorsa la Commissione (89), oppure per correggere
un errore nell’ordine di applicazione delle tappe da seguire nel calcolo delle ammende
come previste negli orientamenti (90).
In modo più inedito, il Tribunale ha apportato alcune precisazioni sull’eventuale esercizio
della sua competenza anche di merito per tener conto di circostanze di fatto successive
all’adozione della decisione impugnata. Nella causa Scandinavian Airlines System/Commissione, la ricorrente chiedeva al Tribunale di ridurre l’ammenda inflittale per tener conto del comportamento, a suo dire esemplare, adottato successivamente alla decisione (91).
Nella sentenza, il Tribunale dichiara tuttavia che la ricorrente non poteva dedurre dalla
giurisprudenza un principio secondo il quale l’ammenda inflitta ad un’impresa può essere
ridotta in considerazione del comportamento tenuto dalla stessa successivamente all’adozione della decisione che ha inflitto l’ammenda. In quest’occasione, il Tribunale si cura di
precisare che una tale riduzione, «anche se fosse possibile, potrebbe in ogni caso essere
operata dal giudice comunitario solo con grande circospezione e in circostanze del tutto
particolari, in quanto, in particolare, una tale pratica potrebbe essere percepita come un
incentivo a commettere infrazioni speculando su una possibile riduzione dell’ammenda in
seguito alla modifica del comportamento dell’impresa successivamente alla decisione».
4.
Contributi nel settore dell’art. 82 CE
Nella causa Piau/Commissione (92), già ricordata, il Tribunale ritiene che, sul mercato disciplinato dalla regolamentazione della FIFA di cui trattasi, che è un mercato di prestazioni di
servizi in cui gli acquirenti sono i giocatori o le società, e i venditori gli agenti, la FIFA può
essere considerata attiva per conto delle società di calcio, delle quali è emanazione, in
quanto federa imprese che sono appunto le società.
Orbene, per il Tribunale, a causa del carattere obbligatorio del regolamento della FIFA per
le federazioni nazionali che ne sono membri e le società che esse raggruppano, le società
detengono una posizione dominante collettiva sul mercato delle prestazioni di servizi da
parte degli agenti di giocatori. Di conseguenza, dichiara il Tribunale, contrariamente a
quanto ritiene la Commissione, la FIFA, che costituisce l’emanazione di tali società ed agisce su questo mercato per il loro tramite, detiene una posizione dominante sul mercato
dei servizi degli agenti di giocatori, restando irrilevante, sotto questo profilo, il fatto che
(89)
Sentenze Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra alla nota 58; e Groupe Danone/Commissione, cit. supra
alla nota 58.
(90)
Sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. supra alla nota 58.
(91)
Sentenza Scandinavian Airlines System/Commissione, cit. supra alla nota 58.
( )
Sentenza Piau/Commissione, cit. supra alla nota 58.
92
106
Tribunale di primo grado
Attività
essa non agisca direttamente sul mercato in quanto operatore economico e che il suo intervento proceda da un’attività normativa. Per contro, secondo il Tribunale, giustamente la
Commissione ha ritenuto che le pratiche denunciate non costituissero un abuso di posizione dominante. Ne deriva che la legittimità del rigetto della denuncia per mancanza di
interesse comunitario a proseguire il procedimento non era pregiudicata dall’errore di diritto rilevato.
5.
Contributi nel settore del controllo delle concentrazioni
Delle quattro cause vertenti sull’applicazione del regolamento n. 4064/89, ormai sostituito
dal regolamento n. 139/2004, tre meritano di essere menzionate (93).
La sentenza EDP/Commissione (94), in primo luogo, fornisce precisazioni importanti sull’onere della prova quando sia contestato il carattere sufficiente degli impegni proposti
dalle parti e sulla valutazione delle operazioni di concentrazione in un settore non aperto
alla concorrenza.
Così, da un lato, il Tribunale precisa che spetta alla Commissione provare che gli impegni
validamente assunti dalle parti di un’operazione di concentrazione non rendono l’operazione medesima, come modificata dai detti impegni, compatibile con il mercato comune.
Il Tribunale aggiunge tuttavia che il fatto che la Commissione consideri insufficienti impegni validamente assunti non costituisce un’indebita inversione dell’onere della prova se
non nel caso in cui la Commissione basi tale giudizio di insufficienza non su criteri oggettivi e verificabili, bensì sull’asserzione secondo la quale le parti sono rimaste nell’incapacità
di fornire prove sufficienti a consentirle di pronunciarsi nel merito. Inoltre, la Commissione
può legittimamente respingere impegni non vincolanti, in quanto, ciò facendo, la Commissione non trasferisce l’onere della prova sulle parti, ma nega il carattere certo e verificabile degli impegni che queste devono assumere.
D’altro lato, il Tribunale precisa che, in un settore non soggetto alla concorrenza, «un monopolio rappresenta la posizione dominante assoluta, il che esclude, di per sé, un rafforzamento sul mercato stesso», di modo che non vi è alcuna concorrenza effettiva che possa
essere ostacolata dalla concentrazione. Nel caso di specie, la Energias de Portugal (EDP),
società storica portoghese di energia elettrica, e l’Eni SpA, società italiana di energia elettrica, dovevano acquistare congiuntamente la Gás de Portugal (GDP), società storica portoghese del gas. Tale operazione produceva effetti in particolare su alcuni mercati del gas.
Orbene, questi mercati dovevano aprirsi alla concorrenza entro il 1o luglio 2004 per i clienti non domestici ed entro il 1o luglio 2007 per gli altri clienti. Tuttavia, gli Stati membri po(93)
Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, con rettifiche in GU 1990, L 257, pag. 13, abrogato dal regolamento
(CE) n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1)]. L’unica causa non
menzionata nel testo della presente relazione riguarda una decisione che ha applicato la giurisprudenza
classica sull’impossibilità per il singolo di contestare il rifiuto, da parte della Commissione, di avviare un
procedimento per inadempimento (ordinanza del Tribunale 25 maggio 2005, T-443/03, Retecal e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta).
(94)
Sentenza EDP/Commissione, cit. supra alla nota 5.
107
Attività
Tribunale di primo grado
tevano, in determinate circostanze, derogare ad alcuni obblighi e ritardare l’applicazione
della direttiva; il Portogallo fruiva appunto di una deroga del genere fino al 2007. Secondo
il Tribunale, la Commissione, avendo basato il divieto della concentrazione sul rafforzamento di posizioni dominanti da cui deriva un ostacolo significativo alla concorrenza su
mercati del gas non aperti alla concorrenza per effetto della deroga, ha ignorato gli effetti
e, conseguentemente, la portata di tale deroga.
Cionondimeno, tale errore è limitato ai soli mercati del gas. Le valutazioni della Commissione relative alla situazione dei mercati dell’energia elettrica in Portogallo, anch’essi oggetto dell’operazione di cui trattasi, non ne risultano pertanto pregiudicate. Il Tribunale
rileva in proposito che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione
ritenendo che la concentrazione avrebbe fatto venir meno un concorrente potenziale importante (vale a dire la GDP) su tutti i mercati dell’energia elettrica e che gli impegni delle
imprese interessate non permettevano di risolvere i problemi da essa identificati. Tale conclusione relativa ai mercati dell’energia elettrica bastava, di per sé, a giustificare la decisione di incompatibilità della concentrazione in parola con il mercato comune, il che ha indotto il Tribunale a non annullarla.
In secondo luogo, nella causa General Electric/Commissione, il Tribunale ha fornito numerosi chiarimenti in ordine alla portata del proprio controllo giurisdizionale sulle decisioni della Commissione che statuiscono su operazioni di concentrazione, nonché sulla valutazione concorrenziale delle operazioni aventi effetti di conglomerato, nel prolungamento
delle sentenze pronunciate dal Tribunale e poi dalla Corte di giustizia nella causa Tetra
Laval/Commissione (95). Il Tribunale ha insistito segnatamente sull’importanza particolare,
da un lato, di un sindacato giurisdizionale effettivo allorché la Commissione procede ad
un’analisi prospettica delle evoluzioni che potrebbero derivare, su un mercato, dalla concentrazione di cui trattasi e, d’altro lato, della qualità degli elementi di prova prodotti dalla
Commissione nel caso di operazioni di concentrazione di tipo conglomerato.
Questa causa trae origine da una decisione della Commissione 3 luglio 2001, con la quale
l’istituzione aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune un’operazione di concentrazione tra le società americane Honeywell International e General Electric Company
(GE), il che aveva comportato di impedirne l’attuazione nell’Unione europea. Nella sentenza General Electric/Commissione, il Tribunale approva la valutazione della Commissione
secondo la quale la concentrazione avrebbe creato o rafforzato posizioni dominanti, cosicché una concorrenza effettiva ne sarebbe risultata ostacolata in maniera significativa su
tre mercati, vale a dire il mercato dei reattori per aerei regionali di grandi dimensioni, il
mercato dei reattori per aerei d’affari e il mercato delle piccole turbine a gas marine. Il Tribunale approva quindi il ragionamento della Commissione secondo il quale la concentrazione avrebbe rafforzato la posizione dominante preesistente della ricorrente sul mercato
mondiale dei reattori per aerei regionali di grandi dimensioni. È fondata sotto tale profilo
la constatazione della Commissione secondo la quale l’operazione avrebbe privato i clienti dei vantaggi derivanti da una concorrenza sui prezzi. Peraltro, il Tribunale approva il rigetto da parte della Commissione dell’impegno proposto dai partecipanti alla concentra(95)
108
Sentenza General Electric/Commissione, cit. supra alla nota 60. Cfr. altresì, rispettivamente, sentenze del
Tribunale 25 ottobre 2002, causa T-5/02, Tetra Laval/Commissione, Racc. pag. II-4381, e della Corte 15 febbraio 2005, causa C-12/03 P, Commissione/Tetra Laval, Racc. pag. I-987.
Tribunale di primo grado
Attività
zione per risolvere i problemi concorrenziali creati dalla fusione su tale mercato. Il
Tribunale precisa in proposito che impegni strutturali proposti dalle parti possono essere
accettati dalla Commissione soltanto ove quest’ultima possa concludere con certezza che
sarà possibile eseguirli e che le nuove strutture commerciali che ne risultano saranno sufficientemente redditizie e durevoli perché la creazione o il rafforzamento di una posizione
dominante, o gli ostacoli a una concorrenza effettiva, che gli impegni sono volti ad impedire, non sia tale da prodursi in un futuro relativamente prossimo. Nello stesso senso, il
Tribunale respinge gli argomenti della GE con i quali si criticano le valutazioni della Commissione relative alla creazione di posizioni dominanti sul mercato dei reattori per aerei
d’affari e sul mercato delle piccole turbine a gas marine.
Tali constatazioni sono sufficienti a concludere che la concentrazione è incompatibile con
il mercato comune. Nella sentenza, il Tribunale non annulla quindi la decisione, malgrado
alcuni errori nei quali la Commissione è incorsa, in particolare in sede di analisi degli effetti di conglomerato prodotti dall’operazione.
Il Tribunale dichiara in tal senso nella sentenza che la Commissione a ragion veduta ha
concluso, senza commettere errori manifesti di valutazione, che la GE era in posizione dominante, prima della concentrazione, sul mercato dei reattori per aerei commerciali di
grandi dimensioni. A tal fine, la Commissione legittimamente ha ritenuto che la GE avesse
utilizzato la potenza commerciale delle controllate appartenenti al proprio gruppo, in particolare della società di leasing di aerei GECAS, per farsi attribuire appalti che non avrebbe
probabilmente conquistato senza il loro intervento. Per contro, il Tribunale ritiene che tre
aspetti distinti della decisione della Commissione siano viziati da illegittimità.
Anzitutto, la parte della decisione impugnata relativa al rafforzamento della posizione dominante preesistente della GE sul mercato dei reattori per aerei commerciali di grandi dimensioni, risultante da tale sovrapposizione verticale, non è fondata. In particolare, il Tribunale rileva che gli effetti sul mercato considerati dalla Commissione derivavano da
taluni comportamenti futuri dell’ente risultante dalla concentrazione, di modo che spettava alla Commissione fornire prove solide in merito alla loro probabilità. Se del caso, tali
prove potevano essere costituite da studi economici che descrivessero l’evoluzione probabile della situazione sul mercato ed indicassero l’esistenza di un incitamento, per l’ente risultante dalla concentrazione, a comportarsi in un determinato modo, fatto salvo, comunque, il principio della libertà della prova. Nella fattispecie, la Commissione disponeva di
tutti gli elementi di analisi necessari per valutare in quale misura i comportamenti in parola fossero idonei a costituire abusi di posizione dominante vietati dall’art. 82 CE e come tali
repressi. Secondo il Tribunale, a torto pertanto la Commissione si è esonerata dal prendere
in considerazione l’effetto dissuasivo di questa disposizione per valutare la probabilità dei
comportamenti in oggetto. L’analisi della Commissione è quindi viziata da un errore di diritto che ha necessariamente comportato un manifesto errore di valutazione.
Il Tribunale dichiara poi che la Commissione non ha dimostrato con un grado di probabilità sufficiente che l’ente risultante dalla concentrazione avrebbe trasposto sui mercati nei
quali la Honeywell è presente (prodotti inclusi o non inclusi nel settore dell’avionica) le
pratiche della GE sul mercato dei reattori per aerei commerciali di grandi dimensioni, consistenti nell’utilizzare la sua potenza finanziaria e commerciale derivante dalla società di
leasing da essa controllata. In ogni caso, la Commissione non ha dimostrato adeguata-
109
Attività
Tribunale di primo grado
mente che tali pratiche, anche supponendo che fossero state attuate, avrebbero probabilmente creato posizioni dominanti sui diversi mercati, avionici e non avionici, di cui trattasi.
Di conseguenza, anche su questo punto la Commissione è incorsa in un manifesto errore
di valutazione.
Infine, il Tribunale dichiara che la Commissione non ha sufficientemente provato che l’ente
risultante dalla concentrazione avrebbe proceduto a vendite raggruppate dei motori della
GE e dei prodotti avionici e non avionici della Honeywell. In assenza di tali vendite, il semplice fatto che tale ente avrebbe avuto una gamma di prodotti più ampia dei suoi concorrenti non è sufficiente a dimostrare che avrebbe potuto giovarsi della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante sui diversi mercati di cui trattasi. Di conseguenza,
anche a questo proposito la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione.
Quanto alla terza e ultima sentenza pronunciata nel settore del controllo delle concentrazioni, vale a dire la sentenza Honeywell International/Commissione, si riferisce alla stessa operazione oggetto della sentenza General Electric/Commissione (96). Di portata meno
rilevante di quest’ultima, essa ha nondimeno consentito al Tribunale di applicare la regola
secondo la quale, qualora il dispositivo di una decisione si fondi su vari pilastri di ragionamento, ognuno dei quali sarebbe sufficiente da solo a fondare tale dispositivo, occorre
annullare tale atto, in linea di principio, solo se ciascuno di tali pilastri è viziato da illegittimità. Di conseguenza, un errore o un altro profilo di illegittimità che infici solo uno dei pilastri del ragionamento non può essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa perché non avrebbe potuto avere un’influenza determinante sul
dispositivo deciso dall’istituzione. Applicando tale regola al ricorso della Honeywell, il Tribunale lo respinge per carenza di motivo efficace. La ricorrente non aveva infatti contestato tutti i pilastri che costituivano, individualmente, un fondamento di diritto e di fatto sufficiente della decisione impugnata. Ne derivava che, anche supponendo che tutti i motivi
validamente dedotti dalla ricorrente fossero stati fondati, il suo ricorso non poteva determinare l’annullamento della decisione impugnata.
C.
Aiuti di Stato
1.
Regole sostanziali
a)
Elementi costitutivi
Nessuna decisione del Tribunale è venuta quest’anno a precisare in maniera notevole gli
elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato. Ciò nonostante, in diverse cause, il Tribunale ha annullato decisioni della Commissione per errori di fatto o di valutazione, o,
ancora, per carenza di motivazione.
Ad esempio, nella causa Freistaat Thüringen/Commissione, il Tribunale rileva svariati
profili di carenza di motivazione e diversi errori di fatto nei quali la Commissione è incorsa
nell’ambito dell’esame di alcune misure attuate a favore di un’impresa tedesca (97). Tali er(96)
Sentenza Honeywell/Commissione, cit. supra alla nota 60.
( )
Sentenza Freistaat Thüringen/Commissione, cit. supra alla nota 10.
97
110
Tribunale di primo grado
Attività
rori lo inducono ad annullare parzialmente la decisione impugnata, all’occorrenza rilevando d’ufficio una carenza di motivazione.
Analogamente, nella sentenza Confédération nationale du Crédit mutuel/Commissione, il Tribunale annulla per carenza di motivazione una decisione della Commissione con
la quale quest’ultima ha ritenuto che talune misure adottate dalla Repubblica francese a
titolo della raccolta e della gestione del risparmio regolamentato nel quadro del meccanismo del «Livret bleu» costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune (98).
Avendo rilevato che il dispositivo della decisione non consentiva di identificare la o le misure considerate dalla Commissione costitutive di un aiuto, il Tribunale ha esaminato la
motivazione della decisione. In esito al suo esame ha dichiarato che, nella decisione, l’analisi delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché un intervento statale possa
essere qualificato come aiuto di Stato non consentiva neanch’essa di identificare con precisione le misure considerate dalla Commissione costitutive di un aiuto al Crédit mutuel. Il
Tribunale rileva, ad esempio, diverse ambiguità nella decisione quanto alla qualificazione
del vantaggio fiscale concesso ai risparmiatori che avessero fatto ricorso al «Livret bleu».
L’analisi della decisione non consentiva di determinare chiaramente se, secondo la Commissione, tale esenzione fiscale costituisse un trasferimento di risorse statali, pur lasciando
aperta la possibilità di un’interpretazione del genere. Il Tribunale ritiene pertanto di trovarsi nell’impossibilità di esercitare il proprio controllo giurisdizionale sulla valutazione del
regime del «Livret bleu» effettuata dalla Commissione.
b)
Decisione adottata a seguito di un’ingiunzione da parte di uno Stato membro
La sentenza Regione autonoma della Sardegna/Commissione (99) è la prima nella quale
il Tribunale controlla una decisione adottata dalla Commissione a seguito di un’ingiunzione di pronunciarsi entro un termine di due mesi.
Nel 1998 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un progetto di regime di
aiuti alla ristrutturazione di piccole imprese agricole in difficoltà, previsto dalla Regione
Sardegna, per un importo totale di circa EUR 30 milioni. Nel 2001 la Commissione ha deciso che tale progetto era incompatibile con il mercato comune. La Regione Sardegna ha
chiesto al Tribunale di annullare la decisione della Commissione, contestandola in particolare laddove aveva ritenuto che non fosse certo che del progetto della ricorrente avrebbero beneficiato solo imprese in difficoltà e che esso avrebbe ripristinato la loro redditività
senza creare indebite distorsioni della concorrenza.
L’art. 7, nn. 1 e 6, del regolamento n. 659/1999 (100), dispone in sostanza, da un lato, che il
procedimento d’indagine formale in materia di aiuti di Stato si conclude, in via di principio,
con una decisione e, dall’altro, che se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Com-
(98)
Sentenza del Tribunale 18 gennaio 2005, causa T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(99)
Sentenza Regione autonoma della Sardegna/Commissione, cit. supra alla nota 9.
( )
Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE]
(GU L 83, pag. 1).
100
111
Attività
Tribunale di primo grado
missione, entro due mesi, prende una decisione in base alle informazioni in suo possesso.
Nella fattispecie il Tribunale rileva che, alla scadenza del termine indicativo di diciotto mesi
entro cui la Commissione deve adoperarsi in linea di principio per adottare una decisione,
la Repubblica italiana ha ingiunto alla Commissione di pronunciarsi entro un termine di
due mesi. Orbene, in un caso simile la Commissione deve decidere in base alle informazioni in suo possesso e prendere una decisione negativa qualora esse non consentano di
stabilire la compatibilità con il mercato comune del progetto sottoposto al suo esame. Nel
caso di specie, la Commissione aveva potuto legittimamente rilevare che non era certo
che la possibilità di beneficiare degli aiuti previsti sarebbe stata riservata ad imprese in
difficoltà. Essa aveva peraltro cercato di ottenere informazioni che le consentissero di valutare gli effetti del progetto sulle imprese destinate a beneficiarne e sulla concorrenza,
ma le autorità italiane si erano astenute dal trasmettere tali informazioni. Le informazioni
di cui la Commissione disponeva non consentivano quindi di stabilire la compatibilità del
progetto con il mercato comune, ragion per cui la Commissione ha giustamente adottato
una decisione negativa.
c)
Discipline
Se è vero che, in applicazione dell’art. 87 CE, gli aiuti concessi dagli Stati che falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono incompatibili con il mercato comune nella misura in
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, taluni aiuti possono, tuttavia, essere dichiarati
compatibili con il mercato comune, conformemente ai presupposti sanciti dal trattato e
alle regole adottate in determinati casi dalla Commissione al fine di disciplinare il proprio
margine di discrezionalità, negli orientamenti aventi ad oggetto i diversi tipi di aiuti. In
particolare, la Commissione ha definito, negli orientamenti sovente invocati dinanzi al Tribunale, le condizioni in presenza delle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune (101). Tra queste condizioni vi è, in particolare, la limitazione dell’aiuto al minimo
necessario per consentire la ristrutturazione.
Tali regole erano in discussione, segnatamente, nella causa Regione autonoma della Sardegna/Commissione (102), tuttavia in questa sede ci si soffermerà soprattutto sulla causa
Corsica Ferries France/Commissione, nella quale il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse effettuato una valutazione erronea della condizione consistente nel carattere
minimo dell’aiuto, tale da viziare la legittimità della sua decisione (103). Infatti, sebbene la
Commissione fosse tenuta a prendere in considerazione l’intero prodotto netto delle cessioni realizzate in esecuzione del piano di ristrutturazione, essa non aveva incluso nel suo
calcolo un prodotto netto di dodici milioni di euro, derivante, per la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, dalla cessione di attivi immobiliari. Vero è, rileva il Tribunale,
che la Commissione aveva diritto, in linea di principio, nell’esercizio dell’ampio potere di-
(101)
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU
1999, C 288, pag. 2).
(102)
Sentenza Regione autonoma della Sardegna/Commissione, cit. supra alla nota 9.
( )
Sentenza Corsica Ferries France/Commissione, cit. supra alla nota 13.
103
112
Tribunale di primo grado
Attività
screzionale di cui gode, di effettuare una valutazione approssimativa del prodotto netto
delle cessioni di attivi previste dal piano di ristrutturazione. Ciò non valeva, tuttavia, nel
caso di specie, in quanto essa disponeva delle informazioni che le consentivano di valutare l’aiuto con precisione.
d)
Utilizzazione abusiva
Sono vietati dal trattato CE non soltanto gli aiuti incompatibili con il mercato comune ma
anche quelli attuati in modo abusivo. Tale nozione è precisata all’art. 1, lett. g), del regolamento n. 659/1999, in cui viene definita come riferentesi agli «aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione [di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di
una decisione condizionale della Commissione]». Nel 2005, il Tribunale ha applicato tale
nozione in due cause.
Anzitutto, nella causa Saxonia Edelmetalle/Commissione (104), la Commissione aveva autorizzato, in un primo tempo, il versamento di aiuti a diverse imprese della ex Repubblica
democratica tedesca. Tuttavia, cinque anni dopo, la Commissione aveva ritenuto che tali
aiuti fossero stati utilizzati in modo abusivo, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, valutazione questa
contestata da una delle due ricorrenti. Nella sentenza, il Tribunale ritiene che la Commissione non sia incorsa in alcun errore manifesto di valutazione allorché ha adottato la decisione senza accertare l’utilizzo effettivo dell’importo in causa. Le autorità tedesche, infatti,
pur avendo ricevuto l’ingiunzione di fornire un gran numero di dati relativi alla questione,
avevano prodotto soltanto risposte incomplete, da cui potevano trarsi due interpretazioni,
le quali entrambe conducevano a constatare l’esistenza di un aiuto abusivo. Orbene, benché in linea di principio sia onere della Commissione dimostrare che determinati aiuti che
essa aveva precedentemente autorizzato sono stati utilizzati in modo abusivo, spetta nondimeno allo Stato membro fornire tutti gli elementi richiesti dalla Commissione a seguito
dell’ingiunzione di fornire informazioni, in mancanza dei quali la Commissione è legittimata ad adottare una decisione di chiusura del procedimento d’indagine formale sulla base
delle informazioni disponibili.
Inoltre, nella sentenza Freistaat Thüringen/Commissione, il Tribunale annulla una parte
della decisione della Commissione che aveva ritenuto abusivo un aiuto (105). Secondo il
Tribunale, per provare che un aiuto concesso in conformità di un regime di aiuti autorizzato è stato applicato in modo abusivo, la Commissione deve dimostrare che tale aiuto è
stato impiegato in violazione delle norme nazionali che disciplinano quel regime o delle
condizioni supplementari che sono state accettate dallo Stato membro al momento dell’approvazione del regime. Per contro, la violazione di una mera condizione supplementare imposta unilateralmente da chi ha concesso l’aiuto, senza che tale condizione sia esplicitamente prevista da siffatte norme nazionali, come approvate dalla Commissione, non
può essere considerata come un elemento sufficiente per caratterizzare un impiego abusivo dell’aiuto ai sensi dell’art. 88, n. 2, primo comma, CE. Il Tribunale annulla pertanto nel-
(104)
Sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, cause riunite T-111/01 e T-133/01, Saxonia Edelmetalle/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(105)
Sentenza Freistaat Thüringen/Commissione, cit. supra alla nota 10.
113
Attività
Tribunale di primo grado
la fattispecie la decisione della Commissione che aveva qualificato come abusivo un aiuto
applicato in violazione di un criterio fissato unilateralmente dal Land della Turingia.
e)
Recupero
Qualora constati che taluni aiuti non sono compatibili con il mercato comune, la Commissione può ingiungere allo Stato membro di recuperarli presso i loro beneficiari. La soppressione di un aiuto illegittimo attraverso il recupero è infatti la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità ed è intesa al ripristino dello statu quo ante (106).
Secondo la giurisprudenza, tale obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, siano stati restituiti dal beneficiario o, in altri
termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio (107). La determinazione del
beneficiario dell’aiuto solleva tuttavia, a volte, problemi delicati nell’ipotesi in cui le quote
sociali o gli attivi dell’impresa inizialmente destinataria siano stati ceduti. Tali complesse
questioni confluiscono in un contenzioso importante, come dimostrano tre cause definite
dal Tribunale nel 2005. Tali cause hanno precisato la nozione di «effettivo vantaggio» qualora un aiuto sia stato concesso vuoi a un gruppo d’imprese scioltosi prima dell’adozione
della decisione impugnata (Saxonia Edelmetalle/Commissione), vuoi a un’impresa comune, i cui attivi siano stati parzialmente ceduti prima dell’adozione della decisione impugnata (Freistaat Thüringen/Commissione e CDA Datenträger Albrechts/Commissione).
In primo luogo, nella causa Saxonia Edelmetalle/Commissione, il Tribunale precisa gli
obblighi cui la Commissione è soggetta nel determinare il beneficiario dell’aiuto da recuperare (108). Nella specie, l’aiuto era stato inizialmente concesso a un gruppo di imprese
che alla data della decisione non esisteva più, cosicché la Commissione aveva deciso di
applicare l’obbligo di recupero dell’aiuto nei confronti di tutte le imprese che ne facevano
parte allora, senza previamente esaminare in quale misura esse avessero potuto beneficiare dell’aiuto. Orbene, la Commissione aveva peraltro constatato che i fondi versati erano
stati conservati dalla società holding del gruppo. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la
Commissione non potesse trattare le controllate di tale holding come beneficiarie dell’aiuto abusivo in esame, in quanto esse non ne avevano effettivamente fruito. La Commissione non poteva supporre di non essere tenuta ad esaminare in quale misura le diverse imprese del gruppo avessero potuto beneficiare dell’aiuto abusivo.
Il Tribunale ha tuttavia cura di precisare che, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, la Commissione non era comunque tenuta a determinare, nella decisione impugnata, in quale misura ciascuna impresa avesse beneficiato dell’importo in questio(106)
Sentenze della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punto 20; 8 maggio 2003, cause riunite C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, Racc. pag. I-4035, punto 65, e 29 aprile 2004, causa C-277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I-3925, punti 73 e 74.
(107)
Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato
rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (cfr.,
in questo senso, sentenze della Corte 4 aprile 1995, causa C-350/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-699,
punto 22; 3 luglio 2003, causa C-457/00, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-6931, punto 55, e Germania/
Commissione, cit. supra alla nota 106, punto 75).
(108)
Sentenza Saxonia Edelmetalle/Commissione, cit. supra alla nota 104.
114
Tribunale di primo grado
Attività
ne, ma poteva limitarsi ad invitare le autorità tedesche a recuperare questi aiuti presso
il loro beneficiario, o i loro beneficiari, cioè presso la o le imprese che ne avevano effettivamente fruito. Sarebbe allora spettato alla Repubblica federale di Germania procedere, in osservanza dei suoi obblighi comunitari, al recupero dell’importo in questione. Inoltre, nell’ipotesi in cui, nell’eseguire quest’ordine di recupero, lo Stato
membro incontri difficoltà impreviste, esso può sottoporle alla valutazione della Commissione, nel qual caso essa e lo Stato membro interessato, in ossequio al dovere di
leale collaborazione, enunciato in ispecie all’art. 10 CE, devono collaborare in buona
fede per superare le difficoltà, osservando scrupolosamente le disposizioni del trattato, in particolare quelle relative agli aiuti (109).
In secondo e in terzo luogo, nelle cause Freistaat Thüringen/Commissione e CDA Datenträger Albrechts/Commissione (110), era stato concesso un gran numero di agevolazioni finanziarie da parte di banche e altri enti pubblici tedeschi in vista della costruzione
di un’impresa produttrice di dischi compatti. Lo stabilimento era di proprietà di un’impresa
comune le cui quote sociali erano state successivamente oggetto di diversi trasferimenti.
Peraltro, al termine di una fase di ristrutturazione resasi necessaria a causa delle difficoltà
di gestione dello stabilimento, una parte degli attivi (immobilizzazioni, scorte, capitale circolante, know how e comparto distribuzione) era stata rilevata da un’impresa terza (la
CDA), mentre il terreno necessario all’attività, i fabbricati, le infrastrutture tecniche e le attrezzature logistiche restavano di proprietà dell’impresa comune (ridenominata «LCA»). La
CDA e la LCA avevano poi concluso un contratto per lo scambio di prestazioni. Poiché la
Commissione aveva tuttavia ritenuto che i diversi contributi finanziari versati dalle autorità
tedesche costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, ne aveva disposto il recupero, segnatamente, nei confronti della LCA e della CDA, in quanto tali imprese
avevano proseguito l’attività del beneficiario iniziale avvalendosi dei suoi mezzi di produzione.
Per quanto riguarda due contributi versati a una delle due proprietarie iniziali dell’impresa
comune proprietaria dello stabilimento, destinati al finanziamento della sua costruzione,
il Tribunale ritiene che «in linea di principio è a giusto titolo che la Commissione ne ha richiesto il recupero presso la LCA» (111).
Per quanto riguarda, invece, altri aiuti versati al gruppo proprietario dell’impresa comune
beneficiaria, che non erano destinati alla ristrutturazione di quest’ultima, viene escluso
che essa ne sia stata effettivamente avvantaggiata. Di conseguenza, la LCA non poteva
essere qualificata come beneficiaria. Analogamente, per quanto riguarda gli aiuti destinati all’impresa comune, ma sviati a vantaggio di altre imprese dello stesso gruppo, la Commissione, al momento di adottare la decisione impugnata, disponeva di un insieme di indizi precisi e concordanti da cui risultava che l’impresa comune non aveva avuto il
godimento effettivo di gran parte degli aiuti destinati alla costruzione, al consolidamento
e alla ristrutturazione dello stabilimento di dischi compatti. Inoltre, tali indizi permetteva(109)
Cfr., in particolare, sentenze della Corte 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag.
I-1433, punto 58, e 13 giugno 2002, C-382/99, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-5163, punto 50.
(110)
Sentenze Freistaat Thüringen/Commissione, cit. supra alla nota 10, e 19 ottobre 2005, causa T-324/00, CDA
Datenträger Albrechts/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(111)
Fondandosi sulla sentenza Belgio/Commissione, cit. supra alla nota 107, punti 55-62.
115
Attività
Tribunale di primo grado
no di stabilire, almeno in modo approssimativo, l’entità dello sviamento. Poiché l’impresa
comune non ne aveva beneficiato, gli aiuti in oggetto non potevano essere recuperati
presso la LCA.
Quanto all’ordine di recupero presso la CDA, la Commissione lo aveva giustificato, essenzialmente, adducendo l’esistenza di una volontà di eludere le conseguenze della sua decisione. Tuttavia, per il Tribunale, una tale volontà non era dimostrata, tanto più che gli attivi
erano stati rilevati a un prezzo di acquisto conforme al mercato. Quanto all’argomento
della Commissione secondo il quale la LCA, che era in liquidazione, sarebbe stata concepita come un «guscio vuoto» nei confronti del quale gli aiuti non potevano essere recuperati, il Tribunale vi ha dato risposta ricordando, in particolare, che il ripristino della situazione
precedente e l’eliminazione della distorsione della concorrenza risultante dagli aiuti illegalmente versati possono, in linea di principio, essere compiuti con l’iscrizione al passivo
dell’impresa in liquidazione di un obbligo relativo alla restituzione degli aiuti di cui si tratta. Infatti, ai sensi della giurisprudenza, la detta iscrizione sarebbe sufficiente per assicurare l’esecuzione di una decisione che ordina il recupero di aiuti di Stato incompatibili con il
mercato comune (112).
2.
Questioni procedurali
a)
Diritto degli interessati di presentare osservazioni
Il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto dell’economia del sistema, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto (113) e non nei confronti del beneficiario o dei beneficiari dell’aiuto (114). In applicazione dell’art. 88, n. 2, CE, non occorre un’intimazione rivolta
individualmente ai singoli, essendo la Commissione soltanto tenuta a far sì che tutte le
persone potenzialmente interessate siano informate e abbiano la possibilità di far valere
il proprio punto di vista (115). In pratica, essenzialmente gli interessati hanno il ruolo di
fonti di informazione per la Commissione nel contesto del procedimento amministrativo intrapreso a norma l’art. 88, n. 2, CE (116).
(112)
Cfr., in tal senso, sentenze della Corte 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89,
punto 14, e 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punti 60 e 62.
(113)
Sentenze della Corte 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, detta «Meura», Racc. pag. 2263,
punto 29, e del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T-109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag.
II-127, punto 42.
(114)
Sentenza della Corte 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/
Commissione, Racc. pag. I-7869, punto 83, e sentenza Fleuren Compost/Commissione, cit. supra alla nota
113, punto 44.
(115)
Sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 17,
e sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II-2405, punto 59.
(116)
Sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc.
pag. II-1399, punto 256.
116
Tribunale di primo grado
Attività
Il Tribunale ha precisato, nella causa Saxonia Edelmetalle/Commissione, che il semplice
fatto di essere informati dell’avvio di un procedimento formale non era sufficiente per poter
far valere utilmente le proprie osservazioni (117). Alla luce dell’art. 6, n. 1, del regolamento
n. 659/1999, il Tribunale ha dichiarato che la decisione di avviare il procedimento d’indagine
formale, malgrado il carattere necessariamente provvisorio della valutazione che essa comporta, doveva essere tanto precisa da porre gli interessati in grado di partecipare efficacemente al procedimento di indagine formale, in occasione del quale essi avrebbero avuto la
possibilità di far valere i loro argomenti. Tuttavia, nella specie, le ricorrenti non avevano sostenuto che la decisione di avvio del procedimento non fosse tanto motivata da permettere
loro di esercitare utilmente il diritto a sottoporre osservazioni e, in ogni caso, con la sua comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione aveva permesso alle ricorrenti di esercitare efficacemente il loro diritto di presentare osservazioni.
b)
Deduzione dinanzi al Tribunale di elementi di fatto non menzionati
nella fase amministrativa dinanzi alla Commissione
Nella causa Saxonia Edelmetalle/Commissione, una delle ricorrenti deduceva dinanzi al
Tribunale una serie di dati fattuali che non erano stati portati a conoscenza della Commissione nel corso del procedimento amministrativo (118). Il Tribunale ha accolto le obiezioni
della Commissione, la quale riteneva che tali argomenti di fatto fossero irricevibili. A tal
fine il Tribunale si è richiamato al principio secondo il quale, nell’ambito di un ricorso per
annullamento proposto a norma dell’art. 230 CE, la legittimità di un atto comunitario dev’essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui
l’atto è stato adottato. In particolare, le valutazioni operate dalla Commissione devono
essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (119). Il Tribunale ne ha dedotto che non sono ricevibili gli argomenti in fatto addotti da
un ricorrente, che abbia partecipato al procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88,
n. 2, CE, quando tali argomenti siano ignoti alla Commissione ed esso non li abbia segnalati a quest’ultima nel corso del procedimento di esame.
Pur rilevando che tale preclusione non può necessariamente essere estesa a tutti i casi in cui
un’impresa non ha partecipato al procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, il Tribunale sottolinea che, nella fattispecie, la ricorrente non si era avvalsa del suo diritto di partecipare al procedimento d’indagine, sebbene essa fosse specificamente presa in considerazione in più
punti dalla decisione di avvio del procedimento. Date le circostanze, gli argomenti in fatto
che erano ignoti alla Commissione quando ha adottato la decisione impugnata non possono essere sollevati per la prima volta dinanzi al Tribunale avverso la detta decisione.
La medesima questione si è posta, in sostanza, nella causa Freistaat Thüringen/Commissione (120). In tale causa, il Tribunale ha dichiarato che, se lo Stato membro e le altre parti interessa(117)
Sentenza Saxonia Edelmetalle/Commissione, cit. supra alla nota 104.
(118)
Idem.
( )
Sentenze British Airways e a./Commissione, cit. supra alla nota 115, punto 81, e 6 ottobre 1999, causa T-110/
97, Kneissl Dachstein/Commissione, Racc. pag. II-2881, punto 47.
(120)
Sentenza Freistaat Thüringen/Commissione, cit. supra alla nota 10.
119
117
Attività
Tribunale di primo grado
te ritenevano che taluni fatti ripresi nella decisione di avviare il procedimento formale di esame
fossero erronei, dovevano comunicarlo alla Commissione durante il procedimento amministrativo a pena di non poter più contestare tali fatti nell’ambito del procedimento contenzioso.
In mancanza di informazioni contrarie dalle parti interessate, la Commissione è legittimata a
fondarsi sui fatti, anche erronei, di cui dispone al momento dell’adozione della decisione finale,
nella misura in cui gli elementi di fatto di cui si tratta siano stati oggetto di un’ingiunzione della
Commissione allo Stato membro di fornirle le informazioni necessarie. Se, invece, la Commissione si astiene dall’ingiungere allo Stato membro di trasmetterle informazioni sui fatti che intende considerare, essa non può poi giustificare eventuali errori di fatto facendo valere che, al
momento di adottare la decisione che ha concluso il procedimento d’indagine formale, era
legittimata a fondarsi solo sugli elementi di informazione di cui disponeva in quel momento.
D.
Marchio comunitario
Anche quest’anno, le cause in cui è stato applicato il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (121), sono state molto numerose. Il numero di cause in materia di marchi (94) rappresenta infatti il 15 % delle cause definite dal Tribunale nel 2005.
Ai sensi del regolamento n. 40/94, la registrazione come marchio comunitario può essere rifiutata tanto per impedimenti assoluti quanto per impedimenti relativi alla registrazione.
1.
Impedimenti assoluti alla registrazione
Su un totale di 17 sentenze pronunciate in materia di impedimenti assoluti alla registrazione, il Tribunale ha pronunciato tre annullamenti (122). I contributi della giurisprudenza di
quest’anno riguardano essenzialmente gli impedimenti assoluti consistenti, in primo luo(121)
GU L 11, pag. 1.
( )
Sentenze del Tribunale 12 gennaio 2005, causa T-334/03 Deutsche Post EURO EXPRESS/UAMI (EUROPREMIUM) (oggetto d’impugnazione, causa C-121/05 P); 14 aprile 2005, causa T-260/03 Celltech/UAMI (Celltech) (oggetto d’impugnazione, causa C-273/05 P), e 25 ottobre 2005, causa T-379/03, Peek & Cloppenburg/
UAMI (Cloppenburg), non ancora pubblicate nella Raccolta. Le quattordici sentenze che non hanno comportato un annullamento sono le sentenze del Tribunale 12 gennaio 2005, cause riunite da T-367/02 a
T-369/02, Wieland-Werke/UAMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX); 19 gennaio 2005, causa T-387/03, Proteome/UAMI
(BIOKNOWLEDGE); 11 maggio 2005, cause riunite da T-160/02 a T-162/02, Naipes Heraclio Fournier/
UAMI — France Cartes (Spada di un gioco di carte, Cavallo di bastoni e Re di spade) (oggetto d’impugnazione,
causa C-311/05 P); 7 giugno 2005, causa T-316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/UAMI (MunichFinancialServices); 8 giugno 2005, causa T-315/03 Wilfer/UAMI (ROCKBASS) (oggetto d’impugnazione,
causa C-301/05 P); 22 giugno 2005, causa T-19/04, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB); 13 luglio
2005, causa T-242/02, Sunrider/UAMI (TOP); 8 settembre 2005, cause riunite T-178/03 e T-179/03, CeWe Color/UAMI (DigiFilm e DigiFilmMaker); 13 settembre 2005, causa T-140/02, Sportwetten/UAMI — Intertops
Sportwetten (INTERTOPS); 15 settembre 2005, causa T-320/03, Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY); 27 settembre
2005, causa T-123/04, Cargo Partner/UAMI (CARGO PARTNER); 27 ottobre 2005, causa T-305/04, Eden/UAMI
(Odore di fragola matura), non ancora pubblicate nella Raccolta; sentenza del Tribunale 30 novembre 2005,
causa T-12/04, Almdudler-Limonade/UAMI (Forma di una bottiglia di limonata), non pubblicata nella Raccolta; sentenze del Tribunale 15 dicembre 2005, causa T-262/04, BIC/UAMI (Forma di un accendino a pietrina), e causa T-263/04, BIC/UAMI (Forma di un accendino elettronico), non ancora pubblicate nella Raccolta.
122
118
Tribunale di primo grado
Attività
go, nell’impossibilità di dare una rappresentazione grafica del segno di cui trattasi [artt. 4
e 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94], in secondo luogo, nell’assenza di carattere distintivo o nel carattere descrittivo del segno richiesto [art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94] e, in terzo luogo, nella contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume
[art. 7, n. 1, lett. f ), del regolamento n. 40/94].
a)
Segni che non possono essere riprodotti graficamente
L’art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 vieta la registrazione dei segni che non sono
conformi all’art. 4 dello stesso regolamento. Orbene, quest’ultima disposizione prevede
che «possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente (…) a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese». Nella causa Eden/UAMI (Odore di fragola matura),
il Tribunale ha applicato queste disposizioni per pronunciarsi, per la prima volta, su una
domanda di registrazione di marchio olfattivo. Così, esso ha dichiarato in tale sentenza che
legittimamente la commissione di ricorso aveva negato la registrazione di un segno olfattivo, non percettibile visivamente, descritto dalle parole «odore di fragola matura» e accompagnato da un’immagine a colori rappresentante una fragola (123). Può infatti costituire un marchio d’impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito
visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica — in particolare mediante figure, linee o caratteri — che sia chiara, precisa, di per sé
completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva. Tuttavia, così non avveniva nel caso di specie, nonostante, in particolare, l’elemento figurativo prodotto dalla
ricorrente, in quanto l’immagine di una fragola contenuta nella domanda di registrazione
rappresentava solo il frutto che emana un odore — secondo quanto si asseriva, identico al
segno olfattivo in causa — e non l’odore rivendicato.
b)
Assenza di carattere distintivo o carattere descrittivo
In forza dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione, ai sensi
della lett. b) di tale paragrafo, i marchi privi di carattere distintivo e, ai sensi della lett. c)
dello stesso paragrafo, i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione,
il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. L’art. 7, n. 1, lett. c), del
regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni ivi contemplati siano riservati a una
sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue,
quindi, una finalità di interesse generale, che impone che tali segni o indicazioni possano
essere liberamente utilizzati da tutti.
In tre occasioni il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) aveva commesso un
errore ritenendo che i segni in esame fossero distintivi o descrittivi.
(123)
Sentenza Eden/UAMI (Odore di fragola matura), cit. supra alla nota 122.
119
Attività
Tribunale di primo grado
Anzitutto, nella causa Celltech/UAMI (CELLTECH), il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso non avesse dimostrato che il segno denominativo CELLTECH, che significava
«cell technology» (tecnologia cellulare), fosse descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione, rientranti nel settore farmaceutico (124). Non era stato spiegato, infatti, come tali termini
fornissero un’informazione in merito alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi
previsti dalla domanda di registrazione, segnatamente con riferimento al modo in cui tali
prodotti e servizi venivano applicati alla tecnologia cellulare o al modo in cui ne sarebbero
derivati. Poiché la commissione di ricorso non aveva dimostrato nemmeno che il segno denominativo in esame fosse privo di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso.
Nella causa Deutsche Post EURO EXPRESS/UAMI (EUROPREMIUM), poi, la commissione
di ricorso aveva ritenuto che il marchio EUROPREMIUM potesse essere percepito dai consumatori quale indice dell’elevato livello qualitativo e dell’origine europea dei prodotti e
dei servizi oggetto della domanda di marchio (125). Il Tribunale ha annullato tale decisione,
ritenendo che i termini «euro» e «premium» che costituivano il segno non fossero descrittivi dei prodotti e servizi rivendicati dalla ricorrente, nella fattispecie dei prodotti e dei
servizi relativi al trasporto postale. Poiché peraltro il segno EUROPREMIUM, complessivamente considerato, non permetteva nemmeno al pubblico destinatario di stabilire un rapporto diretto e concreto con i prodotti e servizi in questione, la decisione della commissione di ricorso doveva essere annullata.
Infine, nella causa Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), la commissione di ricorso aveva ritenuto che la registrazione del segno denominativo Cloppenburg per «servizi di un commercio al minuto» andasse incontro a un impedimento assoluto alla registrazione, poiché tale
segno designava, in particolare, una città tedesca (126). Il Tribunale, riunito in sezione ampliata,
ha tuttavia dichiarato che, in via di principio, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 non
ostava alla registrazione dei nomi geografici che fossero ignoti negli ambienti interessati o,
quantomeno, sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico, né alla registrazione
dei nomi per i quali, date le caratteristiche del luogo designato, non era verosimile che gli ambienti interessati potessero ritenere che la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi provenisse da tale luogo o che essa vi fosse concepita. Nella specie, le motivazioni esposte nella decisione impugnata, volte a dimostrare che il consumatore medio in Germania conosceva il
segno come luogo geografico, non erano tutte convincenti. A ciò si aggiungeva il fatto che la
commissione di ricorso non aveva dimostrato sufficientemente che vi fosse, agli occhi del pubblico interessato, un nesso tra la città o la regione di Cloppenburg e la categoria di servizi considerati, o che fosse ragionevole presumere che la parola «Cloppenburg» potesse, agli occhi
del detto pubblico, designare la provenienza geografica della categoria di servizi di cui trattasi.
Il Tribunale ha quindi annullato la decisione della commissione di ricorso.
Per contro, sono stati dichiarati descrittivi o privi di carattere distintivo i segni SnTEM,
SnPUR e SnMIX per prodotti semilavorati metallici (127); il segno denominativo BIOKNOW(124)
Sentenza Celltech/UAMI (CELLTECH), cit. supra alla nota 122.
(125)
Sentenza Deutsche Post EURO EXPRESS/UAMI (EUROPREMIUM), cit. supra alla nota 122.
(126)
Sentenza Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), cit. supra alla nota 122.
( )
Sentenza Wieland-Werke/UAMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), cit. supra alla nota 122.
127
120
Tribunale di primo grado
Attività
LEDGE per prodotti contenenti o idonei al reperimento di informazioni sugli organismi (128);
diversi segni figurativi direttamente evocativi dei giochi di carte, per questi ultimi prodotti (129); il segno denominativo MunichFinancialServices per servizi finanziari (130); il segno
denominativo ROCKBASS per strumenti musicali e accessori (131); il segno denominativo
PAPERLAB per attrezzatura informatica e strumenti di misurazione per l’analisi e il test sulla carta (132); i segni denominativi DigiFilm e DigiFilmMaker per materiale di registrazione,
stoccaggio e trattamento di dati digitali (133), il segno denominativo LIVE RICHLY per servizi finanziari e monetari (134); il segno denominativo CARGO PARTNER per servizi di trasporto, imballaggio e deposito merci (135); una forma di bottiglia trasparente con le parti superiore e inferiore granulate per una limonata (136) e due forme di accendini per,
rispettivamente, un accendino elettronico e un accendino a pietrina (137). È stato peraltro
considerato privo di carattere distintivo il segno denominativo TOP, in quanto non poteva
essere considerato atto ad identificare l’origine commerciale dei prodotti designati e, quindi, a svolgere la funzione essenziale del marchio (138).
c)
Contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume
L’art. 7 del regolamento n. 40/94 dispone, al n. 1, lett. f ), che sono esclusi dalla registrazione «i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume». Nella causa Sportwetten/
UAMI — Intertops Sportwetten (INTERTOPS), la ricorrente domandava, su tale fondamento, l’annullamento di un marchio figurativo registrato per servizi di scommesse, domanda che era stata respinta dall’UAMI (139). La ricorrente fondava il proprio argomento sul
fatto che, in virtù di una normativa nazionale che autorizzava solo le imprese riconosciute
dalle autorità competenti ad offrire servizi di scommesse, era vietato alla detentrice del
marchio offrire, in Germania, i servizi in questione e pubblicizzarli. Questa asserzione ha
dato modo al Tribunale di precisare che era il marchio stesso, vale a dire il segno in relazione ai prodotti o ai servizi come figuravano nella registrazione del marchio, che andava
esaminato per valutare se esso fosse contrario all’ordine pubblico o al buon costume, co(128)
Sentenza Proteome/UAMI (BIOKNOWLEDGE), cit. supra alla nota 122.
129
( )
Sentenza Naipes Heraclio Fournier/UAMI — France Cartes (Spada di un gioco di carte, Cavallo di bastoni e
Re di spade), cit. supra alla nota 122.
(130)
Sentenza Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/UAMI (MunichFinancialServices), cit. supra alla nota
122.
(131)
Sentenza Wilfer/UAMI (ROCKBASS), cit. supra alla nota 122.
( )
Sentenza Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), cit. supra alla nota 122.
( )
Sentenza CeWe Color/UAMI (DigiFilm e DigiFilmMaker), cit. supra alla nota 122.
( )
Sentenza Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY), cit. supra alla nota 122.
(135)
Sentenza Cargo Partner/UAMI (CARGO PARTNER), cit. supra alla nota 122.
(136)
Sentenza Almdudler-Limonade/UAMI (Forma di una bottiglia di limonata), cit. supra alla nota 122.
(137)
Sentenze BIC/UAMI (Forma di un accendino a pietrina), cit. supra alla nota 122, e BIC/UAMI (Forma di un
accendino elettronico), cit. supra alla nota 122.
(138)
Sentenza Sunrider/UAMI (TOP), cit. supra alla nota 122.
( )
Sentenza Sportwetten/UAMI — Intertops Sportwetten (INTERTOPS), cit. supra alla nota 122.
132
133
134
139
121
Attività
Tribunale di primo grado
sicché non poteva ritenersi che la circostanza secondo cui sarebbe vietato alla detentrice
del marchio, in Germania, offrire i servizi in questione e pubblicizzarli si riferisse alle qualità intrinseche di tale marchio e la detta circostanza non poteva avere la conseguenza di
rendere il marchio stesso contrario all’ordine pubblico o al buon costume.
2.
Impedimenti relativi alla registrazione
Delle 42 sentenze che hanno esaminato la valutazione di impedimenti relativi alla registrazione constatati dalle commissioni di ricorso, il Tribunale ha pronunciato nove annullamenti (140). I principali contributi di tali sentenze riguardano, in primo luogo, il raffronto tra
segni denominativi e segni figurativi complessi e, in secondo luogo, la tutela conferita da
un’utilizzazione seria del marchio.
(140)
122
Sentenze del Tribunale 20 aprile 2005, causa T-211/03, Faber Chimica/UAMI — Nabersa (Faber); causa
T-318/03, Atomic Austria/UAMI — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC Blitz); 4 maggio 2005,
causa T-22/04, Reemark/UAMI — Bluenet (Westlife); 15 giugno 2005, causa T-186/04, Spa Monopole/
UAMI — Spaform (SPAFORM); causa T-7/04, Shaker/UAMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera
Amalfitana shaker) (oggetto d’impugnazione, causa C-334/05 P); 7 luglio 2005, causa T-385/03, Miles International/UAMI — Biker Miles (Biker Miles); 14 luglio 2005, causa T-126/03, Reckitt Benckiser (España)/
UAMI — Aladin (ALADIN); 5 ottobre 2005, causa T-423/04, Bunker & BKR/UAMI — Marine Stock (B.K.R.), e
17 novembre 2005, causa T-154/03, Biofarma/UAMI — Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), non ancora pubblicate nella Raccolta. Le 33 sentenze che non hanno comportato annullamento sono le sentenze del
Tribunale 1o febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN); 15 febbraio 2005,
causa T-296/02, Lidl Stiftung/UAMI — REWE-Zentral (LINDENHOF); causa T-169/02, Cervecería Modelo/
UAMI — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO); 1o marzo 2005, causa T-185/03, Fusco/
UAMI — Fusco International (ENZO FUSCO); causa T-169/03, Sergio Rossi/UAMI — Sissi Rossi (SISSI ROSSI)
(oggetto d’impugnazione, causa C-214/05 P), non ancora pubblicate nella Raccolta; 8 marzo 2005, causa
T-32/03, Leder & Schuh/UAMI — Schuhpark Fascies (JELLO Schuhpark), non pubblicata nella Raccolta;
9 marzo 2005, causa T-33/03, Osotspa/UAMI — Distribution & Marketing (Hai); 16 marzo 2005, causa T-112/
03, L’Oréal/UAMI — Revlon (FLEXI AIR) (oggetto d’impugnazione, causa C-235/05 P), non ancora pubblicate
nella Raccolta; 13 aprile 2005, T-353/02, Duarte y Beltrán/UAMI — Mirato (INTEA); causa T-286/03, Gillette/
UAMI — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), non pubblicate nella Raccolta; 20 aprile 2005, causa T-273/02, Krüger/UAMI — Calpis (CALPICO); 21 aprile 2005, causa T-269/02, PepsiCo/UAMI — Intersnack
Knabber-Gebäck (RUFFLES); causa T-164/03, Ampafrance/UAMI — Johnson & Johnson (monBeBé); 4 maggio 2005, causa T-359/02, Chum/UAMI — Star TV (STAR TV); 11 maggio 2005, causa T-31/03, Grupo Sada/
UAMI — Sadia (GRUPO SADA); causa T-390/03, CM Capital Markets/UAMI — Caja de Ahorros de Murcia
(CM); 25 maggio 2005, causa T-352/02, Creative Technology/UAMI — Vila Ortiz (PC WORKS) (oggetto d’impugnazione, causa C-314/05 P); causa T-67/04, Spa Monopole/UAMI — Spa-Finders Travel Arrangements
(SPA-FINDERS); causa T-288/03, TeleTech Holdings/UAMI — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES) (oggetto d’impugnazione, causa C-312/05 P); 7 giugno 2005, causa T-303/03, Lidl Stiftung/
UAMI — REWE-Zentral (Salvita); 22 giugno 2005, causa T-34/04, Plus/UAMI — Bälz e Hiller (Turkish Power)
(oggetto d’impugnazione, causa C-324/05 P); 28 giugno 2005, causa T-301/03, Canali Ireland/UAMI — Canal
Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK); 13 luglio 2005, causa T-40/03, Murúa Entrena/UAMI — Bodegas Murúa
(Julián Murúa Entrena); 14 luglio 2005, causa T-312/03, Wassen International/UAMI — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE); 22 settembre 2005, causa T-130/03, Alcon/UAMI — Biofarma (TRAVATAN) (oggetto
d’impugnazione, causa C-412/05 P); 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Éditions Albert René/UAMI — Orange
(MOBILIX); 23 novembre 2005, causa T-396/04, Sofass/UAMI — Sodipan (NICKY); 24 novembre 2005, causa
T-346/04, Sadas/UAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE); causaT-3/04, Simonds Farsons Cisk/UAMI — Spa
Monopole (KINJI by SPA); causa T-135/04, GfK/UAMI — BUS (Online Bus); 8 dicembre 2005, causa T-29/04,
Castellblanch/UAMI — Champagnes Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), non ancora pubblicate nella
Raccolta; 14 dicembre 2005, causa T-169/04, Arysta Lifescience/UAMI — BASF (CARPOVIRUSINE), e 15 dicembre 2005, causa T-384/04, RB Square Holdings Spain/UAMI — Unelko (cleanx), non pubblicate nella
Raccolta.
Tribunale di primo grado
a)
Attività
Marchi figurativi complessi e marchi denominativi
Quattro degli annullamenti pronunciati quest’anno sono stati determinati da uno o più
errori nel valutare il rischio di confusione tra segni denominativi e segni figurativi complessi, composti da due o più categorie di segni, nei quali si combinavano ad esempio alcune lettere e un segno grafico.
In tal senso, nella sentenza Faber Chimica/UAMI — Nabersa (Faber), il Tribunale ha dichiarato che l’UAMI a torto aveva ritenuto esistente una somiglianza visiva tra il marchio
denominativo naber e un marchio figurativo complesso che, seppure comprendeva l’elemento denominativo «faber», comprendeva altresì un importante aspetto figurativo consistente in una composizione di fantasia che richiedeva uno sforzo concettuale (141). Nella
stessa sentenza, il Tribunale ha dichiarato che esisteva una differenza fonetica tra i due
segni e pertanto, in esito a una valutazione globale che ha tenuto conto, in particolare, del
carattere specializzato del pubblico destinatario, ha ritenuto che i segni in questione non
fossero simili.
Analogamente, nella causa Shaker/UAMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), il Tribunale ha sanzionato la valutazione della commissione di
ricorso dichiarando, contrariamente a quest’ultima, che, in un marchio figurativo complesso composto in particolare da un piatto tondo ornato di limoni e dal segno denominativo
Limoncello, l’elemento figurativo era dominante e privo di punti comuni con il marchio
denominativo anteriore LIMONCHELO (142).
Peraltro, nella causa Miles Handesgesellschaft International/UAMI — Biker Miles
(Biker Miles), la commissione di ricorso aveva a torto ritenuto che taluni elementi figurativi (segnatamente, una strada inserita in un cerchio) e un elemento denominativo («biker»)
fossero importanti nell’impressione globale prodotta da un marchio figurativo, quando
quest’ultimo era, in realtà, dominato da un altro elemento denominativo («miles»), che
suscitava una confusione con il marchio denominativo anteriore MILES (143).
Infine, nella causa Bunker & BKR/UAMI — Marine Stock (B.K.R.), la commissione di ricorso aveva correttamente identificato l’elemento dominante di un marchio figurativo complesso (il segno B.K.R.), ma aveva, per contro, valutato in maniera erronea la sua somiglianza visiva e fonetica con un marchio denominativo anteriore (BK RODS) (144).
(141)
Sentenza Faber Chimica/UAMI — Nabersa (Faber), cit. supra alla nota 140.
(142)
Sentenza Shaker/UAMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), cit. supra alla
nota 140.
(143)
Sentenza Miles International/UAMI — Biker Miles (Biker Miles), cit. supra alla nota 140.
( )
Sentenza Bunker & BKR/UAMI — Marine Stock (B.K.R.), cit. supra alla nota 140.
144
123
Attività
b)
Tribunale di primo grado
Portata della tutela conferita da un’utilizzazione seria del marchio
A termini dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, su istanza del richiedente, il titolare di
un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda
l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il
marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Sempre secondo questa norma,
«se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei
servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato
solo per tale parte dei prodotti o dei servizi». L’art. 43, n. 3, del regolamento n. 40/94 estende l’applicazione di tali principi al caso dei marchi nazionali anteriori.
Tre sentenze pronunciate quest’anno sono venute a precisare la nozione di utilizzazione
seria e la portata della tutela conferita da tale utilizzazione.
In primo luogo, quanto alla nozione di utilizzazione seria, il Tribunale ha confermato, nelle
sentenze GfK/UAMI e Castellblanch/UAMI, che la prova di una tale utilizzazione «comprende anche la prova dell’uso del marchio anteriore in una forma che si differenzia per
taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di tale marchio nella forma in cui
esso è stato registrato» (145).
In secondo luogo, nella causa Reckitt Benckiser (España)/UAMI — Aladin (ALADIN), il
Tribunale ha precisato quali siano i prodotti protetti da un uso serio parziale del marchio (146). Il Tribunale ha interpretato il riferimento a un’utilizzazione parziale nell’art. 43,
n. 2, del regolamento n. 40/94, come diretto ad evitare che un marchio utilizzato in modo
parziale goda di una protezione estesa per il solo fatto di essere stato registrato per un’ampia gamma di prodotti o servizi. Pertanto, qualora un marchio sia stato registrato per una
categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché, nel suo ambito, possano
essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria cui appartengano i prodotti o servizi per i quali il marchio sia stato effettivamente utilizzato. Per contro,
qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente
preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, la prova dell’utilizzazione seria del marchio per tali prodotti o servizi
ricomprende allora necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.
Nella specie, fornendo la prova non contestata dell’utilizzazione seria del marchio per un
«prodotto per la lucidatura dei metalli consistente in cotone impregnato di una sostanza
lucidante (cotone magico)» che costituiva un «prodotto per la lucidatura dei metalli», ai
sensi della sottocategoria di prodotti oggetto del marchio anteriore, la ricorrente aveva
(145)
Sentenze GfK/UAMI — BUS (Online Bus), cit. supra alla nota 140, e Castellblanch/UAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), cit. supra alla nota 140.
(146)
Sentenza Reckitt Benckiser (España)/UAMI — Aladin (ALADIN), cit. supra alla nota 140.
124
Tribunale di primo grado
Attività
correttamente dimostrato la seria utilizzazione del marchio per l’intera detta sottocategoria. Conseguentemente, la commissione di ricorso, ritenendo, nell’esame dell’opposizione,
che il marchio anteriore fosse stato registrato per il solo «prodotto per la lucidatura dei
metalli consistente in cotone impregnato di una sostanza lucidante (cotone magico)», era
incorsa in un’erronea applicazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.
3.
Questioni di forma e di procedura
a)
Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Lingua processuale nei procedimenti ex parte
L’art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94, che stabilisce il regime linguistico applicabile ai
procedimenti ex parte dinanzi all’UAMI, dispone che la lingua processuale è quella in cui è
stata presentata la domanda di marchio comunitario. La stessa disposizione conferisce all’UAMI la facoltà di inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua indicata da quest’ultimo, qualora la domanda di marchio comunitario sia stata depositata in
una lingua diversa da quelle dell’UAMI. Secondo la giurisprudenza, il procedimento è costituito da tutti gli atti che devono essere compiuti nella trattazione di una domanda, cosicché rientrano nella nozione di «atti di procedura», ai sensi dell’art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94, tutti gli atti richiesti o previsti dalla normativa comunitaria per il
trattamento della domanda di marchio comunitario, nonché quelli che sono necessari per
questo trattamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di notifiche, di domande di
rettifica, di chiarimenti o di altri atti. Tutti questi atti di procedura devono quindi essere
redatti dall’UAMI nella lingua utilizzata per la presentazione della domanda (147).
Nella causa Sunrider/UAMI (TOP), il Tribunale ha dichiarato che l’UAMI aveva violato
l’art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94 comunicando alla ricorrente diversi documenti in
inglese mentre la domanda era stata depositata in greco e l’inglese non vi era stato indicato come seconda lingua (148). Il Tribunale ha tuttavia rifiutato di annullare la decisione della
commissione di ricorso, in quanto dai documenti prodotti dalla ricorrente risultava che
essa era stata in grado di comprendere pienamente le comunicazioni di cui trattasi, cosicché i diritti della difesa, sotto questo profilo, non erano stati lesi.
Regole probatorie
—
Elementi di fatto e probatori dedotti nel corso dei procedimenti ex parte
dinanzi alla commissione di ricorso
Ai sensi dell’art. 59, terza frase, del regolamento n. 40/94, nell’ambito dei ricorsi contro le
decisioni degli esaminatori, entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione deve essere presentata una memoria scritta contenente i motivi del ricorso.
(147)
Sentenza della Corte 9 settembre 2003, causa C-361/01 P, Kik/UAMI, Racc. pag. I-8283.
( )
Sentenza Sunrider/UAMI (TOP), cit. supra alla nota 122.
148
125
Attività
Tribunale di primo grado
Nella causa Wilfer/UAMI (ROCKBASS), il Tribunale ha dichiarato che tale disposizione
non poteva essere interpretata nel senso che impedisce che vengano presi in considerazione nuovi elementi di fatto o di prova dedotti in sede di esame di un ricorso relativo ad
un impedimento assoluto alla registrazione successivamente alla scadenza del termine
di presentazione dei motivi di ricorso (149). In effetti, dichiara il Tribunale, l’art. 74, n. 2, del
regolamento n. 40/94, a termini del quale l’UAMI può non tener conto dei fatti che le
parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile,
conferisce alla commissione di ricorso un potere discrezionale nel tener conto o meno di
elementi complementari prodotti successivamente alla scadenza di tale termine. Tuttavia, sebbene la commissione di ricorso a torto si sia dispensata dall’esaminare una memoria prodotta dalla ricorrente nove giorni prima della decisione della commissione di
ricorso, il Tribunale non ha annullato la detta decisione, in quanto la detta memoria non
conteneva argomenti nuovi o prove nuove tali da influenzare sostanzialmente la decisione impugnata.
—
Istanza di prova relativa all’utilizzazione seria del marchio anteriore
Ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, ai fini dell’esame di un’opposizione
proposta ex articolo 42 del regolamento medesimo, si presume che il marchio anteriore
sia stato oggetto di seria utilizzazione fintantoché il richiedente non presenti un’istanza
avente ad oggetto la prova di tale utilizzazione. La presentazione di tale istanza produce
quindi l’effetto di accollare all’opponente l’onere della prova della seria utilizzazione (ovvero della sussistenza di legittime ragioni per la non utilizzazione) a pena di rigetto
dell’opposizione. Perché tale effetto possa prodursi, l’istanza dev’essere proposta dinanzi
all’UAMI espressamente e tempestivamente.
Nella causa L’Oréal/UAMI — Revlon (FLEXI AIR), la commissione di ricorso aveva ritenuto
che l’istanza della L’Oréal riguardante la prova dell’utilizzazione seria del marchio anteriore
vantato dalla Revlon, un’opponente, non fosse stata presentata entro il termine impartito
e non dovesse pertanto essere presa in considerazione per decidere sull’opposizione (150).
Il Tribunale ha confermato questa valutazione dichiarando che l’utilizzazione seria del
marchio anteriore costituiva una questione che, una volta sollevata dal richiedente del
marchio, doveva essere risolta prima di decidere sull’opposizione vera e propria. Peraltro,
il fatto che la commissione di ricorso non avesse menzionato l’istanza di prova dell’utilizzazione seria, benché reiterata dinanzi ad essa dalla ricorrente, non poteva giustificare
l’annullamento della decisione impugnata, in quanto la situazione di fatto era rimasta
identica a quella che la divisione di opposizione doveva esaminare, cosicché la commissione di ricorso poteva legittimamente ritenere, così come la divisione di opposizione, che la
domanda presentata a titolo subordinato dinanzi ad essa non fosse stata inoltrata in tempo utile.
(149)
Sentenza Wilfer/UAMI (ROCKBASS), cit. supra alla nota 122.
( )
Sentenza L’Oréal/UAMI — Revlon (FLEXI AIR), cit. supra alla nota 140.
150
126
Tribunale di primo grado
—
Attività
Libertà della prova
Il Tribunale ha fornito importanti precisazioni in merito alla libertà della prova dinanzi a
alle commissioni di ricorso. Nella causa Atomic Austria/UAMI — Fabricas Agrupadas de
Muñecas de Onil (ATOMIC Blitz), l’UAMI aveva respinto un’opposizione ritenendo che i
certificati di registrazione prodotti dall’opponente non fossero accompagnati dalla prova
del rinnovo dei marchi in questione (151). Il Tribunale ha dichiarato, da una parte, che l’opponente era libera di scegliere quali prove presentare all’UAMI a sostegno della sua rivendicazione e, dall’altra, che l’UAMI era tenuto ad analizzare tutti gli elementi sottopostigli,
onde concludere se provassero effettivamente la registrazione o il deposito del marchio
anteriore, senza poter dichiarare a priori inammissibile una certa prova per motivi di forma. Infatti, se si ammettesse che l’UAMI può prescrivere una data forma per le prove da
presentargli, le parti finirebbero talvolta col non poter esibire alcunché, ad esempio qualora un ufficio dei brevetti nazionale non rilasci documenti ufficiali attestanti il rinnovo di
un marchio. Nella fattispecie, l’UAMI aveva respinto l’opposizione, corredata dei certificati
prodotti dalla ricorrente, fondandosi su una presunzione di durata dei marchi in diritto
austriaco. Tale presunzione era giuridicamente esatta, ma, se l’UAMI, come avrebbe dovuto fare, l’avesse verificata alla luce del diritto austriaco, avrebbe constatato che la presunzione doveva essere invertita. Il Tribunale ha pertanto annullato la decisione della commissione di ricorso.
—
Applicazione del principio del termine ragionevole dinanzi alle commissioni
di ricorso
Nella sentenza Sunrider/UAMI (TOP), il Tribunale ha dichiarato che il principio del rispetto di un termine ragionevole si applicava ai procedimenti dinanzi ai diversi organi dell’UAMI, ivi compresi quelli dinanzi alle commissioni di ricorso, ma che, come nelle altre materie nelle quali il principio si applica, la sua violazione, ammettendo che sia provata, non
determina in tutti i casi l’annullamento della decisione impugnata (152).
b)
Procedimento dinanzi al Tribunale
Ricevibilità delle conclusioni dell’UAMI
Anche quest’anno è stato ricco di sentenze che hanno statuito sulla ricevibilità di conclusioni dell’UAMI con cui quest’ultimo si è rimesso al prudente apprezzamento del Tribunale, oppure ha chiesto l’annullamento delle decisioni di una delle sue commissioni di ricorso.
Ad esempio, nella causa Reemark/UAMI — Bluenet (Westlife), l’UAMI aveva espresso la
propria volontà di sostenere le conclusioni e i motivi fatti valere dalla ricorrente, ma aveva
nondimeno concluso formalmente per il rigetto del ricorso, solo perché si considerava tenu-
(151)
Sentenza Atomic Austria/UAMI — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC Blitz), cit. supra alla
nota 140.
(152)
Sentenza Sunrider/UAMI (TOP), cit. supra alla nota 122.
127
Attività
Tribunale di primo grado
to a farlo alla luce della giurisprudenza del Tribunale (153). In tale causa, come d’altronde nella
causa Spa Monopole/UAMI — Spaform (SPAFORM) (154), il Tribunale ha ricordato il principio secondo il quale, in un procedimento relativo a un ricorso contro la decisione di una
commissione di ricorso dell’UAMI che ha statuito nell’ambito di un procedimento di opposizione, l’UAMI, mediante la posizione che assume dinanzi al Tribunale, non ha il potere di
modificare i termini della controversia come risultano dalle pretese e allegazioni rispettive di
chi ha richiesto la registrazione e di chi ha proposto l’opposizione (155). Ciò nonostante, il Tribunale ha ritenuto che da tale giurisprudenza non discendesse che l’UAMI è tenuto a chiedere il rigetto di un ricorso proposto contro la decisione di una delle sue commissioni di ricorso in quanto, se l’UAMI non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare
una decisione di una commissione di ricorso, esso non può però essere tenuto a difendere
sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere
necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione. Il Tribunale ha pertanto dichiarato che l’UAMI poteva, senza con ciò modificare i termini della
controversia, chiedere che fossero accolte le conclusioni di una delle altre parti, a sua scelta,
nonché addurre argomenti a sostegno dei motivi fatti valere da tale parte. Per contro, ha ricordato anche nella causa Reemark/UAMI, l’UAMI non può formulare autonome conclusioni
dirette all’annullamento o presentare motivi di annullamento non sollevati dalle altre parti.
Nella causa Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), che riguardava un procedimento ex
parte, l’UAMI appoggiava sostanzialmente la conclusione della ricorrente diretta all’annullamento della decisione impugnata, ma riteneva che tale approccio sarebbe equivalso ad accogliere la domanda della ricorrente, dispensando così il Tribunale dalla necessità di statuire sul
ricorso (156). Di conseguenza, l’UAMI aveva rinunciato a formulare una conclusione determinata
e, in udienza, si era rimesso al prudente apprezzamento del Tribunale. Dopo aver rammentato
i principi innanzi ricordati e averli trasposti ai procedimenti ex parte, il Tribunale ha rilevato che
l’UAMI aveva chiaramente espresso la sua volontà di sostenere le conclusioni e il motivo dedotti dalla ricorrente. Esso ha pertanto riqualificato le conclusioni dell’UAMI e ritenuto che l’Ufficio
chiedesse, in sostanza, l’accoglimento delle conclusioni della ricorrente. Inoltre, contrariamente a quanto sosteneva l’UAMI, la concordanza degli argomenti delle parti sul merito della causa
non aveva fatto venir meno l’oggetto del ricorso, in quanto la decisione della commissione di
ricorso non poteva essere modificata né revocata, data l’indipendenza di quest’ultima.
Ricevibilità di elementi di fatto e di diritto nuovi dinanzi al Tribunale
Nella sentenza Solo Italia/UAMI — Nuova Sala (PARMITALIA), il Tribunale ha dichiarato
che il sindacato di legittimità operato dal Tribunale in ordine a una decisione della commissione di ricorso doveva svolgersi con riferimento alle questioni di diritto sollevate dinanzi a quest’ultima (157). Esso ha pertanto rifiutato di esaminare un motivo vertente su
(153)
Sentenza Reemark/UAMI — Bluenet (Westlife), cit. supra alla nota 140.
( )
Sentenza Spa Monopole/UAMI — Spaform (SPAFORM), cit. supra alla nota 140.
( )
Sentenza della Cortre 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 26-38.
(156)
Sentenza Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), cit. supra alla nota 122.
( )
Sentenza del Tribunale 31 maggio 2005, causa T-373/03, Solo Italia/UAMI — Nuova Sala (PARMITALIA), non
ancora pubblicata nella Raccolta.
154
155
157
128
Tribunale di primo grado
Attività
una violazione dell’art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che non era stato invocato dinanzi all’UAMI.
Andando nello stesso senso restrittivo, nella sentenza SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), il Tribunale ha sancito il principio secondo il quale il controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso nell’ambito del regolamento n. 40/94 deve effettuarsi, in applicazione dell’art. 74 del detto regolamento, in base all’ambito fattuale e giuridico della lite
quale è stato presentato dinanzi alla commissione di ricorso (158). Più precisamente, per quanto
attiene all’ambito fattuale della causa, dall’art. 74 del regolamento n. 40/94 il Tribunale ha dedotto che nessuna illegittimità può essere rimproverata all’UAMI in base ad elementi di fatto
che non sono stati ad esso presentati, cosicché elementi di fatto invocati dinanzi al Tribunale
senza essere stati prima presentati dinanzi ad uno degli organi dell’UAMI devono essere respinti. Quanto al contesto normativo della lite, il Tribunale precisa che «elementi di diritto invocati dinanzi al Tribunale senza essere stati precedentemente addotti dinanzi alle istanze dell’UAMI, qualora si riferiscano ad una questione di diritto che non era necessaria per garantire
una corretta applicazione del regolamento n. 40/94 riguardo ai motivi e alle domande presentati dalle parti, non possono incidere sulla legittimità di una decisione della commissione di ricorso relativa all’applicazione di un impedimento relativo alla registrazione, in quanto non appartengono all’ambito giuridico della lite quale è stato presentato dinanzi alla commissione di
ricorso. Pertanto, essi sono irricevibili. Per contro, quando deve essere rispettata una norma di
diritto o deve essere risolta una questione di diritto per garantire una corretta applicazione del
regolamento n. 40/94 riguardo ai motivi e alle domande presentati dalle parti, può essere invocato per la prima volta dinanzi al Tribunale un elemento di diritto connesso a tale questione».
4.
Continuità funzionale tra gli organi dell’UAMI
Dal principio della continuità funzionale tra i gradi del procedimento dinanzi all’UAMI discende che, nella sfera di applicazione dell’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 (che
impone, nei procedimenti in merito a impedimenti relativi alla registrazione, la limitazione
dell’esame ai motivi dedotti e alle richieste presentate dalle parti), la commissione di ricorso
è tenuta a fondare la propria decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che la parte
interessata ha introdotto sia durante il procedimento dinanzi all’unità che ha deciso in primo
grado, sia nella procedura di ricorso, con la sola riserva prevista dall’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 (vale a dire il divieto per l’UAMI di tener conto dei fatti che le parti non hanno
invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile) (159).
(158)
Sentenza SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), cit. supra alla nota 140. Cfr. inoltre, nello stesso senso,
sentenza Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY), cit. supra alla nota 122.
(159)
Sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), Racc.
pag. II-3253, punto 32. Si rilevi sul punto che il regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2005, n. 1041,
che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94
del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 172, pag. 4), dispone che «[s]e il ricorso è diretto contro una
decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano
essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento».
129
Attività
Tribunale di primo grado
Orbene, nella causa Focus Magazin Verlag/UAMI, la divisione di opposizione aveva
respinto un’opposizione proposta dalla ricorrente sulla base del rilievo che quest’ultima, non avendo prodotto la traduzione completa del certificato di registrazione del
proprio marchio tedesco, non aveva fornito la prova dell’esistenza del proprio marchio
anteriore (160). La commissione di ricorso, da parte sua, aveva rifiutato di prendere in
considerazione la traduzione del certificato di registrazione tedesco che era stata prodotta dinanzi ad essa per la prima volta. Il Tribunale ha censurato questo approccio
fondandosi sul principio della continuità funzionale tra i gradi del procedimento dinanzi all’UAMI, e dichiarando che la produzione del documento in questione non era
tardiva, ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, in quanto era stata effettuata in allegato alla memoria depositata dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, vale a dire entro il termine di ricorso di quattro mesi dettato dall’art. 59 del regolamento n. 40/94 (161).
Per contro, nella causa TeleTech Holdings/UAMI — Teletech International (TELETECH
GLOBAL VENTURES), il Tribunale ha dichiarato che, sebbene dal principio di continuità
funzionale tra le commissioni di ricorso e gli organi dell’UAMI che decidono in primo grado discenda che le prime sono obbligate ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, se una nuova decisione con lo stesso dispositivo della decisione
che costituisce oggetto del ricorso possa essere o meno legittimamente adottata al momento in cui si decide sul ricorso, per contro, nel contesto dei procedimenti attinenti agli
impedimenti relativi alla registrazione ovvero alle cause di nullità relative, la continuità
funzionale non comporta né l’obbligo né la possibilità, per la commissione di ricorso, di
estendere il proprio esame di una causa di nullità relativa a fatti, prove o motivi che le parti non hanno invocato né dinanzi alla divisione di annullamento, né dinanzi alla commissione di ricorso (162).
E.
Accesso ai documenti
Nel 2005, le nove pronunce con le quali il Tribunale ha statuito su decisioni relative a
domande di accesso ai documenti sul fondamento del regolamento n. 1049/2001 (163)
hanno confermato, quanto a una di esse, che il Tribunale esercita soltanto un controllo
ristretto sulle decisioni di rigetto che invochino un’eccezione relativa all’interesse pubblico [art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001] (164) nonché, quanto ad altre
sette, che il rifiuto opposto da uno Stato membro a una richiesta di comunicare un
(160)
Sentenza del Tribunale 9 novembre 2005, causa T-275/03, Focus Magazin Verlag/UAMI — ECI Telecom (HiFOCuS), non ancora pubblicata nella Raccolta.
(161)
Cfr., nella stesso senso, sentenza GfK/UAMI — BUS (Online Bus), cit. supra alla nota 140.
162
( )
Sentenza TeleTech Holdings/UAMI — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), cit. supra alla
nota 140.
(163)
Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del
pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(164)
Sentenza del Tribunale 26 aprile 2005, cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03, Sison/Consiglio (oggetto
d’impugnazione, causa C-266/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
130
Tribunale di primo grado
Attività
documento da esso proveniente (o redatto per suo conto) vincola la Commissione e
vieta pertanto a quest’ultima di comunicarlo (165).
Quanto alla nona decisione, pronunciata nella causa VKI/Commissione, il Tribunale vi ha
precisato il modo in cui le istituzioni dovevano trattare una domanda di accesso vertente su
un numero molto ingente di documenti (166). In tale causa, il Verein für Konsumenteninformation (VKI), un’associazione di consumatori austriaca, aveva chiesto alla Commissione di
poter accedere al suo fascicolo amministrativo in un procedimento di concorrenza che aveva dato luogo alla condanna di otto banche austriache per la loro partecipazione a un’intesa
(detta «club Lombard»). Poiché la Commissione aveva integralmente respinto questa domanda, il VKI aveva adito il Tribunale chiedendo l’annullamento di tale decisione di rigetto.
Il Tribunale ha dichiarato che, poiché l’esame specifico e concreto al quale, in linea di principio, l’istituzione doveva procedere in risposta ad una domanda di accesso aveva lo scopo
di permettere all’istituzione in questione di valutare, da un lato, in che misura una deroga
al diritto di accesso fosse applicabile e, dall’altro, la possibilità di un accesso parziale, detto
esame poteva non essere necessario se, a causa delle circostanze particolari del caso concreto, era evidente che l’accesso dovesse essere negato o, al contrario, accordato.
Nella fattispecie, il Tribunale rileva che le eccezioni invocate dalla Commissione non riguardavano necessariamente l’insieme del fascicolo relativo al «club Lombard» e che, anche per i documenti ai quali esse avrebbero potuto eventualmente applicarsi, avrebbero
potuto vertere solo su alcuni passaggi di tali documenti. Di conseguenza, in linea di principio, la Commissione non poteva esimersi dall’effettuare un esame specifico e concreto di
ciascun documento oggetto della domanda al fine di valutare l’applicazione di eccezioni
o la possibilità di un accesso parziale.
Il Tribunale aggiunge tuttavia che una deroga a tale obbligo di esame può essere ammessa, in via eccezionale, nel caso in cui l’onere amministrativo causato dall’esame specifico e
concreto dei documenti si riveli particolarmente gravoso, oltrepassando così i limiti di ciò
che può essere ragionevolmente richiesto. In un’ipotesi del genere, l’istituzione conserva
l’obbligo di tentare di trovare un accordo con il richiedente al fine, da un lato, di conoscere
o di fargli precisare il suo interesse ad ottenere i documenti di cui trattasi e, dall’altro, di
delineare concretamente le alternative ad essa disponibili, per adottare una misura meno
restrittiva di un esame specifico e concreto dei documenti. L’istituzione è allora tenuta a
privilegiare l’opzione che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, resta la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.
Nella fattispecie, la decisione impugnata non indicava che la Commissione avesse considerato in modo concreto ed esaustivo le varie alternative ad essa disponibili al fine di
(165)
Sentenza del Tribunale 30 novembre 2004, causa T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-64/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta. Cfr. sentenza del
Tribunale 17 marzo 2005, causa T-187/03, Scippacercola/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; ordinanze del Tribunale 8 giugno 2005, causa T-139/03, Nuova Agricast/Commissione; causa T-287/03,
SIMSA/Commissione; causa T-295/03, Poli Sud/Commissione; causa T-297/03, Tomasetto Achille/Commissione; causa T-298/03, Bieffe/Commissione, non pubblicate nella Raccolta, e T-299/03, causa Nuova Faudi/
Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(166)
Sentenza Verein für Konsumenteninformation/Commissione, cit. supra alla nota 8.
131
Attività
Tribunale di primo grado
prendere iniziative che non le imponessero un carico di lavoro irragionevole ma che, al
contrario, aumentassero le possibilità del ricorrente di poter beneficiare di un accesso ai
documenti in questione, almeno per quanto riguardava una parte della sua domanda. Di
conseguenza, il Tribunale ha annullato tale decisione.
F.
Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Lotta contro
il terrorismo
In questi ultimi anni sono stati presentati numerosi ricorsi avverso misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed enti nell’ambito della lotta contro il terrorismo, il
che ha indotto il Tribunale a statuire, nel 2005, in cinque cause vertenti su tale materia. Tre
di queste cause sono state dichiarate irricevibili per carenza di legittimazione ad agire dei
ricorrenti (167) oppure, quanto all’ultima di esse, per manifesta incompetenza e decadenza (168). Il Tribunale ha invece statuito nel merito in altre due cause, il che gli ha consentito
di sancire principi di grande importanza con riferimento, in particolare, al modo in cui le
disposizioni dell’ordinamento giuridico comunitario si articolano con quelle della Carta
delle Nazioni Unite (169).
Sia prima sia dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite ha adottato diverse risoluzioni riguardanti i talebani, Osama Bin Laden,
la rete Al-Qaeda e le persone e gli enti ad essi associati. In forza di tali risoluzioni, tutti gli
Stati membri delle Nazioni Unite sono chiamati a congelare i fondi e le altre risorse finanziarie controllate direttamente o indirettamente da tali persone ed enti. Un comitato delle
sanzioni è incaricato di identificare i soggetti interessati e le risorse finanziarie che debbono essere congelate, nonché di esaminare le richieste di deroga. Tali risoluzioni sono state
attuate nella Comunità mediante diverse posizioni comuni e regolamenti del Consiglio
che dispongono il congelamento dei fondi delle persone ed enti interessati. Molti di loro
hanno chiesto l’annullamento di tali regolamenti dinanzi al Tribunale.
Nelle sue sentenze, il Tribunale ha anzitutto dichiarato che il ricorso al fondamento giuridico cumulato degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE permette di realizzare, in materia di sanzioni
economiche e finanziarie, l’obiettivo perseguito nell’ambito della PESC dall’Unione e dai
suoi Stati membri. Avendo quindi ritenuto che il Consiglio fosse competente ad adottare il
regolamento impugnato, il Tribunale esamina i motivi dei ricorrenti vertenti su una violazione dei loro diritti fondamentali, riconosciuti dal diritto comunitario e dalla CEDU. Poiché i
regolamenti impugnati applicavano decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’esame di tale motivo induce il Tribunale a prendere in considerazione, preliminarmente, il rapporto esistente tra l’ordinamento giuridico internazionale creato dalle Nazioni Unite e l’ordinamento giuridico nazionale o comunitario. Il Tribunale rileva sul punto
(167)
Ordinanze del Tribunale 15 febbraio 2005, causa T-206/02, KNK/Consiglio, e causa T-229/02, PKK e KNK/Consiglio (oggetto d’impugnazione, causa C-229/05 P), non ancora pubblicate nella Raccolta.
(168)
Ordinanza del Tribunale 18 novembre 2005, causa T-299/04, Selmani/Consiglio e Commissione, non ancora
pubblicata nella Raccolta.
(169)
Sentenze del Tribunale 21 settembre 2005, causa T-306/01, Yusuf e Al Barakaat International Foundation/
Consiglio e Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-415/05 P), e causa T-315/01, Kadi/Consiglio e
Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-402/05 P), non ancora pubblicate nella Raccolta.
132
Tribunale di primo grado
Attività
che, secondo il diritto internazionale, gli obblighi degli Stati membri delle Nazioni Unite ai
sensi della Carta di tale organizzazione prevalgono su qualsiasi altro obbligo, ivi compresi
gli obblighi derivanti dalla CEDU e dal trattato CE, e che tale primato si estende alle decisioni del Consiglio di sicurezza adottate in applicazione del titolo VII della Carta. Inoltre, benché non sia essa stessa membro delle Nazioni Unite, la Comunità dev’essere considerata
vincolata anch’essa agli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, alla stessa stregua
dei suoi Stati membri, in base allo stesso trattato che la istituisce. Pertanto, da una parte, la
Comunità non può violare gli obblighi incombenti ai propri Stati membri in forza della Carta né ostacolarne l’esecuzione. D’altra parte, essa è tenuta ad adottare tutte le disposizioni
necessarie affinché i suoi Stati membri possano adempiere tali obblighi.
Il Tribunale analizza poi le conseguenze che occorre trarre da tale principio per quanto riguarda il controllo giurisdizionale in merito ai regolamenti che si limitano ad attuare decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Tribunale rileva in proposito che qualsiasi controllo della legittimità interna di tale regolamento implicherebbe una verifica da
parte del Tribunale, in via incidentale, della legittimità delle dette decisioni. Orbene, tenuto conto del loro primato, queste decisioni esulano in via di principio dal sindacato giurisdizionale del Tribunale, cosicché quest’ultimo non ha il potere di rimettere in causa, seppur in via incidentale, la loro legittimità alla luce del diritto comunitario o dei diritti
fondamentali quali sono riconosciuti nell’ordinamento giuridico comunitario. Al contrario,
il Tribunale è tenuto, per quanto possibile, ad interpretare e applicare tale diritto in modo
che sia compatibile con gli obblighi degli Stati membri derivanti dalla Carta delle Nazioni
Unite. Tuttavia, il Tribunale si ritiene autorizzato a controllare la legittimità del regolamento impugnato e, in via incidentale, la legittimità delle decisioni del Consiglio di sicurezza
che tale regolamento attua, rispetto alle norme superiori del diritto internazionale generale appartenenti allo ius cogens, inteso come ordinamento pubblico internazionale al
quale né gli Stati membri né gli organi delle Nazioni Uniti possono derogare e del quale
fanno parte, in particolare, le norme imperative volte alla tutela universale dei diritti fondamentali dell’uomo.
Procedendo quindi a un controllo del regolamento alla luce di tali norme, il Tribunale constata che il congelamento dei capitali previsto dal regolamento impugnato non viola i diritti fondamentali dei ricorrenti, come tutelati dallo ius cogens. In particolare, il regolamento non lede il diritto alla proprietà dei ricorrenti, nei limiti in cui esso è tutelato dallo
ius cogens. Quanto ai diritti della difesa, il Tribunale osserva che nessuna norma dello ius
cogens sembra imporre un’audizione personale degli interessati da parte del comitato per
le sanzioni, e che le risoluzioni di cui trattasi instaurano del resto un meccanismo di riesame delle situazioni individuali.
Per quanto riguarda il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, il Tribunale rileva che,
nell’ambito del ricorso proposto dai ricorrenti, esso esercita un controllo completo sulla
legittimità del regolamento impugnato per quanto attiene al rispetto, da parte delle istituzioni comunitarie, delle norme di competenza nonché delle norme di legittimità e delle
forme sostanziali imposte al loro operato. Esso controlla parimenti la legittimità del regolamento, segnatamente sotto il profilo della sua adeguatezza formale e sostanziale, della
sua coerenza interna e della sua proporzionalità rispetto alle decisioni del Consiglio di sicurezza. Il Tribunale controlla ancora la legittimità del regolamento e, indirettamente, la
legittimità delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza alla luce dello ius cogens. Per contro,
133
Attività
Tribunale di primo grado
non spetta al Tribunale controllare indirettamente la conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza ai diritti fondamentali come tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario, né verificare l’assenza di errori di valutazione dei fatti e degli elementi di prova che il
Consiglio di sicurezza ha preso in considerazione a sostegno delle misure adottate, né
ancora controllare indirettamente l’opportunità e la proporzionalità di tali misure. Entro
tali limiti, e in mancanza di un giudice internazionale incaricato di statuire sui ricorsi diretti contro le decisioni del comitato per le sanzioni, i ricorrenti non dispongono di alcun rimedio giurisdizionale.
Tuttavia, osserva il Tribunale, questa lacuna nella tutela giurisdizionale dei ricorrenti non è di
per sé contraria allo ius cogens, in quanto il diritto di ricorrere ai tribunali non è assoluto. Nella
fattispecie, esso confligge con l’immunità di giurisdizione di cui gode il Consiglio di sicurezza.
Infatti, l’interesse dei ricorrenti a ottenere che un giudice esamini nel merito la loro causa non è
sufficiente a prevalere sull’interesse generale fondamentale a che la pace e la sicurezza internazionali siano mantenute a fronte di una minaccia chiaramente identificata dal Consiglio di sicurezza. Di conseguenza, il Tribunale respinge i ricorsi in quanto infondati.
G.
Pubblico impiego comunitario
Nel 2005 il Tribunale ha definito un elevato numero di cause in materia di pubblico impiego, atteso che, escluse le 117 cause trasferite al Tribunale della funzione pubblica europea,
approssimativamente il 20 % delle cause definite quest’anno (pari a 119 cause) rientra in
tale settore. Il Tribunale ha peraltro pronunciato un numero esiguo di annullamenti, considerato che si contano soltanto quattordici sentenze in tal senso. Tenuto conto del numero
rilevante di decisioni adottate in materia e delle dimensioni limitate della presente relazione, ci si atterrà a tre osservazioni.
Anzitutto, come l’anno scorso, si può sottolineare la varietà delle decisioni impugnate dinanzi
al Tribunale, posto che le sentenze e ordinanze pronunciate hanno ad oggetto tanto questioni
di nomina, di promozione e di concorsi (170) quanto diritti economici dei dipendenti di ruolo e
degli agenti (171), un accordo quadro concluso tra la Commissione e le organizzazioni sindacali
e professionali (172), alcuni contratti di agenti temporanei (173), procedimenti disciplinari (174) ov(170)
Cfr., ad esempio, rispettivamente, sentenze del Tribunale 3 febbraio 2005, causa T-137/03, Mancini/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-172/05 P); causa T-172/03, Heurtaux/Commissione, e 17 marzo
2005, causa T-362/03, Milano/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta.
(171)
In particolare, numerose sentenze sono state pronunciate quest’anno in merito ai presupposti che danno
diritto all’indennità di dislocazione prevista dallo Statuto, che hanno consentito al Tribunale di precisare la
nozione di «Stato» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII al vecchio Statuto del personale delle
Comunità europee [cfr., ad esempio, sentenze del Tribunale 30 giugno 2005, causa T-190/03, Olesen/
Commissione, e 25 ottobre 2005, causa T-83/03, Salazar Brier/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa
C-9/06 P), non ancora pubblicate nella Raccolta].
(172)
Sentenza del Tribunale 12 aprile 2005, causa T-191/02 Lebedef/Commissione (oggetto d’impugnazione,
causa C-268/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
(173)
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2005, causa T-272/03 Fernández Gómez/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-417/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
(174)
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2005, causa T-203/03, Rasmussen/Commissione, non ancora pubblicata
nella Raccolta.
134
Tribunale di primo grado
Attività
vero rapporti sullo sviluppo di carriera (175). Inoltre, una quota rilevante degli annullamenti (sei
sentenze su quattordici) trae origine da un vizio o da una carenza di motivazione della decisione impugnata (176). Infine, in ragione dell’importanza pratica della questione decisa, occorre rilevare che, nella sentenza Fardoom e Reinard/Commissione, Il Tribunale ha giudicato legittimo
il sistema della media-obiettivo e delle quote indicative istituito dalla Commissione nel 2002
per l’esercizio di compilazione dei rapporti informativi dei dipendenti (177). Il Tribunale ha infatti ritenuto che il sistema della media-obiettivo — lungi dal limitare la libertà di giudizio dei
compilatori — era al contrario idoneo a favorirla promuovendo l’espressione di una valutazione rappresentativa dei meriti dei dipendenti.
H.
Diritto doganale
Nel 2005, come già negli anni precedenti, il Tribunale ha statuito su molti ricorsi riguardanti
provvedimenti con cui la Commissione ha respinto domande di sgravio dai dazi all’importazione, fondate sulla clausola di equità della normativa doganale comunitaria, che prevede la
possibilità di procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione in situazioni specifiche derivanti da circostanze che non implichino frode o manifesta negligenza da parte
dell’interessato (178). Se è vero che il Tribunale ha statuito in tali cause applicando essenzialmente principi classici in materia, due cause tuttavia meritano di essere segnalate.
Da un lato, nella causa Geologistics/Commissione, che riguardava una domanda di sgravio presentata da un’impresa considerata, dal punto di vista finanziario, responsabile, in
quanto titolare del regime di transito comunitario esterno («obbligato principale»), della
sottrazione di merci alla sorveglianza doganale, il Tribunale ha annullato una decisione
della Commissione ritenendo che quest’ultima fosse incorsa in due manifesti errori di valutazione (179). In primo luogo, contrariamente a quanto la Commissione aveva ritenuto, il
fatto che le autorità nazionali, che erano al corrente dell’esistenza di una frode in capo alla
ricorrente ed indagavano in proposito, non avessero avvertito quest’ultima, per le esigenze dell’inchiesta, aveva collocato la ricorrente in una «situazione particolare» per quanto
concerne l’obbligazione doganale relativa ad operazioni fraudolente successive alla scoperta della frode e ad essa collegate. In secondo luogo, a torto la Commissione aveva ritenuto che la ricorrente avesse commesso una «negligenza manifesta» non avendo sorvegliato i vari terzi intervenienti al momento del transito e non avendo stipulato le
(175)
Sentenza del Tribunale 12 luglio 2005, causa T-157/04, De Bry/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-344/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
(176)
Sentenze Heurtaux/Commissione, cit. supra alla nota 170; 1o marzo 2005, causa T-143/03, Smit/Europol;
2 giugno 2005, causa T-177/03, Strohm/Commissione; 5 luglio 2005, causa T-9/04, Marcuccio/Commissione;
15 settembre 2005, causa T-132/03, Casini/Commissione, e 8 dicembre 2005, causa T-237/00, Reynolds/
Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta.
(177)
Sentenza Fardoom e Reinard/Commissione, cit. supra alla nota 28.
(178)
Art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale
comunitario (GU L 302, pag. 1) e articolo 905 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993,
n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale (GU L 253, pag. 1). Cfr., ad esempio,
sentenza Common Market Fertilizers/Commissione, cit. supra alla nota 14.
(179)
Sentenza del Tribunale 27 settembre 2005, causa T-26/03, Geologistics/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.
135
Attività
Tribunale di primo grado
assicurazioni appropriate. Il primo elemento non era sufficientemente dimostrato e, quanto al secondo, il Tribunale dichiara che non può accettarsi, come regola generale, che la
mancata sottoscrizione di un’assicurazione sia, di per sé, costitutiva di un comportamento
manifestamente negligente da parte dell’operatore economico.
D’altro lato, nella sentenza Ricosmos/Commissione, il Tribunale ha fornito due precisazioni interessanti in merito ai presupposti in presenza dei quali una domanda di sgravio
può essere respinta (180).
In primo luogo, sul piano processuale, il Tribunale si è fondato segnatamente sulla giurisprudenza relativa all’accesso al fascicolo nel settore del diritto della concorrenza per precisare che, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti
del richiedente, essa debba dargli, al momento della trasmissione delle sue obiezioni, la
possibilità di procedere ad un esame di tutti i documenti che possano rilevare ai fini della
sua domanda di sgravio o di rimborso e che, a tale scopo, deve fornirgli per lo meno un
elenco esaustivo dei documenti non riservati del fascicolo contenenti informazioni sufficientemente precise per permettere al richiedente di determinare, con cognizione di causa, se i documenti indicati possano essergli utili.
In secondo luogo, quanto alla valutazione di merito delle domande di sgravio, il Tribunale
ha precisato che, sebbene, per respingere una domanda del genere, debba manifestamente esistere un nesso tra la negligenza contestata all’operatore e la situazione particolare constatata, non è tuttavia necessario che tale situazione particolare sia la conseguenza diretta e immediata della detta negligenza. È sufficiente infatti che la negligenza abbia
contribuito alla sottrazione di una merce al controllo doganale o l’abbia agevolata.
III.
Contenzioso in materia di risarcimento danni
Nel 2005, a parte il contenzioso del pubblico impiego, il Tribunale si è pronunciato, con 17
sentenze e ordinanze, sui presupposti sostanziali della responsabilità extracontrattuale
delle Comunità (181). Soltanto la causa AFCon Management Consultants e a./Commissione ha segnato il riconoscimento di un diritto al risarcimento danni, nella fattispecie un
(180)
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2005, causa T-53/02 Ricosmos/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-420/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
(181)
Sentenze del Tribunale 3 febbraio 2005, causa T-19/01, Chiquita Brands e a./Commissione; Comafrica e Dole
Fresh Fruit Europe/Commissione, cit. supra alla nota 50; 16 marzo 2005, causa T-283/02, EnBW Kernkraft/
Commissione; 17 marzo 2005, causa T-285/03, Agraz e a./Commissione (oggetto d’impugnazione, causa
C-243/05 P); causa T-160/03, AFCon Management Consultants e a./Commissione, non ancora pubblicata
nella Raccolta; sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, cit. supra alla nota 68; sentenza del Tribunale
13 luglio 2005, causa T-260/97, Camar/Consiglio e Commissione; ordinanza del Tribunale 14 settembre
2005, causa T-140/04, Adviesbureau Ehcon/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; sentenza
Cofradía de pescadores de «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, cit. supra alla nota 22; ordinanza del Tribunale 26 ottobre 2005, causa T-124/04, Ouariachi/Commissione (oggetto d’impugnazione, causa C-4/06 P);
sentenze del Tribunale 30 novembre 2005, causa T-250/02, Autosalone Ispra/Commissione; 14 dicembre
2005, causa T-69/00, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione; causa T-151/00, Laboratoire
du Bain/Consiglio e Commissione; causa T-301/00, Groupe Fremaux e Palais Royal/Consiglio e Commissione; causa T-320/00, CD Cartondruck/Consiglio e Commissione; causa T-383/00, Beamglow/Parlamento e a.,
e causa T-135/01, Fedon & Figli e a./Consiglio e Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta.
136
Tribunale di primo grado
Attività
importo di poco inferiore a EUR 50 000 da versare a un’impresa illegittimamente esclusa
da una gara d’appalto (182). Peraltro, nella causa Camar/Consiglio e Commissione, il Tribunale, applicando principi classici della stima del danno, ha fissato il quantum di un risarcimento che, quanto all’an, era stato previamente disposto con sentenza interlocutoria (183).
Tutti gli altri ricorsi, benché respinti, forniscono comunque una serie di chiarimenti in ordine alla ricevibilità dei ricorsi per risarcimento danni, al danno risarcibile e al comportamento che può dar luogo a risarcimento.
A.
Condizioni di ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni
Nel 2005 il Tribunale ha apportato svariate precisazioni in merito alle condizioni formali di
ricevibilità dei ricorsi per risarcimento danni, al regime della prescrizione in tale settore e
al principio dell’autonomia dei mezzi di ricorso.
In primo luogo, secondo una giurisprudenza consolidata, il ricorrente non è obbligato a
quantificare l’importo del danno che ritiene di aver subito. Tuttavia, come il Tribunale ha
precisato nella causa Polyelectrolyte Producers Group/Consiglio e Commissione, perché siano soddisfatte le condizioni di ricevibilità formali stabilite dal regolamento di procedura [art. 44, n. 1, lett. c)], è necessario che il ricorrente indichi chiaramente gli elementi
che permettono di valutarne la natura e l’entità. Nel caso di specie, l’argomento evasivo
della ricorrente in merito al danno asseritamente subito si limitava a semplici constatazioni, per nulla suffragate da elementi probatori, il che giustificava l’irricevibilità della domanda di risarcimento danni (184).
In secondo luogo, con riferimento alla prescrizione, il Tribunale ha avuto modo di rammentare la giurisprudenza costante secondo la quale la prescrizione si applica solamente
al periodo che precede di oltre cinque anni la data dell’atto interruttivo, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi (185). Nell’ordinanza Adviesbureau Ehcon/Commissione, il Tribunale ha dichiarato che tale giurisprudenza si applicava «solamente nell’ipotesi eccezionale in cui si dimostri che il danno in questione si è ripetuto quotidianamente
in seguito al verificarsi del fatto che ne è all’origine». Ciò non ricorreva nel caso di specie, in
quanto i danni allegati, anche a ritenerli effettivi e anche se potevano eventualmente aver
rivelato tutta la loro ampiezza solo dopo il rigetto dell’offerta della ricorrente nell’ambito
dell’appalto in questione, erano comunque stati cagionati in maniera istantanea dal rigetto stesso (186).
(182)
Sentenza AFCon Management Consultants e a./Commissione, cit. supra alla nota 181.
( )
Sentenza Camar/Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181.
184
( )
Ordinanza Polyelectrolyte Producers Group/Consiglio e Parlamento, cit. supra alla nota 29. Cfr. altresì sentenza Autosalone Ispra/Commissione, cit. supra alla nota 181.
(185)
Cfr., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione,
Racc. pag. II-595, punto 132. Per un’applicazione nel 2005, cfr. sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, cit. supra alla nota 68.
(186)
Ordinanza Ehcon/Commissione, cit. supra alla nota 181.
183
137
Attività
Tribunale di primo grado
Infine, in terzo luogo, nella causa Holcim (France)/Commissione, il Tribunale ha ricordato
il principio dell’autonomia dei mezzi di ricorso dichiarando che, quando un ricorrente, pur
potendo presentare ricorso di annullamento o per carenza contro un atto o un’omissione
che asserisce avergli causato un danno, se ne sia invece astenuto, il mancato esercizio di tali
mezzi di ricorso non costituisce tuttavia una causa di preclusione del ricorso per risarcimento danni (187). Sempre sulla questione dell’autonomia dei mezzi di ricorso, questa causa ha
permesso inoltre al Tribunale di precisare la portata della giurisprudenza secondo la quale
un ricorso per risarcimento danni è irricevibile quando, in realtà, è inteso a far revocare una
decisione individuale divenuta definitiva. È riconducibile a tale giurisprudenza «il caso eccezionale in cui un’azione di risarcimento danni è diretta alla corresponsione di una somma
di importo pari a quello dei dazi pagati dalla ricorrente in esecuzione di una decisione individuale e in cui, di conseguenza, la domanda di risarcimento mira in realtà alla revoca di tale
decisione individuale» (188). Il Tribunale ha precisato che questa giurisprudenza era applicabile soltanto «nell’ipotesi in cui l’asserito danno derivi esclusivamente da un atto amministrativo individuale divenuto definitivo, che l’interessato avrebbe potuto impugnare con
ricorso di annullamento». Orbene, nella fattispecie, il danno asserito dalla ricorrente non
derivava da un atto amministrativo individuale che essa avrebbe potuto impugnare, ma dal
fatto che la Commissione aveva illecitamente omesso di adottare una misura imposta dall’esecuzione di una sentenza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ricevibile.
B.
Danni risarcibili
Nella sentenza Internationaler Hilfsfonds/Commissione, il Tribunale ha sancito il principio
secondo il quale le spese legali sostenute dinanzi al mediatore europeo non sono rimborsabili a titolo di danni nell’ambito di un ricorso per risarcimento, in particolare considerata la
possibilità per la parte di rivolgersi al mediatore europeo senza avvalersi di un avvocato (189).
Nello stesso senso il Tribunale, nell’ordinanza Ehcon/Commissione, ha dichiarato che, nelle
circostanze della specie, la ricorrente non era riuscita a provare l’esistenza di un nesso di causalità tra le spese che affermava di aver sostenuto dinanzi al mediatore e le illegittimità contestate, posto che la libera scelta del cittadino di rivolgersi al mediatore non poteva essere
considerata come conseguenza diretta e necessaria dei casi di cattiva amministrazione eventualmente imputabili alle istituzioni o agli organismi comunitari (190).
(187)
Ordinanza Holcim (France)/Commissione, cit. supra alla nota 68.
188
( )
Cfr., segnatamente, sentenza della Corte 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag.
753, punto 33.
(189)
Ordinanza del Tribunale 11 luglio 2005, causa T-294/04, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (oggetto
d’impugnazione, causa C-331/05 P), non ancora pubblicata nella Raccolta.
(190)
Ordinanza Ehcon/Commissione, cit. supra alla nota 181.
138
Tribunale di primo grado
C.
Attività
Responsabilità per comportamento illecito
A parte l’ipotesi di responsabilità in assenza di atto illecito, che sarà esaminata più avanti,
la responsabilità extracontrattuale della Comunità deriva, più correntemente, da un atto
illecito. In tale ipotesi, il sorgere della responsabilità presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno allegato e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il
danno lamentato (191).
Nel 2005, il Tribunale ha pronunciato ben nove sentenze su ricorsi per risarcimento danni
con riferimento a un’organizzazione comune di mercato (192). Tuttavia, ci si soffermerà soprattutto sulle sei sentenze pronunciate nel mese di dicembre 2005, in cui il Tribunale, riunito in Grande Sezione, ha statuito sulle modalità secondo le quali le decisioni dell’organo per
la risoluzione delle controversie (ORC) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
si articolano con l’ordinamento giuridico comunitario (193). In tali cause, le ricorrenti sostenevano che il comportamento della Comunità era illegittimo alla luce degli accordi dell’OMC, il
che ha indotto il Tribunale ad accertare se tali accordi conferissero ai soggetti dell’ordinamento comunitario il diritto di farli valere in giudizio per contestare la validità di una normativa comunitaria rispetto a una decisione dell’ORC. In queste sei sentenze, il Tribunale ha dichiarato che così non è. Infatti, gli accordi dell’OMC non figurano, in linea di principio, tra le
normative alla luce delle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti delle
istituzioni comunitarie, salvo qualora la Comunità abbia inteso dare esecuzione a un obbligo
particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto comunitario rinvii
espressamente a precise disposizioni degli accordi dell’OMC (194). Orbene, nessuna di queste
eccezioni si applica in presenza di una decisione dell’ORC che rilevi l’incompatibilità delle
misure adottate da un membro con le norme dell’OMC. Quanto alla prima eccezione, assumendo l’impegno di conformarsi alle norme dell’OMC, la Commissione non ha inteso assumere un obbligo particolare nell’ambito dell’OMC idoneo a dar luogo a un controllo, in
quanto il sistema di risoluzione delle controversie riserva in ogni caso un ruolo importante ai
negoziati. Pertanto, un controllo da parte del giudice comunitario potrebbe avere l’effetto di
rendere più fragile la posizione dei negoziatori comunitari nella ricerca di una soluzione reci-
(191)
Sentenze della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16,
e del Tribunale 16 ottobre 1996, causa T-336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. II-1343, punto 30.
(192)
Sentenze Chiquita Brands e a./Commissione, cit. supra alla nota 181; Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/
Commissione, cit. supra alla nota 50; Agraz e a./Commissione, cit. supra alla nota 181; FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181; Laboratoire du Bain/Consiglio e Commissione,
cit. supra alla nota 181; Groupe Fremaux e Palais Royal/Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181; CD
Cartondruck/Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181; Beamglow/Parlamento e a., cit. supra alla
nota 181, e Fedon & Figli e a./Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181.
(193)
Sentenze FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181; Laboratoire du
Bain/Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181; Groupe Fremaux e Palais Royal/Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181; CD Cartondruck/Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181; Beamglow/
Parlamento e a., cit. supra alla nota 181, e Fedon & Figli e a./Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota
181. Sulla stessa questione, cfr., altresì, sentenza Chiquita Brands e a./Commissione, cit. supra alla nota 181.
(194)
Cfr., ad esempio, sentenza della Corte 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag.
I-8395.
139
Attività
Tribunale di primo grado
procamente accettabile. Per quanto riguarda la seconda eccezione, il Tribunale dichiara che
non si può ritenere che l’organizzazione comune dei mercati «Banane» rinvii espressamente
a disposizioni precise degli accordi dell’OMC.
La giurisprudenza impone ancora, affinché sia dichiarato illegittimo il comportamento di
un’istituzione nell’ambito della responsabilità per comportamento illecito, che sia accertata una violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli. Il regime delineato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità tiene segnatamente conto della complessità delle situazioni da
disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e, in particolare, del
margine di valutazione discrezionale di cui dispone l’autore dell’atto controverso. Il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comunitario è quello della violazione manifesta e grave, da parte dell’istituzione comunitaria, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Nell’ipotesi in cui l’istituzione in questione
disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non
addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione grave e manifesta (195). Orbene, nella causa Holcim (Deutschland)/Commissione, la ricorrente cercava di ottenere il rimborso del
costo delle garanzie bancarie costituite per evitare il pagamento di un’ammenda, infine
annullata dal Tribunale (196). Il Tribunale ha constatato che il margine di discrezionalità della Commissione era bensì ridotto nel settore in cui essa aveva commesso l’illecito denunciato (valutazione di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE), ma che l’istituzione si era comunque trovata di fronte a situazioni complesse, cosicché l’illecito da essa commesso non era,
considerata tale complessità, sufficientemente grave e manifesto da attribuire un diritto a
risarcimento.
D.
Responsabilità in assenza di comportamento illecito
Ai sensi dell’art. 288 CE, in materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve
risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. In una serie
di sentenze pronunciate nel dicembre 2005, il Tribunale, riunito in Grande Sezione, ha riconosciuto espressamente che la responsabilità della Comunità poteva sorgere anche in assenza di comportamento illecito (197).
(195)
Sentenze della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291,
punti 40 e 42-44, e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355,
punti 52-55.
(196)
Sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, cit. supra alla nota 68.
( )
Sentenze FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181; Laboratoire du
Bain/Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181; Groupe Fremaux e Palais Royal/Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181; CD Cartondruck/Consiglio e Commissione, cit. supra alla nota 181; Beamglow/
Parlamento e a., cit. supra alla nota 181, e Fedon & Figli e a./Consiglio e Commission, cit. supra alla
nota 181.
197
140
Tribunale di primo grado
Attività
Nel 1993, il Consiglio ha adottato un regolamento che introduce per gli Stati membri disposizioni comuni per l’importazione delle banane (198). Tale regolamento prevedeva disposizioni preferenziali per le banane originarie di alcuni Stati dell’Africa, dei Caraibi e del
Pacifico. In seguito alle denunce presentate da alcuni paesi, tra i quali gli Stati Uniti d’America, l’ORC dell’OMC ha dichiarato il regime comunitario d’importazione delle banane incompatibile con gli accordi OMC. Nel 1998, il Consiglio ha quindi adottato un regolamento
che emendava tale regime. Ritenendo che il nuovo regime continuasse ad essere incompatibile con gli accordi OMC, l’ORC ha autorizzato gli Stati Uniti, su domanda degli stessi,
ad applicare una sovrattassa doganale sulle importazioni di prodotti comunitari figuranti
in un elenco redatto dall’amministrazione americana. Sei società con sede nella Comunità
europea hanno allora chiesto al Tribunale di condannare la Commissione e il Consiglio a
risarcire il danno subito a causa dell’applicazione alle loro esportazioni verso gli Stati Uniti
delle misure americane di ritorsione.
Nella sentenza, il Tribunale dichiara anzitutto che la responsabilità della Comunità non poteva sorgere, nella fattispecie, per comportamento illecito. Esso ritiene tuttavia che, qualora
l’illiceità del comportamento imputato alle istituzioni comunitarie non sia accertata, non ne
deriva comunque che le imprese che devono sopportare una parte sproporzionata degli
oneri derivanti da un accesso a mercati d’esportazione non possano in alcun caso ottenere
una compensazione facendo valere la responsabilità della Comunità. Infatti, i diritti nazionali della responsabilità extracontrattuale, cui fa riferimento l’art. 228 CE, consentono ai singoli,
anche se in misura variabile, in settori specifici e secondo modalità diverse, di ottenere in via
giudiziale il risarcimento di taluni danni, anche in assenza di un’azione illecita dell’autore del
danno. Pertanto, nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della
Comunità la cui illiceità non è dimostrata, la responsabilità extracontrattuale della Comunità
può sorgere, quando siano cumulativamente soddisfatte le condizioni relative all’effettività
del danno, al nesso di causalità tra il danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie
nonché al carattere anormale e speciale del danno in questione. È dunque la prima volta che
il Tribunale constata in maniera non ipotetica l’esistenza di una responsabilità extracontrattuale della Comunità in assenza di un comportamento illecito dei suoi organi.
Nella fattispecie, la condizione relativa al danno era soddisfatta. Lo stesso valeva quanto
alla condizione relativa al nesso di causalità tra tale danno e il comportamento delle istituzioni. Infatti, la revoca delle concessioni nei confronti della Comunità sotto forma di sovrattassa doganale all’importazione dev’essere considerata una conseguenza derivante
oggettivamente, secondo l’evoluzione normale e prevedibile del sistema di risoluzione
delle controversie dell’OMC, dal mantenimento in vigore, da parte del Consiglio e della
Commissione, di un regime d’importazione delle banane incompatibile con gli accordi
OMC. In tal senso, il comportamento di queste istituzioni ha necessariamente indotto
l’adozione della misura di ritorsione e «dev’essere considerato la causa determinante del
danno subito dalle ricorrenti a seguito dell’istituzione della sovrattassa doganale americana». Per contro, le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare di aver subito un danno anormale, vale a dire un pregiudizio che superi i limiti dei rischi economici inerenti alle attività
del settore di cui trattasi. Infatti, l’eventualità di una sospensione delle concessioni tariffarie è una delle vicende inerenti al sistema attuale del commercio internazionale e viene,
(198)
Regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore della banana (GU L 47, pag. 1).
141
Attività
Tribunale di primo grado
per tale ragione, necessariamente sopportata da qualsiasi operatore che decida di immettere la sua produzione sul mercato di uno dei membri dell’OMC. Di conseguenza, il Tribunale respinge i sei ricorsi.
IV.
Domande di provvedimenti urgenti
L’anno 2005 ha confermato l’assestamento del numero di domande di provvedimenti urgenti già rilevato nel 2004, atteso che sono state presentate soltanto 21 domande, contro
le 26 nel 2004 e le 39 nel 2003. In questo stesso anno, il presidente del Tribunale, in quanto
giudice del procedimento sommario, si è pronunciato in tredici cause.
Sarà menzionata nella presente relazione soltanto la valutazione dell’urgenza nella causa
Deloitte Business Advisory/Commissione (199). In tale causa, la Deloitte Business Advisory chiedeva segnatamente la sospensione dell’esecuzione, per un verso, di una decisione della Commissione che aveva respinto l’offerta presentata da un consorzio cui essa apparteneva e, per altro verso, della decisione di attribuire l’appalto in questione a un terzo.
Oltre ad una lesione della propria reputazione, la ricorrente lamentava il fatto che, in caso
di annullamento delle decisioni impugnate e in assenza di provvedimenti provvisori, non
le sarebbe più stato possibile vedersi attribuire, e successivamente eseguire, l’appalto di
cui trattasi nella gara e, di conseguenza, trarne determinati benefici in termini di prestigio,
di esperienza e di reddito.
Esaminando se fosse dimostrato, con una probabilità sufficiente, che la ricorrente rischiava
di subire un danno grave e irreparabile in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti,
il giudice del procedimento sommario ha dichiarato che il consorzio cui la ricorrente apparteneva aveva perduto una possibilità di vedersi attribuire l’appalto e, di conseguenza,
di trarne i vari benefici, di ordine economico o meno, che avrebbero potuto risultare, eventualmente, dall’esecuzione del contratto. Orbene, in primo luogo, tenuto conto della data
di esecuzione prevista del contratto, era poco probabile che l’eventualità che la Commissione organizzasse una nuova gara d’appalto consentisse, di per sé, di conservare l’opportunità che la ricorrente aveva di vedersi assegnare e di eseguire il contratto. In secondo
luogo, quanto alla possibilità che il danno eventualmente subito dalla ricorrente fosse oggetto di un successivo risarcimento, il fascicolo non conteneva indicazioni atte a garantire,
con un grado di certezza sufficiente, che in caso d’annullamento delle decisioni impugnate la Commissione avrebbe indennizzato la ricorrente indipendentemente dalla proposizione di un ricorso per risarcimento danni. Inoltre, il danno consistente, per la ricorrente,
nella perdita di una possibilità di vedersi attribuire l’appalto doveva essere considerato
molto difficile da quantificare e quindi irreparabile. Tuttavia, la ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato che avrebbe potuto trarre benefici sufficientemente significativi
dall’attribuzione e dall’esecuzione del contratto nella gara d’appalto in questione. Poiché,
in ogni caso, la ponderazione degli interessi in gioco faceva propendere per la non adozione di provvedimenti provvisori, il giudice del procedimento sommario ha respinto la domanda.
(199)
142
Ordinanza del presidente del Tribunale 20 settembre 2005, causa T-195/05 R, Deloitte Business Advisory/
Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.