Slide interventi Avv. Bacciardi e Avv. Mancini

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Slide interventi Avv. Bacciardi e Avv. Mancini
In collaborazione con
Seminario di formazione specialistica
I PAGAMENTI INTERNAZIONALI
come contrattualizzarli, come garantirli, come recuperarli
Forlì, Corso della Repubblica n. 5
27 OTTOBRE 2016
Relatori:
Avv. Enzo Bacciardi – BACCIARDI and PARTNER
Avv. Tommaso Mancini – BACCIARDI and PARTNERS
Dott. Lorenzo Foresi – AON spa
PROGRAMMA
Avv. Enzo Bacciardi
LE
CLAUSOLE
DI
PAGAMENTO
NEI
CONTRATTI INTERNAZIONALI
 Determinazione del prezzo e delle modalità di
pagamento;
 Aggiornamento e revisione prezzi;
 Valuta di pagamento e tasso di cambio;
 Momento di avvenuto pagamento, prova o
certificazione del pagamento;
 Mora del pagamento e conseguenze sulle
obbligazioni delle parti;
 Clausole di garanzia e clausole di riserva di
proprietà;
 Strumenti convenzionali di tutela del credito.
Avv. Tommaso Mancini
GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO E DI
GARANZIA DEL PAGAMENTO NEI RAPPORTI
CON L’ESTERO
 Il rischio di credito nelle transazioni
internazionali
 Gli strumenti di pagamento da e verso l’estero;
 Il bonifico, l’assegno e le cambiali
internazionali;
 L’incasso documentario (D/P e D/A);
 Il credito documentario o lettera di credito;
 Nuovi sistemi di pagamento in via di
applicazione (BPO e mercati dei crediti);
 La fideiussione, la garanzia di pagamento a
prima richiesta e la lettera di credito stand-by.
Dott. Lorenzo Foresi – AON SPA
LE SOLUZIONI ASSICURATIVE A COPERTURA
DEI CREDITI INTERNAZIONALI
 Benefici della copertura assicurativa;
 Oggetto dell’assicurazione – esclusioni ed
estensioni;
 Validità temporale e territoriale;
 La copertura delle filiali estere;
 Scelta delle soluzioni nel mercato assicurativo
– assicurazione del credito sull’intero fatturato,
su singoli clienti o su singolo contratto;
 Massimali, franchigie e costi;
 Smobilizzo dei crediti assicurati;
 Verifiche di solvibilità e credit management.
Avv. Enzo Bacciardi
IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTERO
 Procedere in Italia o procedere all’estero?
 L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
italiani all’estero;
 Il titolo esecutivo europeo;
 Provvedimenti cautelari e anticipatori del
recupero;
 Cenni sulla deducibilità fiscale delle perdite su
crediti insoluti.
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In collaborazione con
I PAGAMENTI INTERNAZIONALI
COME CONTRATTUALIZZARLI
Relatore
Avv. Enzo Bacciardi
Via Lino Liuti, 2 – 61122 PESARO
Tel: 0721 371139 – Fax: 0721 34778 – info@ bacciardistudiolegale.it - www.bacciardistudiolegale.it
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In collaborazione con
I PAGAMENTI INTERNAZIONALI
Come contrattualizzarli, garantirli e recuperarli
→ Crescente criticità degli scambi internazionali
→ Crescente necessità della appropriata predisposizione del
contratto internazionale:
a)
b)
c)
d)
in ambito legale
in ambito commerciale
in ambito creditizio/finanziario
in ambito logistico
→ Il contratto di vendita e le condizioni generali di vendita
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In collaborazione con
Se non è possibile, prescindere dal testo della controparte
Definire, comunque, in maniera appropriata:
a)
la legge applicabile al contratto
b)
la risoluzione delle controversie
c)
le specifiche tecniche del bene oggetto di compravendita,
d)
il trasporto ed i termini di resa;
e)
la documentazione che deve accompagnare la merce
f)
e, in particolare, la determinazione del prezzo e le modalità del
pagamento
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In collaborazione con
CONFORMITÀ CON LA NORMATIVA INTERNAZIONALE:
 Contrattuale;
 Fiscale;
 Doganale;
 Valutaria;
 Antitrust;
 Antidumping;
 Embargo;
 ………………….
 ………………….
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In collaborazione con
CLAUSOLA DI DETERMINAZIONE
DEL PREZZO
__.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi riportati nel listino prezzi del
VENDITORE in vigore al momento dell’ordine,
__.2 Tutti i prezzi dei Prodotti si intendono in Euro / in ________ e
per consegne secondo il termine di resa __________ Incoterms
2010 – ICC.
__.3
I prezzi includono: imballaggio, montaggio, avviamento,
collaudo ….........................
__.4 I prezzi non includono: ……………........................
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In collaborazione con
CLAUSOLE DI REVISIONE LISTINO PREZZI
Clausola base
__.1 Il VENDITORE avrà il diritto di modificare il listino prezzi in
qualsiasi momento e a propria discrezione, con il solo obbligo di
comunicare la variazione all’ACQUIRENTE con un preavviso
minimo di __ (_______) giorni.
I nuovi prezzi entreranno in vigore decorso il suddetto termine di __
(_________) giorni.
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In collaborazione con
CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREZZO PER
VARIAZIONE DEL TASSO DI CAMBIO DELLA VALUTA
__.1 I prezzi dei Prodotti riportati nel listino prezzi del VENDITORE,
denominati in Dollari USA, sono stati concordati e fissati alla data di
stipulazione del presente Contratto applicando il rapporto di cambio
convenzionale Euro / Dollaro USA = 1,35 (1 Euro = 1,35 Dollaro USA) di
seguito definito “Cambio Convenzionale Iniziale”.
__.2 Nel caso in cui, nel giorno fissato per l’esecuzione del pagamento, il
rapporto di cambio Euro / Dollaro USA, così come risulterà
da................................. abbia subito una variazione, in aumento o in
diminuzione, di una percentuale maggiore o uguale al ___% (__________
percento) rispetto al Cambio Convenzionale Iniziale, i prezzi dei Prodotti
verranno conseguentemente variati, in aumento o in diminuzione, secondo
le
modalità
di
calcolo
di
seguito
riportate:
______________________________
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In collaborazione con
CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREZZO
PER VARIAZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE
__.1 Il VENDITORE avrà il diritto di aumentare i prezzi dei Prodotti in
qualsiasi momento nel caso in cui si verifichi un aumento dei costi
di fabbricazione dei Prodotti quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
a) aumento del costo della materia prima in misura pari o superiore
a __________;
b) aumento del costo della manodopera in misura pari o superiore
a ___________;
c) aumento dei costi energetici in misura pari o superiore a ______
____________.
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In collaborazione con
CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREZZO PER
VARIAZIONE DEL COSTO DELLE MATERIE PRIME
__.1 Nel caso in cui, successivamente alla trasmissione dell’ordine da
parte dell’ACQUIRENTE, ma prima della data di consegna dei Prodotti, il
prezzo del (alluminio) subisca variazioni, in aumento o in diminuzione, di
una percentuale non inferiore al __% (_______ percento), il VENDITORE
avrà il diritto di variare, in aumento o in diminuzione, il prezzo dei Prodotti
di una percentuale pari a / nella percentuale / nella misura risultante dalla
seguente formula per la revisione dei prezzi.
Al fine di determinare il valore della percentuale di variazione del prezzo
del (alluminio) si prenderà come valore di riferimento iniziale il prezzo di
chiusura alla data dell’ordine e come valore di riferimento finale il prezzo di
chiusura alla data di consegna dei Prodotti, così come risultanti dal listino
della Borsa Merci di Londra nelle due date di riferimento.
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ESEMPIO DI FORMULA DI REVISIONE DEI PREZZI
Prezzo di listino del componente
Codice componente
Prezzo di listino del componente
001
10.00
Costo base della materia prima significa il prezzo di chiusura della materia prima così
come risultante dal listino della London metal exchange (LME) alla data dell’ordine.
Descrizione della materia prima
Costo base
Alluminio
1.00 USD/ton
Costo di riferimento della materia prima significa il prezzo di chiusura della materia
prima così come risultante dal listino della London metal exchange (LME) alla data
in cui il prezzo deve essere adeguato.
Variazione % del
costo della
materia prima
Prezzo di vendita
del componente
revisionato
=
Costo di riferimento – Costo base
_____________________________________________
Costo base
= Prezzo di listino del
componente
+ (Prezzo di listino del
componente
X
100
X Variazione % del
costo della
materia prima)
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In collaborazione con
CALCOLO DELL’INCREMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DEL COMPONENTE
Prezzo di listino del componente
Codice componente
Prezzo base del componente
001
10.00
Prezzo base della materia prima
Descrizione della materia prima
Costo base
Alluminio
1.00 USD/ton
Costo di riferimento della materia prima = 1,20
Variazione % del costo
della materia prima
Prezzo di vendita
del componente
revisionato
=
1.20 – 1.00
X
100
=
20%
1.00
=
10.00 + (10.00 X 20%)
=
€ 12.00
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In collaborazione con
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PAGAMENTO
Clausola base
__.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per
iscritto e di volta in volta tra le Parti, il pagamento dei
Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE dovrà essere
effettuato mediante:
• Bonifico bancario alla data / entro ................................
• Lettera di credito............., con pagamento a ………....,
emessa da ………… secondo il form allegato ……......
………………………………………………………….......
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In collaborazione con
PAGAMENTO DILAZIONATO
__.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per
iscritto e di volta in volta tra le Parti, il pagamento dei
Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE dovrà essere
effettuato come segue:
a) __% (_______ percento) a mezzo ______________
entro ___ giorni dalla data di conferma dell’ordine;
b) __% (_____ percento) a mezzo ______________
alla data/entro _________________;
c) __% (_________ percento) a mezzo ____________
alla data/entro _________________.
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In collaborazione con
PAGAMENTO DILAZIONATO E CORRELATA
GARANZIA DI ADEMPIMENTO
__.1 Il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE
con il presente Contratto dovrà essere effettuato a mezzo
__________ a __ (____) mesi dalla data di consegna.
__.2 Al fine di assicurare il pagamento del prezzo dei Prodotti
di cui al precedente paragrafo 1, almeno __ (____) settimane
prima della consegna, l’ACQUIRENTE procurerà al
VENDITORE una garanzia bancaria autonoma, irrevocabile
ed incondizionata, escutibile a prima richiesta, emessa da
primaria Banca ____________ che risulti di gradimento del
VENDITORE, secondo il form allegato.
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In collaborazione con
PAGAMENTO A MEZZO DI LETTERA DI CREDITO
IRREVOCABILE E CONFERMATA
__.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di volta in volta,
tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE in
esecuzione di quanto qui previsto verrà effettuato per mezzo di lettera di credito
irrevocabile, emessa da primaria Banca del Territorio di gradimento del
VENDITORE, confermabile dalla Banca italiana di quest’ultimo, per un importo
pari al prezzo dei Prodotti ordinati e da consegnare all’ACQUIRENTE. La lettera
di credito dovrà essere conforme al form unito al presente contratto come
Allegato - X - e dovrà risultare accettabile per il VENDITORE al fine di ottenere
la conferma da parte della propria banca.
__.2 La lettera di credito di cui al precedente paragrafo __.1 dovrà essere
emessa e avvisata al VENDITORE entro __ (_______) giorni dalla conferma
dell'ordine per i Prodotti cui si riferisce. In caso contrario, il VENDITORE non
sarà tenuto a dare esecuzione all’ordine ricevuto.
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In collaborazione con
QUANDO SI CONSIDERA EFFETTUATO
IL PAGAMENTO
__.1 Tutti i pagamenti del prezzo dei Prodotti che
dovranno essere effettauti dall’ACQUIRENTE al
VENDITORE si considereranno effettuati soltanto nel
momento in cui il pagamento del prezzo dei Prodotti
sarà stato accreditato sul conto corrente del
VENDITORE.
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In collaborazione con
QUANDO ENTRA IN VIGORE
IL CONTRATTO
L’entrata in vigore del contratto può essere
subordinata
al
verificarsi
di
determinati
presupposti, come ad esempio l’avviso della
lettera di credito oppure il ricevimento di una
garanzia bancaria oppure il ricevimento di un
bonifico.
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In collaborazione con
SOSPENSIONE E/O RIFIUTO DELLA FORNITURA
– singola vendita con consegna unica –
__.1 I termini di pagamento convenuti dovranno intendersi
perentori.
__.2 Il VENDITORE avrà il diritto di sospendere la fornitura e
rifiutare la consegna dei Prodotti qualora l’ACQUIRENTE ometta
l’adempimento di uno o più dei seguenti obblighi:
a) Obbligo
di
pagare
______________
alla
data/entro
_____________________;
b) Obbligo di aprire la lettera di credito per il pagamento del prezzo
alla data/entro ________________;
c) Obbligo di procurare l’emissione e la consegna della garanzia al
VENDITORE.
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In collaborazione con
SOSPENSIONE E/O RIFIUTO DELLA FORNITURA
– vendite/forniture continuative –
__.1 I termini di pagamento convenuti dovranno intendersi perentori.
__.2 Nel caso in cui l’ACQUIRENTE non rispetti anche uno solo dei termini di
pagamento rateale convenuti all’articolo __, il VENDITORE, in qualsiasi
momento e senza necessità di preavviso, avrà il diritto di:
a) sospendere l’esecuzione delle consegne / delle successive consegne;
b) richiedere l’immediato pagamento dell’intero prezzo della vendita,
comprese le rate di prezzo non ancora scadute;
c) vendere o disporre diversamente dei prodotti pronti per la consegna;
d) ................................................
e) ................................................
__.3 Il diritto di sospendere l’esecuzione delle consegne potrà altresì essere
esercitato dal VENDITORE:
a) in caso di palese stato di difficoltà finanziaria dell’ACQUIRENTE;
b) in caso di ..................................;
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c) in caso di ..................................
In collaborazione con
LE CLAUSOLE PENALI
Esempio di una tipica clausola penale
_.1 In caso di ritardo rispetto alla scadenze di
pagamento
contrattualmente
convenute,
Compratore sarà tenuto a pagare a Venditore una
penale pari a € 100.000,00.
_.1 In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il
Venditore si impegna a pagare al Compratore una
penale pari a € 100.000,00.
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In collaborazione con
Penali / 1
 Rischio di nullità delle clausole penali pure
 Necessità di articolare la clausola penale (penalty clause)
sotto forma di prequantificazione del danno (liquidated
damages)
Il sistema di common law distingue fra penalty clauses che sono
vietate e liquidated damages clauses che sono ammesse
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In collaborazione con
Penali / 2
La penalty clause vietata viene così definita:
“Penalty is a payment of money stipulated as in terrorem”
Mentre la liquidated damages clause viene così definita:
“Liquidated damages is a genuine pre-estimate of the
loss suffered as a result of the breach”
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In collaborazione con
Penali / 3
La normativa sul divieto delle penalties si applica in tutti gli
stati di common law e in via generale nel sistema della
contrattualistica internazionale.
Va tenuto presente inoltre che, in sede interpretativa, le
corti di common law seguono generalmente il seguente
principio interpretativo:
“Unless otherwise agreed, a stipulated sum to be paid
in the case of breach can be presumed to be a penalty”
25
In collaborazione con
Clausola penale valida per ritardo nel pagamento
_.1 In caso di ritardo rispetto alla scadenze di
pagamento contrattualmente convenute, Compratore
sarà tenuto a pagare a Venditore una penale pari allo
0,x sull’importo del pagamento ritardato per ciascuna
settimana in cui detto ritardo si sia protratto e ciò sino
ad un ammontare massimo pari al 10% del
pagamento ritardato.
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In collaborazione con
Clausola penale valida per ritardo nella consegna
_.1 In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il
Venditore si impegna a pagare al Compratore una penale
pari allo 0,2% del valore delle forniture effettuate in ritardo
per ciascuna settimana in cui detto ritardo si sia verificato,
e ciò fino ad un ammontare massimo pari al 5% del
controvalore dei Prodotti oggetto di fornitura.
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In collaborazione con
STRUMENTI DI TUTELA DEL CREDITO
CLAUSOLE DI RISERVA DELLA PROPRIETÀ
__.1 Le Parti congiuntamente ed espressamente convengono che la vendita del
Prodotto descritto all’articolo __ del Contratto è gravata dal diritto di riserva
della proprietà in favore del VENDITORE.
__.2 In virtù del presente accordo, il VENDITORE manterrà il diritto di proprietà
sul Prodotto fino a che il prezzo dello stesso, corrispondente ad € __________,
non sarà stato totalmente pagato dall’ACQUIRENTE.
__.3 L’ACQUIRENTE non rivenderà e non costituirà alcuna garanzia sul
Prodotto fino a che non avrà effettuato il pagamento totale del prezzo, salvo
preventiva autorizzazione scritta da parte del VENDITORE.
__.4 Nel caso in cui ACQUIRENTE dovesse omettere in tutto o in parte il
pagamento del prezzo dovuto, anche qualora dovesse omettere il pagamento di
una sola rata del prezzo, il VENDITORE potrà richiedere ed ottenere
l’immediata restituzione del Prodotto oltreché il rimborso di tutti i costi e delle
spese per ottenere la restituzione, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno subito.
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In collaborazione con
LA RISERVA DI PROPRIETÀ ALL’ESTERO
In generale, è richiesto:
• Forma scritta della clausola di riserva di proprietà
• Data certa del documento scritto che contiene la clausola di
riserva di proprietà
• L’accettazione espressa della clausola di riserva di proprietà, a
seconda delle giurisdizioni:
 contestualmente/contemporaneamente al perfezionamento
del contratto di vendita
 prima della consegna del bene
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In collaborazione con
OPPONIBILITÀ DELLA RISERVA DI PROPRIETÀ
ALL’ESTERO
In riferimento alla riserva di proprietà con acquirenti esteri,
occorre tener presente quanto segue:
 In riferimento alla opponibilità della clausola di riserva di
proprietà nei confronti dell’acquirente estero, si applica la legge
che regola il contratto di vendita.
 In riferimento alla opponibilità della clausola di riserva di
proprietà nei confronti dei terzi situati all’estero, l’opponibilità
della clausola di riserva di proprietà è regolata in base alla
legge nazionale del luogo in cui si trovano i beni e quindi in
base alla legge nazionale dell’acquirente estero.
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In collaborazione con
OPPONIBILITÀ DELLA CLAUSOLA DI RISERVA DI
PROPRIETÀ NEI CONFRONTI:
• DELL’ACQUIRENTE
• DEI TERZI
Chi sono i terzi?
a. i terzi che acquistano dall’acquirente il bene gravato
dalla riserva di proprietà
b. i terzi creditori dell’acquirente
c. il fallimento del debitore
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In collaborazione con
Condizioni per rendere opponibile la riserva di
proprietà nei confronti dell’acquirente
La legislazione di alcuni Paesi, così come la legislazione
italiana, prevede che per rendere valida e opponibile nei
confronti dell’acquirente la clausola di riserva di proprietà,
tale clausola debba essere necessariamente stipulata al
momento in cui viene conclusa la vendita (si vedano, ad
esempio, le legislazioni di Austria, Germania, Spagna e di
gran parte dei Paesi europei).
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In collaborazione con
Condizioni per rendere opponibile la riserva di
proprietà nei confronti dell’acquirente
La legislazione di altri Paesi, invece, attribuisce validità e
efficacia alla clausola nei confronti dell’acquirente purché
essa sia stata convenuta dalle parti prima della consegna
dei beni (si vedano, ad esempio, le legislazioni di Francia
e Grecia).
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In collaborazione con
Condizioni per rendere opponibile la riserva di
proprietà nei confronti dell’acquirente
Sempre ai fini dell’opponibilità all’acquirente, la normativa
e la giurisprudenza di vari Paesi richiedono che la
clausola di riserva della proprietà sia redatta nella lingua
utilizzata per il contratto di vendita e/o, come ad esempio
la normativa francese, che la clausola sia redatta con
caratteri più evidenti rispetto ai caratteri utilizzati per il
resto del contratto o del documento che la contiene (ad
esempio, redigendo la clausola in carattere maiuscolo o
grassetto o richiudendola in un apposito riquadro).
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17
In collaborazione con
Condizioni per rendere opponibile la riserva di
proprietà nei confronti dell’acquirente
Nelle maggior parte delle giurisdizioni sono previste
norme e procedure dirette a predisporre la pubblicità per
consentire ai terzi di venire a conoscenza che il bene è
gravato da riserva di proprietà, fra cui:
 la registrazione, in appositi registri pubblici, del
contratto che contiene la clausola
 l’apposizione di targhe identificative sui beni oggetto di
riserva della proprietà
 il mantenimento del bene in un determinato
ambito/territorio
 il richiamo in fattura della clausola
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In collaborazione con
CASI DI INOPPONIBILITÀ DELLA CLAUSOLA
DI RISERVA DI PROPRIETÀ
Esistono casi in cui non è possibile far valere la clausola di
riserva di proprietà nei confronti di terzi:
a. perché la natura dei beni venduti non lo consente
b. per mancanza di norme e procedure di pubblicità nel
Paese dell’acquirente e dei terzi
c. per mancata istituzione di registri pubblici nei quali
registrare la clausola di riserva di proprietà nel Paese
dell’acquirente e dei terzi
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In collaborazione con
STRUMENTI DI TUTELA DEL CREDITO ALTERNATIVI
ALLA RISERVA DI PROPRIETÀ
PEGNO NON POSSESSORIO: in Russia, Polonia, Ungheria,
Albania, Repubblica Ceca
La vendita viene eseguita e la proprietà del bene passa
all’acquirente.
Il pegno non possessorio da’ diritto al venditore di richiedere ed
ottenere dal giudice competente l’emissione di un provvedimento di
restituzione del bene immediatamente esecutivo.
In caso di fallimento o di soggezione del bene ad esecuzione
forzata, il venditore potrà soddisfare il proprio credito con un grado di
prelazione rispetto ai creditori dell’acquirente.
Anche il patto costitutivo di pegno non possessorio deve essere
normalmente registrato in un apposito registro.
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STRUMENTI DI TUTELA DEL CREDITO ALTERNATIVI ALLA
RISERVA DI PROPRIETÀ
SECURITY INTEREST IN U.S.A.
Il Security Interest, previsto dall’articolo 9 dell’UCC (Uniform Commercial
Code), è un diritto di garanzia attraverso il quale l’imprenditore italiano può
vincolare beni di proprietà del debitore statunitense a garanzia del
pagamento di una somma di danaro o dell’adempimento di una
obbligazione.
Il Security Interest può avere ad oggetto beni materiali o immateriali del
debitore statunitense, quali, ad esempio:
a. merci che costituiscono il magazzino del debitore
b. beni strumentali
c. crediti
Il Security Interest rappresenta una garanzia non possessoria e pertanto:
 non comporta lo spossessamento del debitore statunitense dal bene
sul quale il security interest è applicato
 deve essere trascritto presso i pubblici registri per avere effetto nei
confronti dei terzi
 se il bene oggetto di garanzia viene venduto la garanzia
dell’imprenditore italiano si trasferisce sul ricavato della vendita.
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In collaborazione con
STRUMENTI DI TUTELA CONVENZIONALI
 Escrow Account
 Mandato di deposito vincolato
 Cessione del credito
 Parent Company Guarantee
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In collaborazione con
ESCROW ACCOUNT
L’escrow account è un contratto tra due soggetti, in base al quale le
parti contraenti affidano ad un terzo soggetto (Escrow Agent) il
mandato per regolare uno o più rapporti economici e finanziari
determinati e dedotti nel contratto di escrow.
Con la stipulazione del contratto di escrow, una delle parti contraenti
- Disponente - apre un conto corrente presso una banca, ove
deposita ovvero procura il deposito di determinate somme.
Le somme depositate vengono amministrate, per conto del
Disponente, da parte dell’Escrow Agent al quale viene rilasciato un
mandato irrevocabile, con incarico di eseguire il trasferimento delle
somme depositate a favore del Beneficiario al verificarsi di una
determinata condizione.
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20
In collaborazione con
ESCROW ACCOUNT
L’escrow account può essere utilizzato anche a fine di
garanzia, ovvero al fine di garantire obbligazioni
contrattuali.
L’escrow account viene usualmente utilizzato per
garantire le compravendite, soprattutto internazionali, nei
casi in cui l’acquirente non vuole o non può garantire il
pagamento attraverso una lettera di credito o una
garanzia bancaria.
41
In collaborazione con
ESCROW ACCOUNT
Le parti coinvolte nel rapporto di escrow sono:
a) il Disponente, ovvero colui che deposita o procura il
deposito di somme a titolo di garanzia a favore del
Beneficiario;
b) il Beneficiario, ovvero colui a beneficio e a garanzia del
quale viene effettuato il deposito e a favore del quale
dovranno essere trasferite le somme;
c) il Depositario o Escrow Agent, ovvero un soggetto terzo
e indipendente rispetto al Disponente ed al Beneficiario,
che riceve mandato dal Disponente di gestire le somme
depositate nell’escrow account, di custodirle e di trasferirle
al Beneficiario all’avveramento di una determinata
condizione.
42
21
1
RUSSIA
5
Trasmette
l’importo di € 100.000
Trasmette
il documento di consegna della merce
ITALIA
Vende
Prezzo € 100.000
3
4
Nominano l’Escrow
Agent con
disposizione di
trasferire € 100.000 a
ITALIA alla esibizione
del documento di
consegna della merce
2
Apre
Escrow Account
presso banca e
versa il prezzo di
€ 100.000
43
In collaborazione con
MANDATO DI DEPOSITO VINCOLATO
• Con deposito di denaro
• Con deposito di assegni
44
22
In collaborazione con
CESSIONE DEL CREDITO
Con la cessione di credito un soggetto che mantiene un diritto di
credito nei confronti di un proprio debitore, trasferisce la titolarità di
tale credito in favore di un terzo cessionario, anche senza il
consenso del debitore.
La cessione del credito risulterà efficace nei confronti del debitore a
partire dalla data in cui:
a) il debitore avrà formalmente accettato la cessione;
OPPURE
a) il cedente ovvero il cessionario avranno notificato al debitore
l’intervenuta cessione.
Una volta che la cessione del credito sarà divenuta efficace nei
confronti del debitore, quest’ultimo sarà tenuto a pagare il debito a
favore del terzo cessionario.
45
In collaborazione con
LA REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE DELLA
CESSIONE DEL CREDITO
La cessione dei crediti internazionali è regolata dalle
convenzioni internazionali.
In particolare, a livello comunitario, la cessione dei crediti
interazionali è disciplinata dal Regolamento CE n. 593/2008 Roma 1 - che all’articolo 14 dispone:
«1. I rapporti tra cedente e cessionario o tra surrogante e
surrogato nell’ambito di una cessione o di una surrogazione
convenzionale di credito nei confronti di un altro soggetto (il
debitore) sono disciplinati dalla legge che, in forza del
presente regolamento, si applica al contratto che li vincola.»
46
23
In collaborazione con
PARENT COMPANY GUARANTEE
La Parent Company Guarantee rappresenta la garanzia
rilasciata dalla società controllante a favore di terzi per
garantire impegni di una sua società controllata.
E’ definita anche garanzia della capogruppo o della casa
madre.
Rappresenta una fideiussione diretta, con la quale la casa
madre o la controllante garantisce ad un terzo creditore
l’assolvimento di un pagamento o di un adempimento da parte
di una propria controllata.
47
In collaborazione con
STRUMENTI DI PAGAMENTO
E DI GARANZIA NEL MERCATO
INTERNAZIONALE
Relatore
Avv. Tommaso Mancini
Via Lino Liuti, 2 – 61122 PESARO
Tel: 0721 371139 – Fax: 0721 34778 – info@ bacciardistudiolegale.it - www.bacciardistudiolegale.it
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24
In collaborazione con
I RISCHI INSITI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
PRINCIPALI FORME DI RISCHIO:
Rischio CONTROPARTE (o rischio commerciale)
Rischio CONTRATTUALE
Rischio FINANZIARIO
Rischio PAESE (o rischio politico)
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In collaborazione con
I RISCHI INSITI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
RISCHIO CONTROPARTE (O COMMERCIALE)
Insieme di rischi riconducibili al comportamento della
controparte:
 Rischio di credito (omissione o ritardo del pagamento
dilazionato e/o successivo alla consegna/prestazione);
 Rischio di fornitura (sospensione o revoca unilaterale
della commessa con mancato ritiro della merce);
 Rischio di escussione arbitraria delle garanzie aperte a
favore della controparte (es. advance payment bond).
50
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In collaborazione con
I RISCHI INSITI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
RISCHIO CONTRATTUALE
Insieme di rischi riconducibili alla efficacia e validità dei
contratti:
 Rischio dovuto alla diversità tra sistemi basati sul diritto
romano, sul diritto anglosassone o sul diritto islamico;
 Rischio di interpretazione non univoca degli obblighi di
ciascuna parte;
 Rischio relativo alle legge applicabile e/o al foro
competente.
51
In collaborazione con
I RISCHI INSITI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
RISCHIO FINANZIARIO
RISCHIO DI CAMBIO
Variazione del tasso di cambio tra
Euro e altre valute.
RISCHIO DI TASSO
Variazione dei tassi di interesse
che produce effetti negativi sul
conto economico dell’azienda.
52
26
In collaborazione con
I RISCHI INSITI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
RISCHIO PAESE (O POLITICO)
“Si intende l’insieme dei rischi che non si sostengono
se si effettuano delle transazioni nel mercato
domestico, ma che emergono nel momento in cui si
effettua un investimento in un paese estero.
Tali rischi sono maggiormente imputabili alle differenze
di tipo politico, economico e sociale esistenti tra il
paese originario dell’investitore ed il paese in cui viene
effettuato l’investimento”.
53
In collaborazione con
TUTELE CONTRO IL RISCHIO DI CREDITO
• Tutela CONTRATTUALE
• Tutela dello STRUMENTO DI PAGAMENTO
• Tutela della GARANZIA DI PAGAMENTO
• Tutela ASSICURATIVA
54
27
In collaborazione con
Ora vedremo
• STRUMENTI DI PAGAMENTO
• GARANZIE DI PAGAMENTO
55
PAGAMENTI IN AMBITO INTERNAZIONALE
Promissory
note /
Bill of
exchange
2
Assegno
1
Bonifico
bancario
FORME DI PAGAMENTO
IN AMBITO
INTERNAZIONALE
Mercati dei
crediti
commerciali
7
3
4
Incasso
documentario
(D/P – D/A)
Credito
documentario
BPO
(Bank Payment
Obligation)
6
(lettera di credito)
5
56
28
In collaborazione con
ASSEGNO BANCARIO ESTERO
2
Definizione
E’ un titolo di credito mediante il quale un soggetto (traente), che ha fondi
disponibili presso una banca, conferisce a quest’ultima (banca trattaria)
l’incarico di pagare una certa somma di denaro all’ordine proprio o di un
terzo.
Normativa applicabile
• Non esiste normativa internazionale uniforme. Occorre fare
riferimento alle singole normative nazionali.
• Convenzione di Ginevra del 1931 su conflitti di legge in materia di
assegni bancari. Adesione di pochi stati, nessuno di common law.
Utilizzo
È ancora diffuso e utilizzato a livello internazionale per pagamenti di
importo medio-basso effettuati dall’acquirente al fornitore o al vettore al
momento del ritiro della merce.
57
2
ASSEGNO BANCARIO ESTERO
ACQUIRENTE
6
addebito in c/c
1
invio assegno
BANCA ESTERA
SULLA QUALE E’
TRATTO L’ASSEGNO
7
accredito
5
invio per
incasso
BANCA ESTERA
CORRISPONDENTE
(cash letter service)
8
accredito
9 accredito definitivo
VENDITORE
2
consegna per la
negoziazione
3
invio per
incasso
BANCA ITALIANA
4 accredito sbf con valuta 10/20 gg
58
29
In collaborazione con
ASSEGNO BANCARIO ESTERO
2
Criticità per il venditore/beneficiario
Negoziazione
dopo incasso
Genera l’accredito dell’importo solo dopo l’effettiva ricezione dei fondi
provenienti dalla banca trattaria
Negoziazione
Salvo Buon
Fine (SBF)
Giorni di indisponibilità standard pari a 10/20 e possibilità di ri-addebito.
Diverso
regime
normativo
Configurazione giuridica dell’assegno diversa in molti paesi esteri
rispetto all’Italia. Per esempio:
• può costituire solo titolo probatorio e non esecutivo;
• può essere bloccato dal cliente con una semplice richiesta di “Stop
Payment” (come accade in USA, Germania, GB, ecc..).
Assenza o
diverso valore
del “protesto”
Valore differente da quello previsto in Italia.
In alcuni paesi è una semplice dichiarazione “noting” di mancato
pagamento con atto pubblico o apposta dal trattario sull’assegno.
59
In collaborazione con
3
PROMISSORY NOTE / BILL OF EXCHANGE
Definizioni
• Pagherò = Promissory Note
• Cambiale tratta = Bill of Exchange
Normativa applicabile
• Non esiste normativa uniforme. Occorre fare riferimento alle
varie normative nazionali.
• Convenzione di Ginevra del 1930 su conflitti di legge in materia
di cambiali. Adesione di pochi stati, nessuno di common law.
Utilizzo
In ambito internazionale le cambiali sono utilizzate quasi sempre
assieme ad un altro strumento (D/A, L/C, ecc.) e/o per operazioni
di sconto titoli (es. sconto con voltura di polizza assicurativa).
60
30
In collaborazione con
3
PROMISSORY NOTE / BILL OF EXCHANGE
Template di Promissory Note
61
In collaborazione con
3
SCONTO DI PROMISSORY NOTES CON
VOLTURA DI POLIZZA ASSICURATIVA
62
31
In collaborazione con
INCASSO DOCUMENTARIO
4
Definizione
E’ il trattamento da parte delle banche di documenti commerciali e/o finanziari
allo scopo di ottenere una prestazione da un debitore: pagamento, accettazione
o altro. (Definizione tratta dalla pubblicazione n° 522 della ICC titolata «Uniform
Rules For Collections»)
I documenti sono gli strumenti di cui le parti si servono per ottenere le prestazioni
previste dal Contratto.
L’importatore per ricevere i documenti che gli consentono di ritirare la merce
deve adempiere ai suoi obblighi contrattuali di pagamento e autorizzare la Banca
ad effettuare la prestazione di pagamento richiesta.
I documenti
 Documenti commerciali: fatture, documenti di spedizione,
rappresentativi di merce (B/L), ecc...
 Documenti finanziari: tratte, pagherò, assegni, ecc…
documenti
63
INCASSO DOCUMENTARIO
4
DOCUMENTI CONTRO PAGAMENTO (D/P)
ORDINANTE
(VENDITORE)
(principal)
1
Contratto
TRASSATO
(COMPRATORE)
2 Spedisce la merce
(drawee)
9
Accredito
3
Consegna i
documenti
7
Paga e ritira i
documenti
6
Presenta i
documenti
BANCA
TRASMITTENTE
PRESENTATRICE
BANCA
(remitting bank)
(presenting bank)
4
Invia i
documenti
BANCA
INCARICATA
8 Trasferisce i fondi
(collecting bank)
5 Invia i documenti per la
presentazione al trassato
64
32
INCASSO DOCUMENTARIO
4
DOCUMENTI CONTRO ACCETTAZIONE DI TRATTE (D/A)
ORDINANTE
(VENDITORE)
(principal)
1
contratto
TRASSATO
(COMPRATORE)
2 spedisce la merce
(drawee)
11
Accredito
3
Consegna i
documenti
7 Accetta la
9
Paga la tratta o firma
il pagherò e
tratta
ritira i
alla
scadenza documenti
Comunica
accettaz.
BANCA
TRASMITTENTE
6
Presenta i
documenti
BANCA
(remitting bank)
PRESENTATRICE
(presenting bank)
4
Invia i
documenti
Comunica
accettaz.
Trasferisce
i fondi
BANCA
INCARICATA
(collecting bank)
10 trasferisce i fondi
8 Comunica L’accettazione
5 Invia i documenti per la
presentazione al trassato
65
In collaborazione con
5
CREDITO DOCUMENTARIO O LETTERA DI CREDITO
E’ un impegno che una banca emittente (banca del
compratore) assume nei confronti di un
beneficiario
(venditore)
di
effettuare
una
prestazione di pagamento, negoziazione o
accettazione entro una determinata scadenza e
sino alla concorrenza di una somma stabilita,
contro presentazione dei documenti richiesti nel
credito e dietro verifica di conformità degli stessi.
66
33
In collaborazione con
5
CREDITO DOCUMENTARIO O LETTERA DI CREDITO
ORDINANTE (APPLICANT):
è il compratore/committente che dà mandato alla
propria banca di emettere il credito documentario e di
effettuare la prestazione contro la consegna di
documenti conformi ai termini e alle prescrizioni del
credito.
BENEFICIARIO (BENEFICIARY): è il fornitore a favore del quale viene emesso il credito
documentario.
BANCA EMITTENTE:
è la banca del compratore/committente che emette il
credito documentario e si impegna quindi ad effettuare
la prestazione a favore del fornitore.
BANCA AVVISANTE:
è la banca che, su richiesta della banca emittente,
avvisa (notifica) il credito documentario al beneficiario.
67
In collaborazione con
5
CREDITO DOCUMENTARIO: EMISSIONE
ACQUIRENTE /
COMMITTENTE
FORNITORE
(beneficiary)
4
Avviso dell’avvenuta
emissione del credito con
eventuale conferma
BANCA
AVVISANTE
(advising/nominated
and/or confirming bank)
1
conclusione di un
contratto di fornitura
(applicant)
2
incarico di aprire il
credito documentario
3
Emissione del credito
BANCA
EMITTENTE
(issuing bank)
68
34
In collaborazione con
5
CREDITO DOCUMENTARIO: CON/SENZA CONFERMA
CREDITO
DOCUMENTARIO
SENZA CONFERMA
(without / not confirm)
CON CONFERMA
(with / confirm)
Impegno ad onorare il credito
assunto dalla banca confermante,
che si aggiunge all’impegno della
banca emittente
Impegno ad onorare il credito
assunto solo dalla banca
emittente
Eliminazione del rischio
paese e del rischio banca
69
In collaborazione con
5
CREDITO DOCUMENTARIO: UTILIZZO SENZA CONFERMA
1
contratto
FORNITORE
(beneficiary)
5 Spedisce la merce
(applicant)
2
incarica la banca di
aprire il credito
documentario
6
presenta i
documenti
10
accredita
ACQUIRENTE /
COMMITTENTE
9
consegna i
documenti e
addebita
4
avviso
dell’emissione
del credito
BANCA
AVVISANTE
(advising bank)
3
emette il credito
7 invia i documenti
BANCA
EMITTENTE
(issuing bank)
8 esegue la prestazione
(pagamento/accettazione)
70
35
In collaborazione con
5 CREDITO DOCUMENTARIO: UTILIZZO CON CONFERMA
1
contratto
FORNITORE
ACQUIRENTE /
COMMITTENTE
(beneficiary)
(applicant)
5 spedisce la merce
7
esegue la
prestazione
(pagamento
/accettazione
/negoziazione)
2
incarico la banca ad
aprire il credito
documentario
6
presenta i
documenti
4
avviso della
emissione del
credito con
eventuale
conferma
BANCA DESIGNATA
E/O CONFERMANTE
(nominated and/or
confirming bank)
10
consegna i
documenti e
addebita
3
emette il credito
confermabile
8 invia i documenti
BANCA
EMITTENTE
(issuing bank)
9 rimborsa
71
In collaborazione con
5
CREDITO DOCUMENTARIO: MODALITÀ DI UTILIZZO
MODALITÀ DI UTILIZZO
DELLA L/C
DESCRIZIONE
PAGAMENTO A VISTA
Il BENEFICIARIO consegna documenti conformi
alla L/C e riceve il pagamento a vista dalla banca
EMITTENTE o dalla banca CONFERMANTE.
PAGAMENTO DIFFERITO
Il BENEFICIARIO consegna documenti conformi
alla L/C e, alla scadenza pattuita, riceve il
pagamento dalla banca EMITTENTE o dalla banca
CONFERMANTE.
ACCETTAZIONE DI
TRATTE
Il BENEFICIARIO consegna documenti conformi
alla L/C e la banca EMITTENTE o la banca
CONFERMANTE accettano le tratte spiccate dal
BENEFICIARIO.
Il BENEFICIARIO consegna documenti conformi
NEGOZIAZIONE DI TRATTE alla L/C e la banca DESIGNATA può, ma non è
(solo banca designata)
obbligata a, scontare le tratte spiccate dal
BENEFICIARIO sulla BANCA EMITTENTE.
72
36
In collaborazione con
5
CREDITO DOCUMENTARIO: CON/SENZA DESIGNAZIONE
SENZA CONFERMA
(without / not confirm)
SENZA
DESIGNAZIONE
CON CONFERMA
(with / confirm)
CON
DESIGNAZIONE
73
In collaborazione con
5
CREDITO DOCUMENTARIO:
BANCA AVVISANTE / CONFERMANTE / DESIGNATA
La Banca Avvisante (ADVISING BANK) può assumere il ruolo e le
funzioni di:
 Banca Confermante (CONFIRMING BANK): assume l’obbligo di
effettuare la stessa prestazione della Banca Emittente (pagamento
a vista o differito, accettazione di tratte). L’obbligo della Banca
Confermante si aggiunge a quello della Banca emittente. La Banca
Confermante figura al campo 49 del Messaggio Swift 700.
 Banca Designata (NOMINATED BANK): può effettuare, ma NON
assume l’obbligo di effettuare, la prestazione prevista nella lettera
di credito (pagamento a vista o differito, accettazione o
negoziazione di tratte) se accetta la relativa richiesta/autorizzazione
della Banca Emittente e ne dà comunicazione al Beneficiario. La
Banca Designata figura al campo 41 del Messaggio Swift 700.
74
37
LETTER OF CREDIT FORM (export)
SWIFT MT700 - ISSUE OF A DOCUMENTARY CREDIT
Tag
Field Name
31 C
Date of issue
Data di emissione
51 A
Applicant bank / Issuing bank
Banca emittente
“Advising through” bank
Banca avvisante
57 D
40 A
40 E
49
31 D
Instructions
To be received no later than …….
Indicare il termine ultimo per
l’emissione della L/C
Da indicare solo se conosciuta al
momento della compilazione del
form
Form of documentary credit
Tipo di credito documentario
Applicable rules
Normativa applicabile
Irrevocable
Confirmation instructions
Istruzioni di conferma
with / confirm /oppure/ without / not
confirm
Indicare se la L/C deve essere
confermata o meno
Date and place of expiry
Data e luogo di scadenza della L/C
__/__/____; in __________.
Indicare la data e il luogo di
scadenza della L/C.
UCP latest version /oppure/ UCP
600, 2007 revision, ICC
Utilizzare indifferentemente una
delle due indicazioni
continua... 75
Tag
Field Name
Instructions
50
Applicant
Ordinante
Indicare la ragione
compratore/ordinante
sociale
del
59
Beneficiary
Beneficiario
Indicare la ragione
venditore/beneficiario
sociale
del
32 B
Currency code and amount
Valuta e importo del credito
Specificare valuta (Euro, US$, ecc.) e
importo della L/C
39 A
Pos. / Neg. Tolerance (%)
__ / __
Tolleranza su importo indicato al campo 32 Campo facoltativo
B
39 B
Maximum Credit Amount
Importo massimo
Campo facoltativo
41 A
Available With
Banca designata
By
Modalità di utilizzo
Indicare la banca designata (se
esistente)
By payment /oppure/ By deferred
payment /oppure/ By acceptance
/oppure/ By negotiation
Indicare se la L/C è utilizzabile per
pagamento, per pagamento differito,
per accettazione di tratte o per
negoziazione di tratte
42 P
Deferred Payment Details
Pagamento differito
At __ days from B/L date /oppure/ At __
days from ………………
Indicare solo se convenuto
continua... 76
38
Tag
Field Name
Instructions
43 P
Partial Shipments
Spedizioni parziali
Allowed /oppure/ Not allowed
Indicare se ammesse o non ammesse
43 T
Transhipment
Trasbordi
Allowed /oppure/ Not allowed
Indicare se ammessi o non ammessi
44 B
Final Destination
Destinazione finale della merce
Campo facoltativo
45 A
Description of Goods and/or Services
Descrizione della merce
Riportare una descrizione sintetica e
generica che non contrasti con le
descrizioni
contenute
nei
vari
documenti (fattura, certificato di
origine, ecc.)
46 A
Documents Required
Documenti richiesti
Da individuare di volta in volta, con
l’ausilio
del
vostro
vettore/spedizioniere, soprattutto in
riferimento al termine di resa
Incoterms® convenuto con l’acquirente
71 B
Details of charges
Competenze bancarie a carico di
All banking charges outisde ………
(indicare il paese della banca
emittente) are for beneficiary’s account
77
In collaborazione con
5
“SILENT CONFIRMATION” E “STAR DEL CREDERE”
Quando la L/C è emessa dalla banca emittente senza
conferma, ma il Beneficiario vuole “garantirsi” comunque la
prestazione, il Beneficiario può richiedere a un istituto bancario
o finanziario di emettere
 SILENT CONFIRMATION
 STAR DEL CREDERE
La terminologia utilizzata dagli operatori varia a seconda che la
Silent Confirmation e lo Star Del Credere siano rilasciati da
una banca o da un’altra entità, solitamente un forfaiter.
Inoltre tali strumenti NON sono disciplinati dalle UCP 600 della
ICC sui crediti documentari.
78
39
In collaborazione con
5
“SILENT CONFIRMATION” E “STAR DEL CREDERE”
Il Beneficiario deve sempre accertare se con la Silent Confirmation o
con lo Star Del Credere la banca o il forfaiter si impegna a effettuare
il pagamento della lettera di credito:
 dietro presentazione da parte del beneficiario di documenti
conformi alla L/C (rischio documenti) e/o
 in caso di mancato pagamento da parte della banca emittente per
insolvenza della stessa (rischio banca), di intrasferibilità dei fondi
o di eventi socio-politici nel paese della banca emittente (rischio
paese)
Il Beneficiario deve inoltre accertare sempre le condizioni da
rispettare al fine di ottenere il pagamento.
79
In collaborazione con
6
BANK PAYMENT OBLIGATION - BPO
Definizione
La BPO è un impegno irrevocabile e autonomo di
pagamento assunto da una banca (“Banca Obbligata”)
in favore di un’altra banca (“Banca Beneficiaria”) che si
attiva quando da un controllo elettronico eseguito tramite
una apposita applicazione per il confronto di dati,
denominata Transaction Machine Application (“TMA”),
non si rilevano discordanze tra i dati inseriti all’atto
dell’utilizzo della BPO ed i dati esistenti all’emissione
della BPO stessa.
La BPO è regolata dalle URBPO (Uniform Rules for
Bank Payment Obligations), versione 1.0, pubblicazione
750 della ICC.
80
40
In collaborazione con
BANK PAYMENT OBLIGATION - BPO
6
La BPO si pone a metà strada tra la Lettera di Credito e l’Open Account
81
In collaborazione con
6
BPO: SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
ACQUIRENTE
(Buyer)
TMA
(Transaction
Machine
Application)
DATI
DATI
BANCA
OBBLIGATA
VENDITORE
(Seller)
BANCA
BENEFICIARIA
(Recipient bank)
(Obligor bank)
PAGAMENTO
Segue illustrazione dettagliata...
82
41
In collaborazione con
83
In collaborazione con
7
I MERCATI DEI CREDITI COMMERCIALI
E’ in atto un crescente ricorso ai mercati dei crediti
commerciali creati su piattaforme on-line
Funzionamento
 Il fornitore carica su un portale i dati di una fattura
emessa a carico di un proprio cliente
 All’interno dei parametri definiti dal fornitore, i membri
della comunità (istituti finanziari) offrono anticipi fattura
 Il fornitore sceglie il finanziatore «vincitore»
 Il finanziatore «vincitore» anticipa l’ammontare della
fattura al fornitore e ottiene, al netto del corrispettivo
dovuto al gestore della piattaforma, il compenso
prefissato
84
42
7
I MERCATI DEI CREDITI COMMERCIALI
I benefici per il fornitore
 Minore / nessuna necessità di garanzie personali
(valutazione con sistema di «feedback»)
 Miglioramento del cash flow
 Accesso ad anticipi con minore burocrazia ed a condizioni
migliori
I benefici per il finanziatore e per il gestore della
piattaforma
 Aumento dei ricavi
Principali piattaforme
 Prime Revenue (www.primerevenue.com)
 Market Invoice (www.marketinvoice.com)
 Platform Black (www.platformblack.com)
 Receivable Exchange (www.recx.com)
85
In collaborazione con
7
I MERCATI DEI CREDITI COMMERCIALI
La creazione di mercati on-line dei crediti
commerciali si inserisce in un fenomeno
emergente molto più ampio, definito FINTECH.
Con il termine FINTECH si intende la
digitalizzazione in atto per l’abilitazione o la
fornitura dei servizi finanziari attraverso
l’impiego di tecnologie basate su Internet.
86
43
7
I MERCATI DEI CREDITI COMMERCIALI
L’open source ha consentito il rapido abbassamento delle
barriere di ingresso nel mercato, cosicché si è creato un
ecosistema di industrie che coprono:
• crowdfunding (Kickstarter, IndieGoGo)
• prestito
peer-to-peer
(Lending
Club,
OnDeck,
Borsadelcredito)
• gestione del risparmio su basi algoritmiche (Wealthfront,
Betterment)
• sicurezza informatica (iDGate)
• credit scoring (ZestFinance)
• scambi e investimenti (SecondMarket)
• trasferimenti di valuta digitale (Coinbase)
• gestione del capitale circolante, ad esempio attraverso il
collocamento di fatture autorizzate presso soggetti che offrono
i migliori sconti per l’anticipazione (Tesorio)
87
In collaborazione con
7
I MERCATI DEI CREDITI COMMERCIALI
Con la nascita del Fintech si ha netta la sensazione di
una incombente trasformazione strutturale del
modello economico e organizzativo di tutta l’attività
bancaria retail (c.d. consumer finance).
L’inadeguatezza del sistema bancario tradizionale a
dare delle risposte «customer centric» affidabili sta,
dunque, determinando l’ingresso di nuovi soggetti
economici non bancari in grado di offrire, in modo
dinamico, servizi alternativi e sostitutivi dei prodotti
storicamente offerti dalle banche, come, ad esempio, i
prestiti, i conti personali di deposito, i trasferimenti di
valore finanziario o lo sconto di fatture.
88
44
89
Se guardiamo alla rivoluzione digitale in altri settori...
443 Milioni di utenti
98.812 Dipendenti
25 Anni di vita
450 Milioni di utenti
55 Dipendenti
5 Anni di vita
_____________________________________________
610.000 Camere
88 Nazioni
93 Anni di vita
650.000 Camere
192 Nazioni
6 Anni di vita
90
45
GARANZIE DI PAGAMENTO
IN AMBITO INTERNAZIONALE
8
Fideiussione
(suretyship)
GARANZIE DI
PAGAMENTO IN AMBITO
INTERNAZIONALE
9
10
Stand-by
Letter of
Credit
Garanzia a
prima richiesta
91
In collaborazione con
8
FIDEIUSSIONE
La fideiussione è disciplinata nell’ordinamento italiano
dagli artt. 1936-1957 cod. civ.
Art. 1936 cod. civ. (Nozione)
«È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente
verso il creditore, garantisce l’adempimento di una
obbligazione altrui»
92
46
In collaborazione con
8
FIDEIUSSIONE
Il contratto di fideiussione è un contratto accessorio rispetto
al contratto dal quale trae origine l’obbligazione di pagamento
del debitore.
A tale accessorietà consegue che:
 la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione
principale (art. 1939 cod. civ.);
 la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto da
debitore (art. 1941 cod. civ.);
 il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che
può opporre a quest’ultimo il debitore (art. 1945 cod. civ.);
 il creditore, per escutere la fideiussione, deve prima
dimostrare di aver ottemperato a tutti i suoi obblighi
contrattuali.
Inoltre, può essere richiesto al creditore di escutere
93
preventivamente il debitore principale (art. 1944 cod. civ.).
In collaborazione con
9
GARANZIA BANCARIA AUTONOMA
Definizione
La garanzia bancaria è lo strumento giuridico con il quale
una banca (garante) assicura ad un terzo soggetto
(beneficiario) il pagamento di una determinata somma nel
caso in cui l’obbligato principale (ordinante) non adempia ai
suoi impegni.
La principale caratteristica è l’autonomia rispetto
all’operazione principale. Questo comporta che la garanzia
non è vincolata all’operazione sottostante e non ne segue le
vicende.
94
47
In collaborazione con
9
GARANZIE BANCARIE AUTONOME
A PRIMA RICHIESTA
 Sono autonome rispetto al contratto o all’offerta sulla base
dei quali sono state emesse;
 Sono soggette alle Norme Uniformi per Garanzie a Richiesta
(URDG), pubbl. 758 della ICC, se tali norme sono
espressamente richiamate nel testo della garanzia;
 Il pagamento da parte del garante non è condizionato dalla
prova dell’effettivo inadempimento dell’ordinante;
 Il garante è tenuto a pagare dietro presentazione di una
richiesta scritta del beneficiario e di eventuali altri documenti
prescritti dal testo della garanzia.
95
9
GARANZIE BANCARIE AUTONOME
A PRIMA RICHIESTA
[su carta intestata della banca garante]
Siamo stati informati che in data __/__/2015 Voi avete concluso con la società _____ (di
seguito denominata «COMPRATORE») il contratto n. _____ per la fornitura di _____ al
prezzo totale di € _____ da pagarsi _____.
In conformità ai termini contrattuali, il COMPRATORE deve procurarVi una garanzia
bancaria di pagamento sino all’ammontare di € ____________.
Ciò premesso, noi Banca _____________ con la presente ci impegniamo
irrevocabilmente a pagarVi ogni importo fino a concorrenza dell’importo massimo
di € _____, dietro Vostra prima e semplice richiesta scritta attestante che il
COMPRATORE non ha adempiuto all’obbligazione di pagare il prezzo della
fornitura alla scadenza prevista, rinunciando a sollevare nei Vostri confronti
qualsiasi eventuale contestazione e/o eccezione.
Per ragioni di identificazione la Vostra richiesta di pagamento, comprendente
l’attestazione di inadempimento, non sarà considerata valida se non ci perverrà tramite la
Banca _____, la quale dovrà certificare che le sottoscrizioni che vi figurano sono per Voi
vincolanti.
continua...
96
48
continua...
Ogni richiesta o comunicazione in ordine alla presente garanzia dovrà essere
indirizzata alla nostra Filiale di _____________.
Le nostre obbligazioni derivanti dalla presente garanzia scadranno in ogni caso in
data __/__/2016, anche se non ci avrete restituito il presente documento ed anche
se non ci avrete ancora espressamente liberati dall’impegno assunto nei Vostri
confronti.
Pertanto, ogni Vostra eventuale richiesta di pagamento ci dovrà pervenire entro e
non oltre la suddetta data del __/__/2016.
La presente garanzia è regolata dalle ICC Uniform Rules for Demand Guarantee
(URDG) pubblicazione 758 della Camera di Commercio Internazionale.
Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sarà assoggettata alla
giurisdizione ___________ e, in relazione ad essa, sarà
esclusivamente
competente il tribunale di ______________.
97
9
GARANZIE BANCARIE AUTONOME
A PRIMA RICHIESTA: TIPOLOGIE
Di pagamento
(Payment guarantee)
Di serietà
dell’offerta a fronte
di gare d’appalto
(Bid Bond)
TIPI DI GARANZIE
AUTONOME
Sostitutive di depositi
cauzionali
(Retention Money
Bond)
Di rimborso di
somme pagate in
anticipo
(Advance Payment
Bond)
Di buona esecuzione
e/o di conformità
della fornitura
(Performance Bond)
98
49
In collaborazione con
Esempio di schema di garanzie per fornitura di impianto all’estero
BID BOND
%
25
PERFORMANCE
BOND
15
5
ADVANCE PAYMENT
BOND
1
2
3
4
LEGENDA:
1) Richiesta di partecipazione all’asta
2) Firma del contratto
3) Pagamento dell’anticipo
5
4) Termine dell’installazione e collaudo
provvisorio
5) Collaudo definitivo
99
In collaborazione con
9
GARANZIE BANCARIE AUTONOME
A PRIMA RICHIESTA DIRETTE E INDIRETTE
GARANZIE A
PRIMA RICHIESTA
DIRETTE
INDIRETTE
100
50
In collaborazione con
9
GARANZIE A PRIMA RICHIESTA INDIRETTE
Emissione
di payment guarantee dalla banca italiana dietro controgaranzia di banca estera
VENDITORE
ITALIANO
(beneficiario)
ACQUIRENTE
ESTERO
(ordinante)
3
Emissione della
garanzia
1
incarico di procurare
una garanzia
da banca italiana
2
Emissione della
contro-garanzia
BANCA
ESTERA
(controgarante)
BANCA
ITALIANA
(garante)
Italia
101
Estero
In collaborazione con
9
GARANZIE A PRIMA RICHIESTA INDIRETTE
Escussione
della payment guarantee di banca italiana e della controgaranzia di banca estera
ACQUIRENTE
ESTERO
(ordinante)
VENDITORE
ITALIANO
(beneficiario)
1
Escute la garanzia
2
Escute la
contro-garanzia
3
Addebita l’ordinante
BANCA
ESTERA
(controgarante)
BANCA
ITALIANA
(garante)
Italia
Estero
102
51
In collaborazione con
10
STAND-BY LETTER OF CREDIT
Definizione
E’ una garanzia di pagamento, emessa sotto forma di credito documentario,
che il garante (banca) rilascia al beneficiario impegnandosi irrevocabilmente ad
eseguire la prestazione promessa (pagamento o accettazione di tratte) in
presenza di dichiarazione del beneficiario - accompagnata o meno da una
copia della fattura e di altri eventuali documenti - attestante di non aver
ricevuto la prestazione dall’ordinante.
Caratteristiche
• Richiamata dalle UCP della ICC pubbl. 600 in vigore da 1°luglio 2007
• Regolamentazione specifica nella pubbl. 590 della ICC «Regole e prassi
internazionale relative alla Stand by» (ISP 98), in vigore dal 1° gennaio
1999, ma tale normativa è applicata solo nel Nord America
• Può prevedere la conferma come un normale credito documentario-lettera
di credito.
103
In collaborazione con
10
CREDITO DOCUMENTARIO
E STAND-BY LETTER OF CREDIT
Qual è la differenza tra credito documentario e stand-by
letter of credit?
 Il credito documentario è uno strumento di pagamento
 La stand-by è una garanzia di pagamento: la banca
emittente si obbliga ad eseguire il pagamento SOLO IN
CASO DI INADEMPIENZA del debitore
104
52
In collaborazione con
10
GARANZIE AUTONOME A PRIMA RICHIESTA
E STAND-BY LETTER OF CREDIT
Qual è la differenza tra garanzie autonome a prima richiesta e
stand-by letter of credit?
Le GARANZIE BANCARIE AUTONOME A PRIMA RICHIESTA e le
STAND-BY LETTER OF CREDIT sono entrambe garanzie autonome,
ma sono disciplinate da norme differenti della International Chamber
of Commerce (ICC):
 Garanzie Autonome
 Stand By L/C
URDG 758 (ICC)
UCP 600 e ISP 98 (ICC)
Conseguenze pratiche:
a. la Stand By L/C può essere confermata, la Garanzia Autonoma
non può essere confermata;
b. alla Garanzia Autonoma si applicano altre disposizioni non
105
applicabili alla Stand By L/C e viceversa
In collaborazione con
STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE DEL BUSINESS
NEI PAESI EMERGENTI
Vari enti ed istituzioni sovranazionali hanno elaborato
programmi a supporto del trade finance al fine di favorire
lo sviluppo del business in tutte le aree del mondo,
inclusa l’Africa subsahariana.
Programmi:
Trade Facilitation Program (TFP)
Global Trade Finance Program (GTFP)
Strumenti:
Irrevocable Reimbursement Undertaking (IRU)
106
53
In collaborazione con
Trade Facilitation Program (TFP) della Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS - EBRD).
“The EBRD’s Trade Facilitation Programme (TFP) was developed to promote and
facilitate international trade to, from and within central and eastern Europe,
the Commonwealth of Independent States (CIS) and the southern and eastern
Mediterranean (SEMED) region. Under the TFP, guarantees are provided to
international commercial banks thereby covering the political and commercial
payment risk of transactions undertaken by participating banks (issuing
banks) in the EBRD’s countries of operations”.
In pratica
La BERS emette una stand-by L/C a favore della banca italiana
(convenzionata) che conferma la L/C emessa da una banca in un paese
coperto dalla BERS: la banca confermante assume sostanzialmente il
“rischio BERS” e non il rischio paese/banca del compratore (Armenia,
107
Kosovo, ecc.).
In collaborazione con
Global Trade Finance Program (GTFP) della
IFC (International Finance Group, a member
of the World Bank Group)
Simile al TFP ma con copertura territoriale più ampia
In pratica
La banca italiana conferma la L/C, ricevendo a sua volta una
garanzia bancaria di IFC che potrà escutere in caso di
mancato rimborso da parte della banca emittente estera.
108
54
In collaborazione con
Paesi coperti dal GTFP
109
In collaborazione con
Irrevocable Reimbursement Undertaking (IRU)
A differenza del TFP e del GTFP, è uno strumento bancario e
non un programma di un ente sovranazionale.
L’IRU è un impegno irrevocabile al rimborso, emesso da una
terza banca a favore della banca confermante. E’ una sorta
di conferma sulla conferma della L/C.
Non è disciplinato dalle UCP 600 della ICC.
Esempio
La L/C viene emessa da banca irachena (es: Babylon Bank).
La banca italiana conferma la L/C dopo aver ricevuto un IRU
da una banca libanese.
110
55
In collaborazione con
I PAGAMENTI INTERNAZIONALI
COME RECUPERARLI
Relatore
Avv. Enzo Bacciardi
Via Lino Liuti, 2 – 61122 PESARO
Tel: 0721 371139 – Fax: 0721 34778 – [email protected] - www.bacciardistudiolegale.it
111
In collaborazione con
IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTERO
La giurisdizione applicabile: Quale Giudice?
La parte che ha intenzione di agire in giudizio per il recupero
di un credito deve anzitutto accertare:
 quale sia la giurisdizione dello Stato che ha il potere di
decidere in ordine all’azione di recupero;
 se la sentenza emessa da una giurisdizione di uno Stato
può essere eseguita nello Stato del debitore ovvero nello
Stato in cui il debitore dispone di beni che possono venire
assoggettati all’esecuzione.
112
56
In collaborazione con
IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTERO
La scelta della giurisdizione applicabile
La scelta della giurisdizione può avvenire per:
● Scelta preventiva contrattuale (Clausola
contrattuale)
● Scelta successiva in base alle disposizioni
normative e/o alle Convenzioni internazionali.
113
In collaborazione con
IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTERO
La giurisdizione applicabile
Le ragioni giuridiche e le ragioni di convenienza
che presiedono alla individuazione della
giurisdizione:
a) Le ragioni giuridiche:
riguardano la riconoscibilità e la eseguibilità dei
provvedimenti giudiziali.
b) Le ragioni di convenienza:
discendono dalla migliore efficacia pratica
della giurisdizione del debitore/controparte.
114
57
In collaborazione con
NORME DI RIFERIMENTO PER L’ INDIVIDUAZIONE
DELLA GIURISDIZIONE
In ambito comunitario la giurisdizione si individua:
 In base al Regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale
 In base alla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007
(che ha sostituito la Convenzione di Lugano 16 aprile 1988),
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
115
In collaborazione con
NORME DI RIFERIMENTO PER L’ INDIVIDUAZIONE
DELLA GIURISDIZIONE
Al di fuori dell’ambito comunitario la giurisdizione si individua:
1. In base alle Convenzioni Internazionali bi o plurilaterali di
assistenza e cooperazione giudiziaria in materia civile e
commerciale
2. Nel caso in cui non vi siano Convenzioni Internazionali, in base
alle disposizioni della legge di riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218)
116
58
In collaborazione con
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE
IN AMBITO COMUNITARIO
In linea di massima il Regolamento CE e la Convenzione di
Lugano prevedono che la persona domiciliata nel territorio di
uno Stato membro può essere convenuta avanti al giudice
del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o
deve essere eseguita:
- nel caso della compravendita di beni, è il luogo in cui i beni
sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al
contratto
- nel caso della prestazione di servizi, è il luogo in cui i servizi
sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al
contratto
117
In collaborazione con
L’ESEGUIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI
a)in ambito comunitario
 Esecutorietà immediata in base al regolamento (UE) n.
1215/2012 e procedura di exequatur in base alla
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007
 Titolo esecutivo europeo: regolamento (CE) n. 805/2004
e regolamento (CE) n. 1896/2005
b)al di fuori dell’ambito comunitario
 Procedura di exequatur in base alle convenzioni bi o
plurilaterali di assistenza e cooperazione giudiziaria
118
59
In collaborazione con
LE PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI
IN AMBITO COMUNITARIO
In generale sono esperibili:
Tutte le procedure nazionali italiane i cui provvedimenti
giurisdizionali godono di riconoscibilità ed eseguibilità in
base al Regolamento CE e alla Convenzione di Lugano.
In particolare sono esperibili:
 Procedure ordinarie italiane che generano un
provvedimento giudiziale definitivo (sentenza)
 Procedimento italiano di ingiunzione di pagamento
 Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
119
In collaborazione con
PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
Normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12
dicembre 2006
Ambito soggettivo di applicazione: Si applica per le controversie in
ambito comunitario, ad eccezione della Danimarca
Ambito oggettivo di applicazione: Si applica alla materia civile e
commerciale, fatta eccezione per alcune materie espressamente
escluse
Procedura applicabile: Norme di procedura comuni applicabili in tutti
gli Stati membri relativamente a: domanda e provvedimento di
ingiunzione, modalità di deposito e di notifica, atto di opposizione
Tutti questi atti sono redatti secondo i moduli standard che sono
allegati al Regolamento
L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato
membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri
senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza
120
che sia possibile opporsi al suo riconoscimento
60
In collaborazione con
LE PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI
AL DI FUORI DELL’AMBITO COMUNITARIO
Sono esperibili tutte le procedure nazionali italiane i
cui
provvedimenti
giurisdizionali
godono
di
riconoscibilità ed eseguibilità in base alle
convenzione internazionali bi o plurilaterali di
assistenza e cooperazione giudiziaria.
121
In collaborazione con
I PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI
a) Provvedimenti provvisori e cautelari in ambito
comunitario
Art. 35 Regolamento UE N. 1215/2012: “i provvedimenti
provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato
membro
possono
essere
richiesti
all’autorità
giurisdizionale di detto Stato membro anche se la
competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al
giudice di un altro Stato membro.”
b) Provvedimenti cautelari ed anticipatori al di fuori
dell’ambito comunitario
122
61
In collaborazione con
L’ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO
CONSERVATIVO DI CONTI BANCARI
Con il Regolamento di esecuzione 2016/1823 del 19 ottobre 2016,
la Commissione Europea ha adottato i moduli standard previsti dal
Regolamento n. 655/2014 del 15 maggio 2015 che istituisce una
procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su
conti bancari, esperibile a partire dal 18 gennaio 2017.
La Commissione Europea fornirà informazioni circa l’attuazione del
Regolamento n. 655/2014 nei rispettivi ordinamenti, con
l’indicazione delle autorità competenti alla concessione
dell’ordinanza e quelle investite della sua esecuzione.
123
In collaborazione con
L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA TUTELA DEL
CREDITO
• Credit Management e Credit Manager;
• Archiviazione dei file: curare una catalogazione ed archiviazione
di tutta la documentazione e la corrispondenza relativa ad ogni
fornitura, in funzione di un facile, veloce e proficuo utilizzo in sede
di eventuale contenzioso;
• Cautelare il credito fin dalla nascita con un corretto e adeguato
supporto contrattuale e documentale;
• Adottare un corretto processo di acquisizione e gestione degli
ordini per la negoziazione e regolamentazione dei singoli rapporti
di vendita;
• Individuare in maniera esatta e, soprattutto, conveniente i termini
di resa Incoterms da applicare.
124
62
In collaborazione con
PICCOLE STRATEGIE DI GRANDE AIUTO
Acquisire dichiarazioni di riconoscimento del debito
con/senza piano di pagamento.
Sono molto utili in sede giudiziale poiché costituiscono prova
della esigibilità del credito e della insussistenza di contestazioni
opponibili fino alla data di rilascio della dichiarazione di
riconoscimento
Analogamente evitare di rilasciare al debitore
dichiarazioni compiacenti/compromettenti che potranno
essere utilizzate in via strumentale per contestare e
contrastare il pagamento.
125
In collaborazione con
MODALITÀ DI GESTIONE DEI RECUPERI
ALL’ESTERO
126
63
In collaborazione con
Lo Studio si avvale di un network di studi legali
internazionalisti, presenti in oltre 150 paesi del
mondo, attraverso i quali è in grado di fornire
assistenza in qualsiasi nazione estera a supporto
delle operazioni di internazionalizzazione dei propri
clienti.
Nell’ambito del network esiste una serie di
procedure predefinite per la migliore organizzazione
dei servizi che vengono forniti dagli studi affiliati.
127
In collaborazione con
Per quanto riguarda l’attività di recupero di crediti all’estero, lo
Studio segue la procedura standardizzata del network, articolata
nei seguenti step:
1) invio di formale diffida al debitore, da parte del nostro Studio
legale;
2) reiterazione di formale diffida al debitore da parte dello studio
nostro corrispondente con sede nel territorio del debitore;
3) verifica della solvibilità del debitore;
4) azione giudiziale, in Italia o all’estero, per ottenere il
provvedimento di condanna del debitore.
5) azione esecutiva del provvedimento di condanna, anche in
paesi terzi.
128
64
In collaborazione con
LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU
CREDITI
Al fine di dedurre perdite su crediti, con il conseguente effetto
di ridurre le imposte sui redditi, la norma fiscale richiede che
il verificarsi della perdita derivi da elementi documentali,
certi e precisi, quindi oggettivi.
129
In collaborazione con
L’art. 101, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di seguito TUIR)
prevede, infatti, che le perdite su crediti commerciali (che
derivano cioè da cessioni di beni e prestazioni di servizi di
cui all’articolo 85, comma 1,del TUIR) sono deducibili solo
se:
• risultano da elementi certi e precisi (certi quanto
all’esistenza, precisi quanto all’ammontare);
• il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
130
65
In collaborazione con
Perdite su crediti certi e inesigibili
L’art. 101, comma 5 del TUIR non chiarisce tuttavia cosa si
debba intendere per “elementi certi e precisi”, cioè quali
siano le prove che il contribuente possa addurre per
dimostrare la legittimità della deduzione fiscale, fermo
restando che tale onere probatorio incombe appunto su
quest’ultimo.
131
In collaborazione con
Crediti di modesto importo
In ordine ai crediti di modesto importo è intervenuta una più
recente e rilevante modifica legislativa.
La L. n. 134 del 7 agosto 2012 ha infatti stabilito che, a partire dal
periodo d’imposta 2012, possono essere dedotte in ogni caso le
perdite su crediti qualora sussistano entrambe le seguenti
condizioni:
• devono essere decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento
del credito;
• il credito deve essere di importo inferiore a 5.000,00 Euro per
le imprese “di più rilevante dimensione”, e inferiore a
2.500,00 Euro per le altre imprese.
132
66
In collaborazione con
La L. n. 134/2012 ha inoltre stabilito che possono essere
sempre dedotte le perdite relative a crediti prescritti, di
qualunque importo.
133
In collaborazione con
Procedure concorsuali e istituti assimilabili
La seconda ipotesi di deducibilità prevista dal TUIR si verifica
quando il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali.
L’art. 101, comma 5 del TUIR dispone che le perdite crediti sono
automaticamente deducibili, senza necessità per il creditore di
produrre ulteriore documentazione comprovante la definitività della
perdita, quando il soggetto debitore è sottoposto a procedure
concorsuali. In tal caso vige infatti una presunzione assoluta di
certezza della perdita, in quanto l’impresa può dedurre
automaticamente la perdita su crediti.
134
67
In collaborazione con
Perdite su crediti esteri
Le perdite realizzate su crediti esteri non trovano nel nostro
ordinamento una disciplina diretta e specifica e pertanto
ricadono nell’ambito di applicabilità dell’art. 101, comma 5, del
TUIR (come stabilito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 26/2013).
Il DLgs. 147/2015 ha recepito normativamente l’orientamento
espresso negli anni passati dall’Agenzia delle Entrate secondo
cui la perdita è deducibile “in ogni caso” se il debitore è
assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne,
previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato
scambio di informazioni.
135
In collaborazione con
Recupero dell’IVA
L’art. 26 DPR n. 633/72 prevede la possibilità, per la parte che ha
emesso e registrato la fattura di vendita o prestazione di servizi,
di emettere nota di credito con conseguente recupero dell’IVA
anticipatamente versata all’Erario.
La nota di variazione può essere emessa quando il creditore ha
“giuridica certezza” dell’irrecuperabilità del credito.
136
68
In collaborazione con
I PAGAMENTI INTERNAZIONALI
come contrattualizzarli, come garantirli, come recuperarli
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
…e soprattutto … ricordatevi di mettere in
sicurezza i vostri pagamenti!!!
Relatori
Avv. Enzo Bacciardi
Avv. Tommaso Mancini
Via Lino Liuti, 2 – 61122 PESARO
Tel: 0721 371139 – Fax: 0721 34778 – info@ bacciardistudiolegale.it - www.bacciardistudiolegale.it
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69