nessun nome lav - UPE - L`Università di Padova per l`Europa

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Allegato A
DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA
INDICE
PAG.
PAG.
Comunicazioni .................................................
3
Parere della V Commissione .........................
7
Missioni valevoli nella seduta del 20 maggio
2009 ...............................................................
3
Articolo 39-quater e relativa proposta emendativa .............................................................
7
Articolo 40 e relativa proposta emendativa ...
8
Articolo 41 e relative proposte emendative ....
10
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di
deputati a proposte di legge; Ritiro di una
sottoscrizione ad una proposta di legge;
Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a
Commissioni in sede referente) ................
3, 4
Articolo 42 .........................................................
12
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..
4
Articolo 43 e relative proposte emendative ....
12
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .........
5
Articolo 44 e relativa proposta emendativa ...
14
Progetti di atti comunitari e dell’Unione
europea (Annunzio) .....................................
5
Articolo 45 e relativa proposta emendativa ...
17
Articolo 46 e relative proposte emendative .
18
Richiesta di un parere parlamentare su atti
del Governo ..................................................
6
Articolo 6 e relative proposte emendative ......
24
Atti di controllo e di indirizzo ....................
6
Articolo 9 e relative proposte emendative ......
26
Articolo 22 e relative proposte emendative ....
29
Disegno di legge S. 1078 (Approvato dal
Senato) n. 2320-A .......................................
7
Articolo 38 e relative proposte emendative ....
44
Parere della I Commissione ..........................
7
Ordini del giorno ............................................
52
N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea
non lette in aula.
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Interrogazioni a risposta immediata ............
Motivazioni del rinvio da parte del Cipe del
trasferimento alla Sicilia di 4 miliardi di
euro derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate – n. 3-00529 ...........................
Tempi e modalità per il ripristino del ponte
storico sul fiume Po, sulla strada statale n.
9 via Emilia, e realizzazione del secondo
ponte a Piacenza – n. 3-00530 ................
Misure per innalzare il potere d’acquisto del
reddito dei lavoratori, con particolare riferimento alle famiglie con figli – n.
3-00531 .........................................................
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Iniziative per migliorare i livelli retributivi
dei lavoratori attraverso misure di carattere fiscale e in materia di ammortizzatori
sociali – n. 3-00532 ...................................
Iniziative per il collegamento del reddito dei
lavoratori ai risultati economici conseguiti
dalle imprese – n. 3-00533 .......................
Misure per il sostegno della natalità e della
famiglia – n. 3-00534 .................................
Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2007 (Doc.
LXXXVIII, n. 1) ...........................................
Risoluzioni .......................................................
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COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 20 maggio 2009.
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano,
Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio,
Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero,
Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Coscia,
Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi,
Crosetto, Evangelisti, Gianni Farina, Fitto,
Gregorio Fontana, Frassinetti, Frattini,
Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti,
Giancarlo Giorgetti, Giro, Goisis, Granata,
La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo,
Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzarella, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni,
Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato,
Molgora, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Ronchi, Rotondi, Rugghia,
Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zacchera, Zazzera.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano,
Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio,
Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero,
Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte,
Coscia, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi,
Crimi, Crosetto, Evangelisti, Gianni Farina,
Fitto, Gregorio Fontana, Frassinetti, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Goisis,
Granata, Jannone, La Russa, Leone, Lo
Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano,
Maroni, Martini, Mazzarella, Mazzocchi,
Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora,
Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Rigoni,
Roccella, Romani, Rotondi, Rugghia, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso,
Valducci, Vegas, Vito, Zazzera.
Annunzio di proposte di legge.
In data 19 maggio 2009 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d’iniziativa dei deputati:
LOLLI: « Disposizioni per l’incremento
della misura dell’indennità notturna e festiva nonché benefìci fiscali in favore del
personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco » (2447);
ARACRI: « Disposizioni per la tutela del
patrimonio familiare dai pregiudizi economici derivanti dalla condotta di un componente della famiglia » (2448).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di un disegno di legge.
In data 19 maggio 2009 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno
di legge:
dal ministro per le politiche europee:
« Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
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lia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 » (2449).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge CAPARINI ed
altri: « Disposizioni in favore dei territori
montani e delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi sulla
montagna » (605) è stata successivamente
sottoscritta dal deputato Togni.
La proposta di legge QUARTIANI ed
altri: « Disposizioni in favore dei territori
di montagna » (2007) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pedoto.
Ritiro di una sottoscrizione ad una
proposta di legge.
Il deputato Giulietti ha comunicato di
ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
DI PIETRO ed altri: « Modifiche al testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonché modifiche al codice penale e al
codice di procedura penale in materia di
false attestazioni e di identificazione delle
persone e altre disposizioni per il contrasto dell’illegalità diffusa » (1103).
Trasmissioni dal Senato.
In data 19 maggio 2009 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza i
seguenti disegni di legge:
S. 1439. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo internazionale del 2006 sui
legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra
il 27 gennaio 2006 » (approvato dal Senato)
(2450);
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S. 1474. – « Ratifica ed esecuzione dei
Protocolli di attuazione della Convenzione
internazionale per la protezione delle Alpi,
con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 » (approvato dal Senato)
(2451).
Saranno stampati e distribuiti.
Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell’articolo 72
del regolamento, il seguente progetto di
legge è assegnato, in sede referente, alla
sottoindicata Commissione permanente:
I Commissione (Affari costituzionali):
GOISIS: « Modifica all’articolo 2 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia
di tutela della lingua storica regionale
veneta » (2440) Parere delle Commissioni V,
VII e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Trasmissioni dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 15
maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relativa
relazione riferita al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali
(ASSR), per l’esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(doc. XV, n. 95).
Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 15
maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi del-
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l’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relativa
relazione riferita al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), per gli esercizi 2006 e 2007. Alla
determinazione sono allegati i documenti
rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (doc. XV, n. 96).
Questo documento – che sarà stampato
– è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dal ministro della difesa.
Il ministro della difesa, con lettera del
6 maggio 2009, ha trasmesso due note
relative all’attuazione data agli ordini del
giorno Andrea ORLANDO ed altri n. 9/
1713/222, accolto dal Governo nella seduta
dell’Assemblea del 13 novembre 2008, concernente l’utilizzazione delle risorse a disposizione del Ministero della difesa, con
particolare riferimento all’ammodernamento degli arsenali militari marittimi, e
FRANZOSO ed altri n. 9/1714/4, accolto
dal Governo nella medesima seduta dell’Assemblea, riguardante il ripristino della
funzionalità dell’arsenale di Taranto.
Le suddette note sono a disposizione
degli onorevoli deputati presso il Servizio
per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.
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appalti di importi inferiore al milione di
euro, BRAGA ed altri n. 9/1972/128, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 14 gennaio 2009, concernente il
ruolo della Conferenza unificata ai fini
dell’approvazione del cosiddetto piano
casa, DIONISI n. 9/1185/81 e, per la parte
di propria competenza, Gregorio FONTANA ed altri n. 9/1185/11, accolti dal
Governo nella seduta dell’Assemblea del
26 giugno 2008, riguardanti l’individuazione di risorse da destinare al Fondo per
la promozione ed il sostegno del trasporto
pubblico locale.
Le suddette note sono a disposizione
degli onorevoli deputati presso il Servizio
per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni VIII (Ambiente) e
IX (Trasporti) competenti per materia.
Trasmissione dal ministro
degli affari esteri.
Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 maggio 2009, ha comunicato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell’Italia alle
iniziative di pace e umanitarie in sede
internazionale, che intende devolvere contributi alla « Dui Hua Foundation » per il
finanziamento di un seminario in Italia
destinato ad attività mirate al rafforzamento della tutela dei diritti umani in
Cina.
Tale comunicazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dal ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Il ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettere dell’8 maggio 2009,
ha trasmesso tre note relative all’attuazione data agli ordini del giorno: MAZZONI ed altri n. 9/1713/35, accolto dal
Governo nella seduta dell’Assemblea del
13 novembre 2008, riguardante iniziative
volte a consentire la possibilità per tutte le
imprese di partecipare singolarmente ad
Annunzio di progetti di atti comunitari
e dell’Unione europea.
Il ministro per le politiche europee, con
lettera in data 19 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di
atti comunitari e dell’Unione europea,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi.
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Tali atti sono assegnati, ai sensi dell’articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).
Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2009,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2,
commi 1 e 2, della legge 4 marzo 2009,
n. 15, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
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in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (82).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del
comma 4 dell’articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e XI (Lavoro) e alla V
Commissione (Bilancio). Tali Commissioni
dovranno esprimere il prescritto parere
entro il 19 luglio 2009.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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DISEGNO DI LEGGE: S. 1078 – DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA
DELL’ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE – LEGGE COMUNITARIA 2008 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2320-A)
A.C. 2320-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 2 e sugli emendamenti della Commissione 16.200, 22.200, 22.201 e sull’articolo
aggiuntivo della Commissione 22.0200
(nuova formulazione).
sull’emendamento 22.200 e sugli articoli aggiuntivi 22.0200 e 46.0200 (nuova
formulazione);
NULLA OSTA
sugli emendamenti 16.200 e 22.201.
ULTERIORE PARERE DELLA
V COMMISSIONE
NULLA OSTA
A.C. 2320-A – Parere della V Commissione
Sull’emendamento 22. 200 (nuova formulazione) e sull’articolo aggiuntivo 22. 0200
(ulteriore nuova formulazione) della Commissione.
PARERE DELLA V COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
A.C. 2320-A – Articolo 39-quater
NULLA OSTA
sull’emendamento 38.200 con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell’articolo 81, quarto comma,
della Costituzione:
sostituire le parole: « applicati nei
Paesi di provenienza » con le seguenti:
« previsti contrattualmente ovvero assicurati a loro carico dai Paesi di provenienza »;
PARERE CONTRARIO
ARTICOLO 39-QUATER DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 39-quater.
(Modifica all’articolo 8-novies del decretolegge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101. Parere motivato nell’ambito della
procedura d’infrazione n. 2005/5086).
1. All’articolo 8-novies, comma 4, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: « in base alle
procedure definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre
2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 290 del 14 dicembre 2007 e successive
modificazioni e integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità ai
criteri di cui alla deliberazione 181/09/
CONS dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30
aprile 2009».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL’ARTICOLO 39-QUATER DEL DISEGNO
DI LEGGE
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b) impedire il consolidarsi nel digitale
di posizioni dominanti;
c) assicurare il livello massimo di
trasparenza e non discriminazione e l’adeguata valorizzazione economica delle frequenze da parte dello Stato.
39-quater.
Meta.
50.
Gentiloni
Silveri,
Gozi,
A.C. 2320-A – Articolo 40
ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO
CAPO III
ART. 39-quater.
(Modifica all’articolo 8-novies del decretolegge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101. Parere motivato nell’ambito della
procedura d’infrazione n. 2005/5086).
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO
2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)
ART. 40.
Al comma 1, sostituire le parole da: « in
base alle procedure fino alla fine del
comma, con le seguenti: »n. 603/07/CONS
del 21 novembre 2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre
2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal
diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori« sono sostituite dalle seguenti: »n. 181/09/CONS dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni del 7
aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, e in
particolare nel rispetto dei seguenti principi:
a) garantire un adeguato dividendo
digitale a conclusione della transizione
dalla Tv analogica alla tv digitale;
(Costituzione e natura giuridica
dei GECT).
1. I gruppi europei di cooperazione
territoriale (GECT) istituiti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, e del presente capo, aventi sede
legale nel territorio nazionale, perseguono
l’obiettivo di facilitare e promuovere la
cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di
rafforzare la coesione economica e sociale
e comunque senza fini di lucro.
2. I GECT aventi sede in Italia sono
dotati di personalità giuridica di diritto
pubblico. Il GECT acquista la personalità
giuridica con l’iscrizione nel Registro dei
gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato « Registro »,
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istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Segretariato generale, ai
sensi dell’articolo 41.
3. Possono essere membri di un GECT
i soggetti di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
del citato regolamento (CE) n. 1082/2006.
Ai fini della costituzione o partecipazione
ad un GECT, per « autorità regionali » e
« autorità locali » di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
gli enti locali di cui all’articolo 2, comma
1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. La convenzione e lo statuto di un
GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del
citato regolamento (CE) n. 1082/2006,
sono approvati all’unanimità dei suoi
membri e sono redatti in forma pubblica
ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del
codice civile, a pena di nullità. Gli organi
di un GECT avente sede in Italia, nonché
le modalità di funzionamento, le rispettive
competenze e il numero di rappresentanti
dei membri in detti organi, sono stabiliti
nello statuto. Le finalità specifiche del
GECT ed i compiti ad esse connessi sono
definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e
5, del citato regolamento (CE) n. 1082/
2006 i membri possono in particolare
affidare al GECT:
a) il ruolo di Autorità di gestione,
l’esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l’attuazione di operazioni nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali comunitari e riconducibili all’obiettivo « Cooperazione territoriale europea », nonché la promozione e l’attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell’ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali comunitari;
b) la promozione e l’attuazione di
operazioni inserite nell’ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
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della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in
attuazione del quadro strategico nazionale
2007-2013, purché tali operazioni siano
coerenti con le priorità elencate dall’articolo 6 del citato regolamento (CE)
n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante
interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli
obiettivi stabiliti per tali programmi o
progetti, con benefìci per i territori nazionali.
5. In aggiunta ai compiti di cui al
comma 4, al GECT può essere affidata la
realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché
coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel
rispetto degli impegni internazionali dello
Stato.
CAPO III
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL’ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI
LEGGE
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO
2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)
ART. 40.
(Costituzione e natura giuridica dei GECT).
Al comma 4, alinea, sostituire le parole
da: Fermo restando fino alla fine del
comma con le seguenti: , nel rispetto di
quanto stabilito al comma 1 del presente
articolo, nei limiti e nelle forme dettate
dall’articolo 7 del citato regolamento (CE)
n. 1082/2006 coerentemente con il fine di
rafforzare la coesione economica e sociale
e nel rispetto degli impegni internazionali
dello Stato.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
40. 50.
Gozi, Rosato.
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ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 41.
(Autorizzazione alla costituzione
di un GECT).
1. I membri potenziali di un GECT
presentano alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Segretariato generale, una
richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un
GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale
richiesta, la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Segretariato generale provvede
nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per
quanto attiene alla corrispondenza con gli
indirizzi nazionali di politica estera, del
Ministero dell’interno per quanto attiene
alla corrispondenza all’ordine pubblico e
alla pubblica sicurezza, del Ministero dell’economia e delle finanze per quanto
attiene alla corrispondenza con le norme
finanziarie e contabili, del Ministero dello
sviluppo economico per quanto attiene ai
profili concernenti la corrispondenza con
le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per le politiche comunitarie per quanto
attiene ai profili concernenti le compatibilità comunitarie, del Dipartimento per
gli affari regionali per rapporti con le
regioni per quanto attiene alla compatibilità con l’interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province
autonome ed enti locali, e delle altre
amministrazioni centrali eventualmente
competenti per i settori in cui il GECT
intende esercitare le proprie attività.
2. Entro il termine massimo di sei mesi
dalla comunicazione dell’autorizzazione,
decorso il quale essa diventa inefficace,
ciascuno dei membri del GECT, o il rela-
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tivo organo di gestione, se già operante,
chiede l’iscrizione del GECT nel Registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Segretariato generale, allegando all’istanza copia autentica della
convenzione e dello statuto. La Presidenza
del Consiglio dei ministri – Segretariato
generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di
iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto
a quelli proposti, iscrive il GECT nel
Registro e dispone che lo statuto e la
convenzione siano pubblicati, a cura e
spese del GECT, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Dell’avvenuta
iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al
procedimento.
3. Le modifiche alla convenzione e allo
statuto del GECT sono altresì iscritte nel
Registro, secondo le modalità ed entro gli
stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di
esse va data altresì comunicazione con
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Copia integrale o parziale di ogni atto per
il quale è prescritta l’iscrizione, a norma
dei commi 1 e 2, è rilasciata a chiunque
ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non può
eccedere il costo amministrativo.
4. L’autorizzazione è revocata nei casi
previsti dall’articolo 13 del regolamento
(CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Ferma restando la disciplina vigente
in materia di controlli qualora i compiti di
un GECT riguardino azioni cofinanziate
dall’Unione europea, di cui all’articolo 6
del citato regolamento (CE) n. 1082/2006,
il controllo sulla gestione e sul corretto
utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dal
Ministero dell’economia e delle finanze,
dalla Corte dei conti e dalla Guardia di
finanza.
6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente
Atti Parlamentari
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AI RESOCONTI
o indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI
LEGGE
ART. 41.
(Autorizzazione alla costituzione
di un GECT).
Sostituirlo con il seguente:
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale è l’autorità
nazionale competente a ricevere la notifica
ed i documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/
2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
2. Il Segretariato generale provvede ad
acquisire i pareri conformi del Ministero
degli affari esteri per quanto attiene alla
corrispondenza con gli indirizzi nazionali
di politica estera, del Ministero dell’interno per quanto attiene alla corrispondenza all’ordine pubblico e alla pubblica
sicurezza, del Ministero dell’economia e
delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e
contabili, del Dipartimento per gli Affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché eventuali altri ulteriori
pareri ritenuti necessari per lo svolgimento dell’attività istruttoria di cui all’articolo 4 del citato regolamento (CE)
n. 1082/2006.
3. In ogni caso il Segretariato generale
provvede sulla richiesta entro un termine
di novanta giorni dal ricevimento della
stessa.
4. Ai fini dell’iscrizione nel Registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio,
di cui all’articolo 40, comma 2, ciascuno
dei membri del GECT, o il relativo organo
di gestione, se già operante, potrà far
richiesta al Segretariato generale presso la
Presidenza del Consiglio, allegando copia
Camera dei Deputati
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autentica della convenzione e dello statuto.
Il Segretariato generale provvede a verificare la corrispondenza della convenzione
e dello statuto con quelli proposti e a
disporre, in tal caso, l’immediata iscrizione
nel Registro e la contestuale pubblicazione
degli atti sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, dandone informazione alle amministrazioni partecipanti.
5. Le modifiche alla convenzione e allo
statuto del GECT, così come la revoca
dell’autorizzazione, nei casi previsti dall’articolo 13 del citato regolamento (CE)
n. 1082/2006 sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli
stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di
esse va data altresì comunicazione con
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
6. Le autorità competenti per l’espletamento del controllo di gestione dei fondi
pubblici da parte del GECT sono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, la Corte
dei conti e la Guardia di finanza. Le
procedure di vigilanza sulla gestione dei
fondi pubblici da parte dei GECT aventi
sede in Italia sono stabilite d’intesa con la
Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo n. 281 del 1997.
7. Dalle attività connesse all’istituzione
e tenuta del Registro, alla fase istruttoria
e all’espletamento di controlli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 42.
41. 50.
Gozi, Rosato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Presidenza del Consiglio –
Segretariato generale si assicura che, entro
dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, il GECT abbia trasmesso all’Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
Europee una richiesta di pubblicazione di
un avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
l’Unione Europea che annunci l’istituzione
del GECT e ne indichi la denominazione,
gli obiettivi, i membri e la sede sociale.
41. 2. Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Razzi, Aniello Formisano.
A.C. 2320-A – Articolo 42
ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO
ART. 42.
(Norme in materia di contabilità
e bilanci del GECT).
1. Il GECT redige il bilancio economico
preventivo annuale e pluriennale, lo stato
patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e
li sottopone ai membri, che li approvano
sentite le amministrazioni vigilanti, di cui
all’articolo 41, comma 5.
2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e
annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire
alle amministrazioni vigilanti dello Stato
ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza
degli altri membri del GECT, nonché ai
competenti organi dell’Unione europea, di
comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
adottano, con decreto interministeriale, le
norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a
princìpi contabili internazionali del settore
pubblico. I soggetti che costituiscono un
GECT recepiscono nella convenzione e
nello statuto le predette norme.
Camera dei Deputati
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3. Dall’attuazione del presente articolo
e degli articoli 40 e 41 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente articolo e degli articoli
40 e 41 con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
A.C. 2320-A – Articolo 43
ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO
CAPO IV
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE
ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO
ADOTTATE NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
ART. 43.
(Delega al Governo per l’attuazione
di decisioni quadro).
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro il termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti
decisioni quadro:
a) decisione quadro 2006/783/GAI del
Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca;
b) decisione quadro 2006/960/GAI del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa
alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità
degli Stati membri dell’Unione europea
incaricate dell’applicazione della legge;
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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AI RESOCONTI
c) decisione quadro 2008/909/GAI del
Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sentenze penali che
irrogano pene detentive o misure privative
della libertà personale, ai fini della loro
esecuzione nell’Unione europea.
2. I decreti legislativi di cui al comma
1, lettere a) e c), del presente articolo sono
adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del
Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell’economia e
delle finanze, dell’interno e con gli altri
Ministri interessati.
3. Il decreto legislativo di cui al comma
1, lettera b), del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell’articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del
Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi
sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni
dalla data di trasmissione, il decreto è
emanato anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del
parere parlamentare di cui al presente
comma, ovvero i diversi termini previsti
dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 6, o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di quaranta
giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione delle decisioni quadro
che comportano conseguenze finanziarie
sono corredati della relazione tecnica di
cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il
parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Go-
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verno, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere il testo, corredato
dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
6. Entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può adottare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3,
4 e 5, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi adottati ai sensi del
citato comma 1.
7. Il Governo, quando non intende
conformarsi ai pareri delle Commissioni
parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica.
Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza di nuovo parere.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI
LEGGE
CAPO IV
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE
ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO
ADOTTATE NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
ART. 43.
(Delega al Governo per l’attuazione
di decisioni quadro).
Al comma 1, lettera a), premettere la
seguente:
0a) decisione quadro 2002/465/GAI
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alle squadre investigative comuni.
43. 1. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.
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Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) decisione quadro 2008/841/GAI
del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa
alla lotta contro la criminalità organizzata.
43. 2. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.
A.C. 2320-A – Articolo 44
ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO
ART. 44.
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione
della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di
confisca).
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare
attuazione alla decisione quadro 2006/783/
GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006,
relativa all’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni di
confisca, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi generali stabiliti dalle disposizioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), e),
f) e g), nonché delle disposizioni previste
dalla decisione quadro medesima, nelle
parti in cui non richiedono uno specifico
adattamento dell’ordinamento italiano, e
sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
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c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall’autorità giudiziaria italiana anche per le
confische disposte ai sensi dell’articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii), della decisione quadro;
d) prevedere che l’autorità competente a chiedere il riconoscimento e l’esecuzione ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro sia l’autorità giudiziaria italiana procedente;
e) prevedere che la trasmissione dei
provvedimenti di riconoscimento della
confisca di beni emessi dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga
nelle forme della cooperazione giudiziaria
diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti
di contatto della Rete giudiziaria europea,
anche al fine di individuare l’autorità
competente, e assicurando in ogni caso
modalità di trasmissione degli atti che
consentano all’autorità giudiziaria italiana
di stabilirne l’autenticità;
f) prevedere che l’autorità giudiziaria
italiana che ha emesso, nell’ambito di un
procedimento penale, un provvedimento di
confisca concernente cose che si trovano
sul territorio di un altro Stato membro si
possa rivolgere direttamente all’autorità
giudiziaria di tale Stato per avanzare la
richiesta di riconoscimento e di esecuzione
del provvedimento medesimo; prevedere la
possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche
al fine di individuare l’autorità competente;
a) prevedere che le definizioni siano
quelle di cui all’articolo 2 della decisione
quadro;
g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate
forme di comunicazione e informazione
nei riguardi del Ministro della giustizia,
anche a fini statistici;
b) prevedere che l’autorità centrale ai
sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della
decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
h) prevedere la trasmissione d’ufficio
delle richieste provenienti dalle autorità di
un altro Stato membro, da parte dell’autorità giudiziaria italiana che si ritiene
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incompetente, direttamente all’autorità
giudiziaria italiana competente, dandone
comunicazione
all’autorità
giudiziaria
dello Stato di emissione;
i) prevedere che, nei procedimenti di
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l’autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati
previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, della
decisione quadro;
l) prevedere che, nei procedimenti di
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati
diversi da quelli previsti dall’articolo 6,
paragrafo 1, della decisione quadro, l’autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;
m) prevedere che possano essere
esperiti i rimedi di impugnazione ordinari
previsti dal codice di procedura penale,
anche a tutela dei terzi di buona fede,
avverso il riconoscimento e l’esecuzione di
provvedimenti di blocco e di sequestro, ma
che l’impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;
n) prevedere che l’autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello
Stato di esecuzione, possa rifiutare l’esecuzione di una decisione di confisca
quando:
1) l’esecuzione della decisione di
confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
2) in uno dei casi di cui all’articolo
6, paragrafo 3, della decisione quadro, la
decisione di confisca riguarda fatti che
non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di
dogana e di cambio, l’esecuzione della
decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione
dello Stato di esecuzione non impone lo
stesso tipo di tasse o di imposte, o non
contiene lo stesso tipo di disciplina in
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materia di tasse o di imposte, di dogana e
di cambio, della legislazione dello Stato di
emissione;
3) vi sono immunità o privilegi a
norma del diritto dello Stato italiano che
impedirebbero l’esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in
questione;
4) i diritti delle parti interessate,
compresi i terzi di buona fede, a norma del
diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l’esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti
conseguenza dell’applicazione di mezzi di
impugnazione di cui alla lettera m);
5) la decisione di confisca si basa
su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in
parte in territorio italiano;
6) la decisione di confisca si basa
su procedimenti penali per reati che sono
stati commessi, secondo la legge italiana,
al di fuori del territorio dello Stato di
emissione, e il reato è improcedibile ai
sensi degli articoli 7 e seguenti del codice
penale;
o) prevedere che, prima di rifiutare il
riconoscimento e l’esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione,
l’autorità giudiziaria italiana procedente
attivi procedure di consultazione con l’autorità competente dello Stato di emissione,
anche tramite l’autorità centrale di cui alla
lettera b);
p) prevedere che l’autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello
Stato di esecuzione, possa rinviare l’esecuzione di una decisione di confisca:
1) quando il bene è già oggetto di
un procedimento di confisca nazionale,
anche nell’ambito di un procedimento di
prevenzione;
2) quando sono stati proposti i
mezzi di impugnazione di cui alla lettera
m) e fino alla decisione definitiva;
3) nel caso di una decisione di
confisca concernente una somma di de-
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ALLEGATO
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naro, qualora ritenga che vi sia il rischio
che il valore totale risultante dalla sua
esecuzione possa superare l’importo specificato nella decisione suddetta a causa
dell’esecuzione simultanea della stessa in
più di uno Stato membro;
4) qualora l’esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un’indagine penale o procedimenti penali in
corso;
q) prevedere che l’autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello
Stato di emissione, possa convenire con
l’autorità dello Stato di esecuzione che la
confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a
quello confiscato, salvo che si tratti di cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o
detenzione siano vietati dalla legge;
r) prevedere, ai sensi dell’articolo 12,
paragrafo 1, della decisione quadro, che
quando lo Stato italiano opera in veste di
Stato di esecuzione la decisione di confisca
in relazione alla quale è stato effettuato il
riconoscimento sia eseguita:
1) sui mobili e sui crediti secondo
le forme prescritte dal codice di procedura
civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;
2) sugli immobili o mobili registrati
con la trascrizione del provvedimento
presso i competenti uffici;
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giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 170;
s) prevedere che, dopo l’esecuzione
delle formalità di cui alla lettera r), l’ufficiale giudiziario proceda all’apprensione
materiale dei beni con, ove disposta, l’assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile
procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;
t) prevedere che i sequestri e le
confische disposti dall’autorità giudiziaria
nell’ambito di un procedimento penale, ad
eccezione del sequestro probatorio, ovvero
nell’ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi
previsti alle lettere q) e r);
u) prevedere la destinazione delle
somme conseguite dallo Stato italiano nei
casi previsti dall’articolo 16, paragrafo 1,
lettere a) e b), e dall’articolo 18, paragrafo
1, della decisione quadro;
v) prevedere che, nei casi indicati
all’articolo 16, paragrafo 2, della decisione
quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio,
del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei
beni confiscati si applichi la disciplina
relativa alla destinazione dei beni oggetto
di confisca di prevenzione;
4) sulle azioni e sulle quote sociali,
con l’annotazione nei libri sociali e con
l’iscrizione nel registro delle imprese;
z) prevedere, in caso di responsabilità
dello Stato italiano per i danni causati
dall’esecuzione di un provvedimento di
confisca richiesto dall’autorità giudiziaria
dello Stato membro di emissione, l’esperibilità del procedimento previsto dalla
decisione quadro per il rimborso degli
importi versati dallo Stato italiano a titolo
di risarcimento alla parte lesa.
5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito
pubblico, con la registrazione nell’apposito
conto tenuto dall’intermediario ai sensi
dell’articolo 34 del decreto legislativo 24
2. Alle attività previste dal comma 1 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3) sui beni aziendali organizzati
per l’esercizio di un’impresa, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle
imprese o con le modalità previste per i
singoli beni sequestrati;
Atti Parlamentari
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AI RESOCONTI
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL’ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI
LEGGE
ART. 44.
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione
della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di
confisca).
Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:
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attuazione alla decisione quadro 2006/960/
GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
relativa alla semplificazione dello scambio
di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
generali stabiliti dalle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e
g), nonché sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni
vigenti:
a) prevedere che:
z-bis) prevedere l’inclusione, tra le
fattispecie suscettibili di determinare la
responsabilità da reato degli enti, ai sensi
degli articoli 24 e seguenti del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche dei
delitti contro l’industria e il commercio
previsti dal Capo II del Titolo VIII del
Libro II del codice penale e in particolare
quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così
da consentire l’applicazione della confisca
ai sensi dell’articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o
del profitto anche di tali reati.
1) per « autorità competente incaricata dell’applicazione della legge » debba
intendersi quanto definito dall’articolo 2,
lettera a), della decisione quadro;
44. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
4) per « informazione e/o intelligence » debba intendersi quanto definito
dall’articolo 2, lettera d), della decisione
quadro;
A.C. 2320-A – Articolo 45
ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO
ART. 45.
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione
della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le autorità
degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge).
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare
2) per « indagine penale » debba
intendersi quanto definito dall’articolo 2,
lettera b), della decisione quadro;
3) per « operazione di intelligence
criminale » debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
5) per « reati di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, della decisione quadro 2002/
584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato di arresto europeo »
debbano intendersi i reati previsti dalla
legislazione nazionale che corrispondono o
sono equivalenti a quelli enunciati nella
suddetta disposizione, nonché, ove non
inclusi tra i precedenti, quelli connessi al
furto di identità relativo ai dati personali;
b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri
Stati membri ai fini dello svolgimento di
indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini
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delle comunicazioni medesime, secondo
quanto stabilito dall’articolo 4 della decisione quadro;
c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell’individuazione, della prevenzione o dell’indagine su
un reato quando vi sia motivo di fatto di
ritenere che le informazioni e l’intelligence
pertinenti siano disponibili in un altro
Stato membro, e che la richiesta debba
precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l’informazione e
l’intelligence nonché il nesso tra le finalità
e la persona oggetto delle informazioni e
dell’intelligence;
d) prevedere i canali e la lingua di
comunicazione secondo i criteri fissati dall’articolo 6 della decisione quadro;
e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di
tutela dei dati personali e della segretezza
dell’indagine, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente;
f) prevedere, fatti salvi i casi indicati
all’articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;
g) prevedere che, fatti salvi i casi
indicati all’articolo 3, paragrafo 3, della
decisione quadro, un’autorità competente
possa rifiutarsi di fornire le informazioni
e l’intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all’articolo 10
della medesima decisione quadro;
h) prevedere, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 4, della decisione quadro, che
quando le informazioni o l’intelligence richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale la trasmissione delle stesse da parte dell’autorità nazionale richiesta sia subordinata
all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria
procedente;
i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera h) sia
richiesta nei casi in cui l’autorità nazionale competente intenda procedere a uno
scambio spontaneo di informazioni e di
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intelligence con le autorità competenti di
altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 7
della decisione quadro, quando esse siano
correlate a un procedimento penale.
2. Alle attività previste dal comma 1 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL’ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI
LEGGE
ART. 45.
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione
della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le autorità
degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge).
Al comma 1, lettera a), numero 5),
aggiungere, infine, le seguenti parole: , e i
delitti di criminalità organizzata, riconducibili alla previsione di cui all’articolo 2,
lettera b), della decisione quadro 2008/
841/GAI.
45. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
A.C. 2320-A – Articolo 46
ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO
ART. 46.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2008/909/GAI del
Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sentenze penali che
irrogano pene detentive o misure privative
della libertà personale, ai fini della loro
esecuzione nell’Unione europea).
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare
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attuazione alla decisione quadro 2008/909/
GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008,
relativa all’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure
privative della libertà personale, ai fini
della loro esecuzione nell’Unione europea,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
generali stabiliti dalle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e
g), nonché nel rispetto delle disposizioni
previste dalla decisione quadro medesima
e sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre una o più disposizioni
in base alle quali è consentito all’autorità
giudiziaria italiana, anche su richiesta
della persona condannata ovvero dello
Stato di esecuzione, che abbia emesso una
sentenza penale di condanna definitiva, di
trasmetterla, unitamente a un certificato
conforme al modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che
lasci una traccia scritta in condizioni che
consentano allo Stato di esecuzione di
accertarne l’autenticità, all’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:
1) che l’esecuzione sia finalizzata a
favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
2) che la persona condannata si
trovi sul territorio dello Stato italiano o in
quello dello Stato di esecuzione;
3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua che
essa comprende, abbia prestato, in forme
idonee a rendere certa la manifestazione
di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso
non è richiesto ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 2, della decisione quadro;
4) che il reato per il quale la
persona è stata condannata sia punito in
Italia con una pena detentiva della durata
massima non inferiore a tre anni, sola o
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congiunta a una pena pecuniaria, o con
una misura di sicurezza privativa della
libertà personale della medesima durata;
5) che lo Stato di esecuzione rientri
tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro
consente il trasferimento ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro;
b) introdurre una o più disposizioni
in base alle quali prevedere la possibilità
per l’autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello
Stato, una sentenza penale di condanna
definitiva trasmessa, unitamente a un
certificato conforme al modello allegato
alla decisione quadro, dall’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera a), nonché alle
seguenti:
1) che il reato per il quale la
persona è stata condannata sia punito in
Italia con una pena detentiva della durata
massima non inferiore a tre anni, sola o
congiunta a una pena pecuniaria, e sia
riconducibile a una delle ipotesi elencate
nell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione
quadro, indipendentemente dalla doppia
incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate
nell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione
quadro, il fatto per il quale la persona è
stata condannata nello Stato membro di
emissione costituisca reato anche ai sensi
della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua
qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della
pena inflitta nello Stato di emissione siano
compatibili con la legislazione italiana,
salva la possibilità di suo adattamento nei
limiti stabiliti dall’articolo 8 della decisione quadro;
c) prevedere i motivi di rifiuto di
riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da
un altro Stato membro ai sensi della
lettera b), individuando i motivi tra quelli
indicati all’articolo 9 della decisione qua-
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dro e con le procedure ivi descritte, ferma
la possibilità di dare riconoscimento ed
esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una
nuova trasmissione della sentenza, in caso
di incompletezza del certificato o di sua
manifesta difformità rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della
decisione quadro;
d) introdurre una o più disposizioni
relative al procedimento di riconoscimento
di cui alla lettera b), con riferimento
all’autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto
dei princìpi del giusto processo;
e) prevedere che, a meno che non
esista un motivo di rinvio a norma dell’articolo 11 o dell’articolo 23, paragrafo 3,
della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e
sull’esecuzione della pena sia comunque
presa entro novanta giorni dal ricevimento
della sentenza e del certificato;
f) prevedere che nel procedimento di
riconoscimento di cui alla lettera b), su
richiesta dello Stato di emissione, l’autorità giudiziaria italiana possa adottare nei
confronti della persona condannata che si
trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell’arresto di cui alla lettera i), allo scopo di
assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della
sentenza emessa da un altro Stato membro;
g) prevedere, in relazione alle misure
cautelari provvisorie di cui alla lettera f):
1) che esse possano essere adottate
alle condizioni previste dalla legislazione
italiana vigente per l’applicazione delle
misure cautelari e che la loro durata non
possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;
2) che il periodo di detenzione per
tale motivo non possa determinare un
aumento della pena inflitta dallo Stato di
emissione;
3) che esse perdano efficacia in
caso di mancato riconoscimento della sen-
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tenza trasmessa dallo Stato di emissione e
in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla
loro esecuzione, salva la possibilità di
prorogare il termine di trenta giorni in
caso di forza maggiore;
h) prevedere che la polizia giudiziaria
possa procedere all’arresto provvisorio
della persona condannata per la quale vi
sia una richiesta di riconoscimento ai sensi
della lettera b), allo scopo di assicurare la
sua permanenza nel territorio e in attesa
del riconoscimento della sentenza emessa
da un altro Stato membro;
i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa
immediatamente, e, comunque, non oltre
ventiquattro ore, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che questa proceda al
giudizio di convalida entro quarantotto
ore dalla ricezione del verbale d’arresto e
che, in caso di mancata convalida, la
persona arrestata sia immediatamente posta in libertà;
l) introdurre una o più disposizioni
relative al trasferimento e alla presa in
consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di
cui alle lettere a) e b);
m) introdurre una o più disposizioni
relative al procedimento di esecuzione
della pena a seguito del riconoscimento di
cui alla lettera b), anche con riferimento
all’ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefìci di cui la persona
condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi
di consultazione e informazione di cui agli
articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;
n) introdurre una o più disposizioni
relative alle condizioni e ai presupposti
per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell’amnistia, della
grazia o della revisione della sentenza, ai
sensi degli articoli 17 e 19 della decisione
quadro;
o) introdurre una o più disposizioni
relative all’applicazione del principio di
specialità, in base alle quali la persona
trasferita in Italia per l’esecuzione della
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pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà
personale per un reato commesso in data
anteriore al trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quello per cui ha avuto
luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall’articolo
18, paragrafo 2, della decisione quadro;
rieducazione e che essa non violi i diritti
fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del Trattato
sull’Unione europea.
p) introdurre una o più disposizioni
relative al transito sul territorio italiano
della persona condannata in uno Stato
membro, in vista dell’esecuzione della
pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e
tracciabilità del transito, con facoltà di
trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario
al transito medesimo e nel rispetto di
quanto previsto alle lettere g), h), i) ed l);
Al comma 1, lettera b), numero 2),
aggiungere, in fine, le parole: salva la
presenza di cause di non punibilità.
q) introdurre una o più disposizioni
relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere
fornite dall’autorità giudiziaria italiana nel
procedimento di trasferimento attivo e
passivo.
46. 3. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
2. I compiti e le attività previsti dalla
decisione quadro di cui al comma 1 in
relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità
amministrative e giudiziarie esistenti, nei
limiti delle risorse di cui le stesse già
dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI
LEGGE
ART. 46.
46. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
46. 2. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le
parole: individuando i motivi tra quelli
indicati con le seguenti: conformemente a
quelli di cui.
Al comma 1, lettera g), numero 1),
sostituire la parola: previste con le seguenti: e secondo i presupposti previsti.
46. 4. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
Al comma 1, lettera h), dopo le parole:
lettera b) aggiungere le seguenti: in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI
del libro V del codice di procedura penale.
46. 5. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2008/909/GAI del
Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sentenze penali che
irrogano pene detentive o misure privative
della libertà personale, ai fini della loro
esecuzione nell’Unione europea).
h-bis) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della riparazione
per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi
dell’articolo 314 del codice di procedura
penale, nonché per l’eventuale rivalsa da
parte dello Stato italiano sullo Stato di
emissione in relazione alle somme erogate a
tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti;
Al comma 1, lettera a), numero 1),
aggiungere, in fine, le parole: , alla sua
46. 6. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
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Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:
ART. 46-bis. – (Principi e criteri direttivi
di attuazione della decisione quadro 2008/
841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008,
relativa alla lotta contro la criminalità
organizzata). – 1. Il Governo adotta il
decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24
ottobre 2008, relativa alla lotta contro la
criminalità organizzata, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi generali stabiliti
dalle disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi,
realizzando il necessario coordinamento
con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che l’attuazione della
direttiva 2008/841/GAI del Consiglio del 24
ottobre 2008, è diretta a perseguire la
criminalità organizzata su scala transnazionale, nell’ambito del riavvicinamento
del diritto penale sostanziale e del principio di reciproco riconoscimento delle
decisioni giudiziarie e delle sentenze negli
Stati membri dell’Unione;
b) prevedere che, con riferimento ai
reati integranti la partecipazione a un’organizzazione criminale con dimensioni
transfrontaliere, la definizione deve ricomprendere:
1) la delimitazione della nozione di
« organizzazione criminale », quale associazione strutturata da più di due persone
che agisce in modo concertato allo scopo
di commettere reati punibili con una pena
privativa della libertà, o con una misura di
sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più
grave, per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un
altro vantaggio materiale;
2) la delimitazione della nozione di
« associazione strutturata », quale associazione non costituitasi per la commissione
estemporanea di un reato e che non
necessariamente debba prevedere ruoli
formalmente definiti per i suoi membri,
continuità nella composizione o una struttura articolata;
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c) prevedere che al fine della configurazione del reato rilevano le seguenti
condotte:
1) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a
conoscenza dello scopo e dell’attività generale dell’organizzazione criminale o dell’intenzione di quest’ultima di commettere
i reati in questione, partecipi attivamente
alle attività criminali dell’organizzazione,
ivi compresi la fornitura di informazioni o
mezzi materiali, il reclutamento di nuovi
membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre
consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività
criminali di tale organizzazione;
2) il comportamento di una persona
consistente in un’intesa con una o più altre
persone per porre in essere un’attività che,
se attuata, comporterebbe la commissione
di reati di cui alla lettera b), anche se la
persona in questione non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività;
d) applicare la previsione dei reati di
cui al presente articolo anche alle persone
giuridiche, dichiarate responsabili per i
reati commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo
della persona giuridica, la quale detenga
una posizione preminente in seno alla
stessa, basata sul potere di rappresentanza
e di controllo, nonché sul potere di prendere decisioni per conto della persona
giuridica. La responsabilità delle persone
giuridiche lascia impregiudicata la possibilità di avviare procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o
complici di uno dei reati di cui alla lettera
b). Con riferimento alle pene da applicare
alle persone giuridiche, prevedere tra le
pene o misure effettive, proporzionate e
dissuasive, anche la previsione di:
1) esclusione dal godimento di un
beneficio o aiuto pubblico;
2) divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali;
3) assoggettamento a sorveglianza
giudiziaria;
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4) scioglimento giudiziario;
5) chiusura temporanea o permanente delle sedi che sono state utilizzate
per commettere il reato.
46. 01. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.
Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:
ART. 46-bis. – (Principi e criteri direttivi
di attuazione della decisione quadro 2008/
841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008,
relativa alla lotta contro la criminalità
organizzata). – 1. Il Governo adotta un
decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24
ottobre 2008, relativa alla lotta contro la
criminalità organizzata, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi generali stabiliti
dalla presente legge ed adottato con le
modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7
dell’articolo 43.
46. 01. (Testo modificato nel corso della
seduta) Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.
(Approvato)
Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:
ART. 46-bis. – (Principi e criteri direttivi
di attuazione della decisione quadro 2002/
465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alle squadre investigative comuni).
– 1. Il Governo adotta il decreto legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali
stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo
2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché
sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) l’attuazione della decisione quadro
2002/465/GAI relativa all’istituzione delle
squadre investigative comuni è diretta a
garantire il rispetto degli obblighi derivanti
dalle disposizioni in materia di assistenza
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giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, compresa la
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore
il 23 agosto 2005, la Convenzione delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000, l’Accordo sulla mutua assistenza, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall’Assemblea generale il
31 ottobre 2003;
b) possibilità per gli Stati membri di
costituire squadre investigative comuni al
fine di migliorare la cooperazione di polizia, che siano composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati
membri, incaricate di condurre indagini in
ambiti specifici e per una durata limitata;
c) la disciplina e la direzione dell’attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del
nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del
pubblico ministero;
d) le nuove fattispecie penali, atte ad
adeguare nell’ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle
squadre investigative comuni da introdurre nel codice di procedura penale,
siano coerentemente e sistematicamente
collocate di seguito alla previsione di cui
all’articolo 371-bis del codice di procedura
penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una
più efficace lotta al crimine organizzato e
alle associazioni di stampo mafioso;
e) la procedura attiva di costituzione
di squadre investigative comuni contenga
anche la disciplina sul titolo di reato per
cui si procede, la descrizione del fatto, i
motivi che giustificano la costituzione
della squadra, il nominativo del direttore
della squadra, il nominativo dei membri
nazionali e di quelli distaccati, gli atti da
compiere, la durata delle indagini, gli Stati
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e le organizzazioni internazionali e gli
organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini
comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;
f) l’attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all’esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare
gravità e puniti dalla legge italiana con
pena massima non inferiore a quattro
anni di reclusione, tra cui il traffico di
stupefacenti, la tratta di esseri umani, il
riciclaggio, la corruzione e la pirateria
informatica;
g) la disciplina degli adempimenti
esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell’indagine;
h) i soggetti distaccati dall’autorità
investigativa o giudiziaria di uno Stato
estero possano compiere attività operativa
ed essere parificati a tutti gli effetti agli
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria
operanti nello Stato italiano;
i) sia contemplata la possibilità di
richiedere allo Stato estero con cui si è
costituita la squadra di ritardare per fini
investigativi e processuali, diversi da quelli
indicati nell’atto costitutivo, l’utilizzazione
delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l’indagine che è in corso con la
squadra investigativa comune;
l) per quanto concerne la responsabilità civile, per i danni cagionati dai
componenti stranieri della squadra sul
territorio italiano e limitatamente ai danni
derivanti dallo svolgimento dell’attività investigativa comune, sia responsabile lo
Stato italiano, salvo la possibilità di rivalsa
nei confronti dello Stato straniero per i
danni cagionati dai loro funzionari sul
nostro territorio.
46. 02. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.
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Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:
ART. 46-bis. – (Principi e criteri direttivi
di attuazione della decisione quadro 2002/
465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alle squadre investigative comuni).
– 1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante le norme occorrenti per
dare attuazione alla decisione quadro
2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alle squadre investigative
comuni, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi generali stabiliti dalla presente
legge ed adottato con le modalità di cui ai
commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 43.
46. 0200. (nuova formulazione)
missione.
La Com-
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ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO
ART. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005,
n. 11).
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 5, l’alinea è
sostituito dal seguente: « Nell’ambito della
relazione al disegno di legge di cui al
comma 4 il Governo: »;
b) all’articolo 11-bis, comma 1, le
parole: « per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione » sono sostituite dalle
seguenti: « che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione ».
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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
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Al comma 1, lettera a), premettere la
seguente:
0a) dopo l’articolo 6, è aggiunto il
seguente:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 6.
(Modifiche alla legge
4 febbraio 2005, n. 11).
Al comma 1, lettera a), premettere la
seguente:
0a) dopo l’articolo 6, è aggiunto il
seguente:
« ART. 6-bis. – (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni). – 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri propone al Consiglio dell’Unione
europea i 24 membri titolari e i 24 membri supplenti del Comitato delle regioni,
spettanti all’Italia in base all’articolo 263
del Trattato che istituisce la Comunità
europea.
2. Ai fini della proposta di cui al
comma 1, i membri del Comitato delle
regioni sono così ripartiti tra le autonomie
regionali e locali:
« ART. 6-bis. – (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni). – 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri propone al Consiglio dell’Unione
europea i 24 membri titolari e i 24 membri supplenti del Comitato delle regioni,
spettanti all’Italia in base all’articolo 263
del Trattato che istituisce la Comunità
europea.
2. Ai fini della proposta di cui al
comma 1, i membri del Comitato delle
regioni sono così ripartiti tra le autonomie
regionali e locali:
a) regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto
anche delle assemblee legislative regionali;
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.
3. In caso di modifica del numero dei
membri titolari e supplenti spettanti all’Italia, la ripartizione di cui al comma 2
è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma ».
a) regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto
anche delle assemblee legislative regionali;
6. 50. Gozi, Garavini, Farinone, Zampa,
Verini.
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
All’emendamento 6.2, capoverso 7-bis,
comma 1, dopo le parole: Paesi membri
dell’Unione europea aggiungere le seguenti:
residenti o stabiliti nel territorio nazionale.
c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.
3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
4. In caso di modifica del numero dei
membri titolari e supplenti spettanti all’Italia, la ripartizione di cui al comma 2
è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma ».
6. 200.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: residenti o stabiliti nel territorio
nazionale.
0. 6. 2. 200.
La Commissione.
(Approvato)
La Commissione.
(Approvato)
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
Al comma 1, lettera a), premettere la
seguente:
0a) dopo l’articolo 7, è aggiunto il
seguente:
« ART. 7-bis. – (Parità di trattamento). –
1. Le norme italiane di recepimento e di
attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell’Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli
altri Paesi membri dell’Unione europea e
non possono in ogni caso comportare un
trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani
non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne
che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e trattamento dei
cittadini comunitari ».
6. 2. Gozi, Verini, Garavini, Farinone,
Zampa.
Al comma 1, lettera a), premettere la
seguente:
0a) dopo l’articolo 14, è aggiunto il
seguente:
« ART. 14-bis. – (Parità di trattamento).
– 1. Le norme italiane di recepimento e di
attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell’Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli
altri Paesi membri dell’Unione europea e
non possono in ogni caso comportare un
trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani
non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne
che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e trattamento dei
cittadini comunitari ».
6. 2. (Testo modificato nel corso della
seduta) Gozi, Verini, Garavini, Farinone, Zampa.
(Approvato)
Camera dei Deputati
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A.C. 2320-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO
ART. 9.
(Delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego).
1. Nella predisposizione del decreto
legislativo per l’attuazione della direttiva
2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione
ed impiego (rifusione), il Governo è tenuto
ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHÉ PRINCÌPI E CRITERI
SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
ART. 9.
(Delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego).
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. In sede di adozione del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo si
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
attiene ai seguenti, ulteriori, criteri direttivi:
a) dare attuazione alla direttiva 2006/
54/CE prevedendo l’armonizzazione dell’ordinamento nazionale in materia di:
promozione e formazione professionale,
accesso al lavoro, remunerazione, regimi
di sicurezza sociale, rappresentanza in
tutte le sue forme, attraverso un piano
articolato composto da azioni positive
volte alla effettiva realizzazione della parità;
b) dare attuazione all’articolo 14
della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto
del fenomeno delle « dimissioni in bianco »
e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la
risoluzione del contratto di lavoro per
dimissioni volontarie della lavoratrice,
nonché per l’inversione dell’onere della
prova, abrogate dall’articolo 39, comma
10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) costituire un Fondo finalizzato a
finanziare:
1) l’accesso al lavoro delle donne
fino al raggiungimento su tutto il territorio
nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010;
2) le azioni finalizzate a superare
gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici;
3) la continuità di reddito ed il
reimpiego delle donne in condizione di
disoccupazione e a rischio di espulsione
dal mercato del lavoro;
4) i servizi di cui all’articolo 1,
comma 1259, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
5) politiche di conciliazione tra vita
familiare e vita lavorativa al fine di pervenire al superamento dello squilibrio di
genere mediante un piano straordinario di
servizi che tenga conto delle esigenze e dei
tempi di vita delle donne, con ricadute
anche ai fini dell’organizzazione e dell’of-
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ferta formativa nella scuola per l’infanzia
e nella scuola primaria e secondaria di
primo grado;
6) iniziative legislative per sostenere la condivisione dei carichi di cura tra
uomini e donne;
7) l’ampliamento degli interventi a
sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della
donna, proporzionalmente al numero di
eventi di maternità;
8) iniziative che promuovano l’utilizzo pieno dei congedi dal lavoro per gli
impegni di cura dei figli e i congedi per la
cura di altri congiunti, così come definiti
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla
legge 8 marzo 2000, n. 53.
3. Per l’attuazione degli interventi di
cui al comma 2, lettera c), è autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro per l’anno
2009. Al relativo onere si provvede, quanto
a 10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione
dello
stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 20092011, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della difesa e, quanto
a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 48, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, come rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
4. A decorrere dall’anno 2010, al finanziamento degli interventi di cui al
comma 2, lettera c), si provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d), dalla
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
9.
50. Damiano, Bellanova, Berretta,
Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli,
Mosca,
Rampi,
Santagata,
Schirru, Garavini.
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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. In sede di adozione del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti, ulteriori, criteri direttivi:
a) dare attuazione alla direttiva 2006/
54/CE prevedendo l’armonizzazione dell’ordinamento nazionale in materia di:
promozione e formazione professionale,
accesso al lavoro, remunerazione, regimi
di sicurezza sociale, rappresentanza in
tutte le sue forme, attraverso un piano
articolato composto da azioni positive
volte alla effettiva realizzazione della parità;
b) dare attuazione all’articolo 14
della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto
del fenomeno delle « dimissioni in bianco »
e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la
risoluzione del contratto di lavoro per
dimissioni volontarie della lavoratrice,
nonché per l’inversione dell’onere della
prova, abrogate dall’articolo 39, comma
10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
9.
28
51. Damiano, Bellanova, Berretta,
Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli,
Mosca,
Rampi,
Santagata,
Schirru, Garavini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. In sede di adozione del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:
a) prevedere un ulteriore stanziamento pari a 150 milioni di euro per
l’anno 2010, finalizzato ad incrementare le
risorse di cui al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) promuovere i congedi dal lavoro
per gli impegni di cura dei figli e i congedi
per la cura di altri congiunti, così come
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definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedendo lo stanziamento di una somma di
50 milioni di euro per l’anno 2010;
c) dare attuazione all’articolo 14 della
direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del
fenomeno delle « dimissioni in bianco » e
per il ripristino delle disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del
contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore abrogate dall’articolo
39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Alla copertura degli oneri di cui al
comma 2, lettere a) e b), si provvede
attraverso corrispondente riduzione, in
maniera lineare, degli stanziamenti di
parte corrente relativi alle autorizzazioni
di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
un importo pari a 200 milioni di euro per
l’anno 2010.
9. 3. Paladini, Porcino, Razzi, Aniello
Formisano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. In sede di adozione del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi: al fine di attuare i principi concernenti il dialogo sociale, assicurare, nei
contratti collettivi nazionali e in ogni luogo
di lavoro, l’individuazione nell’ambito dei
comitati paritetici per la parità e le pari
opportunità degli organismi preposti a
promuovere e monitorare la parità di
trattamento economico e giuridico e le
prassi per l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale,
nonché alla verifica del rispetto dei codici
di comportamento e di promozione delle
« buone pratiche ».
9. 4.
De Biasi.
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Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
A.C. 2320-A – Articolo 22
ART. 9-bis. – (Applicazione della sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di
giustizia delle Comunità europee, nella
causa C-46/07). – 1. In attuazione della
sentenza della Corte di Giustizia delle
comunità europee del 13 novembre 2008
nella causa C-46/07, e nel rispetto dell’articolo 141 del Trattato CE, a decorrere dal
1o gennaio 2010, l’articolo 2, comma 21,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è così
sostituito:
« 21. A decorrere dal 1o gennaio 2010,
per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di
vecchiaia di cui all’articolo 1 e all’articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004,
n. 243, sono incrementati di un anno. Tale
età è ulteriormente incrementata di un
anno, a decorrere dal 1o gennaio 2012,
nonché di un ulteriore anno per ogni
biennio successivo, fino al raggiungimento
dell’età di 65 anni. Restano ferme la
disciplina vigente in materia di decorrenza
del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici
più elevati, nonché le disposizioni di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al
presente comma, che abbiano maturato
entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età
e di anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigente prima della data di
entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e
possono chiedere all’ente di appartenenza
la certificazione di tale diritto ».
9. 050.
Cazzola.
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 22.
(Adeguamento comunitario di disposizioni
tributarie).
1. Il comma 3 dell’articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
« 3. La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento
sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle
società ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44,
comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e ai contratti di associazione
in partecipazione di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, non relative a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato. L’aliquota della
ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli
utili pagati ad azionisti di risparmio. L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per
cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo
precedente e dalle società ed enti indicati
nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza dei quattro noni della
ritenuta, dell’imposta che dimostrino di
aver pagato all’estero in via definitiva sugli
stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero ».
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano agli utili distribuiti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino all’emanazione del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze ai
sensi dell’articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del comma 3 dell’articolo
27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo sono quelli inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, emanato in attuazione dell’articolo
11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.
4. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 7, quarto comma, la lettera f-quinquies) è sostituita dalla seguente:
« f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse
da quelle di cui alla lettera d) del presente
comma e da quelle di cui all’articolo 40,
commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando le operazioni oggetto
dell’intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse
da soggetto passivo in un altro Stato
membro dell’Unione europea; le suddette
prestazioni si considerano in ogni caso
effettuate nel territorio dello Stato se il
committente delle stesse è ivi soggetto
passivo d’imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono
siano effettuate nel territorio della Comunità »;
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delle prestazioni di servizi è costituita
dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo
le condizioni contrattuali, compresi gli
oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i
debiti o altri oneri verso terzi accollati al
cessionario o al committente, aumentato
delle integrazioni direttamente connesse
con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della
pubblica autorità, dall’indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3)
del secondo comma dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito
dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito
dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o
ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo
comma dell’articolo 3, rispettivamente dal
prezzo di fornitura del servizio pattuito
dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio
ricevuto dal mandatario, aumentato della
provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri
4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo
2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza,
dal prezzo di costo dei beni o di beni
simili, determinati nel momento in cui si
effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al
secondo periodo del terzo comma dell’articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto
passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi;
b) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
d) per le cessioni e le prestazioni di
servizi di cui all’articolo 11, dal valore
normale dei beni e dei servizi che formano
oggetto di ciascuna di esse;
« ART. 13. – (Base imponibile). – 1. La
base imponibile delle cessioni di beni e
e) per le cessioni di beni vincolati al
regime della temporanea importazione,
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dal corrispettivo della cessione diminuito
del valore accertato dall’ufficio doganale
all’atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il
quale l’esercizio del diritto alla detrazione
è limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto dell’opzione di
cui all’articolo 36-bis, la base imponibile è
costituita dal valore normale dei beni e dei
servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate da società che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto,
ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate
da un soggetto per il quale l’esercizio del
diritto alla detrazione è limitato a norma
del comma 5 dell’articolo 19, la base
imponibile è costituita dal valore normale
dei beni e dei servizi se è dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se le
operazioni sono effettuate nei confronti di
società che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società
che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del
diritto alla detrazione, effettuate da un
soggetto per il quale l’esercizio del diritto
alla detrazione è limitato a norma del
comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei
beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le
operazioni sono effettuate nei confronti di
società che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società
che controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di
veicoli stradali a motore nonché delle
apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di
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gestione effettuata dal datore di lavoro nei
confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal
valore normale dei servizi se è dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della
base imponibile i corrispettivi dovuti e le
spese e gli oneri sostenuti in valuta estera
sono computati secondo il cambio del
giorno in cui è stata effettuata l’operazione
e, in mancanza, secondo il cambio del
giorno antecedente più prossimo.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto
beni per il cui acquisto o importazione la
detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di
indetraibilità oggettiva, la base imponibile
è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei
commi precedenti »;
c) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
« ART. 14. – (Determinazione del valore
normale). – 1. Per valore normale si
intende l’intero importo che il cessionario
o il committente, al medesimo stadio di
commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione
di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni
di libera concorrenza, ad un cedente o
prestatore indipendente per ottenere i beni
o servizi in questione nel tempo e nel
luogo di tale cessione o prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di
acquisto dei beni o di beni simili o, in
mancanza, il prezzo di costo, determinati
nel momento in cui si effettuano tali
operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le
spese sostenute dal soggetto passivo per
l’esecuzione dei servizi medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell’articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto
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del Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabiliti appositi criteri per l’individuazione del valore normale »;
d) all’articolo 17, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
« Gli obblighi relativi alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi effettuate
nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti, che non si siano identificati
direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter,
né abbiano nominato un rappresentante
fiscale ai sensi del secondo comma, sono
adempiuti dai cessionari o committenti,
residenti nel territorio dello Stato, che
acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi
dell’articolo 7, quarto comma, lettera f),
effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti
nei territori esclusi a norma del primo
comma, lettera a), dello stesso articolo 7.
Gli obblighi relativi alle cessioni di cui
all’articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui
all’articolo 7, quarto comma, lettere d) e
f-quinquies), rese da soggetti non residenti
a soggetti domiciliati nel territorio dello
Stato, a soggetti ivi residenti che non
abbiano stabilito il domicilio all’estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati e residenti all’estero,
sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell’esercizio di imprese, arti o professioni »;
e) all’articolo 38-ter, primo comma, il
primo periodo è sostituito dal seguente: « I
soggetti domiciliati e residenti negli Stati
membri dell’Unione europea, che non si
siano identificati direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell’articolo 17, assoggettati
all’imposta nello Stato in cui hanno il
domicilio o la residenza, che non hanno
effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’articolo 9, nonché delle
Camera dei Deputati
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operazioni indicate nell’articolo 17, commi
terzo, quinto, sesto e settimo, e nell’articolo 74, commi settimo ed ottavo, del
presente decreto e nell’articolo 44, comma
2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere,
in relazione a periodi inferiori all’anno, il
rimborso dell’imposta, se detraibile a
norma dell’articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi
importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro »;
f) all’articolo 54, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
« L’ufficio può tuttavia procedere alla
rettifica indipendentemente dalla previa
ispezione della contabilità del contribuente
qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello
indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione,
risulti in modo certo e diretto, e non in via
presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del
secondo comma dell’articolo 51, dagli
elenchi allegati alle dichiarazioni di altri
contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti
in suo possesso ».
5. Il primo comma dell’articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è sostituito dal
seguente:
« Per i redditi d’impresa delle persone
fisiche l’ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli
del bilancio, del conto dei profitti e delle
perdite e dell’eventuale prospetto di cui al
comma 1 dell’articolo 3;
b) se non sono state esattamente
applicate le disposizioni del titolo I, capo
VI del testo unico delle imposte sui redditi
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di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
c) se l’incompletezza, la falsità o
l’inesattezza degli elementi indicati nella
dichiarazione e nei relativi allegati risulta
in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del
primo comma dell’articolo 32, dagli atti,
documenti e registri esibiti o trasmessi ai
sensi del numero 3) dello stesso comma,
dalle dichiarazioni di altri soggetti previste
negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad
ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti o da altri atti e documenti in
possesso dell’ufficio;
d) se l’incompletezza, la falsità o
l’inesattezza degli elementi indicati nella
dichiarazione e nei relativi allegati risulta
dall’ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all’articolo 33
ovvero dal controllo della completezza,
esattezza e veridicità delle registrazioni
contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all’impresa
nonché dei dati e delle notizie raccolti
dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo
32. L’esistenza di attività non dichiarate o
la inesistenza di passività dichiarate è
desumibile anche sulla base di presunzioni
semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti ».
6. Il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di cui all’articolo 14,
comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 4, lettera c), del
presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Fino alla data dalla
quale trovano applicazione le disposizioni
del suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per la messa a
disposizione di veicoli stradali a motore da
parte del datore di lavoro nei confronti del
personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma
dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
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22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo
delle somme eventualmente trattenute al
dipendente e al netto dell’imposta sul
valore aggiunto compresa in detto importo.
7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 38:
1) dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
« 4-bis. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l’alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di
distribuzione di gas naturale e l’energia
elettrica, quali definiti dalle disposizioni
comunitarie in vigore »;
2) al comma 5, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
« c) gli acquisti di beni, diversi dai
mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l’imposta è totalmente
indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e dai produttori agricoli di cui all’articolo
34 dello stesso decreto che non abbiano
optato per l’applicazione dell’imposta nei
modi ordinari se l’ammontare complessivo
degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del
presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente non ha superato 10.000
euro e fino a quando, nell’anno in corso,
tale limite non è superato. L’ammontare
complessivo degli acquisti è assunto al
netto dell’imposta sul valore aggiunto e al
netto degli acquisti di mezzi di trasporto
nuovi di cui al comma 4 del presente
articolo e degli acquisti di prodotti soggetti
ad accisa »;
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b) all’articolo 40:
1) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
« 4. Le disposizioni del comma 3 non si
applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto
nuovi e a quelle di beni da installare,
montare o assiemare ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da
quelli soggetti ad accisa, effettuate nel
territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell’anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché tale limite
non sia stato superato nell’anno precedente. La disposizione non opera per le
cessioni di cui al comma 3 effettuate da
parte di soggetti passivi in altro Stato
membro che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello
Stato »;
2) il comma 8 è abrogato;
3) il comma 9 è sostituito dal
seguente:
« 9. Non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 nonché le
prestazioni di servizio, le prestazioni di
trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di
cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti
passivi d’imposta in altro Stato membro »;
c) all’articolo 41, comma 1, la lettera
b) è sostituita dalla seguente:
« b) le cessioni in base a cataloghi,
per corrispondenza e simili, di beni diversi
da quelli soggetti ad accisa, spediti o
trasportati dal cedente o per suo conto nel
territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad
applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l’applicazione della stessa. La disposizione
non si applica per le cessioni di mezzi di
trasporto nuovi e di beni da installare,
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montare o assiemare ai sensi della lettera
c). La disposizione non si applica altresì se
l’ammontare delle cessioni effettuate in
altro Stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in
quello in corso 100.000 euro, ovvero
l’eventuale minore ammontare al riguardo
stabilito da questo Stato a norma dell’articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal
caso è ammessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro
dandone comunicazione all’ufficio nella
dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente
ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non
imponibile. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno
precedente, dal 1o gennaio dell’anno in
corso e, negli altri casi, dal momento in
cui è esercitata, fino a quando non sia
revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno solare nel corso del quale è esercitata; la
revoca deve essere comunicata all’ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto
dall’anno in corso »;
d) l’articolo 43 è sostituito dal seguente:
« ART. 43. - (Base imponibile ed aliquota). – 1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli
articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad
accisa concorre a formare la base imponibile anche l’ammontare di detta imposta,
se assolta o esigibile in dipendenza dell’acquisto.
2. La base imponibile, nell’ipotesi di cui
all’articolo 40, comma 2, primo periodo, è
ridotta dell’ammontare assoggettato ad
imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della
base imponibile i corrispettivi, le spese e
gli oneri di cui all’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
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1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se
indicato nella fattura, di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per le introduzioni di cui all’articolo
38, comma 3, lettera b), e per gli invii di
cui all’articolo 41, comma 2, lettera c), la
base imponibile è costituita dal prezzo di
acquisto o, in mancanza, dal prezzo di
costo dei beni o di beni simili, determinati
nel momento in cui si effettuano tali
operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di
beni si applica l’aliquota relativa ai beni,
secondo le disposizioni di cui all’articolo
16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;
e) all’articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. In deroga al comma 1, l’imposta è
dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma
7 dell’articolo 38, dal cessionario designato
con l’osservanza degli adempimenti di cui
agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da
soggetti passivi d’imposta non residenti,
dal committente se soggetto passivo nel
territorio dello Stato »;
f) l’articolo 46 è sostituito dal seguente:
« ART. 46. – (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). – 1. La fattura
relativa all’acquisto intracomunitario deve
essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del
controvalore in euro del corrispettivo e
degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione,
espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo
l’aliquota dei beni o servizi acquistati. La
disposizione si applica anche alle fatture
relative alle prestazioni di cui all’articolo
40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti
passivi d’imposta nel territorio dello Stato.
Se trattasi di acquisto intracomunitario
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senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare
dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa
norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di
cui all’articolo 41 e per le prestazioni di
cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non
soggette all’imposta, deve essere emessa
fattura numerata a norma dell’articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all’imposta, con la
specificazione della relativa norma. La
fattura deve inoltre contenere l’indicazione
del numero di identificazione attribuito,
agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
al cessionario o committente dallo Stato
membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in
diverso Stato membro, dalla fattura deve
risultare specifico riferimento. La fattura
emessa per la cessione di beni, spediti o
trasportati da uno Stato membro in altro
Stato membro, acquistati senza pagamento
dell’imposta a norma dell’articolo 40,
comma 2, secondo periodo, deve contenere
il numero di identificazione attribuito al
cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello
stesso quale debitore dell’imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se
trattasi di beni spediti o trasportati dal
soggetto passivo o per suo conto, ai sensi
dell’articolo 41, comma 2, lettera c), nel
territorio di altro Stato membro, deve
recare anche l’indicazione del numero di
identificazione allo stesso attribuito da tale
Stato; se trattasi di cessioni di beni in base
a cataloghi, per corrispondenza e simili, di
cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), non
si applica la disposizione di cui al secondo
periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di
trasporto nuovi di cui all’articolo 38,
comma 4, nella fattura devono essere
indicati anche i dati di identificazione
degli stessi; se la cessione non è effettuata
nell’esercizio di imprese, arti e professioni
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tiene luogo della fattura l’atto relativo alla
cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un
acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o
committente delle prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha
ricevuto la relativa fattura entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve emettere entro il mese
seguente, in unico esemplare, la fattura di
cui al comma 1 con l’indicazione anche
del numero di identificazione attribuito,
agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una
fattura indicante un corrispettivo inferiore
a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria »;
g) all’articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Le cessioni intracomunitarie di cui
all’articolo 41, commi 1, lettera a), e 2,
lettera c), e le prestazioni di cui all’articolo
40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate
senza applicazione dell’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che
abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato
membro di appartenenza »;
h) all’articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui
all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti
all’imposta deve comunicare all’altra parte
contraente il proprio numero di partita
IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per
l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto
nuovi da parte di persone fisiche non
operanti nell’esercizio di imprese, arti e
professioni ».
8. Le disposizioni di cui al comma 4,
lettere b) e c), e al comma 7, lettera d), si
applicano alle operazioni effettuate dal
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sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge.
9. Le altre disposizioni di cui ai commi
4 e 7 si applicano a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2008 per le quali sia
stata già applicata la disciplina risultante
da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
10. Il Governo, entro il termine di cui
all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo,
della presente legge, può adottare decreti
legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai
commi da 4 a 9 del presente articolo, al
fine di effettuare ulteriori coordinamenti
con la normativa comunitaria in tema di
imposta sul valore aggiunto.
11. Al fine di contrastare in Italia la
diffusione del gioco irregolare ed illegale,
nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei
minori e la lotta al gioco minorile ed alle
infiltrazioni della criminalità organizzata
nel settore dei giochi, tenuto conto del
monopolio statale in materia di giochi di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli
articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che
delle disposizioni del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei
princìpi di non discriminazione, necessità,
proporzionalità e trasparenza, i commi da
12 a 30 recano disposizioni in materia di
esercizio e di raccolta a distanza dei
seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a
totalizzatore, su eventi, anche simulati,
sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei
cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e
ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
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f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e
differita.
12. La disciplina dei giochi di cui al
comma 11 è introdotta ovvero adeguata
con regolamenti emanati ai sensi degli
articoli 16 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, e successive modificazioni, e 12
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni. Nel rispetto della
predetta disciplina, con provvedimenti del
direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla
definizione delle condizioni generali di
gioco e delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, della posta unitaria di
partecipazione al gioco, anche sotto forma
di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione
dell’andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri,
alla individuazione della misura di aggi,
diritti o proventi da corrispondere in caso
di organizzazione indiretta del gioco, alla
variazione della misura del prelievo, anche
per imposte, nell’ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in
funzione del predetto andamento.
13. L’esercizio e la raccolta a distanza
di uno o più dei giochi di cui al comma 11,
lettere da a) a f), ferma la facoltà dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di stabilire, ai sensi del comma 30,
in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento,
le concessioni di cui alla lettera a) del
presente comma da attribuire in fase di
prima applicazione, è consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti
e che assumono gli obblighi di cui al
comma 15, ai quali l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce
concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono già
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titolari di concessione per l’esercizio e la
raccolta di uno o più dei giochi di cui al
comma 11 attraverso rete fisica, rete di
raccolta a distanza, ovvero entrambe.
14. L’esercizio e la raccolta a distanza
dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e
h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono titolari unici di
concessione per la gestione e lo sviluppo
dei medesimi giochi. Su autorizzazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei
giochi di cui al comma 11, lettere g) e h),
è altresì consentita ai soggetti di cui al
comma 13 ai quali i titolari unici di
concessione abbiano dato licenza con la
previsione di un aggio non inferiore a
quello percepito dai titolari di punti di
vendita dei medesimi giochi che fanno
parte della rete fisica di raccolta dei
predetti titolari unici di concessione.
15. La concessione richiesta dai soggetti
di cui al comma 13, lettera a), è rilasciata
subordinatamente al rispetto di tutti i
seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell’attività di gestione e
di raccolta di giochi, anche a distanza, in
uno degli Stati dello Spazio economico
europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace
titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale
Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro
1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a),
possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta
dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b),
comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché
rilascio all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e
di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;
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c) costituzione in forma giuridica di
società di capitali, con sede legale in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente,
degli amministratori e dei procuratori dei
requisiti di affidabilità e professionalità
richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate
alle attività oggetto di concessione in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo;
f) versamento all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato di un
corrispettivo una tantum, per la durata
della concessione e a titolo di contributo
spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell’attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, più IVA, per
le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e),
e ad euro 50.000, più IVA, per le domande
di concessione riferite al gioco di cui al
comma 11, lettera f);
g) sottoscrizione dell’atto d’obbligo di
cui al comma 17.
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b) euro 50.000, per i concessionari di
esercizio a distanza dei giochi di cui
all’articolo 1, comma 287, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di
cui al comma 11, lettera f);
c) euro 350.000, per i concessionari
di rimanenti giochi, non già abilitati alla
loro raccolta a distanza, relativamente a
domande di concessione riferite ai giochi
di cui al comma 11, lettere da a) a f).
17. La sottoscrizione della domanda di
concessione, il cui modello è reso disponibile dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sul proprio sito web,
implica altresì l’assunzione da parte del
soggetto richiedente dei seguenti obblighi
valevoli per l’intera durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, della persistenza dei requisiti e
delle condizioni di cui al comma 15,
lettere da a) a e);
b) comunicazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
ogni variazione relativa ai requisiti ed alle
condizioni di cui al comma 15, lettere da
a) ad e);
16. I soggetti di cui al comma 13,
lettera b), che chiedono la concessione per
l’esercizio e la raccolta a distanza dei
giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
f), al fine di ampliare ovvero completare la
gamma dei giochi per i quali gli stessi sono
già abilitati all’esercizio e alla raccolta a
distanza, versano all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo
di cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
c) accesso dei giocatori all’area operativa del sito web del concessionario
dedicata all’offerta dei giochi di cui al
comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub registrazione telematica da
parte del sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
a) euro 300.000, per i concessionari
del gioco previsto dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande
di concessione riferite ai giochi di cui al
comma 11, lettere da a) ad e);
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall’offerta dei giochi di cui
al comma 11, lettere da a) a f), attraverso
siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla
concessione, ancorché gestiti dallo stesso
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concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o
collegate;
e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per
l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco, l’esclusione dall’accesso al
gioco da parte di minori, nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile
negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal
concessionario;
f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro
adozione da parte dei giocatori, nonché di
misure a tutela del consumatore previste
dal codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) trasmissione al sistema centrale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime
relative alle singole giocate, ai prelievi ed
ai versamenti effettuati sui singoli conti di
gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando
protocolli di comunicazione stabiliti con
provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti,
da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal
giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del
sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
h) messa a disposizione, nei tempi e
con le modalità indicati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
all’atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per
l’espletamento delle attività di vigilanza e
controllo della medesima Amministrazione;
i) consenso all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’accesso, nei tempi e con le modalità indicati
dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione,
nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali
dipendenti o incaricati;
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l) utilizzo di conti correnti bancari o
postali dedicati alla gestione delle somme
depositate sui conti di gioco di titolarità
dei giocatori.
18. L’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato effettua l’istruttoria
delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma
15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data
della sua regolarizzazione. Il termine è
altresì sospeso, in caso di richiesta di
integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data
della richiesta e fino alla loro ricezione. In
deroga alle disposizioni del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati
e qualità relativi ai requisiti ovvero alle
condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma dell’autocertificazione ovvero della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà. In caso di
decorso del termine per l’istruttoria senza
l’adozione di un provvedimento conclusivo
espresso da parte dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.
19. La raccolta a distanza dei giochi di
cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un
contratto di conto di gioco tra il giocatore
e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso
disponibile dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio
sito web, è predisposto nel rispetto delle
seguenti condizioni minime, cui restano
senz’altro soggetti i contratti di conto di
gioco in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto
secondo la legge dello Stato italiano e che
italiano sia il foro competente per le
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eventuali controversie, nel rispetto delle
norme vigenti anche di fonte comunitaria,
con esclusione di forme di risoluzione
arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in
osservanza delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, di attuazione della direttiva 2005/
60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo,
nonché della direttiva 2006/70/CE recante
disposizioni per la relativa esecuzione;
c) unicità del contratto di conto di
gioco con ciascun giocatore, divieto di
utilizzazione del conto di gioco di un
giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui, improduttività di
frutti del conto di gioco per il giocatore,
nonché gratuità della relativa utilizzazione
per il giocatore;
d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul
conto di gioco, fatte salve le operazioni di
addebito e di accredito direttamente connesse all’esercizio dei giochi oggetto di
concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e
messa a disposizione al giocatore delle
vincite e delle relative somme, comunque
non oltre un’ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell’evento che determina la vincita, salvo specifica diversa
disposizione prevista dal regolamento di
un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non
oltre sette giorni dalla richiesta e con
valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di
gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;
g) durata del contratto di conto di
gioco non superiore alla data di scadenza
della concessione;
h) informativa relativa al trattamento
dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;
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i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da
parte del concessionario all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su
richiesta di quest’ultima, di tutti i dati
relativi ai movimenti e ai saldi del conto
di gioco;
l) devoluzione all’erario dell’intero
saldo del conto di gioco decorsi tre anni
dalla data della sua ultima movimentazione.
20. Con provvedimento del direttore
generale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato i contributi di cui ai
commi 15, lettera f), e 16 possono essere
adeguati in aumento ogni tre anni sulla
base dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività (NIC)
pubblicato dall’ISTAT.
21. L’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato adotta la carta dei
servizi in materia di giochi al fine di
assicurare la più corretta informazione dei
giocatori, anche in tema di doveri di
condotta dei concessionari, con particolare
riguardo a quelli di cui al comma 17,
lettera e).
22. Entro novanta giorni dalla data
stabilita ai sensi del comma 30, i soggetti
di cui al comma 13, lettera b), ai quali
sono già consentiti l’esercizio e la raccolta
a distanza dei giochi di cui al comma 11,
sottoscrivono l’atto di integrazione della
convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle
disposizioni dei commi da 11 a 30.
23. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 11
senza la prescritta concessione è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. La
stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi
diversi da quelli di cui al comma 11 che
non siano previamente istituiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
24. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e
tecniche diverse da quelle previste dai
commi da 11 a 22 è punito con l’arresto
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da tre mesi a un anno o con l’ammenda
da euro 500 a euro 5.000.
25. Chiunque promuove o pubblicizza
la raccolta a distanza dei giochi di cui al
comma 11, organizzati senza la prescritta
concessione, è punito con l’arresto fino a
tre mesi e con l’ammenda da euro 500 a
euro 5.000.
26. Fuori dei casi di concorso nel reato
di cui al comma 23, chiunque partecipa a
distanza ai giochi di cui al comma 11,
organizzati senza la prescritta concessione,
è punito con l’ammenda da euro 200 a
euro 2.000.
27. In aggiunta a quanto previsto dai
commi da 23 a 26, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato applica
una sanzione amministrativa pecuniaria di
carattere accessorio da euro 30.000 fino
ad euro 180.000.
28. Salvo che il fatto costituisca reato,
in caso di inadempimento da parte del
concessionario delle disposizioni di cui ai
commi 17 e 19, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l’inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere a), b),
d), e), f), h) e i), nonché delle disposizioni
di cui al comma 19, la sospensione della
concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni
comunicate dalla Amministrazione, e, nel
caso in cui l’inadempimento perduri per i
trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
b) per l’inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera g), la
sospensione della concessione fino alla
data in cui il concessionario non ottemperi
alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l’inadempimento perduri per i dieci giorni successivi
alla comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera l), la
sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni,
la sospensione della concessione per trenta
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giorni; al terzo inadempimento la revoca
della concessione;
d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi
17 e 19 l’Amministrazione dispone la revoca della concessione.
29. I termini di cui alle lettere a) e b)
del comma 28 sono ridotti a metà in caso
di nuovo inadempimento rilevato prima
che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell’arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.
30. Con provvedimento del direttore
generale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la
data dalla quale decorrono, in tutto o in
parte, gli obblighi di cui ai commi da 11
a 29. Fino a tale data i concessionari
continuano ad effettuare al partner tecnologico dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato la trasmissione dei dati
in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
31. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, della legge 13
maggio 1999, n. 133, adottato di concerto
con il Ministro dell’interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono
altresì determinati l’importo massimo della
quota di modico valore di partecipazione al
torneo e le modalità che escludono i fini di
lucro e la ulteriore partecipazione al torneo
una volta esaurita la predetta quota, nonché l’impossibilità per gli organizzatori di
prevedere più tornei nella stessa giornata e
nella stessa località.
32. Il Fondo di cui all’articolo 81,
comma 29, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l’anno 2009 e
di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010. Al relativo onere nonché alle minori
entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro
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dall’anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai
commi da 11 a 30 del presente articolo, al
netto dei costi sostenuti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per
la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.
33. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo, anche ai
fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI
LEGGE
ART. 22.
(Adeguamento comunitario
di disposizioni tributarie).
All’articolo 22, comma 17, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) nell’ambito dell’esercizio e della
raccolta dei giochi di cui al comma 11,
l’eventuale attività di commercializzazione
è svolta esclusivamente mediante il canale
prescelto;.
22. 201.
42
La Commissione.
(Approvato)
Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Nel rispetto dell’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e
degli articoli 43 e 49 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, l’esercizio
e la raccolta dei tornei di poker sportivo
non a distanza sono consentiti ai soggetti
titolari di concessione per l’esercizio e la
raccolta di uno o più dei giochi di cui al
comma 11 attraverso rete fisica nonché ai
soggetti che rispettino i requisiti e le
condizioni di cui al comma 15 previa
autorizzazione dell’Amministrazione auto-
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noma dei Monopoli di Stato. Con regolamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell’interno e da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i tornei non
a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l’importo
massimo della quota di modico valore di
partecipazione al torneo, le modalità che
escludono i fini di lucro e l’ulteriore
partecipazione al torneo una volta esaurita
la predetta quota, l’individuazione della
misura di aggi, imposte e diritti, nonché
l’impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa
giornata e nella stessa località.
22. 54.
Consiglio.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. Nel rispetto dell’articolo 1 del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
della direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 ottobre
2005, recepita dal decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231 e degli articoli 43 e
49 del Trattato che istituisce la Comunità
europea, l’esercizio e la raccolta dei tornei
di poker sportivo non a distanza sono
consentiti ai soggetti titolari di concessione
per l’esercizio e la raccolta di uno o più
dei giochi di cui al comma 11 attraverso
rete fisica nonché ai soggetti che rispettino
i requisiti e le condizioni di cui al comma
15 previa autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
22. 200. (Nuova formulazione).
missione.
La Com-
(Approvato)
Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. – (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie). – 1. Nel
rispetto degli obblighi derivanti dalla di-
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rettiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell’elettricità, all’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, dopo il comma 16sexiesdecies è inserito il seguente:
« 16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la
concorrenzialità delle rivendite di benzina
e gasolio utilizzati come carburante per
autotrazione situate nello Stato di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle regioni confinanti con lo stesso, un fondo per
l’erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa
della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2009. Le modalità di erogazione ed i criteri
di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All’onere
derivante dal presente comma, quantificato
in 2 milioni di euro annui a decorrere dal
2009, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente
comma è subordinata all’autorizzazione del
Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE ».
22. 0200.
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La Commissione.
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rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell’elettricità, all’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, dopo il comma 16sexiesdecies è inserito il seguente:
16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la
concorrenzialità delle rivendite di benzina
e gasolio utilizzati come carburante per
autotrazione situate nello Stato di San
Marino e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente è istituito, in favore
delle regioni confinanti con lo stesso, un
fondo per l’erogazione di contributi alle
persone fisiche per la riduzione del prezzo
alla pompa della benzina e del gasolio per
autotrazione. Il fondo è istituito nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, con una dotazione di 2
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. Le modalità di erogazione ed
i criteri di ripartizione del predetto fondo
sono stabiliti con decreto del ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta
del ministro per i rapporti con le regioni.
All’onere derivante dal presente comma e
pari a 2 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 39-ter, comma 2,
del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222. Il ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. L’efficacia
delle disposizioni di cui al presente
comma è subordinata all’autorizzazione
del Consiglio dell’Unione europea ai sensi
dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:
22. 0200. (Ulteriore nuova formulazione). La Commissione.
ART. 22-bis. – (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie). – 1. Nel
(Approvato)
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A.C. 2320-A – Articolo 38
ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
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b) prevedere che le disposizioni dei
decreti legislativi si applichino a tutti i
servizi non esplicitamente esclusi dall’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente
alla libera prestazione di servizi, anche
dall’articolo 17 della direttiva;
c) definire puntualmente l’ambito oggettivo di applicazione;
ART. 38.
(Delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno).
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai
servizi nel mercato interno, da adottare su
proposta del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri
interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire,
oltre ai princìpi e criteri direttivi generali
di cui all’articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire la libertà di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunità ed
il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato nonché assicurare agli utenti un
livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di servizi
sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m),
della Costituzione;
a-bis) promuovere l’elaborazione di
codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro
caratteristiche specifiche;
d) semplificare i procedimenti amministrativi per l’accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul
piano nazionale, subordinando altresì la
previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 9
della direttiva e prevedendo che, per tali
regimi, da elencare in allegato al decreto
legislativo di cui al presente articolo, la
dichiarazione di inizio attività rappresenti
la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto
autorizzatorio esplicito;
e) garantire che, laddove consentiti
dalla normativa comunitaria, i regimi di
autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l’accesso ad un’attività
di servizi o per l’esercizio della medesima
siano conformi ai princìpi di trasparenza,
proporzionalità e parità di trattamento;
f) garantire la libera circolazione dei
servizi forniti da un prestatore stabilito in
un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di
servizi solo qualora siano giustificati da
motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione e di proporzionalità;
g) prevedere che l’autorizzazione all’accesso o all’esercizio di una attività di
servizi abbia efficacia su tutto il territorio
nazionale. Limitazioni territoriali dell’efficacia dell’autorizzazione possono essere
giustificate solo da un motivo imperativo
di interesse generale;
h) ferma restando l’applicazione del
principio di prevalenza di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di
garantire, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario
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nazionale dell’individuazione delle figure
professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva
medesima e necessari per l’accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;
i) prevedere che lo svolgimento di tutte
le procedure e le formalità necessarie per
l’accesso all’attività di servizi e per il suo
esercizio avvenga attraverso sportelli unici
usufruibili da tutti i prestatori di servizi a
prescindere che questi siano stabiliti sul
territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al
riguardo dall’articolo 38 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;
l) prevedere che le procedure e le
formalità per l’accesso e l’esercizio delle
attività di servizi possano essere espletate
attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
m) realizzare l’interoperabilità dei sistemi di rete, l’impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i
collegamenti tra la rete centrale della
pubblica amministrazione e le reti periferiche;
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tenza del prestatore o alla sua affidabilità
professionale, nel rispetto dei presupposti
stabiliti dalla direttiva;
o) prevedere l’abrogazione espressa
della normativa statale in contrasto con i
princìpi e le disposizioni della direttiva
comunitaria;
p) prevedere che, relativamente alle
materie di competenza regionale, le norme
per l’adeguamento, il coordinamento e la
semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l’esercizio della libertà
di stabilimento e la libera prestazione dei
servizi siano adottate dallo Stato, in caso
di inadempienza normativa delle regioni,
in conformità all’articolo 117, quinto
comma, della Costituzione e che, in caso di
inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all’articolo
120, secondo comma, della Costituzione;
q) prevedere che tutte le disposizioni
di attuazione della direttiva nell’ambito
dell’ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l’esercizio della
libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43
e 49 del Trattato CE, perseguendo in
particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio
nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
n) prevedere forme di collaborazione
con le autorità competenti degli altri Stati
membri e con la Commissione europea al
fine di garantire il controllo dei prestatori
e dei loro servizi, in particolare fornendo
al più presto e per via elettronica, tramite
la rete telematica IMI, realizzata dalla
Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla
Commissione. Lo scambio di informazioni
può riguardare le azioni disciplinari o
amministrative promosse o le sanzioni
penali irrogate e le decisioni definitive
relative all’insolvenza o alla bancarotta
fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che
siano direttamente pertinenti alla compe-
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l’accesso ad una attività di
servizi e per il suo esercizio;
4) l’effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano
emanate in conformità ai seguenti ulteriori
princìpi e criteri:
1) salvaguardia dell’unitarietà dei
processi decisionali, della trasparenza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione
amministrativa e chiara individuazione dei
soggetti responsabili;
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2) semplificazione, accorpamento,
accelerazione, omogeneità, chiarezza e
trasparenza delle procedure;
3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le
informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22
della direttiva;
4) adozione di adeguate forme di
pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
s) prevedere che venga garantita
un’effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri
Stati membri dell’Unione europea, evitando l’insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel
momento in cui questi siano tenuti a
rispettare una disciplina più restrittiva di
quella applicabile sul territorio nazionale
ai cittadini degli altri Stati membri.
2. Nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai princìpi e criteri di cui al
comma 1.
3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI
LEGGE
ART. 38.
(Delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno).
Sostituirlo con il seguente:
ART. 38. − (Delega al Governo per
l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno). – 1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
2. Il decreto legislativo di cui al comma
1 è adottato, nel rispetto dell’articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i
rapporti con le regioni, nel rispetto dei
principi e criteri generali di cui all’articolo
2 della presente legge, nonché dei seguenti,
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) garanzia che il recepimento della
direttiva 2006/123/CE nell’ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di
miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia
e dell’economicità dei servizi prestati e di
salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;
b) tutela dei diritti sociali secondo i
principi di parità e non discriminazione,
nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
c) salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d’interesse generale incidenti sul godimento di
diritti garantiti dalla Costituzione e dall’ordinamento comunitario;
d) garanzia che i principi della libertà
di circolazione dei servizi e della libertà di
stabilimento siano orientati a promuovere
il progresso economico e sociale equilibrato e duraturo;
e) garanzia che i requisiti per l’accesso ad una attività di servizi e per il loro
esercizio rispettino i principi della non
discriminazione diretta e indiretta, della
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
necessità sulla base di ragioni di ordine
pubblico, della proporzionalità rispetto
agli obiettivi;
f) garanzia dell’applicazione della
normativa, legislativa e contrattuale, del
lavoro del luogo in cui viene effettuata la
prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei Paesi di provenienza;
g) espressa indicazione dei servizi
considerati di interesse generale e, in
quanto tali, esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva;
h) espressa partizione dei servizi economici di interesse generale tra quelli che
rientrano e quelli che non rientrano nel
campo di applicazione della direttiva,
come, a titolo esemplificativo, i trasporti e
i servizi di distribuzione dell’acqua;
i) coordinamento, con particolare riguardo alle condizioni di miglior favore
applicate nei Paesi di provenienza, con
altre disposizioni del diritto comunitario e,
in particolare, con la disciplina relativa al
distacco dei lavoratori nell’ambito di una
prestazione di servizi, esclusa dal campo
di applicazione della direttiva;
l) previsione di disposizioni relative
alla semplificazione amministrativa, tra
cui gli sportelli unici, la diffusione di
informazioni, l’agevolazione di procedure
per via elettronica.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi
sia espresso il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il
decreto è emanato anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma scada nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4, o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di sessanta
giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
Camera dei Deputati
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criteri direttivi fissati dalla presente legge,
il Governo può adottare, con la procedura
di cui ai commi 2 e 3 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto
legislativo.
5. Il Governo, quando non intende
conformarsi ai pareri delle Commissioni
parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica.
Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza di nuovo parere.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma
1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2006/123/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno.
38. 21. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru, Gozi.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis),
aggiungere la seguente:
a-ter) garantire che il recepimento
della direttiva 2006/123/CE nell’ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dei servizi
prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;
38. 22. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis),
aggiungere la seguente:
a-ter) garantire la tutela dei diritti
sociali secondo i principi di parità e non
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
48
AI RESOCONTI
discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia;
38. 23. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis),
aggiungere la seguente:
a-ter) garantire la salvaguardia del
principio di accesso universale ai servizi
economici d’interesse generale incidenti
sul godimento di diritti garantiti dalla
Costituzione e dall’ordinamento comunitario;
38. 24. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis),
aggiungere la seguente:
a-ter) garantire l’applicazione della
normativa, legislativa e contrattuale, del
lavoro del luogo in cui viene effettuata la
prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei Paesi di provenienza;
38. 25. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru.
Camera dei Deputati
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Al comma 1, dopo la lettera a-bis),
aggiungere la seguente:
a-ter) garantire che i principi della
libertà di circolazione dei servizi e della
libertà di stabilimento siano orientati a
promuovere il progresso economico e sociale equilibrato e duraturo;
38. 26. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis),
aggiungere la seguente:
a-ter) garantire che i requisiti per
l’accesso ad una attività di servizi e per il
loro esercizio rispettino i principi della
non discriminazione diretta e indiretta,
della necessità sulla base di ragioni di
ordine pubblico, della proporzionalità rispetto agli obiettivi;
38. 27. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis),
aggiungere la seguente:
a-ter) prevedere l’espressa indicazione dei servizi considerati di interesse
generale e, in quanto tali, esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.
38. 28. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis),
aggiungere la seguente:
a-ter) prevedere l’espressa partizione
dei servizi economici di interesse generale
tra quelli che rientrano e quelli che non
rientrano nel campo di applicazione della
direttiva, come, a titolo esemplificativo, i
trasporti e i servizi di distribuzione dell’acqua;
38. 29. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis),
aggiungere la seguente:
a-ter) prevedere disposizioni relative
alla semplificazione amministrativa, tra
cui gli sportelli unici, la diffusione di
informazioni, l’agevolazione di procedure
per via elettronica;
38. 30. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in
fine, le parole: e il coordinamento, con
particolare riguardo alle condizioni di miglior favore applicate nei Paesi di provenienza, con altre disposizioni del diritto
comunitario e, in particolare, con la disciplina relativa al distacco dei lavoratori
Camera dei Deputati
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nell’ambito di una prestazione di servizi,
esclusa dal campo di applicazione della
direttiva.
38. 12. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in
fine, le parole: , con espressa elencazione
delle attività di servizi che rientrano in
esso.
38. 13. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) effettuare un preciso riscontro
da parte del Governo dei risultati dell’attività di screening delle normative incompatibili (autorizzazioni, requisiti) con la
direttiva europea 2006/123/CE a livello
centrale e locale ai fini della applicazione
della lettera d);.
38. 14. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico,
Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi,
Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca,
Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 1, lettera g), dopo le parole:
territorio nazionale aggiungere le seguenti:
, nel rispetto delle prerogative delle regioni
e degli enti locali.
38. 7.
Torazzi.
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
Al comma 1, sopprimere la lettera o).
38. 6.
Torazzi.
(Approvato)
All’emendamento 38.200 della Commissione, sostituire le parole: applicati nei
Paesi di provenienza con le seguenti: previsti contrattualmente ovvero assicurati a
loro carico dai Paesi di provenienza.
0.38.200.200.
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Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
t) prevedere idonee modalità al fine
di assicurare un’effettiva applicazione del
principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri
Stati membri dell’Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei
prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di
sicurezza ed eventuali danni all’ambiente.
38. 5.
Torazzi.
La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire la lettera s) con
la seguente:
s) garantire l’applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro
del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei Paesi di provenienza,
evitando effetti discriminatori nonché
eventuali danni ai consumatori in termini
di sicurezza ed eventuali danni all’ambiente.
38. 200.
50
Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
t) prevedere idonee modalità di vigilanza al fine di assicurare un’effettiva
applicazione del principio di parità di
trattamento dei cittadini italiani, rispetto a
quelli degli altri Stati membri dell’Unione
europea, ed evitare effetti discriminatori a
danno dei prestatori italiani di servizi.
38. 3.
Torazzi.
Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
La Commissione.
Al comma 1, sostituire la lettera s) con
la seguente:
s) garantire l’applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro
del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti
più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai paesi
di provenienza con oneri a carico di questi
ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in
termini di sicurezza ed eventuali danni
all’ambiente.
t) prevedere un regime transitorio
quinquennale per l’applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/
123/CE al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale, di
garantire i consumatori in termini di sicurezza e rispetto ambientale nonché evitare le criticità connesse a fenomeni di
disomogeneità economica e sociale tra gli
Stati membri, con particolare riferimento
ai Paesi entrati a far parte dell’Unione
Europea a partire dal 2004.
38. 4.
Torazzi.
La Com-
Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:
(Approvato)
ART. 38-bis. – (Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mer-
38. 200. (Nuova formulazione).
missione.
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
cato ed accreditamento). – 1. A seguito dell’emanazione del Regolamento (CE) n. 765/
2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di
accreditamento e di vigilanza del mercato e
al fine di uniformare la normativa nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi
in materia di normativa tecnica, vigilanza
sul mercato e accreditamento.
2. I decreti legislativi di cui al comma
1 devono attenersi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) disciplinare il riconoscimento dell’ente unico di accreditamento nazionale
facente parte dell’European Cooperation
for Accreditation (EA), ai fini della verifica
di conformità di organismi di certificazione ed ispezione, laboratori e soggetti
incaricati di effettuare la valutazione di
conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul
mercato ai fini di garantire i requisiti di
qualità e sicurezza;
b) promuovere la convergenza delle
valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato, secondo
gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato e
disciplinare i requisiti degli organismi di
cui alla lettera a);
c) stabilire le disposizioni necessarie
ad assicurare la vigilanza sull’ente unico di
accreditamento al fine di assicurare l’autorevolezza, l’imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;
d) assicurare che l’ente operi senza
scopo di lucro, garantendone al contempo
un alto livello di competenza tecnicoprofessionale ed adeguate risorse per le
funzioni pubbliche affidate;
e) individuare le sanzioni a carico
dell’ente che, a seguito di vigilanza sul-
Camera dei Deputati
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l’operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti.
3. I decreti legislativi sono adottati su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione,
il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e ricerca, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I decreti
legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni,
i detti pareri non siano stati trasmessi.
4. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto degli stessi principi
e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate,
con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. Dai decreti legislativi di cui al
comma 1 non devono derivare nuove o
maggiori spese, né minori entrate, a carico
del bilancio dello Stato. Ai fini del rispetto
del presente comma, non sono considerate
minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di
organismi di ispezione, certificazione o
controllo, o altre verifiche di conformità,
in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle
relative istruttorie, che sono posti a carico
dell’ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni
responsabili.
38. 02.
Poli.
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
AI RESOCONTI
A.C. 2320-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
con sentenza del 13 novembre 2008
la Corte di Giustizia delle Comunità europee, nella causa C-46/07 ha sanzionato il
nostro Paese per violazione dell’articolo
141 del Trattato CE in quanto l’ordinamento pensionistico dell’INPDAP riconosce alle lavoratrici del pubblico impiego la
possibilità di anticipare a 60 anni la pensione di vecchiaia (a fronte del requisito
dei 65 anni richiesto ai lavoratori);
l’equiparazione dei suddetti trattamenti, per evidenti motivi di sostenibilità
economica e in conseguenza degli andamenti demografici e delle prospettive dell’attesa di vita, può avvenire soltanto in un
ambito di elevazione dell’età di pensionamento, come raccomandato da tutti gli
osservatori internazionali e dalla grande
maggioranza della letteratura in materia,
impegna il Governo
ad adottare al più presto e comunque
entro l’anno, adeguati provvedimenti legislativi allo scopo di allineare l’età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni,
sulla base di criteri di gradualità e flessibilità onde scongiurare le procedure sanzionatorie a cui sarebbe sottoposto il nostro Paese.
9/2320-A/1.
52
Cazzola.
La Camera,
premesso che:
con sentenza del 13 novembre 2008
la Corte di Giustizia delle Comunità europee, nella causa C-46/07 ha sanzionato il
nostro Paese per violazione dell’articolo
141 del Trattato CE in quanto l’ordina-
Camera dei Deputati
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mento pensionistico dell’INPDAP riconosce alle lavoratrici del pubblico impiego la
possibilità di anticipare a 60 anni la pensione di vecchiaia (a fronte del requisito
dei 65 anni richiesto ai lavoratori);
l’equiparazione dei suddetti trattamenti, per evidenti motivi di sostenibilità
economica e in conseguenza degli andamenti demografici e delle prospettive dell’attesa di vita, può avvenire soltanto in un
ambito di elevazione dell’età di pensionamento, come raccomandato da tutti gli
osservatori internazionali e dalla grande
maggioranza della letteratura in materia,
impegna il Governo
a valutare l’adozione al più presto di
adeguati provvedimenti legislativi allo
scopo di allineare l’età pensionabile di
vecchiaia delle lavoratrici dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni, sulla base di
criteri di gradualità e flessibilità onde
scongiurare le procedure sanzionatorie a
cui sarebbe sottoposto il nostro Paese.
9/2320-A/1. (Testo modificato nel corso
della seduta) Cazzola.
La Camera,
premesso che:
la Commissione europea, con la
procedura di infrazione 2006/2131 (punti
5 e 6), chiede alla Repubblica italiana di
recepire l’articolo 2 della direttiva 79/409/
CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea, che ad
oggi manca nell’ordinamento italiano;
l’articolo da recepire recita: « Gli
Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui
all’articolo 1 ad un livello che corrisponde
in particolare alle esigenze ecologiche,
scientifiche e culturali, pur tenendo conto
delle esigenze economiche e ricreative »;
garantire un buono stato di conservazione degli uccelli selvatici è l’obiettivo generale della direttiva. Un obiettivo
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
53
AI RESOCONTI
che coinvolge gli aspetti e i campi più
disparati quali la tutela degli habitat, la
creazione o il ripristino di biotopi, l’istituzione di zone di protezione speciale, gli
interventi a tutela delle specie rare e
minacciate, la sostenibilità dell’attività venatoria, eccetera;
con le legge comunitaria, all’articolo 16, comma 1, lettera a), l’articolo 2
viene recepito nell’ordinamento italiano,
tuttavia, in coda al testo dell’articolo, viene
inserito un riferimento – stringente ed
esclusivo – ai « dettami della “Guida alla
disciplina della caccia nell’ambito della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione
degli uccelli selvatici” della Commissione
europea quale documento di orientamento
relativo alla caccia” »;
tale formulazione che comporta almeno due seri problemi perché la risposta
alla procedura di infrazione viene fortemente compromessa. In sostanza, si passa
dal »mancato« recepimento a un »cattivo« recepimento dell’articolo 2, prefigurando il rischio di una grave difficoltà di
gestione e amministrazione della materia,
specie a livello regionale;
l’attuale formulazione del testo
della legge comunitaria lega l’articolo 2
della direttiva al riferimento alla Guida
interpretativa, vale a dire che l’azione
complessiva di conservazione degli uccelli
selvatici viene subordinata ai dettami di
una guida che fa riferimento esclusivo
all’attività venatoria e in particolare a soli
due articoli (7 e 9) della direttiva;
la portata della direttiva 79/
409CEE è invece enormemente più ampia
di tali aspetti, riferendosi alle azioni di
conservazione di tutte le specie di uccelli
viventi allo stato selvatico nel territorio
europeo e alla regolazione generale del
loro sfruttamento;
se dunque la Commissione europea
chiede all’Italia di recepire l’articolo 2
della direttiva, l’aggiunta del riferimento
alla Guida comporta, con tutta evidenza,
un sostanziale e grave svilimento del re-
Camera dei Deputati
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cepimento della direttiva e dunque una
mancata o cattiva risposta all’attuale procedura di infrazione;
il secondo serio problema riguarda
l’assegnazione alla Guida interpretativa di
un valore addirittura di « norma »;
nell’articolo si parla di « dettami »
della Guida (e non di indirizzi, indicazioni,
contenuti). Invece, come spiega bene la
stessa Commissione europea, la Guida non
rappresenta uno strumento giuridico bensì
un documento interpretativo e di orientamento che non contiene « dettami » (regole, norme, prescrizioni) bensì indicazioni
tecniche e linee di interpretazione;
ciò è esplicitamente, inoltre, chiarito dalla stessa Guida (prefazione, paragrafo « Limiti della Guida »), in cui si
precisa che la Guida « non ha carattere
legislativo, ossia non stabilisce nuove regole ma si limita a fornire indicazioni
sull’applicazione delle regole vigenti »;
anche l’accordo FACE – BirdLife
International, riportato nella scheda informativa del Servizio Studi della Camera dei
deputati, chiarisce che questo strumento
contiene « linee guida » e non norme/dettami;
la conseguenza negativa di questa
operazione è almeno duplice; la prima
questione è di carattere giuridico: i »dettami« da seguire sono quelli della direttiva
e non già quelli della sua Guida interpretativa. Il testo della legge comunitaria,
invece, confonde i livelli: quello dei dettami con quello della comprensione e
interpretazione dei dettami; la seconda è
di carattere gestionale: dare alla Guida un
valore giuridico significa determinare il
rischio di un pericoloso tilt amministrativo
e gestionale, specie per le regioni, che
dovrebbero utilizzare come »legge« un
manuale di linee guida di quasi 100 pagine;
si determinerebbe una situazione
potenzialmente ingestibile che avrebbe il
risultato opposto rispetto a quello probabilmente auspicato: invece che risolvere
Atti Parlamentari
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
Camera dei Deputati
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possibili dubbi interpretativi, ne creerebbe
di nuovi e ancor più numerosi, complessi
e gravi,
che hanno una partita IVA e che acquistano servizi (per es. consulenza) per la
loro attività istituzionale;
impegna il Governo
l’impegno che è dunque chiesto alle
aziende ed agli enti è notevole e richiede
tempo;
ad adottare tutti i necessari provvedimenti
al fine di recepire la direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli « uccelli selvatici » della Commissione europea nel senso
auspicato in premessa.
9/2320-A/2. Catanoso, Ceccacci Rubino,
Mancuso, Giammanco, Mannucci.
La Camera,
premesso che:
la legge comunitaria 2008 recepisce
l’adeguamento del nostro ordinamento alla
direttiva 2008/8/CE, che ha modificato la
precedente direttiva 2006/112/CE, per
quanto riguarda il luogo delle prestazioni
di servizi e contiene una riforma di notevole importanza per l’IVA intracomunitaria;
in Europa in molti Stati le norme
di attuazione sono già state emanate: si
pensi che in Germania questo è avvenuto
con la legge fiscale 2009, che corrisponde
alla nostra finanziaria 2009; ora sono già
in fase di emanazione le istruzioni ministeriali, si stanno tenendo convegni per
illustrare le novità e vengono predisposti o
adattati i nuovi software gestionali,
impegna il Governo
ad adottare i decreti legislativi in materia
di adeguamento all’IVA intracomunitaria
nei tempi più rapidi possibili, eventualmente anche prima della scadenza del
termine di cui all’articolo 1, comma 1,
anche, in modo da consentire alle imprese
di avere il tempo necessario per adeguarsi
alla nuova normativa fiscale che entrerà in
vigore dal 1o gennaio 2010.
9/2320-A/3.
Zeller, Brugger.
con tale adeguamento vengono modificati i criteri della territorialità dell’imposta: tra le altre modifiche ci sono l’obbligo dell’inversione contabile (o autofattura), che viene introdotto come norma
generale per le prestazioni di servizi acquistate da soggetti IVA residenti da parte
di soggetti UE (compreso locazione di
autovetture) e per la prima volta il modello Intrastat deve essere predisposto anche per le prestazioni di servizi;
la Repubblica italiana è attualmente oggetto di varie procedure di infrazione in materia di direttiva 79/409/CEE;
è una innovazione molto importante per le imprese, che hanno bisogno
già da adesso di sapere come dovranno
applicare le norme a partire dal 1o gennaio 2010, poiché devono fare importanti
modifiche nelle loro procedure interne,
nella fatturazione, negli obblighi di dichiarazione; inoltre si dovrà adeguare la modulistica, con le relative istruzioni, e dovranno essere modificati i software;
il nostro Paese riveste un’importanza ecologica e naturalistica notevole,
specie per quanto riguarda gli uccelli migratori e la necessità dell’attuazione di
valide politiche di conservazione della
fauna selvatica e della biodiversità,
le modifiche coinvolgono anche gli
enti non commerciali, privati e pubblici,
La Camera,
premesso che:
la Commissione europea contesta
all’Italia, in più punti, un sistema di recepimento e applicazione della direttiva
che, sia a livello statale che regionale, non
risulta completamente conforme al dettato
comunitario;
impegna il Governo
a verificare che le norme approvate
con la legge comunitaria 2008 siano applicate in modo completo e corretto;
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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—
ALLEGATO
A
55
AI RESOCONTI
a promuovere l’utilizzo della « Guida
alla disciplina della caccia nell’ambito
della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici » della Commissione europea quale strumento non
normativo, bensì interpretativo della direttiva, come effettivamente richiesto nel
preambolo della Guida medesima;
ad adottare, già con la prossima legge
comunitaria, tutte le misure idonee a sanare le restanti condizioni di infrazione
comunitaria e a prevenire l’apertura di
nuove procedure di infrazione in tema di
recepimento e applicazione delle direttive
naturalistiche.
9/2320-A/4. Ceccacci Rubino, Catanoso,
Mannucci, Mancuso, Giammanco.
La Camera,
premesso che:
la materia dei rimborsi IVA internazionali è oggetto di profondo rinnovamento, almeno formale, ad opera della
direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008,
ed è in corso di recepimento nel nostro
ordinamento;
detto cambiamento incide più che
altro nella forma di presentazione delle
domande di rimborso che, dal primo gennaio 2010, dovranno obbligatoriamente
viaggiare per via telematica, e non più
inoltrate all’amministrazione dello Stato
destinatario, ma all’amministrazione dello
Stato del soggetto richiedente, la quale poi
provvederà, dopo un formale controllo
(esistenza in vita dell’impresa e formale
controllo della modulistica), all’inoltro
nello Stato a cui la domanda è indirizzata;
probabilmente verranno rilasciate
una password e un PIN ad ogni singolo
contribuente che ne farà richiesta, tramite
i quali il soggetto passivo potrà poi compilare e spedire la domanda per via telematica;
Camera dei Deputati
—
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SEDUTA DEL
20
MAGGIO
2009 —
N.
180
contrariamente a quanto potrebbe
apparire, la prospettata procedura non
costituirà una semplificazione. Infatti, fino
ad oggi, gli intermediari hanno sempre
avuto una notevole funzione di filtro alle
domande di rimborso, in quanto conoscitori delle diverse normative europee.
Quanto, ad esempio:
all’inerenza o meno del costo la
cui IVA dovrà essere chiesta a rimborso;
alla deducibilità oggettiva o meno
del costo stesso;
alla deducibilità soggettiva della
posizione del richiedente del rimborso
(pro-rata di deducibilità per operazioni
esenti; agenzie di viaggio, del turismo, ecc)
(Sentenza Corte di giustizia UE C-302/93);
dette problematiche non possono
essere risolte né dal controllo formale
fatto preventivamente dall’amministrazione dello Stato del richiedente, né dal
controllo formale da farsi a cura dell’amministrazione dello Stato il cui rimborso è
indirizzato, bensì solo attraverso un controllo sostanziale;
inoltre non verranno più allegate
neanche le fatture e quindi, in caso di
vertenze, lo Stato debitore dovrà sospendere la pratica, chiedere copie delle fatture
(solo quelle per importi superiori a 1000
euro), che dovranno essere inviate anche
per via telematica, iniziare di nuovo il
controllo, con conseguente dispendio di
risorse da parte dell’amministrazione
stessa, con sicuri ritardi nell’erogazione
dei rimborsi e conseguenti rimostranze del
contribuente,
impegna il Governo
affinché, in sede di confronto a livello
comunitario, i responsabili italiani degli
uffici preposti rappresentino i pericoli sopra evidenziati, che possono derivare dall’applicazione, per come sino ad oggi prospettata, della direttiva in premessa citata.
9/2320-A/5.
Tommaso Foti.
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
56
AI RESOCONTI
La Camera,
premesso che:
gli articoli 158 e 159 del Trattato
che istituisce la Comunità europea e la
dichiarazione numero 30 allegata al Trattato di Amsterdam riconoscono che le
regioni insulari soffrono, a motivo della
loro insularità, di svantaggio strutturale il
cui perdurare ostacola il loro sviluppo
economico e sociale;
il Parlamento europeo, nella risoluzione del 12 febbraio 2003, libro bianco
sulla politica dei trasporti, recita « la necessità imperativa che la politica dei trasporti contribuisca alla coesione economica e sociale, tenendo conto della peculiare natura delle regioni periferiche ...
insulari »;
il principio di « discriminazione positiva » prevede che le misure destinate a
taluni territori e volte a controbilanciare i
vincoli strutturali permanenti non costituiscono vantaggi indebiti bensì elementi
che contribuiscono a garantire un’autentica parità;
l’Unione europea ha emanato l’apposito regolamento CEE n. 2408/92, del
Consiglio, del 23 luglio 1992 sull’accesso
dei vettori aerei della Comunità alle rotte
intracomunitarie;
tale regolamento, caposaldo normativo in materia di oneri di servizio
pubblico, definisce « onere di servizio pubblico, qualsiasi onere imposto a un vettore
aereo di prendere tutte le misure necessarie, relativamente a qualsiasi rotta sulla
quale sia stato abilitato a operare da parte
di uno Stato membro, per garantire la
prestazione di un servizio che soddisfi
determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il
vettore stesso non si atterrebbe se tenesse
conto unicamente del suo interesse commerciale »;
il regolamento comunitario fissa
regole chiare alle quali ogni Stato membro
è obbligato ad aderire pena la procedura
di infrazione;
Camera dei Deputati
—
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SEDUTA DEL
20
MAGGIO
2009 —
N.
180
tali disposizioni prevedono le procedure per l’adozione degli oneri del servizio pubblico e le stesse vengono così
indicate all’articolo 4: « Uno Stato membro
può, previa consultazione con gli altri Stati
membri interessati e dopo aver informato
la Commissione e i vettori aerei operanti
sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea
effettuati verso un aeroporto che serve
una regione periferica o in via di sviluppo
all’interno del suo territorio o una rotta a
bassa densità di traffico verso un qualsiasi
aeroporto regionale nel suo territorio,
qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l’aeroporto stesso,
nella misura necessaria a garantire che su
tale rotta siano prestati adeguati servizi
aerei di linea rispondenti a determinati
criteri di continuità, regolarità, capacità e
tariffazione cui i vettori aerei non si
atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale »;
tra le procedure indicate nel regolamento vi è in particolar modo quella
relativa alla pubblicazione degli atti: « La
Commissione renderà nota l’esistenza di
questi oneri di servizio pubblico tramite la
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee »;
la Commissione europea dovrà tener conto dei parametri previsti dal regolamento; si richiama qui il dispositivo:
« Nel valutare l’adeguatezza dei
servizi aerei di linea gli Stati membri
tengono conto:
I) del pubblico interesse;
II) della possibilità, in particolare
per le regioni insulari, di ricorrere ad altre
forme di trasporto e dell’idoneità di queste
ultime a soddisfare il concreto fabbisogno
di trasporto;
III) delle tariffe aeree e delle
condizioni proposte agli utenti;
IV) dell’effetto combinato di tutti
i vettori aerei che operano o intendono
operare sulla rotta di cui trattasi »;
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
—
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ALLEGATO
A
57
AI RESOCONTI
il regolamento dispone ulteriori
condizioni essenziali per l’esercizio degli
oneri di servizio pubblico; si richiamano i
contenuti indicati nella procedura:
« laddove altre forme di trasporto
non possano garantire servizi adeguati e
ininterrotti, gli Stati membri interessati
hanno la facoltà di prescrivere, nell’ambito
degli oneri di servizio pubblico, che i
vettori aerei che intendono operare sulla
rotta garantiscano tale prestazione per un
periodo da precisare, conformemente alle
altre condizioni degli oneri di servizio
pubblico;
l’accesso ad una rotta sulla quale
nessun vettore aereo abbia istituito o si
appresti a istituire servizi aerei di linea
conformemente all’onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere
limitato dallo Stato membro ad un unico
vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si
procederà ad un riesame della situazione.
Il diritto di effettuare siffatti servizi sarà
concesso, tramite appalto pubblico, per
rotte singole o serie di rotte a qualsiasi
vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi »;
la stessa legge nazionale rimanda
in seguito alle stesse procedure del regolamento europeo richiamando l’indizione
di apposita gara d’appalto europea: « Qualora nessun vettore accetti l’imposizione
degli oneri di servizio pubblico di cui al
comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d’intesa con i
Presidenti delle Regioni interessate indice
la gara di appalto europea secondo le
procedure previste dall’articolo 4, comma
1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23
luglio 1992 » (articolo 36, comma 4, della
legge 17 maggio 1999, n. 144);
il 1o gennaio del 2002 veniva avviata la continuità territoriale aerea per la
Sardegna;
alla scadenza contrattuale sono seguite ripetute disposizioni di proroga sino
a disporre nuovi bandi e nuove gare che
Camera dei Deputati
—
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SEDUTA DEL
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MAGGIO
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N.
180
hanno provocato, però, una sostanziale
alterazione del principio iniziale senza
interpretare il nuovo scenario del mercato
aereo, né le nuove esigenze della stessa
continuità territoriale della Sardegna;
a questo si è aggiunta la recente
decisione della Commissione europea del
23 aprile 2007 sull’imposizione di oneri di
servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna,
ai sensi dell’articolo 4 del regolamento
2408/92 sull’accesso dei vettori aerei della
Comunità alle rotte intracomunitarie che
ha sostanzialmente formalizzato i seguenti
rilievi:
« 1. La Repubblica italiana può
continuare ad applicare oneri di servizio
pubblico (OSP), imposti con decreti n. 35
e 36 del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del 29 dicembre 2005 (pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l’11 gennaio 2006) su complessivamente 16 collegamenti tra i tre
scali aeroportuali della Sardegna e una
serie di aeroporti nazionali, e pubblicati
rispettivamente il 24 marzo 2006 (decreto
n. 35) e il 21 aprile 2006 (decreto n. 36)
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento (CEE) 2408/92
sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) i vettori aerei che intendono
rispettare gli OSP operano la rotta interessata, a prescindere dal momento in cui
essi hanno notificato la loro intenzione di
iniziare a prestare i loro servizi, e dalla
data in cui è stata trasmessa tale notifica,
e cioè entro o dopo il termine di 30 giorni
di cui ai decreti;
b) i vettori aerei non sono vincolati ad una continuità di servizi, nel
quadro degli OSP, superiore ad un anno;
c) le autorità italiane si impegnano a riesaminare la necessità di mantenere l’imposizione di OSP su una rotta,
nonché il livello degli oneri imposti a
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
58
AI RESOCONTI
ciascun vettore, quando un nuovo vettore
inizia ad operare, o notifica la sua intenzione di operare su tale rotta e, in ogni
caso, una volta l’anno;
d) le autorità italiane si impegnano a non impedire a vettori aerei di
prestare servizi sulle rotte interessate al di
là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste
dagli OSP;
e) i vettori aerei non hanno l’obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in
Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;
f) le autorità italiane si impegnano a non subordinare il diritto di
prestare servizi su una rotta tra due città
all’obbligo di operare un’altra rotta tra
due città »,
impegna il Governo
a definire urgentemente le determinazioni che intende assumere per attuare
la decisione della Commissione europea
anche in attuazione della norma che prevede il riequilibrio degli svantaggi strutturali permanenti e dei relativi costi dell’insularità, secondo quanto previsto dall’articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
in materia di federalismo fiscale e in
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. In particolar modo ad assumere
iniziative volte a:
a) attuare una continuità territoriale che tenga conto del processo di
liberalizzazione del mercato disposto dall’Unione europea su più rotte con la Sardegna e i sistemi aeroportuali nazionali ed
europei;
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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180
nendo una tariffa massima prestabilita di
onere di servizio pubblico, alla quale ogni
compagnia, nell’ambito del principio di
concorrenza prescritto dall’Unione Europea, potrà proporre ribassi;
zione
tenga
legato
degna
revoli
d) fare in modo che la determinadella tariffa massima ammissibile
conto del principio di riequilibrio
alle condizioni insulari della Sarapplicando le condizioni più favodel parametro del costo ferroviario;
e) proporre nell’ambito della conferenza dei servizi le nuove regole e tariffe
e pubblicare il decreto sulla Gazzetta
europea e su quella ufficiale della Repubblica con il quale si avvii una procedura di
evidenza pubblica per verificare l’adesione
delle compagnie aeree alla proposta di
contratto di oneri di servizio pubblico;
f) incrementare il numero dei voli
e delle frequenze al fine di garantire
l’applicazione del principio comunitario
relativo alla circolazione di mezzi e passeggeri nelle regioni comunitarie definite
insulari, periferiche o ultraperiferiche;
g) incrementare il numero di rotte
da sottoporre ad onere di servizio pubblico al fine di applicare il principio di
efficienza del servizio pubblico;
h) riaffermare la continuità territoriale per gli emigrati sardi ed estenderla
ai coniugi e ai figli degli emigrati considerato che il mancato riconoscimento di
tale principio provocherebbe una grave
discriminazione culturale, sociale ed economica per tutti quei sardi che hanno
dovuto lasciare la Sardegna e che avrebbero, rispetto a tutti i cittadini europei, un
aggravio insopportabile proprio a causa
dell’insularità della Sardegna;
b) prevedere una nuova continuità
territoriale in attuazione delle norme comunitarie e nazionali che consenta di
avere più operatori sulla stessa tratta ma
definendo una tariffa massima da sottoporre al regime di onere del servizio
pubblico;
i) prevedere in base ai principi
fondamentali dell’Unione Europea il riconoscimento della stessa continuità territoriale a tutti coloro che, residenti nel territorio nazionale ed europeo, debbano
svolgere, da aeroporti nazionali italiani,
tratte aeree da e per la Sardegna.
c) consentire a tutte le compagnie
di poter viaggiare sulle rotte sarde defi-
9/2320-A/6.
stoni.
Pili, Vella, Nizzi, Murgia, Te-
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
59
AI RESOCONTI
La Camera,
premesso che:
l’articolo 9 del disegno di legge in
esame delega il Governo a recepire la
direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità
e della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego;
le disposizioni contenute nella citata direttiva definiscono la parità fra
uomini e donne come un principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi
dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo
2, del Trattato, nonché ai sensi della
giurisprudenza della Corte di giustizia. Le
disposizioni del Trattato sanciscono la parità fra uomini e donne quale « compito »
e « obiettivo » della Comunità e impongono
alla stessa l’obbligo concreto della sua
promozione in tutte le sue attività;
nel nostro Paese il tasso di disoccupazione femminile è tra i più alti d’Europa: le donne continuano ad avere difficoltà di integrazione e di crescita, rispetto
alle colleghe europee, in molti settori professionali, con forte svilimento della capacità di sviluppo e di emancipazione di
taluni settori strategici e produttivi del
nostro Paese,
Camera dei Deputati
—
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SEDUTA DEL
20
MAGGIO
2009 —
N.
180
La Camera,
premesso che:
lo sport costituisce un fattore d’integrazione tra i cittadini dell’Unione europea, in considerazione della sua funzione sociale ed educativa; le istituzioni
dell’Unione Europea hanno assunto numerose iniziative volte a promuovere lo sport
nelle politiche dell’Unione europea e negli
Stati membri, adottando da ultimo un’apposita dichiarazione in occasione del Consiglio europeo di dicembre 2008;
il Trattato di Lisbona riconosce la
specificità dello sport e, inserendo nel
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea il nuovo articolo 165, introduce
un’apposita base giuridica per promuoverne la dimensione europea;
la trasmissione radiotelevisiva di
eventi sportivi contribuisce in misura significativa alla promozione dello sport e
delle sue funzioni sopraindicate,
impegna il Governo
ad assumere presso le competenti istituzioni dell’Unione europea, ovvero mediante la conclusione di accordi presso
altri Stati membri dell’Unione europea,
tutte le iniziative necessarie per assicurare
che gli eventi sportivi di particolare rilevanza siano trasmessi in chiaro in tutto il
territorio dell’Unione europea.
9/2320-A/8.
Razzi.
impegna il Governo
a predisporre adeguati strumenti legislativi
che recepiscano quanto tracciato nella
direttiva citata, tenendo anche in dovuta
considerazione gli obbiettivi sanciti dall’agenda di Lisbona in materia di sostegno
al lavoro femminile e ai servizi e alle
garanzie che possano sostenerlo e valorizzarlo.
9/2320-A/7. Saltamartini,
Di
Biagio,
Biava, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Lo
Moro, De Pasquale.
La Camera,
premesso che:
tra le direttive del Consiglio per cui
è prevista l’attuazione nell’ordinamento
nazionale è compresa la direttiva 2008/
71/CE del 15 luglio 2008;
con l’ordinanza del Ministero della
salute del 12 aprile 2008 alle stalle di
sosta, definite come aziende di un commerciante autorizzate ai sensi delle norme
vigenti, sono giustamente state imposte
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
—
—
ALLEGATO
A
AI RESOCONTI
severe disposizioni sanitarie a tutela e
prevenzione dalle malattie contemplate
dalla stessa ordinanza;
il provvedimento adottato dal Ministro della salute ha imposto che gli
animali introdotti nelle stalle di sosta
debbano avere come esclusiva e diretta
destinazione il macello;
tale obbligo potrebbe rilevarsi
sproporzionato ed irragionevole nei confronti di imprese commerciali sottoposte
agli obblighi previsti per altre aziende per
le quali non vige tale limitazione e, quindi,
potrebbe essere suscettibile di limitare la
concorrenza incidendo sul diritto all’iniziativa economica,
impegna il Governo
a verificare la compatibilità dell’obbligo
posto a carico delle stalle di sosta con i
principi richiamati e a valutare la possibilità di revocarlo nei confronti delle
aziende commerciali che risultino rispettare le norme sanitarie e di profilassi
disposte dalla legislazione in materia.
9/2320-A/9.
60
Contento, Bellotti.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame si interviene in sede di recepimento di direttive
europee sulla materia delicata della sicurezza del lavoro prevedendo la possibilità
di controlli meno accurati in caso di
cantieri con dimensioni ridotte;
in particolare, con le modifiche
proposte al decreto legislativo n. 81 del
2008, avente ad oggetto disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si mira a
permettere che tutte le garanzie di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori, possano essere derogate per i cantieri
con importo inferiore a 100 mila euro;
il sistema edilizio italiano si basa,
come quello industriale e produttivo nel
suo complesso, su una larga base di piccoli
Camera dei Deputati
—
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SEDUTA DEL
20
MAGGIO
2009 —
N.
180
e medi imprenditori; esiste dunque una
serie numerosissima di cantieri che potrebbero essere sottratti ai necessari controlli sulla sicurezza del lavoro;
nel nostro Paese il fenomeno degli
infortuni e dei decessi sul lavoro continua
a rimanere una triste costante, di cui però
ci si ricorda solo all’occorrenza; è necessario al contrario non ammettere deroghe
di alcun tipo alla normativa sulla sicurezza del lavoro, in particolare dei piccoli
cantieri;
il fenomeno degli incidenti sul lavoro è, infatti, solo parzialmente descritto
dai numeri ufficiali; gli incidenti sono
purtroppo ogni anno molti di più, ma
spesso finiscono per rimanere sommersi e
sconosciuti, proprio perché molti di questi
avvengono in cantieri di piccole dimensioni, per i quali andrebbe applicato un
sistema di controlli specifico e capillare,
impegna il Governo
ad intervenire in tempi rapidi con la
massima urgenza per rendere più severi e
stringenti i controlli sulla sicurezza del
lavoro in ossequio all’articolo 1 della Costituzione che definisce l’Italia « una repubblica democratica fondata sul lavoro ».
A non deregolamentare la normativa sulla
sicurezza del lavoro così come delineata
nel suo insieme dal Governo Prodi nella
scorsa legislatura con interventi che possano rendere i controlli meno stringenti e
vincolanti.
9/2320-A/10.
Evangelisti.
La Camera,
premesso che:
l’articolo 9 del provvedimento in
esame prevede che, nella predisposizione
del decreto legislativo per l’attuazione
della direttiva 2006/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione ed impiego (rifusione), il Go-
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
—
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ALLEGATO
A
61
AI RESOCONTI
verno sia tenuto ad acquisire anche il
parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
è stato avviato dall’Unione europea
un alto numero di procedure di infrazione
nei confronti dell’Italia in materia di pari
opportunità, ad esempio:
in materia di obiezione di coscienza (lettera di messa in mora della
Commissione del 18 settembre 2008) –
laddove gli obiettori verrebbero discriminati nell’accesso a determinati ruoli e
funzioni;
sul mancato adeguamento all’ordinamento comunitario per quanto concerne la tutela del posto di lavoro delle
lavoratrici madri (parere motivato della
Commissione del 27 novembre 2008);
sulla disciplina del lavoro notturno (parere motivato della Commissione
del 24 gennaio 2007), in relazione al quale
si riscontra nella legislazione italiana una
differenziazione salariale a svantaggio
delle donne;
a differenza degli altri Paesi europei, l’Italia sconta un profondo deficit
sul versante dell’erogazione dei servizi
educativi, all’infanzia e a sostegno dei
soggetti disabili, che ricade inevitabilmente
sulle donne, sulle cui spalle, in genere,
grava l’onere del lavoro di cura;
l’Italia è agli ultimi posti – soprattutto nel Mezzogiorno – nel campo
della parità tra uomo e donna, risultando
molto lontana dagli obiettivi di Lisbona
per quanto riguarda la retribuzione, l’accesso all’impiego, la salvaguardia del posto
di lavoro in seguito alla nascita del primo
figlio e l’accesso ai servizi sociali;
si rileva nell’azione dell’attuale
Governo una scarsa propensione ad intraprendere politiche attive di conciliazione a
favore delle donne e delle pari opportunità, a differenza del precedente Governo,
che sviluppò un’attenta programmazione,
ad esempio in materia di nuovi asili nido;
Camera dei Deputati
—
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SEDUTA DEL
20
MAGGIO
2009 —
N.
180
il Governo non ha chiarito come
intenda affrontare la problematica posta
dalle cosiddette « dimissioni in bianco » –
pratica messa in atto dai datori di lavoro
soprattutto in danno delle lavoratrici madri, che risulta in costante aumento – a
fronte dell’abrogazione (avvenuta ad inizio
della corrente legislatura) della legge che
vietava tale forma di illegittima discriminazione nei confronti delle donne;
la percentuale di bambini presenti negli asili nido risulta minima rispetto a quella registrata negli altri Paesi;
sul terreno dei servizi educativi e
delle politiche di conciliazione tra tempi di
vita e di lavoro, l’Italia è ben lontana dal
raggiungimento degli obiettivi europei in
materia, considerato il basso livello dei
servizi all’infanzia – con notevoli differenze qualitative a seconda delle zone
territoriali del Paese – rispetto agli altri
Stati europei,
impegna il Governo
a varare un ampio e pluriennale
programma di asili nido e servizi integrativi al fine di favorire il conseguimento
della copertura territoriale del 33 per
cento fissato dal Consiglio europeo di
Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, dando la
precedenza alle aree meridionali al fine di
attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese;
a valutare le modalità dell’estensione
dei congedi dal lavoro per impegni di cura
di lavoratori e lavoratrici nei confronti dei
figli e di altri congiunti;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare le norme per
contrastare il fenomeno delle dimissioni
falsamente « volontarie », firmate dai dipendenti con la data in bianco, introdotte
dal Parlamento nella scorsa legislatura
(legge n. 188 del 2007) e successivamente
abrogate.
9/2320-A/11.
Di Giuseppe.
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
AI RESOCONTI
La Camera,
premesso che:
l’articolo 39-quater del disegno di
legge in esame recepisce la delibera dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni per quanto riguarda il passaggio
definitivo delle reti analogiche e la conversione delle reti digitali esistenti. Tale
articolo è stato approvato per sospendere
la procedura di infrazione che la Commissione europea avviato contro l’Italia
per alcune norme della cosidetta « legge
Gasparri »;
le risorse trasmissive sono un bene
pubblico destinato a soddisfare l’interesse
della collettività. In questi anni si è sempre
auspicata una definizione delle regole che
garantissero la certezza del diritto e il
rispetto dei principi costituzionali e comunitari nell’interesse del pluralismo e
della concorrenza. Il percorso va avviato
in questa direzione. I successivi atti che si
adotteranno serviranno a completare
quella che sarà la cornice giuridica di
riferimento per il futuro sistema televisivo
italiano con una regolamentazione ben
diversa dalla connotazione incerta che
essa aveva assunto in passato,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative al fine di indire la gara per l’assegnazione delle nuove frequenze entro e
non oltre l’anno 2009 nel rispetto dei
principi della trasparenza, del pluralismo
e della concorrenza, salvaguardando i soggetti destinatari delle concessioni rilasciate
il 28 luglio 1999 per l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via
etere terrestre, in tecnica analogica, i quali
non abbiano potuto avviare le attività
trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze.
9/2320-A/12.
62
Misiti.
La Camera,
premesso che:
la lettera f) del comma 4 ed il
comma 5 dell’articolo 22 del provvedi-
Camera dei Deputati
—
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SEDUTA DEL
20
MAGGIO
2009 —
N.
180
mento in esame, eliminano la possibilità
che, per le cessioni aventi ad oggetto beni
immobili, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui
medesimi beni, la prova della falsità di
una dichiarazione possa essere integrata
anche se l’infedeltà dei relativi ricavi viene
desunta sulla base del valore normale dei
predetti beni;
questa possibilità era stata introdotta dai commi 2 e 3 dell’articolo 35, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il cosidetto « Pacchetto Bersani »;
infatti, il comma 4, lettera f) ed il
comma 5 dell’articolo 22 eliminano i riferimenti alla norma antielusiva introdotta
con il comma 2 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 (modifica all’articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972) e con il
comma 3 dell’articolo 35 del decreto-legge
n. 223 del 2006 (modifica all’articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);
l’eliminazione della citata norma
antielusiva, introdotta con il noto « Pacchetto Bersani », contenuta nella disciplina
della rettifica delle dichiarazioni e della
veridicità delle scritture contabili (recata
dai due articoli 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 citati) e che consente un controllo
più stringente dei dati dichiarati dai contribuenti, può recare indirettamente un
minor gettito per effetto della minore
capacità accertatrice da parte degli uffici,
i cui accertamenti richiederanno un’attività più complessa;
queste disposizioni sono solo le
ultime norme approvate da questo Governo al fine di smantellare le misure che,
con la finanziaria 2007, il Governo Prodi
aveva provato a mettere in campo come
primo pacchetto di misure per contrastare
l’evasione:
riorganizzazione
tributaria;
dell’anagrafe
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
AI RESOCONTI
« tracciabilità » dei compensi dei
professionisti;
obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi;
tenuta
dell’elenco
63
clienti-forni-
tori;
anagrafe dei conti correnti bancari;
lotta alle frodi IVA;
contabilità semplificata e agevolata per 950.000 imprese minori, il cosidetto « forfettone »per i contribuenti minimi con reddito inferiore a 30 mila euro;
furono così incassati 23 miliardi in
più e nel contempo le entrate da ruoli e
riscossioni coattive sono cresciute del 20
per cento;
il Governo « Berlusconi-Tremonti »
con la manovra triennale 2009-2011 (decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008)
ha provveduto all’eliminazione dell’elenco
clienti-fornitori, della « tracciabilità » dei
compensi e dell’anagrafe dei conti correnti
bancari. Questi e altri provvedimenti
hanno rilanciato l’evasione fiscale in
grande stile. Diminuiscono, in particolare,
le entrate dell’IVA. Anche per la consapevolezza che l’evasione è un’attività sempre
meno rischiosa;
si è proceduto a un sistematico
smantellamento, presentato come « semplificazione », di un insieme di strumenti,
in parte non ancora operativi, introdotti
nella legislatura precedente, che potevano
permettere all’amministrazione finanziaria
di ottenere, per via telematica, informazioni utili ai fini del contrasto all’evasione:
è stato soppresso l’obbligo di allegare alla dichiarazione IVA gli elenchi
clienti/fornitori;
sono state abolite le limitazioni
nell’uso di contanti e di assegni,
sono state abolite la tracciabilità
dei pagamenti e la tenuta da parte dei
professionisti di conti correnti dedicati,
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
20
MAGGIO
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N.
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è stato soppresso l’obbligo di comunicazione preventiva per compensare
crediti di imposta superiori ai 10 mila
euro,
è stata significativamente ridimensionata la solidarietà in materia di
versamento di contributi e ritenute tra
committente, appaltatore e subappaltatore,
sul fronte degli studi di settore: è
stato previsto l’obbligo della loro pubblicazione entro il 30 settembre dell’anno a
cui devono applicarsi, invece che entro il
31 marzo dell’anno successivo. In questo
modo, il contribuente è sempre in grado di
conoscere in corso d’opera quali sono le
aspettative del fisco nei sui confronti e di
adeguarvisi;
alle imprese dei distretti industriali viene consentita la possibilità di
effettuare un concordato preventivo triennale (cioè di concordare, in anticipo, per
tre anni, le imposte dovute) anche per i
tributi locali, specificando che « in caso di
osservanza del concordato, i controlli sono
eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio »;
sono state dimezzate le sanzioni;
i contribuenti fiscalmente onesti
pagano il conto di questa politica,
impegna il Governo
a valutare, invertendo la politica fin qui
seguita, la messa in opera di un ampio
programma di contrasto all’evasione ed
all’elusione fiscale, anche ripristinando alcune delle citate disposizioni soppresse
negli ultimi mesi, al fine di diminuire la
pressione fiscale complessiva.
9/2320-A/13.
Cambursano.
La Camera,
premesso che:
l’articolo 10 del disegno di legge in
esame prevede l’esercizio della delega da
parte del Governo per il recepimento della
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
64
AI RESOCONTI
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita
in Europa;
parallelamente alla predisposizione
del suddetto decreto legislativo, il Governo
deve altresì provvedere al riordino e all’unificazione della normativa nazionale in
materia di qualità dell’aria e di riduzioni
delle emissioni in atmosfera;
l’attuale panorama legislativo italiano interessato dalle disposizioni in materia di controllo della qualità dell’aria è il
risultato di un lungo processo di recepimento della normativa comunitaria di settore, dalla direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente alle varie direttive succedutesi nel corso degli anni e destinate a
completare e/o aggiornare la cornice normativa definita dalla direttiva quadro 96/
62/CE;
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
20
MAGGIO
2009 —
N.
180
ambiente avvenga in modo di avere garanzie in termini di « severità » delle
norme e di non allentamento nella politica
ambientale del nostro Paese,
impegna il Governo
a provvedere al riordino e all’unificazione
della normativa nazionale in materia di
qualità dell’aria ambiente nel pieno rispetto degli obiettivi posti dall’Unione europea in tema di clima e di energia, e in
particolare degli obiettivi di riduzione
delle emissioni inquinanti in atmosfera.
9/2320-A/14.
Scilipoti, Piffari.
La Camera,
premesso che:
i provvedimenti indicati prevedono
in particolare la fissazione di obiettivi di
qualità dell’aria e la predisposizione di
piani e programmi per il loro raggiungimento. Le direttive più recenti prevedono
obiettivi più stringenti da raggiungere entro il 2010-2012;
la Commissione europea ha approvato una importante comunicazione, pubblicata in GUCE del 22 gennaio 2009,
recante nuovi criteri in materia di aiuti di
Stato in un quadro di riferimento temporaneo al fine di permettere maggior flessibilità nell’accesso al finanziamento, in
conseguenza della grave crisi finanziaria
ed economica in atto;
nel marzo del 2007, il Consiglio
europeo ha approvato il Piano d’azione
globale in materia di energia, che rappresenta un quadro di riferimento comune
per la definizione di una strategia europea
per il rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività dell’Europa,
nonché per indirizzare i Paesi dell’Unione
europea verso uno sviluppo sostenibile,
con un’economia a basse emissioni di CO2
e improntata all’efficienza energetica;
tale comunicazione va a modificare
in maniera rilevante la disciplina fin qui
vigente in materia di aiuti di Stato, ed
incide, altresì, sia pur in maniera temporanea, fino al 31 dicembre 2010, sui criteri
fin qui adottati dalla stessa Commissione
nel valutare la conformità alle norme
comunitarie degli aiuti adottati dagli Stati
membri;
da qui la Commissione europea ha
presentato una serie organica di proposte
di direttive finalizzate al raggiungimento
dell’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra del 20 per cento, rispetto
ai valori del 1990, entro il 2020;
è quindi importante che l’iniziativa
del Governo di riordino della normativa in
materia di riduzione di emissioni inquinanti e di controllo della qualità dell’aria
dalla data di adozione della suddetta Comunicazione, ossia il 22 gennaio
2009, sono trascorsi quasi quattro mesi
senza che si sia ancora provveduto a dare
adeguata comunicazione a tutte le amministrazioni interessate dei nuovi criteri
enunciati dalla Commissione in materia di
aiuti di Stato;
appare dunque urgente provvedere
in tal senso, specie alla luce della considerazione che i nuovi criteri saranno ap-
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
—
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ALLEGATO
A
65
AI RESOCONTI
plicabili solo temporaneamente, fino al
dicembre 2010, salvo ulteriori interventi
della Commissione,
impegna il Governo
a specificare in tempi rapidi con
apposito provvedimento i criteri di erogazione conseguenti al nuovo regime in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea nella comunicazione
« Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’accesso al finanziamento
nell’attuale situazione di crisi finanziaria
ed economica » e a darne adeguata comunicazione a tutte le amministrazioni interessate;
ad individuare un termine, per il
2009 e per ciascun anno successivo in cui
si applica la comunicazione di cui in
premessa, entro il quale i concedenti,
eventualmente per il tramite delle amministrazioni competenti, forniscano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, un elenco dei nuovi
regimi posti in essere al fine di permettere
alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per le politiche comunitarie
di provvedere a formare un elenco complessivo e a trasmetterlo, entro un congruo
termine, alla Commissione europea;
ad individuare, inoltre, un termine,
per il 2009 e per ciascun anno successivo
in cui si applica la comunicazione di cui
in premessa, entro il quale le amministrazioni inviino al Dipartimento per le politiche comunitarie una relazione per ciascun regime di aiuti, che fornisca gli
elementi dai quali si evinca la eventuale
necessità di mantenere le misure adottate
oltre il predetto periodo, al fine di permettere al Dipartimento di trasmettere,
entro un congruo termine, una relazione
complessiva alla Commissione;
a prevedere infine che i soggetti concedenti, eventualmente per il tramite delle
amministrazioni competenti, conservino
per dieci anni le registrazioni particolareggiate, comprese le dichiarazioni delle
Camera dei Deputati
—
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SEDUTA DEL
20
MAGGIO
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N.
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imprese beneficiarie relative al fatto che
esse non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, e le
dichiarazioni relative al fatto che le imprese beneficiarie non rientravano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto
a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del
regolamento (CE) numero 659/1999 del
Consiglio del 22 marzo 1999, prevedendo
altresì la possibilità che le registrazioni
siano trasmesse al Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie,
su richiesta di quest’ultimo.
9/2320-A/15.
Gozi.
La Camera,
esaminato in particolare il contenuto
dell’articolo 22, comma 11 e seguenti, del
disegno di legge in esame;
considerata necessaria la diffusione
di una cultura del gioco responsabile, al
fine di limitare al massimo le disastrose
conseguenze economiche e sociali che il
gioco può provocare nelle fasce deboli
della popolazione;
valutata la possibilità di introdurre
da parte dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato nuovi giochi e
lotterie;
considerata la volontà di disciplinare nuove forme di gioco, quali, ad
esempio, il poker sportivo,
impegna il Governo
ad inserire nei regolamenti che andranno
a disciplinare i nuovi giochi tutte le misure
necessarie per limitare il numero di nuove
concessioni per l’esercizio e la raccolta sul
territorio dello Stato, stabilendo distanze
minime tra i punti di raccolta e adottando
procedimenti di assegnazione delle concessioni ad evidenza pubblica onerosi per
gli assegnatari.
9/2320-A/16.
Polledri.
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
—
—
ALLEGATO
A
AI RESOCONTI
La Camera,
premesso che:
l’articolo 10 del disegno dì legge in
esame reca principi e criteri direttivi per
il recepimento della direttiva 2008/50/CE
in materia di qualità « dell’aria e ambiente » e per un’aria più pulita in Europa;
le disposizioni contenute nella citata direttiva richiamano l’attenzione sul
contenuto del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente,
adottato con la decisione n. 1600/2002/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 luglio 2002 (4), che sancisce la necessità
di ridurre l’inquinamento a livelli tali che
limitino al minimo gli effetti nocivi perla
salute umana, con particolare riferimento
alle popolazioni sensibili, e per l’ambiente
nel suo complesso, di migliorare le attività
di monitoraggio e valutazione della qualità
dell’aria, compresa la deposizione degli
inquinanti, e di informare il pubblico,
impegna il Governo
a predisporre adeguati strumenti legislativi
che recepiscano quanto tracciato nella
direttiva citata e che consentano, in armonia con le disposizioni di questa, la
valorizzazione e lo sviluppo della cultura
delle forme di produzione energetica alternative al fine di rendere concreto il
raggiungimento dell’obiettivo di qualità
dell’aria in modo tale da prevenire o
ridurre gli effetti nocivi per la salute delle
persone e per l’intero ecosistema.
9/2320-A/17.
66
Di Biagio.
La Camera,
premesso che:
la legge comunitaria per il 2008
modifica profondamente il regime IVA, a
seguito dell’attuazione della direttiva 2008/
8/CE;
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
20
MAGGIO
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N.
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l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 337/E del 1o agosto 2008, citando la giurisprudenza comunitaria (sentenza del 21 giugno 2007, proc. C-453/05),
ha sostenuto che il legislatore nazionale
nel recepire i principi comunitari ha stabilito all’articolo 12, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, che una cessione di beni o
una prestazione i servizi possono risultare
accessorie ad un’operazione principale
quando: integrano, completano, rendono
possibile quest’ultima, sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi,
ma a suo conto e spese), sono rese nei
confronti del medesimo soggetto nei cui
confronti viene resa l’operazione principale;
in accordo con la giurisprudenza
comunitaria, le strutture alberghiere
hanno considerato i servizi wellness come
« servizi accessori alla prestazione principale », applicando dunque l’aliquota IVA al
10 per cento, poiché tali servizi vengono
offerti solamente agli ospiti degli alberghi,
mentre la Guardia di finanza e l’Agenzia
delle entrate sostengono che tali prestazioni non sono accessorie alla prestazione
alberghiera e vanno quindi assoggettate
all’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento;
tale interpretazione è stata sostenuta anche in vari articoli usciti negli ultimi
mesi sul « il Sole 24 Ore » e su « Fisco Oggi »
(rivista telematica dell’Agenzia delle entrate), scritti da esperti del settore fiscale in
materia di accessorietà delle prestazioni
wellness, dove si è preferito indicare quale
elemento essenziale dell’accessorietà (tralasciando i requisiti soggettivi) anche quello
dell’integrazione del servizio principale
adottando un atteggiamento meno rigido di
quanto accaduto altre volte (quando ad
esempio l’accessorietà è stata riconosciuta
nel caso in cui la prestazione accessoria
rendesse possibile quella principale), in
controtendenza con la Guardia di finanza e
l’Agenzia delle entrate,
impegna il Governo
a confermare che i servizi wellness prestati
nel settore turistico-alberghiero possano
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
—
—
ALLEGATO
A
AI RESOCONTI
essere considerati « prestazioni accessorie » da assoggettare all’aliquota IVA del
10 per cento, in linea con l’orientamento
comunitario prevalente.
9/2320-A/18.
67
Camera dei Deputati
—
—
SEDUTA DEL
20
MAGGIO
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N.
180
collettiva nazionale di settore, ciò in conformità con le norme europee sul trattamento dei trasfertisti.
9/2320-A/19.
Fedriga.
Brugger, Zeller.
La Camera,
premesso che:
La Camera,
premesso che:
l’articolo 38 del provvedimento in
esame reca « Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno »;
il Governo deve attenersi, nella
predisposizione dei decreti legislativi per
l’attuazione della predetta direttiva comunitaria, a criteri e principi quali garantire
la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed
uniforme funzionamento del mercato e
prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell’ambito dell’ordinamento nazionale siano finalizzate a
rendere effettivo l’esercizio della libertà di
stabilimento e la libera circolazione dei
servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del
Trattato CE, perseguendo in particolare
l’obiettivo della crescita economica e della
creazione di posti di lavoro sul territorio
nazionale;
per perseguire l’obiettivo della crescita occupazionale, pur nel rispetto del
principio di libera concorrenza, bisogna,
in primis, tutelare i cittadini italiani da
forme di concorrenza sleale in riferimento
al costo del lavoro,
impegna il Governo
a prevedere, nelle more di attuazione del
provvedimento, il divieto per le imprese di
far lavorare sul territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto di
lavoro che non garantisca almeno il minimo salariale fissato dalla contrattazione
con delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/65/CE si fa
espresso riferimento all’inserimento di
prodotti con conseguenti modifiche al testo unico della radiotelevisione;
i minori devono godere di tutele e
protezioni superiori rispetto al pubblico
adulto;
già è molto alta la percentuale di
ore di pubblicità di prodotti dedicata ai
minori,
impegna il Governo
ad applicare il divieto di trasmissione di
produzioni a carattere pubblicitario di
vendita nei programmi di informazione e
di intrattenimento per i bambini e i minori di età.
9/2320-A/20. Mussolini, Carlucci, Centemero, Castiello, Contento, Sbai, Scelli,
Polledri, Angela Napoli, Toccafondi, Di
Centa, Rivolta, Mistrello Destro, Patarino, Vitali.
La Camera,
premesso che:
con delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/65/CE si fa
espresso riferimento all’inserimento di
prodotti con conseguenti modifiche al testo unico della radiotelevisione;
i minori devono godere di tutele e
protezioni superiori rispetto al pubblico
adulto;
già è molto alta la percentuale di
ore di pubblicità di prodotti dedicata ai
minori,
impegna il Governo
a considerare l’applicazione della direttiva
2007/65/CE come il primo passo per una
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
—
—
ALLEGATO
A
68
AI RESOCONTI
riflessione complessiva sui programmi di
informazione e intrattenimento per bambini e ragazzi. In particolar modo studiando gli accorgimenti legislativi che, tenendo conto delle specificità delle piattaforme analogiche, digitali, satellitari e
IPTV (via internet), possano contemperare
il diritto volto a comunicare le iniziative
economiche e imprenditoriali e il prioritario diritto a garantire la tutela dei minori.
9/2320-A/20. (Nuova formulazione) Mussolini, Carlucci, Mistrello Destro, Centemero, Angela Napoli, Rivolta.
La Camera,
premesso che:
il comma 6 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, relativo all’eventuale intervento dello Stato nelle materie
di competenza regionale, prevede che, in
ordine alle competenze legislative di Stato
e regioni in materia comunitaria sia applicabile la disciplina di cui all’articolo 11,
comma 8, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, che riconosce un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello
Stato in caso di inadempienza delle regioni
nell’attuazione delle direttive nelle materie
di loro competenza;
il comma 7 dell’articolo 1 prevede,
tra gli altri, l’obbligo per il Ministro per le
politiche europee di trasmettere un’informativa periodica sullo stato di attuazione
delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro
competenza secondo « modalità di individuazione » delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza Stato-regioni;
la « nota aggiuntiva » elenca gli atti
normativi con cui le regioni e le province
autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro
competenza, anche con riferimento alle
leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalla regioni o dalle
province autonome;
Camera dei Deputati
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20
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2009 —
N.
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non tutte le regioni hanno trasmesso
comunicazione
dell’avvenuto
adempimento entro i termini previsti;
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di adottare misure
che consentano una più effettiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell’Unione europea.
9/2320-A/21.
Caparini.
La Camera,
premesso che:
con un emendamento approvato in
Commissione XIV è stato aggiunto l’articolo 14-bis riguardante disposizioni per
l’applicazione
del
regolamento
(CE)
n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15 gennaio 2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
in particolare, al comma 1 si
abroga la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, che
consente l’additivazione con sostanze diverse dalle naturali delle bevande spiritose, in particolare la grappa;
la disposizione ha colto impreparato il settore, in quanto l’abrogazione
secca senza alcuna specificazione, non
consente di sapere quale sarà la fase
transitoria e come potranno essere gestiti
i prodotti detenuti dalle aziende, che risultassero non conformi,
impegna il Governo
a concordare con le imprese un regime
transitorio per l’applicazione del comma l
dell’articolo 14-bis, in materia di modifica
alle norme sull’additivazione delle bevande
spiritose.
9/2320-A/22.
Marinello.
La Camera,
considerato che:
con emendamento in Commissione
è stato aggiunto l’articolo 14-bis riguar-
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
—
—
ALLEGATO
A
AI RESOCONTI
dante disposizioni per l’applicazione del
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
gennaio 2008 e del regolamento (CE)
n. 1019/2002 della Commissione del 13
giugno 2002;
in particolare al comma 1 si sopprime il comma 1, lettera a), dell’articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, che consente
l’aromatizzazione complementare delle
bevande spiritose, in particolare la grappa,
con sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c),
del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 107;
la disposizione ha colto impreparato il settore, in quanto l’abrogazione
secca senza alcuna specificazione, non
consente di sapere quale sarà la fase
transitoria e come potranno essere gestiti
i prodotti detenuti dalle aziende, che risultassero non conformi,
impegna il Governo
a concordare con le imprese un regime
transitorio per l’applicazione del comma 1
dell’articolo 14-bis, in materia di modifica
alle norme sull’additivazione delle bevande
spiritose.
9/2320-A/22.
rinello.
69
(Nuova formulazione) Ma-
La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in titolo ed in particolare le disposizioni di cui
all’articolo 38, recante « Delega al Governo
per l’attuazione della direttiva 2006/
123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai
servizi nel mercato interno »;
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
20
MAGGIO
2009 —
N.
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valutato il criterio di cui alla lettera
s) del succitato articolo, cui il Governo
deve attenersi nell’esercizio della delega
conferitagli, ovvero « prevedere che venga
garantita un’effettiva parità di trattamento
dei cittadini italiani rispetto a quelli degli
altri Stati membri dell’Unione europea,
evitando l’insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel
momento in cui questi siano tenuti a
rispettare una disciplina più restrittiva di
quella applicabile sul territorio nazionale »;
valutato il rischio che il predetto
principio possa essere disatteso con riguardo ai paesi transitati nell’Unione europea dopo il 2004;
ritenuto necessario un regime transitorio per l’applicazione delle disposizioni
attuative della presente direttiva al fine di
tutelare i cittadini italiani da forme di
concorrenza sleale,
impegna il Governo
a garantire i cittadini italiani dalla concorrenza sleale e i consumatori in termini
di sicurezza e rispetto ambientale nonché
evitare le criticità connesse a fenomeni di
disomogeneità economica e sociale tra gli
Stati membri, ad esempio in termini di
diritti dei lavoratori e perdita di posti di
lavoro in Italia, con particolare riferimento ai paesi entrati a far parte dell’Unione europea a partire dal 2004.
9/2320-A/23.
Torazzi.
La Camera,
premesso che:
e livello comunitario è da tempo in
atto un ampio dibattito sulla necessità di
rivedere la politica sugli incentivi fiscali da
parte dei singoli Stati e la disciplina della
legislazione europea sugli aiuti di Stato
per incentivare gli investimenti privati nel
settore delle energie rinnovabili e della
tutela dell’ambiente;
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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—
ALLEGATO
A
AI RESOCONTI
di questo tema si parla anche nella
relazione del Parlamento europeo: « 2050:
il futuro inizia oggi – Raccomandazioni
per una futura politica integrata dell’UE
sul cambiamento climatico », in cui tra
l’altro si raccomanda il « sostegno da parte
degli Stati membri a un piano specifico di
sviluppo della tecnologia dell’idrogeno attraverso interventi finanziari (ad esempio
incentivi fiscali) »,
impegna il Governo
e sostenere, nelle competenti sedi comunitarie, la necessità di rendere più flessibile la disciplina sugli aiuti di Stato in
modo da rendere effettiva ed efficace l’essenziale politica di incentivi fiscali volti a
diffondere l’uso di fonti energetiche alternative, non inquinanti e quindi anche
economicamente più convenienti.
9/2320-A/24.
70
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
20
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più basata sul consumo di cibi contenenti
in particolare additivi volti a rendere taluni prodotti più attraenti a livello di
aspetto esteriore;
a seguito di uno studio da lei
commissionato che ha trovato un chiaro
legame con l’insorgere di alcuni evidenti
casi di disordini comportamentali nei
bambini, la Food Standards Agency della
Gran Bretagna, oltre a reiterare gli inviti
ormai comuni a tutte le agenzie continentali per la sicurezza alimentare, ha chiesto
alle industrie alimentari internazionali
l’eliminazione o la sostituzione degli additivi ritenuti pericolosi;
l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA) ha disposto l’esame del
rapporto britannico per valutare la possibilità di prendere provvedimenti su scala
continentale contro queste sostanze,
Scalia, Cosenza.
impegna il Governo
La Camera,
premesso che:
l’articolo 24 del provvedimento in
esame, in attuazione della direttiva 2007/
68/CE, allarga l’elenco degli ingredienti
alimentari definiti « allergeni », cioè con
possibilità di provocare un’ipersensibilità
in chi li consuma a causa della presenza
di additivi o di elementi di origine naturale, la cui composizione deve obbligatoriamente essere riportata sull’etichettatura;
negli ultimi anni il tema degli allergeni alimentari ha assunto sempre maggiore importanza in ambito comunitario
come dimostra la lunga serie di direttive
europee varate a partire dalla n. 2003/
89/CE che, tra l’altro, afferma nel settimo
paragrafo delle sue premesse; « Gli additivi
alimentari possono essere all’origine di
reazioni indesiderate »;
il tema degli allergeni alimentare è
di grande importanza alla luce delle sempre maggiori disfunzioni che, in Europa,
stanno colpendo bambini e adolescenti a
causa anche di un’alimentazione sempre
a valutare l’ipotesi di promuovere, nell’ambito dell’Unione europea, un’attenta riflessione da parte di tutti gli Stati membri sul
sempre più massiccio utilizzo, da parte dei
produttori alimentari, di additivi nei prodotti destinati all’alimentazione della
prima infanzia e dei bambini.
9/2320-A/25.
Cosenza, Scalia.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame « Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee – Legge comunitaria
2008 » e precisamente all’articolo 16 introduce « Modifiche alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio in attuazione
della direttiva 79/409/CEE »;
la Legge comunitaria annuale rappresenta lo strumento normativo privilegiato per il recepimento della normativa
comunitaria nell’ordinamento interno e
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per la modifica di norme nazionali contrarie agli obblighi e alla disciplina europea;
l’Italia è stata oggetto in numerose
occasioni di infrazione in materia venatoria da parte della Unione europea. Ultimamente a causa della violazione aperta e
ripetuta della direttiva 79/409/CEE, la cosiddetta « Direttiva uccelli ». Nello specifico viene segnalato il mancato recepimento del comma 4 dell’articolo 7;
l’articolo 7, comma 4, della direttiva 79/409/CEE riporta testualmente: « Gli
Stati membri si accertano che l’attività
venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore,
rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente
equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda
il contingente numerico delle medesime, in
particolare delle specie migratrici. Essi
provvedono in particolare a che le specie
a cui si applica la legislazione della caccia
non siano cacciate durante il periodo della
nidificazione né durante le varie fasi della
riproduzione e della dipendenza. Quando
si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette
alla legislazione della caccia non vengano
cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di
nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della
loro legislazione sulla caccia »;
l’Unione europea (atto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 7 marzo
scorso) ha presentato ricorso ufficiale contro l’Italia per il mancato recepimento
della direttiva sopracitata e rispettivamente riguardo alla tutela dei periodi dì
nidificazione, delle specie protette, dei periodi di caccia, dell’esercizio delle deroghe
da parte delle regioni;
la Legge 11 febbraio 1992, n. 157,
recante « Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », disciplina l’attività della
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caccia e rappresenta un punto di equilibrio avanzato e condiviso dalle associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori;
la stessa Legge presenta, tra i suoi
principi ispiratori, la tutela del patrimonio
faunistico nazionale e disciplina l’attività
venatoria attraverso dati e parametri
scientifici e stabilisce che le regioni esercitano le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento della gestione
faunistico-venatoria;
il comma 1 dell’articolo 35 della
citata Legge n. 157 del 1992 dispone che
« al termine dell’annata venatoria 19941995 le regioni trasmettono al ministro
dell’agricoltura e delle foreste e al ministro
dell’ambiente una relazione sull’attuazione
della presente legge »;
lo stesso articolo 35, al comma 2,
precisa che « sulla base delle relazioni di
cui al comma 1, il ministro dell’agricoltura
e delle foreste, d’intesa con il ministro
dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, presenta al Parlamento una
relazione complessiva sulla stato di attuazione della presente legge »;
ad oggi, ad oltre 17 anni dalla sua
entrata in vigore, non è stata ancora
presentata in Parlamento nessuna relazione ufficiale, completa ed esaustiva dello
stato di attuazione della legge n. 157 del
1992 (come richiesto dalle direttive comunitarie in materia) da parte dei diversi
ministri competenti;
alla luce di questo esposto risulta
evidente la necessità di produrre la relazione sulla Legge n. 157 del 1992 per
verificarne lo stato di attuazione e predisporre eventuali interventi correttivi, concertati con gli attori sociali interessati, al
fine di uniformare la normativa nazionale
vigente in materia, con le direttive europee. Evitando così ulteriori richiami, ricorsi e sanzioni da parte dell’Unione europea che gettano discredito sul sistema
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politico ed istituzionale dell’intera nazione
creando al tempo stesso un pericoloso
caos normativo,
impegna il Governo
a presentare, in tempi brevi, in Parlamento la relazione di attuazione della
citata Legge n. 157 del 1992 per portarne
a conoscenza della Camera lo stato di
attuazione sul territorio nazionale (anche
al fine di comunicarne i risultati alla
Commissione europea come sancita dall’articolo 7, comma 4, della direttiva 79/
409/CEE) e ad avviare conseguentemente
su quella base un confronto nelle sedi
competenti e tra le associazioni venatorie,
ambientaliste e degli agricoltori, per valutare gli aggiornamenti legislativi necessari
a rendere l’insieme delle norme presenti
più attuali ed efficaci sul piano interno e
comunitario.
9/2320-A/26. Cenni, Oliverio, Agostini,
Brandolini, Carra Marco, Cuomo, Dal
Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario
Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi.
La Camera,
premesso che:
la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla
protezione delle acque dell’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole (cosiddetta direttiva nitrati), di
seguito denominata « direttiva », ha introdotto nell’ordinamento comunitario i principi fondamentali che gli Stati membri
devono osservare al fine di ridurre l’inquinamento delle acque dai nitrati di
origine agricola;
ai sensi degli articoli 3 e 5 della
citata direttiva, gli Stati membri devono
individuare e periodicamente rivedere le
designazioni relative alle zone vulnerabili
in base a specifici criteri e tenendo conto
dei cambiamenti intervenuti e, conseguentemente, devono fissare specifici programmi d’azione per quanto riguarda le
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zone vulnerabili designate, volti a ridurre
l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di
origine agricola o a prevenire qualsiasi
ulteriore inquinamento di questo tipo. Tali
programmi tengono conto, in particolare,
dei dati scientifici e ambientali delle singole zone e dell’efficacia e dei costi delle
misure individuate;
tale direttiva individua gli obiettivi
da raggiungere e stabilisce esclusivamente
prescrizioni generiche, che lasciano agli
Stati membri la facoltà di decidere sulle
questioni tecniche;
alcune disposizioni della direttiva
sembrano non tenere in sufficiente considerazione le specificità dell’agricoltura
mediterranea con particolare riferimento
ai limiti imposti per lo spandimento dei
nitrati nelle aree vulnerabili;
nell’ambita dell’Unione europea alcuni paesi, hanno chiesto ed ottenuto una
deroga ai limiti massimi di azoto spandibili per ettaro. In particolare, le deroghe
sono state concesse dall’anno 1998 all’anno 2004, e dall’anno 2004 all’anno
2007, alla Danimarca, ai sensi della decisione 2002/915/CE, della Commissione, del
18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III,
punto 2, lettera b) e dell’articolo 9 della
direttiva (notificata con il numero
C(2002)464), e della decisione 2005/294/
CE, della Commissione, del 5 aprile 2005,
relativa a una domanda di deroga ai sensi
dell’allegato III, punto 2, lettera b), e
dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE
(notificata con il numero C(2005)1032);
dall’anno 2004 all’anno 2007, all’Austria,
ai sensi della decisione 2006/189/CE, della
Commissione, del 28 febbraio 2006, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Austria (notificata con il numero
C(2006)590). Anche la Germania ha ottenuto specifiche deroghe;
l’Italia è afflitta dalle analoghe problematiche che hanno spinto i citati Stati
a chiedere delle deroghe alla direttiva. In
tal senso, ponendo alla Commissione europea le medesime questioni che hanno
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consentito a tali Stati l’ottenimento delle
previste deroghe, anche il nostro Paese,
sotto attenta sorveglianza ed in presenza
di programmi mirati e dettagliati, ma
limitati nel tempo, potrebbe ottenere gli
stessi risultati in relazione a colture ad
alto assorbimento di azoto;
la direttiva è stata inizialmente recepita dallo Stato italiano ai sensi del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
successivamente abrogato dall’articolo 175
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
mentre è stata resa applicabile ai sensi del
decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante
« Criteri e norme tecniche generali per la
disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di
cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, nonché da altri provvedimenti adottati in materia dalle singole
regioni, in tal senso provocando una situazione non sempre uniforme e congruente sull’intero territorio nazionale;
la nuova disciplina prevede la designazione da parte delle regioni di zone
vulnerabili ai nitrati e l’applicazione in
esse di programmi d’azione recanti misure
e vincoli all’attività agricola, in particolare
all’utilizzazione agronomica delle deiezioni
zootecniche, fissando specifici limiti quantitativi ed operativi per lo spandimento di
azoto nei campi;
in relazione alla comunicazione di
infrazione n. 2006/2163 della Commissione europea le regioni italiane, ed in
particolare quelle del bacino padano,
stanno ampliando le zone vulnerabili da
nitrati, delimitando in quest’ultimo caso
più del 65 per cento della superficie agricola;
la nuova situazione che si sta delineando aggrava notevolmente l’impatto
della normativa sull’agricoltura, visto che
nelle aree vulnerabili occorre ridurre in
tempi eccessivamente ristretti la quantità
di azoto organico spandibile per ettaro e
per anno;
la gravosità dei limiti imposti alle
aziende agricole con il decreto ministeriale
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7 aprile 2006, rischia di incidere oltre
misura sul sistema produttivo e strutturale
delle aziende stesse costrette a drastici
adeguamenti e a contrazioni produttive,
segnatamente dei capi allevati e di alcune
coltivazioni;
onerosi, inoltre, risultano gli investimenti volti al riordino dei processi produttivi e all’utilizzo e trattamento delle
deiezioni, anche a fini energetici. In tale
ambito, quindi, occorre favorire e sostenere progetti che consentano la realizzazione di impianti per la trasformazione, la
depurazione delle deiezioni e dei liquami
zootecnici e la riconversione o l’adeguamento delle aziende interessate dalla direttiva;
è oggettivamente reale e preoccupante il pericolo di un forte ridimensionamento delle aziende, specie zootecniche
e soprattutto nella pianura padana, con le
conseguenti ripercussioni sull’intera filiera, sull’economia nazionale e sull’occupazione, senza trascurare l’impatto su
molte produzione « DOP »;
occorrerebbe pertanto riuscire a
coniugare meglio gli inderogabili principi
della tutela delle aree vulnerabili, con la
necessità di mantenere un sistema agricolo
efficiente ed aziende capaci di generare
reddito. Si dovrebbero approfondire con
maggiori dettagli i criteri attuativi delle
vigenti norme sulla protezione delle acque
dai nitrati, anche verificando se vi siano
altre cause, oltre le deiezioni zootecniche,
che possono provocare danni alle risorse
idriche, in particolare i concimi chimici,
ed in tali circostanze mettendo in gioco
tutti i fattori che interessano la questione.
Dalle verifiche che potrebbero scaturire da
uno studio così realizzato si potrebbe
procedere ad una revisione nonché ad una
semplificazione delle norme di cui trattasi,
in particolare delle disposizioni recate dal
citato decreto ministeriale 7 aprile 2006,
ciò con particolare riferimento alle misure
relative ai periodi di spandimento, visto
che le stesse non tengono conto, ad esempio, dei mutamenti climatici ed idrogeologici che si stanno verificando nel Nord
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Italia, ai divieti di spandimento, ai limiti
tecnici e temporali imposti per lo stoccaggio, ai limiti relativi alle aziende soggette
agli obblighi amministrativi, alle procedure concernenti la comunicazione, il PUA
(Piano di utilizzazione aziendale) ed il
trasporto degli effluenti, alle tipologie di
allevamento (a tal proposito, occorrerebbero maggiori semplificazioni in relazione
al tipo di effluente prodotto, all’organizzazione dell’allevamento, brado semibrado, eccetera), al permesso di utilizzare
i fertilizzanti chimici a supporto dello
spandimento degli effluenti zootecnici;
l’articolo 3 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, stabilisce che entro due
anni dalla data di pubblicazione dello
stesso decreto, il Governo adotti i necessari provvedimenti per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione
ed esecuzione in materia ambientale, tra
cui può essere citato anche l’articolo 112
del medesimo decreto, che concerne l’utilizzazione agronomica,
impegna il Governo
anche attenendosi ai requisiti previsti
dalle decisioni derogatrici adottate dalla
Commissione europea in favore della Danimarca, dell’Austria e della Germania, di
cui in premessa, ad avanzare una richiesta
di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2,
lettera b), e dell’articolo 9 della direttiva
91/676/CEE, con particolare riferimento ai
quantitativi di azoto spandibili per ettaro
nelle aree vulnerabili da nitrati, in modo
da tener conto delle situazioni specifiche
italiane, relativamente al clima ed alla
tipologia dei terreni;
a presentare alla Commissione europea, congiuntamente alle regioni interessate, specifiche richieste di deroga al limite
di 170 kg di azoto spandibile per ettaro
nelle aree vulnerabili, con particolare riferimento alla presenza di colture ad alto
assorbimento di azoto;
ad avviare un processo di verifica dei
contenuti del decreto ministeriale 7 aprile
2006, al fine di renderlo più facilmente
applicabile agli allevamenti, attraverso una
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semplificazione degli adempimenti dal
punto di vista tecnico e amministrativo;
a prevedere, nell’ambito di una possibile modifica del decreto ministeriale 7
aprile 2006, disposizioni minime omogenee
per tutto il territorio nazionale, permettendo allo stesso tempo alle amministrazioni regionali di prevedere integrazioni,
anche meno restrittive, in relazione alla
specificità degli allevamenti presenti sul
proprio territorio.
9/2320-A/27. Marco
Carra,
Oliverio,
Zucchi, Cenni, Brandolini, Dal Moro,
Fiorio, Agostini, (PD) Mario Pepe,
Cuomo, Sani, Trappolino.
La Camera,
premesso che:
le figure dell’alto rappresentante
dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e il Presidente del Consiglio europeo, previste dal Trattato di
Lisbona, rappresentano un passo in avanti
nel tentativo di dare maggiore rilievo alla
politica estera alla sicurezza dell’Unione e
le basi per progettare una politica e una
visione strategica degli affari europei e
internazionali maggiormente coesa ed efficace;
la prevalenza degli interessi nazionali dei partners più forti produce ancora
frizioni e divergenze, come accaduto nel
caso della guerra in Iraq o nei rapporti
con la Federazione russa e la Cina;
nel corso degli anni si è purtroppo
registrata una scarsa capacità delle istituzioni europee a prevedere i possibili scenari internazionali a partire dall’identificazione dei pericoli più imminenti;
si registra la crescita di nuove
emergenze legate all’immigrazione clandestina, al traffico degli esseri umani, al
traffico degli stupefacenti e al terrorismo
internazionale di matrice islamica che impongono l’adozione di efficaci misure comuni,
impegna il Governo
ad adottare ogni utile iniziativa volta
a sollecitare le istituzioni europee ad una
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maggiore attenzione sulle tematiche che
riguardano la sicurezza e la difesa comune, a partire da quelle che sono considerate le minacce più incombenti (terrorismo internazionale, scontri etnici e
territoriali, criminalità organizzata, traffici
illeciti);
a sollecitare una politica comune in
tema di immigrazione e lo stanziamento di
risorse economiche adeguate al fine di
approntare gli strumenti di polizia più
idonei a fronteggiare in particolar modo
l’emergenza legata all’immigrazione clandestina proveniente dai paesi rivieraschi.
9/2320-A/28.
75
Tassone.
La Camera,
premesso che
l’Italia non si è mai dotata di un
sistema unico che presieda il tema della
qualità e che disciplini la struttura ed il
funzionamento del sistema di accreditamento quale valido strumento di promozione e competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto mondiale;
l’attuale composizione delle attività
di accreditamento, articolata in tre distinte
strutture, ha prodotto buoni risultati ma
necessita di una trasformazione e di una
unificazione che conduca, sia pure progressivamente, a livelli ottimali;
il nuovo regolamento europeo per
l’accreditamento, la vigilanza del mercato
e il controllo sui prodotti si applicherà a
partire dal 1o gennaio 2010. Entro tale
data ogni Stato membro dovrà indicare un
unico ente di accreditamento nazionale
comunicandolo alla Commissione europea;
il nuovo ente dovrà rappresentare
un tassello importante delle strategie di
politica industriale volte al rilancio del
Made in Italy sul piano internazionale,
impegna il Governo
a procedere in tempi rapidi alla costituzione dell’unico ente di accreditamento
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nazionale così come richiesto dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 765 del 9 luglio 2008.
9/2320-A/29.
Poli, Ruggeri.
La Camera,
premesso che
il provvedimento in esame prevede
l’indicazione in etichetta di origine degli
oli extravergini di oliva e degli oli di oliva
vergini, ai sensi del regolamento (CE)
n. 1019/2002 della Commissione, del 13
giugno 2002, e successive modificazioni;
è previsto che i frantoi oleari e tutti
i soggetti che commercializzano gli oli
extravergine di olive e gli oli di oliva
vergini siano tenuti al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta della documentazione stabilita da specifico decreto del
ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali,
impegna il Governo
ad individuare misure affinché, fra l’altro,
in etichetta di oli extravergini di oliva e di
oli di oliva vergini sia indicata chiaramente, o sia comunque tracciabile, la
provenienza delle olive impiegate nella
produzione.
9/2320-A/30. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni,
Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Servodio, Trappolino.
La Camera,
premesso che
in base all’articolo 263 del Trattato
istitutivo della Comunità europea il Comitato delle regioni è composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali,
titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale e locale
oppure politicamente responsabili dinanzi
ad un’assemblea eletta;
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i membri del Comitato sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, dal Consiglio dell’Unione europea;
il Comitato delle regioni – attraverso l’esercizio delle proprie funzioni
consultive – ha assunto un particolare
rilievo nella formazione delle politiche e
della normativa dell’Unione europea, con
particolare riferimento alla loro dimensione regionale e locale nonché al rispetto
del principio di sussidiarietà;
il Trattato di Lisbona rafforzerà i
poteri del Comitato delle regioni, anche
con riferimento al principio di sussidiarietà;
l’articolo 6 del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità annesso al Trattato di Lisbona stabilisce che ciascun Parlamento –
nell’ambito della procedura di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà –
possa consultare le rispettive assemblee
regionali con poteri legislativi;
è pertanto necessario assicurare –
in coerenza con il dettato dell’articolo 263
del Trattato istitutivo della Comunità europea – che i membri italiani del Comitato
delle regioni siano designati in modo da
rappresentare in misura adeguata anche le
assemblee regionali,
impegna il Governo
ad assicurare che la designazione dei
membri italiani del Comitato delle regioni,
ai sensi dell’articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea, assicuri
un’adeguata rappresentanza delle assemblee regionali;
a coinvolgere a tale scopo le assemblee regionali nella procedura di designazione di cui sopra per il tramite della
Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative regionali.
9/2320-A/31.
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Zaccaria, Gozi.
La Camera,
premesso che
negli ultimi anni l’Unione europea
ha aumentato sensibilmente l’attenzione
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sulle tematiche ambientali, consapevole
dell’importanza e della centralità che una
corretta ed equilibrata tutela delle risorse
naturali riveste anche in connessione con
le politiche economiche e produttive;
nell’ambito della tutela ambientale
un ruolo di primo piano è da assegnare
alla delicata problematica dei rifiuti, la cui
adeguata gestione rappresenta una delle
fondamentali sfide dei paesi più avanzati,
a cominciare dagli Stati membri dell’Unione europea;
in questa ottica sono state varate
importanti direttive comunitarie in materia di rifiuti, il cui primo recepimento è
stato affidato al decreto legislativo n. 22
del 1997, che ha rappresentato il primo
tentativo di dare un’organizzazione sistematica del quadro normativo del settore,
attraverso l’adozione di strumenti di programmazione e organizzazione attraverso i
quali esercitare l’azione di controllo sul
ciclo dei rifiuti;
successivamente, con la legge delega n. 304 del 2004, il Parlamento ha
affidato al Governo l’incarico di riordinare
l’intera normativa ambientale, ivi compresa la legislazione sui rifiuti;
il riordino della normativa sui rifiuti è stato inserito nella parte IV del
decreto legislativo n. 152 del 2006, a sua
volta oggetto di ulteriori modifiche con
due successivi decreti correttivi;
frequentemente Governo e Parlamento hanno disposto modifiche ed integrazioni al quadro normativo in materia,
sia attraverso la decretazione d’urgenza,
sia attraverso le procedure ordinarie, sia
attraverso l’approvazione di emendamenti
a provvedimenti all’esame delle Camere,
dando vita ad una confusa sovrapposizione e stratificazione normativa che non
pochi problemi sta creando ad una chiara
leggibilità ed applicabilità della norma;
a tutto questo si aggiungono alcune
procedure di infrazione avviate ai danni
del nostro Paese per l’inadeguata traspo-
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sizione delle direttive comunitarie in materia, talvolta conclusi con una sentenza di
condanna;
comunitario attraverso l’approvazione del
piano d’azione « Una politica energetica
per l’Europa ».
il Parlamento ha recentemente approvato una nuova delega di revisione del
testo unico ambientale, col quale si definirà nuovamente il quadro normativo in
materia di rifiuti;
9/2320-A/33.
nel provvedimento in esame è stato
introdotto, durante l’esame nelle Commissioni, l’articolo 39-bis, il quale modifica il
decreto-legge n. 172 del 2008, riguardante
la gestione dell’emergenza rifiuti in Campania;
appare incongruo ed irrazionale
consentire ulteriori modifiche normative
frutto di sporadici quanto disorganici interventi, soprattutto se effettuati attraverso
strumenti inidonei,
impegna il Governo
a garantire la costruzione di un quadro
normativo organico e caratterizzato da
una ragionevole stabilità nel tempo, prevedendo – nel caso in cui si dovesse
registrare l’esigenza di rettificare alcune
norme – l’adozione di strumenti e procedure di intervento in modo coerente con
l’esigenza di chiarezza e leggibilità della
norma.
9/2320-A/32.
Margiotta.
La Camera,
premesso che
il provvedimento in esame stabilisce, al comma 1 dell’articolo 10, la necessità di modificare la parte V del decreto
legislativo n. 152 del 2006 in modo da
assicurarne la coerenza con il quadro
normativo comunitario in materia di qualità dell’aria,
Realacci.
La Camera,
premesso che
l’articolo 10 del provvedimento in
esame contempla ulteriori principi e criteri direttivi ai fini dell’esercizio della
delega legislativa di recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita
in Europa, prevedendo a tal fine l’acquisizione del parere della Conferenza Statoregioni;
un’attività che incide sulla qualità
dell’aria e le cui emissioni in atmosfera
non sembrano essere soggette ad un quadro normativo sufficientemente chiaro è
quella della produzione di energia attraverso la geotermia,
impegna il Governo
ad introdurre una disciplina delle emissioni prodotte dall’attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le
emissioni delle sostanze inquinanti come
flussi di massa totali per ogni singolo
campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l’eventuale rideterminazione di valori di emissione ed
immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali
condizioni di vita della popolazione.
9/2320-A/34. Mariani, Ceccuzzi, Cenni,
Tortoli, De Pasquale, Sani.
La Camera,
premesso che
impegna il Governo
a coordinare adeguatamente il riordino
della normativa stabilito dall’articolo 10
del disegno di legge in esame alla politica
in materia energetica stabilita in ambito
l’articolo 10 del provvedimento in
esame, come modificato durante l’esame
nelle Commissioni, prevede che, tra i principi e i criteri direttivi da seguire per la
predisposizione del decreto legislativo in
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materia di qualità dell’aria ambiente, la
particolare situazione di inquinamento
della Pianura Padana sia meritevole dell’adozione di specifiche strategie di intervento, anche attraverso la previsione di un
più efficace coordinamento tra le regioni
interessate,
impegna il Governo
a garantire l’individuazione delle risorse
necessarie per l’avvio di un programma di
incentivi a beneficio delle imprese che
operano nell’ambito territoriale della Pianura Padana, al fine di consentire la
massima efficacia delle strategie di intervento promosse dal provvedimento in
esame.
9/2320-A/35.
78
Bratti.
La Camera,
premesso che
notizie di stampa ci riportano quotidianamente del proliferare di punti di
vendita alcolici senza licenza, i cui titolari
vengono sanzionati dall’intervento delle
Forze dell’ordine;
il fenomeno, nel suo dilagare, soprattutto nelle ore notturne, crea un sentito allarme sociale;
la normativa vigente, all’articolo 86
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ben
definisce quale deve essere lo strumento
indispensabile per la vendita degli alcolici;
negli esercizi che attuano una vendita senza la licenza del questore, quindi
nell’illegalità, i giovani rischiano di essere
vittime inconsapevoli;
a tal proposito nel provvedimento
in esame è stata prevista una ulteriore
stretta normativa ben specificando che
nelle ore notturne, dalle 24 alle 7 del
mattino dopo, solo ed esclusivamente gli
esercizi che hanno i requisiti di legge
possono somministrare alcolici,
impegna il Governo
ad attuare tutte quelle misure di prevenzione e controllo per verificare che anche
Camera dei Deputati
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durante le ore diurne gli esercizi in cui si
vendono al minuto o si consumano vino,
birra, liquori od altre bevande anche non
alcoliche, rispondano a tutte le caratteristiche igieniche, sanitarie di legge e che
possiedano la licenza ex articolo 86 regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9/2320-A/36.
Fugatti.
La Camera,
premesso che:
il testo del disegno di Legge comunitaria 2008 prevede una delega a favore
del Governo affinché venga riformata l’intera disciplina della mediazione creditizia
(oggi contenuta nell’articolo 16 della legge
n. 108 del 1996, c.d. « Legge usura »;
il fine principale perseguito con la
riforma in esame è quello di assicurare
una maggiore trasparenza e professionalità dei soggetti che operano nel settore
della mediazione creditizia, come evidenziato dal criterio di delega di cui alla
lettera f), numero 1, dell’articolo 30;
sotto tale profilo si deve evidenziare come, nel recente passato ed ancora
oggi, la principale – se non unica –
risposta che il legislatore sia riuscito a
dare rispetto all’esigenza sopra evidenziata
sia costituita dall’introduzione dell’obbligo
di adozione della forma societaria con la
fissazione di elevate soglie minime di capitale sociale;
tali proposte risultano tuttavia, da
un lato, assolutamente insufficienti a garantire la correttezza dei comportamenti e
la competenza professionale degli operatori, e dall’altro, rischiano di compromettere gravemente la libertà di iniziativa
economica ed imprenditoriale di coloro
che oggi esercitano la professione di mediatore in maniera trasparente e professionale senza disporre di grandi patrimoni;
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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AI RESOCONTI
le precedenti iniziative legislative –
rimaste infruttuose – prevedevano peraltro che i requisiti di professionalità (superamento di un esame o comprovata
esperienza pluriennale) dovessero riguardare soltanto le persone esercitanti funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di mediazione, senza
nulla specificare in merito ai requisiti dei
singoli addetti che andranno ad operare
sul mercato dopo la riforma (dipendenti,
agenti, collaboratori, eccetera);
l’esigenza di garantire standard minimi di preparazione professionale e di
evitare l’illegittima « espulsione » dal mercato di operatori seri e competenti, che
non dispongono di ingenti capitali, impone
di bilanciare nella maniera più ragionevole
le due leve per mezzo delle quali si
intenda « ripulire » il settore della mediazione creditizia costituite, in primo luogo,
dalla forma societaria obbligatoria e, in
secondo luogo, dall’introduzione di obblighi di formazione professionale;
a tali fini appare necessario che, in
sede di definizione del decreto delegato, il
Governo tenga conto della necessità:
1) di imporre a tutti gli operatori del
settore l’iscrizione all’elenco, previa frequentazione di un corso di formazione
organizzato dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale con la supervisione del costituendo organismo associativo che provvederà alla tenuta dell’elenco dei mediatori
creditizi;
2) di garantire la possibilità per tutti
coloro che rispetteranno gli obblighi di
formazione previsti dalla legge di esercitare l’attività di mediazione creditizia
senza imporre l’impiego di ingenti risorse
patrimoniali;
3) di assicurare l’obbligo di aggiornamento professionale e formazione continua per gli iscritti all’elenco dei mediatori secondo le modalità definite dal costituendo organismo associativo con la
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partecipazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
impegna il Governo
a garantire che, in sede di emanazione
del decreto legislativo di riforma della
disciplina dei mediatori creditizi di cui alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, attuativo della
delega di cui all’articolo 30, comma 2,
lettera f), della Legge comunitaria 2008:
a) verrà tenuto conto della necessità
di permettere l’esercizio della professione
di mediatore creditizio agli operatori che
dimostrino il possesso dei necessari requisiti di professionalità, accertati attraverso
il superamento di un esame di accesso
all’elenco, previa frequentazione di un
corso di formazione organizzato dalle associazioni
professionali
maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, astenendosi dall’introdurre requisiti minimi di
capitale ulteriori rispetto a quelli già eventualmente previsti dal codice civile per la
costituzione di società di persone e società
di capitali;
b) verrà introdotto per tutti gli iscritti
all’elenco l’obbligo di formazione continua,
da attuarsi mediante la frequentazione di
seminari, convegni ed altri eventi di carattere formativo secondo le modalità definite dal costituendo organismo associativo di concerto con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
9/2320-A/37.
Marsilio.
La Camera,
considerato che:
il testo del disegno di Legge comunitaria 2008 (AC 2320), approvato dalla
Camera dei deputati, prevede una delega a
favore del Governo affinché venga riformata l’intera disciplina della mediazione
creditizia (oggi contenuta nell’articolo 16
della legge n. 108 del 1996, c.d. « Legge
usura »);
il fine principale perseguito con la
riforma in esame è quello di assicurare
una maggiore trasparenza e professionalità dei soggetti che operano nel settore
Atti Parlamentari
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
della mediazione creditizia, come evidenziato dal criterio di delega di cui alla
lettera f), numero 1, dell’articolo 30 approvato;
sotto tale profilo si deve evidenziare come, nel recente passato ed ancora
oggi, la principale (se non unica) risposta
che il legislatore sia riuscito a dare rispetto all’esigenza sopra evidenziata sia
costituita dall’introduzione dell’obbligo di
adozione della forma societaria con la
fissazione di elevate soglie minime di capitale sociale;
tali proposte risultano tuttavia, da
un lato, insufficienti a garantire la correttezza dei comportamenti e la competenza
professionale degli operatori, e dall’altro,
rischiano di compromettere la libertà di
iniziativa economica ed imprenditoriale di
coloro che oggi esercitano la professione di
mediatore in maniera trasparente e professionale senza disporre di grandi patrimoni;
le precedenti iniziative legislative
(rimaste infruttuose) prevedevano peraltro
che i requisiti di professionalità (superamento di un esame o comprovata esperienza pluriennale) dovessero riguardare
soltanto le persone esercitanti funzioni di
amministrazione, direzione e controllo
nelle società di mediazione, senza nulla
specificare in merito ai requisiti dei singoli
addetti che andranno ad operare sul mercato dopo la riforma (dipendenti, agenti,
collaboratori, eccetera);
l’esigenza di garantire standard minimi di preparazione professionale e di
evitare l’illegittima « espulsione » dal mercato di operatori seri e competenti, che
non dispongono di ingenti capitali, impone
di bilanciare nella maniera più ragionevole
le due leve per mezzo delle quali si
intende « ripulire » il settore della mediazione creditizia costituite, in primo luogo,
dalla forma societaria obbligatoria e, in
secondo luogo, dall’introduzione di obblighi di formazione professionale;
a tali fini appare necessario che, in
sede di definizione del decreto delegato, il
Governo tenga conto della necessità:
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1) di imporre a tutti gli operatori del
settore l’iscrizione all’elenco, previa frequentazione di un corso di formazione
organizzato dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale con la supervisione del costituendo organismo associativo che provvederà alla tenuta dell’elenco dei mediatori
creditizi;
2) di garantire la possibilità per tutti
coloro che rispetteranno gli obblighi di
formazione previsti dalla legge di esercitare l’attività di mediazione creditizia
senza imporre l’impiego di ingenti risorse
patrimoniali;
3) di assicurare l’obbligo di aggiornamento professionale e formazione continua per gli iscritti all’elenco dei mediatori secondo le modalità definite dal costituendo organismo associativo con la
partecipazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
impegna il Governo
a garantire che, in sede di emanazione
del decreto legislativo di riforma della
disciplina dei mediatori creditizi di cui alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, attuativo della
delega di cui all’articolo 30, comma 2o,
lettera f), della Legge comunitaria 2008:
verrà tenuto conto della necessità di
permettere l’esercizio della professione di
mediatore creditizio agli operatori che
dimostrino il possesso dei necessari requisiti di professionalità, accertati attraverso
il superamento di un esame dì accesso
all’elenco, previa frequentazione di un
corso dì formazione organizzato dalle associazioni
professionali
maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, astenendosi dall’introdurre requisiti minimi di
capitale ulteriori rispetto a quelli già eventualmente previsti dal codice civile per la
costituzione di società di persone e società
di capitali;
verrà introdotto per tutti gli iscritti
all’elenco l’obbligo di formazione continua,
da attuarsi mediante la frequentazione di
seminari, convegni ed altri eventi di ca-
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
rattere formativo secondo le modalità definite dal costituendo organismo associativo di concerto con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
9/2320-A/38. Santelli, Di Caterina, Lainati, Pianetta, Cicu, Bernini Bovicelli,
Contento, Landolfi.
La Camera,
premesso che:
i supermercati presenti sul territorio
nazionale offrono abitualmente ai consumatori le buste di plastica (cosiddetti
« shoppers ») per trasportare la spesa;
gli shoppers presentano quasi sempre impresso il marchio o l’emblema pubblicitario del supermercato ed hanno un
costo variabile dai 2 ai 10 centesimi;
tale prassi configura una forma di
pubblicità illegale, surrettiziamente imposta al consumatore, il quale non solo
sostiene una spesa a fronte del contenitore
di plastica, ma diventa un inconsapevole
veicolo pubblicitario;
si tratta di una promozione pubblicitaria sui generis senza precedenti: gratuita per la parte pubblicizzata ed onerosa
per il consumatore che la subisce, mentre
sarebbe opportuno che gli shoppers con il
marchio commerciale fossero gratuiti;
la questione è oggetto da tempo di
una pervicace campagna portata avanti
dalle associazioni dei consumatori e di
numerose segnalazioni dei cittadini che
manifestano una giustificata insofferenza
verso la pratica descritta,
impegna il Governo
a sollecitare una valutazione di tale problematica da parte delle autorità europee
competenti in materia di tutela della concorrenza e del mercato, al fine di eliminare l’addebito sul consumatore finale del
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costo degli shoppers con appositi marchi o
emblemi pubblicitari.
9/2320-A/39.
Compagnon.
La Camera,
considerato che:
durante l’esame in Assemblea è
stato approvato l’emendamento della
Commissione 6.200, che introduce nell’ambito della legge n. 11 del 2005 il nuovo
articolo 6-bis, sulla nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni;
la nuova disposizione prevede che
il Presidente del Consiglio dei ministri
proponga al Consiglio dell’Unione europea
i 24 membri titolari ed i 24 membri
supplenti di spettanza italiana previa intesa in sede di Conferenza unificata;
la rappresentanza delle regioni e
Province autonome, ai sensi del nuovo
articolo 6-bis, comma 2, lettera a), deve
tenere conto anche della rappresentanza
delle assemblee legislative regionali,
impegna il Governo
a dare attuazione al disposto di cui al
nuovo articolo 6-bis, comma 2, lettera a)
della legge n. 11 del 2005, introdotto dall’articolo 6 del disegno di Legge comunitaria 2008, in armonia con le indicazioni
delle assemblee legislative regionali, formulate per il tramite della Conferenza dei
presidenti delle assemblee regionali e delle
Province autonome.
9/2320-A/40.
Duilio, Gozi, Zaccaria.
La Camera,
premesso che:
l’assetto legislativo italiano tutela
con norme severe il diritto alla sicurezza
dei cittadini fruitori dei servizi d’ingegneria, quali la progettazione di strutture,
infrastrutture e servizi di divisione lavori;
la libera circolazione dei prestatori
dei servizi che l’articolo 38 della Legge
comunitaria 2008 intende garantire all’in-
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XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
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terno degli Stati membri non deve diminuire il livello di sicurezza che è stato
finora garantito ai cittadini italiani fruitori
dei servizi di ingegneria,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte ad
includere tra i motivi di ordine pubblico e
di pubblica sicurezza anche quelli della
sicurezza di strutture, infrastrutture, impianti e altre opere d’ingegneria quali
requisiti per garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore
stabilito in altro Stato membro.
9/2320-A/41.
Pianetta.
La Camera,
considerato che:
la Legge comunitaria, in ottemperanza alle direttive europee prevede la
costituzione dei GECT, gruppi europei di
cooperazione territoriale con personalità
giuridica di diritto pubblico;
che essi saranno autorizzati dalla
Presidenza del Consiglio previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero
degli affari esteri per quanto attiene alla
corrispondenza con gli indirizzi nazionali
di politica estera,
impegna il Governo
a vigilare, anche alla luce di recenti avvenimenti, su spinte ricostituenti antichi
confini storici che nulla hanno a che
vedere con le finalità dei GECT e dunque
a salvaguardare i trattati e gli impegni di
natura internazionale sottoscritti dalla Repubblica italiana a tutela dei propri confini.
9/2320-A/42.
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Biancofiore.
La Camera,
visto l’articolo 39-ter, lettera m. 2,
impegna il Governo ad adottare ulteriori
iniziative normative volte a dettare dispo-
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sizioni razionalizzatrici che prevedano il
contenimento dei costi e dei tempi dell’arbitrato amministrato, ivi compresi i compensi dei componenti il collegio, la soppressione dell’obbligo del versamento dell’acconto per l’avvio dell’arbitrato amministrato;
la
riformulazione
della
composizione dell’organo arbitrale secondo l’entità o la complessità della controversia, contemplando la previsione della
nomina di un solo arbitro da parte della
Camera arbitrale per i contratti pubblici,
per le controversie di modesta entità, ovvero l’istituzione di un collegio di tre o
cinque membri per gli arbitrati più complessi, prevedendo la presenza di tecnici;
la previsione di nuovi criteri di nomina dei
componenti del Consiglio della Camera
arbitrale dei contratti pubblici, presso
l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, scelti
tra i rappresentanti delle istituzioni, i
rappresentanti degli altri operatori, sia
pubblici sia privati.
9/2320-A/43.
Biava.
La Camera,
visto l’articolo 39-ter, lettera m. 1,
impegna il Governo
nel decreto legislativo a dettare disposizioni atte ad impedire che l’istituto possa
essere strumentalmente utilizzato al fine
di alterare le condizioni economiche già
definite nella fase dell’affidamento.
9/2320-A/44.
Bellotti.
La Camera,
premesso che:
la delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/65/CE si fa
espresso riferimento all’inserimento di
prodotti con conseguenti modifiche al testo unico della radiotelevisione;
i minori ed in particolare i bambini
risultano i soggetti più deboli e necessitano
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
di maggiore tutela davanti all’invasiva presenza di pubblicità durante le trasmissioni
televisive;
l’autoregolamentazione delle emittenti televisive si è rivelata insufficiente a
contrastare il fenomeno,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte
a rafforzare ulteriormente la tutela dei
bambini e dei minori nell’ambito della
programmazione televisiva a carattere di
intrattenimento e di informazione;
ad informare il Parlamento, con relazione annuale, riguardo alle sanzioni
irrogate in applicazione di quanto previsto
dalla normativa vigente.
9/2320-A/45. (Nuova formulazione). Sbrollini, Rosato, Zampa, Schirru, Mattesini,
Strizzolo.
La Camera,
premesso che:
nell’ambito dell’esame del disegno
di legge dal titolo « Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee – Legge comunitaria 2008 »;
la « continuità territoriale » è una
conquista storica per la Sardegna e per i
sardi e che rappresenta una prima fondamentale garanzia per la libertà di circolazione delle persone e delle merci sancita dalla Costituzione italiana e dalle
convenzioni europee; conquista che occorre consolidare e perfezionare con
l’obiettivo del « costo zero » al punto più
prossimo alla terra ferma a vantaggio dei
sardi e di tutti coloro che hanno rapporti
personali ed economici con la Sardegna;
lo stato di incertezza e di confusione che ancora regna nelle procedure di
attribuzione delle rotte e l’inerzia assoluta
per quanto riguarda la definizione della
disciplina sull’utilizzo delle risorse per la
« continuità territoriale merci »;
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sono migliaia i cittadini sardi che si
spostano dall’isola al continente sia per
motivi di lavoro che per motivi di studio,
impegna il Governo
a prevedere la piena applicazione del principio di continuità territoriale per i territori della Sardegna tramite l’incremento
del numero dei voli, delle rotte e delle
frequenze, la piena operatività di diversi
vettori, il riconoscimento di tariffe speciali
per gli emigrati sardi i loro coniugi ed i
loro figli.
9/2320-A/46. Schirru, Calvisi, Pes, Melis,
Marrocu, Fadda, Quartiani, Siragusa.
La Camera,
premesso che:
l’attività venatoria è regolata nel
nostro ordinamento dalla legge n. 157 del
1992;
che tale legge necessita di urgenti
adeguamenti sia alle mutate condizioni
sociali, ambientali e naturalistiche che degli imprescindibili adeguamenti alla nuova
legislazione comunitaria;
che presso le Camere sono depositate da tutti i gruppi numerose proposte di
legge che intervengono in tal senso;
preso atto dello stralcio dell’articolo 16 dal testo di Legge comunitaria,
reso necessario dalla necessità di un più
approfondito esame della riforma della
legge n. 157 del 1992, di fatto già calendarizzata al Senato, e di un adeguamento
dei tempi di prelievo in funzione della vita
biologica delle singole specie (dir. 79/409/
CEE),
impegna il Governo
a predisporre quanto prima una proposta
organica di adeguamento alla normativa
comunitaria della legislazione nazionale in
tema di attività venatoria e tutela della
fauna selvatica.
9/2320-A/47. Nola, Beccalossi, Luciano
Rossi, Bellotti, Faenzi, Biava.
Atti Parlamentari
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ALLEGATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Motivazioni del rinvio da parte del Cipe
del trasferimento alla Sicilia di 4 miliardi
di euro derivanti dal fondo per le aree
sottoutilizzate – 3-00529
COMMERCIO, LO MONTE, BELCASTRO, IANNACCONE, LATTERI, LOMBARDO, MILO e SARDELLI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
la regione Sicilia da tempo attende
che il Cipe trasferisca 4 miliardi di euro
derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate;
ancora una volta l’8 maggio 2009 il
Cipe ha rinviato senza alcuna motivazione
plausibile il trasferimento di risorse essenziali per l’avvio o il completamento di
interventi strutturali necessari e improcrastinabili per la Sicilia;
il Ministro interrogato, nei giorni precedenti alla riunione del Cipe, aveva accertato che l’istruttoria era stata completata e che, quindi, non vi erano ostacoli al
trasferimento dei fondi per le aree sottoutilizzate alla regione Sicilia;
nel Meridione e, in particolare, in
Sicilia l’economia è in ginocchio per una
gravissima crisi infrastrutturale e i 4 miliardi di euro rappresenterebbero per gli
imprenditori, i giovani e le famiglie, la
certezza di programmi di sviluppo che
contrastino concretamente l’abbandono
della regione per motivi di lavoro;
il presidente della regione Sicilia,
onorevole Raffaele Lombardo, nel commentare il mancato trasferimento di 4
miliardi di euro da parte del Cipe, ha
parlato di abuso perpetrato nei confronti
del popolo siciliano;
già in passato, nel 2007, presidenti di
provincia e sindaci hanno dovuto manifestare per il reintegro di risorse destinate ai
programmi di viabilità ed ancora oggi
sarebbero pronti, insieme alla regione, a
tornare a Roma a manifestare per l’immediato trasferimento delle risorse dei
fondi per le aree sottoutilizzate alla Sicilia;
non è più ammissibile lo stillicidio
nel drenaggio di risorse dei fondi per le
aree sottoutilizzate al quale si è assistito in
più provvedimenti, fino al decreto-legge
per l’emergenza terremoto che destina dai
2 ai 4 miliardi di euro alla ricostruzione
dell’Abruzzo –:
quali siano le motivazioni per il rinvio da parte del Cipe del trasferimento di
4 miliardi di euro alla Sicilia di fondi per
le aree sottoutilizzate, vista l’improrogabilità del trasferimento delle citate risorse,
quale sia la data precisa nella quale i citati
fondi saranno trasferiti alla regione Sicilia.
(3-00529)
Tempi e modalità per il ripristino del
ponte storico sul fiume Po, sulla strada
statale n. 9 via Emilia, e realizzazione del
secondo ponte a Piacenza – 3-00530
DE MICHELI, MIGLIAVACCA, BERSANI, SERENI, BRESSA, MARIANI,
QUARTIANI, GIACHETTI, BRAGA, BE-
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
NAMATI, MARCHI, BOCCI, BRATTI,
ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MARTELLA,
MASTROMAURO, MORASSUT, MOTTA,
REALACCI e VIOLA. — Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere
– premesso che:
il 30 aprile 2009 è ceduta una delle
campate del ponte sul Po che sosteneva la
strada statale n. 9 via Emilia, asse di
collegamento essenziale tra l’Emilia Romagna e la Lombardia, nel territorio dei
comuni di Piacenza (Emilia) e S. Rocco al
Porto (Lombardia);
risulta da atti del comune di Piacenza
che sin dalla alla fine degli anni ’80 era
stato redatto il progetto di massima, recepito nel protocollo di intesa sottoscritto
il 7 giugno 1988 dalle regioni Emilia
Romagna e Lombardia, unitamente alle
province di Milano e Piacenza ed i comuni
di Piacenza, San Rocco al Porto e Guardamiglio, della variante della strada statale
n. 9 via Emilia, con nuovo ponte sul Po, e
che detta variante risultava recepita negli
strumenti di pianificazione degli enti competenti, tra i quali, in primis, l’Anas;
nel novembre 1994, a seguita di una
piena, il ponte, ora crollato, fu oggetto di
controlli statici;
nell’ottobre 2002 vi fu una successiva
imponente piena del fiume, a seguito della
quale i tecnici dell’Anas – compartimento
di Milano, come si legge nel verbale della
riunione alla prefettura di Piacenza del 21
ottobre 2002, prot. 1236 gab., affermavano
di aver « individuato una profonda erosione di circa tre metri della spalla su cui
poggia il primo pilone del ponte, che
comporta l’attuazione di urgenti lavori di
consolidamento »;
con un ordine del giorno degli onorevoli Tommaso Foti e Massimo Polledri,
accolto dal Governo, veniva indicata la
priorità della realizzazione di un secondo
ponte sul Po a Piacenza;
nel 2002 una nota dei sindaci di
Piacenza e San Rocco al Porto (Lodi) ad
Anas – compartimento di Milano richie-
Camera dei Deputati
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deva l’esecuzione di lavori di intervento
per messa in sicurezza del ponte sul fiume
Po (strada statale n. 9 via Emilia) e di
completare le opere previste dal progetto
di messa in sicurezza del ponte sul Po;
con l’accordo preliminare del 24
aprile 2002, stipulato da Anas, regione
Emilia Romagna, regione Lombardia, provincia di Piacenza, provincia di Lodi, comune di Piacenza, comune di Guardamiglio e comune di San Rocco al Porto,
avente ad oggetto « ss. via Emilia variante
di Piacenza in complanare all’autostrada
A1, con un nuovo ponte sul fiume Po ed
interconnessione con l’autostrada A1 » si
precisava che:
a) l’Anas chiedeva alla regione Emilia Romagna, al comune e alla provincia di
Piacenza disponibilità e compartecipazione alle spese tecniche per la progettazione definitiva del progetto del nuovo
ponte sul Po (e interconnessione con autostrada A1);
b) era necessario adottare nuove
strutture ed opere pubbliche di particolare
interesse per la riduzione dei problemi di
traffico;
c) il progetto non era stato realizzato per scarsità di mezzi e personale in
dotazione ad Anas (« limitatezza delle risorse disponibili »), sebbene tali opere
pubbliche fossero state inserite al primo
posto della programmazione regionale;
d) il costo complessivo dell’opera
era di euro 123.949.656,00;
e) Anas e pubbliche amministrazioni coinvolte si impegnavano a trovare
risorse nei rispettivi bilanci;
f) Anas assicurava che avrebbe curato l’affidamento della progettazione definitiva e seguito l’intera fase elaborativaesecutiva;
g) l’esecuzione delle opere pubbliche sarebbe avvenuta attraverso il reperimento di risorse messe a disposizione
dagli enti locali e tramite project financing;
Atti Parlamentari
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
con la nota Anas/comune di Piacenza
ed altri (prot. 013254 del 14 maggio 2002)
veniva richiesta la disponibilità degli enti
interessati a contribuire alle spese per la
progettazione definitiva del nuovo ponte
sul Po (e il relativo importo di compartecipazione pari ad oggi a 258.000 euro);
la successiva convenzione, sottoscritta
in data 3 settembre 2003 tra Anas/regione
Lombardia, regione Emilia Romagna, provincia di Piacenza, comune di Piacenza ha
previsto, tra l’altro, che entro un anno
dalla stipula Anas avrebbe dovuto ultimare
le procedure necessarie per l’affidamento
dell’incarico di progettazione e che il progetto relativo all’opera avrebbe dovuto essere ultimato entro il termine di 18 mesi
dall’aggiudicazione (eccettuato il periodo
necessario per il rilascio delle autorizzazioni di legge);
dall’anno 2003 all’anno 2008, tra
l’Anas e gli enti interessati è intercorso un
cospicuo carteggio volto alla definizione
dei progetti preliminari e definitivi per la
realizzazione del nuovo ponte sul Po;
la regione Emilia Romagna il 6 ottobre 2008 comunicava all’Anas che, non
essendo stati eseguiti i lavori né mantenuti
gli impegni a carico della stessa, ex articolo 7 della convenzione 3 settembre 2003,
la regione non aveva potuto procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa (pur
restando disponibile ad effettuare un incontro);
tutti gli enti interessati, pur avendo
tempestivamente assunto i propri obblighi
finanziari, come previsto dalla convenzione doc. 21 (del 3 settembre 2003),
hanno dovuto lasciar decadere gli impegni
per mancata esecuzione dei compiti assunti da Anas (articolo 7 della convenzione
del 2003);
nel frattempo, il 30 aprile 2009, alle
ore 12.30, il ponte sul Po è crollato –:
in che tempi e con quali modalità
verrà riattivato il collegamento provvisorio
e il ripristino del ponte storico che collega
le due sponde, a tal fine anche prevedendo
l’inserimento degli eventi di piena dei
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giorni 29 e 30 aprile 2009 e il crollo del
ponte sul fiume Po, sito sulla strada statale
n. 9, nel decreto sull’emergenza idrogeologica che riguarda la provincia di Piacenza, in vista della costruzione del secondo ponte sul Po, da realizzare mediante la previsione dell’opera nell’ambito
della cosiddetta « legge obiettivo », così
come stabilito dai molteplici impegni sottoscritti con gli enti territoriali. (3-00530)
Misure per innalzare il potere d’acquisto
del reddito dei lavoratori, con particolare riferimento alle famiglie con figli
– 3-00531
TABACCI, VIETTI, VOLONTÈ, GALLETTI, RAO, DELFINO, COMPAGNON,
CICCANTI, NARO, OCCHIUTO e LIBÈ. —
Al Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. — Per sapere – premesso
che:
i dati contenuti nel rapporto 2008
dell’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (Ocse) sulla tassazione dei salari e sulle retribuzioni dei
Paesi collocano l’Italia al ventitreesimo
posto nella classifica delle trenta economie
appartenenti all’organizzazione, con un
salario annuo netto di 21.374 dollari;
se si considerasse unicamente il salario lordo, la situazione non cambierebbe
di molto, posizionando l’Italia al 22o posto,
a causa di retribuzioni lorde medie più
basse rispetto a quelle francesi o tedesche,
per esempio;
il progressivo declino dei salari in
Italia rispetto ai Paesi europei, segnalato
dall’Ocse (in media la busta paga italiana
è circa il 17 per cento più leggera di quella
europea), è imputabile ad una serie di
fattori: innanzitutto l’onerosità del cuneo
fiscale, pari al 46,5 per cento, anche se
inferiore a quello di Francia (49,2 per
cento) e Germania (52 per cento), che
partono, però, da retribuzioni lorde ben
più alte;
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il minor potere d’acquisto penalizza,
soprattutto, le famiglie con figli, che aspettano ancora il quoziente familiare annunciato dal Governo in campagna elettorale,
ma di cui si sono perse le tracce;
il dato italiano sconta anche la presenza di situazioni molto diverse tra le
aree del Paese: spesso i lavoratori del Nord
hanno retribuzioni che sono uguali o superiori a quelle del resto d’Europa, mentre
al Sud si registrano cifre molto inferiori;
l’altro fattore determinante è la presenza di una forza lavoro non qualificata,
che genera bassa produttività rispetto agli
altri Paesi;
per il Ministro interrogato, la colpa
del mancato adeguamento dei salari registrata dall’Ocse è « della sinistra e del
sindacato ideologizzato », « prigionieri di
una borghesia parassitaria e cialtrona »:
un’interpretazione riduttiva del fenomeno
che andrebbe aggredito con strumenti e
risorse adeguati alla sua gravità;
le aspettative degli imprenditori sull’occupazione, intanto, prevedono una riduzione degli organici nei prossimi sei
mesi, soprattutto nel comparto metalmeccanico, che rappresenta l’ossatura del sistema industriale italiano –:
quali misure concrete il Governo intenda adottare per sostenere i lavoratori
italiani costretti a fronteggiare la crisi
economica con redditi inferiori ai loro
colleghi europei e con un potere d’acquisto
che penalizza, soprattutto, le famiglie con
figli.
(3-00531)
Iniziative per migliorare i livelli retributivi dei lavoratori attraverso misure di
carattere fiscale e in materia di ammortizzatori sociali – 3-00532
PALADINI, BORGHESI, DONADI e
EVANGELISTI. — Al Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. — Per
sapere – premesso che:
risulta dall’ultimo rapporto dell’Ocse
che i redditi da lavoro italiani sono tra i
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più bassi tra i trenta Paesi più sviluppati,
collocandosi al ventitreesimo posto. In Europa occidentale solo in Portogallo esistono salari più bassi;
nell’ambito Ocse, solo i redditi dei
salariati dell’Est Europa, dei messicani e
dei turchi sono più bassi dei nostri;
lo stipendio netto di un lavoratore
single italiano è pari a tre quarti della
media dei 15 Paesi della vecchia Unione
europea;
nel 1995 il reddito italiano pro capite
era superiore di circa il 4 per cento a
quello medio relativo ai 15 Paesi dell’Unione europea; nel 2008 è, invece, sceso
sotto la media di circa il 10 per cento: in
pratica, « l’italiano medio » si è impoverito
quasi dell’un per cento all’anno in rapporto agli altri appartenenti all’Unione
europea;
senz’altro il « cuneo fiscale », la differenza fra il costo del lavoro per l’azienda
e quanto concretamente incassa il lavoratore, incide molto nel nostro Paese, anche
per l’alto livello della pressione fiscale che
si esercita sui redditi da lavoro, in conseguenza dell’ampiezza dell’evasione fiscale
che impone circa 9 punti percentuali di
pressione fiscale in più ai contribuenti
fiscalmente onesti;
da anni non viene restituito, neanche
parzialmente, il drenaggio fiscale, mentre
è stato calcolato che nel 2008 la differenza
tra quanto il contribuente paga e quanto
pagherebbe, senza l’aumento dell’aliquota
media indotto dall’inflazione, è pari a 3,7
miliardi di euro;
il mancato recupero del fiscal drag ha
pesato, secondo la Banca d’Italia, per 2/3
sulla perdita del potere d’acquisto degli
ultimi 5 anni. In altre parole i lavoratori
hanno perso 1.182 euro dal 2002 al 2008
(dati Ires Cgil);
la Banca d’Italia, tramite l’indagine
sui bilanci delle famiglie italiane, evidenzia
che nel 2000-2006 il reddito delle famiglie
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XVI LEGISLATURA
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con capofamiglia dipendente, in termini
reali, è rimasto stabile rispetto ad una
crescita del 13,6 per cento di quelle con
capofamiglia autonomo: vi è, dunque, anche un problema reale di distribuzione dei
redditi;
incide altrettanto, se non in misura
maggiore, l’esteso utilizzo strumentale
delle tipologie di contratti di lavoro cosiddetto « flessibile », che hanno reso precarie
le condizioni di vita e salariali di milioni
di lavoratori subalterni nel nostro Paese;
per mettere riparo alla crisi finanziaria agli Stati è stato richiesto un intervento di enorme entità a favore degli
istituti di credito;
ma la crisi finanziaria è oramai diventata una vera e propria crisi economica: nei tre mesi del 2009 il prodotto
interno lordo è diminuito rispetto allo
stesso periodo del 2008 del 5,9 per cento;
la crisi economica attuale incide pesantemente sui redditi delle famiglie: in
Europa il tasso di disoccupazione si avvia
a diventare pari al 10 per cento;
il rilancio dei consumi, invocato dal
Presidente del Consiglio dei ministri come
principale strumento anticrisi, appare inevitabilmente legato ad una maggiore stabilizzazione del reddito, la cui costante
precarizzazione ha contratto in maniera
notevole spese ed investimenti, mentre la
deregolamentazione del mercato del lavoro, in assenza dei necessari investimenti,
non ha generato flessibilità ma precarietà;
il ricorso alla flessibilità non può
essere utilizzato come uno strumento per
abbassare i costi del lavoro –:
quali iniziative intenda assumere per
migliorare i livelli retributivi dei lavoratori
italiani tramite misure economiche a favore dei medesimi sia sul piano fiscale,
restituendo il fiscal drag e riducendo il
cuneo fiscale, sia attraverso l’estensione
degli ammortizzatori sociali, sia assumendo iniziative volte a limitare l’utilizzo
strumentale delle tipologie di lavoro atipico.
(3-00532)
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Iniziative per il collegamento del reddito
dei lavoratori ai risultati economici conseguiti dalle imprese – 3-00533
CICCHITTO, BOCCHINO e SALTAMARTINI. — Al Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali. — Per sapere
– premesso che:
nella classifica Ocse relativa ai salari
medi netti annui dei lavoratori, l’Italia
occupa il 23o posto a causa di retribuzioni
lorde contenute e, soprattutto, per il forte
peso del cuneo fiscale e contributivo sui
salari, rispetto al quale il Paese è ai livelli
alti della graduatoria;
il preoccupante dato ha sollecitato un
serio confronto sui possibili correttivi ad
una situazione determinata anche da errate scelte del passato (l’eccessiva centralizzazione del modello contrattuale, ad
esempio, ha dato luogo a bassi salari,
bassa produttività ed alto costo del lavoro
per unità di prodotto);
tra le possibili soluzioni ipotizzate,
oltre alle misure di detassazione delle voci
retributive riferite alla produttività e alla
qualità del lavoro attuate e confermate dal
Governo, particolare rilievo sembrano assumere la valorizzazione del nuovo accordo sulla struttura della contrattazione
di lavoro e l’individuazione di forme di
partecipazione dei dipendenti agli utili
d’impresa, che consentirebbero ai lavoratori di vedere riflessa in misura significativa nel proprio salario la parte positiva
del rischio d’impresa;
tale soluzione, nel cui ambito un
determinante ruolo spetta alle parti sociali, avrebbe effetti positivi sui livelli retributivi, sulla produttività e sulle prospettive di ripresa della nostra economia –:
quali iniziative intenda assumere il
Governo per collegare il reddito dei lavoratori ai risultati economici effettivamente
conseguiti dalle imprese, al fine di rilanciare lo sviluppo del sistema economico
nazionale ed incentivare la produttività del
lavoro.
(3-00533)
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Misure per il sostegno della natalità
e della famiglia – 3-00534
COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO,
REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA,
BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D’AMICO, DOZZO,
GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO
GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA
MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI,
PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI,
RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI,
SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI,
TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata in
sede Onu il 10 dicembre 1948, definisce la
famiglia nucleo fondamentale della società
e dello Stato e come tale deve essere
riconosciuta e protetta;
il combinato disposto degli articoli
della Costituzione 29 (famiglia società naturale fondata sul matrimonio) e 31 (La
Repubblica agevola con misure e altre
provvidenze la formazione della famiglia
(...) con particolare riguardo alle famiglie
numerose) enuncia in modo inequivocabile
il regime preferenziale che deve avere la
famiglia, quale nucleo fondamentale della
società;
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che in pochi anni è riuscita ad invertire il
trend demografico negativo, grazie ad interventi mirati a considerare la famiglia
parte integrante dello Stato, al centro di
una politica di sicurezza sociale;
l’autonomia impositiva regionale e locale disegnata dalla nuova legge delega sul
federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) è
diretta a superare la logica dei trasferimenti vincolati ad alto tasso di burocrazia
e a basso tasso d’incidenza sullo sviluppo
reale e ad aprire così una nuova stagione
anche per la tutela della famiglia. Questa
nuova autonomia regionale e locale sarà,
infatti, guidata in base ai principi di coordinamento, che, ai sensi dell’articolo 119,
secondo comma, della Costituzione, sono
elencati all’articolo 2 della legge delega.
Tra questi è utile qui ricordare quello del
favor familiae, che dispone: « individuazione di strumenti idonei a favorire la
piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31
della Costituzione, con riguardo ai diritti e
alla formazione della famiglia e all’adempimento dei relativi compiti ». Si tratta di
principi altamente innovativi che connotano questa riforma del federalismo fiscale
nella direzione di un maggiore riconoscimento fiscale dei carichi familiari e,
quindi, nella direzione di una maggiore
attuazione di quel favor familiare, che
orienta il nostro dettato costituzionale;
la famiglia, nonostante in questi ultimi anni abbia subito gli attacchi di una
politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro
su cui si fondano le comunità locali, il
sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle
forme di disagio sociale;
il gruppo parlamentare della Lega
Nord ha presentato una proposta di legge
(Atto Camera n. 664), che intende affrontare in maniera sistematica la prima e più
importante esigenza della famiglia: quella
di esistere conferendo piena attuazione
all’articolo 31 della Costituzione, il quale
sancisce che « la Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze
economiche la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi ». È
triste ammetterlo, ma tale principio fondamentale sancito dalla Carta costituzionale non ha mai trovato un’appropriata
attuazione;
si è chiamati a prendere esempio
dalle politiche messe in atto in questi anni
in altri Paesi europei; tra tutti, la Francia
l’obiettivo principale che si intende
perseguire con l’approvazione della proposta di legge presentata dal gruppo par-
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lamentare della Lega Nord è, infatti,
quello di incentivare la natalità attraverso
una serie di strumenti che intervengano
nella fascia d’età più delicata del bambino
(fino al compimento del terzo anno di età):
sostenere la famiglia quale nucleo fondamentale della società; incentivare la natalità attraverso strumenti di sostegno economici; affermare il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale e il riconoscimento del ruolo di rappresentanza delle
associazioni familiari; riconoscere il concepito quale componente a tutti gli effetti
della famiglia; assicurare libertà di scelta
alle famiglie nell’individuazione dei servizi
per la prima infanzia e per tutti gli altri
beni e servizi necessari alla cura e all’assistenza dei figli minori; introdurre un
sistema fiscale basato sul quoziente familiare; riformare i consultori familiari, al
fine di dimostrare nei fatti una particolare
attenzione e sensibilità ai diritti dei minori
e della famiglia, tutelando il valore sociale
della genitorialità e del concepito;
nel nostro Paese il sistema fiscale
continua ad operare come se la capacità
contributiva delle famiglie non sia influenzata dalla presenza di figli e dall’eventuale
scelta di uno dei due coniugi di dedicare
parte del proprio tempo a curare, crescere
ed educare i figli. Mentre di norma in tutti
gli altri Paesi europei a parità di reddito
la differenza tra chi ha e chi non ha figli
a carico è consistente;
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il sistema di tassazione deve essere
riformulato sulla base del quoziente familiare; tale sistema permetterà, finalmente,
di lasciare a disposizione del nucleo familiare una maggiore disponibilità di reddito, ponendo fine all’iniqua penalizzazione a cui è sottoposta dall’attuale sistema fiscale;
investire nelle politiche familiari significa, pertanto, investire sulla qualità
della struttura sociale e, di conseguenza,
sul futuro stesso della nostra società. Tali
interventi richiederanno uno sforzo economico rilevante, ma dovuto poiché prioritario;
nel Libro bianco sul welfare, recentemente pubblicato dal ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
si afferma: « le politiche di welfare devono
favorire la famiglia (...) lo strumento primario dovrà essere una regolazione fiscale
premiale e proporzionata alla composizione del nucleo familiare » –:
quali misure concrete il Ministro interrogato intenda assumere, anche alla
luce delle linee programmatiche del libro
bianco, al fine di adottate in tempi brevi
misure dirette al sostegno della natalità e
della famiglia, in particolar modo per i
nuclei familiari con persone diversamente
abili, al fine di invertire il trend demografico negativo che vede l’Italia tra i Paesi
europei e mondiali con il più basso tasso
di natalità.
(3-00534)
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RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA
ALL’UNIONE EUROPEA PER L’ANNO 2007
(DOC. LXXXVII, N. 1)
Risoluzioni
La Camera,
esaminata la relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per
l’anno 2007;
considerato che:
a) l’esame della Relazione per il
2007, in ragione dell’avvio della nuova
legislatura e della procedura prevista dal
regolamento della Camera dei deputati,
che ne prescrive l’esame congiunto con il
disegno di legge comunitaria, è stato avviato alla Camera dei deputati a lunga
distanza dalla sua predisposizione e ben
oltre l’anno di riferimento;
b) il documento, pertanto, non fornisce elementi utili né in merito all’azione
svolta dall’Italia nelle sedi decisionali comunitarie né in merito agli orientamenti
che il Governo intende tenere sulle questioni di maggiore rilievo e non sembra
pertanto prestarsi ad un esame sul merito
delle indicazioni in essa contenute;
c) è imminente la presentazione
della relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2008,
che conterrà elementi aggiornati con riferimento agli aspetti richiamati;
d) il 22 aprile 2009 la Camera ha
già approvato, in esito all’esame del Programma legislativo e di lavoro per il 2009
della Commissione europea e del Programma dei diciotto mesi del Consiglio
dell’Unione europea presentato dalle Pre-
sidenze francese, ceca e svedese, due risoluzioni (Gottardo ed altri n. 6-00017 e
Gozi ed altri n. 6-00019) che definiscono
indirizzi per l’azione del Governo sui più
importanti temi e proposte all’attenzione
delle istituzioni europee;
sottolineato che:
a) occorre promuovere una partecipazione più attiva del Parlamento italiano al processo di formazione delle politiche e della normativa europee, avvalendosi sia degli strumenti previsti dai trattati
e dalla normativa nazionale vigente che
delle nuove procedure prospettate dal
Trattato di Lisbona;
b) la relazione sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea assume in
questo contesto una particolare importanza in quanto consente di realizzare un
più stretto raccordo tra Parlamento e
Governo nella definizione degli orientamenti e delle posizioni che il nostro Paese
dovrà assumere, per partecipare in modo
efficace e coerente alle varie fasi di elaborazione delle decisioni comunitarie e
per acquisire a consuntivo elementi di
informazione e valutazione sulle posizioni
assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee;
c) è opportuno avviare un’attenta
riflessione su una possibile revisione delle
attuali procedure regolamentari, in maniera da rendere più tempestivo l’esame
della Relazione annuale, eventualmente
anche in vista di un abbinamento dell’esame della Relazione annuale e di
quello degli strumenti di programmazione
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politica e legislativa della Commissione
europea e del Consiglio dell’UE, in modo
da concentrare in un’unica sessione comunitaria, collocata ad inizio d’anno, la
definizione degli indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione
delle politiche dell’Unione europea;
d) la Camera ha notevolmente incrementato nella legislatura in corso
l’esame di progetti di atti comunitari e
dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo
127 del proprio regolamento;
e) occorre rendere ancora più sistematico e tempestivo l’esame di progetti
di atti comunitari e di questioni prioritarie
all’attenzione delle Istituzioni europee, anche valutando la possibilità di rivedere i
meccanismi previsti dal regolamento della
Camera, con particolare riferimento al
ruolo della Commissione politiche dell’UE;
f) la Camera ha altresì consolidato
il dialogo politico con la Commissione
europea, mediante la trasmissione diretta
dei propri atti di indirizzo in materia
europea e la ricezione delle relative osservazioni della medesima Commissione;
g) il dialogo politico con la Commissione europea potrebbe essere ulteriormente rafforzato con l’introduzione nel
regolamento di procedure che consentano
agli organi parlamentari di adottare atti o
osservazioni specificamente e direttamente
indirizzati alla Commissione stessa;
h) in questo contesto l’attuazione
delle disposizioni relative al ruolo dei
Parlamenti nazionali previste dal Trattato
di Lisbona deve costituire una priorità
assoluta per la Camera dei deputati;
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siano presentate entro il termine del
31 gennaio di ogni anno, termine previsto
dall’articolo 15 della legge n. 11 del 2005
e siano redatte secondo criteri più omogenei ed in forma più sintetica;
rechino specifica indicazione, in conformità al dettato dell’articolo 15 della
legge n. 11 del 2005, degli orientamenti
che il Governo intende assumere con riferimento agli specifici settori di attività
dell’Unione europea nell’anno in corso;
diano adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo
agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell’Unione europea nonché dei casi di apposizione della
riserva di esame parlamentare ai sensi
dell’articolo 4 della legge n. 11 del 2005;
a garantire la costante e tempestiva
informazione del Parlamento sulle iniziative adottate dal Governo nella cosiddetta
fase ascendente del processo decisionale
europeo, con particolare riferimento ai
temi segnalati nelle risoluzioni approvate
annualmente dal Parlamento in merito
alla Relazione nonché al Programma legislativo della Commissione europea e agli
altri strumenti di programmazione delle
istituzioni europee;
ad individuare modalità idonee affinché la trasmissione alle Camere dei progetti
di atti comunitari risulti effettivamente
qualificata, oltre che tempestiva, secondo
quanto previsto dall’articolo 3 della legge
n. 11 del 2005, anche mediante la trasmissione di schede o relazioni tecniche sui
progetti di atti di maggiore rilevanza;
impegna il Governo:
a dare maggiore ed autonomo rilievo
all’informazione alle Camere concernente
le proposte e le materie che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni del
Consiglio dei ministri dell’Unione europea,
secondo quanto previsto dall’articolo 3,
comma 4, della legge n. 11 del 2005;
ad assicurare che le prossime Relazioni annuali sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea:
ad incrementare le risorse a disposizione del Comitato interministeriale per
gli affari comunitari europei (CIACE), al
fine di rafforzare il ruolo nella fase ascen-
rilevata la necessità che la presente
risoluzione sia trasmessa alla Commissione
europea nell’ambito del dialogo politico,
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dente del nostro Paese, in maniera coordinata con i diversi livelli di governo;
2008 che non potrà non tenere conto della
crisi economico-finanziaria sopravvenuta;
ad istituire presso tutti i ministeri,
senza oneri aggiuntivi, un servizio competente per i rapporti con l’Unione europea
che segua in modo coerente sia la fase
ascendente sia quella discendente del processo decisionale europeo;
valutato il contenuto della prima
parte della Relazione per il 2007, riferibile
agli sviluppi del processo di integrazione
europea, alle relazioni esterne e alla cooperazione intergovernativa;
ad accrescere la presenza dei funzionari dei ministeri e delle altre amministrazioni presso la rappresentanza italiana
all’Unione europea, in maniera da consentire un più efficace lavoro ai vari tavoli in
cui si svolgono i negoziati nella fase di
predisposizione della normativa europea;
ad assicurare un’adeguata presenza
presso le istituzioni dell’Unione europea di
funzionari delle amministrazioni italiane,
in qualità di esperti nazionali distaccati
(END), secondo la normativa vigente e
senza oneri aggiuntivi;
ad avviare specifiche iniziative di formazione e comunicazione volte a promuovere la conoscenza dell’ordinamento e
delle politiche europee e del loro impatto
sull’Italia;
ad adoperarsi per assicurare un’adeguata informazione sulle attività e il funzionamento dell’Unione europea, anche
promuovendo la trasmissione da parte
della RAI, in fasce orarie di ascolto medioalto, di contenuti europei appropriati sia
nei tele e radiogiornali, sia nelle trasmissioni di approfondimento o divulgative.
(6-00021) « Centemero, Pescante, Buttiglione, Formichella, Gozi, Pini, Razzi,
Stucchi ».
La Camera,
esaminata la Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel
2007, trasmessa il 31 gennaio 2008, il cui
esame è da collocare nella prospettiva
dell’imminente presentazione da parte del
Governo della Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per il
ritenuto che tali ambiti risentono in
questo momento della mancata entrata in
vigore del Trattato di Lisbona e che sul
carente rilancio del ruolo esterno dell’Unione europea pesa negativamente il
sostanziale fallimento della cosiddetta politica europea di vicinato (PEV);
considerato che l’azione del Governo
italiano a sostegno del processo di integrazione europea di tutti i Paesi dei Balcani occidentali è determinante per una
piena stabilizzazione dell’area e per il
consolidamento della pace e della sicurezza su tutto il continente;
espressa altresì la necessità di avviare
una cooperazione stabile con Mosca in
funzione di un processo integrativo europeo, anche con riferimento al Partenariato
Orientale e agli ulteriori strumenti della
PESC, al fine di superare gli schematismi
delle logiche di influenza e per promuovere la gestione comune di questioni di
natura strategica quali il tema energetico
o il rischio di instabilità, ancora presente
nel cuore del continente europeo;
considerato che il Vertice UE-Stati
Uniti tenutosi a Praga il 5 aprile scorso ha
posto le premesse per una nuova fase nei
rapporti euro-americani, basata su una
strategia condivisa di fronte alle grandi
questioni planetarie, dalla crisi economica
e finanziaria globale alla lotta al cambiamento climatico e alla sicurezza energetica;
ribadita la necessità di portare a
compimento il processo che ha portato
alla nascita dell’Unione per il Mediterraneo, nella consapevolezza che soltanto un
convinto impegno di collaborazione tra
l’Unione europea e i Paesi della sponda
sud per lo sviluppo del continente africano, anche nell’ottica di rilancio della
PEV, potrà garantire nel medio termine la
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soluzione a questioni cruciali per tutti i
Paesi membri dell’Unione europea, a partire dalla lotta contro il terrorismo fondamentalista e il fenomeno dell’immigrazione clandestina;
tenuto conto della richiesta della Turchia di voler far parte della Unione europea
laddove, tuttavia, nella sua zona orientale,
si è recentemente verificato un ennesimo
episodio di barbarie legato a valori culturali
che si discostano notevolmente da quelli
europei e che ha visto protagonista una
ragazza di ventitré anni, alla quale, « accusata » di aver tradito il marito, sono state
tagliate le orecchie e il naso e inferte diverse
ferite da taglio al ventre, per riscattare
l’onore della famiglia;
considerato inoltre che appare necessario e improcrastinabile favorire la cooperazione tra gli Stati membri per la
creazione di un sistema di controllo comune delle frontiere ed al contempo intervenire per sviluppare una legislazione
comune in tema di asilo,
impegna il Governo:
a intervenire con iniziative specifiche
finalizzate a sbloccare lo stallo che si è
determinato riguardo al processo di ratifica del Trattato di Lisbona, in modo da
determinare rapidamente l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di
governance dell’Unione europea;
a procedere ad una verifica della
congruità dell’esperienza sinora svolta
dalla cosiddetta « politica di vicinato »;
ad intervenire con un’opera di moral
suasion nei confronti della Turchia perché,
in funzione della sua richiesta di far parte
dell’UE, si impegni maggiormente, affinché
anche nelle zone più periferiche del Paese
arrivi, attraverso strumenti di cooperazione culturale e scolarizzazione, lo spirito
dei valori europei di tolleranza e rispetto
della dignità umana;
ad assumere impegni concreti affinché si realizzi uno spazio comune in
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
20
MAGGIO
2009 —
N.
180
materia di sicurezza, regolando a questo
scopo in maniera coerente e condivisa i
flussi migratori intracomunitari ed extracomunitari, in base a principi di solidarietà, di effettiva occupazione e di capacità
di sussistenza;
ad aumentare la trasparenza nelle
politiche di assegnazione dei fondi europei, anche attraverso la possibilità di verificare avanzamento e procedure di assegnazione on-line e la revisione dei criteri
di assegnazione e la supervisione in capo
ai ministeri;
ad assumere tutte le iniziative necessarie per mettere in campo una serie di
interventi mirati allo sviluppo di una politica del lavoro capace di coniugare flessibilità e sicurezza, opportunità e diritti,
investendo sulla sicurezza del reddito
come molla di sviluppo. Appare, altresì,
necessario sottoscrivere un patto sociale
europeo per l’erogazione di aiuti ed ammortizzatori sociali ai lavoratori disoccupati, in relazione alle effettive capacità di
sostentamento, alla numerosità del nucleo
familiare, alla possibilità di ricollocamento
nel mercato del lavoro comunitario;
a dare la necessaria priorità alle
iniziative in grado di garantire in concreto
le pari opportunità tra uomo e donna, con
particolare riferimento all’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione
professionale e alle condizioni di lavoro,
anche attraverso la conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro;
a promuovere politiche sociali di sostegno alla maternità e paternità, anche
attraverso l’incremento delle strutture e
dei servizi per l’infanzia e, in particolare,
per la fascia neonatale e pre-scolastica;
a promuovere una carta dei diritti
della conoscenza europea per un pari
accesso all’informazione da parte dei cittadini, anche attraverso l’eliminazione del
divario oggi ancora esistente tra il nostro
Paese e altri Paesi membri, nell’accesso ad
internet e ai servizi informatici.
(6-00022)
« Evangelisti ».
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