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Genetta ufficiale
ISSN 0378-701 X
C 234
27° anno
delle Comunità europee
4 settembre 1984
Edizione
in lingua italiana
Comunicazioni ed informazioni
Numero d'informazione
Sommario
I
Pagina
Comunicazioni
Corte dei conti
84/C 234/01
Relazione speciale della Corte dei conti sul funzionamento dell'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine
Relazione speciale n.
2/84 della Corte dei Conti (vedi
3a
pagina di copertina).
1
4.9.84
N.C 234/1
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
(Comunicazioni)
CORTE DEI CONTI
RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI
sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine
(84/C 234/01)
F
(Osservazioni, articolo 206 bis del trattato CEE)
V
La presente relazione è stata adonata dalla Corte dei conti nella sua riunione del 19 luglio 1984, in
applicazione dell'articolo 206 bis del trattato CEE. In precedenza, il 10 aprile 1984, la relazione è stata
trasmessa, per osservazioni, alla Commissione le cui risposte figurano alla fine della presente
relazione.
*
~
INDICE
Paragrafi
1. Obiettivi del regime delle carni ovine
2. Obiettivi della presente indagine
3.6
2
4.2
3
-
5.4
3
6.1 -
6.5
3
- 7.6
8.1 - 8.7
9.1 - 9.3
10.1-10.7
4
,..'.'
armonizzazione
5.1
6. Calcolo del premio
7. Efficacia degli accordi di autolimitazione
; . . . .
8. Misure di smercio previste dal regolamento di base
9. Problemi specifici
di alcuni paesi
¡ .
.'
10. Valutazione complessiva
2
4.1 3.1
'
4. Principali elementi del meccanismo di sostegno
e
2
2.1
3. Produzione e consumo di carni ovine
5. Prezzi di riferimento
Pagina
1.1
7.1
5
6
6
ALLEGATI
I. Statistiche del mercato comunitario - Carni ovine
II. Mercato comunitario delle carni ovine
membro (1981-1983)
e
caprine
.
Prezzi medi di mercato per regione
8
Stato
9
,
IH. Stanziamenti di bilancio e pagamenti per le carni ovine e caprine (1980-1983)
10
_
RISPOSTE DELLA COMMISSIONE
Applicazione di regolamenti del Consiglio
e
;
Osservazioni specifiche sulla valutazione complessiva della Corte dei conti
11
·
.'.'
11
Ν. C 234/2
4.9.84
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
un'importanza relativamente scarsa dato che rap¬
presenta soltanto il 4% circa della produzione
comunitaria totale di carni.
1. Obiettivi del regime delle carni ovine
1.1. All'atto della sua istituzione, uno degli obiettivi
immediati del regime delle carni ovine era quello di
favorire l'eliminazione delle differenze intrinseche
esistenti nei due principali mercati: il Regno Unito
e la Francia. Sul mercato del Regno Unito eserci¬
tano un'influenza considerevole le importazioni di
carni congelate a basso prezzo provenienti princi¬
palmente dalla Nuova Zelanda. Tuttavia, il
preambolo del regolamento di base (CEE η.
1837/80) (^indicava tra gli obiettivi dell'organiz¬
zazione comune dei mercati nel settore delle carni
ovine anche la realizzazione di un mercato unico
basato su un regime di prezzi comuni. Pertanto, si
sperava chiaramente che a lungo termine il rego¬
lamento consentisse la creazione di un mercato
comune delle carni ovine, in conformità delle
disposizioni del trattato e della politica agricola
comune. Inoltre, il preambolo prevedeva l'esigen¬
za di rispettare gli obblighi internazionali della
Comunità in questo settore.
3 .2.
All' allegato I, relativo al mercato delle carni ovine
caprine, figurano le principali statistiche comu¬
nitarie sulla produzione, il consumo e le importa¬
zioni. Ad eccezione del 1981, questi ultimi anni
sono stati contraddistinti da incrementi persistenti
benché modesti della produzione in tutti i paesi
comunitari; si prevede che questa tendenza conti¬
nuerà ad affermarsi con il regime attuale.
e
·
3 .3.
Negli ultimi venti anni, il livello annuo di consumo
di carni ovine nella Comunità è rimasto relativa¬
mente stabile, oscillando tra le 900 000 e le
970 000 tonnellate. L'evoluzione del consumo ha
mostrato una certa sensibilità alle fluttuazioni dei
prezzi. L'elasticità della domanda in termini di
prezzo è stata valutata a -0,9 in Francia ed a
- 1,4 nel Regno Unito (').
2. Obiettivi della presente indagine
2.1. La presente indagine esamina, alla luce dell'espe¬
rienza acquisita fino ad oggi, in quale misura ed a
quale prezzo il regime può raggiungere i propri
obiettivi. Svolgendo questa indagine in una fase
iniziale del funzionamento del nuovo mercato, la
Corte ha tenuto conto del disposto dell'articolo 34
del regolamento (CEE) η. 1837/80 del Consiglio,
secondo cui, anteriormente al 1 ° ottobre 1983 (2),
la Commissione avrebbe presentato al Consiglio
una relazione sul funzionamento dell'organizza¬
zione comune di mercato, per consentire al Con¬
siglio, deliberando su proposta della Commissio¬
ne, anteriormente al 1 ° aprile 1984, di prendere gli
opportuni provvedimenti. In effetti, con le pro¬
poste relative ai prezzi per il 1984 la Commissione
ha presentato delle proposte di modifica del rego¬
lamento suddetto che, però, non sono state accet¬
tate dal Consiglio (vedi paragrafo 6.4). In tali
circostanze la Corte richiama in particolare l'atten¬
zione sulle osservazioni formulate nella presente
relazione.
3.4. In virtù del livello relativamente stabile del consu¬
mo e dell'aumento della produzione, il grado di
autosufficienza della Comunità è aumentato pas¬
sando dal 61 % all'inizio degli anni 70, al 69 % alla
fine degli anni 70, ed all'attuale 76 % circa (dopo
l'adesione della Grecia). Poiché, se vengono man¬
tenuti gli attuali prezzi di mercato, non vi è alcuna
probabilità che il consumo aumenti, e poiché
verosimilmente la produzione continuerà a regi¬
strare una tendenza al rialzo, è prevedibile che, nel
prossimo futuro, il livello di autosufficienza della
Comunità aumenti.
3.5. Il divario tra il consumo e la produzione della
Comunità è colmato dalle importazioni, in prove¬
nienza soprattutto dalla Nuova Zelanda; inoltre,
esiste un flusso minore ma importante di agnellini
vivi provenienti dai paesi dell'Europa orientale. La
Commissione ha negoziato con i principali espor- '
tatori una serie di accordi di autolimitazione, in
virtù dei quali i quantitativi annui sono stati fissati
come
3. Produzione e consumo di carni ovine
3.1. Nella maggior parte dei paesi produttori di carni
ovine, la produzione è destinata al mercato inter¬
no. Fanno eccezione l'Australia e la Nuova Zelan¬
da che, insieme, forniscono circa 1*80% delle
esportazioni mondiali di montone e agnello. La
produzione di carni ovine riveste nella Comunità
-
(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980.
(2) In effetti, questa relazione è stata pubblicata
1983 con
il riferimento COM(83) 585 def.
il
31 onobre'
segue:
Origine
Nuova Zelanda
Australia
Argentina
Paesi dell'Europa
orientale ed altri
Designazione delle merci
Tonnellate
Principalmente carni
congelate
Carni congelate
Carni congelate
Principalmente animali .
245 000
17 500
23 000
vivi
34 500
320 000
(') Fonte: Agra Europe Special Report η . 15: «The International
Trade in Lamb and Murton» (settembre 1982).
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3.6. Gli importi totali previsti dagli accordi di autoli¬
mitazione superano di gran lunga il divario tra
produzione e consumo comunitari; tuttavia, in
questi ultimi anni, le importazioni effettive,
soprattutto in provenienza dalla Nuova Zelanda,
hanno registrato una tendenza a situarsi al di sotto
dei totali ammissibili convenuti negli accordi. Nel
documento COM(83) 585 definitivo, la Commis¬
sione ha proposto di negoziare una riduzione degli
importi ammessi nel quadro degli accordi, da
combinarsi con la fissazione di un prezzo minimo
all'importazione.
*
N.C 234/3
5. Prezzi di riferimento ed armonizzazione
5.1. Inizialmente, i prezzi di riferimento si basavano sui
prezzi di mercato delle regioni (eccezione fatta per
la regione del Regno Unito in cui si registravano
prezzi più bassi).
.
5.2. Gli elementi in base ai quali viene fissato il prezzo
di riferimento (regolamento (CEE) η. 1837/80,
articolo 3, paragrafo 2) sono i seguenti:
a) · situazione del mercato nel settore delle carni
ovine durante l'anno in corso;
.
b) prospettive di sviluppo della produzione e del
consumo di carni ovine;
,
4. Principali elementi del meccanismo di sostegno
e) costi
4.1 . Il regolamento di base istituisce un meccanismo di
sostegno i cui principali elementi sono:
a)
b) l'armonizzazione dei prezzi di riferimento al
livello francese, nell'arco di quattro anni, attua¬
ta in base a criteri che prevedono aumenti
variabili annuali dei prezzi di riferimento delle
. regioni, per ridurre, così, progressivamente, i
divari esistenti fra gli stessi;
e)
il pagamento di due tipi distinti di premio,
ovvero il premio per pecora ed il premio
variabile alla macellazione (fino ad ora,
quest'ultimo è stato applicato· soltanto in una
regione);
d) un prelievo di importo pari a quello del premio
variabile («clawback»: recupero) sulle esporta¬
zioni dalla regione interessata; ;
possibilità per gli Stati membri che non
applicano il regime del premio variabile alla
macellazione, di applicare misure di acquisto
all'intervento (in pratica, nessuno si è ancora
avvalso di questa possibilità);
e) la
f) le restrizioni quantitative delle importazioni
mediante accordi di autolimitazione;
g) misure per lo smercio previste dal regolamento
di base e non ancora applicate.
4.2. Il costo del regime è passato da 53 milioni di ECU
nel 1980 ad oltre 250 milioni di ECU nel 1982 ed a
306 milioni di ECU nell983 (vedi allegato III).
(')
d) situazione del mercato negli altri settori di
prodotti animali. e, più particolarmente, in
quello delle carni bovine;
il pagamento di premi ai produttori per com¬
pensare la differenza tra i prezzi di mercato ed i
«prezzi di riferimento» che sono fissati separa¬
tamente per ciascuna regione della Comu¬
nità (');
Le regioni sono definite come segue:
regione 1: Italia; regione 2:r Francia; regione 3: Belgio,
Danimarca, Repubblica federale di Germania, Lussembur¬
go, Paesi Bassi; regione 4: Irlanda; regione 5: Gran Bretagna;
regione 6: Irlanda del Nord; regione 7: Grecia.
di produzione delle carni ovine;
e) esperienza acquisita.
5.3. Date le caratteristiche del mercato delle carni
ovine, il Consiglio ha ammesso che l'armonizza¬
zione dei prezzi di riferimento, che determinano il
livello dell'aiuto, non poteva essere conseguita
immediatamente, ed ha "accettato di scaglionarla in
;
4 anni. L'allegato II illustra l'evoluzione dei prezzi
di riferimento e dei prezzi di mercato nell'ambito
della Comunità; risulta evidente che l'armonizzazione dei prezzi di riferimento, combinata con le
decisioni annuali sui prezzi del Consiglio, ha
comportato un aumento di tutti i prezzi di riferi¬
mento delle regioni,' con conseguente graduale
diminuzione del divario fra di essi (in virtù di
un'accelerazione dell'aumento nelle regioni a prez¬
zi più bassi). In quasi tutti i casi, non vi era
correlazione fra questo aumento ed 'i prezzi di
mercato regionali.
.
5.4. Pertanto, l'armonizzazione dei prezzi di riferimen¬
to (uno dei fattori principali che determinano il
livello di aiuto) rappresenta un meccanismo one¬
roso in ampia misura slegato dall'andamento dei
prezzi di mercato. Tuttavia, qualsiasi progresso
reale verso il conseguimento di un mercato comune
nel settore delle carni ovine dipende dall'armoniz¬
zazione dei prezzi di mercato.
6. Calcolo del premio
6.1. Il metodo di calcolo dell'importo globale del
premio cui una regione ha diritto («envelope») è
identico per tutte le regioni. Si calcola un importo
provvisorio tenendo conto' della produzione
dell'anno precedente e della differenza tra il prezzo
Ni C 234/4
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
campagna 1983/1984 erano inferiori di circa
40 ECU/100 kg alla media dell'anno civile
1981.
di riferimento ed i prezzi di mercato stimati per
regione (concetto di «perdita teorica», esclusivo
del regime delle carni ovine). Eventuali adegua¬
menti sono effettuati successivamente in funzione
dei prezzi di mercato effettivi. Per quanto riguarda
la distribuzione dell'importo globale del premio,
ciascuno Stato membro può scegliere o di pagare
un premio annuo per pecora ai produttori in base
al numero di pecore che possiedono, o di pagare
un premio variabile alla macellazione (') sugli
agnelli posti in vendita. In quest'ultimo caso
l'eventuale saldo dell'«envelope» è distribuito
come premio per pecora. Poiché, dal punto di vista
dei produttori, il pagamento del premio variabile
ha effetti analoghi a quelli di un intervento costan¬
te, il regolamento di base esclude l'applicazione di
misure di acquisto all'intervento per le regioni che
applicano questo tipo di premio.
6.2. Fino ad ora, solo la regione 5 (Regno Unito) (2) ha
applicato il regime di premio variabile alla macel¬
lazione, Nel quadro di questo regime, è il bilancio
comunitario a fornire l'aiuto che nelle altre regioni
grava invece sul consumatore sotto forma di prezzi
di mercato più elevati di quelli della regione 5.
Quando i prezzi di mercato sono inferiori ad un
livello guida (3) (come nel caso della regione 5), il
regime del premio variabile, che comporta un
pagamento settimanale, attrae maggiormente.
4. 9.84
6.4. Nel documento COM(83) 585 definitivo, la Com¬
missione ha formulato talune proposte volte a
limitare il costo del premio variabile alla macella¬
zione. La Commissione ha proposto di concedere il
premio solo alla regione 5 a titolo di misura
transitoria e di limitare l'importo del premio per
pecora ad una percentuale del livello guida (limite
del 25% proposto inizialmente). Tuttavia, nel
fissare i prezzi per la campagna 1984/1985, pur
considerando le proposte della Commissione, il
Consiglio 'ha deciso di non porre un limite al
premio variabile alla macellazione fino a che non si
potesse negoziare un prezzo minimo all'importa¬
zione con la Nuova Zelanda ed altri paesi terzi.
x
6.5. L'allegato III illustra i costi di bilancio del regime e
mostra con chiarezza l'importanza del premio
variabile in tale contesto.
7. Efficacia degli accordi di autolimitazione
6.3. Come illustrato più oltre, la regione 5 rappresenta
anche il principale importatore del mercato. Se da
un canto l'armonizzazione assicura un prezzo di
riferimento crescente, dall'altro, date le caratteri¬
stiche particolari di questa regione, i prezzi di
mercato non ne sono influenzati. Il recupero
(clawback), che ha lo scopo di isolare una regione
dal resto del mercato comunitario, pur eliminando
in effetti qualsiasi incentivo all'armonizzazione dei
prezzi di mercato tra le diverse regioni comunita¬
rie, costituisce uri meccanismo fondamentale per
prevenire un ulteriore deterioramento del mercato
comunitario nella misura in cui il sistema tende ad
allineare i prezzi al livello francese. Nelle condi¬
zioni attuali di funzionamento del regime, i due
fattori chiave per determinare la spesa di bilancio
comunitaria risultano pertanto divergenti: ad
esempio, nella regione 5, il prezzo di riferimento
per la campagna 1983/1984 era superiore del
40 % circa a quello fissato agli inizi del mercato nel
1980/ 1981 , mentre i prezzi medi di mercato per la
(1)
.
7.1. Dalle statistiche di mercato illustrate all'allegato I ,
risulta chiaramente che il livello delle importazioni
a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di riferi¬
mento ostacola l'armonizzazione del mercato.
Tutto sta ad indicare che il livello di autosufficien¬
za della Comunità aumenterà e che di conseguenza
diminuirà il fabbisogno di importazioni. Uno degli
effetti del regime delle carni ovine è stato quello di
accrescere la fiducia dei produttori nelle prospet¬
tive del mercato, effetto che si è tradotto in modesti
aumenti della produzione nella maggior parte delle
regioni, ed in previsioni di continui aumenti in
altre (in particolare nel Regno Unito e in Irlan¬
da). .
7.2. Non è possibile dare uri giudizio sul funzionamen¬
to del mercato senza valutare pienamente l'impatto
decisivo degli accordi di autolimitazione. Sotto il
profilo dei problemi di smercio, questi accordi
sono importanti in quanto la Comunità ha assunto
in questo contesto una serie di impegni che inte¬
ressano lo smercio delle scorte di intervento e le
restituzioni all'esportazione.
Dall'inizio della campagna 1984/1985' questo premio è
limitato alla regione 5.
Fino al 1982/1983, tutto il Regno Unito ha, applicato 'il
.
(2)
sistema del premio alla macellazione.
il sistema del premio variabile, il
prezzo di intervento è denominato «prezzo guida».
(3) Nelle regioni che applicano
7.3. Tuttavia, finora, l'aspetto principale di questi
accordi è consistito nella fissazione di una massi¬
male di 320 000 tonnellate. Anche se il grado di
4. 9. 84
autosufficienza della Comunità dovesse rimanere
invariato (e, tutto indica il contrario), questo
massimale sarebbe superiore alle richieste del
mercato qualora i paesi esportatori, in particolare
la Nuova Zelanda, dovessero adottare una politica
più aggressiva nell'utilizzazione delle quote dispo¬
nibili.
N. C 234/5
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
nutazione. Qualora sul mercato si riscontri un'ec¬
cedenza, il regolamento prevede le seguenti possi¬
bilità.
Restituzioni all'esportazione
-
7.4. Agli inizi del mercato; nel 1980/1981, le impor¬
tazioni sono rimaste notevolmente al di sotto delle
quote fissate dagli accordi di autolimitazione ed il
mercato ha potuto funzionare senza gravi pertur¬
bazioni. Tuttavia, questa stabilità non è stata
mantenuta nel 1982 quando i paesi esportatori
firmatari degli accordi hanno cominciato ad avva¬
lersi in misura crescente delle quote poste a loro
disposizione. Gli accordi prevedono clausole di
salvaguardia per la Comunità, che, però, non
possono essere applicate finché viene rispettata «la
struttura di presentazione tradizionale». Questa
circostanza può costituire una seria minaccia alla
stabilità del mercato comunitario delle carni
ovine.
'
"
'.
8.2. L'articolo 17 del regolamento di base prevede
restituzioni all'esportazione « nella misura necessa¬
ria per consentire l'esportazione dei prodotti».
8.3. Gli accordi di autolimitazione stabiliscono che
l'aiuto sia limitato «a quote tradizionali . . . del
commercio mondiale». Tuttavia, in virtù di una
concessione rinnovata annualmente nel corso dei
negoziati sui prezzi, le esportazioni dalla regione 5
verso paesi terzi sono esenti dal recupero (claw¬
back).
Misure d'intervento
.
7.5. Dato che, nell'ambito degli accordi di autolimita¬
zione, la Nuova Zelanda è il fornitore principale, è
particolarmente importante analizzare l'evoluzio¬
ne delle importazioni da questo paese negli ultimi
anni.
7.6. Negli anni immediatamente precedenti l'organiz¬
zazione del mercato, le importazioni dalla Nuova
Zelanda avevano registrato una tendenza al ribas¬
so e nel 1981 erano state pari a 182 000 tonnellate.
Nel 1982, le importazioni sono aumentate in
misura notevole passando a 224 000 tonnella¬
te ('), ossia ad oltre il 90% della quota fissata dagli
accordi di autolimitazione. Si è ritenuto che ciò
dipendesse dalle difficoltà incontrate dalla Nuova
Zelanda sui mercati del Medio Oriente che, negli
ultimi anni, avevano registrato un forte aumento
della domanda di carni ovine, ma le cui difficoltà di
pagamento avevano indotto gli esportatori neoze¬
landesi a concentrarsi di nuovo sul tradizionale
mercato europeo. La Nuova Zelanda ha esportato
soprattutto in Gran Bretagna. Attualmente, in
conformità degli accordi di autolimitazione, il
carattere di zona sensibile è riconosciuto per la
Francia e l'Irlanda, dove le importazioni sono
limitate a quantitativi specifici. Altri Stati membri
hanno espresso una certa preoccupazione per
l'effetto delle importazioni, in particolare in alcuni
periodi.
8. Misure di smercio previste dal regolamento di base
8.4. L'esperienza acquisita in altri mercati ha mostrato
che una volta iniziato l'acquisto all'intervento,
successivamente i prezzi di mercato presentano un
andamento che non indica alcun rialzo rispetto al
livello precedente. Inoltre, la necessità di congelare
le scorte d'intervento renderebbe il problema ancor
più complesso in quanto creerebbe la possibilità di
immettere sul mercato comunitario tonnellate
extra di carni congelate a prezzo più basso, che
eserciterebbero un'ulteriore pressione sui livelli dei
prezzi di mercato delle carni ovine fresche prodotte
nella Comunità.
8.5. È comunque evidente che, qualora si registri una
forte eccedenza di carni ovine sui mercati comuni¬
tari, la sola misura efficace è rappresentata dal' l'acquisto all'intervento. Tuttavia, tutto sta ad
indicare che un provvedimento del genere si tra¬
durrebbe in un onere molto pesante per il bilancio
della Comunità.
·
8.6. Oltre al costo degli acquisti effettuati dagli orga¬
nismi d'intervento, la Comunità dovrebbe sostene¬
re l'onere relativo all'erogazione dei premi annui
per pecora. Si tratta dei normali mezzi di sostegno
perima regione che non applica il premio variabile
alla macellazione; tuttavia, a norma del regola¬
mento, il costo globale del premio per pecora si
limiterebbe alla differenza tra prezzi di intervento e
prezzi di riferimento. Pertanto, per la gestione del
mercato, gli acquisti all'intervento possono essere
considerati solo come. un'ultima risorsa, molto
.
costosa.
8.1. Il quadro regolamentare deve essere interpretato
alla luce delle disposizioni degli accordi di autoli-
(') Tuttavia, nel 1983,' si. è registrato un certo calo delle'
importazioni.
8.7. Ciò vale anche per l'ammasso privato che, benché
previsto dai regolamenti., non è interessante sotto il
profilo commerciale, a meno che il livello del¬
l'aiuto disponibile sia considerevole.
·
Ν. C 234/6
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
9. Problemi specifici di alcuni paesi
9.1. L'Italia e la Grecia non incontrano limiti derivanti
dall'applicazione del principio dell'«envelope» nel
determinare l'importo del premio da versare.
Queste regioni sono autorizzate ad applicare un
premio per pecora pari a quello stabilito nella
regione 2 (Francia), indipendentemente dal livello
dei prezzi del mercato interno «quando i beneficia¬
ri abbiano dimostrato all'autorità competente che
gli agnelli ottenuti da tali pecore non sono stati
macellati prima dell'età di 2 mesi» (').
sostegno comunitario destinato a colmare il
divario di prezzo tra regioni che applicano regimi
diversi, ma le differenze sostanziali sussistono.
L'evoluzione dei prezzi di mercato nelle due regioni
principali sin dall'introduzione del regime illustra
con chiarezza questo punto:
Prezzi medi di mercato
(in ECU/100 kg)
Campagna
9.2. Nulla indica, che i prezzi di mercato di questa
categoria di agnelli non possano essere definiti
nell'ambito del sistema di rilevamento dei prezzi
stabilito dal regime. Pertanto è difficile spiegare
questa deroga al concetto fondamentale del rego¬
lamento (CEE) n. 1837/ 80 del Consiglio, secondo
cui i premi sono versati ai produttori per compen¬
sare la differenza tra il prezzo di riferimento
regionale ed il prezzo di mercato. È probabile che
l'eventuale applicazione di questa misura, per la
prima volta nella campagna 1983/ 1984, comporti
elementi di controllo ulteriori rispetto a quelli
necessari nei sistemi di pagamento e di controllo di
altre regioni.
'.
9.3. L'applicazione del regime del premio variabile (con
recupero) secondo le disposizioni originarie, ha
dato origine, nell'Irlanda del Nord, ad un grave
problema di contrabbando verso il sud dell'isola,
per - poter beneficiare dei prezzi più elevati ivi
praticati ed evitare al tempo stesso il recupero." Per
combattere questo contrabbando, l'Irlanda del
Nord, a partire dal 1982, è stata considerata una
regione separata in cui si applica solo il premio per
pecora. Anche se così è stato eliminato uno dei
principali incentivi a questo traffico illegale, alcu¬
ne difficoltà permangono, dato che i prezzi prati¬
cati nelle due parti dell'isola continuano ad essere
sostanzialmente diversi. Inoltre, le nuove disposi¬
zioni hanno creato nuove possibilità di traffico
illegale tra l'Irlanda del Nord ed il resto del Regno
Unito.
.
4. 9. 84
1981/1982 .
1982/1983 '.
1983/1984
(6 mesi fino al
Regno Unito
(solo Gran Bretagna
dal 1982/1983
in poi)
Francia
.286
260
214
376
408
423
.
novembre 1983)
10.2. I prezzi di riferimento, tramite le misure di armo¬
nizzazione, sono aumentati nel corso dello stesso
periodo da 329 a 416 ECU per 100 kg nel Regno
Unito e da 371 a 432 ECU per 100 kg in Francia.
Pertanto:
a) l'armonizzazione dei prezzi di riferimento
regionali crea un mercato armonizzato solo in
senso teorico;
b) una formula che cerchi di colmare il divario tra
i regimi servendosi dei fondi comunitari in
questo modo non dà alcun incentivo ad un'ar¬
monizzazione dei prezzi in termini reali.
10.3. Al tempo stesso, le pressioni esterne esercitate sul
mercato dalle importazioni non sono state elimi¬
nate dagli accordi di autolimitazione in quanto:
a)
i massimali fissati da questi accordi erano
troppo elevati, specie se si considerano i pro¬
gressi costanti verso l'autosufficienza comuni¬
taria;
10. Valutazione complessiva
10.1. Il regolamento di base si proponeva di eliminare le
differenze intrinseche esistenti tra le regioni conti¬
nentali da un lato, e il Regno Unito (e in misura più
.'. limitata l'Irlanda) dall'altro. Tuttavia, la normati¬
va in materia ha affrontato i problemi fondamen¬
tali limitandosi a prevedere un meccanismo di
(') Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) η. 1837/80
del Consiglio, GU n. L 183 del 16. 7. 1980 (per l'Italia) e
regolamento (CEE) η. 1195/82 del Consiglio, GU n. L 140
del 20. 5. 1982 (che estende il provvedimento alla Gre¬
cia).
b) gli accordi limitano rigorosamente i poteri della
Comunità per quanto riguarda Io smercio di
eventuali eccedenze future (vedi il precedente
paragrafo 8.3).
10.4. Finora le misure d'intervento sotto forma di
acquisti non sono state ancora applicate ma le
stime relative all'elasticità della domanda in termi¬
ni di prezzo, di cui al paragrafo 3.3 indicano che,
se il regime riuscisse a programmare l'armonizza¬
zione dei prezzi di mercato al livello francese,
potrebbe verificarsi una caduta apprezzabile del
consumo, in specie nel Regno Unito. Pertanto
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
4. 9. 84
esiste il pericolo che, qualora si verificasse un forte
aumento dei prezzi nel Régno Unito, questa
regione potrebbe passare dalla situazione attuale
di deficit ad una situazione di eccedenza, necessi¬
tando di conseguenza di misure d'intervento o di
b) ha consentito un notevole ristagno dei prezzi di
mercato nella regione produttrice più impor¬
tante, situazione che a sua volta ha gravi
ripercussioni sulle altre regioni;
e) non ha conseguito alcun
altre misure di smercio. Il pericolo aumenterebbe
in assenza di misure volte a contenere le importa¬
zioni.
10.5. È evidente che gli acquisti all'intervento e/o
l'ammasso privato sarebbero molto gravosi per il
bilancio della Comunità.
10.6. Come si è indicato in precedenza, il funzionamento
del mercato nel quadro normativo attuale è stato
tale per cui:
a) non è riuscito ad allineare i prezzi di mercato ai
prezzi di riferimento in nessuna regione, ad
eccezione della regione 1 (Italia) e 7 (Grecia).
Anche in queste regioni sono già state richieste
misure protettive;
risultato sotto il
profilo di una generale stabilità del mercato,
;
poiché si può dubitare che il regime possa far
fronte a problemi potenziali a costi ragione¬
voli.
10.7. Date le circostanze, sembra logicò giungere alla
conclusione che una regolazione efficace del mer¬
cato delle carni ovine è ormai sfuggita al controllo
della Comunità. Tuttavia, il bilancio comunitario
è tenuto a far fronte ad un onere importante per
sostenere questo regime ed i dati disponibili fanno
prevedere che tale onere continuerà ad aumentare
in futuro. Pertanto, complessivamente, le disposi¬
zioni relative all'organizzazione comune dei mer¬
cati nel settore delle carni ovine sono difficilmente
conciliabili con i principi di sana gestione finanzia¬
ria dei fondi comunitari.
Queste osservazioni sono state adottate dalla Cone dei conti nella sua riunione del
19 luglio 1984.
Lussemburgo, 27 luglio 1984.
Per la Corte dei conti
Pierre LELONG
Presidente
»
N.C 234/7
Ν. C 234/8
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
4. 9. 84
ALLEGATO I
Statistiche del mercato comunitario
Carni ovine
e caprine
(1 000 tonnellate)
Belgio/
Danimarca
Lussem¬
burgo
4
Produzione
Consumo
Saldo
Scambi intracomunitari:
o
00
^H
R. f. di
Germania
Grecia
20
Francia
119
174
-22
-2
-52
-128
-218
-18
-1
-32
-
-
1
17
-23
.7
-12
-21
Importazioni
Esportazioni
-
Saldo
- 8
-1
.
7
Importazioni da paesi terzi:'
(fra cui Nuova Zelanda)
Esportazioni verso paesi terzi:
Variazione delle scorte
+
Produzione
Consumo
-18
Saldo
-14
-
5
(2)
(5)
(3)
4+2
+
4
(-)
-
1
1
+ 2
-
40
175
-47
-130
-223
-27
-2
-28
- io
- 48
13
14
8
3
-2
- 4
-24
-
-
Totale
283
-430
-147
8
17
.
720
-971
-251
1
97
-20
-
40
- 97
- 2
-186
-251
1
24
(2)
(-)
-3·.
'
-22
Unito
25
-
6
3
-16
Regno
Paesi
Bassi
55
-83
-28
2
120
19
1
11
- 2
9
19
4
44
2
Italia
39
-28
46
-
2
-1
1
9
Irlanda
187
(184)
2
(1)
248
(198)
1
-
3
-
5
1
+
2
+
8
20
265
699
- 7'
-380
-115
-918
55
-83
-28
13
-219
Scambi intracomunitari:
1
00
Importazioni
Esportazioni
-
Saldo
- 3
Importazioni da paesi terzi:
(fra cui Nuova Zelanda)
Esportazioni verso paesi terzi:
Variazione delle~Scorte
+
Produzione
Consumo
-19
-3
Saldo
-15
-2
2
(2)
2
(1)
23
(7)
+
1
4
49
+
1
1
-
119
-51
-30
-18
3
-
7
(3)
9
(5)
21
1
10
4
175
-129
-228
- 10
- 53
-23
40
-28
12
-
20
(4)
- 36
-149
1
1
161
(1)
(159)
1
-
4
+ 4
-
8
+ 4
2
1
-15
(-)
1
3
5
1
4
56
-83
-27
80
225
(182)
-
274
21
-
.
- 80
-219
6
711
9
-420
-970
12
-146
-259
Scambi intracomunitari:
rs
oo
ov
Importazioni
Esportazioni
-
Saldo
- 4
14
T-t
Importazioni da paesi terzi:
(fra cui Nuova Zelanda)
Esportazioni verso paesi terzi:
Variazióne delle scorte
Produzione
Consumo
Saldo
48
1
-
6
-
11
-16
- 3
8
-
3
-2
3
2
(2)
(1)
3
- 10
-25
26
(6)
7
(3)
13
(6)
+
1
-
;
.
-
3
21
120
176
-52
-231
-2
-31
-140
- 20
1
-19
'22
(4)
1
- 39
-
-
-184
-259
1
- 55
207
(201)
1
(1)
.
'
- 3
42
.52
-83
- 7
-31
12
16
3
- 20
+ 3
-26
80
80
-13
1
+ "5
-3
5
-22
-17
1
(-)
8
19
281
(224)
-
285
-411'
-126
4
18
721
-975
-254
Scambi intracomunitari:
fi
OO
ov
Importazioni
Esportazioni
-254
Saldo
Importazioni da paesi terzi:
(fra cui Nuova Zelanda)
Esportazioni versa paesi terzi:
Variazione delle scorte
Nota: Per il 1983 i dati sono provvisori
259
e
incompleti.
5
4* 9. 84
.N.C 234/9
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
ALLEGATO II
Mercato comunitario delle carni ovine -
Prezzi medi di mercato per regione e Stato membro
(1981-1983)
''..·
(Prezzi in ECU/100 kg)
Prezzi per campagna
Re¬
gione
Stato
membro
Campagna
^
1
2
Francia
1980/1981
1981/1982
1982/1983·
.1983/1984
315
347
392
423
1980/1981
1982/1983
.1983/1984:
315
347
392
423
329
379
409
443 (')
R. f. di
Germania
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
315
347
392
423
311
359
315
Paesi Bassi
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
392
423
344
361
349
364 (>)
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
310
343
389
421
331
342
333
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
293
329
379
Irlanda
»
(')
361
376
408
421
345
371
410
432
3
7
430
462
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
' Lussemburgo
6
375
395
428
442
Italia
Belgio/
5
Pre?°
medio
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
Danimarca
4
B
Prezzo medio di mercato
?/Ψ° di
riferimento
Regno Unito
Irlanda del
·
.
\
1981/1982.
Nord
1982/1983
1983/1984
Grecia
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
Prezzi medi di mercato per
441
445 (')
,
.
(')
203
261
281
292 (')
-
'
·
416
227
286
260
219
416
286
273 (>)
367
1981
1982
248
274
280
(')
417
518
442
508 (')
511
391
426
1983
422
347
355
353
.
V
359
349
.365
1981
1982
1983
,
.
363
411
·
1983
.
330
331
345
1982
1983
259
266
258
1982
1983
265
292
1981
494
1982
1983
521
1981
345
371
428
il periodo giugno - dicembre 1983,
1981
1982
1983
1981
1982
4
(')
450
454
446
1981
1982
1983
3Ó2
;
1981
1982
1983
1981
1982
1983
352
348 (>)
,347
'379
per anno civile
497
,
Ν. C 234/10
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
4. 9. 84
ALLEGATO III
Stanziamenti di bilancio e pagamenti per le carni ovine e caprine (1980 - 1983)
(Milioni di ECU)
.
Anno
e
Stanzia¬
Stanzia¬
menti
iniziali
definitivi
linea di bilancio
7111 Ammasso
7112 Altri interventi
Totale del capitolo 71
50,00
53,50
p. m.
236,18
22,54
191,70
191,51
258,72
191,70
191,51
is
00
0\
-
TH
OV
p. m.
e caprine
195,00
29,00
252,00
251,72
p. m.
224,00
252,00
Premio per pecora
Irlanda
3,98
191,51
Totale generale
Premio
Premio
Premio
Premio
per
per
per
per
.
Regno Unito
Regno Unito
Regno Unito
38,30
202,30
- 12,30
228,30
11,78
1,80
1,08
8,76
251,72
Francia
Germania
pecora
pecora
pecora
pecora
Paesi Bassi
Irlanda
Totale generale
Premio per pecora
Premio variabile
Recupero
'
Regno Unito
Regno Unito
Regno Unito
"ì
(')
>
J
Totale Régno Unito
p. m.
ovine e caprine
(') Analisi non ancora disponibile.
50,65
155,58
- 18,70
187,53
251,72
221 Interventi per le carni
2210 Premi
2211 Ammasso
2219 Altri interventi
Totale del capitolo 22
Regno Unito
Regno Unito
Regno Unito
Totale Regno Unito
-
Totale Regno Unito
ni
ovine
Premio per pecora
Premio variabile
Recupero
Premio per pecora
Premio variabile
Recupero
Capitolo 22 Carni ovine
e caprine
220 Restituzioni per le car
"1
Totale generale
53,53
0,06
53,47
.
e
Importo
Stato membro
Regno Unito
Regno Unito
53,47
Capitolo 22 Carni ovine
caprine
220 Restituzioni per le
carni ovine e caprine
221 Interventi per le carni
ovine e caprine
2210 Premi
2211 Ammasso
2219 Altri interventi
Totale del capitolo 22
Analisi dei pagamenti
Pagamenti
Misura
Premio variabile
Recupero
Capitolo 73
736
Capitolo 71 Carni ovine
710 Restituzioni
711 Interventi per le
carni ovine
7110 Premi
menti
220,00
17,00
305,60
305,60
305,60
305,60
p. m.
237,00
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
per
per
per
per
per
per
per
per
pecora
pecora
pecora
pecora
pecora
pecora
pecora
pecora
.
286,25
Danimarca
R. f. di Germania
Grecia
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Totale generale
.
.
0,14
3,73
1,15
0,65
11,43
0,22
0,02
2,01
305,60
4.9.84
N.C 234/11
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
RISPOSTE DELLA COMMISSIONE
1. Applicazione di regolamenti del Consiglio
.
,'
La Commissione rileva che già dal testo delle osservazioni della Corte dei conti risulta
chiaramente che esse riguardano prevalentemente questioni derivanti da regolamenti in vigore
decisi dal Consiglio, più che dalla gestione corrente del mercato a cui provvede la
Commissione.
Riguardo a detti regolamenti, la Commissione ricorda che il Consiglio può modificare le
proposte della Commissione ed ha infatti apportato numerose modifiche al regolamento
applicabile nel settore in questione.
La relazione al Consiglio sul funzionamento del mercato (l) e le proposte sui prezzi per il
1984 (2) contenevano precise proposte di miglioramento che il Consiglio non ha accolto. Nel
suo lavoro di gestione, la Commissione deve attenersi ai regolamenti del Consiglio.
2. Osservazioni specifiche sulla valutazione complessiva della Corte dei conti (Punto 10)
Nell'esprimere la sua valutazione, la Corte dei conti critica in particolare: a) il divario fra i
prezzi di mercato in Gran Bretagna e in Francia, b) il regime esterno e e) la possibilità di
ricorrere all'intervento e/o all'ammasso privato a causa delle loro conseguenze per il bilancio
comunitario.
Essa sostiene infine che le disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati delle
carni ovine sono difficilmente conciliàbili con i principi di" sana gestione finanziaria dei fondi
comunitari (d).
.
i prezzi di mercato in Gran Bretagna e in Francia è
giudicata negativamente dalla Commissione. Essa ha proposto, tanto nella sua relazione al
Consiglio (') quanto nelle proposte di prezzo per il 1984 (2), l'imposizione di un massimale
"pari al 25 % del prezzo di riferimento per il premio variabile pagabile in Gran Bretagna, fra
l'altro al fine di far salire il prezzo di mercato in questo paese. Tuttavìa, poiché il prezzo di
mercato della carne ovina in Gran Bretagna è notevolmente influenzato dal prezzo della
carne ovina della Nuova Zelanda sul mercato britannico, il Consiglio non ha accolto la
proposta della Commissione di introdurre un massimale per il premio variabile finché non
fosse stato negoziato un prezzo minimo all'importazione con la Nuova Zelanda e altri paesi
terzi. Se questi negoziati si concluderanno positivamente, si prevede che i prezzi di mercato
britannici e francesi tenderanno ad avvicinarsi con un corrispondente risparmio per il
bilancio.
a) L'esistenza di un notevole divario fra
,
b) I quantitativi massimi importabili fissati nel quadro degli accordi di limitazione volontaria
conclusi con 1 2 paesi si fondavano sul volume degli scambi commerciali della Comunità con
detti paesi nei tre anni precedenti. Dal momento in cui il regime è entrato in vigore la
produzione comunitaria è aumentata e nel documento COM(83) 585 la Commissione ha
indicato che, per ottenére un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato .·
comunitario, è necessario ridurre tali quantitativi. Visti i risultati scoraggianti dei colloqui
esplorativi avviati dalla Commissione, non è per ora politicamente possibile avviare'
negoziati formali per modificare gli accordi di limitazione volontaria con i paesi terzi
interessati.
V
'
e)
La possibilità di ricorrere all'intervento e all'ammasso privato per la carne di agnello nel
periodo dal 15 luglio al 15 dicembre di ogni anno è stata prevista perché è proprio in questo
periodo che ogni anno viene realizzata la maggior parte della produzione di carne ovina. Se,
in mancanza dell'attuale sistema di premi variabili e recuperi (clawback), si dovessero
verificare in questo periodo ingenti esportazioni di carne d'agnello britannica verso la
Francia, è probabile che i produttori francesi e di taluni altri paesi della Comunità che
esportano verso la Francia sarebbero costretti dalla sovrabbondanza dell'offerta ad
accettare per i loro prodotti un prezzo molto basso. In questa situazione il basso prezzo
(') Doc. COM(83) 585 def.
(2)
Doc. COM(84) 20.
Ν. C 234/12
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
4.9.84
.
dovrebbe essere compensato dal versamento di alti premi per pecora. Se questa situazione
dovesse protrarsi per molto tempo, avrebbe il duplice effetto di provocare il crollo dei prezzi
francesi e probabilmente anche irlandesi e di favorire un aumento delle importazioni di
carne ovina dai paesi terzi, specie dalla Nuova Zelanda, per sostituire una parte delle carni
britanniche che verrebbero a mancare sul mercato della Gran Bretagna.
La possibilità di ricorrere all'intervento e/ o all'ammasso privato contribuirebbe ad impedire
un crollo dei prezzi e a ridurre cosi il rischio di dover pagare un premio per pecora molto
alto. .
Inoltre, se si dovesse effettivamente ricorrere all'intervento, la carne acquistata al prezzo di
intervento potrebbe successivarnente essere venduta sul mercato comunitario alla fine
dell'inverno e all'inizio della primavera, periodo nel quale i prezzi sono più alti per effetto
della stagionalità del mercato della carne ovina. La Commissione non condivide l'opinione
della Corte dei conti secondo la quale gli acquisti all'intervento comporterebbero
necessariamente pesanti perdite finanziarie.
Il problema delle perdite sopportate dal FEAOG a causa del mancato prelievo del recupero
(clawback) sui movimenti di ovini e di carni ovine fra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda non
registrati a causa della limitata possibilità di effettuare controlli di frontiera è statò
affrontato eliminando, all'inizio della campagna coiftmerciale 1982/1983, il principale,
incentivo al traffico transfrontalière, ossia il premio variabile pagabile nell'Irlanda del
Nord. Il «clawback» deve ora essere pagato sulle carni ovine che passano dalla Gran
Bretagna all'Irlanda del Nord, ma in pratica non esiste un commercio in questa direzione a
causa delle restrizioni imposte per ragioni sanitarie. Inoltre dall'agosto 1983 è diventata
obbligatoria in Gran Bretagna la marchiatura "di tutte le carcasse, che consente di
identificare facilmente la loro origine.
La Commissione non condivide il parere della Corte dei conti secondo il quale le nuove
diposizioni hanno creato nuove possibilità di traffico illegale e deplora vivamente questa sua
conclusione.
d) La Commissione condivide il parere della Corte secondo il quale non sarà facile riconciliare
a breve termine le notevoli differenze fra le due principali regioni produttrici e consumatrici,
in quanto sia le techniche degli allevatori, sia le abitudini e gli atteggiamenti dei consumatori
presentano notevoli differenze. Il livello della spesa in questo settore è dovuto all'esigenza
del Consiglio di trovare un compromesso di natura fondamentalmente politica, per
consentire che funzionasse comunque un mercato della carne ovina. La Commissione si è
preoccupata di assicurare il miglior uso delle risorse finanziarie hel quadro dei regolamenti
adottati dal Consiglio e di continuare a proporre a quest'ultimo opportune modifiche al
regime in vigore. La Commissione ricorda che il 31 marzo 1984 il Consiglio ha adottato
solo una parte delle proposte presentate dalla Commissione per ottenere un risparmio nel
settore, per esempio l'estensione del recupero (clawback) del premio variabile a talune carni
stagionate e la limitazione dei pagamenti del premio per pecora in modo che esso copra il
reddito perduto solo per la carne di agnello invece che per tutte le carni ovine come in
precedenza. Si valuta che quest'ultima misura dovrebbe produrre un risparmio pari al 15 %
della spesa nel settore delle carni ovine.
-
CORTE DEI CONTI
Relazione speciale η. 2/84 della Corte dei conti sulla gestione dei fondi
comunitari destinati all'aiuto allo sviluppo da parte della Banca europea per gli
investimenti
Il testo della relazione suddetta
è
stato adottato dalla Corte dei conti nella sua
riunione del 10 maggio 1984.
Copie della relazione (comprese le risposte della Commissione alle osservazioni
della Corte) possono essere richieste a:
Corte dei conti
delle Comunità europee
(sviluppo controllo
29, rue Aldringen
e
relazioni)
L-1118 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
Abbonamento annuale
Vendita
a
numero
Supple¬
mento
GU
Uffici di vendita e di abbonamento
Moneta
nazionale
«L + C»
(anno
civile
«L + C»
Microfiches
(Bandi
di gara
«Allegato
e
sioni»
(marzo
febbraio)
appalti
puVblici)
1984)
Discus¬
fino a
32 pagine
da 33 a
80 pagine
oltre
80 pagine
(anno civile
1984)
ITALIA
Lit
287 000
260 000
FB
9 600,
8
700,
700,
1
550,
130 000
87 000
.3 000
900,
100
;
6 000
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Libreria dello Stato, piazza G. Verdi 10
00 100 Roma
Tel. (06) 83 08 22 76
85 08 22 21
CCP: 38 70 0 1
Telex IPZSRO 61 1 O08
Licosa SpA, via Lamarmora 45, casella postale 552,
50121 Firenze
BELGIO
4
300,
2
200,
Moniteur belge
rue de Louvain 4042, 1000 Bruxelles
Tel. 512 00 26
CCP: 000-200 5502-27
Belgisch Staatsblad
Leuvensestraat 40 42, 1000 Brussel
PCR: 000-200 5502-27
Tel. 512 00 26
Dkr
DANIMARCA
1
520,
765,
18,
36,
H. Schultz
Boghandel
Mømcrgadc 19
DK 1116 Kabenhavn Κ Tel. 14-11-95
T.
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