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Genetta ufficiale ISSN 0378-701 X C 234 27° anno delle Comunità europee 4 settembre 1984 Edizione in lingua italiana Comunicazioni ed informazioni Numero d'informazione Sommario I Pagina Comunicazioni Corte dei conti 84/C 234/01 Relazione speciale della Corte dei conti sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine Relazione speciale n. 2/84 della Corte dei Conti (vedi 3a pagina di copertina). 1 4.9.84 N.C 234/1 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (Comunicazioni) CORTE DEI CONTI RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine (84/C 234/01) F (Osservazioni, articolo 206 bis del trattato CEE) V La presente relazione è stata adonata dalla Corte dei conti nella sua riunione del 19 luglio 1984, in applicazione dell'articolo 206 bis del trattato CEE. In precedenza, il 10 aprile 1984, la relazione è stata trasmessa, per osservazioni, alla Commissione le cui risposte figurano alla fine della presente relazione. * ~ INDICE Paragrafi 1. Obiettivi del regime delle carni ovine 2. Obiettivi della presente indagine 3.6 2 4.2 3 - 5.4 3 6.1 - 6.5 3 - 7.6 8.1 - 8.7 9.1 - 9.3 10.1-10.7 4 ,..'.' armonizzazione 5.1 6. Calcolo del premio 7. Efficacia degli accordi di autolimitazione ; . . . . 8. Misure di smercio previste dal regolamento di base 9. Problemi specifici di alcuni paesi ¡ . .' 10. Valutazione complessiva 2 4.1 3.1 ' 4. Principali elementi del meccanismo di sostegno e 2 2.1 3. Produzione e consumo di carni ovine 5. Prezzi di riferimento Pagina 1.1 7.1 5 6 6 ALLEGATI I. Statistiche del mercato comunitario - Carni ovine II. Mercato comunitario delle carni ovine membro (1981-1983) e caprine . Prezzi medi di mercato per regione 8 Stato 9 , IH. Stanziamenti di bilancio e pagamenti per le carni ovine e caprine (1980-1983) 10 _ RISPOSTE DELLA COMMISSIONE Applicazione di regolamenti del Consiglio e ; Osservazioni specifiche sulla valutazione complessiva della Corte dei conti 11 · .'.' 11 Ν. C 234/2 4.9.84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un'importanza relativamente scarsa dato che rap¬ presenta soltanto il 4% circa della produzione comunitaria totale di carni. 1. Obiettivi del regime delle carni ovine 1.1. All'atto della sua istituzione, uno degli obiettivi immediati del regime delle carni ovine era quello di favorire l'eliminazione delle differenze intrinseche esistenti nei due principali mercati: il Regno Unito e la Francia. Sul mercato del Regno Unito eserci¬ tano un'influenza considerevole le importazioni di carni congelate a basso prezzo provenienti princi¬ palmente dalla Nuova Zelanda. Tuttavia, il preambolo del regolamento di base (CEE η. 1837/80) (^indicava tra gli obiettivi dell'organiz¬ zazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine anche la realizzazione di un mercato unico basato su un regime di prezzi comuni. Pertanto, si sperava chiaramente che a lungo termine il rego¬ lamento consentisse la creazione di un mercato comune delle carni ovine, in conformità delle disposizioni del trattato e della politica agricola comune. Inoltre, il preambolo prevedeva l'esigen¬ za di rispettare gli obblighi internazionali della Comunità in questo settore. 3 .2. All' allegato I, relativo al mercato delle carni ovine caprine, figurano le principali statistiche comu¬ nitarie sulla produzione, il consumo e le importa¬ zioni. Ad eccezione del 1981, questi ultimi anni sono stati contraddistinti da incrementi persistenti benché modesti della produzione in tutti i paesi comunitari; si prevede che questa tendenza conti¬ nuerà ad affermarsi con il regime attuale. e · 3 .3. Negli ultimi venti anni, il livello annuo di consumo di carni ovine nella Comunità è rimasto relativa¬ mente stabile, oscillando tra le 900 000 e le 970 000 tonnellate. L'evoluzione del consumo ha mostrato una certa sensibilità alle fluttuazioni dei prezzi. L'elasticità della domanda in termini di prezzo è stata valutata a -0,9 in Francia ed a - 1,4 nel Regno Unito ('). 2. Obiettivi della presente indagine 2.1. La presente indagine esamina, alla luce dell'espe¬ rienza acquisita fino ad oggi, in quale misura ed a quale prezzo il regime può raggiungere i propri obiettivi. Svolgendo questa indagine in una fase iniziale del funzionamento del nuovo mercato, la Corte ha tenuto conto del disposto dell'articolo 34 del regolamento (CEE) η. 1837/80 del Consiglio, secondo cui, anteriormente al 1 ° ottobre 1983 (2), la Commissione avrebbe presentato al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'organizza¬ zione comune di mercato, per consentire al Con¬ siglio, deliberando su proposta della Commissio¬ ne, anteriormente al 1 ° aprile 1984, di prendere gli opportuni provvedimenti. In effetti, con le pro¬ poste relative ai prezzi per il 1984 la Commissione ha presentato delle proposte di modifica del rego¬ lamento suddetto che, però, non sono state accet¬ tate dal Consiglio (vedi paragrafo 6.4). In tali circostanze la Corte richiama in particolare l'atten¬ zione sulle osservazioni formulate nella presente relazione. 3.4. In virtù del livello relativamente stabile del consu¬ mo e dell'aumento della produzione, il grado di autosufficienza della Comunità è aumentato pas¬ sando dal 61 % all'inizio degli anni 70, al 69 % alla fine degli anni 70, ed all'attuale 76 % circa (dopo l'adesione della Grecia). Poiché, se vengono man¬ tenuti gli attuali prezzi di mercato, non vi è alcuna probabilità che il consumo aumenti, e poiché verosimilmente la produzione continuerà a regi¬ strare una tendenza al rialzo, è prevedibile che, nel prossimo futuro, il livello di autosufficienza della Comunità aumenti. 3.5. Il divario tra il consumo e la produzione della Comunità è colmato dalle importazioni, in prove¬ nienza soprattutto dalla Nuova Zelanda; inoltre, esiste un flusso minore ma importante di agnellini vivi provenienti dai paesi dell'Europa orientale. La Commissione ha negoziato con i principali espor- ' tatori una serie di accordi di autolimitazione, in virtù dei quali i quantitativi annui sono stati fissati come 3. Produzione e consumo di carni ovine 3.1. Nella maggior parte dei paesi produttori di carni ovine, la produzione è destinata al mercato inter¬ no. Fanno eccezione l'Australia e la Nuova Zelan¬ da che, insieme, forniscono circa 1*80% delle esportazioni mondiali di montone e agnello. La produzione di carni ovine riveste nella Comunità - (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980. (2) In effetti, questa relazione è stata pubblicata 1983 con il riferimento COM(83) 585 def. il 31 onobre' segue: Origine Nuova Zelanda Australia Argentina Paesi dell'Europa orientale ed altri Designazione delle merci Tonnellate Principalmente carni congelate Carni congelate Carni congelate Principalmente animali . 245 000 17 500 23 000 vivi 34 500 320 000 (') Fonte: Agra Europe Special Report η . 15: «The International Trade in Lamb and Murton» (settembre 1982). 4. 9. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 3.6. Gli importi totali previsti dagli accordi di autoli¬ mitazione superano di gran lunga il divario tra produzione e consumo comunitari; tuttavia, in questi ultimi anni, le importazioni effettive, soprattutto in provenienza dalla Nuova Zelanda, hanno registrato una tendenza a situarsi al di sotto dei totali ammissibili convenuti negli accordi. Nel documento COM(83) 585 definitivo, la Commis¬ sione ha proposto di negoziare una riduzione degli importi ammessi nel quadro degli accordi, da combinarsi con la fissazione di un prezzo minimo all'importazione. * N.C 234/3 5. Prezzi di riferimento ed armonizzazione 5.1. Inizialmente, i prezzi di riferimento si basavano sui prezzi di mercato delle regioni (eccezione fatta per la regione del Regno Unito in cui si registravano prezzi più bassi). . 5.2. Gli elementi in base ai quali viene fissato il prezzo di riferimento (regolamento (CEE) η. 1837/80, articolo 3, paragrafo 2) sono i seguenti: a) · situazione del mercato nel settore delle carni ovine durante l'anno in corso; . b) prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni ovine; , 4. Principali elementi del meccanismo di sostegno e) costi 4.1 . Il regolamento di base istituisce un meccanismo di sostegno i cui principali elementi sono: a) b) l'armonizzazione dei prezzi di riferimento al livello francese, nell'arco di quattro anni, attua¬ ta in base a criteri che prevedono aumenti variabili annuali dei prezzi di riferimento delle . regioni, per ridurre, così, progressivamente, i divari esistenti fra gli stessi; e) il pagamento di due tipi distinti di premio, ovvero il premio per pecora ed il premio variabile alla macellazione (fino ad ora, quest'ultimo è stato applicato· soltanto in una regione); d) un prelievo di importo pari a quello del premio variabile («clawback»: recupero) sulle esporta¬ zioni dalla regione interessata; ; possibilità per gli Stati membri che non applicano il regime del premio variabile alla macellazione, di applicare misure di acquisto all'intervento (in pratica, nessuno si è ancora avvalso di questa possibilità); e) la f) le restrizioni quantitative delle importazioni mediante accordi di autolimitazione; g) misure per lo smercio previste dal regolamento di base e non ancora applicate. 4.2. Il costo del regime è passato da 53 milioni di ECU nel 1980 ad oltre 250 milioni di ECU nel 1982 ed a 306 milioni di ECU nell983 (vedi allegato III). (') d) situazione del mercato negli altri settori di prodotti animali. e, più particolarmente, in quello delle carni bovine; il pagamento di premi ai produttori per com¬ pensare la differenza tra i prezzi di mercato ed i «prezzi di riferimento» che sono fissati separa¬ tamente per ciascuna regione della Comu¬ nità ('); Le regioni sono definite come segue: regione 1: Italia; regione 2:r Francia; regione 3: Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Lussembur¬ go, Paesi Bassi; regione 4: Irlanda; regione 5: Gran Bretagna; regione 6: Irlanda del Nord; regione 7: Grecia. di produzione delle carni ovine; e) esperienza acquisita. 5.3. Date le caratteristiche del mercato delle carni ovine, il Consiglio ha ammesso che l'armonizza¬ zione dei prezzi di riferimento, che determinano il livello dell'aiuto, non poteva essere conseguita immediatamente, ed ha "accettato di scaglionarla in ; 4 anni. L'allegato II illustra l'evoluzione dei prezzi di riferimento e dei prezzi di mercato nell'ambito della Comunità; risulta evidente che l'armonizzazione dei prezzi di riferimento, combinata con le decisioni annuali sui prezzi del Consiglio, ha comportato un aumento di tutti i prezzi di riferi¬ mento delle regioni,' con conseguente graduale diminuzione del divario fra di essi (in virtù di un'accelerazione dell'aumento nelle regioni a prez¬ zi più bassi). In quasi tutti i casi, non vi era correlazione fra questo aumento ed 'i prezzi di mercato regionali. . 5.4. Pertanto, l'armonizzazione dei prezzi di riferimen¬ to (uno dei fattori principali che determinano il livello di aiuto) rappresenta un meccanismo one¬ roso in ampia misura slegato dall'andamento dei prezzi di mercato. Tuttavia, qualsiasi progresso reale verso il conseguimento di un mercato comune nel settore delle carni ovine dipende dall'armoniz¬ zazione dei prezzi di mercato. 6. Calcolo del premio 6.1. Il metodo di calcolo dell'importo globale del premio cui una regione ha diritto («envelope») è identico per tutte le regioni. Si calcola un importo provvisorio tenendo conto' della produzione dell'anno precedente e della differenza tra il prezzo Ni C 234/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee campagna 1983/1984 erano inferiori di circa 40 ECU/100 kg alla media dell'anno civile 1981. di riferimento ed i prezzi di mercato stimati per regione (concetto di «perdita teorica», esclusivo del regime delle carni ovine). Eventuali adegua¬ menti sono effettuati successivamente in funzione dei prezzi di mercato effettivi. Per quanto riguarda la distribuzione dell'importo globale del premio, ciascuno Stato membro può scegliere o di pagare un premio annuo per pecora ai produttori in base al numero di pecore che possiedono, o di pagare un premio variabile alla macellazione (') sugli agnelli posti in vendita. In quest'ultimo caso l'eventuale saldo dell'«envelope» è distribuito come premio per pecora. Poiché, dal punto di vista dei produttori, il pagamento del premio variabile ha effetti analoghi a quelli di un intervento costan¬ te, il regolamento di base esclude l'applicazione di misure di acquisto all'intervento per le regioni che applicano questo tipo di premio. 6.2. Fino ad ora, solo la regione 5 (Regno Unito) (2) ha applicato il regime di premio variabile alla macel¬ lazione, Nel quadro di questo regime, è il bilancio comunitario a fornire l'aiuto che nelle altre regioni grava invece sul consumatore sotto forma di prezzi di mercato più elevati di quelli della regione 5. Quando i prezzi di mercato sono inferiori ad un livello guida (3) (come nel caso della regione 5), il regime del premio variabile, che comporta un pagamento settimanale, attrae maggiormente. 4. 9.84 6.4. Nel documento COM(83) 585 definitivo, la Com¬ missione ha formulato talune proposte volte a limitare il costo del premio variabile alla macella¬ zione. La Commissione ha proposto di concedere il premio solo alla regione 5 a titolo di misura transitoria e di limitare l'importo del premio per pecora ad una percentuale del livello guida (limite del 25% proposto inizialmente). Tuttavia, nel fissare i prezzi per la campagna 1984/1985, pur considerando le proposte della Commissione, il Consiglio 'ha deciso di non porre un limite al premio variabile alla macellazione fino a che non si potesse negoziare un prezzo minimo all'importa¬ zione con la Nuova Zelanda ed altri paesi terzi. x 6.5. L'allegato III illustra i costi di bilancio del regime e mostra con chiarezza l'importanza del premio variabile in tale contesto. 7. Efficacia degli accordi di autolimitazione 6.3. Come illustrato più oltre, la regione 5 rappresenta anche il principale importatore del mercato. Se da un canto l'armonizzazione assicura un prezzo di riferimento crescente, dall'altro, date le caratteri¬ stiche particolari di questa regione, i prezzi di mercato non ne sono influenzati. Il recupero (clawback), che ha lo scopo di isolare una regione dal resto del mercato comunitario, pur eliminando in effetti qualsiasi incentivo all'armonizzazione dei prezzi di mercato tra le diverse regioni comunita¬ rie, costituisce uri meccanismo fondamentale per prevenire un ulteriore deterioramento del mercato comunitario nella misura in cui il sistema tende ad allineare i prezzi al livello francese. Nelle condi¬ zioni attuali di funzionamento del regime, i due fattori chiave per determinare la spesa di bilancio comunitaria risultano pertanto divergenti: ad esempio, nella regione 5, il prezzo di riferimento per la campagna 1983/1984 era superiore del 40 % circa a quello fissato agli inizi del mercato nel 1980/ 1981 , mentre i prezzi medi di mercato per la (1) . 7.1. Dalle statistiche di mercato illustrate all'allegato I , risulta chiaramente che il livello delle importazioni a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di riferi¬ mento ostacola l'armonizzazione del mercato. Tutto sta ad indicare che il livello di autosufficien¬ za della Comunità aumenterà e che di conseguenza diminuirà il fabbisogno di importazioni. Uno degli effetti del regime delle carni ovine è stato quello di accrescere la fiducia dei produttori nelle prospet¬ tive del mercato, effetto che si è tradotto in modesti aumenti della produzione nella maggior parte delle regioni, ed in previsioni di continui aumenti in altre (in particolare nel Regno Unito e in Irlan¬ da). . 7.2. Non è possibile dare uri giudizio sul funzionamen¬ to del mercato senza valutare pienamente l'impatto decisivo degli accordi di autolimitazione. Sotto il profilo dei problemi di smercio, questi accordi sono importanti in quanto la Comunità ha assunto in questo contesto una serie di impegni che inte¬ ressano lo smercio delle scorte di intervento e le restituzioni all'esportazione. Dall'inizio della campagna 1984/1985' questo premio è limitato alla regione 5. Fino al 1982/1983, tutto il Regno Unito ha, applicato 'il . (2) sistema del premio alla macellazione. il sistema del premio variabile, il prezzo di intervento è denominato «prezzo guida». (3) Nelle regioni che applicano 7.3. Tuttavia, finora, l'aspetto principale di questi accordi è consistito nella fissazione di una massi¬ male di 320 000 tonnellate. Anche se il grado di 4. 9. 84 autosufficienza della Comunità dovesse rimanere invariato (e, tutto indica il contrario), questo massimale sarebbe superiore alle richieste del mercato qualora i paesi esportatori, in particolare la Nuova Zelanda, dovessero adottare una politica più aggressiva nell'utilizzazione delle quote dispo¬ nibili. N. C 234/5 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nutazione. Qualora sul mercato si riscontri un'ec¬ cedenza, il regolamento prevede le seguenti possi¬ bilità. Restituzioni all'esportazione - 7.4. Agli inizi del mercato; nel 1980/1981, le impor¬ tazioni sono rimaste notevolmente al di sotto delle quote fissate dagli accordi di autolimitazione ed il mercato ha potuto funzionare senza gravi pertur¬ bazioni. Tuttavia, questa stabilità non è stata mantenuta nel 1982 quando i paesi esportatori firmatari degli accordi hanno cominciato ad avva¬ lersi in misura crescente delle quote poste a loro disposizione. Gli accordi prevedono clausole di salvaguardia per la Comunità, che, però, non possono essere applicate finché viene rispettata «la struttura di presentazione tradizionale». Questa circostanza può costituire una seria minaccia alla stabilità del mercato comunitario delle carni ovine. ' " '. 8.2. L'articolo 17 del regolamento di base prevede restituzioni all'esportazione « nella misura necessa¬ ria per consentire l'esportazione dei prodotti». 8.3. Gli accordi di autolimitazione stabiliscono che l'aiuto sia limitato «a quote tradizionali . . . del commercio mondiale». Tuttavia, in virtù di una concessione rinnovata annualmente nel corso dei negoziati sui prezzi, le esportazioni dalla regione 5 verso paesi terzi sono esenti dal recupero (claw¬ back). Misure d'intervento . 7.5. Dato che, nell'ambito degli accordi di autolimita¬ zione, la Nuova Zelanda è il fornitore principale, è particolarmente importante analizzare l'evoluzio¬ ne delle importazioni da questo paese negli ultimi anni. 7.6. Negli anni immediatamente precedenti l'organiz¬ zazione del mercato, le importazioni dalla Nuova Zelanda avevano registrato una tendenza al ribas¬ so e nel 1981 erano state pari a 182 000 tonnellate. Nel 1982, le importazioni sono aumentate in misura notevole passando a 224 000 tonnella¬ te ('), ossia ad oltre il 90% della quota fissata dagli accordi di autolimitazione. Si è ritenuto che ciò dipendesse dalle difficoltà incontrate dalla Nuova Zelanda sui mercati del Medio Oriente che, negli ultimi anni, avevano registrato un forte aumento della domanda di carni ovine, ma le cui difficoltà di pagamento avevano indotto gli esportatori neoze¬ landesi a concentrarsi di nuovo sul tradizionale mercato europeo. La Nuova Zelanda ha esportato soprattutto in Gran Bretagna. Attualmente, in conformità degli accordi di autolimitazione, il carattere di zona sensibile è riconosciuto per la Francia e l'Irlanda, dove le importazioni sono limitate a quantitativi specifici. Altri Stati membri hanno espresso una certa preoccupazione per l'effetto delle importazioni, in particolare in alcuni periodi. 8. Misure di smercio previste dal regolamento di base 8.4. L'esperienza acquisita in altri mercati ha mostrato che una volta iniziato l'acquisto all'intervento, successivamente i prezzi di mercato presentano un andamento che non indica alcun rialzo rispetto al livello precedente. Inoltre, la necessità di congelare le scorte d'intervento renderebbe il problema ancor più complesso in quanto creerebbe la possibilità di immettere sul mercato comunitario tonnellate extra di carni congelate a prezzo più basso, che eserciterebbero un'ulteriore pressione sui livelli dei prezzi di mercato delle carni ovine fresche prodotte nella Comunità. 8.5. È comunque evidente che, qualora si registri una forte eccedenza di carni ovine sui mercati comuni¬ tari, la sola misura efficace è rappresentata dal' l'acquisto all'intervento. Tuttavia, tutto sta ad indicare che un provvedimento del genere si tra¬ durrebbe in un onere molto pesante per il bilancio della Comunità. · 8.6. Oltre al costo degli acquisti effettuati dagli orga¬ nismi d'intervento, la Comunità dovrebbe sostene¬ re l'onere relativo all'erogazione dei premi annui per pecora. Si tratta dei normali mezzi di sostegno perima regione che non applica il premio variabile alla macellazione; tuttavia, a norma del regola¬ mento, il costo globale del premio per pecora si limiterebbe alla differenza tra prezzi di intervento e prezzi di riferimento. Pertanto, per la gestione del mercato, gli acquisti all'intervento possono essere considerati solo come. un'ultima risorsa, molto . costosa. 8.1. Il quadro regolamentare deve essere interpretato alla luce delle disposizioni degli accordi di autoli- (') Tuttavia, nel 1983,' si. è registrato un certo calo delle' importazioni. 8.7. Ciò vale anche per l'ammasso privato che, benché previsto dai regolamenti., non è interessante sotto il profilo commerciale, a meno che il livello del¬ l'aiuto disponibile sia considerevole. · Ν. C 234/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. Problemi specifici di alcuni paesi 9.1. L'Italia e la Grecia non incontrano limiti derivanti dall'applicazione del principio dell'«envelope» nel determinare l'importo del premio da versare. Queste regioni sono autorizzate ad applicare un premio per pecora pari a quello stabilito nella regione 2 (Francia), indipendentemente dal livello dei prezzi del mercato interno «quando i beneficia¬ ri abbiano dimostrato all'autorità competente che gli agnelli ottenuti da tali pecore non sono stati macellati prima dell'età di 2 mesi» ('). sostegno comunitario destinato a colmare il divario di prezzo tra regioni che applicano regimi diversi, ma le differenze sostanziali sussistono. L'evoluzione dei prezzi di mercato nelle due regioni principali sin dall'introduzione del regime illustra con chiarezza questo punto: Prezzi medi di mercato (in ECU/100 kg) Campagna 9.2. Nulla indica, che i prezzi di mercato di questa categoria di agnelli non possano essere definiti nell'ambito del sistema di rilevamento dei prezzi stabilito dal regime. Pertanto è difficile spiegare questa deroga al concetto fondamentale del rego¬ lamento (CEE) n. 1837/ 80 del Consiglio, secondo cui i premi sono versati ai produttori per compen¬ sare la differenza tra il prezzo di riferimento regionale ed il prezzo di mercato. È probabile che l'eventuale applicazione di questa misura, per la prima volta nella campagna 1983/ 1984, comporti elementi di controllo ulteriori rispetto a quelli necessari nei sistemi di pagamento e di controllo di altre regioni. '. 9.3. L'applicazione del regime del premio variabile (con recupero) secondo le disposizioni originarie, ha dato origine, nell'Irlanda del Nord, ad un grave problema di contrabbando verso il sud dell'isola, per - poter beneficiare dei prezzi più elevati ivi praticati ed evitare al tempo stesso il recupero." Per combattere questo contrabbando, l'Irlanda del Nord, a partire dal 1982, è stata considerata una regione separata in cui si applica solo il premio per pecora. Anche se così è stato eliminato uno dei principali incentivi a questo traffico illegale, alcu¬ ne difficoltà permangono, dato che i prezzi prati¬ cati nelle due parti dell'isola continuano ad essere sostanzialmente diversi. Inoltre, le nuove disposi¬ zioni hanno creato nuove possibilità di traffico illegale tra l'Irlanda del Nord ed il resto del Regno Unito. . 4. 9. 84 1981/1982 . 1982/1983 '. 1983/1984 (6 mesi fino al Regno Unito (solo Gran Bretagna dal 1982/1983 in poi) Francia .286 260 214 376 408 423 . novembre 1983) 10.2. I prezzi di riferimento, tramite le misure di armo¬ nizzazione, sono aumentati nel corso dello stesso periodo da 329 a 416 ECU per 100 kg nel Regno Unito e da 371 a 432 ECU per 100 kg in Francia. Pertanto: a) l'armonizzazione dei prezzi di riferimento regionali crea un mercato armonizzato solo in senso teorico; b) una formula che cerchi di colmare il divario tra i regimi servendosi dei fondi comunitari in questo modo non dà alcun incentivo ad un'ar¬ monizzazione dei prezzi in termini reali. 10.3. Al tempo stesso, le pressioni esterne esercitate sul mercato dalle importazioni non sono state elimi¬ nate dagli accordi di autolimitazione in quanto: a) i massimali fissati da questi accordi erano troppo elevati, specie se si considerano i pro¬ gressi costanti verso l'autosufficienza comuni¬ taria; 10. Valutazione complessiva 10.1. Il regolamento di base si proponeva di eliminare le differenze intrinseche esistenti tra le regioni conti¬ nentali da un lato, e il Regno Unito (e in misura più .'. limitata l'Irlanda) dall'altro. Tuttavia, la normati¬ va in materia ha affrontato i problemi fondamen¬ tali limitandosi a prevedere un meccanismo di (') Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) η. 1837/80 del Consiglio, GU n. L 183 del 16. 7. 1980 (per l'Italia) e regolamento (CEE) η. 1195/82 del Consiglio, GU n. L 140 del 20. 5. 1982 (che estende il provvedimento alla Gre¬ cia). b) gli accordi limitano rigorosamente i poteri della Comunità per quanto riguarda Io smercio di eventuali eccedenze future (vedi il precedente paragrafo 8.3). 10.4. Finora le misure d'intervento sotto forma di acquisti non sono state ancora applicate ma le stime relative all'elasticità della domanda in termi¬ ni di prezzo, di cui al paragrafo 3.3 indicano che, se il regime riuscisse a programmare l'armonizza¬ zione dei prezzi di mercato al livello francese, potrebbe verificarsi una caduta apprezzabile del consumo, in specie nel Regno Unito. Pertanto Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 9. 84 esiste il pericolo che, qualora si verificasse un forte aumento dei prezzi nel Régno Unito, questa regione potrebbe passare dalla situazione attuale di deficit ad una situazione di eccedenza, necessi¬ tando di conseguenza di misure d'intervento o di b) ha consentito un notevole ristagno dei prezzi di mercato nella regione produttrice più impor¬ tante, situazione che a sua volta ha gravi ripercussioni sulle altre regioni; e) non ha conseguito alcun altre misure di smercio. Il pericolo aumenterebbe in assenza di misure volte a contenere le importa¬ zioni. 10.5. È evidente che gli acquisti all'intervento e/o l'ammasso privato sarebbero molto gravosi per il bilancio della Comunità. 10.6. Come si è indicato in precedenza, il funzionamento del mercato nel quadro normativo attuale è stato tale per cui: a) non è riuscito ad allineare i prezzi di mercato ai prezzi di riferimento in nessuna regione, ad eccezione della regione 1 (Italia) e 7 (Grecia). Anche in queste regioni sono già state richieste misure protettive; risultato sotto il profilo di una generale stabilità del mercato, ; poiché si può dubitare che il regime possa far fronte a problemi potenziali a costi ragione¬ voli. 10.7. Date le circostanze, sembra logicò giungere alla conclusione che una regolazione efficace del mer¬ cato delle carni ovine è ormai sfuggita al controllo della Comunità. Tuttavia, il bilancio comunitario è tenuto a far fronte ad un onere importante per sostenere questo regime ed i dati disponibili fanno prevedere che tale onere continuerà ad aumentare in futuro. Pertanto, complessivamente, le disposi¬ zioni relative all'organizzazione comune dei mer¬ cati nel settore delle carni ovine sono difficilmente conciliabili con i principi di sana gestione finanzia¬ ria dei fondi comunitari. Queste osservazioni sono state adottate dalla Cone dei conti nella sua riunione del 19 luglio 1984. Lussemburgo, 27 luglio 1984. Per la Corte dei conti Pierre LELONG Presidente » N.C 234/7 Ν. C 234/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 9. 84 ALLEGATO I Statistiche del mercato comunitario Carni ovine e caprine (1 000 tonnellate) Belgio/ Danimarca Lussem¬ burgo 4 Produzione Consumo Saldo Scambi intracomunitari: o 00 ^H R. f. di Germania Grecia 20 Francia 119 174 -22 -2 -52 -128 -218 -18 -1 -32 - - 1 17 -23 .7 -12 -21 Importazioni Esportazioni - Saldo - 8 -1 . 7 Importazioni da paesi terzi:' (fra cui Nuova Zelanda) Esportazioni verso paesi terzi: Variazione delle scorte + Produzione Consumo -18 Saldo -14 - 5 (2) (5) (3) 4+2 + 4 (-) - 1 1 + 2 - 40 175 -47 -130 -223 -27 -2 -28 - io - 48 13 14 8 3 -2 - 4 -24 - - Totale 283 -430 -147 8 17 . 720 -971 -251 1 97 -20 - 40 - 97 - 2 -186 -251 1 24 (2) (-) -3·. ' -22 Unito 25 - 6 3 -16 Regno Paesi Bassi 55 -83 -28 2 120 19 1 11 - 2 9 19 4 44 2 Italia 39 -28 46 - 2 -1 1 9 Irlanda 187 (184) 2 (1) 248 (198) 1 - 3 - 5 1 + 2 + 8 20 265 699 - 7' -380 -115 -918 55 -83 -28 13 -219 Scambi intracomunitari: 1 00 Importazioni Esportazioni - Saldo - 3 Importazioni da paesi terzi: (fra cui Nuova Zelanda) Esportazioni verso paesi terzi: Variazione delle~Scorte + Produzione Consumo -19 -3 Saldo -15 -2 2 (2) 2 (1) 23 (7) + 1 4 49 + 1 1 - 119 -51 -30 -18 3 - 7 (3) 9 (5) 21 1 10 4 175 -129 -228 - 10 - 53 -23 40 -28 12 - 20 (4) - 36 -149 1 1 161 (1) (159) 1 - 4 + 4 - 8 + 4 2 1 -15 (-) 1 3 5 1 4 56 -83 -27 80 225 (182) - 274 21 - . - 80 -219 6 711 9 -420 -970 12 -146 -259 Scambi intracomunitari: rs oo ov Importazioni Esportazioni - Saldo - 4 14 T-t Importazioni da paesi terzi: (fra cui Nuova Zelanda) Esportazioni verso paesi terzi: Variazióne delle scorte Produzione Consumo Saldo 48 1 - 6 - 11 -16 - 3 8 - 3 -2 3 2 (2) (1) 3 - 10 -25 26 (6) 7 (3) 13 (6) + 1 - ; . - 3 21 120 176 -52 -231 -2 -31 -140 - 20 1 -19 '22 (4) 1 - 39 - - -184 -259 1 - 55 207 (201) 1 (1) . ' - 3 42 .52 -83 - 7 -31 12 16 3 - 20 + 3 -26 80 80 -13 1 + "5 -3 5 -22 -17 1 (-) 8 19 281 (224) - 285 -411' -126 4 18 721 -975 -254 Scambi intracomunitari: fi OO ov Importazioni Esportazioni -254 Saldo Importazioni da paesi terzi: (fra cui Nuova Zelanda) Esportazioni versa paesi terzi: Variazione delle scorte Nota: Per il 1983 i dati sono provvisori 259 e incompleti. 5 4* 9. 84 .N.C 234/9 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO II Mercato comunitario delle carni ovine - Prezzi medi di mercato per regione e Stato membro (1981-1983) ''..· (Prezzi in ECU/100 kg) Prezzi per campagna Re¬ gione Stato membro Campagna ^ 1 2 Francia 1980/1981 1981/1982 1982/1983· .1983/1984 315 347 392 423 1980/1981 1982/1983 .1983/1984: 315 347 392 423 329 379 409 443 (') R. f. di Germania 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 315 347 392 423 311 359 315 Paesi Bassi 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 392 423 344 361 349 364 (>) 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 310 343 389 421 331 342 333 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 293 329 379 Irlanda » (') 361 376 408 421 345 371 410 432 3 7 430 462 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 ' Lussemburgo 6 375 395 428 442 Italia Belgio/ 5 Pre?° medio 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 Danimarca 4 B Prezzo medio di mercato ?/Ψ° di riferimento Regno Unito Irlanda del · . \ 1981/1982. Nord 1982/1983 1983/1984 Grecia 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 Prezzi medi di mercato per 441 445 (') , . (') 203 261 281 292 (') - ' · 416 227 286 260 219 416 286 273 (>) 367 1981 1982 248 274 280 (') 417 518 442 508 (') 511 391 426 1983 422 347 355 353 . V 359 349 .365 1981 1982 1983 , . 363 411 · 1983 . 330 331 345 1982 1983 259 266 258 1982 1983 265 292 1981 494 1982 1983 521 1981 345 371 428 il periodo giugno - dicembre 1983, 1981 1982 1983 1981 1982 4 (') 450 454 446 1981 1982 1983 3Ó2 ; 1981 1982 1983 1981 1982 1983 352 348 (>) ,347 '379 per anno civile 497 , Ν. C 234/10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 9. 84 ALLEGATO III Stanziamenti di bilancio e pagamenti per le carni ovine e caprine (1980 - 1983) (Milioni di ECU) . Anno e Stanzia¬ Stanzia¬ menti iniziali definitivi linea di bilancio 7111 Ammasso 7112 Altri interventi Totale del capitolo 71 50,00 53,50 p. m. 236,18 22,54 191,70 191,51 258,72 191,70 191,51 is 00 0\ - TH OV p. m. e caprine 195,00 29,00 252,00 251,72 p. m. 224,00 252,00 Premio per pecora Irlanda 3,98 191,51 Totale generale Premio Premio Premio Premio per per per per . Regno Unito Regno Unito Regno Unito 38,30 202,30 - 12,30 228,30 11,78 1,80 1,08 8,76 251,72 Francia Germania pecora pecora pecora pecora Paesi Bassi Irlanda Totale generale Premio per pecora Premio variabile Recupero ' Regno Unito Regno Unito Regno Unito "ì (') > J Totale Régno Unito p. m. ovine e caprine (') Analisi non ancora disponibile. 50,65 155,58 - 18,70 187,53 251,72 221 Interventi per le carni 2210 Premi 2211 Ammasso 2219 Altri interventi Totale del capitolo 22 Regno Unito Regno Unito Regno Unito Totale Regno Unito - Totale Regno Unito ni ovine Premio per pecora Premio variabile Recupero Premio per pecora Premio variabile Recupero Capitolo 22 Carni ovine e caprine 220 Restituzioni per le car "1 Totale generale 53,53 0,06 53,47 . e Importo Stato membro Regno Unito Regno Unito 53,47 Capitolo 22 Carni ovine caprine 220 Restituzioni per le carni ovine e caprine 221 Interventi per le carni ovine e caprine 2210 Premi 2211 Ammasso 2219 Altri interventi Totale del capitolo 22 Analisi dei pagamenti Pagamenti Misura Premio variabile Recupero Capitolo 73 736 Capitolo 71 Carni ovine 710 Restituzioni 711 Interventi per le carni ovine 7110 Premi menti 220,00 17,00 305,60 305,60 305,60 305,60 p. m. 237,00 Premio Premio Premio Premio Premio Premio Premio Premio per per per per per per per per pecora pecora pecora pecora pecora pecora pecora pecora . 286,25 Danimarca R. f. di Germania Grecia Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Totale generale . . 0,14 3,73 1,15 0,65 11,43 0,22 0,02 2,01 305,60 4.9.84 N.C 234/11 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 1. Applicazione di regolamenti del Consiglio . ,' La Commissione rileva che già dal testo delle osservazioni della Corte dei conti risulta chiaramente che esse riguardano prevalentemente questioni derivanti da regolamenti in vigore decisi dal Consiglio, più che dalla gestione corrente del mercato a cui provvede la Commissione. Riguardo a detti regolamenti, la Commissione ricorda che il Consiglio può modificare le proposte della Commissione ed ha infatti apportato numerose modifiche al regolamento applicabile nel settore in questione. La relazione al Consiglio sul funzionamento del mercato (l) e le proposte sui prezzi per il 1984 (2) contenevano precise proposte di miglioramento che il Consiglio non ha accolto. Nel suo lavoro di gestione, la Commissione deve attenersi ai regolamenti del Consiglio. 2. Osservazioni specifiche sulla valutazione complessiva della Corte dei conti (Punto 10) Nell'esprimere la sua valutazione, la Corte dei conti critica in particolare: a) il divario fra i prezzi di mercato in Gran Bretagna e in Francia, b) il regime esterno e e) la possibilità di ricorrere all'intervento e/o all'ammasso privato a causa delle loro conseguenze per il bilancio comunitario. Essa sostiene infine che le disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati delle carni ovine sono difficilmente conciliàbili con i principi di" sana gestione finanziaria dei fondi comunitari (d). . i prezzi di mercato in Gran Bretagna e in Francia è giudicata negativamente dalla Commissione. Essa ha proposto, tanto nella sua relazione al Consiglio (') quanto nelle proposte di prezzo per il 1984 (2), l'imposizione di un massimale "pari al 25 % del prezzo di riferimento per il premio variabile pagabile in Gran Bretagna, fra l'altro al fine di far salire il prezzo di mercato in questo paese. Tuttavìa, poiché il prezzo di mercato della carne ovina in Gran Bretagna è notevolmente influenzato dal prezzo della carne ovina della Nuova Zelanda sul mercato britannico, il Consiglio non ha accolto la proposta della Commissione di introdurre un massimale per il premio variabile finché non fosse stato negoziato un prezzo minimo all'importazione con la Nuova Zelanda e altri paesi terzi. Se questi negoziati si concluderanno positivamente, si prevede che i prezzi di mercato britannici e francesi tenderanno ad avvicinarsi con un corrispondente risparmio per il bilancio. a) L'esistenza di un notevole divario fra , b) I quantitativi massimi importabili fissati nel quadro degli accordi di limitazione volontaria conclusi con 1 2 paesi si fondavano sul volume degli scambi commerciali della Comunità con detti paesi nei tre anni precedenti. Dal momento in cui il regime è entrato in vigore la produzione comunitaria è aumentata e nel documento COM(83) 585 la Commissione ha indicato che, per ottenére un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato .· comunitario, è necessario ridurre tali quantitativi. Visti i risultati scoraggianti dei colloqui esplorativi avviati dalla Commissione, non è per ora politicamente possibile avviare' negoziati formali per modificare gli accordi di limitazione volontaria con i paesi terzi interessati. V ' e) La possibilità di ricorrere all'intervento e all'ammasso privato per la carne di agnello nel periodo dal 15 luglio al 15 dicembre di ogni anno è stata prevista perché è proprio in questo periodo che ogni anno viene realizzata la maggior parte della produzione di carne ovina. Se, in mancanza dell'attuale sistema di premi variabili e recuperi (clawback), si dovessero verificare in questo periodo ingenti esportazioni di carne d'agnello britannica verso la Francia, è probabile che i produttori francesi e di taluni altri paesi della Comunità che esportano verso la Francia sarebbero costretti dalla sovrabbondanza dell'offerta ad accettare per i loro prodotti un prezzo molto basso. In questa situazione il basso prezzo (') Doc. COM(83) 585 def. (2) Doc. COM(84) 20. Ν. C 234/12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4.9.84 . dovrebbe essere compensato dal versamento di alti premi per pecora. Se questa situazione dovesse protrarsi per molto tempo, avrebbe il duplice effetto di provocare il crollo dei prezzi francesi e probabilmente anche irlandesi e di favorire un aumento delle importazioni di carne ovina dai paesi terzi, specie dalla Nuova Zelanda, per sostituire una parte delle carni britanniche che verrebbero a mancare sul mercato della Gran Bretagna. La possibilità di ricorrere all'intervento e/ o all'ammasso privato contribuirebbe ad impedire un crollo dei prezzi e a ridurre cosi il rischio di dover pagare un premio per pecora molto alto. . Inoltre, se si dovesse effettivamente ricorrere all'intervento, la carne acquistata al prezzo di intervento potrebbe successivarnente essere venduta sul mercato comunitario alla fine dell'inverno e all'inizio della primavera, periodo nel quale i prezzi sono più alti per effetto della stagionalità del mercato della carne ovina. La Commissione non condivide l'opinione della Corte dei conti secondo la quale gli acquisti all'intervento comporterebbero necessariamente pesanti perdite finanziarie. Il problema delle perdite sopportate dal FEAOG a causa del mancato prelievo del recupero (clawback) sui movimenti di ovini e di carni ovine fra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda non registrati a causa della limitata possibilità di effettuare controlli di frontiera è statò affrontato eliminando, all'inizio della campagna coiftmerciale 1982/1983, il principale, incentivo al traffico transfrontalière, ossia il premio variabile pagabile nell'Irlanda del Nord. Il «clawback» deve ora essere pagato sulle carni ovine che passano dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, ma in pratica non esiste un commercio in questa direzione a causa delle restrizioni imposte per ragioni sanitarie. Inoltre dall'agosto 1983 è diventata obbligatoria in Gran Bretagna la marchiatura "di tutte le carcasse, che consente di identificare facilmente la loro origine. La Commissione non condivide il parere della Corte dei conti secondo il quale le nuove diposizioni hanno creato nuove possibilità di traffico illegale e deplora vivamente questa sua conclusione. d) La Commissione condivide il parere della Corte secondo il quale non sarà facile riconciliare a breve termine le notevoli differenze fra le due principali regioni produttrici e consumatrici, in quanto sia le techniche degli allevatori, sia le abitudini e gli atteggiamenti dei consumatori presentano notevoli differenze. Il livello della spesa in questo settore è dovuto all'esigenza del Consiglio di trovare un compromesso di natura fondamentalmente politica, per consentire che funzionasse comunque un mercato della carne ovina. La Commissione si è preoccupata di assicurare il miglior uso delle risorse finanziarie hel quadro dei regolamenti adottati dal Consiglio e di continuare a proporre a quest'ultimo opportune modifiche al regime in vigore. La Commissione ricorda che il 31 marzo 1984 il Consiglio ha adottato solo una parte delle proposte presentate dalla Commissione per ottenere un risparmio nel settore, per esempio l'estensione del recupero (clawback) del premio variabile a talune carni stagionate e la limitazione dei pagamenti del premio per pecora in modo che esso copra il reddito perduto solo per la carne di agnello invece che per tutte le carni ovine come in precedenza. Si valuta che quest'ultima misura dovrebbe produrre un risparmio pari al 15 % della spesa nel settore delle carni ovine. - CORTE DEI CONTI Relazione speciale η. 2/84 della Corte dei conti sulla gestione dei fondi comunitari destinati all'aiuto allo sviluppo da parte della Banca europea per gli investimenti Il testo della relazione suddetta è stato adottato dalla Corte dei conti nella sua riunione del 10 maggio 1984. Copie della relazione (comprese le risposte della Commissione alle osservazioni della Corte) possono essere richieste a: Corte dei conti delle Comunità europee (sviluppo controllo 29, rue Aldringen e relazioni) L-1118 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo Abbonamento annuale Vendita a numero Supple¬ mento GU Uffici di vendita e di abbonamento Moneta nazionale «L + C» (anno civile «L + C» Microfiches (Bandi di gara «Allegato e sioni» (marzo febbraio) appalti puVblici) 1984) Discus¬ fino a 32 pagine da 33 a 80 pagine oltre 80 pagine (anno civile 1984) ITALIA Lit 287 000 260 000 FB 9 600, 8 700, 700, 1 550, 130 000 87 000 .3 000 900, 100 ; 6 000 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Libreria dello Stato, piazza G. Verdi 10 00 100 Roma Tel. (06) 83 08 22 76 85 08 22 21 CCP: 38 70 0 1 Telex IPZSRO 61 1 O08 Licosa SpA, via Lamarmora 45, casella postale 552, 50121 Firenze BELGIO 4 300, 2 200, Moniteur belge rue de Louvain 4042, 1000 Bruxelles Tel. 512 00 26 CCP: 000-200 5502-27 Belgisch Staatsblad Leuvensestraat 40 42, 1000 Brussel PCR: 000-200 5502-27 Tel. 512 00 26 Dkr DANIMARCA 1 520, 765, 18, 36, H. Schultz Boghandel Mømcrgadc 19 DK 1116 Kabenhavn Κ Tel. 14-11-95 T. FRANCIA "Õ FF 1 440, 1 300, 645, 435, 15, 30, 429, 212, 143,- 5, 10,- 050, 175,- rt Service de vente en France des publications des Communautés européennes Journal officiel 26, rue Desaix 75 732 Paris - Cedex 15 Tel. 5 78 61 39 C.C.P.: Paris 23-96 DM GERMANIA 475, o rt t \ Bundesmzeiger 5000 Köln 1 Breite Straße Tel. (02 21) 20 29-0 Postfach: 108 006 Telex: Anzeiger Bonn 08 882 595 C.C.P.: 83 400-502 Kein GRECIA Dra 16 700, 15 100, 7 500, 5 350, rt 4-1 Q Ethnico Typografio Kapodisiriou 34 Athens 2. G.C. Elefteroudakis SA Ltd 4 Nikis Street Athens 126 Tel. (01) 322 22 55 Telex 219410 elef gr 1. '£Irl IRLANDA 152, 46, 68, 137,50 1,60 3,20 Molesworth Street Dublin 2 o per posta: Stationery Office, St. Martin's House, Waterloo Road, Dublin 4 Ireland Tel. 78 9644 1 in èν: v prezzo stabili olta indie ogni ed su > LUSSEMBURGO Gli abbonamenti devono essere sottoscritti presso gli uffici postali 0 i Sun Alliance House Flux e 9 600, 8 700, 4 300, 2 900, 100, 200, 1, pagati Vendita a numero *) PAESI BASSI Fl 530, 480, 237,- 110, 54,25 160, 5,50 11- Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf Chrisioffel Plantìjnstraat Den Haag Tel. <070) 78 99 11 Postgiro: 42 53 00 REGNO UNITO £ 121,25 36,50 1,30 2,60 H. M. Stationery Office P.O. Box 569 London SEI 9NH Tel. 01-928 69 77.ext.365 National Giro account No 582-1002 ALTRI PAESI Abbonamenti e FB 9 600, 8 700, 4 300, 2 900, 100, 200, vendita a numero*) *) Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee tei. 49 00 81 L-2985 Lussemburgo C.C.P.: 19 190-81 Conti correnti bancari: BIL 8-109/6003/200; Citibank Brüssel: 570-1121200-35; Sogenal Luxemburg: 04-3-2600-490226 penoLe spese di spedizione speciale sono fatturate a parte. Tutte le altre pubblicazioni in vendita delle Comunità europee ρ diche o non possono essere richieste agli uffici di vendita summenzionati. I prezzi sono ottenibili gratuitamente su richiiesta. UFFICIO DELLE PUBBUCAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 LUSSEMBURGO