Broker 140 MassimoOK_Broker Mastro

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Broker 140 MassimoOK_Broker Mastro
Bimestrale
Luglio/Agosto 2012
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Broker (
Roma
n u m e r o
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Italia: 28 medaglie
PERIODICO DELL’AIBA ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
In questo numero
In questo numero
Isvap: Consultazione n. 49/2012 4
Assistenza sanitaria integrativa 4
Audizione
dele Commissario
8
Crisi Grecia
Assicuratori
Straordinario Isvap al Senato
10
Il piano di comunicazione
Audizione
di crisi del Direttore Generale 12
di Ania al Senato
16
La tutela più completa per i
Sanità
pubblica
ed assicurazioni 20
14
vostri clienti
professionisti
I dati del mercato
Assicurarsi
dal rischio dei crediti 17
insoluti:
soluzione tecnica
di DAS
26
18
FMBA - la
Assemblea
Prima seduta EP: bozza di
Notizie
rapportodall’estero
sulla MIFID II
Comunicazioni telematiche
La consapevolezza del rischio da
Evoluzioni
della piattaforma
parte
degli imprenditori
mondiali
cresce
ogni Brokerver
anno
Armundia
Le
polizze dei nostri
precursori
Il Ghostwriter:
le mansioni
e le
fasi
di lavoro
Novità
in materia societaria
Nuova
edizione
master
GETA
Il
pacchetto
retaildel
deve
focalizzarsi
sulla
del consumatore
Brevitutela
dal mondo
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Bimestrale > numero 140 > Luglio/Agosto 2012
Direttore responsabile > Antonia Boccadoro
Redazione > Carla Bonello
Sede > Via Jacopo da Ponte, 49 > 00197 Roma
Tel. 06/8412641 > Fax 06/8554714
www.aiba.it > [email protected]
Progetto grafico > Edigraf - Roma
Pubblicità > Finaiba Srl
Tipografia > Art Color Printing srl - Roma
Aut. Trib. Roma > N. 376 del 21/6/89
Finito di stampare il 15/9/2012
Inserzioni e Pubblicità
Di seguito i costi stabiliti dal Comitato di Redazione
per l’inserzione nel bimestrale Broker
per l’anno 2012:
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1 uscita: 3.000 euro + iva;
4 uscite nell’anno: 10.000 euro + iva;
8 uscite consecutive: 17.600 euro + iva
Broker viene inviato a chiunque desideri riceverlo.
A tale scopo si prega di contattare la Redazione.
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I Broker: solidi, consapevoli ed innovativi
Settembre, non sembra neppure che ci sia stato un periodo di riposo. Abbiamo lasciato i nostri uffici ma non i nostri problemi che ci hanno accompagnato in questi
pochi giorni di vacanza. Del resto gli imprenditori non possono permettersi black
out, neppure per il nobile e necessario scopo di riposare. Le nostre responsabilità, i
nostri obiettivi e le nostre aspirazioni non accettano di essere accantonati o trascurati.
E’ la nostra vita e il nostro modo di essere, ma è questo che ci infonde “l’adrenalina” senza la quale le nostre giornate sarebbero vuote e noiose. Riprendiamo il
nostro posto, portiamo avanti le nostre aspirazioni e i nostri progetti. Ci aspetta
l’ultima parte di un anno difficile che abbiamo affrontato con determinazione, passione e chiarezza di idee. Certamente è vero che il mondo valuta il successo solo in
termini economici, ma da tempo abbiamo imparato che senza la professionalità e
l’organizzazione non si conseguono risultati. I Broker in Italia hanno continuato a
crescere anche nei momenti più critici come quelli che stiamo vivendo. I numeri
sono sotto gli occhi di tutti: dal 2008 ad oggi la Categoria ha aumentato la raccolta e la presenza sul Mercato assicurativo.
La stagione dei rinnovi ci attende e siamo consapevoli delle attese della nostra clientela, ridotta capacità finanziaria che apparentemente mal si coniuga con l’aumento di necessità di tutela, tipica di chi ha esaurito quelle riserve cui attingere per far
fronte ad un imprevisto. Abbiamo saputo soddisfare le aspettative e, sono certo,
sapremo ancora farlo in modo da poter affermare che il 2012 ci ha visto fermi nella nostra determinazione e nella nostra capacità di affrontare i problemi, consentendoci non solo di mantenere le posizioni ma anche di riaffermare, attraverso il
successo delle nostre aziende, la grande capacità professionale ed imprenditoriale
di noi tutti.
Hic manebimus optime, diceva l’anonimo centurione, ma anche, ed è questo l’augurio che formulo per noi tutti: ad augusta per angusta!
Francesco G. Paparella
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Isvap: Consultazione n. 49/2012
Osservazioni di Aiba sulla bozza di Regolamento che
introduce l’obbligo di tre preventivi per la copertura rc
auto
Aiba ha fornito a Isvap un documento di
analisi in occasione dell’audizione tenutasi in data 24 aprile 2012.
Alcune delle osservazioni riferite sono
state valorizzate nella bozza di Regolamento (v. l’art. 5 sull’operatività delle
compagnie cosiddette dirette per realizzare un level playing field tra gli operatori e l’obbligo d’integrazione della comunicazione di scadenza del contratto in
capo alle compagnie).
Tuttavia, non si è tenuto conto di altri
passaggi rilevanti suggeriti dall’Associazione che ha illustrato le scelte operative da tempo realizzate dal settore del brokeraggio assicurativo per sviluppare strumenti professionali di comparazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali per
tutto il comparto delle coperture auto
(rcauto e ard).
Al fine di rendere sostanziale il contributo alla pubblica consultazione mettendo a disposizione dell’Autorità l’esperienza maturata da Aiba e più in generale dai
mediatori assicurativi, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni di
carattere generale suggerendo integrazioni o modifiche al testo proposto.
L’art. 34 della l. n. 27/2012 ha l’obiettivo
di sviluppare la concorrenza nell’offerta
di prodotti assicurativi per la copertura
obbligatoria dei rami 10 e 12 traslandola
sugli intermediari assicurativi che sono
individuati espressamente come “distributori” o “agenti”. A tale fine, la norma
impone agli intermediari - distributori o
agenti - un obbligo d’informativa:
* corretto, trasparente ed esaustivo;
* basato sulla comparazione di prezzi e
condizioni contrattuali;
* riferito ad almeno tre distinte offerte di
altrettante compagnie appartenenti a
gruppi finanziari differenti;
* ottenuto anche attraverso la consultazione delle informazioni disponibili sui
siti internet delle imprese.
Dalla lettura della proposta di Regolamento si rilevano alcune soluzioni non
coerenti con i principi guida della norma, con riferimento a:
* soggetti ritenuti obbligatoriamente
ricompresi e soggetti a vantaggio dei quali si rivolge;
* assenza di una effettiva comparazione
delle condizioni contrattuali;
* mancanza di indicazione delle linee guida per la procedura di comparazione e
conseguente rigidità delle procedure
ritenute conformi.
I soggetti obbligati e i soggetti tutelati
L’Autorità ritiene di poter trattare tutti
gli intermediari qualificandoli indistintamente come distributori di prodotti assicurativi. Tale riferimento è incoerente
rispetto ai broker assicurativi.
Secondo la disciplina del Codice delle
Assicurazioni (art. 109), infatti, il broker
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è intermediario indipendente che agisce
su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione.
Per la scelta della migliore copertura assicurativa, il broker utilizza sistemi di comparazione che confrontano prezzi e
condizioni contrattuali. Per tale attività,
il broker si avvale di software dedicati
che attingono dai database tariffari e sviluppano comparazioni delle condizioni
su elementi chiave ritenuti esaustivi.
Tale attività è svolta nel rispetto delle
regole normative di cui all’art 183 d.lgs.
209/2005 (tra cui si richiama tra l’altro
la necessità di un comportamento diligente, corretto e trasparente, avendo
acquisito le informazioni necessarie a
valutare le esigenze assicurative del contraente al fine di tenerlo adeguatamente informato) e sotto la responsabilità
professionale dell’intermediario che è
imprenditore indipendente.
Ne deriva che i broker assicurativi non
sono compresi nel perimetro delineato
dall’art. 34, a cagione della terminologia
ivi utilizzata che si riferisce a “distributori” e “agenti”. La norma anzidetta, infatti, contempla soltanto le reti distributive, in coerenza al disposto dell’art. 40 del
Regolamento Isvap n. 5/2006, sulle quali le imprese di assicurazione hanno il
potere/dovere di emanare istruzioni.
Sarebbe contradditorio, altrimenti, che le
imprese siano soggetti a una sanzione
(la nullità) che scaturisce dal comportamento d’intermediari – come i broker sui quali non hanno alcun potere direttivo.
E ciò – si badi - non per restringere l’obiettivo di tutela dei contraenti, ma essendo tale obiettivo già raggiunto per la natura stessa del rapporto fiduciario intercorrente tra contraente e broker.
Coerentemente al livellamento del terreno
di gioco, che è auspicato da questa Categoria, non ci si vuole sottrarre all’obbligo
di assistere compiutamente il cliente nella
migliore scelta assicurativa, tenuto conto
che il broker per definizione assiste il cliente che ha scelto liberamente di rivolgersi a
un intermediario indipendente.
Si suggerisce, tuttavia, di distinguere e
valorizzare la posizione d’indipendenza
del mediatore evitando comparazioni
improprie e limitazioni nella scelta degli
strumenti di comparazione da utilizzare.
In aggiunta a quanto evidenziato, l’Isvap prevede di applicare la normativa a
tutte le compagnie autorizzate o abilitate ai rami 10 e 12 in libera prestazione di
servizi e stabilimento, con esclusione
degli operatori che si limitano all’assicurazione di flotte. Tuttavia, la bozza di
Regolamento non include gli intermediari
provenienti da Paesi dell’Unione Europea
che operino in Italia in libera prestazione di servizi o in stabilimento.
Di talché, è introdotta una discriminazione al contrario rispetto agli operatori
nazionali, con pregiudizio rispetto ai
destinatari della tutela offerta dall’art. 34.
In coerenza con la definizione di intermediari distributori di cui all’art. 34 ripetuta nell’art. 1 della bozza di regolamento in commento, si suggerisce:
* di eliminare all’art. 2 comma 1b) il riferimento agli intermediari iscritti alla
sezione B del RUI;
San Carlo alle Quattro
Fontane
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* di esplicitare all’art. 2 comma 1b) l’applicazione del Regolamento agli intermediari inseriti nell’elenco annesso al RUI
che siano mandatari di compagnie autorizzate o abilitate ai rami 10 e 12.
Si apprezza che l’intervento normativo
proposto riguardi anche le imprese c.d.
dirette di cui alle disposizioni dell’art. 5
e si condivide, in linea generale, il tenore della norma che impone un richiamo
sul sito internet delle compagnie a comparare le offerte tramite “Tuopreventivatore”, delle cui perfomances e contenuti si commenta piu avanti nel presente documento. Si richiama, tuttavia, l’attenzione che tale norma lascerebbe privi
di tutela circa l’informazione quei contraenti che concludono il contratto tramite telefono. Si ritiene, inoltre, opportuno che anche per le imprese dirette vi
sia un richiamo alla possibilità di comparare le offerte alle scadenze contrattuali.
In analogia con quanto integrato nel
Regolamento n. 4/2006, si suggerisce di
modificare l’art. 4 comma 2 come segue:
All’Allegato 1 del Regolamento Isvap n.
4 del 9 agosto 2006, dopo il punto 3, sono
aggiunti i seguenti periodi:
4. Informazioni ai sensi dell’articolo 34
comma 3-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24
marzo 2012, n. 27.
“Si ricorda che consultando il servizio di
comparazione “Tuopreventivatore” disponibile su internet all’indirizzo
www.isvap.it è possibile procedere alla
comparazione delle offerte relative all’assicurazione obbligatoria rcauto”.
Qualora l’impresa si avvalga di intermediari, inserire anche la seguente parte:
“Si ricorda che rivolgendosi all’intermediario lo stesso è tenuto a fornirLe informazioni sulla tariffa e sulle condizioni
contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie di assicurazione non appartenenti ai medesimi gruppi”.
Non si condivide, altresì, la scelta operata dalla bozza di Regolamento di estendere la normativa a tutti i contraenti
anche nel caso di soggetti che non rientrano nelle definizioni di consumatore
fornita dal codice del consumo. Il dettato della norma richiama genericamente il
cliente, ma è legittimo ritenere che l’esigenza di tutela perseguita dalla norma
riguardi quella tipologia di clientela più
debole – il consumatore - al fine di sviluppare una reale concorrenza tra operatori di mercato. Né tale distinzione è
incoerente rispetto al nostro ordinamento, considerato che l’art. 183, ultimo comma, cod.ass. impone una tutela differenziata per categorie di soggetti e natura
dei rischi.
Si propone pertanto di modificare l’art.
3 comma 1 circoscrivendo i soggetti
destinatari alle sole persone fisiche che
agiscono per scopi estranei alla loro
attività professionale o imprenditoriale.
L’Autorità inoltre non ha tenuto conto che
alcuni intermediari professionali, e segnatamente i broker, lavorano con tecniche
a distanza.
Per tali operatori la disciplina in commento prevede modalità funzionali,
quali ad esempio obblighi di sottoscrizione da parte del contraente incompatibili con i processi in uso.
Assenza di un’effettiva comparazione e rigidità delle procedure
Volendo entrare nel merito delle procedure più idonee per una comparazione
che risponda ai requisiti della norma
(comparazione di prezzi e condizioni contrattuali che risulti corretta, trasparente
ed esaustiva) si ritiene che la disposizione regolamentare suggerita sia in eccesso di delega, in quanto individua in via
esclusiva procedure che utilizzino i preventivatori on line (delle compagnie e
dell’Autorità). Ciò, in aperto contrasto con
il disposto dell’art. 34 che usa il termine
“anche” introducendo una ipotesi esemplificativa e non tassativa delle fonti di
comparazione.
Inoltre la scelta di imporre obblighi di
consegna delle note informative non soddisfa la delega normativa che impone di
informare in modo esauriente, corretto e
trasparente: si tratta di una modalità
burocratica, onerosa per l’intermediario
e priva di efficacia per il potenziale contraente che contrasta con il principio di
proporzionalità sancito dall’art. 191,
comma 2°, cod.ass.
Nella locuzione utilizzata dalla norma
(“…anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle
Commenti
imprese di assicurazione sui propri siti
internet”), piuttosto, si ricava che l’Autorità deve indicare metodologie e procedure, non già strumenti operativi. In
sostanza l’Autorità propone un modello
univoco (i preventivatori disponibili sul
web) che costituisce un monopolio delle
fonti informative destinate alla comparazione, con ciò impedendo lo sviluppo
di una comparazione diffusa e concorrenziale fondata su principi univoci individuati dall’Autorità.
Gli strumenti indicati, peraltro, non
sono rispondenti ai requisiti della norma
perché non comparano le condizioni contrattuali e non sono tecnicamente strutturati per consultazioni professionali di
tipo massivo, oltre ad essere impostati in
modo da evitare consultazioni ripetute,
con conseguenti blocchi degli indirizzi IP.
Sul punto Aiba suggerisce un approccio
sostanziale con particolare riferimento
all’integrale revisione del sistema denominato Tuopreventivatore in quanto
non rispondente alle esigenze del nuovo quadro normativo che si rivolge non
già al generico consumatore che voglia
verificare le offerte, bensì al mondo strutturato dell’intermediazione assicurativa.
Le attuali carenze del Tuopreventivatore
rispetto alle nuove esigenze imposte
dall’art. 34 possono sintetizzarsi nei
seguenti aspetti:
* il sistema è strutturato secondo una
logica batch non adeguata per un utilizzo professionale;
* non è strutturato per fornire risposte
tempestive (pochi secondi) a inquiries
massive (circa 200.000 richiesta al giorno in ipotesi di distribuzione lineare
delle scadenze contrattuali) da parte di
un numero rilevante di soggetti (i circa
30.000 intermediari professionali senza
contare i loro collaboratori);
* non è integrato con un modello interattivo che metta in evidenza i parametri contrattuali rilevanti e già indicati in
maniera esaustiva nella nota Aiba del 24
aprile (si citano i parametri tracciati:
esistenza e natura delle rivalse (ebbrezza, stupefacenti, guida senza patente, trasporto terzi non consentito, veicolo non
sottoposto a revisione periodica); mantenimento della classe interna b/m in caso
di un sinistro; tacito rinnovo contrattuale con obbligo di disdetta; garanzia
di copertura nei 15 giorni successivi alla
scadenza in caso di contratto a scadenza
annuale senza tacito rinnovo; facoltà di
sospensione contrattuale e relative modalità; formule tariffarie opzionali (a consumo, scatola nera, con percorrenza per
fasce kilometriche annue); limitazione
di copertura per guida esclusiva; presenza di risarcimento in forma specifica);
* non estende la comparazione alle condizioni CVT che, viceversa, sono previste dalla gran parte delle coperture auto, così da
rendere incompleta la comparazione delle
offerte; si consideri infatti che l’interesse
finale del cliente è conoscere il premio
complessivo delle garanzie che ritiene di
sottoscrivere e non conoscere una parte
delle componenti rende inefficace il sistema di comparazione utilizzato.
Analoga ristrutturazione va richiesta ai
preventivatori aziendali disponibili sui
rispettivi siti internet.
Affinché l’intermediario possa oggettivamente e in modo esaustivo, corretto e
trasparente mostrare la comparazione con
altri preventivi, dovrebbe potere accedere via web ai singoli preventivatori che
abbiano obbligo di strutturazione standard sulla scorta di requisiti logici relativi sia all’offerta economica che alle
caratteristiche contrattuali per la individuazione di almeno altre due offerte economiche più vantaggiose rispetto a quel-
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la del distributore con evidenza dei citati parametri contrattuali di riferimento.
Tra l’altro, questa soluzione metterebbe
in costante concorrenza i sistemi tariffari per i profili di rischio più “virtuosi” e
avrebbe l’ulteriore pregio di far emergere eventuali situazioni di elusione dell’obbligo a contrarre per effetto di politiche tariffarie o di distribuzione geografica della rete di vendita orientata a
evitare acquisizioni di portafoglio non
gradite.
Si ritiene pertanto di suggerire una revisione sostanziale della procedura descritta dall’art. 6 della bozza di Regolamento
sulla scorta di un impianto operativo, da
realizzarsi in un arco temporale sostenibile sia per le imprese che per l’Autorità,
ove quest’ultima potrà anche valorizzare le nuove opportunità disponibili in termini di infrastrutture tecnologiche derivanti dall’integrazione della vigilanza
assicurativa con l’organizzazione di cui
dispone Banca d’Italia.
Inoltre ciò consentirebbe alle associazioni di realizzare sistemi di comparazione rispondenti alle disposizioni e tecnicamente efficienti per l’operatività del
settore.
Per strutturare a fini di comparazione
professionale di prezzi e condizioni il preventivatore dell’Autorità e quelli aziendali, l’Autorità dovrà indicare un processo di standardizzazione dei preventivatori e dell’area web ad essi dedicata,
con particolare riferimento a:
* i parametri strutturali di tariffa e contrattuali;
* le caratteristiche tecniche dei siti;
* i livelli di servizio degli output (numero di accessi multipli garantiti, tempi di
risposta, tecnicalità di accesso);
* l’Autorità dovrà indicare agli intermediari tenuti ad avvalersi dei preventivatori anche le necessarie linee guida procedurali per garantire quanto meno:
a) la scelta di una selezione randomica
delle compagnie;
b) la dimostrazione della tracciatura
informatica del processo seguito.
Per consentire, accanto all’utilizzazione
dei preventivatori, altri strumenti alternativi, si suggerisce di modificare l’art.
6 comma 2 lett. C) come segue:
“delle informazioni risultanti da servizi
di comparazione promossi dalle associa-
zioni degli intermediari e utilizzati dagli
stessi sotto la loro diretta responsabilità”.
La formulazione consentirebbe ampia
libertà agli intermediari professionali, con
particolare riguardo alla prerogativa d’indipendenza dei broker e alla dimostrata
efficacia di strumenti già a disposizione
dei loro clienti (sistema Aiba check it auto
e comparatori on line), qualora l’Autorità ritenga di ricomprendere la categoria
tra i soggetti obbligati dalla normativa.
Quanto alle modalità di comparazione
delle condizioni contrattuali, si suggerisce di seguire la metodologia utilizzata
dalla Commissione UE per la realizzazione di un prospetto di sintesi (KIDs: Key
Information Documents) delle informazioni necessarie ai consumatori per l’orientamento di acquisto dei ben più complessi prodotti PRIPs.
Inoltre si suggerisce di integrare l’art. 6
comma 3 come segue:
“In caso di intermediazione con tecniche
a distanza la firma autografa del cliente
è sostituita da mail di conferma inoltrata via posta elettronica certificata”.
Il processo descritto avrebbe il vantaggio
di dematerializzare la documentazione da
conservare obbligatoriamente a fini probatori, realizzata mediante la tracciatura
delle inquiries eseguite unitamente al
contratto sottoscritto con dichiarazione
di avere preso visione dell’inquiries
stesse.
Al contrario, le disposizioni descritte
all’art. 7 non eliminano il rischio paventato nella relazione di accompagnamento. Il distributore di polizze assicurative
(l’agente) ha interesse e mandato per la
copertura del rischio da parte di una
sola compagnia (e in rari casi di poche
compagnie) e, pertanto, sarà necessariamente orientato a mostrare preventivi
concorrenti meno convenienti per raggiungere l’obiettivo della sua professione e adempiere il suo mandato.
Ne consegue che la documentazione conservata sarà sistematicamente composta
di preventivi meno convenienti o perché
con prezzo più elevato o perché a condizioni economiche più vantaggiose ma con
tipologie di copertura giudicate meno
convenienti per il cliente per esclusioni
previste o condizioni meno favorevoli (ad
esempio senza mantenimento della classe di merito interna in caso di sinistro).
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Audizione del Commissario Straordinario
dell’Isvap Giancarlo Giannini al Senato
della Repubblica
Indagine conoscitiva sul settore dell’assicurazione di
autoveicoli
Pubblichiamo un estratto dell’audizione sul
settore dell’assicurazione degli autoveicoli,
con particolare riferimento al mercato ed
alla dinamica dei premi dell’assicurazione
per responsabilità civile auto (RCA), del
dott. Giancarlo Gianni, Commissario straordinario dell’Isvap, alla decima Commissione del Senato della Repubblica, tenutasi lo scorso 11 luglio 2012.
Le misure del decreto “liberalizzazioni”: attività dell’Isvap e
ruolo delle Imprese
Proprio davanti a questa Commissione
(cfr. Indagine conoscitiva sul settore dell’assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell’assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) Commissione X
Senato della Repubblica; 29 novembre
2011) ho avuto modo di sottolineare che per
contribuire fattivamente a risolvere le criticità del settore RCA occorre un’azione
sistemica, nel senso che la definizione di un
migliore quadro normativo e il grado di efficienza delle imprese nel loro concreto
operare non possono che essere elementi
complementari e imprescindibili.
E’ sulla base di tale assunto che l’Autorità
ha ritenuto di concentrare la propria azione su entrambi i fronti. Da un lato, intensificando gli interventi di vigilanza e richiamando il mercato ad un ruolo proattivo nel
recupero di efficienza nella fase cruciale
della liquidazione dei sinistri; dall’altro,
individuando gli ambiti di possibili interventi normativi per aggredire le criticità
esterne.
Sotto il primo profilo vorrei richiamare brevemente i seguenti interventi: conclusione
delle quattordici istruttorie nei confronti
di altrettante compagnie e dei loro attuari
incaricati - per sospetta elusione, attraverso la leva tariffaria, dell’obbligo a contrarre previsto dalla legge a carico delle imprese, con l’irrogazione di pesanti sanzioni,
pari a 1 milione di euro per ciascuna compagnia; indagini ordinarie e ad hoc sul tema
cruciale del potenziamento ed efficientamento delle strutture preposte alla liquidazione dei sinistri r.c.auto e conseguente
monitoraggio dell’attuazione dei relativi
piani di intervento da parte delle imprese;
applicazione di sanzioni per ritardi e inefficienza nella liquidazione dei sinistri (85
% circa delle sanzioni applicate dall’Isvap
in materia r.c.auto), per un importo nel
decorso esercizio di circa 24 milioni.
Sotto il secondo profilo, vorrei esaminare
brevemente le diverse disposizioni del
decreto liberalizzazioni, indicando le misure intraprese dall’Isvap per garantirne la
concreta applicazione, a beneficio dei
consumatori, e lo “stato dei lavori” dei
previsti provvedimenti regolamentari di
competenza dell’Autorità.
L’atteggiamento del mercato, purtroppo,
come si è detto si è posto a difesa di alcune posizioni che certamente non corri-
Documenti
spondono a quelle esigenze di apertura a
beneficio dei consumatori voluta dalle
norme.
L’Isvap, con la lettera al mercato del 19
aprile 2012, ha inteso chiarire alcuni aspetti attuativi delle nuove norme di maggiore interesse per i consumatori.
In particolare:
Polizze con “scatola nera”
L’art. 32, comma 1, del decreto prevede che,
nel caso in cui l’assicurato acconsenta
all’installazione sul proprio veicolo della
scatola nera o di dispositivi similari, le
imprese devono applicare una riduzione
significativa di premio e che i relativi
costi sono a carico delle imprese. La disposizione mira a garantire agli assicurati
“significativi” sconti sul premio e al sistema nel suo complesso effetti positivi in termini di riduzione dei costi dei risarcimenti, grazie al controllo rigoroso e “scientifico” della dinamica dei sinistri che la scatola nera è in grado di realizzare.
L’Isvap ha precisato che la disposizione
comporta l’obbligatorietà per le imprese di
offrire polizze con scatola nera, accanto a
polizze “base”.
Obbligo che sarà in vigore dopo l’emanazione del regolamento attuativo che l’Isvap
sta predisponendo insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Autorità
Garante della Privacy. La scorsa settimana
è stata inviata al Ministero ed al Garante
una bozza di articolato per pervenire quanto prima ad un testo condiviso che, come
di consueto, sarà sottoposto ad una procedura di pubblica consultazione, che consentirà di approfondire, nel confronto con
i soggetti interessati, i diversi profili applicativi.
Riduzione “automatica” del premio in
assenza di sinistri
L’art. 34-bis dispone che, nell’ambito della
formula tariffaria bonus-malus, la variazione in diminuzione del premio (bonus) si
applica automaticamente, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla
classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione
comporta l’applicazione, da parte dell’Isvap,
di una sanzione amministrativa da 1.000 a
50.000 euro.
L’Isvap ha ritenuto che la disposizione,
peraltro assistita da una sanzione specifica, garantisca al consumatore che non provoca sinistri, oltre a condizioni di maggiore trasparenza, benefici “concreti” in termini di riduzione del premio rispetto all’annualità precedente in assenza di sinistri.
In sostanza, la norma mira a garantire al
consumatore virtuoso di beneficiare effettivamente della riduzione di premio che
l’impresa ha contrattualmente previsto l’anno precedente, senza che tale riduzione possa essere in tutto o in parte assorbita da
aumenti tariffari. Le imprese, qualora il fabbisogno tariffario lo richieda, potranno rivisitare la tariffa l’anno successivo, comunicando tale eventualità al consumatore con
un anno di anticipo.
L’Ania ha immediatamente qualificato
entrambe le interpretazioni come “illegittime”, adducendo che l’offerta di prodotti
con “scatola nera” abbia per le imprese
natura facoltativa e che la norma sulla
diminuzione automatica del premio sia
diretta unicamente ad aumentare la trasparenza dei contratti. Francamente, se così
fosse - e sono convinto che così non è – la
“montagna” scaturita dall’intenso impegno
del Parlamento sul tema r.c.auto avrebbe
davvero partorito il “topolino”!
La conferma di tale atteggiamento negativo si è avuta quando, con la comunicazione del 5 giugno 2012, l’Isvap è intervenuto presso le imprese per verificare lo stato
di adeguamento a queste nuove disposizioni, chiedendo di conoscere lo stato di
avanzamento del processo di definizione
delle strategie, commerciali e di gestione
dei sinistri, in vista della commercializza-
Giancarlo Giannini,
Commissario straordinario
dell’Isvap
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Nella foto in alto:
il Senato della
Repubblica italiana
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zione di polizze con scatola nera e le soluzioni operative adottate per il riconoscimento agli assicurati della riduzione automatica del premio in caso di assenza di sinistri.
Ma tant’è: la maggior parte delle imprese
operanti nel ramo r.c. auto hanno dichiarato di non avere dato attuazione alle due
nuove norme e di aver presentato ricorso
davanti al TAR avverso le indicazioni dell’Autorità. Il giudice amministrativo non ha
rilevato gli estremi per concedere il provvedimento di sospensione cautelare sottolineando che “… il contenuto della nota gravata si pone in perfetta aderenza letterale
con il dato normativo presupposto”. Immancabile l’appello al Consiglio di Stato: proprio oggi, 31 luglio, si tiene la camera di
consiglio. Al di là degli esiti giurisdizionali della vicenda, appare francamente difficile comprendere quale sia la portata
innovativa delle norme, considerato che per
quanto riguarda la scatola nera, già oggi
diverse imprese offrono ai consumatori
polizze abbinate all’installazione del dispositivo a prezzi ridotti e che, per quanto
riguarda la riduzione automatica del premio in assenza di sinistri, ciò che gli assicurati chiedono non è solo maggiore trasparenza ma che il bonus guadagnato per
non aver provocato sinistri non sia travol-
to dall’aumento della tariffa nel frattempo
deciso dall’impresa.
La richiesta dell’Autorità al Parlamento è
che le norme non vengano modificate per
evitare di annullare gli effetti benefici per
i consumatori.
Nuovi criteri di valutazione delle lesioni di lieve entità. Il fenomeno dei “colpi di frusta”
Il decreto liberalizzazioni ha introdotto criteri più stringenti e rigorosi nella valutazione medico-legale delle lesioni di lieve
entità per contrastare il fenomeno dei falsi “colpi di frusta” che costituiscono un
costo improprio che grava sul sistema determinando ricadute in termini di incremento dei livelli tariffari.
Nella lettera al mercato del 19 aprile l’Autorità ha fornito alle imprese indicazioni
anche su tali aspetti, di rilevanza essenziale per una corretta valutazione dei sinistri r.c. auto. Si è ritenuto che dalla lettura
combinata e sistematica dei due commi dell’art. 32 del d.l. si ricavi che soltanto il danno biologico permanente - cioè i postumi
invalidanti conseguenti alla lesione - debba essere stato valutato dal medico legale
attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo per poter dar luogo a
Documenti
risarcimento. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea
assoluta o relativa conseguenti all’evento
lesivo, potrà invece essere accertato dal
medico legale sia visivamente che strumentalmente.
Con la comunicazione del 5 giugno, in sede
di enforcement, l’Isvap ha richiesto alle
imprese di conoscere le iniziative adottate
per uniformarsi ai nuovi criteri di valutazione del danno biologico, unitamente a
copia delle circolari e delle direttive impartite alle strutture liquidative ed ai medicilegali fiduciari.
Delle 55 imprese, 32 hanno inviato circolari ai medici fiduciari e ai liquidatori con
indicazioni conformi a quelle formulate dall’Autorità, 12 hanno diramato istruzioni non
conformi, richiedendo anche per semplici
invalidità temporanee costosi e complessi
accertamenti diagnostici. Le altre imprese
hanno diramato generiche linee guida alle
sole strutture liquidative.
Anche di fronte a norme che vanno nel senso voluto dall’industria assicurativa, le
imprese riescono a darne un’applicazione
che si spinge oltre, non tenendo in considerazione l’impatto sui consumatori. Sono
in corso verifiche e interventi per ricondurre a conformità i comportamenti delle
imprese.
Macrolesioni
Sempre in tema di danno biologico, si
auspica - in questo specifico caso in sintonia con il mercato - la ripresa dell’iter legislativo per l’emanazione del D.P.R che
completi la regolamentazione normativa
con riguardo alle c.d. macrolesioni (lesioni di non lieve entità: 10-100% di invalidità permanente), che potrà portare apprezzabili benefici in termini di uniformità di
valutazione, riduzione del contenzioso (giudiziario e stragiudiziario), stime più puntuali ed eque del costo dei sinistri.
Confronto delle tariffe e delle condizioni
contrattuali. I tre preventivi r.c. auto
Per quanto riguarda la regolamentazione
dell’obbligo di confronto dei tre preventivi r.c.auto, posto a carico degli intermediari,
l’Autorità, il 10 luglio scorso, ha posto in
pubblica consultazione lo schema di regolamento attuativo, facendo precedere a tale
fase una serie di incontri con i rappresentanti dei soggetti maggiormente coinvolti
nell’applicazione della nuova disciplina
(agenti, broker, imprese, associazioni dei
consumatori), con l’obiettivo di acquisire
prime osservazioni e contributi per individuare - a fronte di una norma non chiara
nella formulazione e negli intenti oltre che
di complessa attuazione - le modalità operative più idonee a rendere concretamente
applicabile ed utile per il consumatore il
confronto delle tariffe.
Il 25 luglio si è conclusa la procedura di
pubblica consultazione: sono pervenuti
oltre 3.400 messaggi di posta elettronica,
in assoluta maggioranza da parte di singoli intermediari di assicurazione che, in
estrema sintesi, hanno criticato la norma a
cui il Regolamento dovrebbe dare attuazione, sottolineando che essa non favorisce il consumatore nella scelta del prodotto più conveniente e maggiormente aderente alle proprie esigenze assicurative, ed
introduce obblighi per gli intermediari
non previsti in alcun altro settore produttivo o commerciale, con conseguente aggravio degli adempimenti a loro carico e forte incremento dei costi.
Avevo avuto modo di rappresentare davanti a questa Commissione (Indagine conoscitiva sul disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto-legge in materia di
liberalizzazioni, Commissione X Senato della Repubblica; 3 febbraio 2012) che la norma presentava diversi profili di criticità. È
stato fatto seguito con proposte emendative - volte anche ad un’apertura verso forme di collaborazione tra intermediari per
stimolare, nell’ambito del mercato della distribuzione, le dinamiche concorrenziali che non hanno trovato accoglimento.
L’Autorità sta completando l’esame delle
numerose osservazioni pervenute; ad esito
di tale analisi valuterà l’opportunità di
sottoporre all’attenzione di Parlamento e
Governo spunti di riflessione per una possibile riformulazione della norma primaria
ovvero di procedere ad una seconda fase
di pubblica consultazione, per tener conto
della mole delle osservazioni pervenute e
dell’obiettiva fondatezza di molte di esse.
Risarcimento diretto
Il decreto, all’art. 29, prevede che i valori
dei costi e delle eventuali franchigie sulla
base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie siano calcolati
annualmente secondo un nuovo criterio che
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incentivi l’efficienza produttiva delle
compagnie ed in particolare il controllo dei
costi dei rimborsi e l’individuazione delle
frodi, attribuendo all’Isvap la definizione
del nuovo criterio “incentivante” ed il compito di stabilire annualmente il limite alle
compensazioni dovute.
L’attuale criterio, basato sulla fissazione di
un costo “forfetario” calcolato ogni anno
sulla base del costo medio dei risarcimenti pagati nell’anno precedente, ha mostrato i suoi limiti.
La “certezza” di ottenere comunque un rimborso predefinito ha indotto alcuni comportamenti scarsamente proattivi da parte
delle imprese: si pensi al fenomeno dei
c.d. “sinistri fantasma”, sinistri mai accaduti, addebitati ad ignari consumatori e da
questi disconosciuti, che le compagnie
pagano sulla base di richieste di risarcimento e dichiarazioni testimoniali in odore di frode, senza svolgere controlli idonei
a contrastare le frodi; in tali casi, comunque, la compagnia ha la certezza di recuperare il forfait e l’assicurato ignaro spesso non riesce ad evitare l’applicazione del
“malus”.
Si tratta di costi impropri scaricati sul sistema e destinati inevitabilmente a ripercuotersi sui livelli tariffari. L’Isvap è di recente intervenuto su questo delicato tema
(Cfr. lettera al mercato del 5 luglio 2012
“Sinistri fantasma e risarcimento diretto”)
imponendo alle imprese, da un lato, un
più rigoroso e stringente sistema di controlli, dall’altro, di rimborsare all’assicurato il malus impropriamente applicato.
Il nuovo criterio, alla cui individuazione
l’Autorità sta lavorando attivamente, dovrà
premiare le imprese che si dimostrano più
efficienti nel gestire i sinistri e più attive
nel combattere le frodi.
Contrasto ai fenomeni fraudolenti
Obbligo di consultazione della Banca dati
sinistri
L’Autorità esprime piena soddisfazione per
l’accoglimento, in sede di conversione del
decreto “Liberalizzazioni”, della proposta
di introduzione di uno specifico obbligo per
le imprese di consultazione della Banca dati
sinistri nella fase di accertamento e liquidazione dei sinistri.
Tale obbligo, unitamente alla previsione
della sospensione dei termini per formulare l’offerta nel caso in cui dalla consulta-
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zione emergano sospetti di frode, potrà contribuire, ove adeguatamente supportato da
comportamenti proattivi delle imprese, alla
individuazione e repressione dei tentativi
di frode nella fase di liquidazione dei danni, con effetti positivi sulla riduzione del
costo dei sinistri e, di conseguenza, sui livelli tariffari.
Relazione antifrode
Funzionale al migliore esplicarsi dell’attività di vigilanza dell’Isvap in ordine all’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e
dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di prevenire e contrastare
le frodi nel settore, è la previsione dell’obbligo per le imprese di trasmettere all’Isvap con cadenza annuale una apposita
relazione contenente dati quantitativi e
qualitativi sul fenomeno. Il 25 luglio si è
conclusa la pubblica consultazione sullo
schema di Regolamento attuativo di tale
disposizione che mira a definire il modello di relazione “antifrode”. L’Organo amministrativo di ciascuna impresa dovrà illustrare la policy aziendale rispetto all’attività di prevenzione e contrasto delle frodi
e dovranno inoltre essere fornite informazioni circa il numero dei sinistri per i quali l’impresa ha ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio frodi, il
numero delle querele o denunce presentate all’Autorità giudiziaria, nonché l’esito dei
conseguenti procedimenti penali.
Il modello prevede inoltre che le imprese
illustrino le misure adottate e le iniziative
promosse con riferimento ad ogni singola
fase del ciclo produttivo, dall’assunzione
dei contratti, alla gestione e liquidazione
dei sinistri. Si sta lavorando per la rapida
emanazione del Regolamento definitivo.
In conclusione, dai rilevati comportamenti dell’Ania si evince purtroppo che il settore ha reagito e sta reagendo ai provvedimenti di liberalizzazione e alla loro attuazione da parte dell’Isvap in modo assolutamente non collaborativo ma anzi di opposizione assoluta. Non ci si è, invece, ancora resi conto che è necessario investire, moltiplicare gli sforzi per conseguire il miglior
utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal legislatore e portare a livello di
efficienza l’attività di liquidazione dei sinistri e di contrasto ai fenomeni fraudolenti,
con duplice beneficio per i consumatori e
per le imprese stesse.
Pronto intervento salvataggio / Risanamento di merci ed impianti / Risanamento di fabbricati civili ed industriali / Ripristino di apparecchiature elettriche ed elettroniche / Interventi
di deumidificazione e deodorizzazione / Recupero documenti e materiale
cartaceo / Recupero dati da supporti magnetici / Decontaminazione da muffe / Bonifiche ambientali /
..
Danni da calamità naturali / Interventi chiavi in mano / RED ALERT Programma di Assistenza Prioritaria Internazionale / Business Continuity Plan / Disaster Recovery Plan
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Audizione del Direttore Generale dell’Ania
Paolo Garonna al Senato della Repubblica
Indagine conoscitiva sul settore dell’assicurazione di
autoveicoli
Pubblichiamo un estratto dell’audizione
sul settore dell’assicurazione degli autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell’assicurazione per responsabilità civile auto
(RCA), del dott. Paolo Garonna, Direttore Generale dell’Ania, alla decima Commissione del Senato della Repubblica,
tenutasi lo scorso 11 luglio 2012.
L’articolo 32 della legge n. 27/2012 prevede che “nel caso in cui l’assicurato
acconsenta all’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del
veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, i
costi di installazione, disinstallazione,
sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie che
praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi
del primo periodo, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione delle
scadenze successive a condizione che
risultino rispettati i parametri stabiliti dal
contratto”.
Quindi, in caso di offerta da parte delle
imprese e accettazione da parte dell’assicurato di una polizza abbinata a meccanismi di registrazione dell’attività del veicolo, il legislatore ha sancito il nuovo
obbligo per le imprese, da un lato, di
sostenerne tutti i costi d’installazione e
gestione, e, dall’altro lato, di praticare una
significativa riduzione tariffaria in favore dell’assicurato.
Non si è tenuto in conto il fatto che i contratti di questo tipo implicano l’adozione
di un modello di business articolato, che
comporta l’approvvigionamento da parte
delle compagnie di beni e servizi essenziali per la funzionalità dei sistemi di
monitoraggio dei veicoli. Tali beni e servizi sono offerti, ovviamente a titolo oneroso, da operatori esterni all’attività
assicurativa (gestori dei servizi forniti da
tali dispositivi).
Fino ad oggi i costi associati a tali servizi (acquisto della scatola nera, montaggio
della stessa sul veicolo, eventuale disinstallazione e registrazione dei movimenti del veicolo ad opera di centrali operative) venivano distribuiti tra compagnie
di assicurazione e assicurati in modo da
determinare comunque un vantaggio economico per i contraenti. Gli assicurati,
infatti, a seconda dei casi, erano chiamati a contribuire ad alcuni costi di organizzazione del servizio, ma ottenevano
uno sconto di premio, immediatamente o
a seguito di un periodo di osservazione
annuale, la cui misura superava l’ammontare dei costi posti a loro carico. La
legge è invece intervenuta imponendo che
tutti i costi relativi all’uso delle scatole
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nere siano a carico delle compagnie. Questo modello economico rischia di ridurre
ai minimi termini se non di annullare la
possibilità di sconti significativi sulle
tariffe r.c. auto.
Occorre considerare, inoltre, che quando
il costo è sostenuto direttamente dalle
compagnie questo, comprensivo di IVA al
21%, diventa parte integrante del prezzo
della polizza stessa, che anche per tale
componente aggiuntiva è gravato dal calcolo delle provvigioni agli intermediari
(in media circa il 10% del premio r.c.
auto), da quello delle imposte (dal 12,50%
al 16% del premio r.c. auto) e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (pari
al 10,50% del premio r.c. auto). Si determina pertanto una sovrapposizione degli
oneri fiscali e parafiscali che nel modello precedente non sussisteva.
Il ricorso a questa tipologia di polizze da
parte degli assicurati risulta quindi non
incentivato, come era precedentemente,
ma assolutamente disincentivato, poiché
il sistema normativo conduce ad un’erosione dei margini dello sconto – previsto
in via obbligatoria – concretamente praticabile a favore degli assicurati.
Come avevamo avuto modo di riferire
già all’On.le Commissione Industria in
sede di conversione in legge del decreto,
la norma recata dall’art. 32 sarebbe risultata più efficace se – anziché cassare il
modello attuale di libera ripartizione dei
costi legati all’utilizzo delle “scatole nere”
fra assicuratore e assicurato – avesse più
elasticamente stabilito che la riduzione di
premio a favore dell’assicurato dovesse in
ogni caso corrispondere ad una misura
superiore agli eventuali costi sostenuti
direttamente da quest’ultimo.
Quanto al modello prescelto dal legislatore (disciplina analitica dei costi legati
all’impiego delle “scatole nere”), riteniamo
che – sempre a fini di reale efficacia – la
norma in esame avrebbe dovuto prevedere che i costi a carico delle imprese fossero limitati a quelli di installazione, disinstallazione e sostituzione, escludendo i
costi di funzionamento e di portabilità.
Infatti i costi di funzionamento, riferibili a mero titolo di esempio al canone di
abbonamento per il servizio di controllo
satellitare del veicolo da parte di centrali operative, comprendono anche altri ser-
vizi aggiuntivi rispetto alle finalità della
norma e che il cliente può modulare
secondo le sue esigenze (assistenza, antifurto, etc.).
Né sembra corretto – in assenza di specifici chiarimenti sull’accezione dei termini “portabilità” ed “interoperabilità” utilizzati dal legislatore – porre i costi di portabilità immediatamente e in via esclusiva a carico delle imprese di assicurazione. La portabilità stessa di tali dispositivi è infatti strettamente collegata alla loro
prescritta interoperabilità, che non dipende però dalle imprese di assicurazione, ma
dalle specifiche procedure predisposte da
ciascun gestore (service provider) per l’acquisizione e l’elaborazione delle informazioni registrate con la “scatola nera”.
Affinché la “scatola nera” sia effettivamente “portabile” da un assicurato che
decida di cambiare assicuratore – e quindi cambiando eventualmente anche il provider dei servizi (ogni impresa ha accordi commerciali con provider diversi) –
deve essere preliminarmente chiarito come
realizzare l’interoperabilità di tali meccanismi elettronici. Nello specifico tale
interoperabilità si dovrebbe concretizzare nella possibilità di elaborazione dei dati
memorizzati nel preesistente dispositivo
da parte del provider del nuovo assicuratore. Questi aspetti necessitano dunque
di attenta valutazione, così come andreb-
Il dott. Paolo Garonna
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18 B r o ke r
be disciplinata anche la determinante attività di interrelazione tra service providers
che gestiscono le “scatole nere” e i relativi servizi accessori.
A tale riguardo, considerato l’ingente
impatto che le nuove previsioni avranno
sul settore assicurativo, l’Ania ritiene
essenziale che il Ministero dello Sviluppo Economico istituisca un tavolo tecnico con tutte le Autorità investite del potere regolamentare – in via preliminare
rispetto all’usuale fase della consultazione al pubblico delle norme attuative – a
cui partecipino i rappresentanti dei settori interessati.
Il tavolo tecnico è la sede in cui affrontare i profili operativi di maggiore complessità giuridica e tecnologica posti dalle nuove disposizioni, con particolare riferimento agli standard dei dispositivi e ai
requisiti di portabilità e interoperabilità
degli stessi.
A questo proposito, l’articolo 32 prevede
l’intervento delle seguenti Istituzioni: il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’individuazione di concerto con
il Ministero dello Sviluppo economico dei
dispositivi in grado di registrare gli spostamenti dei veicoli; l’Isvap, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati
personali, per l’individuazione delle
“modalità di raccolta, gestione e utilizzo,
in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1,
nonché le modalità per assicurare l’interoperabilità dei meccanismi elettronici;
il Ministero dello Sviluppo economico,
sentito il Garante per la protezione dei personali, per la fissazione di uno “standard
tecnologico comune hardware e software
per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei
dati raccolti dai meccanismi elettronici di
cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due
anni dalla sua emanazione”.
Come si vede, la disciplina di legge prevede numerosi e articolati interventi di
regolamentazione attuativa. E’ necessario
procedere all’emanazione della regolamentazione attuativa, coinvolgendo i soggetti interessati per un preventivo opportuno confronto.
Tale coinvolgimento è essenziale soprattutto con riferimento alla fissazione
degli standard tecnologici relativi alle prestazioni che dovranno fornire i dispositivi in questione e alle modalità per realizzare la portabilità dei dispositivi e l’interoperabilità degli stessi mediante soluzioni
che vedono coinvolti in via prioritaria i
providers.
Da tali interventi regolamentari discende
la misura degli oneri che verranno posti
a carico delle imprese di assicurazione,
laddove risulta evidente che a maggiori
sofisticazioni dei dispositivi corrisponderanno costi più elevati e quindi minori opportunità per offrire polizze r.c. auto
scontate in misura significativa.
Da ultimo, con riferimento alla disciplina relativa all’offerta di polizze abbinate
all’installazione di scatole nere, dobbiamo segnalare che i problemi risultano
aggravati dall’interpretazione data dall’Isvap all’articolo 32 del decreto. L’Istituto
di vigilanza ha sostenuto un presunto
obbligo per le imprese di offrire le polizze abbinate a scatole nere a tutti i clienti che le richiedono.
Sulla questione e su un’altra interpretazione fornita dall’Isvap, in merito alle
modalità di applicazione delle riduzioni
di premio per gli assicurati che non provocano sinistri, pende un contenzioso
dinanzi al giudice amministrativo. Le
ragioni che hanno indotto l’Ania e le
imprese del settore a impugnare i dettami dell’Isvap vanno oltre l’esigenza di
riaffermare il principio comunitario di
libertà nella determinazione delle tariffe
e delle condizioni di contratto (su cui, se
sarà necessario, si investirà la Commissione Europea) ma sono dirette a impedire effetti indesiderati delle interpretazioni delle norme, che potrebbero andare, in
ultima istanza, a danno degli stessi consumatori attraverso un aumento generalizzato dei prezzi delle polizze.
A parte le considerazioni meramente
giuridiche, si osserva che l’introduzione
di un obbligo generalizzato di offerta –
senza tener conto dell’organizzazione
concreta delle singole imprese e delle loro
dimensioni, addossando a tutte indistintamente gli oneri, rilevanti in termini
organizzativi e commerciali, da affrontare per gestire le polizze abbinate alle
Documenti
scatole nere – sarebbe contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
In altri termini, si creerebbe un’abnorme
e irragionevole discriminazione tra le
imprese che già offrono la scatola nera,
disponendo anche dei dati statistici necessari per valorizzarne l’utilizzo, e quelle
che non lo fanno, obbligando queste
ultime, fra l’altro, a sostenere rilevanti
oneri economici ed organizzativi per poter
adempiere senza indugio e al buio per
quanto riguarda la costruzione tariffaria
da realizzare per tali prodotti.
Dal punto di vista degli obiettivi di riduzione dei costi e dei prezzi delle polizze
l’obbligo di offerta determina infine
un’inefficienza di sistema, in quanto c’è
il rischio che per poter offrire polizze
scontate a chi decidesse di aderire alla
proposta – considerato il più volte riferito onere rappresentato dalla tenuta di tutti i costi delle scatole nere a carico delle
compagnie – occorra rivedere al rialzo le
tariffe base.
In conclusione, l’Ania ribadisce che misure imperative in materia tariffaria o sulle
condizioni di offerta delle polizze sono
controproducenti e non sono idonee a
garantire una riduzione dei prezzi dell’assicurazione auto.
Siamo infatti convinti che, per raggiungere tale obiettivo, bisogna incidere in
maniera decisa e strutturale sul costo dei
risarcimenti. Occorre allineare le norme
e le prassi valutative italiane a quelle degli
altri paesi europei.
Bisogna eliminare le previsioni che determinano vantaggi impropri a chi intende
speculare, come la norma che ha ridotto
a due giorni il termine entro cui la compagnia può ispezionare i danni del veicolo. Occorre procedere all’emanazione
della tabella relativa alla valutazione economica dei danni gravi alla persona prevista dal Codice delle assicurazioni (dal
2005), stabilendo valori in linea con quelli europei. Bisogna istituire un’agenzia
antifrode, pubblica, dotata di poteri
investigativi, che il settore assicurativo
si è detto disponibile a finanziare.
Infine, occorre incentivare la riparazione
diretta dei veicoli in luogo del risarcimento in denaro, come strumento efficace sia per la riduzione dei costi dei danni materiali sia per il controllo antispeculativo dei sinistri.
Una seduta del Senato
della Repubblica
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Associazione
Associazione
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Sanità pubblica e assicurazioni
Il Fair Price del rischio di Medical Malpractice
Lo scorso 12 luglio a Roma, presso l’Auditorium Consap, è stato presentato il
volume “Sanità pubblica e assicurazioni: il fair price del rischio di Medical Malpractise” che ha visto la collaborazione
della nostra Associazione con il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università La Sapienza e la Consap, Concessionaria dei Servizi assicurativi pubblici.
L’indagine scientifica rappresenta il coronamento dei temi trattati nel nostro
convegno annuale dello scorso 29 marzo
a Roma. E’ con piacere che di seguito pubblichiamo l’abstract del volume e le conclusioni del Presidente Francesco G.
Paparella. L’auspicio dell’Associazione è
che gli spunti individuati e la condivisione manifestata dai principali stakeholders sia il punto di partenza di una
rinnovata sinergia per la soluzione delle
criticità.
Aiba mette a disposizione gli sforzi e
l’esperienza maturati affinché le Istituzioni possano avvalersene, nella certezza che debbano responsabilmente ed
urgentemente affrontare il tema delle
garanzie di risarcimento all’utenza degli
episodi di medical malpractice.
Abstract
Nel recente passato si è andata diffondendo una conoscenza sempre più este-
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sa di fenomeni di medical malpractice o,
malasanità, per utilizzare la formula italiana cui siamo abituati anche per le frequenti notizie riportate dai media.
Oltre ad una maggiore diffusione e risonanza del fenomeno è da sottolineare
come le problematiche legate alla medical malpractice abbiano avuto un incremento rilevante, direttamente proporzionale all’aumento della casistica conosciuta, fino a rendere il fenomeno oggetto di attenzione sostenuta e continuativa da parte della cittadinanza.
A prima vista potrebbe apparire che il
numero degli errori e delle distrazioni di
medici e di operatori del comparto sanitario comportanti danni biologici e, nei
casi più gravi, il decesso di pazienti stia
dilagando negli ultimi anni, ma il fenomeno necessita di un’analisi più approfondita sia sul versante del comportamento medico sia su quello delle cause di
ordine sociale e culturale che hanno
determinato un aumento significativo
delle richieste di risarcimento del danno
biologico.
Un risvolto di fondamentale importanza
è stato quello di un ricorso massiccio al
mercato assicurativo da parte di medici
e strutture sanitarie seguito, nel tempo,
da un’impennata del costo dei risarcimenti e quindi dei premi.
L’eccessiva onerosità delle coperture assicurative ha indotto le compagnie a disimpegnarsi dal settore, limitando tali for-
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me di coperture se non, in casi estremi,
uscendo dal mercato stesso.
Nell’ultima relazione del Presidente dell’Ania si fa riferimento alla circostanza
che il rapporto sinistri a premi dell’ultimo decennio si è attestato al 150% e che
nel solo 2010 i sinistri di competenza
(pagati e riservati) hanno raggiunta la
cifra di 800 milioni di euro contro premi
per 500 milioni di euro.
A tale fenomeno si è aggiunto il dissesto
di alcune compagnie specializzate che ha
ulteriormente aggravato lo scenario.
Il provvedimento di liquidazione coatta
della Faro Assicurazioni spa nel 2011 e il
recente divieto di assunzione di nuovi
affari della compagnia rumena City Insurance tocca il settore delle coperture di rc
sanitaria.
La particolare rilevanza del problema,
legato all’impossibilità di individuare
coperture da parte di operatori del comparto sanitario, ha indotto l’Aiba ad
avviare una riflessione sullo stato della
situazione italiana.
Ne è scaturito uno studio, affrontato con
il massimo impegno e convinta dedizione in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze Statistiche dell’Università La
Sapienza di Roma e la Consap e confluito già nel mese di marzo 2012 nel Convegno Annuale dell’Associazione cui fa
seguito la presente pubblicazione.
Il lavoro è il frutto di sforzi congiunti
tra Aiba, Consap e Università che, basandosi su un’elaborazione scientifica e rigorosa, costituisce un’analisi ponderata del
problema della copertura dei rischi da
medical malpractice nell’intento di fornire alle Istituzioni uno spunto per avviare un ripensamento degli aspetti tecnici,
sanitari e gestionali del rischio per individuare interventi pubblici di pianificazione atti a contemperare gli interessi dei
cittadini, degli operatori sanitari e degli
enti pubblici coinvolti, in un’ottica di
responsabile sostenibilità generale del
rischio e della spesa, da realizzare attraverso una sinergia pubblico/privato per
ottimizzare risorse e competenze, massimizzando i vantaggi legati alle economie di scala.
La prefazione a cura dell’Amministratore Delegato di Consap, Prof. Mauro Masi,
sottolinea l’importanza del partner pubblico nell’affrontare un problema di carattere generale che non può essere risolto
solo mediante l’impegno di privati e compagnie.
Il contributo scientifico del Dipartimento di Scienze Statistiche ha il pregio di
costituire la base analitica e di elaborazione di un modello di risk assessment e
di pricing, imprescindibili per l’adozione
di misure risolutive.
Ruolo centrale è stato assunto dall’ac-
Da sinistra a destra:
Paolo De Angelis,
Professore Ordinario
di Tecnica e Finanza
delle assicurazioni,
Università La Sapienza;
Paolo Panarelli, Direttore
Generale Consap;
Francesco G. Paparella;
Roberto Manzato,
Direttore Danni e Vita
non auto, Ania
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Associazione
Associazione
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22 B r o ke r
quisizione di un patrimonio di dati di
derivazione privata e pubblica, tra i
quali è d’obbligo ricordare l’ampiezza di
quelli resi disponibili dal Ministero della Salute, che costituiscono l’imprescindibile fonte per una coordinata e coerente mappatura del rischio.
Sono stati pertanto esaminati 5.233
sinistri di 119 strutture sanitarie pubbliche nazionali, distribuite su 8 regioni uniformemente distribuite sul territorio
nazionale, su cui sono stati elaborati
ratios tecnici e sanitari per un approccio
multivariato in grado di consentire la
costruzione di una tariffa tecnica di
riferimento.
La proposta che s’intende avanzare con
quest’opera nei confronti delle istituzioni non può che partire dalla necessità di
prevedere un obbligo a carico delle strutture sanitarie pubbliche, di reperire sul
mercato assicurativo polizze idonee a
coprire una fascia di sinistri collocata al
di sopra di una soglia limite da individuare con metodologie scientificamente
coerenti e opportunamente calibrate.
La pubblicazione scientifica sarà messa
a disposizione delle Istituzioni per creare un Tavolo tecnico, così che i soggetti
interessati (Ministeri della Salute, dello
Sviluppo Economico e dell’Economia,
Consap, Isvap, Ania e Aiba) abbiano stru-
menti adeguati e dati concreti per poter
individuare meccanismi virtuosi che
riportino gli assicuratori a offrire le
garanzie necessarie alle strutture sanitarie: nello specifico per una definizione del
limite di soglia differenziato per Regioni, e delle relative modalità di finanziamento.
L’auspicio dei promotori della ricerca è
inoltre quello di incoraggiare un intervento di natura legislativa, che, al pari
degli altri Paesi Europei, possa finalmente
regolamentare questo settore.
Per una fattiva realizzazione del progetto elaborato, ambizioso e a parere degli
autori necessario, l’attività fondamentale alla quale si richiama la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte a
livello normativo statale e regionale, è
la creazione di un tavolo tecnico per la
condivisione dei principi, la definizione
del limite di soglia, unico o differenziato per Regioni e delle relative modalità di
finanziamento.
L’attività gestionale dovrebbe infine essere prevista con modalità tali da assicurare, per il tramite delle compagnie designate, un ricorso massiccio allo strumento della “media conciliazione” e che
consente certezza e rapidità di definizione delle aspettative risarcitorie del danneggiato e virtuoso contenimento del
Associazione
costo ultimo del sinistro.
La proposta formulata fornisce una concreta dimostrazione del fatto che, anche in Italia, sia possibile dar vita a iniziative che attraggano il mondo assicurativo e lo inducano
a partecipare, in regime di libera concorrenza, a coperture di
interesse primario per la società e per le strutture sanitarie.
Una ristrutturazione del mercato in una direzione valida per
le primarie compagnie avrebbe inoltre come effetto secondario, ma non per questo meno
importante, di scoraggiare il
ricorso ad assicuratori non affidabili, spesso di provenienza
estera, che hanno determinato
condizioni di elevata incertezza con danni economici anche
seri agli assicurati.
Auspichiamo che il lavoro svolto con serietà e profonda consapevolezza dagli autori non costituisca
uno sterile seppur pregevole esercizio tecnico; ci rivolgiamo perciò al mondo politico, agli assicuratori e a quello accademico affinché insieme assumano la
responsabilità delle scelte necessarie all’adozione di soluzioni concrete.
Conclusioni del Presidente
Francesco G. Paparella
Con questa pubblicazione, cui Aiba non
solo ha fornito il proprio contributo
concreto, ma ne è anche stata ispiratrice, ci proponiamo di realizzare un documento scientifico in grado di trasmettere al lettore una proposta di soluzione a
quello che appariva al momento dell’avvio dei lavori un problema irrisolvibile,
cioè l’assicurazione equilibrata del rischio
sanitario.
Desidero, inoltre, sottolineare l’approccio
diverso che Aiba ha voluto intraprendere.
Creare i presupposti di una stretta collaborazione tra gli autori di quest’opera,
che non ha la pretesa di essere esaustiva
né definitiva, ma solo rappresentare un
ulteriore passo avanti nelle relazioni professionali con il mondo scientifico, rappresentato da un’Università prestigiosa
come La Sapienza di Roma e soprattutto
con le Istituzioni, presenti nel gruppo di
studio attraverso la Consap. Diversi
attori qualificati che danno il proprio
contributo per ricercare una soluzione
sostenibile ad un problema che prima che
assicurativo è sociale.
In primo luogo abbiamo ritenuto di
importanza cruciale l’acquisizione di un
patrimonio di dati di derivazione privata e pubblica, tra i quali è d’obbligo ricordare l’ampiezza di quelli resi disponibili dal Ministero della salute, che costituiscono l’imprescindibile fonte per una
coordinata e coerente mappatura del
rischio.
La proposta che s’intende avanzare con
quest’opera nei confronti delle istituzioni non può che partire dalla necessità di
prevedere un obbligo a carico delle strutture sanitarie pubbliche, parallelo a quello previsto per il personale medico libero professionale, di reperire sul mercato
assicurativo polizze idonee a coprire
una fascia di sinistri collocata al di
sopra di una soglia limite da individuare con metodologie scientificamente
coerenti e opportunamente calibrate.
Gli eventi avversi con quantificazione
inferiore alla soglia di sbarramento verrebbero liquidati da un Fondo di Solidarietà Nazionale gestito dalla Consap, già
Nella foto
nella pagina precedente,
da sinistra a destra:
Eugenio Santoro,
Vicepresidente Consiglio
Superiore Sanità;
Francesco G. Paparella;
Cesare Lanza,
giornalista;
Sergio Veroli,
vicepresidente
Federconsumatori.
Nella foto in alto:
Mauro Masi,
Amministratore Delegato
Consap; Francesco G.
Paparella, Adelfio Elio
Cardinale, Sottosegretario
al Ministero della Salute
B r o ke r
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Associazione
Associazione
Luglio > Agosto 2012
24 B r o ke r
ente deputato e specializzato nella gestione di tutti i fondi assicurativi di rilevanza pubblica, in grado di assicurare la
necessaria esperienza consolidata.
La costituzione di un Fondo apposito
garantirà quegli imprescindibili sistemi
di efficienza ed economicità già dimostrati in analoghe esperienze.
Per una fattiva realizzazione del progetto elaborato, ambizioso e a parere degli
autori necessario, l’attività fondamentale alla quale si richiama la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte a
livello normativo statale e regionale, è
la creazione di un tavolo tecnico per la
condivisione dei principi, la definizione
del limite di soglia, unico o differenziato per Regioni e delle relative modalità di
finanziamento. A tale riguardo l’Aiba
individua come una delle possibili forme
atte a garantire l’adeguato finanziamento, la destinazione al Fondo di una
quota rilevante delle imposte gravanti
sulle polizze di assicurazione della
responsabilità sanitaria allo stato pari al
22,25%.
Per ciò che riguarda invece la gestione
dei sinistri che saranno aperti presso il
Fondo, si ritiene che la soluzione migliore sia quella di devolvere tale attività alla
medesima compagnia aggiudicataria della gara pubblica per il piazzamento dei
rischi sopra soglia, anche al fine di garantire omogeneità e continuità nei rapporti e ottimizzare le risorse.
L’attività gestionale dovrebbe infine essere prevista con modalità tali da assicu-
rare, per il tramite delle compagnie designate, un ricorso massiccio allo strumento della “media conciliazione” e che
consente certezza e rapidità di definizione delle aspettative risarcitorie del danneggiato e virtuoso contenimento del
costo ultimo del sinistro.
La proposta formulata fornisce una concreta dimostrazione del fatto che, in
anche in Italia, sia possibile dar vita a iniziative che attraggano il mondo assicurativo e lo inducano a partecipare in regime di libera concorrenza a coperture di
interesse primario per la società e per le
strutture sanitarie.
Proposte che si situano nel solco fecondo di soluzioni foriere di crescita e al tempo stesso pragmatiche.
Una ristrutturazione del mercato in una
direzione attraente per le primarie compagnie avrebbe inoltre come effetto
secondario, ma non per questo meno
importante, di scoraggiare il ricorso ad
assicuratori non affidabili, spesso di provenienza estera, che in passato hanno
determinato condizioni di elevata incertezza con danni economici anche seri agli
assicurati.
Auspichiamo che il lavoro svolto con
serietà e profonda consapevolezza dagli
autori non costituisca uno sterile seppur
pregevole esercizio tecnico; ci rivolgiamo perciò al mondo politico, agli assicuratori e a quello accademico affinché
insieme assumano la responsabilità delle scelte necessarie all’adozione di soluzioni concrete.
Attualità
Attualità
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26 B r o ke r
Assicurarsi dal rischio dei crediti insoluti:
la soluzione di molte aziende per affrontare
la crisi
(
A cura di DAS
Ormai, a 5 anni dall’inizio della crisi, è
diventata una drammatica reazione a
catena. Il cliente non paga il commerciante, che a sua volta non riesce a saldare quanto dovuto al produttore, che
quindi non paga i propri fornitori.
Rivolgersi alla giustizia tradizionale risulta essere totalmente inefficace: nel nostro
Paese infatti le attività legate alla riscossione di un credito commerciale durano
in media 1.300 giorni.
Tempi che rischiano di diventare decisivi nel fallimento di molte imprese.
“Stiamo diventando la banca dei nostri
clienti”. Questa è l’affermazione sempre
più ricorrente tra le aziende assicurate
di DAS che si scontrano ogni giorno con
fatture insolute, richieste di piani di rientro, lunghi ritardi nei pagamenti da parte dei propri clienti.
Negli ultimi due anni l’attivazione del servizio di recupero crediti, compresa tra le
estensioni di garanzia all’interno delle
polizze di tutela legale della linea Difesa
Business (dedicata al mondo delle aziende e dei professionisti), ha avuto un notevole incremento, anzi una vera e propria
“impennata”.
Per questo la struttura creata dalla Compagnia per gestire questo tipo di vertenze,
il Centro Servizi Legali, è stata ulteriormente rafforzata e il team di professionisti dedicato è sempre più specializzato e
professionale nel condurre con la controparte una vera e propria negoziazione.
I professionisti del CSL di DAS, vantano
un’esperienza specifica nelle “tecniche di
contatto” del debitore e dedicano particolare attenzione all’aggiornamento
costante del cliente sullo stato di avanzamento della trattazione.
Il Centro Servizi Legali, attraverso un’affinata e collaudata procedura che prevede il coinvolgimento, se ritenuto opportuno, di eventuali Società fornitrici, riesce
innanzitutto a controllare la situazione
finanziaria della controparte e, sulla base
del livello di liquidità della stessa, attiva
Attualità
un piano di “attacco” personalizzato, mantenendo sempre un
approccio di tipo conciliativo e
finalizzando la propria attività
alla formalizzazione di una proposta scritta di definizione, che
spesso consiste in un piano di
rientro.
Il Centro Servizi Legali affianca
il debitore nella ricerca della soluzione più adatta per saldare quanto dovuto, evidenziando sempre
le gravi conseguenze a cui rischia
di incorrere in termini di costi e
responsabilità in caso di procedimento giudiziale a suo carico.
Questo sistema si dimostra estremamente efficace sia per il numero di casi risolti in fase stragiudiziale, sia contemporaneamente
per i tempi di definizione della
trattativa e la percentuale del credito riscosso.
Grazie all’attività diretta svolta dal CSL,
oltre il 50% dei casi di recupero crediti
che vengono denunciati alla Compagnia, trovano una definizione positiva già
in via stragiudiziale, consentendo all’assicurato il recupero in media del 96%
del proprio capitale in un tempo di chiusura della pratica di 3-4 mesi, con un
risparmio di oltre il 90% rispetto ai tempi della giustizia tradizionale. E’ importante quindi proporre sempre una coper-
tura di tutela legale alle aziende e ai
professionisti e includere le vertenze
con i clienti (compreso il recupero dei crediti), per evitare che la liquidità dell’azienda sia messa in crisi da clienti che
non saldano quanto dovuto.
Da questo punto di vista DAS offre un
servizio che risponde efficacemente alle
esigenze delle imprese clienti che, oltre
a recuperare i loro crediti, riescono a
salvaguardare i rapporti commerciali con
le parti debitrici.
Alla ricerca del credito perduto
Grande organizzazione significa grande forza operativa, ma anche procedure amministrative lunghe e macchinose, che in qualche caso possono trasformarsi in complessi meandri burocratici.
E deve proprio essere finita in un meandro burocratico la fattura di una ditta assicurata con DAS, che qualche
mese fa si è rivolta al Centro Servizi Legali della Compagnia per recuperare un credito superiore ai 15.000 euro
(relativo alla fornitura di materiali tecnici) vantato nei confronti di una grande società del settore petrolifero.
Ai tempi del primo contatto tra il cliente e il Centro Servizi Legali DAS, la fattura n questione era già stata
emessa da un anno e, pur non essendo mai stata contestata, continuava a non essere pagata.
Disperato, l’assicurato si è rivolto ai Legali di D.A.S., i quali hanno iniziato una lunga odissea all’interno della
società debitrice, alla ricerca del credito perduto.
Rimpallati di sede in sede e rimandati di ufficio in ufficio, il Centro Servizi Legali ha contattato la Camera di
Commercio per verificare la correttezza dei riferimenti delle sedi amministrativa e legale. Fatte pervenire alle
corrette destinazioni alcune lettere in cui si sollecitava un riscontro alla richiesta del cliente per chiudere in via
bonaria la vertenza, i legali DAS sono riusciti a scoprire - in seguito a ripetute pressioni - che della questione
non se ne occupava un ufficio italiano, ma una filiale estera con sede nel nord Europa.
Presi i contatti con tale ufficio e scambiate una serie di comunicazioni via mail, nell’arco di qualche giorno
l’assicurato, con grande soddisfazione, ha incassato l’intero credito.
B r o ke r
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Esteri
Esteri
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28 B r o ke r
Prima seduta EP: Bozza di rapporto del
relatore sulla MIFID II
Notizie dal Bipar
Alla fine di marzo, Markus Ferber, Relatore al Parlamento Europeo per il Comitato
Affari economici e monetari (Econ) ha pubblicato la sua bozza di rapporto sulla proposta di una Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) che accoglie
alcuni dei punti di vista del Bipar.
Due delle modifiche introdotte da Ferber
rigardano gli articoli 24 commi 3 e 5. In
questo articolo la Commissione Europea ha
introdotto il concetto di consulenza indipendente in combinazione con il divieto
di provvigioni. Ciò significa che in caso di
consulenze indipendenti su investimenti, la
società d’investimento può essere remunerata solo dal cliente, escludendo qualunque
forma di remunerazione dal fornitore del
prodotto. Il Bipar si è sempre opposto al
concetto di consulenza indipendente e
divieto di provvigioni, ritenendo che la
società d’investimento dovrebbe essere libera di scegliere, unitamente al cliente, la
natura della remunerazione (compenso o
provvigione). Il relatore ha condiviso il punto di vista del Bipar. Egli non utilizza più
il termine consulenza indipendente, proponendo al contrario l’obbligo per la società d’investimento di specificare in anticipo
se la consulenza prestata è basata su induzione di terzi e se la consulenza è basata
su un’analisi ristretta o ampia del mercato.
Nella nota esplicativa allegata alla sua bozza di rapporto chiarisce di non essere a
favore dell’obbligo di specificare se la
consulenza sia indipendente, poiché restringere l’uso del termine indipendente potrebbe significare che altre forme di consulenza abbiano una connotazione negativa. Perciò ha optato per una formulazione neu-
tra. Ha apportato cambiamenti importanti
anche in merito al divieto di provvigioni.
Invece di optare per una divisione netta
tra consulenza indipendente (con divieto di
provvigioni) e altri consigli sugli investimenti (con la possibilità di percepire provvigioni) come proposto dalla Commissione,
la distinzione proposta dal relatore è ora tra
consulenze su investimenti retribuite a
provvigioni (utilizza il termine “incentivo”)
e consulenze retribuite a fee.
In entrambi i casi la società d’investimento deve specificare, oltre alla modalità di
retribuzione, se la consulenza è svolta sulla base di un’analisi del mercato ampia o
ristretta. Oltre a tale informazione, la società che intende proporre consulenza retribuita a fee deve anche comunicare al cliente se gli strumenti finanziari suggeriti
sono emessi da entità collegate alla società d’investimento.
Altri cambiamenti introdotti dal Relatore
riguardano l’eliminazione del divieto di percepire provvigioni sulle gestioni di portafoglio (art. 24.6) e l’obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche (art.
16.7), eliminazioni suggerite dal Bipar. La
segreteria del Bipar ha studiato il testo unitamente al Comitato Bipar per la Mifid e
proporrà alcuni emendamenti che non sono
stati ancora presi in considerazione, come
ad esempio i requisiti di proporzionalità.
L’esame della bozza di rapporto è stato svolto durante la seduta del 25 aprile della Commissione ECON. I membri dell’ECON hanno tempo sino al 10 maggio per presentare nuovi emendamenti alla bozza di rapporto, che saranno poi studiati dalla Segreteria del Bipar.
Attualità
Attualità
Luglio > Agosto 2012
La consapevolezza del rischio da parte
degli imprenditori mondiali cresce ogni
anno
(
A cura di Lloyd’s Italy
Nel 2011, come nei premi mesi di quest’anno il mondo si è trovato ad affrontare disordini politici ed economici
senza precedenti. Ma gli imprenditori
sono preparati per far fronte ai rischi
che si stanno presentando – o semplicemente credono di esserlo? I Lloyd’s e
l’Economist Intelligence Unit (EIU) hanno pubblicato alla fine dello scorso anno
i risultati di un’indagine condotta allo
scopo di valutare le priorità ed attitudini rispetto ai rischi commerciali nel
mondo.
I risultati sono contenuti nel report
“Lloyd’s Risk Index”, disponibile nella
sua versione integrale sul sito istituzionale: www.lloyds.com/riskindex e in questo editoriale, sono riassunti i punti
principali del documento.
L’indagine ha coinvolto 500 membri di
consigli di amministrazione di aziende
presenti in Europa (35%), Nord America
(27%), Asia-Pacifico (27%) e altri paesi
(11%) ed in particolare nei settori finanziario, dei servizi professionali, manifatturiero e tecnologico.
Il documento riassume alcune delle tendenze e dei temi globali che sono emersi dalle interviste e i cambiamenti principali rispetto ai risultati della prima
indagine sul rischio condotta dai Lloyd’s
nel 2009 (Lloyd’s 360 Risk Insight: risk
Priorities and Preparedness).
Ad oltre tre anni dall’inizio della peggiore
30 B r o ke r
crisi finanziaria per più di una generazione, c’è ancora molta incertezza rispetto al futuro. Saremo in grado di evitare
una recessione e di emergere in un nuovo periodo di crescita? Se si, si tratterà
di crescita sostanziale oppure di un periodo di costante lento progresso come sta
accadendo in molte economie?
Come possono le aziende gestire il rischio
in questo scenario? La crisi finanziaria,
senza dubbio, ha ridotto la capacità di
recupero dell’economia globale e, come
dichiarato dalla World Bank nel loro rapporto 2011 sul rischio macroeconomico,
la combinazione di shocks globali attraverso sistemi che sono sempre più collegati e dipendenti tra loro ha aumentato
il livello di minaccia dei rischi per le
aziende.
Le economie in molti paesi sviluppati
sono piegate dal peso del debito e si trovano ad affrontare anni di crescita lenta
e potrebbero non avere l’agilità necessaria per gestire efficientemente i fattori
esterni di questo contesto. Allo stesso
tempo, gli oltre 3 miliardi e mezzo di consumatori in Asia e l’ambiente di mercato dinamico potrebbero costituire un’opportunità di crescita imponente.
Dall’indagine emergono tutta una serie di
interessanti osservazioni e temi che risultano coerenti tra loro. La percezione dei
rischi nelle aziende si è evoluta in modo
significante negli ultimi due anni. In
tutti i paesi del mondo, in tutti i settori,
Attualità
i managers sono consapevoli del fatto
che oggi il mondo è un luogo più rischioso e si sentono meglio preparati per gestire le problematiche che potrebbero coinvolgere le loro aziende.
Oltre il 70% degli intervistati ritiene di
essere in una posizione migliore rispetto al 2009 per poter gestire i rischi commerciali e operativi e meno del 3% dice
di essere poco preparato.
Non si può ignorare comunque il fatto
che, per molte aziende, ci sarà una differenza tra l’essere realmente preparato
e semplicemente ritenere di esserlo.
Ma considerando la gravità dei disastri
finanziari e naturali degli ultimi tre anni,
e la crescita interna delle misure pratiche per la gestione del rischio, è possibile che gli stessi managers abbiano ricalibrato, al meglio, ciò che per loro significa essere preparato.
La perdita di clienti è considerata il rischio principale
In periodi di incertezza economica, la
sensibilità rispetto alla possibilità di perdere la clientela diventa un punto critico. In Asia, per esempio, dove l’economia è dominata da beni di consumo,
tale sensibilità è meno sviluppata; le
aziende in queste zone sono state fortemente colpite nel 2008 ma si sono riprese rapidamente l’anno successivo – una
ripresa veloce è possibile in un mercato
dominato dai beni di consumo.
Nei paesi dell’Ovest, nei quali i servizi
costituiscono una parte importante dell’economia, le aziende continuano a cercare nuove opportunità di mercato, principalmente in aree dove il costo dei
capitali è crollato. L’indagine suggerisce
che le aziende sono consapevoli del fatto che la strategia di maggior successo
per rimanere indenni dalla minaccia
della recessione è quella di attirare e mantenere la base di clientela.
Il rischio relativo alla carenza di talento è aumentato in
modo sostanziale
Il rischio relativo alle carenze di talento
e di competenze è passato dal 22esimo
posto nel 2009 al secondo posto nel
2011 e le aziende non si sentono in gra-
do di affrontare questa problematica in
modo adeguato. Una serie di particolari
fattori hanno contribuito a questa nuova percezione; quello demografico (la
Cina, per esempio, ha una grande popolazione sia giovane che anziana ma una
mancanza di lavoratori professionali in
età da lavoro), quello competitivo (incluso il bisogno di innovazione e imprenditorialità necessari alle aziende occidentali per uscire dalla recessione) e quello
produttivo (fare di più con meno).
La ricerca di talento è molto più forte nell’area Asia-Pacifico.
L’indagine conferma che il 70% degli
intervistati di queste zone hanno votato
il rischio talento come una priorità alta
o molto alta mentre queste indicazioni
sono state fornite solo dal 42% dei managers europei e dal 45% di quelli nordamericani.
B r o ke r
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Attualità
Attualità
Luglio > Agosto 2012
Il rischio economico è diventato più sofisticato
L’incertezza che domina il commercio
globale si riflette nelle priorità del rischio
economico identificate dagli intervistati.
Gran parte di questa incertezza è probabilmente causata dall’idea che eventi
che stanno caratterizzando paesi specifici oggi possono trasformarsi in problemi globali e di più ampio respiro domani. Ci sono, come tutti sappiamo, minacce molto concrete che riguardano la stabilità economica dell’eurozona e a queste si aggiunge la continua incertezza
causata dal downgrade del rating sul credito americano confermata lo scorso
anno, oltre alle preoccupazioni che
riguardano una possibile crescita spropositata dell’inflazione nel caso in cui i
tassi di cambio non siano gestiti in
modo adeguato. La sopravvivenza è
stata certamente il tema principale negli
anni 2008 e 2009 quando il costo e la disponibilità del credito e le fluttuazioni delle valute erano le due principali priorità
di rischio nel mondo. Sono ancora nelle prime dieci posizioni ma il quadro oggi
è molto più complicato. I leaders delle
aziende riconoscono anche il ruolo cruciale della politica della legislazione e
gestione dei tassi di cambio ed il relativo impatto sull’inflazione e quindi sulle
loro attività. Strettamente connesso è
anche il costo delle materie prime che è
diventato tra le principali priorità identificate nell’indagine.
tori in passato ma da politiche governative, dall’innovazione e, in particolare,
dall’introduzione di nuove tecnologie. Tra
i principali sviluppi ai quali potremmo
assistere è che nell’area Asia-Pacifico sarà
data priorità al rischio di non riuscire a
mantenere in futuro gli stessi livelli di crescita di oggi. Le opportunità di esportazioni per questi paesi si stanno riducendo e molti si stanno ora rivolgendo a mercati più dinamici e vicini che sono considerati più promettenti rispetto ad una
possibile crescita a lungo termine.
I rischi commerciali e strategici, insieme a quelli economici, normativi e di mercato,
continuano a dominare la
classifica
Si sono scambiati di posto rispetto all’indagine del 2009 ma i rischi legati al commercio ed alla strategia e quelli riguardanti l’economia, il mercato e lo scenario normativo continuano ad occupare
le prime posizioni. Ci sono alcune differenze tra le varie aree ma, in generale, i
primi tre rischi nominati ricadono nella
categoria rischi commerciali e strategici
e sono: la perdita di clienti e di ordini, le
carenze di talento e di competenze ed i
rischi legati alla reputazione.
I successivi cinque sono tutti rischi economici: fluttuazione delle valute, modifiche legislative, costo e disponibilità
del credito, prezzo delle materie prime
ed inflazione (Table 1).
Il disequilibrio tra Est ed I pericoli ambientali e natuOvest
rali non sono considerati tra
i rischi più importanti
Esplorando i principali temi che scaturiscono dall’indagine, importanti disparità emergono tra differenti aree e settori.
Esiste un sostanziale disequilibrio nell’attenzione del consumatore nel quale
l’Asia, e la Cina in particolare, si sta muovendo molto bene mentre l’Europa e gli
Stati Uniti stanno avendo problemi. Certamente, una delle principali sfide per il
legislatore in questo periodo è quella di
tener conto di come altri paesi gestiranno le loro politiche economiche.
Negli Stati Uniti ed in Europa, le azioni
per emergere dalla recessione non sono
state tipicamente stimolate dai consuma-
32 B r o ke r
I rischi che riguardano i pericoli naturali e le tendenze ambientali a lungo termine, quali il cambiamento climatico,
continuano a non preoccupare molto i
managers delle aziende. Anche problematiche di alto profilo mondiale quali la
sicurezza del cibo e la scarsità dell’acqua,
sono percepite come priorità minori così
come i fattori demografici – sebbene ci
siano differenze tra le varie aree.
La responsabilità ambientale e quella
legata all’inquinamento sono state indicate tra i rischi principali in questa categoria probabilmente per il fatto che riflet-
Attualità
Attualità
Luglio > Agosto 2012
34 B r o ke r
tono i costi che le aziende dovranno
sostenere in vista di regolamentazioni
sempre più severe.
Realtà e percezione agli opposti
E’ credibile che così tante aziende nel
mondo siano adeguatamente preparate
per rischi come il cambiamento climatico o un terremoto devastante? I managers si considerano più che adeguatamente preparati ad affrontare 48 dei 50
rischi esposti nell’indagine.
Per i Lloyd’s, e per tutta l’industria assicurativa, il fatto che esista un gap di
preparazione per solo due rischi rispetto
agli otto del 2009 è un dato interessante. Dobbiamo chiederci se le persone si
sentono meglio preparate, almeno in parte, perchè possono affidarsi all’opzione
delle assicurazioni. E’ interessante vedere che i livelli tadi preparazione percepi-
ta aumentano in aree nelle quali l’assicurazione è più facilmente disponibile
quali i disastri naturali e, invece diminuiscono in relazione ad argomenti
dove ciò non accade come la prevenzione rispetto alla perdita della clientela o i
problemi legati alle carenze di talento e
competenze. Forse è prematuro sostenere che gli assicuratori hanno fatto un
buon lavoro nel facilitare il trasferimento dei rischi da parte delle aziende.Sarà
molto interessante capire se queste tendenze si confermeranno nel prossimo
futuro. Richard Ward, Chief Executive dei
Lloyd’s ha detto a questo proposito:
“Negli ultimi due anni, il mondo è stato
scosso da disordini economici e politici
e deve ancora riprendersi.
Sarà intrigante vedere l’impatto delle attitudini commerciali nei prossimi due anni
quando sarà pubblicata la terza edizione
del Lloyd’s Risk Index nel 2013”.
Attualità
Attualità
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36 B r o ke r
Il Ghostwriter: le mansioni e le fasi di
lavoro
(
Stefano Martello
Ufficio Comunicazione Donalda
Paradosso. Sembra essere questa la parola chiave per descrivere la professionalità del Ghostwriter, centrale nelle dinamiche comunicative di ogni organizzazione e, nel contempo, non ancora
sostanzialmente accreditata tra i ruoli
stessi della comunicazione.
La realtà quotidiana ci restituisce, così,
l’immagine di un ruolo non ancora ben
definito, spesso “racchiuso” nelle mansioni del Portavoce o dell’Ufficio Stampa. L’obiettivo del testo non è solo quello di raccontare le fasi di lavoro insite nel
ruolo stesso ma anche di svilupparne una
visione autonoma e indipendente, per
obiettivi e mansioni.
Compito principale dello “scrittore fantasma” è quello di redigere testi, discorsi, interventi che verranno declinati all’esterno dal responsabile dell’organizzazione. Un compito solo apparentemente
semplice, che sconta la complessità di uno
scenario di sfondo sempre più “collegato” con ambiti un tempo lontani ed estranei e che impone un serrato lavoro di analisi e di documentazione.
Nello specifico, le fasi di lavoro si distinguono in:
Fase di raccolta della documentazione:
una volta ricevuto l’incarico, il professionista inizia la fase di raccolta di tutta
la documentazione, direttamente o indirettamente legata al tema di riferimento.
Tale fase non appare esclusivamente funzionale all’acquisizione di informazioni
utili per la realizzazione del testo/discorso/intervento, ma anche per individuare tutti gli elementi di contorno che
permeano l’argomento generale.
La conoscenza del Cliente: molti professionisti del settore tendono a legarsi ad
uno stesso cliente per tutto il corso della propria carriera.
È una tendenza importante che riflette una
delle principali criticità (o sfide) insite nella mansione: calibrare parole, battute,
concetti e, più in generale, il senso stesso dell’intervento sulle caratteristiche personali di colui che terrà materialmente il
discorso. È una fase importante per comprendere se l’Uomo (prima del Professionista) sia capace di sostenere lo sguardo
di una platea, o di reagire immediatamente
a possibili “domande scomode”.
Uno degli errori più comuni, infatti, è proprio quello di realizzare un discorso che
non si adatti alle caratteristiche personali
del proprio cliente, con il rischio che
tale aspetto venga percepito anche dalla
platea.
La realizzazione del discorso: una volta
esaminata tutta la documentazione, il
professionista prepara una prima bozza
del discorso da presentare al proprio
Cliente. Maggiore sarà stata la conoscenza del Cliente, minore sarà il numero di bozze da correggere.
Nella fase di realizzazione del discorso,
appare utile anche la conoscenza esatta
dell’evento a cui il Cliente dovrà parte-
Attualità
cipare. In particolare, la tipologia di evento (istituzionale, accademico, convegnistico, informale) che inciderà sulla scelta dei vocaboli da utilizzare; la durata
dell’intervento che influenzerà il numero di pause previste o la scelta di inserire nel discorso stesso delle battute ad
effetto (più lungo sarà il discorso, più
avremo bisogno di inserire dei momenti
ad effetto per risollevare la concentrazione della platea); la tipologia di platea
(specialistica o generalista) per calibrare
i temi espressi all’esterno, privilegiando
di volta in volta concetti complessi o di
facile e intuitiva comprensione nonché la
possibilità, da parte della platea, di porre delle domande al relatore dell’intervento.
In questo ultimo caso, è fondamentale
evidenziare al proprio rappresentato tutte le possibili connessioni con l’argomento principale, predisponendo delle
risposte di massima rispetto alle domande più frequenti.
La fase di public speaking: spesso l’emozione può giocare degli scherzi che
rischiano di vanificare tutta l’efficacia
comunicativa dell’intervento.
Può accadere, così, durante un passaggio particolarmente impegnativo, di muovere caoticamente le braccia, allontanando l’attenzione della platea dal contenuto. O, al contrario, di essere percepi-
ti come poco incisivi per non aver
“accompagnato” l’importanza delle parole con una efficace comunicazione paraverbale.
La fase in oggetto appare dunque utile per
perfezionare gli effetti delle fasi precedenti, individuando i momenti del discorso che meritano maggiore enfasi
rispetto a quelli al cui interno privilegiare il contenuto con una postura neutra.
Come il Lettore avrà avuto modo di notare, la mansione raccontata si afferma
come complessa e densa.
Originando da tale punto, appare sempre
più importante superare la fase di accreditamento ancora in corso, regalando alla
figura professionale in oggetto una dignità ed una ragion d’essere che non dipenda da parametri soggettivi bensì da
parametri oggettivi di utilità all’interno
delle dinamiche operative di organizzazioni complesse.
Per un approfondimento sul tema, unito
anche ad una godibilissima lettura, si
consiglia Robert Harris, Il Ghostwriter,
Milano, 2007.
Nel prossimo numero, esamineremo la
figura dell’Ufficio Stampa, evidenziando
le linee guida di una corretta relazione
con i media (specialistici e generalisti)
improntata sulla fiducia e sulla trasparenza.
S. Martello, Taj Mahal,
Agra, India, 2011
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Brevi
Brevi
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Il pacchetto retail deve focalizzarsi sulla
tutela del consumatore
La posizione di Insurance Europe in merito alla proposta
di regolamentazione dei PRIPs
Insurance Europe è favorevole ad un elevato livello di tutela assicurativa per tutti i consumatori che acquistano prodotti assicurativi. Accoglie quindi con favore lo sforzo della Commissione nel mettere insieme il cosiddetto “pacchetto retail” composto dalla
proposta di revisione della Direttiva Europea sull’Intermediazione (IMD) del 2002 e
per la regolamentazione nell’UE dei prodotti PRIPs (Packaged retail Investment Products). “Vogliamo garantire che il punto di
partenza per l’introduzione di nuove misure sia chiaramente a vantaggio dei consumatori e che l’impatto sul mercato delle assicurazioni sia stato preso in considerazione”, ha spiegato Michaela Koller, direttore
generale di Insurance Europe.
Insurance Europe ritiene che principi simili
dovrebbero applicarsi alla regolamentazione di tutti i canali di distribuzione per la vendita di prodotti assicurativi. Tuttavia, questi
principi devono anche essere adattati e
proporzionati al canale considerato. La
possibilità di conflitti d’interesse e la necessità di trasparenza sui compensi, per esempio, variano secondo il canale attraverso il
quale sono venduti i prodotti.
Koller sostiene che “l’obiettivo della normativa dovrebbe essere quello di assicurare
livelli comparabili di protezione per tutti i
consumatori; per raggiungere tale risultato
la normativa dovrebbe essere sufficientemente flessibile per adattarsi ai diversi canali considerati”. Insurance Europe ritiene che
gli elementi contenuti nella proposta non
solo non contribuiscono all’aumento di consapevolezza dei consumatori, ma al contrario potrebbero rilevarsi anche dannosi.
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In particolare, per raggiungere l’obiettivo di
una migliore informazione sui PRIPs, è fondamentale che la proposta introduzione,
da parte della Commissione, di un documento d’informazioni chiave (KID) non si
risolva in una duplicazione di documenti
informativi già esistenti o nella fornitura
di elementi irrilevanti, che finirebbero per
confondere i clienti e indurre incertezza giuridica. “Il KID dovrebbe includere le informazioni sugli elementi essenziali e distintivi dei prodotti assicurativi per aiutare i
clienti a confrontare e a capire le differenze tra prodotti e prendere così decisioni
informate”, ha ribadito la Koller. Oltre a ciò,
obbligare gli impiegati di una compagnia a
dichiarare gli elementi variabili della loro
retribuzione in caso di vendita di prodotti
assicurativi, non aiuterebbe i clienti nella
scelta del prodotto.
L’aggiunta di tale obbligo all’abbondanza di
informazioni precontrattuali di cui alla IMD
rivista, confonderebbe i clienti con informazioni irrilevanti, piuttosto che incoraggiarli a focalizzarsi sui fattori chiave,come
le coperture fornite.
“Deve sussistere una motivazione chiara e
forte perché si aumentino gli oneri dell’informativa precontrattuale” ha aggiunto la
Koller.
Questi requisiti destano preoccupazione poiché il risultato sarebbe quello di regole più
stringenti per i prodotti assicurativi d’investimento rispetto agli altri prodotti finanziari, tenuto conto del fatto che analoga
disciplina non è stata inclusa nella proposta di revisione della Direttiva dei Mercati
in Strumenti Finanziari (Mifid).