Broker 140 MassimoOK_Broker Mastro
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Bimestrale Luglio/Agosto 2012 Spedizione in abbonamento postale 70% Broker ( Roma n u m e r o 135 140 Italia: 28 medaglie PERIODICO DELL’AIBA ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI In questo numero In questo numero Isvap: Consultazione n. 49/2012 4 Assistenza sanitaria integrativa 4 Audizione dele Commissario 8 Crisi Grecia Assicuratori Straordinario Isvap al Senato 10 Il piano di comunicazione Audizione di crisi del Direttore Generale 12 di Ania al Senato 16 La tutela più completa per i Sanità pubblica ed assicurazioni 20 14 vostri clienti professionisti I dati del mercato Assicurarsi dal rischio dei crediti 17 insoluti: soluzione tecnica di DAS 26 18 FMBA - la Assemblea Prima seduta EP: bozza di Notizie rapportodall’estero sulla MIFID II Comunicazioni telematiche La consapevolezza del rischio da Evoluzioni della piattaforma parte degli imprenditori mondiali cresce ogni Brokerver anno Armundia Le polizze dei nostri precursori Il Ghostwriter: le mansioni e le fasi di lavoro Novità in materia societaria Nuova edizione master GETA Il pacchetto retaildel deve focalizzarsi sulla del consumatore Brevitutela dal mondo 24 28 26 30 32 36 34 35 38 36 Bimestrale > numero 140 > Luglio/Agosto 2012 Direttore responsabile > Antonia Boccadoro Redazione > Carla Bonello Sede > Via Jacopo da Ponte, 49 > 00197 Roma Tel. 06/8412641 > Fax 06/8554714 www.aiba.it > [email protected] Progetto grafico > Edigraf - Roma Pubblicità > Finaiba Srl Tipografia > Art Color Printing srl - Roma Aut. Trib. Roma > N. 376 del 21/6/89 Finito di stampare il 15/9/2012 Inserzioni e Pubblicità Di seguito i costi stabiliti dal Comitato di Redazione per l’inserzione nel bimestrale Broker per l’anno 2012: Pagina intera 1 uscita: 3.000 euro + iva; 4 uscite nell’anno: 10.000 euro + iva; 8 uscite consecutive: 17.600 euro + iva Broker viene inviato a chiunque desideri riceverlo. A tale scopo si prega di contattare la Redazione. Broker I Broker: solidi, consapevoli ed innovativi Settembre, non sembra neppure che ci sia stato un periodo di riposo. Abbiamo lasciato i nostri uffici ma non i nostri problemi che ci hanno accompagnato in questi pochi giorni di vacanza. Del resto gli imprenditori non possono permettersi black out, neppure per il nobile e necessario scopo di riposare. Le nostre responsabilità, i nostri obiettivi e le nostre aspirazioni non accettano di essere accantonati o trascurati. E’ la nostra vita e il nostro modo di essere, ma è questo che ci infonde “l’adrenalina” senza la quale le nostre giornate sarebbero vuote e noiose. Riprendiamo il nostro posto, portiamo avanti le nostre aspirazioni e i nostri progetti. Ci aspetta l’ultima parte di un anno difficile che abbiamo affrontato con determinazione, passione e chiarezza di idee. Certamente è vero che il mondo valuta il successo solo in termini economici, ma da tempo abbiamo imparato che senza la professionalità e l’organizzazione non si conseguono risultati. I Broker in Italia hanno continuato a crescere anche nei momenti più critici come quelli che stiamo vivendo. I numeri sono sotto gli occhi di tutti: dal 2008 ad oggi la Categoria ha aumentato la raccolta e la presenza sul Mercato assicurativo. La stagione dei rinnovi ci attende e siamo consapevoli delle attese della nostra clientela, ridotta capacità finanziaria che apparentemente mal si coniuga con l’aumento di necessità di tutela, tipica di chi ha esaurito quelle riserve cui attingere per far fronte ad un imprevisto. Abbiamo saputo soddisfare le aspettative e, sono certo, sapremo ancora farlo in modo da poter affermare che il 2012 ci ha visto fermi nella nostra determinazione e nella nostra capacità di affrontare i problemi, consentendoci non solo di mantenere le posizioni ma anche di riaffermare, attraverso il successo delle nostre aziende, la grande capacità professionale ed imprenditoriale di noi tutti. Hic manebimus optime, diceva l’anonimo centurione, ma anche, ed è questo l’augurio che formulo per noi tutti: ad augusta per angusta! Francesco G. Paparella B r o ke r 3 Commenti Commenti Luglio > Agosto 2012 4 B r o ke r Isvap: Consultazione n. 49/2012 Osservazioni di Aiba sulla bozza di Regolamento che introduce l’obbligo di tre preventivi per la copertura rc auto Aiba ha fornito a Isvap un documento di analisi in occasione dell’audizione tenutasi in data 24 aprile 2012. Alcune delle osservazioni riferite sono state valorizzate nella bozza di Regolamento (v. l’art. 5 sull’operatività delle compagnie cosiddette dirette per realizzare un level playing field tra gli operatori e l’obbligo d’integrazione della comunicazione di scadenza del contratto in capo alle compagnie). Tuttavia, non si è tenuto conto di altri passaggi rilevanti suggeriti dall’Associazione che ha illustrato le scelte operative da tempo realizzate dal settore del brokeraggio assicurativo per sviluppare strumenti professionali di comparazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali per tutto il comparto delle coperture auto (rcauto e ard). Al fine di rendere sostanziale il contributo alla pubblica consultazione mettendo a disposizione dell’Autorità l’esperienza maturata da Aiba e più in generale dai mediatori assicurativi, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni di carattere generale suggerendo integrazioni o modifiche al testo proposto. L’art. 34 della l. n. 27/2012 ha l’obiettivo di sviluppare la concorrenza nell’offerta di prodotti assicurativi per la copertura obbligatoria dei rami 10 e 12 traslandola sugli intermediari assicurativi che sono individuati espressamente come “distributori” o “agenti”. A tale fine, la norma impone agli intermediari - distributori o agenti - un obbligo d’informativa: * corretto, trasparente ed esaustivo; * basato sulla comparazione di prezzi e condizioni contrattuali; * riferito ad almeno tre distinte offerte di altrettante compagnie appartenenti a gruppi finanziari differenti; * ottenuto anche attraverso la consultazione delle informazioni disponibili sui siti internet delle imprese. Dalla lettura della proposta di Regolamento si rilevano alcune soluzioni non coerenti con i principi guida della norma, con riferimento a: * soggetti ritenuti obbligatoriamente ricompresi e soggetti a vantaggio dei quali si rivolge; * assenza di una effettiva comparazione delle condizioni contrattuali; * mancanza di indicazione delle linee guida per la procedura di comparazione e conseguente rigidità delle procedure ritenute conformi. I soggetti obbligati e i soggetti tutelati L’Autorità ritiene di poter trattare tutti gli intermediari qualificandoli indistintamente come distributori di prodotti assicurativi. Tale riferimento è incoerente rispetto ai broker assicurativi. Secondo la disciplina del Codice delle Assicurazioni (art. 109), infatti, il broker Commenti è intermediario indipendente che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione. Per la scelta della migliore copertura assicurativa, il broker utilizza sistemi di comparazione che confrontano prezzi e condizioni contrattuali. Per tale attività, il broker si avvale di software dedicati che attingono dai database tariffari e sviluppano comparazioni delle condizioni su elementi chiave ritenuti esaustivi. Tale attività è svolta nel rispetto delle regole normative di cui all’art 183 d.lgs. 209/2005 (tra cui si richiama tra l’altro la necessità di un comportamento diligente, corretto e trasparente, avendo acquisito le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative del contraente al fine di tenerlo adeguatamente informato) e sotto la responsabilità professionale dell’intermediario che è imprenditore indipendente. Ne deriva che i broker assicurativi non sono compresi nel perimetro delineato dall’art. 34, a cagione della terminologia ivi utilizzata che si riferisce a “distributori” e “agenti”. La norma anzidetta, infatti, contempla soltanto le reti distributive, in coerenza al disposto dell’art. 40 del Regolamento Isvap n. 5/2006, sulle quali le imprese di assicurazione hanno il potere/dovere di emanare istruzioni. Sarebbe contradditorio, altrimenti, che le imprese siano soggetti a una sanzione (la nullità) che scaturisce dal comportamento d’intermediari – come i broker sui quali non hanno alcun potere direttivo. E ciò – si badi - non per restringere l’obiettivo di tutela dei contraenti, ma essendo tale obiettivo già raggiunto per la natura stessa del rapporto fiduciario intercorrente tra contraente e broker. Coerentemente al livellamento del terreno di gioco, che è auspicato da questa Categoria, non ci si vuole sottrarre all’obbligo di assistere compiutamente il cliente nella migliore scelta assicurativa, tenuto conto che il broker per definizione assiste il cliente che ha scelto liberamente di rivolgersi a un intermediario indipendente. Si suggerisce, tuttavia, di distinguere e valorizzare la posizione d’indipendenza del mediatore evitando comparazioni improprie e limitazioni nella scelta degli strumenti di comparazione da utilizzare. In aggiunta a quanto evidenziato, l’Isvap prevede di applicare la normativa a tutte le compagnie autorizzate o abilitate ai rami 10 e 12 in libera prestazione di servizi e stabilimento, con esclusione degli operatori che si limitano all’assicurazione di flotte. Tuttavia, la bozza di Regolamento non include gli intermediari provenienti da Paesi dell’Unione Europea che operino in Italia in libera prestazione di servizi o in stabilimento. Di talché, è introdotta una discriminazione al contrario rispetto agli operatori nazionali, con pregiudizio rispetto ai destinatari della tutela offerta dall’art. 34. In coerenza con la definizione di intermediari distributori di cui all’art. 34 ripetuta nell’art. 1 della bozza di regolamento in commento, si suggerisce: * di eliminare all’art. 2 comma 1b) il riferimento agli intermediari iscritti alla sezione B del RUI; San Carlo alle Quattro Fontane B r o ke r 5 Commenti Commenti Luglio > Agosto 2012 6 B r o ke r * di esplicitare all’art. 2 comma 1b) l’applicazione del Regolamento agli intermediari inseriti nell’elenco annesso al RUI che siano mandatari di compagnie autorizzate o abilitate ai rami 10 e 12. Si apprezza che l’intervento normativo proposto riguardi anche le imprese c.d. dirette di cui alle disposizioni dell’art. 5 e si condivide, in linea generale, il tenore della norma che impone un richiamo sul sito internet delle compagnie a comparare le offerte tramite “Tuopreventivatore”, delle cui perfomances e contenuti si commenta piu avanti nel presente documento. Si richiama, tuttavia, l’attenzione che tale norma lascerebbe privi di tutela circa l’informazione quei contraenti che concludono il contratto tramite telefono. Si ritiene, inoltre, opportuno che anche per le imprese dirette vi sia un richiamo alla possibilità di comparare le offerte alle scadenze contrattuali. In analogia con quanto integrato nel Regolamento n. 4/2006, si suggerisce di modificare l’art. 4 comma 2 come segue: All’Allegato 1 del Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006, dopo il punto 3, sono aggiunti i seguenti periodi: 4. Informazioni ai sensi dell’articolo 34 comma 3-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27. “Si ricorda che consultando il servizio di comparazione “Tuopreventivatore” disponibile su internet all’indirizzo www.isvap.it è possibile procedere alla comparazione delle offerte relative all’assicurazione obbligatoria rcauto”. Qualora l’impresa si avvalga di intermediari, inserire anche la seguente parte: “Si ricorda che rivolgendosi all’intermediario lo stesso è tenuto a fornirLe informazioni sulla tariffa e sulle condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie di assicurazione non appartenenti ai medesimi gruppi”. Non si condivide, altresì, la scelta operata dalla bozza di Regolamento di estendere la normativa a tutti i contraenti anche nel caso di soggetti che non rientrano nelle definizioni di consumatore fornita dal codice del consumo. Il dettato della norma richiama genericamente il cliente, ma è legittimo ritenere che l’esigenza di tutela perseguita dalla norma riguardi quella tipologia di clientela più debole – il consumatore - al fine di sviluppare una reale concorrenza tra operatori di mercato. Né tale distinzione è incoerente rispetto al nostro ordinamento, considerato che l’art. 183, ultimo comma, cod.ass. impone una tutela differenziata per categorie di soggetti e natura dei rischi. Si propone pertanto di modificare l’art. 3 comma 1 circoscrivendo i soggetti destinatari alle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività professionale o imprenditoriale. L’Autorità inoltre non ha tenuto conto che alcuni intermediari professionali, e segnatamente i broker, lavorano con tecniche a distanza. Per tali operatori la disciplina in commento prevede modalità funzionali, quali ad esempio obblighi di sottoscrizione da parte del contraente incompatibili con i processi in uso. Assenza di un’effettiva comparazione e rigidità delle procedure Volendo entrare nel merito delle procedure più idonee per una comparazione che risponda ai requisiti della norma (comparazione di prezzi e condizioni contrattuali che risulti corretta, trasparente ed esaustiva) si ritiene che la disposizione regolamentare suggerita sia in eccesso di delega, in quanto individua in via esclusiva procedure che utilizzino i preventivatori on line (delle compagnie e dell’Autorità). Ciò, in aperto contrasto con il disposto dell’art. 34 che usa il termine “anche” introducendo una ipotesi esemplificativa e non tassativa delle fonti di comparazione. Inoltre la scelta di imporre obblighi di consegna delle note informative non soddisfa la delega normativa che impone di informare in modo esauriente, corretto e trasparente: si tratta di una modalità burocratica, onerosa per l’intermediario e priva di efficacia per il potenziale contraente che contrasta con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 191, comma 2°, cod.ass. Nella locuzione utilizzata dalla norma (“…anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle Commenti imprese di assicurazione sui propri siti internet”), piuttosto, si ricava che l’Autorità deve indicare metodologie e procedure, non già strumenti operativi. In sostanza l’Autorità propone un modello univoco (i preventivatori disponibili sul web) che costituisce un monopolio delle fonti informative destinate alla comparazione, con ciò impedendo lo sviluppo di una comparazione diffusa e concorrenziale fondata su principi univoci individuati dall’Autorità. Gli strumenti indicati, peraltro, non sono rispondenti ai requisiti della norma perché non comparano le condizioni contrattuali e non sono tecnicamente strutturati per consultazioni professionali di tipo massivo, oltre ad essere impostati in modo da evitare consultazioni ripetute, con conseguenti blocchi degli indirizzi IP. Sul punto Aiba suggerisce un approccio sostanziale con particolare riferimento all’integrale revisione del sistema denominato Tuopreventivatore in quanto non rispondente alle esigenze del nuovo quadro normativo che si rivolge non già al generico consumatore che voglia verificare le offerte, bensì al mondo strutturato dell’intermediazione assicurativa. Le attuali carenze del Tuopreventivatore rispetto alle nuove esigenze imposte dall’art. 34 possono sintetizzarsi nei seguenti aspetti: * il sistema è strutturato secondo una logica batch non adeguata per un utilizzo professionale; * non è strutturato per fornire risposte tempestive (pochi secondi) a inquiries massive (circa 200.000 richiesta al giorno in ipotesi di distribuzione lineare delle scadenze contrattuali) da parte di un numero rilevante di soggetti (i circa 30.000 intermediari professionali senza contare i loro collaboratori); * non è integrato con un modello interattivo che metta in evidenza i parametri contrattuali rilevanti e già indicati in maniera esaustiva nella nota Aiba del 24 aprile (si citano i parametri tracciati: esistenza e natura delle rivalse (ebbrezza, stupefacenti, guida senza patente, trasporto terzi non consentito, veicolo non sottoposto a revisione periodica); mantenimento della classe interna b/m in caso di un sinistro; tacito rinnovo contrattuale con obbligo di disdetta; garanzia di copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza in caso di contratto a scadenza annuale senza tacito rinnovo; facoltà di sospensione contrattuale e relative modalità; formule tariffarie opzionali (a consumo, scatola nera, con percorrenza per fasce kilometriche annue); limitazione di copertura per guida esclusiva; presenza di risarcimento in forma specifica); * non estende la comparazione alle condizioni CVT che, viceversa, sono previste dalla gran parte delle coperture auto, così da rendere incompleta la comparazione delle offerte; si consideri infatti che l’interesse finale del cliente è conoscere il premio complessivo delle garanzie che ritiene di sottoscrivere e non conoscere una parte delle componenti rende inefficace il sistema di comparazione utilizzato. Analoga ristrutturazione va richiesta ai preventivatori aziendali disponibili sui rispettivi siti internet. Affinché l’intermediario possa oggettivamente e in modo esaustivo, corretto e trasparente mostrare la comparazione con altri preventivi, dovrebbe potere accedere via web ai singoli preventivatori che abbiano obbligo di strutturazione standard sulla scorta di requisiti logici relativi sia all’offerta economica che alle caratteristiche contrattuali per la individuazione di almeno altre due offerte economiche più vantaggiose rispetto a quel- B r o ke r 7 Commenti Commenti Luglio > Agosto 2012 8 B r o ke r la del distributore con evidenza dei citati parametri contrattuali di riferimento. Tra l’altro, questa soluzione metterebbe in costante concorrenza i sistemi tariffari per i profili di rischio più “virtuosi” e avrebbe l’ulteriore pregio di far emergere eventuali situazioni di elusione dell’obbligo a contrarre per effetto di politiche tariffarie o di distribuzione geografica della rete di vendita orientata a evitare acquisizioni di portafoglio non gradite. Si ritiene pertanto di suggerire una revisione sostanziale della procedura descritta dall’art. 6 della bozza di Regolamento sulla scorta di un impianto operativo, da realizzarsi in un arco temporale sostenibile sia per le imprese che per l’Autorità, ove quest’ultima potrà anche valorizzare le nuove opportunità disponibili in termini di infrastrutture tecnologiche derivanti dall’integrazione della vigilanza assicurativa con l’organizzazione di cui dispone Banca d’Italia. Inoltre ciò consentirebbe alle associazioni di realizzare sistemi di comparazione rispondenti alle disposizioni e tecnicamente efficienti per l’operatività del settore. Per strutturare a fini di comparazione professionale di prezzi e condizioni il preventivatore dell’Autorità e quelli aziendali, l’Autorità dovrà indicare un processo di standardizzazione dei preventivatori e dell’area web ad essi dedicata, con particolare riferimento a: * i parametri strutturali di tariffa e contrattuali; * le caratteristiche tecniche dei siti; * i livelli di servizio degli output (numero di accessi multipli garantiti, tempi di risposta, tecnicalità di accesso); * l’Autorità dovrà indicare agli intermediari tenuti ad avvalersi dei preventivatori anche le necessarie linee guida procedurali per garantire quanto meno: a) la scelta di una selezione randomica delle compagnie; b) la dimostrazione della tracciatura informatica del processo seguito. Per consentire, accanto all’utilizzazione dei preventivatori, altri strumenti alternativi, si suggerisce di modificare l’art. 6 comma 2 lett. C) come segue: “delle informazioni risultanti da servizi di comparazione promossi dalle associa- zioni degli intermediari e utilizzati dagli stessi sotto la loro diretta responsabilità”. La formulazione consentirebbe ampia libertà agli intermediari professionali, con particolare riguardo alla prerogativa d’indipendenza dei broker e alla dimostrata efficacia di strumenti già a disposizione dei loro clienti (sistema Aiba check it auto e comparatori on line), qualora l’Autorità ritenga di ricomprendere la categoria tra i soggetti obbligati dalla normativa. Quanto alle modalità di comparazione delle condizioni contrattuali, si suggerisce di seguire la metodologia utilizzata dalla Commissione UE per la realizzazione di un prospetto di sintesi (KIDs: Key Information Documents) delle informazioni necessarie ai consumatori per l’orientamento di acquisto dei ben più complessi prodotti PRIPs. Inoltre si suggerisce di integrare l’art. 6 comma 3 come segue: “In caso di intermediazione con tecniche a distanza la firma autografa del cliente è sostituita da mail di conferma inoltrata via posta elettronica certificata”. Il processo descritto avrebbe il vantaggio di dematerializzare la documentazione da conservare obbligatoriamente a fini probatori, realizzata mediante la tracciatura delle inquiries eseguite unitamente al contratto sottoscritto con dichiarazione di avere preso visione dell’inquiries stesse. Al contrario, le disposizioni descritte all’art. 7 non eliminano il rischio paventato nella relazione di accompagnamento. Il distributore di polizze assicurative (l’agente) ha interesse e mandato per la copertura del rischio da parte di una sola compagnia (e in rari casi di poche compagnie) e, pertanto, sarà necessariamente orientato a mostrare preventivi concorrenti meno convenienti per raggiungere l’obiettivo della sua professione e adempiere il suo mandato. Ne consegue che la documentazione conservata sarà sistematicamente composta di preventivi meno convenienti o perché con prezzo più elevato o perché a condizioni economiche più vantaggiose ma con tipologie di copertura giudicate meno convenienti per il cliente per esclusioni previste o condizioni meno favorevoli (ad esempio senza mantenimento della classe di merito interna in caso di sinistro). B r o ke r 9 Documenti Documenti Luglio > Agosto 2012 10 B r o ke r Audizione del Commissario Straordinario dell’Isvap Giancarlo Giannini al Senato della Repubblica Indagine conoscitiva sul settore dell’assicurazione di autoveicoli Pubblichiamo un estratto dell’audizione sul settore dell’assicurazione degli autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell’assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), del dott. Giancarlo Gianni, Commissario straordinario dell’Isvap, alla decima Commissione del Senato della Repubblica, tenutasi lo scorso 11 luglio 2012. Le misure del decreto “liberalizzazioni”: attività dell’Isvap e ruolo delle Imprese Proprio davanti a questa Commissione (cfr. Indagine conoscitiva sul settore dell’assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell’assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) Commissione X Senato della Repubblica; 29 novembre 2011) ho avuto modo di sottolineare che per contribuire fattivamente a risolvere le criticità del settore RCA occorre un’azione sistemica, nel senso che la definizione di un migliore quadro normativo e il grado di efficienza delle imprese nel loro concreto operare non possono che essere elementi complementari e imprescindibili. E’ sulla base di tale assunto che l’Autorità ha ritenuto di concentrare la propria azione su entrambi i fronti. Da un lato, intensificando gli interventi di vigilanza e richiamando il mercato ad un ruolo proattivo nel recupero di efficienza nella fase cruciale della liquidazione dei sinistri; dall’altro, individuando gli ambiti di possibili interventi normativi per aggredire le criticità esterne. Sotto il primo profilo vorrei richiamare brevemente i seguenti interventi: conclusione delle quattordici istruttorie nei confronti di altrettante compagnie e dei loro attuari incaricati - per sospetta elusione, attraverso la leva tariffaria, dell’obbligo a contrarre previsto dalla legge a carico delle imprese, con l’irrogazione di pesanti sanzioni, pari a 1 milione di euro per ciascuna compagnia; indagini ordinarie e ad hoc sul tema cruciale del potenziamento ed efficientamento delle strutture preposte alla liquidazione dei sinistri r.c.auto e conseguente monitoraggio dell’attuazione dei relativi piani di intervento da parte delle imprese; applicazione di sanzioni per ritardi e inefficienza nella liquidazione dei sinistri (85 % circa delle sanzioni applicate dall’Isvap in materia r.c.auto), per un importo nel decorso esercizio di circa 24 milioni. Sotto il secondo profilo, vorrei esaminare brevemente le diverse disposizioni del decreto liberalizzazioni, indicando le misure intraprese dall’Isvap per garantirne la concreta applicazione, a beneficio dei consumatori, e lo “stato dei lavori” dei previsti provvedimenti regolamentari di competenza dell’Autorità. L’atteggiamento del mercato, purtroppo, come si è detto si è posto a difesa di alcune posizioni che certamente non corri- Documenti spondono a quelle esigenze di apertura a beneficio dei consumatori voluta dalle norme. L’Isvap, con la lettera al mercato del 19 aprile 2012, ha inteso chiarire alcuni aspetti attuativi delle nuove norme di maggiore interesse per i consumatori. In particolare: Polizze con “scatola nera” L’art. 32, comma 1, del decreto prevede che, nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione sul proprio veicolo della scatola nera o di dispositivi similari, le imprese devono applicare una riduzione significativa di premio e che i relativi costi sono a carico delle imprese. La disposizione mira a garantire agli assicurati “significativi” sconti sul premio e al sistema nel suo complesso effetti positivi in termini di riduzione dei costi dei risarcimenti, grazie al controllo rigoroso e “scientifico” della dinamica dei sinistri che la scatola nera è in grado di realizzare. L’Isvap ha precisato che la disposizione comporta l’obbligatorietà per le imprese di offrire polizze con scatola nera, accanto a polizze “base”. Obbligo che sarà in vigore dopo l’emanazione del regolamento attuativo che l’Isvap sta predisponendo insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Autorità Garante della Privacy. La scorsa settimana è stata inviata al Ministero ed al Garante una bozza di articolato per pervenire quanto prima ad un testo condiviso che, come di consueto, sarà sottoposto ad una procedura di pubblica consultazione, che consentirà di approfondire, nel confronto con i soggetti interessati, i diversi profili applicativi. Riduzione “automatica” del premio in assenza di sinistri L’art. 34-bis dispone che, nell’ambito della formula tariffaria bonus-malus, la variazione in diminuzione del premio (bonus) si applica automaticamente, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione comporta l’applicazione, da parte dell’Isvap, di una sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 euro. L’Isvap ha ritenuto che la disposizione, peraltro assistita da una sanzione specifica, garantisca al consumatore che non provoca sinistri, oltre a condizioni di maggiore trasparenza, benefici “concreti” in termini di riduzione del premio rispetto all’annualità precedente in assenza di sinistri. In sostanza, la norma mira a garantire al consumatore virtuoso di beneficiare effettivamente della riduzione di premio che l’impresa ha contrattualmente previsto l’anno precedente, senza che tale riduzione possa essere in tutto o in parte assorbita da aumenti tariffari. Le imprese, qualora il fabbisogno tariffario lo richieda, potranno rivisitare la tariffa l’anno successivo, comunicando tale eventualità al consumatore con un anno di anticipo. L’Ania ha immediatamente qualificato entrambe le interpretazioni come “illegittime”, adducendo che l’offerta di prodotti con “scatola nera” abbia per le imprese natura facoltativa e che la norma sulla diminuzione automatica del premio sia diretta unicamente ad aumentare la trasparenza dei contratti. Francamente, se così fosse - e sono convinto che così non è – la “montagna” scaturita dall’intenso impegno del Parlamento sul tema r.c.auto avrebbe davvero partorito il “topolino”! La conferma di tale atteggiamento negativo si è avuta quando, con la comunicazione del 5 giugno 2012, l’Isvap è intervenuto presso le imprese per verificare lo stato di adeguamento a queste nuove disposizioni, chiedendo di conoscere lo stato di avanzamento del processo di definizione delle strategie, commerciali e di gestione dei sinistri, in vista della commercializza- Giancarlo Giannini, Commissario straordinario dell’Isvap B r o ke r 11 Documenti Documenti Luglio > Agosto 2012 Nella foto in alto: il Senato della Repubblica italiana 12 B r o ke r zione di polizze con scatola nera e le soluzioni operative adottate per il riconoscimento agli assicurati della riduzione automatica del premio in caso di assenza di sinistri. Ma tant’è: la maggior parte delle imprese operanti nel ramo r.c. auto hanno dichiarato di non avere dato attuazione alle due nuove norme e di aver presentato ricorso davanti al TAR avverso le indicazioni dell’Autorità. Il giudice amministrativo non ha rilevato gli estremi per concedere il provvedimento di sospensione cautelare sottolineando che “… il contenuto della nota gravata si pone in perfetta aderenza letterale con il dato normativo presupposto”. Immancabile l’appello al Consiglio di Stato: proprio oggi, 31 luglio, si tiene la camera di consiglio. Al di là degli esiti giurisdizionali della vicenda, appare francamente difficile comprendere quale sia la portata innovativa delle norme, considerato che per quanto riguarda la scatola nera, già oggi diverse imprese offrono ai consumatori polizze abbinate all’installazione del dispositivo a prezzi ridotti e che, per quanto riguarda la riduzione automatica del premio in assenza di sinistri, ciò che gli assicurati chiedono non è solo maggiore trasparenza ma che il bonus guadagnato per non aver provocato sinistri non sia travol- to dall’aumento della tariffa nel frattempo deciso dall’impresa. La richiesta dell’Autorità al Parlamento è che le norme non vengano modificate per evitare di annullare gli effetti benefici per i consumatori. Nuovi criteri di valutazione delle lesioni di lieve entità. Il fenomeno dei “colpi di frusta” Il decreto liberalizzazioni ha introdotto criteri più stringenti e rigorosi nella valutazione medico-legale delle lesioni di lieve entità per contrastare il fenomeno dei falsi “colpi di frusta” che costituiscono un costo improprio che grava sul sistema determinando ricadute in termini di incremento dei livelli tariffari. Nella lettera al mercato del 19 aprile l’Autorità ha fornito alle imprese indicazioni anche su tali aspetti, di rilevanza essenziale per una corretta valutazione dei sinistri r.c. auto. Si è ritenuto che dalla lettura combinata e sistematica dei due commi dell’art. 32 del d.l. si ricavi che soltanto il danno biologico permanente - cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione - debba essere stato valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo per poter dar luogo a Documenti risarcimento. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all’evento lesivo, potrà invece essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente. Con la comunicazione del 5 giugno, in sede di enforcement, l’Isvap ha richiesto alle imprese di conoscere le iniziative adottate per uniformarsi ai nuovi criteri di valutazione del danno biologico, unitamente a copia delle circolari e delle direttive impartite alle strutture liquidative ed ai medicilegali fiduciari. Delle 55 imprese, 32 hanno inviato circolari ai medici fiduciari e ai liquidatori con indicazioni conformi a quelle formulate dall’Autorità, 12 hanno diramato istruzioni non conformi, richiedendo anche per semplici invalidità temporanee costosi e complessi accertamenti diagnostici. Le altre imprese hanno diramato generiche linee guida alle sole strutture liquidative. Anche di fronte a norme che vanno nel senso voluto dall’industria assicurativa, le imprese riescono a darne un’applicazione che si spinge oltre, non tenendo in considerazione l’impatto sui consumatori. Sono in corso verifiche e interventi per ricondurre a conformità i comportamenti delle imprese. Macrolesioni Sempre in tema di danno biologico, si auspica - in questo specifico caso in sintonia con il mercato - la ripresa dell’iter legislativo per l’emanazione del D.P.R che completi la regolamentazione normativa con riguardo alle c.d. macrolesioni (lesioni di non lieve entità: 10-100% di invalidità permanente), che potrà portare apprezzabili benefici in termini di uniformità di valutazione, riduzione del contenzioso (giudiziario e stragiudiziario), stime più puntuali ed eque del costo dei sinistri. Confronto delle tariffe e delle condizioni contrattuali. I tre preventivi r.c. auto Per quanto riguarda la regolamentazione dell’obbligo di confronto dei tre preventivi r.c.auto, posto a carico degli intermediari, l’Autorità, il 10 luglio scorso, ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento attuativo, facendo precedere a tale fase una serie di incontri con i rappresentanti dei soggetti maggiormente coinvolti nell’applicazione della nuova disciplina (agenti, broker, imprese, associazioni dei consumatori), con l’obiettivo di acquisire prime osservazioni e contributi per individuare - a fronte di una norma non chiara nella formulazione e negli intenti oltre che di complessa attuazione - le modalità operative più idonee a rendere concretamente applicabile ed utile per il consumatore il confronto delle tariffe. Il 25 luglio si è conclusa la procedura di pubblica consultazione: sono pervenuti oltre 3.400 messaggi di posta elettronica, in assoluta maggioranza da parte di singoli intermediari di assicurazione che, in estrema sintesi, hanno criticato la norma a cui il Regolamento dovrebbe dare attuazione, sottolineando che essa non favorisce il consumatore nella scelta del prodotto più conveniente e maggiormente aderente alle proprie esigenze assicurative, ed introduce obblighi per gli intermediari non previsti in alcun altro settore produttivo o commerciale, con conseguente aggravio degli adempimenti a loro carico e forte incremento dei costi. Avevo avuto modo di rappresentare davanti a questa Commissione (Indagine conoscitiva sul disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto-legge in materia di liberalizzazioni, Commissione X Senato della Repubblica; 3 febbraio 2012) che la norma presentava diversi profili di criticità. È stato fatto seguito con proposte emendative - volte anche ad un’apertura verso forme di collaborazione tra intermediari per stimolare, nell’ambito del mercato della distribuzione, le dinamiche concorrenziali che non hanno trovato accoglimento. L’Autorità sta completando l’esame delle numerose osservazioni pervenute; ad esito di tale analisi valuterà l’opportunità di sottoporre all’attenzione di Parlamento e Governo spunti di riflessione per una possibile riformulazione della norma primaria ovvero di procedere ad una seconda fase di pubblica consultazione, per tener conto della mole delle osservazioni pervenute e dell’obiettiva fondatezza di molte di esse. Risarcimento diretto Il decreto, all’art. 29, prevede che i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie siano calcolati annualmente secondo un nuovo criterio che B r o ke r 13 Documenti Documenti Luglio > Agosto 2012 incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi, attribuendo all’Isvap la definizione del nuovo criterio “incentivante” ed il compito di stabilire annualmente il limite alle compensazioni dovute. L’attuale criterio, basato sulla fissazione di un costo “forfetario” calcolato ogni anno sulla base del costo medio dei risarcimenti pagati nell’anno precedente, ha mostrato i suoi limiti. La “certezza” di ottenere comunque un rimborso predefinito ha indotto alcuni comportamenti scarsamente proattivi da parte delle imprese: si pensi al fenomeno dei c.d. “sinistri fantasma”, sinistri mai accaduti, addebitati ad ignari consumatori e da questi disconosciuti, che le compagnie pagano sulla base di richieste di risarcimento e dichiarazioni testimoniali in odore di frode, senza svolgere controlli idonei a contrastare le frodi; in tali casi, comunque, la compagnia ha la certezza di recuperare il forfait e l’assicurato ignaro spesso non riesce ad evitare l’applicazione del “malus”. Si tratta di costi impropri scaricati sul sistema e destinati inevitabilmente a ripercuotersi sui livelli tariffari. L’Isvap è di recente intervenuto su questo delicato tema (Cfr. lettera al mercato del 5 luglio 2012 “Sinistri fantasma e risarcimento diretto”) imponendo alle imprese, da un lato, un più rigoroso e stringente sistema di controlli, dall’altro, di rimborsare all’assicurato il malus impropriamente applicato. Il nuovo criterio, alla cui individuazione l’Autorità sta lavorando attivamente, dovrà premiare le imprese che si dimostrano più efficienti nel gestire i sinistri e più attive nel combattere le frodi. Contrasto ai fenomeni fraudolenti Obbligo di consultazione della Banca dati sinistri L’Autorità esprime piena soddisfazione per l’accoglimento, in sede di conversione del decreto “Liberalizzazioni”, della proposta di introduzione di uno specifico obbligo per le imprese di consultazione della Banca dati sinistri nella fase di accertamento e liquidazione dei sinistri. Tale obbligo, unitamente alla previsione della sospensione dei termini per formulare l’offerta nel caso in cui dalla consulta- 14 B r o ke r zione emergano sospetti di frode, potrà contribuire, ove adeguatamente supportato da comportamenti proattivi delle imprese, alla individuazione e repressione dei tentativi di frode nella fase di liquidazione dei danni, con effetti positivi sulla riduzione del costo dei sinistri e, di conseguenza, sui livelli tariffari. Relazione antifrode Funzionale al migliore esplicarsi dell’attività di vigilanza dell’Isvap in ordine all’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di prevenire e contrastare le frodi nel settore, è la previsione dell’obbligo per le imprese di trasmettere all’Isvap con cadenza annuale una apposita relazione contenente dati quantitativi e qualitativi sul fenomeno. Il 25 luglio si è conclusa la pubblica consultazione sullo schema di Regolamento attuativo di tale disposizione che mira a definire il modello di relazione “antifrode”. L’Organo amministrativo di ciascuna impresa dovrà illustrare la policy aziendale rispetto all’attività di prevenzione e contrasto delle frodi e dovranno inoltre essere fornite informazioni circa il numero dei sinistri per i quali l’impresa ha ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’Autorità giudiziaria, nonché l’esito dei conseguenti procedimenti penali. Il modello prevede inoltre che le imprese illustrino le misure adottate e le iniziative promosse con riferimento ad ogni singola fase del ciclo produttivo, dall’assunzione dei contratti, alla gestione e liquidazione dei sinistri. Si sta lavorando per la rapida emanazione del Regolamento definitivo. In conclusione, dai rilevati comportamenti dell’Ania si evince purtroppo che il settore ha reagito e sta reagendo ai provvedimenti di liberalizzazione e alla loro attuazione da parte dell’Isvap in modo assolutamente non collaborativo ma anzi di opposizione assoluta. Non ci si è, invece, ancora resi conto che è necessario investire, moltiplicare gli sforzi per conseguire il miglior utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal legislatore e portare a livello di efficienza l’attività di liquidazione dei sinistri e di contrasto ai fenomeni fraudolenti, con duplice beneficio per i consumatori e per le imprese stesse. Pronto intervento salvataggio / Risanamento di merci ed impianti / Risanamento di fabbricati civili ed industriali / Ripristino di apparecchiature elettriche ed elettroniche / Interventi di deumidificazione e deodorizzazione / Recupero documenti e materiale cartaceo / Recupero dati da supporti magnetici / Decontaminazione da muffe / Bonifiche ambientali / .. Danni da calamità naturali / Interventi chiavi in mano / RED ALERT Programma di Assistenza Prioritaria Internazionale / Business Continuity Plan / Disaster Recovery Plan Documenti Documenti Luglio > Agosto 2012 16 B r o ke r Audizione del Direttore Generale dell’Ania Paolo Garonna al Senato della Repubblica Indagine conoscitiva sul settore dell’assicurazione di autoveicoli Pubblichiamo un estratto dell’audizione sul settore dell’assicurazione degli autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell’assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), del dott. Paolo Garonna, Direttore Generale dell’Ania, alla decima Commissione del Senato della Repubblica, tenutasi lo scorso 11 luglio 2012. L’articolo 32 della legge n. 27/2012 prevede che “nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto”. Quindi, in caso di offerta da parte delle imprese e accettazione da parte dell’assicurato di una polizza abbinata a meccanismi di registrazione dell’attività del veicolo, il legislatore ha sancito il nuovo obbligo per le imprese, da un lato, di sostenerne tutti i costi d’installazione e gestione, e, dall’altro lato, di praticare una significativa riduzione tariffaria in favore dell’assicurato. Non si è tenuto in conto il fatto che i contratti di questo tipo implicano l’adozione di un modello di business articolato, che comporta l’approvvigionamento da parte delle compagnie di beni e servizi essenziali per la funzionalità dei sistemi di monitoraggio dei veicoli. Tali beni e servizi sono offerti, ovviamente a titolo oneroso, da operatori esterni all’attività assicurativa (gestori dei servizi forniti da tali dispositivi). Fino ad oggi i costi associati a tali servizi (acquisto della scatola nera, montaggio della stessa sul veicolo, eventuale disinstallazione e registrazione dei movimenti del veicolo ad opera di centrali operative) venivano distribuiti tra compagnie di assicurazione e assicurati in modo da determinare comunque un vantaggio economico per i contraenti. Gli assicurati, infatti, a seconda dei casi, erano chiamati a contribuire ad alcuni costi di organizzazione del servizio, ma ottenevano uno sconto di premio, immediatamente o a seguito di un periodo di osservazione annuale, la cui misura superava l’ammontare dei costi posti a loro carico. La legge è invece intervenuta imponendo che tutti i costi relativi all’uso delle scatole Documenti nere siano a carico delle compagnie. Questo modello economico rischia di ridurre ai minimi termini se non di annullare la possibilità di sconti significativi sulle tariffe r.c. auto. Occorre considerare, inoltre, che quando il costo è sostenuto direttamente dalle compagnie questo, comprensivo di IVA al 21%, diventa parte integrante del prezzo della polizza stessa, che anche per tale componente aggiuntiva è gravato dal calcolo delle provvigioni agli intermediari (in media circa il 10% del premio r.c. auto), da quello delle imposte (dal 12,50% al 16% del premio r.c. auto) e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (pari al 10,50% del premio r.c. auto). Si determina pertanto una sovrapposizione degli oneri fiscali e parafiscali che nel modello precedente non sussisteva. Il ricorso a questa tipologia di polizze da parte degli assicurati risulta quindi non incentivato, come era precedentemente, ma assolutamente disincentivato, poiché il sistema normativo conduce ad un’erosione dei margini dello sconto – previsto in via obbligatoria – concretamente praticabile a favore degli assicurati. Come avevamo avuto modo di riferire già all’On.le Commissione Industria in sede di conversione in legge del decreto, la norma recata dall’art. 32 sarebbe risultata più efficace se – anziché cassare il modello attuale di libera ripartizione dei costi legati all’utilizzo delle “scatole nere” fra assicuratore e assicurato – avesse più elasticamente stabilito che la riduzione di premio a favore dell’assicurato dovesse in ogni caso corrispondere ad una misura superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente da quest’ultimo. Quanto al modello prescelto dal legislatore (disciplina analitica dei costi legati all’impiego delle “scatole nere”), riteniamo che – sempre a fini di reale efficacia – la norma in esame avrebbe dovuto prevedere che i costi a carico delle imprese fossero limitati a quelli di installazione, disinstallazione e sostituzione, escludendo i costi di funzionamento e di portabilità. Infatti i costi di funzionamento, riferibili a mero titolo di esempio al canone di abbonamento per il servizio di controllo satellitare del veicolo da parte di centrali operative, comprendono anche altri ser- vizi aggiuntivi rispetto alle finalità della norma e che il cliente può modulare secondo le sue esigenze (assistenza, antifurto, etc.). Né sembra corretto – in assenza di specifici chiarimenti sull’accezione dei termini “portabilità” ed “interoperabilità” utilizzati dal legislatore – porre i costi di portabilità immediatamente e in via esclusiva a carico delle imprese di assicurazione. La portabilità stessa di tali dispositivi è infatti strettamente collegata alla loro prescritta interoperabilità, che non dipende però dalle imprese di assicurazione, ma dalle specifiche procedure predisposte da ciascun gestore (service provider) per l’acquisizione e l’elaborazione delle informazioni registrate con la “scatola nera”. Affinché la “scatola nera” sia effettivamente “portabile” da un assicurato che decida di cambiare assicuratore – e quindi cambiando eventualmente anche il provider dei servizi (ogni impresa ha accordi commerciali con provider diversi) – deve essere preliminarmente chiarito come realizzare l’interoperabilità di tali meccanismi elettronici. Nello specifico tale interoperabilità si dovrebbe concretizzare nella possibilità di elaborazione dei dati memorizzati nel preesistente dispositivo da parte del provider del nuovo assicuratore. Questi aspetti necessitano dunque di attenta valutazione, così come andreb- Il dott. Paolo Garonna B r o ke r 17 Documenti Documenti Luglio > Agosto 2012 18 B r o ke r be disciplinata anche la determinante attività di interrelazione tra service providers che gestiscono le “scatole nere” e i relativi servizi accessori. A tale riguardo, considerato l’ingente impatto che le nuove previsioni avranno sul settore assicurativo, l’Ania ritiene essenziale che il Ministero dello Sviluppo Economico istituisca un tavolo tecnico con tutte le Autorità investite del potere regolamentare – in via preliminare rispetto all’usuale fase della consultazione al pubblico delle norme attuative – a cui partecipino i rappresentanti dei settori interessati. Il tavolo tecnico è la sede in cui affrontare i profili operativi di maggiore complessità giuridica e tecnologica posti dalle nuove disposizioni, con particolare riferimento agli standard dei dispositivi e ai requisiti di portabilità e interoperabilità degli stessi. A questo proposito, l’articolo 32 prevede l’intervento delle seguenti Istituzioni: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’individuazione di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico dei dispositivi in grado di registrare gli spostamenti dei veicoli; l’Isvap, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, per l’individuazione delle “modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l’interoperabilità dei meccanismi elettronici; il Ministero dello Sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei personali, per la fissazione di uno “standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione”. Come si vede, la disciplina di legge prevede numerosi e articolati interventi di regolamentazione attuativa. E’ necessario procedere all’emanazione della regolamentazione attuativa, coinvolgendo i soggetti interessati per un preventivo opportuno confronto. Tale coinvolgimento è essenziale soprattutto con riferimento alla fissazione degli standard tecnologici relativi alle prestazioni che dovranno fornire i dispositivi in questione e alle modalità per realizzare la portabilità dei dispositivi e l’interoperabilità degli stessi mediante soluzioni che vedono coinvolti in via prioritaria i providers. Da tali interventi regolamentari discende la misura degli oneri che verranno posti a carico delle imprese di assicurazione, laddove risulta evidente che a maggiori sofisticazioni dei dispositivi corrisponderanno costi più elevati e quindi minori opportunità per offrire polizze r.c. auto scontate in misura significativa. Da ultimo, con riferimento alla disciplina relativa all’offerta di polizze abbinate all’installazione di scatole nere, dobbiamo segnalare che i problemi risultano aggravati dall’interpretazione data dall’Isvap all’articolo 32 del decreto. L’Istituto di vigilanza ha sostenuto un presunto obbligo per le imprese di offrire le polizze abbinate a scatole nere a tutti i clienti che le richiedono. Sulla questione e su un’altra interpretazione fornita dall’Isvap, in merito alle modalità di applicazione delle riduzioni di premio per gli assicurati che non provocano sinistri, pende un contenzioso dinanzi al giudice amministrativo. Le ragioni che hanno indotto l’Ania e le imprese del settore a impugnare i dettami dell’Isvap vanno oltre l’esigenza di riaffermare il principio comunitario di libertà nella determinazione delle tariffe e delle condizioni di contratto (su cui, se sarà necessario, si investirà la Commissione Europea) ma sono dirette a impedire effetti indesiderati delle interpretazioni delle norme, che potrebbero andare, in ultima istanza, a danno degli stessi consumatori attraverso un aumento generalizzato dei prezzi delle polizze. A parte le considerazioni meramente giuridiche, si osserva che l’introduzione di un obbligo generalizzato di offerta – senza tener conto dell’organizzazione concreta delle singole imprese e delle loro dimensioni, addossando a tutte indistintamente gli oneri, rilevanti in termini organizzativi e commerciali, da affrontare per gestire le polizze abbinate alle Documenti scatole nere – sarebbe contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. In altri termini, si creerebbe un’abnorme e irragionevole discriminazione tra le imprese che già offrono la scatola nera, disponendo anche dei dati statistici necessari per valorizzarne l’utilizzo, e quelle che non lo fanno, obbligando queste ultime, fra l’altro, a sostenere rilevanti oneri economici ed organizzativi per poter adempiere senza indugio e al buio per quanto riguarda la costruzione tariffaria da realizzare per tali prodotti. Dal punto di vista degli obiettivi di riduzione dei costi e dei prezzi delle polizze l’obbligo di offerta determina infine un’inefficienza di sistema, in quanto c’è il rischio che per poter offrire polizze scontate a chi decidesse di aderire alla proposta – considerato il più volte riferito onere rappresentato dalla tenuta di tutti i costi delle scatole nere a carico delle compagnie – occorra rivedere al rialzo le tariffe base. In conclusione, l’Ania ribadisce che misure imperative in materia tariffaria o sulle condizioni di offerta delle polizze sono controproducenti e non sono idonee a garantire una riduzione dei prezzi dell’assicurazione auto. Siamo infatti convinti che, per raggiungere tale obiettivo, bisogna incidere in maniera decisa e strutturale sul costo dei risarcimenti. Occorre allineare le norme e le prassi valutative italiane a quelle degli altri paesi europei. Bisogna eliminare le previsioni che determinano vantaggi impropri a chi intende speculare, come la norma che ha ridotto a due giorni il termine entro cui la compagnia può ispezionare i danni del veicolo. Occorre procedere all’emanazione della tabella relativa alla valutazione economica dei danni gravi alla persona prevista dal Codice delle assicurazioni (dal 2005), stabilendo valori in linea con quelli europei. Bisogna istituire un’agenzia antifrode, pubblica, dotata di poteri investigativi, che il settore assicurativo si è detto disponibile a finanziare. Infine, occorre incentivare la riparazione diretta dei veicoli in luogo del risarcimento in denaro, come strumento efficace sia per la riduzione dei costi dei danni materiali sia per il controllo antispeculativo dei sinistri. Una seduta del Senato della Repubblica B r o ke r 19 Associazione Associazione Luglio > Agosto 2012 Sanità pubblica e assicurazioni Il Fair Price del rischio di Medical Malpractice Lo scorso 12 luglio a Roma, presso l’Auditorium Consap, è stato presentato il volume “Sanità pubblica e assicurazioni: il fair price del rischio di Medical Malpractise” che ha visto la collaborazione della nostra Associazione con il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università La Sapienza e la Consap, Concessionaria dei Servizi assicurativi pubblici. L’indagine scientifica rappresenta il coronamento dei temi trattati nel nostro convegno annuale dello scorso 29 marzo a Roma. E’ con piacere che di seguito pubblichiamo l’abstract del volume e le conclusioni del Presidente Francesco G. Paparella. L’auspicio dell’Associazione è che gli spunti individuati e la condivisione manifestata dai principali stakeholders sia il punto di partenza di una rinnovata sinergia per la soluzione delle criticità. Aiba mette a disposizione gli sforzi e l’esperienza maturati affinché le Istituzioni possano avvalersene, nella certezza che debbano responsabilmente ed urgentemente affrontare il tema delle garanzie di risarcimento all’utenza degli episodi di medical malpractice. Abstract Nel recente passato si è andata diffondendo una conoscenza sempre più este- 20 B r o ke r sa di fenomeni di medical malpractice o, malasanità, per utilizzare la formula italiana cui siamo abituati anche per le frequenti notizie riportate dai media. Oltre ad una maggiore diffusione e risonanza del fenomeno è da sottolineare come le problematiche legate alla medical malpractice abbiano avuto un incremento rilevante, direttamente proporzionale all’aumento della casistica conosciuta, fino a rendere il fenomeno oggetto di attenzione sostenuta e continuativa da parte della cittadinanza. A prima vista potrebbe apparire che il numero degli errori e delle distrazioni di medici e di operatori del comparto sanitario comportanti danni biologici e, nei casi più gravi, il decesso di pazienti stia dilagando negli ultimi anni, ma il fenomeno necessita di un’analisi più approfondita sia sul versante del comportamento medico sia su quello delle cause di ordine sociale e culturale che hanno determinato un aumento significativo delle richieste di risarcimento del danno biologico. Un risvolto di fondamentale importanza è stato quello di un ricorso massiccio al mercato assicurativo da parte di medici e strutture sanitarie seguito, nel tempo, da un’impennata del costo dei risarcimenti e quindi dei premi. L’eccessiva onerosità delle coperture assicurative ha indotto le compagnie a disimpegnarsi dal settore, limitando tali for- Associazione me di coperture se non, in casi estremi, uscendo dal mercato stesso. Nell’ultima relazione del Presidente dell’Ania si fa riferimento alla circostanza che il rapporto sinistri a premi dell’ultimo decennio si è attestato al 150% e che nel solo 2010 i sinistri di competenza (pagati e riservati) hanno raggiunta la cifra di 800 milioni di euro contro premi per 500 milioni di euro. A tale fenomeno si è aggiunto il dissesto di alcune compagnie specializzate che ha ulteriormente aggravato lo scenario. Il provvedimento di liquidazione coatta della Faro Assicurazioni spa nel 2011 e il recente divieto di assunzione di nuovi affari della compagnia rumena City Insurance tocca il settore delle coperture di rc sanitaria. La particolare rilevanza del problema, legato all’impossibilità di individuare coperture da parte di operatori del comparto sanitario, ha indotto l’Aiba ad avviare una riflessione sullo stato della situazione italiana. Ne è scaturito uno studio, affrontato con il massimo impegno e convinta dedizione in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università La Sapienza di Roma e la Consap e confluito già nel mese di marzo 2012 nel Convegno Annuale dell’Associazione cui fa seguito la presente pubblicazione. Il lavoro è il frutto di sforzi congiunti tra Aiba, Consap e Università che, basandosi su un’elaborazione scientifica e rigorosa, costituisce un’analisi ponderata del problema della copertura dei rischi da medical malpractice nell’intento di fornire alle Istituzioni uno spunto per avviare un ripensamento degli aspetti tecnici, sanitari e gestionali del rischio per individuare interventi pubblici di pianificazione atti a contemperare gli interessi dei cittadini, degli operatori sanitari e degli enti pubblici coinvolti, in un’ottica di responsabile sostenibilità generale del rischio e della spesa, da realizzare attraverso una sinergia pubblico/privato per ottimizzare risorse e competenze, massimizzando i vantaggi legati alle economie di scala. La prefazione a cura dell’Amministratore Delegato di Consap, Prof. Mauro Masi, sottolinea l’importanza del partner pubblico nell’affrontare un problema di carattere generale che non può essere risolto solo mediante l’impegno di privati e compagnie. Il contributo scientifico del Dipartimento di Scienze Statistiche ha il pregio di costituire la base analitica e di elaborazione di un modello di risk assessment e di pricing, imprescindibili per l’adozione di misure risolutive. Ruolo centrale è stato assunto dall’ac- Da sinistra a destra: Paolo De Angelis, Professore Ordinario di Tecnica e Finanza delle assicurazioni, Università La Sapienza; Paolo Panarelli, Direttore Generale Consap; Francesco G. Paparella; Roberto Manzato, Direttore Danni e Vita non auto, Ania B r o ke r 21 Associazione Associazione Luglio > Agosto 2012 22 B r o ke r quisizione di un patrimonio di dati di derivazione privata e pubblica, tra i quali è d’obbligo ricordare l’ampiezza di quelli resi disponibili dal Ministero della Salute, che costituiscono l’imprescindibile fonte per una coordinata e coerente mappatura del rischio. Sono stati pertanto esaminati 5.233 sinistri di 119 strutture sanitarie pubbliche nazionali, distribuite su 8 regioni uniformemente distribuite sul territorio nazionale, su cui sono stati elaborati ratios tecnici e sanitari per un approccio multivariato in grado di consentire la costruzione di una tariffa tecnica di riferimento. La proposta che s’intende avanzare con quest’opera nei confronti delle istituzioni non può che partire dalla necessità di prevedere un obbligo a carico delle strutture sanitarie pubbliche, di reperire sul mercato assicurativo polizze idonee a coprire una fascia di sinistri collocata al di sopra di una soglia limite da individuare con metodologie scientificamente coerenti e opportunamente calibrate. La pubblicazione scientifica sarà messa a disposizione delle Istituzioni per creare un Tavolo tecnico, così che i soggetti interessati (Ministeri della Salute, dello Sviluppo Economico e dell’Economia, Consap, Isvap, Ania e Aiba) abbiano stru- menti adeguati e dati concreti per poter individuare meccanismi virtuosi che riportino gli assicuratori a offrire le garanzie necessarie alle strutture sanitarie: nello specifico per una definizione del limite di soglia differenziato per Regioni, e delle relative modalità di finanziamento. L’auspicio dei promotori della ricerca è inoltre quello di incoraggiare un intervento di natura legislativa, che, al pari degli altri Paesi Europei, possa finalmente regolamentare questo settore. Per una fattiva realizzazione del progetto elaborato, ambizioso e a parere degli autori necessario, l’attività fondamentale alla quale si richiama la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte a livello normativo statale e regionale, è la creazione di un tavolo tecnico per la condivisione dei principi, la definizione del limite di soglia, unico o differenziato per Regioni e delle relative modalità di finanziamento. L’attività gestionale dovrebbe infine essere prevista con modalità tali da assicurare, per il tramite delle compagnie designate, un ricorso massiccio allo strumento della “media conciliazione” e che consente certezza e rapidità di definizione delle aspettative risarcitorie del danneggiato e virtuoso contenimento del Associazione costo ultimo del sinistro. La proposta formulata fornisce una concreta dimostrazione del fatto che, anche in Italia, sia possibile dar vita a iniziative che attraggano il mondo assicurativo e lo inducano a partecipare, in regime di libera concorrenza, a coperture di interesse primario per la società e per le strutture sanitarie. Una ristrutturazione del mercato in una direzione valida per le primarie compagnie avrebbe inoltre come effetto secondario, ma non per questo meno importante, di scoraggiare il ricorso ad assicuratori non affidabili, spesso di provenienza estera, che hanno determinato condizioni di elevata incertezza con danni economici anche seri agli assicurati. Auspichiamo che il lavoro svolto con serietà e profonda consapevolezza dagli autori non costituisca uno sterile seppur pregevole esercizio tecnico; ci rivolgiamo perciò al mondo politico, agli assicuratori e a quello accademico affinché insieme assumano la responsabilità delle scelte necessarie all’adozione di soluzioni concrete. Conclusioni del Presidente Francesco G. Paparella Con questa pubblicazione, cui Aiba non solo ha fornito il proprio contributo concreto, ma ne è anche stata ispiratrice, ci proponiamo di realizzare un documento scientifico in grado di trasmettere al lettore una proposta di soluzione a quello che appariva al momento dell’avvio dei lavori un problema irrisolvibile, cioè l’assicurazione equilibrata del rischio sanitario. Desidero, inoltre, sottolineare l’approccio diverso che Aiba ha voluto intraprendere. Creare i presupposti di una stretta collaborazione tra gli autori di quest’opera, che non ha la pretesa di essere esaustiva né definitiva, ma solo rappresentare un ulteriore passo avanti nelle relazioni professionali con il mondo scientifico, rappresentato da un’Università prestigiosa come La Sapienza di Roma e soprattutto con le Istituzioni, presenti nel gruppo di studio attraverso la Consap. Diversi attori qualificati che danno il proprio contributo per ricercare una soluzione sostenibile ad un problema che prima che assicurativo è sociale. In primo luogo abbiamo ritenuto di importanza cruciale l’acquisizione di un patrimonio di dati di derivazione privata e pubblica, tra i quali è d’obbligo ricordare l’ampiezza di quelli resi disponibili dal Ministero della salute, che costituiscono l’imprescindibile fonte per una coordinata e coerente mappatura del rischio. La proposta che s’intende avanzare con quest’opera nei confronti delle istituzioni non può che partire dalla necessità di prevedere un obbligo a carico delle strutture sanitarie pubbliche, parallelo a quello previsto per il personale medico libero professionale, di reperire sul mercato assicurativo polizze idonee a coprire una fascia di sinistri collocata al di sopra di una soglia limite da individuare con metodologie scientificamente coerenti e opportunamente calibrate. Gli eventi avversi con quantificazione inferiore alla soglia di sbarramento verrebbero liquidati da un Fondo di Solidarietà Nazionale gestito dalla Consap, già Nella foto nella pagina precedente, da sinistra a destra: Eugenio Santoro, Vicepresidente Consiglio Superiore Sanità; Francesco G. Paparella; Cesare Lanza, giornalista; Sergio Veroli, vicepresidente Federconsumatori. Nella foto in alto: Mauro Masi, Amministratore Delegato Consap; Francesco G. Paparella, Adelfio Elio Cardinale, Sottosegretario al Ministero della Salute B r o ke r 23 Associazione Associazione Luglio > Agosto 2012 24 B r o ke r ente deputato e specializzato nella gestione di tutti i fondi assicurativi di rilevanza pubblica, in grado di assicurare la necessaria esperienza consolidata. La costituzione di un Fondo apposito garantirà quegli imprescindibili sistemi di efficienza ed economicità già dimostrati in analoghe esperienze. Per una fattiva realizzazione del progetto elaborato, ambizioso e a parere degli autori necessario, l’attività fondamentale alla quale si richiama la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte a livello normativo statale e regionale, è la creazione di un tavolo tecnico per la condivisione dei principi, la definizione del limite di soglia, unico o differenziato per Regioni e delle relative modalità di finanziamento. A tale riguardo l’Aiba individua come una delle possibili forme atte a garantire l’adeguato finanziamento, la destinazione al Fondo di una quota rilevante delle imposte gravanti sulle polizze di assicurazione della responsabilità sanitaria allo stato pari al 22,25%. Per ciò che riguarda invece la gestione dei sinistri che saranno aperti presso il Fondo, si ritiene che la soluzione migliore sia quella di devolvere tale attività alla medesima compagnia aggiudicataria della gara pubblica per il piazzamento dei rischi sopra soglia, anche al fine di garantire omogeneità e continuità nei rapporti e ottimizzare le risorse. L’attività gestionale dovrebbe infine essere prevista con modalità tali da assicu- rare, per il tramite delle compagnie designate, un ricorso massiccio allo strumento della “media conciliazione” e che consente certezza e rapidità di definizione delle aspettative risarcitorie del danneggiato e virtuoso contenimento del costo ultimo del sinistro. La proposta formulata fornisce una concreta dimostrazione del fatto che, in anche in Italia, sia possibile dar vita a iniziative che attraggano il mondo assicurativo e lo inducano a partecipare in regime di libera concorrenza a coperture di interesse primario per la società e per le strutture sanitarie. Proposte che si situano nel solco fecondo di soluzioni foriere di crescita e al tempo stesso pragmatiche. Una ristrutturazione del mercato in una direzione attraente per le primarie compagnie avrebbe inoltre come effetto secondario, ma non per questo meno importante, di scoraggiare il ricorso ad assicuratori non affidabili, spesso di provenienza estera, che in passato hanno determinato condizioni di elevata incertezza con danni economici anche seri agli assicurati. Auspichiamo che il lavoro svolto con serietà e profonda consapevolezza dagli autori non costituisca uno sterile seppur pregevole esercizio tecnico; ci rivolgiamo perciò al mondo politico, agli assicuratori e a quello accademico affinché insieme assumano la responsabilità delle scelte necessarie all’adozione di soluzioni concrete. Attualità Attualità Luglio > Agosto 2012 26 B r o ke r Assicurarsi dal rischio dei crediti insoluti: la soluzione di molte aziende per affrontare la crisi ( A cura di DAS Ormai, a 5 anni dall’inizio della crisi, è diventata una drammatica reazione a catena. Il cliente non paga il commerciante, che a sua volta non riesce a saldare quanto dovuto al produttore, che quindi non paga i propri fornitori. Rivolgersi alla giustizia tradizionale risulta essere totalmente inefficace: nel nostro Paese infatti le attività legate alla riscossione di un credito commerciale durano in media 1.300 giorni. Tempi che rischiano di diventare decisivi nel fallimento di molte imprese. “Stiamo diventando la banca dei nostri clienti”. Questa è l’affermazione sempre più ricorrente tra le aziende assicurate di DAS che si scontrano ogni giorno con fatture insolute, richieste di piani di rientro, lunghi ritardi nei pagamenti da parte dei propri clienti. Negli ultimi due anni l’attivazione del servizio di recupero crediti, compresa tra le estensioni di garanzia all’interno delle polizze di tutela legale della linea Difesa Business (dedicata al mondo delle aziende e dei professionisti), ha avuto un notevole incremento, anzi una vera e propria “impennata”. Per questo la struttura creata dalla Compagnia per gestire questo tipo di vertenze, il Centro Servizi Legali, è stata ulteriormente rafforzata e il team di professionisti dedicato è sempre più specializzato e professionale nel condurre con la controparte una vera e propria negoziazione. I professionisti del CSL di DAS, vantano un’esperienza specifica nelle “tecniche di contatto” del debitore e dedicano particolare attenzione all’aggiornamento costante del cliente sullo stato di avanzamento della trattazione. Il Centro Servizi Legali, attraverso un’affinata e collaudata procedura che prevede il coinvolgimento, se ritenuto opportuno, di eventuali Società fornitrici, riesce innanzitutto a controllare la situazione finanziaria della controparte e, sulla base del livello di liquidità della stessa, attiva Attualità un piano di “attacco” personalizzato, mantenendo sempre un approccio di tipo conciliativo e finalizzando la propria attività alla formalizzazione di una proposta scritta di definizione, che spesso consiste in un piano di rientro. Il Centro Servizi Legali affianca il debitore nella ricerca della soluzione più adatta per saldare quanto dovuto, evidenziando sempre le gravi conseguenze a cui rischia di incorrere in termini di costi e responsabilità in caso di procedimento giudiziale a suo carico. Questo sistema si dimostra estremamente efficace sia per il numero di casi risolti in fase stragiudiziale, sia contemporaneamente per i tempi di definizione della trattativa e la percentuale del credito riscosso. Grazie all’attività diretta svolta dal CSL, oltre il 50% dei casi di recupero crediti che vengono denunciati alla Compagnia, trovano una definizione positiva già in via stragiudiziale, consentendo all’assicurato il recupero in media del 96% del proprio capitale in un tempo di chiusura della pratica di 3-4 mesi, con un risparmio di oltre il 90% rispetto ai tempi della giustizia tradizionale. E’ importante quindi proporre sempre una coper- tura di tutela legale alle aziende e ai professionisti e includere le vertenze con i clienti (compreso il recupero dei crediti), per evitare che la liquidità dell’azienda sia messa in crisi da clienti che non saldano quanto dovuto. Da questo punto di vista DAS offre un servizio che risponde efficacemente alle esigenze delle imprese clienti che, oltre a recuperare i loro crediti, riescono a salvaguardare i rapporti commerciali con le parti debitrici. Alla ricerca del credito perduto Grande organizzazione significa grande forza operativa, ma anche procedure amministrative lunghe e macchinose, che in qualche caso possono trasformarsi in complessi meandri burocratici. E deve proprio essere finita in un meandro burocratico la fattura di una ditta assicurata con DAS, che qualche mese fa si è rivolta al Centro Servizi Legali della Compagnia per recuperare un credito superiore ai 15.000 euro (relativo alla fornitura di materiali tecnici) vantato nei confronti di una grande società del settore petrolifero. Ai tempi del primo contatto tra il cliente e il Centro Servizi Legali DAS, la fattura n questione era già stata emessa da un anno e, pur non essendo mai stata contestata, continuava a non essere pagata. Disperato, l’assicurato si è rivolto ai Legali di D.A.S., i quali hanno iniziato una lunga odissea all’interno della società debitrice, alla ricerca del credito perduto. Rimpallati di sede in sede e rimandati di ufficio in ufficio, il Centro Servizi Legali ha contattato la Camera di Commercio per verificare la correttezza dei riferimenti delle sedi amministrativa e legale. Fatte pervenire alle corrette destinazioni alcune lettere in cui si sollecitava un riscontro alla richiesta del cliente per chiudere in via bonaria la vertenza, i legali DAS sono riusciti a scoprire - in seguito a ripetute pressioni - che della questione non se ne occupava un ufficio italiano, ma una filiale estera con sede nel nord Europa. Presi i contatti con tale ufficio e scambiate una serie di comunicazioni via mail, nell’arco di qualche giorno l’assicurato, con grande soddisfazione, ha incassato l’intero credito. B r o ke r 27 Esteri Esteri Luglio > Agosto 2012 28 B r o ke r Prima seduta EP: Bozza di rapporto del relatore sulla MIFID II Notizie dal Bipar Alla fine di marzo, Markus Ferber, Relatore al Parlamento Europeo per il Comitato Affari economici e monetari (Econ) ha pubblicato la sua bozza di rapporto sulla proposta di una Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) che accoglie alcuni dei punti di vista del Bipar. Due delle modifiche introdotte da Ferber rigardano gli articoli 24 commi 3 e 5. In questo articolo la Commissione Europea ha introdotto il concetto di consulenza indipendente in combinazione con il divieto di provvigioni. Ciò significa che in caso di consulenze indipendenti su investimenti, la società d’investimento può essere remunerata solo dal cliente, escludendo qualunque forma di remunerazione dal fornitore del prodotto. Il Bipar si è sempre opposto al concetto di consulenza indipendente e divieto di provvigioni, ritenendo che la società d’investimento dovrebbe essere libera di scegliere, unitamente al cliente, la natura della remunerazione (compenso o provvigione). Il relatore ha condiviso il punto di vista del Bipar. Egli non utilizza più il termine consulenza indipendente, proponendo al contrario l’obbligo per la società d’investimento di specificare in anticipo se la consulenza prestata è basata su induzione di terzi e se la consulenza è basata su un’analisi ristretta o ampia del mercato. Nella nota esplicativa allegata alla sua bozza di rapporto chiarisce di non essere a favore dell’obbligo di specificare se la consulenza sia indipendente, poiché restringere l’uso del termine indipendente potrebbe significare che altre forme di consulenza abbiano una connotazione negativa. Perciò ha optato per una formulazione neu- tra. Ha apportato cambiamenti importanti anche in merito al divieto di provvigioni. Invece di optare per una divisione netta tra consulenza indipendente (con divieto di provvigioni) e altri consigli sugli investimenti (con la possibilità di percepire provvigioni) come proposto dalla Commissione, la distinzione proposta dal relatore è ora tra consulenze su investimenti retribuite a provvigioni (utilizza il termine “incentivo”) e consulenze retribuite a fee. In entrambi i casi la società d’investimento deve specificare, oltre alla modalità di retribuzione, se la consulenza è svolta sulla base di un’analisi del mercato ampia o ristretta. Oltre a tale informazione, la società che intende proporre consulenza retribuita a fee deve anche comunicare al cliente se gli strumenti finanziari suggeriti sono emessi da entità collegate alla società d’investimento. Altri cambiamenti introdotti dal Relatore riguardano l’eliminazione del divieto di percepire provvigioni sulle gestioni di portafoglio (art. 24.6) e l’obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche (art. 16.7), eliminazioni suggerite dal Bipar. La segreteria del Bipar ha studiato il testo unitamente al Comitato Bipar per la Mifid e proporrà alcuni emendamenti che non sono stati ancora presi in considerazione, come ad esempio i requisiti di proporzionalità. L’esame della bozza di rapporto è stato svolto durante la seduta del 25 aprile della Commissione ECON. I membri dell’ECON hanno tempo sino al 10 maggio per presentare nuovi emendamenti alla bozza di rapporto, che saranno poi studiati dalla Segreteria del Bipar. Attualità Attualità Luglio > Agosto 2012 La consapevolezza del rischio da parte degli imprenditori mondiali cresce ogni anno ( A cura di Lloyd’s Italy Nel 2011, come nei premi mesi di quest’anno il mondo si è trovato ad affrontare disordini politici ed economici senza precedenti. Ma gli imprenditori sono preparati per far fronte ai rischi che si stanno presentando – o semplicemente credono di esserlo? I Lloyd’s e l’Economist Intelligence Unit (EIU) hanno pubblicato alla fine dello scorso anno i risultati di un’indagine condotta allo scopo di valutare le priorità ed attitudini rispetto ai rischi commerciali nel mondo. I risultati sono contenuti nel report “Lloyd’s Risk Index”, disponibile nella sua versione integrale sul sito istituzionale: www.lloyds.com/riskindex e in questo editoriale, sono riassunti i punti principali del documento. L’indagine ha coinvolto 500 membri di consigli di amministrazione di aziende presenti in Europa (35%), Nord America (27%), Asia-Pacifico (27%) e altri paesi (11%) ed in particolare nei settori finanziario, dei servizi professionali, manifatturiero e tecnologico. Il documento riassume alcune delle tendenze e dei temi globali che sono emersi dalle interviste e i cambiamenti principali rispetto ai risultati della prima indagine sul rischio condotta dai Lloyd’s nel 2009 (Lloyd’s 360 Risk Insight: risk Priorities and Preparedness). Ad oltre tre anni dall’inizio della peggiore 30 B r o ke r crisi finanziaria per più di una generazione, c’è ancora molta incertezza rispetto al futuro. Saremo in grado di evitare una recessione e di emergere in un nuovo periodo di crescita? Se si, si tratterà di crescita sostanziale oppure di un periodo di costante lento progresso come sta accadendo in molte economie? Come possono le aziende gestire il rischio in questo scenario? La crisi finanziaria, senza dubbio, ha ridotto la capacità di recupero dell’economia globale e, come dichiarato dalla World Bank nel loro rapporto 2011 sul rischio macroeconomico, la combinazione di shocks globali attraverso sistemi che sono sempre più collegati e dipendenti tra loro ha aumentato il livello di minaccia dei rischi per le aziende. Le economie in molti paesi sviluppati sono piegate dal peso del debito e si trovano ad affrontare anni di crescita lenta e potrebbero non avere l’agilità necessaria per gestire efficientemente i fattori esterni di questo contesto. Allo stesso tempo, gli oltre 3 miliardi e mezzo di consumatori in Asia e l’ambiente di mercato dinamico potrebbero costituire un’opportunità di crescita imponente. Dall’indagine emergono tutta una serie di interessanti osservazioni e temi che risultano coerenti tra loro. La percezione dei rischi nelle aziende si è evoluta in modo significante negli ultimi due anni. In tutti i paesi del mondo, in tutti i settori, Attualità i managers sono consapevoli del fatto che oggi il mondo è un luogo più rischioso e si sentono meglio preparati per gestire le problematiche che potrebbero coinvolgere le loro aziende. Oltre il 70% degli intervistati ritiene di essere in una posizione migliore rispetto al 2009 per poter gestire i rischi commerciali e operativi e meno del 3% dice di essere poco preparato. Non si può ignorare comunque il fatto che, per molte aziende, ci sarà una differenza tra l’essere realmente preparato e semplicemente ritenere di esserlo. Ma considerando la gravità dei disastri finanziari e naturali degli ultimi tre anni, e la crescita interna delle misure pratiche per la gestione del rischio, è possibile che gli stessi managers abbiano ricalibrato, al meglio, ciò che per loro significa essere preparato. La perdita di clienti è considerata il rischio principale In periodi di incertezza economica, la sensibilità rispetto alla possibilità di perdere la clientela diventa un punto critico. In Asia, per esempio, dove l’economia è dominata da beni di consumo, tale sensibilità è meno sviluppata; le aziende in queste zone sono state fortemente colpite nel 2008 ma si sono riprese rapidamente l’anno successivo – una ripresa veloce è possibile in un mercato dominato dai beni di consumo. Nei paesi dell’Ovest, nei quali i servizi costituiscono una parte importante dell’economia, le aziende continuano a cercare nuove opportunità di mercato, principalmente in aree dove il costo dei capitali è crollato. L’indagine suggerisce che le aziende sono consapevoli del fatto che la strategia di maggior successo per rimanere indenni dalla minaccia della recessione è quella di attirare e mantenere la base di clientela. Il rischio relativo alla carenza di talento è aumentato in modo sostanziale Il rischio relativo alle carenze di talento e di competenze è passato dal 22esimo posto nel 2009 al secondo posto nel 2011 e le aziende non si sentono in gra- do di affrontare questa problematica in modo adeguato. Una serie di particolari fattori hanno contribuito a questa nuova percezione; quello demografico (la Cina, per esempio, ha una grande popolazione sia giovane che anziana ma una mancanza di lavoratori professionali in età da lavoro), quello competitivo (incluso il bisogno di innovazione e imprenditorialità necessari alle aziende occidentali per uscire dalla recessione) e quello produttivo (fare di più con meno). La ricerca di talento è molto più forte nell’area Asia-Pacifico. L’indagine conferma che il 70% degli intervistati di queste zone hanno votato il rischio talento come una priorità alta o molto alta mentre queste indicazioni sono state fornite solo dal 42% dei managers europei e dal 45% di quelli nordamericani. B r o ke r 31 Attualità Attualità Luglio > Agosto 2012 Il rischio economico è diventato più sofisticato L’incertezza che domina il commercio globale si riflette nelle priorità del rischio economico identificate dagli intervistati. Gran parte di questa incertezza è probabilmente causata dall’idea che eventi che stanno caratterizzando paesi specifici oggi possono trasformarsi in problemi globali e di più ampio respiro domani. Ci sono, come tutti sappiamo, minacce molto concrete che riguardano la stabilità economica dell’eurozona e a queste si aggiunge la continua incertezza causata dal downgrade del rating sul credito americano confermata lo scorso anno, oltre alle preoccupazioni che riguardano una possibile crescita spropositata dell’inflazione nel caso in cui i tassi di cambio non siano gestiti in modo adeguato. La sopravvivenza è stata certamente il tema principale negli anni 2008 e 2009 quando il costo e la disponibilità del credito e le fluttuazioni delle valute erano le due principali priorità di rischio nel mondo. Sono ancora nelle prime dieci posizioni ma il quadro oggi è molto più complicato. I leaders delle aziende riconoscono anche il ruolo cruciale della politica della legislazione e gestione dei tassi di cambio ed il relativo impatto sull’inflazione e quindi sulle loro attività. Strettamente connesso è anche il costo delle materie prime che è diventato tra le principali priorità identificate nell’indagine. tori in passato ma da politiche governative, dall’innovazione e, in particolare, dall’introduzione di nuove tecnologie. Tra i principali sviluppi ai quali potremmo assistere è che nell’area Asia-Pacifico sarà data priorità al rischio di non riuscire a mantenere in futuro gli stessi livelli di crescita di oggi. Le opportunità di esportazioni per questi paesi si stanno riducendo e molti si stanno ora rivolgendo a mercati più dinamici e vicini che sono considerati più promettenti rispetto ad una possibile crescita a lungo termine. I rischi commerciali e strategici, insieme a quelli economici, normativi e di mercato, continuano a dominare la classifica Si sono scambiati di posto rispetto all’indagine del 2009 ma i rischi legati al commercio ed alla strategia e quelli riguardanti l’economia, il mercato e lo scenario normativo continuano ad occupare le prime posizioni. Ci sono alcune differenze tra le varie aree ma, in generale, i primi tre rischi nominati ricadono nella categoria rischi commerciali e strategici e sono: la perdita di clienti e di ordini, le carenze di talento e di competenze ed i rischi legati alla reputazione. I successivi cinque sono tutti rischi economici: fluttuazione delle valute, modifiche legislative, costo e disponibilità del credito, prezzo delle materie prime ed inflazione (Table 1). Il disequilibrio tra Est ed I pericoli ambientali e natuOvest rali non sono considerati tra i rischi più importanti Esplorando i principali temi che scaturiscono dall’indagine, importanti disparità emergono tra differenti aree e settori. Esiste un sostanziale disequilibrio nell’attenzione del consumatore nel quale l’Asia, e la Cina in particolare, si sta muovendo molto bene mentre l’Europa e gli Stati Uniti stanno avendo problemi. Certamente, una delle principali sfide per il legislatore in questo periodo è quella di tener conto di come altri paesi gestiranno le loro politiche economiche. Negli Stati Uniti ed in Europa, le azioni per emergere dalla recessione non sono state tipicamente stimolate dai consuma- 32 B r o ke r I rischi che riguardano i pericoli naturali e le tendenze ambientali a lungo termine, quali il cambiamento climatico, continuano a non preoccupare molto i managers delle aziende. Anche problematiche di alto profilo mondiale quali la sicurezza del cibo e la scarsità dell’acqua, sono percepite come priorità minori così come i fattori demografici – sebbene ci siano differenze tra le varie aree. La responsabilità ambientale e quella legata all’inquinamento sono state indicate tra i rischi principali in questa categoria probabilmente per il fatto che riflet- Attualità Attualità Luglio > Agosto 2012 34 B r o ke r tono i costi che le aziende dovranno sostenere in vista di regolamentazioni sempre più severe. Realtà e percezione agli opposti E’ credibile che così tante aziende nel mondo siano adeguatamente preparate per rischi come il cambiamento climatico o un terremoto devastante? I managers si considerano più che adeguatamente preparati ad affrontare 48 dei 50 rischi esposti nell’indagine. Per i Lloyd’s, e per tutta l’industria assicurativa, il fatto che esista un gap di preparazione per solo due rischi rispetto agli otto del 2009 è un dato interessante. Dobbiamo chiederci se le persone si sentono meglio preparate, almeno in parte, perchè possono affidarsi all’opzione delle assicurazioni. E’ interessante vedere che i livelli tadi preparazione percepi- ta aumentano in aree nelle quali l’assicurazione è più facilmente disponibile quali i disastri naturali e, invece diminuiscono in relazione ad argomenti dove ciò non accade come la prevenzione rispetto alla perdita della clientela o i problemi legati alle carenze di talento e competenze. Forse è prematuro sostenere che gli assicuratori hanno fatto un buon lavoro nel facilitare il trasferimento dei rischi da parte delle aziende.Sarà molto interessante capire se queste tendenze si confermeranno nel prossimo futuro. Richard Ward, Chief Executive dei Lloyd’s ha detto a questo proposito: “Negli ultimi due anni, il mondo è stato scosso da disordini economici e politici e deve ancora riprendersi. Sarà intrigante vedere l’impatto delle attitudini commerciali nei prossimi due anni quando sarà pubblicata la terza edizione del Lloyd’s Risk Index nel 2013”. Attualità Attualità Luglio > Agosto 2012 36 B r o ke r Il Ghostwriter: le mansioni e le fasi di lavoro ( Stefano Martello Ufficio Comunicazione Donalda Paradosso. Sembra essere questa la parola chiave per descrivere la professionalità del Ghostwriter, centrale nelle dinamiche comunicative di ogni organizzazione e, nel contempo, non ancora sostanzialmente accreditata tra i ruoli stessi della comunicazione. La realtà quotidiana ci restituisce, così, l’immagine di un ruolo non ancora ben definito, spesso “racchiuso” nelle mansioni del Portavoce o dell’Ufficio Stampa. L’obiettivo del testo non è solo quello di raccontare le fasi di lavoro insite nel ruolo stesso ma anche di svilupparne una visione autonoma e indipendente, per obiettivi e mansioni. Compito principale dello “scrittore fantasma” è quello di redigere testi, discorsi, interventi che verranno declinati all’esterno dal responsabile dell’organizzazione. Un compito solo apparentemente semplice, che sconta la complessità di uno scenario di sfondo sempre più “collegato” con ambiti un tempo lontani ed estranei e che impone un serrato lavoro di analisi e di documentazione. Nello specifico, le fasi di lavoro si distinguono in: Fase di raccolta della documentazione: una volta ricevuto l’incarico, il professionista inizia la fase di raccolta di tutta la documentazione, direttamente o indirettamente legata al tema di riferimento. Tale fase non appare esclusivamente funzionale all’acquisizione di informazioni utili per la realizzazione del testo/discorso/intervento, ma anche per individuare tutti gli elementi di contorno che permeano l’argomento generale. La conoscenza del Cliente: molti professionisti del settore tendono a legarsi ad uno stesso cliente per tutto il corso della propria carriera. È una tendenza importante che riflette una delle principali criticità (o sfide) insite nella mansione: calibrare parole, battute, concetti e, più in generale, il senso stesso dell’intervento sulle caratteristiche personali di colui che terrà materialmente il discorso. È una fase importante per comprendere se l’Uomo (prima del Professionista) sia capace di sostenere lo sguardo di una platea, o di reagire immediatamente a possibili “domande scomode”. Uno degli errori più comuni, infatti, è proprio quello di realizzare un discorso che non si adatti alle caratteristiche personali del proprio cliente, con il rischio che tale aspetto venga percepito anche dalla platea. La realizzazione del discorso: una volta esaminata tutta la documentazione, il professionista prepara una prima bozza del discorso da presentare al proprio Cliente. Maggiore sarà stata la conoscenza del Cliente, minore sarà il numero di bozze da correggere. Nella fase di realizzazione del discorso, appare utile anche la conoscenza esatta dell’evento a cui il Cliente dovrà parte- Attualità cipare. In particolare, la tipologia di evento (istituzionale, accademico, convegnistico, informale) che inciderà sulla scelta dei vocaboli da utilizzare; la durata dell’intervento che influenzerà il numero di pause previste o la scelta di inserire nel discorso stesso delle battute ad effetto (più lungo sarà il discorso, più avremo bisogno di inserire dei momenti ad effetto per risollevare la concentrazione della platea); la tipologia di platea (specialistica o generalista) per calibrare i temi espressi all’esterno, privilegiando di volta in volta concetti complessi o di facile e intuitiva comprensione nonché la possibilità, da parte della platea, di porre delle domande al relatore dell’intervento. In questo ultimo caso, è fondamentale evidenziare al proprio rappresentato tutte le possibili connessioni con l’argomento principale, predisponendo delle risposte di massima rispetto alle domande più frequenti. La fase di public speaking: spesso l’emozione può giocare degli scherzi che rischiano di vanificare tutta l’efficacia comunicativa dell’intervento. Può accadere, così, durante un passaggio particolarmente impegnativo, di muovere caoticamente le braccia, allontanando l’attenzione della platea dal contenuto. O, al contrario, di essere percepi- ti come poco incisivi per non aver “accompagnato” l’importanza delle parole con una efficace comunicazione paraverbale. La fase in oggetto appare dunque utile per perfezionare gli effetti delle fasi precedenti, individuando i momenti del discorso che meritano maggiore enfasi rispetto a quelli al cui interno privilegiare il contenuto con una postura neutra. Come il Lettore avrà avuto modo di notare, la mansione raccontata si afferma come complessa e densa. Originando da tale punto, appare sempre più importante superare la fase di accreditamento ancora in corso, regalando alla figura professionale in oggetto una dignità ed una ragion d’essere che non dipenda da parametri soggettivi bensì da parametri oggettivi di utilità all’interno delle dinamiche operative di organizzazioni complesse. Per un approfondimento sul tema, unito anche ad una godibilissima lettura, si consiglia Robert Harris, Il Ghostwriter, Milano, 2007. Nel prossimo numero, esamineremo la figura dell’Ufficio Stampa, evidenziando le linee guida di una corretta relazione con i media (specialistici e generalisti) improntata sulla fiducia e sulla trasparenza. S. Martello, Taj Mahal, Agra, India, 2011 B r o ke r 37 Brevi Brevi Luglio > Agosto 2012 Il pacchetto retail deve focalizzarsi sulla tutela del consumatore La posizione di Insurance Europe in merito alla proposta di regolamentazione dei PRIPs Insurance Europe è favorevole ad un elevato livello di tutela assicurativa per tutti i consumatori che acquistano prodotti assicurativi. Accoglie quindi con favore lo sforzo della Commissione nel mettere insieme il cosiddetto “pacchetto retail” composto dalla proposta di revisione della Direttiva Europea sull’Intermediazione (IMD) del 2002 e per la regolamentazione nell’UE dei prodotti PRIPs (Packaged retail Investment Products). “Vogliamo garantire che il punto di partenza per l’introduzione di nuove misure sia chiaramente a vantaggio dei consumatori e che l’impatto sul mercato delle assicurazioni sia stato preso in considerazione”, ha spiegato Michaela Koller, direttore generale di Insurance Europe. Insurance Europe ritiene che principi simili dovrebbero applicarsi alla regolamentazione di tutti i canali di distribuzione per la vendita di prodotti assicurativi. Tuttavia, questi principi devono anche essere adattati e proporzionati al canale considerato. La possibilità di conflitti d’interesse e la necessità di trasparenza sui compensi, per esempio, variano secondo il canale attraverso il quale sono venduti i prodotti. Koller sostiene che “l’obiettivo della normativa dovrebbe essere quello di assicurare livelli comparabili di protezione per tutti i consumatori; per raggiungere tale risultato la normativa dovrebbe essere sufficientemente flessibile per adattarsi ai diversi canali considerati”. Insurance Europe ritiene che gli elementi contenuti nella proposta non solo non contribuiscono all’aumento di consapevolezza dei consumatori, ma al contrario potrebbero rilevarsi anche dannosi. 38 B r o ke r In particolare, per raggiungere l’obiettivo di una migliore informazione sui PRIPs, è fondamentale che la proposta introduzione, da parte della Commissione, di un documento d’informazioni chiave (KID) non si risolva in una duplicazione di documenti informativi già esistenti o nella fornitura di elementi irrilevanti, che finirebbero per confondere i clienti e indurre incertezza giuridica. “Il KID dovrebbe includere le informazioni sugli elementi essenziali e distintivi dei prodotti assicurativi per aiutare i clienti a confrontare e a capire le differenze tra prodotti e prendere così decisioni informate”, ha ribadito la Koller. Oltre a ciò, obbligare gli impiegati di una compagnia a dichiarare gli elementi variabili della loro retribuzione in caso di vendita di prodotti assicurativi, non aiuterebbe i clienti nella scelta del prodotto. L’aggiunta di tale obbligo all’abbondanza di informazioni precontrattuali di cui alla IMD rivista, confonderebbe i clienti con informazioni irrilevanti, piuttosto che incoraggiarli a focalizzarsi sui fattori chiave,come le coperture fornite. “Deve sussistere una motivazione chiara e forte perché si aumentino gli oneri dell’informativa precontrattuale” ha aggiunto la Koller. Questi requisiti destano preoccupazione poiché il risultato sarebbe quello di regole più stringenti per i prodotti assicurativi d’investimento rispetto agli altri prodotti finanziari, tenuto conto del fatto che analoga disciplina non è stata inclusa nella proposta di revisione della Direttiva dei Mercati in Strumenti Finanziari (Mifid).