Campania Delib.G.R. 28-11-2000 n. 5800

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Campania Delib.G.R. 28-11-2000 n. 5800
Campania
Delib.G.R. 28-11-2000 n. 5800
Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania - Revisione Misure
di Salvaguardia Piano Straordinario ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 267/1998 e
successive. Con allegati.
Pubblicata nel B.U. Campania 22 dicembre 2000, n. 62
Omissis
PREMESSO:
CHE l'Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania, in
attuazione dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 267/1998, come modificato ed
integrato dall'art. 9, comma 2, della legge n. 226/1999, con delibera del Comitato
Istituzionale n. 46/1999, del 31 ottobre 1999, ha adottato il "Piano Straordinario per
la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico più alto", contenente la
individuazione e perimetrazione delle aree a rischio molto elevato e le relative misure
di salvaguardia;
CHE il suddetto Piano Straordinario è stato successivamente approvato dalla
Giunta Regionale con Delib.G.R. 1° febbraio 2000, n. 425;
CHE molte Amministrazioni Comunali, ravvisando nel Piano Straordinario e
nella sua normativa di salvaguardia forti limitazioni alle politiche di sviluppo dei
propri territori, hanno promosso ricorso al T.A.R. al fine di ottenere la sospensiva del
Piano stesso;
CHE i T.A.R. delle rispettive province hanno accolto parzialmente le istanze
delle Amministrazioni Comunali, stabilendo di attivare un processo di concertazione
tra l'Autorità di Bacino e le Amministrazioni stesse, e di indire Conferenze di Servizi
per la revisione del Piano Straordinario ed in particolare delle norme di salvaguardia
per le aree a rischio di frana e a rischio di alluvione;
CHE l'Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania,
ottemperando alla decisione del T.A.R., ha attivato il processo di concertazione con
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gli Enti locali, pervenendo alla redazione di nuove norme di salvaguardia, approvate
dal Comitato Istituzionale con delibera 9 ottobre 2000, n. 23;
RITENUTO che la su indicata delibera sia meritevole di approvazione;
PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
1. DI rilasciare il visto di approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R.
n. 8/1994, alla delibera 9 ottobre 2000, n. 23 con cui il Comitato Istituzionale
dell'Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania approva le
norme di salvaguardia relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui al
Piano Straordinario ex art. 1, comma 1-bis, della legge n. 267/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, distinte per il rischio da frana e il rischio alluvione,
relativamente al territorio di propria competenza.
Tali norme di salvaguardia, che sostituiscono ed abrogano quelle approvate con
delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale Nord
Occidentale della Campania n. 46/1999, del 31 ottobre 1999, e pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione 29 novembre 1999, n. 77 si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. DI disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle su
indicate norme di salvaguardia.
3. DI inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente, al Ministero
dei Lavori Pubblici - Dipartimento della Difesa del Suolo, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, all'Autorità di Bacino
Regionale Nord Occidentale della Campania, al Settore Geotecnica, Geotermia e
Difesa del Suolo, ciascuno per quanto di competenza.
4. Il presente provvedimento non rientra tra le attività soggette al controllo
previste dall'art. 17, commi 31-32 della legge n. 127/1997.
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Allegato
Regione Campania
AUTORITÀ DI BACINO NORD - OCCIDENTALE DELLA CAMPANIA
COMITATO ISTITUZIONALE
Del 9 ottobre 2000
PROCESSO VERBALE
Ore: 9,00
Presso: sede
Convocazione del 28 settembre
2000
Prot. fax trasmissione n. 3925
SEDUTA: Valida 9 ottobre 2000
Componenti
Delega
Pres.
Antonio
BASSOLINO
Presidente
Ass.
X
Segretario
Generale
Giovanni
CANTONE
X
Provincia di
Napoli
Provincia di
Per Dr. Lamberti
Luca STAMATI
X
Avellino
Per Dott. Maselli
Stefano
SORVINO
X
Riccardo
VENTRE
X
Provincia di
Caserta
Provincia di
Benevento
Carmine
3
X
Firma
NARDONE
Ass.
Agricoltura e
Foreste
Ass.
Urbanistica
Ass. Politica
Territ. e
ambient.
Ass. LL.PP.,
Prot. Civile,
Cave e
Torbiere
Vincenzo AITA
Marco DI
LELLO
X
X
Antonio
RUGGERO
X
Rocco
GRANATA
X
4
DELIBERA N° 23 PIANO STRAORDINARIO EX LEGE N. 226/1999 "REVISIONE DELLE
MISURE DI SALVAGUARDIA" ADOZIONE DEFINITIVA TESTO EMENDATO - PROCEDURE PER
LA RIPERIMETRAZIONE - REGOLAMENTAZIONE DEI MODI E DEI TEMPI DI ESPRESSIONE DEI
PARERI DEMANDATI ALL'AUTORITA' DI BACINO
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Segreteria Tecnica Operativa
dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, nonché dell'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Segretario Generale della stessa Autorità di
Bacino
PREMESSO
CHE il Piano Straordinario prescritto dalla legge n. 226/1999 e diretto a
rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico più alto presenti sul territorio di
competenza di quest'Autorità, unitamente alle relative Misure di Salvaguardia, alla
Delibera di approvazione n. 14 del 31 ottobre 99 e agli elaborati allegati, è stato
pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione 29 novembre 1999,
n. 77.
CHE a seguito di tale atto, diversi Comuni hanno prodotto al TAR Campania
ricorso avverso al Piano Straordinario, formulando in sede cautelare richiesta di
sospensione dell'esecutività della delibera di approvazione n. 14 del 31 ottobre 1999
adottata dal Comitato Istituzionale.
CHE il TAR Campania Sez. Napoli ha accolto l'istanza cautelare di sospensione
dell'impegnato atto di approvazione del Piano, ritenendo necessaria "una adeguata
rivalutazione in sede amministrativa" di quelle misure di salvaguardia adottate che
"appaiono di dubbia corrispondenza con il dato normativo ..."" o non proporzionate al
rischio stesso....".
CONSIDERATO
CHE il Presidente pro tempore della Regione Campania, con nota prot.
27378/CAB del 29 marzo 2000, ha delegato il Segretario Generale a procedere
direttamente alla indizione di appositi tavoli istituzionali di confronto con i 127
Comuni rientranti nel territorio di competenza di questa Autorità.
CHE pertanto si è ritenuto opportuno indire Tavoli di Concertazione con tutte le
amministrazioni interessate invitando gli Enti coinvolti per aree territoriali omogenee
nelle sedute del 15, 22 e 29 maggio 2000.
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CHE gli Enti interessati sono stati invitati a partecipare agli indetti Tavoli di
Concertazione, e l'oggetto della concertazione stessa è costituito, in ottemperanza alle
ordinanze rese dal TAR Campania, dalla rivisitazione ed eventuale revisione delle
"Norme di Salvaguardia" approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino
Nord Occidentale con delibera 31 ottobre 1999, n. 14 in applicazione della legge n.
226/1999.
CHE dette norme, come illustrato dalla Autorità di Bacino, potevano essere
modificate nel senso già elaborato e proposto in bozza dall'Autorità di Bacino stessa e
sulla base delle osservazioni e delle proposte effettuate e formalmente presentate per
iscritto dai rappresentanti degli Enti.
RILEVATO
CHE le perimetrazioni delle aree a rischio riportate sulla cartografia del Piano
Straordinario in scala 1:25.000, non devono ritenersi oggetto della concertazione, in
quanto le stesse, possono essere riviste sulla base di quanto previsto dal punto 3 della
delibera 31 ottobre 1999, n. 14 di approvazione del Piano Straordinario e secondo il
modello logico procedurale illustrato dalla stessa struttura tecnica della Autorità di
Bacino.
CHE, come prevede lo stesso Piano Straordinario, tutti i soggetti istituzionali
interessate potranno fornire, in modo ufficiale, studi ed approfondimenti, in scala di
rappresentazione adeguata ed utile alla verifica dell'esistenza o meno delle condizioni
e delle valutazioni ritenute necessarie a modificare e/o integrare in senso restrittivo e
non le aree perimetrate.
CHE tutti gli approfondimenti saranno acquisiti, discussi ed approvati di volta in
volta con i singoli Comuni interessati, con i quali sarà avviata un'intensa attività di
collaborazione anche in considerazione dell'elaborazione del Piano Stralcio prevista
per il 30 giugno 2001 ai sensi della L. n. 226/1999.
CONSIDERATO
CHE la revisione della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico può
essere valutata con i singoli comuni e/o con gruppi di comuni e con l'ausilio dei
richiesti approfondimenti e studi realizzati ad iniziativa dei comuni e/o altri Enti
legittimati richiedenti, mediante incontri tecnici da tenersi tra i redattori dei citati
studi e i tecnici dell'Autorità di Bacino coadiuvati dai responsabili scientifici
designati per la redazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico, al fine di
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garantire la proficua utilizzazione di detti studi che potrebbero rivelarsi utili anche
per fini non strettamente attinenti alla richiesta di riperimetrazione delle aree
individuate a rischio dal Piano Straordinario.
CHE per la proposta modificativa delle Norme di Salvaguardia i comuni hanno
provveduto a depositare le proprie osservazioni in più documenti agli atti dell'ufficio
dell'Autorità di Bacino.
CHE nella stesura del documento delle Misure di Salvaguardia emendato ed
adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 22 del 6 luglio 2000, che in
allegato costituisce parte integrante dei presente provvedimento, si è tenuto debito
conto delle osservazioni dei comuni, per le parti riferite alla revisione delle Misure di
Salvaguardia, nonché delle proposte di emendamento licenziate ed approvate per
l'Autorità di Bacino del Sarno in sede di Conferenza dei Servizi.
CHE, pertanto, il testo proposto per le Misure di Salvaguardia è anche redatto in
forma coordinata a quelle già approvate per il territorio del Bacino del Sarno e per i
Bacini Destra e Sinistra Sele in modo da avere una oggettiva omogeneità delle
Misure di Salvaguardia da applicare sull'intero territorio regionale.
CHE, la richiesta di disciplinare i tempi di espressione dei pareri demandati alla
Autorità di Bacino per quanto previsto dalle Misure di Salvaguardia, pur dovendo
necessariamente tenere conto del fatto che l'Autorità di Bacino esprime pareri anche
in attuazione di altre disposizioni di legge, in tempi stretti, debba essere disciplinata
da un apposito regolamento ed illustrato con una circolare esplicativa a tutti i soggetti
interessati prevedendo un periodo di 60/90 giorni quale tempo congruo per
l'espressione dei pareri e tenga in debito - conto quanto già proposto dal Comitato
Tecnico in materia di regolamentazione in data 23 giugno 99 e qui presentato in
allegato.
RILEVATO che, come risulta dall'allegato verbale n. 4 riferito al tavolo di
concertazione tenutosi il 24 luglio 2000, gli intervenuti hanno richiesto, registrando
tutte le perplessità emerse dalla discussione e per non disperdere quanto di chiaro e
utile è comunque espresso dal Piano Straordinario, che si conduca una seria
riflessione sulla opportunità di normare esclusivamente le aree classificate a rischio
molto elevato (R4) e non quelle altrimenti classificate per le quali gli studi condotti
per la redazione per il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico possono fornire
ulteriori elementi da porre alla base delle misure di salvaguardia che potranno così
essere meglio calibrate.
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RILEVATO, altresì, che, tra gli altri interventi, il Consigliere Regionale
Francesco Specchio ha letto e depositato agli Atti del Tavolo di Concertazione un
"Contributo alla conoscenza del Territorio (Arienzo, S. Felice a cancello e S. Maria A
Vico) e sottolineato (in più interventi resi nel corso della riunione) come il valore di
tutela introdotto dal Piano Straordinario non vada sminuito con scelte e/o con giudizi
tecnici approssimati, ma, nel rispetto del suo valore intrinseco vada invece
maggiormente difeso e meglio supportato con interventi di monitoraggio e/o con atti
di vigilanza su tutti gli interventi che possono in qualche misura alterare l'assetto
idrogeologico del Territorio anche quando si tratta di opere pubbliche di notevole
interesse strategico quale può essere il tratto TAV Napoli - Cancello.
RILEVATO che le osservazioni esposte ribadiscono da un lato la necessità di
attribuire un peso vincolistico alle misure di salvaguardia maggiormente
proporzionato al rischio stimato e dall'altro la necessità di salvaguardare la necessità
di tenere sempre presente la giusta attenzione su possibili condizioni di rischio per la
pubblica e privata incolumità.
RITENUTO, pertanto, che il proposto testo emendato delle Misure di
Salvaguardia, così come adottato dal Comitato Istituzionale con delibera 6 luglio
2000, n. 22 che costituisce in allegato parte integrante del presente atto, risulta tuttora
essere meritevole di adozione e di immediata ufficiale pubblicazione in quanto, in
attuazione delle ordinanze del TAR, accoglie sostanzialmente la richiesta di
rivisitazione degli Enti locali ed al contempo fa salvo il principio della salvaguardia
della pubblica e privata incolumità, della tutela del patrimonio ambientale e della
facoltà di governare l'uso del territorio tenendo conto della classificazione di
differenti livelli di rischio nell'ambito di un opportuno scenario normativo coordinato
per l'intero territorio regionale al fine di non determinare inopportune sperequazioni
applicative delle misure stesse..
CHE, appare opportuno proporre la seguente ufficiale pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione dell'allegato testo di revisione delle Misure di
Salvaguardia, al fine di renderle vigenti ed applicabili in sostituzione delle Misure di
Salvaguardia di cui al Piano Straordinario ex lege 226/1999 che di conseguenza
saranno contestualmente abrogate.
Il COMITATO ISTITUZIONALE a voto unanime
DELIBERA
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Per le ragione illustrate in narrativa che qui di intendono tutte integralmente
riportate
Di confermare l'adozione del proposto testo emendato delle Misure di
Salvaguardia, così come già adottato dal Comitato Istituzionale con delibera 6 luglio
2000, n. 22 e che costituisce in allegato parte integrante del presente atto, in quanto,
in attuazione delle ordinanze del TAR, ha accolto sostanzialmente la richiesta di
rivisitazione degli Enti locali, è anche redatto in forma coordinata a quelle già
approvate per il territorio del Bacino del Sarno e per i Bacini Destra e Sinistra Sele ed
al contempo fa salvo il principio della salvaguardia della pubblica e privata
incolumità, della tutela del patrimonio ambientale e della facoltà di governare l'uso
del territorio tenendo conto della necessaria attenzione alla classificazione di
differenti livelli di rischio.
Di demandare al Segretario Generale la seguente ufficiale pubblicazione del
testo approvato delle Misure di Salvaguardia sul Bollettino Ufficiale della Regione, al
fine di renderle vigenti ed applicabili in sostituzione delle precedenti Misure di
Salvaguardia di cui al Piano Straordinario ex lege 226/1999 che di conseguenza
saranno contestualmente abrogate.
Di approvare il principio metodologico in base al quale la revisione della
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico può essere valutata con i singoli
comuni e/o con gruppi di comuni con l'ausilio dei richiesti approfondimenti e studi
realizzati ad iniziativa dei comuni e/o altri Enti legittimati, mediante incontri tecnici
da tenersi tra i redattori dei citati studi e i tecnici dell'Autorità di Bacino coadiuvati
dai responsabili scientifici designati per la redazione del Piano Stralcio per l'assetto
idrogeologico, al fine di garantire la più proficua utilizzazione di detti studi che
potrebbero rivelarsi utili anche per fini non strettamente attinenti alla richiesta di
riperimetrazione delle aree individuate a rischio dal Piano Straordinario.
Di dare mandato al Segretario Generale dì emanare un apposito regolamento per
disciplinare i tempi di espressione dei pareri demandati alla Autorità di Bacino per
quanto previsto dalle Misure di Salvaguardia ed in attuazione di altre disposizioni di
legge e, in tempi stretti, illustrarla con una circolare esplicativa a tutti i soggetti
interessati prevedendo un periodo di 60/90 giorni quale tempo congruo per
l'espressione dei pareri nonché per la riperimetrazione delle aree individuate a rischio
dal Piano Straordinario, tenendo in debito conto quanto già proposto dal Comitato
Tecnico in materia di regolamentazione in data 23 giugno 99 e qui presentato in
allegato.
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Di inviare il presente atto con i relativi allegati all'A.G.C. Avvocatura della
Regione Campania per gli usi consentiti in sede procedimentale.
Di demandare al Segretario Generale l'adozione di tutti gli atti ed adempimenti
connessi alla esecutività del presente atto deliberativo.
TITOLO I Lineamenti generali
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
TITOLO II Misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
TITOLO III Attività di controllo dell'autorità di bacino
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
10
10
11
11
13
13
15
15
16
18
18
18
19
19
TITOLO I
Lineamenti generali
Articolo 1
Premessa
Le presenti norme di salvaguardia integrano e sostituiscono, ai sensi del comma
1 del successivo articolo 5, quelle approvale in data 31 ottobre 1999 e pubblicate sul
Bollettino Ufficiale 29 novembre 1999, n. 77 le qual, pertanto, vengono abrogate.
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Articolo 2
Dettato legislativo - Art. 9, comma 2, L. n. 226/1999
Entro il 31 ottobre 1999, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e
interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18
maggio 1989, n. 183, approvano, ove non si sia già provveduto, piani straordinari
diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle
proposte delle Regioni e degli Enti Locali. I piani straordinari devono ricomprendere
prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato
di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle
persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.
Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al
comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui
alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17.
......omissis...... Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei
piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter della legge n. 183 del 1989, esse
rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani.
Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto Misure di
salvaguardia rischio frane
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Le presenti norme di salvaguardia costituiscono parte integrante del Piano
Straordinario diretto a rimuovere situazioni a "rischio di frana molto elevato"
approvato dall'Autorità di Bacino Regionale in base a quanto previsto all'art. 1-bis del
D.L. n. 180/1998, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998 n. 267 e dalla
legge n. 226/1999.
2. Le aree a rischio di frana, cui si riferiscono le disposizioni del piano
straordinario di cui al comma 1, sono quelle individuate e perimetrate nella "Carta
delle aree a rischio più elevato" e definite "Aree a rischio molto elevato" (campitura
rossa a tratto pieno), "Aree ad alta attenzione" (campitura rossa tratteggiata obliqua) e
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"Aree in cui non sono stati riconosciuti elementi morfologici significativi di franosità
pregressa ma con elementi litostratigrafici predisponenti per fenomeni franosi"
(campitura gialla).
La suddetta perimetrazione è riferita all'intero territorio di competenza
dell'Autorità di Bacino Nord - Occidentale della Campania, ad esclusione dei comuni
colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, per i quali valgono le
perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste
dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, 21 maggio 1998, n.
2787 (G.U. 26 maggio 1998, n. 120). Per quanto riguarda l'area vesuviana le legende
riportano anche aree interessate da fenomeni di tipo idraulico (Alta attenzione;
Rischio molto elevato; Attenzione) per le quali valgono le misure di salvaguardia
definite nelle relazioni del settore idraulico e non nella presente.
3. Nell'ambito della perimetrazione, le aree a rischio di frana vengono così
definite:
Settore Appenninico e Flegreo
aree a rischio molto elevato, interessate da fenomenologie franose con intensità
elevata e che impattano con le strutture, le infrastrutture ed il patrimonio ambientale e
culturale.
aree di alta attenzione, interessate da fenomenologie franose con intensità
elevata e che non impattano con strutture, infrastrutture ed il patrimonio ambientale e
culturale.
aree in cui non sono stati riconosciuti elementi morfologici significativi di
franosità pregressa ma con elementi litostratigrafici predisponenti a fenomeni franosi
e apporti detritico piroclastici da alluvionamento, in cui sono necessari indagini di
maggiore dettaglio per la definizione puntuale delle condizioni di stabilità in
prossimità degli insediamenti e delle infrastrutture.
Settore Vesuviano
Aree a rischio molto elevato, interessate da fenomenologie franose con intensità
elevata e che impattano con le strutture, le infrastrutture ed il patrimonio ambientale e
culturale.
Area d'alta attenzione, interessata da frane con intensità "elevata e/o apporti
detritico piroclastici da alluvionamento (che non impattano con le strutture, le
infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale.
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Area in cui non sono stati riconosciuti elementi morfologici significativi di
franosità pregressa, ma con elementi litostratigrafici predisponenti a fenomeni franosi
e apporti detritico piroclastici da alluvionamento, in cui sono necessari indagini di
maggiore dettaglio peri la definizione puntuale delle condizioni di stabilità.
Area interessata da fenomeni di tipo idraulico (Alta attenzione; Rischio molto
elevato e Attenzione); queste tre categorie, come detto in precedenza sono soggette a
norme di salvaguardia diverse da quelle di seguito riportate (v. relazione settore
idraulico.
Articolo 4
Il sistema generale dei vincoli
Le misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana non annullano né
attenuano l'efficacia degli altri vincoli di tutela ambientale e di tutela del patrimonio
archeologico delle altre prescrizioni di natura urbanistica o delle norme in materia di
protezione civile che riguardano le aree, i beni economici, le infrastrutture, il
patrimonio ambientale e culturale.
Sono fatti salvi gli eventuali vincoli più restrittivi.
Articolo 5
Integrazione delle misure di salvaguardia, efficacia e controlli
1. Le aree perimetrate e le relative misure di salvaguardia possono essere
modificate ed integrate, in senso restrittivo e non, con le modalità dell'articolo 1,
comma 1 bis, della legge n. 267/1998 e dell'articolo 9, comma 2, della legge n.
226/1999, in funzione di nuove valutazioni sulla base di:
Rilievi speditivi, di cui al programma per la mitigazione del rischio;
Indagini e studi a scala di maggiore dettaglio
richieste di Amministrazioni pubbliche corredate dalle risultanze di studi,
specifici;
nuove emergenze ambientali;
nuovi eventi;
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nuove conoscenze scientifiche, tecniche, storiche ed equivalenti derivanti da
indagini e studi specifici o dallo svolgimento di azioni finalizzate alla elaborazione
del "Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico" o di sue varianti;
variazione delle condizioni di rischio derivanti da:
- azioni di interventi non strutturali, quali il presidio territoriale, studi
monitoraggio ecc.,
- realizzazione e/o completamento degli interventi strutturali di messa in
sicurezza delle aree interessate,
- effetti prodotti in genere dalle azioni poste in essere per la mitigazione del
rischio.
2. Al verificarsi di una o più delle condizioni di cui al comma precedente, gli
enti interessati proporranno modifiche ed integrazioni al Piano Straordinario, che
saranno apportate dall'Autorità di bacino previa intesa con gli enti stessi.
3. Le misure di salvaguardia adottate con delibera dal Comitato Istituzionale
sono vincolanti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e,
qualora non subiscano modifiche di cui al precedente comma 1, restano in vigore fino
all'approvazione del "Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico, così come
previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come sostituito
dall'articolo 9 del decreto legge 13 maggio 1999. n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e comunque non oltre tre anni.
4. L'osservanza delle misure stabilite nel presente documento è assicurata dagli
Enti ordinariamente competenti per la vigilanza ed il controllo sulle attività inibite
dalle presenti norme, i quali pongono in essere tutte le procedure e gli atti necessari
alla loro attuazione.
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TITOLO II
Misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana
Articolo 6
Misure di salvaguardia per le "Aree a rischio di frana molto elevato" e per le "Aree
ad alta attenzione"
1. Nelle aree classificate a "rischio di frana molto elevato" e "ad alta attenzione
si intende perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1 é vietato:
Realizzare nuove infrastrutture di trasporto e di servizi (strade, ferrovie,
acquedotti, elettrodotti, metanodotti, oleodotti, cavi elettrici, di telefonia, ecc), nei
casi in cui tali opere abbiano rilevante impatto sull'assetto idrogeologico del
territorio:
impiantare nuove attività di escavazione e/o di prelievo in qualunque forma e
quantità di materiale sciolto o litoide, fatta eccezione per le attività relative alla
ricerca archeologica:
impiantare qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili;
qualsiasi tipo di intervento agro - forestale non compatibile con la
fenomenologia in atto;
in generale qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto
morfologico, infrastrutturale ed edilizio, che non rientri tra gli interventi
espressamente consentiti di cui al successivo articolo.
3. È vietata, altresì, la realizzazione di qualsiasi manufatto (edificio o
infrastruttura), già autorizzato ai sensi della legislazione vigente i cui lavori non
abbiano avuto inizio alla data del 30 novembre 1999, fatta eccezione per i casi di cui
alla lettera f), del successivo articolo 7.
4. Nelle aree di cui al presente articolo inoltre, ai sensi di quanto disposto all'art.
4 del D.L. n. 180/1998, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267,
"gli organi di protezione Civile provvederanno a predisporre piani urgenti di
emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni
interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva,
anche utilizzando i sistemi di monitoraggio previsti all'art. 2 ". In tali Piani dovranno
15
essere altresì individuate zone nelle quali, in caso di preallertamento, potranno essere
limitati il transito e le attività antropiche.
5. Le misure di salvaguardia introdotto dal presente piano straordinario non si
applicano ai procedimenti di condono edilizio di cui agli artt. 31 e segg. della legge n.
47/1985 e all'art. 39 della legge n. 724/1994.
Articolo 7
Interventi consentiti nelle "Aree a rischio di frana molto elevato" e nelle "Aree ad
alta attenzione"
1. In tali zone, in base agli indirizzi riportati nel D.P.C.M. 29 settembre 1998,
sono consentiti esclusivamente:
A. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
B. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle
lettere a) e b) dell'art. 31 della legge n. 457/1978;
C. gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
così come definiti alle lettere c) e d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 senza
aumenti di superficie e volume, entro e fuori terra, a meno che non siano necessari
per l'adeguamento funzionale e/o igienico - sanitario, sempre che gli stessi siano
previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti, e sempre che
risultino necessari per mitigare la vulnerabilità degli edifici. È ammesso il cambio di
destinazione d'uso, a condizione che lo stesso non comporti aumento del rischio,
inteso quale incremento di uno o più fattori che concorrono a determinarlo, secondo
la formulazione del D.P.C.M. 29 settembre 1998;
D. opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, ai
sensi della normativa vigente.
E. modesti interventi relativi alla sistemazione delle superfici scoperte di
pertinenza di edifici preesistenti (quali rampe, recinzioni, muretti, opere a verde,
ecc.), purché non comportino modifiche all'assetto idrogeologico del territorio;
F. gli interventi di riparazione e/o di edilizia pubblica e privata, già autorizzati o
in corso di autorizzazione ai sensi della legge n. 219/1981, previa motivata
dichiarazione, da parte degli enti proponenti, dell'assoluta impossibilità di una loro
delocalizzazione;
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G. sottoservizi a rete che interessano tracciati stradali esistenti ed altre opere di
urbanizzazione primaria che non comportano modifiche all'assetto idrogeologico del
territorio;
H. installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici o di attrezzature
esistenti, nonché la realizzazione di volumi tecnici, purché siano in regola con le
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
I. realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 9 della legge n.
122/1989 e successive m.i., a condizioni che lo stesso non comporti aumento del
rischio, inteso quale incremento di uno o più fattori che concorrono a determinarlo,
secondo la formulazione del D.P.C.M. 29 settembre 1998;
J. varianti non sostanziali a concessioni edilizie già rilasciate e relative a lavori
già iniziati alla data del 30 novembre 1999;
K. interventi di edilizia cimiteriale;
L. realizzazione e regolarizzazione di serre agricole ai sensi della normativa
vigente;
M. l'ampliamento e la ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse
pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di
nuove infrastrutture pubbliche, parimenti essenziali e non delocalizzabili, purché non
precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le
condizioni di rischio e risultino comunque coerenti con la pianificazione degli
interventi di emergenza di protezione civile.
N. le opere di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale;
O. tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.
2. La realizzazione di tutti gli interventi consentiti, di cui al precedente elenco,
deve essere coerente con quanto riportato nel "Programma per la mitigazione del
rischio", che costituisce parte integrante del Piano straordinario per la rimozione delle
situazioni a rischio più alto". In tale programma viene descritta la tipologia e
l'individuazione degli interventi.
3. Tutte le attività, le opere, le sistemazioni e gli interventi consentiti nelle aree
di cui al presente articolo devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in
materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale,
nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello Stato, e
devono altresì essere preventivamente approvati dal competente organo statale,
regionale o provinciale secondo i procedimenti stabiliti dalle disposizioni in vigore.
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4. Nelle aree di cui al presente articolo continuano a svolgersi le attività
antropiche ed economiche esistenti, subordinandole alla esecuzione di quanto
previsto all'art. 6, comma 4, delle presenti norme.
5. Nelle aree di cui al presente articolo è responsabilità delle Autorità locali
qualunque altro uso del territorio non precedentemente normato, anche temporaneo,
rispetto al rischio individuato.
Articolo 8
Interventi consentiti nelle Aree in cui non sono stati riconosciuti elementi morfologici
significativi di franosità pregressa, ma con elementi litostratigrafici predisponenti a
fenomeni franosi e apporti detritico piroclastici da alluvionamento, in cui sono
necessari indagini di maggiore dettaglio per la definizione puntuale delle condizioni
di stabilità.
In tali zone la realizzazione di qualsiasi opera è subordinata allo svolgimento di
indagini e studi nel rispetto della normativa vigente (D.M. 11 marzo 1988).
Le indagini e gli studi in questione devono, altresì, verificare, con sufficiente
dettaglio ed a scala adeguata, che non sussistano evidenze di fenomeni franosi, in
un'area di ampiezza significativa nell'intorno dell'intervento, e che la sua
realizzazione non rappresenti un fattore predisponente alla instabilità, anche locale,
dell'area.
Qualora da tali indagini emergano evidenze di fenomeni di instabilità, è
necessario realizzare un programma di interventi per la mitigazione del rischio sul
quale occorre acquisire il preventivo parere dell'Autorità di Bacino.
TITOLO III
Attività di controllo dell'autorità di bacino
Articolo 9
Atti soggetti al parere preventivo dell'Autorità di Bacino.
Nelle aree di cui ai precedenti articoli 7 e 8, fatto salvo guanto disposto dall'art.
14 della L.R. n. 8/1994, sono soggetti al parere preventivo dell'Autorità di Bacino i
seguenti atti:
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A) I programmi di interventi per la mitigazione del rischio.
B) I progetti relativi agli interventi consentiti di cui al comma 1 dell'art. 7,
limitatamente ai punti K) - per i casi in cui sono previsti ampliamenti; L); M); N); O).
Articolo 10
Conformità degli strumenti urbanistici.
Fatte salve le misure di cui agli artt. 6-7-8 l'efficacia degli strumenti urbanistici
(adottati) per le aree eventualmente in contrasto con il presente Piano Straordinario è
da ritenersi sospesa in attesa dell'approvazione dei piani stralcio cui i piani regolatori
generali dovranno adeguarsi, senza che ciò comporti la sospensione delle procedure
di approvazione da parte degli organi sovraordinati.
Articolo 11
Criteri per la redazione degli studi di compatibilità idrogeologica.
1. I progetti relativi agli interventi consentiti di cui al precedente articolo 9,
devono essere corredati da uno studio di compatibilità idrogeologica commisurato
alla rispettiva importanza e dimensione, che comunque non sostituisce le valutazioni
di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al
soggetto promotore dalla normativa vigente. Lo studio dovrà dimostrare:
- la compatibilità del progetto con quanto previsto dalla presente normativa di
salvaguardia, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni
espressamente richieste per ogni singolo tipo di intervento in base a quanto riportato
nel programma per la mitigazione del rischio;
- che le realizzazioni garantiscano, secondo le caratteristiche e le necessità
relative a ciascuna fattispecie, la sicurezza del territorio in coerenza di quanto
disposto all'art. 31 lettera c) della L. n. 183/1989 sulla base dei tre criteri: "incolumità
delle popolazioni, danno incombente, organica sistemazione".
2. La compatibilità idrogeologica deve essere:
- verificata in funzione dei dissesti che interessano le aree a rischio
idrogeologico perimetrate ai sensi del D.L. n. 180/1999, della L. n. 267/1998, dal
D.P.C.M. sett/98 e della L. n. 226/1999;
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- stimata in base alla definizione ed alla descrizione puntuale delle interferenze
tra i dissesti idrogeologici individuati e le destinazioni o le trasformazioni d'uso del
suolo attuali o progettate;
- valutata confrontando gli interventi proposti con gli effetti sull'ambiente.
3. Per gli interventi necessari per la manutenzione straordinaria di opere
pubbliche o di interesse pubblico, che comportino impatto sull'assetto idrogeologico
del territorio, lo studio di compatibilità idrogeologica deve contenere:
Corografia in scala 1:25000
Cartografia topografica in scala adeguata;
Cartografia tematica in scala adeguata relativa a:
- Individuazione e caratterizzazione dei fenomeni franosi
- Individuazione e caratterizzazione dei danni esistenti e pregressi
Indagini specifiche, laddove necessarie, finalizzate alla comprensione della
causa del dissesto;
Verifiche di stabilità del pendio:
Relazione di compatibilità
4. Per gli interventi di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale che
aggravano le condizioni di instabilità dell'area, lo studio di compatibilità
idrogeologica deve contenere:
Corografia in scala 1:25000
Cartografia topografica in scala adeguata;
Cartografia tematica in scala adeguata relativa a:
- geolitologia
- spessori delle coperture (laddove necessario)
- idrologia
- idrogeologia
- Individuazione e caratterizzazione dei fenomeni franosi
- Individuazione e caratterizzazione dei danni esistenti e pregressi
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(La carta geolitologica di cui sopra deve essere integrata da sezioni geologiche
illustrative in numero significativo e, dove necessario, quest'ultime integrate e
coerenti con i risultati delle indagini di seguito descritte.
La cartografia si intende estesa al tratto di territorio utile per la comprensione
degli eventuali fenomeni franosi incluse le aree di alimentazione e di possibile
invasione.)
Indagini dirette del sottosuolo (laddove necessario);
Sezioni stratigrafiche di progetto, (laddove necessario);
Verifiche di stabilità del pendio:
I metodi di calcolo adottati per la valutazione della vulnerabilità e sua riduzione
a seguito dell'intervento;
Relazione di compatibilità
5. Per la realizzazione di nuove Infrastrutture pubbliche, riferite a servizi
essenziali e non delocalizzabili, lo studio di compatibilità idrogeologica deve
contenere:
Corografia in scala 1:25000
cartografia topografica in scala adeguata;
cartografia tematica in scala adeguata relativa a:
- geolitologia
- spessori delle coperture (laddove necessario)
- morfologia (laddove necessaria)
- Individuazione e caratterizzazione del fenomeno
- Individuazione e caratterizzazione dei danni esistenti e pregressi
- idrologia
- idrogeologia
- insediamento e uso del suolo
(La carta geolitologica di cui sopra deve essere integrata da sezioni geologiche
illustrative in numero significativo e, dove necessario, quest'ultime integrate e
coerenti con i risultati delle indagini di seguito descritte.
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La cartografia si intende estesa al tratto di territorio utile per la comprensione
degli eventuali fenomeni franosi incluse le aree di alimentazione e di possibile
invasione e delle aree oggetto dell'intervento).
Verifiche e di stabilità del pendio;
Indagini dirette o indirette finalizzate alla migliore definizione degli interventi;
Relazione di compatibilità.
6. Per le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, laddove
possibile ed a seguito di valutazioni accurate, è preferibile il ricorso alle tecniche di
ingegneria naturalistica descritte nelle "linee guida" del Ministero dell'Ambiente.
Lo studio di compatibilitá idrogeologica deve contenere:
Corogafia in scala 1:25000
Cartografia topografica in scala adeguata;
Vincoli;
Cartografia, tematica in scala adeguata relativa a:
- Geolitologia;
- Spessori delle coperture (laddove necessario)
- Morfologia
- Individuazione e caratterizzazione dei fenomeni franosi
- Individuazione e caratterizzazione dei danni esistenti e pregressi
- Idrologia;
- Idrogeologia;
- Insediamenti e uso del suolo;
(La carta geolitologica di cui sopra deve essere integrata da sezioni geologiche
illustrative in numero significativo e, dove necessario, quest'ultime integrate e
coerenti con i risultati delle indagini di seguito descritte.
La cartografia si intende estesa al tratto di territorio utile per la comprensione
del fenomeno franoso incluse le aree di alimentazione e di possibile invasione e delle
aree oggetto dell'intervento.)
Indagini dirette ed indirette per una corretta caratterizzazione litostratigrafica,
geomeccanica, idrogeologica, del sottosuolo;
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Monitoraggio strumentale;
Sezioni stratigrafiche di progetto dalle quali risulti con chiarezza la costituzione
del sottosuolo, le proprietà fisico - meccaniche dei terreni, il regime delle acque
sotterranee e le superfici di scorrimento evidenziate dal monitoraggio strumentale e
da altre metodologie di osservazione;
Verifiche di stabilità del pendio:
I metodi di calcolo adottati e le ipotesi assunte a riferimento nelle analisi del
movimento franoso che si intende stabilizzare;
I risultati delle analisi del movimento franoso, in assenza ed in presenza degli
interventi di stabilizzazione;
Le diverse tipologie delle opere di consolidamento e le finalità di ognuna di esse
con valutazione di tipo analitico che ne evidenzino l'efficacia in riferimento alle
condizioni pre-intervento;
Il piano di manutenzione degli interventi;
Il piano di monitoraggio per il controllo della efficacia degli interventi di
consolidamento ed il programma delle misure sperimentali;
Una valutazione analitica del costo complessivo dell'intervento e di ogni singola
fase che concorre alla realizzazione ed al suo controllo, con indicazioni sulle
procedure da porre in essere per contenere eventuali variazioni nel limite massimo
del 20%;
Relazione di compatibilità.
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