Campania Delib.G.R. 28-11-2000 n. 5800
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Campania Delib.G.R. 28-11-2000 n. 5800 Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania - Revisione Misure di Salvaguardia Piano Straordinario ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 267/1998 e successive. Con allegati. Pubblicata nel B.U. Campania 22 dicembre 2000, n. 62 Omissis PREMESSO: CHE l'Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania, in attuazione dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 267/1998, come modificato ed integrato dall'art. 9, comma 2, della legge n. 226/1999, con delibera del Comitato Istituzionale n. 46/1999, del 31 ottobre 1999, ha adottato il "Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico più alto", contenente la individuazione e perimetrazione delle aree a rischio molto elevato e le relative misure di salvaguardia; CHE il suddetto Piano Straordinario è stato successivamente approvato dalla Giunta Regionale con Delib.G.R. 1° febbraio 2000, n. 425; CHE molte Amministrazioni Comunali, ravvisando nel Piano Straordinario e nella sua normativa di salvaguardia forti limitazioni alle politiche di sviluppo dei propri territori, hanno promosso ricorso al T.A.R. al fine di ottenere la sospensiva del Piano stesso; CHE i T.A.R. delle rispettive province hanno accolto parzialmente le istanze delle Amministrazioni Comunali, stabilendo di attivare un processo di concertazione tra l'Autorità di Bacino e le Amministrazioni stesse, e di indire Conferenze di Servizi per la revisione del Piano Straordinario ed in particolare delle norme di salvaguardia per le aree a rischio di frana e a rischio di alluvione; CHE l'Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania, ottemperando alla decisione del T.A.R., ha attivato il processo di concertazione con 1 gli Enti locali, pervenendo alla redazione di nuove norme di salvaguardia, approvate dal Comitato Istituzionale con delibera 9 ottobre 2000, n. 23; RITENUTO che la su indicata delibera sia meritevole di approvazione; PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi DELIBERA 1. DI rilasciare il visto di approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 8/1994, alla delibera 9 ottobre 2000, n. 23 con cui il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania approva le norme di salvaguardia relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui al Piano Straordinario ex art. 1, comma 1-bis, della legge n. 267/1998 e successive modifiche ed integrazioni, distinte per il rischio da frana e il rischio alluvione, relativamente al territorio di propria competenza. Tali norme di salvaguardia, che sostituiscono ed abrogano quelle approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania n. 46/1999, del 31 ottobre 1999, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione 29 novembre 1999, n. 77 si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 2. DI disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle su indicate norme di salvaguardia. 3. DI inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei Lavori Pubblici - Dipartimento della Difesa del Suolo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, all'Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania, al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo, ciascuno per quanto di competenza. 4. Il presente provvedimento non rientra tra le attività soggette al controllo previste dall'art. 17, commi 31-32 della legge n. 127/1997. 2 Allegato Regione Campania AUTORITÀ DI BACINO NORD - OCCIDENTALE DELLA CAMPANIA COMITATO ISTITUZIONALE Del 9 ottobre 2000 PROCESSO VERBALE Ore: 9,00 Presso: sede Convocazione del 28 settembre 2000 Prot. fax trasmissione n. 3925 SEDUTA: Valida 9 ottobre 2000 Componenti Delega Pres. Antonio BASSOLINO Presidente Ass. X Segretario Generale Giovanni CANTONE X Provincia di Napoli Provincia di Per Dr. Lamberti Luca STAMATI X Avellino Per Dott. Maselli Stefano SORVINO X Riccardo VENTRE X Provincia di Caserta Provincia di Benevento Carmine 3 X Firma NARDONE Ass. Agricoltura e Foreste Ass. Urbanistica Ass. Politica Territ. e ambient. Ass. LL.PP., Prot. Civile, Cave e Torbiere Vincenzo AITA Marco DI LELLO X X Antonio RUGGERO X Rocco GRANATA X 4 DELIBERA N° 23 PIANO STRAORDINARIO EX LEGE N. 226/1999 "REVISIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA" ADOZIONE DEFINITIVA TESTO EMENDATO - PROCEDURE PER LA RIPERIMETRAZIONE - REGOLAMENTAZIONE DEI MODI E DEI TEMPI DI ESPRESSIONE DEI PARERI DEMANDATI ALL'AUTORITA' DI BACINO Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Segretario Generale della stessa Autorità di Bacino PREMESSO CHE il Piano Straordinario prescritto dalla legge n. 226/1999 e diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico più alto presenti sul territorio di competenza di quest'Autorità, unitamente alle relative Misure di Salvaguardia, alla Delibera di approvazione n. 14 del 31 ottobre 99 e agli elaborati allegati, è stato pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione 29 novembre 1999, n. 77. CHE a seguito di tale atto, diversi Comuni hanno prodotto al TAR Campania ricorso avverso al Piano Straordinario, formulando in sede cautelare richiesta di sospensione dell'esecutività della delibera di approvazione n. 14 del 31 ottobre 1999 adottata dal Comitato Istituzionale. CHE il TAR Campania Sez. Napoli ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'impegnato atto di approvazione del Piano, ritenendo necessaria "una adeguata rivalutazione in sede amministrativa" di quelle misure di salvaguardia adottate che "appaiono di dubbia corrispondenza con il dato normativo ..."" o non proporzionate al rischio stesso....". CONSIDERATO CHE il Presidente pro tempore della Regione Campania, con nota prot. 27378/CAB del 29 marzo 2000, ha delegato il Segretario Generale a procedere direttamente alla indizione di appositi tavoli istituzionali di confronto con i 127 Comuni rientranti nel territorio di competenza di questa Autorità. CHE pertanto si è ritenuto opportuno indire Tavoli di Concertazione con tutte le amministrazioni interessate invitando gli Enti coinvolti per aree territoriali omogenee nelle sedute del 15, 22 e 29 maggio 2000. 5 CHE gli Enti interessati sono stati invitati a partecipare agli indetti Tavoli di Concertazione, e l'oggetto della concertazione stessa è costituito, in ottemperanza alle ordinanze rese dal TAR Campania, dalla rivisitazione ed eventuale revisione delle "Norme di Salvaguardia" approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale con delibera 31 ottobre 1999, n. 14 in applicazione della legge n. 226/1999. CHE dette norme, come illustrato dalla Autorità di Bacino, potevano essere modificate nel senso già elaborato e proposto in bozza dall'Autorità di Bacino stessa e sulla base delle osservazioni e delle proposte effettuate e formalmente presentate per iscritto dai rappresentanti degli Enti. RILEVATO CHE le perimetrazioni delle aree a rischio riportate sulla cartografia del Piano Straordinario in scala 1:25.000, non devono ritenersi oggetto della concertazione, in quanto le stesse, possono essere riviste sulla base di quanto previsto dal punto 3 della delibera 31 ottobre 1999, n. 14 di approvazione del Piano Straordinario e secondo il modello logico procedurale illustrato dalla stessa struttura tecnica della Autorità di Bacino. CHE, come prevede lo stesso Piano Straordinario, tutti i soggetti istituzionali interessate potranno fornire, in modo ufficiale, studi ed approfondimenti, in scala di rappresentazione adeguata ed utile alla verifica dell'esistenza o meno delle condizioni e delle valutazioni ritenute necessarie a modificare e/o integrare in senso restrittivo e non le aree perimetrate. CHE tutti gli approfondimenti saranno acquisiti, discussi ed approvati di volta in volta con i singoli Comuni interessati, con i quali sarà avviata un'intensa attività di collaborazione anche in considerazione dell'elaborazione del Piano Stralcio prevista per il 30 giugno 2001 ai sensi della L. n. 226/1999. CONSIDERATO CHE la revisione della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico può essere valutata con i singoli comuni e/o con gruppi di comuni e con l'ausilio dei richiesti approfondimenti e studi realizzati ad iniziativa dei comuni e/o altri Enti legittimati richiedenti, mediante incontri tecnici da tenersi tra i redattori dei citati studi e i tecnici dell'Autorità di Bacino coadiuvati dai responsabili scientifici designati per la redazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico, al fine di 6 garantire la proficua utilizzazione di detti studi che potrebbero rivelarsi utili anche per fini non strettamente attinenti alla richiesta di riperimetrazione delle aree individuate a rischio dal Piano Straordinario. CHE per la proposta modificativa delle Norme di Salvaguardia i comuni hanno provveduto a depositare le proprie osservazioni in più documenti agli atti dell'ufficio dell'Autorità di Bacino. CHE nella stesura del documento delle Misure di Salvaguardia emendato ed adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 22 del 6 luglio 2000, che in allegato costituisce parte integrante dei presente provvedimento, si è tenuto debito conto delle osservazioni dei comuni, per le parti riferite alla revisione delle Misure di Salvaguardia, nonché delle proposte di emendamento licenziate ed approvate per l'Autorità di Bacino del Sarno in sede di Conferenza dei Servizi. CHE, pertanto, il testo proposto per le Misure di Salvaguardia è anche redatto in forma coordinata a quelle già approvate per il territorio del Bacino del Sarno e per i Bacini Destra e Sinistra Sele in modo da avere una oggettiva omogeneità delle Misure di Salvaguardia da applicare sull'intero territorio regionale. CHE, la richiesta di disciplinare i tempi di espressione dei pareri demandati alla Autorità di Bacino per quanto previsto dalle Misure di Salvaguardia, pur dovendo necessariamente tenere conto del fatto che l'Autorità di Bacino esprime pareri anche in attuazione di altre disposizioni di legge, in tempi stretti, debba essere disciplinata da un apposito regolamento ed illustrato con una circolare esplicativa a tutti i soggetti interessati prevedendo un periodo di 60/90 giorni quale tempo congruo per l'espressione dei pareri e tenga in debito - conto quanto già proposto dal Comitato Tecnico in materia di regolamentazione in data 23 giugno 99 e qui presentato in allegato. RILEVATO che, come risulta dall'allegato verbale n. 4 riferito al tavolo di concertazione tenutosi il 24 luglio 2000, gli intervenuti hanno richiesto, registrando tutte le perplessità emerse dalla discussione e per non disperdere quanto di chiaro e utile è comunque espresso dal Piano Straordinario, che si conduca una seria riflessione sulla opportunità di normare esclusivamente le aree classificate a rischio molto elevato (R4) e non quelle altrimenti classificate per le quali gli studi condotti per la redazione per il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico possono fornire ulteriori elementi da porre alla base delle misure di salvaguardia che potranno così essere meglio calibrate. 7 RILEVATO, altresì, che, tra gli altri interventi, il Consigliere Regionale Francesco Specchio ha letto e depositato agli Atti del Tavolo di Concertazione un "Contributo alla conoscenza del Territorio (Arienzo, S. Felice a cancello e S. Maria A Vico) e sottolineato (in più interventi resi nel corso della riunione) come il valore di tutela introdotto dal Piano Straordinario non vada sminuito con scelte e/o con giudizi tecnici approssimati, ma, nel rispetto del suo valore intrinseco vada invece maggiormente difeso e meglio supportato con interventi di monitoraggio e/o con atti di vigilanza su tutti gli interventi che possono in qualche misura alterare l'assetto idrogeologico del Territorio anche quando si tratta di opere pubbliche di notevole interesse strategico quale può essere il tratto TAV Napoli - Cancello. RILEVATO che le osservazioni esposte ribadiscono da un lato la necessità di attribuire un peso vincolistico alle misure di salvaguardia maggiormente proporzionato al rischio stimato e dall'altro la necessità di salvaguardare la necessità di tenere sempre presente la giusta attenzione su possibili condizioni di rischio per la pubblica e privata incolumità. RITENUTO, pertanto, che il proposto testo emendato delle Misure di Salvaguardia, così come adottato dal Comitato Istituzionale con delibera 6 luglio 2000, n. 22 che costituisce in allegato parte integrante del presente atto, risulta tuttora essere meritevole di adozione e di immediata ufficiale pubblicazione in quanto, in attuazione delle ordinanze del TAR, accoglie sostanzialmente la richiesta di rivisitazione degli Enti locali ed al contempo fa salvo il principio della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, della tutela del patrimonio ambientale e della facoltà di governare l'uso del territorio tenendo conto della classificazione di differenti livelli di rischio nell'ambito di un opportuno scenario normativo coordinato per l'intero territorio regionale al fine di non determinare inopportune sperequazioni applicative delle misure stesse.. CHE, appare opportuno proporre la seguente ufficiale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'allegato testo di revisione delle Misure di Salvaguardia, al fine di renderle vigenti ed applicabili in sostituzione delle Misure di Salvaguardia di cui al Piano Straordinario ex lege 226/1999 che di conseguenza saranno contestualmente abrogate. Il COMITATO ISTITUZIONALE a voto unanime DELIBERA 8 Per le ragione illustrate in narrativa che qui di intendono tutte integralmente riportate Di confermare l'adozione del proposto testo emendato delle Misure di Salvaguardia, così come già adottato dal Comitato Istituzionale con delibera 6 luglio 2000, n. 22 e che costituisce in allegato parte integrante del presente atto, in quanto, in attuazione delle ordinanze del TAR, ha accolto sostanzialmente la richiesta di rivisitazione degli Enti locali, è anche redatto in forma coordinata a quelle già approvate per il territorio del Bacino del Sarno e per i Bacini Destra e Sinistra Sele ed al contempo fa salvo il principio della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, della tutela del patrimonio ambientale e della facoltà di governare l'uso del territorio tenendo conto della necessaria attenzione alla classificazione di differenti livelli di rischio. Di demandare al Segretario Generale la seguente ufficiale pubblicazione del testo approvato delle Misure di Salvaguardia sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di renderle vigenti ed applicabili in sostituzione delle precedenti Misure di Salvaguardia di cui al Piano Straordinario ex lege 226/1999 che di conseguenza saranno contestualmente abrogate. Di approvare il principio metodologico in base al quale la revisione della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico può essere valutata con i singoli comuni e/o con gruppi di comuni con l'ausilio dei richiesti approfondimenti e studi realizzati ad iniziativa dei comuni e/o altri Enti legittimati, mediante incontri tecnici da tenersi tra i redattori dei citati studi e i tecnici dell'Autorità di Bacino coadiuvati dai responsabili scientifici designati per la redazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico, al fine di garantire la più proficua utilizzazione di detti studi che potrebbero rivelarsi utili anche per fini non strettamente attinenti alla richiesta di riperimetrazione delle aree individuate a rischio dal Piano Straordinario. Di dare mandato al Segretario Generale dì emanare un apposito regolamento per disciplinare i tempi di espressione dei pareri demandati alla Autorità di Bacino per quanto previsto dalle Misure di Salvaguardia ed in attuazione di altre disposizioni di legge e, in tempi stretti, illustrarla con una circolare esplicativa a tutti i soggetti interessati prevedendo un periodo di 60/90 giorni quale tempo congruo per l'espressione dei pareri nonché per la riperimetrazione delle aree individuate a rischio dal Piano Straordinario, tenendo in debito conto quanto già proposto dal Comitato Tecnico in materia di regolamentazione in data 23 giugno 99 e qui presentato in allegato. 9 Di inviare il presente atto con i relativi allegati all'A.G.C. Avvocatura della Regione Campania per gli usi consentiti in sede procedimentale. Di demandare al Segretario Generale l'adozione di tutti gli atti ed adempimenti connessi alla esecutività del presente atto deliberativo. TITOLO I Lineamenti generali Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 TITOLO II Misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 TITOLO III Attività di controllo dell'autorità di bacino Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 10 10 11 11 13 13 15 15 16 18 18 18 19 19 TITOLO I Lineamenti generali Articolo 1 Premessa Le presenti norme di salvaguardia integrano e sostituiscono, ai sensi del comma 1 del successivo articolo 5, quelle approvale in data 31 ottobre 1999 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale 29 novembre 1999, n. 77 le qual, pertanto, vengono abrogate. 10 Articolo 2 Dettato legislativo - Art. 9, comma 2, L. n. 226/1999 Entro il 31 ottobre 1999, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, ove non si sia già provveduto, piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli Enti Locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17. ......omissis...... Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto Misure di salvaguardia rischio frane Articolo 3 Ambito di applicazione 1. Le presenti norme di salvaguardia costituiscono parte integrante del Piano Straordinario diretto a rimuovere situazioni a "rischio di frana molto elevato" approvato dall'Autorità di Bacino Regionale in base a quanto previsto all'art. 1-bis del D.L. n. 180/1998, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998 n. 267 e dalla legge n. 226/1999. 2. Le aree a rischio di frana, cui si riferiscono le disposizioni del piano straordinario di cui al comma 1, sono quelle individuate e perimetrate nella "Carta delle aree a rischio più elevato" e definite "Aree a rischio molto elevato" (campitura rossa a tratto pieno), "Aree ad alta attenzione" (campitura rossa tratteggiata obliqua) e 11 "Aree in cui non sono stati riconosciuti elementi morfologici significativi di franosità pregressa ma con elementi litostratigrafici predisponenti per fenomeni franosi" (campitura gialla). La suddetta perimetrazione è riferita all'intero territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Nord - Occidentale della Campania, ad esclusione dei comuni colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, per i quali valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, 21 maggio 1998, n. 2787 (G.U. 26 maggio 1998, n. 120). Per quanto riguarda l'area vesuviana le legende riportano anche aree interessate da fenomeni di tipo idraulico (Alta attenzione; Rischio molto elevato; Attenzione) per le quali valgono le misure di salvaguardia definite nelle relazioni del settore idraulico e non nella presente. 3. Nell'ambito della perimetrazione, le aree a rischio di frana vengono così definite: Settore Appenninico e Flegreo aree a rischio molto elevato, interessate da fenomenologie franose con intensità elevata e che impattano con le strutture, le infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale. aree di alta attenzione, interessate da fenomenologie franose con intensità elevata e che non impattano con strutture, infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale. aree in cui non sono stati riconosciuti elementi morfologici significativi di franosità pregressa ma con elementi litostratigrafici predisponenti a fenomeni franosi e apporti detritico piroclastici da alluvionamento, in cui sono necessari indagini di maggiore dettaglio per la definizione puntuale delle condizioni di stabilità in prossimità degli insediamenti e delle infrastrutture. Settore Vesuviano Aree a rischio molto elevato, interessate da fenomenologie franose con intensità elevata e che impattano con le strutture, le infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale. Area d'alta attenzione, interessata da frane con intensità "elevata e/o apporti detritico piroclastici da alluvionamento (che non impattano con le strutture, le infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale. 12 Area in cui non sono stati riconosciuti elementi morfologici significativi di franosità pregressa, ma con elementi litostratigrafici predisponenti a fenomeni franosi e apporti detritico piroclastici da alluvionamento, in cui sono necessari indagini di maggiore dettaglio peri la definizione puntuale delle condizioni di stabilità. Area interessata da fenomeni di tipo idraulico (Alta attenzione; Rischio molto elevato e Attenzione); queste tre categorie, come detto in precedenza sono soggette a norme di salvaguardia diverse da quelle di seguito riportate (v. relazione settore idraulico. Articolo 4 Il sistema generale dei vincoli Le misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana non annullano né attenuano l'efficacia degli altri vincoli di tutela ambientale e di tutela del patrimonio archeologico delle altre prescrizioni di natura urbanistica o delle norme in materia di protezione civile che riguardano le aree, i beni economici, le infrastrutture, il patrimonio ambientale e culturale. Sono fatti salvi gli eventuali vincoli più restrittivi. Articolo 5 Integrazione delle misure di salvaguardia, efficacia e controlli 1. Le aree perimetrate e le relative misure di salvaguardia possono essere modificate ed integrate, in senso restrittivo e non, con le modalità dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge n. 267/1998 e dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 226/1999, in funzione di nuove valutazioni sulla base di: Rilievi speditivi, di cui al programma per la mitigazione del rischio; Indagini e studi a scala di maggiore dettaglio richieste di Amministrazioni pubbliche corredate dalle risultanze di studi, specifici; nuove emergenze ambientali; nuovi eventi; 13 nuove conoscenze scientifiche, tecniche, storiche ed equivalenti derivanti da indagini e studi specifici o dallo svolgimento di azioni finalizzate alla elaborazione del "Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico" o di sue varianti; variazione delle condizioni di rischio derivanti da: - azioni di interventi non strutturali, quali il presidio territoriale, studi monitoraggio ecc., - realizzazione e/o completamento degli interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate, - effetti prodotti in genere dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio. 2. Al verificarsi di una o più delle condizioni di cui al comma precedente, gli enti interessati proporranno modifiche ed integrazioni al Piano Straordinario, che saranno apportate dall'Autorità di bacino previa intesa con gli enti stessi. 3. Le misure di salvaguardia adottate con delibera dal Comitato Istituzionale sono vincolanti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e, qualora non subiscano modifiche di cui al precedente comma 1, restano in vigore fino all'approvazione del "Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legge 13 maggio 1999. n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e comunque non oltre tre anni. 4. L'osservanza delle misure stabilite nel presente documento è assicurata dagli Enti ordinariamente competenti per la vigilanza ed il controllo sulle attività inibite dalle presenti norme, i quali pongono in essere tutte le procedure e gli atti necessari alla loro attuazione. 14 TITOLO II Misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana Articolo 6 Misure di salvaguardia per le "Aree a rischio di frana molto elevato" e per le "Aree ad alta attenzione" 1. Nelle aree classificate a "rischio di frana molto elevato" e "ad alta attenzione si intende perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. 2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1 é vietato: Realizzare nuove infrastrutture di trasporto e di servizi (strade, ferrovie, acquedotti, elettrodotti, metanodotti, oleodotti, cavi elettrici, di telefonia, ecc), nei casi in cui tali opere abbiano rilevante impatto sull'assetto idrogeologico del territorio: impiantare nuove attività di escavazione e/o di prelievo in qualunque forma e quantità di materiale sciolto o litoide, fatta eccezione per le attività relative alla ricerca archeologica: impiantare qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili; qualsiasi tipo di intervento agro - forestale non compatibile con la fenomenologia in atto; in generale qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio, che non rientri tra gli interventi espressamente consentiti di cui al successivo articolo. 3. È vietata, altresì, la realizzazione di qualsiasi manufatto (edificio o infrastruttura), già autorizzato ai sensi della legislazione vigente i cui lavori non abbiano avuto inizio alla data del 30 novembre 1999, fatta eccezione per i casi di cui alla lettera f), del successivo articolo 7. 4. Nelle aree di cui al presente articolo inoltre, ai sensi di quanto disposto all'art. 4 del D.L. n. 180/1998, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267, "gli organi di protezione Civile provvederanno a predisporre piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio previsti all'art. 2 ". In tali Piani dovranno 15 essere altresì individuate zone nelle quali, in caso di preallertamento, potranno essere limitati il transito e le attività antropiche. 5. Le misure di salvaguardia introdotto dal presente piano straordinario non si applicano ai procedimenti di condono edilizio di cui agli artt. 31 e segg. della legge n. 47/1985 e all'art. 39 della legge n. 724/1994. Articolo 7 Interventi consentiti nelle "Aree a rischio di frana molto elevato" e nelle "Aree ad alta attenzione" 1. In tali zone, in base agli indirizzi riportati nel D.P.C.M. 29 settembre 1998, sono consentiti esclusivamente: A. gli interventi di demolizione senza ricostruzione; B. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge n. 457/1978; C. gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia così come definiti alle lettere c) e d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 senza aumenti di superficie e volume, entro e fuori terra, a meno che non siano necessari per l'adeguamento funzionale e/o igienico - sanitario, sempre che gli stessi siano previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti, e sempre che risultino necessari per mitigare la vulnerabilità degli edifici. È ammesso il cambio di destinazione d'uso, a condizione che lo stesso non comporti aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione del D.P.C.M. 29 settembre 1998; D. opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, ai sensi della normativa vigente. E. modesti interventi relativi alla sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza di edifici preesistenti (quali rampe, recinzioni, muretti, opere a verde, ecc.), purché non comportino modifiche all'assetto idrogeologico del territorio; F. gli interventi di riparazione e/o di edilizia pubblica e privata, già autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della legge n. 219/1981, previa motivata dichiarazione, da parte degli enti proponenti, dell'assoluta impossibilità di una loro delocalizzazione; 16 G. sottoservizi a rete che interessano tracciati stradali esistenti ed altre opere di urbanizzazione primaria che non comportano modifiche all'assetto idrogeologico del territorio; H. installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, nonché la realizzazione di volumi tecnici, purché siano in regola con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; I. realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 122/1989 e successive m.i., a condizioni che lo stesso non comporti aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione del D.P.C.M. 29 settembre 1998; J. varianti non sostanziali a concessioni edilizie già rilasciate e relative a lavori già iniziati alla data del 30 novembre 1999; K. interventi di edilizia cimiteriale; L. realizzazione e regolarizzazione di serre agricole ai sensi della normativa vigente; M. l'ampliamento e la ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, parimenti essenziali e non delocalizzabili, purché non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino comunque coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile. N. le opere di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale; O. tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi. 2. La realizzazione di tutti gli interventi consentiti, di cui al precedente elenco, deve essere coerente con quanto riportato nel "Programma per la mitigazione del rischio", che costituisce parte integrante del Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto". In tale programma viene descritta la tipologia e l'individuazione degli interventi. 3. Tutte le attività, le opere, le sistemazioni e gli interventi consentiti nelle aree di cui al presente articolo devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello Stato, e devono altresì essere preventivamente approvati dal competente organo statale, regionale o provinciale secondo i procedimenti stabiliti dalle disposizioni in vigore. 17 4. Nelle aree di cui al presente articolo continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti, subordinandole alla esecuzione di quanto previsto all'art. 6, comma 4, delle presenti norme. 5. Nelle aree di cui al presente articolo è responsabilità delle Autorità locali qualunque altro uso del territorio non precedentemente normato, anche temporaneo, rispetto al rischio individuato. Articolo 8 Interventi consentiti nelle Aree in cui non sono stati riconosciuti elementi morfologici significativi di franosità pregressa, ma con elementi litostratigrafici predisponenti a fenomeni franosi e apporti detritico piroclastici da alluvionamento, in cui sono necessari indagini di maggiore dettaglio per la definizione puntuale delle condizioni di stabilità. In tali zone la realizzazione di qualsiasi opera è subordinata allo svolgimento di indagini e studi nel rispetto della normativa vigente (D.M. 11 marzo 1988). Le indagini e gli studi in questione devono, altresì, verificare, con sufficiente dettaglio ed a scala adeguata, che non sussistano evidenze di fenomeni franosi, in un'area di ampiezza significativa nell'intorno dell'intervento, e che la sua realizzazione non rappresenti un fattore predisponente alla instabilità, anche locale, dell'area. Qualora da tali indagini emergano evidenze di fenomeni di instabilità, è necessario realizzare un programma di interventi per la mitigazione del rischio sul quale occorre acquisire il preventivo parere dell'Autorità di Bacino. TITOLO III Attività di controllo dell'autorità di bacino Articolo 9 Atti soggetti al parere preventivo dell'Autorità di Bacino. Nelle aree di cui ai precedenti articoli 7 e 8, fatto salvo guanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 8/1994, sono soggetti al parere preventivo dell'Autorità di Bacino i seguenti atti: 18 A) I programmi di interventi per la mitigazione del rischio. B) I progetti relativi agli interventi consentiti di cui al comma 1 dell'art. 7, limitatamente ai punti K) - per i casi in cui sono previsti ampliamenti; L); M); N); O). Articolo 10 Conformità degli strumenti urbanistici. Fatte salve le misure di cui agli artt. 6-7-8 l'efficacia degli strumenti urbanistici (adottati) per le aree eventualmente in contrasto con il presente Piano Straordinario è da ritenersi sospesa in attesa dell'approvazione dei piani stralcio cui i piani regolatori generali dovranno adeguarsi, senza che ciò comporti la sospensione delle procedure di approvazione da parte degli organi sovraordinati. Articolo 11 Criteri per la redazione degli studi di compatibilità idrogeologica. 1. I progetti relativi agli interventi consentiti di cui al precedente articolo 9, devono essere corredati da uno studio di compatibilità idrogeologica commisurato alla rispettiva importanza e dimensione, che comunque non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa vigente. Lo studio dovrà dimostrare: - la compatibilità del progetto con quanto previsto dalla presente normativa di salvaguardia, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni espressamente richieste per ogni singolo tipo di intervento in base a quanto riportato nel programma per la mitigazione del rischio; - che le realizzazioni garantiscano, secondo le caratteristiche e le necessità relative a ciascuna fattispecie, la sicurezza del territorio in coerenza di quanto disposto all'art. 31 lettera c) della L. n. 183/1989 sulla base dei tre criteri: "incolumità delle popolazioni, danno incombente, organica sistemazione". 2. La compatibilità idrogeologica deve essere: - verificata in funzione dei dissesti che interessano le aree a rischio idrogeologico perimetrate ai sensi del D.L. n. 180/1999, della L. n. 267/1998, dal D.P.C.M. sett/98 e della L. n. 226/1999; 19 - stimata in base alla definizione ed alla descrizione puntuale delle interferenze tra i dissesti idrogeologici individuati e le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo attuali o progettate; - valutata confrontando gli interventi proposti con gli effetti sull'ambiente. 3. Per gli interventi necessari per la manutenzione straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico, che comportino impatto sull'assetto idrogeologico del territorio, lo studio di compatibilità idrogeologica deve contenere: Corografia in scala 1:25000 Cartografia topografica in scala adeguata; Cartografia tematica in scala adeguata relativa a: - Individuazione e caratterizzazione dei fenomeni franosi - Individuazione e caratterizzazione dei danni esistenti e pregressi Indagini specifiche, laddove necessarie, finalizzate alla comprensione della causa del dissesto; Verifiche di stabilità del pendio: Relazione di compatibilità 4. Per gli interventi di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale che aggravano le condizioni di instabilità dell'area, lo studio di compatibilità idrogeologica deve contenere: Corografia in scala 1:25000 Cartografia topografica in scala adeguata; Cartografia tematica in scala adeguata relativa a: - geolitologia - spessori delle coperture (laddove necessario) - idrologia - idrogeologia - Individuazione e caratterizzazione dei fenomeni franosi - Individuazione e caratterizzazione dei danni esistenti e pregressi 20 (La carta geolitologica di cui sopra deve essere integrata da sezioni geologiche illustrative in numero significativo e, dove necessario, quest'ultime integrate e coerenti con i risultati delle indagini di seguito descritte. La cartografia si intende estesa al tratto di territorio utile per la comprensione degli eventuali fenomeni franosi incluse le aree di alimentazione e di possibile invasione.) Indagini dirette del sottosuolo (laddove necessario); Sezioni stratigrafiche di progetto, (laddove necessario); Verifiche di stabilità del pendio: I metodi di calcolo adottati per la valutazione della vulnerabilità e sua riduzione a seguito dell'intervento; Relazione di compatibilità 5. Per la realizzazione di nuove Infrastrutture pubbliche, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, lo studio di compatibilità idrogeologica deve contenere: Corografia in scala 1:25000 cartografia topografica in scala adeguata; cartografia tematica in scala adeguata relativa a: - geolitologia - spessori delle coperture (laddove necessario) - morfologia (laddove necessaria) - Individuazione e caratterizzazione del fenomeno - Individuazione e caratterizzazione dei danni esistenti e pregressi - idrologia - idrogeologia - insediamento e uso del suolo (La carta geolitologica di cui sopra deve essere integrata da sezioni geologiche illustrative in numero significativo e, dove necessario, quest'ultime integrate e coerenti con i risultati delle indagini di seguito descritte. 21 La cartografia si intende estesa al tratto di territorio utile per la comprensione degli eventuali fenomeni franosi incluse le aree di alimentazione e di possibile invasione e delle aree oggetto dell'intervento). Verifiche e di stabilità del pendio; Indagini dirette o indirette finalizzate alla migliore definizione degli interventi; Relazione di compatibilità. 6. Per le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, laddove possibile ed a seguito di valutazioni accurate, è preferibile il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica descritte nelle "linee guida" del Ministero dell'Ambiente. Lo studio di compatibilitá idrogeologica deve contenere: Corogafia in scala 1:25000 Cartografia topografica in scala adeguata; Vincoli; Cartografia, tematica in scala adeguata relativa a: - Geolitologia; - Spessori delle coperture (laddove necessario) - Morfologia - Individuazione e caratterizzazione dei fenomeni franosi - Individuazione e caratterizzazione dei danni esistenti e pregressi - Idrologia; - Idrogeologia; - Insediamenti e uso del suolo; (La carta geolitologica di cui sopra deve essere integrata da sezioni geologiche illustrative in numero significativo e, dove necessario, quest'ultime integrate e coerenti con i risultati delle indagini di seguito descritte. La cartografia si intende estesa al tratto di territorio utile per la comprensione del fenomeno franoso incluse le aree di alimentazione e di possibile invasione e delle aree oggetto dell'intervento.) Indagini dirette ed indirette per una corretta caratterizzazione litostratigrafica, geomeccanica, idrogeologica, del sottosuolo; 22 Monitoraggio strumentale; Sezioni stratigrafiche di progetto dalle quali risulti con chiarezza la costituzione del sottosuolo, le proprietà fisico - meccaniche dei terreni, il regime delle acque sotterranee e le superfici di scorrimento evidenziate dal monitoraggio strumentale e da altre metodologie di osservazione; Verifiche di stabilità del pendio: I metodi di calcolo adottati e le ipotesi assunte a riferimento nelle analisi del movimento franoso che si intende stabilizzare; I risultati delle analisi del movimento franoso, in assenza ed in presenza degli interventi di stabilizzazione; Le diverse tipologie delle opere di consolidamento e le finalità di ognuna di esse con valutazione di tipo analitico che ne evidenzino l'efficacia in riferimento alle condizioni pre-intervento; Il piano di manutenzione degli interventi; Il piano di monitoraggio per il controllo della efficacia degli interventi di consolidamento ed il programma delle misure sperimentali; Una valutazione analitica del costo complessivo dell'intervento e di ogni singola fase che concorre alla realizzazione ed al suo controllo, con indicazioni sulle procedure da porre in essere per contenere eventuali variazioni nel limite massimo del 20%; Relazione di compatibilità. 23