Codice deontologico Osteopati - Società Italiana di Osteopatia
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Codice deontologico Osteopati - Società Italiana di Osteopatia
SOCIETA’ ITALIANA DI OSTEOPATIA Codice di deontologia osteopatica ANNO 2014 2 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 – Definizione Il Codice di deontologia osteopatica – di seguito indicato con il termine di “Codice” – identifica le regole che disciplinano l’esercizio professionale dell’osteopata iscritto alla SIOS ai sensi della legge 4/2013. Art. 2 – Potestà disciplinare L’osteopata è tenuto all’osservanza ed alla conoscenza del presente codice; l’ignoranza delle norme dello stesso non esime l’iscritto dalla responsabilità disciplinare. TITOLO II DOVERI E COMPETENZE DELL’OSTEOPATA Art. 3 – Doveri generali e competenze dell’osteopata I doveri dell’osteopata sono la tutela della vita in ogni sua forma, della salute psico-fisica nel rispetto della libertà e della dignità della persona senza discriminazioni di sesso, etnia, religione, orientamento politico e sociale, pregiudizi, con coscienza e senso di responsabilità, nell’ambito delle sue capacità e competenze professionali, in linea con l’insegnamento ricevuto ed i principi osteopatici. Art. 4 – Libertà e indipendenza della professione L’osteopata svolge la propria attività in maniera libera, indipendente, autonoma o associata, in collaborazione con medici od altri specialisti del settore sanitario e non, in strutture pubbliche o private. È ammesso associarsi ad uno o più studi. Durante le sue assenze, può delegare esclusivamente un collega diplomato. Art. 5 – Promozione della salute, ambiente e salute globale L’osteopata considera l’ambiente di vita e di lavoro come determinanti fondamentali per la salute individuale e collettiva; egli collabora all’attuazione di idonee politiche di educazione, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute, promuovendo l’adozione di stili di vita salubri. Art. 6 – Segreto professionale L’osteopata deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale; la morte della persona assistita non esime l’osteopata dall’obbligo del segreto professionale. La sua violazione assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per l’utente o per altri. La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall’adempimento di un obbligo di legge. L’obbligo di segreto è mantenuto anche dopo la morte dell’utente ed in caso di dimissione dalla SIOS. 3 Art. 7 – Riservatezza dei dati personali L’osteopata acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell’utente o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza ed alla corretta conservazione dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente. L’osteopata inoltre assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici. Art. 8 – Aggiornamento e formazione professionale permanente Il comportamento dell’osteopata deve basarsi sulle conoscenze tecniche e scientifiche, a tutela della salute fisica e psichica della persona. L’osteopata ha l’obbligo di aggiornamento professionale costante e di formazione permanente. Su richiesta della propria Associazione è tenuto ad esibire gli attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento e/o idonea documentazione equivalente. TITOLO III RAPPORTI CON L’UTENZA Art. 9 - Qualifica assunta L’osteopata deve sempre qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco sulla sua qualifica professionale, utilizzando ed indicando solo i titoli che gli competono. Il titolo di dottore può essere utilizzato solo se in possesso di Laurea riconosciuta dallo Stato Italiano. Può essere utilizzata la qualifica OSTEOPATA D,O. con riferimento all’Associazione di appartenenza ed al numero di tessera. Art. 10 – Informazioni sull’attività professionale L’osteopata può dare informazioni sulla propria attività professionale, allorché il contenuto e la forma siano coerenti con i principi del presente codice, con la dignità e il decoro dell'attività svolta, e la pubblicità risponda a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dall’organo di vigilanza del proprio SIOS di appartenenza. In ogni caso l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa. Sono consentite l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studi, di corsi di formazione e di convegni in discipline attinenti l'osteopatia sia se organizzati da singoli osteopati sia se organizzati dalle scuole di osteopatia. Art. 11 – Prestazione d’opera Il rapporto con l’utenza è di natura fiduciaria; deve essere improntato sulla lealtà, correttezza e chiarezza. L’incarico si configura come contratto di prestazione d’opera. L’osteopata deve svolgere la propria attività con diligenza, scegliendo i trattamenti in base alle conoscenze tecniche e scientifiche in suo possesso, perseguendo il beneficio dell’utente. 4 Art. 12 – Rifiuto di prestazione professionale L’osteopata è sempre libero, nel corso dei trattamenti osteopatici, di rinunciare a prestare la propria opera a favore del cliente, qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario. Art. 13 – Informazione della tipologia di trattamento L’osteopata, dopo aver assunto in modo approfondito le informazioni necessarie dall’utente, deve comunicargli il percorso di trattamento osteopatico scelto, in modo trasparente ed oggettivo, senza creare aspettative di risultati non raggiungibili. Egli è tenuto ad informare l’utente anche della relativa difficoltà di raggiungimento dei risultati, nonché degli effetti secondari e/o collaterali del trattamento osteopatico. In nessun caso, l’osteopata dovrà accettare richieste dall’utente in contrasto con i principi di scienza o con l’utilità delle cure che dispensa. Art. 14 – Collaborazione multidisciplinare L’osteopata che si trovi di fronte a situazioni che non rientrano nelle sue competenze, deve rendere edotto l’utente e, ove necessario, può avvalersi di una collaborazione multidisciplinare con le figure sanitarie, nonché fornire l’integrazione con altre metodologie terapeutiche non osteopatiche. E’ tenuto inoltre ad informare l’utente sulle modalità di accesso ad altre terapie, sempre nel rispetto delle proprie competenze. Quanto l'utente sia stato inviato da un medico o debba essere inviato presso un sanitario, l’osteopata dovrà concertare con il sanitario stesso la programmazione e le fasi del trattamento osteopatico. Art. 15 – Consenso informato L’osteopata deve ottenere dall’utente il consenso da parte dell’utente al trattamento osteopatico. Ove si tratti di minore o di interdetto, il consenso deve essere prestato da un genitore esercente la potestà parentale o dal tutore e deve essere svolto in sua presenza. Art. 16 – Onorari professionali L’osteopata stabilisce, in piena autonomia, i propri onorari, comunicando all’utente l’entità degli stessi prima dell’inizio del trattamento. L’osteopata è tenuto a sottoscrivere una polizza professionale per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività con massimale quantomeno di Euro 750.000,= (settecentocinquantamila/00) o di altro importo eventualmente aggiornato dal Consiglio direttivo. TITOLO IV RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 17 – Rapporti tra colleghi Gli osteopati devono intrattenere rapporti basati sulla correttezza e lealtà, in uno spirito di collaborazione improntato allo sviluppo della disciplina osteopatia e mirato ad evitare discrediti tra colleghi ed incomprensioni con altre professioni. Qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità professionale e del proprio lavoro. L’osteopata deve astenersi da ogni forma di scorretta concorrenza nei riguardi di altri colleghi. 5 Art. 18 – Rapporti interprofessionali Qualora un osteopata venga contattato da un utente in trattamento osteopatico presso un altro collega, deve informarne quest’ultimo, in via preventiva, prima di assumere l’incarico in forma orale o scritta. Non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi. Art. 19 – Rapporti con altri professionisti della salute L’osteopata è tenuto ad incontrare qualunque altro collega, medico o specialista, quando il consulto gli sia richiesto dall’utente o dai suoi legali rappresentanti. TITOLO V RAPPORTI CON IL SIOS Art. 20 – Rapporti con il SIOS L’osteopata è obbligato a prestare la massima collaborazione nei rapporti con il SIOS di appartenenza. Egli comunica tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, compresi corsi di specializzazione e altri titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli elenchi e dei registri ai sensi dell’art. 4/2013. L’osteopata comunica tempestivamente al SIOS il cambio di residenza, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell’attività. Art. 21 – Mandati per conto del Registro L’osteopata che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del SIOS deve adempierne tutti gli obblighi. Art. 22 – Partecipazioni alle attività del Registro La partecipazione attiva dei soci ad ogni momento associativo della propria Associazione Professionale è il presupposto della vita associativa. L’osteopata che non partecipa in maniera ingiustificata, neanche su delega, alle votazioni assembleari, per tre volte consecutive, viene meno ad un preciso dovere deontologico. Art. 23 – Adempimenti fiscali L’osteopata è tenuto agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico secondo le norme di legge vigenti. E’ altresì tenuto al versamento della quota d’iscrizione annuale al proprio Registro Professionale di appartenenza le cui somme sono stabilite nei relativi statuti sociali. Art. 24 – Dimissione dall’Associazione L’osteopata può recedere dandone tempestivo preavviso tramite lettera raccomandata al Registro professionale di appartenenza. Il recesso non comporta la restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo, né alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Art. 25 – Disponibilità e reperibilità Nell’ambito di un procedimento disciplinare, qualora l’associazione richieda all’iscritto chiarimenti o informazioni in relazione ai fatti che hanno portato alla contestazione di una violazione deontologica, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. 6 TITOLO VI SANZIONI DISCIPLINARI Art. 26 – Violazione del Codice Deontologico La violazione del presente regolamento comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni: l’avvertimento, la censura, la sospensione temporanea e l’esclusione dall’associazione. Art. 27 – Avvertimento e censura L’avvertimento e la censura sono sanzioni formali che non incidono sull’attività dell’osteopata, ma ne deplorano il comportamento. Esse vengono comunicate con lettera del Presidente dell’Associazione o Registro Professionale di appartenenza al solo interessato. L’avvertimento contiene il richiamo in ordine alla violazione compiuta e che ciò non abbia più a ripetersi. La censura, più grave dell’avvertimento, contiene la formale dichiarazione della violazione e del conseguente biasimo. Art. 28 – Sospensione ed esclusione La sospensione e l’esclusione sono sanzioni sostanziali. La sospensione consiste nel mancato godimento dei diritti dei soci, previsti dallo statuto, per un tempo non inferiore a 20 giorni e non superiore a sei mesi. L’esclusione comporta la cessazione dell’appartenenza all’Associazione di appartenenza. Tutte le sanzioni sono comunicate all’interessato. La comunicazione può avvenire in forma orale, ove la decisione sia pronunciata contestualmente alla convocazione per l'illecito deontologico oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere inviata entro 60 giorni dalla decisione. L’esclusione viene deliberata per gravi motivi o per il mancato versamento della quota sociale dopo la scadenza del termine previsto, a seguito di due solleciti ed in assenza di giustificati motivi. Comportano inoltre l’esclusione, le gravi violazioni del codice deontologico e dello statuto, nonché la contemporanea iscrizione ad altra associazione che persegue fini contrari a quelli dello statuto. Gli associati che siano stati sospesi o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Art. 29 – Sospensione per condanne penali Possono comportare la sospensione e l’esclusione dalla SIOS, l’aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi. DISPOSIZIONI FINALI I Registri Professionali recepiscono il presente Codice e ne garantiscono il rispetto. I Registri provvedono a consegnare ufficialmente il presente Codice o comunque a renderlo noto agli Iscritti e a svolgere attività formativa e aggiornamento in materia di etica e deontologia osteopatica. Le regole del Codice sono oggetto di continua valutazione da parte dei Registri firmatari al fine di garantirne l’aggiornamento.