attrezzatura di lavoro
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Modulo D -Attrezzature di lavoro; -Direttiva Direttiva Macchine. Macchine Aggiornato a settembre 2011 1 D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo I Uso delle Attrezzature di lavoro Aggiornato a settembre 2011 2 DEFINIZIONI (art 69 D. (art. D lgs.81/08) lgs 81/08) Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, p , inteso come il complesso p di macchine,, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; Pertanto la definizione data al termine “attrezzatura di lavoro” dal D.Lgs. p sostanzialmente la totalità degli g strumenti di lavoro, 81/08, ricomprende dalla semplice chiave inglese alla più complessa e costosa apparecchiatura scientifica. Aggiornato a settembre 2011 3 DEFINIZIONI (art 69 D. (art. D lgs.81/08) lgs 81/08) b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno, ovvero in prossimità, di una attrezzatura di lavoro l nella ll quale l la l presenza di un lavoratore l costituisce i i un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore l t esposto: t qualsiasi l i i lavoratore l t che h sii trovi t i interamente i t t o in i parte t in i una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell dell'uso uso di una attrezzatura di lavoro. lavoro Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro Aggiornato a settembre 2011 4 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ( t 71 D. (art. D lgs l 81/08) - Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee al lavoro da svolgere ai fini della sicurezza e della salute. salute - Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che possano essere utilizzate p per operazioni p e dette attrezzature p secondo condizioni per le quali non sono adatte. Aggiornato a settembre 2011 5 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art 71 D. (art. D lgs 81/08) All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell nell'ambiente ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi i hi derivanti d i i da d interferenze i f con le l altre l attrezzature già ià in uso Aggiornato a settembre 2011 6 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ( t 71 D. (art. D lgs l 81/08) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché A) le attrezzature di lavoro siano: 1 installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d 1. d’uso; uso; 2.oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel t tempo l rispondenza la i d aii requisiti i iti di sicurezza; i 3.assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza; ) curati la tenuta e l’aggiornamento gg del registro g di controlli B)siano delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è tenuto Aggiornato a settembre 2011 7 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20 D. lgs 81/08) Art. 20 lett. h. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati g dal datore di lavoro. Art 20 lett. lett c. c I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti. - I lavoratori: a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione disposizione. Aggiornato a settembre 2011 8 Nuova Direttiva Macchine: Con D.lgs D lgs 17/2010 è entrata in vigore vigore, a partire dal 6/03/2010, anche in Italia la nuova Direttiva macchine 2006/42/CE 2006/42/CE. Tra gli argomenti di maggiore rilievo della Direttiva va sottolineato il significato della Marcatura CE CE. Aggiornato a settembre 2011 9 OBBLIGO DEL FABBRICANTE O DI CHI IMMETTE la MACCHINA NEL MERCATO EUROPEO La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con essa autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell nell' Unione Europea. Il simbolo CE significa "Conformité Européenne", ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai requisiti p q essenziali p previsti da Direttive in materia di sicurezza,, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc. Possono essere commercializzate e messe in servizio solamente le macchine per le quali il fabbricante attesti la conformità ai requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine e di tutte le altre Direttive applicabili alla macchina stessa. Tale attestazione avviene tramite: -la redazione della Dichiarazione di conformità - Marcatura CE Aggiornato a settembre 2011 10 La dichiarazione di conformità -E’ il documento ufficiale con cui il costruttore dichiara la conformità della macchina interessata ai requisiti essenziali delle Direttive macchine e delle eventuali altre Direttive pertinenti, richiamandole con completezza e, possibilmente, con le indicazioni dei recepimenti legislativi nazionali; -può ò essere redatta d tt solo l quando d sia i stato t t costituito tit it il FASCICOLO TECNICO DELLA COSTRUZIONE; - deve essere redatta nella stessa lingua g della Istruzione p per l’uso e q quando necessario deve essere accompagnata da una traduzione nella lingua dell’utilizzatore; -è essenziale che venga indicato chiaramente il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario; -deve inoltre contenere le informazioni di carattere generale della fornitura, i dati identificativi e tecnici della macchina, nonché la dichiarazione del costruttore; -è il documento in completa la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ la data e la firma; - rappresenta una formale assunzione di responsabilità della conformità della macchina ai requisiti essenziali applicabili da parte del fabbricante o del suo mandatario. mandatario Una eccezione esiste per le macchine ad alto rischio, per le quali è necessario l'intervento di un organismo notificato esterno che ne attesti la conformità. Aggiornato a settembre 2011 11 Marcatura CE All’interno dell’Unione Europea un macchinario nuovo, anche se di provenienza extracomunitaria, può essere commercializzato i li t e messo in i servizio i i solo l se provvisto i t della marcatura CE Una macchina priva della marcatura CE NON PUO’ ESSERE MESSA IN SERVIZIO Il marchio hi CE d deve essere sempre b ben visibile i ibil ed dè assolutamente vietato apporre altri marchi che possano indurre in errore circa il significato e/o la forma grafica Aggiornato a settembre 2011 12 OBBLIGHI DELLE IMPRESE INSTALLATRICI Chi installa, trasforma, amplia e fa la manutenzione, deve essere abilitato cioè possedere i requisiti tecnico-professionali previsti per legge Le imprese installatrici hanno l’obbligo di eseguire gli impianti a regola d’arte e di rilasciare al committente la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CONFORMITÀ. Aggiornato a settembre 2011 13 Un lavoro è fatto a “regola “regola d’arte” d’arte” quando sono state seguite le norme UNI e CEI CEI,, oltre la legislazione tecnica vigente vigente.. Per ciascuna tipologia di impianto, le relative norme tecniche fissano i requisiti necessari ai fini del mantenimento della sicurezza, tra cui: - materiali - caratteristiche di progettazione e di esecuzione - tempistica e modalità della manutenzione manutenzione, della quale va tenuta documentazione. Aggiornato a settembre 2011 14 UNI -Ente Nazionale italiano di UnificazioneE’ l’organismo nazionale na ionale italiano di normazione norma ione Svolge attività di normazione in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI –Comitato elettrotecnico italiano- CEI Aggiornato a settembre 2011 15