All` Organismo Pagatore AGEA Ufficio Monocratico Sede All` AVEPA
Transcript
All` Organismo Pagatore AGEA Ufficio Monocratico Sede All` AVEPA
AREA COORDINAMENTO Via Salandra, 13 – 00187 Roma Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770 Prot. N. ACIU.2012.28 (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 25 gennaio 2012 All’ Organismo Pagatore AGEA Ufficio Monocratico Sede All’ AVEPA Via N. Tommaseo, 63-69 35131 PADOVA All’ AGREA Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA All’ Organismo pagatore della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Piazza Città di Lombardia, 1 20100 MILANO All’ ARTEA Via San Donato, 42/1 50127 FIRENZE All’ ARPEA Via Bogino, 23 10123 Torino All’ APPAG Trento Via G.B. Trener, 3 38100 Trento All’ OPPAB Via Crispi, 15 39100 Bolzano All’ ARCEA Via E.Molè 88100 Catanzaro Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA E p.c. Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA Al C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA Al CAA Copagri S.r.l. Via Calabria, 32 00187 ROMA Al Coordinamento CAAGCI Via A.Bargoni, 78 00153 ROMA Al Coordinamento CAALPA Via L.Serra, 37 00153 Roma Al Coordinamento CAA AIPO Via Alberico II, 35 00193 ROMA Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dip.to delle Politiche Comunitarie ed Internazionali di mercato Via XX Settembre 20 00186 ROMA Alla A 2 Regione Puglia Assessorato alle risorse agroalimentari Coordinamento Commissione Politiche agricole Lungomare N. Sauro, 45/47 71100 BARI SIN S.P.A. Via Salandra 13 00187 ROMA OGGETTO: CIRCOLARE PROT. N. ACIU.2011.679 DEL 25 NOVEMBRE 2011. TITOLI DI CONDUZIONE Con la circolare in oggetto sono state apportate alcune modifiche al “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale” allegato alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005. In particolare, si è ritenuto di dover escludere la possibilità che la conduzione di superfici in affitto sia dimostrabile con dichiarazioni unilaterali tramite compilazione del modello di registrazione ai fini fiscali di un contratto di affitto verbale, ovvero con la dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e la conseguente allegazione del modello di registrazione ai fini fiscali. Al riguardo, in relazione ad alcune richieste di chiarimento pervenute, si conferma che le disposizioni di cui alla circolare in oggetto non hanno applicazione retroattiva, e quindi sono applicabili ai soli titoli di conduzione di cui si è chiesto l’inserimento nel fascicolo successivamente alla data della circolare stessa (25 novembre 2011). Esse si applicano altresì - sempre dalla stessa data - ai titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale come rinnovi di titoli già presenti e scaduti (ad esempio, ai rinnovi dei contratti di affitto). In ogni caso, ad ulteriore chiarimento di quanto già riportato nella circolare in oggetto, si ribadisce che, sulla base della normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici (cfr. articolo 41, legge 3 maggio 1982, n. 203), per i contratti di affitto è sufficiente una scrittura privata e, anche se il rapporto d’affitto ha durata ultranovennale, tali contratti sono soggetti esclusivamente alla registrazione ai fini fiscali. Inoltre, occorre precisare che, per un mero errore, la circolare in oggetto conservava la possibilità di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva per comprovare un rapporto di comodato: ovviamente, anche tale possibilità è da ritenere abrogata, e così conseguentemente, nell’ambito del Codice 5 (Consistenza territoriale – Comodato) dell’allegato 2 della nota del 20 aprile 2005 sopra richiamata, è abrogato il Codice 5 – 15 (nel caso di contratto verbale, dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante la qualità del comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante), mentre rimane invariato il Codice 5 – 14 (contratto, nel caso di atto scritto). Infine, dopo ulteriori approfondimenti della materia conseguenti alle segnalazioni di alcuni Organismi pagatori, Regioni e CAA, si ritiene che, fermo restando quanto sopra esposto e quanto indicato nella circolare in oggetto, al fine di superare le problematiche evidenziate in materia di reperibilità di tutti i soggetti interessati, sia possibile comprovare il possesso di un valido titolo di conduzione di superfici con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nei seguenti casi: a) la conduzione di superfici da parte di un coerede/comproprietario è provata con dichiarazione del medesimo attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri comproprietari/coeredi; b) la conduzione da parte di un terzo di superfici di proprietà di più coeredi/comproprietari è provata con dichiarazione del conduttore attestante la conduzione della superficie in questione E: 1) dichiarazione di uno dei coeredi/comproprietari che esprime il consenso alla conduzione della medesima superficie di tutti i coeredi/comproprietari ovvero 2) 3 dichiarazione di uno dei coeredi/comproprietari che attesti l’esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile. In tali casi codesti Organismi pagatori registrano nei sistemi informativi anche il codice fiscale del coerede/comproprietario concedente che effettua una delle dichiarazioni di cui sopra. IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO F.to: F. Martinelli 4