citta` di gallipoli - Comune di Gallipoli

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citta` di gallipoli - Comune di Gallipoli
CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Area N° 2 - Polizia Comunale e amministrativa
IL DIRIGENTE
Ordinanza n. 332 del 07/12/2007
Oggetto: Rimozione di impianto pubblicitario abusivo a carico della Ditta EURO TRADE
CENTER nella persona del Sig. Antonio Rosario Manno nella qualità di
Amministratore Unico ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento per la disciplina e
l’installazione di mezzi pubblicitari” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.47 del 28.06.1994; Art.. 24 del D. Lgs 15 Novembre 1993, n° 507 e
art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Visto il rapporto n. 0045113 del 13/10/2007, con il quale il Comando di Polizia Municipale ha
accertato che in via Ex SS 274 Gallipoli-Taviano nel tratto iniziale, direzione Taviano e
compreso tra la rotatoria posta all’intersezione con Via Capo di Leuca - Corso Italia e sino al
ivi esistente supermercato denominato MD Discount, erano installati n. 24 cartelli pubblicitari
di varie misure (mediamente di Mt. 1,40 x 2,00) costituiti da manufatti bidimensionali
supportati da idonea struttura di sostegno in metallo stabilmente infissa nel suolo mediante
appositi plinti in conglomerato cementizio, con entrambe le facciate finalizzate alla diffusione
di messaggi pubblicitari la cui analitica individuazione è riportata nell’ivi contenuto prospetto e
nelle allegate schede fotografiche di rilievo.
Considerato:
che nel predetto rapporto veniva evidenziato che è stata rilevata l’esecuzione di pubblicità
abusiva effettuata a mezzo di un impianto pubblicitario del tipo cartello pubblicitario
costituito da manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno in
metallo stabilmente infissa nel suolo mediante appositi plinti in conglomerato cementizio,
con entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui
all’allegata rilevazione fotografica dalla cui targhetta identificativa (prevista Art. 23,
comma 6 e comma del CdS nonché dell’art. 55 del Regolamento di attuazione del CdS)
si rilevava che l’impianto è nella disponibilità della ditta “La Dispensa della Nonna” con
sede in Gallipoli, al c.so Roma;
che il materiale pubblicitario in questione deve essere rimosso ai sensi dell’art. 24 del D.
Leg.vo 15 Novembre 1993, n° 507 indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni
amministrative conseguenti alla violazione;
Constatato che l’accertamento effettuato comporta violazione alle seguenti norme applicabili
sia in relazione al regime autorizzatorio degli impianti pubblicitari (cartelli pubblicitari) in
questione che in funzione della loro assogettabilità al regime previsto dalle disciplina
urbanistico edilizia e quindi in relazione all’assoggettabilità dell’opera al regime del permesso
di costruire si ritiene opportuno fornire al richiedente i seguenti ulteriori elementi di
valutazione:
(Ordinanza n.332 del 07/12/2007 ) - pag. 1 di 5
-l’art. 23 co. 4 del N.CdS stabilisce che “ la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari
lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’Ente
proprietario della strada (…)”;
-il “Regolamento per l’applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del
28.06.1994, nell’ambito dell’allegato “B”, art. 4 del “Regolamento per la disciplina e
l’installazione di mezzi pubblicitari”), statuisce che“ chiunque intenda installare mezzi
pubblicitari dovrà farne preventiva richiesta al Sindaco (Dirigente), al fine di ottenere
l’autorizzazione”;
-la previsione della necessità del rilascio di una specifica autorizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale è ribadita, poi, anche dall’art. 6 delle “Norme di attuazione”
del “Piano Triennale Generale per l’impiantistica pubblicitaria pubblica e privata” ”, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 13.04.1999;
-la necessità di richiedere ed ottenere una apposita autorizzazione, ora permesso di
costruire, per gli impianti pubblicitari è contenuta nell’art. 2 del Regolamento Edilizio
Comunale, al comma 2, lett. p), che ricomprende espressamente tra le opere soggette ad
autorizzazione edilizia “……il collocamento di insegne, mostre, cartelli ed affissi pubblicitari
od interrogatori………” , fattispecie nella quale evidentemente rientra il caso de quo, e che
quindi, l’Ufficio competente, solo a seguito dell’inoltro di un’istanza specifica dell’interessato e
della conseguente analisi circa la categoria, il numero, la tipologia di cartelloni e sulla base
di un’indagine conoscitiva relativa alle specificità della realtà territoriale locale, può rilasciare
o meno;
-Il D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera e), definisce gli “interventi di nuova costruzione”
come quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e che sono comunque da
considerarsi tali per effetto della successiva lettera e.3 “la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di
suolo inedificato;” detti interventi per l’effetto del successivo art. 10 sono da sottoporre alla
disciplina del permesso di costruire. Dalla formulazione normativa e dalla costante
giurisprudenza in materia rileva ai fini della qualificazione di opera edilizia costituente “nuova
costruzione” che i manufatti comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo
(C. Stato, sez. VI, n. 419/2003), modificando lo stato dei luoghi, e tali trasformazioni e le
modifiche siano, almeno potenzialmente, perduranti nel tempo (Cass. Penale, sez. III, n.
6172/94), anche a prescindere dalla incidenza sul carico urbanistico (T.A.R. Sicilia, sez. I, n.
552/2001). In tal senso la giurisprudenza ha ritenuto sussistere nuova costruzione anche nel
caso di realizzazione di insegne pubblicitarie che abbiano dimensioni non trascurabili e siano
stabilmente ancorate al suolo, anche se non infisse (Cass. Penale, sezione VI, 19/09/1999);
-il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune ha rilasciato espresso parere in data 17.01.2006
nel quale, interpellato proprio in merito alla questione della necessità di richiedere apposito
permesso di costruire, nell’ipotesi di collocazione di cartelloni pubblicitari nell’ambito del
territorio comunale, ha chiarito che …”ogni opera edilizia all’interno dell’area vincolata è
soggetta a Permesso di Costruire previa autorizzazione paesaggistica. Per le opere da
realizzare su aree non soggette a vincolo paesaggistico va sempre richiesto il permesso di
costruire in attesa che la questione sia regolamentata a livello comunale” ;
-la Cassazione, sezione prima civile, con sentenza n. 15326/05 ” ha avuto modo di
esprimersi in merito alla disciplina dell’installazione di cartelli pubblicitari, affermando che
l’installazione è soggetta a tre distinte autorizzazioni e precisamente: Autorizzazione
edilizia/urbanistica; Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico; Autorizzazione per
l’installazione dei mezzi pubblicitari. Provvedimenti tutti a loro volta sottoposti alle relative
discipline e nulla osta sopra richiamati.
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Rilevato altresì che il terreno su cui insistono gli impianti pubblicitari oggetto di accertamento
è di proprietà comunale;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;
Visto l’art. 23 “Pubblicità sulle strade e sui veicoli” del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo
Codice della strada”;
Visti gli artt. 4 e 11 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina e l’installazione dei
mezzi pubblicitari” approvato ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per l’applicazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche
affissioni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 28.06.1994;
Vista la comunicazione effettuata in data 29.10.2007, prot. n. 0047376 e notificata in data
05/11/2007 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Legge 241/90 di avvio del
procedimento amministrativo di rimozione dell’impianto pubblicitario meglio identificato in
premessa e riportato nella successiva scheda di rilievo fotografico di cui al rapporto citato;
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Dato atto che è decorso il termine concesso con la comunicazione di cui al punto precedente
e che non sono state prodotte memorie od osservazione alcuna;
ORDINA
al Signor responsabile dell’esercizio pubblico della Dispensa della Nonna, sopra meglio
generalizzato,
di rimuovere, entro il termine di gg. 5 dalla data di notifica del presente atto, gli impianti
pubblicitari abusivi in argomento ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale
ai fini di incaricare apposita ditta all’esecuzione del provvedimento e alla Polizia Municipale,
organo accertatore, per la successiva notificazione alle parti interessate e per la vigilanza
sull’adempimento degli obblighi che conseguono.
AVVISA
il medesimo responsabile che, in caso di inottemperanza al presente ordine di rimozione
entro il termine stabilito, si provvederà d’ufficio, addebitando le spese sostenute e che la
presente ordinanza costituisce anche atto di formale diffida all’esecuzione del provvedimento
ai sensi dell’art. 5 del TULPS e che gli impianti pubblicitari rimossi saranno posti sotto
sequestro a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia nonché dell’imposta
e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi se ed in quanto dovuti.
COMUNICA
che la responsabilità del procedimento amministrativo sanzionatorio inerente il
provvedimento di rimozione è assegnata al Dirigente dell’UTC comunale o suo funzionario
delegato.
Contro il presente atto definitivo è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia-Sezione di Lecce,
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, nei termini e nei modi previsti dalla legge 6
dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi
giorni
IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore Patrizio Giannone
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal ................................... al .........................
all'albo pretorio del Comune.
Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE
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