VIANINI INDUSTRIA
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VIANINI INDUSTRIA SOCIETA’ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE Euro 30.105.387 SEDE IN ROMA - 00195 VIA MONTELLO,10 RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28 GIUGNO 2016 AI SENSI DELL’ART. 125 -TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E DELL’ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 Signori Azionisti, è stata convocata l’Assemblea Straordinaria per il giorno 28 giugno 2016 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 luglio 2016 ore 12,00, in Roma via Barberini, 28, per deliberare sul seguente ordine del giorno: Modifica degli articoli 1 e 4 dello Statuto. Introduzione di un nuovo articolo 17. Ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e dell’art. 72 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ed in conformità all’allegato 3A al medesimo Regolamento di seguito è riportata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla materia posta all’ordine del giorno. *** Signori Azionisti, Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria S.p.A. (la “Società” o “Vianini Industria”) Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello Statuto Sociale. Premessa Le modifiche statutarie infra descritte sono state ritenute opportune in considerazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 aprile 2016, concernente la dismissione del ramo d’azienda industriale, riguardante, tra l’altro, la produzione dei manufatti in cemento armato precompresso (il “Business Industriale”). La Società è nata nel 1980 a seguito dello scorporo delle attività di produzione di manufatti in cemento armato (tubi, traversine, pali per elettrodotto e conci per galleria) originariamente svolte, unitamente alle attività nel settore dei lavori pubblici, da un’unica società sotto la denominazione “Vianini Società per Azioni”. Nel corso degli anni le attività che hanno rappresentato l’ossatura ed il fiore all’occhiello della Vianini Industria sono andate perdendo di rilevanza nel panorama industriale nazionale. In particolare, per ______________________________________________________________________________ TELEGRAFO: VIANINI INDUSTRIA - ROMA - TELEFONO 374921 (r.a.) - TELEFAX 37492383 R.I. ROMA 3798/80 - C.C.I.A. ROMA 461017 - C. FISC. N. 03873920585 - P. IVA 01252941008 VIANINI INDUSTRIA S.p.A. quanto riguarda gli acquedotti, l’ultimo progetto idrico di una certa rilevanza risale oramai a più di 30 anni fa mentre, per quanto riguarda i settori dei pali e delle traversine ferroviarie, da un mercato di sostituzione tecnologica si è gradatamente passati ad un mercato di mera manutenzione. Di conseguenza, tenuto conto dell’andamento e dell’evoluzione del mercato, la Società ha dismesso il settore pali e non ha più ritenuto opportuno investire negli altri settori (tubi e traverse), accumulando temporaneamente disponibilità in attività finanziarie da investire in una nuova missione. Peraltro, nel corso degli ultimi anni, la necessità di ricercare un nuovo scopo societario verso il quale orientare l’attività svolta dalla Società è stata più volte prospettata nel corso delle assemblee dei soci. Coerentemente con l’orientamento emerso in occasione delle riunioni consiliari, nella seduta del 13 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l’altro, di procedere alla dismissione del ramo d’azienda industriale in quanto ritenuto non più di interesse della Società. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire mandato all’Amministratore Delegato per individuare le migliori modalità tecniche per addivenire alla dismissione del Business Industriale, i cui tempi saranno definiti dall’Amministratore Delegato stesso, anche mediante il conferimento di incarichi ad esperti ed advisor indipendenti ai fini della valutazione del Business Industriale e dell’individuazione delle migliori modalità tecniche per addivenire alla sua dismissione. La Società ritiene che il processo di dismissione del comparto industriale possa ragionevolmente concludersi entro il corrente esercizio 2016, salvi eventuali ritardi dovuti alle modalità tecniche di attuazione. La scelta strategica dianzi descritta si inquadra nell’ambito del più ampio obbiettivo della Società di dismettere attività ritenute non più di interesse al fine di promuovere il business della Società in altri settori che, sulla base delle analisi svolte alla data odierna, risultano avere maggiori prospettive di crescita. In tale contesto, il medesimo Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2016 ha deliberato di acquistare da ICAL 2 S.p.A. il 100% del capitale di Domus Italia S.p.A., società attiva nel settore immobiliare, che detiene, direttamente e indirettamente, un consistente portafoglio immobiliare sito in Roma, come comunicato al mercato in data 14 aprile 2016. Il contratto di acquisizione della partecipazione in Domus Italia S.p.A. è stato sottoscritto in data 14 aprile 2016. La società con l’acquisto di Domus Italia S.p.A. e la futura dismissione del comparto industriale, già deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha intrapreso una nuova via comunque compatibile con la sua vocazione originaria, come già avvenuto in altre occasioni, al fine di riposizionarsi nell’ambito del mercato immobiliare che si presenta dinamico e con prospettive di lungo periodo. Pertanto, a parere del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del fatto che la dismissione del Business Industriale determina una sostanziale modifica dell’attività concretamente esercitata dalla Società e dell’acquisto della partecipazione in Domus Italia S.p.A, si rende necessario adeguare l’oggetto sociale indicato nello Statuto. In tale contesto appare opportuno, inoltre, procedere alla modifica della denominazione sociale (da “VIANINI INDUSTRIA – Società per Azioni” a “VIANINI Società per Azioni”),. Poiché la Società continuerà a gestire, direttamente o indirettamente, le attività afferenti al Business Industriale, si rende infine necessario introdurre un nuovo articolo 17 nello Statuto che contenga una disciplina transitoria. *** 2 ______________________________________________________________________________ TELEGRAFO: VIANINI INDUSTRIA - ROMA - TELEFONO 374921 (r.a.) - TELEFAX 37492383 R.I. ROMA 3798/80 - C.C.I.A. ROMA 461017 - C. FISC. N. 03873920585 - P. IVA 01252941008 VIANINI INDUSTRIA S.p.A. A. I CONTENUTI DELLE MODIFICHE Di seguito viene riportata l’esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto. Modifica dell’articolo 1 dello Statuto in relazione alla denominazione sociale Si propone di modificare l’articolo 1 dello Statuto al fine di rendere evidente, anche nella denominazione sociale, il riposizionamento della Società che non sarà, pertanto, più associata al settore industriale. Testo Vigente Testo Proposto TITOLO I TITOLO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ART. 1 – DENOMINAZIONE ART. 1 – DENOMINAZIONE E' costituita una Società per Azioni sotto la E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "VIANINI INDUSTRIA - Società per denominazione "VIANINI Società per Azioni" che è Azioni" che è retta dal presente Statuto. retta dal presente Statuto. Modifica dell’articolo 4 dello Statuto in relazione all’oggetto sociale Alla luce dell’intervenuto cambiamento del core business della Società, si propone di modificare l’articolo 4 dello Statuto, al fine di allineare l’oggetto sociale indicato nello Statuto con l’attività esercitata dalla Società. Testo Vigente Testo Proposto TITOLO I TITOLO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ART. 4 – OGGETTO ART. 4 – OGGETTO La Società ha il seguente oggetto perseguibile sia in La Società ha per oggetto l’acquisto, la vendita, Italia sia all'Estero: la permuta, la locazione, l’amministrazione, la a) esercitare l'industria della lavorazione dei costruzione e la gestione di beni immobili ed manufatti in cemento ed industrie congeneri o ogni attività immobiliare attinente ed affine. complementari; La Società potrà a tal fine compiere tutte le b) eseguire lavori di demolizione, sterri, movimenti di operazioni mobiliari ed immobiliari (esclusa la terra con eventuali opere murarie ed in cemento mediazione armato; edifici civili, industriali e monumentali, con (esclusa la raccolta del risparmio), commerciali opere connesse ed accessorie, sia con sistemi ed industriali comunque necessarie ed anche tradizionali sia con moderne prefabbricazioni, opere solo opportune ad assumere, nel rispetto e con i speciali in cemento armato, impianti tecnologici e limiti e l’osservanza della legge, partecipazioni in e l’intermediazione), 3 ______________________________________________________________________________ TELEGRAFO: VIANINI INDUSTRIA - ROMA - TELEFONO 374921 (r.a.) - TELEFAX 37492383 R.I. ROMA 3798/80 - C.C.I.A. ROMA 461017 - C. FISC. N. 03873920585 - P. IVA 01252941008 finanziarie VIANINI INDUSTRIA S.p.A. lavori speciali per l'edilizia; lavori stradali, opere altre società ed imprese aventi scopi analoghi, stradali speciali; acquedotti e fognature; lavori di affini o complementari, nelle forme ed alle difesa e di sistemazione idraulica; lavori idraulici condizioni speciali; lavori marittimi; dighe; gallerie; armamento determinate ed opere ferroviarie; impianti per la produzione e nonché – sempre ai fini di quanto sopra indicato distribuzione di energia e relative opere murarie; – concedere fidejussioni ed in genere garanzie carpenteria metallica; impianti di telecomunicazioni; reali e personali anche a terzi, assumere mutui lavori ed opere speciali varie; fornitura in opera ed ipotecari installazione bancaria. di impianti ed apparecchi di che e saranno di dall’Organismo compiere volta in volta Amministrativo, qualsiasi operazione sollevamento e trasporto; Per ottimizzare la gestione delle liquidità non c) assumere appalti e cessioni di lavori e forniture di investite nelle attività caratteristiche, la Società materiali e macchinari edilizi ed affini; potrà investire in titoli azionari, obbligazionari e d) comprare, vendere, amministrare, costruire, finanziari. trasformare beni immobili, sia rustici sia urbani; e) promuovere imprese edilizie, industriali, commerciali, finanziarie, di leasing ed assumere interessenze in imprese che abbiano attinenza o affinità con l'oggetto sociale; f) acquistare e vendere brevetti che abbiano attinenza con l'oggetto sociale; g) compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria che abbia in qualsiasi modo attinenza o affinità con le attività sociali, o che venga ritenuta idonea per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche; h) per lo sviluppo delle attività la Società ha facoltà di assumere mutui attivi e passivi, di dare garanzie e prestare avalli e fideiussioni a favore di terzi in qualsiasi forma. Introduzione di un nuovo articolo 17 contenente una speciale disciplina transitoria Si propone di introdurre un nuovo articolo contenente una speciale disciplina transitoria applicabile sino alla prima tra (i) la data di completamento della dismissione delle attività afferenti il Business Industriale e (ii) il 31 maggio 2018. In particolare, sino a tale momento, l’oggetto sociale avrà il contenuto indicato nel testo del nuovo articolo 17. TITOLO IV TITOLO IV NORME FINALI NORME FINALI ART. 17 – NORMA TRANSITORIA Sino al 31 maggio 2018, l’Articolo 4 avrà il 4 ______________________________________________________________________________ TELEGRAFO: VIANINI INDUSTRIA - ROMA - TELEFONO 374921 (r.a.) - TELEFAX 37492383 R.I. ROMA 3798/80 - C.C.I.A. ROMA 461017 - C. FISC. N. 03873920585 - P. IVA 01252941008 VIANINI INDUSTRIA S.p.A. seguente contenuto: ART. 4 – OGGETTO 4.1 La Società ha per oggetto l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l’amministrazione, la costruzione e la gestione di beni immobili ed ogni attività immobiliare attinente ed affine. La Società potrà a tal fine compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l’intermediazione), finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio), commerciali ed industriali comunque necessarie ed anche solo opportune ad assumere, nel rispetto e con i limiti e l’osservanza della legge, partecipazioni in altre società ed imprese aventi scopi analoghi, affini o complementari, nelle forme ed alle condizioni che determinate saranno di dall’Organismo volta in volta Amministrativo, nonché – sempre ai fini di quanto sopra indicato – concedere fidejussioni ed in genere garanzie reali e personali anche a terzi, assumere mutui ipotecari e compiere qualsiasi operazione bancaria. Per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche, la Società potrà investire in titoli azionari, obbligazionari e finanziari. 4.2 La società potrà altresì: (a) esercitare l’industria della lavorazione dei manufatti in cemento ed complementari; industrie (b) congeneri eseguire lavori o di demolizione, sterri, movimenti di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato; edifici civili, industriali e monumentali, con opere connesse ed accessorie, sia con sistemi tradizionali sia con moderne prefabbricazioni, opere speciali in cemento armato, impianti tecnologici e lavori speciali per l'edilizia; lavori stradali, opere stradali speciali; acquedotti e fognature; lavori di difesa e di sistemazione idraulica; lavori idraulici speciali; lavori marittimi; dighe; gallerie; armamento ed opere 5 ______________________________________________________________________________ TELEGRAFO: VIANINI INDUSTRIA - ROMA - TELEFONO 374921 (r.a.) - TELEFAX 37492383 R.I. ROMA 3798/80 - C.C.I.A. ROMA 461017 - C. FISC. N. 03873920585 - P. IVA 01252941008 VIANINI INDUSTRIA S.p.A. ferroviarie; impianti distribuzione murarie; di per la produzione energia e relative carpenteria metallica; e opere impianti di telecomunicazioni; lavori ed opere speciali varie; fornitura in opera ed installazione di impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto; (c) assumere appalti e cessioni di lavori e forniture di materiali e macchinari edilizi ed affini. B. IL DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI CHE NON ABBIANO CONCORSO A DELIBERARE LA MODIFICA DELL’OGGETTO SOCIALE. La modifica dell’articolo 4 dello Statuto sociale che si propone di deliberare determinerà, ove approvata, un mutamento dell’attività sociale, che sarà concentrata nel settore immobiliare. Pertanto, la modifica proposta determinerà, ove approvata, l’insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso all’adozione della deliberazione, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), del Codice Civile. A seguito della summenzionata modifica dello Statuto Sociale, sarà legittimato all’esercizio del diritto di recesso ciascun titolare di azioni ordinarie della Società che non abbia concorso all’adozione della deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, a condizione che lo stesso risulti titolare delle azioni ordinarie in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso in data anteriore a quella della deliberazione relativa alla suddetta modifica dell’articolo 4 dello Statuto sociale da parte dell’Assemblea Straordinaria e ne mantenga la titolarità fino alla ricezione della Comunicazione (come di seguito definita). Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 127-bis, comma 2, del TUF, si intenderà non aver concorso all’approvazione della deliberazione ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, del Codice Civile, e pertanto legittimato all’esercizio del diritto di recesso, l’azionista in favore del quale la registrazione in conto delle azioni sia effettuata successivamente alla data indicata nell’articolo 83sexies, comma 2, del TUF (c.d. “record date”, ovvero il 17 giugno 2016) ma prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea Straordinaria in data 28 giugno 2016, chiamata a deliberare sulla modifica dello Statuto Sociale. La dichiarazione di recesso dovrà essere inviata alla Società mediante raccomandata, dagli azionisti legittimati, entro e non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della deliberazione assembleare che legittima il recesso. La dichiarazione dovrà riportare: (i) i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio del Socio recedente per le comunicazioni relative alla procedura, ivi incluso il numero di telefono ed indirizzo email; (ii) il numero e la categoria di azioni per le quali il diritto è esercitato; (iii) il codice IBAN del conto corrente dell’azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni; (iv) l’indicazione dell’intermediario presso cui sono depositate le azioni. 6 ______________________________________________________________________________ TELEGRAFO: VIANINI INDUSTRIA - ROMA - TELEFONO 374921 (r.a.) - TELEFAX 37492383 R.I. ROMA 3798/80 - C.C.I.A. ROMA 461017 - C. FISC. N. 03873920585 - P. IVA 01252941008 VIANINI INDUSTRIA S.p.A. L’azionista recedente dovrà altresì allegare alla dichiarazione un’apposita comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato (la “Comunicazione”), attestante: (i) la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso il giorno dell’assemblea la cui delibera ha legittimato l’esercizio del diritto di recesso e (ii) la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso alla data della Comunicazione e (iii) che le azioni oggetto di recesso sono libere da pegni o altri gravami a favore di terzi. Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegni o da altri vincoli in favore di terzi, il socio recedente dovrà, altresì, allegare alla dichiarazione di recesso una dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alle istruzioni del socio recedente. Ai sensi dell’articolo 2437-bis, comma 2, del Codice Civile e delle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni della Società oggetto di recesso non potranno essere cedute e il rilascio della Comunicazione comporterà il blocco delle azioni ad opera dell’intermediario sino alla loro liquidazione. Ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, il corrispettivo spettante a ciascun azionista ordinario che eserciti il diritto di recesso sarà pari alla media aritmetica semplice dei prezzi di chiusura di borsa delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria convocata per deliberare la modifica dello Statuto, moltiplicato per il numero di azioni ordinarie per le quali sarà stato validamente ed efficacemente esercitato il diritto di recesso da parte di ciascun azionista recedente. La Società ha già provveduto a comunicare l’esatto valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie ai fini del recesso, pari a Euro 1,21 per ciascuna azione, con pubblicazione di un avviso sul sito internet della Società www.vianiniindustria.it e sul quotidiano “Il Messaggero” rispettivamente in data 20 aprile 2016 e 21 aprile 2016. Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell’esercizio del diritto di recesso non definibili prima della data dell’Assemblea, tra cui la data di effettiva iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese, verranno rese note dalla Società – unitamente alle indicazioni di dettaglio circa i termini e le modalità di esercizio del diritto, nonché di pagamento del corrispettivo del recesso – con le modalità previste dalla normativa vigente. In conformità all’articolo 2437-bis, comma 3, del Codice Civile, il recesso non potrà essere esercitato e, se già esercitato, sarà privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società dovesse revocare la delibera che lo legittima. Nel caso in cui uno o più Azionisti esercitino il diritto di recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità all’articolo 2437-quater del Codice Civile. In particolare, i termini dell’offerta in opzione ai soci che non abbiano receduto delle azioni rispetto a cui è stato esercitato il diritto di recesso, nonché le modalità per l’esercizio del relativo diritto di opzione, saranno resi noti con le modalità previste dalla normativa vigente (in particolare si precisa che è prevista la pubblicazione di un avviso sul quotidiano “Il Messaggero”, oltre che sul sito internet della Società www.vianiniindustria.it). *** Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera: 7 ______________________________________________________________________________ TELEGRAFO: VIANINI INDUSTRIA - ROMA - TELEFONO 374921 (r.a.) - TELEFAX 37492383 R.I. ROMA 3798/80 - C.C.I.A. ROMA 461017 - C. FISC. N. 03873920585 - P. IVA 01252941008 VIANINI INDUSTRIA S.p.A. “L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Vianini Industria S.p.A, esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera: • di approvare la modifica degli articoli 1e 4 dello Statuto Sociale; l’introduzione di un nuovo articolo 17 così come indicato nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e dell’art. 72 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ed in conformità all’allegato 3A al medesimo Regolamento. • di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di introdurvi ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta di natura formale che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge. ” Roma, 11 maggio 2016 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Mario Delfini 8 ______________________________________________________________________________ TELEGRAFO: VIANINI INDUSTRIA - ROMA - TELEFONO 374921 (r.a.) - TELEFAX 37492383 R.I. ROMA 3798/80 - C.C.I.A. ROMA 461017 - C. FISC. N. 03873920585 - P. IVA 01252941008
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