Regolamento acquedotto - Comune di Sassoferrato

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Regolamento acquedotto - Comune di Sassoferrato
COMUNE DI SASSOFERRATO
Piazza Matteotti, 1 Telefono : 0732/9561 Fax : 0732/956234
E – mail : [email protected]
Web : http://www.cadnet.marche.it/sassoferrato
REGOLAMENTO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE DI PUBBLICI
ACQUEDOTTI
Art.1
NORME GENERALI
Il Comune di Sassoferrato, nei limiti delle disponibilità e delle potenzialità degli acquedotti
comunali, concede a richiesta, una determinata quantità di acqua ad uso privato, sotto
l’osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.
Art. 2
RETE DI DISTRIBUZIONE
L’acqua potabile ad uso privato, di norma viene somministrata per i soli edifici ubicati in
vie, piazze, frazioni o accasati provvisti di rete di distribuzione qualora il numero delle
concessioni richieste e la loro importanza sia tale da renderlo conveniente.
Art. 3
RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
L’Amministrazione comunale, in casi eccezionali, e qualora le disponibilità idriche lo
consentano, può autorizzare a chi ne faccia richiesta, la derivazione dalla rete di
distribuzione di un pubblico acquedotto a servizio di località, accasati e case sparse che
ne siano sprovviste, a spese del richiedente e secondo direttive del Servizio Acquedotti
Comunali. Sono vietate derivazioni da condotte prementi o adduttrici ad eccezione di casi
particolari e che comunque non rechino pregiudizio alla regolare distribuzione. I privati
possessori di pozzi e sorgenti dovranno utilizzarli in modo da rendere impossibile il refluire
di acqua privata nella condotta pubblica. Per ciò che riguarda gli impianti di autoclave
centralizzati dovrà essere posto un contatore generale in ingresso la cui lettura dovrà
corrispondere alla sommatoria degli utilizzi parziali. In caso di discordanza il maggiore
consumo verrà addebitato in parti uguali ai singoli utenti interessati. E’ vietato altresì
condottare permanentemente acqua al dì fuori degli immobili per i quali esista la
concessione, salvo apposita autorizzazione. Sono consentiti apparecchi di utilizzo posti in
aderenza alle murature esterne dell’ immobile medesimo. Gli impianti esistenti dovranno
essere adeguati alle presenti disposizioni ed i contravventori sono passibili della
rescissione del contrato o della sospensione del nuovo allaccio, oltre alle sanzioni di cui al
successivo art.16.
Art. 4
MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA
Il Comune assume l’obbligo della manutenzione fino al contatore delle derivazioni idriche
realizzate direttamente e di quelle successivamente adeguate ai sensi del successivo art.
5. Resta a carico dell’utente la manutenzione, fino alla condotta comunale, delle
derivazioni esistenti non sottoposte ad adeguamento. Resta a carico dell’utente la
manutenzione del proprio impianto di utilizzo. E’ espressamente vietato derivare
condutture idriche prima del contatore, pena le sanzioni di cui all’art. 16 e la rescissione
immediata dal contratto con distacco dell’utenza.
Art. 5
LAVORI DI DERIVAZIONE DALLA RETE IDRICA COMUNALE
I lavori per la realizzazione della derivazione idrica, compreso il materiale, sono a totale
carico dell’utente, ma verranno realizzati direttamente e/o attraverso ditte specializzate
dal Comune, previo addebito all’utente delle somme necessarie. Il concessionario,
successivamente alle domande di fornitura, provvederà al versamento dell’anticipo delle
spese redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale. Il Comune potrà dietro formale richiesta del
concessionario, assumere in carico le derivazioni esistenti. A tal fine eseguirà a spese del
concessionario, i lavori di adeguamento e miglioria ritenuti necessari dall’Ufficio Tecnico
Comunale. La manutenzione delle derivazioni esistenti non sottoposte ad adeguamento,
resta a carico del concessionario. In mancanza, il Comune effettuerà i necessari interventi
di manutenzione addebitando il costo all’interessato o provvederà alla sospensione
dell’erogazione.
Art. 6
INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
La fornitura e posa in opera dei contatori è riservata al Comune. E’ vietata qualsiasi forma
di manomissione del contatore che sarà debitamente sigillato dagli addetti. L’asportazione
del sigillo comporterà un addebito di consumo all’utente pari al triplo del minimo
contrattuale, oltrechè le sanzioni di cui all’art. 16.
Art. 7
MANUTENZIONE IMPIANTI
I concessionari sono tenuti alla perfetta manutenzione dei loro impianti di utilizzo e sono
responsabili di qualsiasi guasto sia nella tubatura che negli apparecchi fino al rubinetto di
arresto del contatore. Non eseguendo essi i lavori di riparazione e modificazione
riconosciuti necessari dal Servizio Acquedotti Comunale, l’Ente sarà in diritto o di farli
eseguire d’ufficio a spese del concessionario o di sospendere l’erogazione dell’acqua,
senza bisogno di speciali autorizzazioni.
Art. 8
CONCESSIONI
Le domande di concessione, redatte in carta legale dagli utenti, debbono essere dirette dal
Sindaco ed indicare:
a) generalità del richiedente e numero di codice fiscale;
b) quantità di acqua potabile richiesta ed uso;
c) punto di derivazione della conduttura e quello di installazione del contatore;
d) accettazione senza riserve delle disposizioni del presente regolamento.
Ogni concessione dovrà risultare da apposito contratto, nel quale sarà inserita la clausola
che si intendono in essa incluse tutte le disposizioni del presente regolamento. Prima della
stipula del contratto ogni concessionario deve versare all’Economo Comunale un diritto
fisso di allaccio che sarà stabilito con separato atto deliberativo. Tutte le spese di contratto
sono a totale carico del concessionario.
Art. 9
DURATA DELLE CONCESSIONI
La concessione avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in
anno qualora non sia intervenuta disdetta da una delle parti almeno un mese prima della
scadenza. La disdetta dovrà essere data per iscritto. Indipendentemente dalla stipula del
contratto la durata della concessione sarà computata dal 1° gennaio successivo. Qualora
una abitazione non sia occupata per trasferimento in corso d’anno del proprietario o del
locatario, il cocessionario ha facoltà di disdire il contratto anche in corso d’anno, in tal caso
la disdetta avrà effetto dal trimestre successivo a quello in cui è stato segnalato l’evento.
La diminuizione o l’interruzione del deflusso di acqua, come la sospensione temporanea
delle derivazioni private, qualunque ne sia il motivo determinante, non daranno mai diritto
ad abbuoni od indennizzi di sorta nè tanto meno a riduzioni del canone.
Art. 10
DIVIETO DI SUB CONCESSIONE _-
USO DELL’ACQUA
E’ vietato all’utente di subconcedere l’acqua avuta in concessione, in tutto od in parte, ad
altri proprietari e così anche di consentire altri innesti di derivazione a valle del contatore.
L’acqua non potrà essere destinata ad uso diverso da quello indicato nella concessione.
Art. 11
LETTURA DEI CONTATORI
La rilevazione del consumo dell’acqua sarà effettuata dagli agenti del Comune all’uopo
incaricati od eventualmente da ditta specializzata incaricata dal Comune. Gli agenti
hanno diritto al libero accesso, senza obbligo di preavviso, sullo stabile nel quale si
usufruisce dell’acqua per eseguirvi lettura del contatore, verifiche o contestazioni. Qualora
l’utente vi si opponga o qualora per la sua assenza non fosse possibile l’accesso degli
agenti e comunque non si rendesse possibile la lettura del contatore, l’utente sarà
formalmente invitato a fornire lui stesso la lettura del contatore nei successivi dieci giorni,
trascorsi i quali, il contratto di concessione si intenderà rescisso e sarà provveduto senza
ulteriore preavviso all’interruzione della derivazione, senza che l’utente sia esonerato dal
pagamento integrale del canone. Il ripristino della derivazione è subordinato al pagamento
del diritto fisso di allaccio di cui all’art. 8. La bolletta di accertamento rilasciata agli utenti
dall’incaricato della lettura ha valore di notifica e la mancata contestazione nei quindici
giorni successivi rende definitivo l’accertamento anche agli effetti della fatturazione.
Art. 12
VERIFICHE DEL CONTATORE
I concessionari possono sempre chiedere la verifica straordinaria del contatore per
controllarne l’esattezza del funzionamento. All’uopo dovranno allegare alla richiesta la
ricevuta di un deposito da effettuarsi presso l’Economo Comunale, di un importo da
determinare con separato atto deliberativo. Tale somma sarà rimborsata nel solo caso che
sia riscontrato un errore superiore al 10%, ritenendosi tale limite ammesso come
tolleranza. Qualora, per inconvenienti o guasti alla presa, alle condutture o al contatore, il
consumo rilevato risultasse in tutta evidenza diverso da quello presumibile, si procederà a
rettifica d’ufficio, ragguagliandolo a quello dell’anno precedente. I concessionari sono
tenuti in ogni caso a comunicare tempestivamente al Sindaco in forma scritta eventuali
avarie o danneggiamenti del contatore.
Art. 13
PAGAMENTO DEL CANONE
Il pagamento del canone, dei consumi extracontrattuali e del nolo del contatore dovrà
essere effettuato alle scadenze stabilite dal Comune e comunicate agli utenti mediante
apposito avviso contenente gli estremi della fatturazione.
In caso di ritardo nel pagamento, si applicheranno le seguenti penalità:
a) maggiorazione del 5% dell’importo della bolletta per pagamenti effettuati dal 9^ giorno
al 30^ giorno successivo alla scadenza;
b) maggiorazione del 10% dell’importo della bolletta per pagamenti effettuati dal 31^
giorno al 60^ giorno successivo alla scadenza;
c) maggiorazione del 25% dell'importo della bolletta per pagamenti effettuati dal 61^ giorno
al 90^ giorno successivo alla scadenza.
Trascorsi 90 giorni dal termine ultimo della scadenza del pagamento, l'Ufficio Tributi
comunica all'utente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il mancato
pagamento della bolletta (comprensiva della sanzione di cui al punto c)) e qualora lo
stesso non vi provveda nei 15 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, il
contratto si intende risolto ad ogni effetto e la derivazione sarà interrotta.
La riattivazione della derivazione è subordinata alla stipula di un nuovo contratto ed il
pagamento del diritto fisso di allaccio di cui all’art. 8.
Art.13 bis
ESENZIONI
In caso di calamità naturali la Giunta Comunale può con apposito atto esonerare dal
pagamento del canone annuo anticipato di fornitura idrica gli utenti che hanno subito danni
alla loro abitazione.
Art. 14
NORME FINALI
Qualora gli agenti del Comune rilevassero contatori collocati in posizione tale da non
consentire la lettura agevole o una sufficiente protezione, contesterà immediatamente
l’irregolarità. L’utente nei 10 giorni successivi alla notifica è tenuto alla rimozione degli
ostacoli che impediscono la lettura del contatore e alla realizzazione degli accorgimenti
necessari alla sua protezione, e non ottemperandovi nel termine suddetto si provvederà
alla sospensione della erogazione ed alla rescissione del contratto. L’eventuale successivo
riallaccio della presa è subordinato al pagamento del diritto fisso di allaccio di cui all’art. 8.
Per la competenza giudiziaria a tutti gli effetti di ogni e qualunque controversia, l’utente
elegge domicilio nel Comune di Sassoferrato.
Art. 15
TARIFFE
Le tariffe ed il ruolo del contatore potranno essere variati con deliberazione consiliare
quando lo richiedano il maggior costo d’esercizio od altre cause, senza bisogno di avviso
preventivo, essendo sufficiente la pubblicazione all’albo pretorio della relativa
deliberazione.
Art. 16
SANZIONI PER INOSSERVANZA DEL REGOLMENTO
Salvo quanto già previsto all’art. 13 per i ritardati pagamenti, l’inosservanza e l’infrazione
da parte dell’utente agli obblighi ed alle norme contenute nel presente regolamento
comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da L. 100.000 a L. 500.000 che sarà
stabilita con deliberazione della Giunta Municipale a seconda dell’entità dell’infrazione,
senza pregiudizio dell’azione giudiziaria per il recupero di crediti e per i reati previsti dalla
legge penale.