Contratto di assicurazione Bene concesso in leasing e valore da
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Contratto di assicurazione Bene concesso in leasing e valore da
Contratto di assicurazione Bene concesso in leasing e valore da assicurare Nel contratto di leasing traslativo, ove sia pattuito che il concedente assicuri il bene concesso contro il rischio di perdita totale nei limiti del valore residuo del bene alla data del sinistro, per valore residuo del bene deve intendersi il suo residuo valore commerciale effettivo; pertanto, costituisce inadempimento del concedente la conclusione di un contratto di assicurazione per un valore pari alla somma dei canoni non ancora maturati alla data del sinistro, in quanto tale importo è inferiore al residuo valore commerciale effettivo del bene al momento della sua perdita. Cassazione civile, sez. III, 10/09/2010, n. 19301 Assicurazione contro gli infortuni stipulata dal datore di lavoro a favore del revocatore Diritti derivanti dal contratto - Esercizio da parte del contraente - Consenso espresso dell'assicurato – Necessità Ai fini del principio, desumibile dall'art. 1891, comma 2, c.c., secondo il quale, nell'assicurazione per conto altrui, qual è l'assicurazione contro gli infortuni stipulata dal datore di lavoro in favore del dipendente, il contraente, non potendo esercitare i diritti contrattuali senza l'espresso consenso dell'assicurato, non risponde dei danni subiti da quest'ultimo a causa della prescrizione, è irrilevante l'insussistenza di un conflitto di interessi tra contraente e assicurato, poiché la norma intende garantire l'assicurato a prescindere dai suoi rapporti con il contraente. Cassazione civile, sez. lav., 23/12/2011, n. 28695 Assicurazione della responsabilità civile - Contratto di assicurazione della responsabilità civile per conto altrui - Prescrizione - Decorrenza. In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto altrui, il termine di prescrizione previsto dal comma 3 dell'art. 2952 c.c. decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento al responsabile civile, assicurato ai sensi dell'art. 1891 c.c.. Cassazione civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15376 Assicurazione sulla vita - Questionario anamnestico - Formulazione generale - Richiesta relativa ad ogni stato morboso - Omessa indicazione analitica delle patologie - Disinteresse dell'assicuratore in relazione alle patologie non indicate - Esclusione - Fondamento L'assicuratore il quale, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottoponga al contraente un questionario anamnestico per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie (nella specie: patologie metaboliche) né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate. Ne consegue che, per escludere la reticenza di cui agli art. 1892 e 1893 c.c., non può essere dall'assicurato sottaciuta l'esistenza di una patologia preesistente come il diabete anche se non singolarmente indicata nel questionario anamnestico. Cassazione civile, sez. III, 20/12/2011, n. 27578 Dichiarazioni del contraente in ordine al rischio - Reticenze ed inesattezze - Dolo o colpa grave dell'assicurato - Configurabilità - Condizioni In tema di assicurazione sulla vita, non può ritenersi reticente, per i fini di cui all'art. 1892 c.c., la condotta dell'assicurato che al momento della stipula del contratto sottaccia all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici, in quel momento, ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che in prosieguo di tempo emerga che quei sintomi erano provocati da una grave malattia, non accertabile al momento della stipula del contratto se non attraverso specifici e particolari esami. Cassazione civile, sez. III, 21/06/2011, n. 13604 Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Riconducibilità alle obbligazioni indicate nell'art. 1901 c.c. – Esclusione Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione civile diversa da quelle indicate nell'art. 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto. Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2011, n. 26783 Assicurazione contro i danni - Contestazione dell'assicuratore in ordine all'oggetto della garanzia assicurativa - Onere probatorio - Spettanza all'assicurato - Fondamento. In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore. Cassazione civile, sez. III, 16/03/2012, n. 4234 Clausola di perizia contrattuale - Questioni preliminari sull'esistenza del diritto all'indennizzo - Fattispecie relativa alla questione di prescrizione. Nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento, tramite perizia contrattuale, del danno astrattamente risarcibile non impedisce alle parti di sollevare in giudizio questioni preliminari di merito concernenti la stessa esistenza del diritto all'indennizzo, trattandosi di questioni sottratte alla competenza dei periti e idonee a definire la lite senza necessità di ulteriori indagini sull'entità del danno. Nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c.; a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di indennizzo sia dilazionata all'infinito. Cassazione civile, sez. III, 13/03/2012, n. 3961 Furto Reato di appropriazione indebita per chi non comunica all'assicurazione il ritrovamento dell'auto Integra il reato di appropriazione indebita la condotta di chi non comunica all'assicurazione il ritrovamento dell'auto, di cui ha dichiarato il furto, percependo la relativa indennità. L'obbligo di immediata comunicazione del ritrovamento del veicolo sottratto, deriva dalla circostanza che, in virtù delle clausole generali del contratto di assicurazione, la compagnia assicuratrice, dopo aver liquidato il danno derivante dal furto, acquista la proprietà dell'autoveicolo. Pertanto, in caso di recupero del veicolo rubato, l'assicurato deve comunicare tempestivamente il ritrovamento e mettere l'autovettura a disposizione della compagnia assicuratrice che ne è divenuta proprietaria. La mancata comunicazione alla società assicuratrice non presume alcuna "cooperazione artificiosa della vittima" e non comporta alcuna perdita definitiva del bene da parte della società proprietaria, risolvendosi tale condotta dell'imputato in una mera appropriazione indebita. Cassazione penale, sez. II, 31/01/2012, n. 8927 Incendio Incendio di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata La sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione del veicolo", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dal relativo incendio risponde anche l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio (Un'autovettura parcheggiata all'interno del cortile di un condominio a causa di un corto circuito dell'impianto elettrico prendeva fuoco e le fiamme sprigionatesi finivano col distruggere un esercizio commerciale. I proprietari di quest'ultimo agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, ma la loro domanda spiegata contro la società assicuratrice del veicolo veniva rigettata in primo e secondo grado. La Corte, però, in applicazione del suesposto principio ha accolto il ricorso). Cassazione civile, sez. III, 14/02/2012, n. 2092 Incendio sviluppatosi per effetto dell'avaria e delle disfunzioni dell'impianto elettrico Il conduttore non risponde dei danni verificatisi all'interno dell'immobile a causa di un incendio sviluppatosi per effetto dell'avaria e delle disfunzioni dell'impianto elettrico, in quanto, trattandosi di "res" conglobata all'interno della struttura muraria, non è da ritenersi sottoposta all'esercizio del potere di custodia del convenuto. Ai fini dell'operatività della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa che abbia dato causa al danno; detto rapporto presuppone la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere di intervenire su di essa. Ne consegue pertanto che il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, risponde dei danni arrecati ai terzi dalle strutture e dagli impianti ai sensi degli art. 2051 e 2053 c.c.; la responsabilità del conduttore, invece, concerne i danni arrecati a terzi dalle altre parti e accessori dell'immobile locato, rispetto alle quali egli ha facoltà e obbligo di intervenire. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., avente carattere oggettivo, prescinde dall'accertamento del comportamento colposo del custode necessitando, ai fini della sua configurabilità, dell'accertamento del nesso eziologico tra cosa ed evento; solo l'evento imprevedibile ed inevitabile, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato medesimo, è idoneo a escluderne l'operatività. Tribunale Bologna, sez. III, 11/10/2010, n. 2775 Infortuni Polizza cumulativa - Contributi assicurativi: riferimento alla retribuzione La retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall'art. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153, comprende tutto ciò che in danaro od in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente elencati nel capoverso della norma medesima, a nulla rilevando che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata, non già nelle mani del lavoratore medesimo, bensì a terzi estranei al sinallagma del rapporto di lavoro, ovvero consista in somme accantonate su fondi previdenziali od assistenziali, sempre che risulti causalmente ricollegata anche "lato sensu" al rapporto di lavoro ed assicurato al lavoratore un determinato bene o vantaggio economicamente valutabile. Ne consegue che le somme (continuativamente ed obbligatoriamente) erogate dal datore di lavoro ad una compagnia di assicurazione a titolo di premio per l'assicurazione dei suoi dipendenti ("terzi" beneficiari del contratto di assicurazione) c. i rischi da infortuni extra professionali (ossia verificatisi fuori dall'attività lavorativa) rientrano nelle suddette retribuzioni imponibili, mentre restano esclusi da tale ambito i premi pagati dal datore di lavoro per l'Assicurazione dei rischi da infortuni professionali (ossia verificatisi a causa od in occasione dell'attività lavorativa) perché in tal caso il pagamento del premio non costituisce un'integrazione della retribuzione, ma è diretto a soddisfare un'obiettiva esigenza del datore di lavoro di cautelarsi dagli eventuali effetti della propria responsabilità ex art. 2087 c.c. o per il fatto dei propri dipendenti. Cassazione civile, sez. lav., 22/11/2011, n. 24602 Agenti di assicurazione Giusta causa di recesso - Fatto illecito del terzo - Caso fortuito - Esonero dell'agente da responsabilità - Rilevanza – Condizioni Costituisce giusta causa di recesso del preponente dal contratto di agenzia l'evento, imputabile all'agente, dipendente dal fatto illecito di un terzo, atteso che nell'ambito della responsabilità contrattuale il fatto del terzo, pur riconducibile al caso fortuito, in tanto può valere quale causa di esonero del debitore da responsabilità ex art. 1218 c.c., in quanto renda impossibile l'adempimento consistendo in una forza esterna, improvvisa ed imprevedibile, tale da neutralizzare la diligenza del debitore. (Confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso di una società di assicurazioni dal rapporto di agenzia con un agente, essendo questi a conoscenza dell'illecita condotta di un terzo — con il quale aveva contratto debiti usurari — che, operando direttamente sul conto corrente bancario relativo alla gestione dell'agenzia assicurativa, aveva causato il mancato versamento di rimesse per un rilevante importo). Cassazione civile, sez. II, 14/12/2011, n. 26830 ISVAP - Sottoposizione di un agente di assicurazione a sanzione disciplinare - Obbligo di sospendere il procedimento disciplinare - In attesa di definizione della causa di lavoro – Insussistenza Non sussiste alcun obbligo legale né particolari ragioni di opportunità per arrestare il procedimento disciplinare in attesa dell'esito della causa di lavoro promossa da un agente assicurativo, sanzionato dall'I.S.V.A.P.. Del resto, nel caso di specie, la controversia di lavoro si è conclusa con la conciliazione, che, data la sua natura negoziale, non può comunque influire sulla verifica di legittimità dell'atto sanzionatorio volto a tutelare interessi generali e, in particolare, quelli dell'equilibrato sviluppo del mercato e della sicurezza degli utenti e degli operatori economici nel delicato settore delle assicurazioni. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 06/09/2011, n. 1294 Agente di assicurazione - Esclusione da gara pubblica - Azione risarcitoria - Proposizione E' legittimato L'attività dell'agente di assicurazione è diretta alla promozione e conclusione di contratti in una determinata zona e per conto di una determinata Compagnia di assicurazione, alla riscossione di premi, alla gestione di contratti acquisiti ed al rinnovo degli stessi; di conseguenza, va riconosciuta all'agente la legittimazione ad agire giudizialmente per la tutela degli interessi collegati a questa attività, compresa la legittimazione a proporre, autonomamente rispetto alla compagnia di assicurazione di cui è agente, l'azione risarcitoria per i danni subiti a causa dell'illegittima esclusione dalla gara alla quale abbia partecipato nella suddetta qualità di agente. Consiglio di Stato, sez. V, 03/05/2012, n. 2534 Giusta causa di recesso - Fatto illecito del terzo - Caso fortuito - Esonero dell'agente da responsabilità - Rilevanza – Condizioni Costituisce giusta causa di recesso del preponente dal contratto di agenzia l'evento, imputabile all'agente, dipendente dal fatto illecito di un terzo, atteso che nell'ambito della responsabilità contrattuale il fatto del terzo, pur riconducibile al caso fortuito, in tanto può valere quale causa di esonero del debitore da responsabilità ex art. 1218 c.c., in quanto renda impossibile l'adempimento consistendo in una forza esterna, improvvisa ed imprevedibile, tale da neutralizzare la diligenza del debitore. (Confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso di una società di assicurazioni dal rapporto di agenzia con un agente, essendo questi a conoscenza dell'illecita condotta di un terzo — con il quale aveva contratto debiti usurari — che, operando direttamente sul conto corrente bancario relativo alla gestione dell'agenzia assicurativa, aveva causato il mancato versamento di rimesse per un rilevante importo). Cassazione civile, sez. II, 14/12/2011, n. 26830 Revoca del mandato agenziale - Possibilità di compensazione tra debiti e crediti Ammissibilità Una volta revocato il mandato agenziale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 ANA, il titolare dell'agenzia assicurativa non può essere considerato come depositario, dovendosi conseguentemente ritenersi non preclusa la possibilità di compensazione tra debiti e crediti, secondo i principi generali. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 31/08/2011, n. 1282 Broker Società di assicurazioni - Intermediario di assicurazioni - Ruoli e posizioni diversi Rapporto di concorrenza - Non configurabilità. La società di assicurazioni che confeziona ed immette sul mercato prodotti assicurativi si pone su un piano completamente diverso a quello rivestito dall'intermediario di assicurazioni, il quale svolge la propria attività di consulenza in favore degli assicurandi suoi clienti, al fine di consentire loro di stipulare il contratto assicurativo più idoneo alle loro esigenze. Le due imprese, pertanto, pur appartenendo al medesimo settore assicurativo, operano su livelli completamente diversi, svolgendo una specifica attività non suscettibile, proprio per tali ragioni, di venire in concorrenza l'una con l'altra. In merito deve, tuttavia, rilevarsi che l'illecito concorrenziale può configurarsi anche quando l'atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto che pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi, agisca per conto o comunque in collegamento con un concorrente del danneggiato stesso, nel qual caso il terzo deve legittimamente ritenersi responsabile, in solido, con l'imprenditore che sia giovato della sua condotta. Nella fattispecie concreta, dedotto ed escluso un rapporto di concorrenzialità tra il broker ed la società assicurativa ed escluso per quanto innanzi, nemmeno è stato rilevato, nei termini di cui sopra, alcun collegamento o rapporto tra la convenuta società di assicurazioni ed un concorrente dell'attore. Tribunale Bari, Sezione 4 civile - Sentenza 18 febbraio 2012, n. 506 Attività di mediazione assicurativa - Soggetti abilitati ad esercitarla - Prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni. Prima dell'approvazione del Codice delle Assicurazioni, d.lg. n. 209 del 2005, deve ritenersi che l'attività di mediazione assicurativa possa essere effettuata stabilmente e professionalmente, in Italia, da un broker iscritto nell'apposito Albo, ma anche — come accaduto nella fattispecie — in via occasionale da un procacciatore di affari, che si limiti a mettere in contatto una tantum due imprese, interessate a concludere un trattato di riassicurazione. Consiglio di Stato, sez. VI, 24/11/2011, n. 6205 Radiazione dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi – Del broker in relazione all'intermediazione operata di polizze fideiussorie contraffatte da un soggetto risultato un falso agente della compagnia assicuratrice - Legittimità. È legittima la sanzione della radiazione dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi del broker in relazione all'intermediazione da questi operata di polizze fideiussorie contraffatte da un soggetto risultato essere un falso agente della compagnia assicurativa F.S. L'attività del broker assicurativo non può prescindere, in ragione della fiducia che tale profilo professionale induce presso il pubblico degli utenti, dall'osservanza del parametro di diligenza richiesto dall'art. 1176 comma 2, c.c., per la generalità dei professionisti, dato che altrimenti verrebbe significativamente sminuita la stessa ragione dell'esistenza di tale figura professionale, funzionale a porre il consumatore, che versa normalmente in una situazione di carenza informativa, in una posizione contrattuale più efficiente rispetto a quella in cui lo stesso si troverebbe nel rapporto diretto con l'agente di assicurazioni. Consiglio di Stato, sez. VI, 09/05/2011, n. 2746 Accettazione della clausola broker- Individuazione del mediatore quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento - Assunzione di un vincolo contrattuale tra il mediatore e la compagnia assicurativa - Esclusione. Le compagnie di assicurazione mediante l'accettazione della clausola broker, individuano il mediatore quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento, il quale assume la veste di mero "adiectus solutionis" causa ai sensi dell'art. 1188 c.c. Il mediatore, quindi, non assume alcun vincolo contrattuale con le compagnie, le quali si limitano soltanto ad indicarlo quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento della prestazione; ne discende che questi non è tenuto a curare gli interessi delle prime dedotti nei contratti assicurativi, se non quello di riscuotere i premi per loro conto, senza peraltro poter esercitare, nei confronti dell'assicurato debitore, i poteri propri delle creditrici. La legittimazione a ricevere il pagamento dei premi, inoltre, appare in linea con il disposto dell'art. 1 l. n. 792 del 1984, che, tra i compiti affidati al broker, individua quello della gestione del contratto di assicurazione. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 05/05/2011, n. 1177 Contratto della R.C. Contestazione dell'assicuratore in ordine all'oggetto della garanzia assicurativa - Onere probatorio - Spettanza all'assicurato - Fondamento. In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore. Cassazione civile, sez. III, 16/03/2012, n. 4234 Gestione della lite - Responsabilità per mala gestio nei confronti dell'assicurato L'ingiustificato ritardo dell'assicuratore nel procedere agli accertamenti di parte circa l'entità del danno (visita dell'infortunato, esame della documentazione, ecc.) come pure l'ingiustificata sottovalutazione dell'entità delle lesioni rispetto a quella che poi venga accertata possono costituire elementi di addebito della responsabilità per mala gestio quando siano dovuti a comportamenti qualificabili come inerzia, negligenza o mala fede. Cassazione civile, sez. III, 29/11/2011, n. 25222 R.C.A. Trasportato senza allacciamento della cintura di sicurezza Qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, il trasportato non aveva allacciato le cinture di sicurezza) sia ricollegabile all'azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente, che prima di iniziare e proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità della normali norme di prudenza e sicurezza, fra costoro si forma il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento. In tale situazione, deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. Cassazione civile, sez. III, 15/05/2012, n. 7533 Conducente - Obbligo di esigere che il passeggero indossi le cinture di sicurezza. Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole di comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi le cinture di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Cassazione penale, sez. IV, 14/01/2010, n. 3585 Veicolo in leasing In tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in "leasing" all'utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. Cassazione penale, sez. un., 19/01/2012, n. 14484 Esami compiuti presso una struttura ospedaliera Sono utilizzabili i risultati dei prelievi ematici effettuati durante il ricovero ospedaliero per la prova della guida in stato di ebbrezza, effettuati durante il ricovero a seguito di incidente stradale in una struttura pubblica, anche se raccolti senza il consenso dell'imputato, trattandosi di documentazione medica da considerarsi elemento di prova sul quale il Giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento. Cassazione penale, sez. IV, 21/12/2011, n. 8041 Cessione del credito La cessione di un credito risarcitorio scaturente da sinistro stradale, oltre ad essere lecita ed ammissibile anche quando il credito sia contestato, comporta l'effetto di trasferire al cessionario tutti gli accessori e le azioni connessi al credito. Ne consegue che il cessionario è legittimato a promuovere, nei confronti dell'assicuratore del responsabile, l'azione diretta di cui all'art. 144 c. assicur. Cassazione civile, sez. III, 10/01/2012, n. 51 R.C.O. Responsabilità del datore di lavoro o dei terzi - diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. La speciale azione di regresso spettante "iure proprio" all'Inail, ai sensi degli art. 10 e 11 d.P.R. 1124/1965 è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro. Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2012, n. 4482 Accertamento giudiziale sia in sede civile che in sede penale In tema di infortunio sul lavoro, perché nasca il credito dell'Inail verso la persona civilmente obbligata è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile di ufficio, ma l'accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede civile che in sede penale. Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2012, n. 856 Obblighi responsabile del servizio di prevenzione e protezione Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. Cassazione penale, sez. IV, 21/12/2010, n. 2814 Conforme Cassazione penale, sez. IV, 15/07/2010, n. 32195 Giudizio promosso dagli eredi del lavoratore morto per una malattia La norma contenuta nell'art. 2087 c.c., secondo cui l'imprenditore è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, se non comporta una responsabilità di natura oggettiva del datore di lavoro, pone comunque un obbligo a carico di quest’ultimo. Ne consegue che, nel giudizio promosso dagli eredi del lavoratore morto per una malattia (asseritamente) contratta in servizio, la prova di aver adottato le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore non può essere che a carico del datore, restando i familiari del "de cuius" onerati del compito di dimostrare il nesso di causalità fra l'attività lavorativa svolta dal defunto e la patologia contratta. Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2011, n. 26879 Polizza assicurativa modellata sul sistema dell'assicurazione obbligatoria ex d.P.R. n. 1125 del 1965 applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lg. n. 38 del 2000 Danno biologico e danno morale - Esclusione – In tema di infortuni sul lavoro, l'ambito della copertura di un contratto di assicurazione privata, che faccia riferimento ai casi di responsabilità del datore di lavoro ai sensi della disciplina antinfortunistica di cui all'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (applicabile per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38) riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale (art. 2059 c.c.), entrambi di natura non patrimoniale, subiti dal lavoratore, salva diversa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai predetti danni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che non aveva fatto corretto uso dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362, 1363 e 1366 ss. c.c., in relazione alla interpretazione delle clausole di una polizza assicurativa che, con chiarezza ed univocità, estendevano la garanzia di responsabilità civile verso terzi anche al danno morale derivante al lavoratore da reato colposo commesso da altro dipendente, del quale il datore risponda civilmente ex art. 2049 c.c.). Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2010, n. 25860 R.C.T. Responsabilità del committente Il contratto di appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità della esecuzione dei lavori: tuttavia l'esonero del primo non si verifica se abbia assunto una partecipazione attiva nella conduzione dell'opera (Infortunio occorso ad un bambino venuto a contatto con della sostanza caustica lasciata incustodita durante alcuni lavori edili, il committente, invece di transennare il cantiere, come gli era imposto dalla concessione edilizia, o di chiedere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, aveva disposto che i materiali da costruzione fossero collocati in un garage al termine dei lavori). Cassazione penale, sez. III, 09/02/2012, n. 9346 Committente - Eziologia causazione evento - Prevenzione infortuni In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (art. 26 d.lgs. n. 81/2008), tuttavia, tale principio non può essere applicato automaticamente. Infatti, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Per poter ritenere fondata la responsabilità del committente è necessario esaminare attentamente la situazione fattuale, considerando la specificità dei lavori da eseguire, i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (nella specie, la Corte ha ritenuto che i giudici del merito non avessero svolto un approfondito e specifico esame al fine di individuare profili di colpa nella condotta dei committenti; per cui, visto che nulla era stato detto sull'eventuale culpa in eligendo, ha annullato la sentenza con rinvio). Cassazione penale, sez. IV, 18/01/2012, n. 3563 Danni a terzi a causa di lavori stradali - Presupposto della responsabilità In tema di appalto privato, l'appaltatore risponde nei confronti dei terzi per i danni verificatisi a causa dei lavori di manutenzione ovvero di rifacimento di un tratto di strada qualora, a prescindere dalla (eventuale) responsabilità concorrente dell'ente proprietario della strada e committente dei lavori, non abbia effettuato nei confronti di quest'ultimo la consegna ex art. 1665 c.c. L'accertamento dell'avvenuta ricezione della consegna dell'opera da parte del committente rientra nei poteri del giudice del merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato. La dismissione unilaterale del cantiere da parte dell'appaltatore non comporta, di per sé, il venire meno degli obblighi di custodia dell'appaltatore, tenuto conto della previsione dell'art. 1665, comma 3, c.c., che presuppone che l'appaltatore si liberi dei propri obblighi nei confronti dei terzi soltanto quando (ri)consegni i beni al committente. Fino a tale momento, infatti, l'appaltatore mantiene un vero e proprio potere di fatto sulla cosa, né tale affermazione può trovare smentita nella circostanza che in concreto questo non venga esercitato, essendo rilevante, ai fini dell'art. 2051 c.c., la possibilità di detto esercizio e non l'esercizio effettivo. Cassazione civile, sez. III, 30/11/2011, n. 25592 Nesso di occasionalità necessaria Gli effetti del comportamento dei dipendenti ricadono sul principale ove tra l'illecito ed il rapporto di lavoro sussista quel nesso di occasionalità necessaria che si riscontra ogni qual volta le mansioni del dipendente abbiano reso possibile o agevolato la sua condotta, e quindi anche nel caso che egli agisca autonomamente nell'ambito dell'incarico, e persino ove lo stesso ecceda dai limiti concessi o trasgredisca agli ordini ricevuti, attuando anche una condotta contraria alle direttive e non riconducibile agli interessi del datore. Cassazione civile, sez. I, 20/01/2012, n. 789 Reato commesso da legale rappresentante di una s.a.s. - Responsabilità civile della società e dei soci illimitatamente responsabili - Configurabilità L'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa — tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali — anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico; pertanto, ove il legale rappresentante di una società in accomandita semplice abbia commesso un reato nello svolgimento dell'attività sociale, del relativo danno rispondono civilmente anche la società ed i soci illimitatamente responsabili. Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2011, n. 29260 Tracimazione della fogna L'Ente proprietario della strada e delle relative condutture risponde dei danni causati al cittadino dalla tracimazione della fogna. L'ente gestore, infatti, deve garantire al cittadino non solo la manutenzione degli impianti ma, anche e soprattutto, la loro adeguatezza. L'Ente Locale ha l'obbligo di garantire che le reti siano adeguate alla popolazione insediata, a prescindere dalle concrete modalità con cui il pubblico si collega alle reti. Cassazione civile, sez. III, 05/04/2012, n. 5534 Rovina di una impalcatura per manifestazione canora Quando l'ente pubblico proprietario del bene (nella specie, piazza di un centro cittadino) consente ad altri (associazione) la realizzazione di una impalcatura su detto bene per rendere di comodità ai suoi cittadini la assistenza ad una manifestazione canora, da quest'ultima organizzata, allorchè dalla rovina di detta impalcatura sugli astanti ne consegua un danno alle persone, permane in capo all'ente la responsabilità dell'evento, in quanto titolare dell'attività promozionale turisticoculturale per il perseguimento dei relativi interessi pubblici generali, e delle funzioni di polizia locale e di controllo in tutte le relative fasi organizzative, in mancanza dell'indicazione del contenuto e delle prove - che devono essere scritte - del trasferimento o delega - di competenze, poteri disciplinari, di polizia, sorveglianza, attività vincolate da norme legislative e regolamentari per la tutela dell'incolumità personale pubblica, all'associazione incaricata della gestione tecnica della rappresentazione. Cassazione civile, sez. III, 13/03/2012, n. 3951 Acqua fuoriuscita dal tombino comunale e allagamento successivo a fenomeni atmosferici Il Comune risponde, ex art. 2051 c.c., dei danni arrecati agli utenti, in conseguenza dell’acqua fuoriuscita dal tombino comunale e l’allagamento successivo a fenomeni atmosferici, almeno che non dimostri la ricorrenza, del caso fortuito. In particolare, rispetto aldedotto fenomeno atmosferico (violento nubifragio) spetta al Comune dimostrare di aver tenuto in buono stato manutentivo il tombino e che il nubifragio abbia effettivamente raggiunto un carattere eccezionale, assolutamente imprevedibile per la stagione e per il luogo. Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2011, n. 22479 Mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione dalla sede stradale del fango e dei detriti trasportati da piogge torrenziali L'evento dannoso occorso a dei motociclisti non può essere ritenuto imprevedibile e inevitabile se provocato da fango, sterpaglie e altri detriti presenti sulla strada dopo abbondanti piogge: l'ente responsabile della strada (nella specie l'Anas) risponde ex art. 2051 c.c. per non aver esercitato il dovuto controllo sulla rete viaria di cui è custode. Cassazione civile, sez. III, 18/10/2011, n. 21508 Parcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento - Obbligo di custodia del veicolo ivi parcheggiato – Esclusione L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (art. 1326, comma 1, e 1327 c.c.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., non potendo presumersene la vessatorietà), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all'organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta. Cassazione civile, sezioni unite, 28/06/2011, n. 14319 Conformi Cassazione civile, sez. III, 14/10/2011, n. 21298 Cassazione civile, sez. III, 20/12/2011, n. 27556