la cooperazione amministrativa nel settore dell`iva
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LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DELL’IVA INTRACOMUNITARIA Sommario: 1. La cooperazione amministrativa comunitaria in campo IVA: funzione ed evoluzione – 2. La normativa attuale: il regol. (CE) n. 1798 del 2003 – 3. Le modalità di scambio – 4. I flussi informativi e le attività svolte – 5. Lo strumento utilizzato: il Modello SCAC 2004 e la sua compilazione. 1. LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IVA: FUNZIONE ED EVOLUZIONE COMUNITARIA IN CAMPO L’Atto Unico Europeo firmato a Parigi nel 1986 dai rappresentanti di 12 Stati sovrani, fissò l’obiettivo della creazione di un mercato unico da raggiungersi entro il 31 dicembre 1992. A partire dal 1 gennaio 1993 le barriere doganali tra gli allora 12 membri della Comunità Economica Europea vennero meno, lasciando spazio alle libertà di movimento di persone, beni merci, capitali e servizi. Il venir meno degli ostacoli doganali pose il problema della tassazione indiretta dei beni ceduti tra i diversi Stati Membri (SM). La scelta che i legislatori comunitari si trovarono di fronte era netta: tassare ai fini dell’IVA le transazioni aventi oggetto beni nel paese di origine o in quello di destinazione? Lo spirito del Mercato Unico spingeva nella direzione della tassazione nel paese d’origine, generando una sostanziale indifferenza degli operatori coinvolti sotto il profilo del contesto nazionale di appartenenza. Una scelta di tal genere, condivisibile in linea di principio, aveva come presupposto una omogeneizzazione delle aliquote IVA in ciascuno degli SM. In caso contrario, infatti, l’adozione del criterio della tassazione IVA nel paese di origine del bene, avrebbe determinato lo spostamento delle operazioni verso quegli Stati con aliquote minori, spingendo i Paesi ad una titanica lotta fiscale finalizzata al mantenimento dell’introito erariale proveniente dall’IVA. Ritenendo inopportuno dare origine ad un fenomeno gravido di conseguenze sociali economiche e culturali, oltre che fiscali, si è rimandata l’ipotesi dell’adozione del criterio della tassazione nel Paese di origine fino a quando non venisse adottato un regime unico delle aliquote IVA in Europa. I governi dei singoli SM, attenti alla propria autonomia ed indipendenza, non avevano ancora accettato l’idea di rinunciare alla leva fiscale indiretta, che costituisce pur sempre la seconda entrata fiscale per ciascuno Stato. Di qui la necessità di accantonare, rimandandola a tempi migliori, la tassazione delle operazioni intracomunitarie alla luce del principio del paese di origine. In attesa del regime 1 definitivo, venne adottato il regime transitorio degli scambi intracomunitari, in virtù del quale tali operazioni sono tassate nel Paese di destinazione. Accadde, pertanto, che per i titolari di partita IVA italiani la cessione intracomunitaria nei confronti di operatori commerciali degli altri SM non risulti imponibile (art. 41 D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427). Soggetto ad IVA risulta, invece, l’acquisto intracomunitario (art. 38 D.L. n. 331 del 1993). Fissato il principio della tassazione nel paese di destinazione si sono aperti a vantaggio degli operatori più scaltri spazi di manovra nei quali inserirsi per operazioni condotte con il solo scopo di porre in essere meccanismi evasivi dell’IVA. Cadute le frontiere e creatosi uno spazio doganale unitario, le 12 Amministrazioni fiscali nazionali si sono trovate a fronteggiare un fenomeno i cui attori prescindevano i confini sempre più angusti dei singoli SM. La previsione dei rischi connessi al sistema adottato ha spinto il Legislatore comunitario ad intervenire. La scelta compiuta fu quella del rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i 12 Governi. In tal senso l’unico strumento esistente risultava essere la dir. n. 77/799/CEE. Si trattava di un provvedimento legislativo comunitario, nato quando l’Europa era formata da solo 9 SM e il Mercato Unico lontano a venire, destinato al solo settore delle imposte dirette, e che rivolgeva il proprio sguardo essenzialmente al problema della doppia imposizione del reddito. Solo due anni dopo la dir. n. 79/1079/CEE estese la cooperazione amministrativa, anche all’IVA. Nel 1992 il panorama politico e giuridico era notevolmente variato: due allargamenti che elevavano gli SM prima a 10 (Grecia) poi a 12 (Spagna e Portogallo), l’approvazione dell’Atto Unico e il completamento del Mercato entro il 31 dicembre 1992. L’esigenza di migliorare la cooperazione amministrativa spinse il Legislatore comunitario ad andare oltre lo strumento sino ad allora esistente: alla dir. n. 77/799/CEE, così come modificata dalla dir. n. 79/1079/CEE, si aggiunse un regolamento ad hoc: il regol. (CEE) n. 218 del 1992. Il mutamento di sensibilità rispetto al tema della cooperazione amministrativa emerge dalla diversità dello strumento adottato: alla direttiva, vincolante solo negli obiettivi, ma non nei mezzi, applicabile solo in virtù di uno specifico atto di ricezione interno si aggiunse un regolamento, atto per sua natura più penetrante, direttamente applicabile in tutti i suoi elementi in ciascuno degli SM. Il regol. (CEE) n. 218 del 1992, pur abrogato, ha tuttavia introdotto alcuni concetti chiave nella cooperazione amministrativa tra le Amministrazioni fiscali degli SM ancora oggi validi ed attuali. In primo luogo, mutuandolo dall’esperienza dello scambio di informazioni per le imposte dirette, veniva affermato il ruolo di Autorità Competente, unico soggetto abilitato allo scambio. In Italia tale Autorità coincideva con il Ministro delle Finanze. Contemporaneamente veniva istituito in ogni SM un Ufficio Centrale di Collegamento, il C. L. O., acronimo della 2 dizione inglese Central Liason Office, quale Ufficio deputato allo scambio di informazioni. Veniva, infine, stabilita la necessità di istituire un sistema informatico di gestione ed archiviazione dei dati relativi all’IVA, così da consentire un più agevole scambio di informazioni in tal senso: nasceva nel 1992 il Vat Information Exchange System (V.I.E.S.). In questo quadro normativo europeo prendevano il via il primo gennaio 1993 il Mercato Unico, la libera circolazione di beni e la cooperazione ammininistrativa in campo IVA. 2. LA NORMATIVA ATTUALE: IL REGOL . (CE) N. 1798 DEL 2003 Nell’anno 2003 venne emanato un nuovo regolamento comunitario in materia: il regol. (CE) n. 1798 del 2003. Il contesto di riferimento era profondamente mutato: i 12 erano diventati 15 (Svezia Finlandia e Austria) e di lì a pochi mesi, maggio 2005, sarebbero divenuti 25 con l’allargamento ad est. Gli organi comunitari presero atto che la compresenza di due diversi strumenti per la cooperazione amministrativa, la dir. n. 77/799/CEE e il regol. (CEE) n. 218 del 1992, si era rivelata un freno alla lotta alle frodi IVA. Il fenomeno delle frodi IVA aveva ampiamente superato le soglie ritenute fisiologiche, determinando gravi perdite di bilancio, ma anche problemi di equità fiscale tra gli operatori ed infine gravissime distorsioni della libertà di circolazione delle merci. Emersa l’esigenza di affrontare in modo nuovo il fenomeno, venne approvato un nuovo Regolamento che abrogando il regol. (CEE) n. 218 del 1992 e parte della dir. n. 77/799/CEE, si pone attualmente come l’unico strumento per la cooperazione amministrativa in materia IVA. Rimangono fermi alcuni principi consolidatisi attraverso l’esperienza del regol. (CEE) n. 218 del 1992: - Il concetto di Autorità competente, individuata nel Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali (D.P.F.) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.); - il C.L.O.; - il V.I.E.S. L’art. 3 del regolamento apre le porte ad una minore centralizzazione degli attori coinvolti nello scambio di informazioni: si è prevista, infatti, la possibilità per l’Autorità competente di istituire uno o più Servizi di Collegamento, nonché di delegare singoli funzionari, abilitandoli allo scambio diretto di informazioni. Non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà che il Legislatore comunitario ha riconosciuto ai singoli SM. In Italia il Capo del DPF, Autorità Competente, ha accolto solo la prima previsione, riconoscendo dei Servizi di Collegamento, ma escludendo per il momento che dei funzionari 3 provvedano direttamente allo scambio. Fissato il principio dell’ampliamento dei soggetti coinvolti, la scelta dell’Autorità competente è stata quella di creare tre Servizi di Collegamento: uno per ciascuna struttura con competenza sull’IVA, secondo l’ordinamento attuale: - Agenzia delle entrate, contraddistinta dalla sigla internazionale TAX; - Agenzia delle dogane, contraddistinta dalla sigla internazionale CUST; - Guardia di finanza, contraddistinta dalla sigla internazionale GDF. I Servizi di Collegamento sono abilitati allo scambio diretto di informazioni con gli SM a partire dal mese di settembre 2004. I Servizi sono subordinati all’Autorità competente e al C.L.O., presso il D.P.F./M.E.F., il quale mantiene una funzione di coordinamento e di controllo sull’operato dei tre nuovi uffici. Nel breve periodo il C.L.O. continua a lavorare direttamente sullo scambio di informazioni relativamente a tutte le richieste pendenti presso il D.P.F., fino al 31 agosto 2004. A partire dal primo settembre 2004, la gestione dei nuovi casi è passata in via esclusiva ai tre Servizi. 3. LE MODALITÀ DI SCAMBIO Lo scambio di informazioni nel settore dell’imposta sul valore aggiunto passa attraverso tre differenti modalità previste rispettivamente dagli artt. 5, 19 e 17 del regolamento: - scambio di informazioni su richiesta; - scambio spontaneo; - scambio automatico. La prima tipologia, lo scambio su richiesta (art. 5), comporta una domanda ed una risposta: l’Autorità richiedente di uno SM formula una richiesta secondo le modalità previste (modello SCAC 2004), all’Autorita interpellata. Nel secondo caso, invece, lo scambio spontaneo (art. 19), non si ha nessuna richiesta, ma l’invio di una informazione in via spontanea: ne consegue che nella prima ipotesi l’Autorità interpellata è tenuta ad una risposta, nella seconda, invece, nessun vincolo in merito al feedback, salvo il caso in cui emergano elementi utili ai fini della determinazione dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato dell’Autorità richiedente. Solo in tal caso si potrà parlare di obbligo di risposta. La differente modalità non deve indurre a credere che lo scambio informativo ex art. 5 sia di maggior rilevanza, rispetto a quello ex art. 19. Può accadere, infatti, che l’informazione richiesta ex art. 5, pur imponendo una risposta in capo all’Autorità interpellata, sia una richiesta di modesto interesse, mentre l’informazione spontanea può portare a conoscenza un dato fondamentale, come lo status acclarato di “missing trader” di un dato operatore in uno SM. Una terza possibilità di scambio è poi lo scambio automatico (art. 4 17), il quale non prevede una richiesta a monte, né un obbligo di risposta (al pari dell’art. 19). Tale scambio avviene esclusivamente a livello centrale e comporta lo scambio di dati informatici predefiniti a date prestabilite (ogni tre mesi, sei mesi, ecc) o nel momento in cui essi sono disponibili. Nella prima ipotesi si ha uno “scambio automatico”, nel secondo uno “scambio automatico organizzato”. Va precisato come solo le prime due modalità di scambio, su richiesta e spontaneo, comportino il coinvolgimento oltre degli Uffici centrali anche gli Uffici periferici, i quali non prendono parte diretta allo scambio automatico. Differente è anche la modalità attraverso la quale lo scambio si concretizza. Il Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa, con sede a Bruxelles, noto con l’acronimo S.C.A.C., dalla dizione inglese Standing Committee for Administrative Cooperation, ha elaborato un apposito formulario per semplificare lo scambio di informazioni su cui grava il peso delle differenze linguistiche presenti nella Comunità: tale formulario è noto come “formulario SCAC 2004” dal nome del comitato che l’ha prodotto e dall’anno di adozione. Il modello SCAC cerca di tipizzare tutte le fattispecie che concretamente si possono avere nella realtà commerciale. Il modello è disponibile in ognuna delle 20 lingue ufficiali dell’Unione così da consentire a funzionari operanti in amministrazioni differenti di comprendersi prescindendo dalla lingua adottata: il rigo B1-12 sarà identico tanto in greco quanto in estone; sarà sufficiente apporre una “x” su quella riga ad Atene per far capire perfettamente a Tallinn il dubbio che ha spinto all’invio del formulario. Esistono, tuttavia, dei campi liberi, posti in genere alla fine di ogni sezione, destinati a raccogliere specifiche richieste o dati che non hanno trovato spazio nei righi standardizzati. Va precisato il carattere residuale di tali campi e la necessità di provvedere alla compilazione nelle sole tre lingue di lavoro a livello comunitario: inglese, francese e tedesco. Il regol. (CE) n. 1798 del 2003 non prevede limiti o soglie al di sotto delle quali non viene ritenuto utile l’invio dei formulari, tuttavia una decisione della Commissione, la C(2004) 4087 def., del 15 novembre 2004, precisa e fissa due soglie: - al di sotto dei 1. 500,00 € di imponibile IVA, non è possibile avanzare richieste; - tra 1. 500,00 e 15. 000,00 € di imponibile IVA, la richiesta è ammissibile, ma va supportata da una motivazione adeguata. L’obbiettivo è quello di evitare l’impiego di risorse umane e materiali da parte delle Amministrazioni fiscali per operazioni sulle quali l’aventuale recupero di imposta sarebbe molto modesto. L’art. 8 fissa, poi, i termini da rispettare nello scambio di informazioni: 3 mesi, o 1 mese, a seconda che le informazioni siano da recuperare o già disponibili per l’Amministrazione interpellata. 5 4. I FLUSSI INFORMATIVI E LE ATTIVITÀ SVOLTE Lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni fiscali degli stati membri presuppone una serie di flussi informativi che giungono in Italia da uno SM e che partono dall’Italia verso altri SM. Dal 1 settembre 2004, con la creazione del Servizio di Collegamento, l’Agenzia delle Entrate ha inteso “codificare” e razionalizzare tali flussi informativi. Ciò si è reso necessario principalmente allo scopo di chiarire ai diversi “attori” dell’intero sistema le modalità attraverso le quali lo scambio di informazioni deve essere svolto. La certezza che ogni attore del sistema abbia piena conoscenza dell’esistenza di una richiesta e/o del contenuto di una risposta, oltre ad essere un utilissimo fattore di coordinamento dei diversi compiti istituzionali, costituisce un vantaggio imprescindibile nella lotta alle frodi. Si pensi ad esempio al caso in cui più Uffici periferici, in occasione di singoli controlli avviati su propri operatori (con sede nei rispettivi territori di competenza) inoltrino contemporaneamente più richieste di assistenza amministrativa nei confronti di uno stesso operatore comunitario. Il veicolare attraverso la Direzione regionale competente tali flussi informativi non solo garantirà un maggiore coordinamento dell’azione di controllo in atto, ma soprattutto la conoscenza complessiva delle transazioni poste in essere dai diversi operatori nazionali e quello comunitario potrà far emergere l’esistenza di eventuali meccanismi di frode. Da ultimo, questa attività di riorganizzazione si è resa necessaria anche allo scopo di ridurre i tempi di inoltro della richiesta allo SM e di conseguenza di ottenimento della corrispondente risposta. Tale codifica, oltre a garantire una tracciabilità delle richieste, presenta anche l’indubbio vantaggio di limitare al massimo le duplicazioni di richieste di assistenza amministrativa relative ad un medesimo operatore. Appare del tutto evidente come la centralità assunta oggi dallo scambio di informazioni in materia di Iva intracomunitaria, come strumento di contrasto alle frodi, non possa prescindere dalla necessità che ogni attore del sistema disponga di informazioni precise, tempestive, certe e dettagliate. L’attività di scambio di informazioni genera da un lato i “flussi informativi interni” e dall’altro i “flussi informativi esterni”. Mentre i primi sono relativi allo scambio delle richieste e delle risposte tra il Servizio di Collegamento (in seno alla Direzione Centrale Accertamento), gli Uffici locali e le rispettive Direzioni Regionali interessate, i secondi si riferiscono allo scambio delle richieste e delle risposte tra le Amministrazioni fiscali degli stati membri, il C.L.O. (presso il Ministero dell’economia e delle Finanze), l’Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane. Per convenzione chiameremo “in uscita” le richieste di assistenza amministrativa che partono dal 6 nostro Stato e sono dirette alle diverse amministrazioni fiscali dei paesi membri e “in entrata” quelle che, avendo origine in un altro paese membro, sono rivolte al nostro paese. Questo tipo di richiesta nasce dalla necessità di un’amministrazione fiscale comunitaria di disporre di una serie di dati ed informazioni riguardanti un dato operatore italiano non solo relativamente alla sua stessa esistenza ma anche sulla veridicità, natura e ammontare delle transazioni intracomunitarie poste in essere. Con l’ausilio della tabella seguente vengono evidenziati i flussi informativi generati da una richiesta in entrata. Attualmente le Amministrazioni fiscali degli stati membri possono indifferentemente inoltrare le richieste rivolte all’Italia o inviarle al C.L.O. italiano (scambio indiretto) o inviandole direttamente (scambio diretto) ad una delle tre strutture abilitate allo scambio (Guardia di finanza, Agenzia delle entrate o Agenzia delle dogane). Nel primo caso (flusso evidenziato con linee tratteggiate) il C.L.O. italiano, ricevuta la richiesta in entrata, la smisterà ad una delle tre strutture. Il criterio stabilito per la distribuzione è quello numerico, con due temperamenti dati dal criterio del precedente, che vede assegnare un caso alla Struttura che già l’ha trattato per vicende passate, e quello dell’attribuzione esclusiva all’Agenzia delle entrate delle richieste aventi come oggetto l’attribuzione della partita IVA. Amministrazioni Fiscali degli Stati Membri Flusso di informazione "DIRETTO" tra le Amministrazioni Fiscali degli Stati Membri e le 3 strutture. Dipartimento Politiche Fiscali CLO - ITALIA GUARDIA di FINANZA Flusso di informazione "INDIRETTO" (tramite CLO) AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO : 1) Attività connesse al mero scambio di informazioni (raccolta, esame, traduzione ed invio mod. SCAC 2004); 2) Raccolta dati e prima analisi del rischio; 3) Prima elaborazione sistematica dei dati raccolti; 4) Confronto operativo con le strutture di controllo dell'Agenzia (Fenomeni Elusivi ed Evasivi) sugli elementi raccolti. ANALISI E RICERCA P.C. UFFICI LOCALI DIREZIONI REGIONALI A questo punto, con specifico riferimento all’Agenzia delle entrate, una volta ricevuta la richiesta, il Servizio di Collegamento la esamina: vengono raccolti tramite il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria gli elementi rilevanti sull’operatore italiano e sul complesso delle operazioni 7 intracomunitarie poste in essere. In tale fase si procede anche ad un primo esame dell’eventuale documentazione ricevuta dal paese richiedente. Gli elementi rilevati contenuti nella richiesta vengono inseriti in un’apposita banca dati appositamente realizzata per effettuare delle stime statistiche ed una vera e propria analisi del rischio. Questi elementi verranno poi ulteriormente integrati al momento della ricezione della risposta inviata dall’ufficio che ha esperito i controlli al Servizio di Collegamento. Attraverso delle procedure informatizzate si realizzeranno degli incroci dei dati inseriti manualmente e di quelli automaticamente trasferiti dalla Anagrafe Tributaria e dal Vies. Per le informazioni ricavate e ritenute di particolare interesse o ammontare il Servizio di Collegamento interagirà con il settore Analisi e Ricerca della Direzione Centrale Accertamento in particolar modo con l’Ufficio Fenomeni Elusivi ed l’Ufficio Fenomeni Evasivi segnalando situazioni potenzialmente sospette come ad esempio la frequenza con la quale lo stesso operatore italiano risulta essere coinvolto, la particolarità di talune transazioni intracomunitarie, la natura dei beni oggetto degli scambi. L’analisi e l’eventuale attività di approfondimento delle informazioni raccolte potrebbe rilevarsi assai utile alla fini della mappatura ed all’evoluzione di nuovi fenomeni evasivi connessi alle transazioni intracomunitarie. Il Servizio di Collegamento procede poi alla traduzione in italiano delle parti a testo libero contenute nella richiesta e dell’eventuale documentazione acclusa. Se poi l’attività di analisi svolta dal Servizio di Collegamento attraverso le interrogazioni effettuate ad A.T., porta all’individuazione di elementi di particolare interesse fiscale utili all’espletamento dei controlli, comunicherà all’ufficio destinatario della richiesta una specifica di quanto inizialmente rilevato. In tal modo i funzionari dell’ufficio destinatario della richiesta, potranno non solo disporre degli elementi utili all’esecuzione dei controlli finalizzati a fornire la risposta al paese richiedente, ma anche di quegli elementi aggiuntivi in grado di evidenziare comportamenti elusivi e/o evasivi eventualmente posti in essere dall’operatore italiano. La richiesta, a volte corredata dalla documentazione ricevuta dal paese membro, viene infine inoltrata per i dovuti riscontri all’ufficio territorialmente competente (dove ha sede la società italiana richiesta) e per conoscenza alla relativa Direzione regionale. Questo flusso informativo si ha quando, per le specifiche esigenze conoscitive e d’indagine, un ufficio locale ritenga opportuno inoltrare ad un’altra Amministrazione fiscale una richiesta di assistenza amministrativa allo scopo di raccogliere una serie di informazioni e/o documenti relativi ad un operatore comunitario ed alle transazioni da questi effettuate con l’operatore italiano. 8 In tal caso l’ufficio inoltrerà la richiesta al Servizio di Collegamento e per conoscenza alla propria Direzione Regionale. Il Servizio di Collegamento, una volta ricevuta la richiesta la esamina da un punto di vista formale e sostanziale; vengono controllate non solo le modalità di compilazione del modello SCAC2004 ricevuto, ma anche i dati in esso indicati e le informazioni richieste. I funzionari, qualora nella richiesta ravvisino l’incompletezza o la mancanza di elementi che potrebbero rivelarsi utili alle esigenze conoscitive e d’indagine, contattano l’ufficio per proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla richiesta prima dell’inoltro. Si procede poi alla traduzione del testo libero se presente e all’inoltro all’amministrazione fiscale del paese membro. UFFICI LOCALI P.C. DIREZIONI REGIONALI AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO: 1) Attività connesse al mero scambio di informazioni; 2) Raccolta di altri dati e analisi del rischio; 3) Prima elaborazione sistematica dei nuovi dati raccolti; 4) Confronto operativo sugli ulteriori elementi raccolti con le strutture di controllo dell'Agenzia (Fenomeni Elusivi ed Evasivi). ANALISI E RICERCA Amministrazioni Fiscali degli Stati Membri 5. LO STRUMENTO UTILIZZATO: IL MODELLO SCAC2004 E LA SUA COMPILAZIONE Il Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa nel settore delle imposte indirette (SCAC) ha deciso, nel novembre 1997, di valutare l’opportunità di migliorare il formato del formulario tipo utilizzato per lo scambio delle informazioni di cui all’articolo 5 del regol. (CEE) n. 218 del 1992 ed all’art. 2 dir. n. 77/799/CEE. Il miglioramento grafico e contenutistico del formulario tipo, avrebbe contribuito all’incremento del suo stesso utilizzo. Il nuovo formulario SCAC 2004, disponibile in tutte le lingue ufficiali della Comunità, è il risultato delle modifiche introdotte dal Regolamento CE n. n. 1798 del 2003 del Consiglio ed è stato realizzato da un gruppo di lavoro finanziato dal programma comunitario “Fiscalis”. Tale gruppo di lavoro, presieduto dal Belgio ed al quale hanno anche partecipato Finlandia, Germania, Grecia e Svezia, ha elaborato un primo progetto di documento; 9 successivamente, in occasione dell’incontro conclusivo di Atene, si è giunti alla stesura della versione definitiva che è stata approvata dal comitato SCAC nel corso della riunione del 1 dicembre 2003. Il formulario SCAC 2004, conformemente all’art. 6 del regolamento, facilita lo scambio elettronico di informazioni in materia di IVA tra le competenti autorità amministrative dei singoli Stati membri attraverso una standardizzazione delle domande in esso contenute. E’ adoperabile sia per le richieste di informazioni ai sensi dell’art. 5, sia per lo scambio spontaneo di informazioni ai sensi dell’art. 19. Il formulario può essere definito uno strumento “rigido” ed al tempo stesso “flessibile”: rigido poiché si compone di spazi con testo predefinito (intestazioni, domande e note che non devono essere assolutamente modificate), flessibile perché prevedendo una serie di quesiti tipo e diversi campi a testo libero, può rispondere alle più disparate esigenze conoscitive dell’attività di controllo. Il formulario può essere compilato in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE anche se per accelerare lo scambio di informazioni, si raccomanda di usare una delle lingue di lavoro dell’UE (inglese, francese o tedesco). Non si è esclusa la possibilità che gli Stati membri sottoscrivano in futuro accordi bilaterali circa la lingua da utilizzare. Nella compilazione degli spazi previsti per le eventuali osservazioni e degli altri spazi utilizzabili per le osservazioni di varia natura è stata opportunamente raccomandata la concisione, la chiarezza e la linearità per una semplificazione e velocizzazione dello scambio informativo. La compilazione di tali parti assume un carattere assolutamente residuale in quanto le stesse devono racchiudere tutte le informazioni e/o richieste non inseribili in altre sezioni. Il formulario deve essere sempre compilato avvalendosi del formato elettronico e deve essere sempre trasmesso per posta elettronica. Il messaggio di posta elettronica con cui viene inviato il modello può ovviamente contenere dei files relativi alla eventuale documentazione scannerizzata allegata alla richiesta. E’ assolutamente raccomandato l’invio per e-mail delle richieste e/o risposte allo scopo di velocizzarne la trasmissione allo SM. Infatti, il Servizio di Collegamento, una volta ricevuta la richiesta/risposta in formato elettronico può subito inoltrare la richiesta/risposta allo SM interessato avvalendosi della rete protetta di comunicazione dell’UE (CCN-MAIL) appositamente predisposta. Occorre precisare che per fornire la risposta ad una richiesta pervenuta da uno stato membro, è assolutamente necessario utilizzare lo stesso formulario SCAC2004 ricevuto. I termini da rispettare nelle risposte sono i seguenti: al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta da parte del C.L.O., oppure entro un mese, qualora lo Stato membro interpellato già disponga dell’informazione (articolo 8). 10 Il formulario si compone di 6 parti diverse: O A B B1 B2 C D E Frontespizio: Pagina di copertina Informazioni di carattere generale Richiesta di informazioni Approfondimenti riguardo a regimi specifici Approfondimenti riguardo ad aspetti specifici Scambio di informazioni spontaneo Documenti richiesti Eventuali osservazioni Occorre tenere presente come le sezioni O ed A debbano sempre essere compilate in quanto contengono i dati imprescindibili che sottendono allo scambio; le sezioni B, C o D possono essere cancellate se non utilizzate. E’ importante sottolineare come la sezione E vada sempre spedita (anche se non compilata), in modo da segnalare al paese la fine del documento. Un’altra notazione di carattere generale è costituita dal fatto che la data deve essere sempre indicata nell’intero formulario in formato anglosassone (AAAA/MM/GG = Anno/Mese/Giorno). Il rispetto di questa convenzione è importante per agevolare il trattamento statistico dei dati e per consentire l’esecuzione di procedure informatiche volte all’analisi del rischio. Il modello SCAC2004 va sempre compilato con riferimento a 2 operatori. Pertanto, nel caso di una società italiana che abbia effettuato operazioni intracomunitarie con più società che hanno sede nello stesso SM, deve essere sempre compilato uno SCAC per ciascuna di esse. In tal caso si avranno più formulari che vedranno da un lato la ripetizione dello stesso operatore italiano e dall’altro i diversi operatori comunitari. Per agevolare i controlli e per avere una panoramica delle operazioni effettuate è opportuno in tal caso informare (in ognuno degli SCAC inviati e preferibilmente nella casella O7) l’autorità estera dell’invio degli altri analoghi modelli SCAC2004 relativi agli altri operatori. Nel caso di operazioni che coinvolgono gli stessi soggetti ma che hanno avuto luogo in annualità differenti si deve compilare un unico modello SCAC. LA PAGINA DI COPERTINA (O) Il frontespizio assolve anche alla funzione di pagina di copertina del plico; non occorre pertanto una distinta lettera di accompagnamento. Questa pagina fornisce un quadro d’insieme del fascicolo, ivi comprese informazioni di base (del tipo "chi sta chiedendo e chi sta rispondendo e a che cosa") e fornisce 11 anche informazioni che consentono di individuare il fascicolo ai fini delle procedure di gestione. Il riferimento in cima al formulario deve essere apposto solo dal funzionario responsabile autorizzato appartenente al Servizio di Collegamento. Si può osservare come il numero di riferimento si presenti con il seguente formato: E_SS_RR_20AAMMGG_aaaaaa_bbbbbb. Questo numero di riferimento ci fornisce utili e sintetiche informazioni sullo scambio. E’quindi utile sapere che: - E = Exchange (scambio); - SS = Codice ISO dello Stato Membro richiedente (mittente iniziale del formulario); - RR = Codice ISO dello Stato Membro cui è inviata la richiesta (destinatario iniziale del formulario); - 20AAMMGG = data in cui il formulario è spedito all’altro Stato (senza segni e/o barre oblique); - aaaaaa = è relativo alla richiesta: è il numero di riferimento dello Stato membro richiedente (solitamente il n. di protocollo attribuito alla pratica); - bbbbbb = è relativo alla risposta: è il numero di riferimento dello Stato membro che risponde; - R = per indicare che si tratta di risposta completa; - PR = se si tratta di risposta parziale. Le caselle che vanno da (O1) a (O7) nella parte sinistra della pagina e di colore grigio, sono riservate alla compilazione da parte dello Stato membro richiedente; al contrario quelle in bianco, nella parte destra del foglio, sono riservate allo Stato membro interpellato. In (O1) vanno inseriti, per esteso, il nome dello Stato membro richiedente ed il nome dello Stato membro interpellato. Subito sotto andranno indicati rispettivamente nella colonna di sinistra il nome dell’autorità che richiede (Agenzia delle entrate) ed in quella di destra il nome dell’autorità estera cui la richiesta è indirizzata (C.L.O. estero). La casella (O2) è riservata alla compilazione da parte del Servizio di Collegamento e deve contenere i dati del funzionario del Servizio di Collegamento che è responsabile dello scambio. Tale casella ha la funzione di individuare in ogni momento il funzionario cui la pratica è stata affidata in modo da poter essere facilmente contattato dall’autorità interpellata per fornire rapidamente (per telefono o via e-mail) eventuali chiarimenti relati alla domanda o alla risposta. La casella (O3) è riservata a dati interni complementari come per esempio un eventuale numero di riferimento locale. La casella (O4) è digitabile solo nella sua parte destra; essa contiene la data di trasmissione della risposta 12 che deve essere apposta solo dal Servizio di Collegamento che è autorizzato a dialogare con le omologhe autorità estere. La casella (O5) contiene, indicato in cifre, il numero degli allegati (inviati in sede di richiesta e/o inviati al momento della risposta). Se non vi sono allegati occorre sempre indicare 0 allo scopo di agevolare un controllo della documentazione ricevuta. La casella (06), nella sua colonna sinistra è relativa allo Stato membro richiedente: qui deve essere indicato il tipo di scambio di informazioni che si intende operare: - art. 5: se si tratta di scambio di informazioni a richiesta (quindi quando la richiesta avanzata presuppone una risposta da parte dell’autorità interpellata); - art. 19: se si tratta solo di uno scambio spontaneo (in tal caso il feedback di risposta è facoltativo. Lo stato membro che riceve l’informazione infatti non è tenuto a fornire una risposta salvo il caso in cui scopra nuovi elementi fiscalmente rilevanti per l’autorità che l’ha originariamente inviata. Ovviamente tali due caselle sono tassativamente alternative. Sempre alla casella (O6) va indicato ogni eventuale dubbio che generato l’esigenza dello scambio di informazioni. L’indicazione non necessariamente alternativa di una delle 4 opzioni (“Dubbi circa l’operazione”, “Dubbi circa il trasporto”, “Dubbi circa il pagamento” e “Vi è sospetto di frode”) dipenderà dalle motivazioni che hanno spinto l’autorità richiedente a proporre la richiesta. Qualora sia barrata la casella residuale “Altro”, vanno indicati in modo estremamente sintetico i motivi che sottendono alla richiesta (ad esempio in caso di un controllo IVA simultaneo così come previsto dagli artt. 12 e 13 del regolamento). Va barrata la casella “richiesta di un’indagine amministrativa specifica” qualora si intenda chiedere allo SM interpellato un particolare e più approfondito controllo. Per questa opzione è indispensabile la sussistenza di 2 elementi: l’esistenza di un progetto di controllo specifico in atto nello stato membro richiedente (una verifica che coinvolge simultaneamente più operatori italiani) e la necessità di far effettuare accessi o altri controlli all’autorità interpellata (art. 2, par. 12). In tal caso, in modo assolutamente sintetico, dovrà essere indicata la motivazione di tale richiesta. Infine la casella (O7) è riservata alle informazioni complementari di carattere generale relative alla richiesta che non trovano spazio nei campi delle parti da A ad E. Si può ad esempio spiegare perché l’importo della richiesta è inferiore alla soglia stabilita (attualmente compresa tra 1. 500 e 15. 000 Euro o magari l’esistenza di altri analoghi modelli SCAC contestualmente inoltrati con riferimento ad altri operatori nello stesso paese o in altri paesi). 13 LE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (A) Questa parte raccoglie una serie di dati ed elementi che individuano gli operatori coinvolti nello scambio e la tipologia di operazione intracomunitaria svolta. Occorre prima di tutto precisare che la sezione A si divide verticalmente in 3 parti: - la prima parte a sinistra (grigio scuro) denominata “Identificazione dell’azienda” contiene delle diciture immodificabili; - la parte centrale (grigio chiaro) denominata “Autorità richiedente” deve essere compilata con i dati identificativi della società che ha sede nello stato richiedente; - la parte destra (bianco) denominata “Autorità interpellata” deve essere compilata con i dati identificativi della società estera della quale si richiedono le informazioni. Questa sezione può essere usata sia per chiedere informazioni sia per ottenere la conferma di quelle informazioni delle quali l’ufficio sia eventualmente già in possesso. Per ottenere una conferma da parte dello Stato membro di uno dei dati di cui si è in possesso e compresi da A1 ad A16, occorrerà compiere due operazioni: indicare nella colonna di destra il dato conosciuto dell’operatore estero e del quale si chiede conferma; barrare la casella in alto “Si prega di confermare la casella” indicando di seguito il numero della casella corrispondente alla informazione della quale si desidera avere la conferma. Se al contrario vogliamo avere un’informazione da parte dello Stato membro su di uno dei dati indicati da A1 ad A16 dovremo solo barrare la casella in alto a destra “Si prega di compilare la casella n. ” ed indicare di seguito il numero della casella corrispondente alla informazione che si desidera ricevere. La richiesta della conferma di un dato conosciuto e la richiesta di un dato non noto non sono alternative. Nel caso di risposta, per confermare l’informazione originariamente richiesta occorrerà scrivere “OK” nella colonna di destra accanto al dato indicato; se il dato indicato è risultato non corretto occorrerà correggerlo. Nel caso di una informazione spontanea art. 19 la sezione A viene utilizzata solo per fornire le informazioni sugli operatori e pertanto non si avrà nè una richiesta di conferma nè una richiesta di compilazione. Per un’individuazione puntuale dei due soggetti coinvolti nello scambio intracomunitario di beni o servizi devono essere sempre debitamente compilati dallo Stato membro richiedente i campi da (A1) a (A4) nelle colonne centrale e di destra. 14 Nel campo (A1) va inserito il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro; esso è costituito dal codice ISO del paese seguito dal numero d’identificazione alfanumerico (Es:IT00000000000) senza spazi, barre oblique, puntini, ecc. Se l’operatore non dispone di tale numero va indicato, se esiste, un altro numero di identificazione fiscale (per l’Italia il codice fiscale). Nel caso in cui l’operatore non disponga ne del codice ISO del paese, ne di un altro numero di identificazione fiscale è opportuno indicare nei righi seguenti il nome del legale rappresentante, la data, il luogo di nascita e l’ultima residenza nota. Nel campo (A2) va indicata l’esatta “ragione sociale” del soggetto, mentre nel campo (A3) va indicato il “nome commerciale” del soggetto solo nel caso di difformità rispetto alla “ragione sociale” (ad esempio la società che compare sulle fatture o un altro nome usato dal soggetto imponibile nell’esercizio delle proprie attività commerciali). Nel campo (A4) va indicato l’indirizzo (sede legale) del soggetto corrispondente ai dati del campo (A1). Nel campo (A5-a) occorre indicare la data di registrazione iniziale dell’attività economica ai fini IVA (data inizio attività). Per quanto concerne la compilazione del campo (A5-b), occorre osservare come per l’Italia, al momento non esista l’istituto della revoca del numero di identificazione IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria; tale campo non è pertanto compilabile. In luogo del capo A5-b si compilerà il campo (A7). Al campo (A6) va indicata la data di avvio dell’attività nel caso in cuoi la stessa differisca dalla data di rilascio del numero di identificazione IVA di cui al campo (A5-a). Al campo (A7) va indicata la data di cessazione dell’attività o chiusura della partita IVA. Nel campo (A8) va indicato il nome del legale rappresentante della società e/o il nome titolare della ditta individuale o i nomi dei soggetti che ricoprono delle cariche nell’assetto societario. Nel campo (A9), se presenti, vanno indicati i nomi dei soci. I campi (A10-a) ad (A10-d) devono essere utilizzati per fornire o per ottenere delle informazioni complementari relative ai campi che vanno da (A1) ad (A4). Al campo (A10-a) va indicata la “ragione sociale” dell’operatore se lo stesso fa parte di un gruppo. Nel campo (A10-b) va indicato il “tipo specifico di attività dell’azienda” con riferimento all’attività così come risultante dall’Anagrafe Tributaria. E’ possibile indicare in aggiunta il codice numerico Atecofin. Nel caso di difformità tra l’attività risultante dall’Anagrafe Tributaria e quella riscontrata dall’ufficio (ad esempio in sede di accesso) è opportuno specificare l’attività effettivamente rilevata dall’ufficio nella casella (A16). Nel caso in cui l’indirizzo 15 inserito nel campo (A4) sia ad esempio una casella postale o una società di domiciliazione, nel campo (A10-c) va indicata la sede geografica dove la società opera. Nel campo (A10-d) va indicata l’esistenza di depositi, unità locali e simili. Al campo (A11) vanno inserite le informazioni relative all’effettiva natura delle merci cui la transazione si riferisce; tale informazione specie se raffrontata al “tipo specifico di attività dell’azienda” può essere utile ai fini dell’analisi del rischio. Si suggerisce, infine, l’indicazione di quanti più dati possibile dal rigo A1 al rigo A11; questo consentirà allo stato membro cui la richiesta è indirizzata una rapida identificazione dell’operatore richiesto ed una completa sintesi visiva degli elementi a lui riferibili. Nel campo (A12) “Forniture da quale paese a quale paese” va indicato il flusso fisico dei beni o dei servizi ricevuti e/o forniti. E’ indifferente indicare per esteso il nome del paese o il solo codice ISO dello stesso. Si avrà ad esempio IT A DE per indicare una fornitura che l’Italia ha effettuato nei confronti dell’Italia. Per quanto concerne i campi da (A13) ad (A15) occorre premettere che le informazioni ivi fornite devono riferirsi alla/alle domande che verranno barrate nella successiva parte B o alle informazioni che verranno barrate nella seguente parte C. In tali campi si ravvisa la colonna “Periodo” che designa il momento della transazione e che può essere una data precisa, uno o più mesi, uno o più trimestri o uno o più anni. Il formato deve sempre conformarsi alle seguenti regole: - AAAA/MM/GG per una data precisa - AAAA/MM per un mese (Es: maggio 2004 deve essere indicato come 2004/05) - AAAA/MM – AAAA/MM per più di un mese; la prima data indica l’inizio del periodo e la seconda la fine dello stesso (Es: da maggio 2004 a luglio 2004 deve essere indicato 2004/05 – 2004/07) - AAAATN per un trimestre, ad esempio 2004T2 indica il 2º trimestre dell’anno 2004. - Se si richiedono informazioni per un periodo superiore a un trimestre, ogni trimestre deve essere inserito in una linea diversa. Per esempio se si chiedono notizie per il I, II e IV trimestre del 2004, si deve scrivere così: 2004T1, 2004T2, 2004T4. Nei campi da (A13) a (A15) nella colonna “Importo e valuta” vanno rispettivamente indicati l’importo della/e transazione/i e la valuta. Tali importi sono solitamente quelli delle transazioni rilevate a VIES o, in mancanza quelli 16 risultanti dalle indagini effettuate (fatture, DDT, registri Iva, ecc…). Tenendo conto che le cessioni intracomunitarie per l’autorità richiedente corrispondono agli acquisti effettuati dall’autorità richiesta, per chiedere l’importo delle transazioni che risultano essere state dichiarate dall’operatore comunitario, occorrerà barrare la casella in alto a destra (“Si prega di compilare la casella n.”) e indicare il rigo A13 o A14. Ad esempio se al V.I.E.S. risulta che l’operatore italiano ha effettuato cessioni intracomunitarie per 100 nei confronti di un operatore tedesco, dovremo indicare 100 al rigo A13 (“Importo e valuta” - colonna centrale grigio chiaro) e barrare la casella in alto “Si prega di compilare la casella n. ” scrivendo A14. Il campo (A16), “informazioni di varia natura” va usato per le informazioni complementari e residuali relative ai campi da (A1) ad (A15). LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI (B) – B1-B2 Questa parte contiene una serie di fattispecie predefinite relative allo scambio di informazioni; esse sono volte a verificare l’osservanza delle regole comunitarie relative alle operazioni poste in essere. Le domande standard sono suddivise in due categorie: B1 e B2. La categoria B1 “Approfondimenti riguardo regimi specifici” riguarda la conformità giuridica e la categoria B2 “Approfondimenti riguardo ad aspetti specifici” riguarda il reperimento le prove e la conferma delle operazioni delle operazioni citate sub B1. Ciascun ufficio, in relazione alle proprie esigenze conoscitive e d’indagine potrà barrare le predette opzioni di richiesta. Il campo (B1-17) di carattere residuale è riservato alle informazioni complementari relative ai campi da (B1-1) a (B1-16). In esso vanno inserite le richieste che non trovano posto nei campi da (B1-1) a (B1-16). E’ questo il campo appropriato per la trattazione di tutte le questioni relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di IVA (direttive VI, VIII e XIII) come ad esempio questioni relative alle informazioni precedentemente ricevute tramite uno scambio spontaneo, automatico organizzato o automatico (artt. da 17 a 19). Al contrario non va usato per chiedere copie di documenti (vedi parte D). Nel campo (B1-18) vanno inserite le risposte ai quesiti posti (domande barrate); le risposte devono essere fornite indicando prima il numero della casella di domanda cui s’intende rispondere seguito dalle informazioni di risposta vere e proprie. Se voglio ad esempio rispondere alla domanda B1-3 in (B1-17) scriverò: (B1-3) e di seguito la risposta corrispondente. Nel caso di 17 mancata disponibilità delle informazioni richieste l’autorità interpellata, per quanto possibile, è opportuno indicare le motivazioni. I campi (B2-6), (B2-10), (B2-14), (B2-16) e (B2-18) sono riservati alle informazioni complementari relative ai campi da (B2-1) a (B2-17) e non vanno usati, ad esempio, per chiedere copie di documenti (vedi parte D). Questo campo è inoltre appropriato per la trattazione di tutte le questioni relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di IVA (direttive VI, VIII e XIII) come ad esempio questioni relative alle informazioni precedentemente ricevute tramite uno scambio spontaneo, automatico organizzato o automatico (artt. da 17 a 19). Per la compilazione del campo (B2-19) relativo alle risposte, vale quello già detto per la compilazione del campo (B1-18). LO SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI (C) Questa parte del formulario si compila nel solo caso di informazione spontanea i sensi dell’art. 19; si tratta di comunicazioni spontanee fatte da uno stato membro relativamente ad elementi fiscalmente rilevanti per l’autorità dello stato membro cui sono inviate. Tali comunicazioni non sono precedute da una richiesta d’informazioni da parte di un altro Stato membro. Poiché in genere non è richiesta alcuna risposta (art. 19), tale formulario non va di norma usato per lo scambio automatico d’informazioni o per lo scambio automatico organizzato d’informazioni di cui agli artt. 17 e 18, in quanto per questo tipo d’informazioni verranno predisposte procedure specifiche. Il campo (C5) può essere usato per fornire informazioni particolari non rientranti nei campi da (C1) a (C4). Il campo (C6) va compilato solo nel caso in cui dall’informazione spontanea ricevuta, nascano degli elementi di rilevanza fiscale da comunicare allo Stato membro che le ha originariamente inviate. Si attiva così un circuito di feedback suscettibile di interessare lo Stato membro richiedente. LA RICHIESTA DI DOCUMENTI (D) Lo scambio di informazioni, nonché la prova delle operazioni svolte si basano essenzialmente su documenti. Questa parte (da D1 a D9) è destinata alla richiesta di documenti in relazione alle domande di cui alla parte B. Può trattarsi di fatture, contratti, ordinativi, pagamenti, documenti di trasporto o altro dei quali l’autorità di uno stato membro ha necessità. Vanno barrate le caselle corrispondenti ai documenti richiesti. Vanno osservate le convenzioni relative ai formati per quanto riguarda il periodo, gli importi e le valute esposte 18 nelle spiegazioni relative ai campi da (A13) ad (A15). La voce “Riferimento del documento”, se conosciuto, deve riguardare gli estremi del documento richiesto (es: fatt. n. X del GG/MM/AAAA). La colonna “Documenti inviati” deve essere completata dallo Stato membro interpellato con una breve annotazione, del tipo “in allegato”, “non trovato” o “non disponibile”. E VENTUALI OSSERVAZIONI (E) Questa sezione, di natura assolutamente residuale, è riservata ad accogliere informazioni complementari importanti o spiegazioni integrative che non hanno trovato posto nelle varie sezioni del modello. Per evitare problemi di natura linguistica le osservazioni devono essere concise, chiare e lineari. Non è ammessa la forma discorsiva e ovviamente la ripetizione di informazioni già indicate ai quadri precedenti. L’autorità richiedente inserirà tali informazioni nella parte sinistra della sezione (in grigio), mentre l’autorità interpellata le inserirà nella parte destra (bianca). In tale sezione a titolo di esempio andranno indicati gli elementi su cui si fonda un caso sospetto di frode. Parimenti in questa parte possono essere anche elencati gli allegati richiesti o inviati (se non ci fosse abbastanza spazio sub D). Gianluca Tidona e Giovanni Gaeta Funzionari dell’Agenzia delle entrate in servizio presso la Direzione Centrale Accertamento Settore Analisi e Ricerca-Ufficio Cooperazione Internazionale 19 FAC -SIMILE DEL MODELLO FORMULARIO “SCAC 2004”. SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 19 DEL REGOLAMENTO 2003/1798/CE Riferimento: E_SS_RR_20YYMMDD_aaaaaa_bbbbbb(R,PR) 20 21 22 23 24 25