la cooperazione amministrativa nel settore dell`iva

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la cooperazione amministrativa nel settore dell`iva
LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE
DELL’IVA INTRACOMUNITARIA
Sommario: 1. La cooperazione amministrativa comunitaria in campo IVA:
funzione ed evoluzione – 2. La normativa attuale: il regol. (CE) n. 1798 del
2003 – 3. Le modalità di scambio – 4. I flussi informativi e le attività svolte – 5.
Lo strumento utilizzato: il Modello SCAC 2004 e la sua compilazione.
1. LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
IVA: FUNZIONE ED EVOLUZIONE
COMUNITARIA IN CAMPO
L’Atto Unico Europeo firmato a Parigi nel 1986 dai rappresentanti di
12 Stati sovrani, fissò l’obiettivo della creazione di un mercato unico da
raggiungersi entro il 31 dicembre 1992. A partire dal 1 gennaio 1993 le barriere
doganali tra gli allora 12 membri della Comunità Economica Europea vennero
meno, lasciando spazio alle libertà di movimento di persone, beni merci,
capitali e servizi. Il venir meno degli ostacoli doganali pose il problema della
tassazione indiretta dei beni ceduti tra i diversi Stati Membri (SM). La scelta che
i legislatori comunitari si trovarono di fronte era netta: tassare ai fini dell’IVA le
transazioni aventi oggetto beni nel paese di origine o in quello di destinazione?
Lo spirito del Mercato Unico spingeva nella direzione della tassazione nel paese
d’origine, generando una sostanziale indifferenza degli operatori coinvolti sotto
il profilo del contesto nazionale di appartenenza. Una scelta di tal genere,
condivisibile in linea di principio, aveva come presupposto una
omogeneizzazione delle aliquote IVA in ciascuno degli SM. In caso contrario,
infatti, l’adozione del criterio della tassazione IVA nel paese di origine del bene,
avrebbe determinato lo spostamento delle operazioni verso quegli Stati con
aliquote minori, spingendo i Paesi ad una titanica lotta fiscale finalizzata al
mantenimento dell’introito erariale proveniente dall’IVA. Ritenendo
inopportuno dare origine ad un fenomeno gravido di conseguenze sociali
economiche e culturali, oltre che fiscali, si è rimandata l’ipotesi dell’adozione
del criterio della tassazione nel Paese di origine fino a quando non venisse
adottato un regime unico delle aliquote IVA in Europa. I governi dei singoli
SM, attenti alla propria autonomia ed indipendenza, non avevano ancora
accettato l’idea di rinunciare alla leva fiscale indiretta, che costituisce pur
sempre la seconda entrata fiscale per ciascuno Stato. Di qui la necessità di
accantonare, rimandandola a tempi migliori, la tassazione delle operazioni
intracomunitarie alla luce del principio del paese di origine. In attesa del regime
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definitivo, venne adottato il regime transitorio degli scambi intracomunitari, in virtù del
quale tali operazioni sono tassate nel Paese di destinazione. Accadde, pertanto,
che per i titolari di partita IVA italiani la cessione intracomunitaria nei
confronti di operatori commerciali degli altri SM non risulti imponibile (art. 41
D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29
ottobre 1993 n. 427). Soggetto ad IVA risulta, invece, l’acquisto
intracomunitario (art. 38 D.L. n. 331 del 1993). Fissato il principio della
tassazione nel paese di destinazione si sono aperti a vantaggio degli operatori
più scaltri spazi di manovra nei quali inserirsi per operazioni condotte con il
solo scopo di porre in essere meccanismi evasivi dell’IVA. Cadute le frontiere e
creatosi uno spazio doganale unitario, le 12 Amministrazioni fiscali nazionali si
sono trovate a fronteggiare un fenomeno i cui attori prescindevano i confini
sempre più angusti dei singoli SM. La previsione dei rischi connessi al sistema
adottato ha spinto il Legislatore comunitario ad intervenire. La scelta compiuta
fu quella del rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i 12 Governi.
In tal senso l’unico strumento esistente risultava essere la dir. n. 77/799/CEE.
Si trattava di un provvedimento legislativo comunitario, nato quando l’Europa
era formata da solo 9 SM e il Mercato Unico lontano a venire, destinato al solo
settore delle imposte dirette, e che rivolgeva il proprio sguardo essenzialmente
al problema della doppia imposizione del reddito. Solo due anni dopo la dir. n.
79/1079/CEE estese la cooperazione amministrativa, anche all’IVA. Nel 1992
il panorama politico e giuridico era notevolmente variato: due allargamenti che
elevavano gli SM prima a 10 (Grecia) poi a 12 (Spagna e Portogallo),
l’approvazione dell’Atto Unico e il completamento del Mercato entro il 31
dicembre 1992. L’esigenza di migliorare la cooperazione amministrativa spinse
il Legislatore comunitario ad andare oltre lo strumento sino ad allora esistente:
alla dir. n. 77/799/CEE, così come modificata dalla dir. n. 79/1079/CEE, si
aggiunse un regolamento ad hoc: il regol. (CEE) n. 218 del 1992. Il mutamento
di sensibilità rispetto al tema della cooperazione amministrativa emerge dalla
diversità dello strumento adottato: alla direttiva, vincolante solo negli obiettivi,
ma non nei mezzi, applicabile solo in virtù di uno specifico atto di ricezione
interno si aggiunse un regolamento, atto per sua natura più penetrante,
direttamente applicabile in tutti i suoi elementi in ciascuno degli SM. Il regol.
(CEE) n. 218 del 1992, pur abrogato, ha tuttavia introdotto alcuni concetti
chiave nella cooperazione amministrativa tra le Amministrazioni fiscali degli
SM ancora oggi validi ed attuali. In primo luogo, mutuandolo dall’esperienza
dello scambio di informazioni per le imposte dirette, veniva affermato il ruolo
di Autorità Competente, unico soggetto abilitato allo scambio. In Italia tale
Autorità coincideva con il Ministro delle Finanze. Contemporaneamente veniva
istituito in ogni SM un Ufficio Centrale di Collegamento, il C. L. O., acronimo della
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dizione inglese Central Liason Office, quale Ufficio deputato allo scambio di
informazioni. Veniva, infine, stabilita la necessità di istituire un sistema
informatico di gestione ed archiviazione dei dati relativi all’IVA, così da
consentire un più agevole scambio di informazioni in tal senso: nasceva nel
1992 il Vat Information Exchange System (V.I.E.S.). In questo quadro normativo
europeo prendevano il via il primo gennaio 1993 il Mercato Unico, la libera
circolazione di beni e la cooperazione ammininistrativa in campo IVA.
2. LA NORMATIVA ATTUALE: IL REGOL . (CE) N. 1798 DEL 2003
Nell’anno 2003 venne emanato un nuovo regolamento comunitario in
materia: il regol. (CE) n. 1798 del 2003. Il contesto di riferimento era
profondamente mutato: i 12 erano diventati 15 (Svezia Finlandia e Austria) e di
lì a pochi mesi, maggio 2005, sarebbero divenuti 25 con l’allargamento ad est.
Gli organi comunitari presero atto che la compresenza di due diversi strumenti
per la cooperazione amministrativa, la dir. n. 77/799/CEE e il regol. (CEE) n.
218 del 1992, si era rivelata un freno alla lotta alle frodi IVA. Il fenomeno delle
frodi IVA aveva ampiamente superato le soglie ritenute fisiologiche,
determinando gravi perdite di bilancio, ma anche problemi di equità fiscale tra
gli operatori ed infine gravissime distorsioni della libertà di circolazione delle
merci.
Emersa l’esigenza di affrontare in modo nuovo il fenomeno, venne
approvato un nuovo Regolamento che abrogando il regol. (CEE) n. 218 del
1992 e parte della dir. n. 77/799/CEE, si pone attualmente come l’unico
strumento per la cooperazione amministrativa in materia IVA. Rimangono
fermi alcuni principi consolidatisi attraverso l’esperienza del regol. (CEE) n.
218 del 1992:
- Il concetto di Autorità competente, individuata nel Capo del
Dipartimento delle Politiche Fiscali (D.P.F.) del Ministero dell’Economia e
delle Finanze (M.E.F.);
- il C.L.O.;
- il V.I.E.S.
L’art. 3 del regolamento apre le porte ad una minore centralizzazione
degli attori coinvolti nello scambio di informazioni: si è prevista, infatti, la
possibilità per l’Autorità competente di istituire uno o più Servizi di
Collegamento, nonché di delegare singoli funzionari, abilitandoli allo scambio
diretto di informazioni. Non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà che il
Legislatore comunitario ha riconosciuto ai singoli SM. In Italia il Capo del
DPF, Autorità Competente, ha accolto solo la prima previsione, riconoscendo
dei Servizi di Collegamento, ma escludendo per il momento che dei funzionari
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provvedano direttamente allo scambio. Fissato il principio dell’ampliamento
dei soggetti coinvolti, la scelta dell’Autorità competente è stata quella di creare
tre Servizi di Collegamento: uno per ciascuna struttura con competenza
sull’IVA, secondo l’ordinamento attuale:
- Agenzia delle entrate, contraddistinta dalla sigla internazionale TAX;
- Agenzia delle dogane, contraddistinta dalla sigla internazionale CUST;
- Guardia di finanza, contraddistinta dalla sigla internazionale GDF.
I Servizi di Collegamento sono abilitati allo scambio diretto di
informazioni con gli SM a partire dal mese di settembre 2004. I Servizi sono
subordinati all’Autorità competente e al C.L.O., presso il D.P.F./M.E.F., il
quale mantiene una funzione di coordinamento e di controllo sull’operato dei
tre nuovi uffici. Nel breve periodo il C.L.O. continua a lavorare direttamente
sullo scambio di informazioni relativamente a tutte le richieste pendenti presso
il D.P.F., fino al 31 agosto 2004. A partire dal primo settembre 2004, la
gestione dei nuovi casi è passata in via esclusiva ai tre Servizi.
3. LE MODALITÀ DI SCAMBIO
Lo scambio di informazioni nel settore dell’imposta sul valore aggiunto
passa attraverso tre differenti modalità previste rispettivamente dagli artt. 5, 19
e 17 del regolamento:
- scambio di informazioni su richiesta;
- scambio spontaneo;
- scambio automatico.
La prima tipologia, lo scambio su richiesta (art. 5), comporta una
domanda ed una risposta: l’Autorità richiedente di uno SM formula una
richiesta secondo le modalità previste (modello SCAC 2004), all’Autorita
interpellata. Nel secondo caso, invece, lo scambio spontaneo (art. 19), non si ha
nessuna richiesta, ma l’invio di una informazione in via spontanea: ne consegue
che nella prima ipotesi l’Autorità interpellata è tenuta ad una risposta, nella
seconda, invece, nessun vincolo in merito al feedback, salvo il caso in cui
emergano elementi utili ai fini della determinazione dell’imposta sul valore
aggiunto nello Stato dell’Autorità richiedente. Solo in tal caso si potrà parlare di
obbligo di risposta. La differente modalità non deve indurre a credere che lo
scambio informativo ex art. 5 sia di maggior rilevanza, rispetto a quello ex art.
19. Può accadere, infatti, che l’informazione richiesta ex art. 5, pur imponendo
una risposta in capo all’Autorità interpellata, sia una richiesta di modesto
interesse, mentre l’informazione spontanea può portare a conoscenza un dato
fondamentale, come lo status acclarato di “missing trader” di un dato operatore
in uno SM. Una terza possibilità di scambio è poi lo scambio automatico (art.
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17), il quale non prevede una richiesta a monte, né un obbligo di risposta (al
pari dell’art. 19). Tale scambio avviene esclusivamente a livello centrale e
comporta lo scambio di dati informatici predefiniti a date prestabilite (ogni tre
mesi, sei mesi, ecc) o nel momento in cui essi sono disponibili. Nella prima
ipotesi si ha uno “scambio automatico”, nel secondo uno “scambio automatico
organizzato”. Va precisato come solo le prime due modalità di scambio, su
richiesta e spontaneo, comportino il coinvolgimento oltre degli Uffici centrali
anche gli Uffici periferici, i quali non prendono parte diretta allo scambio
automatico. Differente è anche la modalità attraverso la quale lo scambio si
concretizza. Il Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa, con
sede a Bruxelles, noto con l’acronimo S.C.A.C., dalla dizione inglese Standing
Committee for Administrative Cooperation, ha elaborato un apposito
formulario per semplificare lo scambio di informazioni su cui grava il peso
delle differenze linguistiche presenti nella Comunità: tale formulario è noto
come “formulario SCAC 2004” dal nome del comitato che l’ha prodotto e
dall’anno di adozione. Il modello SCAC cerca di tipizzare tutte le fattispecie
che concretamente si possono avere nella realtà commerciale. Il modello è
disponibile in ognuna delle 20 lingue ufficiali dell’Unione così da consentire a
funzionari operanti in amministrazioni differenti di comprendersi prescindendo
dalla lingua adottata: il rigo B1-12 sarà identico tanto in greco quanto in estone;
sarà sufficiente apporre una “x” su quella riga ad Atene per far capire
perfettamente a Tallinn il dubbio che ha spinto all’invio del formulario.
Esistono, tuttavia, dei campi liberi, posti in genere alla fine di ogni sezione,
destinati a raccogliere specifiche richieste o dati che non hanno trovato spazio
nei righi standardizzati. Va precisato il carattere residuale di tali campi e la
necessità di provvedere alla compilazione nelle sole tre lingue di lavoro a livello
comunitario: inglese, francese e tedesco. Il regol. (CE) n. 1798 del 2003 non
prevede limiti o soglie al di sotto delle quali non viene ritenuto utile l’invio dei
formulari, tuttavia una decisione della Commissione, la C(2004) 4087 def., del
15 novembre 2004, precisa e fissa due soglie:
- al di sotto dei 1. 500,00 € di imponibile IVA, non è possibile avanzare
richieste;
- tra 1. 500,00 e 15. 000,00 € di imponibile IVA, la richiesta è
ammissibile, ma va supportata da una motivazione adeguata.
L’obbiettivo è quello di evitare l’impiego di risorse umane e materiali da
parte delle Amministrazioni fiscali per operazioni sulle quali l’aventuale
recupero di imposta sarebbe molto modesto. L’art. 8 fissa, poi, i termini da
rispettare nello scambio di informazioni: 3 mesi, o 1 mese, a seconda che le
informazioni siano da recuperare o già disponibili per l’Amministrazione
interpellata.
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4. I FLUSSI INFORMATIVI E LE ATTIVITÀ SVOLTE
Lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni fiscali degli stati
membri presuppone una serie di flussi informativi che giungono in Italia da
uno SM e che partono dall’Italia verso altri SM. Dal 1 settembre 2004, con la
creazione del Servizio di Collegamento, l’Agenzia delle Entrate ha inteso
“codificare” e razionalizzare tali flussi informativi. Ciò si è reso necessario
principalmente allo scopo di chiarire ai diversi “attori” dell’intero sistema le
modalità attraverso le quali lo scambio di informazioni deve essere svolto. La
certezza che ogni attore del sistema abbia piena conoscenza dell’esistenza di
una richiesta e/o del contenuto di una risposta, oltre ad essere un utilissimo
fattore di coordinamento dei diversi compiti istituzionali, costituisce un
vantaggio imprescindibile nella lotta alle frodi. Si pensi ad esempio al caso in
cui più Uffici periferici, in occasione di singoli controlli avviati su propri
operatori (con sede nei rispettivi territori di competenza) inoltrino
contemporaneamente più richieste di assistenza amministrativa nei confronti di
uno stesso operatore comunitario. Il veicolare attraverso la Direzione regionale
competente tali flussi informativi non solo garantirà un maggiore
coordinamento dell’azione di controllo in atto, ma soprattutto la conoscenza
complessiva delle transazioni poste in essere dai diversi operatori nazionali e
quello comunitario potrà far emergere l’esistenza di eventuali meccanismi di
frode. Da ultimo, questa attività di riorganizzazione si è resa necessaria anche
allo scopo di ridurre i tempi di inoltro della richiesta allo SM e di conseguenza
di ottenimento della corrispondente risposta. Tale codifica, oltre a garantire una
tracciabilità delle richieste, presenta anche l’indubbio vantaggio di limitare al
massimo le duplicazioni di richieste di assistenza amministrativa relative ad un
medesimo operatore.
Appare del tutto evidente come la centralità assunta oggi dallo scambio
di informazioni in materia di Iva intracomunitaria, come strumento di
contrasto alle frodi, non possa prescindere dalla necessità che ogni attore del
sistema disponga di informazioni precise, tempestive, certe e dettagliate.
L’attività di scambio di informazioni genera da un lato i “flussi
informativi interni” e dall’altro i “flussi informativi esterni”. Mentre i primi
sono relativi allo scambio delle richieste e delle risposte tra il Servizio di
Collegamento (in seno alla Direzione Centrale Accertamento), gli Uffici locali e
le rispettive Direzioni Regionali interessate, i secondi si riferiscono allo scambio
delle richieste e delle risposte tra le Amministrazioni fiscali degli stati membri, il
C.L.O. (presso il Ministero dell’economia e delle Finanze), l’Agenzia delle
entrate, la Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane. Per convenzione
chiameremo “in uscita” le richieste di assistenza amministrativa che partono dal
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nostro Stato e sono dirette alle diverse amministrazioni fiscali dei paesi membri
e “in entrata” quelle che, avendo origine in un altro paese membro, sono
rivolte al nostro paese. Questo tipo di richiesta nasce dalla necessità di
un’amministrazione fiscale comunitaria di disporre di una serie di dati ed
informazioni riguardanti un dato operatore italiano non solo relativamente alla
sua stessa esistenza ma anche sulla veridicità, natura e ammontare delle
transazioni intracomunitarie poste in essere. Con l’ausilio della tabella seguente
vengono evidenziati i flussi informativi generati da una richiesta in entrata.
Attualmente le Amministrazioni fiscali degli stati membri possono
indifferentemente inoltrare le richieste rivolte all’Italia o inviarle al C.L.O.
italiano (scambio indiretto) o inviandole direttamente (scambio diretto) ad una
delle tre strutture abilitate allo scambio (Guardia di finanza, Agenzia delle
entrate o Agenzia delle dogane). Nel primo caso (flusso evidenziato con linee
tratteggiate) il C.L.O. italiano, ricevuta la richiesta in entrata, la smisterà ad una
delle tre strutture. Il criterio stabilito per la distribuzione è quello numerico,
con due temperamenti dati dal criterio del precedente, che vede assegnare un
caso alla Struttura che già l’ha trattato per vicende passate, e quello
dell’attribuzione esclusiva all’Agenzia delle entrate delle richieste aventi come
oggetto l’attribuzione della partita IVA.
Amministrazioni Fiscali
degli Stati Membri
Flusso di informazione "DIRETTO"
tra le Amministrazioni Fiscali degli
Stati Membri e le 3 strutture.
Dipartimento
Politiche Fiscali
CLO - ITALIA
GUARDIA
di
FINANZA
Flusso di informazione "INDIRETTO"
(tramite CLO)
AGENZIA DELLE DOGANE
AGENZIA DELLE ENTRATE
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO :
1) Attività connesse al mero scambio di
informazioni (raccolta, esame, traduzione ed
invio mod. SCAC 2004);
2) Raccolta dati e prima analisi del rischio;
3) Prima elaborazione sistematica dei dati
raccolti;
4) Confronto operativo con le strutture di
controllo dell'Agenzia (Fenomeni Elusivi ed
Evasivi) sugli elementi raccolti.
ANALISI E
RICERCA
P.C.
UFFICI
LOCALI
DIREZIONI
REGIONALI
A questo punto, con specifico riferimento all’Agenzia delle entrate, una
volta ricevuta la richiesta, il Servizio di Collegamento la esamina: vengono
raccolti tramite il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria gli elementi
rilevanti sull’operatore italiano e sul complesso delle operazioni
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intracomunitarie poste in essere. In tale fase si procede anche ad un primo
esame dell’eventuale documentazione ricevuta dal paese richiedente. Gli
elementi rilevati contenuti nella richiesta vengono inseriti in un’apposita banca
dati appositamente realizzata per effettuare delle stime statistiche ed una vera e
propria analisi del rischio. Questi elementi verranno poi ulteriormente integrati
al momento della ricezione della risposta inviata dall’ufficio che ha esperito i
controlli al Servizio di Collegamento. Attraverso delle procedure informatizzate
si realizzeranno degli incroci dei dati inseriti manualmente e di quelli
automaticamente trasferiti dalla Anagrafe Tributaria e dal Vies. Per le
informazioni ricavate e ritenute di particolare interesse o ammontare il Servizio
di Collegamento interagirà con il settore Analisi e Ricerca della Direzione
Centrale Accertamento in particolar modo con l’Ufficio Fenomeni Elusivi ed
l’Ufficio Fenomeni Evasivi segnalando situazioni potenzialmente sospette
come ad esempio la frequenza con la quale lo stesso operatore italiano risulta
essere coinvolto, la particolarità di talune transazioni intracomunitarie, la natura
dei beni oggetto degli scambi. L’analisi e l’eventuale attività di
approfondimento delle informazioni raccolte potrebbe rilevarsi assai utile alla
fini della mappatura ed all’evoluzione di nuovi fenomeni evasivi connessi alle
transazioni intracomunitarie.
Il Servizio di Collegamento procede poi alla traduzione in italiano delle
parti a testo libero contenute nella richiesta e dell’eventuale documentazione
acclusa. Se poi l’attività di analisi svolta dal Servizio di Collegamento attraverso
le interrogazioni effettuate ad A.T., porta all’individuazione di elementi di
particolare interesse fiscale utili all’espletamento dei controlli, comunicherà
all’ufficio destinatario della richiesta una specifica di quanto inizialmente
rilevato. In tal modo i funzionari dell’ufficio destinatario della richiesta,
potranno non solo disporre degli elementi utili all’esecuzione dei controlli
finalizzati a fornire la risposta al paese richiedente, ma anche di quegli elementi
aggiuntivi in grado di evidenziare comportamenti elusivi e/o evasivi
eventualmente posti in essere dall’operatore italiano. La richiesta, a volte
corredata dalla documentazione ricevuta dal paese membro, viene infine
inoltrata per i dovuti riscontri all’ufficio territorialmente competente (dove ha
sede la società italiana richiesta) e per conoscenza alla relativa Direzione
regionale.
Questo flusso informativo si ha quando, per le specifiche esigenze
conoscitive e d’indagine, un ufficio locale ritenga opportuno inoltrare ad
un’altra Amministrazione fiscale una richiesta di assistenza amministrativa allo
scopo di raccogliere una serie di informazioni e/o documenti relativi ad un
operatore comunitario ed alle transazioni da questi effettuate con l’operatore
italiano.
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In tal caso l’ufficio inoltrerà la richiesta al Servizio di Collegamento e
per conoscenza alla propria Direzione Regionale.
Il Servizio di Collegamento, una volta ricevuta la richiesta la esamina da
un punto di vista formale e sostanziale; vengono controllate non solo le
modalità di compilazione del modello SCAC2004 ricevuto, ma anche i dati in
esso indicati e le informazioni richieste. I funzionari, qualora nella richiesta
ravvisino l’incompletezza o la mancanza di elementi che potrebbero rivelarsi
utili alle esigenze conoscitive e d’indagine, contattano l’ufficio per proporre le
eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla richiesta prima
dell’inoltro. Si procede poi alla traduzione del testo libero se presente e
all’inoltro all’amministrazione fiscale del paese membro.
UFFICI LOCALI
P.C.
DIREZIONI
REGIONALI
AGENZIA DELLE ENTRATE
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO:
1) Attività connesse al mero scambio di
informazioni;
2) Raccolta di altri dati e analisi del rischio;
3) Prima elaborazione sistematica dei nuovi
dati raccolti;
4) Confronto operativo sugli ulteriori
elementi raccolti con le strutture di
controllo dell'Agenzia (Fenomeni
Elusivi ed Evasivi).
ANALISI E
RICERCA
Amministrazioni Fiscali
degli Stati Membri
5. LO STRUMENTO UTILIZZATO: IL MODELLO SCAC2004 E LA SUA
COMPILAZIONE
Il Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa nel
settore delle imposte indirette (SCAC) ha deciso, nel novembre 1997, di
valutare l’opportunità di migliorare il formato del formulario tipo utilizzato per
lo scambio delle informazioni di cui all’articolo 5 del regol. (CEE) n. 218 del
1992 ed all’art. 2 dir. n. 77/799/CEE. Il miglioramento grafico e contenutistico
del formulario tipo, avrebbe contribuito all’incremento del suo stesso utilizzo.
Il nuovo formulario SCAC 2004, disponibile in tutte le lingue ufficiali
della Comunità, è il risultato delle modifiche introdotte dal Regolamento CE n.
n. 1798 del 2003 del Consiglio ed è stato realizzato da un gruppo di lavoro
finanziato dal programma comunitario “Fiscalis”. Tale gruppo di lavoro,
presieduto dal Belgio ed al quale hanno anche partecipato Finlandia, Germania,
Grecia e Svezia, ha elaborato un primo progetto di documento;
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successivamente, in occasione dell’incontro conclusivo di Atene, si è giunti alla
stesura della versione definitiva che è stata approvata dal comitato SCAC nel
corso della riunione del 1 dicembre 2003.
Il formulario SCAC 2004, conformemente all’art. 6 del regolamento,
facilita lo scambio elettronico di informazioni in materia di IVA tra le
competenti autorità amministrative dei singoli Stati membri attraverso una
standardizzazione delle domande in esso contenute. E’ adoperabile sia per le
richieste di informazioni ai sensi dell’art. 5, sia per lo scambio spontaneo di
informazioni ai sensi dell’art. 19. Il formulario può essere definito uno
strumento “rigido” ed al tempo stesso “flessibile”: rigido poiché si compone di
spazi con testo predefinito (intestazioni, domande e note che non devono
essere assolutamente modificate), flessibile perché prevedendo una serie di
quesiti tipo e diversi campi a testo libero, può rispondere alle più disparate
esigenze conoscitive dell’attività di controllo. Il formulario può essere
compilato in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE anche se per accelerare lo
scambio di informazioni, si raccomanda di usare una delle lingue di lavoro
dell’UE (inglese, francese o tedesco). Non si è esclusa la possibilità che gli Stati
membri sottoscrivano in futuro accordi bilaterali circa la lingua da utilizzare.
Nella compilazione degli spazi previsti per le eventuali osservazioni e
degli altri spazi utilizzabili per le osservazioni di varia natura è stata
opportunamente raccomandata la concisione, la chiarezza e la linearità per una
semplificazione e velocizzazione dello scambio informativo. La compilazione
di tali parti assume un carattere assolutamente residuale in quanto le stesse
devono racchiudere tutte le informazioni e/o richieste non inseribili in altre
sezioni.
Il formulario deve essere sempre compilato avvalendosi del formato
elettronico e deve essere sempre trasmesso per posta elettronica. Il messaggio
di posta elettronica con cui viene inviato il modello può ovviamente contenere
dei files relativi alla eventuale documentazione scannerizzata allegata alla
richiesta. E’ assolutamente raccomandato l’invio per e-mail delle richieste e/o
risposte allo scopo di velocizzarne la trasmissione allo SM. Infatti, il Servizio di
Collegamento, una volta ricevuta la richiesta/risposta in formato elettronico
può subito inoltrare la richiesta/risposta allo SM interessato avvalendosi della
rete protetta di comunicazione dell’UE (CCN-MAIL) appositamente
predisposta. Occorre precisare che per fornire la risposta ad una richiesta
pervenuta da uno stato membro, è assolutamente necessario utilizzare lo stesso
formulario SCAC2004 ricevuto. I termini da rispettare nelle risposte sono i
seguenti: al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento
della richiesta da parte del C.L.O., oppure entro un mese, qualora lo Stato
membro interpellato già disponga dell’informazione (articolo 8).
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Il formulario si compone di 6 parti diverse:
O
A
B
B1
B2
C
D
E
Frontespizio: Pagina di copertina
Informazioni di carattere generale
Richiesta di informazioni
Approfondimenti riguardo a regimi specifici
Approfondimenti riguardo ad aspetti specifici
Scambio di informazioni spontaneo
Documenti richiesti
Eventuali osservazioni
Occorre tenere presente come le sezioni O ed A debbano sempre
essere compilate in quanto contengono i dati imprescindibili che sottendono
allo scambio; le sezioni B, C o D possono essere cancellate se non utilizzate. E’
importante sottolineare come la sezione E vada sempre spedita (anche se non
compilata), in modo da segnalare al paese la fine del documento.
Un’altra notazione di carattere generale è costituita dal fatto che la data
deve essere sempre indicata nell’intero formulario in formato anglosassone
(AAAA/MM/GG = Anno/Mese/Giorno). Il rispetto di questa convenzione è
importante per agevolare il trattamento statistico dei dati e per consentire
l’esecuzione di procedure informatiche volte all’analisi del rischio.
Il modello SCAC2004 va sempre compilato con riferimento a 2
operatori. Pertanto, nel caso di una società italiana che abbia effettuato
operazioni intracomunitarie con più società che hanno sede nello stesso SM,
deve essere sempre compilato uno SCAC per ciascuna di esse. In tal caso si
avranno più formulari che vedranno da un lato la ripetizione dello stesso
operatore italiano e dall’altro i diversi operatori comunitari. Per agevolare i
controlli e per avere una panoramica delle operazioni effettuate è opportuno in
tal caso informare (in ognuno degli SCAC inviati e preferibilmente nella casella
O7) l’autorità estera dell’invio degli altri analoghi modelli SCAC2004 relativi
agli altri operatori.
Nel caso di operazioni che coinvolgono gli stessi soggetti ma che hanno
avuto luogo in annualità differenti si deve compilare un unico modello SCAC.
LA PAGINA DI COPERTINA (O)
Il frontespizio assolve anche alla funzione di pagina di copertina del
plico; non occorre pertanto una distinta lettera di accompagnamento. Questa
pagina fornisce un quadro d’insieme del fascicolo, ivi comprese informazioni di
base (del tipo "chi sta chiedendo e chi sta rispondendo e a che cosa") e fornisce
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anche informazioni che consentono di individuare il fascicolo ai fini delle
procedure di gestione. Il riferimento in cima al formulario deve essere apposto
solo dal funzionario responsabile autorizzato appartenente al Servizio di
Collegamento.
Si può osservare come il numero di riferimento si presenti con il
seguente formato: E_SS_RR_20AAMMGG_aaaaaa_bbbbbb. Questo numero
di riferimento ci fornisce utili e sintetiche informazioni sullo scambio. E’quindi
utile sapere che:
- E = Exchange (scambio);
- SS = Codice ISO dello Stato Membro richiedente (mittente iniziale
del formulario);
- RR = Codice ISO dello Stato Membro cui è inviata la richiesta
(destinatario iniziale del formulario);
- 20AAMMGG = data in cui il formulario è spedito all’altro Stato
(senza segni e/o barre oblique);
- aaaaaa = è relativo alla richiesta: è il numero di riferimento dello Stato
membro richiedente (solitamente il n. di protocollo attribuito alla pratica);
- bbbbbb = è relativo alla risposta: è il numero di riferimento dello
Stato membro che risponde;
- R = per indicare che si tratta di risposta completa;
- PR = se si tratta di risposta parziale.
Le caselle che vanno da (O1) a (O7) nella parte sinistra della pagina e di
colore grigio, sono riservate alla compilazione da parte dello Stato membro
richiedente; al contrario quelle in bianco, nella parte destra del foglio, sono
riservate allo Stato membro interpellato. In (O1) vanno inseriti, per esteso, il
nome dello Stato membro richiedente ed il nome dello Stato membro
interpellato. Subito sotto andranno indicati rispettivamente nella colonna di
sinistra il nome dell’autorità che richiede (Agenzia delle entrate) ed in quella di
destra il nome dell’autorità estera cui la richiesta è indirizzata (C.L.O. estero).
La casella (O2) è riservata alla compilazione da parte del Servizio di
Collegamento e deve contenere i dati del funzionario del Servizio di
Collegamento che è responsabile dello scambio. Tale casella ha la funzione di
individuare in ogni momento il funzionario cui la pratica è stata affidata in
modo da poter essere facilmente contattato dall’autorità interpellata per fornire
rapidamente (per telefono o via e-mail) eventuali chiarimenti relati alla
domanda o alla risposta.
La casella (O3) è riservata a dati interni complementari come per
esempio un eventuale numero di riferimento locale. La casella (O4) è digitabile
solo nella sua parte destra; essa contiene la data di trasmissione della risposta
12
che deve essere apposta solo dal Servizio di Collegamento che è autorizzato a
dialogare con le omologhe autorità estere.
La casella (O5) contiene, indicato in cifre, il numero degli allegati
(inviati in sede di richiesta e/o inviati al momento della risposta). Se non vi
sono allegati occorre sempre indicare 0 allo scopo di agevolare un controllo
della documentazione ricevuta.
La casella (06), nella sua colonna sinistra è relativa allo Stato membro
richiedente: qui deve essere indicato il tipo di scambio di informazioni che si
intende operare:
- art. 5: se si tratta di scambio di informazioni a richiesta (quindi quando
la richiesta avanzata presuppone una risposta da parte dell’autorità interpellata);
- art. 19: se si tratta solo di uno scambio spontaneo (in tal caso il
feedback di risposta è facoltativo. Lo stato membro che riceve l’informazione
infatti non è tenuto a fornire una risposta salvo il caso in cui scopra nuovi
elementi fiscalmente rilevanti per l’autorità che l’ha originariamente inviata.
Ovviamente tali due caselle sono tassativamente alternative.
Sempre alla casella (O6) va indicato ogni eventuale dubbio che generato
l’esigenza dello scambio di informazioni. L’indicazione non necessariamente
alternativa di una delle 4 opzioni (“Dubbi circa l’operazione”, “Dubbi circa il
trasporto”, “Dubbi circa il pagamento” e “Vi è sospetto di frode”) dipenderà
dalle motivazioni che hanno spinto l’autorità richiedente a proporre la richiesta.
Qualora sia barrata la casella residuale “Altro”, vanno indicati in modo
estremamente sintetico i motivi che sottendono alla richiesta (ad esempio in
caso di un controllo IVA simultaneo così come previsto dagli artt. 12 e 13 del
regolamento).
Va barrata la casella “richiesta di un’indagine amministrativa specifica”
qualora si intenda chiedere allo SM interpellato un particolare e più
approfondito controllo. Per questa opzione è indispensabile la sussistenza di 2
elementi: l’esistenza di un progetto di controllo specifico in atto nello stato
membro richiedente (una verifica che coinvolge simultaneamente più operatori
italiani) e la necessità di far effettuare accessi o altri controlli all’autorità
interpellata (art. 2, par. 12). In tal caso, in modo assolutamente sintetico, dovrà
essere indicata la motivazione di tale richiesta.
Infine la casella (O7) è riservata alle informazioni complementari di
carattere generale relative alla richiesta che non trovano spazio nei campi delle
parti da A ad E. Si può ad esempio spiegare perché l’importo della richiesta è
inferiore alla soglia stabilita (attualmente compresa tra 1. 500 e 15. 000 Euro o
magari l’esistenza di altri analoghi modelli SCAC contestualmente inoltrati con
riferimento ad altri operatori nello stesso paese o in altri paesi).
13
LE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (A)
Questa parte raccoglie una serie di dati ed elementi che individuano gli
operatori coinvolti nello scambio e la tipologia di operazione intracomunitaria
svolta.
Occorre prima di tutto precisare che la sezione A si divide
verticalmente in 3 parti:
- la prima parte a sinistra (grigio scuro) denominata “Identificazione
dell’azienda” contiene delle diciture immodificabili;
- la parte centrale (grigio chiaro) denominata “Autorità richiedente”
deve essere compilata con i dati identificativi della società che ha sede nello
stato richiedente;
- la parte destra (bianco) denominata “Autorità interpellata” deve essere
compilata con i dati identificativi della società estera della quale si richiedono le
informazioni.
Questa sezione può essere usata sia per chiedere informazioni sia per
ottenere la conferma di quelle informazioni delle quali l’ufficio sia
eventualmente già in possesso. Per ottenere una conferma da parte dello Stato
membro di uno dei dati di cui si è in possesso e compresi da A1 ad A16,
occorrerà compiere due operazioni: indicare nella colonna di destra il dato
conosciuto dell’operatore estero e del quale si chiede conferma; barrare la
casella in alto “Si prega di confermare la casella” indicando di seguito il numero
della casella corrispondente alla informazione della quale si desidera avere la
conferma.
Se al contrario vogliamo avere un’informazione da parte dello Stato
membro su di uno dei dati indicati da A1 ad A16 dovremo solo barrare la
casella in alto a destra “Si prega di compilare la casella n. ” ed indicare di
seguito il numero della casella corrispondente alla informazione che si desidera
ricevere. La richiesta della conferma di un dato conosciuto e la richiesta di un
dato non noto non sono alternative.
Nel caso di risposta, per confermare l’informazione originariamente
richiesta occorrerà scrivere “OK” nella colonna di destra accanto al dato
indicato; se il dato indicato è risultato non corretto occorrerà correggerlo.
Nel caso di una informazione spontanea art. 19 la sezione A viene
utilizzata solo per fornire le informazioni sugli operatori e pertanto non si avrà
nè una richiesta di conferma nè una richiesta di compilazione.
Per un’individuazione puntuale dei due soggetti coinvolti nello scambio
intracomunitario di beni o servizi devono essere sempre debitamente compilati
dallo Stato membro richiedente i campi da (A1) a (A4) nelle colonne centrale e
di destra.
14
Nel campo (A1) va inserito il numero di identificazione IVA attribuito
dallo Stato membro; esso è costituito dal codice ISO del paese seguito dal
numero d’identificazione alfanumerico (Es:IT00000000000) senza spazi, barre
oblique, puntini, ecc. Se l’operatore non dispone di tale numero va indicato, se
esiste, un altro numero di identificazione fiscale (per l’Italia il codice fiscale).
Nel caso in cui l’operatore non disponga ne del codice ISO del paese, ne di un
altro numero di identificazione fiscale è opportuno indicare nei righi seguenti il
nome del legale rappresentante, la data, il luogo di nascita e l’ultima residenza
nota.
Nel campo (A2) va indicata l’esatta “ragione sociale” del soggetto,
mentre nel campo (A3) va indicato il “nome commerciale” del soggetto solo
nel caso di difformità rispetto alla “ragione sociale” (ad esempio la società che
compare sulle fatture o un altro nome usato dal soggetto imponibile
nell’esercizio delle proprie attività commerciali).
Nel campo (A4) va indicato l’indirizzo (sede legale) del soggetto
corrispondente ai dati del campo (A1).
Nel campo (A5-a) occorre indicare la data di registrazione iniziale
dell’attività economica ai fini IVA (data inizio attività). Per quanto concerne la
compilazione del campo (A5-b), occorre osservare come per l’Italia, al
momento non esista l’istituto della revoca del numero di identificazione IVA
da parte dell’Amministrazione finanziaria; tale campo non è pertanto
compilabile. In luogo del capo A5-b si compilerà il campo (A7).
Al campo (A6) va indicata la data di avvio dell’attività nel caso in cuoi la
stessa differisca dalla data di rilascio del numero di identificazione IVA di cui al
campo (A5-a). Al campo (A7) va indicata la data di cessazione dell’attività o
chiusura della partita IVA.
Nel campo (A8) va indicato il nome del legale rappresentante della
società e/o il nome titolare della ditta individuale o i nomi dei soggetti che
ricoprono delle cariche nell’assetto societario. Nel campo (A9), se presenti,
vanno indicati i nomi dei soci.
I campi (A10-a) ad (A10-d) devono essere utilizzati per fornire o per
ottenere delle informazioni complementari relative ai campi che vanno da (A1)
ad (A4). Al campo (A10-a) va indicata la “ragione sociale” dell’operatore se lo
stesso fa parte di un gruppo.
Nel campo (A10-b) va indicato il “tipo specifico di attività dell’azienda”
con riferimento all’attività così come risultante dall’Anagrafe Tributaria. E’
possibile indicare in aggiunta il codice numerico Atecofin. Nel caso di
difformità tra l’attività risultante dall’Anagrafe Tributaria e quella riscontrata
dall’ufficio (ad esempio in sede di accesso) è opportuno specificare l’attività
effettivamente rilevata dall’ufficio nella casella (A16). Nel caso in cui l’indirizzo
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inserito nel campo (A4) sia ad esempio una casella postale o una società di
domiciliazione, nel campo (A10-c) va indicata la sede geografica dove la società
opera. Nel campo (A10-d) va indicata l’esistenza di depositi, unità locali e
simili.
Al campo (A11) vanno inserite le informazioni relative all’effettiva
natura delle merci cui la transazione si riferisce; tale informazione specie se
raffrontata al “tipo specifico di attività dell’azienda” può essere utile ai fini
dell’analisi del rischio.
Si suggerisce, infine, l’indicazione di quanti più dati possibile dal rigo
A1 al rigo A11; questo consentirà allo stato membro cui la richiesta è
indirizzata una rapida identificazione dell’operatore richiesto ed una completa
sintesi visiva degli elementi a lui riferibili.
Nel campo (A12) “Forniture da quale paese a quale paese” va indicato
il flusso fisico dei beni o dei servizi ricevuti e/o forniti. E’ indifferente indicare
per esteso il nome del paese o il solo codice ISO dello stesso. Si avrà ad
esempio IT A DE per indicare una fornitura che l’Italia ha effettuato nei
confronti dell’Italia.
Per quanto concerne i campi da (A13) ad (A15) occorre premettere che
le informazioni ivi fornite devono riferirsi alla/alle domande che verranno
barrate nella successiva parte B o alle informazioni che verranno barrate nella
seguente parte C.
In tali campi si ravvisa la colonna “Periodo” che designa il momento
della transazione e che può essere una data precisa, uno o più mesi, uno o più
trimestri o uno o più anni. Il formato deve sempre conformarsi alle seguenti
regole:
- AAAA/MM/GG per una data precisa
- AAAA/MM per un mese (Es: maggio 2004 deve essere indicato come
2004/05)
- AAAA/MM – AAAA/MM per più di un mese; la prima data indica
l’inizio del periodo e la seconda la fine dello stesso (Es: da maggio 2004 a luglio
2004 deve essere indicato 2004/05 – 2004/07)
- AAAATN per un trimestre, ad esempio 2004T2 indica il 2º trimestre
dell’anno 2004.
- Se si richiedono informazioni per un periodo superiore a un trimestre,
ogni trimestre deve essere inserito in una linea diversa. Per esempio se si
chiedono notizie per il I, II e IV trimestre del 2004, si deve scrivere così:
2004T1, 2004T2, 2004T4.
Nei campi da (A13) a (A15) nella colonna “Importo e valuta” vanno
rispettivamente indicati l’importo della/e transazione/i e la valuta. Tali importi
sono solitamente quelli delle transazioni rilevate a VIES o, in mancanza quelli
16
risultanti dalle indagini effettuate (fatture, DDT, registri Iva, ecc…). Tenendo
conto che le cessioni intracomunitarie per l’autorità richiedente corrispondono
agli acquisti effettuati dall’autorità richiesta, per chiedere l’importo delle
transazioni che risultano essere state dichiarate dall’operatore comunitario,
occorrerà barrare la casella in alto a destra (“Si prega di compilare la casella n.”)
e indicare il rigo A13 o A14.
Ad esempio se al V.I.E.S. risulta che l’operatore italiano ha effettuato
cessioni intracomunitarie per 100 nei confronti di un operatore tedesco,
dovremo indicare 100 al rigo A13 (“Importo e valuta” - colonna centrale grigio
chiaro) e barrare la casella in alto “Si prega di compilare la casella n. ” scrivendo
A14.
Il campo (A16), “informazioni di varia natura” va usato per le
informazioni complementari e residuali relative ai campi da (A1) ad (A15).
LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI (B) – B1-B2
Questa parte contiene una serie di fattispecie predefinite relative allo
scambio di informazioni; esse sono volte a verificare l’osservanza delle regole
comunitarie relative alle operazioni poste in essere. Le domande standard sono
suddivise in due categorie: B1 e B2. La categoria B1 “Approfondimenti
riguardo regimi specifici” riguarda la conformità giuridica e la categoria B2
“Approfondimenti riguardo ad aspetti specifici” riguarda il reperimento le
prove e la conferma delle operazioni delle operazioni citate sub B1. Ciascun
ufficio, in relazione alle proprie esigenze conoscitive e d’indagine potrà barrare
le predette opzioni di richiesta.
Il campo (B1-17) di carattere residuale è riservato alle informazioni
complementari relative ai campi da (B1-1) a (B1-16). In esso vanno inserite le
richieste che non trovano posto nei campi da (B1-1) a (B1-16). E’ questo il
campo appropriato per la trattazione di tutte le questioni relative
all’applicazione delle norme comunitarie in materia di IVA (direttive VI, VIII e
XIII) come ad esempio questioni relative alle informazioni precedentemente
ricevute tramite uno scambio spontaneo, automatico organizzato o automatico
(artt. da 17 a 19). Al contrario non va usato per chiedere copie di documenti
(vedi parte D).
Nel campo (B1-18) vanno inserite le risposte ai quesiti posti (domande
barrate); le risposte devono essere fornite indicando prima il numero della
casella di domanda cui s’intende rispondere seguito dalle informazioni di
risposta vere e proprie. Se voglio ad esempio rispondere alla domanda B1-3 in
(B1-17) scriverò: (B1-3) e di seguito la risposta corrispondente. Nel caso di
17
mancata disponibilità delle informazioni richieste l’autorità interpellata, per
quanto possibile, è opportuno indicare le motivazioni.
I campi (B2-6), (B2-10), (B2-14), (B2-16) e (B2-18) sono riservati alle
informazioni complementari relative ai campi da (B2-1) a (B2-17) e non vanno
usati, ad esempio, per chiedere copie di documenti (vedi parte D). Questo
campo è inoltre appropriato per la trattazione di tutte le questioni relative
all’applicazione delle norme comunitarie in materia di IVA (direttive VI, VIII e
XIII) come ad esempio questioni relative alle informazioni precedentemente
ricevute tramite uno scambio spontaneo, automatico organizzato o automatico
(artt. da 17 a 19).
Per la compilazione del campo (B2-19) relativo alle risposte, vale quello
già detto per la compilazione del campo (B1-18).
LO SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI (C)
Questa parte del formulario si compila nel solo caso di informazione
spontanea i sensi dell’art. 19; si tratta di comunicazioni spontanee fatte da uno
stato membro relativamente ad elementi fiscalmente rilevanti per l’autorità
dello stato membro cui sono inviate. Tali comunicazioni non sono precedute
da una richiesta d’informazioni da parte di un altro Stato membro. Poiché in
genere non è richiesta alcuna risposta (art. 19), tale formulario non va di norma
usato per lo scambio automatico d’informazioni o per lo scambio automatico
organizzato d’informazioni di cui agli artt. 17 e 18, in quanto per questo tipo
d’informazioni verranno predisposte procedure specifiche.
Il campo (C5) può essere usato per fornire informazioni particolari non
rientranti nei campi da (C1) a (C4). Il campo (C6) va compilato solo nel caso in
cui dall’informazione spontanea ricevuta, nascano degli elementi di rilevanza
fiscale da comunicare allo Stato membro che le ha originariamente inviate. Si
attiva così un circuito di feedback suscettibile di interessare lo Stato membro
richiedente.
LA RICHIESTA DI DOCUMENTI (D)
Lo scambio di informazioni, nonché la prova delle operazioni svolte si
basano essenzialmente su documenti. Questa parte (da D1 a D9) è destinata
alla richiesta di documenti in relazione alle domande di cui alla parte B. Può
trattarsi di fatture, contratti, ordinativi, pagamenti, documenti di trasporto o
altro dei quali l’autorità di uno stato membro ha necessità. Vanno barrate le
caselle corrispondenti ai documenti richiesti. Vanno osservate le convenzioni
relative ai formati per quanto riguarda il periodo, gli importi e le valute esposte
18
nelle spiegazioni relative ai campi da (A13) ad (A15). La voce “Riferimento del
documento”, se conosciuto, deve riguardare gli estremi del documento
richiesto (es: fatt. n. X del GG/MM/AAAA). La colonna “Documenti inviati”
deve essere completata dallo Stato membro interpellato con una breve
annotazione, del tipo “in allegato”, “non trovato” o “non disponibile”.
E VENTUALI OSSERVAZIONI (E)
Questa sezione, di natura assolutamente residuale, è riservata ad
accogliere informazioni complementari importanti o spiegazioni integrative che
non hanno trovato posto nelle varie sezioni del modello. Per evitare problemi
di natura linguistica le osservazioni devono essere concise, chiare e lineari. Non
è ammessa la forma discorsiva e ovviamente la ripetizione di informazioni già
indicate ai quadri precedenti.
L’autorità richiedente inserirà tali informazioni nella parte sinistra della
sezione (in grigio), mentre l’autorità interpellata le inserirà nella parte destra
(bianca).
In tale sezione a titolo di esempio andranno indicati gli elementi su cui
si fonda un caso sospetto di frode. Parimenti in questa parte possono essere
anche elencati gli allegati richiesti o inviati (se non ci fosse abbastanza spazio
sub D).
Gianluca Tidona e Giovanni Gaeta
Funzionari dell’Agenzia delle entrate
in servizio presso la Direzione Centrale Accertamento
Settore Analisi e Ricerca-Ufficio Cooperazione Internazionale
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FAC -SIMILE DEL MODELLO
FORMULARIO “SCAC 2004”. SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 5 E 19 DEL REGOLAMENTO 2003/1798/CE
Riferimento: E_SS_RR_20YYMMDD_aaaaaa_bbbbbb(R,PR)
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