Relazione 19.01.2016
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Relazione 19.01.2016
dott. chim. Pasquale SCAPICCHIO Direttore Operativo LACHIMER Laboratorio Chimico Merceologico Az. spec. CCIAA Foggia Via Manfredonia, Km. 2,200 71121 FOGGIA Egr. dr. Corrado di Michele Curatore fallimentare Sede OGGETTO: Valutazione prodotti presso Società Rodi Srl – Distilleria San Severo. Premessa La S.V., a seguito della sentenza n. 9369/2015 Reg. SICID del Tribunale di Foggia, per effetto della quale è stata annullata l’aggiudicazione del 16/07/2014 in favore della Società Caffo Srl dell’acquavite detenuta dalla fallita Rodi Srl, ha richiesto al sottoscritto, con nota del 25/9/2015, di: • fornire il valore da porre a base d’asta, al netto dell’accisa dovuta, che tenga conto, rispetto a quello a suo tempo stimato, dello stato del distillato, del listino prezzi attuale ma anche del calo e di eventuali deterioramenti dello stesso. • fornire un valore rispetto, al netto dell’accisa dovuta, al prodotto stimato come non vendibile, tenendo conto che lo stesso potrebbe essere alienabile come distillato da rilavorare, considerando, quindi, eventuali costi aggiuntivi ai fini della determinazione del prezzo base. Del che, sulla base delle considerazioni appresso riportate, la presente nota. Pagina 1 di 9 Valutazioni precedentemente eseguite Giusta nomina da parte del Giudice Delegato dott. Roberto Gentile del 26/10/09, il sottoscritto, in qualità di consulente tecnico, nel rispondere al quesito postogli (“poter identificare la gradazione alcolica, la composizione organolettica, la durata dell’invecchiamento, nonché la determinazione della potenziale rivendibilità del prodotto e la sua valutazione commerciale in riferimento all’acquavite in regime “presunto” di esenzione di accise, depositata in uno degli immobili dello stabilimento industriale della Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo” con sede in San Severo alla via Curiel, 9-11”), ha già fornito una valutazione commerciale del prodotto Acquavite di vino, riferita all’epoca (relazione tecnica depositata il 25/6/2010). Le conclusioni a cui il sottoscritto era allora giunto sono di seguito riassunte: • presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo” sono risultate presenti, in n. 21 tini (identificati dal n. 1 al n.22, con esclusione del tino n.4) e n.3 botti (identificate dal n. 12 al n.14), le seguenti volumetrie complessive di prodotto, espresse anche in volume alla temperatura di 20°C ed in volume di alcol anidro sempre a 20°C: • - Prodotto stoccato (Temperatura ambiente) hl 2454,71 - Prodotto stoccato (Temperatura di 20°C) hl 2471,10 - Alcol anidro (Temperatura di 20°C) hl 1468,00 i risultati delle prove chimico-fisiche ed organolettiche a suo tempo eseguite hanno consentito di stabilire che solo i prodotti stoccati nei tini identificati come n. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 potevano essere effettivamente classificati come Acquaviti di vino; quindi, in considerazione delle quantità effettivamente detenute in ognuno dei tini sopra indicati, il prodotto commercialmente classificabile come Acquavite di vino ammontava a: - Acquavite di vino (Temperatura ambiente) Pagina 2 di 9 hl 1368,55 • - Acquavite di vino (Temperatura di 20°C) hl 1377,47 - Alcol anidro (Temperatura di 20°C) hl 819,67 a tale quantitativo di Acquavite di vino (hl 1377,47 di acquavite di vino a 20°C, corrispondenti a hl 819,67 di alcol anidro), detenuto presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo”, sulla base delle valutazioni dei risultati delle prove chimicofisiche ed organolettiche e dei prezzi di listino all’ingrosso, riferiti al periodo maggio 2010, rilevati dalla Camera di Commercio di Udine, è stato attribuito il valore commerciale di € 136.717,61, al netto delle accise. Valutazione commerciale attuale del prodotto “Acquavite di vino” Per stimare l’odierno valore commerciale del prodotto Acquavite di vino detenuto presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo”, il sottoscritto ha ritenuto non necessario procedere a nuove valutazioni analitiche per le seguenti motivazioni: • è notorio, da svariate fonti della letteratura scientifica, che la perdita di gradazione alcolica naturalmente connessa all’invecchiamento dei distillati, dovuta a processi di dispersione nei contenitori, sia stimabile in un valore di circa il 2% annuo; • i parametri organolettici possono ragionevolmente essere considerati inalterati rispetto a quanto riscontrato nel 2010, poiché si ritiene che, in considerazione dell’elevato tempo di permanenza del prodotto negli attuali contenitori già al tempo della prima valutazione, gli ulteriori cinque anni trascorsi fino ad oggi non li abbiano potuti ulteriormente variare in maniera sostanziale; • il costo economico derivante da ulteriori analisi chimico-fisiche ed organolettiche non sarebbe stato giustificato dalle eventuali differenze riscontrabili, certamente minime e comunque, nel caso della gradazione alcolica, ragionevolmente stimabili dai numerosi studi già presenti in letteratura. Pagina 3 di 9 Come valore di riferimento commerciale il sottoscritto ha considerato quello riportato sul listino prezzi ufficiale della Camera di Commercio di Treviso che, nell’ultima versione pubblicata (allegato n.1) riporta, per l’Acquavite di vino invecchiata oltre 3 anni, come valore medio annuo per il 2015, un prezzo di € 1.448,59 ad ettanidro (un ettanidro corrisponde a 1 hl di alcol anidro), f.co partenza su autocisterna e accise comprese. In considerazione poi di quanto riportato nella Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. RU 145744 del 23 dicembre 2013 (allegato n.2) a far data dal 1 gennaio 2015 l’aliquota di accisa per l’alcol etilico è fissata in € 1035,52 per ettolitro di alcol anidro. Di conseguenza, sottraendo al valore indicato nel listino della Camera di Commercio di Treviso l’aliquota di accisa fissata, il prezzo ufficiale per ettanidro, al netto delle accise, dell’Acquavite di vino invecchiata oltre 3 anni, f.co partenza su autocisterna, è di € 413,07 per ettanidro. Il sottoscritto, inoltre, conferma le valutazioni sulla percentuale di valore del prodotto detenuto rispetto ad un “prodotto di media qualità”, espresse sulla base delle risultanze analitiche per ogni tino e riportate nella relazione tecnica del 2010. Pertanto, considerando che • la perdita di gradazione alcolica naturalmente connessa all’invecchiamento dei distillati, è stimabile in un valore di circa il 2% annuo e, pertanto, essendo trascorsi più di 5 anni dalla valutazione analitica, stimabile complessivamente nel 10%; • le caratteristiche organolettiche possono essere considerate inalterate e quindi possono essere confermate le valutazioni di qualità percentuale del prodotto contenuto nei singoli tini rispetto ad un prodotto di qualità media; la tabella seguente riporta il valore commerciale del prodotto contenuto in ogni singolo tino: Pagina 4 di 9 TINO n. Volume del prodotto stoccato (in hl) a 20°C Titolo alcolometrico volumico a 20°C (in %vol.) misurato nel 2010 1 2 3 6 9 10 11 13 14 15 170,86 149,00 147,93 137,39 124,25 140,73 153,27 124,54 135,83 93,67 61,93 56,22 59,14 55,14 64,42 59,59 54,21 63,50 59,92 63,39 Titolo alcolometrico volumico a 20°C (in %vol.) stimato nel 2015 (-10%) 55,74 50,60 53,23 49,63 57,98 53,63 48,79 57,15 53,93 57,05 Volume di alcol anidro a 20°C stoccato (in hl) 95,23 75,39 78,74 68,18 72,04 75,47 74,78 71,17 73,25 53,44 % di valutazione rispetto ad un prodotto medio Valore commerciale del prodotto stoccato (€) 60 75 60 65 60 65 50 60 60 80 TOTALE € 23.602,55 € 23.356,33 € 19.514,39 € 18.306,34 € 17.853,96 € 20.264,67 € 15.444,46 € 17.640,06 € 18.154,53 € 17.659,46 € 191.796,74 Nella tabella precedente il valore commerciale del contenuto di ogni singolo tino è calcolato moltiplicando il volume di alcol anidro a 20°C stoccato per la % di valutazione rispetto ad un prodotto medio e per il valore di listino di € 413,07 per ettanidro. In definitiva, il valore commerciale attualmente stimabile del prodotto detenuto presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo” e classificabile come Acquavite di vino è pari ad € 191.796,74, al netto delle accise. Valutazione commerciale attuale del prodotto non vendibile Il riferimento è al prodotto contenuto nei tini contrassegnati dai numeri 5, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e nelle botti n. 12, 13 e 14, che, a seguito delle analisi chimiche e delle valutazioni organolettiche effettuate, era stato valutato, nella relazione tecnica del 25/6/2010, come non classificabile come acquavite di vino. Il quantitativo di tale prodotto, presente presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo”, ammonta a - Volume di prodotto a Temperatura ambiente hl 1086,16 - Volume di prodotto a Temperatura di 20°C hl 1093,63 - Alcol anidro a Temperatura di 20°C hl 648,33 Pagina 5 di 9 Anche per stimare l’odierno valore commerciale del prodotto non classificato come Acquavite di vino detenuto presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo”, il sottoscritto ha ritenuto non necessario procedere a nuove valutazioni analitiche per le stesse motivazioni già precedentemente descritte. Pertanto, anche in questo caso si è stimata una perdita di gradazione alcolica naturalmente connessa all’invecchiamento di circa il 2% annuo e quindi, essendo trascorsi più di 5 anni dalla valutazione analitica, complessivamente del 10%. Tale prodotto, come già descritto nella citata relazione tecnica del 25/6/2010, per assumere un valore commerciale, deve essere rilavorato e sottoposto ad un nuovo processo di distillazione (che consentirebbe di ottenere una miscela di alcol e acqua) dal quale, se il processo venisse condotto in maniera adeguata, quindi eliminando accuratamente le cosiddette “teste” e “code” della distillazione, potrebbe essere recuperato tutto l’alcol attualmente ancora presente nei prodotti stoccati, fino ad ottenere una miscela con acqua contenente al massimo il 95% di alcol. Tenendo conto quindi del calo naturale della gradazione alcolica stimato nel 10% e conducendo un adeguato processo di distillazione che consenta di recuperare tutto l’alcol presente, la tabella seguente riporta, per ogni contenitore, il volume di alcol anidro potenzialmente recuperabile: TINO n. Volume del prodotto stoccato (in hl) a 20°C Titolo alcolometrico volumico a 20°C (in %vol.) misurato nel 2010 5 7 8 12 16 17 18 19 20 21 22 135,59 122,49 130,37 119,00 90,66 78,22 53,73 22,01 98,59 123,33 110,30 53,96 53,10 61,90 51,04 66,38 65,64 64,22 51,40 66,31 56,94 65,52 Pagina 6 di 9 Titolo alcolometrico volumico a 20°C (in %vol.) stimato nel 2015 (-10%) 48,56 47,79 55,71 45,94 59,74 59,08 57,80 46,26 59,68 51,25 58,97 TOTALE Volume di alcol anidro a 20°C stoccato (in hl) 65,85 58,54 72,63 54,66 54,16 46,21 31,05 10,18 58,84 63,20 65,04 hl 580,37 BOTTI n. Volume del prodotto stoccato (in hl) a 20°C Titolo alcolometrico volumico a 20°C (in %vol.) misurato nel 2010 12 13 14 3,02 3,88 2,44 37,15 41,05 31,60 Titolo alcolometrico volumico a 20°C (in %vol.) stimato nel 2015 (-10%) 33,44 36,95 28,44 TOTALE Volume di alcol anidro stoccato (in hl) a 20°C 1,01 1,43 0,69 hl 3,14 Quindi il volume complessivo di alcol anidro, potenzialmente recuperabile dai tini e dalle botti dopo distillazione, ammonta a hl 583,51. Per stabilire il valore commerciale per questo quantitativo di alcol, il sottoscritto ha considerato come valore di riferimento quello riportato sul listino prezzi ufficiale della Camera di Commercio di Treviso che, nell’ultima versione pubblicata (allegato n.3), riporta, per l’Alcol puro a non meno di 95°C, come valore medio annuo per il 2015, un prezzo di € 1.094,09 ad ettanidro, f.co partenza su autocisterna e accise comprese. In considerazione di quanto riportato nella Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. RU 145744 del 23 dicembre 2013 (allegato n.2), a far data dal 1 gennaio 2015 l’aliquota di accisa per l’alcol etilico è fissata in € 1035,52 per ettolitro di alcol anidro. Di conseguenza, sottraendo al valore indicato nel listino della Camera di Commercio di Treviso l’aliquota di accisa fissata, il prezzo ufficiale per ettanidro di alcol etilico, f.co partenza su autocisterna, è di € 58,57 per ettanidro. Pertanto il valore commerciale teorico riferito al quantitativo di alcol etilico ottenibile dalla distillazione del prodotto stoccato presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo” e non classificabile come Acquavite di vino, nel caso di distillazione condotta in condizioni da ottenere una miscela di alcol etilico e acqua contenente il 95% di alcol, è pari a € 34.176,18 al netto delle accise. Tale valore è stato ottenuto moltiplicando il volume complessivo di alcol etilico ottenibile (hl 583,51) per il valore di listino di € 58,57 per ettanidro. Pagina 7 di 9 Naturalmente il valore commerciale stimato sopra indicato è puramente teorico, in quanto vanno considerate sia le spese legate al trasporto del prodotto ad un impianto di distillazione, che le spese legate al processo produttivo di distillazione da eseguire ed agli sfridi del medesimo processo. Una valutazione precisa di tali spese è alquanto complicata da fare, in quanto strettamente connessa sia alla distanza da percorrere per trasportare il prodotto alla distilleria presso cui eseguire il processo, sia ai costi effettivi del processo che dipendono fortemente dal tipo di impianto utilizzato e dalla sua efficienza. Pertanto, non potendo conoscere a priori tali elementi, è possibile solo fare una valutazione molto generica, considerando che tutte le spese suddette possano ammontare almeno ad un 40% del valore precedentemente stimato. In definitiva quindi il valore commerciale che può essere ragionevolmente attribuito al prodotto stoccato presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo” e non classificabile come Acquavite di vino è stimato in € 13.670,47, al netto delle accise. Conclusioni In conclusione quindi, le predette valutazioni consentono al sottoscritto di stimare che: 1. il valore commerciale del prodotto detenuto presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo” e classificato come Acquavite di vino è pari ad € € 191.796,74, al netto delle accise; 2. il valore commerciale del prodotto detenuto presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo” e non classificato come Acquavite di vino è pari ad € 13.670,47, al netto delle accise. Foggia, 19 gennaio 2016 IL CONSULENTE TECNICO dott. chim. Pasquale Scapicchio Pagina 8 di 9 ELENCO DEGLI ALLEGATI 1. Listino ufficiale dei prezzi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso relative alle quotazioni medie per l’anno 2015 per i distillati. 2. Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. RU 145744RU del 23 dicembre 2013 3. Listino ufficiale dei prezzi della Camera di Commercio di Treviso relative alle quotazioni medie per l’anno 2015 per l’alcol. Pagina 9 di 9 23/12/2015 Pag. 1 MEDIE MENSILI DELLE QUOTAZIONI PIAZZA DI TREVISO ANNO: 2015 1 2 3 4 5 6 AVG a 6 7 8 9 10 11 12 AVG a 12 DISTILLATI (f.co part. su autocisterna accisa compr.) GRAPPA VENETA VINACCIA 75-80 gradi EN 1.217,0 1.217,0 1.217,0 1.233,5 1.233,5 1.233,5 1.225,2 1.233,5 9 9 9 0 0 0 9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226,4 7 ACQUAVITE VINO INV. OLTRE 3 ANNI EN 1.439,2 1.439,2 1.439,2 1.455,6 1.455,6 1.455,6 1.447,4 1.455,6 1 1 1 2 2 2 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,5 9 Prot. n. RU 145744 IL DIRETTORE Visto l’articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che dispone ulteriori incrementi delle aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico tali da garantire un maggior gettito netto pari, rispettivamente, ad almeno 8 milioni di euro per l’anno 2014 e ad almeno 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014; Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n.133, recante “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia”, secondo il quale gli incrementi di cui all’articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, si riferiscono alle aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico come rideterminate dall’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128; Visto l’articolo 25, comma 3, lettere a) e b) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, che stabilisce le aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015; Visto l’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni; Considerato che il predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n.133, prevede che gli aumenti delle aliquote di accisa ivi richiamati sono stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro il 31 dicembre 2013; Ritenuto che si rende necessario procedere ad incrementare le aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico nella misura occorrente per assicurare il previsto maggior gettito netto; Direzione centrale Gestione tributi e rapporto con gli utenti Ufficio per le accise, per le esenzioni e per le agevolazioni fiscali 00144 Roma, via Mario Carucci, n. 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245372 - e-mail [email protected] ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE Articolo 1 1.Le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi ed all’alcole etilico sono stabilite nella misura di seguito indicata: a) dal 1° marzo 2014: - Birra: euro 2,77 per ettolitro e per grado-Plato; - Prodotti alcolici intermedi: euro 80,71 per ettolitro; - Alcole etilico: euro 942,49 per ettolitro anidro. b) dal 1° gennaio 2015: - Birra: euro 3,04 per ettolitro e per grado-Plato; - Prodotti alcolici intermedi: euro 88,67 per ettolitro; - Alcole etilico: euro 1035,52 per ettolitro anidro. Articolo 2 1. La presente determinazione entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Roma, 23.12.2013 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Giuseppe Peleggi Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 23/12/2015 Pag. 1 MEDIE MENSILI DELLE QUOTAZIONI PIAZZA DI TREVISO ANNO: 2015 1 2 3 4 5 6 AVG a 6 7 8 9 10 11 12 AVG a 12 ALCOOL (f.co part.su autocisterna accisa compr.) PURO A NON MENO 95 GR. da melasso EN 1.084,7 1.084,7 1.084,7 1.101,1 1.101,1 1.101,1 1.092,9 1.101,1 1 1 1 2 2 2 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.094,0 9 da cereali EN 1.092,8 1.092,8 1.092,8 1.109,2 1.109,2 1.109,2 1.101,0 1.109,2 8 8 8 9 9 9 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102,2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALTRI PRODOTTI (part. distilleria) vinaccioli secchi 100 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00