Relazione 19.01.2016

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Relazione 19.01.2016
dott. chim. Pasquale SCAPICCHIO
Direttore Operativo
LACHIMER
Laboratorio Chimico Merceologico
Az. spec. CCIAA Foggia
Via Manfredonia, Km. 2,200
71121 FOGGIA
Egr.
dr. Corrado di Michele
Curatore fallimentare
Sede
OGGETTO: Valutazione prodotti presso Società Rodi Srl – Distilleria San Severo.
Premessa
La S.V., a seguito della sentenza n. 9369/2015 Reg. SICID del Tribunale di Foggia,
per effetto della quale è stata annullata l’aggiudicazione del 16/07/2014 in favore della
Società Caffo Srl dell’acquavite detenuta dalla fallita Rodi Srl, ha richiesto al sottoscritto,
con nota del 25/9/2015, di:
• fornire il valore da porre a base d’asta, al netto dell’accisa dovuta, che tenga
conto, rispetto a quello a suo tempo stimato, dello stato del distillato, del listino
prezzi attuale ma anche del calo e di eventuali deterioramenti dello stesso.
• fornire un valore rispetto, al netto dell’accisa dovuta, al prodotto stimato come
non vendibile, tenendo conto che lo stesso potrebbe essere alienabile come
distillato da rilavorare, considerando, quindi, eventuali costi aggiuntivi ai fini
della determinazione del prezzo base.
Del che, sulla base delle considerazioni appresso riportate, la presente nota.
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Valutazioni precedentemente eseguite
Giusta nomina da parte del Giudice Delegato dott. Roberto Gentile del 26/10/09, il
sottoscritto, in qualità di consulente tecnico, nel rispondere al quesito postogli (“poter
identificare
la
gradazione
alcolica,
la
composizione
organolettica,
la
durata
dell’invecchiamento, nonché la determinazione della potenziale rivendibilità del prodotto e la
sua valutazione commerciale in riferimento all’acquavite in regime “presunto” di esenzione di
accise, depositata in uno degli immobili dello stabilimento industriale della Società “Rodi s.r.l.
– Distilleria San Severo” con sede in San Severo alla via Curiel, 9-11”), ha già fornito una
valutazione commerciale del prodotto Acquavite di vino, riferita all’epoca (relazione tecnica
depositata il 25/6/2010).
Le conclusioni a cui il sottoscritto era allora giunto sono di seguito riassunte:
•
presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo” sono risultate presenti, in n. 21
tini (identificati dal n. 1 al n.22, con esclusione del tino n.4) e n.3 botti (identificate
dal n. 12 al n.14), le seguenti volumetrie complessive di prodotto, espresse anche in
volume alla temperatura di 20°C ed in volume di alcol anidro sempre a 20°C:
•
-
Prodotto stoccato (Temperatura ambiente)
hl
2454,71
-
Prodotto stoccato (Temperatura di 20°C)
hl
2471,10
-
Alcol anidro (Temperatura di 20°C)
hl
1468,00
i risultati delle prove chimico-fisiche ed organolettiche a suo tempo eseguite hanno
consentito di stabilire che solo i prodotti stoccati nei tini identificati come n. 1, 2, 3,
6, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 potevano essere effettivamente classificati come Acquaviti di
vino; quindi, in considerazione delle quantità effettivamente detenute in ognuno dei
tini sopra indicati, il prodotto commercialmente classificabile come Acquavite di vino
ammontava a:
-
Acquavite di vino (Temperatura ambiente)
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hl
1368,55
•
-
Acquavite di vino (Temperatura di 20°C)
hl
1377,47
-
Alcol anidro (Temperatura di 20°C)
hl
819,67
a tale quantitativo di Acquavite di vino (hl 1377,47 di acquavite di vino a 20°C,
corrispondenti a hl 819,67 di alcol anidro), detenuto presso la Società “Rodi s.r.l. –
Distilleria San Severo”, sulla base delle valutazioni dei risultati delle prove chimicofisiche ed organolettiche e dei prezzi di listino all’ingrosso, riferiti al periodo maggio
2010, rilevati dalla Camera di Commercio di Udine, è stato attribuito il valore
commerciale di € 136.717,61, al netto delle accise.
Valutazione commerciale attuale del prodotto “Acquavite di vino”
Per stimare l’odierno valore commerciale del prodotto Acquavite di vino detenuto
presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo”, il sottoscritto ha ritenuto non
necessario procedere a nuove valutazioni analitiche per le seguenti motivazioni:
•
è notorio, da svariate fonti della letteratura scientifica, che la perdita di gradazione
alcolica naturalmente connessa all’invecchiamento dei distillati, dovuta a processi di
dispersione nei contenitori, sia stimabile in un valore di circa il 2% annuo;
•
i parametri organolettici possono ragionevolmente essere considerati inalterati
rispetto a quanto riscontrato nel 2010, poiché si ritiene che, in considerazione
dell’elevato tempo di permanenza del prodotto negli attuali contenitori già al tempo
della prima valutazione, gli ulteriori cinque anni trascorsi fino ad oggi non li abbiano
potuti ulteriormente variare in maniera sostanziale;
•
il costo economico derivante da ulteriori analisi chimico-fisiche ed organolettiche non
sarebbe stato giustificato dalle eventuali differenze riscontrabili, certamente
minime e comunque, nel caso della gradazione alcolica, ragionevolmente stimabili dai
numerosi studi già presenti in letteratura.
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Come valore di riferimento commerciale il sottoscritto ha considerato quello
riportato sul listino prezzi ufficiale della Camera di Commercio di Treviso che, nell’ultima
versione pubblicata (allegato n.1) riporta, per l’Acquavite di vino invecchiata oltre 3 anni,
come valore medio annuo per il 2015, un prezzo di € 1.448,59 ad ettanidro (un ettanidro
corrisponde a 1 hl di alcol anidro), f.co partenza su autocisterna e accise comprese.
In considerazione poi di quanto riportato nella Determinazione Direttoriale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. RU 145744 del 23 dicembre 2013 (allegato n.2) a
far data dal 1 gennaio 2015 l’aliquota di accisa per l’alcol etilico è fissata in € 1035,52 per
ettolitro di alcol anidro. Di conseguenza, sottraendo al valore indicato nel listino della
Camera di Commercio di Treviso l’aliquota di accisa fissata, il prezzo ufficiale per ettanidro,
al netto delle accise, dell’Acquavite di vino invecchiata oltre 3 anni, f.co partenza su
autocisterna, è di € 413,07 per ettanidro.
Il sottoscritto, inoltre, conferma le valutazioni sulla percentuale di valore del
prodotto detenuto rispetto ad un “prodotto di media qualità”, espresse sulla base delle
risultanze analitiche per ogni tino e riportate nella relazione tecnica del 2010.
Pertanto, considerando che
•
la perdita di gradazione alcolica naturalmente connessa all’invecchiamento dei
distillati, è stimabile in un valore di circa il 2% annuo e, pertanto, essendo trascorsi
più di 5 anni dalla valutazione analitica, stimabile complessivamente nel 10%;
•
le caratteristiche organolettiche possono essere considerate inalterate e quindi
possono essere confermate le valutazioni di qualità percentuale del prodotto
contenuto nei singoli tini rispetto ad un prodotto di qualità media;
la tabella seguente riporta il valore commerciale del prodotto contenuto in ogni
singolo tino:
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TINO
n.
Volume del
prodotto
stoccato
(in hl)
a 20°C
Titolo
alcolometrico
volumico a 20°C
(in %vol.)
misurato nel
2010
1
2
3
6
9
10
11
13
14
15
170,86
149,00
147,93
137,39
124,25
140,73
153,27
124,54
135,83
93,67
61,93
56,22
59,14
55,14
64,42
59,59
54,21
63,50
59,92
63,39
Titolo
alcolometrico
volumico a
20°C
(in %vol.)
stimato nel
2015 (-10%)
55,74
50,60
53,23
49,63
57,98
53,63
48,79
57,15
53,93
57,05
Volume di
alcol anidro
a 20°C
stoccato
(in hl)
95,23
75,39
78,74
68,18
72,04
75,47
74,78
71,17
73,25
53,44
% di valutazione
rispetto ad un
prodotto medio
Valore
commerciale del
prodotto
stoccato
(€)
60
75
60
65
60
65
50
60
60
80
TOTALE
€ 23.602,55
€ 23.356,33
€ 19.514,39
€ 18.306,34
€ 17.853,96
€ 20.264,67
€ 15.444,46
€ 17.640,06
€ 18.154,53
€ 17.659,46
€ 191.796,74
Nella tabella precedente il valore commerciale del contenuto di ogni singolo tino è
calcolato moltiplicando il volume di alcol anidro a 20°C stoccato per la % di valutazione
rispetto ad un prodotto medio e per il valore di listino di € 413,07 per ettanidro.
In definitiva, il valore commerciale attualmente stimabile del prodotto detenuto
presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo” e classificabile come Acquavite di vino
è pari ad € 191.796,74, al netto delle accise.
Valutazione commerciale attuale del prodotto non vendibile
Il riferimento è al prodotto contenuto nei tini contrassegnati dai numeri 5, 7, 8, 12,
16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e nelle botti n. 12, 13 e 14, che, a seguito delle analisi chimiche e
delle valutazioni organolettiche effettuate, era stato valutato, nella relazione tecnica del
25/6/2010, come non classificabile come acquavite di vino.
Il quantitativo di tale prodotto, presente presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria
San Severo”, ammonta a
-
Volume di prodotto a Temperatura ambiente
hl
1086,16
-
Volume di prodotto a Temperatura di 20°C
hl
1093,63
-
Alcol anidro a Temperatura di 20°C
hl
648,33
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Anche per stimare l’odierno valore commerciale del prodotto non classificato come
Acquavite di vino detenuto presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo”, il
sottoscritto ha ritenuto non necessario procedere a nuove valutazioni analitiche per le
stesse motivazioni già precedentemente descritte. Pertanto, anche in questo caso si è
stimata una perdita di gradazione alcolica naturalmente connessa all’invecchiamento di circa
il 2% annuo e quindi, essendo trascorsi più di 5 anni dalla valutazione analitica,
complessivamente del 10%.
Tale prodotto, come già descritto nella citata relazione tecnica del 25/6/2010, per
assumere un valore commerciale, deve essere rilavorato e sottoposto ad un nuovo processo
di distillazione (che consentirebbe di ottenere una miscela di alcol e acqua) dal quale, se il
processo venisse condotto in maniera adeguata, quindi eliminando accuratamente le
cosiddette “teste” e “code” della distillazione, potrebbe essere recuperato tutto l’alcol
attualmente ancora presente nei prodotti stoccati, fino ad ottenere una miscela con acqua
contenente al massimo il 95% di alcol.
Tenendo conto quindi del calo naturale della gradazione alcolica stimato nel 10% e
conducendo un adeguato processo di distillazione che consenta di recuperare tutto l’alcol
presente, la tabella seguente riporta, per ogni contenitore, il volume di alcol anidro
potenzialmente recuperabile:
TINO
n.
Volume del
prodotto stoccato
(in hl)
a 20°C
Titolo alcolometrico
volumico a 20°C
(in %vol.)
misurato nel 2010
5
7
8
12
16
17
18
19
20
21
22
135,59
122,49
130,37
119,00
90,66
78,22
53,73
22,01
98,59
123,33
110,30
53,96
53,10
61,90
51,04
66,38
65,64
64,22
51,40
66,31
56,94
65,52
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Titolo
alcolometrico
volumico a 20°C
(in %vol.)
stimato nel 2015
(-10%)
48,56
47,79
55,71
45,94
59,74
59,08
57,80
46,26
59,68
51,25
58,97
TOTALE
Volume di alcol
anidro
a 20°C
stoccato
(in hl)
65,85
58,54
72,63
54,66
54,16
46,21
31,05
10,18
58,84
63,20
65,04
hl 580,37
BOTTI
n.
Volume del
prodotto
stoccato
(in hl)
a 20°C
Titolo alcolometrico
volumico a 20°C
(in %vol.)
misurato nel 2010
12
13
14
3,02
3,88
2,44
37,15
41,05
31,60
Titolo
alcolometrico
volumico a 20°C
(in %vol.)
stimato nel 2015
(-10%)
33,44
36,95
28,44
TOTALE
Volume di alcol
anidro stoccato
(in hl)
a 20°C
1,01
1,43
0,69
hl 3,14
Quindi il volume complessivo di alcol anidro, potenzialmente recuperabile dai tini e
dalle botti dopo distillazione, ammonta a hl 583,51.
Per stabilire il valore commerciale per questo quantitativo di alcol, il sottoscritto
ha considerato come valore di riferimento quello riportato sul listino prezzi ufficiale della
Camera di Commercio di Treviso che, nell’ultima versione pubblicata (allegato n.3), riporta,
per l’Alcol puro a non meno di 95°C, come valore medio annuo per il 2015, un prezzo di €
1.094,09 ad ettanidro, f.co partenza su autocisterna e accise comprese.
In
considerazione
di
quanto
riportato
nella
Determinazione
Direttoriale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. RU 145744 del 23 dicembre 2013 (allegato n.2), a
far data dal 1 gennaio 2015 l’aliquota di accisa per l’alcol etilico è fissata in € 1035,52 per
ettolitro di alcol anidro. Di conseguenza, sottraendo al valore indicato nel listino della
Camera di Commercio di Treviso l’aliquota di accisa fissata, il prezzo ufficiale per ettanidro
di alcol etilico, f.co partenza su autocisterna, è di € 58,57 per ettanidro.
Pertanto il valore commerciale teorico riferito al quantitativo di alcol etilico
ottenibile dalla distillazione del prodotto stoccato presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria
San Severo” e non classificabile come Acquavite di vino, nel caso di distillazione condotta in
condizioni da ottenere una miscela di alcol etilico e acqua contenente il 95% di alcol, è pari a
€ 34.176,18 al netto delle accise. Tale valore è stato ottenuto moltiplicando il volume
complessivo di alcol etilico ottenibile (hl 583,51) per il valore di listino di € 58,57 per
ettanidro.
Pagina 7 di 9
Naturalmente il valore commerciale stimato sopra indicato è puramente teorico, in
quanto vanno considerate sia le spese legate al trasporto del prodotto ad un impianto di
distillazione, che le spese legate al processo produttivo di distillazione da eseguire ed agli
sfridi del medesimo processo. Una valutazione precisa di tali spese è alquanto complicata da
fare, in quanto strettamente connessa sia alla distanza da percorrere per trasportare il
prodotto alla distilleria presso cui eseguire il processo, sia ai costi effettivi del processo
che dipendono fortemente dal tipo di impianto utilizzato e dalla sua efficienza. Pertanto, non
potendo conoscere a priori tali elementi, è possibile solo fare una valutazione molto generica,
considerando che tutte le spese suddette possano ammontare almeno ad un 40% del valore
precedentemente stimato.
In definitiva quindi il valore commerciale che può essere ragionevolmente attribuito
al prodotto stoccato presso la Società “Rodi s.r.l. – Distilleria San Severo” e non
classificabile come Acquavite di vino è stimato in € 13.670,47, al netto delle accise.
Conclusioni
In conclusione quindi, le predette valutazioni consentono al sottoscritto di stimare
che:
1.
il valore commerciale del prodotto detenuto presso la Società “Rodi s.r.l. –
Distilleria San Severo” e classificato come Acquavite di vino è pari ad € € 191.796,74, al
netto delle accise;
2.
il valore commerciale del prodotto detenuto presso la Società “Rodi s.r.l. –
Distilleria San Severo” e non classificato come Acquavite di vino è pari ad € 13.670,47, al
netto delle accise.
Foggia, 19 gennaio 2016
IL CONSULENTE TECNICO
dott. chim. Pasquale Scapicchio
Pagina 8 di 9
ELENCO DEGLI ALLEGATI
1.
Listino ufficiale dei prezzi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Treviso relative alle quotazioni medie per l’anno 2015 per i distillati.
2. Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. RU
145744RU del 23 dicembre 2013
3. Listino ufficiale dei prezzi della Camera di Commercio di Treviso relative alle
quotazioni medie per l’anno 2015 per l’alcol.
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23/12/2015
Pag. 1
MEDIE MENSILI DELLE QUOTAZIONI PIAZZA DI TREVISO
ANNO: 2015
1
2
3
4
5
6
AVG a 6
7
8
9
10
11
12
AVG a 12
DISTILLATI
(f.co part. su autocisterna accisa compr.)
GRAPPA VENETA VINACCIA
75-80 gradi
EN
1.217,0 1.217,0 1.217,0 1.233,5 1.233,5 1.233,5 1.225,2 1.233,5
9
9
9
0
0
0
9
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.226,4
7
ACQUAVITE VINO INV.
OLTRE 3 ANNI
EN
1.439,2 1.439,2 1.439,2 1.455,6 1.455,6 1.455,6 1.447,4 1.455,6
1
1
1
2
2
2
1
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448,5
9
Prot. n. RU 145744
IL DIRETTORE
Visto l’articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei
beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, che dispone ulteriori incrementi delle aliquote di accisa sulla birra,
sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico tali da garantire un maggior gettito
netto pari, rispettivamente, ad almeno 8 milioni di euro per l’anno 2014 e ad almeno 20
milioni di euro a decorrere dall’anno 2014;
Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n.133, recante
“Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca
d’Italia”, secondo il quale gli incrementi di cui all’articolo 15, comma 2, lettere e-bis)
ed e-ter) del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, si riferiscono alle aliquote di accisa
sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico come rideterminate
dall’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128;
Visto l’articolo 25, comma 3, lettere a) e b) del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, che
stabilisce le aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole
etilico a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015;
Visto l’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni;
Considerato che il predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 novembre
2013, n.133, prevede che gli aumenti delle aliquote di accisa ivi richiamati sono stabiliti
con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da
emanare entro il 31 dicembre 2013;
Ritenuto che si rende necessario procedere ad incrementare le aliquote di accisa
sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico nella misura occorrente per
assicurare il previsto maggior gettito netto;
Direzione centrale Gestione tributi e rapporto con gli utenti
Ufficio per le accise, per le esenzioni e per le agevolazioni fiscali
00144 Roma, via Mario Carucci, n. 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245372 - e-mail
[email protected]
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Articolo 1
1.Le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive
modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi ed all’alcole etilico sono
stabilite nella misura di seguito indicata:
a)
dal 1° marzo 2014:
-
Birra: euro 2,77 per ettolitro e per grado-Plato;
-
Prodotti alcolici intermedi: euro 80,71 per ettolitro;
-
Alcole etilico: euro 942,49 per ettolitro anidro.
b)
dal 1° gennaio 2015:
-
Birra: euro 3,04 per ettolitro e per grado-Plato;
-
Prodotti alcolici intermedi: euro 88,67 per ettolitro;
-
Alcole etilico: euro 1035,52 per ettolitro anidro.
Articolo 2
1. La presente determinazione entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito
internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Roma, 23.12.2013
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 39/93
23/12/2015
Pag. 1
MEDIE MENSILI DELLE QUOTAZIONI PIAZZA DI TREVISO
ANNO: 2015
1
2
3
4
5
6
AVG a 6
7
8
9
10
11
12
AVG a 12
ALCOOL
(f.co part.su autocisterna accisa compr.)
PURO A NON MENO 95 GR.
da melasso
EN
1.084,7 1.084,7 1.084,7 1.101,1 1.101,1 1.101,1 1.092,9 1.101,1
1
1
1
2
2
2
1
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.094,0
9
da cereali
EN
1.092,8 1.092,8 1.092,8 1.109,2 1.109,2 1.109,2 1.101,0 1.109,2
8
8
8
9
9
9
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.102,2
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALTRI PRODOTTI (part. distilleria)
vinaccioli secchi
100 kg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00