Regolamento per l`esercizio del diritto di accesso ai documenti

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Regolamento per l`esercizio del diritto di accesso ai documenti
REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 891 del 19/06/2015
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso
ai documenti amministrativi dell'Azienda Ospedaliera di
P a d o v a a i se n s i d e l l a L . n . 2 4 1 / 1 9 9 0 e s s . m m . i i . e de l d i r i t t o
d i a c c e s s o c i v i c o a i se n s i d e l D . L g s n . 3 3 / 2 0 1 3 .
Il Direttore della UOC Amministrazione e Affari Generali riferisce:
- premesso che l’accesso agli atti e documenti amministrativi, attese le
s u e r i l e v a n t i f i n a l i t à d i i n t e r e s s e p u b b l i c o , co s t i t u i s c e p r i n c i p i o g e n e r a l e
d e l l ’ a t t i v i t à a m m i n i s t r a t i v a e c h e l a L . n . 2 4 1 / 1 9 9 0 a d o g g e t t o “ N u o ve
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
d o c u m e n t i a m m i n i s t r a t i v i ” , a l l ’ a r t . 2 2 e se g g . r i c o n o s c e i l d i r i t t o d i
a c c e s s o co m e “ f o n d a m e n t a l e p r e s i d i o a t u t e l a d e l l e e s i g e n z e d i t u t e l a de i
soggetti destinatari dell’azione amministrativa, nonché, come strumento
e s s e nz i a l e a l p e r s e g u i m e n t o d e l l a t r a s p a r e n z a e d e l l ’ i m p a r z i a l i t à n e l l a
Pubblica Amministrazione”;
- premesso, altresì, che la Legge sopra richiamata, dalla sua
a p p r o v a z i o n e , h a s u b ì t o v a r i e mo d i f i c h e e d i n t e g r a z i o n i , i n p a r t i c o l a r e
con la Legge n. 15/2005 che ha modificato le disposizioni riguardanti i
principi generali dell’azione amministrativa, il procedimento e la sua
c o n c l u s i o n e , i l d i r i t t o d i a c c e s s o a g l i a t t i , co n l a L e g g e n . 8 0 /2 0 0 5 c h e h a
disposto una nuova disciplina relativa alla conclusione del procedimento,
a l l a d i c h i a r a z i o n e d i i n i z i o a t t i v i t à e d a l s i l e n z i o a s s e n s o e co n i l D . P . R .
n. 184/2006 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la
d i s c i p l i n a i n m a t e r i a d i a c c e s so a i d o c u m e n t i a m m i n i s t r a t i v i ;
- v i s t o c h e r e c e n t i d i s p o s i z i o n i l e g i s l a t i v e q u a l i l a L e g g e n . 1 9 0 /2 0 1 2 c . d . L e g g e A n t i c o r r u z i o n e – e d i l D . L g s . n . 3 3 / 2 0 1 3 – c . d . D e cr e t o s u l l a
Trasparenza – hanno ulteriormente esteso gli obblighi già imposti alle
Pubbliche Amministrazioni in materia di trasparenza, prescrivendo, tra
l ’ a l t r o , l a p u b b l i c a z i o n e n e i s i t i W e b i s t i t u z i o n a l i d i d i v e r se t i p o l o g i e d i
informazioni;
- considerato che in ragione dell’organizzazione interaziendale dei servizi
amministrativi Azienda Ospedaliera di Padova ed Azienda Ulss n. 16 di
Padova hanno condiviso i relativi regolamenti in materia;
- t e n u t o co n t o c h e , n e l f r a t t e m p o , è ve n u t o m e n o i l m o d e l l o g e s t i o n a l e
i n t e r a z i e n d a l e e c h e c o n d e l i b e r a z i o n e n . 5 5 5 d e l 2 3 .0 5 . 2 0 1 4 , l ’ A z i e n d a
O s p e d a l i e r a h a a p p r o v a t o l ’ a t t o az i e n d a l e , d i s c i p l i n a n d o i n m o d o
a u t o n o m o l a p r o p r i a o r g a n i z z az i o n e e d i l p r o p r i o f u n z i o n a m e n t o , n e l
rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;
- r i t e n u t o n e ce s s a r i o d o t a r s i d i u n n u o v o e d a g g i o r n a t o r e go l a m e n t o
aziendale in materia di accesso ai documenti amministrativi, al fine di
d e l i n e a r e g l i o b b l i g h i de l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e n e l l a c o r r e t t a a t t u a z i o n e d e l
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 1 di 17
d i s p o s t o n o r m a t i v o r i c h i a m a t o i n p r e c e d e nz a n e l c o n t e m p e r a m e n t o d e l
diritto alla riservatezza dei terzi.
S i p r o p o n e , p e r t a n t o , d i p r o c e de r e a l l ’ a p p r o v a z i o n e de l R e g o l a m e n t o p e r
l ’ e s e r c i z i o d e l d i r i t t o d i a c ce s s o a i d o c u m e n t i a m m i n i s t r a t i v i a i se n s i d e l l a
L . n . 2 4 1 / 1 9 9 0 e s s . m m . i i . e s u l d i r i t t o d i a c c e s so c i v i c o a i s e n s i d e l
D . L g s n . 3 3 / 2 0 1 3 , a l l e g a t o a l p r e s e n t e p r o v ve d i m e n t o q u a l e p a r t e
integrante e sostanziale.
I L DI R E T T O R E G E N E R A L E
PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della
UOC Amministrazione e Affari Generali ha attestato la regolarità
amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione nazionale e regionale ;
R I T E N U T O d i d o v e r a d o t t a r e i n m e r i t o i p r o v v e d i m e n t i n e ce s s a r i ;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive
modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 220 del 29.12.2012.
DELIBERA
1 . d i a p p r o v a r e i l R e go l a m e n t o p e r l ’ e se r c i z i o d e l d i r i t t o d i a c c e s s o a i
d o c u m e n t i a m m i n i s t r a t i v i a i s e n s i d e l l a L . n . 2 4 1 /1 9 9 0 e s s . m m . i i . e s u l
d i r i t t o d i a c c e s so c i v i c o a i s e n s i d e l D . L g s n . 3 3 / 2 0 1 3 , a l l e g a t o a l
p r e s e n t e p r o v v e d i m e n t o q u a l e p a r t e i n t e g r a n t e e so s t a n z i a l e ;
2 . d i d a r e a l R e g o l a m e n t o d i c u i a l p r e c e de n t e p u n t o 1 . l a p i ù a m p i a
divulgazione ai fini della sua attuazione, mediante pubblicazione,
comunicazione ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea a tal fine, anche
mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale;
3.
di
precisare
c he
il
Regolamento
allegato
entra
in
vigore
contestualmente all’approvazione della presente deliberazione;
4. di stabilire che il Regolamento di cui al precedente punto 1. è
suscettibile di revisione in caso di mutamenti della normativa di
riferimento o in caso di problematiche che insorgano in sede di
applicazione dello stesso;
5 . d i i n c a r i c a r e i l D i r e t t o r e de l l ’ U . O . C A m m i n i s t r a z i o n e e A f f a r i G e ne r a l i
all’espletamento degli adempimenti di competenza;
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 2 di 17
6. di dare atto che l’applicazione del Regolamento
c o m p o r t a o ne r i p e r l ’ A z i e n d a O s p e d a l i e r a .
in questione
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Dario
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 3 di 17
non
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DISCIPLINA DELL’ACCESSO CIVICO
1
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 4 di 17
INDICE
CAPO I
Disciplina dell’accesso
Art. 1 Oggetto del Regolamento
Art. 2 Fonti normative
Art. 3 Definizioni
CAPO II
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Art. 4 Titolari del diritto d’accesso
Art. 5 Accesso alla documentazione amministrativa
Art. 6 Individuazione dei responsabili del procedimento per l’accesso
Art. 7 Modalità del diritto di accesso
Art. 8 Rappresentanza
Art. 9 Accesso informale
Art. 10 Accesso formale
Art. 11 Notifica ai contro interessati
Art. 12 Esercizio del diritto di esame, visione ed estrazione
Art. 13 Mancato accoglimento della richiesta di accesso
Art. 14 Disciplina dei casi di esclusione
Art. 15 Documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
CAPO III
Accesso Civico
Art.
Art.
Art.
Art.
16
17
18
19
Definizione
Responsabile dell’Accesso Civico
Modalità
Ricorso per la non risposta alla richiesta di accesso civico
CAPO IV
Disposizioni Finali
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
20
21
22
23
24
Segreto d’ufficio
Pubblicità
Norme di rinvio
Modulistica
Entrata in vigore
2
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 5 di 17
CAPO I
Disciplina dell’accesso
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento dell’Azienda Ospedaliera di Padova disciplina le modalità di
esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi e
documenti sanitari ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., di seguito
denominata Azienda.
2. Il Capo III del presente Regolamento, ai sensi dell’art 5 del D.Lgs 33/2013, disciplina le
modalità dell’Accesso Civico dell’Azienda.
Art. 2
Fonti Normative
1. Il presente Regolamento è adottato tenuto conto delle seguenti principali fonti
normative:
a) Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. (L.15/2005
“Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali
sull’azione amministrativa”; D.L. 35/2005 “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”; L. 69/2009 “Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile”; D.Lgs.104/2010 “Delega al governo per il riordino del processo amministrativo”; L.
190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”; D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”);
b) D.P.R. 352/1992, modificato dal D.P.R. 184/2006 “Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi”;
c) DPR 445/2000 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa” art. 38;
d) D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy) e documenti del Garante attinenti
alla materia;
e) D.Lgs 82/2005 e smi.(Codice dell’Amministrazione Digitale);
f) Art.5 del D.Lgs 33/2013, Circolare Ministro della Funzione Pubblica 2/2013
“Attuazione della trasparenza” del 19.7.2013 e delibere ANAC (ex CIVIT) in vigore.
Art. 3
Definizioni
1. L’oggetto del diritto di accesso è costituito da documenti già formati.
Al fine del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 22 della L.241/1990 e s.m.i., del D.Lgs
82/2005 e del D.Lgs. 33/2013 si intende:
a) Per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre
copia di documenti;
3
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 6 di 17
b) Per “accesso civico” si intende il diritto dei cittadini a vigilare, attraverso il sito web
istituzionale, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione e
trasparenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013.
c) Per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto
l’accesso;
d) Per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base
alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza;
e)
Per
“documento
amministrativo”,
ogni
rappresentazione
grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,
anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
f) Per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto
privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario;
g) Per “documento informatico e documento amministrativo informatico”, ai sensi D.Lgs
7 marzo 2005, n.82 - Codice dell'Amministrazione Digitale – vigente, si intende “la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”;
h) Per “conservazione digitale” si intende il processo di memorizzazione dei documenti
informatici, delle immagini o dei documenti analogici direttamente su supporti informatici;
tale processo termina con la creazione dei file di chiusura, cioè con l’apposizione,
sull’insieme di quanto memorizzato (lotto) della firma digitale da parte del responsabile
del procedimento di conservazione, che attesta il corretto svolgimento del processo e di
una marca temporale.
CAPO II
Regolamento di Accesso
Art. 4
Titolari del diritto d’accesso
1. Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti i soggetti interessati e cioè a tutti i soggetti,
pubblici e privati, compresi i portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al
documento per il quale è richiesto l’accesso.
Art. 5
Accesso alla documentazione amministrativa
1. Tutti i documenti amministrativi detenuti dall’Azienda sono accessibili, fatti salvi i casi di
esclusione previsti nel presente Regolamento.
2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Azienda che non abbiano la forma
di documento amministrativo.
3. Il diritto di accesso può essere esercitato sui propri dati personali ( art. 7 del D.Lgs.
196/2003 “Codice Della Privacy”.
4
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 7 di 17
Art. 6
Individuazione dei Responsabili del procedimento per l’accesso
1. Il Responsabile del procedimento per l’accesso, secondo il combinato disposto dall’art.
5 della L. 241/90 e dall’art. 6, comma 6 del DPR 184/2006, è il dirigente o il funzionario
preposto all’unità organizzativa o, su designazione di questi, altro dipendente addetto
all’unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
2. Nel caso di atti inerenti un procedimento che coinvolge più strutture, responsabile del
procedimento è il dirigente della struttura aziendale competente all’adozione dell’atto
conclusivo.
3.
Il Responsabile del procedimento, oltre ad esercitare le attribuzioni ad esso
esplicitamente assegnate dal presente Regolamento, supporta l’utenza nell’esercizio del
diritto di accesso e cura personalmente tutte le comunicazioni dovute ai cittadini in
relazione alle istanze dagli stessi presentate.
Art. 7
Modalità del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso, adeguatamente motivato, si esercita, ai sensi dell’art. 25 della
Legge 241/90 mediante visione/estrazione di copia dei documenti e presentata
direttamente alla Struttura competente alla formazione e/o alla detenzione del
documento. La richiesta può essere formulata a mezzo postale, fax o in via telematica,
secondo le modalità contenute del DPR 445/00 e s.m.i., nel DPR 68/05 e D.Lgs. 82/05.
2. L’interessato deve indicare gli estremi del documento cui intende accedere, ovvero gli
elementi che ne consentano agevolmente l’indicazione. E’ comunque inammissibile la
richiesta di accesso generica preordinata a svolgere un controllo generalizzato
sull’operato dell’Azienda (c.d. accesso esplorativo). Il richiedente, all’atto della
presentazione dell’istanza, deve produrre copia fotostatica di un documento d’identità
(art. 38 DPR 445/2000).
Art. 8
Rappresentanza
1. I tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e, più in generale, coloro i quali inoltrano
la richiesta di rappresentanza di persone fisiche, giuridiche o enti, devono produrre, oltre
al documento di identificazione personale, idoneo titolo che ne attesti la qualità.
Art. 9
Accesso informale
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale, qualora, in base alla natura del
documento non risulti l’esistenza di contro interessati, rivolgendo richiesta direttamente
all’Ufficio aziendale competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
2. Al richiedente, verrà fatto contestualmente compilare e sottoscrivere l’apposito
modulo per la richiesta di accesso (Allegato A). Il richiedente deve dimostrare la propria
identità o nel caso in cui non sia il diretto interessato deve provare anche i propri poteri di
rappresentanza del soggetto interessato all’accesso (Art. 8 del presente regolamento).
3. L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli
elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra comprovare,
l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, la sua motivazione.
5
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 8 di 17
4. La richiesta di accesso informale è possibile solo qualora non sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri di rappresentanza, sulla
sussistenza dell’interesse, o sulla accessibilità della documentazione richiesta, ed è
subordinata all’immediata accessibilità e disponibilità della documentazione. In tali casi la
richiesta è esaminata e immediatamente accolta mediante l’esibizione del documento
richiesto, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. L’accesso ai documenti
mediante presa visione è gratuita.
5. Qualora non sia possibile l’accoglimento in via immediata della richiesta, ovvero in
base al contenuto del documento venga riscontrata l’esistenza di contro interessati, la
richiesta compilata ai sensi di quanto previsto al comma 2 sarà considerata quale
richiesta di accesso formale, secondo quanto stabilito al successivo art. 10.
Art. 10
Accesso formale
1. Qualora, in base al contenuto del documento richiesto, sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell’interesse in relazione alle informazioni e alla documentazione, l’Azienda
invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale (allegato A).
2. Tutte le istanze di accesso formale devono essere protocollate. L’istanza di accesso
potrà essere inoltrata:
a) di persona presso l’ufficio protocollo (Via Nicolò Giustiniani 1, Padova);
b) via posta all’indirizza: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Nicolò Giustiniani, 1,
35128 Padova);
c) via fax al numero 049/8214552;
d) per via telematica alla seguente casella di posta elettronica certificata:
[email protected] ,secondo le modalità prescritte all’art. 65 del D.Lgs n. 82/2005
e s.m.i., in forza del richiamo di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000 s.m.i..
3. La richiesta di accesso deve essere firmata dal richiedente e contenere:
a) gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne
consentano l’individuazione;
b) la motivazione posta a sostegno delle richiesta atta a comprovare l’interesse del
richiedente;
c) la dimostrazione dell’identità del richiedente (estremi carta di identità o altro
documento di riconoscimento in corso di validità);
d) la precisazione se la richiesta di accesso si limita alla visione o se si richiede anche il
rilascio della copia di uno o più documenti (in carta semplice o in bollo o copie
autenticate);
e) i recapiti (indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo e-mail) per eventuali
comunicazioni in merito alla richiesta presentata;
f) l’indicazione dei poteri rappresentativi ( ove necessario);
g) l’ indicazione (eventuale) delle generalità della persona che effettuerà l’esame dei
documenti, qualora diverso dal richiedente;
3. Il procedimento formale di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, calcolati
dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. 241/90, decorrenti
dalla ricezione della medesima.
4. L’invio della richiesta a mezzo posta, fax ,mail o pec deve essere accompagnata dalla
copia del documento d’identità del richiedente.
6
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 9 di 17
Art. 11
Notifica ai contro interessati
1. Nel caso in cui il documento richiesto contenga informazioni riferite a soggetti terzi,
identificati o facilmente identificabili, che dall’esercizio del diritto di accesso, vedrebbe
compromesso il proprio diritto alla riservatezza, l’Azienda è tenuta a fornire loro (qualora
fossero facilmente reperibili) notizia della richiesta d’accesso a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale
forma di comunicazione.
2. L’Azienda fisserà ai contro interessati un termine pari a 10 giorni dalla ricezione della
comunicazione, per le presentazione anche per via telematica di osservazioni e memorie
per l’eventuale opposizione.
Art. 12
Esercizio del diritto di esame, visione ed estrazione
1. L’esame dei documenti ai quali è consentito l’accesso è gratuito.
2. La persona autorizzata ha facoltà di leggere, confrontare, esaminare i documenti oltre
a prendere appunti e copiarli a mano. Non si possono invece copiare su supporto
magnetico, elettronico, fotografare o comunque riprodurre con qualsiasi procedimento i
provvedimenti in oggetto.
3. Per ottenere la copia semplice del documento sono dovuti i soli costi di riproduzione,
mentre per una copia autentica conforme, è previsto anche il pagamento dell’imposta di
bollo.
Art. 13
Mancato accoglimento della richiesta di accesso
1. Decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento, la richiesta d’accesso si intende
respinta.
2. Il rifiuto, la limitazione o il differimento d’accesso richiesto in via formale sono motivati, a
cura del responsabile dell’Unità Operativa interessata, con riferimento specifico alla
normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’art. 24 della L.241/90, ed
alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
3. In caso di diniego dell’accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale nei 30 giorni dall’avvenuta conoscenza o dalla formazione del
silenzio ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art.
115 D.Lvo n. 104/2010.
Qualora il giudice adito, accogliendo totalmente o parzialmente il ricorso, ordini
all'Azienda l'esibizione dei documenti richiesti, il Responsabile del procedimento
provvederà a dare immediata esecuzione alla decisione del Giudice Amministrativo,
entro il termine non superiore, di norma, a 30 giorni dall’avvenuta piena conoscenza
integrale della decisione e secondo le relative modalità ivi indicate.
7
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 10 di 17
Art.14
Differimento
1.
Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una
temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 6 della L. 241/90, o per
salvaguardare specifiche esigenze dell’Azienda, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell’amministrazione.
2. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.
Art. 15
Disciplina dei casi di esclusione
1. I documenti amministrativi sono sottratti al diritto di accesso nelle ipotesi contemplate
dall’art. 24 della L. 241/1990.
2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato
sull'operato dell'Azienda, fermo restando quanto già previsto dall’attuazione del D.lgs.
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
3. Ai sensi del comma 2 della L. 241/1990, l’Azienda ha individuato le seguenti categorie di
documenti in ordine ai quali è escluso il diritto di accesso:
- fascicoli personali dei dipendenti nonché del personale a qualsiasi titolo convenzionato
con l’Azienda;
- documenti dai quali si evincano notizie sulla situazione familiare, sanitaria, professionale,
finanziaria e sul trattamento economico percepito;
- documenti e atti relativi a rapporti o denunce agli organi dell’Autorità Giudiziaria
ordinaria e contabile all’interno dei quali sono individuati o facilmente individuabili
soggetti per i quali si configurano responsabilità, penali, civili, amministrative e contabili;
- documenti riguardanti i procedimenti disciplinari a carico dei singoli dipendenti promossi
a seguito di segnalazioni di privati, di organizzazioni di categoria o sindacati;
- atti e documenti relativi a gare per l’aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi
che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell’impresa in ordine ai propri interessi
professionali, finanziari, industriali e commerciali. E’ comunque garantito il diritto di
accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i propri interessi giuridici;
- atti predisposti dall’Azienda a supporto delle attività legali della stessa nonché, relative
costituzioni in giudizio;
- atti interni a carattere operativo, atti di indirizzo ed atti di pianificazione e
programmazione dell’attività dell’Azienda;
- atti e documenti riguardanti i rapporti informativi ed ispettivi o documentazione ed atti
richiesti dagli organi ministeriali, regionali, giudiziari e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza;
- documentazione relativa alla valutazione del rischio ed alle misure di sicurezza nonché,
quella inerente le apparecchiature gli infortuni e le malattie professionali, quando la
richiesta di accesso sia avanzata da soggetti diversi dai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza e fatta salva la disciplina dettata dai contratti collettivi di lavoro;
8
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 11 di 17
- progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate e di progetto
ovvero, strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla normativa in materia di brevetto e
diritto d’autore;
- documenti ed atti relativi all’operato di organi o commissioni di studio e controllo
dell’attività amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti
del provvedimento finale;
- documenti atti e libri contabili ad eccezione dei bilanci approvati con apposito
provvedimento.
I casi di esclusione non operano quando la richiesta provenga dal diretto interessato e da
persone autorizzate aventi titolo
nonché dall’Autorità Giudiziaria e da qualsiasi
Amministrazione che ne abbia necessità per lo svolgimento dei suoi compiti i istituzionali,
fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto del segreto professionale nonché, i casi in cui la
divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe
determinarsi una violazione del segreto istruttorio.
4. Per tutte le questioni riguardanti il diritto di accesso, la richiesta va comunque
esaminata ai sensi della L. 241/1990, del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e di tutte le leggi
vigenti attinenti all’argomento di cui trattasi.
CAPO III
Accesso Civico
Art. 16
Definizione
1.
L’Azienda, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 pubblica nel sito istituzionale
www.sanita.padova.it la sezione “Amministrazione trasparente” dove vengono inseriti
documenti, informazioni e dati che lo stesso decreto trasparenza prevede ai sensi
dell’allegato 1) Delibera CIVIT 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma
triennale della trasparenza. Allegato 1 – obblighi di pubblicazione”.
2. Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e di
ottenere che l’Azienda pubblichi atti, documenti e informazioni che detiene e che, per
qualsiasi motivo, non ha ancora pubblicato ai sensi dello stesso D.Lgs. 33/2013.
3. L’Azienda garantisce la qualità delle informazioni riportate nel proprio sito istituzionale
nel rispetto dell’obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs 33/2013 e da quanto previsto
dal Programma triennale aziendale della Trasparenza e dell’Integrità.
Art. 17
Responsabile dell’accesso civico
1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 33/2013 è individuato Responsabile del procedimento
di accesso civico il Responsabile aziendale della Trasparenza.
2. Il Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.Lgs 33/2013 si
pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e in virtù dell’art. 43 comma 4 ne
controlla e assicura la regolare attuazione.
3. Titolare del potere sostitutivo, nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza non
ottemperi alla richiesta di accesso civico o in caso di sua assenza è il Direttore
Amministrativo dell’Azienda.
9
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 12 di 17
Art. 18
Modalità
1. Le richieste di accesso civico devono essere inoltrate al Responsabile della Trasparenza
dell’Azienda attraverso il modulo Allegato B o via fax o via mail;
2.
Il Responsabile della Trasparenza entro trenta giorni, coinvolgendo i Dirigenti
Responsabili degli Uffici come individuati nel Programma triennale per la Trasparenza,
procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto
e informa il richiedente dell’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento
ipertestuale.
3. Nel caso di impossibilità di pubblicazione il Responsabile della Trasparenza informa il
richiedente delle motivazioni ostative o di ritardo.
Art. 19
Ricorso per la non risposta alla richiesta di accesso civico
1. Trascorsi trenta giorni, se l’Azienda risulta inadempiente, il richiedente può ricorrere al
Direttore Amministrativo, individuato quale potere sostitutivo, evidenziando la mancata
pubblicazione nel sito del documento come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dal Programma
triennale aziendale della Trasparenza e dell’Integrità.
2. Per ogni controversia sull’accesso civico è previsto il ricorso al TAR.
CAPO IV
Disposizioni Finali
Art. 20
Segreto d’ufficio
1. Secondo il Codice di Comportamento approvato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 210 del 27/02/2014, il personale operante presso le Strutture dell’Azienda è
tenuto al segreto d’ufficio e professionale; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto
informazioni riguardanti provvedimenti o procedimenti amministrativi, in corso o conclusi,
di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle
modalità previste dal presente regolamento e della normativa vigente.
Art. 21
Norme di rinvio
1.
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui al presente
Regolamento, si fa rinvio alle norme contenute:
a) nella L. 241/90 e s.m.i.;
b) nel Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs 196/2003;
c) nel Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs 163/2006;
d) nel DPR 284/2006.
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deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 13 di 17
Art. 22
Modulistica
1. Al presente regolamento è allegata modulistica soggetta a variazioni e aggiornamenti
anche indipendentemente da variazioni e aggiornamenti del regolamento, a cura della
UOC Amministrazione e Affari Generali.
2. Il modulo (All. A) è previsto per la redazione delle richieste di accesso, che gli interessati
dovranno utilizzare.
3. Il modulo (All. B) è previsto per la redazione di richieste di accesso civico.
Art. 23
Pubblicità
1. Il presente regolamento, corredato di modulistica, viene pubblicato sul sito internet
aziendale www.sanita.padova.it, al fine di garantirne la diffusione. E’ altresì disponibile
all’utenza presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale.
Art. 24
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione dell’atto deliberativo di
approvazione al quale è allegato per farne parte integrante e sostanziale.
Il presente Regolamento è aggiornato al 15.06.2015
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deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 14 di 17
All’Azienda Ospedaliera di Padova
Al Direttore della Struttura
Via Nicolò Giustiniani,1
35128 Padova
Allegato A
Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
Il sottoscritto,
Cognome nome
codice fiscale
luogo e data di nascita
telefono indirizzo e-mail
in qualità di:
□ diretto interessato (allegare documento identità)
□ delegato (allegare delega e fotocopia documento identità delegante e delegato)
Oppure:
consapevole dei rischi e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), ai sensi dell'art. 46 del D P.R n.
445/2000, dichiara guanto segue:
di agire in qualità di legale rappresentante di
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(titolo conferito con atto del………………………………….(specificare tipo di atto e data
atto allegare documento/i di identità)
CHIEDE
□ di prendere visione
□ di ottenere copia semplice
□ di ottenere copia conforme all'originale in bollo (previa presentazione da parte del
richiedente delle relative marche al momento della consegna dei documenti) dei
seguenti documenti (indicare gli estremi del documento oltre agli elementi che ne
consentano l’individuazione)… …………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
che i motivi della richiesta sono i seguenti (Indicare obbligatoriamente l’interesse diretto,
concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento per il quale si chiede l’accesso).
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
□ di ritirare la documentazione presso la UOC__________________________________
□ di ricevere la documentazione tramite posta al seguente indirizzo,
………………………………………………………………………………………………………
mediante raccomandata a.r.
Il richiedente si impegna:
□ a pagare l’eventuale corrispettivo tramite le Casse dell’Azienda (Uffici
abilitati alla riscossione di denaro)
□ a versarlo nel conto corrente dedicato intestato all’Azienda Ospedaliera di Padova
indicando quale causale “spese rilascio copia atti e numero di protocollo di riferimento”
□ a pagare mediante contrassegno
Firma
________________________________
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 15 di 17
12
Al Responsabile della Trasparenza
Azienda Ospedaliera di Padova
[email protected]
Allegato B
Istanza di accesso civico
ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”)
Il sottoscritto,
Cognome nome
luogo e data di nascita
Residente in
Via
CHIEDE
in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, commi 1,2,3 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del/di
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la
comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:......................................................................................................
......................................................................................................................................................
Luogo e data...........................................................
Firma............................................
13
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 16 di 17
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione Ł stata pubblicata in copia allAlbo di questa Azienda
Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal
Il Direttore
S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)
___________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione Ł divenuta esecutiva il 19/06/2015
Il Direttore
S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)
___________________________________________________________________________
Copia composta di n17 fogli ( incluso il presente ) della delibera n. 891 del 19/06/2015
firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso
Infocert S.p.a.
Padova, li
Il Direttore
S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)
___________________________________________________________________________
deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 17 di 17