Regolamento per l`esercizio del diritto di accesso ai documenti
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Regolamento per l`esercizio del diritto di accesso ai documenti
REGIONE DEL VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 891 del 19/06/2015 OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda Ospedaliera di P a d o v a a i se n s i d e l l a L . n . 2 4 1 / 1 9 9 0 e s s . m m . i i . e de l d i r i t t o d i a c c e s s o c i v i c o a i se n s i d e l D . L g s n . 3 3 / 2 0 1 3 . Il Direttore della UOC Amministrazione e Affari Generali riferisce: - premesso che l’accesso agli atti e documenti amministrativi, attese le s u e r i l e v a n t i f i n a l i t à d i i n t e r e s s e p u b b l i c o , co s t i t u i s c e p r i n c i p i o g e n e r a l e d e l l ’ a t t i v i t à a m m i n i s t r a t i v a e c h e l a L . n . 2 4 1 / 1 9 9 0 a d o g g e t t o “ N u o ve norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai d o c u m e n t i a m m i n i s t r a t i v i ” , a l l ’ a r t . 2 2 e se g g . r i c o n o s c e i l d i r i t t o d i a c c e s s o co m e “ f o n d a m e n t a l e p r e s i d i o a t u t e l a d e l l e e s i g e n z e d i t u t e l a de i soggetti destinatari dell’azione amministrativa, nonché, come strumento e s s e nz i a l e a l p e r s e g u i m e n t o d e l l a t r a s p a r e n z a e d e l l ’ i m p a r z i a l i t à n e l l a Pubblica Amministrazione”; - premesso, altresì, che la Legge sopra richiamata, dalla sua a p p r o v a z i o n e , h a s u b ì t o v a r i e mo d i f i c h e e d i n t e g r a z i o n i , i n p a r t i c o l a r e con la Legge n. 15/2005 che ha modificato le disposizioni riguardanti i principi generali dell’azione amministrativa, il procedimento e la sua c o n c l u s i o n e , i l d i r i t t o d i a c c e s s o a g l i a t t i , co n l a L e g g e n . 8 0 /2 0 0 5 c h e h a disposto una nuova disciplina relativa alla conclusione del procedimento, a l l a d i c h i a r a z i o n e d i i n i z i o a t t i v i t à e d a l s i l e n z i o a s s e n s o e co n i l D . P . R . n. 184/2006 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la d i s c i p l i n a i n m a t e r i a d i a c c e s so a i d o c u m e n t i a m m i n i s t r a t i v i ; - v i s t o c h e r e c e n t i d i s p o s i z i o n i l e g i s l a t i v e q u a l i l a L e g g e n . 1 9 0 /2 0 1 2 c . d . L e g g e A n t i c o r r u z i o n e – e d i l D . L g s . n . 3 3 / 2 0 1 3 – c . d . D e cr e t o s u l l a Trasparenza – hanno ulteriormente esteso gli obblighi già imposti alle Pubbliche Amministrazioni in materia di trasparenza, prescrivendo, tra l ’ a l t r o , l a p u b b l i c a z i o n e n e i s i t i W e b i s t i t u z i o n a l i d i d i v e r se t i p o l o g i e d i informazioni; - considerato che in ragione dell’organizzazione interaziendale dei servizi amministrativi Azienda Ospedaliera di Padova ed Azienda Ulss n. 16 di Padova hanno condiviso i relativi regolamenti in materia; - t e n u t o co n t o c h e , n e l f r a t t e m p o , è ve n u t o m e n o i l m o d e l l o g e s t i o n a l e i n t e r a z i e n d a l e e c h e c o n d e l i b e r a z i o n e n . 5 5 5 d e l 2 3 .0 5 . 2 0 1 4 , l ’ A z i e n d a O s p e d a l i e r a h a a p p r o v a t o l ’ a t t o az i e n d a l e , d i s c i p l i n a n d o i n m o d o a u t o n o m o l a p r o p r i a o r g a n i z z az i o n e e d i l p r o p r i o f u n z i o n a m e n t o , n e l rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali; - r i t e n u t o n e ce s s a r i o d o t a r s i d i u n n u o v o e d a g g i o r n a t o r e go l a m e n t o aziendale in materia di accesso ai documenti amministrativi, al fine di d e l i n e a r e g l i o b b l i g h i de l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e n e l l a c o r r e t t a a t t u a z i o n e d e l deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 1 di 17 d i s p o s t o n o r m a t i v o r i c h i a m a t o i n p r e c e d e nz a n e l c o n t e m p e r a m e n t o d e l diritto alla riservatezza dei terzi. S i p r o p o n e , p e r t a n t o , d i p r o c e de r e a l l ’ a p p r o v a z i o n e de l R e g o l a m e n t o p e r l ’ e s e r c i z i o d e l d i r i t t o d i a c ce s s o a i d o c u m e n t i a m m i n i s t r a t i v i a i se n s i d e l l a L . n . 2 4 1 / 1 9 9 0 e s s . m m . i i . e s u l d i r i t t o d i a c c e s so c i v i c o a i s e n s i d e l D . L g s n . 3 3 / 2 0 1 3 , a l l e g a t o a l p r e s e n t e p r o v ve d i m e n t o q u a l e p a r t e integrante e sostanziale. I L DI R E T T O R E G E N E R A L E PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della UOC Amministrazione e Affari Generali ha attestato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale ; R I T E N U T O d i d o v e r a d o t t a r e i n m e r i t o i p r o v v e d i m e n t i n e ce s s a r i ; VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni; ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza; IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 220 del 29.12.2012. DELIBERA 1 . d i a p p r o v a r e i l R e go l a m e n t o p e r l ’ e se r c i z i o d e l d i r i t t o d i a c c e s s o a i d o c u m e n t i a m m i n i s t r a t i v i a i s e n s i d e l l a L . n . 2 4 1 /1 9 9 0 e s s . m m . i i . e s u l d i r i t t o d i a c c e s so c i v i c o a i s e n s i d e l D . L g s n . 3 3 / 2 0 1 3 , a l l e g a t o a l p r e s e n t e p r o v v e d i m e n t o q u a l e p a r t e i n t e g r a n t e e so s t a n z i a l e ; 2 . d i d a r e a l R e g o l a m e n t o d i c u i a l p r e c e de n t e p u n t o 1 . l a p i ù a m p i a divulgazione ai fini della sua attuazione, mediante pubblicazione, comunicazione ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea a tal fine, anche mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale; 3. di precisare c he il Regolamento allegato entra in vigore contestualmente all’approvazione della presente deliberazione; 4. di stabilire che il Regolamento di cui al precedente punto 1. è suscettibile di revisione in caso di mutamenti della normativa di riferimento o in caso di problematiche che insorgano in sede di applicazione dello stesso; 5 . d i i n c a r i c a r e i l D i r e t t o r e de l l ’ U . O . C A m m i n i s t r a z i o n e e A f f a r i G e ne r a l i all’espletamento degli adempimenti di competenza; deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 2 di 17 6. di dare atto che l’applicazione del Regolamento c o m p o r t a o ne r i p e r l ’ A z i e n d a O s p e d a l i e r a . in questione Il Direttore Generale Dott. Claudio Dario deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 3 di 17 non REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DISCIPLINA DELL’ACCESSO CIVICO 1 deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 4 di 17 INDICE CAPO I Disciplina dell’accesso Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Fonti normative Art. 3 Definizioni CAPO II Diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 4 Titolari del diritto d’accesso Art. 5 Accesso alla documentazione amministrativa Art. 6 Individuazione dei responsabili del procedimento per l’accesso Art. 7 Modalità del diritto di accesso Art. 8 Rappresentanza Art. 9 Accesso informale Art. 10 Accesso formale Art. 11 Notifica ai contro interessati Art. 12 Esercizio del diritto di esame, visione ed estrazione Art. 13 Mancato accoglimento della richiesta di accesso Art. 14 Disciplina dei casi di esclusione Art. 15 Documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale CAPO III Accesso Civico Art. Art. Art. Art. 16 17 18 19 Definizione Responsabile dell’Accesso Civico Modalità Ricorso per la non risposta alla richiesta di accesso civico CAPO IV Disposizioni Finali Art. Art. Art. Art. Art. 20 21 22 23 24 Segreto d’ufficio Pubblicità Norme di rinvio Modulistica Entrata in vigore 2 deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 5 di 17 CAPO I Disciplina dell’accesso Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento dell’Azienda Ospedaliera di Padova disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi e documenti sanitari ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., di seguito denominata Azienda. 2. Il Capo III del presente Regolamento, ai sensi dell’art 5 del D.Lgs 33/2013, disciplina le modalità dell’Accesso Civico dell’Azienda. Art. 2 Fonti Normative 1. Il presente Regolamento è adottato tenuto conto delle seguenti principali fonti normative: a) Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. (L.15/2005 “Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”; D.L. 35/2005 “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”; L. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”; D.Lgs.104/2010 “Delega al governo per il riordino del processo amministrativo”; L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”); b) D.P.R. 352/1992, modificato dal D.P.R. 184/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; c) DPR 445/2000 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” art. 38; d) D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy) e documenti del Garante attinenti alla materia; e) D.Lgs 82/2005 e smi.(Codice dell’Amministrazione Digitale); f) Art.5 del D.Lgs 33/2013, Circolare Ministro della Funzione Pubblica 2/2013 “Attuazione della trasparenza” del 19.7.2013 e delibere ANAC (ex CIVIT) in vigore. Art. 3 Definizioni 1. L’oggetto del diritto di accesso è costituito da documenti già formati. Al fine del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 22 della L.241/1990 e s.m.i., del D.Lgs 82/2005 e del D.Lgs. 33/2013 si intende: a) Per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti; 3 deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 6 di 17 b) Per “accesso civico” si intende il diritto dei cittadini a vigilare, attraverso il sito web istituzionale, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione e trasparenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013. c) Per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso; d) Per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; e) Per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; f) Per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario; g) Per “documento informatico e documento amministrativo informatico”, ai sensi D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell'Amministrazione Digitale – vigente, si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”; h) Per “conservazione digitale” si intende il processo di memorizzazione dei documenti informatici, delle immagini o dei documenti analogici direttamente su supporti informatici; tale processo termina con la creazione dei file di chiusura, cioè con l’apposizione, sull’insieme di quanto memorizzato (lotto) della firma digitale da parte del responsabile del procedimento di conservazione, che attesta il corretto svolgimento del processo e di una marca temporale. CAPO II Regolamento di Accesso Art. 4 Titolari del diritto d’accesso 1. Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti i soggetti interessati e cioè a tutti i soggetti, pubblici e privati, compresi i portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento per il quale è richiesto l’accesso. Art. 5 Accesso alla documentazione amministrativa 1. Tutti i documenti amministrativi detenuti dall’Azienda sono accessibili, fatti salvi i casi di esclusione previsti nel presente Regolamento. 2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Azienda che non abbiano la forma di documento amministrativo. 3. Il diritto di accesso può essere esercitato sui propri dati personali ( art. 7 del D.Lgs. 196/2003 “Codice Della Privacy”. 4 deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 7 di 17 Art. 6 Individuazione dei Responsabili del procedimento per l’accesso 1. Il Responsabile del procedimento per l’accesso, secondo il combinato disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e dall’art. 6, comma 6 del DPR 184/2006, è il dirigente o il funzionario preposto all’unità organizzativa o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all’unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. 2. Nel caso di atti inerenti un procedimento che coinvolge più strutture, responsabile del procedimento è il dirigente della struttura aziendale competente all’adozione dell’atto conclusivo. 3. Il Responsabile del procedimento, oltre ad esercitare le attribuzioni ad esso esplicitamente assegnate dal presente Regolamento, supporta l’utenza nell’esercizio del diritto di accesso e cura personalmente tutte le comunicazioni dovute ai cittadini in relazione alle istanze dagli stessi presentate. Art. 7 Modalità del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso, adeguatamente motivato, si esercita, ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/90 mediante visione/estrazione di copia dei documenti e presentata direttamente alla Struttura competente alla formazione e/o alla detenzione del documento. La richiesta può essere formulata a mezzo postale, fax o in via telematica, secondo le modalità contenute del DPR 445/00 e s.m.i., nel DPR 68/05 e D.Lgs. 82/05. 2. L’interessato deve indicare gli estremi del documento cui intende accedere, ovvero gli elementi che ne consentano agevolmente l’indicazione. E’ comunque inammissibile la richiesta di accesso generica preordinata a svolgere un controllo generalizzato sull’operato dell’Azienda (c.d. accesso esplorativo). Il richiedente, all’atto della presentazione dell’istanza, deve produrre copia fotostatica di un documento d’identità (art. 38 DPR 445/2000). Art. 8 Rappresentanza 1. I tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e, più in generale, coloro i quali inoltrano la richiesta di rappresentanza di persone fisiche, giuridiche o enti, devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che ne attesti la qualità. Art. 9 Accesso informale 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale, qualora, in base alla natura del documento non risulti l’esistenza di contro interessati, rivolgendo richiesta direttamente all’Ufficio aziendale competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. 2. Al richiedente, verrà fatto contestualmente compilare e sottoscrivere l’apposito modulo per la richiesta di accesso (Allegato A). Il richiedente deve dimostrare la propria identità o nel caso in cui non sia il diretto interessato deve provare anche i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato all’accesso (Art. 8 del presente regolamento). 3. L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra comprovare, l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, la sua motivazione. 5 deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 8 di 17 4. La richiesta di accesso informale è possibile solo qualora non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri di rappresentanza, sulla sussistenza dell’interesse, o sulla accessibilità della documentazione richiesta, ed è subordinata all’immediata accessibilità e disponibilità della documentazione. In tali casi la richiesta è esaminata e immediatamente accolta mediante l’esibizione del documento richiesto, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. L’accesso ai documenti mediante presa visione è gratuita. 5. Qualora non sia possibile l’accoglimento in via immediata della richiesta, ovvero in base al contenuto del documento venga riscontrata l’esistenza di contro interessati, la richiesta compilata ai sensi di quanto previsto al comma 2 sarà considerata quale richiesta di accesso formale, secondo quanto stabilito al successivo art. 10. Art. 10 Accesso formale 1. Qualora, in base al contenuto del documento richiesto, sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse in relazione alle informazioni e alla documentazione, l’Azienda invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale (allegato A). 2. Tutte le istanze di accesso formale devono essere protocollate. L’istanza di accesso potrà essere inoltrata: a) di persona presso l’ufficio protocollo (Via Nicolò Giustiniani 1, Padova); b) via posta all’indirizza: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Nicolò Giustiniani, 1, 35128 Padova); c) via fax al numero 049/8214552; d) per via telematica alla seguente casella di posta elettronica certificata: [email protected] ,secondo le modalità prescritte all’art. 65 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., in forza del richiamo di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.. 3. La richiesta di accesso deve essere firmata dal richiedente e contenere: a) gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione; b) la motivazione posta a sostegno delle richiesta atta a comprovare l’interesse del richiedente; c) la dimostrazione dell’identità del richiedente (estremi carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità); d) la precisazione se la richiesta di accesso si limita alla visione o se si richiede anche il rilascio della copia di uno o più documenti (in carta semplice o in bollo o copie autenticate); e) i recapiti (indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo e-mail) per eventuali comunicazioni in merito alla richiesta presentata; f) l’indicazione dei poteri rappresentativi ( ove necessario); g) l’ indicazione (eventuale) delle generalità della persona che effettuerà l’esame dei documenti, qualora diverso dal richiedente; 3. Il procedimento formale di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, calcolati dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. 241/90, decorrenti dalla ricezione della medesima. 4. L’invio della richiesta a mezzo posta, fax ,mail o pec deve essere accompagnata dalla copia del documento d’identità del richiedente. 6 deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 9 di 17 Art. 11 Notifica ai contro interessati 1. Nel caso in cui il documento richiesto contenga informazioni riferite a soggetti terzi, identificati o facilmente identificabili, che dall’esercizio del diritto di accesso, vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza, l’Azienda è tenuta a fornire loro (qualora fossero facilmente reperibili) notizia della richiesta d’accesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. 2. L’Azienda fisserà ai contro interessati un termine pari a 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, per le presentazione anche per via telematica di osservazioni e memorie per l’eventuale opposizione. Art. 12 Esercizio del diritto di esame, visione ed estrazione 1. L’esame dei documenti ai quali è consentito l’accesso è gratuito. 2. La persona autorizzata ha facoltà di leggere, confrontare, esaminare i documenti oltre a prendere appunti e copiarli a mano. Non si possono invece copiare su supporto magnetico, elettronico, fotografare o comunque riprodurre con qualsiasi procedimento i provvedimenti in oggetto. 3. Per ottenere la copia semplice del documento sono dovuti i soli costi di riproduzione, mentre per una copia autentica conforme, è previsto anche il pagamento dell’imposta di bollo. Art. 13 Mancato accoglimento della richiesta di accesso 1. Decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento, la richiesta d’accesso si intende respinta. 2. Il rifiuto, la limitazione o il differimento d’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile dell’Unità Operativa interessata, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’art. 24 della L.241/90, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 3. In caso di diniego dell’accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei 30 giorni dall’avvenuta conoscenza o dalla formazione del silenzio ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 115 D.Lvo n. 104/2010. Qualora il giudice adito, accogliendo totalmente o parzialmente il ricorso, ordini all'Azienda l'esibizione dei documenti richiesti, il Responsabile del procedimento provvederà a dare immediata esecuzione alla decisione del Giudice Amministrativo, entro il termine non superiore, di norma, a 30 giorni dall’avvenuta piena conoscenza integrale della decisione e secondo le relative modalità ivi indicate. 7 deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 10 di 17 Art.14 Differimento 1. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 6 della L. 241/90, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’Azienda, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’amministrazione. 2. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. Art. 15 Disciplina dei casi di esclusione 1. I documenti amministrativi sono sottratti al diritto di accesso nelle ipotesi contemplate dall’art. 24 della L. 241/1990. 2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Azienda, fermo restando quanto già previsto dall’attuazione del D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 3. Ai sensi del comma 2 della L. 241/1990, l’Azienda ha individuato le seguenti categorie di documenti in ordine ai quali è escluso il diritto di accesso: - fascicoli personali dei dipendenti nonché del personale a qualsiasi titolo convenzionato con l’Azienda; - documenti dai quali si evincano notizie sulla situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria e sul trattamento economico percepito; - documenti e atti relativi a rapporti o denunce agli organi dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile all’interno dei quali sono individuati o facilmente individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilità, penali, civili, amministrative e contabili; - documenti riguardanti i procedimenti disciplinari a carico dei singoli dipendenti promossi a seguito di segnalazioni di privati, di organizzazioni di categoria o sindacati; - atti e documenti relativi a gare per l’aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell’impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. E’ comunque garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici; - atti predisposti dall’Azienda a supporto delle attività legali della stessa nonché, relative costituzioni in giudizio; - atti interni a carattere operativo, atti di indirizzo ed atti di pianificazione e programmazione dell’attività dell’Azienda; - atti e documenti riguardanti i rapporti informativi ed ispettivi o documentazione ed atti richiesti dagli organi ministeriali, regionali, giudiziari e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza; - documentazione relativa alla valutazione del rischio ed alle misure di sicurezza nonché, quella inerente le apparecchiature gli infortuni e le malattie professionali, quando la richiesta di accesso sia avanzata da soggetti diversi dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e fatta salva la disciplina dettata dai contratti collettivi di lavoro; 8 deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 11 di 17 - progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate e di progetto ovvero, strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla normativa in materia di brevetto e diritto d’autore; - documenti ed atti relativi all’operato di organi o commissioni di studio e controllo dell’attività amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale; - documenti atti e libri contabili ad eccezione dei bilanci approvati con apposito provvedimento. I casi di esclusione non operano quando la richiesta provenga dal diretto interessato e da persone autorizzate aventi titolo nonché dall’Autorità Giudiziaria e da qualsiasi Amministrazione che ne abbia necessità per lo svolgimento dei suoi compiti i istituzionali, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto del segreto professionale nonché, i casi in cui la divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe determinarsi una violazione del segreto istruttorio. 4. Per tutte le questioni riguardanti il diritto di accesso, la richiesta va comunque esaminata ai sensi della L. 241/1990, del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e di tutte le leggi vigenti attinenti all’argomento di cui trattasi. CAPO III Accesso Civico Art. 16 Definizione 1. L’Azienda, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 pubblica nel sito istituzionale www.sanita.padova.it la sezione “Amministrazione trasparente” dove vengono inseriti documenti, informazioni e dati che lo stesso decreto trasparenza prevede ai sensi dell’allegato 1) Delibera CIVIT 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale della trasparenza. Allegato 1 – obblighi di pubblicazione”. 2. Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e di ottenere che l’Azienda pubblichi atti, documenti e informazioni che detiene e che, per qualsiasi motivo, non ha ancora pubblicato ai sensi dello stesso D.Lgs. 33/2013. 3. L’Azienda garantisce la qualità delle informazioni riportate nel proprio sito istituzionale nel rispetto dell’obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs 33/2013 e da quanto previsto dal Programma triennale aziendale della Trasparenza e dell’Integrità. Art. 17 Responsabile dell’accesso civico 1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 33/2013 è individuato Responsabile del procedimento di accesso civico il Responsabile aziendale della Trasparenza. 2. Il Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.Lgs 33/2013 si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e in virtù dell’art. 43 comma 4 ne controlla e assicura la regolare attuazione. 3. Titolare del potere sostitutivo, nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza non ottemperi alla richiesta di accesso civico o in caso di sua assenza è il Direttore Amministrativo dell’Azienda. 9 deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 12 di 17 Art. 18 Modalità 1. Le richieste di accesso civico devono essere inoltrate al Responsabile della Trasparenza dell’Azienda attraverso il modulo Allegato B o via fax o via mail; 2. Il Responsabile della Trasparenza entro trenta giorni, coinvolgendo i Dirigenti Responsabili degli Uffici come individuati nel Programma triennale per la Trasparenza, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e informa il richiedente dell’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale. 3. Nel caso di impossibilità di pubblicazione il Responsabile della Trasparenza informa il richiedente delle motivazioni ostative o di ritardo. Art. 19 Ricorso per la non risposta alla richiesta di accesso civico 1. Trascorsi trenta giorni, se l’Azienda risulta inadempiente, il richiedente può ricorrere al Direttore Amministrativo, individuato quale potere sostitutivo, evidenziando la mancata pubblicazione nel sito del documento come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dal Programma triennale aziendale della Trasparenza e dell’Integrità. 2. Per ogni controversia sull’accesso civico è previsto il ricorso al TAR. CAPO IV Disposizioni Finali Art. 20 Segreto d’ufficio 1. Secondo il Codice di Comportamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27/02/2014, il personale operante presso le Strutture dell’Azienda è tenuto al segreto d’ufficio e professionale; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti o procedimenti amministrativi, in corso o conclusi, di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dal presente regolamento e della normativa vigente. Art. 21 Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui al presente Regolamento, si fa rinvio alle norme contenute: a) nella L. 241/90 e s.m.i.; b) nel Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs 196/2003; c) nel Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs 163/2006; d) nel DPR 284/2006. 10 deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 13 di 17 Art. 22 Modulistica 1. Al presente regolamento è allegata modulistica soggetta a variazioni e aggiornamenti anche indipendentemente da variazioni e aggiornamenti del regolamento, a cura della UOC Amministrazione e Affari Generali. 2. Il modulo (All. A) è previsto per la redazione delle richieste di accesso, che gli interessati dovranno utilizzare. 3. Il modulo (All. B) è previsto per la redazione di richieste di accesso civico. Art. 23 Pubblicità 1. Il presente regolamento, corredato di modulistica, viene pubblicato sul sito internet aziendale www.sanita.padova.it, al fine di garantirne la diffusione. E’ altresì disponibile all’utenza presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale. Art. 24 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione dell’atto deliberativo di approvazione al quale è allegato per farne parte integrante e sostanziale. Il presente Regolamento è aggiornato al 15.06.2015 11 deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 14 di 17 All’Azienda Ospedaliera di Padova Al Direttore della Struttura Via Nicolò Giustiniani,1 35128 Padova Allegato A Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI Il sottoscritto, Cognome nome codice fiscale luogo e data di nascita telefono indirizzo e-mail in qualità di: □ diretto interessato (allegare documento identità) □ delegato (allegare delega e fotocopia documento identità delegante e delegato) Oppure: consapevole dei rischi e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), ai sensi dell'art. 46 del D P.R n. 445/2000, dichiara guanto segue: di agire in qualità di legale rappresentante di ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (titolo conferito con atto del………………………………….(specificare tipo di atto e data atto allegare documento/i di identità) CHIEDE □ di prendere visione □ di ottenere copia semplice □ di ottenere copia conforme all'originale in bollo (previa presentazione da parte del richiedente delle relative marche al momento della consegna dei documenti) dei seguenti documenti (indicare gli estremi del documento oltre agli elementi che ne consentano l’individuazione)… ……………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………… DICHIARA che i motivi della richiesta sono i seguenti (Indicare obbligatoriamente l’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l’accesso). ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… CHIEDE □ di ritirare la documentazione presso la UOC__________________________________ □ di ricevere la documentazione tramite posta al seguente indirizzo, ……………………………………………………………………………………………………… mediante raccomandata a.r. Il richiedente si impegna: □ a pagare l’eventuale corrispettivo tramite le Casse dell’Azienda (Uffici abilitati alla riscossione di denaro) □ a versarlo nel conto corrente dedicato intestato all’Azienda Ospedaliera di Padova indicando quale causale “spese rilascio copia atti e numero di protocollo di riferimento” □ a pagare mediante contrassegno Firma ________________________________ deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 15 di 17 12 Al Responsabile della Trasparenza Azienda Ospedaliera di Padova [email protected] Allegato B Istanza di accesso civico ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”) Il sottoscritto, Cognome nome luogo e data di nascita Residente in Via CHIEDE in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, commi 1,2,3 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del/di …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….. e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza. Indirizzo per le comunicazioni:...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Luogo e data........................................................... Firma............................................ 13 deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 16 di 17 ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione Ł stata pubblicata in copia allAlbo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal Il Direttore S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI (Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna) ___________________________________________________________________________ CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ La presente deliberazione Ł divenuta esecutiva il 19/06/2015 Il Direttore S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI (Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna) ___________________________________________________________________________ Copia composta di n17 fogli ( incluso il presente ) della delibera n. 891 del 19/06/2015 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a. Padova, li Il Direttore S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI (Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna) ___________________________________________________________________________ deliberazione n. 891 del 19/06/2015 pagina 17 di 17