REGOLAMENTO (CE) N. 180/2004 DELLA COMMISSIONE del 30

Transcript

REGOLAMENTO (CE) N. 180/2004 DELLA COMMISSIONE del 30
31.1.2004
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
L 28/15
REGOLAMENTO (CE) N. 180/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2004
recante ventinovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure
restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete AlQaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
(2)
Il 16, il 20 e il 26 gennaio 2004, il comitato per le
sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi
e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei
fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
(3)
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27
maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entità associate a Osama
bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione
di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei
voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse
finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 100/2004 della
Commissione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo
trattino,
considerando quanto segue:
(1)
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura
l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si
applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato
conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(2) GU L 15 del 22.1.2004, pag. 18.
L 28/16
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
1) Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco delle «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
a) Al-Haramain Foundation (Indonesia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), a) Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4,
Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Altre informazioni: telefono 02186611265 e 021-86611266, fax 021-8620174, b) Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi Islam, Jl. Jati Padang II,
No 18-A, Jakarta Selatan 12540, Indonesia. Altre informazioni: telefono 021-789-2870, fax 021-780-0188.
b) Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan.
c) Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya, b) Garissa, Kenya, c) Dadaab, Kenya.
d) Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, b) Tanga, c) Singida.
2) La voce «Sulaiman Jassem Abo Ghaith. Nazionalità precedente: kuwaitiana» dell'elenco «Persone giuridiche» è sostituita dal seguente:
Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data di nascita: 14 dicembre 1965. Luogo di nascita:
Kuwait. Nazionalità precedente: kuwaitiana.
3) La voce «Jamel Lounici» dell'elenco «Persone giuridiche» è sostituita dal seguente:
Jamel Lounici. Data di nascita: 1o febbraio 1962. Luogo di nascita: Algeri. Altre informazioni: figlio di Abdelkader e
Johra Birouh.
4) La voce «Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben
Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed,
Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa], a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania, b) 129 Park Road,
NW8, Londra, Regno Unito, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio, d) Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria;
data di nascita: 21 marzo 1963; luogo di nascita: Sfax, Tunisia; nazionalità: tunisina, bosniaca, austriaca; passaporto
n. E 423362 rilasciato a Islamabad il 15 maggio 1988; n. d'identificazione nazionale: 1292931; altre informazioni:
nome della madre: Medina Abid; si trova attualmente in Irlanda» dell'elenco «Persone giuridiche» è sostituita dal
seguente:
Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben
Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed,
Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa], a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania, b) 129 Park Road,
NW8, Londra, Regno Unito, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio. Data di nascita: 21 marzo 1963; luogo di
nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina e bosniaca. Passaporto n. E 423362 rilasciato a Islamabad il 15 maggio
1988; n. d'identificazione nazionale: 1292931; altre informazioni: nome della madre: Medina Abid; si trova attualmente in Irlanda.
31.1.2004