Circolare operativa Comm.ne Tematiche del Lavoro dell`ODCEC

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Circolare operativa Comm.ne Tematiche del Lavoro dell`ODCEC
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO
Commissione sulle tematiche del lavoro e gestione delle risorse umane
Le attività propedeutiche alla gestione del
personale ed alla pratica professionale
degli aspiranti Consulenti del Lavoro
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO
Commissione sulle tematiche del lavoro e gestione delle risorse umane
SOMMARIO
La Legge n.12/79 ……………………..……………………..………………………………………………….pag.3
Soggetti abilitati …..……………………..….………………..……………………………………………..…..pag.3
Oggetto dell’attività ……………………………………...…….……………….……………………………..pag.3
Adempimenti preliminari…………………………………….……………….............……………………pag.4
Sanzioni per la mancata esibizione dei documenti…………………….………….………….pag. 4
Certificazione del praticantato degli aspiranti Consulenti del Lavoro….........…....pag. 5
Requisiti del Praticante……………………………………………………………………………………….pag.5
Comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro …………………………………...…….pag.6
Richiesta di accreditamento all’INAIL …………………………………………………...…………....pag.7
Conclusioni………………………………………………………………………………………………………..pag.8
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO
Commissione sulle tematiche del lavoro e gestione delle risorse umane
La Legge n.12/79
La consulenza nella gestione dei rapporti di lavoro, sia subordinati che autonomi, con i correlati
adempimenti normativamente previsti costituiscono una delle aree di attività professionale per i
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che viene a loro attribuita dalla Legge n.12/79 e
dall’ordinamento professionale.
L’attività del Dottore Commercialista pertanto, come quella del Consulente del Lavoro, si colloca in
una posizione centrale tra imprese, istituzioni pubbliche e lavoratori.
Il suo ambito professionale comprende gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi,
previdenziali, sociali, nonché l’assistenza e la rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti
Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del lavoro, l’attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti
delle aziende private in materia di lavoro, assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze
extragiudiziali e funzioni in ambito di conciliazione anche in qualità di arbitro nell’ambito delle
controversie di lavoro.
Soggetti abilitati
L’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, afferma che “… tutti gli adempimenti in materia di
lavoro, previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti quando non sono curati dal datore
di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono essere svolti solo da coloro che
siano iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro oppure dagli Avvocati e Procuratori Legali, dai
Dottori Commercialisti, dai Periti Commerciali che pur non essendo iscritti all’Albo dei Consulenti del
Lavoro, abbiano dato comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro delle Province nel cui
ambito territoriale intendano svolgere gli adempimenti di cui sopra”.
I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili hanno quindi la possibilità di gestire tutte le fasi
dell’amministrazione del personale nonché tutti gli adempimenti connessi, a condizione che ne
diano preventiva comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente
territorialmente (nel formulario che segue viene data una traccia di detta comunicazione).
L’art. 5 della stessa Legge approfondisce che qualora i datori di lavoro intendano avvalersi della
facoltà di tenere i propri documenti di lavoro presso lo studio del Professionista, devono
comunicare preventivamente alla competente Direzione le generalità di colui al quale è stato
affidato l’incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti stessi.
Oggetto dell’attività
Ai sensi dell’ art. 2 della citata Legge, i Professionisti abilitati in materia di lavoro possono svolgere
per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia
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di amministrazione del personale dipendente.
Essi, inoltre, su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, sono competenti in ordine
allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto sopra
descritto.
Ferma restando la responsabilità personale del Professionista, questi può avvalersi
esclusivamente dell’opera di propri dipendenti per l’effettuazione dei compiti inerenti all’attività
professionale.
Adempimenti preliminari
I primi passi che il D o t t o r e Commercialista ed Esperto Contabile deve compiere nel momento
in cui intende iniziare ad esercitare la consulenza in materia di lavoro, così come definita dalla
Legge n. 12/79, sono:
a) comunicare, con istanza in bollo indirizzata alla Direzione Territoriale del Lavoro della
provincia in cui si intende esercitare (ed in quella dove hanno sede i propri clienti),
l’intenzione di svolgere l’attività di consulenza del lavoro, ai sensi dell’ art. 1 della Legge
11/01/1979 n. 12. La comunicazione, completa di tutti i dati personali, deve contenere
anche l’indirizzo del proprio studio;
b) allegare alla comunicazione di cui sopra un certificato in bollo di iscrizione al proprio Ordine
Professionale;
c) presentare detta comunicazione di persona o per R a c c o m a n d a t a A . R . alla
Direzione Territoriale del Lavoro della Provincia in cui si intende esercitare.
Si ricorda che è necessario presentare una comunicazione per ogni Provincia in cui si
intende esercitare ad ogni Direzione Territoriale del lavoro di competenza;
Dopo qualche settimana si riceverà presso il proprio studio, da parte della Direzione
Territoriale del Lavoro, la relativa presa d’atto all’esercizio dell’attività di cui alla Legge
11/01/1979, n. 12.
Sanzioni per la mancata esibizione dei documenti
E’ prevista la sanzione amministrativa (da Euro 25.82 a Euro 103.29, alla data in cui
scriviamo) per i Professionisti che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni
dalla richiesta della Direzione Territoriale del Lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla
legge, ad esibire la documentazione in loro possesso. Tale sanzione, in caso di recidiva, aumenta
variando da Euro 51.65 a Euro 206.58 (alla data in cui viene redatta la presente guida).
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Certificazione del praticantato degli aspiranti Consulenti del Lavoro
Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro disciplina il praticantato necessario per
sostenere l’esame di abilitazione alla Professione di Consulente del Lavoro.
L’art. 1, comma 2, di detto Decreto, stabilisce che la pratica può essere svolta sia presso lo studio di
un Consulente iscritto all’Albo da almeno due anni, sia presso lo studio di un altro Professionista
(Avvocato, Dottore Commercialista o Esperto Contabile) che però abbia effettuato la
comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro da almeno 3 anni e che effettivamente svolga
attività in materia di lavoro.
Ciascun D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a non può ammettere contemporaneamente nel proprio
studio più di due Praticanti Consulenti del Lavoro.
Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e con una frequenza minima di quattro
ore giornaliere; può essere sospeso per servizio militare, gravidanza e gravi motivi di salute.
Si sottolinea che esiste incompatibilità tra il praticantato ai fini dell’esame di Stato per
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e quello per Consulenti del Lavoro.
Requisiti del Praticante
Sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, siano in
possesso, oltre che dei requisiti di cui all’ art. 1, di uno dei titoli di studio validi per l’ammissione
all’esame di Stato, determinati dall’ultimo Decreto Interministeriale di cui all’art. 3, ultimo
comma, della Legge n. 12/97, ossia devono aver conseguito la laurea triennale secondo indirizzi
riconducibili all’area delle scienze sociali o laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e
commerciali o in scienze politiche.
Inoltre devono essere in possesso del certificato di buona condotta morale e civile.
Si consiglia, in ogni caso, di rivolgersi all’Ordine dei Consulenti del Lavoro competente per
territorio per una verifica puntuale ed aggiornata.
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Comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro da parte dell’iscritto
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
La comunicazione deve essere redatta in bollo, con i dati del Professionista, ed è in
forma libera. A mero titolo di contributo, ne diamo di seguito una traccia:
Da consegnare a mano o spedire a mezzo raccomandata a.r.
Spettabile
Direzione Territoriale del Lavoro
Suo indirizzo
____________________________
_______, lì _________
Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli
adempimenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza per
conto delle aziende clienti.
Il sottoscritto _______________, nato a __________________ il ___________ e residente in
__________________, Codice Fiscale _________________, titolare dello studio professionale
______________ sito in ______________, via ______________________ n.___, tel.___________
Partita Iva __________________, P.E.C. _____________________@_____________________
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____________
al n.__________, ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
COMUNICA
che dal ____________ svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli
adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale
dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto
previsto nell’art. 2, comma 1°, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Con i migliori saluti.
(firma)
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Richiesta di accreditamento all’INAIL in qualità di consulente iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
Spett.le
I.N.A.I.L.
Sede di __________________
Via ______________________
______ __________________
Oggetto: richiesta di accreditamento al Punto Cliente.
(da consegnare a mano o, preferibilmente, a mezzo P.E.C.)
Con la presente il sottoscritto _____________ nato a _______________ il ____________ con
studio
in
__________________,
Via
______________
n.
______,
Cod.
Fisc.:
_____________________
CHIEDE
a codesta Spett.le Sede INAIL di _______________ di poter essere accreditato nell’area
riservata ai consulenti per la gestione delle posizioni assicurative delle proprie aziende
clienti, conformemente alle prescrizioni impartite dalla Legge 11/01/79 n.12.
All’uopo, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni non
conformi al vero
DICHIARA
• di essere iscritto all’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
______________ al n. _______ sez. ___;
• di aver provveduto ad effettuare la comunicazione prevista dall’art.2, comma 1,
della L.12/79 alla competente Direzione Territoriale del Lavoro;
• che l’indirizzo email di riferimento è il seguente:______________________;
• che la P.E.C. di riferimento è la seguente: ____________________________;
ALLEGA
• copia documento di identità in corso di validità;
• copia tesserino di iscrizione all’ordine professionale;
• copia comunicazione di inizio attività inoltrata alla D.T.L. di _____________;
In attesa di un cortese riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Luogo, _________
(firma)
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Commissione sulle tematiche del lavoro e gestione delle risorse umane
Conclusioni
Il Dottore Commercialista ed Esperto Contabile può (ex Legge n. 12/79):
• svolgere per qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti per l’amministrazione del
personale dipendente (art.2, comma 1°, Legge n. 12/79);
• tenere nel proprio studio i documenti dei datori di lavoro suoi clienti;
• su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, svolgere ogni altra
funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto ai punti precedenti
(art.2, comma 2°, Legge n. 12/79);
• ammettere nel proprio studio fino a due Praticanti Consulenti del Lavoro. Questa regola
vale anche per i p rofessionisti associati (ogni p rofessionista associato p u ò
a m m e t t e r e u n n u m e r o m a s s i m o d i due praticanti) - Art. 4 comma 1° D.M.
2/12/97.
ATTENZIONE: è incompatibile, per i tirocinanti,
praticantato per attività professionali diverse.
svolgere contemporaneamente
il
Il tutto a condizione che:
a) il Dottore Commercialista abbia inoltrato comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro
delle Province nel cui ambito territoriale intende svolgere gli adempimenti di cui sopra (art.
1, comma 1°, Legge 12/79);
b) che i clienti datori di lavoro comunichino preventivamente alla competente Direzione
Territoriale del Lavoro le generalità del proprio Professionista di fiducia al quale è affidato
l’incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti (art.5 della Legge n.
12/79).
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