Circolare operativa Comm.ne Tematiche del Lavoro dell`ODCEC
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Circolare operativa Comm.ne Tematiche del Lavoro dell`ODCEC
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO Commissione sulle tematiche del lavoro e gestione delle risorse umane Le attività propedeutiche alla gestione del personale ed alla pratica professionale degli aspiranti Consulenti del Lavoro ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO Commissione sulle tematiche del lavoro e gestione delle risorse umane SOMMARIO La Legge n.12/79 ……………………..……………………..………………………………………………….pag.3 Soggetti abilitati …..……………………..….………………..……………………………………………..…..pag.3 Oggetto dell’attività ……………………………………...…….……………….……………………………..pag.3 Adempimenti preliminari…………………………………….……………….............……………………pag.4 Sanzioni per la mancata esibizione dei documenti…………………….………….………….pag. 4 Certificazione del praticantato degli aspiranti Consulenti del Lavoro….........…....pag. 5 Requisiti del Praticante……………………………………………………………………………………….pag.5 Comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro …………………………………...…….pag.6 Richiesta di accreditamento all’INAIL …………………………………………………...…………....pag.7 Conclusioni………………………………………………………………………………………………………..pag.8 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO Commissione sulle tematiche del lavoro e gestione delle risorse umane La Legge n.12/79 La consulenza nella gestione dei rapporti di lavoro, sia subordinati che autonomi, con i correlati adempimenti normativamente previsti costituiscono una delle aree di attività professionale per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che viene a loro attribuita dalla Legge n.12/79 e dall’ordinamento professionale. L’attività del Dottore Commercialista pertanto, come quella del Consulente del Lavoro, si colloca in una posizione centrale tra imprese, istituzioni pubbliche e lavoratori. Il suo ambito professionale comprende gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali, sociali, nonché l’assistenza e la rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del lavoro, l’attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende private in materia di lavoro, assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali e funzioni in ambito di conciliazione anche in qualità di arbitro nell’ambito delle controversie di lavoro. Soggetti abilitati L’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, afferma che “… tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono essere svolti solo da coloro che siano iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro oppure dagli Avvocati e Procuratori Legali, dai Dottori Commercialisti, dai Periti Commerciali che pur non essendo iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro, abbiano dato comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intendano svolgere gli adempimenti di cui sopra”. I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili hanno quindi la possibilità di gestire tutte le fasi dell’amministrazione del personale nonché tutti gli adempimenti connessi, a condizione che ne diano preventiva comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente (nel formulario che segue viene data una traccia di detta comunicazione). L’art. 5 della stessa Legge approfondisce che qualora i datori di lavoro intendano avvalersi della facoltà di tenere i propri documenti di lavoro presso lo studio del Professionista, devono comunicare preventivamente alla competente Direzione le generalità di colui al quale è stato affidato l’incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti stessi. Oggetto dell’attività Ai sensi dell’ art. 2 della citata Legge, i Professionisti abilitati in materia di lavoro possono svolgere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia 3 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO Commissione sulle tematiche del lavoro e gestione delle risorse umane di amministrazione del personale dipendente. Essi, inoltre, su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto sopra descritto. Ferma restando la responsabilità personale del Professionista, questi può avvalersi esclusivamente dell’opera di propri dipendenti per l’effettuazione dei compiti inerenti all’attività professionale. Adempimenti preliminari I primi passi che il D o t t o r e Commercialista ed Esperto Contabile deve compiere nel momento in cui intende iniziare ad esercitare la consulenza in materia di lavoro, così come definita dalla Legge n. 12/79, sono: a) comunicare, con istanza in bollo indirizzata alla Direzione Territoriale del Lavoro della provincia in cui si intende esercitare (ed in quella dove hanno sede i propri clienti), l’intenzione di svolgere l’attività di consulenza del lavoro, ai sensi dell’ art. 1 della Legge 11/01/1979 n. 12. La comunicazione, completa di tutti i dati personali, deve contenere anche l’indirizzo del proprio studio; b) allegare alla comunicazione di cui sopra un certificato in bollo di iscrizione al proprio Ordine Professionale; c) presentare detta comunicazione di persona o per R a c c o m a n d a t a A . R . alla Direzione Territoriale del Lavoro della Provincia in cui si intende esercitare. Si ricorda che è necessario presentare una comunicazione per ogni Provincia in cui si intende esercitare ad ogni Direzione Territoriale del lavoro di competenza; Dopo qualche settimana si riceverà presso il proprio studio, da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, la relativa presa d’atto all’esercizio dell’attività di cui alla Legge 11/01/1979, n. 12. Sanzioni per la mancata esibizione dei documenti E’ prevista la sanzione amministrativa (da Euro 25.82 a Euro 103.29, alla data in cui scriviamo) per i Professionisti che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni dalla richiesta della Direzione Territoriale del Lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla legge, ad esibire la documentazione in loro possesso. Tale sanzione, in caso di recidiva, aumenta variando da Euro 51.65 a Euro 206.58 (alla data in cui viene redatta la presente guida). 4 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO Commissione sulle tematiche del lavoro e gestione delle risorse umane Certificazione del praticantato degli aspiranti Consulenti del Lavoro Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro disciplina il praticantato necessario per sostenere l’esame di abilitazione alla Professione di Consulente del Lavoro. L’art. 1, comma 2, di detto Decreto, stabilisce che la pratica può essere svolta sia presso lo studio di un Consulente iscritto all’Albo da almeno due anni, sia presso lo studio di un altro Professionista (Avvocato, Dottore Commercialista o Esperto Contabile) che però abbia effettuato la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro da almeno 3 anni e che effettivamente svolga attività in materia di lavoro. Ciascun D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a non può ammettere contemporaneamente nel proprio studio più di due Praticanti Consulenti del Lavoro. Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e con una frequenza minima di quattro ore giornaliere; può essere sospeso per servizio militare, gravidanza e gravi motivi di salute. Si sottolinea che esiste incompatibilità tra il praticantato ai fini dell’esame di Stato per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e quello per Consulenti del Lavoro. Requisiti del Praticante Sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’ art. 1, di uno dei titoli di studio validi per l’ammissione all’esame di Stato, determinati dall’ultimo Decreto Interministeriale di cui all’art. 3, ultimo comma, della Legge n. 12/97, ossia devono aver conseguito la laurea triennale secondo indirizzi riconducibili all’area delle scienze sociali o laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche. Inoltre devono essere in possesso del certificato di buona condotta morale e civile. Si consiglia, in ogni caso, di rivolgersi all’Ordine dei Consulenti del Lavoro competente per territorio per una verifica puntuale ed aggiornata. 5 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO Commissione sulle tematiche del lavoro e gestione delle risorse umane Comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro da parte dell’iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La comunicazione deve essere redatta in bollo, con i dati del Professionista, ed è in forma libera. A mero titolo di contributo, ne diamo di seguito una traccia: Da consegnare a mano o spedire a mezzo raccomandata a.r. Spettabile Direzione Territoriale del Lavoro Suo indirizzo ____________________________ _______, lì _________ Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli adempimenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza per conto delle aziende clienti. Il sottoscritto _______________, nato a __________________ il ___________ e residente in __________________, Codice Fiscale _________________, titolare dello studio professionale ______________ sito in ______________, via ______________________ n.___, tel.___________ Partita Iva __________________, P.E.C. _____________________@_____________________ iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____________ al n.__________, ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 COMUNICA che dal ____________ svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nell’art. 2, comma 1°, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Con i migliori saluti. (firma) 6 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO Commissione sulle tematiche del lavoro e gestione delle risorse umane Richiesta di accreditamento all’INAIL in qualità di consulente iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Spett.le I.N.A.I.L. Sede di __________________ Via ______________________ ______ __________________ Oggetto: richiesta di accreditamento al Punto Cliente. (da consegnare a mano o, preferibilmente, a mezzo P.E.C.) Con la presente il sottoscritto _____________ nato a _______________ il ____________ con studio in __________________, Via ______________ n. ______, Cod. Fisc.: _____________________ CHIEDE a codesta Spett.le Sede INAIL di _______________ di poter essere accreditato nell’area riservata ai consulenti per la gestione delle posizioni assicurative delle proprie aziende clienti, conformemente alle prescrizioni impartite dalla Legge 11/01/79 n.12. All’uopo, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni non conformi al vero DICHIARA • di essere iscritto all’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ______________ al n. _______ sez. ___; • di aver provveduto ad effettuare la comunicazione prevista dall’art.2, comma 1, della L.12/79 alla competente Direzione Territoriale del Lavoro; • che l’indirizzo email di riferimento è il seguente:______________________; • che la P.E.C. di riferimento è la seguente: ____________________________; ALLEGA • copia documento di identità in corso di validità; • copia tesserino di iscrizione all’ordine professionale; • copia comunicazione di inizio attività inoltrata alla D.T.L. di _____________; In attesa di un cortese riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. Luogo, _________ (firma) 7 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO Commissione sulle tematiche del lavoro e gestione delle risorse umane Conclusioni Il Dottore Commercialista ed Esperto Contabile può (ex Legge n. 12/79): • svolgere per qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti per l’amministrazione del personale dipendente (art.2, comma 1°, Legge n. 12/79); • tenere nel proprio studio i documenti dei datori di lavoro suoi clienti; • su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto ai punti precedenti (art.2, comma 2°, Legge n. 12/79); • ammettere nel proprio studio fino a due Praticanti Consulenti del Lavoro. Questa regola vale anche per i p rofessionisti associati (ogni p rofessionista associato p u ò a m m e t t e r e u n n u m e r o m a s s i m o d i due praticanti) - Art. 4 comma 1° D.M. 2/12/97. ATTENZIONE: è incompatibile, per i tirocinanti, praticantato per attività professionali diverse. svolgere contemporaneamente il Il tutto a condizione che: a) il Dottore Commercialista abbia inoltrato comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intende svolgere gli adempimenti di cui sopra (art. 1, comma 1°, Legge 12/79); b) che i clienti datori di lavoro comunichino preventivamente alla competente Direzione Territoriale del Lavoro le generalità del proprio Professionista di fiducia al quale è affidato l’incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti (art.5 della Legge n. 12/79). 8