Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001

Transcript

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)
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Allegato 2 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) del 29 settembre
1995
Elenco dei mezzi e degli apparecchi obbligatoriamente a carico degli
assicuratori-malattie nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie
Tenore del 1° luglio 2001
Il presente elenco dei mezzi e degli apparecchi sostituisce quello
del 1° gennaio 2001
Pubblicato dal Dipartimento federale dell'interno
Diffusione:
UVCL, EDMZ, 3003 Berna, www.admin.ch/edmz
318.940 i
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Indice
1. Osservazioni preliminari generali............................................................
1.1. Basi giuridiche ....................................................................................
1.2. Estratto della Legge federale del 18 marzo 1994
sull'assicurazione malattie (LAMal).....................................................
1.3. Estratto dell'Ordinanza del 27 giugno 1995
sull'assicurazione malattie (OAMal)....................................................
1.4. Estratto dell'Ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre)
del Dipartimento federale dell'Interno (DFI) ........................................
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2. Spiegazioni sulle singole disposizioni della LAMal, dell'OAMal ........... 11
e dell'OPre
2.1. Campo d'applicazione dell'EMAp (prestazioni obbligatorie) ..............
2.2. Regolamentazione dei rimborsi EMAp ...............................................
2.3. Requisiti necessari al rimborso dei dispositivi medici come
prestazione obbligatoria da parte degli assicuratori-malattie ............
2.4. Rapporti con le prestazioni di altre assicurazioni sociali ....................
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3. Procedura d'ammissione nell'EMAp ....................................................... 12
4. Struttura dell'EMAp ..................................................................................
4.1. Gruppi di prodotti ...............................................................................
4.2. Numero di posizione ..........................................................................
4.3. Noleggio/acquisto, cumulo di posizioni .............................................
4.4. Limitazioni ..........................................................................................
4.5. Riparazioni..........................................................................................
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5. Definizioni e spiegazioni sui singoli gruppi di prodotti
(secondo la struttura dell'EMAp) ............................................................. 14
6. Osservazioni alla presente edizione dell'EMAp .................................... 22
6.1. Nuove ammissioni .............................................................................. 22
6.2. Modifiche importanti .......................................................................... 22
6.3. Entrata in vigore ................................................................................. 22
7. Abbreviazioni ............................................................................................ 23
8. Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) ......................................... 25
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1. Osservazioni preliminari generali
1.1. Basi giuridiche
La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) rappresenta la base giuridica per il rimborso di mezzi e apparecchi quali presta-zioni
obbligatorie da parte dell'assicurazione malattie sociale. Disposizioni più
dettagliate in proposito si trovano nell'Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) del Consiglio federale, completata dall'Ordinanza del
29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie
(OPre) del Dipartimento federale dell'interno.
Le osservazioni preliminari e le spiegazioni dei capitoli 1-6 non fanno parte
dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre).
Qui di seguito sono esposte le singole disposizioni di legge e d'ordinanza relative
all'EMAp.
1.2. Estratto della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione
malattie (LAMal)
Art. 24
Principio
L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle
prestazioni definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni di cui agli articoli 3234.
Art. 25
Prestazioni generali in caso di malattia
1L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle
prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.
2Queste prestazioni comprendono:
b) le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici
prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiro-pratico.
Art. 28
Infortuni
Per gli infortuni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b, l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in
caso di malattia.
Art. 29
Maternità
1Oltre ai costi delle prestazioni in caso di malattia, l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie assume quelli delle prestazioni specifiche di maternità.
Art. 32
Condizioni
1Le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere efficaci, appropriate ed
economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici.
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2L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni sono riesaminate
periodicamente.
Art. 33
Designazione delle prestazioni
1Il Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o
chiropratico i cui costi non sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni.
2Definisce le prestazioni di cui all'articolo 25 capoverso 2 non effettuate da un
medico o chiropratico e le prestazioni di cui agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere
a e c e 31 capoverso 1.
3Determina in quale misura l'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie assume i costi d'una prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia,
idoneità o economicità sono ancora in fase di valutazione.
4Nomina commissioni che consulta ai fini della designazione delle prestazioni.
Provvede al coordinamento dei lavori di queste commissioni.
5Può delegare al Dipartimento o all'Ufficio federale le competenze di cui ai
capoversi 1-3.
Art. 34
Entità
1Per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori non
possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 2533.
Debitore della rimunerazione; fatturazione
Art. 42
1Se assicuratori e fornitori di prestazioni non hanno convenuto altrimenti,
l'assicurato è debitore della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni.
In questo caso l'assicurato ha diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore
(sistema del terzo garante).
2Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l'assicuratore è
il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante).
3Il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della rimunerazione una
fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni
necessarie per poter verificare il calcolo della rimunerazione e l'economicità della
prestazione. Nel sistema del terzo pagante l'assicurato riceve una copia della
fattura che è stata inviata all'assicuratore. Il Consiglio federale disciplina i
particolari.
4L'assicuratore può esigere una diagnosi precisa o ragguagli supplementari di
natura medica.
5Il fornitore di prestazioni è legittimato, se le circostanze lo esigono, oppure
obbligato in ogni caso, su richiesta dell'assicurato, a fornire le indicazioni di natura
medica soltanto al medico di fiducia secondo l'articolo 57.
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Tariffe e prezzi
Art 43
Principio
1I fornitori di prestazioni stendono le loro fatture secondo tariffe o prezzi.
2La tariffa è una base di calcolo della rimunerazione. In particolare essa può:
a. fondarsi sul tempo dedicato alla prestazione (tariffa temporale);
b. attribuire punti per prestazioni e fissare il valore del punto (tariffa per singola
prestazione);
c. prevedere rimunerazioni forfettarie (tariffa forfettaria);
d. a titolo eccezionale, sottoporre le rimunerazioni di determinate prestazioni, al
fine di garantirne la qualità, a condizioni più severe di quelle previste dagli
articoli 36-40, quali in particolare l'esistenza delle infrastrutture necessarie e di
una formazione di base, di un aggiornamento o di un perfezionamento idonei
(esclusione tariffale).
6Le parti alla convenzione e le autorità competenti devono vigilare affinché si
conseguano cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile
convenienti.
7Il Consiglio federale può stabilire principi affinché le tariffe siano calcolate
secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate; può anche fissare
norme relative all'adeguamento delle tariffe. Esso provvede al coordinamento con
gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali.
Art. 44
1I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla
convenzione o dall'autorità competente; non possono esigere rimunerazioni
superiori per prestazioni previste dalla presente legge (protezione tariffale). È
salva la disposizione sulla rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici
e terapeutici (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3).
2Il fornitore di prestazioni che rifiuta di fornire prestazioni conformemente alla
presente legge deve dichiararlo all'organo designato dal governo cantonale
(ricusa). In tal caso non ha alcun diritto a rimunerazioni ai sensi della presente
legge. Se l'assicurato si rivolge a un tale fornitore di prestazioni, questi deve
previamente avvertirlo della propria ricusa.
Art. 52
Analisi e medicamenti, mezzi e apparecchi
1Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli
32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:
a. il Dipartimento emana:
3. disposizioni sull'obbligo d'assunzione delle prestazioni e sull'entità della
rimunerazione di mezzi e d'apparecchi diagnostici e terapeutici.
2In materia di infermità congenite, le terapie che figurano nel catalogo delle
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità sono riprese nelle disposizioni e negli
elenchi allestiti secondo il capoverso 1.
3Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici
possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di
rimunerazione ai sensi del capoverso 1.
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Art. 56
Economicità delle prestazioni
1Il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l'interesse
dell'assicurato e lo scopo della cura.
2La rimunerazione può essere rifiutata per le prestazioni eccedenti questo limite.
Al fornitore di prestazioni può essere richiesta la restituzione di rimunerazioni ai
sensi della presente legge ottenute indebitamente. Possono chiedere la
restituzione:
a. nel sistema del terzo garante (art. 42 cpv. 1), l'assicurato oppure, giusta
l'articolo 89 capoverso 3, l'assicuratore;
b. nel sistema del terzo pagante (art. 42 cpv. 2), l'assicuratore.
3Il fornitore di prestazioni deve fare usufruire il debitore della rimunerazione di
sconti diretti o indiretti che ha ottenuti:
a. da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato;
b. da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o
terapeutici.
4Se il fornitore di prestazioni disattende questo obbligo, l'assicurato o
l'assicurazione possono esigere la restituzione dello sconto.
5I fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali
misure destinate a garantire l'economicità delle prestazioni. Essi vegliano in
particolare affinché sia evitata una ripetizione inutile di atti diagnostici, quando
l'assicurato consulta più fornitori di prestazioni.
Art. 59
Esclusione di fornitori di prestazioni
Se per gravi motivi, segnatamente in caso di violazione degli obblighi di cui agli
articoli 56 e 58, un assicuratore non vuole o non vuole più permettere a un
fornitore di prestazioni d'esercitare secondo la presente legge, la decisione in
merito spetta al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 89.
Partecipazione ai costi
Art. 64
1Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
2La partecipazione ai costi comprende:
a. un importo fisso per anno (franchigia); e
b. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
3Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo
dell'aliquota percentuale.
4Per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti non è dovuta alcuna franchigia e
l'importo massimo dell'aliquota percentuale è dimezzato. Più componenti di una
stessa famiglia di età inferiore a 18 anni compiuti, assicurati dal medesimo
assicuratore, pagano complessivamente al massimo la franchigia e l'importo
massimo dell'aliquota percentuale di un adulto.
7Per le prestazioni di maternità l'assicuratore non può riscuotere alcuna
partecipazione ai costi.
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1.3. Estratto dell'Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie
(OAMal)
Titolo 3: Prestazioni
Capitolo 1: Designazione delle prestazioni
Art. 33
Prestazioni generali
Sentita la commissione competente, il dipartimento designa:
e. I mezzi e gli apparecchi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 3
della legge a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
stabilisce gli importi massimi della corrispettiva rimunerazione;
Capitolo 3: Commissioni
Art. 37a
Commissioni consultive
e. la Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi
Art. 37b
Disposizioni generali
1Il Consiglio federale nomina i membri delle commissioni. Quest'ultime sono
presiedute da un rappresentante dell'UFAS.
2Le commissioni si dotano di un regolamento che deve essere approvato dal
dipartimento e deve segnatamente concernere:
a. l'organizzazione e il metodo di lavoro della commissione, in particolare la
costituzione, i compiti e l'assetto dei comitati;
b. le direttive e la procedura per la designazione delle prestazioni;
c. la supplenza dei membri;
d. la partecipazione di periti; la stessa è obbligatoria se si esaminano prestazioni
di fornitori di prestazioni non rappresentati;
e. l'inoltro diretto di proposte all'UFAS o al dipartimento da parte dei comitati.
3La costituzione dei comitati deve essere approvata dal dipartimento. I membri
dei comitati sono designati dal dipartimento. Nei comitati possono anche essere
nominate persone non membri di commissioni. Ogni comitato è presieduto da uno
dei suoi membri.
4L'UFAS assume la segreteria delle commissioni e provvede al coordinamento
dei lavori. Può affidare la segreteria a terzi.
Art. 37g
Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi
1La Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi consiglia il dipartimento
in merito alla valutazione e determinazione dell'importo della rimunerazione di
mezzi e apparecchi ai sensi dell'articolo 33 lettera e. Consiglia inoltre il
dipartimento riguardo alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio
ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 77 capoverso 4 e 105 capoverso 4.
2Essa si compone di 14 membri, di cui:
a. due medici;
b. due rappresentanti i fabbricanti e i fornitori di mezzi e apparecchi;
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c. tre rappresentanti i centri di consegna di mezzi e apparecchi, di cui un
farmacista;
d. quattro rappresentanti gli assicuratori-malattie e gli assicuratori-infortuni ai
sensi dalla LAINF;
e. due rappresentanti gli assicuratori;
f. uno rappresentante l'Ufficio federale della sanità pubblica.
Titolo 4: Fornitori di prestazioni
Sezione 8: Centri di consegna di mezzi e apparecchi
Art. 55
Chiunque è autorizzato in virtù del diritto cantonale e stipula con un assicuratoremalattie un contratto di consegna di mezzi e d'apparecchi diagnostici o terapeutici,
può esercitare a carico di questo assicuratore.
Parte terza: Regole di coordinamento
Titolo 1: Coordinamento delle prestazioni
Capitolo 1: Relazioni con altre assicurazioni sociali
Sezione 1: Limiti dell'obbligo di fornire prestazioni
Art. 110
Principio
Ove, in un caso d'assicurazione, prestazioni di uguale natura dell'assicurazione
malattie concorrano con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo
la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell'assicurazione
militare o dell'assicurazione per l'invalidità, le prestazioni di queste altre
assicurazioni sociali sono poziori. È fatto salvo l'articolo 128 dell'ordinanza del 20
dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni.
1.4. Estratto dell'Ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) del
Dipartimento federale dell'interno
Titolo 1: Prestazioni
Capitolo 1: Prestazioni mediche e chiropratiche
Sezione 3:
Prestazioni prescritte dai chiropratici
Art. 4
L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli
apparecchi diagnostici e terapeutici seguenti, prescritti dai chiropratici:
c. mezzi e apparecchi:
1.
i prodotti del gruppo 05.12. Collare cervicale dell'elenco dei mezzi e
degli apparecchi,
2.
i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione, dell'elenco dei
mezzi e degli apparecchi, se utilizzati per la colonna vertebrale.
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Capitolo 6:
Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici
Art. 20
Elenco dei mezzi e degli apparecchi
1I mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici per i quali l'assicurazione deve
assumere una determinata rimunerazione sono definiti per gruppo e per campo
d'applicazione nell'allegato 2.
2I mezzi e gli apparecchi che vengono impiantati nel corpo non figurano
nell'elenco. La loro rimunerazione e quella della corrispettiva cura sono stabilite
nelle convenzioni tariffali.
3Di regola, l'elenco è diffuso ogni anno. Il titolo e il riferimento sono pubblicati
nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. L'elenco è ottenibile presso l'Ufficio
centrale federale degli stampati e del materiale, 3003 Berna.
(Nota: nuovo indirizzo: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, UCFSM,
3003 Berna)
Art. 21
Domanda
La domanda d'ammissione nell'elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della
corrispettiva rimunerazione va presentata all'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS). L'UFAS esamina la domanda e la sottopone alla Commissione
federale dei mezzi e degli apparecchi.
Art. 22
Limitazioni
L'ammissione nell'elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può
segnatamente concernere la quantità, la durata dell'utilizzo, le indicazioni mediche
o l'età degli assicurati
Art. 23
Requisiti
Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell'elenco, possono
essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di
veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di
consegna.
Art. 24
Rimunerazione
1I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a
quello indicato nell'elenco per la corrispettiva categoria.
2Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell'elenco, la
differenza è a carico dell'assicurato.
3L'ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di
noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri
pazienti vengono di regola noleggiati.
4L'assicurazione assume i costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e
apparecchi pronti ad essere riutilizzati. In caso di vendita, può essere prevista
nell'elenco una rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione
necessari. I costi d'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di
noleggio.
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2.
Spiegazioni sulle singole disposizioni della LAMal, dell'OAMal
e dell'OPre
2.1. Campo d'applicazione dell'EMAp (prestazioni obbligatorie)
Giusta l'art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal i mezzi e gli apparecchi atti a diagnosticare o a
curare una malattia ed i relativi postumi sono compresi nelle prestazioni
obbligatorie dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Al fine di
garantire a tutta la popolazione le stesse cure adeguate e di elevata qualità a costi
il più possibile convenienti (art. 43 cpv. 6 LAMal), le prestazioni obbligatorie di cui
sopra vengono fissate nell'EMAp (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3 LAMal).
L'EMAp in linea di principio contiene solo mezzi e apparecchi che possono essere
applicati e/o utilizzati direttamente dagli assicurati o, se del caso, da personale
ausiliario non medico. Altri dispositivi medici non sono contemplati: il loro rimborso
è regolato dalle convenzioni tariffali concluse con i fornitori di prestazioni
interessati.
2.2 Regolamentazione dei rimborsi EMAp
Paragonati alle altre prestazioni obbligatorie, mezzi ed apparecchi sono un caso
particolare. Diversamente da quanto accade p. es. per i medicamenti dell'Elenco
delle specialità (ES), il loro rimborso da parte delle casse malati non viene sancito
con decisioni specifiche che ne fissano il prezzo: nell'EMAp figurano solo
descrizioni generali di prodotti ed importi massimi rimborsabili (art. 33 lett. e
OAMal, art. 20 OPre).
Gli importi massimi rimborsabili rappresentano il massimo rimborsabile dagli
assicuratori nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
e sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Per il rimborso è
determinante il prezzo di vendita effettivo compresa l'IVA (attualmente 7.6 %).
In linea di principio l'importo massimo rimborsabile fissato nell'EMAp corris-ponde
al prezzo medio dei prodotti appropriati reperibili sul mercato. In questo contesto,
giudicare per l'economicità va tenuto conto anche dei prezzi all'estero.
Entro i limiti dell'importo massimo fissato l'assicurato è libero di scegliere il
prodotto che ritiene più adatto al suo caso (art. 33 OAMal, art. 24 OPre), ma è
tenuto ad assumersi eventuali costi supplementari. Per questa ragione i mezzi e
gli apparecchi sono esclusi dalla protezione tariffale di cui all'art. 44 cpv. 1 LAMal.
Inoltre, anche per i mezzi e gli apparecchi si applica la partecipazione ai costi
degli assicurati con aliquota percentuale e franchigia (vedi art. 64 LAMal, art. 103
OAMal) all'importo massimo rimborsabile.
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2.3. Requisiti necessari al rimborso dei disposotivi medici come prestazioni
obbligatorie da parte degli assicuratori-malattie
Fino all'importo massimo figurante sull'EMAp vengono rimborsati
dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie tutti i mezzi e gli
apparecchi - se prescritti da un medico o da un chiropratico (per le limitazioni si
veda l'art. 4 lett. c OPre) e consegnati da un centro autorizzato dal Cantone ed in
possesso di un contratto con un assicuratore-malattie ai sensi dell'art. 55 OAMal che corrispondano alla descrizione di una posizione EMAp, risponda-no agli scopi
diagnostici o terapeutici perseguiti e siano autorizzati sul mercato svizzero, cioè
conformi alle norme dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed) del 24
gennaio 1996, la cui applicazione e vigilanza incombono all'Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP), Servizio dispositivi medici, casella postale, 3003 Berna.
Mezzi e apparecchi che non corrispondono esattamente alle caratteristiche di una
posizione EMAp non possono essere fatturati a carico dell'assicurazione malattie
obbligatoria. Emettere fatture facenti riferimento a un numero di posizione analogo
non è lecito.
2.4. Rapporti con le prestazioni di altre assicurazioni sociali
Per i prodotti dell'EMAp per cui sussiste l'obbligo di prestazione di un'altra
assicurazione sociale (assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), assicurazione
invalidità (AI), assicurazione infortuni (AINF), assicurazione militare (AM)) esso è
sempre prioritario (art. 110 OAMal). (P. es. in caso di infortuni coperti
dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o di ortesi e protesi utilizzate per
più di un anno, che sono prestazioni a carico dell'assicurazione per l'invalidità).
L'assicurazione malattie obbligatoria non fornisce prestazioni complementari
all'AVS/AI/AINF/AM se la terapia o la diagnosi di una malattia sono già di
competenza di tali assicurazioni. (Non offre p. es. nessuna copertura del 25% dei
costi dei mezzi ausiliari non assunto dall'AVS).
Per determinati prodotti che in linea di massima non rientrano nelle prestazioni
obbligatorie l'assicurazione malattie fornisce eccezionalmente prestazioni quando
il richiedente, pur rispondendo ai requisiti necessari a beneficiare di prestazioni
mediche dell'AI/AVS, non ne soddisfa però le condizioni assicu-rative. Questi
prodotti figurano sull'EMAp con la relativa avvertenza (p. es. apparecchi acustici,
scarpe su misura).
3.
Procedura d'ammissione nell'EMAp
Conformemente al relativo promemoria con apposito modulo di richiesta, le
istanze d'ammissione nell'EMAp di mezzi e apparecchi vanno inoltrate all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, Assicurazione malattie e infortuni, Sezione
prestazioni mediche, Effingerstrasse 33, 3003 Berna, presso il quale devono
essere ordinati i moduli in questione.
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Le richieste saranno esaminate dall'ufficio citato e, concluse le verifiche e le
analisi di mercato, sottoposte alla Commissione federale dei mezzi e degli
apparecchi, che emetterà una raccomandazione all'attenzione del Dipartimento
federale dell'interno, da cui verrà presa la decisione definitiva.
4.
Struttura dell'EMAp
4.1. Gruppi di prodotti
I prodotti sono divisi in gruppi secondo la loro funzione. Rispetto agli altri elenchi
dell'assicurazione malattie obligatoria l'EMAp ha la particolarità di menzionare
solo descrizioni generali dei prodotti senza indicare alcuna marca.
Le disposizioni riferite al titolo di un gruppo o sottogruppo di prodotti valgono per
tutte le posizioni del gruppo (p. es. per formati diversi, non elencati, del materiale
per medicazione).
4.2. Numero di posizione
Le prime due cifre del numero di posizione definiscono il gruppo di prodotti. Le
coppie di cifre che seguono, separate da un punto, designano in successione il
sottogruppo, il relativo prodotto e l'accessorio/il materiale di consumo. L'ultima
cifra specifica se la posizione è applicabile in sistema di noleggio e/o di acquisto:
cifra 1 = acquisto, 2 = noleggio, 3 = acquisto e noleggio. Un numero di posizione
per l'acquisto di un apparecchio termina con la cifra 1 e quello per il suo noleggio
con la cifra 2. Nel caso di posizioni per accessori, materiale di consumo e altri
indennizzi (p. es. consegna) in relazione con un apparecchio si possono fatturare
ulteriormente le posizioni che terminano con la cifra 1 solo in caso di acquisto del
relativo apparecchio e le posizioni che terminano con la cifra 2 solo in caso di
noleggio dell'apparecchio. Le posizioni che terminano con la cifra 3 possono
essere fatturate ulteriormente se si tratta di un apparecchio acquistato o
noleggiato.
4.3. Noleggio/acquisto, cumulo di posizioni
Per il noleggio e l'acquisto le posizioni vengono registrate separatamente. L'unità
dell'importo registrato (p. es. al pezzo, affitto giornaliero ecc.) è indicata di volta in
volta per ogni posizione.
Posizioni con diverse funzioni terapeutiche o diagnostiche in linea di principio
possono essere cumulate. Accessori e materiale di consumo possono però
essere combinati solo con il prodotto cui sono destinati. Eventuali eccezioni o
indicazioni particolari sono espressamente menzionate.
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4.4. Limitazioni
I prodotti possono avere delle limitazioni quanto ad indicazioni mediche, quantità
e durata dell'applicazione. I prodotti soggetti a limitazione sono contrassegnati da
una "L" dopo il numero di posizione. Le limitazioni possono valere per singoli
prodotti, sottogruppi o interi gruppi di prodotti e sono indicate alla posizione in
questione.
4.5 Riparazioni
Le riparazioni sono comprese nel prezzo di noleggio. Nel sistema d'acquisto è
previsto un rimborso secondo le spese (in caso di utilizzo accurato senza colpa
propria), ma soltanto dopo aver preccedentemente concordato una garanzia dei
costi con l'assicuratore-malattie.
5.
Definizioni e spiegazioni sui singole gruppi di prodotti (secondo la
struttura dell'EMAp)
01. Apparecchi per aspirazione
Prodotti per l'aspirazione di sostanze liquide o solide presenti nel o sul corpo.
03. Mezzi d'applicazione
Prodotti che rendono possibile o facilitano l'assunzione di medicamenti e/o
soluzioni nutritive indicate a livello medico.
05. Bendaggi
I bendaggi sono prodotti perlopiù confezionati, che avvolgono parti del corpo o
che aderiscono al corpo, e che hanno lo scopo di comprimere e/o garantire una
funzione corporea (sostenendo, stabilizzando o guidando i movimenti).
I bendaggi di compressione speciali sono elencati nel gruppo di prodotti 17 (mezzi
per la terapia compressiva).
06. Apparecchi per irradiazione
Gli apparecchi per irradiazione servono ad applicare energia al corpo umano sotto
forma di onde elettromagnetiche di diverso tipo.
14
09. Apparecchi per elettrostimolazione
Apparecchi che, attraverso elettrodi, scaricano sui tessuti corrente elettrica in
forma ben definita a scopi terapeutici e vengono utilizzati per lenire il dolore,
stimolare i muscoli o trattare l'iperidrosi.
10. Mezzi ausiliari per camminare
Questi mezzi ausiliari hanno lo scopo di permettere di camminare a chi - in
seguito a malattia o infortunio - non ne sarebbe altrimenti più in grado o di
sgravare uno degli arti inferiori durante il processo di guarigione o di
convalescenza.
In caso di invalidità o di utilizzazione di durata superiore ad un anno i mezzi
ausiliari per camminare sono una prestazione obbligatoria dell'assicurazione
invalidità.
13. Apparecchi acustici
Gli apparecchi acustici sono mezzi ausiliari atti a compensare menomazioni
congenite o acquisite delle funzioni uditive alle quali non è applicabile una terapia
causale.
In primo luogo rientrano nelle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione per
l'invalidità (AI) e dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS).
L'assicurazione malattie rimborsa gli apparecchi acustici solo nei casi in cui
l'assicurato, pur adempiendo le condizioni mediche delle disposizioni dell'AI/AVS,
non soddisfa però le condizioni assicurative per beneficiare delle prestazioni della
rispettiva assicurazione. Il rimborso avviene secondo le disposizioni (contratto,
tariffa, gradi d'indicazione) dell'AI/AVS.
14. Apparecchi per inalazione e terapia respiratoria
Questi prodotti svolgono la loro azione terapeutica attraverso le vie respira-torie.
Servono a somministrare sostanze mediante inspirazione o a sostenere o a
sostituire le funzioni respiratorie. Gli apparecchi per la misurazione delle funzioni
respiratorie sono elencati nel gruppo di prodotti 21 (Apparecchi per misurare stati
e funzioni dell'organismo).
Gli apparecchi per inalazione e terapia respiratoria comprendono i seguenti
sottogruppi di prodotti:
15
Apparecchi per inalazione
– Apparecchi per aerosol:
Esigenze tecniche:
affinché i principi attivi raggiungano la destinazione desiderata è necessaria
una dimensione adeguata delle goccioline:
– bronchi principali e medi: 80 % < 10 µm, 40 % < 6 µm
– bronchioli ed alveoli: 80 % < 6 µm , 40 % < 3 µm
Gli apparecchi per aerosol dosatori e gli inalatori di polveri sono legati ad una
marca specifica: per questo non figurano sull'EMAp, ma sull'Elenco delle
specialità (ES).
– Apparecchi inalatori per la respirazione artificiale (IPPB = intermittent positive
pressure breathing):
inalatori speciali per la respirazione a sovrappressione in caso di speciali
disturbi della ventilazione (parti dei polmoni non ventilate o non
sufficientemente ventilate). Devono essere impiegati solo quando con un
normale apparecchio aerosol non si riesce ad ottenere l'effetto terapeutico
voluto, p. es. in presenza di atelectasie recidivanti, insufficienza respiratoria o
instabilità tracheobronchiale.
Camere a espansione per aerosol dosatori
Questi apparecchi servono a migliorare l'applicazione del medicamento per
mezzo di aerosol dosatori, soprattutto in caso di difficoltà di inspirare la dose di
aerosol contemporaneamente alla sua emissione.
Apparecchi per rimuovere i secreti dalle vie respiratorie
Questi apparecchi hanno la funzione di facilitare il distacco e l'eliminazione del
muco nelle vie respiratorie, da una parte mediante una pressione positiva
all'espirazione (PEP = Positive Expiratory Pressure), dall'altra tramite impulsi
meccanici sotto forma di vibrazioni.
Ossigenoterapia
L'ossigenoterapia può essere praticata sia a breve scadenza (insufficienza
respira-toria transitoria o terminale in caso di gravi malattie) che a lunga scadenza
(affezioni croniche polmonari o delle vie respiratorie). Per la terapia a breve
scadenza vengono utilizzate bombole d'ossigeno compresso.
Ossigenoterapia a lunga scadenza:
Per raggiungere gli scopi della terapia (abbassamento dell'ipertensione nell'arteria
polmonare, alleviamento della muscolatura respiratoria mediante riduzione del
16
volume respiratorio per minuto grazie all'ossigeno, miglioramento dell'apporto
d'ossigeno agli organi, miglioramento dell'efficienza in generale, aumento
dell'aspettativa di vita) va somministrato ossigeno per almeno 15 ore al giorno.
Un'ossigenoterapia a lunga scadenza richiede un corretto esame preliminare ed
indicazioni precise da parte di specialisti e necessita dell'istruzione e successiva
assistenza di personale paramedico specializzato.
Per un'ossigenoterapia a lunga scadenza sono adatti i seguenti sistemi:
– concentratore d'ossigeno con bombole di riserva di gas compresso per casi
urgenti e piccole bombole leggere di gas compresso da per la mobilità. Una
valvola di risparmio supplementare (l'ossigeno viene liberato solo
all'inspirazione) permette un miglior sfruttamento dell'ossigeno ed un raggio
d'azione notevolmente superiore.
– sistema ad ossigeno liquido con contenitore fisso e apparecchio portatile
riempibile; indicato solo in caso di mobilità quotidiana regolare di più ore fuori di
casa.
Un 'ossigenoterapia a lunga scadenza con bombole di gas compresso in genere
non è economica.
Dati tecnici:
Bombole di gas compresso:
riempite con 200 bar (MPa). 1 l di gas compresso corrisponde a 200 l di ossigeno
gassoso.
Ossigeno liquido:
immagazzinato in un contenitore termoisolato. Punto di ebollizione
O2 = -183 °C.
1 l di ossigeno liquido corrisponde ad 860 l di ossigeno gassoso.
L'ossigenoterapia non è una prestazione obbligatoria in caso di:
– ossigenoterapia a più stadi
– ossigenoterapia con somministrazione direttamente nelle vene
– ozonoterapia
Apparecchi CPAP per la cura dell'apnea da sonno
Con la CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) si crea una pressione
positiva continua nelle vie respiratorie che "mantiene aperte" le stesse. Poiché
normalmente questo avviene per via nasale, questi apparecchi vengono chiamati
nCPAP.
Se un apparecchio viene utilizzato in luoghi geograficamente diversi deve essere
in grado di adattare automaticamente la pressione ai cambiamenti di altitudine.
17
Una terapia con un apparecchio CPAP richiede un corretto esame preliminare e le
indicazioni di specialisti e deve essere introdotta ed adeguata da parte di
personale paramedico specializzato.
Apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio
Apparecchi che sostengono o sostituiscono la respirazione.
15. Mezzi ausiliari per l'incontinenza
L'incontinenza è l'incapacità di tenere sotto il controllo della volontà la minzione
e/o la defecazione. Appartengono a questo gruppo di prodotti mezzi ausiliari
assorbenti e di scarico nonché accessori, lubrificante per cateteri ed apparecchi
per la terapia dell'enuresi.
L'"incontinenza leggera" (per la definizione si veda più in basso) non è
considerata una malattia ai sensi della LAMal. Sull'EMAp non figurano quindi
assorbenti piccoli.
Gradi d'incontinenza:
Incontinenza leggera: perdita d'urina < 100 ml/4 h
Incontinenza da stress. Perdita d'urina in piccole quantità in concomitanza con
determinate sollecitazioni quali starnuti, tosse, scoppi di riso, pratiche sportive.
Incontinenza media: perdita d'urina 100 - 200 ml/4h
Incontinenza da stimolo, incontinenza di tipo misto. Perdita di quantità mediograndi a intervalli irregolari sotto sforzo ed in presenza di forte stimolo alla
minzione con emissione di urina non più controllabile.
Incontinenza forte: perdita d'urina > 200 ml/4h
Incontinenza da stimolo, incontinenza riflessa (neurogena, riflesso spinale
patologico, senza percezione dello stimolo alla minzione). Svuotamento della
vescica improvviso e totale con grandi quantità.
Requisiti tecnici:
Imbottitura di materiale in grado di assorbire e trattenere il liquido. Strato
protettivo contro il riflusso d'umidità all'interno. Strato esterno impermeabile.
Protezione dalla fuoriuscita di liquido su tutti i bordi. Strato esterno e strato interno
uniti ai bordi su tutto il perimetro. Materiali non irritanti per la pelle.
Capacità complessiva d'assorbimento dei liquidi degli assorbenti anatomici:
– capacità assorbente normale: min. 450 ml
– capacità assorbente superiore: min. 600 ml
– alta capacità assorbente: min. 900 ml
18
Capacità complessiva d'assorbimento dei liquidi delle traversine:
– formato ca. 20 x 40 cm, min. 150 ml
– formato ca. 20 x 60 cm, min 190 ml
Per tutti gli assorbenti il riflusso deve essere inferiore ai 2 g.
Velocità di assorbimento degli assorbenti anatomici: min. 3 ml/s
Velocità di assorbimento delle traversine per l'incontinenza urinaria: min. 2.5 ml/s
16. Mezzi per la crioterapia e/o termoterapia
Si tratta di prodotti per l'applicazione esterna di calore o di freddo.
17. Mezzi per la terapia compressiva
Comprendono prodotti per la compressione terapeutica esterna in presenza di
disturbi circolatori venosi o linfatici o di cicatrici da ustione.
"Calze antitrombosi" che non giungano a soddisfare le esigenze della classe di
compressione II non fanno parte delle prestazioni obbligatorie dell'assicura-zione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
21. Apparecchi per misurare stati e funzioni dell'organismo
Permettono all'assicurato (o a chi lo assiste) di misurare determinati parametri
funzionali o sorvegliare l'evoluzione, quando il controllo della malattia lo esige e/o
vi è necessità di adeguare autonomamente la cura.
23. Ortesi
Le ortesi sono prodotti per sostenere o guidare l'apparato locomotore median-te
materiale rigido. (Al contrario dei bendaggi, che sono in materiale elastico.)
L'assicurazione malattie copre di norma soltanto i costi di ortesi destinate ad un
uso limitato nel tempo (massimo un anno). Le ortesi destinate ad un uso di più
lunga durata o permanenti rientrano normalmente negli obblighi dell'assicurazione per l'invalidità (AI). L'assicurazione malattie assume i costi di ortesi
necessarie per più di un anno soltanto se l'assicurato non può beneficiare di
prestazioni dell'AI, perché non soddisfa le condizioni assicurative, ma non se l'AI
nega il rimborso perché non sono soddisfatte le condizioni mediche.
Gli assicurati già beneficiato di prestazioni dell'AI per ortesi conservano ugual
diritto nei confronti dell'AVS che avessero - a livello qualitativo come quantitativo sempreché continuino ad essere soddisfatte le condizioni deter-minanti per l'AI
(garanzia dei diritti acquisiti).
19
In linea di principio i plantari non rientrano nelle prestazioni obbligatorie
dell'assicurazione malattie.
24. Protesi
Le protesi sono prodotti destinati alla sostituzione di una parte del corpo.
Le protesi destinate ad un uso di lunga durata o permanenti rientrano normalmente negli obblighi dell'assicurazione per l'invalidità (AI) fino al raggiungi-mento
del limite d'età stabilito dalla legge da parte dell'assicurato. L'assicurazione
malattie assume i costi delle protesi soltanto se l'assicurato non può beneficiare di
prestazioni AI, perché non soddisfa le condizioni assicurative (art. 6 LAI), ma non
se l'AI nega il rimborso perché non sono soddisfatte le condizioni mediche.
L'assicurazione malattie è tenuta ad assumere i costi per le persone che hanno
dovuto far ricorso per la prima volta ad una protesi ad un'età superiore all'età
limite AI. L'AVS non assume i costi delle protesi.
Gli assicurati AVS che avessero già beneficiato in precedenza di prestazioni
dell'AI conservano ugual diritto nei confronti dell'AVS per protesi - a livello
qualitativo come quantitativo - sempreché continuino ad essere soddisfatte le
condizioni determinanti per l'AI (garanzia dei diritti acquisiti).
25. Mezzi ausiliari per la vista
I mezzi ausiliari per la vista sono dispositivi ottici per la correzione di vizi di
rifrazione o la compensazione, il miglioramento o il trattamento di altre malattie
degli occhi.
In aggiunta alle posizioni 25.23 e 25.24, Casi speciali per lenti a contatto, possono
essere fatturate anche le posizioni concernenti gli occhiali.
29. Articoli per entero- e ureterostomia
Sono considerati materiale per stomia i prodotti per la cura di orifizi arifiziali
(stomie) praticati con intervento chirurgico all'intestino tenue, all'intestino crasso o
all'uretere sulla parete addominale anteriore.
30. Apparecchi terapeutici per muoversi
Prodotti per il trattamento di funzioni dell'apparato locomotore.
20
31. Mezzi ausiliari per tracheostomia
Prodotti destinati alla cura di una tracheostomia (accesso alla trachea innestato
nel collo mediante operazione), necessaria per la respirazione quando questa non
può più o può solo in parte avvenire attraverso naso e bocca.
34. Materiale per medicazione
Nel gruppo di prodotti Materiale per medicazione sono elencati prodotti per il
trattamento esterno e la protezione di lesioni cutanee. In questa categoria
rientrano inoltre prodotti per la stabilizzazione dell'apparato locomotore non
contemplati nei gruppi di prodotti Ortesi e Bendaggi (p. es. bende elastiche,
bende gessate).
99. Diversi
A questa voce sono elencati prodotti per i quali l'EMAp non prevede un gruppo
specifico.
21
6.
Osservazioni alla presente edizione dell'EMAp
L'EMAp può essere richiesta anche sotto forma di documento EXCEL presso
l'UFAS all'indirizzo e-mail: [email protected]
6.1. Nuove ammissioni
13 Apparecchi acustici
- Pile, servizio e manutenzione per aiuto uditivo con ancoraggio osseo
percutaneo (pos. 13.01.01.03.1)
6.2. Modifiche importanti
13 Apparecchi acustici
- Pile per apparecchi acustici (pos. 13.01.01.01.1, 13.01.01.02.1)
14 Apparecchi per inalazione e terapia respiratoria
- Apparecchio per aerosol, noleggio (pos. 14.01.01.00.2)
6.3. Entrata in vigore
La presente edizione dell'Elenco dei mezzi e degli apparecchi entra in vigore il
1° luglio 2001.
22
7. Abbreviazioni
AHS
Assicurazione vecchiaia e superstiti
AI
Assicurazione invalidità
AINF
Assicurazione infortuni
AM
Assicurazione militare
Art.
Articolo
ASTO
Association Suisse des Techniciens en Orthopédie
cpv.
Capoverso
DFI
Dipartimento federale dell'interno
EMAo
Elenco dei mezzi e degli apparecchi
ES
Elenco delle specialità
IVA
Imposta sul valore aggiunto
L
Limitazione
LAINF
Legge sull'assicurazione contro gli infortuni
LAMal
Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994
lett.
Lettera
n.
numero
OAMal
Ordinanza sull'assicurazione malattie del 27 giugno 1995
ODmed Ordinanza relativa ai dispositivi medici del 24 gennaio 1996
Opre
Ordinanza sulle prestazioni del 29 settembre 1995
OSM
(tariffa)
Tariffa per lavori alle scarpe d'ordine tecnico-ortopedico del
"Schweizerischen Schuhmacher und OrthopädieschumachermeisterVerbandes (SSOMV)"
Rev.
Revisione: genere della revisione di una posizione nell'attuale EMAp:
B: modifica dell'importo del rimborso massimo
C: testo modificato
N: nuova posizione
S: posizione soppresse
UCFSM Ufficio centrale federale delle costruzioni e della logistica
UFAS
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFSP
Ufficio federale della sanità pubblica
23
24
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
SOMMARIO DEI GRUPPI DI PRODOTTI
01.
APPARECCHI PER ASPIRAZIONE
03.
MEZZI D’APPLICAZIONE
05.
BENDAGGI
06.
APPARECCHI PER IRRADIAZIONE
09.
APPARECCHI PER ELETTROSTIMOLAZIONE
10.
MEZZI AUSILIARI PER CAMMINARE
13.
APPARECCHI ACUSTICI
14.
APPARECCHI PER INALAZIONE E TERAPIA RESPIRATORIA
15.
MEZZI AUSILIARI PER L’INCONTINENZA
16.
MEZZI PER LA CRIOTERAPIA E/O TERMOTERAPIA
17.
MEZZI PER LA TERAPIA COMPRESSIVA
21.
APPARECCHI PER MISURARE STATI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO
23.
ORTESI
24.
PROTESI
25.
MEZZI AUSILIARI PER LA VISTA
29.
ARTICOLI PER ENTERO- E URETEROSTOMIA
30.
APPARECCHI TERAPEUTICI PER MUOVERSI
31.
MEZZI AUSILIARI PER TRACHEOSTOMIA
34.
MATERIALE PER MEDICAZIONE
99.
DIVERSI
25
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
01.
APPARECCHI PER ASPIRAZIONE
Riparazioni degli apparecchi nell’ambito del sistema d’acquisto:
in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in
base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato
una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie.
01.01
Pompe tiralatte
01.01.01.00.1
Pompetta tiralatte a mano, acquisto
1 pezzo
01.01.02.00.2
01.01.02.01.2
01.01.02.02.2
Apparecchi aspiratori per le vie respiratorie
01.02.01.00.2
Aspiratore tracheale, noleggio
26
1.1.1996
19.00
01.02
noleggio al giorno
1.1.1996
7.00
Set d’accessori per tiralatte elettrica
1 pezzo
1.1.1996
2.20
Tassa di base (noleggio tiralatte elettrica)
tassa di base
1.1.1996
34.00
Pompa tiralatte elettrica , noleggio
noleggio al giorno
Rev.
3.50
1.1.1996
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
03.
MEZZI D’APPLICAZIONE
Riparazioni degli apparecchi nell’ambito del sistema d’acquisto:
in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in
base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato
una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie.
03.01
Mezzi d'applicazione per la nutrizione artificiale
03.01.01.00.1
Sonda transnasale
1 pezzo
03.01.02.00.1
03.02
1.1.1996
20.00
Deflussore
1 pezzo
Rev.
1.1.1996
9.50
Pompe per insulina
03.02.01.00.2 L Sistema di pompe per insulina, noleggio
1.1.1998
Compresi gli accessori e materiale di consumo.
Limitazione:
- diabete estremamente labile
- la malattia non può essere stabilizzata in modo soddisfacente
nemmeno col metodo delle iniezioni multiple
- indicazione della terapia con la pompa e assistenza del paziente in un
centro qualificato o, previa consultazione del medico di fiducia, da parte
di un medico con esperienza nell’uso delle pompe per insulina
noleggio al giorno
03.03
10.00
L Pompe per perfusione
Limitazione: Per la chemioterapia del cancro, la terapia con
antibiotici, la terapia del dolore, la terapia con sostanze
chelanti, la terapia del morbo di Parkinson e la nutrizione
parenterale.
03.03.01.00.1 L Pompa per perfusione, per volumi da 3 a 10 ml, acquisto
Limitazione: v. pos. 03.03.
1 pezzo
2'550.00
03.03.01.00.2 L Pompa per perfusione, per volumi da 3 a 10 ml, noleggio
Non compreso materiale di consumo.
Limitazione: v. pos. 03.03.
noleggio al giorno
03.03.01.01.3
03.03.01.02.3
1.1.2000
3.85
Set per perfusione con ago per pompa per perfusion
da 3-10 ml
1 pezzo
1.1.2000
10.00
Fiala per pompa per perfusione da 3-10 ml
1 pezzo
1.1.2000
1.1.2000
8.00
27
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
03.03.01.03.3
Denominazione
Quantità Unità
Set per perfusione con ago di teflon per pompa per perfusion
da 3-10 ml
1 pezzo
03.03.01.04.3
03.03.01.06.3
03.03.02.01.2
03.03.02.02.2
03.03.02.03.2
03.03.02.04.2
03.03.02.05.2
03.03.02.06.2
1.1.1997
1.1.1997
0.50
03.03.03.00.2 L Pompa per perfusione non portatile, per volumi maggiori,
noleggio
Non compreso materiale di consumo.
Limitazione: v. pos. 03.03.
noleggio al giorno
28
1.1.1997
8.00
03.03.04.00.2 L Pompa per perfusione meccanica, non o solo parzialmente
programmabile, noleggio
Non compreso materiale di consumo.
Limitazione: v. pos. 03.03.
noleggio al giorno
1.1.1997
7.00
Ago
1 pezzo
1.1.1997
9.00
Pila per pompa per perfusione 50/100 ml
1 pezzo
1.1.1997
45.00
Tubo di raccordo
1 pezzo
1.1.1997
55.00
"Remote Reservoir Adaptor Cassette"
1 pezzo
1.1.1997
42.00
Cassetta per medicamenti, 100 ml
Non riutilizzabile.
1 pezzo
1.1.2000
18.00
Cassetta per medicamenti, 50 ml
Non riutilizzabile.
1 pezzo
1.1.2000
10.00
03.03.02.00.2 L Pompa per perfusione portatile, per volumi di 50/100 ml o più
Non compreso materiale di consumo.
Limitazione: v. pos. 03.03.
noleggio al giorno
1.1.2000
20.00
Adattatore per fissaggio alla pompa per perfusione 3-10 ml
1 pezzo
1.1.2001
11.00
Asse filettata per pompa per perfusione 3-10 ml
1 pezzo
Rev.
11.00
Pila per pompa per perfusione 3-10 ml
1 pezzo
03.03.01.05.3
Valida a partire dal
Importo massimo_
2.20
1.1.1997
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
03.03.04.01.1
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Tubo di raccordo
1.1.1997
2.10
1 pezzo
03.03.05.00.2
Pompa per la somministrazione pulsatile di ormoni
noleggio al giorno
Materiale per terapia mediante perfusione
03.04.01.00.1
Tubo per perfusione, normale
03.04.04.00.1
Tubo per perfusione, nero
03.04.05.00.1
1.1.1997
7.00
Siringa Luer-lock
1 pezzo
1.1.1997
0.50
Ago
1 pezzo
1.1.1997
0.50
03.05
Apparecchi per iniezione
03.05.01.00.1
Siringhe per insulina monouso con ago
100 pezzi
03.05.10.00.1
03.05.11.00.1
1.1.1996
58.00
03.05.20.00.1 L Pen, apparecchio per iniezioni
Utilizzabile per diversi medicamenti.
Limitazione: 1 Pen ogni due anni.
1 pezzo
03.05.20.01.1
03.05.20.02.1
1.1.2000
60.00
Fiale vuote per Pen
1 pezzo
1.1.2000
150.00
Apparecchio ad eiezione automatica dell'ago per Pen
1 pezzo
1.1.1996
106.00
Aghi per Port-A-Cath
12 pezzi
1.1.1996
0.70
«Gripper» per Port-A-Cath
12 pezzi
1.1.1996
54.00
03.05.02.00.1 L Siringhe monouso, con ago
Limitazione: se sono stati prescritti degli iniettabili (nella
stessa quantità delle fiale) ed il paziente o chi lo assiste
provvede all’iniezione (non rimborsata come tale).
1 pezzo
1.1.1997
4.50
1 pezzo
1 pezzo
1.1.1996
10.00
03.04
03.04.02.00.1
Rev.
1.1.2000
3.80
29
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
03.05.20.03.1
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Aghi per iniezioni per Pen
1 pezzo
1.1.2000
0.30
03.05.21.00.1 L Set Pen Pen, ausilio per il riempimento, 5 fiale, 10 aghi per
iniezioni.
Limitazione: 1 Pen ogni due anni.
1 pezzo
30
Rev.
175.00
1.1.2000
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
05.
BENDAGGI
05.01
Metatarso
05.02
Articolazione talocalcaneare
05.02.02.00.1
Bendaggio di compressione dell'articolazione talocalcaneare,
con pelotta/e
Per la compressione dei tessuti molli dell’articolazione
talocalcaneare/compressione del tendine d’Achille.
1 pezzo
05.02.03.00.1
05.02.04.00.1
Ginocchio
05.04.02.00.1
Bendaggio di compressione del giocchio, con pelotta/e
Per esempio: bendaggi della rotula, bendaggi dei tendini
della rotula.
05.04.03.00.1
05.04.04.00.1
05.04.05.00.1
Anca
05.06.01.00.1
Bendaggi per displasia / lussazione dell'anca
Rimborso secondo le posizioni della tariffa dell'ASTO sulle
ortesi dell'anca (454 100), al valore del punto di CHF 1.85.
05.07
Mano
05.07.01.00.1
Bendaggio per l’articolazione a sella del pollice
05.07.02.00.1
1.1.1999
1.1.2000
1.1.1999
70.00
Bendaggio per il polso senza fissazione del dito
1 pezzo
1.1.1999
180.00
05.06
1 pezzo
1.1.1999
580.00
Bendaggio stabilizzante del ginocchio
1 pezzo
1.1.1999
160.00
Bendaggio per doccia del ginocchio con limitazione in
flessione/in estensione
1 pezzo
1.1.1999
105.00
Bendaggio per doccia del ginocchio
1 pezzo
1.1.1999
140.00
05.04
1 pezzo
1.1.1999
120.00
Bendaggio stabilizzante dell'articolazione talocalcaneare
1 pezzo
1.1.1999
100.00
Bendaggio per la sicurezza funzionale dell'articolazione
talocalcaneare
1 pezzo
Rev.
1.1.1999
25.00
31
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
05.07.03.00.1
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Bendaggio per il polso con fissazione del dito
1 pezzo
05.07.04.00.1
Gomito
05.08.01.00.1
Bendaggio per epicondilite senza pelotta/e
05.08.02.00.1
05.08.03.00.1
Spalla
05.09.01.00.1
Bendaggio per l’articolazione della spalla (bendaggio
di Gilchrist)
05.09.02.00.1
Tronco
05.11.01.00.1
Bendaggio per il torace (per le fratture costali)
05.11.02.00.1
05.11.10.00.1
05.11.11.00.1
1.1.1999
170.00
Ventriera, 25 cm di altezza
1 pezzo
Colonna vertebrale cervicale
05.12.01.00.1
Collare cervicale (in materia plastica espansa), anatomico
05.12.02.00.1
32
1.1.1999
50.00
Collare cervicale (in materia plastica espansa), anatomico,
rinforzato
1 pezzo
1.1.1997
65.00
05.12
1 pezzo
1.1.1997
50.00
Ventriera, 32 cm di altezza
1 pezzo
1.1.1996
35.00
Bendaggio per sinfisi
1 pezzo
1.1.1999
51.00
05.11
1 pezzo
1.1.1999
108.00
Bendaggio per la clavicola (bendaggio «a zaino»)
1 pezzo
1.1.1999
65.00
05.09
1 pezzo
1.1.1999
100.00
Dispositivo di fissaggio epicondilite con pelotta/e
1 pezzo
1.1.1999
60.00
Bendaggio per epicondilite con pelotta/e
1 pezzo
1.1.1999
120.00
05.08
1 pezzo
1.1.1999
50.00
Bendaggio stabilizzante per il polso con parte per le dita e
per il pollice
1 pezzo
Rev.
98.00
1.1.1999
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
05.13
Parte toracica della colonna vertebrale
05.13.01.00.1
Bendaggi per la parte toracica della colonna vertebrale
1 pezzo
Colonna vertebrale lombare
05.14.01.00.1
Bendaggio lombare senza pelotta/e
05.14.02.00.1
05.14.03.00.1
05.14.04.00.1
05.16
05.16.01.00.1
Cintura erniare unilaterale
Sospensori
05.17.01.00.1
Sospensorio per idrocele
1 pezzo
1.1.1996
190.00
Sospensorio postoperatorio
1 pezzo
1.1.1996
170.00
05.17
05.17.02.00.1
1.1.1996
160.00
Bendaggio per ernia ombelicale
1 pezzo
1.1.1996
110.00
Cintura erniare bilaterale
1 pezzo
05.16.03.00.1
1.1.1999
295.00
Bendaggi per Ernia alla posizione specifica
1 pezzo
05.16.02.00.1
1.1.1999
200.00
Bendaggio lombare di sostegno con pelotta/e
1 pezzo
1.1.1999
190.00
Bendaggio lombare di sostegno senza pelotta/e
1 pezzo
1.1.1999
128.00
Bendaggio lombare con pelotta/e
1 pezzo
1.1.1999
105.00
05.14
1 pezzo
Rev.
1.1.1996
30.00
33
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
06.
APPARECCHI PER IRRADIAZIONE
Riparazioni degli apparecchi nell’ambito del sistema d’acquisto:
in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in
base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato
una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie.
06.01
Terapia mediante la luce
06.01.01.00.1 L Lampada per la terapia mediante la luce, acquisto
Limitazione: in caso di depressione stagionale (Saisonal
Affective Disorder, SAD).
1 pezzo
noleggio al giorno
1.1.1998
2.00
Apparecchi a raggi UV
06.02.01.00.2 L Apparecchio a raggi UV, irradiazione di tutto il corpo
Limitazione: per la terapia della psoriasi.
noleggio al giorno
noleggio al giorno
1.1.1996
8.00
06.02.02.00.2 L Apparecchio a raggi UV, irradiazione settoriale
Limitazione: per la terapia della psoriasi.
34
1.1.1998
800. 00
06.01.01.00.2 L Lampada per la terapia mediante la luce, noleggio
Limitazione: in caso di depressione stagionale (Saisonal
Affective Disorder, SAD). Noleggio massimo 3 mesi all’anno.
06.02
Rev.
1.60
1.1.1996
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
09.
APPARECCHI PER ELETTROSTIMOLAZIONE
Riparazioni degli apparecchi nell’ambito del sistema d’acquisto:
in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in
base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato
una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie.
09.01
Apparecchi per la ionoforesi
09.01.01.00.1 L Apparecchio per la ionoforesi con acqua potabile
Compresi gli accessori palmoplantari.
Limitazione: in caso di iperidrosi palmare e plantare/ascellare
se non c’è stata reazione al trattamento topico usuale; in caso
di efficacia individuale verificata in precedenza sotto controllo
medico e sospensione della terapia; ogni assicurato ha diritto
ad un'unica consegna.
1 pezzo
09.02
1.1.2000
850.00
09.01.01.01.1 L Elettrodo per l'ascella per apparecchio per ionoforesi
Limitazione: ogni assicurato ha diritto ad un'unica consegna.
1 paio
Rev.
1.1.2000
90.00
Apparecchi per neurostimolazione
09.02.01.00.1 L Apparecchio per neurostimolazione elettrica transcutanea
(TENS), acquisto
Riguardo alla terapia del dolore.
Limitazione: Condizioni:
- il medico o, su suo ordine, il fisioterapista deve aver
provato l’efficacia del TENS sul paziente e averlo istruito
circa l’uso dello stimolatore;
- il medico di fiducia deve aver confermato che l’autoterapia
praticata dal paziente è indicata;
- l’indicazione è data segnatamente nei casi seguenti:
- dolori derivanti da un neuroma; per esempio dolori
localizzati che possono insorgere a causa di pressione in
corrispondenza di membra amputate (monconi);
- dolori che possono essere provocati o aumentati con la
stimolazione (pressione, trazione o stimolazione elettrica)
di un punto nevralgico, come ad esempio dolori di tipo
sciatalgico o sindromi spalla- braccio;
- dolori provocati da compressione dei nervi; per esempio
dolori irradianti persistenti dopo operazione dell’ernia del
disco o del canale carpale.
1 pezzo
1.1.1996
300.00
35
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
09.02.01.00.2 L Apparecchio per neurostimolazione elettrica transcutanea
(TENS), noleggio
Riguardo alla terapia del dolore.; noleggio minimo 10 giorni.
Limitazione: v. pos. 09.02.01.00.1
noleggio al giorno
36
1.40
Rev.
1.1.1998
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
10.
MEZZI AUSILIARI PER CAMMINARE
10.01
Stampelle
10.01.01.00.1
Stampelle, acquisto
1 paio
10.01.01.00.2
10.01.01.01.2
1.1.1996
90.00
Stampelle, noleggio
1 paio
noleggio al giorno
1.1.1996
0.60
Stampelle, tassa di base per noleggio
tassa di base
Rev.
1.1.1996
7.00
37
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
13.
APPARECCHI ACUSTICI
13.01
Apparecchi acustici
Il rimborso degli apparecchi acustici e delle pile in sostituzione
dell'AVS/AI avviene soltanto quando l'assicurato soddisfi le
condizioni mediche, ma non quelle assicurative stabilite dalle
disposizioni dell' AI/AVS in ordine al diritto di fruire delle
prestazioni delle due assicurazioni sociali in questione.
Il rimborso avviene secondo le disposizioni (contratto, tariffa,
gradi d'indicazione) dell'AVS/AI.
Rev.
1.7.2001 C
13.01.01.00.1
Apparecchio acustico
Rimborso solo in sostituzione dell’AI/AVS, conformemente alle
condizioni esposte al pos. 13.01 Apparecchi acustici.
1.7.2001 C
13.01.01.01.1
Pile per apparecchi acustici, monoauricolari
Rimborso solo in sostituzione dell’AI, conformemente alle
condizioni esposte al pos. 13.01 Apparecchi acustici.
Se la consegna avviene ad anno iniziato si calco lano forfait
mensili pro rata a partire dalla data di consegna (il rimborso
avviene alla fine dell'anno civile).
1.7.2001 B,C
all'anno
13.01.01.02.1
Pile per Apparecchi acustici, biauricolari
Rimborso solo in sostituzione dell’AI, conformemente alle
condizioni esposte al pos. 13.01 Apparecchi acustici.
Se la consegna avviene ad anno iniziato si calco lano forfait
mensili pro rata a partire dalla data di consegna (il rimborso
avviene alla fine dell'anno civile).
all'anno
13.01.01.03.1
1.7.2001 B,C
180.00
Pile, servizio e manutenzione per aiuto uditivo con ancoraggio
osseo percutaneo (p. es. impianti della chiocciola)
Rimborso solo in sostituzione dell’AI, conformemente alle
condizioni esposte al pos. 13.01 Apparecchi acustici.
Se la consegna avviene ad anno iniziato si calcolano forfait
mensili pro rata a partire dalla data di consegna (il rimborso
avviene alla fine dell'anno civile).
In caso di costi più elevati documentati può essererimborsato
fino al doppio dell’importo massimo indicato.
all'anno
38
90.00
485.00
1.7.2001 N
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Rev.
14.
APPARECCHI PER INALAZIONE E TERAPIA RESPIRATORIA
Riparazioni degli apparecchi nell’ambito del sistema d’acquisto:
in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in
base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato
una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie.
14.01
Terapia per inalazione
14.01.01.00.1 L Apparecchio per aerosol, acquisto
Completo. Compreso nebulizzatore adeguato originale.
Limitazione: 1 apparecchio ogni 5 anni.
1 pezzo
14.01.01.00.2
14.01.01.01.1
14.01.01.90.1
14.01.02.00.2
Camere a espansione per aerosol dosatore
14.02.00.01.1
Maschera per camere a espansione
14.02.01.00.1
14.02.02.00.1
1.1.1998
35.00
14.03
Apparecchi per rimuovere i secreti dalle vie respiratorie
14.03.01.00.1
Apparecchio tascabile PEP per produrre variazioni di
pressione positive oscillatorie controllate
1 pezzo
1.1.1998
15.00
Camera a espansione per aerosol dosatore, per bambini
e lattanti
1 pezzo
1.1.1999
7.35
Camera a espansione per aerosol dosatore, per adulti
1 pezzo
1.1.1996
4.50
14.02
1 pezzo
1.1.1999
100.00
Apparecchio per IPPB
(apparecchio per pressure-volume-breathing)
noleggio al giorno
1.1.1999
52.00
Costi di manutenzioneCompreso il materiale di manutenzione.
all'anno
1.1.1999
49.00
Maschera di silicone per bambini
1 pezzo
1.7.2001 C
1.15
Nebulizzatore di medicamenti
1 pezzo
14.01.01.10.1
390.00
Apparecchio per aerosol, noleggio
Completo. Compreso materiale di consumo, manutenzione
e riparazioni. Noleggio minimo di 30 giorni.
noleggio al giorno
1.1.1999
1.1.1999
50.00
39
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
14.10
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
L Ossigenoterapia
Limitazione: per l'ossigenoterapia a lunga scadenza:
malattia cronica dei polmoni o delle vie respiratorie con
costante carenza d'ossigeno di compro vata diagnosi. La
prescrizione deve fondarsi sulle Direttive della Società svizzera
di pneumologia (aggiornate al 20.09.1996). Il rimborso avviene
solo previa garanzia di copertura da parte dell'assicuratore, a
sua volta vincolata alle seguenti condizioni:
- Indicazione e prescrizione devono essere redatte da un
medico pneumologo FMH.
- Da analisi dei gas del sangue da eseguire ripe tutamente in
stato di tranquillità ed in condizioni cliniche stabili durante i tre
mesi precedenti l'inoltro della richiesta devono risultare una
pressione arteriosa parziale pO2 costante inferiore ai 55 mm
Hg o tra i 55 e i 60 mm Hg in caso di sintomi obiettivi di cuore
polmonare e/o di una grave poliglobulia.
- Nel corso del mese precedente l'inoltro della richiesta deve
essere eseguita un'approfondita visita medica.
- L'autorizzazione è valida al massimo per 12 mesi.
- Per un rinnovo della garanzia di copertura dei costi indicazioni
e condizioni di terapia vanno sottoposte alle stesse verifiche
effettuate in occasione della prima autorizzazione.
- L'autorizzazione può essere negata anche se vi sono validi
motivi per ritenere che il paziente non collabori in maniera
sufficiente. In caso di nuova richiesta di copertura dei costi
successiva ad un rifiuto così moti vato è necessario un parere
positivo del medico che ne certifica l'indicazione circa la
cooperatività del paziente nell'intervallo intercorso.
14.10.00.01.1 L Cateteri transtracheali
Limitazione: ossigenoterapia a lunga scadenza, v. pos. 14.10
all'anno
14.10.01.00.3
40
1.1.2001
38.00
Bombole di ossigeno compresso, da oltre 5 litri a 10 litri
compresi, per carica
Compreso il materiale di consumo e manutenzione.
1 carica
1.7.1999
1'000.00
Bombole di ossigeno compresso, fino a 5 litri compresi, per
carica
Compreso il materiale di consumo e manutenzione.
1 carica
14.10.02.00.3
Rev.
44.00
1.1.2001
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
14.10.03.00.3
Denominazione
Quantità Unità
Bombole di ossigeno compresso, piu di 10 litri, per carica
Compreso il materiale di consumo e manutenzione.
1 carica
14.10.04.00.2
14.10.06.00.2
14.10.07.00.3
14.10.08.00.3
1.7.1999
1.7.1999
240.00
14.10.20.01.2 L Forfait per la prima installazione (concentratore d'ossigeno)
Limitazione: ossigenoterapia a lunga scadenza, v. pos. 14.10
forfait
1.7.1999
120.00
14.10.20.00.2 L Concentratore d’ossigeno, noleggio
Accessori, materiale di consumo, consegna e manutenzione
compresi.
Limitazione: ossigenoterapia a lunga scadenza, v. pos. 14.10
noleggio al mese
1.1.2001
2.85
14.10.10.01.2 L Forfait per la prima installazione (valvola di risparmio)
Limitazione: ossigenoterapia a lunga scadenza, v. pos. 14.10
forfait
1.1.2001
30.00
14.10.10.00.2 L Valvola di risparmio, noleggioAccessori, materiale di consumo,
consegna e manutenzione compresi.
Limitazione: ossigenoterapia a lunga scadenza, v. pos. 14.10
noleggio al giorno
1.1.2001
20.00
Forfait per la prima installazione per il sistema di ossigeno
compresso, in caso di consegna a domicilio.
Esclusa la consegna.
forfait
1.1.2001
0.25
Consegno a domicilio di bombole di ossigena compresso
Il ritiro di una bombola vuota non è considerato una consegna.
1 consegna
1.1.2001
0.25
Carrello per le bombole, noleggio
Tutte le grandezze.
noleggio al giorno
1.1.2001
0.25
Riduttore di pressione, noleggio
1 pezzo per persona.
noleggio al giorno
Rev.
47.50
Bombole di compresso, noleggio
Tutte le grandezze e i modelli.
noleggio al giorno
14.10.05.00.2
Valida a partire dal
Importo massimo_
1.7.1999
290.00
41
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Rev.
1.7.1999
14.10.30.00.2 L Ossigenoterapia mediante gas liquido, noleggio
Con un contenitore fisso ed uno portatile, accessori, materiale
di con sumo, cariche d'ossigeno, consegna e manutenzione.
Limitazione: oltre a quelle usuali per l'ossigenoterapia a lunga
scadenza devono essere soddisfatto le seguenti condizioni:
- Mobilità dell'assicurato (permanenza quotidiana regolare di
più ore al di fuori dell'abitazione).
- Esame clinico, misurazioni dell'ossigeno (analisi dei gas del
sangue) in condizioni di sforzo standard senza e con apporto
supplementare d'ossi geno eseguite il mese precedente
l'inoltro della richiesta ed una valutazione della compliance
(disciplina nel seguire la terapia) a riprova dell'utilità
dell'apporto supplementare d'ossigeno per ottenere la
mobilità necessaria.
- L'autorizzazione è concessa per un massimo di 6 mesi.
- Se, in seguito a cambiamenti della situazione, non
sussistono più le condizioni di mobilità citate, nemmeno il
rimborso dei costi per una terapia con ossigeno liquido
cessa, indipendentemente dal fatto che il termine di 6 mesi
sia scaduto o meno.
- La terapia deve essere autorizzata da un medico di fiducia
dell'assicuratore.
noleggio al mese
14.10.30.01.2
575.00
Forfait per la prima installazione (gas liquido)
forfait
14.11
Apparecchi per nCPAP
14.11.00.01.0
Umidificatore dell’aria come accessorio, v. pos. 14.12.99.01
14.11.01.00.1 L Apparecchio nCPAP senza compensazione automatica della
pressione (per cambiamenti) d'altitudine) e senza
memorizzazione di dati, acquisto
Limitazione: 1 apparecchio ogni 5 anni.
1 pezzo
42
1.1.1999
2'500.00
14.11.02.00.1 L Apparecchio nCPAP con compensazione automatica della
pressione (per cambiamenti d'altitudine) e memorizzazione di
dati, acquisto
Limitazione: 1 apparecchio ogni 5 anni.
1 pezzo
1.7.1999
290.00
3850.00
1.1.1999
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
14.11.02.00.2
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Apparecchio nCPAP con compensazione automatica della
pressione (per cambiamenti d'altitudine) e memorizzazione di
dati, noleggio
Compreso materiale di consumo, manutenzione e riparazioni.
Materiale di consumo (nCPAP)
Forfait per il 1° mese in caso di nuovo noleggio
Costi di manutenzione
per 2 anni
1.1.1999
150.00
14.12
Apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio
14.12.01.00.1
Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria, acquisto
1 pezzo
14.12.01.00.2
14.12.01.01.3
14.12.01.90.1
14.12.02.00.1
14.12.02.00.2
14.12.02.01.3
1.1.2001
17.30
Material di consumo, respiratore a due livelli, con regolazione
respiratoria e temporaleIn casi spaciali con giustificazione
medica (p. es. in caso di bisogno di maschere speciali o di
respirazione tracheale), l'assicuratore può auto rizzare rimborsi
più elevati per la durata di un anno ogni volta.
all'anno
1.1.1999
12'000.00
Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria e
temporale, noleggio
noleggio al giorno
1.1.2001
400.00
Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria e
temporale, acquisto
1 pezzo
1.7.1999
450.00
Manutenzione, per respiratore a due livelli con regolazione
respiratoria
Le posizioni possono essere cumulate nel tempo (p. es.
manutenzione ogni due anni a un prezzo doppio rispetto a
quello indicato per la manutenzione annuale).
all'anno
1.1.1999
8.30
Materiale di consumo, per respiratore a due livelli con
regolazione respiratoriaIn casi spaciali con giustificazione
medica (p. es. in caso di bisogno di maschere speciali o di
respirazione tracheale), l'assicuratore può auto rizzare rimborsi
più elevati per la durata di un anno ogni volta.
all'anno
1.1.1999
6'380.00
Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria, noleggio
noleggio al giorno
1.1.1999
875.00
forfait
14.11.02.90.1
1.1.1999
450.00
all'anno
14.11.02.01.2
1.1.1999
5.10
noleggio al giorno
14.11.02.01.1
Rev.
1.1.2001
600.00
43
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
14.12.02.90.1
Denominazione
Quantità Unità
Manutenzione, respiratore a due livelli, con regolazione
respiratoria e temporaleLe posizioni possono essere cumulate
nel tempo (p. es. manutenzione ogni due anni a un prezzo
doppio rispetto a quello indicato per la manutenzione annuale).
all'anno
14.12.03.00.1
14.12.03.01.3
14.12.03.90.1
14.12.99.01.1
900.00
1.10
2'785.00
1.1.2001
Umidificatore speciale dell’aria, in caso di ventilazione
artificiale mediante un tracheostoma, noleggio
Per Apparecchi nCPAP e per la ventilazione meccanica a domicilio.
noleggio al giorno
44
1'000.00
1.1.2001
Umidificatore speciale dell’aria, in caso di ventilazione
artificiale mediante un tracheostoma, acquisto
Per Apparecchi nCPAP e per la ventilazione meccanica a domicilio.
1 pezzo
14.12.99.02.2
1.7.1999
1.1.2001
Umidificatore standard dell’aria, in caso di ventilazione
artificiale non invasiva, noleggio
Per Apparecchi nCPAP e per la ventilazione meccanica a domicilio.
noleggio al giorno
14.12.99.02.1
1.7.1999
1.1.2001
Umidificatore standard dell’aria, in caso di ventilazione
artificiale non invasiva, acquisto
Per Apparecchi nCPAP e per la ventilazione meccanica a domicilio.
1 pezzo
14.12.99.01.2
1.1.2001
1'400.00
Manutenzione, respiratore con regolazione volumetrica o/e
temporale
Le posizioni possono essere cumulate nel tempo (p. es.
manutenzione ogni due anni a un prezzo doppio rispetto a
quello indicato per la manutenzione annuale).
all'anno
1.1.2001
28.00
Materiale di consumo, respiratore con regolazione volumetrica
o/e temporale
In casi spaciali con giustificazione medica (p. es. in caso di
bisogno di maschere speciali o di respirazione tracheale),
l'assicuratore può auto rizzare rimborsi più elevati per la durata
di un anno ogni volta.
all'anno
1.1.2001
21'000.00
Respiratore con regolazione volumetrica o/e temporale,
noleggio
noleggio al giorno
Rev.
450.00
Respiratore con regolazione volumetrica o/e temporale,
acquisto
1 pezzo
14.12.03.00.2
Valida a partire dal
Importo massimo_
4.00
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
15.
MEZZI AUSILIARI PER L’INCONTINENZA
15.01
Assorbenti per incontinenza, monouso
15.01.02.00.1 L Assorbente medio per incontinenza, monouso
Limitazione: solo per incontinenza dovuta a malattie o
infortunio (non all’età) come p. es. sclerosi multipla,
paraplegia, paralisi cerebrale, morbo di Parkinson, demenza
1 pezzo
15.01.03.00.1
15.01.04.00.1
15.01.05.00.1
15.01.06.00.1
15.01.99.01.1
15.01.99.02.1
15.01.99.03.1
1.1.1999
1.40
Slip a rete grande (42/44)
1 pezzo
15.01.99.04.1
1.1.1999
1.30
Slip a rete medio (38/40)
1 pezzo
1.1.1999
1.60
Slip a rete molto grande (46/48)
1 pezzo
Pannolini-slip assorbenti per incontinenza monouso
15.02.02.00.1
Slip per incontinenza con capacità assorbente da media a
elevata, monouso
15.02.03.00.1
15.02.04.00.1
1.1.1999
2.40
Slip per incontinenza con capacità assorbente molto elevata,
monouso
1 pezzo
1.1.1999
2.20
Slip per incontinenza con capacità assorbente elevata,
monouso
1 pezzo
1.1.1999
1.90
15.02
1 pezzo
1.1.1999
1.70
Slip a rete piccolo (34/38)
1 pezzo
1.1.1999
1.60
Assorbente grande per incontinenza notturna, capacità
assorbente molto elevata, monouso
1 pezzo
1.1.1999
1.30
Assorbente grande per incontinenza, capacità assorbente
elevata, monouso
1 pezzo
1.1.1999
1.10
Assorbente grande per incontinenza, capacità assorbente
medio-elevata, monouso
1 pezzo
1.1.2001
0.95
Assorbente grande per incontinenza, capacità assorbente
media, monouso
1 pezzo
Rev.
1.1.1999
2.60
45
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
15.03
Traversine monouso
15.03.01.00.1
Traversina monouso, grandezza 60x60 cm
1 pezzo
15.03.02.00.1
15.07
Traversine riutilizzabili
1 pezzo
1 pezzo
Cateteri permanenti
15.11.01.00.1
Catetere a palloncino in lattice (tempo di permanenza
massimo 5 giorni)
46
1.1.1999
3.70
Catetere a palloncino in lattice per bambini
1 pezzo
1.1.1999
7.05
15.11
15.11.02.00.1
1.1.1999
4.15
Catetere monouso con lubrificante salino integrato con
sacchetto integrato
1 pezzo
1.1.1999
3.70
Catetere monouso con lubrificante salino integrato con punto
tipo Tiemann
1 pezzo
1.1.1996
0.70
Catetere monouso con lubrificante salino integrato con punto
tipo Nélaton
1 pezzo
15.10.12.00.1
77.00
Catetere monouso senza lubrificante integrato
1 pezzo
15.10.11.00.1
1.1.2000
Cateteri monouso
1 pezzo
15.10.10.00.1
1.1.2000
60.00
15.07.03.00.1 L Traversina riutilizzabile coprimaterasso con lacci laterali
Limitazione: al massimo 3 pezzi all'anno.
1 pezzo
1.1.2000
44.00
15.07.02.00.1 L Traversina riutilizzabile coprimaterasso senza lacci laterali
Limitazione: al massimo 3 pezzi all'anno.
15.10.01.00.1
1.1.1999
1.60
15.07.01.00.1 L Traversina riutilizzabile per sedie o sedie a rotelle
Limitazione: al massimo 3 pezzi all'anno.
15.10
1.1.1999
0.90
Traversina monouso, grandezza 60x90 cm
1 pezzo
Rev.
13.25
1.1.1999
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
15.11.03.00.1
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Catetere a palloncino in lattice rivestito di silicone (tempo
di permanenza massimo 21 giorni)
1 pezzo
15.11.04.00.1
15.13
15.13.01.00.1
22.75
Chiusure per catetere
1.1.1999
0.90
Specchio da gamba per cateterismo
1 pezzo
Sacchetti da gamba per urina
15.14.03.00.1
Sacchetto da gamba per urina con scarico, non sterile
1 pezzo
15.14.05.00.1
15.14.99.01.1
15.14.99.02.1
1.1.1999
28.80
15.15
Sacchetti da letto per urina
15.15.01.00.1
Sacchetto da letto per urina senza scarico, non sterile
1 pezzo
1.1.1996
42.00
Fasce di fissazione per sacchetti per urina
1 paio
1.1.1999
27.50
Porta-sacchetto e cintura per fissazione alla gamba
1 pezzo
1.1.1999
4.80
Sacchetto da gamba per urina con scarico, sterile,
sistema chiuso con impianto di percolazione
Durata di utilizazione ca. 4 settimane.
1 pezzo
1.1.1999
2.00
Sacchetto da gamba per urina con scarico, sterile
1 pezzo
1.1.1997
17.50
15.14
15.14.04.00.1
1.1.1999
Accessori per cateteri
1 pezzo
15.13.02.00.1
1.1.1999
20.00
15.11.11.00.1 L Catetere a palloncino in silicone al 100% per bambini (tempo
di permanenza 4 settimane)
Limitazione: in caso di reazione allergica al lattice.
1 pezzo
1.1.1999
20.00
15.11.10.00.1 L Catetere a palloncino in silicone al 100% (tempo di
permanenza 4 settimane)
Limitazione: in caso di reazione allergica al lattice.
1 pezzo
1.1.1999
8.50
Catetere a palloncino in lattice rivestito di silicone per bambini
(tempo di permanenza massimo 21 giorni)
1 pezzo
Rev.
1.1.1999
1.05
47
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
15.15.02.00.1
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Sacchetto da letto per urina senza scarico, sterile
Sacchetto da letto per urina con scarico, non sterile
1 pezzo
15.15.04.00.1
Sacchetto da letto per urina con scarico, sterile
1.1.1996
6.50
15.16
Condom urinari e accessori
15.16.01.00.1
Condom urinari di gomma, senza striscia adesiva
1 pezzo
15.16.02.00.1
15.16.99.01.1
15.20
1.1.1998
1.40
Apparecchi per la terapia dell'enuresi
15.20.01.01.2 L Apparecchio avvertitore per la terapia dell’enuresi nei
bambini, noleggio 1° -70° giorno
Limitazione: dai 5 anni compiuti.
noleggio al giorno
noleggio al giorno
1.1.2000
2.60
15.20.01.02.2 L Apparecchio avvertitore per la terapia dell’enuresi nei
bambini, noleggio dal 71° giorno
Limitazione: dai 5 anni compiuti.
48
1.1.1998
4.50
Strisce adesive
1 pezzo
1.1.1998
3.50
15.16.03.00.1 L Condom urinari di silicone, senza gomma, autoadesivi
Limitazione: in caso di reazione allergica al lattice.
1 pezzo
1.1.1998
2.10
Condom urinari di gomma, con striscia adesiva
1 pezzo
1.1.1999
3.00
Porta-sacchetto per il letto
1 pezzo
1.1.1999
2.15
1 pezzo
15.15.99.01.1
1.1.1999
1.90
1 pezzo
15.15.03.00.1
Rev.
2.15
1.1.2000
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
16.
MEZZI PER LA CRIOTERAPIA E/O TERMOTERAPIA
16.01
Cuscinetti/compresse per la crioterapia e/o termoterapia
16.01.01.00.1
Cuscinetti/compresse per la crio-/termoterapia, superficie utile
fino a 300 cm2
1 pezzo
16.01.02.00.1
1.1.1997
20.00
Cuscinetti/compresse per la crio-/termoterapia, superficie utile
oltre 300 cm2
1 pezzo
Rev.
1.1.1997
25.00
49
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
17.
17.01
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
MEZZI PER LA TERAPIA COMPRESSIVA
L Gambaletti a compressione fisiologica (A-D)
Limitazione: Indicazione: varici troncolari, segni evidenti di
stasi, disturbi importanti alle gambe, stasi linfatiche. Al
massimo 2 paia all’anno.
17.01.02.00.1 L Gambaletto a compressione fisiologica (A-D), Classe II
Limitazione: v. pos. 17.01.
1 pezzo
1 pezzo
1.1.1996
87.00
17.01.04.00.1 L Gambaletto a compressione fisiologica (A-D), Classe IV
Limitazione: v. pos. 17.01.
1 pezzo
1.1.1996
82.00
17.01.03.00.1 L Gambaletto a compressione fisiologica (A-D), Classe III
Limitazione: v. pos. 17.01.
17.02
Rev.
1.1.1996
96.00
L Calze mediche a compressione fisiologica a mezza coscia (A-F)
Limitazione: Indicazione: varici troncolari, segni evidenti di
stasi, disturbi importanti alle gambe, stasi linfatiche. Al
massimo 2 paia all’anno.
17.02.02.00.1 L Calza medica a compressione fisiologica a mezza coscia (A-F), 1.1.1996
Classe II
Limitazione: v. pos. 17.02.
1 pezzo
109.00
17.02.03.00.1 L Calza medica a compressione fisiologica a mezza coscia (A-F), 1.1.1996
Classe III
Limitazione: v. pos. 17.02.
1 pezzo
115.00
17.02.04.00.1 L Calza medica a compressione fisiologica a mezza coscia (A-F), 1.1.1996
Classe IV
Limitazione: v. pos. 17.02.
1 pezzo
17.03
124.00
L Calze mediche a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G),
Limitazione: Indicazione: varici troncolari, segni evidenti di
stasi, disturbi importanti alle gambe, stasi linfatiche. Al
massimo 2 paia all’anno.
17.03.02.00.1 L Calza medica a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G),
Classe II
Limitazione: v. pos. 17.03.
1 pezzo
50
118.00
1.1.1996
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
17.03.03.00.1 L Calza medica a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G),
Classe III
Limitazione: v. pos. 17.03.
1 pezzo
17.04
1.1.1996
124.00
17.03.04.00.1 L Calza medica a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G),
Classe IV
Limitazione: v. pos. 17.03.
1 pezzo
Rev.
1.1.1996
134.00
L Collants a compressione fisiologica (A-T)
Limitazione: Indicazione: varici troncolari, segni evidenti di
stasi, disturbi importanti alle gambe, stasi linfatiche. Al
massimo 2 paia all’anno.
17.04.02.00.1 L Collants a compressione fisiologica (A-T), Classe II
Limitazione: v. pos. 17.04.
1 pezzo
140.00
17.04.03.00.1 L Collants a compressione fisiologica (A-T), Classe III
Limitazione: v. pos. 17.04.
1 pezzo
1.1.1996
1.1.1996
146.00
17.10
Bendaggi di compressione su misura
Rimborso secondo le posizioni della tariffa dell’ASTO al valore
del punto di 1.85
17.10.01.00.1
Bendaggi di compressione per la gamba (con o senza
pelotte), su misura
1.1.2000
Rimborso v. pos. 17.10
17.10.02.00.1
Bendaggi di compressione per la mano (con o senza
pelotte), su misura
1.1.2000
Rimborso v. pos. 17.10
17.10.03.00.1
Bendaggi di compressione per il braccio (con o senza
pelotte), su misura
1.1.2000
Rimborso v. pos. 17.10
17.10.04.00.1
Bendaggi di compressione per il tronco (con o senza pelotte),
su misura
1.1.1999
Rimborso v. pos. 17.10
17.10.05.00.1
Bendaggi di compressione per la testa/il collo (con o senza
pelotte), su misura
1.1.1999
Rimborso v. pos. 17.10
17.20
Apparecchi per la terapia compressiva
51
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
17.20.01.00.2
Denominazione
Quantità Unità
Apparecchio per il pressomassaggio peristaltico sequenziale
noleggio al giorno
52
Valida a partire dal
Importo massimo_
3.50
Rev.
1.1.1996
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
21.
APPARECCHI PER MISURARE STATI E FUNZIONI
DELL’ORGANISMO
Riparazioni degli apparecchi nell’ambito del sistema d’acquisto:
in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in
base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato
una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie.
21.01
Respirazione e circolazione
21.01.01.00.2 L Monitor della frequenza respiratoria
Compresi gli elettrodi.
Limitazione: Lattanti a rischio su prescrizione di un medico di
un centro regionale di accertamento della SIDS (Sudden
Infant Death Syndrome).
noleggio al giorno
21.01.10.00.1
21.01.11.00.1
21.02
1.1.1998
50.00
Analisi del sangue
21.02.01.00.1 L Apparecchio per misurare la glicemia
Limitazione: Pazienti insulino-dipendenti, al massimo
1 apparecchio ogni 3 anni.
1 pezzo
1 pezzo
1.1.2000
1'100.00
Apparecchio automatico per lancette/pungidito prelievo del
sangue per l'autocontrollo della glicemia
1 pezzo
1.1.1996
250.00
21.02.05.00.1 L Apparecchio per misurare la glicemia con indicazioni
acustiche
Limitazione: per diabetici insulinodipendenti ciechi o con forti
menomazioni alla vista. Al massimo 1 apparecchio ogni 3 anni.
21.02.20.00.1
1.1.1998
50.00
Peak-Flow-Meter per bambini
1 pezzo
1.1.1996
10.00
Peak-Flow-Meter per adulti
1 pezzo
1.1.1996
3.30
21.01.02.00.2 L Monitor della frequenza respiratoria e cardiacaCompresi gli
elettrodi.
Limitazione: Lattanti a rischio su prescrizione di un medico di
un centro regionale di accertamento della SIDS (Sudden
Infant Death Syndrome).
noleggio al giorno
Rev.
1.1.1998
25.00
53
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
21.02.21.00.1
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Lancette
Monouso.
200 pezzi
21.02.22.00.1
54
1.1.1996
45.00
Tamponi, impregnati
100 pezzi
Rev.
1.1.1996
6.50
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Rev.
23.
ORTESI
Rimborso se non è stato menzionato nessun importo di
rimborso massimo per la posizione EMAp, secondo le
posizioni della tariffa dell'ASTO, al valore del punto di fr. 1.85
o della tariffa dell'OSM, al valore del punto di fr. 1.50.
23.01
Ortesi del piede
23.01.01.00.1
Sostegni plantari
1.1.1999
In linea di principio non sono rimborsati dall'assicurazione
malattie obbligatoria. Il rimborso avviene in sostituzione dell'AI
soltanto quando l'assicurato soddisfi le condizioni mediche, ma
non quelle assicurative stabilite dalle disposizioni dell'AI in
ordine al diritto di fruire delle sue prestazioni. Il rimborso avviene
secondo le disposizioni dell'AI.
23.01.02.00.1
Scarpe su misura
Condizioni come alla pos. 23.01.01.00.1. Rimborso: v. pos. 23.
1.1.1999
23.01.03.00.1
Scarpe speciali (eccetto le scarpe terapeutiche)
Condizioni come alla pos. 23.01.01.00.1. Rimborso: v. pos. 23.
1.1.2000
23.01.04.00.1
Scarpa terapeutica per stabilizzare o correggere la posizione
Rimborso: v. pos. 23.
1.1.1999
23.01.10.00.1
Stecca per alluce valgo
1.1.1999
1 pezzo
34.00
23.02
Ortesi dell’articolazione talocalcaneare
23.02.01.00.1
Ortesi dell’articolazione talocalcaneare
Rimborso: v. pos. 23.
23.03
Ortesi della gamba
23.03.01.00.1
Ortesi della gamba
Rimborso: v. pos. 23.
23.04
Ortesi del ginocchio
23.04.01.00.1
Ortesi del ginocchio
Rimborso: v. pos. 23.
1.1.1999
1.1.2000
1.1.1999
55
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
23.05
Ortesi della coscia
23.05.01.00.1
Ortesi della coscia
Rimborso: v. pos. 23.
23.06
Ortesi dell’anca
23.06.01.00.1
Ortesi dell’anca
Rimborso: v. pos. 23.
23.06.10.00.1
Apparecchio estensore dell’anca per bambini
1 pezzo
Rev.
1.1.2000
1.1.1999
1.1.1999
300.00
23.10
Ortesi del tronco
23.10.01.00.1
Ortesi del tronco
Rimborso: v. pos. 23.
23.11
Ortesi della colonna vertebrale cervicale
23.11.01.00.1
Ortesi della colonna vertebrale cervicale
Rimborso: v. pos. 23.
1.1.1999
23.11.02.00.1
Sostegni cervicali in materia plastica
(Sostegni cervicali in materia plastiaca espansa (collare
cervicale) v. sotto bendaggi)
1.1.1999
1 pezzo
1.1.1999
120.00
23.20
Stecche per dita
23.20.01.00.1
Stecche per dita
Rimborso: v. pos. 23.
23.21
Ortesi della mano
23.21.01.00.1
Ortesi della mano
Rimborso: v. pos. 23.
23.22
Ortesi dell’avambraccio
23.22.01.00.1
Ortesi dell’avambraccio
Rimborso: v. pos. 23.
23.23
Ortesi del gomito
23.23.01.00.1
Ortesi del gomito
Rimborso: v. pos. 23.
56
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Rev.
23.24
Ortesi del braccio
23.24.01.00.1
Ortesi del braccio
Rimborso: v. pos. 23.
23.25
Ortesi della spalla
23.25.01.00.1
Ortesi della spalla
Rimborso: v. pos. 23.
1.1.1999
23.25.02.00.1
Cuneo di abduzione della spalla
Rimborso: v. pos. 23.
1.1.1999
1.1.1999
57
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
24.
PROTESI
Un rimborso avviene solo nei casi in cui l'assicurato non ha
diritto a percepire prestazioni dell'AI al momento del primo
soccorso (in seguito al superamento del limite di età o al non
adempimento di ulteriori condizioni generali dell'AI).
24.01
Protesi oculare
24.01.01.00.1 L Protesi oculare in vetro
Condizioni: v. pos. 24.
Limitazione: Bambini: 1 volta all'anno. Adulti: di norma ogni
due anni. Sostituzioni più frequenti sono possibili solo con
l'autorizzazione del medico di fiducia dell'assicurazione previa
richiesta debitamente motivata dal medico.
1 pezzo
24.02
Esoprotesi del petto
all'anno
1.1.2001
400.00
Accessori e reggiseni speciali per esoprotesi definitive del
seno.
Condizioni: v. pos. 24.
all'anno
1.1.2001
100.00
24.03
Protesi degli arti
24.03.01.00.1
Protesi degli arti, compresi gli adeguamenti necessari e gli
accessori della protesi (calze delle protesi ecc.).
Condizioni: v. pos. 24. Rimborso secondo le posizioni della t
ariffa dell’ASTO al valore del punto di 1,85 o della tariffa
dell’OSM al valore del punto di 1.50
58
1.1.2000
534.00
24.02.01.00.1 L Esoprotesi del petto, per lato
Condizioni: v. pos. 24. Per l'acquisto di una protesi (di gomma)
più costosa si può beneficiare dell'importo massimo fino a tre
anni di anticipo.
Limitazione: dopo l'amputazione della mammella o agenesia/
aplasia della mammella.
24.02.01.01.1
Rev.
1.1.2001
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
25.
MEZZI AUSILIARI PER LA VISTA
25.01
Lenti per occhiali/Lenti a contatto
25.01.01.00.1
Lenti per occhiali/lenti a contatto, fino ai 18 anni compiuti
all'anno
25.02
1.1.2000
200.00
25.01.02.00.1 L Lenti per occhiali/lenti a contatto, compiuti i 19 anni
Per la prima prescrizione di occhiali/lenti a contatto è richiesta
la ricetta medica, ma non per successivi adeguamenti, che
possono essere effettuati da ottici.
Limitazione: una volta ogni 5 anni.
ogni 5 anni
Rev.
1.1.2000
200.00
Casi speciali per lenti per occhiali/lenti a contatto
25.02.01.00.1 L Lenti per occhiali, lenti a contatto o lenti protettive
1.1.1998
Tutti i gruppi di età. Una volta all’anno, per lente.
Limitazione: in caso di:
- modifiche della rifrazione dovute a malattie (ad es.: cataratta,
diabete, patologie maculari, turbe dei muscoli oculari,
ambliopia); effetti dovuti a medicamenti.
- status dopo operazione (ad es. cataratta, glaucoma,
amotio retinae).
all'anno
200.00
25.02.02.00.1 L Casi speciali per lenti a contatto I
Tutti i gruppi di età. (Compresi le lenti a contatto e
l'adeguamento eseguito dall'ottico).
Limitazione: una volta ogni 2 anni, per lente. In caso di:
acuità visiva migliorata di 2/10 rispetto agli occhiali;
miopia > –8,0; iperopia > +6,0; anisometropia a partire
da 3 diottrie, in presenza di disturbi.
ogni 2 anni
300.00
25.02.03.00.1 L Casi speciali per lenti a contatto II
Tutti i gruppi di età; senza limite di tempo, per lente. (Compresi
le lenti a contatto e l'adeguamento da parte dell'ottico).
Limitazione: In caso di: astigmatismo irregolare; cheratocono;
malattia o lesioni della cornea; status dopo un’operazione
della cornea; difetti dell’iride.
per lente
1.1.1998
1.1.1998
700.00
59
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Rev.
29.
ARTICOLI PER ENTERO- E URETEROSTOMIA
Nella fatturazione, oltre all’/agli articolo/i fornito/i va sempre
indicata la designazione del numero di posizione e la
corrispon dente lettera dell’alfabeto affinché l’assicuratore
possa determinare il costo annuo.
29.01
Colostomia
In caso di passaggio dal metodo d’irrigazione all’uso di sacchetti
o viceversa si fa il calcolo pro rata.
29.01.01.00.1
A Colostomia
all'anno
29.01.02.00.1
B Metodo d’irrigazione
all'anno
29.02
29.02.01.00.1
29.03.01.00.1
C Ileostomia
1.1.1996
6'000.00
Ureterostomia
D Ureterostomia
all'anno
60
1.1.1996
4'000.00
Ileostomia
all'anno
29.03
1.1.1996
7'000.00
1.1.1996
7'000.00
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
30.
30.01
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
APPARECCHI TERAPEUTICI PER MUOVERSI
L Stecche per muoversi, con assistenza totale
(Apparecchi terapeutici Continuous Passive Motion (CPM) )
Limitazione: durata di noleggio massima 30 giorni.
Prolungamento di altri 30 giorni, ogni volta dietro motivazione
medica.
30.01.01.00.2 L Stecche per mobilizzazione della mano/delle dita della
mano/delle dita del piede con assistenza totale
Limitazione: v. pos. 30.01.
noleggio al giorno
noleggio al giorno
1.1.2001
13.00
Forfait per la consegna (compresa la raccolta), la
regolazione e l'istruzione a domicilio delle stecche per
mobilizzazione della spalla.
forfait
1.1.2001
9.50
30.01.03.00.2 L Stecche per mobilizzazione della spalla/del piede,
con assitenza totale
Limitazione: v. pos. 30.01.
noleggio al giorno
1.1.2001
6.50
30.01.02.00.2 L Stecche per mobilizzazione del ginocchio/del gomito,
con assistenza totale
Limitazione: v. pos. 30.01.
30.01.03.01.2
Rev.
1.1.2001
200.00
61
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
31.
MEZZI AUSILIARI PER TRACHEOSTOMIA
31.01
Cannule tracheali in metallo
31.01.01.00.1
Cannula tracheale argentana con cannula interna
1 pezzo
31.01.02.00.1
31.01.03.00.1
31.01.04.00.1
31.02
31.02.01.00.1
Cannula tracheale teflon con cannula interna
31.02.04.00.1
31.02.05.00.1
31.02.06.00.1
31.03
31.03.01.00.1
Cannula interna Mediplast
Accessori di protezione per tracheostomia
31.04.01.00.1
Bavaglino MUTIVOIX
1 paio
1.1.1996
29.50
Filtro di protezione laringea STOM-VENT
20 pezzi
1.1.1996
60.00
31.04
62
1.1.1996
155.00
Cannule interne isolate
1 pezzo
31.04.02.00.1
1.1.1996
600.00
Cannula tracheale Mediplast con cannula interna
1 pezzo
1.1.1996
270.00
Cannula tracheale PVC con 2 cannule interne e valvola
per parlare
1 pezzo
1.1.1996
160.00
Cannula tracheale PVC con cannula interna, extra lunga
1 pezzo
1.1.1996
100.00
Cannula tracheale PVC con cannula interna
1 pezzo
1.1.1996
155.00
Cannula tracheale PVC senza cannula interna
1 pezzo
31.02.03.00.1
1.1.1996
590.00
Cannule tracheali in materiale sintetico
1 pezzo
31.02.02.00.1
1.1.1996
360.00
Cannula tracheale argento sterling con valvola per parlare
1 pezzo
1.1.1996
360.00
Cannula tracheale argento sterling con cannula interna
1 pezzo
1.1.1996
160.00
Cannula tracheale argentana con valvola per parlare
1 pezzo
Rev.
93.50
1.1.1996
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
31.04.03.00.1
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
Pezzuola protettiva per la laringe
1 pezzo
31.04.04.00.1
31.04.05.00.1
31.04.06.00.1
31.04.07.00.1
1.1.1996
12.50
Protezione per la doccia
1 pezzo
1.1.1996
41.00
Olio per stomia, 100 ml
1 pezzo
1.1.1996
14.50
31.05
Umidificatore dell’aria
31.05.01.00.1
Umidificatore dell’aria ambiente
1 pezzo
31.06
31.06.01.00.1
Cintura di sostegno per cannule, per usi ripetuti
31.06.04.00.1
31.06.05.00.1
41.00
Bavaglini di batista «Billroth», 8x10 cm
10 pezzi
Accessori per la pulizia delle cannule tracheali
31.07.01.00.1
Set per pulizia (equipaggiamento iniziale)
1 pezzo
1.1.1996
35.00
Set per pulizia, confezione di ricambio
1 pezzo
1.1.1996
7.50
31.07
31.07.02.00.1
1.1.1996
7.00
Compresse di mussola, 10x10 cm
100 pezzi
31.06.06.00.1
1.1.1996
14.00
Compresse per tracheostomia, 8x10 cm
10 pezzi
1.1.1996
4.10
Sostegno per mantenere a distanza le cannule in materiale
sintetico PVC
1 pezzo
1.1.1996
13.00
Cintura di sostegno per cannule, monouso, 4 m
1 pezzo
31.06.03.00.1
1.1.1996
200.00
Supporti per cannule tracheali
1 pezzo
31.06.02.00.1
1.1.1996
29.00
Tracheofix 7x7
10 pezzi
1.1.1996
23.00
Tampone protettivo per la laringe con anima di tulle Diolen
1 pezzo
Rev.
1.1.1996
32.00
63
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
31.07.03.00.1
Denominazione
Quantità Unità
Spazzolini per pulizia
6 pezzi
31.07.04.00.1
31.07.06.00.1
1.1.1996
5.00
1.1.1996
17.00
Spray al silicone (per cannule in materiale sintetico)
1 pezzo
31.08
1.1.1996
Bagno per immersione (per cannule d’argento)
1 pezzo
Rev.
12.00
Pezzuole per pulizia STOM-VENT
10 pezzi
31.07.05.00.1
Valida a partire dal
Importo massimo_
1.1.1996
17.00
L Apparecchi per l’idroterapia e per il nuoto
1.1.1996
Limitazione: Solo se il paziente ha bisogno di una
fisioterapia praticata nell’acqua per motivi di ordine medico.
31.08.01.00.1 L Apparecchio per idroterapia con boccaglio, sistema Hassheider 1.1.1996
Limitazione: v. pos. 31.08.
1 pezzo
250.00
31.08.01.01.1 L Tubo per la respirazione per l'apparecchio idroterapia, sistema
Hassheider
Limitazione: v. pos. 31.08.
1 pezzo
64
37.00
1.1.1996
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Valida a partire dal
Quantità Unità
Importo massimo_
Rev.
34.
MATERIALE PER MEDICAZIONE
Questo materiale per medicazione può essere messo in conto
soltanto se non risulta già incluso nella tariffa delle prestazioni
mediche. Per quanto riguarda i formati diversi e non elencati si
applica l'importo massimo del formato più simile in base alle
superficie.
34.01
Compresse/Medicazioni
34.01.01
34.01.01.01.1
34.01.01.02.1
34.01.01.03.1
34.01.01.04.1
34.01.01.05.1
Compresse di garza, tagliate, sterilizzate
4x6/5x5 cm
80 pezzi
6x8/5x7,5 cm
80 pezzi
8x12/7,5x10 cm
80 pezzi
20x20 cm
80 pezzi
25x25 cm
80 pezzi
4.70
5.60
8.50
11.20
14.40
1.1.1997
34.01.02
34.01.02.01.1
Compresse di garza, piegate, sterilizzate
30x40 cm , piegate a 10x10 cm
10 pezzi
7.90
1.1.1997
34.01.03
34.01.03.01.1
Compresse di garza, piegate, sterili
piegate a 7,5x15 cm
5 pezzi
5.70
1.1.1997
34.01.04
34.01.04.01.1
34.01.04.02.1
34.01.04.03.1
Compresse di garza, con ovatta, sterilizzate
6x8 cm
10 pezzi
8x12 cm
10 pezzi
25x25 cm
10 pezzi
6.50
8.70
35.70
1.1.1997
34.01.05
34.01.05.01.1
34.01.05.02.1
34.01.05.03.1
Compresse di garza con ovatta, sterili, piegate
5x5 cm, 2 pezzi per bustina
10 pezzi
7,5x10 cm, 2 pezzi per bustina
10 pezzi
10x10 cm, 2 pezzi per bustina
10 pezzi
4.40
5.50
6.20
1.1.1997
34.02
Compresse non tessute
34.02.01
34.02.01.01.1
34.02.01.02.1
34.02.01.03.1
34.02.01.04.1
Compresse non tessute, sterili
5x5 cm
7,5x7,5 cm
10x10 cm
10x20 cm
34.02.02
34.02.02.01.1
34.02.02.02.1
34.02.02.03.1
34.02.02.04.1
Compresse non tessute, non sterili
5x5 cm
7,5x7,5 cm
10x10 cm
10x20 cm
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
2
2
2
2
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
6.60
8.70
10.80
20.00
1.1.1997
100
100
100
100
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
3.20
5.40
8.80
14.90
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
65
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Valida a partire dal
Quantità Unità
Importo massimo_
Rev.
34.03
Compresse vulnerarie impregnate/rivestite assorbenti/non
assorbenti, non adesive
34.03.01
Compresse vulnerarie impregnate/rivestite assorbenti/non assorbenti,
non adesive, sterilizzate
5x5 cm
20 pezzi
7.00
1.1.1997
5x7,5 cm
15 pezzi
7.40
1.1.1997
5x7,5 cm
20 pezzi
7.70
1.1.1997
7,5x10 cm
10 pezzi
7.00
1.1.1997
1.1.1997
7,5x10 cm
25 pezzi
15.30
7,5x20 cm
25 pezzi
27.20
1.1.1997
34.03.01.01.1
34.03.01.02.1
34.03.01.03.1
34.03.01.04.1
34.03.01.05.1
34.03.01.06.1
34.03.02
34.03.02.01.1
34.03.02.02.1
34.03.02.03.1
34.03.02.04.1
Compresse vulnerarie impregnate/rivestite assorbenti/non assorbenti,
non adesive, sterili
5x5 cm
10 pezzi
8.40
1.1.1997
5x7,5 cm
10 pezzi
10.00
1.1.1997
7,5x10 cm
10 pezzi
11.70
1.1.1997
1.1.1997
10x20 cm
10 pezzi
14.50
34.04
34.04.01.01.1
34.04.01.02.1
34.04.02.01.1
34.04.03.01.1
Compresse vulnerarie con principio attivo
con clorexidina acetato 0,5%, 10x10 cm 10
con clorexidina acetato 0,5%, 15x20 cm 10
con framicetina solfato 1%, 10x10 cm
10
con sodio fusidato, 10x10 cm
10
34.05
Cuscinetti vulnerari per la terapia in ambiente umido
34.05.01
Cuscinetti vulnerari per la terapia in ambiente umido, imballati
singolarmente, sterili, cambio di medicazione 2 x al giorno
(durata di utilizzazione 12 ore)
Ø 4 cm, 1 pezzo
1 pezzo
3.70
Ø 4 cm, da 60 pezzi
1 pezzo
3.40
Ø 5,5 cm, 1 pezzo
1 pezzo
4.00
Ø 5,5 cm, da 60 pezzi
1 pezzo
3.70
7,5x7,5 cm, 1 pezzo
1 pezzo
4.30
7,5x7,5 cm, da 60 pezzi
1 pezzo
4.00
10x10 cm, da 60 pezzi
1 pezzo
4.90
34.05.01.01.1
34.05.01.02.1
34.05.01.03.1
34.05.01.04.1
34.05.01.05.1
34.05.01.06.1
34.05.01.07.1
34.05.02
34.05.02.01.1
34.05.02.02.1
34.05.02.03.1
34.05.02.04.1
34.05.02.05.1
34.05.02.06.1
34.05.02.07.1
66
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
10.20
34.40
10.60
14.40
Cuscinetti vulnerari per la terapia in ambiente umido, imballati
singolarmente, sterili, cambio di medicazione 1 x al giorno
(durata di utilizzazione 24 ore)
Ø 4 cm, 1 pezzo
1 pezzo
5.00
Ø 4 cm, da 60 pezzi
1 pezzo
4.60
Ø 5,5 cm, 1 pezzo
1 pezzo
5.40
Ø 5,5 cm, da 60 pezzi
1 pezzo
5.00
7,5x7,5 cm, 1 pezzo
1 pezzo
5.80
7,5x7,5 cm, da 60 pezzi
1 pezzo
5.35
10x10 cm, da 60 pezzi
1 pezzo
6.60
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Valida a partire dal
Quantità Unità
34.06
34.06.01
34.06.01.01.1
34.06.01.02.1
34.06.01.03.1
34.06.01.04.1
34.06.01.05.1
34.06.01.06.1
34.06.01.07.1
34.06.02
34.06.02.01.1
34.06.02.02.1
34.06.02.03.1
34.06.02.04.1
34.06.02.05.1
Importo massimo_
Rev.
Medicazioni idrocolloidali/idroattive
L Medicazioni idrocolloidali/idroattive, sterili
Limitazione: in principio per una durata di 3 mesi, in casi motivati (medico
curante) per una durata di 6 mesi in caso di: ulcera crurale, ulcere da
decubito di 1° e 2° grado, bruciature di 1° e 2° grado, sostituzione
temporanea della cute in caso di prelievo superficiale di pelle.
1.1.1997
L 5x5 cm
1 pezzo
5.20
L 7,5x7,5
1 pezzo
8.60
1.1.1997
L 10x10 cm
1 pezzo
13.90
1.1.1997
L 15x15 cm
1 pezzo
27.20
1.1.1997
L 15x20 cm
1 pezzo
36.20
1.1.1997
L 20x20 cm
1 pezzo
49.90
1.1.1997
L 20x30 cm
1 pezzo
69.70
1.1.1997
L Medicazioni idrocolloidali/idroattive (lesioni profonde), sterili
Limitazione: al massimo per una durata di 3 mesi in caso di: ulcere da
decubito di 3° e 4° grado, ulcera crurale profonda, ferite addominali
aperte, ferite profonde complicate con cicatrizzazione ritardata.
1.1.1997
L 5x5 cm
1 pezzo
11.50
L 2x9 cm
1 pezzo
12.50
1.1.1997
L 4x12 cm
1 pezzo
19.80
1.1.1997
1 pezzo
25.90
L 10x10 cm
1.1.1997
1.1.1997
L 15x20 cm
1 pezzo
52.50
34.07
Compresse vulnerarie/tamponi all'alginato di calcio
34.07.01
34.07.01.01.1
34.07.01.02.1
34.07.01.03.1
34.07.01.04.1
Compresse all'alginato di calcio
5x5 cm
10x10 cm
10x20 cm
15x24 cm
1
1
1
1
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
4.50
10.00
20.50
31.80
1.1.2000
34.07.02
34.07.02.01.1
Tamponi all'alginato di calcio
Tampone, 2 g
1 pezzo
19.70
1.1.2000
6.00
11.00
1.1.1999
L Idrogel
Limitazione: ferite secche, necrotiche.
34.10.01.01.1 L tubetto/flaconcino, 5 g
34.10.01.02.1 L tubetto/flaconcino, 15 g
1.1.2000
1.1.2000
1.1.2000
34.10
34.15
34.15.01.01.1
34.15.01.02.1
34.15.01.03.1
34.15.01.04.1
1.1.1997
Medicazioni di plastica/medicazioni trasparenti con/senza cuscinetto
vulnerario
fino a 6x8 cm
1 pezzo
1.40
1.1.2000
7,5x10 cm
1 pezzo
2.10
1.1.2000
10x12 cm
1 pezzo
2.90
1.1.2000
10x25 cm
1 pezzo
5.60
1.1.2000
67
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Valida a partire dal
Quantità Unità
34.15.01.05.1
68
15x20 cm
1 pezzo
Importo massimo_
6.20
Rev.
1.1.2000
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Valida a partire dal
Quantità Unità
Importo massimo_
Rev.
1
1
1
1
1
0.65
0.85
1.05
1.20
1.60
1.1.1997
7.35
14.70
1.1.1997
34.16
Medicazioni assorbenti
34.16.01
34.16.01.01.1
34.16.01.02.1
34.16.01.03.1
34.16.01.04.1
34.16.01.05.1
Medicazioni assorbenti, sterili
10x10 cm
10x20 cm
15x25 cm
20x20 cm
20x40 cm
34.17
34.17.01.01.1
34.17.02.01.1
Compresse per allattamento
Compresse per allattamento, non sterili
Compresse per allattamento, sterili
34.20
Bende di garza elastiche
34.20.01
34.20.01.01.1
34.20.01.02.1
34.20.01.03.1
34.20.01.04.1
34.20.01.05.1
34.20.01.06.1
Bende di garza elastiche, in tensione
larghezza 4 cm, lunghezza 4 m
larghezza 4 cm, lunghezza 10 m
larghezza 6 cm, lunghezza 4 m
larghezza 6 cm, lunghezza 10 m
larghezza 8 cm, lunghezza 4 m
larghezza 8 cm, lunghezza 10 m
1
1
1
1
1
1
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
1.70
4.40
2.10
5.70
2.70
6.80
1.1.1997
34.20.02
34.20.02.01.1
34.20.02.02.1
34.20.02.03.1
34.20.02.04.1
34.20.02.05.1
34.20.02.06.1
34.20.02.07.1
34.20.02.08.1
34.20.02.09.1
34.20.02.10.1
34.20.02.11.1
34.20.02.12.1
Bende di garza elastiche, coesive
larghezza 1,5 cm, lunghezza 4 m
larghezza 2,5 cm, lunghezza 4 m
larghezza 4 cm, lunghezza 4 m
larghezza 4 cm, lunghezza 20 m
larghezza 6 cm, lunghezza 4 m
larghezza 6 cm, lunghezza 20 m
larghezza 8 cm, lunghezza 4 m
larghezza 8 cm, lunghezza 20 m
larghezza 10 cm, lunghezza 4 m
larghezza 10 cm, lunghezza 20 m
larghezza 12 cm, lunghezza 4 m
larghezza 12 cm, lunghezza 20 m
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
2.40
2.60
2.80
10.50
3.10
11.60
3.50
13.20
3.90
14.60
4.60
17.20
1.1.1997
34.20.03
34.20.03.01.1
34.20.03.02.1
34.20.03.03.1
34.20.03.04.1
Bende di garza impregnate (triclosano 2%, Vioformio 5%)
larghezza 0,5 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
15.30
larghezza 1 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
15.40
larghezza 2 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
17.50
larghezza 4 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
21.80
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
30 pezzi
20 pezzi
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
69
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Valida a partire dal
Quantità Unità
Importo massimo_
Rev.
34.21
Bende elastiche per fissazione
34.21.01
34.21.01.01.1
34.21.01.02.1
34.21.01.03.1
34.21.01.04.1
34.21.01.05.1
34.21.01.06.1
34.21.01.07.1
Bende elastiche (bende ideali) per fissazione 100% cotone, in tensione,
tessuto elastico
larghezza 4 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
5.70
1.1.1997
1.1.1997
larghezza 6 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
6.90
larghezza 8 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
9.20
1.1.1997
larghezza 10 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
11.55
1.1.1997
1.1.1997
larghezza 12 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
12.90
larghezza 15 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
18.00
1.1.1997
larghezza 20 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
23.10
1.1.1997
34.21.02
34.21.02.01.1
34.21.02.02.1
34.21.02.03.1
34.21.02.04.1
34.21.02.05.1
Bende elastiche tessuto misto, in tensione, a elasticità durevole
larghezza 4 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
4.30
larghezza 6 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
5.00
larghezza 8 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
5.70
larghezza 10 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
6.70
larghezza 12 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
7.20
34.21.03
34.21.03.01.1
34.21.03.02.1
34.21.03.03.1
34.21.03.04.1
34.21.03.05.1
34.21.03.06.1
Bende elastiche, coesive
larghezza 2,5 cm, lunghezza 5 m
larghezza 4 cm, lunghezza 5 m
larghezza 5 cm, lunghezza 5 m
larghezza 7,5 cm, lunghezza 5 m
larghezza 10 cm, lunghezza 5 m
larghezza 15 cm, lunghezza 5 m
34.22
Bende elastiche per compressione
34.22.01
34.22.01.01.1
34.22.01.02.1
34.22.01.03.1
34.22.01.04.1
Bende elastiche per compressione, estensibilità ridotta
larghezza 6 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
7.70
larghezza 8 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
10.10
larghezza 10 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
12.40
larghezza 12 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
13.55
34.22.02
34.22.02.01.1
34.22.02.02.1
34.22.02.03.1
34.22.02.04.1
Bende elastiche per compressione, grande estensibilità
larghezza 8 cm, lunghezza 7 m
1 pezzo
19.30
larghezza 10 cm, lunghezza 7 m
1 pezzo
22.90
larghezza 12 cm, lunghezza 7 m
1 pezzo
25.50
larghezza 15 cm, lunghezza 7 m
1 pezzo
30.80
34.23
34.23.01.01.1
34.23.01.02.1
34.23.01.03.1
Bende adesive
larghezza 6 cm, lunghezza 2,5 m
larghezza 8 cm, lunghezza 2,5 m
larghezza 10 cm, lunghezza 2,5 m
70
1
1
1
1
1
1
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
3.80
5.00
5.30
6.20
8.00
11.90
11.80
14.20
17.10
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Valida a partire dal
Quantità Unità
Importo massimo_
34.24
34.24.01.01.1
34.24.01.02.1
34.24.01.03.1
Bende alla gelatina di zinco
lunghezza 5 m, larghezza circa 9 cm 1 pezzo
lunghezza 7 m, larghezza circa 9 cm 1 pezzo
lunghezza 10 m, larghezza circa 9 cm 1 pezzo
34.30
Medicazioni tubolari e per fissare altre medicazioni
34.30.01
34.30.01.01.1
34.30.01.02.1
34.30.01.03.1
34.30.01.04.1
34.30.01.05.1
34.30.01.06.1
34.30.01.07.1
Medicazione tubolare
grandezza 01
grandezza 12
grandezza 34
grandezza 56
grandezza 78
grandezza T1
grandezza T2
34.30.02
34.30.02.01.1
34.30.02.02.1
34.30.02.03.1
34.30.02.04.1
34.30.02.05.1
34.30.02.06.1
34.30.02.07.1
34.30.02.08.1
Medicazione per fissazione a rete
grandezza 0
grandezza 1
grandezza 2
grandezza 3
grandezza 4
grandezza 5
grandezza 6
grandezza 7
34.40
Cerotti adesivi/Cerotti per fissazione, tape
34.40.01
34.40.01.01.1
34.40.01.02.1
34.40.01.03.1
34.40.01.04.1
Cerotti adesivi/di tessuto, di plastica, non tessuti
larghezza 1,25 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
larghezza 2 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
larghezza 2,5 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
larghezza 5 cm, lunghezza 5 m
1 pezzo
34.40.02
34.40.02.01.1
34.40.02.02.1
34.40.02.03.1
Tape rigido
larghezza 2 cm, lunghezza 10 m
larghezza 3,75 cm, lunghezza 10 m
larghezza 5 cm, lunghezza 10 m
34.40.03
34.40.03.01.1
34.40.03.02.1
34.40.03.03.1
34.40.03.04.1
Tape elastico
larghezza fino a 3 cm, lunghezza 4,5 m
larghezza 5 cm, lunghezza 4,5 m
larghezza 7,5 cm, lunghezza 4,5 m
larghezza 10 cm, lunghezza 4,5 m
Rev.
14.10
17.95
23.60
1.1.1997
al metro
al metro
al metro
al metro
al metro
al metro
al metro
0.65
0.75
1.05
1.35
1.70
2.40
3.25
1.1.1997
al metro
al metro
al metro
al metro
al metro
al metro
al metro
al metro
0.65
1.25
1.45
1.70
1.90
2.20
4.30
4.80
1.1.1997
2.80
3.70
4.80
9.10
1.1.1997
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
7.00
10.00
14.60
1.1.1997
1
1
1
1
7.65
10.80
16.20
21.00
1.1.1997
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
71
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Valida a partire dal
Quantità Unità
Importo massimo_
Rev.
34.40.04
34.40.04.01.1
34.40.04.02.1
34.40.04.03.1
34.40.04.04.1
34.40.04.05.1
34.40.04.06.1
Cerotto per fissazione non tessuto
larghezza 2,5 cm, lunghezza 10 m
larghezza 5 cm, lunghezza 10 m
larghezza 10 cm, lunghezza 10 m
larghezza 15 cm, lunghezza 10 m
larghezza 20 cm, lunghezza 10 m
larghezza 30 cm, lunghezza 10 m
34.42
Cerotti con medicazione
34.42.01
34.42.01.01.1
34.42.01.02.1
34.42.01.03.1
Cerotti con medicazione/di tessuto, di plastica, non tessuti/non sterili
larghezza 4 cm, lunghezza 1 m
1 pezzo
4.30
1.1.1997
larghezza 6 cm, lunghezza 1 m
1 pezzo
5.70
1.1.1997
1.1.1997
larghezza 8 cm, lunghezza 1 m
1 pezzo
7.25
34.42.02
34.42.02.01.1
34.42.02.02.1
34.42.02.03.1
34.42.02.04.1
34.42.02.05.1
34.42.02.06.1
34.42.02.07.1
Cerotto con medicazione con cuscinetto vulnerario centrale,
non tessuto/sterile
larghezza fino a 6 cm, lunghezza 7 cm
1 pezzo
0.65
larghezza fino a 6 cm, lunghezza 10 cm
1 pezzo
0.95
larghezza fino a 9 cm, lunghezza 10 cm
1 pezzo
1.15
larghezza fino a 9 cm, lunghezza 15 cm
1 pezzo
1.40
larghezza fino a 9 cm, lunghezza 20 cm
1 pezzo
2.00
larghezza fino a 9 cm, lunghezza 25 cm
1 pezzo
2.20
larghezza fino a 9 cm, lunghezza 30 cm
1 pezzo
3.15
34.43
Ovatta
34.43.01
34.43.01.01.1
34.43.01.02.1
34.43.01.03.1
34.43.01.04.1
34.43.01.05.1
Ovatta per medicazione
zigzag, 50 g
zigzag, 100 g
zigzag, 200 g
zigzag, 500 g
arrotolata, 1000 g
50
100
200
500
1000
g
g
g
g
g
2.40
4.00
7.90
19.00
35.40
1.1.1997
34.43.02
34.43.02.01.1
Ovatta di cellulosa
1000 g
1000 g
19.10
1.1.1997
34.43.03
34.43.03.01.1
34.43.03.02.1
Ovatta per imbottire (ovatta per ospedali), greggia, senza agglutinante,
qualità 1a
500 g
500 g
13.45
1.1.1997
1.1.1997
1000 g
1000 g
25.20
34.43.04
34.43.04.01.1
34.43.04.02.1
Cerotti/ovatta emostatica
Cerotti emostatica, 9 porzioni
Ovatta emostatica
34.45
34.45.01.01.1
34.45.02.01.1
Medicazioni oculari
Compresse oculari sterili
Compresse oculari non sterili
72
1
1
1
1
1
1
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
4.80
9.10
16.70
23.90
30.20
40.20
9.90
8.25
10 pezzi
50 pezzi
5.70
21.30
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Valida a partire dal
Quantità Unità
Importo massimo_
10 pezzi
Rev.
34.45.03.01.1
Cerotti occlusivi per gli occhi
34.50
Materiale per ingessature e accessori
34.50.01
34.50.01.01.1
34.50.01.02.1
34.50.01.03.1
34.50.01.04.1
34.50.01.05.1
34.50.01.06.1
34.50.01.07.1
Bende gessate
larghezza 4 cm, lunghezza fino a 3 m
larghezza 6 cm, lunghezza fino a 3 m
larghezza 8 cm, lunghezza fino a 3 m
larghezza 10 cm, lunghezza fino a 3 m
larghezza 12 cm, lunghezza fino a 3 m
larghezza 15 cm, lunghezza fino a 3 m
larghezza 20 cm, lunghezza fino a 3 m
34.50.02
34.50.02.01.1
34.50.02.02.1
34.50.02.03.1
34.50.02.04.1
34.50.02.05.1
«Longuettes» gessate
larghezza 8 cm
larghezza 10 cm
larghezza 12 cm
larghezza 15 cm
larghezza 20 cm
34.50.03
34.50.03.01.1
34.50.03.02.1
34.50.03.03.1
34.50.03.04.1
34.50.03.05.1
Bende gessate sintetiche
larghezza 2,5 cm, lunghezza fino a 1,8 m
larghezza 5 cm, lunghezza fino a 3,6 m
larghezza 7,5 cm, lunghezza fino a 3,6 m
larghezza 10 cm, lunghezza fino a 3,6 m
larghezza 12,5 cm, lunghezza fino a 3,6 m
34.50.05
34.50.05.01.1
34.50.05.02.1
34.50.05.03.1
34.50.05.04.1
34.50.05.05.1
34.50.05.06.1
Stecche gessate di materiale sintetico, pronte all‘uso (rivestite)
Avvertenza: fabbisogno approssimativo circa 40 cm per avambraccio/
gamba dal ginocchio in giù e circa 80 cm per gamba/braccio intero.
1.1.1997
larghezza 2,5 cm
per 40 cm
15.30
larghezza 5 cm
per 40 cm
21.65
1.1.1997
larghezza 7,5 cm
per 40 cm
28.50
1.1.1997
larghezza 10 cm
per 40 cm
33.90
1.1.1997
1.1.1997
larghezza 12,5 cm
per 40 cm
42.20
larghezza 15 cm
per 40 cm
52.90
1.1.1997
34.50.06
34.50.06.01.1
34.50.06.02.1
34.50.06.03.1
34.50.06.04.1
34.50.06.05.1
Bende tubolari a maglia
larghezza 6 cm
larghezza 8 cm
larghezza 10 cm
larghezza 12 cm
larghezza 15 cm
al metro
al metro
al metro
al metro
al metro
2.30
2.90
3.30
3.90
5.15
1.1.1997
34.50.07
34.50.07.01.1
34.50.07.02.1
34.50.07.03.1
Bende tubolari di frotté-stretch per imbottitura
larghezza 6 cm
al metro
larghezza 8 cm
al metro
larghezza 10 cm
al metro
10.00
12.80
14.00
1.1.1997
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7.90
1.1.1997
2.80
3.40
4.00
4.70
5.15
6.20
8.00
1.1.1997
al metro 5.50
al metro 6.70
al metro 7.80
al metro 9.45
al metro 12.60
1.1.1997
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
1.1.1997
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
15.00
21.50
25.00
30.00
35.00
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
73
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Valida a partire dal
Quantità Unità
34.50.08
Diversi accessori per ingessatura
34.50.08.01.1
Stivaletto gessato
34.99
Material per medicazione Diversi
34.99.01
34.99.01.01.1
34.99.01.02.1
34.99.01.03.1
Importo massimo_
Rev.
1 pezzo
30.00
1.1.1996
Bretelle per sostenere il braccio
per bambini, 35 mm
per adulti, 35 mm
per adulti, 45/50 mm
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
6.20
6.80
9.80
1.1.1997
34.99.02
34.99.02.01.1
34.99.02.02.1
Sciarpe triangolari
greggia, 136 cm
imbiancata, 126 cm
1 pezzo
1 pezzo
4.00
5.70
1.1.1997
34.99.03
34.99.03.01.1
34.99.03.02.1
34.99.03.03.1
Ditali
di gomma
di plastica/alluminio
a rete
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
1.35
5.35
2.70
1.1.1997
34.99.04.01.1
Ganci elastici («agrafes»)
5 pezzi
2.60
1.1.1997
34.99.05.01.1
Serrapolso
1 pezzo
12.50
1.1.1997
34.99.06.01.1
Ginocchiera
1 pezzo
20.00
1.1.1997
34.99.07.01.1
Cavigliera
1 pezzo
20.00
1.1.1997
34.99.08.01.1
Benda elastica chiusa per il collo del piede 1 pezzo
20.00
1.1.1997
74
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
1.1.1997
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
99.
DIVERSI
Riparazioni degli apparecchi nell’ambito del sistema d’acquisto:
in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in
base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato
una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie.
99.01
Aiuti per l'erezione
99.01.01.00.1 L Sistema d’erezione tramite aspirazione
Anelli di tensione e lubrificante compresi.
Limitazione: Insufficiente irrigazione arteriosa dell’organo
genitale maschile. Disturbi del sistema vascolare venoso/
cavernoso («venous leakage»). Lesioni del sistema nervoso
interessato con conseguenti disturbi di regolazione.
1 pezzo
99.02
Prodotti di protezione antiacari
1 pezzo
99.10.01.01.1
99.10.04.02.1
99.10.04.03.1
99.10.04.04.1
1.1.1999
4.25
Lubrificante sterile+anestetico, confezione da 11-50 dosi
1.1.1999
3.90
Lubrificante sterile+anestetico, confezione da 51-100 dosi
per dose
1.1.1999
5.90
Lubrificante sterile+anestetico, confezione da 2-10 dosi
per dose
1.1.1999
3.15
Lubrificante sterile+anestetico, dose singola
per dose
1.1.1999
7.00
Lubrificante sterile senza anestetico, per dose
1 pezzo
1.1.1999
0.70
Lubrificante non sterile senza anestetico, tubo
per dose
99.10.04.01.1
200.00
Lubrificante non sterile senza anestetico, per dose
1 tubo
99.10.02.00.1
1.1.2001
Lubrificante
per dose
99.10.01.02.1
1.1.2001
460.00
99.02.01.00.1 L Coprimaterassi antiacari
Limitazione: In caso di provata sensibilizzazione agli acari
(prova della presenza di anticorpi IgE specifici nella pelle e/o
nei test del sangue) e di asma bronchiale; 1 coprimaterassi
ogni 5 anni. Valido fino al 31.12.2002.
99.10
Rev.
1.1.1999
2.60
75
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), tenore del 1° luglio 2001
________________________________________________________________________
_________
No. pos.
L
Denominazione
Quantità Unità
Valida a partire dal
Importo massimo_
99.11
Soluzione per lavaggio
99.11.01.00.1
Soluzione per lavaggio NaCl 0,9%, 1 litro
1 litro
99.11.02.00.1
99.12
99.12.01.00.1
1.1.1999
8.85
Mezzi per il trattamento delle ferite
Microperle idrofile per la pulizia delle ferite
60 g
Mezzi ausiliari per la somministrazione di medicamenti
99.50.01.00.1
Scatola a scompartimenti per ripartire le singole dosi dei
medicamenti
1 pezzo
1.1.1999
106.60
99.50
76
1.1.1999
8.85
Soluzione per lavaggio Ringer, 1 litro
1 litro
Rev.
20.00
1.1.1996