Scarica - Collegio Geometri Genova
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il geometra ligure anno 53º - n. 1 • gennaio-febbraio 2003 Spedizione in abbonamento postale 70% - ar t. 2, legge 662/96 Direzione commerciale di Genova - Tassa pagata Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 318 del 29/11/54 Direttore responsabile Arnoldo Juvara Segretari di redazione Maura Mignone Marco Russello Redattori Servizio fotografico Foto di copertina del geom. Adolfo Morasso Roberta Arena Pier Emilio Copello Alessio Danovaro Paolo De Lorenzi Ettore Fieramosca Filippo Finocchiaro Mario Gramigni Mauro Mattei Andrea Merello Adolfo Morasso Liliana Olcese Alessandro Ombrina Roberto Ombrina Adriano Rodari Lorenzo Traverso Adolfo Morasso Direzione Amministrazione 16129 Genova Redazione e Distribuzione Viale Brigata Bisagno, 8/1-2 Tel./Fax 010.5700735 [email protected] www.collegio.geometri.ge.it La cuoca - Palazzo Rosso Archivio Fotografico del Comune di Genova sommario 2 4 7 9 La presente pubblicazione è distribuita gratuitamente agli iscritti all’albo professionale della Provincia di Genova ed ai Collegi dei Geometri d’Italia. La riproduzione degli articoli, schizzi e fotografie è permessa solo citando la fonte. Le opinioni espresse dagli Autori, Redattori, Corrispondenti non impegnano né la Direzione, né la Redazione, né il Collegio di cui il periodico è l’organo. Stampato nel mese di febbraio 2003 dalle Grafiche Fassicomo Via Imperiale, 41 - 16143 Genova Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana 13 15 17 28 30 33 36 40 41 43 44 Editoriale “Radiografare” un edificio? Da oggi si può!! Corso speciale per la formazione di tutors in valutazioni immobiliari Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell’art. 31, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222) Impianti aeraulici A proposito di… Norme Legislazione dello Stato Legislazione Regionale Giurisprudenza Informativa - Assemblea per bilancio preventivo 2004 Le mie esperienze sugli esami di abilitazione Pagina dell’informatica - Il nostro sito www.collegio.geometri.ge.it Cultura Ligure - “Genova 2004 – Capitale Europea della Cultura” un anno di esposizioni ed iniziative culturali Recensioni Atti del Collegio Editoriale geom. Arnoldo Juvara S i apre un nuovo anno che tutti noi ci auguriamo di trascorrere insieme, in serenità e salute. Sono lieto quindi di iniziarlo con Voi, con una “chiacchierata” che vuole confermare la tradizione di concludere e iniziare ogni anno colloquiando in modo diretto per sempre meglio conoscerci. Per la nostra città il 2004 è un anno particolare che la vede “capitale europea della cultura”. È una ulteriore occasione per Genova per presentarsi al mondo intero e farsi - sempre più e soprattutto meglio – conoscere. Ho sempre sperato e continuo a sperare di vedere la nostra città come centro culturale e turistico di livello mondiale, perché ne ha tutte le caratteristiche. Non dico questo per il grande amore che porto per questa città, che potrebbe farmela vedere migliore di quanto non sia, ma per profondo convincimento. Credo fermamente nel potenziale di Genova, la sua bellezza è rara, poche città possono vantarne altrettanta, la sua cultura è antica e quindi anche il suo patrimonio artistico. Ma sembra che lo si voglia nascondere, che solo pochi possano godere di siffatto patrimonio, col rischio di impoverirsi fatalmente agli occhi del mondo. Vorrei gridare al popolo genovese e a chi lo governa, che non possiamo e non dobbiamo permettere che questo patrimonio si degradi o rimanga poco conosciuto. Dobbiamo tutti comprendere che la cultura e la bellezza, non possono essere patrimonio di pochi ma di tutti e per tutti intendo l’umanità intera. Allora curiamo il nostro centro storico, il più grande di Europa, e certo non meno bello degli altri ma tragicamente abbandonato per l’incuria e la poca avvedutezza delle tante amministrazioni che hanno governato la nostra città. Oggi ci si rende conto dei guasti che si sono creati ma è assai difficile e costoso rimediare. Negli ultimi trent’anni vi è stata una trasformazione in negativo tanto che alcune vie o vicoli, un tempo di grande attrazione, con una vivacità commerciale elevatissima, sono deserti o conquista di extracomunitari che li hanno adattati alla loro natura ed esigenze, togliendo il fascino di un tempo. Così, oggi, oltre al problema del degrado fisico Editoriale dei luoghi v’è anche quello umano di ben più difficile soluzione. Mi vengono in mente le invettive Dantesche nei confronti di uomini pubblici e città, e vorrei urlarle con Voi, ma non serve piangere su ciò che è stato. Di fronte ad un’analisi così negativa, ma purtroppo vera, è doveroso anche ricordarsi degli interventi fatti negli ultimi anni, rivolti a recuperare le zone più prestigiose del nostro centro storico. Mi riferisco a Via San Lorenzo, a Via Garibaldi, Via Cairoli e ora Via del Campo. Anche le zone di Campo Pisano, Sarzano, Piazza 3 Cavour, Porto Antico e forse altre che mi sfuggono, ma non è sufficiente perché solo in parte si è riusciti a rivitalizzare sia le zone recuperate che le altre. Le strutture ricettive e commerciali, di attrazione turistica sono insufficienti, i poli di attrazione come l’Acquario, sono impostati in modo tale che chi li visita rotea intorno ad essi, e raramente si allontana per vivere le altre parti della città anche perché, specie nei giorni festivi, non ci sono strutture turistiche aperte. Vorrei che la città, in occasione del 2004, sappesse far tesoro degli errori passati, per farla ulteriormente risorgere, per mettere in luce le sue bellezze e i suoi tesori. Ciò può avvenire, a mio parere, solo con richiami forti, con iniziative culturali di prima grandezza, con mostre di grande levatura, insomma con ciò che tante altre città fanno e che noi solo raramente realizziamo. Devo dire – sperando tanto di sbagliarmi – che non riesco a intravedere le premesse per una siffatta organizzazione che non può esser improvvisata in quanto richiede mesi e mesi di preparazione. Speriamo che questa occasione sia per Genova di forte richiamo turistico e di immagine. Lo sapevate che… I materiali che provengono dalle demolizioni non sono rifiuti si possono dunque riutilizzare; è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione 21/13/2003 - La Corte di Cassazione in una recente sentenza ha sancito un orientamento oramai prevalente in base al quale i materiali che provengono dalle demolizioni non costituiscono rifiuti per cui possono essere riutilizzati. Questo principio è molto importante perché si inserisce in un programma nazionale di sfruttamento razionale delle risorse, di riciclaggio del materiale che non contiene sostanze dannose per l’uomo e per la natura e di raccolta differenziata dei rifiuti che vengono re-impiegati nell’industria. “Radiografare” un edificio? Da oggi si può!! Ing. Nicola Belotti U no dei problemi che sta emergendo ultimamente nella manutenzione degli edifici è la verifica della loro stabilità ed il controllo di tutte quelle situazioni che presentano anche su piccola scala problemi che possono degenerare coinvolgendo la struttura intera. Non solo, finora l’analisi di eventuali danneggiamenti all’interno di una struttura ha comportato la demolizione parziale della stessa con gli oneri che ne conseguono. Stiamo parlando quindi di quelle problematiche che vengono solitamente affidate all’occhio esperto di un perito o di un ingegnere i quali però possono soltanto ipotizzare quello che sta avvenendo all’interno di una struttura e non sono in grado di quantificare in modo preciso eventuali danni o dissesti. Da oggi è possibile avvalersi di una indagine in grado di evidenziare quello che sta avvenendo all’interno di una struttura, mediante una “radiografia” che mostri ciò che ancora non emerge sulle superfici esterne. Il termine radiografia vuole solo dare l’idea del tipo di immagine che si ottiene con questa particolare tecnologia; infatti la tecnica di base è completamente diversa rispetto a quella a raggi X. Le termografie industriali nascono negli anni ’80 come analisi non distruttiva di apparecchiature soggette a temperature molto elevate; questa analisi infatti permette di rilevare facilmente le differenze di temperatura sulla superficie di una apparecchiatura e come tale evidenziare se in qualche zona ci sono perdite di calore, con conseguente problema per il processo industriale in corso. È chiaro che in apparecchiature di questo tipo le temperature sono a livelli tali che anche piccole differenze vengono lette facilmente dalla termocamera e quindi facilmente evidenziate sullo schermo per eventuali valutazioni. L’immagine che si presenta nell’infrarosso mostra le differenti temperature rilevate sotto forma di colori diversi, dove le temperature più alte vanno verso il rosso e “Radiografare” un edificio? Da oggi si può!! quelle più basse verso il blu. Nell’industria quindi le analisi termografiche permettono di rilevare eventuali surriscaldamenti, integrità degli isolamenti, la funzionalità degli apparati ad alta tensione, lo stato dei cuscinetti, ecc.. Nel tempo la termografia si è resa utile anche in altre applicazioni, fra le quali gli edifici civili per la analisi degli isolamenti, tubazioni ostruite, apparati scaldanti, perdite di calore, riscaldamento e condizionamento, ed altro ancora. Con l’aiuto di una apparecchiatura termografica ad infrarossi infatti si possono analizzare superfici murarie anche estese senza ausilio di ponteggi e pertanto con notevole risparmio rispetto ai consueti sistemi di indagine; tale analisi inoltre non è assolutamente di tipo invasivo ovvero non comporta alcuna demolizione delle strutture né l’eventuale allontanamento delle persone presenti. Inoltre le immagini termografiche, ottenute in tempo reale, possono essere fotografate o registrate su computer, costituendo così una banca dati di impiego immediato e finalizzato alla programmazione e pianificazione degli interventi che si rendono necessari. Le valutazioni conseguenti alle immagini termografiche rilevate naturalmente dovranno essere effettuate ed analizzate da un tecnico esperto e qualificato. L’indagine termografica su strutture murarie quali pietra, 5 La parte inferiore del cornicione mostra delle zone molto fredde, segno della presenza di infiltrazioni d’acqua. mattoni, legno, solai ecc. quindi permette di formulare ipotesi diagnostiche più attendibili in relazione a verifiche strutturali necessarie nell’ambito di un restauro funzionale e/o del consolidamento dell’edificio o di una manutenzione preventiva. In particolare si possono inoltre individuare: ➢ presenza di umidità nelle murature con eventuali distacchi di intonaco ➢ mappe delle fughe termiche ➢ canne fumarie e tubazioni danneggiate interamente ➢ particolari architettonici ed elementi lapidei (architravi, frammenti di modanature, pilastri) inglobati nelle pareti e presenti, anche se ricoperti da intonaco a livello superficiale nella muratura ➢ canne fumarie accecate e non più individuabili dopo la soppressione e tamponamento dei camini ➢ facciate di edifici a destinazione particolare come chiese inglobate in costru- zioni posteriori di maggiori dimensioni ➢ elementi strutturali quali archi di scarico, pilastri in mattoni, architravature dei quali è possibile ottenere il posizionamento e le dimensioni ➢ armature di volte lignee intonacate ➢ strutture di solai moderni in cemento o tradizionali con struttura lignea controsoffittata ➢ strutture in cemento armato presenti in facciata ➢ canalizzazione di impianti idrosanitari in funzione ➢ canalizzazioni degli impianti termici collocate nelle pareti o nei pavimenti ➢ reti fognarie anche sottostanti zone lastricate e asfaltate. In riferimento all’entrata in vigore della legge 373 sui risparmi energetici, l’indagine termografica può anche essere finalizzata al controllo, prevenzione e progettazione dell’isolamento termico degli edifici e degli impianti. In particolare si possono indivi- 6 Il geometra ligure La facciata di questo condominio, riscaldata dal sole, mostra all’esame infrarosso la sua stuttura in cemento armato. duare e documentare dispersioni termiche dovute a deficienze di coibentazione in edifici ed apparecchiature ad uso civile o industriale, arrivando a fornire addirittura una quantificazione dell’energia dispersa. Inoltre, nel campo specifico del restauro dei centri storici e del patrimonio architettonico/edilizio, un’utilissima applicazione dell’indagine termografica su pareti affrescate e dipinte è rappresentata dalla possibilità di individuare la tessitura muraria di supporto all’intonaco e di localizzare zone interessate da umidità anche non affiorante, ottenendo informazioni di sicuro interesse diagnostico per la conservazione ed il restauro delle superfici stesse. Va sottolineato comunque che i limiti di questa tecnologia nell’edilizia vengono dalla stessa tecnica adottata ovvero la lettura delle temperature; nel caso esplicito, la verifica dell’eventuale distacco di intonaco da una facciata sarà rilevabile se questa è stata sufficientemente riscaldata dal sole oppure ancora il punto di rottura di una canna fumaria sarà rilevabile solo se il calore perduto nella zona di rottura sarà stato in grado di scaldare anche minimamente la facciata esterna dell’edificio. I risultati di ogni indagine termografica su manufatti edilizi vengono proposti e documentati sotto forma di: ➢ documentazione fotografica delle immagini termografiche ed eventuale registrazione delle stesse su supporto informatico ➢ relazione tecnica contenente le specifiche di esecuzione delle varie fasi dell’esame e interpretazione dei dati ottenuti in relazione alle finalità prefissate ➢ elaborati grafici costituenti quadri riassuntivi di facile lettura relativi ai dati emersi dall’indagine, nei quali vengono posizionati, dimensionati ed evidenziati gli elementi e le eventuali anomalie rinvenute. La tecnologia innovativa presente nell’indagine termografica, ad un costo contenuto ed in tempi brevissimi, permette di localizzare e definire il problema spesso ancor prima che le conseguenze siano tali da richiedere interventi su larga scala. L’affermazione della propria vita, felicità, crescita, liberta è determinata dalla propria capacità di amare. Erich Fromm Corso speciale per la formazione di tutors in valutazioni immobiliari geom. Pier Emilio Copello S i è concluso con l’ultima sessione di Novembre u.s. il “Corso speciale per la formazione di tutors in valutazioni immobiliari”, tenutosi presso la Sede del nostro Collegio sotto il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri. Il Corso è stato progettato, diretto e tenuto dal prof. Marco Simonotti, ordinario di Estimo nella Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo e fellow member del R.I.C.S. (Royal Institution of Chartered Surveyors)”. Nel nostro Paese il principale ostacolo all’evoluzione della metodologia estimativa è costituito dalla scarsa trasparenza del mercato immobiliare e dal carente livello di informazione. Il Corso ha quindi preso in considerazione da un lato l’oggettiva situazione del settore immobiliare italiano, e dall’altro gli avanzamenti della metodologia di stima raggiunti all’estero, proponendo temi teorici e applicativi allineati ai progressi compiuti nel campo delle stime immobiliari. I contenuti delle tre sessioni tenutesi nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre hanno riguardato lo studio del mercato edilizio e immobiliare, i metodi di stima secondo gli standards internazionali (market approach, cost approach e income approach) ed i criteri di misurazione degli immobili (UNI ISO 9836, UNI 10750 ed E.V.S. – European Valutation Standard). Il Corso, articolato in nove giornate “full immersion” suddivise, come detto, in tre sessioni per complessive 54 ore di lezione, ha inteso fornire ai partecipanti le conoscenze economico-estimative per la stima degli immobili (appraising) e per le decisioni di investimento immobiliare (counseling). La preminente finalità del Corso sarà la formazione di Tutors in grado di svolgere, con compiti di conduzione e di sostegno, seminari per Liberi Professionisti interessati alla qualificazione in materia estimativa e per altre iniziative di interesse per la Categoria dei Geometri liberi professionisti. Scopo del Consiglio Nazionale Geometri è quindi 8 Il geometra ligure quello di contribuire a sviluppare l’efficienza del mercato immobiliare sempre più oggetto di interesse anche da parte degli operatori immobiliari internazionali. I 21 Tutors formatisi al Corso speciale avranno il compito di sostenere la formazione a livello locale attraverso la necessaria collaborazione dei Collegi Provinciali : infatti l’attività di valutazione e di consulenza immobiliare è sempre stata una prerogativa della categoria dei Geometri. Anche per tale finalità recentemente è stato sottoscritto dal Consiglio Nazionale Geometri un accordo di collaborazione, ai sensi delle vigenti Direttive Europee, nella formazione e di recipro- co riconoscimento con il “Royal Institution of Chartered Surveyors”. Il breefing di avvio corso ai partecipanti, tenuto dal Prof. Simonotti, è stato presenziato dal Geom. Piero Panunzi, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri con la partecipazione dei Consiglieri Nazionali Geomm. Benito Virgilio e Antonio Benvenuti. N. Cognome Nome Collegio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Alberti Allegri Benvenuti Cabras Cappellini Cecera Copello Di Teresa Frediani Ghirardini Giangrandi Gigliucci Giorgio Lo Savio Manzara Marchetti Mazza Piccinelli Rindinella Russello Tesio Fausto Paola Antonio Antonio Moreno Massimo Pier Emilio Antonio Paolo Sandro Stefano Mario Gaetano Francesco Manrico Fernando Barbara Luciano Francesca Marco Ilario Varese Rieti Pisa Cagliari Trento Perugia Genova Palermo Pisa Mantova La Spezia Matelica Bari Taranto Trieste Pesaro e Urbino Rimini Genova Trapani Genova Torino Informativa Si ricorda a tutti gli iscritti che a far data dal 1° gennaio 2004 i contributo alla Cassa Italiana Geometri, è passato dal 2% al 4% Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell’art. 31, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222) geom. Mauro Mattei C on la pubblicazione del D.P.R. 222/03 viene meno quella personale forzata interpretazione da parte del coordinatore in ordine a quali potessero essere quegli elementi costituenti i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. Contenuti che ciascuno di noi cercava di inserire secondo la propria discrezionalità dettata dall’esperienza. Rinviando alla lettura del Decreto per ogni più ampia e necessaria disamina, ci si vorrebbe qui soffermare su quegli elementi principali che il nuovo dettato impone di inserire nel PSC e su alcuni aspetti di ordine pratico che possono evitarci la redazione di voluminosi Piani “fotocopia” ottenibili dai molteplici programmi dei quali ci siamo dotati. Occorre innanzi tutto precisare che le schede relative alle lavorazioni ed all’organizzazione del cantiere possono essere rielaborate e rese più sintetiche rispetto a quelle comunemente usate in quanto, ad esempio, può essere evitato l’inserimento di tutti quei riferimenti alle diverse leggi vigenti (che in quanto tali è inutile richiamare), alla magnitudo del richio, ecc., mentre risulta utile e necessario indicare in modo chiaro, sintetico e ben comprensibile le prescrizioni da adottarsi. In sostanza questi allegati debbono “invogliare” alle lettura e non essere disarmanti per il loro corposo e spesso dispersivo contenuto. Viene chiaramente specificato dal Decreto che il PSC deve contenere una analisi del sito del cantiere la quale, in pratica, si traduce in una sintetica relazione descrittiva sia dell’opera sia del contesto nella quale viene realizzata, con analisi dei rischi specifici desumibili da un mirato sopralluogo ed identificabili, ad esempio, nella tipologia del piano di campagna, nella presenza di linee elettriche aeree o interrate e/o di illuminazione pubblica, negli aspetti inerenti la viabilità, nella possibile interferenza dovuta alla presenza di altri cantieri, ecc.. Oltre che la sopra indicata relazione è reso obbligatorio allegare una planimetria dell’area di cantiere così da prevedere, in fase di redazione del PSC, l’ubicazione delle varie componenti e degli spazi, facendoci così perdere l’abitudine spesso radicata di lasciare all’impresa ogni decisione in merito. Inoltre è resa obbligatoria, nei confronti del coordinatore, la valutazione dei tempi delle singole lavorazioni e delle loro sovrapposizioni con la redazione di un diagramma (Gantt) o con la più semplice elencazione delle stesse ove siano indicati i relativi periodi di durata con evidenziazione di quanto verrà eseguito in contemporanea (sovrapposizioni). Qualora eventi particolari (maltempo, interruzioni, ecc.) facciano slittare i tempi programmati, è necessario rielaborare lo studio predisponendone uno aggiornato. Pensiero dello scrivente è che risultando di non facile gestione un si fatto elaborato sia bene stilarne uno preliminare in base a proprie valutazioni, da rivedersi congiuntamente all’impresa aggiudicataria dei lavori prima dell’inizio degli stessi (coordinamento in esecuzione) anche perché la capacità e l’organizzazione di quest’ultima può stravolgere quanto da noi ipotizzato. 10 Viene pertanto confermato il principio secondo il quale il coordinatore è il progettista del cantiere e che in tale veste deve dare precise istruzioni agli esecutori, sia dal punto di vista dell’organizzazione sia dal punto di vista della tempistica, confrontandosi sia con il progettista sia con l’impresa, seguendo il principio fondamentale che il dialogo e l’informazione sono elementi fondamentali per ridurre il rischio. In sostanza che è necessario un continuo confronto con l’aggiornamento costante, se necessario, del PSC il quale non costituisce un documento immodificabile ma “vivo” per tutta la durata del cantiere. Gli allegati I e II del D.P.R. elencano chiaramente, ancorché non esaurientemente, gli elementi essenziali da considerarsi ai fini della sicurezza. I più significativi sono quelli di cui al punto 1 dell’allegato I relativi agli apprestamenti, ove sono comprese tutte le opere provvisionali (dai ponteggi … ai ponti su cavalletti e trabatelli … alle baracche e servizi igienici … alle recinzioni di cantiere …). È poi richiamata la cartellonistica, i servizi antincendio ed il già cennato contesto nel quale si opererà con specifico riferimento a particolari insediamenti e/o servizi. Non essendo qui il caso di elencare partitamente quanto indicato si vorrebbe ora porre all’attenzione una problematica pratica che ciascun coordinatore dovrà affrontare nell’esercizio delle sue funzioni e che avrà delle implicazioni Il geometra ligure nei confronti del committente privato (specie in caso di risanamenti di parti condominiali) tali da cambiare le abitudini di quest’ultimo. Tutti gli elementi essenziali indicati all’allegato I punto 1, tutti gli accorgimenti necessari per quanto al punto 2, parte degli approntamenti di cui al punto 3, tutti i mezzi di protezione collettiva di cui al punto 4 e tutti gli accorgimenti particolari da adottarsi in caso si ricada nell’allegato II costituiscono SICUREZZA, sono pertanto da stimarsi come chiarito e prescritto dal Decreto. Ecco che è fatto obbligo al coordinatore, nel redigere o aggiornare il PSC, di stimare i costi della sicurezza (in caso di aggiornamento essi sono assimilabili a varianti dal punto di vista economico) in modo analitico o a corpo, con particolare riferimento a prezzari ufficiali. Qui diviene fondamentale l’esperienza e la capacità del coordinatore nella stima, atteso che i costi della sicurezza vanno indicati analiticamente e vanno riconosciuti all’impresa con riflessi economici nei confronti della committenza. Il coordinatore che in ipotesi dimenticasse di indicare e stimare uno o più approntamenti necessari e/o indispensabili per la messa in sicurezza del cantiere, di una sua parte, o per una determinata lavorazione, può doverla ordinare (o vedersela richiesta dall’impresa) in corso d’opera. Impresa la quale ha il diritto di vedersi rimborsare il relativo costo da riconoscersi come variante. A questo punto si ritiene necessaria una riflessione in funzione di due diverse correnti di pensiero che paiono essersi formate. La prima è quella dovuta ad una stretta e letterale interpretazione del dettato, secondo la quale, in ordine ai DPI, sono da considerarsi costi per la sicurezza quelli necessari durante le lavorazioni interferenti. In altre parole non sono da stimarsi i costi dei DPI individuali forniti dal datore di lavoro ma sono da stimarsi quelli prescritti in caso di particolari sovrapposizioni. Quale esempio pratico si può richiamare quello di un elettricista il quale abitualmente monta gli impianti senza la necessità di otoprotettori. Se questi sta eseguendo il montaggio in prossimità di lavorazioni rumorose (ad es. formazione di crene per l’impianto stesso) l’interferenza tra le lavorazioni impone l’uso degli otoprotettori e conseguentemente è obbligatoriamente necessario stimare il costo di questo particolare DPI. Altro esempio è quello di un operaio che opera sotto il montacarichi; il casco è obbligatorio per detta lavorazione eppertanto va stimato il suo costo. La seconda è più estensiva e ritiene che l’obbligo dell’impresa di fornire i DPI agli operai vada considerata nei costi per la sicurezza eppertanto che la quota parte di questi (ammortamento) vada stimata per ogni lavorazione. Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Qualora un particolare DPI non specificamente fornito in uso sia necessario anche questo andrà valutato. A modesto avviso dello scrivente la seconda corrente di pensiero è da ritenersi più corretta per tre motivi: uno perché l’impresa ha un costo di fornitura della “borsa” contenente i DPI e le va riconosciuta quota parte del costo; due, forse più egoisticamente, è che nel più ci sta il meno. Indicando anche questi costi non si commettono errori che possano far ritenere sottostimato il “valore” della sicurezza; tre perché è senza dubbio più facile imporre all’impresa di far usare i DPI ai propri operai con la semplice ovvia affermazione che questi sono previsti ed economicamente compensati. In altre parole, all’estremo “posso portarti in detrazione dall’importo finale dovutoti ciò che non hai utilizzato”. Si diceva prima che i committenti privati (nel pubblico non sussiste il problema) dovranno cambiare le proprie abitudini e comprendere le imposizioni alle quali il coordinatore li sottoporrà. Esempio classico è che le ponteggiature sono da stimarsi come componenti essenziali della sicurezza e, preso atto della necessità di rifarci a prezzari ufficiali (per la Liguria il prezzario Unioncamere), non sarà più libero arbitrio dell’impresa concorrente indicare il costo dei ponteggi a sua discrezione (quante volte ci siamo trovati di fronte ad offerte che per la stessa opera provvisionale si disco- stavano non poco l’una dall’altra) ma sarà il Coordinatore ad indicarne il costo. Risulta evidente che su di un lavoro del costo ad esempio di 50,00 Euro/mq (rappezzi di intonaco e tinta per la durata di sei mesi), l’incidenza dei ponti divenga di 13,00 Euro/mq, pari a più del 25% dell’intera opera, uguale per tutti i concorrenti e non scontabile. Tale imposizione non sarà certo gradita dalla proprietà ma sarà suo obbligo accettarla. Altra problematica è quella relativa ad una possibile lievitazione dei prezzi per la quale portiamo un altro esempio chiarificatore più di ogni altra disquisizione. In caso di coloriture di interni, un’impresa che ha sempre praticato il costo di 13,00 Euro/mq sarà tentata di proporre lo stesso importo anche se il coordinatore ha indicato che per la lavorazione vi è un’incidenza, poniamo il caso di 1,00 Euro/mq, per l’utilizzo di trabatelli. Ecco che il costo diverrà di 14,00 Euro/mq mentre nella realtà il prezzo di offerta dovrebbe essere di 12,00 Euro (materiale e mano d’opera) più 1,00 Euro per le opere provvisionali. Starà a noi agire da verificatori chiedendo, se del caso, uno sconto che riporti al giusto compenso al fine di evitare anomali ed ingiusti aumenti. Al lato pratico al di la di elencare, come richiesto, i costi della sicurezza nel PSC, lo scrivente si è fatto una convinzione personale su come operare che dovrebbe 11 essere di aiuto sia a noi tecnici, sia alle imprese e sufficientemente comprensibile per i committenti. Ipotizzando di stilare un qualsiasi articolo di un capitolato, sarà bene inserire due distinti prezzi come di seguito: Art. 0,00 … (descrizione) Costo per la lavorazione Costo per la sicurezza della lavorazione (v. PSC) ottenendo così un triplice beneficio: 1. che l’impresa potrà da subito comprendere l’incidenza della sicurezza sulla lavorazione; 2. che a noi sarà più semplice valutare l’oggetto di sconto eventualmente da richiedersi; 3. che a noi sarà più semplice imporre la sicurezza nella specifica lavorazione essendo il suo costo messo in evidenza, con richiamo al PSC per gli approntamenti/ DPI necessari. Con un simile modo di operare si avrà anche la totale dimostrazione della cooperazione richiesta dalla legge tra il progettista (nel caso di specie l’estensore del capitolato) ed il coordinatore il quale può essere soggetto diverso dal primo. A chiusura si ritiene utile proporre un esempio, non esaustivo, di quello che potrà essere il computo estimativo della sicurezza, con le principali voci cui ci si dovrà attenere. 12 Come risulta evidente, il compito del coordinatore della sicurezza è di assoluto rilievo nel cantiere, non solo Il geometra ligure per la sua specificità (imposizione e controllo delle norme di sicurezza) ma anche quale progettista del cantiere stesso e quale stimatore della sicurezza i cui risvolti vengono ad assumere rilevanza economica nell’appalto. Impianti aeraulici Alberto Verardo L a Regione Liguria ha recentemente promulgato la L.R. 2 luglio 2002 numero 24 riguardante la “Disciplina per la costruzione, l’installazione, la manutenzione e la pulizia degli impianti aeraulici”. La Legge è stata anche integrata dal previsto Regolamento di attuazione che è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale numero 8/REG del 16 Aprile 2003 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 14 Maggio 2003. Di seguito si illustrano gli articoli della legge e del regolamento in modo che, ritenendo l’argomento di interesse per le attività professionali dei Geometri, i medesimi possano ricavarne utili informazioni. Legge Regionale 24/2002 Articolo 1 – Individua le finalità fissate dalla Regione Liguria e stabilisce le linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati in armonia con le Linee Guida oggetto dell’accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome del 27 settembre 2001; detta disposizioni finalizzate a garantire la qualità dell’aria negli ambienti di vita e di lavoro; dispone che gli impianti che devono trovare coerenza con la norma sono quelli realizzati con condotte prive di rivestimento interno ed installati in ambienti con volume d’aria superiore ai 1000 metri cubi. Articolo 2 – Prevede la predisposizione e l’adeguamento delle apparecchiature e degli impianti nelle specifiche situazioni di interesse e, laddove possibile, direttamente l’adeguamento delle apparecchiatu- re al fine di renderle idonee alle finalità di legge gli edifici di nuova costruzione o quelli in via di ristrutturazione. Articolo 3 – Stabilisce che la progettazione e l’installazione degli impianti deve essere attestata, per quanto riguarda la conformità dei requisiti igienico sanitari, da un tecnico qualificato che deve altresì procedere al collaudo dell’impianto accertando la sussistenza dei seguenti requisiti: - l’aria immessa nell’ambiente sia priva di agenti patogeni contaminanti - l’aria emessa nell’ambiente non superi il limite della concentrazione fissata nell’accordo precedentemente citato - il particolato depositato nei condotti di aria non superi la concentrazione di 0,1 gr/mq. Articolo 4 – Stabilisce che le manutenzioni ed i controlli agli impianti debbono essere svolti da personale idoneo abilitato; debbono essere effettua- te periodiche ispezioni all’impianto ed alle apparecchiature aero disperdenti; ogni sistema deve essere dotato di libretto di manutenzione e controllo su cui registrare le ispezioni effettuate. Articolo 5 – Fissa i limiti di contaminazione da accertare nella manutenzione individuando i concetti di sistema pulito e sistema contaminato. Articolo 6 – Prevede la formazione professionale del personale addetto all’igiene degli impianti aeraulici realizzata attraverso corsi specifici con rilascio finale di attestato di abilitazione. Articolo 7 – Istituisce un elenco regionale del personale addetto all’igiene degli impianti aeraulici. Articolo 8 – Indica nell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente l’organo deputato alle funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti aeraulici. 14 Articolo 9 – Prevede che la Regioni attui informative divulgative ai cittadini sui rischi derivanti dalla non corretta gestione degli impianti. Articolo 10 – Indica le norme transitorie di adeguamento o di esercizio delle attività in attesa dell’entrata a regime della legge. Regolamento 8/REG/2003 Articolo 1 – Definisce l’ambito di applicazione del Regolamento limitando l’intervento agli impianti aeraulici installati in ambienti con volume d’aria superiore a 1000 metri cubi. Articolo 2 – Fissa le norme tecniche costruttive con riferimento ai requisiti, alle condotte ed alle reti di distribuzione ad esclusione dei casi ove esistono specifiche normative di settore. Articolo 3 – Prevede che la progettazione e l’installazione venga fatta nel rispetto del migliore confort ambientale possibile e che il collaudo dell’impianto sia fatto da personale idoneo e qualificato; introduce altresì le modalità di registrazione dei vari interventi che vengono effettuati. Articolo 4 – Individua le modalità di manutenzione e controllo degli impianti che non devono generare inquinamento acustico ed i soggetti che sono chiamati ad eseguire tali interventi; precisa che il personale qualificato, chiamato a svolgere gli interventi necessari o previsti, deve essere iscritto nell’apposito elenco regionale istituito ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 24/2002; fissa altresì, in modo dettagliato, le procedure prescritte per i vari sistemi di manutenzione degli impianti relativamente a Il geometra ligure - prese d’aria esterna e griglie di espulsione; - unità centrali di trattamento aria; - filtri per l’aria; - umidificatori d’aria; - batterie di scambio termico; ventilatori; - recuperatori di calore; - condotte d’aria e silenziatori; - prese d’aria interne; torri di raffreddamento; - apparecchi terminali. Stabilisce inoltre che ogni impianto deve essere dotato di un libretto di manutenzione adeguatamente custodito sul quale debbono essere annotati tutti gli interventi svolti e verbalizzati nonché la loro tipologia e periodicità; indica i destinatari del verbale. Indica, nei lavoratori impegnati nelle attività di manutenzione e controllo, persone ad alto rischio di esposizione e stabilisce conseguentemente che i medesimi debbono utilizzare opportuni dispositivi di protezione individuale. Articolo 5 – Indica i sistemi di indagine e di analisi da impiegare nella - rilevazione della contaminazione da agenti patogeni ed i punti ove effettuare le rilevazioni - determinazione della configurazione dell’impianto - identificazione dei varchi di accesso all’impianto - individuazione dei componenti da ispezionare e relative modalità di indagine - definizione degli eventuali livelli di contaminazione. Articolo 6 – Prevede l’effettuazione di corsi di formazione a livello operativo e gestionale (per progettazione e direzione lavori e per addetti al controllo) e conseguente rilascio di titoli di abilitazione; fissa per ciascun livello di corso l’obiettivo da conseguire ed i conte- nuti formativi necessari per conseguirlo; individua le figure professionali esentate dalla frequenza ai corsi; definisce la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di rilascio del titolo conseguito. Articolo 7 – Stabilisce che le funzioni di vigilanza e controllo sono di competenza delle Aziende Sanitarie Locali, che le esercitano con proprio personale appositamente formato, con la verifica - della regolare tenuta del libretto di manutenzione - il rispetto della periodicità dei controlli - l’eventuale controllo dei punti di prelievo. Articolo 8 – Riguarda le norme transitorie che fissano in - diciotto mesi dall’entrata in vigore del Regolamento il termine per l’esecuzione della verifica degli impianti e l’adozione del libretto di manutenzione - in sei mesi l’arco di tempo entro cui dovranno essere svolti i corsi per il personale delle Aziende Sanitarie Locali. Allegati – Il Regolamento si completa con gli allegati che riproducono il fac-simile del “Libretto di centrale” di cui dovrà essere dotato ogni impianto che rientra nella casistica prevista e del “Verbale di ispezione”. Ad inizio Ottobre 2003 la Giunta Regionale ha approvato la presentazione in Consiglio di un disegno di legge integrativo alla L.R. 2 luglio 2002 numero 24 che, con un articolo unico, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni previste dal Regolamento di cui all’articolo 10 della legge. A proposito di… Norme… geom. Adriano Rodari I n alcuni articoli precedenti si é parlato delle varie tipologie del degrado dei materiali usati in edilizia, sia riferito ai singoli, come ad esempio i lapidei, sia a quelli compositi, come l’intonaco, analizzando tutte le possibili cause che producono per l’appunto il loro deterioramento. In questo articolo vengono elencate alcune delle definizioni e delle descrizioni tecniche che devono essere adottate, secondo la vigente normativa di riferimento, in relazione al lessico delle descrizioni e delle modificazioni dei materiali oppure dei sistemi costruttivi di un edificio. Agente Entità che provoca un determinato effetto mediante la propria azione. Alterazione Modificazione del materiale che non implica necessariamente un peggioramento delle sue caratteristiche sotto il profilo conservativo. Ambiente antropizzato Ambiente derivante dall’attività dell’uomo. Anomalia Fenomeno inatteso che può essere avvertito a vista e/ o con strumenti e può essere sintomo di un difetto o di un guasto. Attività diagnostica Insieme di attività finaliz- zate alla conoscenza, all’interpretazione ed alla valutazione dello stato, delle condizioni di funzionamento e delle prestazioni di un edificio e delle sue parti. Degradazione Modificazione del materiale che implica un peggioramento delle sue caratteristiche sotto il profilo conservativo. Degrado Deterioramento progressivo dell’integrità fisica e/o prestazionale di un sistema o di un suo elemento tecnico che può essere patologico o naturale. Degrado antropico Deterioramento progressivo dell’integrità fisica e/o prestazionale dei materiali da costruzione a causa dell’interazione con agenti inquinanti in ambiente antropizzato. Degrado naturale Deterioramento progressivo dell’integrità fisica e/o prestazionale di un sistema o di un suo elemento tecnico dovuto a normali processi di invecchiamento del sistema stesso. Degrado patologico Deterioramento progressivo dell’integrità fisica e/o prestazionale di un sistema o di un suo elemento tecnico che si manifesta in tempi e modi inattesi a causa dell’interazione con agenti e/o fenomeni che accelerano i processi di invecchiamento naturale. 16 Diagnosi Giudizio che si esprime sulle condizioni tecniche di un sistema e/o delle sue parti dopo averne considerato ogni aspetto. Comprende: • diagnosi delle alterazioni del sistema tecnologico; • diagnosi delle patologie del sistema tecnologico; • diagnosi dei guasti; • diagnosi delle prestazioni dei sistemi tecnologico e ambientale / spaziale. Diagnosi delle alterazioni Individuazione dell’ubicazione, descrizione ed accertamento delle cause e giudizio dei fenomeni di degrado decadimento naturale che interessano il sistema tecnologico ed i materiali dell’edificio. Diagnosi dei guasti Individuazione dell’ubicazione, descrizione ed accertamento delle cause e giudizio di eventi che comportino Il geometra ligure la cessazione dell’attitudine ad eseguire la funzione richiesta da parte di sistemi, subsistemi, unità o elementi tecnologici. Diagnosi delle patologie Individuazione dell’ubicazione, descrizione ed accertamento delle cause e giudizio dei fenomeni di degrado decadimento naturale che interessano il sistema tecnologico ed i materiali dell’edificio. Diagnosi delle prestazioni Giudizio espresso sull’accertamento della presenza ed identità dei singoli requisiti richiesti nei confronti di specifici subsistemi che interessano il sistema tecnologico ed i materiali dell’edificio. Difetto Inadeguatezza di un elemento, tale da costituire un fattore di disturbo capace di generare un guasto o un degrado con l’azione di un elemento scatenante. Può dipendere da errori di progettazione, esecuzione, d’uso o di manutenzione. Disagio Insufficienti condizioni di comfort o di fruibilità. Anche in edilizia deve essere usata una appropriata terminologia. Durabilità Propensione di un materiale, di un sistema, di un componente o di un edificio a mantenere la propria funzione in un dato periodo. Guasto Tipo di degrado che rende inutilizzabile un sistema, in tutto od in parte: può derivare da una condizione patologica o da fattori connessi con l’invecchiamento naturale. Obsolescenza Perdita di un’efficienza funzionale per l’effetto dell’insorgere di nuove esigenze. Patologia edilizia Disciplina della “ Building scienza ” che studia i fattori di disturbo ed i meccanismi che provocano alterazioni fisiche o prestazionali negli elementi tecnici del sistema edilizio, in tempi ridotti rispetto a quelli previsti dai processi di naturale invecchiamento. Rischio Probabilità del verificarsi di eventi, anche rari, tali da provocare danni più o meno rilevanti. Sintomo Interpretazione di una anomalia come manifestazione di uno stato morboso o di un difetto. Vita utile Periodo nel quale un sistema od un componente mantiene le proprie caratteristiche e/o prestazioni al di sopra di una soglia accettabile. Legislazione dello Stato MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 11 aprile 2003 Programma tetti fotovoltaici 2003 - Nuovi bandi regionali. IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE INQUINAMENTO E RISCHI INDUSTRIALI Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306; Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998 “Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra” con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012; Visto il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE il data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna alla azione “produzione di energia da fonti rinnovabili”; Visto in particolare, che per la tecnologia rinnovabile, il Libro Bianco, stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2008-2012 a una potenza di picco installata di circa 300 MW; Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e, in particolare, gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali di materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili; Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente n. GAB/ DEC/089/2001 del 3 maggio 2001 con il quale vengono assegnate al direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali risorse pari a lire 40.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico per l’anno finanziario 2002; Ritenuto che l’impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica debba continuare e riguardare, da un lato la ricerca e dall’altro, in modo più mirato, la promozione di quei settori di mercato più vicini alla competitività tecnico-economica; Considerato che l’integrazione nelle strutture edilizie di sistemi fotovoltaici viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare i problemi connessi all’occupazione di territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali; Considerato che la valorizzazione delle fonti rinnovabili può avere significativa incidenza sulle prospettive di sviluppo sostenibile del paese in conformità agli obiettivi nazionali ed alle direttive comunitarie in materia di qualità dell’ambiente; Considerato che in conformità alle funzioni ed i compiti conferiti, le Regioni disciplinano gli interventi volti a valorizzare le fonti rinnovabili, assicurando il coordinamento territoriale degli interventi, l’integrazione del fattore energetico nelle politiche settoriali e favorendo il concorso degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati nella definizione ed attuazione delle strategie di intervento; Visti i decreti direttoriali n. 99/2000/SIAR/DEC e n. 106/2001/SIAR/DEC con i quali è stato avviato il Programma “Tetti fotovoltaici” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002 di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano; Visto il decreto direttoriale n. 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001, che apporta nuove risorse finanziarie al programma tetti fotovoltaici con l’impegno di Euro 13.894.268,90 da destinare ai soggetti pubblici e privati selezionati dai bandi pubblici emessi dalle Regioni e Province autonome italiane; Visto l’atto integrativo del 20 febbraio 2001 all’Accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e l’ENEA, con il quale si affida all’ENEA stesso il coordinamento e lo svolgimento delle attività tecniche 18 Il geometra ligure e scientifiche delle necessarie per il buon esito del programma “Tetti fotovoltaici”; Considerato che, ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto, le Regioni e le Province Autonome concorrono al programma con un finanziamento pari al 50% del finanziamento pubblico, il cui restante 50% è a carico del Ministero dell’ambiente; Viste le comunicazioni delle regioni che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire al programma tetti fotovoltaici; Decreta: Art. 1. Programma tetti fotovoltaici - 2003 Il presente decreto impegna e ripartisce, come da tabella allegata, le risorse finanziarie di cui al successivo art. 3, tra le Regioni e le Province autonome che hanno aderito al programma “Tetti fotovoltaici - nuovi bandi regionali”, che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano, con un finanziamento pubblico non superiore al 75% del costo di ogni impianto. Tali risorse si aggiungono a quelle già impegnate dal decreto direttoriale n. 973/2001/Siar e ripartite dal decreto direttoriale 24 luglio 2002 Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002. Art. 2. Validità dei provvedimenti precedenti Sono confermati il decreto direttoriale n. 973/2001/Siar/ Dec del 21 dicembre 2001 e il decreto direttoriale n. 466/2002/Siar/Dec del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, ad eccezione dell’art. 2 del decreto direttoriale n. 466/2002/ SIAR/DEC che viene sostituito dal seguente art. 2: Una prima quota pari al 50% delle risorse disponibili verrà trasferito alle Regioni a seguito della pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali. Nel caso di finanziamento di progetti già ammessi in graduatoria, il trasferimento della prima quota si avrà a seguito della comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio della delibera di assunzione di impegno della quota di finanziamento spettante alla Regione o Provincia Autonoma. Una quota pari al 45% delle risorse, verrà trasferita all’accettazione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, delle delibere di approvazione delle graduatorie degli ammessi a finanziamento, emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome, il restante 5% delle risorse, verrà trasferito sulla base di specifica rendicontazione di spesa che attesti l’avvenuta utilizzazione da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma degli importi già trasferiti”. Art. 3. Soggetti destinatari dei finanziamenti Destinatarie del finanziamento sono le Regioni e Province Autonome che hanno aderito al programma Tetti FV-2002, comunicando al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio la loro disponibilità a coofinanziare al 50%: a) i progetti che saranno presentati da soggetti pubblici o privati, a seguito di nuovi bandi pubblici da emettersi a cura delle stesse Regioni e Province Autonome; b) i progetti ammessi in graduatoria a seguito dei bandi già emanati ma non finanziati per esaurimento dei fondi. Art. 4. Ripartizione del finanziamento pubblico Le risorse finanziarie di cui al successivo art. 5 sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato (Tabella 1). Tali risorse si aggiungono a quelle già ripartite, per l’esercizio finanziario 2001, con decreto direttoriale 24/7/2002, Gazzetta Ufficiale n. 199/2002. Art. 5. Assunzione di impegno Per le finalità di cui al presente decreto, è impegnata la somma di Euro 10.337.445,65 (diecimilioni trecentotrentasettemila quattrocentoquarantacinque/65 euro) a valere sulle risorse del capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4., esercizio di provenienza 2002. Art. 6. Trasferimento delle risorse La prima quota delle risorse, pari al 50% sarà trasferita alle Regioni e Province Autonome a seguito della pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali. Nel caso di finanziamento di Progetti già ammessi in graduatoria, il trasferimento della prima quota si avrà a seguito della comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio della delibera di assunzione di impegno della quota di finanziamento spettante alla Regione o Provincia Autonoma. Una quota pari al 45% delle risorse, verrà trasferita all’accettazione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, delle delibere di approvazione delle graduatorie degli ammessi al finanziamento, emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome. Il restante 5% delle risorse, verrà trasferito sulla base di specifica rendicontazione di spesa che attesti l’avvenuta utilizzazione da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma degli importi già trasferiti. Art. 7. Monitoraggio Ai fini dell’analisi delle prestazioni degli impianti realizzati, i soggetti beneficiari provvederanno a rilevare su base annuale i dati relativi all’energia prodotta e alle ore di funzionamento (specifica tecnica allegata al bando reso esecutivo con decreto direttoriale n. 141B/2001/SIAR/DEC) e a trasmetterli all’ENEA che provvederà alla raccolta ed elaborazione dei dati. Tali attività saranno finanziate a valere sulle risorse dispo- 19 Legislazione dello Stato nibili dall’Accordo di programma Ministero ambiente - ENEA di cui alle premesse. Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per gli adempimenti di rito. Roma, 11 aprile 2003 Il dirigente generale: AGRICOLA Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 369 ALLEGATO 1 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ALLE REGIONI Regioni/Province autonome Ripartizione delle risorse Euro Piemonte .................................................... 783.358,12 Valle d’Aosta .............................................. 21.108,57 Lombardia .............................................. 1.612.405,05 Sardegna .................................................... 300.092,73 Prov. Aut. Bolzano ..................................... 80.202,28 Prov. Aut. Trento ........................................ 81.903,52 Veneto ........................................................ 797.601,64 Friuli Venezia Giulia ................................ 218.056,30 Liguria ....................................................... 305.196,81 Emilia Romagna ....................................... 711.795,87 Toscana ...................................................... 642.689,16 Umbria ....................................................... 147.808,20 Marche ....................................................... 260.212,07 Lazio .......................................................... 935.895,54 Abruzzo ..................................................... 227.412,39 Molise .......................................................... 60.246,20 Campania ................................................ 1.025.092,14 Puglia ......................................................... 734.076,04 Basilicata ................................................... 111.157,43 Calabria ..................................................... 376.917,10 Sicilia ......................................................... 904.218,49 Totale ........ 10.337.445,65 Pubblicato su G. U. n. 223 del 25.09.2003 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 7 agosto 2003, n.4174/316/26. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301. Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia. 1. Premessa. Con la presente circolare questo Ministero intende far conoscere il proprio avviso sulla disposizione di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recepita dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giu- gno 2001, n. 380 (in seguito Testo unico), come modificato ed integrato dall’art. 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 (in seguito Testo unico coordinato), che ha compreso nella ristrutturazione edilizia gli interventi di “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma”, assoggettandoli a denuncia di inizio attività. Ciò al fine di fornire indirizzi per una interpretazione uniforme ed omogenea della norma e per una sua conseguente corretta applicazione, considerata anche la notevole incidenza della stessa sul patrimonio edilizio esistente: è noto, infatti, che gli interventi di recupero e riqualificazione hanno assunto, negli ultimi anni, rilevanza e diffusione crescente e costituiscono componente non secondaria della politica urbanistico-edilizia di molti enti territoriali e che, inoltre, la formazione degli strumenti urbanistici si attiene, sempre più di frequente, a criteri del massimo possibile recupero e riuso del territorio urbanizzato e delle aree edificate esistenti, anche al fine di contenere il ricorso all’edificazione di nuovi ambiti territoriali. Ulteriori motivi sulla necessità di orientare l’applicazione della norma si individuano nell’importanza, da un lato, di fornire criteri guida in modo da agevolare i comportamenti amministrativi dei comuni evitando possibili assunzioni di atti illegittimi; dall’altro, nell’esigenza di assicurare, mediante una certezza interpretativa, tutela ai professionisti in considerazione delle notevoli responsabilità affidate agli stessi su compiti in precedenza assegnati agli uffici pubblici. I professionisti, infatti, sono tenuti ad asseverare la conformità dell’intervento oggetto della Dia agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, ed assumono, inoltre, la qualità di persone esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Conseguentemente l’amministrazione, in caso di dichiarazioni non veritiere, ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. È in ogni caso da evidenziare che l’attestazione circa la consistenza delle volumetrie esistenti avviene, da parte del professionista incaricato, tramite adeguata documentazione grafica e fotografica, con le modalità eventualmente stabilite dal regolamento edilizio comunale. La verifica della legittimità delle preesistenze, nel caso di richiesta di permesso di costruzione, spetta all’amministrazione che, una volta ricevuta la richiesta, provvederà a controllare la sussistenza dei titoli abilitativi originari con relative varianti (permessi di costruzione, concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, denunce di inizio attività, concessioni o autorizzazioni in sanatoria) e dei provvedimenti di disciplina edilizia adottati per eventuali abusi presenti nell’edificio. Qualora si proceda con Dia, utilizzando la facoltà di cui all’art. 22 del Testo unico coordinato, la situazione delle preesistenze, in quanto presupposto legittimante l’operazione di ristrutturazione mediante de- 20 molizione e ricostruzione, deve essere oggetto di ricognizione nella relazione asseverata di cui all’art. 23, comma 1, del Testo unico, sulla base degli elementi forniti dal proprietario ovvero delle ricerche condotte dal professionista. Peraltro, considerata la natura ricognitiva di tale attività, il professionista non assume alcuna responsabilità circa l’effettiva situazione della costruzione con riferimento alla disciplina urbanistico-edilizia pregressa, essendo il contenuto della relazione circoscritto ai risultati della ricerca condotta ed ai dati forniti dal proprietario. Tale incombente potrà in ogni caso assolversi anche mediante richiesta di ogni opportuna informazione e documentazione allo sportello unico per l’edilizia di cui all’art. 5, comma 1, del Testo unico. Si precisa, infine, che i pareri e gli atti di assenso, nel caso di denuncia di inizio attività, devono essere acquisiti direttamente dall’interessato ed allegati alla richiesta. È, comunque, facoltà del richiedente produrre pareri ed atti di assenso anche per il rilascio del permesso di costruire, in quanto lo sportello unico è demandato a provvedere solo qualora tale documentazione non sia stata acquisita dal richiedente. 2. Gli orientamenti giurisprudenziali sull’equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione. Antecedentemente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la giurisprudenza amministrativa si era occupata più volte della questione relativa alla possibilità di far rientrare, nell’ambito della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lettera d), della legge del 5 agosto 1978, n. 457, anche l’intervento di demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato. Si è venuto, pertanto, a formare un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “nel concetto di ristrutturazione edilizia devono annoverarsi anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001, n. 1246; id., 28 marzo 1998, n. 369; id., 14 novembre 1996, n. 1359; id., 9 febbraio 1996, n. 144; id., 23 luglio 1994, n. 807; id., 6 dicembre 1993, n. 1259; id., 3 febbraio 1992, n. 86; id., 3 gennaio 1992, n. 4; id., 4 aprile 1991, n. 430; id., 20 novembre 1990, n. 786; id., 9 luglio 1990, n. 594; id., 30 settembre 1988, n. 946; id., 28 giugno 1988, n. 416; id., 17 ottobre 1987, n. 637; id., 21 dicembre 1984, n. 958). L’equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione veniva dalla giurisprudenza essenzialmente motivata con la considerazione che “il concetto di ristrutturazione è necessariamente legato concettualmente ad una modifica e a una salvezza finale (quantomeno nelle sue caratteristiche fondamentali) dell’esistente (modifica che può essere generale o particolare e, quindi, dar luogo alla realizzazione di un fabbricato in tutto o in parte “nuovo”), ma non anche alla indispensabile conservazione, nella loro Il geometra ligure individualità fisica e specifica (tal quali essi sono e si trovano), dei medesimi elementi costitutivi dell’edificio o di alcuni tra essi (i principali)” (così Cons. Stato, sez. V, n. 946/1988). 3. Il recepimento normativo, con parziali innovazioni, dei principi affermati dalla giurisprudenza. Il Testo unico, recependo il c.d. diritto vivente, costituito dagli orientamenti giurisprudenziali innanzi riportati, all’art. 3 aveva stabilito testualmente: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”. Tale formulazione è stata in seguito oggetto di una modifica ad opera dell’art. 1, comma 1, lettera a), del Testo unico coordinato che ha inteso conformarsi alla sopravvenuta norma della legge n. 443/2001. Conseguentemente, il testo definitivo vede sostituito il riferimento alla “fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali a quello preesistente” con “ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella esistente”. 4. Conseguenze giuridiche derivanti dall’equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione. 4.1. Con riferimento alla disciplina edilizia. In forza del ricordato disposto, la nuova definizione di ristrutturazione edilizia, comprendente anche la demolizione e ricostruzione di edifici con il rispetto della volumetria e sagoma preesistenti, prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, come già stabilito dall’art. 31, ultimo comma, della legge n. 457/1978 e confermato all’art. 3, ultimo comma, del Testo unico. Va osservato, in proposito, che il mancato richiamo nella nuova definizione voluta dal legislatore della n. 443/2001 - al parametro “dei materiali edilizi” non pone alcun particolare problema, mentre, per quanto riguarda “l’area di sedime”, non si ritiene che l’esclusione di tale riferimento possa consentire la ricostruzione dell’edificio in altro sito, ovvero posizionarlo all’interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale. La prima ipotesi è esclusa dal fatto che, comunque, si tratta di un intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui una localizzazione in altro ambito risulterebbe palesemente in contrasto con tale obiettivo; quanto alla seconda ipotesi si ritiene che debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, semprechué rientrino nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il rife- Legislazione dello Stato rimento è nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dell’art. 32 del Testo unico. Resta in ogni caso possibile, nel diverso posizionamento dell’edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi. In ragione delle considerazioni espresse, per gli interventi di demolizione e ricostruzione inclusi nella ristrutturazione non può trovare applicazione quella parte della normativa vigente che detta prescrizioni per quanto riguarda gli indici di edificabilità ed ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo (altezze, distanze, distacchi, inclinate, ecc.) riferibile alle nuove costruzioni. Ciò in quanto il relativo rispetto potrebbe risultare inconciliabile con la demolizione e ricostruzione intesa come operazione da effettuarsi con la sola osservanza della sagoma e della volumetria preesistenti (ed in tale prospettiva, qualora non venga utilizzata per intero la sagoma e la volumetria esistenti, l’intervento non può essere incluso nella categoria della ristrutturazione edilizia). Va però soggiunto che la demolizione e ricostruzione, rientrando per espressa declaratoria legislativa nella ristrutturazione edilizia, dovrà rispettare le prescrizioni ed i limiti dello strumento urbanistico vigente per quanto compatibili con la natura dell’intervento e quindi non in contrasto con la possibilità, esplicitamente prevista dal legislatore, di poter operare la ricostruzione attenendosi al solo rispetto di sagoma e volume. Più specificatamente la demolizione e ricostruzione può comportare aumenti della superficie utile nei limiti consentiti o non preclusi per la ristrutturazione edilizia: in proposito, deve ritenersi insita nella natura di tale intervento la possibilità di aumento della superficie utile con il conseguente incremento del carico urbanistico, stante la fondamentale ratio legislativa di favorire il rinnovo del patrimonio edilizio anche sotto un profilo tecnico-qualitativo che comporta il più delle volte, per la stessa praticabilità dell’intervento, un diverso dimensionamento della superficie utile. In relazione a tale indirizzo, nella revisione delle norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici, dovrà essere attentamente ponderata la possibilità di estendere (o mantenere) anche per la demolizione e ricostruzione i limiti di aumento della superficie utile fissati in via generale per l’intervento di ristrutturazione edilizia, proprio per non vanificare la finalità di incentivare il ricorso alla demolizione e ricostruzione. A tal fine, si precisa che qualora gli strumenti urbanistici generali ed i regolamenti edilizi, nelle more del recepimento delle definizioni di cui all’art. 3 del Testo unico, non considerino esplicitamente la demolizione e ricostruzione all’interno della categoria della ristrutturazione edilizia e quindi non disciplinino le modalità di attuazione di tali interventi, si ritiene ammissibile variare le superfici utili - potendo anche prevedere la modifica delle quote di imposta dei solai - nel solo rispetto di sagoma e volume. In ogni caso, sono da considerare sempre consentiti 21 gli aumenti di superficie dovuti all’adeguamento, in base a specifiche norme di legge, della dotazione di servizi (in relazione all’inserimento di impianti speciali per portatori di handicap, di impianti di sicurezza e simili). Per quanto concerne lo standard relativo al dimensionamento di posti auto pertinenziali, è auspicabile che gli interventi di che trattasi prevedano l’adeguamento al rapporto minimo stabilito all’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, a meno che documentate motivazioni di carattere tecnico (dovute, ad esempio, a problemi di accessibilità o di collegamento con la viabilità ordinaria o di inidonea struttura e consistenza del terreno) ne rendano impraticabile la realizzazione. Peraltro, tale adeguamento deve considerarsi obbligatorio in caso di aumenti di superfici utili e nei limiti di tale incremento. Restano comunque salve e vanno dunque rispettate le eventuali prescrizioni di piano regolatore o dei regolamenti edilizi vigenti di portata generale, valevoli cioé nell’intero territorio comunale o in singole zone urbanistiche, di carattere estetico-architettonico (ad esempio l’uso di alcuni materiali, le indicazioni sul colore per le superfici esterne, ecc.). Ciò all’evidente fine di un armonico inserimento della nuova costruzione nell’ambiente urbano circostante. 4.2. Con riferimento alla disciplina urbanistica attuativa. Qualora l’intervento ricada in ambito nel quale il piano attuativo, ritenuto dallo strumento urbanistico presupposto per l’edificazione, non sia ancora approvato, si applica quanto disposto all’art. 9, comma 2, secondo periodo, del Testo unico. Tuttavia, nei casi in cui le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, in attesa della formazione del piano attuativo, consentano di avviare interventi manutentivi sul patrimonio edilizio esistente e comprendano espressamente, in tale fattispecie, la ristrutturazione edilizia, è possibile procedere alla demolizione e ricostruzione senza gli impegni a favore del comune, di cui al citato art. 9. 4.3. Con riferimento alle costruzioni oggetto di sanatoria. Per quanto attiene alle modalità di attuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione alle costruzioni oggetto di rilascio di concessione in sanatoria (in forma espressa o a seguito di formazione del silenzio assenso), occorre premettere che, ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, la procedura di sanatoria comporta l’equiparazione delle costruzioni abusive a quelle legittime, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni amministrative, estinzione del reato e libera commerciabilità. Ciò stante, i parametri da rispettare, in caso di demolizione e ricostruzione, sono quelli che definiscono l’oggetto stesso del condono e si identificano con gli elementi che han- 22 no costituito riferimento per il computo dell’oblazione: quindi, oltre a volumetria e sagoma, anche destinazione d’uso e superficie, quest’ultima calcolata secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 10 maggio 1977, n. 801 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977). Nel caso di demolizione e ricostruzione di opere eseguite in parziale difformità - per le quali, non potendo procedere alla demolizione per il pregiudizio alla parte eseguita in conformità, è stata applicata una sanzione pari al doppio del costo di produzione - partecipa alla volumetria e sagoma preesistente, in fase di ricostruzione, anche la parte oggetto di applicazione della sanzione. In presenza di abusi non sanati consistenti in aumenti volumetrici, in caso di sussistenza dei presupposti per una sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/ 1985 (ora art. 36 del Testo unico), è necessario conseguire prima il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi della richiamata norma, per poter poi procedere alla demolizione e ricostruzione anche dei precisati aumenti. In difetto, le demolizione e ricostruzione dovrà essere limitata alla sola parte legittima. Va soggiunto peraltro che, in sede di revisione o adeguamento dello strumento urbanistico, possono essere fissati, ove ritenuto necessario, limiti diversificati per le operazioni di demolizione e ricostruzione di immobili condonati, anche per quanto concerne le destinazioni d’uso e le variazioni di superfici utili consentibili, in relazione al grado di contrasto della costruzione condonata con le previsioni dello strumento urbanistico. Quanto sopra vale sia per gli abusi sparsi che per i nuclei edilizi abusivi. Diversamente, qualora le opere condonate siano incluse in varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 47/1985, o comunque siano state oggetto di nuova pianificazione successivamente all’entrata in vigore della legge n. 724/1992, i riferimenti normativi sono quelli contenuti nei piani appositamente predisposti. Roma, 7 agosto 2003 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Pubblicato su G. U. n. 274 del 25.11.2003 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2003 Modifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. (Ordinanza n. 3316). Pubblicato su G. U. n. 236 del 10.10.2003 Il geometra ligure MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 6 ottobre 2003 Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994. IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto l’art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere; Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 per le attività ricettive esistenti; Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/ 48/CE; Decreta: Articolo unico Per le finalità stabilite dall’allegato alla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono approvate, per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994: le misure di sicurezza contenute nell’allegato A, alternative a quelle indicate nell’allegato al decreto 9 aprile 1994 - Titolo II - Parte seconda - Attività esistenti (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994); le disposizioni contenute nell’allegato B, integrative dell’allegato al decreto 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994). Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2003 Il Ministro: PISANU ALLEGATO A MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994 - TITOLO II - PARTE SECONDA ATTIVITÀ ESISTENTI. Legislazione dello Stato 23 18. Ubicazione. In alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, capoverso 1, lettera d), è consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività alberghiera (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessate. 19. Caratteristiche costruttive. 1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, è consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella: Altezza antincendio dell’edificio R/REl (*) R/REI (**) Superiore a 12 m fino a 24 m Superiore a 24 m fino a 54 m Oltre 54 m 45 30 45 60 —— (*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività; (**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (s.o. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. È comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all’istituto della deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l’approvazione di misure alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l’installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate. 2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con riferimento al punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. È consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/ mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. 3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6, capoverso 4, è ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purché il carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/mq e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d’ingresso siano congrue con quelle del vano scala. 20. Misure per l’evacuazione in caso di incendio. 1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con riferimento al punto 7.2, è consentito adottare capacità di deflusso non superiori a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d’incendio esteso all’intera attività tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. È consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiori a 50 alle seguenti condizioni: a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera l’attività; b) adozione di scale protette; c) uscita verso l’esterno direttamente dalla scala protetta. In alternativa al punto c) può essere adottata una delle seguenti condizioni: realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guan- 24 ciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM; realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere. 2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m è consentita l’installazione di una sola scala a condizione che: a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna, oppure b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all’intera attività. 3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, né a spazi comuni per il pubblico, è consentita l’installazione di una sola scala a condizione che: a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1. b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente al fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1; c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività. Per le attività ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6° piano fuori terra è consentita l’installazione di una sola scala a condizione che: a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1 se è garantito l’accostamento dell’autoscala dei vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco; b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 m2, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala; c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco; d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30 con dispositivo di autochiusura; e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d’incendio esteso all’intera attività; f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1. Il geometra ligure 21. Altre disposizioni. 1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 8.2.2.1, capoverso 3, è consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/ 100 della superficie in pianta del locale a condizione che quest’ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d’incendio in grado di arrestare il funzionamento dell’impianto. 2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 11.3.2.3, capoverso 2, è consentita l’alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l’ente distributore dell’energia elettrica garantisca la continuità di erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilità complessiva annua non superiore a 60 ore. ALLEGATO B INTEGRAZIONI ALLE MISURE DI SICUREZZA INDICATE NELL’ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994. Titolo I 2. Campo di applicazione. 1 - Il punto 2, relativamente alle attività esistenti, è così integrato: “Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l’incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell’attività, può essere applicato il Titolo II - Parte II.”. Titolo II - Parte II 2. Ubicazione. 1 - Il punto 18, con riferimento al punto 5.1, è così integrato: “È consentito il mantenimento delle attività in edifici o locali contigui a vani ascensori di cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982).”. 19. Caratteristiche costruttive. 1 - Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera b), è così integrato: “nei predetti ambienti è consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al fuoco in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi. È consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti lignei non classificati, installati anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo del 25% della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti) a condizione che sia installato un impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività e che sia presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle Legislazione dello Stato ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.” 2 - Il punto 19.3, capoverso 1, è così integrato: “È consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 m2 e fino ad 8000 m2 con l’ulteriore condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso al compartimento interessato.”. 20. Misure per l’evacuazione in caso di incendio. 1 - Il punto 20.1, con riferimento al punto 7.1 è così integrato: “Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell’attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l’esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare”. 2 - Il punto 20.2 è così integrato: “Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco”. 3 - Il punto 20.4.1, capoverso 3, è così integrato: “Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione dei corridoi ciechi, a condizione che: tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura”. 4 - Il punto 20.4.1, capoverso 4, è così integrato: “Limitatamente ai corridoi ciechi è consentita una lunghezza massima di 30 metri con l’ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2”. 5 - Il punto 20.4.2, capoverso 2, è così integrato: “È consentito che la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m con l’ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2”. 6 - Il punto 20.4.2, capoverso 4, è così integrato: “È consentito non realizzare le scale di tipo protetto in 25 edifici a quattro piani fuori terra con l’adozione di uno dei seguenti gruppi di misure: a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM; b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere”. 7 - Dopo il punto 20.4.2 è inserito il seguente punto: “20.4.3 - Atrio di ingresso. Nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso, quest’ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni: i materiali installati nell’atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera a) ossia: “di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materiali non combustibili”. In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell’atrio sia prevista una zona bar, è consentita l’installazione di macchina per caffé di tipo elettrico; nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all’uscita sull’esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l’atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito all’ultimo capoverso del punto 20.4.2; nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell’atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all’uscita all’esterno deve essere non superiore a 15 metri e l’atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura. La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell’atrio siano incombustibili e che l’atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d’incendio. 8 - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 8, è così integrato: “ovvero abbia altezza antincendio non superiore a 32 m, a condizione che in tutta l’attività i materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti e materassi siano di classe 1IM di reazione al fuoco”. 26 Il geometra ligure 9 - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 14, è così integrato: “È ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni dell’edificio a condizione che: detto ambiente sia permanentemente presidiato; il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/m2; la superficie sia inferiore a 20 m2; non siano presenti sostanze infiammabili”. 10 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 5, è così integrato: “è consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell’edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi d’esodo i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30”. 11 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 9, è così integrato: “è consentito che l’attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m2 ed il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.”. mento automatico a protezione del locale.”. 3 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 11.3.2, è così integrato: “È consentito per le attività con capienza compresa fra 101 e 200 posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32 m, l’installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto l’intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni: sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in posizione idraulicamente più sfavorevole; l’attività sia accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco; sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di 100 m un’idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi. Qualora l’altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per l’alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco”. 21. Altre disposizioni. 1 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.1, è così integrato: “È consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/m2 e la superficie in pianta non superi i 5 m2”. 2 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.2, è così integrato: “Per locali fino a 100 m2 è consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve comunque superare i 60 kg/ m2, a condizione che l’impianto di rivelazione sia integrato da un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. Tale servizio, per locali superiori a 50 m2, deve avere a disposizione almeno un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze del locale. In alternativa alla presenza del servizio interno di sicurezza deve essere installato un impianto di spegni- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n.340 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. Pubblicato su G. U. n. 239 del 14.10.2003 Pubblicato su G. U. n. 282 del 04.12.2003 Legge 24 novembre 2003, n. 326. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici Pubblicato su S. O. M. 181/L alla G. U. n. 274 del 25.11.2003 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di settembre, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano: 27 Legislazione dello Stato Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano: Pubblicato su G. U. n. 243 del 18.10.2003 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di ottobre 2003, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Pubblicato su G. U. n. 243 del 18.10.2003 Il testo completo dei provvedimenti legislativi qui richiamati è disponibile, per gli iscritti, presso la sede del Collegio. Il giovane pensa all’amore, l’uomo di mezza età pensa al denaro, il vecchio pensa alla morte, il povero a molte cose. Antica sentenza dell’India Legislazione regionale LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2003 n. 26 Città a colori. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati). Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Articolo 1 (Inserimento articolo 10 bis nella l.r. 25/1987) 1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) è aggiunto il seguente: “Articolo 10 bis (Fondo regionale) 1. È istituito un fondo regionale, definito annualmente con legge di bilancio, finalizzato a tutelare i soggetti economicamente più deboli, che non siano proprietari di altro alloggio, a cui sia imposta la manutenzione della facciata dell’immobile in cui risiedono. 2. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento, stabilirà entro sei mesi dall’approvazione della presente legge i criteri di accesso al fondo sulla base del reddito e della certificazione ISEE’’. Articolo 2 (Inserimento di articoli nella l.r. 25/1987) 1. Dopo l’articolo 18 bis della l.r. 25/1987 sono aggiunti i seguenti: “Articolo 18 ter (Decoro degli edifici e degli spazi pubblici) 1. La Regione considera un valore fondamentale per la comunità il decoro e la pulizia degli spazi pubblici e degli edifici. 2. Le parti degli edifici e di altri manufatti edilizi visibili dagli spazi pubblici sono considerate a tutti gli effetti beni di preminente interesse. Articolo 18 quater (Obblighi per i proprietari degli immobili) 1. I proprietari di edifici o di altri manufatti edilizi prospicienti spazi pubblici curano la corretta e continuativa manutenzione dei prospetti. Articolo 18 quinquies (Progetto colore) 1. Al fine di disciplinare le modalità degli interventi di recupero dei prospetti, i Comuni possono dotarsi di un “progetto colore’’ i cui elaborati sono definiti da specifico regolamento attuativo da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge da parte della Giunta regionale. 2. Tale progetto può costituire parte integrante della disciplina paesistica di livello puntuale in sede di formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), ovvero costituire elemento progettuale di uno Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.), Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) o progetto di recupero ad essi assimilabili, ovvero essere approvato dal Comune con apposita deliberazione che, una volta divenuta esecutiva, è depositata a libera visione del pubblico. Articolo 18 sexies (Contributi per progetti ed interventi) 1. La Regione prevede contributi a favore dei Comuni per la redazione del “progetto colore’’ di cui all’articolo18 quinquies, promuovendone la redazione con le Università, i Comuni ed altri soggetti anche mediante la stipula di convenzioni con le quali può essere prevista l’organizzazione di appositi corsi informativi. 2. La Regione agevola quanto previsto all’articolo 18 quater mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati che, nell’ambito di piani urbanistici approvati contenenti il “progetto colore’’, provvedano al rifacimento delle facciate degli edifici e del fronte degli altri manufatti edilizi prospicienti gli spazi pubblici. 3. I Comuni possono ingiungere, con ordinanza sindacale, al proprietario o ai proprietari degli immobili, la realizzazione degli interventi di rifacimento dei prospetti qualora questo sia espressamente previsto dal “progetto colore’’ inserito in un S.U.A., P.U.O. o pro- 29 Legislazione regionale getto di recupero ad essi assimilabili, di cui all’articolo 18 quinquies, laddove venga dichiarata la pubblica utilità in relazione a situazioni di degrado. 4. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti per dare attuazione a quanto previsto nei commi 1 e 2.’’. Articolo 3 (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 25/1987) 1. L’articolo 19 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 è sostituito dal seguente: “Articolo 19 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’Area VII - Edilizia - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alle seguenti Unità Previsionali di Base: U.P.B. 7.107 “Edilizia pubblica e sociale’’ U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati’’ U.P.B. 7.206 “Edilizia residenziale a favore di privati - contributi in annualità’’ U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale’’. 2. Al finanziamento della presente legge si provvede con legge di bilancio.’’. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 27 ottobre 2003 IL PRESIDENTE Sandro Biasotti Informativa Novità introdotte dalla riforma Biagi in materia di sicurezza nei cantieri Si rende noto che con il D. Lgs. 276 del 2003 (cosiddetta “riforma Biagi”) entrata in vigore il 24 ottobre u.s. e’ obbligatorio, ai sensi dell’art. 3 comma 8 del D. Lgs. 494/96, consegnare al comune, prima dell’inizio dei lavori o alla presentazione della D.I.A., unitamente al nominativo dell’impresa esecutrice, i seguenti documenti: 1. una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, e il contratto collettivo applicativo ai lavoratori dipendenti; 2. certificato di regolarita’ contributiva (inps, inail, cassa edile). Giurisprudenza Condominio Luglio 2003 Tecnica Legale Aprile 2003 I. CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 19 dicembre 2002, n. 18091 - SPADONE Presidente - CIOFFI Relatore - RUSSO P.M. (parz. conf.). - Sartania Costr. S.r.l. (avv. Morelli) - Ferri (avv. D’Aloe). CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 19 giugno 2002, n. 8913 DUVA Presidente - SEGRETO Relatore - PALMIERI P. M. (conf.). - Meza Bartrina (avv. Pietrosanti) - Simona II S.r.l. Cassa con rinvio Trib. Roma, 16 giugno 1999. Comunione e condominio - Azioni giudiziarie - Parti comuni - Legittimazione del singolo condomino Litisconsorzio necessario - Esclusione (C. c. art. 1117; C. p. c. art. 102). Comunione e condominio -Parti comuni - Sottotetto - Suolo su cui sorge l’edificio - Presunzione di comunione (C. c. art. 1117). Ciascun condomino, poiché il suo diritto investe la cosa comune nella sua interezza (sia pure con il limite dei concorrenti diritti degli altri condomini), può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune non occorrendo alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri; sussiste, invece, litisconsorzio necessario tra tutti i condomini se il convenuto, non limitandosi a contestare la fondatezza dell’azione proposta nei suoi confronti da taluni condomini attori in rivendica del diritto di comproprietà chiede in via riconvenzionale l’accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene, o eccepisce comunque tale suo diritto. La presunzione di comunione stabilita dall’art. 1117 c. c. in tema di parti comuni dell’edificio riguarda sia il suolo su cui sorge l’edificio sia il sottotetto, pur non essendo quest’ultimo menzionato in detto articolo; si deve però intendere per suolo su cui sorge l’edificio quella porzione di terreno su cui poggia l’intero edificio ed, immediatamente, la parte infima di esso, essendo perciò comune l’area dove sono infisse le fondazioni e la superficie sulla quale poggia il pavimento del pianterreno ma non anche quest’ultimo; quanto poi al sottotetto, se la sua natura non risulta dai titoli, può ritenersi comune se, in virtù delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti in concreto la sua oggettiva desti nazione all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, anche in via soltanto potenziale. Locazione di cose - Locazione transitoria - Restituzione della cosa locata - Danni per ritardata riconsegna - Obbligo di pagamento d’importo pari al canone legale applicabile - Configurabilità - Diritto del conduttore di ripetere le somme corrisposte oltre il dovuto Riferimento di dette somme al periodo successivo a quello fissato per il rilascio - Ininfluenza - Prova del maggior danno - Onere del locatore - Fattispecie (C. c. art 1591; L. 27 luglio 1978, n 392, artt. 12, 26, 79). Il conduttore, che permanga nel godimento dell’immobile anche dopo la data stabilita per il rilascio, è tenuto a dare al locatore il canone legale fino alla riconsegna. Ne consegue che egli ha diritto di ripetere, nei confronti del locatore, quella parte del corrispettivo che superi la misura stabilita dalla legge sul cosiddetto equo canone, anche se tale corrispettivo si riferisca al periodo successivo alla data stabilita per il rilascio, salva la facoltà del locatore di dimostrare, soggiacendo ai principi generali in tema di prova, di aver subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dal canone legale (Fattispecie concernente locazione per esigenze abitative transitorie determinate da motivi di lavoro). II. CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 23 maggio 2002, n. 7546 - DUVA Presidente - SEGRETO Relatore - PALMIERI P. M. (conf.). - Orsini F. - Orsini G. - Brizzolari (avv.ti Pace, Di Salvo) - Longoni. Cassa con rinvio Trib. Monza 2 febbraio 1998. Locazione di cose - Immobili ad uso abitativo - Restituzione della cosa locata - Ritardata riconsegna Risarcimento del maggior danno - Prova - Necessità (C. c art. 1591). Locazione di cose - Legge n. 392/1978 - Risarcimento del maggior danno - Rito del lavoro - Domanda nuo- Giurisprudenza va - Ampliamento dell’indagine - Inammissibilità (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 46; C. c. art. 1591; C. p. c. art. 447 bis). Locazione di cose - Legge n. 392/1978 - Controversia relativa alla determinazione del canone - Rito del lavoro - Domanda - Ampliamento quantitativo Ammissibilità - Fattispecie (C. p. c. artt. 414, 420, 447 bis; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 46). Locazione di cose - Legge n. 392/1978 - Aumento ed aggiornamento canone - Richiesta del locatore - Necessità - Forma - Raccomandata - Atti equipollenti Ammissibilità - Condizioni (L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 23, 24). In relazione al “maggior danno”, grava sul locatore l’onere della prova specifica di un’effettiva lesione del patrimonio consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente od in altre analoghe situazioni pregiudizievoli. Deve ritenersi nuova la domanda introdotta solo nel corso di giudizio di primo grado dagli attori, diretta ad ottenere la condanna della convenuta, ai sensi dell’art. 1591 c. c, al risarcimento dei maggiori danni, rispetto ai canoni dovuti, per la mancata restituzione dell’immobile alla scadenza del contratto. La domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, si risolve, in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo alla entità del bene da attribuire e determina, quindi, solo una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 420 e 414 c. p. In tema di contratto di locazione, le richieste di aumento o di aggiornamento del canone possono essere avanzate dal locatore, oltre che mediante lettera raccomandata anche con atti ad essa equipollenti, purché sia risettata la forma scritta e sia manifestata chiaramente la volontà del locatore di richiederli (Nella specie la Suprema Corte, enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio la decisione del giudice del merito perché accertasse se gli estratti conto periodici inoltrati da parte attrice alla controparte, potevano integrare atti equipollenti delle richieste di aumento od aggiornamento nella forma di cui agli artt. 23 e 24 della legge n. 392/1978). Luglio 2003 CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 20 luglio 2002, n. 10560NICASTRO Presidente - DURANTE Relatore - SCHIRÒ P M (conf.).- Colonetti ed altri (avv.ti Cecchi, Ronzoni) Colonetti (avv.ti Romanelli, Iorio). Locazione di cose - Rilascio immobile uso abitativo Ritardata consegna - Criteri di determinazione del canone (C. c. artt. 1224, 2° comma, e 1591; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 24). Locazione di cose-Ritardata consegna-Mora. 31 In regime di equo canone in caso di ritardata restituzione dell’immobile il canone dovuto dal conduttore inadempiente deve essere rapportato a quello fissato dalla legge tenendo quindi conto degli adeguamenti annuali Istat anche se il locatore non ne abbia fatto richiesta secondo le modalità previste dall’art. 24 della legge n. 392/1978. Il conduttore nel caso in cui non restituisca l’immobile locato deve essere considerato in mora ai sensi dell’art. 1591 c. c. sin dal giorno della scadenza legale o convenzionale del contratto. Aprile 2003 CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 12 settembre 2002, n. 13310 - PONTORIERI Presidente - ELEFANTE Relatore - FEDELI P M. (conf.). - Bonaventura ed altri (avv. Ciavarella) - De Lallo ed altri (avv. Mazza Ricci). Successione legittima e testamentaria - Interpretazione del testamento - Lascito a favore del coniuge di usufrutto generale - Istituzione di erede - Non configurabilità del legato in sostituzione di legittima - Invalidità delle disposizioni testamentarie contrastanti con le norme della successione legittima - Non sussistenza - Lesione della quota di legittima -Non sussistenza (C. c. artt. 536, 540, 565, 588). In tema di successione testamentaria, il principio dell’intangibilità della quota di legittima va inteso in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con qualsiasi tipo di bene compreso nell’asse ereditario. (La Corte ha enunciato il principio in una fattispecie nella quale il valore dell’usufrutto generale era tale da soddisfare le ragioni dei legittimari). Urbanistica Maggio 2003 CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI unite, 1 luglio 2002, n. 9555 - BALDASSARRE Presidente - NAPOLETANO Estensore IANNELLI P M. (conf.). - Soc. Immobiltiberio (avv. Ciccotti) - Boldrini e altra (avv. Ghia). Conferma App. Bologna, 18 aprile 2000 e rimette gli atti alle Sezioni semplici. Edilizia e urbanistica - Distanze nelle costruzioni Norma integrativa del codice civile - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza (C. c. artt. 872, 873; D. M. 2 aprile 1968, n. 1444, limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 L. 6 agosto 1967, n. 765). Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie tra proprietari di fabbricati vicini aventi ad oggetto questioni relative all’osservanza di norme che prescrivono distanze minime tra le costruzioni, in quanto integrative del codice civile. 32 Il geometra ligure Aprile 2003 CONSIGLIO DI STATO, V SEZIONE, 2 ottobre 2002, n. 5165 - VARRONE Presidente – D’OTTAVI Estensore - Iannotta (avv. Iannuccilli) - Comune di S. Maria Capua Vetere (avv. Basile) e Aulicino ed altri (n. c.). Giustizia amministrativa - Poteri del giudice - Questioni incidentali riguardanti diritti soggettivi - Limiti. Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Sufficienza di un titolo formalmente abilitante al rilascio. La possibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi su questioni di diritto incidenter tantum non è illimitata, esulando dalla sua competenza l’esame delle situazioni di diritto soggettivo che non implichino una semplice indagine incidentale sui presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato, ma rendano necessaria una pronuncia giurisdizionale definitiva. La pubblica amministrazione, nel rilasciare la concessione edilizia, non è tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà del richiedente, essendo sufficiente un titolo che formalmente abiliti al rilascio dell’autorizzazione, fatti salvi i diritti dei terzi. CONSIGLIO DI STATO, VI SEZIONE, 12 dicembre 2002, n. 6785 - RUOPPOLO Presidente - CAFINI Estensore - Ministero per i Beni e le attività culturali (Avv. Gen. Stato) Amendola (avv. Serra) e nei confronti di Comune di Amalfi (n.c.). Bellezze naturali (Tutela delle) - Interventi edilizi Nulla osta paesaggistico - Ministero per i Beni culturali e ambientali - Potere di annullamento - Vizi di legittimità - Eccesso di potere - Estensione (L. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, 9° comma; L. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1). L’annullamento ministeriale di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta, contemplato dall’art. 82 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, potendo riguardare tutti i vizi di legittimità, comprese le singole ipotesi riconducibili all’eccesso di potere, ben può essere pronunciato per difetto di motivazione, in quanto in sede di autorizzazione regionale o di organo delegato dalla regione, a norma dell’art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497, anche l’atto positivo di assentimento richiede un’adeguata motivazione sulla compatibilità effettiva dell’opera con gli specifici valori paesistici dei luoghi. Aprile 2003 CONSIGLIO DI STATO, VI SEZIONE, 20 gennaio 2003, n. 204 - RUOPPOLO Presidente - MILLEMAGGI COGLIANI Estensore - Ministero per i beni culturali e ambientali di Sassari e Nuoro (avv. Stato: Fiengo) - I.T.A.L.M.A.R. S.r.l. (avv.ti Guarino, Alpeggiani, Castelli, Congiu). Conferma T.A.R. Sardegna, 18 gennaio 2002, n. 11. Bellezze naturali (Tutela delle) - Interventi edilizi Nulla osta paesaggistico - Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Potere di annullamento dell’autorizzazione regionale per carenza di motivazione - Sussistenza (L. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3). Bellezze naturali (Tutela delle) - Annullamento statale del nulla osta regionale - Interesse pretensivo dell’amministrato – Lesione - Risarcimento del danno – Configurabilità - Responsabilità extracontrattuale della P. A.- Esclusione. Nel caso di autorizzazione di interventi edilizi in zone paesisticamente protette, è necessario che l’atto autorizzativo regionale sia congruamente motivato, con l’indicazione dell’iter logico seguito, in ordine alle ragioni di compatibilità effettive che - in riferimento agli specifici valori paesistici dei luoghi – possano, ove sussistenti, consentire i progettati lavori. La posizione soggettiva dell’amministrato, rispetto all’annullamento statale del nulla-osta regionale, si qualifica in termini di pretesa al buon esito del procedimento, con consequenziale diritto al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e per inadempimento delle obbligazioni da parte della P.A. nel caso di illegittimità dell’atto amministrativo. Marzo 2003 CONSIGLIO DI STATO, V SEZIONE, 30 gennaio 2003, n. 469 QUARANTA Presidente - FARINA Relatore. - Progetto Grande Bicocca Multisala s.r.l. (avv.ti Sala, Belvedere, Fumagalli, Decio e Ferrari) - Anteo s.r.l. ed altri (avv.ti Tanzarella, Vaiano). Edilizia e urbanistica-Concessione edilizia - Impugnativa -Proprietario e soggetti che si trovano in stabile collegamento con la zona - Sussiste. Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia – Impugnativa -Titolare di interesse commerciale non insediato nella zona - Legittimazione ad impugnare Non sussiste. L’art. 31, 9° comma della L. 17 agosto 1942 n. 1150 (nel testo di cui all’art. 10, 9° comma della L. 6 agosto 1967 n. 765) non ha introdotto un’actio popularis che legittima qualsiasi cittadino ad impugnare il provvedimento che consente la costruzione di un opera, ma ha riconosciuto una posizione qualificata e differenziata in capo al proprietario di un immobile sito nella zona in cui la costruzione è permessa ed a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa. È carente di legittimazione attiva il soggetto che si oppone ad un permesso di costruire adducendo la lesione di un interesse tipicamente commerciale che deriverebbe dalla realizzazione dell’opera, quando il titolare dell’interesse commerciale non sia insediato nella zona. Le note giurisprudenziali sopra riportate sono state tratte dalla rivista “Giurisprudenza Italiana” edita dalla UTET. Informativa Assemblea per bilancio preventivo 2004 geom. Filippo Finoccchiaro A ll’Assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo 2004, tenutasi, in seconda convocazione, presso la sede del Collegio il giorno 16 dicembre 2003, alle ore 17, erano presenti, oltre una cinquantina di iscritti, tutti i Consiglieri, il Presidente, Geom. Luciano PICCINELLI, il Segretario, Geom. Filippo FINOCCHIARO, e il Tesoriere, Geom. Eugenio GORI SAVELLINI. 1) Il Presidente, dopo un momento di raccoglimento in ricordo dei Colleghi che sono mancati, ha relazionato sui seguenti argomenti: un doveroso senso di gratitudine e ringraziamenti verso i Consiglieri e il Personale della Segreteria; il reiterato riferimento all’organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione continua che offrono opportunità d’incontro ed approfondimento; le riunioni zonali nei diversi ambiti individuati dal Collegio da alcuni anni; la riforma Vietti (allo stato già superata) e le conseguenti comunicazioni della Cassa Italiana Geometri e del Consiglio Nazionale Geometri; il forte sviluppo del sito internet del Collegio (l’approvazione di un banner IPSOA con la promozione di un testo in materia di condono edilizio); l’informazione a mezzo stampa, l’inserimento di normative e aggiornamenti vari, la costituzione di una “mailing-list” per ovviare all’invio postale di corrispondenza e circolari; il potenziamento degli uffici; l’interessamento in materia di T.U. dell’Edilizia, T.U. Espropri, Legge del Condono Edilizio; l’organizzazione del prestigioso corso Tutors in materia estimativa a livello nazionale (sotto la direzione del Prof. Simonotti di Catania e con la partecipazione di n°21 corsisti, futuri docenti); l’interessamento del Geom. Pier Emilio COPELLO perle iniziative connesse all’Associazione “Geoval – Esperti”; l’attività di studio e proposizione di modifiche normative in seno alla Consulta dell’Edilizia; l’incontro sul Condono Edilizio per lo studio e la proposizione di modifiche normative oggetto di futura normativa regionale, che ha comportato difficoltà interpretative per quanto attiene la possibilità di legittimazione degli abusi delle tipologie 1-2-3 (qualora si tratti di opere conformi), per quanto riguarda il concetto di volumi non residenziali e di manufatti pertinenziali; la formulazione di richiesta alla Regione Liguria di una normativa derogatoria per gli abusi edilizi effettuati ante 1967; l’incontro di aggiornamento sui Piani di Bacino, con il Dott. RAMELLA (Presidente dell’Ordine dei Geologi); lo studio e l’attuazione di convenzioni con gli enti per l’acquisizione di incarichi professionali in favore degli iscritti: - tre convenzioni con l’area 06 della Provincia di Genova, di cui due definite ed una in corso; - una convenzione con il Centro Storico del Comune di Genova per i rilievi del “Ghetto”, in corso di definizione; 34 Il Presidente, Geom. Luciano Piccinelli, relaziona agli iscritti presenti in sala. Il geometra ligure - una convenzione con l’Ufficio Tributi del Comune di Genova per l’accatastamento di stabilimenti balneari su area demaniale, in corso di definizione; la prospettiva di un corso sul coordinamento della sicurezza complementare alle 120 ore (per aggiornamento sulle normative successive al D.Lgs.494/96); l’organizzazione di corsi sulle consulenze tecniche d’ufficio, sulla statica, sul cemento armato e sull’assetto del verde; le competenze della Regione in materia di professioni e di urbanistica; l’incontro pre-natalizio, stabilito per il giorno 22 p.v. con la Redazione de “Il Geometra Ligure” e la “Commissione di Taratura parcelle” e con i neo-abilitati del recente Esame di Stato (da cui sono risultati ammessi circa il 65%- 70% dei candidati); i rapporti ed il miglioramento delle procedure con la ASL-3; la richiesta di rilascio di pre-pareri circa la “conformità edilizia” da parte del Comune di Genova. Dopo ampia relazione circa i criteri che hanno mosso il Consiglio Direttivo nella proposizione del bilancio preventivo per l’anno 2004, sottoposto tale bilancio previsionale a votazione, viene approvato all’unanimità dei presenti. Il Tesoriere prende la parola per quanto attiene l’esame del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario dell’anno 2004: in tema di formazione - l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo di un regolamento per l’organizza- Il Presidente aggiunge: che si è provveduto al riordino ed alla catalogazione dei testi della biblioteca del Collegio, il cui elenco è riscontrabile sul sito, formulando altresì un regolamento per la consultazione e l’eventuale affitto degli stessi da parte degli iscritti; il Collegio nell’ambito di una politica di maggior incentivazione delle attività in favore della Categoria, ha intrapreso un più stretto controllo delle situazioni di morosità da parte degli iscritti, provvedendo a sospenderne una ventina, dopo il relativo iter procedurale disciplinare. Il Segretario illustra alcuni altri aspetti organizzativi, quali: Informativa zione e la gestione di corsi di aggiornamento professionale; - l’attivazione di corsi in materia di: progetto colore, coordinamento della sicurezza, lingua inglese, corso per praticanti preparatorio all’esame di Stato; in tema di istruzione - la riforma dei cicli scolastici, la cui parziale attuazione (a livello di sole scuola materna ed elementare) non ha risolto le problematiche della scuola secondaria (licei) e le successive prospettive di studio universitario; - la complessa organizzazione e gestione del corso IFTS per il “tecnico della gestione edilizia del territorio” (in atto presso l’ITG di La Spezia) che ha comportato il riconoscimento di un congruo contributo da parte della Cassa Italiana Geometri e richiede l’apporto dei geometri quali docenti e tutor di stages territoriali; - i progetti di Laurea di primo livello (classi IV, VII e VIII) con le Facoltà d’Ingegneria ed Architettura e con la Scuola Edile Genovese; in tema di cultura - l’organizzazione di un concorso fotografico aperto a tutti i geometri dei Collegi italiani; - una ambiziosa mostra di quadri d’autore, che richiede un forte finanziamento per gli elevati costi d’attuazione; - altre iniziative locali tutte incentrate su Genova 2004 – Capitale della Cultura; in tema di spettacolo l’ottenimento di sconti convenzionali per gli iscritti con il “Teatro della Tosse” e “Cinemagenovacentro”. Il Consigliere Geom. Pier Emilio Copello relaziona su: L’attività di “GEOVAL – Esperti”, di cui è Consigliere, le relative informative sul sito e le esigenze del mercato immobiliare; la partecipazione a “TEGOVA” che raccoglie tutte le Associazioni in materia estimatoria dei Partecipanti alla Comunità Europea (l’Italia ha aderito con GEOVAL che conta 1300 35 iscritti geometri e ISIR che conta 180 ingegneri); la costituzione della “banca dati immobiliari” e l’organizzazione di corsi per lo studio della metodologia nelle stime. Il Consigliere Geom. Giovanni Carlini relaziona su: la qualità dell’architettura e la concorrenzialità tra i diversi professionisti tecnici; l’iscrizione al Collegio di dipendenti di Enti Pubblici (così come avviene per architetti ed ingegneri); i rapporti con la ASL-3 come procedure, informazione delle deroghe (modulo di domanda e relazione) per ridurre i tempi tecnici della disamina burocratica da parte dell’ASL stessa. Il Consigliere Geom. Daniele Torri informa su: la prossima introduzione del “PREGEO8” (29.12.2003), con l’affiancamento della precedente versione “PREGEO-7.52”, per altri cinque mesi, l’inserimento dell’altimetria, l’introduzione dell’uso di GPS e l’utilizzo di un raster (la VAX sarà denominata EDM); i prossimi corsi che il Collegio organizzerà su PREGEO e DOC.FA. Il Geom. Arnoldo Juvara relaziona su: il contributo integrativo C.I.G. che sarà incrementato dal 2% al 4% a partire dal 01.01.2004, con prevedibili iniziali difficoltà; la riduzione della pensione di vecchiaia dal 2% al 1,75%; la non esposizione all’esborso di more ed interessi per le vedove dei Colleghi deceduti in situazione di sofferenza economica; la portata della delibera del Comitato dei Delegati Cassa che ne blocca il numero a 150 elementi, anziché 175/180 previsti con le norme previgenti. Il Geom. Filippo Vircillo relaziona su: la partecipazione al corso per conciliatori a cui ha partecipato a Bologna, con il geom. A. Ombrina, e l’idea di istituire uno Sportello di Conciliazione presso il Collegio Geometri di Genova; tale idea prevede un corso nazionale per conciliatori nell’anno 2004. Informativa Le mie esperienze sugli esami di abilitazione geom. Andrea Fasce Per il secondo anno consecutivo, ho svolto il servizio di Commissario d’Esame di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra e grazie all’esperienza maturata in tale sede, sento la necessità di dover rendere partecipi i Colleghi, se vorranno dedicarsi alla lettura di queste mie opinioni, sull’importanza che assumono le diverse componenti dell’evento che i nostri praticanti si accingono ogni anno ad affrontare. Prima di entrare nel merito dei trascorsi in sede d’esame, ritengo doveroso segnalare come in alcuni casi si comprenda l’effettivo “lavoro di forgiatura” della figura professionale che ogni Collega, nel rapido decorso dei due anni di praticantato, tenta di imporre, a volte con successo, al proprio praticante. Per contro, si verificano ulteriori circostanze, a dir poco, sconcertanti, nelle quali emergono lacune, a volte causate anche dalla scarsa applicazione nei trascorsi scolastici del candidato, ma che, fortunatamente, risultano decisamente limitate rispetto alle prime. Trascurando, tuttavia, tali realtà, che ben conosciamo e che certa- Le prove orali. mente, come antenati, abbiamo tramandato in entrambe le circostanze, l’argomentazione di questi miei pareri, è rivolta alle casuali componenti che fanno parte della “sorte” a cui si è esposti sottoponendosi all’esame di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra. Partendo dall’inconsapevolezza, dell’esaminando, di quali materie dovrà affrontare nella seconda prova scritta, passando attraverso i contenuti nella stessa - che annualmente, vengono elaborati a livello scolastico e che provocano ai candidati, una vera e propria psicosi sulle scarse possibilità di superamentodell’ostacolo - per terminare con la consapevolezza che, in genere, le risoluzioni da adoperare poco hanno a che condividere con le realtà, proprie dell’attività professionale. In particolare, la materia dell’estimo, per la quale i testi d’esame, comportano la risoluzione di tematiche che raramente incontriamo durante lo svolgimento del nostro lavoro o che, quantomeno, affrontiamo, rilassatamente, in studio utilizzando specifici testi tecnici a sussidio del quesito incontrato; per non parlare dei contenuti di quelli topografici, strettamente rivolti all’applicazione di formule ed allo sviluppo di calcoli di origine prevalentemente scolastica e di infrequente applicazione pratica. Tutto sommato, mi è parso che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nello sviluppo dei testi d’esame, non sia propriamente calato nelle concretezze delle attività professionali svolte dal Geometra pertanto, ancorché il mio trascorso di iscrizione all’Albo Professionale sia di modesta entità, ritengo che durante lo svolgimento del periodo di 37 praticantato - oltre all’essere già trascorso il minimo di un triennio dall’abbandono dell’attività scolastica - le realtà professionali, che facciamo conoscere ai nostri collaboratori, si discostino eccessivamente rispetto ai contenuti delle prove scritte d’esame. Il risultato è che l’ottenimento dell’Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione, diventa un vero e proprio scoglio, a volte, insormontabile perché, è inutile nasconderlo, le tematiche scolastiche attualmente in uso, dovrebbero assumere carattere secondario nei contenuti dell’esame stesso. Per di più, trovandomi a contatto diretto con i candidati, mi sono accorto che, col trascorrere del tempo unitamente all’avvento delle nuove tecnologie, all’evolversi delle normative e delle legislazioni sempre più fitte, l’attività professionale tende a creare delle vere e proprie specializzazioni solamente in alcuni campi, oscurando, inevitabilmente, la cultura poliedrica propria del nostro antico mestiere. Se sono riuscito a farmi leggere sino a questo rigo, credo di aver ottenuto il vostro interesse e quindi è giunto il momento di poter esprimere il mio scopo che, con molta modestia ma tanta fiducia, vorrebbe poter ottenere una rivisitazione dei contenuti relativi alla seconda materia scritta, lasciando inalterati i concetti della prima prova, che se superata dai candidati, reputo, contenga una sufficiente porzione dei requisiti minimi indispensabili per svolgere l’attività del Professionista Geometra. Comprendo che questa “piccola riforma”, comporterebbe il coinvolgimento del Consiglio Nazionale dei Geometri costituendo un ulteriore aggravio delle già numerose attività che lo stesso svolge a tutela della nostra Categoria, anche con ottimi risultati, ma considero doveroso porre in evidenza le esperienze maturate La commissione al lavoro. non lasciandole passare inosservate per, eventualmente, stuzzicare le fantasie di coloro che, annualmente, producono i quesiti dell’esame. Personalmente, reputo che la seconda prova scritta dovrebbe essere costituita da una serie di domande tecnico-pratiche, che coinvolgano a 360 gradi (oppure a 400… se si hanno fissazioni topografiche di maggior accuratezza) la nostra complessa professione, ancorché con contenuti non particolarmente difficoltosi ma di ampio spettro conoscitivo; insomma una sorta di miscelazione tra le materie di estimo, topografia, costruzioni, tecnologia e diritto applicate alle reali attività che dovranno essere svolte dal futuro Collega. Pertanto, di seguito Vi materializzo la mia proposta a scopo puramente indicativo di quanto sinora ho asserito e ritengo possa contenere la Le interrogazioni. 38 miscelazione conoscitiva un po’ più coerente con le realtà professionali svolte e vissute durante il breve periodo di praticantato. Debbo esplicitare che queste mie opinioni sono rivolte, esclusivamente, a tentativi migliorativi che traggono spunto dalla personale natura morale di voler adoperare la propria esperienza per poter trarne delle positive conclusioni, ovvero, nel caso specifico, che consentano agli esaminatori di esplorare, su un più ampio Il geometra ligure ventaglio, le conoscenze dei candidati ed a questi ultimi di poter esprimere maggiormente ciò che sono riusciti ad acquisire nel breve periodo di praticantato. Infine ritengo di dover sottolineare che malgrado l’essere commissario d’esame provochi un impegno di non trascurabile entità, ancorché svolto a servizio della Categoria e quindi comunque personalmente ritenuto onorifico la risultante dell’incarico costituisca un’esperienza indispensabile per la formazione della figura professionale, pertanto, esorto i Colleghi che sentiranno il dovere di farlo, ad adoperarsi in proposito. L’esperienza appena trascorsa mi ha consentito di riesumare circostanze ed abitudini felicemente vissute ma, ormai, purtroppo dimenticate, l’ulteriore pregio è stato quello di averle potute condividere con Colleghi e Professori, di indubbie qualità morali ed umane che, personalmente ritengo, costituisca elemento prezioso e, perciò, da preservare nella convivenza dell’odierna società. 39 Lo sapevate che… Quando la demolizione e ricostruzione sono uguali alla ristrutturazione Ecco la circolare del ministro delle infrastrutture e la sentenza del Consiglio di Stato 03/11/2003 - L’8 ottobre 2003 il Ministero delle Infrastrutture ha redatto una circolare che attualmente è alla registrazione della Corte dei Conti che chiarisce l’applicazione del testo unico per l’edilizia nella parte in cui si occupa della demolizione e ricostruzione. In particolare viene chiarito quando una demolizione e la conseguente ricostruzione può costituire ristrutturazione con la conseguenza della applicazione a tutta la procedura delle agevolazioni per questo previste dallo Stato. Pagina dell’informatica Il nostro sito www.collegio.geometri.ge.it di Danovaro Alessio G ià da parecchie circolari viene pubblicizzata l’esistenza del sito Internet ufficiale del nostro Collegio: la sua pubblicazione è frutto di una politica di innovazione e di ammodernamento in atto già da parecchi anni e della quale si può certamente considerare una pietra miliare. Il sito ha lo scopo di fornire un valido supporto all’iscritto in termini di informazioni e modulistica, siano esse inerente il Collegio ovvero enti ed uffici pubblici con i quali, durante la normale attività, ci si può interfacciare. È articolato complessivamente in sedici sezioni che trattano il Collegio come ente istituzionale, i suoi Gruppi di lavoro, offrono un servizio di Segreteria telematica ed un’ampia banca dati. L’utente può cercare informazioni inerenti gli iscritti all’Albo, può consultare l’archivio delle circolari o visionare i titoli delle pubblicazioni conservate nella biblioteca del Collegio, può leggere online gli arretrati di questa rivista oppure può scaricare la modulistica per le normali istanze (iscrizione all’Albo, al Registro dei Praticanti, prestito libri della biblioteca, taratura parcelle, ...). Ha inoltre a disposizione una banca dati contenente sentenze, leggi e norme, sia locali che nazionali, di interesse professionale; un archivio di modulistica dedicata che spazia dall’ambito comunale a quello catastale, passando per l’amianto ed i vincoli di cui al D.Lgs 490/99. Non mancano, inoltre, gli archivi catastali dei punti fiduciali e delle misurate. È infine presente una bacheca ove inserire i propri annunci ed un nutrito elenco di collegamenti a siti istituzionali, università, giornali e riviste, istituti tecnici, ... Questo sito, di facile consultazione, indiscutibilmente migliora la qualità del nostro modo di lavorare in quanto ci permette di acquisire modulistica o informazioni ricorrenti evitando inutili tempi morti per la loro ricerca. Non si ritorna mai più indietro per l’eternità ed il dopo è soltanto e sempre la conseguenza del prima. Anonimo Cultura Ligure “Genova 2004 – Capitale Europea della Cultura” un anno di esposizioni ed iniziative culturali Dott.sa Chiara Finocchiaro H a preso l’avvio l’attesissimo anno in cui Genova e Lille, in Francia, saranno rappresentanti della cultura locale ed europea. L’aspettativa che da tempo circonda questo evento e l’alto grado di preparazione e di programmazione delle manifestazioni, denotano l’intenzione della città di riscoprire e valorizzare tesori artistici tra i più importanti d’Europa, potenzialità culturali da sempre possedute e troppo poco note, persino ai genovesi stessi. Nei seicenteschi resoconti di viaggio di artisti e letterati europei, la città, che in terse giornate di sole si arrampica dal mare su per le colline (Genova deriva da Genua, che significa entrata, entrata dal mare), veniva descritta come una visione singolare per le facciate di- pinte dei palazzi, affrescate non solo all’interno ma anche all’esterno, con scene mitologiche, storiche, legate al trionfo dei Signori che rappresentavano, le scenografie di Palazzo S. Giorgio, la Villa del Principe Andrea Doria il cui loggiato circondava giardini pensili che in tutta l’antica estensione arrivavano fino al mare, in tempi in cui, durante incontri tra il Principe ed il re spagnolo Filippo II, si decidevano le sorti politiche ed economiche del Mediterraneo. La Genova di oggi, lontana dai fasti di quell’epoca, riscopre le piccole e grandi ricchezze artistiche di cui è stata custode, dalle “edicole votive” del centro storico più esteso d’Europa, alle collezioni private conservatesi intatte nelle dimore dei Signori, quali gli Spinola nel Palazzo di Pellicceria, o il Palazzo Reale di Via Balbi, dalle molte piccole chiese del centro storico, la romanica S. Donato, il campanile a mosaico di S. Agostino, fino alla “Strada Nuova” rinascimentale, Via Garibaldi. E proprio da qui inizia per il 2004 la valorizzazione dei tesori artistici della città, con la costituzione di tre poli museali: - il polo museale antico, comprendente i musei di Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Ducale, Palazzo Spinola e Palazzo Reale, che rappresenterà “Genova città d’arte”; - il polo della Darsena, che comprenderà il Museo del mare e della navigazione, le strutture espositive dell’area dell’Expo e sarà il simbolo di “Genova città di mare”; - il polo museale moderno, che tra i rinnovati musei del Parco di Nervi e il Museo di Villa Croce, rappresenterà “Genova città contemporanea”. Le manifestazioni, iniziate con lo spettacolare capodanno, le esposizioni, i convegni, gli eventi culturali, saranno 42 Il geometra ligure disseminate lungo tutto l’arco dell’anno; l’evento artistico di maggior rilievo sarà la mostra “L’età di Rubens: dimore, committenti e collezionisti” che durerà da marzo a luglio e si snoderà in un percorso che, dalla sede ormai designata per le più importanti esposizioni cittadine, Palazzo Ducale, proseguirà nelle due sezioni distaccate di Palazzo Rosso e Palazzo Spinola. Insieme alle opere di autori fiamminghi che come Rubens hanno portato sconvolgenti innovazioni all’ambiente artistico locale, o come Van Dyck hanno immortalato in innumerevoli ritratti la nobiltà cittadina, saranno esposti dipinti di autori in qualche modo legati alla committenza ligure, quali Veronese, Tintoretto, Caravaggio. Altre esposizioni seguiranno lo stesso percorso ideale di analizzare l’arte a Genova legata alla sua committenza: “Da Bronzino a Rubens: capolavori della collezione Durazzo” si terrà da aprile a luglio a Palazzo Reale; “La Civiltà dei Palazzi Genovesi e l’invenzione dei rolli” a Palazzo Tursi da marzo a dicembre. Un altro importante evento per la cultura cittadina sarà l’inaugurazione in aprile del “Museo etnografico G.B. D’Albertis”, costituito sui reperti e gli oggetti raccolti nelle Americhe, in Africa, in Oceania dal viaggiatore per mari Capitano D’Albertis e donati al Comune di Genova insieme al suo Castello. In occasione dell’inaugurazione sarà presentato il murales in tessere ceramiche “il grito de los excluidos” realizzato dal maestro Pavel Eguez per la fondazione Terre des Hommes, per ricordare e testimoniare solidarietà ai popoli esclusi del mondo, una presa di coscienza attraverso l’immagine di coloro che non godono dei benefici della ricchezza e della globalizzazione. Per il Polo della Darsena l’esposizione più significativa sarà “Transatlantici”, viaggio emozionale tra filmati e immagini sulla partenza dei grandi piroscafi, dalla fine dell’ottocento, dai porti europei verso l’America, che avrà luogo nel Museo del mare e della navigazione da giugno a novembre. Per il Polo museale moderno, oltre alla ristrutturazione dei musei del Parco di Nervi, che ci permetterà di poter nuovamente ammirare capolavori del novecento italiano e ligure, e alle mostre del Museo di arte Contemporanea di Villa Croce, sono degne di nota l’esposizione “Arti e Architettura tra 1900 e 2000” che si terrà a Palazzo Ducale tra ottobre 2004 e gennaio2005, e due mostre sul design internazionale e genovese che avranno luogo nel Palazzo della Borsa di Piazza de Ferrari. Con un così fitto calendario di manifestazioni Genova dimostra di essere al livello del centro attivo in campo artistico e culturale, come da tempo è impegnata a diventare, mentre ci auguriamo che il fervore di iniziative di questo 2004 non si esaurisca entro tale limite, ma possa essere sempre alimentato da iniziative di conoscenza della cultura locale, europea ed internazionale. Io non conosco piante, uccelli o specie di animali, che siano state sterminate prima che arrivasse l’uomo bianco. Orso In Piedi Recensioni Angelo Gallizio –“IMPIANTI SANITARIÓ (progettazione e tecnica d’installazione degli impianti idraulici-saniatari-gas nell’interno degli edifici) - EDITORE HOEPLI – Trento 2002 – pagine 795 - Prezzo € 37,00 L’edificio è composto da una complessità di servizi tecnologici, tra i quali gli impianti idrico sanitari. Questi comprendono tutti gli allestimenti al servizio dell’edificio che usano l’erogazione dell’acqua per la loro utilizzazione e gli impianti di distribuzione del gas per sistemi di produzione di acqua calda e per riscaldamento. Specifiche regole per la progettazione e l’installazione sono riservate agli impianti sanitari di alberghi, ospedali, scuole o strutture ricettive in genere, nelle quali le esigenze sono diverse da quelle riscontabili nelle civili abitazioni. In particolare nel testo “IMPIANTI SANITARI” una parte è dedicata alle grandi lavanderie e grandi cucine; in questi capitoli l’autore indica dimensioni di locali, di macchinari e/o accessori ed attrezzature, ma anche tutte le norme igienico sanitarie da rispettarsi per il corretto svolgimento di tali attività, nel riguardo delle normative vigenti. Per le imponenti strutture come i grattacieli la progettazione degli impianti di distribuzione dell’acqua assume un peso rilevante, in particolare per l’ottenimento di una discreta pressione da ottenersi con pompe ed autoclavi; tale argomento, che sarà solo di interesse conoscitivo per i geometri, è in ogni modo ripreso molto sinteticamente con schemi e formule per il dimensionamento degli impianti. L’elevato consumo medio di acqua ha esteso l’importanza, nell’impiantistica “moderna”, di proteggere le reti idriche e di predisporre correttamente gli elementi costituenti lo stesso impianto. Così anche per gli impianti di irrigazioni o per le piscine è utile prevedere tecnologie “raffinate” che eliminino inutili consumi, progettando l’impianto rigorosamente per ogni singolo caso. Il testo “IMPIANTI SANITARI” introduce l’argomento a partire dall’approvvigionamento dagli acquedotti, per definire, con criteri di puntualità, la rete di distribuzione, esemplificato da grafici e figure, ma anche da formule ed equazioni, con dettaglio sugli apparecchi sanitari, i sifoni, gli ambienti sanitari e le rubinetterie, mostrando in quale percentuale gli impianti partecipino e influenzino l’insieme delle operazioni che vanno dalla progettazione alla esecuzione dell’intera struttura. L’argomento della distribuzione ed installazione degli apparecchi a gas è svolto allo stesso livello di approfondimento. Tale impostazione permette di assimilazione informazioni puntuali o apprendere le nozioni essenziali del trattato. In appendice sono riportati gli schemi di installazione degli apparecchi a gas, le tabelle sui materiali ferrosi, non ferrosi, plastici, prescrizioni inerenti le caratteristiche dell’acqua potabile, estratti dai decreti ministeriali in materia di trattamento di acque potabili, esposizioni al rumore, modello di conformità dell’impianto alla regola d’arte ai sensi della legge46/90. L’opera nella sua ottava edizione propone 420 illustrazioni, 210 tabelle e 65 esempi di calcolo, con i quali meglio ci si addentra nel mondo della progettazione e tecniche di installazione appoggiandosi agli accorgimenti proposti. geom. Liliana Olcese Atti del Collegio SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 13.10.2003 NUOVE ISCRIZIONI Albo n. 3172/2003 - CELLA Marco s) 16033 Lavagna Ge: Via degli Orti, 10/19 - Tel. 0185/313379 SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 28.10.2003 TRASFERIMENTI VATTUONE Luisella - al Collegio di La Spezia SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 04.11.2003 TRASFERIMENTI Albo n. 3173/1957 - RAVECCA Carlo s) 18100 Imperia IM: Via Brea, 35/3 sc. D - Tel. 0183.274056 (dal Collegio di Imperia) SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 25.11.2003 NUOVE ISCRIZIONI Albo N.3174/2003 - MEL Cristina s) 16040 San Colombano Certenoli GE: Via D. Cuneo, 319/2 - Tel .0185.358475 Albo N.3175/2003 - ORLANDAZZI Marco s) 16035 Rapallo GE: Via Oratori, 10 - Tel .0185.231249 DIMISSIONI RAITERI Evasio VARIAZIONE NOME LEGALE DI MARTINO da Cristina a Cristina Elena SOSPENSIONI DALL’ALBO PER MOROSITÀ Albo N.1253 - BISSO Stefano Albo N.1779 - CATANESE Giuseppe RIAMMISSIONI Albo N.1754 - CARAMBIA Salvatore Albo N.2144 - GIACOPELLI Maurizio VARIAZIONI DI INDIRIZZI CROVO Gianmarco FERRARI Matteo LONDERO Paolo NASI Franco PESCE Cesare Zolezzi Alessandro - s) s) s) s) s) s) 16043 16138 16036 16030 16040 16043 CHIAVARI GE: Corso Garibaldi, 29/3 -Tel. 0185.324392 GENOVA GE: Via L. Lusignani, 30/10 sc. B - T.010.8380517 RECCO GE: Via B. Assereto, 5/4 - Tel. 0185.722442 CASARZA LIGURE GE: Piazza A. Moro, 11 - Tel. 0185.467744 COGORNO GE: Corso IV Novembre, 29/3- Fraz. S. Salvatore. CHIAVARI GE: Corso Garibaldi, 29/3 - Tel. 0185.324392