Scarica - Collegio Geometri Genova

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Scarica - Collegio Geometri Genova
il geometra
ligure
anno 53º - n. 1 • gennaio-febbraio 2003
Spedizione in abbonamento postale 70% - ar t. 2, legge 662/96
Direzione commerciale di Genova - Tassa pagata
Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 318 del 29/11/54
Direttore responsabile
Arnoldo Juvara
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Andrea Merello
Adolfo Morasso
Liliana Olcese
Alessandro Ombrina
Roberto Ombrina
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Adolfo Morasso
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Redazione e Distribuzione Viale Brigata Bisagno, 8/1-2
Tel./Fax 010.5700735
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www.collegio.geometri.ge.it
La cuoca - Palazzo Rosso
Archivio Fotografico del Comune di Genova
sommario
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La presente pubblicazione è distribuita gratuitamente agli iscritti all’albo professionale della Provincia di
Genova ed ai Collegi dei Geometri
d’Italia.
La riproduzione degli articoli, schizzi e fotografie è permessa solo citando la fonte.
Le opinioni espresse dagli Autori,
Redattori, Corrispondenti non impegnano né la Direzione, né la Redazione, né il Collegio di cui il periodico
è l’organo.
Stampato nel mese di febbraio
2003 dalle Grafiche Fassicomo Via Imperiale, 41 - 16143 Genova
Questo periodico è
associato alla Unione
Stampa Periodica Italiana
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Editoriale
“Radiografare” un edificio? Da oggi si può!!
Corso speciale per la formazione di tutors in valutazioni immobiliari
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili in attuazione dell’art. 31, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222)
Impianti aeraulici
A proposito di… Norme
Legislazione dello Stato
Legislazione Regionale
Giurisprudenza
Informativa - Assemblea per bilancio preventivo 2004
Le mie esperienze sugli esami di abilitazione
Pagina dell’informatica - Il nostro sito www.collegio.geometri.ge.it
Cultura Ligure - “Genova 2004 – Capitale Europea della Cultura”
un anno di esposizioni ed iniziative culturali
Recensioni
Atti del Collegio
Editoriale
geom. Arnoldo Juvara
S
i apre un nuovo anno
che tutti noi ci auguriamo di trascorrere insieme, in
serenità e salute. Sono lieto
quindi di iniziarlo con Voi,
con una “chiacchierata” che
vuole confermare la tradizione di concludere e iniziare
ogni anno colloquiando in
modo diretto per sempre meglio conoscerci.
Per la nostra città il 2004
è un anno particolare che la
vede “capitale europea della
cultura”. È una ulteriore occasione per Genova per presentarsi al mondo intero e farsi - sempre più e soprattutto
meglio – conoscere. Ho sempre sperato e continuo a sperare di vedere la nostra città
come centro culturale e turistico di livello mondiale, perché ne ha tutte le caratteristiche. Non dico questo per il
grande amore che porto per
questa città, che potrebbe farmela vedere migliore di quanto non sia, ma per profondo
convincimento. Credo fermamente nel potenziale di Genova, la sua bellezza è rara,
poche città possono vantarne
altrettanta, la sua cultura è antica e quindi anche il suo patrimonio artistico. Ma sembra
che lo si voglia nascondere,
che solo pochi possano godere di siffatto patrimonio, col
rischio di impoverirsi fatalmente agli occhi del mondo.
Vorrei gridare al popolo
genovese e a chi lo governa,
che non possiamo e non dobbiamo permettere che questo
patrimonio si degradi o rimanga poco conosciuto. Dobbiamo tutti comprendere che
la cultura e la bellezza, non
possono essere patrimonio di
pochi ma di tutti e per tutti
intendo l’umanità intera. Allora curiamo il nostro centro
storico, il più grande di Europa, e certo non meno bello
degli altri ma tragicamente
abbandonato per l’incuria e la
poca avvedutezza delle tante
amministrazioni che hanno
governato la nostra città. Oggi
ci si rende conto dei guasti
che si sono creati ma è assai
difficile e costoso rimediare.
Negli ultimi trent’anni vi è
stata una trasformazione in
negativo tanto che alcune vie
o vicoli, un tempo di grande
attrazione, con una vivacità
commerciale elevatissima,
sono deserti o conquista di extracomunitari che li hanno
adattati alla loro natura ed esigenze, togliendo il fascino di
un tempo. Così, oggi, oltre al
problema del degrado fisico
Editoriale
dei luoghi v’è anche quello
umano di ben più difficile
soluzione.
Mi vengono in mente le
invettive Dantesche nei confronti di uomini pubblici e
città, e vorrei urlarle con Voi,
ma non serve piangere su ciò
che è stato.
Di fronte ad un’analisi così
negativa, ma purtroppo vera,
è doveroso anche ricordarsi
degli interventi fatti negli ultimi anni, rivolti a recuperare
le zone più prestigiose del
nostro centro storico. Mi riferisco a Via San Lorenzo, a
Via Garibaldi, Via Cairoli e
ora Via del Campo.
Anche le zone di Campo
Pisano, Sarzano, Piazza
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Cavour, Porto Antico e forse
altre che mi sfuggono, ma non
è sufficiente perché solo in
parte si è riusciti a rivitalizzare sia le zone recuperate che
le altre. Le strutture ricettive
e commerciali, di attrazione
turistica sono insufficienti, i
poli di attrazione come l’Acquario, sono impostati in
modo tale che chi li visita
rotea intorno ad essi, e raramente si allontana per vivere
le altre parti della città anche
perché, specie nei giorni festivi, non ci sono strutture
turistiche aperte.
Vorrei che la città, in occasione del 2004, sappesse far
tesoro degli errori passati, per
farla ulteriormente risorgere,
per mettere in luce le sue
bellezze e i suoi tesori. Ciò
può avvenire, a mio parere,
solo con richiami forti, con
iniziative culturali di prima
grandezza, con mostre di
grande levatura, insomma con
ciò che tante altre città fanno
e che noi solo raramente realizziamo. Devo dire – sperando tanto di sbagliarmi – che
non riesco a intravedere le
premesse per una siffatta organizzazione che non può
esser improvvisata in quanto
richiede mesi e mesi di preparazione.
Speriamo che questa occasione sia per Genova di forte
richiamo turistico e di immagine.
Lo sapevate che…
I materiali che provengono dalle demolizioni non sono rifiuti si possono dunque riutilizzare; è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione
21/13/2003 - La Corte di Cassazione in una recente sentenza ha sancito un
orientamento oramai prevalente in base al quale i materiali che provengono dalle
demolizioni non costituiscono rifiuti per cui possono essere riutilizzati. Questo
principio è molto importante perché si inserisce in un programma nazionale di
sfruttamento razionale delle risorse, di riciclaggio del materiale che non contiene
sostanze dannose per l’uomo e per la natura e di raccolta differenziata dei rifiuti
che vengono re-impiegati nell’industria.
“Radiografare” un edificio?
Da oggi si può!!
Ing. Nicola Belotti
U
no dei problemi che sta
emergendo ultimamente nella manutenzione degli
edifici è la verifica della loro
stabilità ed il controllo di tutte quelle situazioni che presentano anche su piccola scala problemi che possono degenerare coinvolgendo la
struttura intera.
Non solo, finora l’analisi
di eventuali danneggiamenti
all’interno di una struttura
ha comportato la demolizione parziale della stessa con
gli oneri che ne conseguono.
Stiamo parlando quindi di
quelle problematiche che vengono solitamente affidate all’occhio esperto di un perito
o di un ingegnere i quali però
possono soltanto ipotizzare
quello che sta avvenendo all’interno di una struttura e non
sono in grado di quantificare
in modo preciso eventuali
danni o dissesti.
Da oggi è possibile avvalersi di una indagine in grado
di evidenziare quello che sta
avvenendo all’interno di una
struttura, mediante una “radiografia” che mostri ciò che
ancora non emerge sulle superfici esterne.
Il termine radiografia vuole solo dare l’idea del tipo di
immagine che si ottiene con
questa particolare tecnologia;
infatti la tecnica di base è
completamente diversa rispetto a quella a raggi X.
Le termografie industriali
nascono negli anni ’80 come
analisi non distruttiva di apparecchiature soggette a temperature molto elevate; questa analisi infatti permette di
rilevare facilmente le differenze di temperatura sulla superficie di una apparecchiatura e
come tale evidenziare se in
qualche zona ci sono perdite
di calore, con conseguente
problema per il processo industriale in corso. È chiaro
che in apparecchiature di questo tipo le temperature sono a
livelli tali che anche piccole
differenze vengono lette facilmente dalla termocamera e
quindi facilmente evidenziate
sullo schermo per eventuali
valutazioni.
L’immagine che si presenta nell’infrarosso mostra le
differenti temperature rilevate sotto forma di colori diversi, dove le temperature più
alte vanno verso il rosso e
“Radiografare” un edificio? Da oggi si può!!
quelle più basse verso il blu.
Nell’industria quindi le
analisi termografiche permettono di rilevare eventuali
surriscaldamenti, integrità
degli isolamenti, la funzionalità degli apparati ad alta tensione, lo stato dei cuscinetti,
ecc..
Nel tempo la termografia
si è resa utile anche in altre
applicazioni, fra le quali gli
edifici civili per la analisi
degli isolamenti, tubazioni
ostruite, apparati scaldanti,
perdite di calore, riscaldamento e condizionamento, ed altro ancora.
Con l’aiuto di una apparecchiatura termografica ad
infrarossi infatti si possono
analizzare superfici murarie
anche estese senza ausilio di
ponteggi e pertanto con notevole risparmio rispetto ai consueti sistemi di indagine; tale
analisi inoltre non è assolutamente di tipo invasivo ovvero
non comporta alcuna demolizione delle strutture né l’eventuale allontanamento delle
persone presenti.
Inoltre le immagini termografiche, ottenute in tempo
reale, possono essere fotografate o registrate su computer,
costituendo così una banca
dati di impiego immediato e
finalizzato alla programmazione e pianificazione degli
interventi che si rendono necessari.
Le valutazioni conseguenti alle immagini termografiche
rilevate naturalmente dovranno essere effettuate ed analizzate da un tecnico esperto
e qualificato.
L’indagine termografica su
strutture murarie quali pietra,
5
La parte
inferiore del
cornicione
mostra delle
zone molto
fredde, segno
della
presenza di
infiltrazioni
d’acqua.
mattoni, legno, solai ecc.
quindi permette di formulare
ipotesi diagnostiche più attendibili in relazione a verifiche
strutturali necessarie nell’ambito di un restauro funzionale
e/o del consolidamento dell’edificio o di una manutenzione preventiva.
In particolare si possono
inoltre individuare:
➢ presenza di umidità nelle
murature con eventuali distacchi di intonaco
➢ mappe delle fughe termiche
➢ canne fumarie e tubazioni
danneggiate interamente
➢ particolari architettonici ed
elementi lapidei (architravi, frammenti di modanature, pilastri) inglobati nelle pareti e presenti, anche
se ricoperti da intonaco a
livello superficiale nella
muratura
➢ canne fumarie accecate e
non più individuabili dopo
la soppressione e tamponamento dei camini
➢ facciate di edifici a destinazione particolare come
chiese inglobate in costru-
zioni posteriori di maggiori
dimensioni
➢ elementi strutturali quali
archi di scarico, pilastri in
mattoni, architravature dei
quali è possibile ottenere
il posizionamento e le dimensioni
➢ armature di volte lignee
intonacate
➢ strutture di solai moderni
in cemento o tradizionali
con struttura lignea controsoffittata
➢ strutture in cemento armato presenti in facciata
➢ canalizzazione di impianti
idrosanitari in funzione
➢ canalizzazioni degli impianti termici collocate
nelle pareti o nei pavimenti
➢ reti fognarie anche sottostanti zone lastricate e
asfaltate.
In riferimento all’entrata in
vigore della legge 373 sui risparmi energetici, l’indagine
termografica può anche essere finalizzata al controllo,
prevenzione e progettazione
dell’isolamento termico degli
edifici e degli impianti. In
particolare si possono indivi-
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Il geometra ligure
La facciata di
questo
condominio,
riscaldata dal
sole, mostra
all’esame
infrarosso la
sua stuttura
in cemento
armato.
duare e documentare dispersioni termiche dovute a deficienze di coibentazione in
edifici ed apparecchiature ad
uso civile o industriale, arrivando a fornire addirittura una
quantificazione dell’energia
dispersa.
Inoltre, nel campo specifico del restauro dei centri storici e del patrimonio architettonico/edilizio, un’utilissima
applicazione dell’indagine
termografica su pareti affrescate e dipinte è rappresentata dalla possibilità di individuare la tessitura muraria di
supporto all’intonaco e di localizzare zone interessate da
umidità anche non affiorante,
ottenendo informazioni di sicuro interesse diagnostico per
la conservazione ed il restauro delle superfici stesse.
Va sottolineato comunque
che i limiti di questa tecnologia nell’edilizia vengono dalla stessa tecnica adottata ovvero la lettura delle temperature; nel caso esplicito, la
verifica dell’eventuale distacco di intonaco da una facciata sarà rilevabile se questa è
stata sufficientemente riscaldata dal sole oppure ancora il
punto di rottura di una canna
fumaria sarà rilevabile solo se
il calore perduto nella zona
di rottura sarà stato in grado
di scaldare anche minimamente la facciata esterna dell’edificio.
I risultati di ogni indagine
termografica su manufatti
edilizi vengono proposti e
documentati sotto forma di:
➢ documentazione fotografica delle immagini termografiche ed eventuale registrazione delle stesse su
supporto informatico
➢ relazione tecnica contenente le specifiche di esecuzione delle varie fasi dell’esame e interpretazione
dei dati ottenuti in relazione alle finalità prefissate
➢ elaborati grafici costituenti quadri riassuntivi di facile lettura relativi ai dati
emersi dall’indagine, nei
quali vengono posizionati,
dimensionati ed evidenziati
gli elementi e le eventuali
anomalie rinvenute.
La tecnologia innovativa
presente nell’indagine termografica, ad un costo contenuto ed in tempi brevissimi,
permette di localizzare e definire il problema spesso
ancor prima che le conseguenze siano tali da richiedere interventi su larga scala.
L’affermazione della propria vita, felicità, crescita, liberta
è determinata dalla propria capacità di amare.
Erich Fromm
Corso speciale per la formazione
di tutors in valutazioni immobiliari
geom. Pier Emilio Copello
S
i è concluso con l’ultima sessione di Novembre u.s. il “Corso speciale per
la formazione di tutors in valutazioni immobiliari”, tenutosi presso la Sede del nostro
Collegio sotto il patrocinio del
Consiglio Nazionale Geometri.
Il Corso è stato progettato,
diretto e tenuto dal prof. Marco Simonotti, ordinario di Estimo nella Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
di Palermo e fellow member
del R.I.C.S. (Royal Institution
of Chartered Surveyors)”.
Nel nostro Paese il principale ostacolo all’evoluzione
della metodologia estimativa
è costituito dalla scarsa trasparenza del mercato immobiliare e dal carente livello di
informazione.
Il Corso ha quindi preso in
considerazione da un lato l’oggettiva situazione del settore
immobiliare italiano, e dall’altro gli avanzamenti della
metodologia di stima raggiunti all’estero, proponendo temi
teorici e applicativi allineati ai
progressi compiuti nel campo
delle stime immobiliari.
I contenuti delle tre sessioni tenutesi nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre hanno riguardato lo studio del
mercato edilizio e immobiliare, i metodi di stima secondo
gli standards internazionali
(market approach, cost approach e income approach) ed i
criteri di misurazione degli
immobili (UNI ISO 9836, UNI
10750 ed E.V.S. – European
Valutation Standard).
Il Corso, articolato in nove
giornate “full immersion” suddivise, come detto, in tre sessioni per complessive 54 ore
di lezione, ha inteso fornire ai
partecipanti le conoscenze economico-estimative per la stima
degli immobili (appraising) e
per le decisioni di investimento immobiliare (counseling).
La preminente finalità del
Corso sarà la formazione di
Tutors in grado di svolgere,
con compiti di conduzione e
di sostegno, seminari per Liberi Professionisti interessati
alla qualificazione in materia
estimativa e per altre iniziative di interesse per la Categoria dei Geometri liberi professionisti.
Scopo del Consiglio Nazionale Geometri è quindi
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Il geometra ligure
quello di contribuire a sviluppare l’efficienza del mercato
immobiliare sempre più oggetto di interesse anche da
parte degli operatori immobiliari internazionali.
I 21 Tutors formatisi al
Corso speciale avranno il
compito di sostenere la formazione a livello locale attraverso la necessaria collaborazione dei Collegi Provinciali
: infatti l’attività di valutazione e di consulenza immobiliare è sempre stata una prerogativa della categoria dei
Geometri.
Anche per tale finalità recentemente è stato sottoscritto dal Consiglio Nazionale
Geometri un accordo di collaborazione, ai sensi delle
vigenti Direttive Europee,
nella formazione e di recipro-
co riconoscimento con il
“Royal Institution of Chartered Surveyors”.
Il breefing di avvio corso
ai partecipanti, tenuto dal Prof.
Simonotti, è stato presenziato
dal Geom. Piero Panunzi, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri con la partecipazione dei Consiglieri Nazionali Geomm. Benito Virgilio
e Antonio Benvenuti.
N.
Cognome
Nome
Collegio
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19
20
21
Alberti
Allegri
Benvenuti
Cabras
Cappellini
Cecera
Copello
Di Teresa
Frediani
Ghirardini
Giangrandi
Gigliucci
Giorgio
Lo Savio
Manzara
Marchetti
Mazza
Piccinelli
Rindinella
Russello
Tesio
Fausto
Paola
Antonio
Antonio
Moreno
Massimo
Pier Emilio
Antonio
Paolo
Sandro
Stefano
Mario
Gaetano
Francesco
Manrico
Fernando
Barbara
Luciano
Francesca
Marco
Ilario
Varese
Rieti
Pisa
Cagliari
Trento
Perugia
Genova
Palermo
Pisa
Mantova
La Spezia
Matelica
Bari
Taranto
Trieste
Pesaro e Urbino
Rimini
Genova
Trapani
Genova
Torino
Informativa
Si ricorda a tutti gli iscritti che a far data dal 1° gennaio 2004 i
contributo alla Cassa Italiana Geometri, è passato dal 2% al 4%
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili in attuazione
dell’art. 31, comma 1 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222)
geom. Mauro Mattei
C
on la pubblicazione del
D.P.R. 222/03 viene
meno quella personale forzata interpretazione da parte del
coordinatore in ordine a quali potessero essere quegli elementi costituenti i contenuti
minimi dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. Contenuti che ciascuno di noi cercava di inserire secondo la
propria discrezionalità dettata dall’esperienza.
Rinviando alla lettura del
Decreto per ogni più ampia e
necessaria disamina, ci si
vorrebbe qui soffermare su
quegli elementi principali che
il nuovo dettato impone di
inserire nel PSC e su alcuni
aspetti di ordine pratico che
possono evitarci la redazione
di voluminosi Piani “fotocopia” ottenibili dai molteplici
programmi dei quali ci siamo
dotati.
Occorre innanzi tutto precisare che le schede relative
alle lavorazioni ed all’organizzazione del cantiere possono essere rielaborate e rese
più sintetiche rispetto a quelle comunemente usate in
quanto, ad esempio, può essere evitato l’inserimento di
tutti quei riferimenti alle diverse leggi vigenti (che in
quanto tali è inutile richiamare), alla magnitudo del richio,
ecc., mentre risulta utile e
necessario indicare in modo
chiaro, sintetico e ben comprensibile le prescrizioni da
adottarsi. In sostanza questi
allegati debbono “invogliare”
alle lettura e non essere disarmanti per il loro corposo e
spesso dispersivo contenuto.
Viene chiaramente specificato dal Decreto che il PSC
deve contenere una analisi del
sito del cantiere la quale, in
pratica, si traduce in una sintetica relazione descrittiva sia
dell’opera sia del contesto
nella quale viene realizzata,
con analisi dei rischi specifici desumibili da un mirato
sopralluogo ed identificabili,
ad esempio, nella tipologia
del piano di campagna, nella
presenza di linee elettriche
aeree o interrate e/o di illuminazione pubblica, negli
aspetti inerenti la viabilità,
nella possibile interferenza
dovuta alla presenza di altri
cantieri, ecc..
Oltre che la sopra indicata
relazione è reso obbligatorio
allegare una planimetria dell’area di cantiere così da prevedere, in fase di redazione
del PSC, l’ubicazione delle
varie componenti e degli spazi, facendoci così perdere
l’abitudine spesso radicata di
lasciare all’impresa ogni decisione in merito.
Inoltre è resa obbligatoria,
nei confronti del coordinatore, la valutazione dei tempi
delle singole lavorazioni e
delle loro sovrapposizioni con
la redazione di un diagramma (Gantt) o con la più semplice elencazione delle stesse
ove siano indicati i relativi
periodi di durata con evidenziazione di quanto verrà eseguito in contemporanea (sovrapposizioni). Qualora eventi
particolari (maltempo, interruzioni, ecc.) facciano slittare i tempi programmati, è
necessario rielaborare lo studio predisponendone uno aggiornato. Pensiero dello scrivente è che risultando di non
facile gestione un si fatto elaborato sia bene stilarne uno
preliminare in base a proprie
valutazioni, da rivedersi congiuntamente all’impresa aggiudicataria dei lavori prima
dell’inizio degli stessi (coordinamento in esecuzione) anche perché la capacità e l’organizzazione di quest’ultima
può stravolgere quanto da noi
ipotizzato.
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Viene pertanto confermato il principio secondo il quale il coordinatore è il progettista del cantiere e che in tale
veste deve dare precise istruzioni agli esecutori, sia dal
punto di vista dell’organizzazione sia dal punto di vista
della tempistica, confrontandosi sia con il progettista sia
con l’impresa, seguendo il
principio fondamentale che il
dialogo e l’informazione sono
elementi fondamentali per ridurre il rischio. In sostanza
che è necessario un continuo
confronto con l’aggiornamento costante, se necessario, del
PSC il quale non costituisce
un documento immodificabile
ma “vivo” per tutta la durata
del cantiere.
Gli allegati I e II del D.P.R.
elencano chiaramente, ancorché non esaurientemente, gli
elementi essenziali da considerarsi ai fini della sicurezza.
I più significativi sono
quelli di cui al punto 1 dell’allegato I relativi agli apprestamenti, ove sono comprese
tutte le opere provvisionali
(dai ponteggi … ai ponti su
cavalletti e trabatelli … alle
baracche e servizi igienici …
alle recinzioni di cantiere …).
È poi richiamata la cartellonistica, i servizi antincendio
ed il già cennato contesto nel
quale si opererà con specifico riferimento a particolari
insediamenti e/o servizi.
Non essendo qui il caso di
elencare partitamente quanto
indicato si vorrebbe ora porre
all’attenzione una problematica pratica che ciascun coordinatore dovrà affrontare nell’esercizio delle sue funzioni
e che avrà delle implicazioni
Il geometra ligure
nei confronti del committente privato (specie in caso di
risanamenti di parti condominiali) tali da cambiare le abitudini di quest’ultimo.
Tutti gli elementi essenziali indicati all’allegato I punto
1, tutti gli accorgimenti necessari per quanto al punto 2,
parte degli approntamenti di
cui al punto 3, tutti i mezzi di
protezione collettiva di cui al
punto 4 e tutti gli accorgimenti particolari da adottarsi in
caso si ricada nell’allegato II
costituiscono SICUREZZA,
sono pertanto da stimarsi
come chiarito e prescritto dal
Decreto.
Ecco che è fatto obbligo
al coordinatore, nel redigere
o aggiornare il PSC, di stimare i costi della sicurezza
(in caso di aggiornamento essi
sono assimilabili a varianti dal
punto di vista economico) in
modo analitico o a corpo, con
particolare riferimento a prezzari ufficiali.
Qui diviene fondamentale
l’esperienza e la capacità del
coordinatore nella stima, atteso che i costi della sicurezza vanno indicati analiticamente e vanno riconosciuti
all’impresa con riflessi economici nei confronti della
committenza.
Il coordinatore che in ipotesi dimenticasse di indicare
e stimare uno o più approntamenti necessari e/o indispensabili per la messa in sicurezza del cantiere, di una sua
parte, o per una determinata
lavorazione, può doverla ordinare (o vedersela richiesta
dall’impresa) in corso d’opera. Impresa la quale ha il diritto di vedersi rimborsare il
relativo costo da riconoscersi
come variante.
A questo punto si ritiene
necessaria una riflessione in
funzione di due diverse correnti di pensiero che paiono
essersi formate.
La prima è quella dovuta
ad una stretta e letterale interpretazione del dettato, secondo la quale, in ordine ai
DPI, sono da considerarsi
costi per la sicurezza quelli
necessari durante le lavorazioni interferenti. In altre parole
non sono da stimarsi i costi
dei DPI individuali forniti dal
datore di lavoro ma sono da
stimarsi quelli prescritti in
caso di particolari sovrapposizioni.
Quale esempio pratico si
può richiamare quello di un
elettricista il quale abitualmente monta gli impianti senza la necessità di otoprotettori. Se questi sta eseguendo il
montaggio in prossimità di
lavorazioni rumorose (ad es.
formazione di crene per l’impianto stesso) l’interferenza
tra le lavorazioni impone
l’uso degli otoprotettori e conseguentemente è obbligatoriamente necessario stimare il
costo di questo particolare
DPI. Altro esempio è quello
di un operaio che opera sotto
il montacarichi; il casco è obbligatorio per detta lavorazione eppertanto va stimato il
suo costo.
La seconda è più estensiva
e ritiene che l’obbligo dell’impresa di fornire i DPI agli
operai vada considerata nei
costi per la sicurezza eppertanto che la quota parte di
questi (ammortamento) vada
stimata per ogni lavorazione.
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Qualora un particolare DPI
non specificamente fornito in
uso sia necessario anche questo andrà valutato.
A modesto avviso dello
scrivente la seconda corrente
di pensiero è da ritenersi più
corretta per tre motivi: uno
perché l’impresa ha un costo
di fornitura della “borsa” contenente i DPI e le va riconosciuta quota parte del costo;
due, forse più egoisticamente,
è che nel più ci sta il meno.
Indicando anche questi costi
non si commettono errori che
possano far ritenere sottostimato il “valore” della sicurezza; tre perché è senza dubbio
più facile imporre all’impresa di far usare i DPI ai propri
operai con la semplice ovvia
affermazione che questi sono
previsti ed economicamente
compensati. In altre parole,
all’estremo “posso portarti in
detrazione dall’importo finale dovutoti ciò che non hai
utilizzato”.
Si diceva prima che i committenti privati (nel pubblico
non sussiste il problema) dovranno cambiare le proprie
abitudini e comprendere le
imposizioni alle quali il coordinatore li sottoporrà.
Esempio classico è che le
ponteggiature sono da stimarsi come componenti essenziali della sicurezza e, preso atto
della necessità di rifarci a
prezzari ufficiali (per la Liguria il prezzario Unioncamere), non sarà più libero arbitrio dell’impresa concorrente
indicare il costo dei ponteggi
a sua discrezione (quante volte ci siamo trovati di fronte
ad offerte che per la stessa
opera provvisionale si disco-
stavano non poco l’una dall’altra) ma sarà il Coordinatore ad indicarne il costo.
Risulta evidente che su di
un lavoro del costo ad esempio di 50,00 Euro/mq (rappezzi di intonaco e tinta per la
durata di sei mesi), l’incidenza dei ponti divenga di 13,00
Euro/mq, pari a più del 25%
dell’intera opera, uguale per
tutti i concorrenti e non
scontabile. Tale imposizione
non sarà certo gradita dalla
proprietà ma sarà suo obbligo accettarla.
Altra problematica è quella relativa ad una possibile
lievitazione dei prezzi per la
quale portiamo un altro esempio chiarificatore più di ogni
altra disquisizione.
In caso di coloriture di
interni, un’impresa che ha
sempre praticato il costo di
13,00 Euro/mq sarà tentata di
proporre lo stesso importo
anche se il coordinatore ha
indicato che per la lavorazione vi è un’incidenza, poniamo il caso di 1,00 Euro/mq,
per l’utilizzo di trabatelli.
Ecco che il costo diverrà di
14,00 Euro/mq mentre nella
realtà il prezzo di offerta dovrebbe essere di 12,00 Euro
(materiale e mano d’opera)
più 1,00 Euro per le opere
provvisionali. Starà a noi agire da verificatori chiedendo,
se del caso, uno sconto che
riporti al giusto compenso al
fine di evitare anomali ed
ingiusti aumenti.
Al lato pratico al di la di
elencare, come richiesto, i
costi della sicurezza nel PSC,
lo scrivente si è fatto una
convinzione personale su
come operare che dovrebbe
11
essere di aiuto sia a noi tecnici, sia alle imprese e sufficientemente comprensibile
per i committenti.
Ipotizzando di stilare un
qualsiasi articolo di un capitolato, sarà bene inserire due
distinti prezzi come di seguito:
Art. 0,00 … (descrizione)
Costo per la lavorazione
Costo per la sicurezza della
lavorazione (v. PSC)
ottenendo così un triplice
beneficio:
1. che l’impresa potrà da
subito comprendere l’incidenza della sicurezza sulla lavorazione;
2. che a noi sarà più semplice valutare l’oggetto di
sconto eventualmente da richiedersi;
3. che a noi sarà più semplice imporre la sicurezza
nella specifica lavorazione
essendo il suo costo messo in
evidenza, con richiamo al
PSC per gli approntamenti/
DPI necessari.
Con un simile modo di
operare si avrà anche la totale dimostrazione della cooperazione richiesta dalla legge
tra il progettista (nel caso di
specie l’estensore del capitolato) ed il coordinatore il
quale può essere soggetto diverso dal primo.
A chiusura si ritiene utile
proporre un esempio, non
esaustivo, di quello che potrà
essere il computo estimativo
della sicurezza, con le principali voci cui ci si dovrà
attenere.
12
Come risulta evidente, il
compito del coordinatore della sicurezza è di assoluto rilievo nel cantiere, non solo
Il geometra ligure
per la sua specificità (imposizione e controllo delle norme
di sicurezza) ma anche quale
progettista del cantiere stesso
e quale stimatore della sicurezza i cui risvolti vengono
ad assumere rilevanza economica nell’appalto.
Impianti aeraulici
Alberto Verardo
L
a Regione Liguria ha recentemente promulgato la L.R. 2 luglio 2002 numero 24 riguardante la “Disciplina per la costruzione, l’installazione, la manutenzione e la pulizia
degli impianti aeraulici”. La Legge è stata anche integrata dal previsto Regolamento di
attuazione che è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale numero
8/REG del 16 Aprile 2003 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 8 del
14 Maggio 2003. Di seguito si illustrano gli articoli della legge e del regolamento in modo
che, ritenendo l’argomento di interesse per le attività professionali dei Geometri, i medesimi
possano ricavarne utili informazioni.
Legge Regionale 24/2002
Articolo 1 – Individua le finalità fissate dalla Regione Liguria e stabilisce le linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati in armonia con
le Linee Guida oggetto dell’accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome del 27 settembre 2001;
detta disposizioni finalizzate a
garantire la qualità dell’aria
negli ambienti di vita e di lavoro; dispone che gli impianti
che devono trovare coerenza
con la norma sono quelli realizzati con condotte prive di
rivestimento interno ed installati in ambienti con volume
d’aria superiore ai 1000 metri
cubi.
Articolo 2 – Prevede la
predisposizione e l’adeguamento delle apparecchiature e degli impianti nelle specifiche situazioni di interesse e, laddove
possibile, direttamente l’adeguamento delle apparecchiatu-
re al fine di renderle idonee alle
finalità di legge gli edifici di
nuova costruzione o quelli in
via di ristrutturazione.
Articolo 3 – Stabilisce che
la progettazione e l’installazione degli impianti deve essere
attestata, per quanto riguarda la
conformità dei requisiti igienico sanitari, da un tecnico qualificato che deve altresì procedere al collaudo dell’impianto
accertando la sussistenza dei
seguenti requisiti:
- l’aria immessa nell’ambiente sia priva di agenti patogeni contaminanti
- l’aria emessa nell’ambiente non superi il limite della
concentrazione fissata nell’accordo precedentemente citato
- il particolato depositato
nei condotti di aria non superi
la concentrazione di 0,1 gr/mq.
Articolo 4 – Stabilisce che
le manutenzioni ed i controlli
agli impianti debbono essere
svolti da personale idoneo abilitato; debbono essere effettua-
te periodiche ispezioni all’impianto ed alle apparecchiature
aero disperdenti; ogni sistema
deve essere dotato di libretto
di manutenzione e controllo su
cui registrare le ispezioni effettuate.
Articolo 5 – Fissa i limiti
di contaminazione da accertare nella manutenzione individuando i concetti di sistema
pulito e sistema contaminato.
Articolo 6 – Prevede la formazione professionale del personale addetto all’igiene degli
impianti aeraulici realizzata attraverso corsi specifici con rilascio finale di attestato di abilitazione.
Articolo 7 – Istituisce un
elenco regionale del personale
addetto all’igiene degli impianti aeraulici.
Articolo 8 – Indica nell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente
l’organo deputato alle funzioni
di vigilanza e controllo sugli
impianti aeraulici.
14
Articolo 9 – Prevede che la
Regioni attui informative divulgative ai cittadini sui rischi derivanti dalla non corretta gestione degli impianti.
Articolo 10 – Indica le norme transitorie di adeguamento
o di esercizio delle attività in
attesa dell’entrata a regime della legge.
Regolamento 8/REG/2003
Articolo 1 – Definisce l’ambito di applicazione del Regolamento limitando l’intervento
agli impianti aeraulici installati
in ambienti con volume d’aria
superiore a 1000 metri cubi.
Articolo 2 – Fissa le norme
tecniche costruttive con riferimento ai requisiti, alle condotte ed alle reti di distribuzione
ad esclusione dei casi ove esistono specifiche normative di
settore.
Articolo 3 – Prevede che la
progettazione e l’installazione
venga fatta nel rispetto del migliore confort ambientale possibile e che il collaudo dell’impianto sia fatto da personale
idoneo e qualificato; introduce
altresì le modalità di registrazione dei vari interventi che
vengono effettuati.
Articolo 4 – Individua le
modalità di manutenzione e
controllo degli impianti che non
devono generare inquinamento
acustico ed i soggetti che sono
chiamati ad eseguire tali interventi; precisa che il personale
qualificato, chiamato a svolgere gli interventi necessari o previsti, deve essere iscritto nell’apposito elenco regionale istituito ai sensi dell’articolo 6
della L.R. 24/2002; fissa altresì, in modo dettagliato, le procedure prescritte per i vari sistemi di manutenzione degli
impianti relativamente a
Il geometra ligure
- prese d’aria esterna e griglie di espulsione; - unità centrali di trattamento aria; - filtri
per l’aria; - umidificatori d’aria;
- batterie di scambio termico; ventilatori; - recuperatori di calore; - condotte d’aria e silenziatori; - prese d’aria interne; torri di raffreddamento; - apparecchi terminali.
Stabilisce inoltre che ogni
impianto deve essere dotato di
un libretto di manutenzione adeguatamente custodito sul quale
debbono essere annotati tutti gli
interventi svolti e verbalizzati
nonché la loro tipologia e
periodicità; indica i destinatari
del verbale.
Indica, nei lavoratori impegnati nelle attività di manutenzione e controllo, persone ad
alto rischio di esposizione e stabilisce conseguentemente che i
medesimi debbono utilizzare
opportuni dispositivi di protezione individuale.
Articolo 5 – Indica i sistemi
di indagine e di analisi da impiegare nella
- rilevazione della contaminazione da agenti patogeni ed i
punti ove effettuare le rilevazioni
- determinazione della configurazione dell’impianto
- identificazione dei varchi
di accesso all’impianto
- individuazione dei componenti da ispezionare e relative
modalità di indagine
- definizione degli eventuali
livelli di contaminazione.
Articolo 6 – Prevede l’effettuazione di corsi di formazione a livello operativo e gestionale (per progettazione e
direzione lavori e per addetti al
controllo) e conseguente rilascio
di titoli di abilitazione; fissa per
ciascun livello di corso l’obiettivo da conseguire ed i conte-
nuti formativi necessari per conseguirlo; individua le figure
professionali esentate dalla frequenza ai corsi; definisce la
composizione della commissione esaminatrice e le modalità
di rilascio del titolo conseguito.
Articolo 7 – Stabilisce che
le funzioni di vigilanza e controllo sono di competenza delle
Aziende Sanitarie Locali, che le
esercitano con proprio personale appositamente formato, con
la verifica
- della regolare tenuta del
libretto di manutenzione
- il rispetto della periodicità
dei controlli
- l’eventuale controllo dei
punti di prelievo.
Articolo 8 – Riguarda le
norme transitorie che fissano in
- diciotto mesi dall’entrata in
vigore del Regolamento il termine per l’esecuzione della verifica degli impianti e l’adozione del libretto di manutenzione
- in sei mesi l’arco di tempo
entro cui dovranno essere svolti i corsi per il personale delle
Aziende Sanitarie Locali.
Allegati – Il Regolamento si
completa con gli allegati che
riproducono il fac-simile del
“Libretto di centrale” di cui
dovrà essere dotato ogni impianto che rientra nella casistica
prevista e del “Verbale di ispezione”.
Ad inizio Ottobre 2003 la
Giunta Regionale ha approvato
la presentazione in Consiglio di
un disegno di legge integrativo
alla L.R. 2 luglio 2002 numero
24 che, con un articolo unico,
prevede l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni previste dal Regolamento di cui all’articolo 10 della legge.
A proposito di…
Norme…
geom. Adriano Rodari
I
n alcuni articoli precedenti si é parlato delle varie tipologie del degrado dei materiali
usati in edilizia, sia riferito ai singoli, come ad esempio i lapidei, sia a quelli compositi,
come l’intonaco, analizzando tutte le possibili cause che producono per l’appunto il loro
deterioramento.
In questo articolo vengono elencate alcune delle definizioni e delle descrizioni tecniche che devono essere adottate, secondo la vigente normativa di riferimento, in relazione al lessico delle descrizioni e delle modificazioni dei materiali oppure dei sistemi
costruttivi di un edificio.
Agente
Entità che provoca un determinato effetto mediante la
propria azione.
Alterazione
Modificazione del materiale che non implica necessariamente un peggioramento
delle sue caratteristiche sotto
il profilo conservativo.
Ambiente antropizzato
Ambiente derivante dall’attività dell’uomo.
Anomalia
Fenomeno inatteso che
può essere avvertito a vista e/
o con strumenti e può essere
sintomo di un difetto o di un
guasto.
Attività diagnostica
Insieme di attività finaliz-
zate alla conoscenza, all’interpretazione ed alla valutazione dello stato, delle condizioni di funzionamento e delle prestazioni di un edificio e
delle sue parti.
Degradazione
Modificazione del materiale che implica un peggioramento delle sue caratteristiche sotto il profilo conservativo.
Degrado
Deterioramento progressivo dell’integrità fisica e/o
prestazionale di un sistema o
di un suo elemento tecnico
che può essere patologico o
naturale.
Degrado antropico
Deterioramento progressivo dell’integrità fisica e/o
prestazionale dei materiali da
costruzione a causa dell’interazione con agenti inquinanti
in ambiente antropizzato.
Degrado naturale
Deterioramento progressivo dell’integrità fisica e/o
prestazionale di un sistema o
di un suo elemento tecnico
dovuto a normali processi di
invecchiamento del sistema
stesso.
Degrado patologico
Deterioramento progressivo dell’integrità fisica e/o
prestazionale di un sistema o
di un suo elemento tecnico
che si manifesta in tempi e
modi inattesi a causa dell’interazione con agenti e/o fenomeni che accelerano i processi di invecchiamento naturale.
16
Diagnosi
Giudizio che si esprime
sulle condizioni tecniche di
un sistema e/o delle sue parti
dopo averne considerato ogni
aspetto.
Comprende:
• diagnosi delle alterazioni
del sistema tecnologico;
• diagnosi delle patologie
del sistema tecnologico;
• diagnosi dei guasti;
• diagnosi delle prestazioni
dei sistemi tecnologico e
ambientale / spaziale.
Diagnosi delle alterazioni
Individuazione dell’ubicazione, descrizione ed accertamento delle cause e giudizio
dei fenomeni di degrado decadimento naturale che interessano il sistema tecnologico ed i materiali dell’edificio.
Diagnosi dei guasti
Individuazione dell’ubicazione, descrizione ed accertamento delle cause e giudizio di eventi che comportino
Il geometra ligure
la cessazione dell’attitudine
ad eseguire la funzione richiesta da parte di sistemi, subsistemi, unità o elementi tecnologici.
Diagnosi delle patologie
Individuazione dell’ubicazione, descrizione ed accertamento delle cause e giudizio
dei fenomeni di degrado decadimento naturale che interessano il sistema tecnologico ed i materiali dell’edificio.
Diagnosi delle prestazioni
Giudizio espresso sull’accertamento della presenza ed
identità dei singoli requisiti
richiesti nei confronti di specifici subsistemi che interessano il sistema tecnologico ed
i materiali dell’edificio.
Difetto
Inadeguatezza di un elemento, tale da costituire un
fattore di disturbo capace di
generare un guasto o un degrado con l’azione di un elemento scatenante.
Può dipendere da errori
di progettazione, esecuzione,
d’uso o di manutenzione.
Disagio
Insufficienti
condizioni di
comfort o di
fruibilità.
Anche in
edilizia deve
essere usata
una
appropriata
terminologia.
Durabilità
Propensione di un materiale, di un sistema, di un
componente o di un edificio
a mantenere la propria funzione in un dato periodo.
Guasto
Tipo di degrado che rende inutilizzabile un sistema,
in tutto od in parte: può derivare da una condizione patologica o da fattori connessi con l’invecchiamento naturale.
Obsolescenza
Perdita di un’efficienza
funzionale per l’effetto dell’insorgere di nuove esigenze.
Patologia edilizia
Disciplina della “ Building
scienza ” che studia i fattori
di disturbo ed i meccanismi
che provocano alterazioni fisiche o prestazionali negli
elementi tecnici del sistema
edilizio, in tempi ridotti rispetto a quelli previsti dai
processi di naturale invecchiamento.
Rischio
Probabilità del verificarsi
di eventi, anche rari, tali da
provocare danni più o meno
rilevanti.
Sintomo
Interpretazione di una anomalia come manifestazione di
uno stato morboso o di un
difetto.
Vita utile
Periodo nel quale un sistema od un componente
mantiene le proprie caratteristiche e/o prestazioni al di
sopra di una soglia accettabile.
Legislazione dello Stato
MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 11 aprile 2003
Programma tetti fotovoltaici 2003 - Nuovi bandi
regionali.
IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE INQUINAMENTO
E RISCHI INDUSTRIALI
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del
Ministero dell’ambiente ed il relativo regolamento di
organizzazione adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998 “Linee guida
per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni di gas serra” con la quale vengono stabiliti
gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di
gas serra al 2008-2012;
Visto il Libro Bianco per la valorizzazione energetica
delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE il data 6
agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna
fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas
serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre
1998 assegna alla azione “produzione di energia da
fonti rinnovabili”;
Visto in particolare, che per la tecnologia rinnovabile,
il Libro Bianco, stima uno sviluppo annuo simile a
quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2008-2012 a
una potenza di picco installata di circa 300 MW;
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
e, in particolare, gli articoli 29, 30 e 31, con i quali
sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle
Regioni e degli Enti locali di materia di energia, ivi
incluse le fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente n. GAB/
DEC/089/2001 del 3 maggio 2001 con il quale vengono assegnate al direttore del servizio inquinamento
atmosferico e rischi industriali risorse pari a lire 40.000
milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia,
con particolare riferimento al settore fotovoltaico per
l’anno finanziario 2002;
Ritenuto che l’impegno pubblico per lo sviluppo della
tecnologia fotovoltaica debba continuare e riguardare,
da un lato la ricerca e dall’altro, in modo più mirato,
la promozione di quei settori di mercato più vicini
alla competitività tecnico-economica;
Considerato che l’integrazione nelle strutture edilizie
di sistemi fotovoltaici viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare
i problemi connessi all’occupazione di territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali;
Considerato che la valorizzazione delle fonti
rinnovabili può avere significativa incidenza sulle prospettive di sviluppo sostenibile del paese in conformità agli obiettivi nazionali ed alle direttive comunitarie
in materia di qualità dell’ambiente;
Considerato che in conformità alle funzioni ed i compiti conferiti, le Regioni disciplinano gli interventi volti
a valorizzare le fonti rinnovabili, assicurando il coordinamento territoriale degli interventi, l’integrazione
del fattore energetico nelle politiche settoriali e favorendo il concorso degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati nella definizione ed attuazione delle
strategie di intervento;
Visti i decreti direttoriali n. 99/2000/SIAR/DEC e n.
106/2001/SIAR/DEC con i quali è stato avviato il
Programma “Tetti fotovoltaici” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002 di impianti
fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kW collegati alla rete
elettrica di distribuzione integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano)
e relative pertinenze, poste sul territorio italiano;
Visto il decreto direttoriale n. 973/2001/SIAR/DEC
del 21 dicembre 2001, che apporta nuove risorse finanziarie al programma tetti fotovoltaici con l’impegno di Euro 13.894.268,90 da destinare ai soggetti
pubblici e privati selezionati dai bandi pubblici emessi dalle Regioni e Province autonome italiane;
Visto l’atto integrativo del 20 febbraio 2001 all’Accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e
l’ENEA, con il quale si affida all’ENEA stesso il
coordinamento e lo svolgimento delle attività tecniche
18
Il geometra ligure
e scientifiche delle necessarie per il buon esito del
programma “Tetti fotovoltaici”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto, le Regioni e le Province Autonome concorrono
al programma con un finanziamento pari al 50% del
finanziamento pubblico, il cui restante 50% è a carico
del Ministero dell’ambiente;
Viste le comunicazioni delle regioni che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire al programma tetti
fotovoltaici;
Decreta:
Art. 1.
Programma tetti fotovoltaici - 2003
Il presente decreto impegna e ripartisce, come da tabella allegata, le risorse finanziarie di cui al successivo art. 3, tra le Regioni e le Province autonome che
hanno aderito al programma “Tetti fotovoltaici - nuovi bandi regionali”, che prevede la realizzazione di
impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di
arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano, con un finanziamento pubblico non superiore al 75% del costo di ogni impianto. Tali risorse si
aggiungono a quelle già impegnate dal decreto
direttoriale n. 973/2001/Siar e ripartite dal decreto
direttoriale 24 luglio 2002 Gazzetta Ufficiale n. 199
del 26 agosto 2002.
Art. 2.
Validità dei provvedimenti precedenti
Sono confermati il decreto direttoriale n. 973/2001/Siar/
Dec del 21 dicembre 2001 e il decreto direttoriale n.
466/2002/Siar/Dec del 24 luglio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, ad eccezione dell’art. 2 del decreto direttoriale n. 466/2002/
SIAR/DEC che viene sostituito dal seguente art. 2:
Una prima quota pari al 50% delle risorse disponibili
verrà trasferito alle Regioni a seguito della pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali. Nel caso di finanziamento di progetti già ammessi
in graduatoria, il trasferimento della prima quota si
avrà a seguito della comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio della delibera di
assunzione di impegno della quota di finanziamento
spettante alla Regione o Provincia Autonoma.
Una quota pari al 45% delle risorse, verrà trasferita
all’accettazione, da parte del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, delle delibere di approvazione delle graduatorie degli ammessi a finanziamento, emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome,
il restante 5% delle risorse, verrà trasferito sulla base
di specifica rendicontazione di spesa che attesti l’avvenuta utilizzazione da parte di ciascuna Regione e
Provincia Autonoma degli importi già trasferiti”.
Art. 3.
Soggetti destinatari dei finanziamenti
Destinatarie del finanziamento sono le Regioni e Province Autonome che hanno aderito al programma Tetti
FV-2002, comunicando al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio la loro disponibilità a
coofinanziare al 50%:
a) i progetti che saranno presentati da soggetti pubblici o privati, a seguito di nuovi bandi pubblici da
emettersi a cura delle stesse Regioni e Province Autonome;
b) i progetti ammessi in graduatoria a seguito dei bandi
già emanati ma non finanziati per esaurimento dei
fondi.
Art. 4.
Ripartizione del finanziamento pubblico
Le risorse finanziarie di cui al successivo art. 5 sono
ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da
prospetto allegato (Tabella 1).
Tali risorse si aggiungono a quelle già ripartite, per
l’esercizio finanziario 2001, con decreto direttoriale
24/7/2002, Gazzetta Ufficiale n. 199/2002.
Art. 5.
Assunzione di impegno
Per le finalità di cui al presente decreto, è impegnata
la somma di Euro 10.337.445,65 (diecimilioni
trecentotrentasettemila quattrocentoquarantacinque/65
euro) a valere sulle risorse del capitolo 7082, U.P.B.
1.2.1.4., esercizio di provenienza 2002.
Art. 6.
Trasferimento delle risorse
La prima quota delle risorse, pari al 50% sarà trasferita alle Regioni e Province Autonome a seguito della
pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali
regionali. Nel caso di finanziamento di Progetti già
ammessi in graduatoria, il trasferimento della prima
quota si avrà a seguito della comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio della
delibera di assunzione di impegno della quota di finanziamento spettante alla Regione o Provincia Autonoma.
Una quota pari al 45% delle risorse, verrà trasferita
all’accettazione, da parte del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, delle delibere di approvazione delle graduatorie degli ammessi al finanziamento, emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Il restante 5% delle risorse, verrà trasferito sulla base
di specifica rendicontazione di spesa che attesti l’avvenuta utilizzazione da parte di ciascuna Regione e
Provincia Autonoma degli importi già trasferiti.
Art. 7.
Monitoraggio
Ai fini dell’analisi delle prestazioni degli impianti
realizzati, i soggetti beneficiari provvederanno a rilevare su base annuale i dati relativi all’energia prodotta
e alle ore di funzionamento (specifica tecnica allegata
al bando reso esecutivo con decreto direttoriale n.
141B/2001/SIAR/DEC) e a trasmetterli all’ENEA che
provvederà alla raccolta ed elaborazione dei dati. Tali
attività saranno finanziate a valere sulle risorse dispo-
19
Legislazione dello Stato
nibili dall’Accordo di programma Ministero ambiente
- ENEA di cui alle premesse.
Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per gli adempimenti di rito.
Roma, 11 aprile 2003
Il dirigente generale: AGRICOLA
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 369
ALLEGATO 1
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ALLE REGIONI
Regioni/Province autonome
Ripartizione delle risorse
Euro
Piemonte .................................................... 783.358,12
Valle d’Aosta .............................................. 21.108,57
Lombardia .............................................. 1.612.405,05
Sardegna .................................................... 300.092,73
Prov. Aut. Bolzano ..................................... 80.202,28
Prov. Aut. Trento ........................................ 81.903,52
Veneto ........................................................ 797.601,64
Friuli Venezia Giulia ................................ 218.056,30
Liguria ....................................................... 305.196,81
Emilia Romagna ....................................... 711.795,87
Toscana ...................................................... 642.689,16
Umbria ....................................................... 147.808,20
Marche ....................................................... 260.212,07
Lazio .......................................................... 935.895,54
Abruzzo ..................................................... 227.412,39
Molise .......................................................... 60.246,20
Campania ................................................ 1.025.092,14
Puglia ......................................................... 734.076,04
Basilicata ................................................... 111.157,43
Calabria ..................................................... 376.917,10
Sicilia ......................................................... 904.218,49
Totale ........ 10.337.445,65
Pubblicato su G. U. n. 223 del 25.09.2003
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
CIRCOLARE 7 agosto 2003, n.4174/316/26.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301.
Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione
dell’intervento di demolizione e ricostruzione nella
categoria della ristrutturazione edilizia.
1. Premessa.
Con la presente circolare questo Ministero intende far
conoscere il proprio avviso sulla disposizione di cui
all’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recepita dall’art. 3, comma 1, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 380 (in seguito Testo unico), come
modificato ed integrato dall’art. 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 (in seguito
Testo unico coordinato), che ha compreso nella ristrutturazione edilizia gli interventi di “demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma”, assoggettandoli a denuncia di inizio attività. Ciò al fine
di fornire indirizzi per una interpretazione uniforme
ed omogenea della norma e per una sua conseguente
corretta applicazione, considerata anche la notevole
incidenza della stessa sul patrimonio edilizio esistente: è noto, infatti, che gli interventi di recupero e riqualificazione hanno assunto, negli ultimi anni,
rilevanza e diffusione crescente e costituiscono componente non secondaria della politica urbanistico-edilizia di molti enti territoriali e che, inoltre, la formazione degli strumenti urbanistici si attiene, sempre più
di frequente, a criteri del massimo possibile recupero
e riuso del territorio urbanizzato e delle aree edificate
esistenti, anche al fine di contenere il ricorso all’edificazione di nuovi ambiti territoriali.
Ulteriori motivi sulla necessità di orientare l’applicazione della norma si individuano nell’importanza, da
un lato, di fornire criteri guida in modo da agevolare
i comportamenti amministrativi dei comuni evitando
possibili assunzioni di atti illegittimi; dall’altro, nell’esigenza di assicurare, mediante una certezza
interpretativa, tutela ai professionisti in considerazione delle notevoli responsabilità affidate agli stessi su
compiti in precedenza assegnati agli uffici pubblici. I
professionisti, infatti, sono tenuti ad asseverare la
conformità dell’intervento oggetto della Dia agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, ed assumono,
inoltre, la qualità di persone esercenti un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del
codice penale. Conseguentemente l’amministrazione,
in caso di dichiarazioni non veritiere, ne dà comunicazione al competente ordine professionale per
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
È in ogni caso da evidenziare che l’attestazione circa
la consistenza delle volumetrie esistenti avviene, da
parte del professionista incaricato, tramite adeguata
documentazione grafica e fotografica, con le modalità
eventualmente stabilite dal regolamento edilizio comunale.
La verifica della legittimità delle preesistenze, nel caso
di richiesta di permesso di costruzione, spetta all’amministrazione che, una volta ricevuta la richiesta, provvederà a controllare la sussistenza dei titoli abilitativi
originari con relative varianti (permessi di costruzione, concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, denunce di inizio attività, concessioni o autorizzazioni in
sanatoria) e dei provvedimenti di disciplina edilizia
adottati per eventuali abusi presenti nell’edificio.
Qualora si proceda con Dia, utilizzando la facoltà di
cui all’art. 22 del Testo unico coordinato, la situazione delle preesistenze, in quanto presupposto legittimante l’operazione di ristrutturazione mediante de-
20
molizione e ricostruzione, deve essere oggetto di ricognizione nella relazione asseverata di cui all’art. 23,
comma 1, del Testo unico, sulla base degli elementi
forniti dal proprietario ovvero delle ricerche condotte
dal professionista. Peraltro, considerata la natura
ricognitiva di tale attività, il professionista non assume alcuna responsabilità circa l’effettiva situazione
della costruzione con riferimento alla disciplina urbanistico-edilizia pregressa, essendo il contenuto della
relazione circoscritto ai risultati della ricerca condotta
ed ai dati forniti dal proprietario. Tale incombente potrà
in ogni caso assolversi anche mediante richiesta di
ogni opportuna informazione e documentazione allo
sportello unico per l’edilizia di cui all’art. 5, comma
1, del Testo unico.
Si precisa, infine, che i pareri e gli atti di assenso, nel
caso di denuncia di inizio attività, devono essere acquisiti direttamente dall’interessato ed allegati alla
richiesta. È, comunque, facoltà del richiedente produrre pareri ed atti di assenso anche per il rilascio del
permesso di costruire, in quanto lo sportello unico è
demandato a provvedere solo qualora tale documentazione non sia stata acquisita dal richiedente.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali sull’equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione.
Antecedentemente all’entrata in vigore della legge 21
dicembre 2001, n. 443, la giurisprudenza amministrativa si era occupata più volte della questione relativa
alla possibilità di far rientrare, nell’ambito della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1,
lettera d), della legge del 5 agosto 1978, n. 457, anche
l’intervento di demolizione e fedele ricostruzione del
fabbricato.
Si è venuto, pertanto, a formare un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “nel concetto di
ristrutturazione edilizia devono annoverarsi anche gli
interventi consistenti nella demolizione e successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001, n. 1246; id., 28 marzo 1998,
n. 369; id., 14 novembre 1996, n. 1359; id., 9 febbraio
1996, n. 144; id., 23 luglio 1994, n. 807; id., 6 dicembre 1993, n. 1259; id., 3 febbraio 1992, n. 86; id., 3
gennaio 1992, n. 4; id., 4 aprile 1991, n. 430; id., 20
novembre 1990, n. 786; id., 9 luglio 1990, n. 594; id.,
30 settembre 1988, n. 946; id., 28 giugno 1988, n.
416; id., 17 ottobre 1987, n. 637; id., 21 dicembre
1984, n. 958).
L’equiparazione della demolizione e ricostruzione alla
ristrutturazione veniva dalla giurisprudenza essenzialmente motivata con la considerazione che “il concetto
di ristrutturazione è necessariamente legato concettualmente ad una modifica e a una salvezza finale
(quantomeno nelle sue caratteristiche fondamentali)
dell’esistente (modifica che può essere generale o
particolare e, quindi, dar luogo alla realizzazione di
un fabbricato in tutto o in parte “nuovo”), ma non
anche alla indispensabile conservazione, nella loro
Il geometra ligure
individualità fisica e specifica (tal quali essi sono e si
trovano), dei medesimi elementi costitutivi dell’edificio o di alcuni tra essi (i principali)” (così Cons. Stato, sez. V, n. 946/1988).
3. Il recepimento normativo, con parziali innovazioni,
dei principi affermati dalla giurisprudenza.
Il Testo unico, recependo il c.d. diritto vivente, costituito dagli orientamenti giurisprudenziali innanzi riportati, all’art. 3 aveva stabilito testualmente:
“Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e successiva fedele ricostruzione di un
fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di
sedime e caratteristiche dei materiali, a quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
Tale formulazione è stata in seguito oggetto di una
modifica ad opera dell’art. 1, comma 1, lettera a), del
Testo unico coordinato che ha inteso conformarsi alla
sopravvenuta norma della legge n. 443/2001. Conseguentemente, il testo definitivo vede sostituito il riferimento alla “fedele ricostruzione di un fabbricato
identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e
caratteristiche dei materiali a quello preesistente” con
“ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di
quella esistente”.
4. Conseguenze giuridiche derivanti dall’equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione.
4.1. Con riferimento alla disciplina edilizia.
In forza del ricordato disposto, la nuova definizione di
ristrutturazione edilizia, comprendente anche la demolizione e ricostruzione di edifici con il rispetto della
volumetria e sagoma preesistenti, prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, come già stabilito dall’art. 31, ultimo
comma, della legge n. 457/1978 e confermato all’art.
3, ultimo comma, del Testo unico.
Va osservato, in proposito, che il mancato richiamo nella nuova definizione voluta dal legislatore della n.
443/2001 - al parametro “dei materiali edilizi” non
pone alcun particolare problema, mentre, per quanto
riguarda “l’area di sedime”, non si ritiene che l’esclusione di tale riferimento possa consentire la ricostruzione dell’edificio in altro sito, ovvero posizionarlo
all’interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale. La prima ipotesi è esclusa dal fatto che,
comunque, si tratta di un intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui una localizzazione in altro
ambito risulterebbe palesemente in contrasto con tale
obiettivo; quanto alla seconda ipotesi si ritiene che
debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto
alla precedente area di sedime, semprechué rientrino
nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il rife-
Legislazione dello Stato
rimento è nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dell’art. 32 del Testo unico. Resta in
ogni caso possibile, nel diverso posizionamento dell’edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella
strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene
allineamenti, distanze e distacchi.
In ragione delle considerazioni espresse, per gli interventi di demolizione e ricostruzione inclusi nella ristrutturazione non può trovare applicazione quella parte
della normativa vigente che detta prescrizioni per
quanto riguarda gli indici di edificabilità ed ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo (altezze,
distanze, distacchi, inclinate, ecc.) riferibile alle nuove costruzioni. Ciò in quanto il relativo rispetto potrebbe risultare inconciliabile con la demolizione e
ricostruzione intesa come operazione da effettuarsi con
la sola osservanza della sagoma e della volumetria
preesistenti (ed in tale prospettiva, qualora non venga
utilizzata per intero la sagoma e la volumetria esistenti, l’intervento non può essere incluso nella categoria
della ristrutturazione edilizia).
Va però soggiunto che la demolizione e ricostruzione,
rientrando per espressa declaratoria legislativa nella
ristrutturazione edilizia, dovrà rispettare le prescrizioni ed i limiti dello strumento urbanistico vigente per
quanto compatibili con la natura dell’intervento e
quindi non in contrasto con la possibilità, esplicitamente prevista dal legislatore, di poter operare la ricostruzione attenendosi al solo rispetto di sagoma e
volume. Più specificatamente la demolizione e ricostruzione può comportare aumenti della superficie utile
nei limiti consentiti o non preclusi per la ristrutturazione edilizia: in proposito, deve ritenersi insita nella
natura di tale intervento la possibilità di aumento della
superficie utile con il conseguente incremento del
carico urbanistico, stante la fondamentale ratio legislativa di favorire il rinnovo del patrimonio edilizio
anche sotto un profilo tecnico-qualitativo che comporta il più delle volte, per la stessa praticabilità dell’intervento, un diverso dimensionamento della superficie
utile.
In relazione a tale indirizzo, nella revisione delle norme
tecniche di attuazione dei piani urbanistici, dovrà essere attentamente ponderata la possibilità di estendere
(o mantenere) anche per la demolizione e ricostruzione i limiti di aumento della superficie utile fissati in
via generale per l’intervento di ristrutturazione edilizia, proprio per non vanificare la finalità di incentivare il ricorso alla demolizione e ricostruzione. A tal
fine, si precisa che qualora gli strumenti urbanistici
generali ed i regolamenti edilizi, nelle more del
recepimento delle definizioni di cui all’art. 3 del Testo
unico, non considerino esplicitamente la demolizione
e ricostruzione all’interno della categoria della ristrutturazione edilizia e quindi non disciplinino le modalità di attuazione di tali interventi, si ritiene ammissibile variare le superfici utili - potendo anche prevedere la modifica delle quote di imposta dei solai - nel
solo rispetto di sagoma e volume.
In ogni caso, sono da considerare sempre consentiti
21
gli aumenti di superficie dovuti all’adeguamento, in
base a specifiche norme di legge, della dotazione di
servizi (in relazione all’inserimento di impianti speciali per portatori di handicap, di impianti di sicurezza
e simili).
Per quanto concerne lo standard relativo al dimensionamento di posti auto pertinenziali, è auspicabile che
gli interventi di che trattasi prevedano l’adeguamento
al rapporto minimo stabilito all’art. 2 della legge 24
marzo 1989, n. 122, a meno che documentate motivazioni di carattere tecnico (dovute, ad esempio, a problemi di accessibilità o di collegamento con la viabilità ordinaria o di inidonea struttura e consistenza del
terreno) ne rendano impraticabile la realizzazione.
Peraltro, tale adeguamento deve considerarsi obbligatorio in caso di aumenti di superfici utili e nei limiti
di tale incremento.
Restano comunque salve e vanno dunque rispettate le
eventuali prescrizioni di piano regolatore o dei regolamenti edilizi vigenti di portata generale, valevoli cioé
nell’intero territorio comunale o in singole zone urbanistiche, di carattere estetico-architettonico (ad esempio l’uso di alcuni materiali, le indicazioni sul colore
per le superfici esterne, ecc.). Ciò all’evidente fine di
un armonico inserimento della nuova costruzione nell’ambiente urbano circostante.
4.2. Con riferimento alla disciplina urbanistica
attuativa.
Qualora l’intervento ricada in ambito nel quale il piano attuativo, ritenuto dallo strumento urbanistico presupposto per l’edificazione, non sia ancora approvato,
si applica quanto disposto all’art. 9, comma 2, secondo periodo, del Testo unico.
Tuttavia, nei casi in cui le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, in attesa della formazione del piano attuativo, consentano di avviare
interventi manutentivi sul patrimonio edilizio esistente e comprendano espressamente, in tale fattispecie, la
ristrutturazione edilizia, è possibile procedere alla
demolizione e ricostruzione senza gli impegni a favore del comune, di cui al citato art. 9.
4.3. Con riferimento alle costruzioni oggetto di
sanatoria.
Per quanto attiene alle modalità di attuazione degli
interventi di demolizione e ricostruzione alle costruzioni oggetto di rilascio di concessione in sanatoria (in
forma espressa o a seguito di formazione del silenzio
assenso), occorre premettere che, ai sensi delle leggi 28
febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, la
procedura di sanatoria comporta l’equiparazione delle
costruzioni abusive a quelle legittime, con conseguente
inapplicabilità delle sanzioni amministrative, estinzione del reato e libera commerciabilità. Ciò stante, i
parametri da rispettare, in caso di demolizione e ricostruzione, sono quelli che definiscono l’oggetto stesso
del condono e si identificano con gli elementi che han-
22
no costituito riferimento per il computo dell’oblazione:
quindi, oltre a volumetria e sagoma, anche destinazione
d’uso e superficie, quest’ultima calcolata secondo le
modalità indicate dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 10 maggio 1977, n. 801 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977).
Nel caso di demolizione e ricostruzione di opere eseguite in parziale difformità - per le quali, non potendo
procedere alla demolizione per il pregiudizio alla parte eseguita in conformità, è stata applicata una sanzione pari al doppio del costo di produzione - partecipa
alla volumetria e sagoma preesistente, in fase di ricostruzione, anche la parte oggetto di applicazione della
sanzione.
In presenza di abusi non sanati consistenti in aumenti
volumetrici, in caso di sussistenza dei presupposti per
una sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/
1985 (ora art. 36 del Testo unico), è necessario conseguire prima il rilascio della concessione in sanatoria
ai sensi della richiamata norma, per poter poi procedere alla demolizione e ricostruzione anche dei precisati aumenti. In difetto, le demolizione e ricostruzione
dovrà essere limitata alla sola parte legittima.
Va soggiunto peraltro che, in sede di revisione o adeguamento dello strumento urbanistico, possono essere
fissati, ove ritenuto necessario, limiti diversificati per
le operazioni di demolizione e ricostruzione di immobili condonati, anche per quanto concerne le destinazioni d’uso e le variazioni di superfici utili consentibili,
in relazione al grado di contrasto della costruzione
condonata con le previsioni dello strumento urbanistico.
Quanto sopra vale sia per gli abusi sparsi che per i
nuclei edilizi abusivi. Diversamente, qualora le opere
condonate siano incluse in varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico
degli insediamenti abusivi, ai sensi dell’art. 29 della
legge n. 47/1985, o comunque siano state oggetto di
nuova pianificazione successivamente all’entrata in
vigore della legge n. 724/1992, i riferimenti normativi
sono quelli contenuti nei piani appositamente predisposti.
Roma, 7 agosto 2003
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Pubblicato su G. U. n. 274 del 25.11.2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 2 ottobre 2003
Modifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica”. (Ordinanza n. 3316).
Pubblicato su G. U. n. 236 del 10.10.2003
Il geometra ligure
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 6 ottobre 2003
Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi
per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti
di cui al decreto 9 aprile 1994.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n.
469;
Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto l’art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui è
stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive
turistico-alberghiere;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di
cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 per le
attività ricettive esistenti;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui
all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Visto l’art. 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della
direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/
48/CE;
Decreta:
Articolo unico
Per le finalità stabilite dall’allegato alla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono approvate, per le attività
ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994:
le misure di sicurezza contenute nell’allegato A, alternative a quelle indicate nell’allegato al decreto 9 aprile 1994 - Titolo II - Parte seconda - Attività esistenti
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 116 del 20 maggio 1994);
le disposizioni contenute nell’allegato B, integrative
dell’allegato al decreto 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
116 del 20 maggio 1994).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2003
Il Ministro: PISANU
ALLEGATO A
MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE A
QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994 - TITOLO II - PARTE SECONDA ATTIVITÀ ESISTENTI.
Legislazione dello Stato
23
18. Ubicazione.
In alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, capoverso
1, lettera d), è consentito mantenere locali o camere
con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine)
anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano
realizzati con strutture di separazione verso la restante
attività alberghiera (pareti, solai e porte dotate di
autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con
la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere
interessate.
19. Caratteristiche costruttive.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, è
consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Altezza antincendio dell’edificio
R/REl (*)
R/REI (**)
Superiore a 12 m fino a 24 m
Superiore a 24 m fino a 54 m
Oltre 54 m
45
30
45
60
——
(*)
in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività;
(**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo
numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero
inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di
idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (s.o. n. 64 alla
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due
anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28
novembre 1996, n. 609.
È comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all’istituto della deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l’approvazione di misure alternative diverse od aggiuntive a
quelle indicate, quali ad esempio l’installazione di un
impianto di spegnimento automatico, che rendano
ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a
quelle riportate.
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con
riferimento al punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei
passaggi in genere, è consentito mantenere in opera
materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura
superiore al 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle
scale) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività, ad
esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti
letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di
autochiusura. È consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della
reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti
in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della superficie totale
in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/
mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività, ad esclusione delle
camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate
di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di
un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un
congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere
in numero inferiore a due, devono avere conseguito
l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso
di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo
1998.
La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle
attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni
due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili
del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge
28 novembre 1996, n. 609.
3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6,
capoverso 4, è ammessa la comunicazione diretta di
camere con il vano scala purché il carico di incendio
delle stesse non superi 20 kg/mq e le caratteristiche di
resistenza al fuoco della porta d’ingresso siano congrue
con quelle del vano scala.
20. Misure per l’evacuazione in caso di incendio.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con
riferimento al punto 7.2, è consentito adottare capacità di deflusso non superiori a 37,5 per i piani superiori
al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d’incendio esteso all’intera attività tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100
posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di
autochiusura.
È consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiori a 50 alle
seguenti condizioni:
a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera l’attività;
b) adozione di scale protette;
c) uscita verso l’esterno direttamente dalla scala protetta.
In alternativa al punto c) può essere adottata una delle
seguenti condizioni:
realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono
alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento
centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed
installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e
copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guan-
24
ciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani,
divani letto e sommier di classe 1IM;
realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono
alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi
di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di
eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse
in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte
almeno RE 15 a protezione delle camere.
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2,
capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici
aventi altezza antincendio non superiore a 32 m è
consentita l’installazione di una sola scala a condizione che:
a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna,
oppure
b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all’intera
attività.
3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2,
capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici
aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani
oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, né a
spazi comuni per il pubblico, è consentita l’installazione di una sola scala a condizione che:
a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto
19.1.
b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente
al fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1;
c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione
e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività.
Per le attività ricettive, ubicate in edifici aventi altezza
antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6°
piano fuori terra è consentita l’installazione di una
sola scala a condizione che:
a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto
19.1 se è garantito l’accostamento dell’autoscala dei
vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;
b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla
scala (escluso il piano terra ed il piano primo qualora
adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni)
non sia superiore a 350 m2, calcolata detraendo la
superficie di terrazzi e del vano scala;
c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la
scala sia limitato a 20 metri a condizione che lungo
tali percorsi i materiali installati su solai, pareti e
pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco;
d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano
caratteristiche RE 30 con dispositivo di autochiusura;
e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d’incendio esteso all’intera attività;
f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza
al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.
Il geometra ligure
21. Altre disposizioni.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con
riferimento al punto 8.2.2.1, capoverso 3, è consentito
ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/
100 della superficie in pianta del locale a condizione
che quest’ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d’incendio in grado di arrestare
il funzionamento dell’impianto.
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con
riferimento al punto 11.3.2.3, capoverso 2, è consentita l’alimentazione del gruppo di pompaggio della
rete antincendio con linea preferenziale qualora l’ente
distributore dell’energia elettrica garantisca la continuità di erogazione mediante manovra sulla linea stessa
ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una
indisponibilità complessiva annua non superiore a 60
ore.
ALLEGATO B
INTEGRAZIONI ALLE MISURE DI SICUREZZA INDICATE NELL’ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994.
Titolo I
2. Campo di applicazione.
1 - Il punto 2, relativamente alle attività esistenti, è
così integrato: “Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della
capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo
esistente sia compatibile con l’incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell’attività, può essere applicato il Titolo II - Parte II.”.
Titolo II - Parte II
2. Ubicazione.
1 - Il punto 18, con riferimento al punto 5.1, è così
integrato: “È consentito il mantenimento delle attività
in edifici o locali contigui a vani ascensori di cui al
punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982
(Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982).”.
19. Caratteristiche costruttive.
1 - Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera
b), è così integrato: “nei predetti ambienti è consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non
classificati ai fini della reazione al fuoco in presenza
di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di
smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.
È consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti
lignei non classificati, installati anche non in aderenza
a supporto incombustibile, fino ad un massimo del
25% della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti) a condizione che sia installato un impianto di
rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività e che sia presente un servizio interno di
sicurezza permanentemente presente nell’arco delle
Legislazione dello Stato
ventiquattro ore costituito da un congruo numero di
addetti che consenta di promuovere un tempestivo
intervento di contenimento e di assistenza all’esodo.
Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre
1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui
all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998.
La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle
attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni
due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili
del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge
28 novembre 1996, n. 609.”
2 - Il punto 19.3, capoverso 1, è così integrato: “È
consentito che il compartimento abbia una superficie
superiore a 4000 m2 e fino ad 8000 m2 con l’ulteriore condizione che sia installato un impianto di
spegnimento automatico esteso al compartimento interessato.”.
20. Misure per l’evacuazione in caso di incendio.
1 - Il punto 20.1, con riferimento al punto 7.1 è così
integrato: “Limitatamente ai locali adibiti a sala da
pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di
affollamento inferiori a quelli previsti al precedente
capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell’attività, tenendo conto dei reali posti a
sedere, a condizione che l’esercizio di detti locali rientri
nelle responsabilità dello stesso titolare”.
2 - Il punto 20.2 è così integrato: “Sono ammessi
restringimenti puntuali purché la larghezza minima
netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a
0.80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano
presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di
eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse
in classe 1 di reazione al fuoco”.
3 - Il punto 20.4.1, capoverso 3, è così integrato: “Il
percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di
ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può
essere incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione dei
corridoi ciechi, a condizione che:
tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali
corsie di camminamento centrale, ammesse in classe
1 di reazione al fuoco;
le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi,
possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di
dispositivo di autochiusura”.
4 - Il punto 20.4.1, capoverso 4, è così integrato:
“Limitatamente ai corridoi ciechi è consentita una
lunghezza massima di 30 metri con l’ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si
affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2”.
5 - Il punto 20.4.2, capoverso 2, è così integrato: “È
consentito che la lunghezza massima dei corridoi che
adducono alla scala sia di 30 m con l’ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si
affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2”.
6 - Il punto 20.4.2, capoverso 4, è così integrato: “È
consentito non realizzare le scale di tipo protetto in
25
edifici a quattro piani fuori terra con l’adozione di
uno dei seguenti gruppi di misure:
a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al
fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al
fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di
coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e
di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto,
divani, divani letto e sommier di classe 1IM;
b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al
fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale,
ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere”.
7 - Dopo il punto 20.4.2 è inserito il seguente punto:
“20.4.3 - Atrio di ingresso. Nel caso in cui le scale
immettano nell’atrio di ingresso, quest’ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono
essere rispettate le seguenti disposizioni:
i materiali installati nell’atrio devono essere conformi
a quanto previsto al punto 6.2, lettera a) ossia: “di
classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali
delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materiali non combustibili”. In tale ambiente non
devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell’atrio sia
prevista una zona bar, è consentita l’installazione di
macchina per caffé di tipo elettrico;
nel caso in cui è consentito che le scale siano non
protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal
piano più elevato fino all’uscita sull’esterno, e quindi
comprensiva anche del tratto interessante l’atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito all’ultimo
capoverso del punto 20.4.2;
nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo
sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell’atrio
di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all’uscita
all’esterno deve essere non superiore a 15 metri e
l’atrio deve essere separato dai locali adiacenti con
strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate
di dispositivo di autochiusura. La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di
25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali
installati nell’atrio siano incombustibili e che l’atrio
ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d’incendio.
8 - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 8, è così integrato:
“ovvero abbia altezza antincendio non superiore a 32
m, a condizione che in tutta l’attività i materiali di
rivestimento e quelli suscettibili di prendere fuoco su
entrambe le facce siano di classe 1 di reazione al fuoco
ed i mobili imbottiti e materassi siano di classe 1IM
di reazione al fuoco”.
26
Il geometra ligure
9 - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 14, è così integrato: “È ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni dell’edificio a condizione che:
detto ambiente sia permanentemente presidiato;
il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/m2;
la superficie sia inferiore a 20 m2;
non siano presenti sostanze infiammabili”.
10 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 5, è così integrato: “è consentito che il percorso massimo dalla porta
delle camere alle scale dell’edificio non superi i 30 m
e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i
percorsi d’esodo i materiali installati su solai, pareti e
pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che
le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30”.
11 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 9, è così integrato: “è consentito che l’attività ricettiva sia distribuita
in compartimenti aventi superficie non superiore a 350
m2 ed il percorso massimo per raggiungere la scala
dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m
a condizione che lungo i percorsi i materiali installati
su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.”.
mento automatico a protezione del locale.”.
3 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 11.3.2, è
così integrato: “È consentito per le attività con capienza compresa fra 101 e 200 posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32 m, l’installazione di
naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in
grado di raggiungere con il getto l’intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:
sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4
naspi posti in posizione idraulicamente più sfavorevole;
l’attività sia accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili
del fuoco;
sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche
previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi
di soccorso dei vigili del fuoco qualora non esista nel
raggio di 100 m un’idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi.
Qualora l’altezza antincendio sia compresa fra 24 e
32 m deve essere altresì installata una rete idrica
antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni
piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per l’alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco”.
21. Altre disposizioni.
1 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.1, è
così integrato: “È consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/m2 e la
superficie in pianta non superi i 5 m2”.
2 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.2, è
così integrato: “Per locali fino a 100 m2 è consentito
limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in
pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare
strutture di compartimentazione congrue con il carico
di incendio, che non deve comunque superare i 60 kg/
m2, a condizione che l’impianto di rivelazione sia
integrato da un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore
costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di
contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti,
che non possono essere in numero inferiore a due,
devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica
di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609,
a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del
decreto 10 marzo 1998.
La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle
attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni
due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili
del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge
28 novembre 1996, n. 609. Tale servizio, per locali
superiori a 50 m2, deve avere a disposizione almeno
un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate
adiacenze del locale.
In alternativa alla presenza del servizio interno di sicurezza deve essere installato un impianto di spegni-
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n.340
Regolamento recante disciplina per la sicurezza
degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L.
per autotrazione.
Pubblicato su G. U. n. 239 del 14.10.2003
Pubblicato su G. U. n. 282 del 04.12.2003
Legge 24 novembre 2003, n. 326.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici
Pubblicato su S. O. M. 181/L alla G. U. n. 274 del 25.11.2003
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati relativi al mese di settembre, che si
pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili
urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica).
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e
2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al
corrispondente mese dell’anno precedente e di due
anni precedenti risultano:
27
Legislazione dello Stato
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e
2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al
corrispondente mese dell’anno precedente e di due
anni precedenti risultano:
Pubblicato su G. U. n. 243 del 18.10.2003
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati relativi al mese di ottobre 2003, che si
pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili
urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica).
Pubblicato su G. U. n. 243 del 18.10.2003
Il testo completo dei provvedimenti legislativi qui richiamati è disponibile,
per gli iscritti, presso la sede del Collegio.
Il giovane pensa all’amore, l’uomo di mezza età pensa al denaro, il
vecchio pensa alla morte, il povero a molte cose.
Antica sentenza dell’India
Legislazione regionale
LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2003 n. 26
Città a colori. Modifiche alla legge regionale 5
agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il
recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Inserimento articolo 10 bis nella l.r. 25/1987)
1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 5 agosto
1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) è aggiunto il seguente:
“Articolo 10 bis
(Fondo regionale)
1. È istituito un fondo regionale, definito annualmente
con legge di bilancio, finalizzato a tutelare i soggetti
economicamente più deboli, che non siano proprietari
di altro alloggio, a cui sia imposta la manutenzione
della facciata dell’immobile in cui risiedono.
2. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento,
stabilirà entro sei mesi dall’approvazione della presente legge i criteri di accesso al fondo sulla base del
reddito e della certificazione ISEE’’.
Articolo 2
(Inserimento di articoli nella l.r. 25/1987)
1. Dopo l’articolo 18 bis della l.r. 25/1987 sono aggiunti i seguenti:
“Articolo 18 ter
(Decoro degli edifici e degli spazi pubblici)
1. La Regione considera un valore fondamentale per
la comunità il decoro e la pulizia degli spazi pubblici
e degli edifici.
2. Le parti degli edifici e di altri manufatti edilizi
visibili dagli spazi pubblici sono considerate a tutti gli
effetti beni di preminente interesse.
Articolo 18 quater
(Obblighi per i proprietari degli immobili)
1. I proprietari di edifici o di altri manufatti edilizi
prospicienti spazi pubblici curano la corretta e continuativa manutenzione dei prospetti.
Articolo 18 quinquies
(Progetto colore)
1. Al fine di disciplinare le modalità degli interventi
di recupero dei prospetti, i Comuni possono dotarsi di
un “progetto colore’’ i cui elaborati sono definiti da
specifico regolamento attuativo da emanarsi entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge da parte
della Giunta regionale.
2. Tale progetto può costituire parte integrante della
disciplina paesistica di livello puntuale in sede di formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.),
ovvero costituire elemento progettuale di uno Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.), Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) o progetto di recupero ad
essi assimilabili, ovvero essere approvato dal Comune
con apposita deliberazione che, una volta divenuta
esecutiva, è depositata a libera visione del pubblico.
Articolo 18 sexies
(Contributi per progetti ed interventi)
1. La Regione prevede contributi a favore dei Comuni
per la redazione del “progetto colore’’ di cui all’articolo18 quinquies, promuovendone la redazione con le
Università, i Comuni ed altri soggetti anche mediante
la stipula di convenzioni con le quali può essere prevista l’organizzazione di appositi corsi informativi.
2. La Regione agevola quanto previsto all’articolo 18
quater mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati che, nell’ambito di piani urbanistici approvati contenenti il “progetto colore’’, provvedano al rifacimento delle facciate degli edifici e del
fronte degli altri manufatti edilizi prospicienti gli spazi pubblici.
3. I Comuni possono ingiungere, con ordinanza sindacale, al proprietario o ai proprietari degli immobili, la
realizzazione degli interventi di rifacimento dei prospetti qualora questo sia espressamente previsto dal
“progetto colore’’ inserito in un S.U.A., P.U.O. o pro-
29
Legislazione regionale
getto di recupero ad essi assimilabili, di cui all’articolo 18 quinquies, laddove venga dichiarata la pubblica
utilità in relazione a situazioni di degrado.
4. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti per dare attuazione a quanto previsto
nei commi 1 e 2.’’.
Articolo 3
(Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 25/1987)
1. L’articolo 19 della legge regionale 5 agosto 1987 n.
25 è sostituito dal seguente:
“Articolo 19
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’Area VII - Edilizia
- dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale alle seguenti Unità Previsionali di Base:
U.P.B. 7.107 “Edilizia pubblica e sociale’’
U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati’’
U.P.B. 7.206 “Edilizia residenziale a favore di privati
- contributi in annualità’’
U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale’’.
2. Al finanziamento della presente legge si provvede
con legge di bilancio.’’.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 27 ottobre 2003
IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti
Informativa
Novità introdotte dalla riforma Biagi
in materia di sicurezza nei cantieri
Si rende noto che con il D. Lgs. 276 del 2003 (cosiddetta “riforma Biagi”)
entrata in vigore il 24 ottobre u.s. e’ obbligatorio, ai sensi dell’art. 3 comma 8 del
D. Lgs. 494/96, consegnare al comune, prima dell’inizio dei lavori o alla presentazione della D.I.A., unitamente al nominativo dell’impresa esecutrice, i seguenti
documenti:
1. una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, e il
contratto collettivo applicativo ai lavoratori dipendenti;
2. certificato di regolarita’ contributiva (inps, inail, cassa edile).
Giurisprudenza
Condominio
Luglio 2003
Tecnica Legale
Aprile 2003
I.
CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 19 dicembre 2002, n.
18091 - SPADONE Presidente - CIOFFI Relatore - RUSSO
P.M. (parz. conf.). - Sartania Costr. S.r.l. (avv. Morelli)
- Ferri (avv. D’Aloe).
CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 19 giugno 2002, n. 8913 DUVA Presidente - SEGRETO Relatore - PALMIERI P. M.
(conf.). - Meza Bartrina (avv. Pietrosanti) - Simona II S.r.l.
Cassa con rinvio Trib. Roma, 16 giugno 1999.
Comunione e condominio - Azioni giudiziarie - Parti
comuni - Legittimazione del singolo condomino Litisconsorzio necessario - Esclusione (C. c. art. 1117;
C. p. c. art. 102).
Comunione e condominio -Parti comuni - Sottotetto
- Suolo su cui sorge l’edificio - Presunzione di comunione (C. c. art. 1117).
Ciascun condomino, poiché il suo diritto investe la cosa
comune nella sua interezza (sia pure con il limite dei
concorrenti diritti degli altri condomini), può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà
comune non occorrendo alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri; sussiste, invece,
litisconsorzio necessario tra tutti i condomini se il convenuto, non limitandosi a contestare la fondatezza dell’azione proposta nei suoi confronti da taluni condomini
attori in rivendica del diritto di comproprietà chiede in
via riconvenzionale l’accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene, o eccepisce comunque tale suo diritto.
La presunzione di comunione stabilita dall’art. 1117
c. c. in tema di parti comuni dell’edificio riguarda sia
il suolo su cui sorge l’edificio sia il sottotetto, pur non
essendo quest’ultimo menzionato in detto articolo; si
deve però intendere per suolo su cui sorge l’edificio
quella porzione di terreno su cui poggia l’intero edificio ed, immediatamente, la parte infima di esso, essendo perciò comune l’area dove sono infisse le fondazioni e la superficie sulla quale poggia il pavimento
del pianterreno ma non anche quest’ultimo; quanto poi
al sottotetto, se la sua natura non risulta dai titoli, può
ritenersi comune se, in virtù delle sue caratteristiche
strutturali e funzionali, risulti in concreto la sua oggettiva desti nazione all’uso comune o all’esercizio di
un servizio di interesse comune, anche in via soltanto
potenziale.
Locazione di cose - Locazione transitoria - Restituzione della cosa locata - Danni per ritardata riconsegna
- Obbligo di pagamento d’importo pari al canone legale applicabile - Configurabilità - Diritto del conduttore di ripetere le somme corrisposte oltre il dovuto Riferimento di dette somme al periodo successivo a
quello fissato per il rilascio - Ininfluenza - Prova del
maggior danno - Onere del locatore - Fattispecie (C. c.
art 1591; L. 27 luglio 1978, n 392, artt. 12, 26, 79).
Il conduttore, che permanga nel godimento dell’immobile anche dopo la data stabilita per il rilascio, è tenuto
a dare al locatore il canone legale fino alla riconsegna.
Ne consegue che egli ha diritto di ripetere, nei confronti
del locatore, quella parte del corrispettivo che superi la
misura stabilita dalla legge sul cosiddetto equo canone,
anche se tale corrispettivo si riferisca al periodo successivo alla data stabilita per il rilascio, salva la facoltà del locatore di dimostrare, soggiacendo ai principi
generali in tema di prova, di aver subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dal canone legale (Fattispecie concernente locazione per esigenze abitative
transitorie determinate da motivi di lavoro).
II.
CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 23 maggio 2002, n. 7546
- DUVA Presidente - SEGRETO Relatore - PALMIERI P. M.
(conf.). - Orsini F. - Orsini G. - Brizzolari (avv.ti Pace,
Di Salvo) - Longoni.
Cassa con rinvio Trib. Monza 2 febbraio 1998.
Locazione di cose - Immobili ad uso abitativo - Restituzione della cosa locata - Ritardata riconsegna Risarcimento del maggior danno - Prova - Necessità
(C. c art. 1591).
Locazione di cose - Legge n. 392/1978 - Risarcimento
del maggior danno - Rito del lavoro - Domanda nuo-
Giurisprudenza
va - Ampliamento dell’indagine - Inammissibilità (L.
27 luglio 1978, n. 392, art. 46; C. c. art. 1591; C. p. c.
art. 447 bis).
Locazione di cose - Legge n. 392/1978 - Controversia
relativa alla determinazione del canone - Rito del
lavoro - Domanda - Ampliamento quantitativo Ammissibilità - Fattispecie (C. p. c. artt. 414, 420, 447
bis; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 46).
Locazione di cose - Legge n. 392/1978 - Aumento ed
aggiornamento canone - Richiesta del locatore - Necessità - Forma - Raccomandata - Atti equipollenti
Ammissibilità - Condizioni (L. 27 luglio 1978, n. 392,
artt. 23, 24).
In relazione al “maggior danno”, grava sul locatore
l’onere della prova specifica di un’effettiva lesione del
patrimonio consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non aver
potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene,
nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente od in altre analoghe situazioni pregiudizievoli.
Deve ritenersi nuova la domanda introdotta solo nel
corso di giudizio di primo grado dagli attori, diretta ad
ottenere la condanna della convenuta, ai sensi dell’art.
1591 c. c, al risarcimento dei maggiori danni, rispetto
ai canoni dovuti, per la mancata restituzione dell’immobile alla scadenza del contratto.
La domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, proposta in sede di precisazione
delle conclusioni, si risolve, in un ampliamento
quantitativo della somma originariamente richiesta che,
mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo alla entità del
bene da attribuire e determina, quindi, solo una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli
artt. 420 e 414 c. p.
In tema di contratto di locazione, le richieste di aumento
o di aggiornamento del canone possono essere avanzate
dal locatore, oltre che mediante lettera raccomandata
anche con atti ad essa equipollenti, purché sia risettata
la forma scritta e sia manifestata chiaramente la volontà
del locatore di richiederli (Nella specie la Suprema Corte, enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio la decisione del giudice del merito perché accertasse
se gli estratti conto periodici inoltrati da parte attrice
alla controparte, potevano integrare atti equipollenti delle richieste di aumento od aggiornamento nella forma di
cui agli artt. 23 e 24 della legge n. 392/1978).
Luglio 2003
CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 20 luglio 2002, n. 10560NICASTRO Presidente - DURANTE Relatore - SCHIRÒ P M
(conf.).- Colonetti ed altri (avv.ti Cecchi, Ronzoni) Colonetti (avv.ti Romanelli, Iorio).
Locazione di cose - Rilascio immobile uso abitativo Ritardata consegna - Criteri di determinazione del
canone (C. c. artt. 1224, 2° comma, e 1591; L. 27 luglio
1978, n. 392, art. 24).
Locazione di cose-Ritardata consegna-Mora.
31
In regime di equo canone in caso di ritardata restituzione dell’immobile il canone dovuto dal conduttore inadempiente deve essere rapportato a quello fissato dalla
legge tenendo quindi conto degli adeguamenti annuali
Istat anche se il locatore non ne abbia fatto richiesta
secondo le modalità previste dall’art. 24 della legge n.
392/1978.
Il conduttore nel caso in cui non restituisca l’immobile
locato deve essere considerato in mora ai sensi dell’art.
1591 c. c. sin dal giorno della scadenza legale o convenzionale del contratto.
Aprile 2003
CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 12 settembre 2002, n.
13310 - PONTORIERI Presidente - ELEFANTE Relatore - FEDELI P M. (conf.). - Bonaventura ed altri (avv. Ciavarella)
- De Lallo ed altri (avv. Mazza Ricci).
Successione legittima e testamentaria - Interpretazione del testamento - Lascito a favore del coniuge di
usufrutto generale - Istituzione di erede - Non
configurabilità del legato in sostituzione di legittima
- Invalidità delle disposizioni testamentarie contrastanti con le norme della successione legittima - Non
sussistenza - Lesione della quota di legittima -Non
sussistenza (C. c. artt. 536, 540, 565, 588).
In tema di successione testamentaria, il principio
dell’intangibilità della quota di legittima va inteso in
senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari
con qualsiasi tipo di bene compreso nell’asse ereditario. (La Corte ha enunciato il principio in una fattispecie nella quale il valore dell’usufrutto generale era tale
da soddisfare le ragioni dei legittimari).
Urbanistica
Maggio 2003
CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI unite, 1 luglio 2002, n. 9555
- BALDASSARRE Presidente - NAPOLETANO Estensore IANNELLI P M. (conf.). - Soc. Immobiltiberio (avv.
Ciccotti) - Boldrini e altra (avv. Ghia).
Conferma App. Bologna, 18 aprile 2000
e rimette gli atti alle Sezioni semplici.
Edilizia e urbanistica - Distanze nelle costruzioni Norma integrativa del codice civile - Giurisdizione
del giudice ordinario - Sussistenza (C. c. artt. 872,
873; D. M. 2 aprile 1968, n. 1444, limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’art. 17 L. 6 agosto 1967, n. 765).
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario
le controversie tra proprietari di fabbricati vicini aventi
ad oggetto questioni relative all’osservanza di norme
che prescrivono distanze minime tra le costruzioni, in
quanto integrative del codice civile.
32
Il geometra ligure
Aprile 2003
CONSIGLIO DI STATO, V SEZIONE, 2 ottobre 2002, n. 5165
- VARRONE Presidente – D’OTTAVI Estensore - Iannotta
(avv. Iannuccilli) - Comune di S. Maria Capua Vetere
(avv. Basile) e Aulicino ed altri (n. c.).
Giustizia amministrativa - Poteri del giudice - Questioni incidentali riguardanti diritti soggettivi - Limiti.
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Sufficienza di un titolo formalmente abilitante al rilascio.
La possibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi
su questioni di diritto incidenter tantum non è illimitata,
esulando dalla sua competenza l’esame delle situazioni
di diritto soggettivo che non implichino una semplice indagine incidentale sui presupposti di fatto e di diritto del
provvedimento impugnato, ma rendano necessaria una
pronuncia giurisdizionale definitiva.
La pubblica amministrazione, nel rilasciare la concessione edilizia, non è tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà del
richiedente, essendo sufficiente un titolo che formalmente
abiliti al rilascio dell’autorizzazione, fatti salvi i diritti
dei terzi.
CONSIGLIO DI STATO, VI SEZIONE, 12 dicembre 2002, n.
6785 - RUOPPOLO Presidente - CAFINI Estensore - Ministero per i Beni e le attività culturali (Avv. Gen. Stato)
Amendola (avv. Serra) e nei confronti di Comune di
Amalfi (n.c.).
Bellezze naturali (Tutela delle) - Interventi edilizi Nulla osta paesaggistico - Ministero per i Beni culturali e ambientali - Potere di annullamento - Vizi di
legittimità - Eccesso di potere - Estensione (L. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, 9° comma; L. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1).
L’annullamento ministeriale di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di costruzione edilizia in zona
protetta, contemplato dall’art. 82 del D. P. R. 24 luglio
1977, n. 616, potendo riguardare tutti i vizi di legittimità, comprese le singole ipotesi riconducibili all’eccesso
di potere, ben può essere pronunciato per difetto di
motivazione, in quanto in sede di autorizzazione regionale o di organo delegato dalla regione, a norma dell’art.
7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497, anche l’atto positivo
di assentimento richiede un’adeguata motivazione sulla
compatibilità effettiva dell’opera con gli specifici valori
paesistici dei luoghi.
Aprile 2003
CONSIGLIO DI STATO, VI SEZIONE, 20 gennaio 2003, n. 204
- RUOPPOLO Presidente - MILLEMAGGI COGLIANI Estensore
- Ministero per i beni culturali e ambientali di Sassari e
Nuoro (avv. Stato: Fiengo) - I.T.A.L.M.A.R. S.r.l. (avv.ti
Guarino, Alpeggiani, Castelli, Congiu).
Conferma T.A.R. Sardegna, 18 gennaio 2002, n. 11.
Bellezze naturali (Tutela delle) - Interventi edilizi Nulla osta paesaggistico - Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Potere di annullamento dell’autorizzazione regionale per carenza di motivazione - Sussistenza (L. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; L.
7 agosto 1990, n. 241, art. 3).
Bellezze naturali (Tutela delle) - Annullamento statale del nulla osta regionale - Interesse pretensivo dell’amministrato – Lesione - Risarcimento del danno –
Configurabilità - Responsabilità extracontrattuale della P. A.- Esclusione.
Nel caso di autorizzazione di interventi edilizi in zone
paesisticamente protette, è necessario che l’atto
autorizzativo regionale sia congruamente motivato, con
l’indicazione dell’iter logico seguito, in ordine alle ragioni di compatibilità effettive che - in riferimento agli
specifici valori paesistici dei luoghi – possano, ove sussistenti, consentire i progettati lavori.
La posizione soggettiva dell’amministrato, rispetto all’annullamento statale del nulla-osta regionale, si qualifica in termini di pretesa al buon esito del procedimento, con consequenziale diritto al risarcimento del danno
per responsabilità precontrattuale e per inadempimento
delle obbligazioni da parte della P.A. nel caso di illegittimità dell’atto amministrativo.
Marzo 2003
CONSIGLIO DI STATO, V SEZIONE, 30 gennaio 2003, n. 469
QUARANTA Presidente - FARINA Relatore. - Progetto Grande Bicocca Multisala s.r.l. (avv.ti Sala, Belvedere,
Fumagalli, Decio e Ferrari) - Anteo s.r.l. ed altri (avv.ti
Tanzarella, Vaiano).
Edilizia e urbanistica-Concessione edilizia - Impugnativa -Proprietario e soggetti che si trovano in stabile collegamento con la zona - Sussiste.
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia –
Impugnativa -Titolare di interesse commerciale non
insediato nella zona - Legittimazione ad impugnare Non sussiste.
L’art. 31, 9° comma della L. 17 agosto 1942 n. 1150 (nel
testo di cui all’art. 10, 9° comma della L. 6 agosto 1967
n. 765) non ha introdotto un’actio popularis che legittima
qualsiasi cittadino ad impugnare il provvedimento che
consente la costruzione di un opera, ma ha riconosciuto
una posizione qualificata e differenziata in capo al proprietario di un immobile sito nella zona in cui la costruzione è permessa ed a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa.
È carente di legittimazione attiva il soggetto che si
oppone ad un permesso di costruire adducendo la lesione di un interesse tipicamente commerciale che deriverebbe dalla realizzazione dell’opera, quando il titolare dell’interesse commerciale non sia insediato nella
zona.
Le note giurisprudenziali sopra riportate sono state tratte dalla rivista
“Giurisprudenza Italiana” edita dalla UTET.
Informativa
Assemblea per bilancio
preventivo 2004
geom. Filippo Finoccchiaro
A
ll’Assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo 2004, tenutasi, in seconda convocazione, presso la sede del Collegio il giorno 16 dicembre 2003, alle ore 17,
erano presenti, oltre una cinquantina di iscritti, tutti i Consiglieri, il Presidente, Geom.
Luciano PICCINELLI, il Segretario, Geom.
Filippo FINOCCHIARO, e il Tesoriere, Geom.
Eugenio GORI SAVELLINI.
1) Il Presidente, dopo un momento di raccoglimento in ricordo dei Colleghi che sono
mancati, ha relazionato sui seguenti argomenti:
un doveroso senso di gratitudine e ringraziamenti verso i Consiglieri e il Personale della
Segreteria;
il reiterato riferimento all’organizzazione
di seminari, convegni e corsi di formazione
continua che offrono opportunità d’incontro
ed approfondimento;
le riunioni zonali nei diversi ambiti individuati dal Collegio da alcuni anni;
la riforma Vietti (allo stato già superata) e
le conseguenti comunicazioni della Cassa Italiana Geometri e del Consiglio Nazionale
Geometri;
il forte sviluppo del sito internet del Collegio (l’approvazione di un banner IPSOA con
la promozione di un testo in materia di condono edilizio);
l’informazione a mezzo stampa, l’inserimento di normative e aggiornamenti vari, la
costituzione di una “mailing-list” per ovviare
all’invio postale di corrispondenza e circolari;
il potenziamento degli uffici;
l’interessamento in materia di T.U. dell’Edilizia, T.U. Espropri, Legge del Condono
Edilizio;
l’organizzazione del prestigioso corso
Tutors in materia estimativa a livello nazionale (sotto la direzione del Prof. Simonotti di
Catania e con la partecipazione di n°21
corsisti, futuri docenti);
l’interessamento del Geom. Pier Emilio
COPELLO perle iniziative connesse all’Associazione “Geoval – Esperti”;
l’attività di studio e proposizione di modifiche normative in seno alla Consulta dell’Edilizia;
l’incontro sul Condono Edilizio per lo studio e la proposizione di modifiche normative
oggetto di futura normativa regionale, che ha
comportato difficoltà interpretative per quanto
attiene la possibilità di legittimazione degli
abusi delle tipologie 1-2-3 (qualora si tratti di
opere conformi), per quanto riguarda il concetto di volumi non residenziali e di manufatti
pertinenziali; la formulazione di richiesta alla
Regione Liguria di una normativa derogatoria
per gli abusi edilizi effettuati ante 1967;
l’incontro di aggiornamento sui Piani di
Bacino, con il Dott. RAMELLA (Presidente
dell’Ordine dei Geologi);
lo studio e l’attuazione di convenzioni con
gli enti per l’acquisizione di incarichi professionali in favore degli iscritti:
- tre convenzioni con l’area 06 della Provincia di Genova, di cui due definite ed una
in corso;
- una convenzione con il Centro Storico
del Comune di Genova per i rilievi del “Ghetto”, in corso di definizione;
34
Il Presidente,
Geom.
Luciano
Piccinelli,
relaziona agli
iscritti
presenti in
sala.
Il geometra ligure
- una convenzione con l’Ufficio Tributi
del Comune di Genova per l’accatastamento
di stabilimenti balneari su area demaniale, in
corso di definizione;
la prospettiva di un corso sul coordinamento della sicurezza complementare alle 120 ore
(per aggiornamento sulle normative successive al D.Lgs.494/96);
l’organizzazione di corsi sulle consulenze
tecniche d’ufficio, sulla statica, sul cemento
armato e sull’assetto del verde;
le competenze della Regione in materia di
professioni e di urbanistica;
l’incontro pre-natalizio, stabilito per il giorno 22 p.v. con la Redazione de “Il Geometra
Ligure” e la “Commissione di Taratura parcelle” e con i neo-abilitati del recente Esame
di Stato (da cui sono risultati ammessi circa
il 65%- 70% dei candidati);
i rapporti ed il miglioramento delle procedure con la ASL-3;
la richiesta di rilascio di pre-pareri circa la
“conformità edilizia” da parte del Comune di
Genova.
Dopo ampia relazione circa i criteri che
hanno mosso il Consiglio Direttivo nella proposizione del bilancio preventivo per l’anno
2004, sottoposto tale bilancio previsionale a
votazione, viene approvato all’unanimità dei
presenti.
Il Tesoriere prende la parola per quanto
attiene l’esame del bilancio preventivo per
l’esercizio finanziario dell’anno 2004:
in tema di formazione
- l’approvazione da parte del Consiglio
Direttivo di un regolamento per l’organizza-
Il Presidente aggiunge:
che si è provveduto al riordino ed alla
catalogazione dei testi della biblioteca del
Collegio, il cui elenco è riscontrabile sul sito,
formulando altresì un regolamento per la consultazione e l’eventuale affitto degli stessi da
parte degli iscritti;
il Collegio nell’ambito di una politica di
maggior incentivazione delle attività in favore della Categoria, ha intrapreso un più stretto controllo delle situazioni di morosità da
parte degli iscritti, provvedendo a sospenderne una ventina, dopo il relativo iter procedurale disciplinare.
Il Segretario illustra alcuni altri aspetti
organizzativi, quali:
Informativa
zione e la gestione di corsi di aggiornamento
professionale;
- l’attivazione di corsi in materia di: progetto colore, coordinamento della sicurezza,
lingua inglese, corso per praticanti preparatorio all’esame di Stato;
in tema di istruzione
- la riforma dei cicli scolastici, la cui
parziale attuazione (a livello di sole scuola
materna ed elementare) non ha risolto le problematiche della scuola secondaria (licei) e le
successive prospettive di studio universitario;
- la complessa organizzazione e gestione
del corso IFTS per il “tecnico della gestione
edilizia del territorio” (in atto presso l’ITG di
La Spezia) che ha comportato il riconoscimento di un congruo contributo da parte della
Cassa Italiana Geometri e richiede l’apporto
dei geometri quali docenti e tutor di stages
territoriali;
- i progetti di Laurea di primo livello
(classi IV, VII e VIII) con le Facoltà d’Ingegneria ed Architettura e con la Scuola Edile
Genovese;
in tema di cultura
- l’organizzazione di un concorso fotografico aperto a tutti i geometri dei Collegi
italiani;
- una ambiziosa mostra di quadri d’autore, che richiede un forte finanziamento per gli
elevati costi d’attuazione;
- altre iniziative locali tutte incentrate su
Genova 2004 – Capitale della Cultura;
in tema di spettacolo
l’ottenimento di sconti convenzionali per
gli iscritti con il “Teatro della Tosse” e
“Cinemagenovacentro”.
Il Consigliere Geom. Pier Emilio Copello
relaziona su:
L’attività di “GEOVAL – Esperti”, di cui è
Consigliere, le relative informative sul sito e
le esigenze del mercato immobiliare;
la partecipazione a “TEGOVA” che raccoglie tutte le Associazioni in materia estimatoria
dei Partecipanti alla Comunità Europea (l’Italia ha aderito con GEOVAL che conta 1300
35
iscritti geometri e ISIR che conta 180 ingegneri);
la costituzione della “banca dati immobiliari” e l’organizzazione di corsi per lo studio
della metodologia nelle stime.
Il Consigliere Geom. Giovanni Carlini
relaziona su:
la qualità dell’architettura e la concorrenzialità tra i diversi professionisti tecnici;
l’iscrizione al Collegio di dipendenti di Enti
Pubblici (così come avviene per architetti ed
ingegneri);
i rapporti con la ASL-3 come procedure,
informazione delle deroghe (modulo di domanda e relazione) per ridurre i tempi tecnici della
disamina burocratica da parte dell’ASL stessa.
Il Consigliere Geom. Daniele Torri informa su:
la prossima introduzione del “PREGEO8” (29.12.2003), con l’affiancamento della
precedente versione “PREGEO-7.52”, per altri cinque mesi, l’inserimento dell’altimetria,
l’introduzione dell’uso di GPS e l’utilizzo di
un raster (la VAX sarà denominata EDM);
i prossimi corsi che il Collegio organizzerà su PREGEO e DOC.FA.
Il Geom. Arnoldo Juvara relaziona su:
il contributo integrativo C.I.G. che sarà
incrementato dal 2% al 4% a partire dal
01.01.2004, con prevedibili iniziali difficoltà;
la riduzione della pensione di vecchiaia dal
2% al 1,75%;
la non esposizione all’esborso di more ed
interessi per le vedove dei Colleghi deceduti
in situazione di sofferenza economica;
la portata della delibera del Comitato dei
Delegati Cassa che ne blocca il numero a 150
elementi, anziché 175/180 previsti con le
norme previgenti.
Il Geom. Filippo Vircillo relaziona su:
la partecipazione al corso per conciliatori
a cui ha partecipato a Bologna, con il geom.
A. Ombrina, e l’idea di istituire uno Sportello
di Conciliazione presso il Collegio Geometri
di Genova; tale idea prevede un corso nazionale per conciliatori nell’anno 2004.
Informativa
Le mie esperienze
sugli esami di abilitazione
geom. Andrea Fasce
Per il secondo anno consecutivo, ho svolto
il servizio di Commissario d’Esame di Stato
per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera
Professione di Geometra e grazie all’esperienza maturata in tale sede, sento la necessità di
dover rendere partecipi i Colleghi, se vorranno dedicarsi alla lettura di queste mie opinioni, sull’importanza che assumono le diverse
componenti dell’evento che i nostri praticanti
si accingono ogni anno ad affrontare. Prima
di entrare nel merito dei trascorsi in sede
d’esame, ritengo doveroso segnalare come in
alcuni casi si comprenda l’effettivo “lavoro di
forgiatura” della figura professionale che ogni
Collega, nel rapido decorso dei due anni di
praticantato, tenta di imporre, a volte con
successo, al proprio praticante. Per contro, si
verificano ulteriori circostanze, a dir poco,
sconcertanti, nelle quali emergono lacune, a
volte causate anche dalla scarsa applicazione
nei trascorsi scolastici del candidato, ma che,
fortunatamente, risultano decisamente limitate rispetto alle prime. Trascurando, tuttavia,
tali realtà, che ben conosciamo e che certa-
Le prove
orali.
mente, come antenati, abbiamo tramandato in
entrambe le circostanze, l’argomentazione di
questi miei pareri, è rivolta alle casuali componenti che fanno parte della “sorte” a cui si
è esposti sottoponendosi all’esame di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione
di Geometra. Partendo dall’inconsapevolezza,
dell’esaminando, di quali materie dovrà affrontare nella seconda prova scritta, passando
attraverso i contenuti nella stessa - che annualmente, vengono elaborati a livello scolastico e che provocano ai candidati, una vera
e propria psicosi sulle scarse possibilità di
superamentodell’ostacolo - per terminare con
la consapevolezza che, in genere, le risoluzioni da adoperare poco hanno a che condividere con le realtà, proprie dell’attività professionale. In particolare, la materia dell’estimo,
per la quale i testi d’esame, comportano la
risoluzione di tematiche che raramente incontriamo durante lo svolgimento del nostro lavoro o che, quantomeno, affrontiamo,
rilassatamente, in studio utilizzando specifici
testi tecnici a sussidio del quesito incontrato;
per non parlare dei contenuti di quelli
topografici, strettamente rivolti all’applicazione di formule ed allo sviluppo di calcoli di
origine prevalentemente scolastica e di infrequente applicazione pratica. Tutto sommato,
mi è parso che il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, nello sviluppo dei testi d’esame, non sia propriamente
calato nelle concretezze delle attività professionali svolte dal Geometra pertanto, ancorché il mio trascorso di iscrizione all’Albo
Professionale sia di modesta entità, ritengo
che durante lo svolgimento del periodo di
37
praticantato - oltre all’essere già
trascorso il minimo di un
triennio dall’abbandono dell’attività scolastica - le realtà professionali, che facciamo conoscere ai nostri collaboratori, si
discostino eccessivamente rispetto ai contenuti delle prove
scritte d’esame. Il risultato è che
l’ottenimento dell’Abilitazione
all’Esercizio della Libera Professione, diventa un vero e proprio scoglio, a volte, insormontabile perché, è inutile nasconderlo, le tematiche scolastiche
attualmente in uso, dovrebbero
assumere carattere secondario nei contenuti
dell’esame stesso. Per di più, trovandomi a
contatto diretto con i candidati, mi sono accorto che, col trascorrere del tempo unitamente
all’avvento delle nuove tecnologie, all’evolversi delle normative e delle legislazioni sempre più fitte, l’attività professionale tende a
creare delle vere e proprie specializzazioni solamente in alcuni campi, oscurando, inevitabilmente, la cultura poliedrica propria del
nostro antico mestiere. Se sono riuscito a farmi leggere sino a questo rigo, credo di aver
ottenuto il vostro interesse e quindi è giunto
il momento di poter esprimere il mio scopo
che, con molta modestia ma tanta fiducia,
vorrebbe poter ottenere una rivisitazione dei
contenuti relativi alla seconda materia scritta,
lasciando inalterati i concetti della prima prova, che se superata dai candidati, reputo, contenga una sufficiente porzione dei requisiti minimi indispensabili per svolgere l’attività del Professionista
Geometra. Comprendo che questa “piccola riforma”, comporterebbe il coinvolgimento del
Consiglio Nazionale dei Geometri costituendo un ulteriore
aggravio delle già numerose
attività che lo stesso svolge a
tutela della nostra Categoria,
anche con ottimi risultati, ma
considero doveroso porre in evidenza le esperienze maturate
La
commissione
al lavoro.
non lasciandole passare inosservate per, eventualmente, stuzzicare le fantasie di coloro che,
annualmente, producono i quesiti dell’esame.
Personalmente, reputo che la seconda prova
scritta dovrebbe essere costituita da una serie
di domande tecnico-pratiche, che coinvolgano a 360 gradi (oppure a 400… se si hanno
fissazioni topografiche di maggior accuratezza) la nostra complessa professione, ancorché
con contenuti non particolarmente difficoltosi
ma di ampio spettro conoscitivo; insomma una
sorta di miscelazione tra le materie di estimo,
topografia, costruzioni, tecnologia e diritto
applicate alle reali attività che dovranno essere svolte dal futuro Collega. Pertanto, di seguito Vi materializzo la mia proposta a scopo
puramente indicativo di quanto sinora ho asserito e ritengo possa contenere la
Le interrogazioni.
38
miscelazione conoscitiva un po’ più coerente
con le realtà professionali svolte e vissute
durante il breve periodo di praticantato. Debbo esplicitare che queste mie opinioni sono
rivolte, esclusivamente, a tentativi migliorativi che traggono spunto dalla personale natura
morale di voler adoperare la propria esperienza per poter trarne delle positive conclusioni,
ovvero, nel caso specifico, che consentano agli
esaminatori di esplorare, su un più ampio
Il geometra ligure
ventaglio, le conoscenze dei candidati ed a
questi ultimi di poter esprimere maggiormente ciò che sono riusciti ad acquisire nel breve
periodo di praticantato.
Infine ritengo di dover sottolineare che
malgrado l’essere commissario d’esame provochi un impegno di non trascurabile entità,
ancorché svolto a servizio della Categoria e
quindi comunque personalmente ritenuto onorifico la risultante dell’incarico costituisca
un’esperienza indispensabile per la formazione della figura professionale, pertanto, esorto
i Colleghi che sentiranno il dovere di farlo,
ad adoperarsi in proposito. L’esperienza appena trascorsa mi ha consentito di riesumare
circostanze ed abitudini felicemente vissute
ma, ormai, purtroppo dimenticate, l’ulteriore
pregio è stato quello di averle potute condividere con Colleghi e Professori, di indubbie
qualità morali ed umane che, personalmente
ritengo, costituisca elemento prezioso e, perciò, da preservare nella convivenza dell’odierna società.
39
Lo sapevate che…
Quando la demolizione e ricostruzione sono uguali alla ristrutturazione
Ecco la circolare del ministro delle infrastrutture e la sentenza del
Consiglio di Stato
03/11/2003 - L’8 ottobre 2003 il Ministero delle Infrastrutture ha redatto una
circolare che attualmente è alla registrazione della Corte dei Conti che chiarisce
l’applicazione del testo unico per l’edilizia nella parte in cui si occupa della
demolizione e ricostruzione.
In particolare viene chiarito quando una demolizione e la conseguente ricostruzione può costituire ristrutturazione con la conseguenza della applicazione a tutta
la procedura delle agevolazioni per questo previste dallo Stato.
Pagina dell’informatica
Il nostro sito
www.collegio.geometri.ge.it
di Danovaro Alessio
G
ià da parecchie circolari viene pubblicizzata l’esistenza del sito
Internet ufficiale del nostro Collegio: la sua pubblicazione è frutto di una
politica di innovazione e
di ammodernamento in
atto già da parecchi anni
e della quale si può certamente considerare una
pietra miliare.
Il sito ha lo scopo di
fornire un valido supporto
all’iscritto in termini di informazioni e modulistica,
siano esse inerente il Collegio ovvero enti ed uffici
pubblici con i quali, durante la normale attività,
ci si può interfacciare.
È articolato complessivamente in sedici sezioni
che trattano il Collegio
come ente istituzionale, i
suoi Gruppi di lavoro, offrono un servizio di Segreteria telematica ed un’ampia banca dati.
L’utente può cercare informazioni inerenti gli
iscritti all’Albo, può consultare l’archivio delle circolari o visionare i titoli
delle pubblicazioni conservate nella biblioteca del
Collegio, può leggere online gli arretrati di questa
rivista oppure può scaricare la modulistica per le
normali istanze (iscrizione all’Albo, al Registro
dei Praticanti, prestito libri della biblioteca, taratura parcelle, ...). Ha inoltre a disposizione una banca dati contenente sentenze, leggi e norme, sia locali che nazionali, di interesse professionale; un
archivio di modulistica dedicata che spazia dall’ambito comunale a quello
catastale, passando per
l’amianto ed i vincoli di
cui al D.Lgs 490/99. Non
mancano, inoltre, gli archivi catastali dei punti
fiduciali e delle misurate.
È infine presente una
bacheca ove inserire i propri annunci ed un nutrito
elenco di collegamenti a
siti istituzionali, università, giornali e riviste, istituti tecnici, ...
Questo sito, di facile
consultazione, indiscutibilmente migliora la qualità
del nostro modo di lavorare in quanto ci permette di
acquisire modulistica o informazioni ricorrenti evitando inutili tempi morti
per la loro ricerca.
Non si ritorna mai più indietro per l’eternità ed il dopo è soltanto e
sempre la conseguenza del prima.
Anonimo
Cultura Ligure
“Genova 2004 – Capitale Europea della Cultura”
un anno di esposizioni ed iniziative culturali
Dott.sa Chiara Finocchiaro
H
a preso l’avvio l’attesissimo anno in cui Genova e Lille, in Francia, saranno rappresentanti della
cultura locale ed europea.
L’aspettativa che da tempo
circonda questo evento e l’alto grado di preparazione e di
programmazione delle manifestazioni, denotano l’intenzione della città di riscoprire
e valorizzare tesori artistici tra
i più importanti d’Europa, potenzialità culturali da sempre
possedute e troppo poco note,
persino ai genovesi stessi.
Nei seicenteschi resoconti di viaggio di artisti e letterati europei, la città, che in
terse giornate di sole si arrampica dal mare su per le
colline (Genova deriva da
Genua, che significa entrata,
entrata dal mare), veniva
descritta come una visione
singolare per le facciate di-
pinte dei palazzi, affrescate
non solo all’interno ma anche all’esterno, con scene
mitologiche, storiche, legate
al trionfo dei Signori che
rappresentavano, le scenografie di Palazzo S. Giorgio, la
Villa del Principe Andrea
Doria il cui loggiato circondava giardini pensili che in
tutta l’antica estensione arrivavano fino al mare, in tempi in cui, durante incontri tra
il Principe ed il re spagnolo
Filippo II, si decidevano le
sorti politiche ed economiche
del Mediterraneo.
La Genova di oggi, lontana dai fasti di quell’epoca,
riscopre le piccole e grandi
ricchezze artistiche di cui è
stata custode, dalle “edicole
votive” del centro storico più
esteso d’Europa, alle collezioni private conservatesi intatte
nelle dimore dei Signori, quali
gli Spinola nel Palazzo di
Pellicceria, o il Palazzo Reale di Via Balbi, dalle molte
piccole chiese del centro storico, la romanica S. Donato,
il campanile a mosaico di S.
Agostino, fino alla “Strada
Nuova” rinascimentale, Via
Garibaldi.
E proprio da qui inizia per
il 2004 la valorizzazione dei
tesori artistici della città, con
la costituzione di tre poli
museali:
- il polo museale antico,
comprendente i musei di Palazzo Rosso, Palazzo Bianco,
Palazzo Ducale, Palazzo Spinola e Palazzo Reale, che rappresenterà “Genova città
d’arte”;
- il polo della Darsena,
che comprenderà il Museo del
mare e della navigazione, le
strutture espositive dell’area
dell’Expo e sarà il simbolo di
“Genova città di mare”;
- il polo museale moderno, che tra i rinnovati musei
del Parco di Nervi e il Museo
di Villa Croce, rappresenterà
“Genova città contemporanea”.
Le manifestazioni, iniziate
con lo spettacolare capodanno, le esposizioni, i convegni,
gli eventi culturali, saranno
42
Il geometra ligure
disseminate lungo tutto l’arco dell’anno; l’evento artistico di maggior rilievo sarà la
mostra “L’età di Rubens:
dimore, committenti e collezionisti” che durerà da marzo a luglio e si snoderà in un
percorso che, dalla sede ormai designata per le più importanti esposizioni cittadine,
Palazzo Ducale, proseguirà
nelle due sezioni distaccate di
Palazzo Rosso e Palazzo Spinola. Insieme alle opere di
autori fiamminghi che come
Rubens hanno portato sconvolgenti innovazioni all’ambiente artistico locale, o come
Van Dyck hanno immortalato
in innumerevoli ritratti la nobiltà cittadina, saranno esposti dipinti di autori in qualche
modo legati alla committenza
ligure, quali Veronese, Tintoretto, Caravaggio.
Altre esposizioni seguiranno lo stesso percorso ideale
di analizzare l’arte a Genova
legata alla sua committenza:
“Da Bronzino a Rubens:
capolavori della collezione
Durazzo” si terrà da aprile a
luglio a Palazzo Reale;
“La Civiltà dei Palazzi
Genovesi e l’invenzione dei
rolli” a Palazzo Tursi da
marzo a dicembre.
Un altro importante evento
per la cultura cittadina sarà
l’inaugurazione in aprile del
“Museo etnografico G.B.
D’Albertis”, costituito sui reperti e gli oggetti raccolti nelle Americhe, in Africa, in Oceania dal viaggiatore per mari
Capitano D’Albertis e donati
al Comune di Genova insieme
al suo Castello. In occasione
dell’inaugurazione sarà presentato il murales in tessere ceramiche “il grito de los excluidos” realizzato dal maestro
Pavel Eguez per la fondazione Terre des Hommes, per ricordare e testimoniare solidarietà ai popoli esclusi del
mondo, una presa di coscienza attraverso l’immagine di
coloro che non godono dei
benefici della ricchezza e della globalizzazione.
Per il Polo della Darsena
l’esposizione più significativa sarà
“Transatlantici”, viaggio
emozionale tra filmati e immagini sulla partenza dei
grandi piroscafi, dalla fine
dell’ottocento, dai porti europei verso l’America, che avrà
luogo nel Museo del mare e
della navigazione da giugno
a novembre.
Per il Polo museale moderno, oltre alla ristrutturazione
dei musei del Parco di Nervi,
che ci permetterà di poter
nuovamente ammirare capolavori del novecento italiano
e ligure, e alle mostre del
Museo di arte Contemporanea
di Villa Croce, sono degne di
nota l’esposizione “Arti e
Architettura tra 1900 e 2000”
che si terrà a Palazzo
Ducale tra ottobre 2004 e
gennaio2005, e due mostre
sul design internazionale e
genovese che avranno luogo
nel Palazzo della Borsa di
Piazza de Ferrari.
Con un così fitto calendario di manifestazioni Genova
dimostra di essere al livello
del centro attivo in campo
artistico e culturale, come da
tempo è impegnata a diventare, mentre ci auguriamo che
il fervore di iniziative di questo 2004 non si esaurisca
entro tale limite, ma possa
essere sempre alimentato da
iniziative di conoscenza della
cultura locale, europea ed internazionale.
Io non conosco piante, uccelli o specie di animali, che siano state
sterminate prima che arrivasse l’uomo bianco.
Orso In Piedi
Recensioni
Angelo Gallizio –“IMPIANTI SANITARIÓ (progettazione e tecnica d’installazione degli
impianti idraulici-saniatari-gas nell’interno degli edifici) - EDITORE HOEPLI – Trento
2002 – pagine 795 - Prezzo € 37,00
L’edificio è composto da una complessità di servizi tecnologici, tra i quali gli impianti idrico sanitari. Questi comprendono tutti gli allestimenti al servizio dell’edificio che usano
l’erogazione dell’acqua per la loro utilizzazione e gli impianti
di distribuzione del gas per sistemi di produzione di acqua
calda e per riscaldamento.
Specifiche regole per la progettazione e l’installazione sono
riservate agli impianti sanitari di alberghi, ospedali, scuole o
strutture ricettive in genere, nelle quali le esigenze sono diverse da quelle riscontabili nelle civili abitazioni. In particolare
nel testo “IMPIANTI SANITARI” una parte è dedicata alle
grandi lavanderie e grandi cucine; in questi capitoli l’autore
indica dimensioni di locali, di macchinari e/o accessori ed
attrezzature, ma anche tutte le norme igienico sanitarie da
rispettarsi per il corretto svolgimento di tali attività, nel riguardo delle normative vigenti.
Per le imponenti strutture come i grattacieli la progettazione degli impianti di distribuzione dell’acqua assume un peso rilevante, in particolare per l’ottenimento di una discreta pressione da ottenersi con pompe ed autoclavi; tale argomento, che sarà solo di interesse conoscitivo per i geometri, è in ogni modo ripreso molto sinteticamente con schemi e formule per
il dimensionamento degli impianti.
L’elevato consumo medio di acqua ha esteso l’importanza, nell’impiantistica “moderna”,
di proteggere le reti idriche e di predisporre correttamente gli elementi costituenti lo stesso
impianto.
Così anche per gli impianti di irrigazioni o per le piscine è utile prevedere tecnologie
“raffinate” che eliminino inutili consumi, progettando l’impianto rigorosamente per ogni singolo caso.
Il testo “IMPIANTI SANITARI” introduce l’argomento a partire dall’approvvigionamento
dagli acquedotti, per definire, con criteri di puntualità, la rete di distribuzione, esemplificato
da grafici e figure, ma anche da formule ed equazioni, con dettaglio sugli apparecchi sanitari,
i sifoni, gli ambienti sanitari e le rubinetterie, mostrando in quale percentuale gli impianti
partecipino e influenzino l’insieme delle operazioni che vanno dalla progettazione alla esecuzione dell’intera struttura.
L’argomento della distribuzione ed installazione degli apparecchi a gas è svolto allo stesso
livello di approfondimento. Tale impostazione permette di assimilazione informazioni puntuali o apprendere le nozioni essenziali del trattato.
In appendice sono riportati gli schemi di installazione degli apparecchi a gas, le tabelle sui
materiali ferrosi, non ferrosi, plastici, prescrizioni inerenti le caratteristiche dell’acqua potabile, estratti dai decreti ministeriali in materia di trattamento di acque potabili, esposizioni al
rumore, modello di conformità dell’impianto alla regola d’arte ai sensi della legge46/90.
L’opera nella sua ottava edizione propone 420 illustrazioni, 210 tabelle e 65 esempi di
calcolo, con i quali meglio ci si addentra nel mondo della progettazione e tecniche di installazione appoggiandosi agli accorgimenti proposti.
geom. Liliana Olcese
Atti del Collegio
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 13.10.2003
NUOVE
ISCRIZIONI
Albo n. 3172/2003 - CELLA Marco
s) 16033 Lavagna Ge: Via degli Orti, 10/19 - Tel. 0185/313379
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 28.10.2003
TRASFERIMENTI
VATTUONE Luisella - al Collegio di La Spezia
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 04.11.2003
TRASFERIMENTI
Albo n. 3173/1957 - RAVECCA Carlo
s) 18100 Imperia IM: Via Brea, 35/3 sc. D - Tel. 0183.274056 (dal Collegio di Imperia)
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 25.11.2003
NUOVE
ISCRIZIONI
Albo N.3174/2003 - MEL Cristina
s) 16040 San Colombano Certenoli GE: Via D. Cuneo, 319/2 - Tel .0185.358475
Albo N.3175/2003 - ORLANDAZZI Marco
s) 16035 Rapallo GE: Via Oratori, 10 - Tel .0185.231249
DIMISSIONI
RAITERI Evasio
VARIAZIONE
NOME LEGALE
DI MARTINO da Cristina a Cristina Elena
SOSPENSIONI
DALL’ALBO PER MOROSITÀ
Albo N.1253 - BISSO Stefano
Albo N.1779 - CATANESE Giuseppe
RIAMMISSIONI
Albo N.1754 - CARAMBIA Salvatore
Albo N.2144 - GIACOPELLI Maurizio
VARIAZIONI
DI INDIRIZZI
CROVO Gianmarco
FERRARI Matteo
LONDERO Paolo
NASI Franco
PESCE Cesare
Zolezzi Alessandro
-
s)
s)
s)
s)
s)
s)
16043
16138
16036
16030
16040
16043
CHIAVARI GE: Corso Garibaldi, 29/3 -Tel. 0185.324392
GENOVA GE: Via L. Lusignani, 30/10 sc. B - T.010.8380517
RECCO GE: Via B. Assereto, 5/4 - Tel. 0185.722442
CASARZA LIGURE GE: Piazza A. Moro, 11 - Tel. 0185.467744
COGORNO GE: Corso IV Novembre, 29/3- Fraz. S. Salvatore.
CHIAVARI GE: Corso Garibaldi, 29/3 - Tel. 0185.324392