SEZIONE I - I servizi pubblici - Legittimità della Corte dei Conti nei

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SEZIONE I - I servizi pubblici - Legittimità della Corte dei Conti nei
SEZIONE I - I servizi pubblici
Presentazione
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I servizi pubblici
I servizi pubblici nascono per rispondere ai bisogni fondamentali della
collettività.
A livello europeo non si utilizza l’espressione servizi pubblici, ma quella
di Servizi di Interesse Generale (SIG) che designano attività che la
pubblica autorità ritiene necessarie per la collettività per soddisfare
specifiche contingenze, che possono mutare nel tempo.
I SIG si differenziano dai servizi privi della qualificazione di “interesse
generale”, perché:
•
•
sono le stesse autorità a ritenere necessaria la loro fornitura, anche
quando secondo le logiche del mercato ciò non risulti profittevole;
sono spesso soggetti ad “obblighi di servizio pubblico” per
rispondere alla "missione speciale" loro assegnata.
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I servizi pubblici
I SIG possono avere natura economica (SIEG) o non economica
(SINEG). Si tratta di una nozione dinamica che può modificarsi nel
tempo per cui quella che oggi non è un’attività di mercato può
diventarlo in futuro.
Alcuni SIG possono avere carattere sociale, e possono avere sia
natura economica che non economica. I SIG svolgono un ruolo
importante ai fini della coesione sociale, economica e territoriale in
tutta l'Unione e contribuiscono allo sviluppo sostenibile dell'UE in
termini di più elevati livelli di occupazione, integrazione sociale,
crescita economica e qualità ambientale
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I servizi pubblici
Le attività comprese tra i SIG possono essere:
•
•
relative ai servizi di interesse non economico (SINEG), come le
funzioni inerenti alla potestà pubblica (es. forze armate o forze di
pubblica sicurezza, giustizia, difesa, sistemi scolastici obbligatori,
sistemi di sicurezza sociale, assistenza sanitaria);
attività di natura economica che assolvono missioni di “interesse
generale” (SIEG).
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I servizi pubblici
Gli Stati membri possono individuare servizi di interesse economico
generale, la cui definizione può essere soggetta al controllo
comunitario solo in caso di “errore manifesto”.
All’interno dei SIEG assumono particolare rilevanza una serie di settori
cd. armonizzati, regolati da specifica disciplina comunitaria, volta a
garantire l’armonizzazione delle disposizioni nazionali nonché la
liberalizzazione e l’apertura alla concorrenza dei servizi (es. fornitura di
energia di elettricità e gas, dai trasporti, dalle telecomunicazioni e dai
servizi postali).
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I servizi pubblici – Il Servizio
Universale
Con riferimento ai servizi armonizzati nasce a livello europeo la
nozione di servizio universale.
Il servizio universale è l’insieme minimo di servizi di qualità specificata
il cui accesso è garantito a tutti gli utilizzatori e consumatori, a
prescindere dalla loro localizzazione geografica, ad un prezzo
accessibile.
Qualora la normale regolazione del mercato non funzioni e il servizio
non può essere garantito in maniera adeguata, lo Stato interviene
prevedendo a carico di una o più imprese, determinati obblighi di
servizio pubblico.
La fornitura di un servizio d’interesse economico generale prevede in
genere una
compensazione per gli obblighi di servizio pubblico
imposti.
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Sezione I – I servizi pubblici
Domande
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Che cosa si intende per
"obblighi di servizio pubblico"?
L'Obbligo di servizio pubblico (OSP) consiste nell’imposizione di
requisiti specifici da parte delle autorità pubbliche al fornitore del
servizio per garantire il conseguimento dell'interesse pubblico.
Laddove il mercato non riesce a garantire il servizio che si ritiene
necessario in maniera adeguata, l'autorità pubblica interviene
prevedendo, a carico di una o più imprese, specifici obblighi di servizio
pubblico.
Ad esempio, nel settore dei collegamenti aerei o marittimi con le isole,
gli obblighi di servizio pubblico possono riguardare la necessità di
garantire la c.d. continuità territoriale, anche quando il flusso è ridotto,
per garantire il trasporto di medicinali o soddisfare altre esigenze
fondamentali.
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In questi casi al gestore possono essere assicurate delle compensazioni
economiche, che gli consentano di assolvere gli OSP imposti, preservando il
proprio equilibrio economico-finanziario, senza assumere sul mercato di
riferimento una posizione di vantaggio competitivo rispetto ad altre imprese
concorrenti. Le compensazioni vengono erogate per consentire alle imprese
che gestiscono i servizi di interesse economico generale di far fronte alle
passività subite quando la gestione di questi servizi non è profittevole.
Tale compensazione, nel caso in cui avvantaggi l’impresa incaricata della
gestione del SIEG, costituisce un aiuto di Stato ed è pertanto soggetta
all’obbligo di notifica alla Commissione. Nel caso, invece, in cui non ci sia
tale vantaggio, non rileva ai fini delle norme sugli aiuti di Stato e non richiede
la notifica alla Commissione. Per considerarsi un aiuto di Stato, debbono
essere utilizzate risorse pubbliche che incidono sugli scambi tra Stati
membri, che favoriscono determinate imprese o produzioni, falsando, anche
potenzialmente, la concorrenza. La valutazione degli aiuti di Stato rientra
nella competenza esclusiva della Commissione.
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Che cosa si intende per
“ Servizio universale” ?
Il servizio universale è stato per la prima volta definito dal diritto
comunitario come “un insieme minimo, definito, di servizi di
determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro
ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche
nazionali, ad un prezzo abbordabile” .
Gli obblighi di servizio universale riguardano, in particolare, la
necessità di assicurare la continuità e la qualità del servizio, la tutela
degli utenti e dei consumatori, l’accessibilità delle tariffe.
La definizione di obblighi di servizio universale (OSU) specifici è
stabilita a livello europeo come componente essenziale della
liberalizzazione del mercato nel settore di servizi, quali l’energia
elettrica, le telecomunicazioni, i servizi postali e i trasporti.
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Gli OSU garantiscono che alcuni servizi siano disponibili
permanentemente per tutti i consumatori e gli utenti di uno Stato
membro, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, a un
determinato livello di qualità e ad un prezzo abbordabile (es. il settore
dei servizi postali che rappresentano uno strumento essenziale di
comunicazione e scambi.
In tale settore l’obiettivo del servizio universale è quello di garantire
un’offerta di servizi postali di qualità determinata in tutti i punti del
territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti).
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Che cos’è un servizio sociale?
Un Servizio Sociale di Interesse Generale (SSIG) è un SIG che assicura ad ogni
persona il godimento dei propri diritti fondamentali come la dignità,
l'integrità della persona e un elevato livello di protezione sociale.
I servizi sociali possono avere natura economica o non economica. Ai servizi
sociali di natura economica si applicano le disposizioni relative ai SIEG.
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La Commissione ha individuato due grandi categorie di servizi sociali:
regimi legali e complementari di protezione sociale, che coprono i principali
rischi della vita (salute, invecchiamento, infortuni sul lavoro, disoccupazione,
pensione e invalidità);
altri servizi sociali prestati direttamente alla persona, quali i servizi di assistenza
sociale, i servizi per l'occupazione e la formazione, l'edilizia popolare o le cure a
lungo termine. Quest’ultimi rappresentano tipicamente servizi organizzati a
livello locale e fortemente dipendenti dal finanziamento pubblico. La stessa
Commissione ha sancito che un numero sempre maggiore di attività svolte
quotidianamente dai servizi sociali rientrino nel campo di applicazione del
diritto comunitario, nella misura in cui sono considerate a carattere economico.
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SEZIONE II - I Servizi di Interesse
Economico Generale (SIEG)
Presentazione
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I Servizi di Interesse Economico
Generale (SIEG)
La distinzione tra servizi di interesse generale aventi carattere economico
(SIEG) e quelli privi di tale carattere è data dal tipo di attività svolta. La Corte di
giustizia ha affermato che qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi
in un mercato costituisce attività economica, viceversa è non economica quella
“attività che si pone fuori dal mercato”.
La distinzione tra servizi economici e servizi non economici, è utile per
individuare la normativa europea applicabile al servizio. Infatti, i servizi di
natura non economica non sono soggetti alle norme del Trattato che si
applicano a quelli di natura economica, come ad esempio, la tutela della
concorrenza ed il divieto di aiuti.
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L'individuazione del carattere del SIG può dipendere anche dal modo in cui
tali servizi sono organizzati nello Stato membro interessato e quindi il
carattere economico di alcuni servizi può differire da uno Stato membro
all’altro. Inoltre, la classificazione di un determinato servizio può modificarsi
nel tempo, per cui quella che oggi non è una attività di mercato può diventarlo
in futuro.
Ai fini della qualificazione economica non rileva che l'attività sia fornita da una
impresa pubblica o privata: è considerata impresa ai fini del diritto della
concorrenza qualunque entità che esercita una attività economica, a
prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di
finanziamento.
La Commissione individua come servizi di interesse economico quelli forniti
dalle grandi industrie di rete (telecomunicazioni, servizi postali, elettricità, gas
e trasporti), quelli attinenti la gestione dei rifiuti, l’approvvigionamento idrico o
il servizio pubblico di radiodiffusione.
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I Servizi di Interesse Economico
Generale (SIEG) – Le norme
Fra le norme del Trattato che riguardano i servizi di carattere economico vi
sono quelle del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in
particolare quelle sulla concorrenza, volte a verificare se il finanziamento dei
SIEG possa o meno essere considerato come un aiuto, e quelle sulla coesione
sociale e territoriale.
Il protocollo 26 al Trattato di Lisbona sottolinea il ruolo essenziale dei servizi
pubblici e designa i valori comuni applicabili ai SIEG e l’art. 36 della Carta dei
diritti fondamentali riconosce e rispetta l’accesso ai SIEG.
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Sezione II - I Servizi di Interesse
Economico Generale (SIEG)
Domande
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Quali sono le norme dei trattati
relative ai SIEG?
Le norme del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che si
riferiscono ai SIEG sono:
- l’art. 14 TFUE considera i SIEG come “valori comuni” dell’Unione in
riferimento al loro ruolo “di promozione della coesione sociale e territoriale”,
imponendo all’Unione e ai suoi Stati membri di provvedere affinché questi
servizi “operino sulla base di principi e in condizioni che permettono loro di
compiere la loro missione ";
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- l’art. 106, paragrafo 2, TFUE prevede una deroga all’applicazione delle norme sui
trattati (es. norme sulla concorrenza), per le imprese incaricate della gestione dei
SIEG, qualora detta applicazione ostacoli la specifica missione loro affidata. In
generale la gestione del servizio deve essere soggetta alle regole del mercato, ma
è prevista una deroga all’applicazione delle regole sulla concorrenza laddove il
rispetto dei principi di mercato rischi di compromettere la missione affidata al
gestore. Ciò significa che se il mercato non riesce a garantire il servizio in maniera
adeguata, le autorità pubbliche potranno imporre agli operatori obblighi di servizio
pubblico ovvero concedere diritti esclusivi o speciali.
- l’art. 107 TFUE costituisce un parametro per verificare quando i finanziamenti
pubblici relativi ai SIEG possono essere qualificati come aiuti di Stato. Le
condizioni che si debbono verificare congiuntamente perché si verifichi un aiuto
sono: debbono essere utilizzate risorse pubbliche che incidono sugli scambi tra
Stati membri, che favoriscono determinate imprese o produzioni, falsando, anche
potenzialmente, la concorrenza. La Commissione è competente a verificare la
presenza di un aiuto di Stato. 7 di 12
- il protocollo 26 al Trattato di Lisbona, pur non delineando un’unica ed
onnicomprensiva nozione di SIEG, pone tre importanti punti fermi:
• il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali
e locali di individuare, disciplinare e organizzare SIEG il più vicino possibile alle
esigenze degli utilizzatori;
• la diversità tra i vari SIEG e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli
utenti, che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse
e da peculiarità socio-culturali delle collettività di riferimento;
• un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento
e promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.
- l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali sancisce che l’Unione, al fine di
promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, riconosce e rispetta
l'accesso ai servizi d'interesse economico generale come previsto dalle legislazioni
e prassi nazionali.
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Chi può definire un SIEG?
Le autorità pubbliche degli Stati membri, a livello nazionale, regionale o locale,
dispongono di un ampio margine di manovra nella definizione dei servizi
d'interesse economico generale.
Spetta alle autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, decidere il carattere
e la portata di un servizio d'interesse generale. Nei settori che sono stati
armonizzati, comunque la discrezionalità degli Stati membri non può
contrastare con le norme di tale armonizzazione.
La libertà degli Stati membri nella definizione dei SIEG è subordinata
unicamente al controllo dell'errore manifesto da parte della Commissione e
della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
La Corte di giustizia ha sancito che “il controllo che le istituzioni comunitarie
sono autorizzate a svolgere sull’esercizio del potere discrezionale dello Stato
membro nella determinazione dei SIEG è limitato alla ricerca dell’esistenza di
un errore manifesto di valutazione”.
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La giurisprudenza della Corte e la prassi della Commissione illustrano alcuni
esempi di errore manifesto:
Operazioni portuali di imbarco, di sbarco, di trasbordo, di deposito e di
movimento in genere delle merci o di ogni altro materiale nel porto non rivestono
necessariamente un interesse economico generale che presenti caratteri
specifici rispetto a quello di altre attività della vita economica;
Le attività che consistono in pubblicità, commercio elettronico, utilizzo di numeri
telefonici speciali in giochi a premi, sponsorizzazione o promozione. La loro
inclusione nell'ambito del servizio pubblico dell'audiovisivo costituisce un errore
manifesto di valutazione.
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Qual’é il rapporto tra i SIEG e la
direttiva servizi?
La direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva Servizi,
2006/123/CE) vuole agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi
in altri Stati membri e la libertà di prestazione di servizi tra gli Stati membri,
anche ampliando l’offerta e migliorando la qualità dei servizi.
Non si applica ai servizi di interesse generale privi di natura economica, ad
alcuni servizi come i servizi sanitari, i servizi sociali riguardanti gli alloggi
popolari, l’assistenza all’infanzia, il sostegno alle famiglie e alle persone in
stato di bisogno e ad alcuni SIEG regolati da direttive specifiche come i servizi
di comunicazioni, trasporti e audiovisivi.
I servizi d’interesse economico generale (es. settore dell’elettricità e del gas)
sono servizi prestati dietro corrispettivo economico e rientrano, in linea di
principio, nel campo di applicazione della direttiva servizi. Nel caso, però, in
cui tali servizi siano disciplinati da disposizioni specifiche dettate da direttive
già esistenti, queste ultime prevarranno in caso di conflitto con una delle
disposizioni della direttiva servizi.
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L’articolo 17, par. 1, della Direttiva Servizi contiene una deroga all’articolo 16 (relativo
alla libera prestazione dei servizi) per i servizi di interesse economico generale forniti
in un altro Stato membro (tra questi sono citati i servizi di rete come i servizi postali, e
la fornitura di gas ed energia elettrica).
La direttiva servizi spiega che la valutazione se un dato servizio costituisca un servizio
di interesse economico generale o meno, va effettuata caso per caso e che possono
essere considerati servizi d’interesse economico generale soltanto i servizi la cui
fornitura costituisca adempimento di una specifica missione d’interesse pubblico
affidata dallo Stato membro interessato.
Tale affidamento che precisa la natura della specifica missione dovrebbe essere
effettuato mediante uno o più atti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro.
Infine, le disposizioni relative alla valutazione dei regimi di autorizzazione si applicano
alla legislazione dei SIEG solo se la loro applicazione non ostacoli lo svolgimento della
missione (art. 15.4).
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SEZIONE III - Il finanziamento dei
SIEG e gli aiuti di Stato
Presentazione
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Il finanziamento dei SIEG e gli aiuti di
Stato
Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità per quanto riguarda
l'organizzazione e il finanziamento dei loro SIEG. Le autorità pubbliche
possono accordare una sovvenzione o un vantaggio fiscale, ma anche
concedere un diritto esclusivo o speciale al prestatore di servizi, al fine di
garantire la prestazione del SIEG, purché il diritto non ecceda quanto
necessario per adempiere la funzione di SIEG in condizioni economicamente
accettabili.
Quando però un'attività è economica e incide sugli scambi tra gli Stati membri,
si applicano le regole di concorrenza e in particolare quelle relative agli aiuti di
Stato.
La Commissione europea, in base all’art. 108 TFUE, ha la competenza
esclusiva a controllare gli aiuti di Stato. Quindi per quanto concerne i Servizi di
interesse economico generale, la Commissione verifica la compatibilità del
finanziamento del SIEG con la disciplina sugli aiuti di Stato e controlla che il
finanziamento risulti non distorsivo della concorrenza e del corretto
funzionamento del mercato.
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Nel tempo, il tema della compatibilità della compensazione alle imprese
incaricate del SIEG per gli obblighi di servizio pubblico con la normativa europea
in materia di aiuti di Stato ha dato luogo a contrastanti tesi e interpretazioni
giurisprudenziali, riconducibili a due teorie:
Teoria del criterio dell’aiuto di Stato: ogni compensazione è potenzialmente un
aiuto e va valutata alla luce dell’art. 107 TFUE;
Teoria del criterio di sovra compensazione, che limita l’esame come aiuto di
Stato della compensazione (e quindi l’applicazione dell’ art. 107 TFUE) alle sole
ipotesi in cui si ha sovra compensazione.
Nelle sentenze FFSA del 27 febbraio 1997, e SIC del 10 maggio 2000 , il
Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG), ha ritenuto che la
compensazione costituisca un aiuto di Stato. Al contrario, il 22 novembre 2001, la
Corte di Giustizia si è pronunciata sulla causa Ferring nel senso che la
compensazione non costituisce di per sé un aiuto e deve essere valutata la sovra
compensazione.
La sentenza Altmark del 2003 (LINK ALLA SEZIONE 4) ha fissato i requisiti in
presenza dei quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non
costituisce aiuto e quindi non è soggetta all’obbligo di notifica alla
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Commissione. (segue) Il finanziamento dei SIEG e gli
aiuti di Stato
Nelle sentenze FFSA del 27 febbraio 1997, e SIC del 10 maggio 2000 , il
Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG), ha ritenuto che la
compensazione costituisca un aiuto di Stato. Al contrario, il 22 novembre
2001, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla causa Ferring nel senso che
la compensazione non costituisce di per sé un aiuto e deve essere valutata la
sovra compensazione.
La sentenza Altmark del 2003 ha fissato i requisiti in presenza dei quali la
compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto e
quindi non è soggetta all’obbligo di notifica alla Commissione. 4 di 11
Sezione III - Il finanziamento dei SIEG
e gli aiuti di Stato
Domande
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Cosa si intende per aiuti di Stato?
Il Trattato non da una definizione di aiuto di Stato, ma l’articolo 107, paragrafo
1, sancisce, che salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili
con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, mediante risorse statali sotto qualsiasi
forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza.
Perché venga riscontrata la sussistenza di un aiuto di Stato – la cui
compatibilità va poi valutata dalla Commissione europea – debbono
verificarsi congiuntamente tutte le condizioni individuate dall’articolo 107:
•
utilizzo di risorse pubbliche;
•
interferenza negli scambi tra Stati membri:
•
vantaggio economico per determinate imprese o produzioni
•
l'aiuto deve falsare, anche potenzialmente, la concorrenza da controllare
sul trattato.
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Nella definizione di Stato sono ricomprese tutte le amministrazioni pubbliche
centrali e regionali, gli enti locali e gli enti pubblici, e gli enti privati sottoposti a
controllo pubblico o anche gli enti privati designati dallo Stato al fine della gestione
di aiuti collegati a risorse pubbliche. Ciascuna amministrazione o ente che
concede ed eroga aiuti è responsabile nei confronti della Commissione europea.
Il termine risorse statali ricomprende ogni misura che sia idonea a trasferire
risorse della finanza pubblica alle imprese beneficiarie anche attraverso la rinuncia
al prelievo, (es. misure a carattere fiscale, la partecipazione al capitale di imprese
pubbliche o private, l’applicazione di premi o agevolazioni all’esportazione, la
riduzione o dilazione per il pagamento degli oneri sociali a imprese in un
determinato settore o di una regione).
Costituiscono aiuti non soltanto le prestazioni positive (es: la concessione diretta di
somme di denaro), ma anche tutte le forme di intervento pubblico volte ad alleviare
gli oneri che gravano sul bilancio di un’impresa.
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Dalla concessione di risorse pubbliche deve derivare un vantaggio economico in
favore di alcune imprese. Con tale termine in ambito europeo si intende
qualunque entità che eserciti una attività economicamente rilevante, ovvero che
offre beni e servizi in un mercato”. Non rileva la circostanza che l’impresa sia
privata o pubblica.
Il vantaggio concesso solo a determinate imprese o produzioni determina la
selettività della misura. Non costituiscono pertanto di norma aiuto di Stato le
misure che favoriscono lo sviluppo delle attività economiche in generale (es. una
riduzione generalizzata delle tasse o dei contributi sociali e previdenziali a carico
di tutte le imprese).
L’aiuto risulta tale nei limiti in cui sia idoneo a interferire negli scambi tra gli Stati
membri e ad alterare la concorrenza. Tali due condizioni, seppure distinte, sono
interdipendenti fra loro. L’art. 107 vieta tutte quelle misure che, per le loro
caratteristiche sono potenzialmente suscettibili di modificare il normale assetto
concorrenziale. La Corte di Giustizia ha chiarito che la Commissione ha il dovere
di provare che, nel caso concreto, l’intervento pubblico a sostegno dell’impresa di
fatto ha avuto o può avere l’effetto di falsare la concorrenza.
Infine, non è necessario che la distorsione sia sostanziale o significativa. Il ridotto
importo dell’aiuto, le limitate dimensioni dell’impresa beneficiaria o la modesta
quota di mercato non escludono la distorsione.
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In cosa consiste il procedimento di notifica degli
aiuti di Stato alla Commissione?
Il potere di decidere circa la compatibilità di una misura con le norme del trattato
in materia di aiuti di Stato, spetta alla Commissione europea che ha competenza
esclusiva in materia, fatto salvo il riesame da parte degli Organi di giurisdizione
dell’Unione.
Ai sensi dell’articolo 108 TFUE, lo Stato membro è tenuto a notificare
preventivamente ogni “progetto diretto ad istituire o modificare aiuti” e non può
erogare l’aiuto stesso fino a che la Commissione non adotti una decisione in
materia, ai sensi del Regolamento n. 659/1999/CE del Consiglio, (cosiddetto
regolamento di procedura).
Il controllo degli aiuti di Stato è uno strumento essenziale per mantenere il
mercato unico aperto, integrato e competitivo. Se gli Stati membri si
impegnassero in una corsa alle sovvenzioni per le imprese nazionali, il mercato
unico sarebbe perturbato, poiché gli Stati più ricchi avrebbero la meglio sui più
piccoli
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L’inosservanza del dovere di notifica costituisce una violazione del Trattato, che
comporta l’illegalità delle misure adottate. Gli Stati membri non possono dare
esecuzione a nuovi aiuti prima che la Commissione abbia adottato in proposito una
decisione finale (cd. obbligo di standstill).
Se la Commissione ritiene l’aiuto compatibile adotta una decisione positiva,
Se la Commissione ritiene di dover subordinare la compatibilità dell’aiuto a
specifici obblighi, adotta una decisione condizionale,
Se la Commissione ritiene l’aiuto incompatibile adotta una decisione negativa, in
base alla quale vieta la concessione dell’aiuto.
L’erogazione - sotto qualunque forma - di aiuti di Stato illegali è suscettibile di
recupero.
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In materia di controllo sugli aiuti di Stato, la Commissione dispone di un ampio
margine discrezionale per la valutazione delle misure di aiuto. Tuttavia per
ridurre i margini di incertezza e fornire criteri il più possibile obiettivi, ha
disciplinato alcune tipologie di aiuti, disponendo:
•
•
per alcuni l’esenzione dalla notifica (es.: aiuti concessi in base al
regolamento generale di esenzione);
per altri elaborando una serie di disposizioni contenenti l’indicazione dei
criteri sulla base dei quali effettuerà la valutazione delle singole misure di
aiuto (aiuti all’ambiente, aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti
regionali, aiuti sotto forma di garanzia ecc.).
Le autorità nazionali, sono pertanto tenute ad utilizzare le suddette
disposizioni, cosiddette di soft law, per la predisposizione del
provvedimento di aiuto
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Sezione IV - La sentenza Altmark
Presentazione
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La sentenza Altmark
La sentenza Altmark – del 2003 – ha fissato dei criteri per il controllo sui SIEG,
al fine di evitare distorsioni della concorrenza, e ha stabilito che la
compensazione non costituisce aiuto se risultano soddisfatte cumulativamente
quattro condizioni:
• l'impresa beneficiaria deve essere incaricata dell'adempimento di obblighi di
servizio pubblico che devono essere definiti in modo chiaro;
• i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono
essere definiti, in via preventiva, in modo obiettivo e trasparente, al fine di
evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa
beneficiaria rispetto a imprese concorrenti;
• la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire
interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di
servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile
ragionevole;
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• quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio
pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che
selezioni il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore, il livello della
necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei
costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sostenere,
tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per
l'adempimento di detti obblighi.
Una compensazione degli obblighi di servizio pubblico accordata da un'autorità
pubblica a un prestatore di servizi :
non costituisce aiuto di Stato se sono soddisfatti tutti i criteri stabiliti dalla Corte di
giustizia nella sentenza Altmark
può costituire un aiuto di Stato se anche solo uno dei criteri stabiliti dalla Corte di
giustizia nella sentenza Altmark non è soddisfatto.
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Sezione IV – La sentenza Altmark
Domande
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In quali casi il finanziamento di un SIEG
può costituire un aiuto?
Quando sono soddisfatti tutti i criteri della sentenza Altmark, la compensazione
degli obblighi di servizio pubblico non costituisce un aiuto di Stato.
Se non è soddisfatto anche solo uno dei criteri della sentenza Altmark, e sono
presenti le condizioni che configurano un aiuto di Stato, la compensazione
degli obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato e pertanto
soggetto all’obbligo di notifica alla Commissione.
Il fatto che una compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisca
un aiuto di Stato non significa di per sé che non sia consentita, in quanto la
compensazione può essere compatibile con il TFUE. L’aiuto di Stato concesso
sotto forma di compensazione di oneri di servizi pubblico è compatibile con le
norme del TFUE quando è limitata alla necessaria all’adempimento degli OSP.
Le condizioni di compatibilità sono state specificate, dalla Commissione
europea, nel pacchetto SIEG del 2011.
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Sulla base della sentenza Altmark, quali
devono essere i contenuti dell’atto di incarico
per le imprese che gestiscono i SIEG?
La missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante un atto,
esplicito e in forma scritta, che, secondo la legislazione degli Stati membri, può
assumere la forma di un atto legislativo o regolamentare o di un contratto.
Tale atto deve contenere:
- l’effettivo incarico all’impresa beneficiaria dell’assolvimento di obblighi di
servizio pubblico,
- l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico, che debbono essere
chiaramente definiti;
- i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione,
indicati in modo obiettivo e trasparente.
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Sulla base della sentenza Altmark, quali
sono i parametri per il calcolo della
compensazione?
La seconda condizione stabilita dalla sentenza Altmark prevede che i
parametri utilizzati come base per il calcolo della compensazione devono
essere previamente definiti, in modo obiettivo e trasparente, al fine di garantire
che la compensazione non conferisca un vantaggio economico, per l'impresa
beneficiaria rispetto a imprese concorrenti.
La necessità di stabilire preventivamente i parametri per il calcolo della
compensazione non implica che quest'ultima debba essere calcolata sulla
base di una formula specifica: ciò che conta è solo la chiarezza
nell'indicazione della necessità della compensazione.
Nella determinazione della compensazione possono essere presi in
considerazione soltanto i costi direttamente connessi alla prestazione del
servizio di interesse economico generale. Tutti gli introiti che l'impresa
percepisce grazie alla fornitura del servizio di interesse economico generale
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devono essere dedotti.
Sulla base della sentenza Altmark , come si
definisce la “giusta” compensazione?
In base alla terza condizione della sentenza Altmark, la compensazione non
deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi
originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto
dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto
adempimento. L’assenza di sovra compensazione è indispensabile al fine di
garantire che all'impresa beneficiaria non venga concesso alcun vantaggio che
falsi o minacci di falsare la concorrenza, rafforzando la posizione
concorrenziale di detta impresa.
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Quali sono i metodi per determinare i costi
dell’impresa che gestisce i SIEG?
Il modo più semplice per le autorità pubbliche di soddisfare la quarta
condizione Altmark è svolgere una procedura di gara in modo aperto,
trasparente e non discriminatorio. La disciplina relativa agli appalti pubblici è
attualmente contenuta nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e nel D.lgs.
163/2006 di recepimento delle stesse (cd. “Codice dei contratti”).
Anche nei casi in cui non è un obbligo giuridico, una procedura di appalto
pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria è un metodo adeguato per
confrontare diverse offerte e fissare la compensazione in modo da escludere
la presenza di aiuti. In base alla giurisprudenza Altmark, una procedura di
appalto pubblica esclude l'esistenza di aiuti di Stato soltanto qualora consenta
di selezionare il candidato in grado di fornire il servizio "al costo minore per la
collettività".
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In alternativa, nei settori in cui non esiste un'impresa comparabile all'impresa
incaricata del servizio di interesse economico generale, si può fare riferimento a
imprese analoghe situate in altri Stati membri o, se necessario, a imprese di altri
settori a condizione che si tenga conto delle peculiarità di ciascun settore. Per
stabilire cosa costituisca un margine di utile ragionevole, gli Stati membri possono
introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio
reso e degli aumenti di efficienza produttiva. Gli incrementi di efficienza non
possono essere ottenuti a scapito della qualità del servizio prestato.
In alternativa ad una procedura di gara aperta e trasparente, l'importo della
compensazione deve essere determinato sulla base di una particolare analisi dei
costi. Quest’ultima deve prendere come riferimento un’impresa media, gestita in
modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari per soddisfare gli
obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di
utile ragionevole per il loro adempimento.
Così si vuole garantire che non siano presi come riferimento i costi elevati di
un'impresa non efficiente. Non esiste una definizione ufficiale di “impresa gestita in
modo efficiente”, ma, un'impresa del genere può essere individuata mediante criteri
oggettivi, economicamente riconosciuti come rappresentativi di una gestione
soddisfacente.
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SEZIONE V - Le regole specifiche
applicabili al finanziamento dei SIEG
Presentazione
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Le regole specifiche applicabili al
finanziamento dei SIEG
Con la sentenza Altmark del 24 luglio 2003, la Corte di Giustizia, ha stabilito
che la compensazione non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par.
1, del TFUE purché siano rispettati cumulativamente quattro criteri.
Qualora anche uno solo dei criteri fissati nella sentenza Altmark non sia
soddisfatto, e ricorrano le condizioni di applicabilità dell’articolo 107, paragrafo
1, del TFUE, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisce
un aiuto di Stato.
A seguito della giurisprudenza Altmark, nel luglio 2005 la Commissione
europea ha adottato il cd. “pacchetto Monti-Kroes”, volto a sistematizzare i
criteri definiti dalla citata sentenza e a definire le condizioni alle quali gli aiuti di
Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico,
possono essere considerati compatibili..
In prossimità della scadenza del pacchetto Monti-Kroes, la Commissione
europea ha lanciato una consultazione pubblica (10.06.2010 - 10.09.2010) per
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il riesame delle disposizioni.
Alla consultazione pubblica hanno preso parte non solo le autorità pubbliche, i
fornitori e gli utenti di servizi pubblici e loro associazioni, gli operatori, i cittadini e
tutte le parti interessate. La consultazione ha fatto seguito alle relazioni triennali
sull'applicazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato ai servizi di
interesse economico generale, inviate da tutti gli Stati membri nel corso del 2009 e
pubblicate anche sul sito internet della Direzione Generale Concorrenza della
Commissione europea . Per l'Italia la relazione è stata curata dal Dipartimento
Politiche Europee.
Al termine dell’ampio processo di consultazione pubblica la Commissione europea
ha adottato il 20 dicembre 2011 il nuovo pacchetto di norme sugli aiuti di Stato per i
servizi di interesse economico generale (SIEG).
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I principi fondamentali della riforma
La riforma si basa su due principi fondamentali:
•
•
chiarificazione di alcuni concetti chiave, rilevanti in materia di aiuti di Stato
ai SIEG, anche per quanto riguarda il campo di applicazione di dette norme
e le condizioni per l'approvazione da parte della Commissione degli aiuti a
favore di SIEG.
approccio diversificato e proporzionato rispetto ai diversi tipi di SIEG,
(l'esame degli aiuti di Stato dipende dalla natura e dalla portata dei servizi
forniti). Questa strategia intende semplificare le norme su determinati tipi di
servizi pubblici con un'incidenza limitata sugli scambi tra Stati membri, per
determinati tipi di servizi sociali, considerando sempre gli aspetti relativi alla
concorrenza nei casi di dimensioni più ampie e con impatto transfrontaliero.
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Sezione V - Le regole specifiche
applicabili al finanziamento dei SIEG
Domande
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Qual è la normativa applicabile ai SIEG?
Oltre alle disposizioni del trattato, la normativa applicabile al settore è data da:
- la normativa derivata adottata dalla Commissione (pacchetto SIEG, del 20
dicembre 2011, che ha sostituito il precedente pacchetto Monti-Kroes), che
contiene gli elementi per verificare quando il finanziamento dei servizi pubblici
può essere considerato aiuto di Stato;
- i principi enucleati dalla giurisprudenza “Altmark” (link alla altmark).
Ai SIEG si applicano:
- le regole di concorrenza;
- la disciplina sugli aiuti di Stato;
- le regole del mercato interno;
- le regole delle libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione (direttiva
servizi), nella misura in cui la loro applicazione non osti all’adempimento della
missione affidata alle imprese incaricate dello svolgimento del SIEG.
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Inoltre, secondo la Commissione, quando un’autorità pubblica decide di non
gestire direttamente un SIEG ma di affidarne la prestazione a un soggetto
terzo, è tenuta a conformarsi alla legislazione dell’Unione in materia di appalti
pubblici (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Qualora la normativa europea
sugli appalti non sia applicabile o lo sia solo parzialmente, l’aggiudicazione del
servizio deve comunque rispettare i principi di trasparenza, parità di
trattamento, proporzionalità e riconoscimento reciproco.
Alcuni SIEG sono disciplinati da normativa comunitaria specifica che mira alla
realizzazione del mercato interno, all’armonizzazione delle disposizioni
nazionali, alla liberalizzazione e all’apertura alla concorrenza dei servizi, alla
garanzia dei diritti delle imprese che operano nel settore e degli utenti che
fruiscono di prestazioni essenziali. Occorre, pertanto, chiarire il rapporto tra la
normativa orizzontale e quella settoriale.
Le norme settoriali si applicano al posto delle norme generali del nuovo
Pacchetto SIEG nel caso specifico dei trasporti terrestri, in quanto essi si
fondano su una diversa base giuridica, l’articolo 93 TFUE, che stabilisce
regole applicabili alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nel
settore dei trasporti terrestri.
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Tale norma costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 106, paragrafo 2, del
trattato e pertanto prevale su quest’ultima disposizione. In altri casi, le norme del
nuovo pacchetto sono applicabili solo a particolari condizioni, come nel caso del
servizio pubblico di radiodiffusione, che rientra nel campo di applicazione della
comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli
aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione.
Vi sono, tuttavia, dei casi in cui le norme settoriali si applicano, al contrario, in
aggiunta alle norme generali del nuovo pacchetto SIEG (es. settori dei trasporti
aerei e marittimi). I finanziamenti per i SIEG sono previsti in quei casi nei quali la normale
regolazione del mercato non funzioni ed il servizio non sia garantito
adeguatamente. In tali casi lo Stato interviene prevedendo determinati obblighi di
servizio pubblico a carico di una o più imprese. Nel caso dei servizi liberalizzati,
invece, non si applicano le norme sugli aiuti di Stato, in quanto si ritiene che in
questi settori l’intervento del mercato sia sufficiente.
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Che cos’è il pacchetto Monti-Kroes?
E’ il primo pacchetto che attua la giurisprudenza Altmark ed attualmente non è
più in vigore in quanto è stato sostituito dal pacchetto SIEG del 20 dicembre
2011.
A seguito della giurisprudenza Altmark, nel luglio 2005 la Commissione ha
adottato il cd. “pacchetto Monti-Kroes”, per sistematizzare i criteri definiti dalla
citata sentenza e a definire le condizioni alle quali gli aiuti di Stato, sotto forma di
compensazione, possono essere considerati compatibili.
Il pacchetto Monti-Kroes era composto dai seguenti atti:
• la decisione 2005/842/CE che specificava le condizioni alle quali la
compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate
imprese era ritenuta compatibile con le norme sugli aiuti di Stato e non doveva
essere notificata alla Commissione.
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La decisione dispensava dall’obbligo di notificazione le compensazioni di importo
annuo inferiore a 30 milioni di EUR concesse a beneficiari con un fatturato annuo
inferiore a 100 milioni di EUR nonché tutte le compensazioni concesse a imprese
aventi incarichi di edilizia popolare e a ospedali, purché vengano rispettate
determinate condizioni; viceversa, nel momento in cui i criteri della decisione
erano soddisfatti lo Stato membro interessato poteva accordare la
compensazione.
• la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (comunicazione 2005/C
297/04), che specificava le condizioni alle quali la Commissione poteva dichiarare
compatibili le compensazioni non contemplate dalla decisione e che dovevano
pertanto essere notificate.
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L’atto di incarico
Tali condizioni prevedevano l'esistenza di un atto d'incarico contenente:
•
•
•
•
una definizione precisa e corretta del servizio d'interesse economico
generale,
la definizione dei parametri sulla base dei quali viene calcolato l'importo
esatto della compensazione,
l'assenza di sovra compensazione
le modalità di salvaguardia volte a evitarla. In particolare con riferimento a
tale ultimo punto, riprendendo la terza condizione di Altmark, la
Commissione precisa che per “margine di utile ragionevole” si intende un
tasso di remunerazione del capitale proprio, che deve tenere conto del
rischio o dell'assenza di rischio per l'impresa grazie all'intervento dello
Stato, in particolare se quest'ultimo concede diritti esclusivi o speciali.
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Sezione VI - Gli strumenti del nuovo
pacchetto
Presentazione
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Gli strumenti del nuovo pacchetto
Gli strumenti previsti nel nuovo pacchetto SIEG adottato il 20 dicembre 2011
sono:
•
•
una comunicazione, strumento che non esisteva nel precedente pacchetto e
che risponde alle numerose richieste di maggiore chiarezza dei concetti
fondamentali per applicare le norme in materia di aiuti di Stato alle
compensazioni degli obblighi di servizio pubblico. Essa provvede a chiarire le
definizioni di base, come ad esempio la nozione di aiuto, di impresa e di
attività economica, di servizi sociali, di servizi universali, allo scopo di facilitare
l'applicazione delle pertinenti norme. Molti di questi concetti sono il frutto di
elaborazioni della Corte di giustizia, i cui orientamenti devono essere rispettati.
una nuova decisione di esenzione, che indica le condizioni il rispetto delle
quali esenta le Autorità pubbliche dall'obbligo di notificare alla Commissione le
compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG e innova
rispetto alla precedente decisione di esenzione, prevedendo due principali
innovazioni:
- la soglia di notifica per le operazioni scende da 30 a 15 milioni di Euro l'anno;
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- la presenza di ulteriori settori esentati dall'obbligo di notifica della
Commissione (rispondenti ad esigenze sociali in materia di assistenza sanitaria,
assistenza di lunga durata, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel
mercato del lavoro, assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili);
una nuova disciplina, che regola i casi di compensazione al di fuori del campo di
applicazione della decisione di esenzione, soggetti alla notifica alla Commissione
europea, e che possono essere dichiarati compatibili se soddisfano i criteri
indicati nella disciplina stessa. Il documento mira a rendere il controllo sulla
compensazione più prevedibile per gli enti pubblici e per i fornitori. Tale
strumento va nell'ottica di un controllo più diversificato e proporzionato. Per
queste ragioni la disciplina si concentra, sui SIEG di importo più rilevante, sui
quali la Commissione svolgerà l'analisi di compatibilità sulla base dei criteri
indicati nella disciplina stessa nelle modalità indicate.
un regolamento sugli aiuti “de minimis NOTA25” specifico per i SIEG,
adottato in via definitiva il 25 aprile 2012. Il regolamento chiarisce che talune
misure di compensazione non costituiscono aiuti di Stato a norma dell'articolo
107: le misure di aiuto possono beneficiare dello specifico regime de minimis se
l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse
economico generale non supera 500 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Questa nuova regola risponde agli operatori e alle amministrazioni pubbliche che
richiedono procedure di semplificazione e una riduzione degli oneri
amministrativi.
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Sezione VI - Gli strumenti del nuovo
pacchetto
Domande
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Quale è l’obiettivo della
comunicazione del nuovo pacchetto?
Obiettivo della Comunicazione è chiarire i concetti fondamentali per applicare
le norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione degli obblighi di
servizio pubblico.
I principali concetti chiariti dalla Comunicazione riguardano:
•
•
la nozione di impresa e di attività economica. Si definisce impresa ogni
entità che esercita un’attività economica, cioè che offre beni e servizi in un
mercato;
l’esercizio di pubblici poteri, ossia attività che rientrano nelle funzioni
essenziali dello Stato o sono strettamente connesse ad esse.
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La Comunicazione analizza anche le condizioni alle quali gli obblighi di servizio
pubblico non costituiscono aiuti di stato, esplicitando i criteri definiti dalla
sentenza Altmark, esaminando:
i contenuti dell’atto di incarico;
i parametri per il calcolo della compensazione;
i meccanismi per evitare la sovra compensazione (il massimale della
compensazione prevede che i costi tengono conto degli introiti e di un margine di
utile ragionevole costituito dal tasso di remunerazione del capitale richiesto da
un’impresa media, tenendo conto del livello di rischio. Per quanto possibile il
tasso di remunerazione, va calcolato facendo riferimento a quello realizzato con
tipi simili di contratti di servizio pubblico in condizioni di concorrenza, ad esempio
affidati attraverso una procedura d’appalto);
la selezione del prestatore.
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Le procedure di selezione
Nel nuovo pacchetto la Commissione chiarisce quali procedure sono idonee a
soddisfare quarta condizione Altmark.
•
•
•
•
Una procedura aperta conforme alle condizioni previste dalle norme sugli
appalti pubblici è sempre idonea.
Una procedura ristretta può soddisfare il quarto requisito, purché non
impedisca senza validi motivi agli operatori interessati di presentare
un’offerta.
Procedure come il dialogo competitivo, la negoziazione con pubblicazione
del bando di gara, invece, secondo la Commissione possono soddisfare il
requisito di Altmark solo in casi eccezionali, perché danno un ampio
margine di discrezionalità all’autorità aggiudicatrice e possono limitare la
partecipazione degli operatori interessati.
La negoziazione senza pubblicazione del bando di gara, al contrario, non è
mai considerata idonea a garantire la selezione di un fornitore che offra
servizi al minor costo per la collettività.
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Per i criteri di aggiudicazione, la Commissione ritiene adeguato quello del
“prezzo più basso”, mentre il criterio dell’ “offerta economicamente più
vantaggiosa” è idoneo solo se i criteri di aggiudicazione, inclusi quelli ambientali
e sociali:
a. sono strettamente collegati con l’oggetto del servizio;
b. consentono un’offerta corrispondente al valore di mercato.
In mancanza di una gara idonea a soddisfare il quarto requisito, l’esistenza di
una remunerazione di mercato generalmente accettata fornisce il miglior
parametro per fissare la compensazione. In assenza di tale remunerazione di
mercato, l’importo della compensazione deve essere determinato “sulla base di
un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e dotata dei
mezzi necessari avrebbe dovuto sostenere per adempiere gli obblighi di servizio”
per garantire che non siano presi come riferimento “i costi elevati di un’impresa
non efficiente”.
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Quando le Amministrazioni pubbliche sono
esentate dall’obbligo di notificare alla
Commissione le compensazioni per i
SIEG?
La Commissione ritiene che, a condizione che sia rispettata una serie di
criteri, le compensazioni al di sotto di una determinata soglia (15 milioni
annui) concesse ad imprese incaricate di prestare servizi di interesse
economico generale sono esenti dall’obbligo di notifica.
Rispetto alla precedente decisione di esenzione, l’abbassamento della soglia
di notifica (da 30 a 15 milioni l’anno) è stata determinata per ricondurre al
controllo della Commissione un maggior numero di contratti di natura
commerciale, come ad esempio nei servizi ambientali, che non erano presi in
considerazione in base alle norme vigenti. Per alcuni servizi sociali viene
inoltre prevista l’esenzione dall’obbligo di notifica senza limiti relativi all’importo
della compensazione.
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Questo trattamento, già previsto per ospedali ed edilizia sociale, viene ora
esteso a una più ampia gamma di attività perché “nelle attuali condizioni
economiche e nella fase attuale di sviluppo del mercato interno” i servizi sociali
possono necessitare, per compensare i costi dei servizi pubblici, di un importo di
aiuto che eccede la soglia di 15 milioni di euro.
La decisione, quindi, si applica senza limiti relativi all’importo dell’aiuto:
a) alla compensazione per la prestazione di SIEG da parte di ospedali che
forniscono cure mediche, compresi ove del caso, servizi di emergenza; b) alla compensazione per la prestazione di SIEG rispondenti a esigenze sociali
in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi per
l’infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e
assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.
La decisione si applica esclusivamente a incarichi di gestione di SIEG di durata
inferiore a dieci anni, salvo i casi in cui il fornitore del servizio debba effettuare
investimenti significativi da ammortizzare su un arco di tempo più lungo.
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Quali compensazioni sono soggette all’obbligo di notifica
alla Commissione?
Tutte le compensazioni che non rientrano nel campo di applicazione della
decisione di esenzione, sono soggette a notifica.
La disciplina individua le condizioni in presenza delle quali è possibile
dichiarare compatibili gli aiuti concessi sotto forma di compensazione di oneri
di servizio pubblico.
Questa disciplina viene applicata anche alle compensazioni degli obblighi di
servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi, fatte salve le
disposizioni specifiche più restrittive delle normative settoriali dell'Ue, mentre
non è compreso il settore dei trasporti terrestri né quello del servizio pubblico
di radiodiffusione. Gli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà, saranno
valutati a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
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La disciplina prevede che gli aiuti possono essere concessi solamente a un SIEG:
“effettivo e definito correttamente” ,
affidato con un atto di incarico, la cui durata deve essere giustificata con
riferimento a criteri oggettivi, e che deve indicare:
- l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;
- la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all'impresa da
parte dell'autorità che conferisce l'incarico;
- la descrizione del meccanismo di compensazione e i parametri per il calcolo, il
controllo e la revisione della compensazione;
- le modalità per evitare sovra-compensazioni e per il loro eventuale recupero.
Un aiuto verrà inoltre considerato compatibile con il mercato interno soltanto se
l'impresa rispetta, ove applicabile, la direttiva 2006/111/CE e se l'autorità
responsabile, al momento di incaricare l'impresa della fornitura del servizio, ha
rispettato o si impegna a rispettare le norme dell'Unione sugli appalti pubblici.
Questo comprende eventuali condizioni relative a trasparenza, parità di trattamento
e non discriminazione sancite direttamente dal trattato e, se del caso, dal diritto
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dell'Ue.
L'importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per
coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio
pubblico, compreso un margine di utile ragionevole.
La disciplina introduce una nuova metodologia per stabilire l’ammontare della
compensazione. La fissazione del costo economico degli obblighi di
servizio pubblico e la connessa fissazione dell’importo della
compensazione, si basa sul criterio del “costo netto evitato”.
Il “costo netto evitato” è la differenza tra il costo sopportato in presenza
dell’obbligo e quello sostenuto in assenza dello stesso.
Si deve quindi tenere conto:
•
•
•
dei costi effettivamente associati all’obbligo di servizio pubblico;
delle entrate che l’incaricato non avrebbe realizzato in assenza di tale
obbligo;
devono essere inclusi tutti i vantaggi, compresi per quanto possibile quelli
immateriali, di cui beneficia il fornitore del servizio di interesse economico
generale.
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Nei casi in cui l’utilizzo della metodologia del “costo evitato netto” si riveli
impossibile o inopportuna la Commissione prevede la possibilità di ricorrere ad
una serie di sistemi alternativi, purché debitamente giustificato.
Una di queste metodologie è quella dell’attribuzione dei costi che calcola i
costi netti come differenza tra i costi e le entrate di un fornitore incaricato
dell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico definiti nell’atto di incarico.
Quando l’impresa è incaricata della fornitura di più SIEG (SIEG di natura
diversa o aggiudicati da amministrazioni diverse), la contabilità interna deve
consentire di verificare eventuali sovra compensazioni a livello di ciascun
SIEG. Se la compensazione eccede l’importo necessario a coprire i costi netti
determinati dall’adempimento dell’obbligo di servizio compreso un margine di
utile ragionevole, allora si ha una sovra compensazione che, in quanto non
necessaria per la gestione del SIEG, costituisce un aiuto non compatibile e
deve essere pertanto restituita.
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La Commissione rinvia alla disciplina europea delle comunicazioni elettroniche e
dei servizi postali per indicazioni più dettagliate sull’applicazione della metodologia
del costo evitato netto: Cfr. allegato IV della direttiva 2002/22/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 sul servizio universale e i diritti degli
utenti dei servizi di comunicazione elettronica e allegato I della direttiva 97/67/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1997 sulle regole comuni
per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del
servizio.
Vanno considerati tutti i costi necessari a fornire il SIEG. Se l’impresa svolge solo
il SIEG deve essere considerata la totalità dei costi. Nel caso in cui essa svolga
anche altre attività, vanno inclusi i costi diretti di fornitura del servizio e un
contributo adeguato ai costi comuni. Il calcolo del contributo ai costi comuni può
fare riferimento ai prezzi di mercato per l’uso delle risorse impiegate, se sono
disponibili, o basarsi su altre metodologie.
Tra le entrate devono essere considerati non solo gli introiti derivanti dallo
svolgimento del SIEG, ma anche gli utili in eccesso derivanti da diritti speciali o
esclusivi anche se connessi ad altre attività, a prescindere dalla loro qualifica o
meno come aiuti di Stato.
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Esistono compensazioni di modesta entità che non
costituiscono un aiuto di Stato?
In base all’esperienza della Commissione, gli aiuti concessi a imprese che
forniscono SIEG possono essere considerati come aiuti che non incidono sugli
scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la
concorrenza, a condizione che l'importo totale degli aiuti concessi all'impresa
beneficiaria che fornisce servizi di interesse economico generale sia inferiore
a 500 000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Il nuovo Regolamento de minimis, adottato il 25 aprile 2012, introduce
pertanto il massimale di 500.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, al di
sotto non si ritengono soddisfatti tutti i criteri dell’articolo 107 del TFUE.
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Il Regolamento non si applica ad alcuni settori (es. pesca e acquacoltura,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attività connesse a
esportazioni verso Paesi terzi o Stati membri, aiuti subordinati all’impiego
preferenziale di prodotti interni, aiuti concessi alle imprese operanti nel settore
carboniero, aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada
per conto terzi, aiuti concessi alle imprese in difficoltà).
Questa normativa mira a:
ridurre gli oneri burocratici per i piccoli servizi di interesse economico generale;
realizzare una concreta semplificazione per i servizi di piccole dimensioni a
livello locale;
consentire alla Commissione di concentrare la propria attenzione sugli aiuti che
presentano effetti più distorsivi della concorrenza.
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