SEZIONE I - I servizi pubblici - Legittimità della Corte dei Conti nei
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SEZIONE I - I servizi pubblici - Legittimità della Corte dei Conti nei
SEZIONE I - I servizi pubblici Presentazione 1 di 13 I servizi pubblici I servizi pubblici nascono per rispondere ai bisogni fondamentali della collettività. A livello europeo non si utilizza l’espressione servizi pubblici, ma quella di Servizi di Interesse Generale (SIG) che designano attività che la pubblica autorità ritiene necessarie per la collettività per soddisfare specifiche contingenze, che possono mutare nel tempo. I SIG si differenziano dai servizi privi della qualificazione di “interesse generale”, perché: • • sono le stesse autorità a ritenere necessaria la loro fornitura, anche quando secondo le logiche del mercato ciò non risulti profittevole; sono spesso soggetti ad “obblighi di servizio pubblico” per rispondere alla "missione speciale" loro assegnata. 2 di 13 I servizi pubblici I SIG possono avere natura economica (SIEG) o non economica (SINEG). Si tratta di una nozione dinamica che può modificarsi nel tempo per cui quella che oggi non è un’attività di mercato può diventarlo in futuro. Alcuni SIG possono avere carattere sociale, e possono avere sia natura economica che non economica. I SIG svolgono un ruolo importante ai fini della coesione sociale, economica e territoriale in tutta l'Unione e contribuiscono allo sviluppo sostenibile dell'UE in termini di più elevati livelli di occupazione, integrazione sociale, crescita economica e qualità ambientale 3 di 13 I servizi pubblici Le attività comprese tra i SIG possono essere: • • relative ai servizi di interesse non economico (SINEG), come le funzioni inerenti alla potestà pubblica (es. forze armate o forze di pubblica sicurezza, giustizia, difesa, sistemi scolastici obbligatori, sistemi di sicurezza sociale, assistenza sanitaria); attività di natura economica che assolvono missioni di “interesse generale” (SIEG). 4 di 13 I servizi pubblici Gli Stati membri possono individuare servizi di interesse economico generale, la cui definizione può essere soggetta al controllo comunitario solo in caso di “errore manifesto”. All’interno dei SIEG assumono particolare rilevanza una serie di settori cd. armonizzati, regolati da specifica disciplina comunitaria, volta a garantire l’armonizzazione delle disposizioni nazionali nonché la liberalizzazione e l’apertura alla concorrenza dei servizi (es. fornitura di energia di elettricità e gas, dai trasporti, dalle telecomunicazioni e dai servizi postali). 5 di 13 I servizi pubblici – Il Servizio Universale Con riferimento ai servizi armonizzati nasce a livello europeo la nozione di servizio universale. Il servizio universale è l’insieme minimo di servizi di qualità specificata il cui accesso è garantito a tutti gli utilizzatori e consumatori, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, ad un prezzo accessibile. Qualora la normale regolazione del mercato non funzioni e il servizio non può essere garantito in maniera adeguata, lo Stato interviene prevedendo a carico di una o più imprese, determinati obblighi di servizio pubblico. La fornitura di un servizio d’interesse economico generale prevede in genere una compensazione per gli obblighi di servizio pubblico imposti. 6 di 13 Sezione I – I servizi pubblici Domande 7 di 13 Che cosa si intende per "obblighi di servizio pubblico"? L'Obbligo di servizio pubblico (OSP) consiste nell’imposizione di requisiti specifici da parte delle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento dell'interesse pubblico. Laddove il mercato non riesce a garantire il servizio che si ritiene necessario in maniera adeguata, l'autorità pubblica interviene prevedendo, a carico di una o più imprese, specifici obblighi di servizio pubblico. Ad esempio, nel settore dei collegamenti aerei o marittimi con le isole, gli obblighi di servizio pubblico possono riguardare la necessità di garantire la c.d. continuità territoriale, anche quando il flusso è ridotto, per garantire il trasporto di medicinali o soddisfare altre esigenze fondamentali. 8 di 13 In questi casi al gestore possono essere assicurate delle compensazioni economiche, che gli consentano di assolvere gli OSP imposti, preservando il proprio equilibrio economico-finanziario, senza assumere sul mercato di riferimento una posizione di vantaggio competitivo rispetto ad altre imprese concorrenti. Le compensazioni vengono erogate per consentire alle imprese che gestiscono i servizi di interesse economico generale di far fronte alle passività subite quando la gestione di questi servizi non è profittevole. Tale compensazione, nel caso in cui avvantaggi l’impresa incaricata della gestione del SIEG, costituisce un aiuto di Stato ed è pertanto soggetta all’obbligo di notifica alla Commissione. Nel caso, invece, in cui non ci sia tale vantaggio, non rileva ai fini delle norme sugli aiuti di Stato e non richiede la notifica alla Commissione. Per considerarsi un aiuto di Stato, debbono essere utilizzate risorse pubbliche che incidono sugli scambi tra Stati membri, che favoriscono determinate imprese o produzioni, falsando, anche potenzialmente, la concorrenza. La valutazione degli aiuti di Stato rientra nella competenza esclusiva della Commissione. 9 di 13 Che cosa si intende per “ Servizio universale” ? Il servizio universale è stato per la prima volta definito dal diritto comunitario come “un insieme minimo, definito, di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile” . Gli obblighi di servizio universale riguardano, in particolare, la necessità di assicurare la continuità e la qualità del servizio, la tutela degli utenti e dei consumatori, l’accessibilità delle tariffe. La definizione di obblighi di servizio universale (OSU) specifici è stabilita a livello europeo come componente essenziale della liberalizzazione del mercato nel settore di servizi, quali l’energia elettrica, le telecomunicazioni, i servizi postali e i trasporti. 10 di 13 Gli OSU garantiscono che alcuni servizi siano disponibili permanentemente per tutti i consumatori e gli utenti di uno Stato membro, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, a un determinato livello di qualità e ad un prezzo abbordabile (es. il settore dei servizi postali che rappresentano uno strumento essenziale di comunicazione e scambi. In tale settore l’obiettivo del servizio universale è quello di garantire un’offerta di servizi postali di qualità determinata in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti). 11 di 13 Che cos’è un servizio sociale? Un Servizio Sociale di Interesse Generale (SSIG) è un SIG che assicura ad ogni persona il godimento dei propri diritti fondamentali come la dignità, l'integrità della persona e un elevato livello di protezione sociale. I servizi sociali possono avere natura economica o non economica. Ai servizi sociali di natura economica si applicano le disposizioni relative ai SIEG. 12 di 13 La Commissione ha individuato due grandi categorie di servizi sociali: regimi legali e complementari di protezione sociale, che coprono i principali rischi della vita (salute, invecchiamento, infortuni sul lavoro, disoccupazione, pensione e invalidità); altri servizi sociali prestati direttamente alla persona, quali i servizi di assistenza sociale, i servizi per l'occupazione e la formazione, l'edilizia popolare o le cure a lungo termine. Quest’ultimi rappresentano tipicamente servizi organizzati a livello locale e fortemente dipendenti dal finanziamento pubblico. La stessa Commissione ha sancito che un numero sempre maggiore di attività svolte quotidianamente dai servizi sociali rientrino nel campo di applicazione del diritto comunitario, nella misura in cui sono considerate a carattere economico. 13 di 13 SEZIONE II - I Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) Presentazione 1 di 12 I Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) La distinzione tra servizi di interesse generale aventi carattere economico (SIEG) e quelli privi di tale carattere è data dal tipo di attività svolta. La Corte di giustizia ha affermato che qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica, viceversa è non economica quella “attività che si pone fuori dal mercato”. La distinzione tra servizi economici e servizi non economici, è utile per individuare la normativa europea applicabile al servizio. Infatti, i servizi di natura non economica non sono soggetti alle norme del Trattato che si applicano a quelli di natura economica, come ad esempio, la tutela della concorrenza ed il divieto di aiuti. 2 di 12 L'individuazione del carattere del SIG può dipendere anche dal modo in cui tali servizi sono organizzati nello Stato membro interessato e quindi il carattere economico di alcuni servizi può differire da uno Stato membro all’altro. Inoltre, la classificazione di un determinato servizio può modificarsi nel tempo, per cui quella che oggi non è una attività di mercato può diventarlo in futuro. Ai fini della qualificazione economica non rileva che l'attività sia fornita da una impresa pubblica o privata: è considerata impresa ai fini del diritto della concorrenza qualunque entità che esercita una attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. La Commissione individua come servizi di interesse economico quelli forniti dalle grandi industrie di rete (telecomunicazioni, servizi postali, elettricità, gas e trasporti), quelli attinenti la gestione dei rifiuti, l’approvvigionamento idrico o il servizio pubblico di radiodiffusione. 3 di 12 I Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) – Le norme Fra le norme del Trattato che riguardano i servizi di carattere economico vi sono quelle del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare quelle sulla concorrenza, volte a verificare se il finanziamento dei SIEG possa o meno essere considerato come un aiuto, e quelle sulla coesione sociale e territoriale. Il protocollo 26 al Trattato di Lisbona sottolinea il ruolo essenziale dei servizi pubblici e designa i valori comuni applicabili ai SIEG e l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali riconosce e rispetta l’accesso ai SIEG. 4 di 12 Sezione II - I Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) Domande 5 di 12 Quali sono le norme dei trattati relative ai SIEG? Le norme del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che si riferiscono ai SIEG sono: - l’art. 14 TFUE considera i SIEG come “valori comuni” dell’Unione in riferimento al loro ruolo “di promozione della coesione sociale e territoriale”, imponendo all’Unione e ai suoi Stati membri di provvedere affinché questi servizi “operino sulla base di principi e in condizioni che permettono loro di compiere la loro missione "; 6 di 12 - l’art. 106, paragrafo 2, TFUE prevede una deroga all’applicazione delle norme sui trattati (es. norme sulla concorrenza), per le imprese incaricate della gestione dei SIEG, qualora detta applicazione ostacoli la specifica missione loro affidata. In generale la gestione del servizio deve essere soggetta alle regole del mercato, ma è prevista una deroga all’applicazione delle regole sulla concorrenza laddove il rispetto dei principi di mercato rischi di compromettere la missione affidata al gestore. Ciò significa che se il mercato non riesce a garantire il servizio in maniera adeguata, le autorità pubbliche potranno imporre agli operatori obblighi di servizio pubblico ovvero concedere diritti esclusivi o speciali. - l’art. 107 TFUE costituisce un parametro per verificare quando i finanziamenti pubblici relativi ai SIEG possono essere qualificati come aiuti di Stato. Le condizioni che si debbono verificare congiuntamente perché si verifichi un aiuto sono: debbono essere utilizzate risorse pubbliche che incidono sugli scambi tra Stati membri, che favoriscono determinate imprese o produzioni, falsando, anche potenzialmente, la concorrenza. La Commissione è competente a verificare la presenza di un aiuto di Stato. 7 di 12 - il protocollo 26 al Trattato di Lisbona, pur non delineando un’unica ed onnicomprensiva nozione di SIEG, pone tre importanti punti fermi: • il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di individuare, disciplinare e organizzare SIEG il più vicino possibile alle esigenze degli utilizzatori; • la diversità tra i vari SIEG e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli utenti, che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse e da peculiarità socio-culturali delle collettività di riferimento; • un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente. - l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali sancisce che l’Unione, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale come previsto dalle legislazioni e prassi nazionali. 8 di 12 Chi può definire un SIEG? Le autorità pubbliche degli Stati membri, a livello nazionale, regionale o locale, dispongono di un ampio margine di manovra nella definizione dei servizi d'interesse economico generale. Spetta alle autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, decidere il carattere e la portata di un servizio d'interesse generale. Nei settori che sono stati armonizzati, comunque la discrezionalità degli Stati membri non può contrastare con le norme di tale armonizzazione. La libertà degli Stati membri nella definizione dei SIEG è subordinata unicamente al controllo dell'errore manifesto da parte della Commissione e della Corte di Giustizia dell'Unione europea. La Corte di giustizia ha sancito che “il controllo che le istituzioni comunitarie sono autorizzate a svolgere sull’esercizio del potere discrezionale dello Stato membro nella determinazione dei SIEG è limitato alla ricerca dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione”. 9 di 12 La giurisprudenza della Corte e la prassi della Commissione illustrano alcuni esempi di errore manifesto: Operazioni portuali di imbarco, di sbarco, di trasbordo, di deposito e di movimento in genere delle merci o di ogni altro materiale nel porto non rivestono necessariamente un interesse economico generale che presenti caratteri specifici rispetto a quello di altre attività della vita economica; Le attività che consistono in pubblicità, commercio elettronico, utilizzo di numeri telefonici speciali in giochi a premi, sponsorizzazione o promozione. La loro inclusione nell'ambito del servizio pubblico dell'audiovisivo costituisce un errore manifesto di valutazione. 10 di 12 Qual’é il rapporto tra i SIEG e la direttiva servizi? La direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva Servizi, 2006/123/CE) vuole agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi in altri Stati membri e la libertà di prestazione di servizi tra gli Stati membri, anche ampliando l’offerta e migliorando la qualità dei servizi. Non si applica ai servizi di interesse generale privi di natura economica, ad alcuni servizi come i servizi sanitari, i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia, il sostegno alle famiglie e alle persone in stato di bisogno e ad alcuni SIEG regolati da direttive specifiche come i servizi di comunicazioni, trasporti e audiovisivi. I servizi d’interesse economico generale (es. settore dell’elettricità e del gas) sono servizi prestati dietro corrispettivo economico e rientrano, in linea di principio, nel campo di applicazione della direttiva servizi. Nel caso, però, in cui tali servizi siano disciplinati da disposizioni specifiche dettate da direttive già esistenti, queste ultime prevarranno in caso di conflitto con una delle disposizioni della direttiva servizi. 11 di 12 L’articolo 17, par. 1, della Direttiva Servizi contiene una deroga all’articolo 16 (relativo alla libera prestazione dei servizi) per i servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro (tra questi sono citati i servizi di rete come i servizi postali, e la fornitura di gas ed energia elettrica). La direttiva servizi spiega che la valutazione se un dato servizio costituisca un servizio di interesse economico generale o meno, va effettuata caso per caso e che possono essere considerati servizi d’interesse economico generale soltanto i servizi la cui fornitura costituisca adempimento di una specifica missione d’interesse pubblico affidata dallo Stato membro interessato. Tale affidamento che precisa la natura della specifica missione dovrebbe essere effettuato mediante uno o più atti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro. Infine, le disposizioni relative alla valutazione dei regimi di autorizzazione si applicano alla legislazione dei SIEG solo se la loro applicazione non ostacoli lo svolgimento della missione (art. 15.4). 12 di 12 SEZIONE III - Il finanziamento dei SIEG e gli aiuti di Stato Presentazione 1 di 11 Il finanziamento dei SIEG e gli aiuti di Stato Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità per quanto riguarda l'organizzazione e il finanziamento dei loro SIEG. Le autorità pubbliche possono accordare una sovvenzione o un vantaggio fiscale, ma anche concedere un diritto esclusivo o speciale al prestatore di servizi, al fine di garantire la prestazione del SIEG, purché il diritto non ecceda quanto necessario per adempiere la funzione di SIEG in condizioni economicamente accettabili. Quando però un'attività è economica e incide sugli scambi tra gli Stati membri, si applicano le regole di concorrenza e in particolare quelle relative agli aiuti di Stato. La Commissione europea, in base all’art. 108 TFUE, ha la competenza esclusiva a controllare gli aiuti di Stato. Quindi per quanto concerne i Servizi di interesse economico generale, la Commissione verifica la compatibilità del finanziamento del SIEG con la disciplina sugli aiuti di Stato e controlla che il finanziamento risulti non distorsivo della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. 2 di 11 Nel tempo, il tema della compatibilità della compensazione alle imprese incaricate del SIEG per gli obblighi di servizio pubblico con la normativa europea in materia di aiuti di Stato ha dato luogo a contrastanti tesi e interpretazioni giurisprudenziali, riconducibili a due teorie: Teoria del criterio dell’aiuto di Stato: ogni compensazione è potenzialmente un aiuto e va valutata alla luce dell’art. 107 TFUE; Teoria del criterio di sovra compensazione, che limita l’esame come aiuto di Stato della compensazione (e quindi l’applicazione dell’ art. 107 TFUE) alle sole ipotesi in cui si ha sovra compensazione. Nelle sentenze FFSA del 27 febbraio 1997, e SIC del 10 maggio 2000 , il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG), ha ritenuto che la compensazione costituisca un aiuto di Stato. Al contrario, il 22 novembre 2001, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla causa Ferring nel senso che la compensazione non costituisce di per sé un aiuto e deve essere valutata la sovra compensazione. La sentenza Altmark del 2003 (LINK ALLA SEZIONE 4) ha fissato i requisiti in presenza dei quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto e quindi non è soggetta all’obbligo di notifica alla 3 di 11 Commissione. (segue) Il finanziamento dei SIEG e gli aiuti di Stato Nelle sentenze FFSA del 27 febbraio 1997, e SIC del 10 maggio 2000 , il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG), ha ritenuto che la compensazione costituisca un aiuto di Stato. Al contrario, il 22 novembre 2001, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla causa Ferring nel senso che la compensazione non costituisce di per sé un aiuto e deve essere valutata la sovra compensazione. La sentenza Altmark del 2003 ha fissato i requisiti in presenza dei quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto e quindi non è soggetta all’obbligo di notifica alla Commissione. 4 di 11 Sezione III - Il finanziamento dei SIEG e gli aiuti di Stato Domande 5 di 11 Cosa si intende per aiuti di Stato? Il Trattato non da una definizione di aiuto di Stato, ma l’articolo 107, paragrafo 1, sancisce, che salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Perché venga riscontrata la sussistenza di un aiuto di Stato – la cui compatibilità va poi valutata dalla Commissione europea – debbono verificarsi congiuntamente tutte le condizioni individuate dall’articolo 107: • utilizzo di risorse pubbliche; • interferenza negli scambi tra Stati membri: • vantaggio economico per determinate imprese o produzioni • l'aiuto deve falsare, anche potenzialmente, la concorrenza da controllare sul trattato. 6 di 11 Nella definizione di Stato sono ricomprese tutte le amministrazioni pubbliche centrali e regionali, gli enti locali e gli enti pubblici, e gli enti privati sottoposti a controllo pubblico o anche gli enti privati designati dallo Stato al fine della gestione di aiuti collegati a risorse pubbliche. Ciascuna amministrazione o ente che concede ed eroga aiuti è responsabile nei confronti della Commissione europea. Il termine risorse statali ricomprende ogni misura che sia idonea a trasferire risorse della finanza pubblica alle imprese beneficiarie anche attraverso la rinuncia al prelievo, (es. misure a carattere fiscale, la partecipazione al capitale di imprese pubbliche o private, l’applicazione di premi o agevolazioni all’esportazione, la riduzione o dilazione per il pagamento degli oneri sociali a imprese in un determinato settore o di una regione). Costituiscono aiuti non soltanto le prestazioni positive (es: la concessione diretta di somme di denaro), ma anche tutte le forme di intervento pubblico volte ad alleviare gli oneri che gravano sul bilancio di un’impresa. 7 di 11 Dalla concessione di risorse pubbliche deve derivare un vantaggio economico in favore di alcune imprese. Con tale termine in ambito europeo si intende qualunque entità che eserciti una attività economicamente rilevante, ovvero che offre beni e servizi in un mercato”. Non rileva la circostanza che l’impresa sia privata o pubblica. Il vantaggio concesso solo a determinate imprese o produzioni determina la selettività della misura. Non costituiscono pertanto di norma aiuto di Stato le misure che favoriscono lo sviluppo delle attività economiche in generale (es. una riduzione generalizzata delle tasse o dei contributi sociali e previdenziali a carico di tutte le imprese). L’aiuto risulta tale nei limiti in cui sia idoneo a interferire negli scambi tra gli Stati membri e ad alterare la concorrenza. Tali due condizioni, seppure distinte, sono interdipendenti fra loro. L’art. 107 vieta tutte quelle misure che, per le loro caratteristiche sono potenzialmente suscettibili di modificare il normale assetto concorrenziale. La Corte di Giustizia ha chiarito che la Commissione ha il dovere di provare che, nel caso concreto, l’intervento pubblico a sostegno dell’impresa di fatto ha avuto o può avere l’effetto di falsare la concorrenza. Infine, non è necessario che la distorsione sia sostanziale o significativa. Il ridotto importo dell’aiuto, le limitate dimensioni dell’impresa beneficiaria o la modesta quota di mercato non escludono la distorsione. 8 di 11 In cosa consiste il procedimento di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione? Il potere di decidere circa la compatibilità di una misura con le norme del trattato in materia di aiuti di Stato, spetta alla Commissione europea che ha competenza esclusiva in materia, fatto salvo il riesame da parte degli Organi di giurisdizione dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 108 TFUE, lo Stato membro è tenuto a notificare preventivamente ogni “progetto diretto ad istituire o modificare aiuti” e non può erogare l’aiuto stesso fino a che la Commissione non adotti una decisione in materia, ai sensi del Regolamento n. 659/1999/CE del Consiglio, (cosiddetto regolamento di procedura). Il controllo degli aiuti di Stato è uno strumento essenziale per mantenere il mercato unico aperto, integrato e competitivo. Se gli Stati membri si impegnassero in una corsa alle sovvenzioni per le imprese nazionali, il mercato unico sarebbe perturbato, poiché gli Stati più ricchi avrebbero la meglio sui più piccoli 9 di 11 L’inosservanza del dovere di notifica costituisce una violazione del Trattato, che comporta l’illegalità delle misure adottate. Gli Stati membri non possono dare esecuzione a nuovi aiuti prima che la Commissione abbia adottato in proposito una decisione finale (cd. obbligo di standstill). Se la Commissione ritiene l’aiuto compatibile adotta una decisione positiva, Se la Commissione ritiene di dover subordinare la compatibilità dell’aiuto a specifici obblighi, adotta una decisione condizionale, Se la Commissione ritiene l’aiuto incompatibile adotta una decisione negativa, in base alla quale vieta la concessione dell’aiuto. L’erogazione - sotto qualunque forma - di aiuti di Stato illegali è suscettibile di recupero. 10 di 11 In materia di controllo sugli aiuti di Stato, la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale per la valutazione delle misure di aiuto. Tuttavia per ridurre i margini di incertezza e fornire criteri il più possibile obiettivi, ha disciplinato alcune tipologie di aiuti, disponendo: • • per alcuni l’esenzione dalla notifica (es.: aiuti concessi in base al regolamento generale di esenzione); per altri elaborando una serie di disposizioni contenenti l’indicazione dei criteri sulla base dei quali effettuerà la valutazione delle singole misure di aiuto (aiuti all’ambiente, aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti regionali, aiuti sotto forma di garanzia ecc.). Le autorità nazionali, sono pertanto tenute ad utilizzare le suddette disposizioni, cosiddette di soft law, per la predisposizione del provvedimento di aiuto 11 di 11 Sezione IV - La sentenza Altmark Presentazione 1 di 10 La sentenza Altmark La sentenza Altmark – del 2003 – ha fissato dei criteri per il controllo sui SIEG, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, e ha stabilito che la compensazione non costituisce aiuto se risultano soddisfatte cumulativamente quattro condizioni: • l'impresa beneficiaria deve essere incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico che devono essere definiti in modo chiaro; • i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti, in via preventiva, in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti; • la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole; 2 di 10 • quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che selezioni il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sostenere, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. Una compensazione degli obblighi di servizio pubblico accordata da un'autorità pubblica a un prestatore di servizi : non costituisce aiuto di Stato se sono soddisfatti tutti i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark può costituire un aiuto di Stato se anche solo uno dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark non è soddisfatto. 3 di 10 Sezione IV – La sentenza Altmark Domande 4 di 10 In quali casi il finanziamento di un SIEG può costituire un aiuto? Quando sono soddisfatti tutti i criteri della sentenza Altmark, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce un aiuto di Stato. Se non è soddisfatto anche solo uno dei criteri della sentenza Altmark, e sono presenti le condizioni che configurano un aiuto di Stato, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato e pertanto soggetto all’obbligo di notifica alla Commissione. Il fatto che una compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisca un aiuto di Stato non significa di per sé che non sia consentita, in quanto la compensazione può essere compatibile con il TFUE. L’aiuto di Stato concesso sotto forma di compensazione di oneri di servizi pubblico è compatibile con le norme del TFUE quando è limitata alla necessaria all’adempimento degli OSP. Le condizioni di compatibilità sono state specificate, dalla Commissione europea, nel pacchetto SIEG del 2011. 5 di 10 Sulla base della sentenza Altmark, quali devono essere i contenuti dell’atto di incarico per le imprese che gestiscono i SIEG? La missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante un atto, esplicito e in forma scritta, che, secondo la legislazione degli Stati membri, può assumere la forma di un atto legislativo o regolamentare o di un contratto. Tale atto deve contenere: - l’effettivo incarico all’impresa beneficiaria dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico, - l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico, che debbono essere chiaramente definiti; - i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, indicati in modo obiettivo e trasparente. 6 di 10 Sulla base della sentenza Altmark, quali sono i parametri per il calcolo della compensazione? La seconda condizione stabilita dalla sentenza Altmark prevede che i parametri utilizzati come base per il calcolo della compensazione devono essere previamente definiti, in modo obiettivo e trasparente, al fine di garantire che la compensazione non conferisca un vantaggio economico, per l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. La necessità di stabilire preventivamente i parametri per il calcolo della compensazione non implica che quest'ultima debba essere calcolata sulla base di una formula specifica: ciò che conta è solo la chiarezza nell'indicazione della necessità della compensazione. Nella determinazione della compensazione possono essere presi in considerazione soltanto i costi direttamente connessi alla prestazione del servizio di interesse economico generale. Tutti gli introiti che l'impresa percepisce grazie alla fornitura del servizio di interesse economico generale 7 di 10 devono essere dedotti. Sulla base della sentenza Altmark , come si definisce la “giusta” compensazione? In base alla terza condizione della sentenza Altmark, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. L’assenza di sovra compensazione è indispensabile al fine di garantire che all'impresa beneficiaria non venga concesso alcun vantaggio che falsi o minacci di falsare la concorrenza, rafforzando la posizione concorrenziale di detta impresa. 8 di 10 Quali sono i metodi per determinare i costi dell’impresa che gestisce i SIEG? Il modo più semplice per le autorità pubbliche di soddisfare la quarta condizione Altmark è svolgere una procedura di gara in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. La disciplina relativa agli appalti pubblici è attualmente contenuta nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e nel D.lgs. 163/2006 di recepimento delle stesse (cd. “Codice dei contratti”). Anche nei casi in cui non è un obbligo giuridico, una procedura di appalto pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria è un metodo adeguato per confrontare diverse offerte e fissare la compensazione in modo da escludere la presenza di aiuti. In base alla giurisprudenza Altmark, una procedura di appalto pubblica esclude l'esistenza di aiuti di Stato soltanto qualora consenta di selezionare il candidato in grado di fornire il servizio "al costo minore per la collettività". 9 di 10 In alternativa, nei settori in cui non esiste un'impresa comparabile all'impresa incaricata del servizio di interesse economico generale, si può fare riferimento a imprese analoghe situate in altri Stati membri o, se necessario, a imprese di altri settori a condizione che si tenga conto delle peculiarità di ciascun settore. Per stabilire cosa costituisca un margine di utile ragionevole, gli Stati membri possono introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza produttiva. Gli incrementi di efficienza non possono essere ottenuti a scapito della qualità del servizio prestato. In alternativa ad una procedura di gara aperta e trasparente, l'importo della compensazione deve essere determinato sulla base di una particolare analisi dei costi. Quest’ultima deve prendere come riferimento un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari per soddisfare gli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento. Così si vuole garantire che non siano presi come riferimento i costi elevati di un'impresa non efficiente. Non esiste una definizione ufficiale di “impresa gestita in modo efficiente”, ma, un'impresa del genere può essere individuata mediante criteri oggettivi, economicamente riconosciuti come rappresentativi di una gestione soddisfacente. 10 di 10 SEZIONE V - Le regole specifiche applicabili al finanziamento dei SIEG Presentazione 1 di 11 Le regole specifiche applicabili al finanziamento dei SIEG Con la sentenza Altmark del 24 luglio 2003, la Corte di Giustizia, ha stabilito che la compensazione non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del TFUE purché siano rispettati cumulativamente quattro criteri. Qualora anche uno solo dei criteri fissati nella sentenza Altmark non sia soddisfatto, e ricorrano le condizioni di applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato. A seguito della giurisprudenza Altmark, nel luglio 2005 la Commissione europea ha adottato il cd. “pacchetto Monti-Kroes”, volto a sistematizzare i criteri definiti dalla citata sentenza e a definire le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, possono essere considerati compatibili.. In prossimità della scadenza del pacchetto Monti-Kroes, la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica (10.06.2010 - 10.09.2010) per 2 di 11 il riesame delle disposizioni. Alla consultazione pubblica hanno preso parte non solo le autorità pubbliche, i fornitori e gli utenti di servizi pubblici e loro associazioni, gli operatori, i cittadini e tutte le parti interessate. La consultazione ha fatto seguito alle relazioni triennali sull'applicazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale, inviate da tutti gli Stati membri nel corso del 2009 e pubblicate anche sul sito internet della Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea . Per l'Italia la relazione è stata curata dal Dipartimento Politiche Europee. Al termine dell’ampio processo di consultazione pubblica la Commissione europea ha adottato il 20 dicembre 2011 il nuovo pacchetto di norme sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG). 3 di 11 I principi fondamentali della riforma La riforma si basa su due principi fondamentali: • • chiarificazione di alcuni concetti chiave, rilevanti in materia di aiuti di Stato ai SIEG, anche per quanto riguarda il campo di applicazione di dette norme e le condizioni per l'approvazione da parte della Commissione degli aiuti a favore di SIEG. approccio diversificato e proporzionato rispetto ai diversi tipi di SIEG, (l'esame degli aiuti di Stato dipende dalla natura e dalla portata dei servizi forniti). Questa strategia intende semplificare le norme su determinati tipi di servizi pubblici con un'incidenza limitata sugli scambi tra Stati membri, per determinati tipi di servizi sociali, considerando sempre gli aspetti relativi alla concorrenza nei casi di dimensioni più ampie e con impatto transfrontaliero. 4 di 11 Sezione V - Le regole specifiche applicabili al finanziamento dei SIEG Domande 5 di 11 Qual è la normativa applicabile ai SIEG? Oltre alle disposizioni del trattato, la normativa applicabile al settore è data da: - la normativa derivata adottata dalla Commissione (pacchetto SIEG, del 20 dicembre 2011, che ha sostituito il precedente pacchetto Monti-Kroes), che contiene gli elementi per verificare quando il finanziamento dei servizi pubblici può essere considerato aiuto di Stato; - i principi enucleati dalla giurisprudenza “Altmark” (link alla altmark). Ai SIEG si applicano: - le regole di concorrenza; - la disciplina sugli aiuti di Stato; - le regole del mercato interno; - le regole delle libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione (direttiva servizi), nella misura in cui la loro applicazione non osti all’adempimento della missione affidata alle imprese incaricate dello svolgimento del SIEG. 6 di 11 Inoltre, secondo la Commissione, quando un’autorità pubblica decide di non gestire direttamente un SIEG ma di affidarne la prestazione a un soggetto terzo, è tenuta a conformarsi alla legislazione dell’Unione in materia di appalti pubblici (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Qualora la normativa europea sugli appalti non sia applicabile o lo sia solo parzialmente, l’aggiudicazione del servizio deve comunque rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e riconoscimento reciproco. Alcuni SIEG sono disciplinati da normativa comunitaria specifica che mira alla realizzazione del mercato interno, all’armonizzazione delle disposizioni nazionali, alla liberalizzazione e all’apertura alla concorrenza dei servizi, alla garanzia dei diritti delle imprese che operano nel settore e degli utenti che fruiscono di prestazioni essenziali. Occorre, pertanto, chiarire il rapporto tra la normativa orizzontale e quella settoriale. Le norme settoriali si applicano al posto delle norme generali del nuovo Pacchetto SIEG nel caso specifico dei trasporti terrestri, in quanto essi si fondano su una diversa base giuridica, l’articolo 93 TFUE, che stabilisce regole applicabili alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri. 7 di 11 Tale norma costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 106, paragrafo 2, del trattato e pertanto prevale su quest’ultima disposizione. In altri casi, le norme del nuovo pacchetto sono applicabili solo a particolari condizioni, come nel caso del servizio pubblico di radiodiffusione, che rientra nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Vi sono, tuttavia, dei casi in cui le norme settoriali si applicano, al contrario, in aggiunta alle norme generali del nuovo pacchetto SIEG (es. settori dei trasporti aerei e marittimi). I finanziamenti per i SIEG sono previsti in quei casi nei quali la normale regolazione del mercato non funzioni ed il servizio non sia garantito adeguatamente. In tali casi lo Stato interviene prevedendo determinati obblighi di servizio pubblico a carico di una o più imprese. Nel caso dei servizi liberalizzati, invece, non si applicano le norme sugli aiuti di Stato, in quanto si ritiene che in questi settori l’intervento del mercato sia sufficiente. 8 di 11 Che cos’è il pacchetto Monti-Kroes? E’ il primo pacchetto che attua la giurisprudenza Altmark ed attualmente non è più in vigore in quanto è stato sostituito dal pacchetto SIEG del 20 dicembre 2011. A seguito della giurisprudenza Altmark, nel luglio 2005 la Commissione ha adottato il cd. “pacchetto Monti-Kroes”, per sistematizzare i criteri definiti dalla citata sentenza e a definire le condizioni alle quali gli aiuti di Stato, sotto forma di compensazione, possono essere considerati compatibili. Il pacchetto Monti-Kroes era composto dai seguenti atti: • la decisione 2005/842/CE che specificava le condizioni alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese era ritenuta compatibile con le norme sugli aiuti di Stato e non doveva essere notificata alla Commissione. 9 di 11 La decisione dispensava dall’obbligo di notificazione le compensazioni di importo annuo inferiore a 30 milioni di EUR concesse a beneficiari con un fatturato annuo inferiore a 100 milioni di EUR nonché tutte le compensazioni concesse a imprese aventi incarichi di edilizia popolare e a ospedali, purché vengano rispettate determinate condizioni; viceversa, nel momento in cui i criteri della decisione erano soddisfatti lo Stato membro interessato poteva accordare la compensazione. • la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (comunicazione 2005/C 297/04), che specificava le condizioni alle quali la Commissione poteva dichiarare compatibili le compensazioni non contemplate dalla decisione e che dovevano pertanto essere notificate. 10 di 11 L’atto di incarico Tali condizioni prevedevano l'esistenza di un atto d'incarico contenente: • • • • una definizione precisa e corretta del servizio d'interesse economico generale, la definizione dei parametri sulla base dei quali viene calcolato l'importo esatto della compensazione, l'assenza di sovra compensazione le modalità di salvaguardia volte a evitarla. In particolare con riferimento a tale ultimo punto, riprendendo la terza condizione di Altmark, la Commissione precisa che per “margine di utile ragionevole” si intende un tasso di remunerazione del capitale proprio, che deve tenere conto del rischio o dell'assenza di rischio per l'impresa grazie all'intervento dello Stato, in particolare se quest'ultimo concede diritti esclusivi o speciali. 11 di 11 Sezione VI - Gli strumenti del nuovo pacchetto Presentazione 1 di 17 Gli strumenti del nuovo pacchetto Gli strumenti previsti nel nuovo pacchetto SIEG adottato il 20 dicembre 2011 sono: • • una comunicazione, strumento che non esisteva nel precedente pacchetto e che risponde alle numerose richieste di maggiore chiarezza dei concetti fondamentali per applicare le norme in materia di aiuti di Stato alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico. Essa provvede a chiarire le definizioni di base, come ad esempio la nozione di aiuto, di impresa e di attività economica, di servizi sociali, di servizi universali, allo scopo di facilitare l'applicazione delle pertinenti norme. Molti di questi concetti sono il frutto di elaborazioni della Corte di giustizia, i cui orientamenti devono essere rispettati. una nuova decisione di esenzione, che indica le condizioni il rispetto delle quali esenta le Autorità pubbliche dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG e innova rispetto alla precedente decisione di esenzione, prevedendo due principali innovazioni: - la soglia di notifica per le operazioni scende da 30 a 15 milioni di Euro l'anno; 2 di 17 - la presenza di ulteriori settori esentati dall'obbligo di notifica della Commissione (rispondenti ad esigenze sociali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili); una nuova disciplina, che regola i casi di compensazione al di fuori del campo di applicazione della decisione di esenzione, soggetti alla notifica alla Commissione europea, e che possono essere dichiarati compatibili se soddisfano i criteri indicati nella disciplina stessa. Il documento mira a rendere il controllo sulla compensazione più prevedibile per gli enti pubblici e per i fornitori. Tale strumento va nell'ottica di un controllo più diversificato e proporzionato. Per queste ragioni la disciplina si concentra, sui SIEG di importo più rilevante, sui quali la Commissione svolgerà l'analisi di compatibilità sulla base dei criteri indicati nella disciplina stessa nelle modalità indicate. un regolamento sugli aiuti “de minimis NOTA25” specifico per i SIEG, adottato in via definitiva il 25 aprile 2012. Il regolamento chiarisce che talune misure di compensazione non costituiscono aiuti di Stato a norma dell'articolo 107: le misure di aiuto possono beneficiare dello specifico regime de minimis se l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera 500 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Questa nuova regola risponde agli operatori e alle amministrazioni pubbliche che richiedono procedure di semplificazione e una riduzione degli oneri amministrativi. 3 di 17 Sezione VI - Gli strumenti del nuovo pacchetto Domande 4 di 17 Quale è l’obiettivo della comunicazione del nuovo pacchetto? Obiettivo della Comunicazione è chiarire i concetti fondamentali per applicare le norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico. I principali concetti chiariti dalla Comunicazione riguardano: • • la nozione di impresa e di attività economica. Si definisce impresa ogni entità che esercita un’attività economica, cioè che offre beni e servizi in un mercato; l’esercizio di pubblici poteri, ossia attività che rientrano nelle funzioni essenziali dello Stato o sono strettamente connesse ad esse. 5 di 17 La Comunicazione analizza anche le condizioni alle quali gli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di stato, esplicitando i criteri definiti dalla sentenza Altmark, esaminando: i contenuti dell’atto di incarico; i parametri per il calcolo della compensazione; i meccanismi per evitare la sovra compensazione (il massimale della compensazione prevede che i costi tengono conto degli introiti e di un margine di utile ragionevole costituito dal tasso di remunerazione del capitale richiesto da un’impresa media, tenendo conto del livello di rischio. Per quanto possibile il tasso di remunerazione, va calcolato facendo riferimento a quello realizzato con tipi simili di contratti di servizio pubblico in condizioni di concorrenza, ad esempio affidati attraverso una procedura d’appalto); la selezione del prestatore. 6 di 17 Le procedure di selezione Nel nuovo pacchetto la Commissione chiarisce quali procedure sono idonee a soddisfare quarta condizione Altmark. • • • • Una procedura aperta conforme alle condizioni previste dalle norme sugli appalti pubblici è sempre idonea. Una procedura ristretta può soddisfare il quarto requisito, purché non impedisca senza validi motivi agli operatori interessati di presentare un’offerta. Procedure come il dialogo competitivo, la negoziazione con pubblicazione del bando di gara, invece, secondo la Commissione possono soddisfare il requisito di Altmark solo in casi eccezionali, perché danno un ampio margine di discrezionalità all’autorità aggiudicatrice e possono limitare la partecipazione degli operatori interessati. La negoziazione senza pubblicazione del bando di gara, al contrario, non è mai considerata idonea a garantire la selezione di un fornitore che offra servizi al minor costo per la collettività. 7 di 17 Per i criteri di aggiudicazione, la Commissione ritiene adeguato quello del “prezzo più basso”, mentre il criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa” è idoneo solo se i criteri di aggiudicazione, inclusi quelli ambientali e sociali: a. sono strettamente collegati con l’oggetto del servizio; b. consentono un’offerta corrispondente al valore di mercato. In mancanza di una gara idonea a soddisfare il quarto requisito, l’esistenza di una remunerazione di mercato generalmente accettata fornisce il miglior parametro per fissare la compensazione. In assenza di tale remunerazione di mercato, l’importo della compensazione deve essere determinato “sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e dotata dei mezzi necessari avrebbe dovuto sostenere per adempiere gli obblighi di servizio” per garantire che non siano presi come riferimento “i costi elevati di un’impresa non efficiente”. 8 di 17 Quando le Amministrazioni pubbliche sono esentate dall’obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni per i SIEG? La Commissione ritiene che, a condizione che sia rispettata una serie di criteri, le compensazioni al di sotto di una determinata soglia (15 milioni annui) concesse ad imprese incaricate di prestare servizi di interesse economico generale sono esenti dall’obbligo di notifica. Rispetto alla precedente decisione di esenzione, l’abbassamento della soglia di notifica (da 30 a 15 milioni l’anno) è stata determinata per ricondurre al controllo della Commissione un maggior numero di contratti di natura commerciale, come ad esempio nei servizi ambientali, che non erano presi in considerazione in base alle norme vigenti. Per alcuni servizi sociali viene inoltre prevista l’esenzione dall’obbligo di notifica senza limiti relativi all’importo della compensazione. 9 di 17 Questo trattamento, già previsto per ospedali ed edilizia sociale, viene ora esteso a una più ampia gamma di attività perché “nelle attuali condizioni economiche e nella fase attuale di sviluppo del mercato interno” i servizi sociali possono necessitare, per compensare i costi dei servizi pubblici, di un importo di aiuto che eccede la soglia di 15 milioni di euro. La decisione, quindi, si applica senza limiti relativi all’importo dell’aiuto: a) alla compensazione per la prestazione di SIEG da parte di ospedali che forniscono cure mediche, compresi ove del caso, servizi di emergenza; b) alla compensazione per la prestazione di SIEG rispondenti a esigenze sociali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi per l’infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili. La decisione si applica esclusivamente a incarichi di gestione di SIEG di durata inferiore a dieci anni, salvo i casi in cui il fornitore del servizio debba effettuare investimenti significativi da ammortizzare su un arco di tempo più lungo. 10 di 17 Quali compensazioni sono soggette all’obbligo di notifica alla Commissione? Tutte le compensazioni che non rientrano nel campo di applicazione della decisione di esenzione, sono soggette a notifica. La disciplina individua le condizioni in presenza delle quali è possibile dichiarare compatibili gli aiuti concessi sotto forma di compensazione di oneri di servizio pubblico. Questa disciplina viene applicata anche alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi, fatte salve le disposizioni specifiche più restrittive delle normative settoriali dell'Ue, mentre non è compreso il settore dei trasporti terrestri né quello del servizio pubblico di radiodiffusione. Gli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà, saranno valutati a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 11 di 17 La disciplina prevede che gli aiuti possono essere concessi solamente a un SIEG: “effettivo e definito correttamente” , affidato con un atto di incarico, la cui durata deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi, e che deve indicare: - l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico; - l'impresa e, se del caso, il territorio interessati; - la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all'impresa da parte dell'autorità che conferisce l'incarico; - la descrizione del meccanismo di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; - le modalità per evitare sovra-compensazioni e per il loro eventuale recupero. Un aiuto verrà inoltre considerato compatibile con il mercato interno soltanto se l'impresa rispetta, ove applicabile, la direttiva 2006/111/CE e se l'autorità responsabile, al momento di incaricare l'impresa della fornitura del servizio, ha rispettato o si impegna a rispettare le norme dell'Unione sugli appalti pubblici. Questo comprende eventuali condizioni relative a trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione sancite direttamente dal trattato e, se del caso, dal diritto 12 di 17 dell'Ue. L'importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole. La disciplina introduce una nuova metodologia per stabilire l’ammontare della compensazione. La fissazione del costo economico degli obblighi di servizio pubblico e la connessa fissazione dell’importo della compensazione, si basa sul criterio del “costo netto evitato”. Il “costo netto evitato” è la differenza tra il costo sopportato in presenza dell’obbligo e quello sostenuto in assenza dello stesso. Si deve quindi tenere conto: • • • dei costi effettivamente associati all’obbligo di servizio pubblico; delle entrate che l’incaricato non avrebbe realizzato in assenza di tale obbligo; devono essere inclusi tutti i vantaggi, compresi per quanto possibile quelli immateriali, di cui beneficia il fornitore del servizio di interesse economico generale. 13 di 17 Nei casi in cui l’utilizzo della metodologia del “costo evitato netto” si riveli impossibile o inopportuna la Commissione prevede la possibilità di ricorrere ad una serie di sistemi alternativi, purché debitamente giustificato. Una di queste metodologie è quella dell’attribuzione dei costi che calcola i costi netti come differenza tra i costi e le entrate di un fornitore incaricato dell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico definiti nell’atto di incarico. Quando l’impresa è incaricata della fornitura di più SIEG (SIEG di natura diversa o aggiudicati da amministrazioni diverse), la contabilità interna deve consentire di verificare eventuali sovra compensazioni a livello di ciascun SIEG. Se la compensazione eccede l’importo necessario a coprire i costi netti determinati dall’adempimento dell’obbligo di servizio compreso un margine di utile ragionevole, allora si ha una sovra compensazione che, in quanto non necessaria per la gestione del SIEG, costituisce un aiuto non compatibile e deve essere pertanto restituita. 14 di 17 La Commissione rinvia alla disciplina europea delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali per indicazioni più dettagliate sull’applicazione della metodologia del costo evitato netto: Cfr. allegato IV della direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 sul servizio universale e i diritti degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica e allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1997 sulle regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio. Vanno considerati tutti i costi necessari a fornire il SIEG. Se l’impresa svolge solo il SIEG deve essere considerata la totalità dei costi. Nel caso in cui essa svolga anche altre attività, vanno inclusi i costi diretti di fornitura del servizio e un contributo adeguato ai costi comuni. Il calcolo del contributo ai costi comuni può fare riferimento ai prezzi di mercato per l’uso delle risorse impiegate, se sono disponibili, o basarsi su altre metodologie. Tra le entrate devono essere considerati non solo gli introiti derivanti dallo svolgimento del SIEG, ma anche gli utili in eccesso derivanti da diritti speciali o esclusivi anche se connessi ad altre attività, a prescindere dalla loro qualifica o meno come aiuti di Stato. 15 di 17 Esistono compensazioni di modesta entità che non costituiscono un aiuto di Stato? In base all’esperienza della Commissione, gli aiuti concessi a imprese che forniscono SIEG possono essere considerati come aiuti che non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza, a condizione che l'importo totale degli aiuti concessi all'impresa beneficiaria che fornisce servizi di interesse economico generale sia inferiore a 500 000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il nuovo Regolamento de minimis, adottato il 25 aprile 2012, introduce pertanto il massimale di 500.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, al di sotto non si ritengono soddisfatti tutti i criteri dell’articolo 107 del TFUE. 16 di 17 Il Regolamento non si applica ad alcuni settori (es. pesca e acquacoltura, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attività connesse a esportazioni verso Paesi terzi o Stati membri, aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni, aiuti concessi alle imprese operanti nel settore carboniero, aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada per conto terzi, aiuti concessi alle imprese in difficoltà). Questa normativa mira a: ridurre gli oneri burocratici per i piccoli servizi di interesse economico generale; realizzare una concreta semplificazione per i servizi di piccole dimensioni a livello locale; consentire alla Commissione di concentrare la propria attenzione sugli aiuti che presentano effetti più distorsivi della concorrenza. 17 di 17