Condizioni assicurative

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Condizioni assicurative
TCS Bike Assistance
Condizioni generali di contratto
Edizione 2016
A. Generale
A.1 Descrizione della TCS Bike Assistance
TCS Bike Assistance è un'offerta del TCS per i membri del TCS,
comprendente servizi di soccorso stradale (ai sensi di B) come anche
prestazioni assicurative (ai sensi di C) per ciclisti. TCS Bike Assistance può
essere acquistata da membri del TCS domiciliati in Svizzera o nel Principato
del Liechtenstein nonché da tutte le persone che vivono nella stessa
economia domestica.
A.2 Persone aventi diritto
Avente diritto è la persona che ha acquistato il prodotto TCS Bike Assistance
come anche le persone che vivono nella stessa economia domestica durante
la guida del veicolo indicato nella conferma di copertura (ai sensi di A.3),
nonché i passeggeri.
A.3 Veicoli coperti
Ad essere coperto è soltanto il veicolo indicato nella conferma di copertura
nonché i rimorchi portati appresso (rimorchio per persone, trasporto oggetti,
sportivo, ecc.).
La copertura è disponibile per biciclette e ciclomotori elettrici (E-Bikes) con
una potenza del motore di fino a 1,00 kW nonché una pedalata assistita, che
ha effetti fino a 45 km/h (qui di seguito bicicletta).
Le seguenti categorie di veicoli non sono coperte
Tutti gli altri ciclomotori e altri veicoli, come segnatamente Twike, Scooter,
Micro Scooter con/senza motore, Monobike, monocicli, Segway/Ninbot,
veicoli (elettrici) per portatori di handicap, veicoli (elettrici) per anziani, risciò,
ecc.
A.4 Fornitori della prestazione
Le prestazioni Assistance (ai sensi di B) sono fornite dal Touring Club
Svizzero, Chemin de Blandonnet 4, Casella postale 820, 1214 Vernier GE (qui
di seguito TCS) e dalla sua rete di partner, le prestazioni assicurative (ai sensi
di C) dalla TCS Assicurazioni SA, Chemin de Blandonnet 4, Casella postale
820, 1214 Vernier GE (qui di seguito TAS).
A.5 Ambito di validità geografico
Le prestazioni Assistance (ai sensi di B) saranno erogate esclusivamente in
Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Il luogo della panne o
dell'incidente per il soccorso stradale (ai sensi di B) deve trovarsi su una
strada aperta al traffico automobilistico o rispettivamente un parcheggio.
La copertura assicurativa (ai sensi di C) vale per gli eventi in Svizzera, nel
Principato del Liechtenstein e in tutti i Paesi europei fino agli Urali nonché
negli stati extraeuropei del Mediterraneo, e inoltre sulle isole di questo mare.
A.6 Inizio e durata della copertura; durata del contratto; disdetta
ordinaria
La copertura entra in vigore un giorno dopo il completo pagamento della
quota per la TCS Bike Assistance e vale per un anno. Alla scadenza di un anno
il contratto si proroga tacitamente sempre per un ulteriore anno, se il
contratto non viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della
scadenza della durata contrattuale annua.
A.7 Disdetta anticipata dopo un evento coperto
In seguito a un evento coperto, per il quale il TCS e/o la TAS ha erogato delle
prestazioni, il contratto può essere disdetto prematuramente per iscritto da
entrambe le parti.
Se l'acquirente della TCS Bike Assistance disdice il contratto, lo deve fare per
iscritto al più tardi entro 30 giorni dopo essere venuto a conoscenza
dell'erogazione della prestazione. La copertura termina con la ricezione della
disdetta. Nel caso che sia il TCS a disdire il contratto, egli lo deve fare al più
tardi 30 giorni dopo l'erogazione della prestazione Assistance (ai sensi di B)
risp. al momento dell'erogazione della prestazione assicurativa (ai sensi di C).
La copertura termina quattordici giorni dopo avere avvisato il proprietario
della TCS Bike Assistance della disdetta. La quota inutilizzata sarà restituita,
eccetto che nel primo anno di contratto.
A.8 Scadenza della quota; sospensione delle prestazioni in caso di
mancato pagamento
Nel primo anno di contratto la quota è dovuta al momento della stipula del
contratto (condizione per l'entrata in vigore della copertura). Dopo il primo
anno contrattuale la quota è dovuta in anticipo fino alla scadenza della
durata annuale del contratto.
Se la quota non è pagata alla scadenza, il titolare è esortato per iscritto a sue
spese a provvedere al pagamento entro quattordici giorni, calcolati a partire
dall'invio del sollecito. Se il sollecito rimane infruttuoso, l'obbligo di
prestazione di TCS e TAS giace dopo la scadenza del termine di quattordici
giorni. Nel sollecito questo è fatto notare al titolare. Se entro 60 giorni dalla
scadenza di detto termine il TCS non ha reclamato legalmente il pagamento
della quota, si suppone che egli, rinunciando al pagamento della quota
arretrata, recede dal contratto. Se la quota viene reclamata dal TCS o
successivamente accettata entro il termine di 60 giorni, la sua responsabilità
è ripristinata al momento del pagamento della quota arretrata più gli interessi
e le spese.
A.9 Modifica della quota annuale
Le eventuali modifiche delle tasse sono comunicate in anticipo, al più tardi
un mese prima della scadenza del periodo di validità annuale del contratto e
sono considerate accettate ovvero entrano in vigore per il nuovo periodo di
validità del contratto, se la persona coperta non risolve il contratto per
iscritto entro l'ultimo giorno del periodo di validità del contratto.
A.10 Obblighi in caso di panne, incidente o furto
Le panne, gli incidenti e i furti devono essere comunicati immediatamente
alla centrale di intervento del TCS per telefono 0800 140 140 o tramite l'app
TCS (chiamata di emergenza). Nel caso di telefonate dirette alla polizia deve
essere richiesta la fornitura di aiuto da parte del TCS. Se la centrale di
intervento del TCS non ha dato prima il suo consenso a una prestazione di
Assistance (ai sensi di B), decade qualsiasi diritto di prestazione. La persona
avente diritto alla prestazione comunica alla centrale di intervento del TCS
tutte le informazioni necessarie per il chiarimento del caso di sinistro e per la
fornitura delle prestazioni Assistance e risponde alle relative domande della
centrale di intervento del TCS ed eventualmente dell'helpdesk tecnico del
TCS. La persona avente diritto trasmette in particolare le informazioni
seguenti:
-Motivo della chiamata di aiuto ovvero il tipo dell'evento (panne, incidente,
furto/bicicletta ritrovata dopo il furto);
-Nome del conducente, numero di membro e/o numero di polizza ed
eventualmente nome del passeggero;
-Momento dell'evento;
-Ubicazione precisa della persona e della bicicletta, di eventuali bagagli e del
rimorchio;
-Misure importanti intraprese finora (ad es. messa in sicura del posto,
richiesta di intervento della polizia, sanità, assicurazione, parenti ecc.);
-Marca, tipo, colore, numero di telaio e/o targa della bicicletta;
-Indirizzo del domicilio;
-Numero di telefono per la raggiungibilità.
La persona avente diritto deve seguire le istruzioni della centrale di intervento
del TCS e intraprendere qualsiasi cosa, per ridurre il danno (obbligo di ridurre
il danno). La persona avente diritto deve essere presente sul posto per potere
ricevere le prestazioni. Se esiste un rapporto di polizia, questo deve essere
consegnato senza esplicita richiesta al TCS. Nel caso di un furto deve essere
assolutamente sporta denuncia, da consegnare senza esplicita richiesta al
TCS.
A.11 Richieste di rimborso spese
Per il rimborso delle spese il formulario per i rimborsi (scaricabile da
www.tcs.ch/bike) deve essere inviato incluso i relativi allegati e giustificativi
originali al più tardi entro tre mesi dal verificarsi del sinistro al seguente
indirizzo:
Touring Club Svizzero
TCS Bike Assistance
Chemin de Blandonnet 4
Casella postale 820
CH-1214 Vernier GE
Tel. +41 58 827 22 75
Fax: +41 58 827 50 17
E-mail: [email protected]
Inoltre, la persona avente diritto è tenuta a fornire al TCS risp. alla TAS tutte le
informazioni utili e consegnare tutti i documenti, che possono contribuire
all'accertamento dei fatti, in particolare la richiesta di rimborso firmata,
compilata in modo completo e veritiero, unitamente ai seguenti documenti:
-la conferma di copertura della TCS Bike Assistance;
-la copia della fattura per l'acquisto della bicicletta (per l'assicurazione
casco);
-il preventivo di spesa dettagliato della relativa officina (con foto dei pezzi
danneggiati);
-il rapporto di polizia;
-il certificato medico;
-i nomi e gli indirizzi di eventuali testimoni.
A.12 Violazione dell'obbligo di denuncia, di informazione o di fornire
giustificativi
Se la persona avente diritto viola gli obblighi contrattuali di denuncia, di
informazione, di fornire giustificativi o gli obblighi di comportamento legali, il
TCS/la TAS è autorizzato/a a rifiutare o decurtare le proprie prestazioni
contrattuali.
A.13 Clausola di sussidiarietà
Il TCS e la TAS si assumono i costi soltanto se il danno sorto non viene assunto da un terzo (assicurazione, terzo civilmente responsabile, ecc.). Se ciononostante il TCS o la TAS eroga prestazioni per un danno coperto da terzi,
la persona avente diritto deve al TCS o alla TAS l'importo versato e si impegna
a cedere al TCS risp. alla TAS i propri diritti e crediti nei confronti di terzi.
A.14 Esclusioni di prestazioni
Nessuna copertura sussiste nel caso di una batteria di trazione scarica
nonché nei seguenti casi:
-se la persona avente diritto disattende i propri obblighi contrattuali o di
legge;
-per i sinistri avvenuti prima della stipulazione del contratto;
-nel caso di utilizzo abusivo della bicicletta coperta;
-nel caso di violazione di obblighi di cautela basilari (ad es. manutenzione
omessa o carente della bicicletta, violazione grave delle norme della
circolazione, nel caso di guida in stato di sovraffaticamento o sotto influsso
di alcol, droghe o medicinali, ecc.);
-nel caso di delitti o reati premeditati o nel caso del loro tentativo;
-nel caso di partecipazione a imprese o attività spericolate, durante le quali il
partecipante, eventuali passeggeri nonché il veicolo, il loro bagaglio e la
loro attrezzatura sono esposti a pericoli maggiori (come corse, Downhill,
Enduro, FourCross, BMX, Dirtjump o percorsi simili nonché corse di
allenamento private su impianti di allenamento);
-per il recupero di una bicicletta andata fuori strada;
-per le multe, le spese telefoniche e di vitto;
-per le tasse di sosta o di parcheggio;
-in caso di incendio, vandalismo, danni da maltempo, forza maggiore,
disordini interni;
-per danni in seguito a eventi bellici o incidenti atomici;
-per il danneggiamento o lo smarrimento di oggetti, carichi o animali portati
appresso;
-per costi consecutivi (ad es. costi di pulizia);
-nel caso di impedimento a proseguire a causa dello stato della strada
problematico o insufficiente equipaggiamento della bicicletta (ad es.
mancanza delle luci, ecc.);
-per richieste di regresso di terzi per spese in connessione con le prestazioni
di aiuto e le spese particolari;
-per un'eventuale perdita di lavoro.
Le disposizioni sull'assicurazione di casco contengono ulteriori esclusioni
(sensi di C1 e C2). Se nei casi di cui sopra il TCS eroga lo stesso delle
prestazioni, può fatturare al beneficiario i relativi costi.
A.15 Protezione dei dati
Durante l'elaborazione di dati personali il TCS e la TAS si impegnano a
rispettare le disposizioni della Legge federale svizzera sulla protezione dei
dati. I dati personali elaborati sono i seguenti: dati di membro e di contratto
come anche i dati concernenti il sinistro (circostanze del sinistro, veicoli
coinvolti, ecc.). Questi dati sono utilizzati per verificare il diritto alla
prestazione nonché per fornire le prestazioni previste in queste CGC. Il TCS
risp. la TAS può utilizzare questi dati anche per il marketing nonché per il
management del rischio. Il TCS risp. la TAS è autorizzato/a a rilevare tutti i
dati utili personali per il chiarimento di un sinistro e/o per l'assunzione dei o
la partecipazione ai costi (ad es. da parte di terzi responsabili) presso terzi
(come ad es. società di assicurazione, autorità, servizi della circolazione, ecc.)
risp. di comunicare questi dati a terzi.
A seconda delle circostanze della panne o dell'incidente, in particolare
quando sussiste un pericolo per la sicurezza del traffico o la dinamica
dell'incidente non è chiara, è compito del TCS di informare preventivamente
la polizia, prima che possa fornire soccorso stradale. Le chiamate in arrivo e
quelle in uscita dalla centrale di intervento del TCS possono essere registrate
a scopo di controllo e per il miglioramento della qualità nonché per scopi di
formazione interna. Per il resto si rimanda alle disposizioni per la protezione
dei dati degli statuti del TCS.
A.16 Diritto applicabile e foro competente
Nel caso di una vertenza legale riguardo alle prestazioni della TCS Bike
Assistance sono competenti o i tribunali ordinari del Cantone di Ginevra o i
tribunali presso il domicilio svizzero della persona avente diritto. Trova
applicazione esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni del Tribunale
federale sul contratto di assicurazione (LCA) si devono applicare direttamente
per le prestazioni assicurative (ai sensi di C) coperte dalla TAS, per le
prestazioni di Assistance (ai sensi di B) fornite dal TCS in analogia.
B. Prestazioni Assistance (soccorso stradale)
B.1 Eventi coperti
Sono coperti le panne, gli incidenti e i furti di biciclette.
-E' considerata panne un difetto o un guasto alla bicicletta che si verifica
inaspettatamente durante un percorso di guida e che impedisce di
procedere, come ad esempio una ruota sgonfia, viti allentate o una ruota
staccata, un pedale spezzato, lo strappo del cavo dei freni, raggi piegati ecc
Sono considerati anche panne le chiavi della bicicletta perse o spezzate o
una serratura della bicicletta difettosa, se queste impediscono un
procedimento del viaggio.
-E' considerato incidente una collisione della bicicletta con un ostacolo fisso
o mobile, ad esempio un'altra bicicletta o veicolo, nonché le cadute o il
rovesciamento con la bicicletta, che si verificano durante la guida della
bicicletta e che causano il danneggiamento della bicicletta e impediscono
un proseguimento del viaggio.
-Sono considerati furto l'appropriazione indebita, la sottrazione, il furto, la
rapina e l'asporto per uso.
B.2 Prestazioni Assistance in caso di panne o incidente
Il TCS fornisce soccorso stradale e intervento in caso di incidente sul posto
fino a un massimo di mezz'ora di orario di lavoro. La persona avente diritto
deve
essere
presente
sul
posto
fino
all'eliminazione
della
panne/dell'incidente. Se non è possibile rimettere in circolazione la bicicletta
sul posto, la persona avente diritto può:
-fare portare la bicicletta in un'officina per essere riparata o al suo domicilio e
-la persona (passeggeri compresi) può o tornare al domicilio o proseguire il
viaggio.
Per la corsa fino al domicilio o alla meta del viaggio la persona avente diritto
può ricorrere ai mezzi di trasporto pubblici, al taxi o al viaggio privato con
un'altra bicicletta o un'autovettura. I costi a ciò connessi sono sostenuti dal
TCS. Per un viaggio privato con la bicicletta o un'autovettura si rimborsano
CHF 0.50/km. Se la bicicletta è stata riparata in un'officina presso il luogo
della panne o dell'incidente, il TCS si assume le spese di viaggio per una
persona per un mezzo pubblico o un viaggio privato per ritirare il veicolo.
Le spese di viaggio sono tuttavia rimborsate in ogni caso fino ad un
massimo di CHF 100.- per evento. E considerato domicilio il comune dove
abita la persona avente diritto. Nessun diritto a un proseguimento del viaggio
sussiste nel caso di panne (panne domiciliari) presso il domicilio.
B.3 Prestazioni Assistance in caso di furto
In caso di furto il TCS eroga le stesse prestazioni come nel caso di panne e
incidente, equiparando il luogo di ritrovamento della bicicletta al luogo della
panne o dell'incidente per le prestazioni relative al veicolo, mentre per le
prestazioni relative alla persona è determinante il luogo del furto della
bicicletta.
C. Assicurazione casco
I danni alla bicicletta coperta e ai relativi oggetti di equipaggiamento come
anche il furto (ai sensi di C3) sono coperti da un'assicurazione casco nel caso
di incidenti e furti (ai sensi di B.1), e la persona assicurata può scegliere tra le
seguenti opzioni:
Casco 2000; casco 5000 o casco 7500.
C.1 Danni alla bicicletta coperta in caso di incidente
In caso di incidente con la bicicletta coperta, su richiesta della persona
coperta la TAS si assume i costi di riparazione o, se una riparazione non è
possibile, i costi per la sostituzione dei pezzi danneggiati, tenendo conto di
un ammortamento sui pezzi del 10% per ogni anno a partire dal 1° anno,
tuttavia al massimo il 70%, fino all'ammontare del valore attuale, come
determinato dalle direttive dell'Associazione Svizzera degli Esperti Autoveicoli
Indipendenti (ASEAI). Sarà detratto il valore della bicicletta non riparata, se la
persona coperta ne rimane in possesso. Tuttavia l'indennizzo non può
superare la somma assicurata, concordata al momento della stipulazione del
contratto e che è stata considerata sulla conferma di copertura, compresi i
pezzi di ricambio e il carico di lavoro. La TAS determina, se necessario
avvalendosi di uno specialista, se la riparazione di un pezzo è possibile o se si
rende necessaria la sua sostituzione.
Somme assicurate per ogni sinistro
Casco 2000: CHF 2'000.Casco 5000: CHF 5'000.Casco 7500: CHF 7'500.Franchigia
Per ogni sinistro coperto sarà detratta una franchigia del 10% del danno,
tuttavia almeno un importo di CHF 50.-.
Esclusioni della copertura
Inoltre l'assicurazione di caso non copre danni riconducibili a uno degli
eventi successivi:
-i danni puramente estetici (graffi, ecc.) senza influenza sulla idoneità alla
circolazione della bicicletta;
-i danni ad accessori della bicicletta assicurata (ad es. il campanello, la luce,
la borsa, ecc.);
-l'usura e i danni di funzionamento;
-forature agli pneumatici;
-cessazione di garanzia;
-vandalismo;
C.2 Danni ad oggetti dell'equipaggiamento in caso di incidente
Sono considerati oggetti dell'equipaggiamento l'abbigliamento, il casco, le
scarpe, gli occhiali sportivi, lo zaino, il seggiolino per bambini che sono stati
danneggiati in un incidente di bicicletta.
Nel caso di un incidente durante l'utilizzo della bicicletta coperta, che rende
subito necessario un ricovero in ospedale, la TAS si assume i costi di
sostituzione degli oggetti dell'equipaggiamento personali fino alle seguenti
somme massime per ogni sinistro:
Casco 2000: CHF 500.Casco 5000: CHF 750.Casco 7500: CHF 1'000.Franchigia
Per ogni sinistro coperto sarà detratta una franchigia del 10% del danno,
tuttavia almeno un importo di CHF 50.-.
Esclusioni della copertura
Sono esclusi gli apparecchi elettronici (cellulare, GPS, ecc.), il denaro
contante, gli oggetti di valore e le componenti della bicicletta.
C.3 Furto della bicicletta
Nel caso di un furto della bicicletta, la TAS paga, indipendentemente dal
livello di casco, la franchigia derivante da un'assicurazione di economia
domestica applicabile fino ad un massimo di CHF 250.- per evento, con al
massimo tre sinistri coperti per ogni anno assicurativo.
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