Guida alle elezioni amministrative 2014

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Guida alle elezioni amministrative 2014
COMUNE DI CURSI
Provincia di Lecce
GUIDA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE (Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti)
A cura dell'Ufficio Elettorale del Comune di Cursi
La presente GUIDA non riveste alcun carattere di ufficialità, ma vuole essere unicamente un
piccolo contributo ai partiti, gruppi politici, movimento e/o singoli cittadini per facilitarli nelle
operazioni per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali che si svolgeranno il 25
maggio 2014.
Le indicazioni qui contenute fanno riferimento all'ultima pubblicazione ministeriale n. 5 del
Ministero dell'Interno emanata nel 2013, al Decreto del Ministero dell'Interno 20 marzo 2014 che
fissa la data delle elezioni amministrative 2014 e al D.D.L. Delrio 1212/2014.
L'Ufficio Elettorale del Comune di Cursi è a disposizione per ogni chiarimento su tutte le fasi
della procedura elettorale.
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
COME SI VOTA NEI COMUNI INFERIORI AI 5.000 ABITANTI
Nei Comuni fino a 5.000 abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali.
Ciascun candidato alla carica di Sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati
alla carica di Consigliere.
Sulla scheda è già stampato il nome del candidato Sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della
lista che lo appoggia.
Il voto per il Sindaco e quello per il Consiglio sono uniti: votare per un candidato Sindaco significa dare una
preferenza alla lista che lo appoggia.
Viene eletto Sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un
turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti, da effettuarsi la seconda
domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
Una volta eletto il Sindaco viene anche definito il Consiglio: alla lista che appoggia il Sindaco eletto andranno i 2/3
dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.
DATA ELEZIONI
Per le elezioni amministrative del 2014 è previsto l'abbinamento del voto con le elezioni dei rappresentanti al
Parlamento Europeo il 25 maggio 2014 e si vota dalle ore 7,00 alle ore 23,00
nella sola giornata di domenica.
Lo spoglio delle elezione europee sarà nella giornata del 25 maggio 2014, mentre quello delle elezione
amministrative è rimandato a Lunedì alle ore 14:00.
L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà nella giornata di domenica 8 giugno 2014. Il Comune di Cursi non è
soggetto a ballottaggio.
CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE
Possono candidarsi gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica (che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle
elezioni) che non si trovino in situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre
2012, n. 235.
I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale - la carica di
Sindaco (e Vice-Sindaco) è riservata ai soli cittadini italiani - devono essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte del
Comune di residenza in Italia o averne richiesta l'iscrizione entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il
manifesto di convocazione di comizi elettorali. Oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i cittadini
dell'Unione devono produrre:
a) dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di
origine;
b) attestato non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato Membro di
origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una sola lista e ogni lista deve comprendere un numero
di candidati a consigliere comunale non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a
TRE QUARTI (con arrotondamento all'unità superiore).
Quindi, per il Comune di CURSI, ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra 9 e 12 (D.D.L. n°
1212/2014).
DISPOSIZIONI SULLA PARITÀ DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE DEI
COMUNI
Per l'elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'unica previsione di riequilibrio di genere è
contenuta, di fatto, nell'art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge N. 215 del 23/11/2012 che, aggiungendo il
comma 3-bis all'art. 71 del d. lgs. n. 267/2000, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui "Nelle liste dei
candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi". Il DDL Delfio 1212/2014 prevede che la quota di
genere minima prevista per ogni lista sia di n. 1 candidato rapportato sia al numero minimo di 8 candidati sia al
numero massimo di 10 candidati.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti,
illustrati dettagliatamente nelle pagine successive:
1. candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
2. dichiarazione di presentazione della lista;
3. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune (singolo/
collettiva);
4. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e la candidatura alla
carica di consigliere comunale;
5. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (per i
candidati Consiglieri, cittadini di uno Stato membro dell'Unione va indicato lo Stato di appartenenza);
6. modello di contrassegno di lista;
7. programma amministrativo.
Si ritiene opportuno affermare, sin d'ora, che in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale
non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare nella fase di presentazione
delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al dPR 28
dicembre 2000, n. 445.
Pertanto non sono ammesse:
1) l'autocertificazione (articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445); non è, quindi, possibile autocertificare
l'iscrizione nelle liste elettorali;
2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione
dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, è stato abrogato
dalla Legge 12 Novembre 2011, n. 183, ma comunque si riferiva ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile,
con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.
CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE
I candidati presenti nella lista devono essere elencati con un numero d'ordine progressivo, riportare l'indicazione di
cognome, nome, luogo e data di nascita (per le donne coniugate o vedove l'indicazione del cognome del marito è
facoltativo).
Per i candidati cittadini di altri paesi dell'Unione Europea deve essere specificato anche lo Stato di appartenenza.
Con la lista deve essere presentato il cognome e nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma
amministrativo, che deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune. La legge non prescrive una particolare
formulazione per detta dichiarazione, purché contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.
Tali requisiti sono:
a. dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate
candidature alla carica di Sindaco sottoscritta da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, nei Comuni
con popolazione inclusa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
b. dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di non aver accettato la candidatura in altro
Comune;
c. le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la
presentazione delle candidature;
d. i candidati non possono figurare come sottoscrittori delle liste;
e. nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista sotto pena di gravi
sanzioni.
SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA
Devono essere raccolte un numero di sottoscrizioni compreso tra le 25 e le 50.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome luogo
e data di nascita dei candidati, nonché i dati dei sottoscrittori.
Non possono essere raccolte sottoscrizioni su fogli mobili privi del contrassegno di lista e dei dati anagrafici dei
candidati.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata, a norma dell'art. 14 Legge 53/1990, da:
a. notaio;
b. giudice di pace;
c. giudice conciliatore;
d. cancelliere o collaboratore delle cancellerie dei tribunali e delle preture;
e. segretario delle procure della Repubblica;
f. presidente della Provincia;
g. Sindaco;
h. assessore comunale e provinciale;
i. presidente del consiglio comunale e provinciale;
j. segretario comunale e provinciale;
k. funzionario incaricato dal Sindaco e dal presidente della provincia;
l. consigliere comunale o provinciale che comunichi la sua disponibilità, rispettivamente, al Sindaco o al Presidente
della Provincia.
Relativamente a quest'ultimo caso, il Sindaco o il Presidente della Provincia non devono rilasciare alcuna
autorizzazione, ma prendono atto della volontà del consigliere a svolgere le funzioni di pubblico ufficiale.
Si rappresenta, tuttavia, che il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenza 31 marzo 2012, n. 1889, ha stabilito
che il consigliere comunale o di altro ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in
relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l'articolo
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale e
in relazione a procedure alle quali il comune o la provincia sia interessato. Di conseguenza il consigliere di un ente
locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale
sia estraneo l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni, come in quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune
per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale.
L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000,
n.445, ovvero, in presenza dell'autenticatore che deve accertarsi dell'identità del sottoscrittore tramite esibizione di
un documento d'identità personale e riportando sul modulo di sottoscrizione:
a. cognome e nome dell'elettore;
b. luogo e data di nascita;
c. Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
d. Estremi del documento con cui è stato riconosciuto l'elettore.
Per quanto riguarda la presentazione delle liste per le elezioni comunali, possono essere sottoscritte esclusivamente
da elettori del Comune di Cursi, pertanto al momento della sottoscrizione è bene avere certezza della residenza
anagrafica degli interessati e della loro iscrizione nelle liste elettorali. Gli elettori che non sappiano o non siano in
grado di sottoscrivere per un impedimento fisico possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in
forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, al segretario comunale o ad un impiegato
incaricato dal Sindaco. Tra i soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori delle liste vi è, come
descritto in precedenza, il personale comunale delegato dal Sindaco. Le liste possono essere depositate presso gli
uffici designati dall'Amministrazione comunale, dove, negli orari di apertura al pubblico e alla presenza del
personale delegato dal Sindaco, potranno essere sottoscritte dagli elettori del Comune.
I DELEGATI DI LISTA
La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati di lista, i quali sono
incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso i seggi,
nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. I delegati possono essere individuati
anche tra i presentatori o tra i candidati.
L'indicazione dei delegati di lista nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non è un elemento
essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non
importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della
lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati del Consiglio comunale e al
nominativo del candidato a Sindaco, sarà affisso all'albo pretorio del Comune.
CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI
PRESENTA TORI DELLE LISTE DEI CANDIDA TI
I sottoscrittori delle liste e dei candidati per le elezioni comunali devono essere elettori del Comune e allo scopo di
garantire l'esistenza di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati di
iscrizione nelle liste elettorali. Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dal
Sindaco nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
I certificati devono essere presentati, contestualmente alla presentazione delle liste, al Segretario comunale.
Nel caso di mancata produzione dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione Elettorale
Circondariale deve tener conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non poter
svolgere con la propria struttura gli adempimenti, può disporre l'ammissione di nuovi documenti.
Qualora i presentatori della lista non abbiano tenuto conto della richiesta di integrazione della documentazione, la
Commissione elettorale ricusa la lista. Si ricorda che non è ammessa autocertificazione.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione alla candidatura a Sindaco o a consigliere
comunale la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva — resa ai sensi dell'articolo 46 del dPR 28
dicembre 2000, n. 445 — nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di
incandidabilità previste dalla Legge (articoli 1050 e 1251 del Decreto Legislativo 31 Dicembre 2012 n. 235).
Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.
La dichiarazione di accettazione alla candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle
persone secondo le stesse modalità previste per le autentiche dei sottoscrittori di lista; l'omessa autenticazione della
sottoscrizione dei candidati entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature determina la nullità
insanabile della sottoscrizione e, di conseguenza, l'inammissibilità della presentazione della lista. Pertanto tale
dichiarazione può essere sottoscritta ed autenticata anche se la raccolta delle firme dei sottoscrittori della lista è già
iniziata.
Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della
candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere effettuata da una autorità
diplomatica o consolare italiana.
CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I CANDIDATI SONO ELETTORI
Così come per i sottoscrittori delle liste, anche per i candidati, all'atto della presentazione delle candidature, deve
essere presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Per i cittadini dell'Unione Europea il certificato attesta che questi sono iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta,
o che hanno presentato domanda per esservi iscritti.
E' noto che per i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente "speciale",
la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa
modificazione alla norma specifica, pertanto non è ammessa l'autocertificazione.
IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA
Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno che dovrà essere riprodotto anche sul
manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede elettorali.
Il contrassegno non deve essere identico né confondibile con altri contrassegni o con simboli utilizzati da partiti o
gruppi presenti in Parlamento, se non espressamente autorizzati con una dichiarazione sottoscritta dal presidente o
dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali.
È vietato l'utilizzo di immagini religiose o soggetti di natura religiosa.
Il modello di contrassegno deve essere presentato in triplice copia, in due misure diverse: uno circoscritto in un
cerchio del diametro di 10 cm. e l'altro del diametro di 3 cm..
Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare all'interno del cerchio.
Per evitare ogni dubbio da parte degli incaricati alla stampa di manifesti e schede, è necessario che i disegni dei
modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte
superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.
BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA
Per i Comuni con meno di 50.000 abitanti non è fatto obbligo, al momento della presentazione delle candidature e
deposito delle liste, la presentazione di un bilancio preventivo di spesa.
IMPOSTA DI BOLLO
Gli atti e i documenti da utilizzarsi per fini elettorali sono esenti da bollo e dai diritti di segreteria.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono
proposte.
La presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata:
a. dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici;
b. da uno o più candidati;
c. da uno o più sottoscrittori della lista stessa;
d. dai delegati della lista.
La presentazione dovrà essere effettuata durante il normale orario d'ufficio dalle ore 08:00 del 30° giorno (25
aprile 2014) alle ore 12:00 del 29° giorno antecedente la data della votazione (26 aprile 2014).
Peraltro, al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, la
segreteria, così come l'Ufficio Elettorale, resterà aperto nel primo giorno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e, nel
secondo giorno, dalle ore 08:00 alle ore 12:00.
Il Segretario Comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, rilascerà, per ogni lista depositata, a
coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare, oltre al giorno e
all'ora precisa di presentazione, l'elenco dettagliato di tutti gli atti depositati.
È opportuno precisare che il Segretario Comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi
allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia
nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione. È, tuttavia, raccomandabile che il
Segretario Comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio,
se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori
stessi siano elettori iscritti nelle liste del Comune, ecc.
È, poi, necessario, affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti,
che il Segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei
delegati di lista.
Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione Elettorale
Circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle
documentazioni ad esse inerenti.
CAUSE OSTATIVE ALL'ELEZIONE
1) Cause ostative alla candidatura.
Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della provincia, Sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente
e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei
consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione
e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non
inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per
il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla
lettera a);
c. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326,
331 secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati
nella lettera c);
e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni
di reclusione per delitto non colposo;
f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai punti precedenti è nulla. L'organo
che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non
appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui ai punti precedenti, emesse nei confronti di presidenti
di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono
immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di
procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al
prefetto territorialmente competente.
2) Cause di ineleggibilità (Art.60 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267).
Non sono eleggibili a Sindaco o a consigliere comunale:
1. il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano
servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale
o equiparate o superiori;
2. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica,
i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3. nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno
giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
4. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo
istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i
rispettivi uffici;
5. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai
tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
6. i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
7. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere;
8. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui
territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo
ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono
convenzionate;
9. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento
rispettivamente del comune o della provincia;
10. gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di
organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente
rispettivamente dal comune o dalla provincia;
11. i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica,
rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
3) Incompatibilità.
Non può ricoprire la carica di Sindaco o di consigliere comunale:
a. l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente,
istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione
rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento
del totale delle entrate dell'ente;
b. colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o
appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di
privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in
forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non
superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per
cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
c. il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore
delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
d. colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo,
rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di
una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità.
Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è
la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di
tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione
del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione.
Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del
capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di
condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in
giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente
disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
e. colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del
comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con
sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora
estinto il debito;
f. colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la
provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero,
avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto
invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del dPR 29 settembre 1973, n. 602;
g. colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista
nei precedenti articoli.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino la terzo grado,
rispettivamente, del Sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti
del comune e della provincia.
Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il Sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della
regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con
quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione.
La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di Sindaco, di assessore comunale, di presidente o
di assessore della comunità montana.