Comune di Ponzano Veneto Vademecum per la presentazione delle

Transcript

Comune di Ponzano Veneto Vademecum per la presentazione delle
Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso
Vademecum per la presentazione delle candidature per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
A cura dell'Ufficio elettorale del Comune di Ponzano Veneto
Il presente vademecum non riveste carattere di ufficialità ma offre un quadro sintetico della
pubblicazione ministeriale “Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature”, alla
quale si rimanda per ulteriori dettagli delle informazioni.
Composizione del Consiglio comunale
nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti (popolazione legale di
Ponzano Veneto ab. 12.194) : 16 consiglieri.
Numero dei candidati a consigliere comunale
nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti:
almeno 12 e non più di 16.
Numero necessario di sottoscrittori di lista
nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti:
almeno 100 e non più di 200.
Data elezioni
Si vota domenica 25 maggio dalle ore 7 alle ore 23
Presentazione delle liste
la presentazione della lista dovrà avvenire all'Ufficio Elettorale Comunale (sede di Villa
Cicogna) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno (25 aprile 2014) e dalle ore 8 alle ore
12.00 del 29° giorno (26 aprile 2014) antecedente la data delle elezioni.
- Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui viene presentata, viene trasmessa alla Commissione
Elettorale Circondariale, cui compete il controllo delle candidature e della documentazione allegata.
- La Commissione Elettorale Circondariale effettuerà la verifica delle candidature presentate e
della documentazione allegata entro il giorno seguente il termine per la presentazione delle
candidature e provvederà all'assegnazione, mediante sorteggio, di un numero progressivo a
ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso.
Documenti necessari per la presentazione delle liste
1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica
di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve
comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da
eleggere (16) e non inferiore ai tre quarti (12).
In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore
ai due terzi dei candidati previsti, con l’eventuale arrotondamento all’unità
superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato da
comprendere nella lista contenga una cifra inferiore a 50 centesimi.
(vedi prospetto esemplificativo in ultima pagina)
La legge non prescrive una particolare formulazione per la dichiarazione:
sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge richiede.
Possono essere utilizzati i seguenti modelli:
modelli di presentazione della lista:
- atto principale
- atto separato
Nota per la stampa dei modelli: “Atto principale" e "Atto separato" I modelli, composti da
4 facciate, vanno stampati in un uncico foglio in formato A3:
I Candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine
progressivo.
Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di
sindaco e il programma amministrativo.
Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale,
compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell’Unione europea,
deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle
collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta, da non meno di 100 e
da non più di 200 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000
abitanti.
–
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale
fissato per la presentazione delle candidature.
–
Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla
dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e,
pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
–
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista
(ammenda da 200 a 1.000 euro) (articoli 28, terzo comma, 32, quarto comma, e 93 del
testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’articolo 1 della legge n. 61
del 2004).
–
Possono autenticare le sottoscrizioni il notaio, il giudice di pace, il cancelliere o
collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, il segretario delle
procure della Repubblica, il presidente della provincia, il sindaco, l'assessore provinciale
o comunale, il presidente del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale, il
segretario provinciale o comunale, il funzionario incaricato dal presidente della provincia
o dal sindaco, il consigliere provinciale o comunale che abbia comunicato la propria
disponibilità al presidente della provincia o al sindaco, ciascuno esclusivamente
nell'ambito di competenza territoriale dell'ufficio cui appartiene.
Nei comuni con popolazione sino a 15mila abitanti è prevista la facoltà di
indicazione di due delegati di lista, ai fini della loro assistenza alle operazioni di
sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni
seggio elettorale.
Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche
presentatori o candidati.
2) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti
nelle liste elettorali del comune
rilasciati, anche in forma cumulativa, dall'ufficio elettorale, nel termine di 24 ore dalla loro
richiesta.
3) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la
carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere
comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato
sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della condizione di
incandidabilità
la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere anche la dichiarazione
sostitutiva nella quale si sttesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si
trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla Legge (articoli 10 e 12 del
decreto legislativo n. 235 del 2012 – vedi pag. 23-25 istruzioni ministeriali).
I candidati UE a consigliere comunale (essendo riservata ai cittadini italiani la carica di
sindaco), devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta
la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:
a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e
dell’indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa
competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal
diritto di eleggibilità.
I cittadini dell’Unione europea – ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del
comune di residenza – devono presentare un attestato dello stesso comune dal quale
risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel
termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197,
cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di
convocazione di comizi elettorali.
4)certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica
rilasciati dall'ufficio elettorale, nel termine di 24 ore dalla loro richiesta.
5) modello di contrassegno di lista.
n. 3 copie a colori con diametro 10 cm
n. 3 copie a colori con diametro 3 cm
- sarà opportuno che i contrassegni siano riprodotti su carta lucida con inchiostro di
china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio
del diametro di 10 cm. e l'altro da un cerchio del diametro di 3 cm.
- Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal
cerchio.
- Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti che abbia avuto eletto un proprio
rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia
costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura
in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, all’atto di presentazione dev'essere
allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o
gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino
per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti
all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le
candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
6) programma amministrativo per la pubblicazione sull'albo pretorio
on line del Comune
in duplice copia e preferibilmente anche su file, per una migliore pubblicazione
all'albo pretorio del sito internet comunale.
Si ricorda che, in considerazione del carattere di specialità della
normativa elettorale, in tale procedimento non sono ammesse:
1) l’autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile
autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali
2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante
autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del citato
d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con
esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta
elettronica.
Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni – a norma dell’articolo 2, comma 6,
primo periodo, del medesimo atto normativo – “non si applicano limitatamente all’esercizio
delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e
consultazioni elettorali”.
PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE
NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215
POPOLAZIONE
DEL COMUNE
1
2
Numero dei
Determinazione del
Numero
consiglieri da
numero dei candidati
eleggere e
minimo dei
numero massimo candidati della corrispondente a quello
MINIMO di ogni lista
dei candidati di
lista stabilito
con eventuale
ogni lista
dalla legge
2/3 o 3/4
determinato dalla
arrotondamento1
legge
Comuni con popolazione superiore a
1.000.000 di abitanti
48
2/3
Comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti
40
2/3
Comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti
36
2/3
Comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e comuni capoluogo di
provincia
32
2/3
Comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti
24
2/3
Comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti
16
2/3
Comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti
16
3/4
Comuni con popolazione da 5.000
abitanti
10
3/4
Comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti
7
Comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti
6
Quote di genere determinate sul numero
MASSIMO complessivo dei candidati che è
possibile presentare2
2/3
32
26,66 =
27
32
26,66 =
24
21,33 =
21
27
21,33 =
21
2/3
16
13,33 =
24
16
10,66 =
1/3
10,66 =
16
21,33 =
1/3
21
10,66 =
11
13
18
9
12
16
8
11
14,66 =
15
7,33 =
7
8
10,66 =
11
5,33 =
5
7,33 =
7
3,66 =
4
11
10,66 =
11
5,33 =
5
12
10,66 =
11
5,33 =
5
7,50 =
8
6,66 =
7
3,33 =
3
3/4
5,25 =
6
4,66 =
5
2,33 =
2
3/4
4,50 =
5
4
Quote di genere determinate sul numero
MINIMO complessivo dei candidati che è
possibile presentare2
2
8
5,33 =
5
4
2,66 =
4
3,33 =
3
3
2
1,66 =
2
Nei comuni sino a 15.000 abitanti, per il conteggio del numero minimo dei candidati, le cifre decimali sono sempre arrotondate all’unità superiore mentre nei comuni sopra i 15.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 73,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, l’arrotondamento si effettua all’unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi.
Nel conteggio delle quote di genere è arrotondata all’unità superiore soltanto la quota che presenti la cifra decimale superiore a 50 centesimi.