opere a scomputo 2009 - Comune di Parma

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opere a scomputo 2009 - Comune di Parma
COMUNE DI PARMA
DISCIPLINA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI
AVENTI AD OGGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO
Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 357/19 in data 02/04/2009
Art. 1
Oggetto
1. La presente disciplina definisce le modalità di gara per l’affidamento dei lavori aventi ad
oggetto le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo totale o parziale del
contributo previsto per il rilascio del Permesso di Costruire ed anche per le Convenzioni di
lottizzazione, sopra soglia e sotto soglia di rilevanza comunitaria, in attuazione di quanto
disposto dagli artt. 32, comma 1, lettere g) e 122, comma 8, del Codice dei contratti pubblici –
D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, e successive modifiche.
Art. 2
Modalità di valutazione dell’importo delle opere sopra soglia o sotto soglia di
rilevanza comunitaria.
1. Ai fini della determinazione dell’importo dei lavori, si deve valutare l’incidenza degli oneri di
urbanizzazione oggetto di potenziale scomputo calcolato sulla base delle tabelle parametriche
definite ed approvate dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 28, comma 3, della Legge
Regionale 25.11.2002 n. 31, recepite con atto interno del Consiglio Comunale (Delibera del
19.12.2005 n. 257/54), e non sulla base effettiva del valore dell’opera.
2. Il computo metrico è verificato dal Dirigente della competente struttura dell’Amministrazione
Comunale.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI PARI O SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA
COMUNITARIA
Art. 3
Procedura di affidamento dei lavori pubblici sopra soglia di rilevanza
comunitaria (pari o > Euro 5.150.000,00)
1. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’art. 32, comma 1, lettera g), del D. Lgs.
12.04.2006 n. 163 e successive modifiche, si richiama integralmente quanto disposto dalla
medesima norma.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA
Art. 4
Procedura di affidamento dei lavori pubblici sotto soglia di rilevanza
comunitaria (< Euro 5.150.000,00)
1. L’art. 122 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche, rubricato “Disciplina
specifica per i contratti dei lavori pubblici sotto soglia” al comma 8 prevede che “Per
l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la
procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se
sussistono in tale numero aspiranti idonei”, fatto salvo quanto previsto all’art. 10 della
presente disciplina.
2. Nell’attuazione della procedura di affidamento di cui all’art. 57, comma 6, del D. Lgs.
12.04.2006 n. 163 e successive modifiche, il titolare del Permesso di Costruire o della
Convenzione di lottizzazione deve considerarsi “stazione appaltante” ai sensi e per gli effetti di
cui al D. Lgs. sopra citato.
3. I ribassi di gara sono di esclusiva competenza comunale.
4. Qualora il titolare del Permesso di Costruire intenda affidare all’Amministrazione Comunale
gli adempimenti di gara, deve allegare apposita richiesta alla domanda di Permesso di
Costruire, obbligandosi al pagamento preventivo dei relativi diritti.
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TITOLO I – OPERE DI URBANIZZAZIONE DI SUPERFICIE SUPERIORE A 100 MQ. E
COMUNQUE NEI LIMITI DI RILEVANZA DELLA SOGLIA COMUNITARIA
Art. 5
Presentazione progetto
1. L’avente diritto a richiedere il Permesso di Costruire o la Convenzione di lottizzazione deve
presentare all’Amministrazione Comunale un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione
da eseguire, onde consentire all’Amministrazione di verificare il computo metrico estimativo ai
fini dello scomputo del contributo.
2. Il progetto esecutivo deve altresì indicare il tempo massimo per il completamento delle
opere di urbanizzazione.
3. Al progetto esecutivo deve essere allegato lo schema del contratto di appalto dei lavori.
4. Alla richiesta del Permesso di Costruire deve anche essere allegato l’atto unilaterale
d’obbligo sottoscritto dal richiedente dal quale risulti l’impegno di quest’ultimo a cedere, prima
dell’inizio dei lavori e gratuitamente, le aree necessarie a soddisfare gli standard urbanistici.
5. Il richiedente il Permesso di Costruire o la Convenzione di lottizzazione deve, infine,
presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale dichiara che
nell’espletamento delle procedure di gara verranno rispettati i criteri e le modalità operative
previste nel D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche, nonché nel Regolamento
Comunale in materia.
Art. 6
Commissione
1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è valutato da una Commissione, che
assume la veste di Responsabile del Procedimento, così composta: Segretario Generale
dell’Amministrazione Comunale (Presidente), in qualità di esperto in materia giuridicoamministrativa, e da n. 5 membri dallo stesso designati con la qualifica di Dirigente o
Responsabile di posizione organizzativa e dipendenti dell’Amministrazione Comunale o a
contratto, di cui: uno esperto in materia urbanistico-edilizia, uno in materia di infrastrutture,
uno in materia di mobilità ed ambiente, uno in materia di qualità urbana ed uno in materia
giuridico amministrativa (Componenti).
2. La Commissione si esprime sul progetto esecutivo presentato dal richiedente il Permesso di
Costruire o la Convenzione di lottizzazione.
3. All’esito di tale valutazione, il parere, favorevole o contrario, espresso nel termine di quindici
giorni dal ricevimento del progetto, viene comunicato al richiedente il Permesso di Costruire o
la Convenzione di lottizzazione, nonché al Dirigente competente al rilascio del titolo abilitativo
per i provvedimenti di competenza.
4. E’ compito della commissione valutare il ricorso a elenchi di ditte specializzate, nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza, e rotazione, da mettere a disposizione dei privati
interessati alla realizzazione delle opere di progetto.
5. La nomina della Commissione è disposta da determinazione dirigenziale. Con il medesimo
atto viene nominato un segretario della Commissione.
6. Alla commissione viene assegnato il compenso previsto all’appendice n. 1 del Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, in vigore nel Comune di Parma, titolata”CRITERI E
MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE DELL’INCENTIVO ALLE PRESTAZIONI INTERNE IN MATERIA
DI OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICA di cui all’art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni”, criteri approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.
1394/93 in data 16/11/2006.
Art. 7 Termini per l’avvio e l’espletamento della procedura di gara
1. La procedura di gara per l’affidamento dei lavori deve essere avviata entro il termine di sei
mesi dalla data di inizio lavori indicata nella relativa comunicazione e terminata,
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perentoriamente, in data anteriore alla comunicazione di fine lavori e, comunque, i lavori
dovranno essere conclusi entro il termine di validità del titolo edilizio.
Art. 8
Redazione e trasmissione del verbale di gara
1. Espletata la gara la stazione appaltante deve redigere, a propria cura, il verbale relativo allo
svolgimento della procedura, provvedendo alla immediata trasmissione del medesimo alla
Commissione istituita ai sensi dell’art. 6 della presente disciplina, la quale, semplicemente, ne
prende atto, salvo rilievi e/o contestazioni nell’ambito dell’attività propria di vigilanza.
2. Tutta la documentazione inerente la procedura di gara deve rimanere a disposizione della
Pubblica Amministrazione per eventuali e successive verifiche.
Art. 9
Collaudo
1. Il collaudo delle opere di urbanizzazione è disciplinato ai sensi dell’art. 141 del D. lgs.
163/2006.
2. Qualora il collaudo abbia esito positivo, l’Amministrazione Comunale procede alla presa in
carico delle opere.
3. A tal fine, il collaudatore trasmette, entro 15 giorni, l’atto di collaudo alla Commissione
indicata all’art. 6, la quale provvede ad approvarlo o meno entro 30 giorni.
4. In caso di mancata approvazione dell’atto di collaudo il Dirigente competente procede
immediatamente all’escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia della realizzazione
“a regola d’arte” delle opere di urbanizzazione.
TITOLO II – OPERE DI URBANIZZAZIONE DI SUPERFICIE PARI OD INFERIORE A 100
MQ. E COMUNQUE NEI LIMITI DI RILEVANZA DELLA SOGLIA
COMUNITARIA
Art. 10
Procedura
1. Quanto alle opere di urbanizzazione indicate nel presente titolo, considerato che il
Regolamento Urbanistico Edilizio vigente all’art. 2.4.5 consente la monetizzazione dell’area di
parcheggio:
- nelle zone omogenee Zb1, ZB2, ZB3, ZP1, ZP2 e ZP5 quando l’area da cedere
risulti inferiore a 50 mq.;
- nelle zone omogenee ZB4, ZB5, ZCD, ZP3 e ZP4, nelle zone agricolo-ambientali,
nelle zone a verde urbano e sub urbano, nelle zone a verde privato, nelle zone di
tutela dei corsi d’acqua, nelle zone di tutela dei fontanili quando l’area da cedere
risulti inferiore a 100 mq.;
il privato può provvedere autonomamente alla realizzazione delle opere, senza procedere
all’indizione della gara.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 11
Aggiornamenti
1. La presente normativa viene introdotta a carattere sperimentale e potrà essere aggiornata
e/o adeguata entro il biennio per l’approvazione della normativa definitiva.
Art. 12
Acquisizione al patrimonio indisponibile
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1. Le opere di urbanizzazione pari o sopra soglia di rilevanza comunitaria e sotto soglia di
rilevanza comunitaria, una volta realizzate e collaudate, sono acquisite di diritto al patrimonio
indisponibile dell’Ente.
Art. 13
Oneri e spese
1. Gli oneri relativi ai compensi previsti dall’art. 18 della legge 11/02/1994 n. 109, nonché le
spese afferenti gli incarichi di collaudo, sono ad esclusivo carico del soggetto attuatore.
Art. 14
Regime transitorio
1. La presente disciplina non si applica alle procedure avviate nella vigenza ed ai sensi del D.
Lgs. 31.07.2007 n. 113 (c.d. secondo decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici), a
condizione che, prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/2008 (c.d. terzo decreto
correttivo), ovvero prima del 17 ottobre 2008:
a) sia stata stipulata la convenzione che accompagna il Permesso di Costruire, nei
casi in cui era possibile l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione;
e
b) sia già stato approvato dall’Amministrazione il progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione, o almeno sia già stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio relativo
all’intervento privato.
2. In assenza delle condizioni indicate ai punti a) e b) del comma precedente si applica la
presente disciplina.
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