Guida all`imposta di bollo sui prodotti finanziari By Banca del

Transcript

Guida all`imposta di bollo sui prodotti finanziari By Banca del
GUIDA AL
BOLLO
Guida all’imposta di bollo sui prodotti finanziari
By
Banca del Risparmio
http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
1
Sommario
DISCLAIMER ....................................................................................................................................................... 4
PREMESSA.......................................................................................................................................................... 5
AGGIORNAMENTO 2014 ................................................................................................................................... 6
Confronto bollo 2013 e 2014......................................................................................................................... 6
Bollo sul conto corrente ................................................................................................................................ 7
IL BOLLO SUGLI INVESTIMENTI E I DEPOSITI ..................................................................................................... 8
BOLLO SU CONTO CORRENTE E LIBRETTI DI RISPARMIO .................................................................................. 9
Periodicità ...................................................................................................................................................... 9
Esenzione per giacenze non superiori a 5.000 euro .................................................................................... 12
Giacenza media negativa ......................................................................................................................... 14
Calcolo della giacenza media ....................................................................................................................... 15
Cointestazioni .......................................................................................................................................... 17
Esclusioni ..................................................................................................................................................... 17
Conclusioni .................................................................................................................................................. 18
IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE ALLE COMUNICAZIONI RELATIVE A PRODOTTI FINANZIARI ....................... 19
Modalità di calcolo del bollo ....................................................................................................................... 19
Prodotti finanziari soggetti al bollo ............................................................................................................. 19
Valore di base .............................................................................................................................................. 20
Esclusioni ..................................................................................................................................................... 21
Periodicità .................................................................................................................................................... 21
Minimi e massimi......................................................................................................................................... 23
Saldo zero .................................................................................................................................................... 25
Cointestazioni .............................................................................................................................................. 25
Gestioni patrimoniali ................................................................................................................................... 26
Buoni fruttiferi postali ................................................................................................................................. 27
Buoni postali cartacei pre 2009 ............................................................................................................... 27
Buoni postali cartacei post 2009 e tutti i buoni dematerializzati ........................................................... 29
Altre particolarità del bollo sui buoni postali .......................................................................................... 30
Polizze vita ................................................................................................................................................... 34
Casi con più polizze vita ........................................................................................................................... 35
Chi paga l’imposta? ..................................................................................................................................... 37
Prodotti finanziari detenuti all’estero ..................................................................................................... 38
COME RIDURRE L’IMPOSTA DA PAGARE ......................................................................................................... 40
Soglie minime .............................................................................................................................................. 40
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
2
L’anomalia del bollo minimo ....................................................................................................................... 41
Gli sconti delle banche................................................................................................................................. 42
Vendere prima? ........................................................................................................................................... 43
AGGIORNAMENTI 2013 ................................................................................................................................... 45
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
3
DISCLAIMER
Questa guida è offerta gratuitamente dal blog Banca del Risparmio:
http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
E’ vietata la vendita ed ogni utilizzo commerciale.
E’ vietato l’utilizzo di sue parti e ogni modifica senza il preventivo consenso dell’autore,
che può essere contattato tramite l’apposito modulo di contatti sul blog
http://banca-del-risparmio.blogspot.it/ .
L’intento di questa guida è puramente didattico, non si assumono responsabilità per
eventuali errori o mancanze. La guida è aggiornata a gennaio 2013, la legge e la sua
interpretazione potrebbero quindi subire ulteriori modifiche. Spetta al lettore rimanere
informato sul tema.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
4
PREMESSA
Il 2012 sarò ricordato in Italia come l’anno dell’austerity e delle tasse. La pressione fiscale è
salita a livello ufficiale al 46%, ma se si tiene conto che in questo valore è considerato un
20% di economia sommersa, si capisce benissimo come la quota di tasse che paga il
cittadino onesto sia in media nettamente superiore al 50%.
Anche in ambito finanziario nel 2012 sono state introdotte diverse novità fiscali. La
principale è sicuramente la revisione del bollo sulle rendicontazioni relative ai conti correnti
e agli investimenti in genere. Il bollo si configuara come un’imposta patrimoniale sui beni
mobili degli italiani (e di contro l’IMU rappresenta la patrimoniale sugli immobili).
Una nuova tassa, o la sua estensione, è di per se un fatto negativo. Nel caso dell’imposta di
bollo le continue modifiche legislative e un intricato sistema di regole ed eccezioni, hanno
ulteriormente peggiorato la situazione rendendo complicato capire come calcolare quanto è
dovuto.
Durante l’anno sul blog Banca del Risparmio ho cercato di seguire l’evoluzione della
normativa. Il bollo è stato infatti introdotto con il Decreto Legge “Salva Italia” di dicembre
2011, e successivamente è stato integrato da diverse modifiche sia allo stesso Decreto, sia
da un successivo Decreto a marzo 2012. Ci sono state poi due importanti Circolari
dell’Agenzia delle Entrate che ne hanno dato attuazione, l’ultima pubblicata a fine dicembre
2012, in pratica dopo un anno dalla pubblicazione del Decreto “Salva Italia”.
Il risultato è che il cittadino non è (stato) in grado di capire come e quando pagherà il bollo.
Ma pure gli stessi intermediari finanziari (banche, Sim, Poste, Compagnie Assicurative) che
dovranno di fatto trattenere dai loro clienti l’imposta, si sono trovati in difficoltà. Tanto è
vero che ogni intermediario ha adottato soluzioni differenti: chi ha già trattenuti bolli in
corso d’anno, chi ha preferito rimandare tutto all’ultimo etc.
In questa Guida al Bollo, utilizzando anche molti esempi presenti nell’ultima circolare
dell’Agenzia delle Entrate, cercherò di darti una mano a capirne di più. Man mano scrivevo,
mi sono reso conto che la materia non è di semplice spiegazione: molte sono le regole, le
eccezioni e le particolarità. Ti invito a seguire attentamente gli esempi che, spero, possono
chiarire i principali dubbi.
Ulteriori chiarimenti saranno pubblicati sul blog Banca del Risparmio.
Pagina Facebook http://www.facebook.com/BancaDelRisparmio
Like puoi diventare fans del Blog.
dove con un semplice
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
5
AGGIORNAMENTO GENNAIO 2014
Per comodità, verso chi ha già letto la Guida o conosce già i criteri di calcolo, ho preferito
inserire l’aggiornamento subito all’inizio. Se ti è più comodo, o di difficile comprensione in
quanto magari parti da zero, puoi iniziare a leggere dal successivo capitolo e tornare a
leggere l’aggiornamento alla fine. Ho rinviato invece alla fine della guida due
aggiornamenti già pubblicati nel corso del 2013 sul blog Banca del Risparmio.
La legge di Stabilità votata a dicembre 2013 in Parlamento ha apportato due importanti
modifiche alla normativa sull’imposta di bollo delle attività finanziaria.
Partiamo da quella negativa!
A partire dal 1° gennaio 2014 il bollo sulle attività finanziarie (azioni, obbligazioni, buoni
postali, conti deposito, fondi di investimento, polizze vita, ETF etc.) aumenta allo 0,20%
(era dello 0,15% nel 2013). Sarebbe troppo lungo modificare tutti gli esempi della guida,
ricorda quindi che questi servono appunto come esemplificazioni per capire il concetto, ma
dal 2014 l’aliquota da applicare sarà lo 0,20%.
Veniamo ora alla buona notizia!
Sempre per il bollo proporzionale per le attività finanziarie, è stato abolito il minimo di
legge di 34,2 euro. Si paga quindi semplicemente lo 0,20% del saldo di fine periodo. Una
notizia positiva per chi aveva piccoli investimenti su cui, a causa del minimo, pagava
un’aliquota di fatto superiore.
Confronto bollo 2013 e 2014
Vediamo quindi di confrontare cosa si pagava nel 2013 con quanto si pagherà dal 2014.
Riassumendo le due novità sono:
1. aliquota bollo 2013 pari a 0,15%; aliquota bollo 2014: 0,20%
2. nel 2013 bollo minimo di 34,2 euro, nel 2014 nessun minimo
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
6
Ci guadagneranno quindi i rapporti con saldo inferiore a 17.100 euro. Per esempio se si ha
un solo Btp del valore di 10.000, mentre nel 2013 si pagavano 34,2 euro, dal 2014 se ne
pagheranno 20.
Il saldo di 17.100 euro rappresenta lo spartiacque fra quando si guadagna e quando si perde
con le modifiche introdotte. Oltre questa cifra infatti, per effetto dell’aumento dell’aliquota,
si pagherà di più. Per esempio con un saldo di 20.000 euro il bollo salirà dal minimo di 34,2
euro a 40 euro.
L’abolizione del minimo elimina il problema di chi, magari avendo lasciato qualche euro su
un conto deposito o avendo il dossier titoli bloccato con qualche titolo fallito (Cirio,
Parmalat, Argentina etc.) si ritrovava a pagare un bollo superiore al valore
dell’investimento. Ricordo, come leggerai di seguito nella guida, che il bollo viene
arrotondato al decimale di euro più vicino e in ogni caso, se dovuto, non può essere inferiore
a 1 euro.
Ricordo infine che per i buoni postali rimane l’esenzione dei 5.000 euro (vedi il seguito
della guida). Ti segnalo inoltre, come già riportato di seguito, che il bollo minimo per i
buoni cartacei emessi prima del 2009 è aumentato da 1,81 a 2 euro (da luglio 2013).
Bollo sul conto corrente
Nonostante la molta confusione generata dai media, non è stato modificato nulla per quanto
riguarda il conto corrente. Per i conti correnti (ed il libretto di risparmio) rimane il bollo
fisso di 34,2 euro con esenzione per giacenze inferiori a 5.000 euro. Per come calcolare la
giacenza media, leggi il seguito della Guida.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
7
IL BOLLO SUGLI INVESTIMENTI E I DEPOSITI
L’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto Decreto Salva Italia)
convertito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha modificato notevomente
la disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente e rendiconti dei
libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari.
Il successivo decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 4
ha ulteriormente apportato modifiche al fine di ricomprendere nell’ambito di applicazione
dell’imposta di bollo anche i depositi bancari e postali (es. conti deposito).
Tutte le modifiche sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Con la nuova legge sono praticamente sottoposti all’imposta di bollo tutti i prodotti di
risparmio e investimento finanziario.
Il bollo sui conti correnti e sui libretti di risparmio presenta modalità di calcolo particolari e
diverse dagli altri strumenti, per tale ragione distinguiamo fra:
1. Bollo sui conti correnti e sui libretti di risparmi soggetti ad un’imposta fissa
2. Bollo sugli altri prodotti di risparmio: obbligazioni (titoli di Stato inclusi), azioni,
ETF, buoni postali, polizze vita, fondi di investimento, Sicav, gestioni patrimoniali,
conti deposito, certificati di deposito, pronti contro termine etc. che invece sono
soggetti ad un imposta proporzionale (percentuale)
NB: in questa guida sfrutterò gli esempi presenti nella Circolare 48/E dell’Agenzia delle
Entrate del 21 dicembre 2012, con opportune descrizioni al fine di meglio illustrarne le
particolarità.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
8
BOLLO SU CONTO CORRENTE E LIBRETTI DI RISPARMIO
L’art. 19, comma 1, del Decreto Salva Italia prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012
siano soggetti a bollo:
“Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto
legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti
dei libretti di risparmio anche postali per ogni esemplare con periodicità annuale:
a) se il cliente è persona fisica euro 34,20
b) se il cliente è diverso da persona fisica euro 100”
La prima novità è quindi l’assogettamento al bollo anche sui rendiconti dei libretti di
risparmio bancari e postali. I conti correnti infatti erano già soggetti al bollo fisso di 34,2
euro per le persone fisiche (c’è stato invece un aumento dell’imposta per le persone
giuridiche). Si paga l’imposta anche sui libretti riservati ai minori.
Per i libretti di risparmio al portatore l’imposta si applica all’ultima persona censita
dall’intermediario come portatore del libretto, anche se diverso dalla persona che ne ha
richiesto l’emissione. Ovviamente quest’ultimo sarà l’intestatario del rapporto di libretto
qualora non ci siano successivi portatori iscritti. Vedremo poi, quando parleremo della
soglia di esenzione (5.000 euro) e di come sommare i rapporti detenuti dal medesimo
intestatario, come l’intestazione del libretto al portatore possa modificare l’imposta dovuta.
Periodicità
“L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel
corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o redazione. Se gli estratti
conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è
rapportata al periodo rendicontato”.
Per il calcolo dell’imposta occorre fare riferimento all’anno civile (365 giorni, 366 se
bisestile). L’imposta relativa agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni di periodi
inferiori all’anno deve quindi essere determinata in considerazione dei giorni rendicontati.
Il rapporto dell’imposta annua al periodo rendicontato deve essere effettuato anche per gli
estratti e le rendicontazioni emesse in sede di chiusura dei rapporti e per i rapporti aperti
nel corso dell’anno. Qualora, per effetto della commisurazione dell’imposta ai giorni,
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
9
l’importo applicabile sul documento sia inferiore ad un euro il tributo applicabile sarà
comunque pari a tale importo (1 euro).
L’articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972 stabilisce infatti che:
“In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1...”
Esempio: mantieni aperto un conto corrente per 10 giorni. Il bollo fisso di 34,20 viene
rapportato al periodo, quindi 34,20/365*10 = 0,94 che diventa 1 euro per via del minimo.
Siccome finora le banche e le Poste italiane prevedevano l’applicazione di importi fissi di
imposta in base alla periodicità mensile, trimestrale o semestrale dell’estratto conto, queste
possono facoltativamente continuare ad utilizzare questo metodo.
Però, nel caso di estratti conto e rendiconti di periodi inferiori a quelli mensili, trimestrali e
semestrali (esempio: in caso di apertura o cessazione del rapporto in corso d’anno)
l’imposta deve essere determinata in considerazione degli effettivi giorni rendicontati.
Riassumendo: le banche potranno applicare il bollo in base ai giorni o ai periodi (es.
trimestrale). In caso di apertura o chiusura del conto, possono applicare solo il metodo a
giorni.
Nella tabella seguente puoi vedere come verranno applicati i bolli (per i periodi interi) in
base alla periodicità della rendicontazione (trimestrale o semestrale) e al metodo utilizzato
(a giorni o a periodi):
Come noti, non cambia ovviamente molto in base all’applicazione del metodo (giorni o
periodi). Può cambiare invece molto in base alla periodicità (trimestrale, semestrale o
annuale) come vedremo più avanti con gli esempi in merito alla soglia di esenzione.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
10
IMPORTANTE
“In caso di più rapporti di conto corrente ovvero di libretti identicamente intestati,
l’imposta di cui al comma 1 è dovuta con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto”.
Quindi in caso di due conti correnti, o di un conto e un libretto, intestati alla stessa persona,
si pagheranno due bolli (vedremo poi i casi di esenzione sotto i 5.000 euro).
Esempio n. 1
Persona fisica che detiene presso la medesima banca un conto corrente e un libretto di
risparmio con valore medio di giacenza al 30 giugno e al 31 dicembre pari ad euro 5.600
euro per ogni rapporto.
Ipotizzando che l’estratto del conto corrente venga inviato con periodicità semestrale e che
il libretto di risparmio venga rendicontato annualmente, l’imposta applicabile nell’anno è la
seguente:
Esempio n. 2
Persona fisica che presso lo stesso intermediario ha due rapporti di conto corrente con
valore medio di giacenza pari ad euro 5.600 per ogni conto.
Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità trimestrale per il conto A, e
semestrale per il conto B, l’imposta applicabile nel corso dell’anno è la seguente:
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
11
Esempio 3
Persona fisica con due conti corrente:
1. il primo di durata annuale con valore medio di giacenza per l’intero anno pari ad euro
10.000 (conto A)
2. il secondo aperto il 20 novembre con un valore medio di giacenza pari ad euro
25.000 (Conto B).
Ipotizzando che la rendicontazione sia stabilita contrattualmente per entrambi con
periodicità trimestrale, l’imposta applicabile nel corso dell’anno è la seguente:
Nota come per il conto B si sia adottato il criterio dei giorni.
Esenzione per giacenze non superiori a 5.000 euro
Un’altra importante novità è l’esenzione del bollo per le sole persone fisiche qualora il
valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti detenuti presso il medesimo
intermediario sia non superiore a 5.000 euro:
“Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il
cui valore medio di giacenza non supera euro 5.000. A tal fine, sono unitariamente
considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati,
intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane spa o emessi da Cassa depositi e
prestiti”.
Per verificare se si ha diritto all’esenzione occorre quindi valutare, al termine del periodo
rendicontato, la giacenza complessiva di tutti i conti correnti e i libretti intestati al
medesimo soggetto presso lo stesso intermediario, in particolare:
 con la medesima banca;
 con Poste Italiane;
 con Cassa Depositi e Prestiti (CDP)
Da notare che sono distinti la CDP e le Poste, per cui non si cumulano i saldi sui conti
correnti postali (presso le Poste) con i libretti di risparmio postali (i cui saldi sono detenuti
dalla CDP).
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
12
Vanno considerati anche i libretti al portatore secondo le regole indicate in precedenza (si
suppone intestatario l’ultimo portatore, anche se differente dalla persona a cui fu
originariamente aperto il rapporto).
Per giacenza media si intende la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel
periodo oggetto di rendicontazione. Vedremo meglio in seguito come calcolarla.
Negli esempi precedenti, volutamente si sono utilizzati sempre saldi maggiori a 5.000 euro.
Vediamo ora qualche esempio per capire meglio come agisce l’esenzione.
Esempio n. 4
Una persona fisica ha un unico conto corrente con giacenza media pari a 4.000 euro nel
primo, secondo e terzo trimestre e pari a 60.000 euro nel quarto trimestre.
Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità trimestrale, l’imposta
applicabile nell’anno è la seguente:
Avevo già accennato al fatto che la periodicità della rendicontazione potesse influire
sull’importo del bollo complessivamente pagato. Nell’esempio la giacenza media annua è
superiore a 5.000 euro, quindi se l’estratto conto fosse stato annuale il cliente avrebbe
pagato 34,2 euro. Essendo trimestrale invece paga solo nel trimestre in cui supera la soglia
di esenzione.
Ovviamente il calcolo diventa più complicato in caso di più rapporti detenuti. La verifica va
fatta ad ogni estratto conto o rendiconto e deve essere riferita al periodo rendicontato.
Attenzione: qualora la giacenza complessiva dei conti e dei libretti intestati al medesimo
soggetto sia superiore a 5.000 euro, l’imposta si paga su tutti i rapporti, anche se su
quelli che singolarmente hanno giacenza media inferiore alla soglia.
Anche se i rapporti intrattenuti con il medesimo intermediario hanno diversa periodicità di
rendicontazione, al fine di verificare se possa trovare applicazione l’esenzione, occorre
valutare al momento in cui si procede alla rendicontazione di uno dei rapporti, la giacenza
media complessiva degli altri rapporti detenuti determinata sul medesimo periodo
temporale.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
13
Esempio n. 5
Una persona fisica ha due conti corrente presso la stessa Banca:
1. conto A, con valore medio di giacenza pari ad euro 53.000 nel primo trimestre e ad
euro 1.000 nel resto dell’anno;
2. conto B, con giacenza media pari ad euro 2.000 per tutto l’anno.
Ipotizziamo che la rendicontazione sia trimestrale per il conto B e annuale per il conto A:
Quest’esempio fa vedere come, per il primo trimestre, si paga il bollo sul conto B anche se
la giacenza media del singolo rapporto era di 2.000 euro e quindi inferiore alla soglia di
esenzione. La giacenza media complessiva infatti, considerando anche il conto A, è di
55.000 euro.
Negli altri trimestri non si paga il bollo sul conto B perché la giacenza trimestrale è di 3.000
euro.
Si paga però il bollo annuo sul conto A perché la giacenza media annuale è di 14.000 per il
conto A e 2.000 per il B, per cui la somma sull’anno supera abbondantemente la soglia.
NB: Ricorda quindi di considerare tutti i conti corrente e i libretti di risparmio a te instestati
presso lo stesso intermediario. Come hai visto pagherai due bolli anche con 3.000 euro sul
conto e 3.000 sul libretto solo perché la somma supera la soglia di esenzione.
Giacenza media negativa
L’imposta di bollo non è dovuta per i conti correnti intestati a persone fisiche qualora il
valore della giacenza media risulti negativo.
Tali conti correnti inoltre non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai fini
dell’esenzione di euro 5.000.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
14
Esempio n. 6
Una persona fisica ha due rapporti di conto corrente:
1. conto A: giacenza per l’intero anno pari ad euro - 3000
2. conto B: giacenza pari ad euro 6.000 (conto B).
La rendicontazione è annuale per entrambi:
Sul conto A non si paga il bollo avendo giacenza negativa.
Sul conto B si paga perché il conto A, avendo giacenza media negativa, non può essere
utilizzato per il calcolo della soglia. Non si sommano quindi le giacenze del conto A+B.
La giacenza media complessiva per il conto B è perciò pari a 6.000 euro, oltre la soglia di
esenzione.
Calcolo della giacenza media
Abbiamo visto che la giacenza media è la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun
rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione.
Non è facile per una persona calcolare automaticamente il saldo medio di un conto, specie
se questo presenta molti movimenti. Per farlo agevolmente occorre un file excel (o simile)
per inserire tutti i saldi contabili giornalieri.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
15
Nell’esempio si riporta il saldo contabile del conto al 1° gennaio. Poi ogni volta che, a causa
di un movimento, cambia il saldo, occorre inserire la data e il nuovo saldo. Scriviamo tutti i
movimenti fino alla fine del periodo. Supponendo un periodo trimestrale, scriviamo la data
di inizio del nuovo periodo (1 aprile) anche se non ci sono stati movimenti.
Nella terza colonna inseriamo i giorni per cui è rimasto quel saldo. Per esempio il nostro
conto è rimasto a 4.000 dal 1 al 5 gennaio quindi 5 giorni. Poi il 6 gennaio il conto è sceso a
3.500. In excel il calcolo viene fatto automaticamente con una semplice formula di
differenza.
Finito di compilare la terza colonna (giorni) vediamo la quarta. In tecnica bancaria si parla
di “numeri”, semplicemente la moltiplica del saldo (seconda colonna) per i giorni (terza
colonna). Anche questo calcolo in excel è semplice.
Calcoliamo infine la somma della terza e della quarta colonna, infine dividiamo i due
risultati (Somma numeri/Somma giorni). Otteniamo la nostra giacenza media. Come si vede
dall’esempio siamo appena sopra la soglia di esenzione (5.219). Guadando i saldi giornalieri
non sarebbe stato così facile capirlo.
Calcolare la giacenza media ci consente anche di evitare di superare la soglia. Per esempio
dal 20 marzo riduciamo il saldo a 1.800 euro, e a fine trimestre siamo sotto la soglia (4.979).
Anche se non vuoi “impazzire” a fare questi calcoli (e sperando che le banche mettano a
disposizione online il dato), puoi comunque operare in modo da mantenere stabilmente un
saldo sui 3-4 mila euro. Ogni volta che vai oltre dovresti far un bonifico verso per esempio
un conto deposito o un conto corrente senza bollo (è il caso di YouBanking o di Conto
Corrente Arancio) o verso qualche altro prodotto di investimento.
Ti ricordo che ai fini dell’esenzione devi sommare le giacenze medie di tutti i rapporti di
conto corrente e libretto di risparmio detenuti presso la stessa Banca o intermediario con
medesima intestazione.
Si sommano quindi due conti correnti a te instestati presso la stessa banca, non si sommano
invece se sono presso banche o intermediari diversi.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
16
Cointestazioni
La somma delle giacenze media va effettuata per i rapporti con uguale intestatario.
Ma come si considerano le cointestazioni (quando sul rapporto ci sono più intestatari)?
Queste vanno considerate a parte. Infatti un conto corrente intestato al sig. Rossi Mario e un
altro intestato al sig. Rossi Mario e alla moglie, non hanno medesima intestazione. Quindi la
cointestazione, per i calcoli, va considerata a parte come se fosse un intestatario diverso.
Esclusioni
Non sono soggetti al bollo sui conti i cosiddetti “conti di base” introdotti con l’articolo 12,
comma 6 del decreto recante disposizioni in materia di riduzione del limite per la
tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante.
Sono conti correnti nati da una convenzione tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e
Ministero stipulata in data 28 marzo 2012. La convenzione prevede che questi conti ‘di
base’ si rivolgono a fasce socialmente svantaggiate di clientela, pertanto devono essere
offerti senza spese e senza assoggettamento al bollo. Per fasce socialmente svantaggiate si
intendono i consumatori il cui ISEE in corso di validità sia inferiore a euro 7.500. Sui siti
delle banche troverai maggiori informazioni su questi conti (vedi eventualmente la sezione
trasparenza o fogli informativi, raggiungibile solitamente da link posti in fondo alle pagine).
L’imposta non trova applicazione inoltre ai rapporti aperti per ordine dell’autorità
giudiziaria, per esempio i depositi giudiziari e quelli intestati al Fondo unico giustizia (i
conti correnti, i conti di deposito, i libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a
contenuto patrimoniale o monetario oggetto di provvedimenti di sequestro, nell’ambito di
procedimenti penali).
Non è poi applicabile per gli estratti di conto corrente e i rendiconti qualora possa trovare
applicazione un regime di esenzione dall’imposta di bollo. Ad esempio, l’articolo 27-bis
della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 stabilisce un trattamento di esenzione per gli
“Atti, documenti, istanze, contratti (…) estratti…” posti in essere o richiesti dalle ONLUS e
dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
17
Conclusioni
Per calcolare il bollo dovrai sommare, alla fine di ogni periodo di rendicontazione, tutte le
giacenze medie dei conti correnti e dei libretti di risparmio con la stessa intestazione presso
il medesimo intermediario (banca, poste o Sim).
Se la somma non è superiore a 5.000 euro non pagherai il bollo, altrimenti pagherai il bollo
fisso di 34,2 euro rapportato al periodo di rendicontazione (es. rendicontazione trimestrale:
bollo di 8,55 euro).
In caso di apertura o di chiusura di un rapporto nel periodo, il bollo va rapportato al periodo
rendicontato (in giorni) dall’apertura o fino alla chiusura.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
18
IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE ALLE COMUNICAZIONI
RELATIVE A PRODOTTI FINANZIARI
Il Decreto Salva Italia ha esteso il bollo praticamente a tutti i prodotti finanziari (con alcune
esclusioni che vedremo in seguito).
Due sono le principali novità:
1. la modalità di calcolo del bollo;
2. l’assoggettamento di questa imposta di strumenti finanziari precedentemente esenti.
Modalità di calcolo del bollo
Il Decreto prevede l’applicazione dell’imposta proporzionale nella misura:
 dell’1 per mille annuo nel 2012;
 dell’1,5 per mille annuo a partire dal 2013.
L’imposta è dovuta nella misura minima annua di euro 34,20 e, solo per il 2012, nella
misura massima annua di euro 1.200. (Attenzione: solo per alcune fattispecie di persone
giuridiche è stato inserito il massimo di 4.500 euro dal 2013. Questo limite non vale quindi
per le persone fisiche).
Prodotti finanziari soggetti al bollo
Se fino al 2011 il bollo si pagava solo sui titoli custoditi nel dossier titoli (o conto titoli), in
genere obbligazioni (inclusi titoli di Stato), azioni, ETF, derivati, e in certi casi i fondi
comuni di investimento; dal 2012 il bollo si applicherà a (quasi) tutti i prodotti finanziari.
Nel dettaglio: i prodotti del risparmio gestito (fondi comuni di investimento, sicav, fondi
immobiliari, gestioni patrimoniali), le polizze vita (con alcune importanti esclusioni), i
pronti contro termine, i buoni fruttiferi postali, i conti di deposito, i certificati di deposito
etc.
L’imposta si applica alle “Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti
finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e
postali, anche se rappresentati da certificati.”
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
19
Il bollo quindi è dovuto in relazione alle comunicazioni periodiche (estratti conto,
rendicontazioni etc) inviate dagli intermediari. Inoltre:
“La comunicazione relativa a prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi,
anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una
volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione”.
Le comunicazioni quindi si presumono in ogni caso inviate anche nel caso in cui
l’intermediario non ne sia tenuto. In tal caso l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre
di ciascun anno e, comunque, al momento dell’estinzione del rapporto.
Valore di base
Abbiamo visto che il bollo sui prodotti finanziari si applica in misura proporzionale. Ma su
quali valori?
L’imposta si applica sul valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore
nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela.
Qualora non siano presenti un valore di mercato, nominale o di rimborso si farà riferimento
al valore di acquisto dei prodotti finanziari.
Si considera il valore dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari al termine del
periodo rendicontato. Non vale quindi, come nel caso dei conti correnti, un valore medio,
ma quello puntuale a fine periodo.
Occorre rilevare come il sistema del valore di mercato genera alcune differenze di
trattamento per i titoli obbligazionari (esclusi quelli senza cedola, i cosiddetti zero coupon).
Chi detiene direttamente un’obbligazione infatti pagherà il bollo sulla base della quotazione
di Borsa che è al netto del rateo interessi maturato. Chi ha la stessa obbligazione tramite un
fondo di investimento invece verrà colpito sulla base del corso tel quel che comprende
quotazione e rateo interessi.
Per i contratti derivati, eventuali valori negativi non assumono rilevanza ai fini del calcolo
dell’imposta da applicare.
Per i buoni postali ti invito a leggere il capitolo dedicato all’argomento.
Non è stato chiarito quale valore applicare ai titoli in default (es. obbligazioni argentine,
Cirio, Parmalat, Giacomelli etc). Si spera si possa utilizzare il valore di realizzo anche se
prossimo a zero.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
20
Esclusioni
L’imposta di bollo non trova applicazione “per le comunicazioni ricevute ed emesse dai
fondi pensione e dai fondi sanitari”.
Sono inoltre escluse, in quanto non considerate prodotti finanziari, le polizze vita pure,
quelle del cosiddetto ramo I. Sono quelle polizze che corrispondono una somma al
verificarsi di un certo evento (di solito morte e/o sopravvivenza a una certa data).
Rappresentano la maggioranza delle polizze in circolazione.
Sono invece colpite dall’imposta di bollo le polizze il cui rendimento è collegato
all’andamento di un fondo di investimento (unit linked) o indice (index linked) che hanno
natura prevalentemente finanziaria.
Se hai una polizza (o se intendi sottoscriverla) verifica sulla documentazione o con il tuo
intermediario in quale tipologia rientra.
Periodicità
L’applicazione del bollo parte dal 1° gennaio 2012.
“Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le
comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione
o di apertura dei rapporti in corso d’anno l’imposta è rapportata al periodo rendicontato.”
In presenza di rendicontazioni periodiche ovvero di rapporti che iniziano o terminano nel
corso dell’anno, l’imposta proporzionale così determinata deve essere rapportata ai giorni
del periodo rendicontato.
Non è possibile, come nel caso dei conti correnti, utilizzare dei bolli fissi parametrati al
periodo (es. sui conti correnti: 8,55 euro a trimestre). Si deve quindi procedere sempre con
il calcolo esatto dei giorni secondo l’anno civile (365 giorni, 366 per gli anni bisestili).
“Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono
arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di
frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05”.
Qualora il tributo dovuto sulla singola rendicontazione sia di importo inferiore a 1 euro,
l’imposta da applicare deve essere comunque pari a tale importo: “In ogni caso l'imposta è
dovuta nella misura minima di euro 1 ...”.
Esempio: mantieni aperto un dossier titoli o un conto deposito per 10 giorni con saldo di
1.000 euro. Il bollo minimo di 34,20 viene rapportato al periodo, quindi 34,20/365*10 =
0,94 che diventa 1 euro per via del minimo.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
21
Esempio n. 7
Il sig. Rossi intrattiene nel 2012 con il medesimo intermediario due rapporti di deposito
titoli:
1. il primo con valore rilevato al termine del periodo rendicontato pari ad euro 40.000
(deposito 1)
2. il secondo con valore pari ad euro 50.000 (deposito 2).
Ipotizziamo che la rendicontazione sia trimestrale per il deposito 1 e annuale per il deposito
2:
Nota l’applicazione esatta dei giorni per il calcolo del bollo trimestrale. Nota inoltre
l’arrotondamento allo 0,10 più vicino.
Esempio n. 8
Il sig. Rossi ha due rapporti di deposito titoli presso la Banca A:
1. il primo, aperto il 1° luglio 2012, con valore dei titoli l’ultimo giorno del periodo
rendicontato pari ad euro 40.000 (deposito 1)
2. il secondo con valore dei titoli l’ultimo giorno del periodo rendicontato pari ad euro
50.000 (deposito 2).
Si ipotizzi rendicontazione con periodicità annuale per il deposito 1 e con periodicità
trimestrale per il deposito 2:
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
22
Nota che nel caso 1, anche con rendicontazione annuale, il bollo viene parametrato ai giorni
di apertura (dal 1° luglio).
Minimi e massimi
“L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012,
nella misura massima di euro 1.200”.
Minimi e massimi sono applicati in considerazione dell’ammontare complessivo dei
prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il medesimo intermediario.
Tali soglie minime e massime di imposta devono essere ragguagliate al periodo di durata del
rapporto.
Pertanto, se ad esempio il rapporto con l’intermediario ha durata pari a sei mesi, la misura
dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno non potrà comunque essere inferiore a
circa euro 17,10 (ho inserito circa perché andrebbe parametrato esattamente ai giorni. Es.
182 giorni, bollo minimo 34,20/365*182).
Se si hanno più rapporti con il medesimo intermediario il ragguaglio delle soglie minime e
massime deve essere effettuato in base ai complessivi giorni di durata dei rapporti nell’anno,
considerando una volta sola quelli intercorrenti in periodi contemporanei.
L’intermediario dovrà verificare al 31 dicembre di ogni anno o alla data di cessazione del
rapporto, se l’imposta applicata nell’anno sui prodotti finanziari detenuti dal cliente sia stata
almeno pari ad euro 34,20, rapportato al periodo di apertura.
Qualora l’imposta proporzionale complessivamente applicata risulti inferiore all’importo di
euro 34,20, l’intermediario è tenuto ad applicare la differenza di imposta.
Analoghe considerazione valgono per l’applicazione della soglia massima di imposta.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
23
Esempio n. 9
Il sig. Rossi nel 2013 ha un rapporto di deposito titoli ed un contratto di gestione
patrimoniale con la banca A.
I prodotti finanziari detenuti nel rapporto di deposito sono pari ad euro 10.000, con
rendicontazioni trimestrali, ed il valore della gestione patrimoniale è pari ad euro 10.000,
con rendicontazione annuale:
Il totale pagato con le rendicontazioni periodiche è pari a euro 30, per cui l’intermediario
dovrà provvedere al 31 dicembre al prelievo del residuo (4,20) per raggiungere il minimo di
imposta. Dall’esempio si evince che il minimo va calcolato a livello annuale, quindi a fine
anno (o eventualmente alla chiusura anticipata di tutti i rapporti). Si nota infatti come non
sia stato pagato un minimo trimestrale.
Se il cliente avesse interrotto tutti i rapporti dopo 183 giorni, il bollo minimo applicabile
sarebbe stato pari a 17,1 euro circa.
Le verifiche delle soglie minime e massime devono essere effettuate a fine anno, o in caso
di estinzione al momento della cessazione del rapporto. In caso di più rapporti, la verifica
deve essere effettuata alla data di cessazione dell’ultimo rapporto
Esempio n. 10
Il sig. Rossi nel 2013 detiene un contratto di deposito titoli ed un contratto di gestione
patrimoniale presso la Banca A.
Il rapporto di deposito titoli è stato aperto il 1° aprile 2013 con un valore dei prodotti
finanziari al termine del periodo rendicontato, pari ad euro 10.000 e rendicontazione
trimestrale. Il contratto di gestione patrimoniale è stato aperto dal 1° luglio di valore pari ad
euro 10.000, e rendicontazione annuale:
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
24
Sul deposito titoli si applicano le aliquote proporzionali sulla base dei giorni ad ogni fine
trimestre. Anche per la gestione patrimoniale si applica il bollo a fine anno sulla base dei
giorni di apertura (184).
Avendo il cliente aperto il primo rapporto con la banca dal primo aprile (275 giorni) il bollo
minimo va rapportato al periodo, quindi 34,2/365*275 = 25,77 euro. Siccome applicando la
semplice aliquota dello 0,15%, al cliente è stato finora addebitato 18,9 euro, la banca dovrà
procedere al prelievo del conguaglio di 6,87 euro.
Saldo zero
“Se, in costanza di rapporto, sia all’inizio che al termine del periodo rendicontato non sono
presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo
stesso, l’imposta non è dovuta.”
Come abbiamo visto il bollo si calcola sul saldo a fine periodo. Per sfuggire all’imposta
però non serve a nulla azzerare il saldo poco prima, si pagherà comunque il minimo di legge
di euro 34,20 rapportato ai giorni di durata del periodo rendicontato.
Il bollo non si paga solo sui rapporti tenuti sempre a zero per tutto l’arco del periodo di
rendicontazione. Per esempio non pagherai il bollo nel 2012 su un conto di deposito a saldo
zero al 31 dicembre 2011 e che non hai mai alimentato nel corso del 2012.
Cointestazioni
Vale anche per tutti i prodotti finanziari quanto già scritto in merito ai conti correnti e alle
cointestazioni. Nell’effettuare le somme per il calcolo del bollo vanno considerati tutti i
rapporti sul medesimo intestatario. Ma “Mario Rossi” e “Mario Rossi con Maria Bianchi”
sono due intestatari diversi. La cointestazione va quindi trattata a parte.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
25
Gestioni patrimoniali
Per le gestioni patrimoniali ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo si considera
l’intero valore della gestione patrimoniale, comprese le eventuali risorse monetarie (saldo
liquido).
Abbiamo visto le regole base per l’applicazione del bollo sui prodotti finanziari. Queste
regole valgono per tutti i prodotti finanziari elencati all’inizio, ma alcuni prodotti
prevedono alcune eccezioni o particolarità:
 buoni fruttiferi postali
 polizze vita
Dedicherò quindi due paragrafi ad hoc per questi prodotti.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
26
Buoni fruttiferi postali
La nuova Legge ha introdotto il bollo anche per i buoni postali, prodotti precedentemente
esentati. Per i buoni ci sono però una serie di particolarità che richiedono un capitolo
apposito.
La nota 3-ter dell’articolo 13 chiarisce anzitutto che sono esentati dall’imposta i buoni
postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore ad euro 5.000.
Sempre il Decreto Legge precisa che:
“Ai fini dell’esenzione da imposta per valori e buoni postali fruttiferi non superiori ad euro
5.000 sono unitariamente considerati tutti i buoni di cui il cliente risulti intestatario presso
Poste italiane S. p. a., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1°
gennaio 2009”.
Buoni postali cartacei pre 2009
Quindi il valore dei buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio
2009 non deve essere considerato nel calcolo della soglia minima di esenzione.
Solo per tali buoni, anche se il valore complessivo è inferiore a 5.000 euro, l’imposta di
bollo è comunque dovuta al momento del rimborso e deve essere calcolata, per ciascun
anno, applicando al valore nominale del singolo buono l’aliquota proporzionale dell’1 per
mille per il 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013. L‘imposta da applicare al
momento del rimborso non può comunque essere inferiore all’importo di euro 1,81 (non
trova pertanto applicazione la misura minima di euro 34,20).
Riassumendo, i buoni cartacei emessi prima del 2009 sono tassati:




singolarmente per ogni titolo
applicando l’aliquota dello 0,1% (0,15% dal 2013) con minimo di 1,81€
sul valore nominale del buono
senza l’esenzione dei 5.000 euro
Il valore minimo di 1,81€ non è annuale ma complessivo. Siccome il bollo si paga al
momento dell’effettivo rimborso quindi, solo qualora la somma dovuta dei bolli annuali sia
inferiore a 1,81€, si pagherà questa cifra.
Esempio: Ho un buono cartaceo di 100 euro emesso nel 2008 e chiedo il rimborso il 1°
gennaio 2016.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
27
Per questo buono il bollo sarà pari a: 0,1 per il 2012 e 0,15 annuale per il 2013-2015. In
totale quindi 0,55€ che essendo minore del minimo farà scattare, al momento del rimborso,
il pagamento di 1,81€. Una cifra comunque ben sopportabile rispetto all’ipotesi iniziale di
pagare il minimo di 1,81€ per ogni anno.
Aggiornamento: dal 2014 (in realtà da giugno/luglio 2013) il bollo minimo è stato alzato a
2 euro
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
28
Buoni postali cartacei post 2009 e tutti i buoni dematerializzati
Per tutti gli altri buoni, sia quelli immateriali sia quelli cartacei emessi dopo il 1° gennaio
2009, rimane la regola standard dell’imposta proporzionale:
• 0,1% per il 2012
• 0,15% dal 2013
Per questi titoli il bollo va calcolato:



sommando il valore al 31 dicembre dei singoli buoni con medesima intestazione
applicando sul totale l’aliquota dello 0,1% (0,15% dal 2013) con un minimo di 34,2
euro
con esenzione nel caso in cui il controvalore totale dei buoni sia inferiore a 5.000 €
Qui nasce il maggior paradosso di questa legge.
... sono esentati dall’imposta i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso
complessivamente non superiore ad euro 5.000.
Si precisa che, ai fini della verifica del limite di esenzione, deve assumersi il valore
effettivo di rimborso, al netto quindi degli oneri fiscali, riconosciuto al cliente alla scadenza
del titolo.
Quindi per verificare la soglia di esenzione si utilizza il valore di rimborso al netto della
ritenuta fiscale: valore nominale del buono più gli interessi netti maturati.
Non è invece chiaro quale valore debba essere considerato per il calcolo del bollo. Per
coerenza dovrebbe essere preso lo stesso utilizzato per valutare la soglia di esenzione, ossia
il valore di rimborso al netto della ritenuta fiscale. Ma nemmeno il testo della Circolare
dell’AdE lo chiarisce, anzi i loro esempi utilizzano il valore nominale.
Personalmente propendo verso la soluzione del valore nominale. Gli esempi dell’AdE e le
Faq della CDP infatti supportano tale ipotesi. E’ però palese il paradosso per cui le Poste
ogni 31 dicembre dovranno:
1. sommare per ogni intestatario tutti i buoni (esclusi i cartacei pre 2009) al fine di
verificare il superamento della soglia di esenzione. Per questo calcolo si considererà
il valore di rimborso al netto della ritenuta fiscale. In pratica: valore nominale +
interessi netti calcolati a fine anno.
2. qualora si superi la soglia, calcolare il bollo applicando le aliquote dello 0,1% nel
2012 o 0,15% dal 2013 sulla somma dei buoni considerando il valore nominale.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
29
Questo rappresenta il maggior dubbio che ancora ho sull’argomento bollo.
Ricordo che un buono intestato al sig. Rossi Mario e un altro intestato al sig. Rossi Mario e
alla moglie, non hanno medesima intestazione. Quindi la cointestazione, per i calcoli, va
considerata a parte come intestatario diverso.
Altre particolarità del bollo sui buoni postali
Indicata la distinzione fra i buoni cartacei emessi prima del 2009, e tutti gli altri buoni,
vediamo le altre differenze relative a tutti questi prodotti.
Anzitutto un importante elemento da considerare è che le Poste calcoleranno ogni 31
dicembre il bollo dovuto su ogni titolo, ma questo sarà pagato effettivamente solo al
momento del rimborso del singolo buono. In pratica al momento di accreditare il buono
scaduto sul conto o sul libretto postale, verranno trattenuti i bolli relativi agli anni
precedenti.
IMPORTANTE: C’è un’importante novità chiarita dalla circolare dell’Agenzia delle
Entrate.
Ai fini della determinazione dell’imposta da parte delle Poste si tiene conto esclusivamente
del valore dei buoni postali fruttiferi al 31 dicembre di ogni anno.
Dunque l’imposta relativa ai buoni postali fruttiferi deve essere determinata con riferimento
all’ammontare dei buoni in essere al 31 dicembre di ogni anno, inoltre l’imposta deve essere
calcolata senza effettuare il ragguaglio al periodo di durata del titolo nel corso
dell’anno.
Tale regola interessa sia il calcolo dell’imposta proporzionale che le soglie minime e
massime di imposta previste dalla norma.
Pertanto, anche nel caso in cui si sottoscriva il buono postale in corso d’anno, l’imposta
deve essere calcolata al 31 dicembre nella misura annua prevista senza effettuare alcun
ragguaglio al periodo di detenzione (si paga quindi per intero).
Al momento del rimborso del titolo inoltre non deve essere applicata l’imposta relativa alla
frazione dell’anno in cui il prodotto viene rimborsato ma esclusivamente la misura del
tributo memorizzata negli anni precedenti a quello del rimborso.
Ne deriva che per i buoni che scadono, ad esempio, nel corso del 2012, non deve essere
applicata alcuna imposta, mentre per i buoni posseduti al 31 dicembre 2012 e acquistati nel
corso dello stesso anno l’imposta è dovuta in misura piena.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
30
Gli esempi che seguono chiariranno meglio tutto quanto precedentemente illustrato.
Esempio n. 11
Il sig. Rossi possiede buoni postali cartacei emessi il 1° gennaio 2008 di durata settennale e
valore nominale pari ad euro 2.000.
Essendo buoni cartacei emessi prima del 2009, non vige l’esenzione per soglie inferiori a
5.000 euro. Pertanto il sig. Rossi pagherà il bollo. Si noti però come non si applichi il
minimo di 34,2 euro (per i buoni cartacei pre 2009 il minimo annuo è pari a 1,81 euro).
Si noti poi come il bollo viene calcolato ogni fine anno ma effettivamente pagato solo alla
data del rimborso.
Si vede anche come anche se il buono è in circolazione dal 2008, solo dal 2012 viene
applicata l’imposta.
Esempio n. 12
Il sig. Rossi possiede buoni postali cartacei emessi il 1° gennaio 2008 di durata
quinquennale e valore nominale pari ad euro 500.
L’esempio mostra l’applicazione del bollo minimo sui buoni postali cartacei emessi prima
del 2009.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
31
Esempio 13
Il sig. Rossi ha tre buoni postali:
1. sottoscritto il 1° aprile 2012 , valore nominale 6.000
2. sottoscritto il 1° maggio 2012 , valore nominale 10.000
3. sottoscritto il 1° giugno 2012, valore nominale 15.000
La somma dei buoni supera la soglia di esenzione, per cui ogni fine anno le Poste calcolano
l’imposta dovuta su ogni buono. Si noti come nel 2012, applicando l’aliquota base dello
0,1%, si rimanga al di sotto del minimo di legge. Per questa ragione su ogni buono viene
riparametrato il bollo dovuto in modo da pagare complessivamente il minimo di 34,2 euro.
Si nota anche come il bollo non è rapportato al periodo di detenzione (dal 1° aprile) ma si
paga per l’intero anno.
Inoltre, come vedi, il bollo viene applicato sul singolo buono (anche se per i calcoli per la
soglia di esenzione ed il minimo si considera la posizione complessiva dell’intestatario).
Questo perché il bollo viene fatto pagare solo al momento del rimborso di ogni singolo
buono. Vedremo meglio il caso nell’esempio successivo.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
32
Esempio 14
Il sig. Rossi possiede tre buoni postali, tutti di durata triennale:
1. sottoscritto il 1° aprile 2012 , valore nominale 4.000
2. sottoscritto il 1° maggio 2013 , valore nominale 10.000
3. sottoscritto il 1° giugno 2014, valore nominale 15.000
Al 31 dicembre 2012 il sig. Rossi ha solo il buono da 4.000 euro, per cui è esentato dal
pagamento del bollo. A fine 2013 invece supera la soglia ma calcolando l’imposta con
l’aliquota dello 0,15% non si raggiunge il minimo, il bollo quindi va maggiorato su ogni
buono in modo da raggiungere i 34,2 euro.
Il 31 dicembre 2014 il sig. Rossi ha tre buoni, supera la soglia e anche il minimo di 34,2.
Il 31 dicembre 2015 il sig. Rossi detiene solo due buoni e le Poste applicheranno quindi il
bollo solo su questi. Infatti il 1° aprile 2015 è scaduto il primo buono da 4.000 euro. In
questa occasione le Poste avranno trattenuto i 15,77 euro per il bollo di competenza degli
anni 2013 e 2014. Su questo buono non si pagherà invece nulla per i tre mesi di competenza
del 2015 in quanto, come visto, il bollo si applica solo sui controvalori a fine anno.
Lo stesso ragionamento vale per il 2016. Il primo maggio scade il secondo buono su cui
verrà fatto pagare il bollo di competenza dei tre anni precedenti (totale 54,43), ma nulla è
dovuto per il 2016 su questo buono.
Ovviamente se il primo maggio (o anche successivamente in corso d’anno) il sig. Rossi
avesse sottoscritto un nuovo buono da 10.000 euro (utilizzando il controvalore rimborsato),
a fine anno avrebbe pagato il bollo intero su questo buono.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
33
Polizze vita
“Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui,
rispettivamente, ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7
dicembre 2005, n. 209, a buoni postali fruttiferi nonché a prodotti finanziari diversi da
quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione,
ovvero altro stabile rapporto, l'imposta di bollo per ciascun anno e' dovuta all'atto del
rimborso o riscatto”.
Si evince quindi che sono soggette al bollo le polizze unit e index linked e le polizze di
capitalizzazione (ramo vita III e V), mentre sono esentate le polizze vita pure del ramo
I.
Abbiamo già visto come per i buoni postali l’imposta sia effettivamente pagata solo al
momento del rimborso, anche se ogni anno le Poste calcolano il bollo dovuto sul singolo
buono.
Lo stesso meccanismo si applica alle polizze vita per le quali il bollo si paga
effettivamente solo al momento del rimborso a scadenza o dell’eventuale riscatto.
L’intermediario comunque è tenuto al 31 dicembre di ogni anno a procedere alla
determinazione dell’imposta relativa a ciascun prodotto finanziario, in considerazione della
situazione complessiva del cliente, sull’effettivo valore di rimborso o di riscatto. L’imposta
va calcolata, a differenza che per i buoni postali, anche sulle frazioni di anno.
Esempio 15
Il sig. Rossi ha stipulato il 1° luglio 2012 una polizza che riscatterà dopo tre anni.
Il valore di riscatto è pari ad euro 30.000 al 31 dicembre 2012, ad euro 40.000 al 31
dicembre 2013, ad euro 50.000 al 31 dicembre 2014 mentre il valore di rimborso effettivo al
1° luglio 2015 è pari ad euro 50.000.
Ogni 31 dicembre la Compagnia Assicurativa calcolerà l’aliquota di imposta. Si noti come
sia nel 2012 che nel 2015 il bollo è rapportato al periodo (in giorni) di detenzione della
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
34
polizza. Nel 2012 occorre determinare il minimo rapportato al periodo di detenzione (34,20
euro su 184 giorni).
Si nota come il bollo sia poi pagato effettivamente solo al momento del rimborso, anche per
gli anni di competenza precedenti.
Casi con più polizze vita
La Compagnia deve imputare l’imposta determinata al termine dell’anno pro quota a
ciascun prodotto.
Tale imputazione deve essere effettuata sia nel caso in cui l’imposta sia calcolata in misura
proporzionale sia nel caso in cui trovino applicazione le soglie minime e massime di
imposta.
Tale ripartizione dell’imposta calcolata al termine di ciascun anno appare necessaria al fine
di stabilire la misura dell’imposta da applicare per ciascun prodotto al momento del
rimborso o del riscatto; le polizze possono infatti avere scadenze differenti e, pertanto,
anche la relativa imposta deve essere ‘memorizzata’ distintamente per ciascuno prodotto.
Esempio 16
Il sig. Rossi ha due polizze vita stipulate rispettivamente il 1° luglio 2012 ed il 1° ottobre
2012 il cui riscatto avviene dopo tre anni.
Valore di riscatto/rimborso costante pari rispettivamente a 10.000 e 30.000 euro.
Si nota come sia nel 2012 che nel 2015 l’imposta è parametrizzata sulla singola polizza in
base ai giorni di detenzione.
Tenuto conto che l’imposta proporzionale per il 2012 pari ad euro 12,50 è inferiore
all’imposta minima ragguagliata al periodo di durata del rapporto con il cliente
(34,20/366*184 giorni =17,19), l’importo dell’imposta da ‘memorizzare’ per le due polizze
per il 2012 è pari ad euro 17,19:
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
35
Al momento del rimborso quindi sulla prima polizza verrà pagato il bollo di 44,27 euro,
sulla seconda 134,01.
Attenzione: come vedremo nel capitolo seguente, per le polizze vita in genere è la
Compagnia Assicurativa ad effettuare il calcolo e il prelievo del bollo. Questo significa che,
anche se le polizze sono acquistate tramite banca (o le Poste), il loro valore non si cumula
con gli altri investimenti bancari al fine del calcolo del bollo minimo. Inoltre se si
posseggono due polizze vita con due diverse Compagnie, si pagheranno due bolli distinti.
Esempio n° 17
Il signor Rossi ha presso la sua banca un dossier titoli su cui sono depositati 10.000 euro di
Btp. Inoltre tramite la banca ha acquistato una polizza vita della Compagnia A per 10.000 e
una polizza vita della Compagnia B per 15.000.
Nel nostro esempio il signor Rossi pagherà 3 bolli minimi di 34,2 euro, in quanto le somme
investite non si cumulano essendo su tre intermediari diversi.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
36
Chi paga l’imposta?
In quanto cliente non spetta a te calcolare ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo
sui prodotti finanziari e sui conti correnti. E’ però importante conoscere il funzionamento di
questa imposta:
1. per verificarne la corretta applicazione da parte dell’intermediario
2. per mettere in pratica eventuali comportamenti che possono ridurne l’impatto
Ma se non è il cliente a dover effettuare calcoli e pagamenti, a chi spetta questa attività?
Il Decreto Legge chiarisce che spetta all’ente gestore: “il soggetto che a qualsiasi titolo
esercita sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa”.
In linea di massima quindi sarà l’intermediario (banca, Sim o Poste) presso cui detieni i
prodotti finanziari (dossier titoli, buoni postali, conto deposito etc), ad effettuare il
pagamento del bollo.
Al fine di evitare duplicazioni di imposta inoltre:
“In presenza di più enti gestori, le comunicazioni relative a prodotti finanziari rilevanti, ai
fini dell’applicazione dell’imposta, sono quelle inviate ... dall’ente gestore che intrattiene
direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito”.
Per i prodotti in cui intervengono più intermediari (es. Acquisto di fondi di una SGR
tramite una banca) quindi l’applicazione del bollo spetta al soggetto che ha il rapporto
diretto con il cliente, vale a dire la banca, la Sim o le Poste (che applicheranno il bollo
considerando la posizione complessiva in capo ad ogni intestatario).
Questo vale soprattutto nel caso di quote o azioni di OICR (Sicav e Fondi Comuni di
Investimento) collocate dalla tua banca o dalle Poste. Solo nel caso tu abbia acquistato
queste quote direttamente con l’emittente (SGR o Sicav) e queste quote non siano custodite
presso una banca, una Sim o le Poste, l’imposta di bollo andrà calcolata e pagata
direttamente dall’emittente.
Tale precisazione è importante per due motivi:
1. evita il moltiplicarsi dei bolli (si rischiava di pagare un bollo per ogni SGR di fondi
detenuti)
2. i saldi dei fondi verranno sommati agli eventuali altri prodotti finanziari depositati
presso la banca (con medesima intestazione) evitando quindi più pagamenti di bolli
minimi
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
37
E’ evidente quindi che se hai prodotti finanziari presso una banca e 10.000 euro in fondi
acquistati direttamente dall’emittente, ti conviene far custodire questi ultimi dalla banca,
altrimenti su tali fondi pagherai il minimo di legge (34,2 euro).
Nota poi che :
“Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un
formale contratto di custodia o amministrazione, in caso di mancata provvista da parte del
cliente per il pagamento dell'imposta di bollo ... l'intermediario può effettuare i necessari
disinvestimenti”.
In pratica, in mancanza di provvista da parte tua, l’intermediario è autorizzato a pagare il
bollo anche vendendo le tue quote per ricavarne quanto dovuto allo Stato.
Per le polizze di assicurazione, l’imposta deve essere comunque applicata dall’impresa di
assicurazione, anche nel caso in cui la polizza sia stata intermediata da una banca o dalle
Poste o da altro ente autorizzato.
Per i buoni fruttiferi postali l’imposta deve essere applicata da Poste Italiane spa. Per i
libretti di risparmio saranno le Poste a farlo su incarico della CDP.
Prodotti finanziari detenuti all’estero
Per i prodotti finanziari detenuti all’estero è stata istituita un’apposita imposta, l’Ivafe, che
ha caratteristiche simili al bollo (stesse aliquote). Per tale imposta però l’onere del calcolo e
del pagamento spetta al cliente nella Dichiarazione dei Redditi tramite il modello Unico.
L’Ivafe dovrebbe trovare applicazione per i prodotti di investimento acquistati e detenuti
presso intermediari stranieri, esempio presso banche estere.
Spesso però il risparmiatore italiano detiene prodotti all’estero inconsapevolmente perché
magari li ha acquistati in Italia tramite un operatore italiano. E’ il caso per esempio di Sicav,
alcuni fondi di investimento, polizze di Compagnie Assicurative estere etc.
Sono soggetti al bollo anche questi prodotti finanziari detenuti all’estero che siano oggetto
di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o che siano custodite,
amministrate o gestite da intermediari residenti. In relazione a tali prodotti, non trova
dunque applicazione l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) in quanto
tali attività non si considerano detenute all’estero. Sarà quindi la banca o l’intermediario
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
38
italiano tramite cui hai in custodia questi prodotti ad effettuare il calcolo del bollo,
sommando questi prodotti “esteri” agli altri che eventualmente detieni.
L’imposta di bollo può essere applicata, all’atto del rimborso o del riscatto, anche per le
comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia
in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, ove
dette imprese richiedano l'autorizzazione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo
virtuale. In tal caso quindi l'impresa estera assolve direttamente l'imposta di bollo in Italia.
Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere non esercitino l’opzione al pagamento
dell’imposta di bollo in modo virtuale, se le polizze sono oggetto di un contratto di
amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o
gestite da intermediari residenti, l’imposta deve essere corrisposta dalla società fiduciaria o
dall’intermediario residente.
Qualora il rapporto con la fiduciaria o con l’intermediario residente venga interrotto tali
soggetti devono applicare sulla polizza l’imposta di bollo calcolata per ciascun anno ed
accantonata fino a tale data. Va da sé che, una volta interrotto il rapporto di intermediazione,
la polizza si considera detenuta all’estero e deve essere corrisposta l’imposta sulle attività
finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Nel caso in cui, sulla base di quanto sopra chiarito, i presupposti per l’applicazione
dell’imposta di bollo risultino realizzati sia in capo alla società di assicurazione estera sia in
capo alla società fiduciaria o ad altro intermediario residente, l’imposta di bollo deve essere
applicata dalla società di assicurazione estera.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
39
COME RIDURRE L’IMPOSTA DA PAGARE
Abbiamo appena visto che il bollo sui conti correnti e sugli altri prodotti finanziari sarà
calcolato e applicato dagli intermediari finanziari. E’ però importante conoscerne le logiche,
sia per verificare i conteggi del tuo intermediario, sia per mettere in pratica alcuni
accorgimenti utili per pagare meno.
Soglie minime
Il primo mezzo per pagare meno è sfruttare le soglie minime di 5.000 euro presenti sia sui
conti correnti e libretti di risparmio, sia sui buoni fruttiferi postali.
Già di norma sul conto corrente o sui libretti di risparmio si dovrebbe mantenere una
giacenza media inferiore a 5.000 euro (somma che risponde tranquillamente alle esigenze di
spesa familiari). Può darsi che in futuro le banche, soprattutto quelle online, metteranno a
disposizione il valore della giacenza media. Comunque spetta soprattutto a te la verifica,
non occorre un calcolo preciso tramite Excel come visto in precedenza, puoi
approssimativamente sapere se sei sotto o sopra la soglia di esenzione.
I soldi in eccesso sul conto, se non li vuoi investire da altre parti, li puoi depositare su un
conto corrente o conto deposito su cui non si paga il bollo. Per esempio:
 Conto Corrente Arancio di Ing Direct: conto a zero spese e senza bollo
 You Banking del Banco Popolare (quarto gruppo bancario italiano) che offre sia il
conto corrente che il conto deposito (con un buon tasso di interesse) a zero spese e
senza bollo fino a giugno 2015
Ovviamente si può risolvere il tutto più semplicemente mantenendo un solo conto corrente
che non faccia pagare il bollo. Nel caso di You Banking ti ricordo che una volta fatta
richiesta online, puoi fare tutto in filiale (il Gruppo Banco Popolare comprende Banca
Popolare di Verona, di Novara, di Lodi, Crema, Cremona, del Trentino; le Casse di
Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, di Imola, il Banco di Chiavari e il Credito
Bergamasco). Questa è la migliore soluzione per chi non vuole affidarsi a un conto corrente
online puro e vuole mantenere la possibilità di operare in filiale.
Per sfruttare le soglie minime si possono anche utilizzare le diverse intestazioni del
rapporto.
Per esempio se finora avevi intestato i buoni postali solo a te stesso, puoi sottoscriverne di
nuovi intestandoli al coniuge, ai genitori etc. Utile poi sfruttare le cointestazioni: tre buoni
da 4.000 euro intestati rispettivamente a marito, moglie, marito+moglie non si cumulano in
quanto sono tre intestatari diversi.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
40
Lo stesso vale per conti correnti e libretti. Ovviamente questo metodo conviene se non ci
sono costi di gestione. Inutile aprire un conto nuovo che costa 30 euro all’anno. Come
sarebbe inutile aprire un conto o un libretto con uguale intestazione presso la stessa banca:
ai fini della soglia di esenzione infatti si sommano le giacenze medie di tutti questi rapporti.
Oggi ci sono molti conti gratuiti, es. Fineco, Che Banca, WeBank, IWBank; oltre ai già
citati Conto Corrente Arancio e You Banking.
L’anomalia del bollo minimo
E’ evidente come la nuova imposta presenti una forte anomalia: il bollo minimo di 34,2
euro. Sarebbe stato più equo e semplice non mettere alcun minimo: pago lo 0,1 o lo 0,15% e
basta. Invece l’introduzione del minimo può comportare un sensibile rincaro nel pagamento
del bollo complessivo, complicando la vita soprattutto ai piccoli risparmiatori.
E' infatti evidente che ogni volta che si paga il minimo si sta pagando una percentuale
maggiore rispetto allo standard. Per esempio se detengo un solo titolo da 10.000 euro
pagherò il bollo di 34,2 euro, quindi lo 0,34%, quota ben superiore allo 0,1- 0,15%.
In pratica per importi inferiori a 34.200 euro nel 2012 o 22.800 negli anni successivi,
scatterà il bollo minimo.
Se hai investimenti su più banche pagherai il bollo in ognuna di queste. Essendo un'imposta
proporzionale non ti cambia nulla, salvo che quanto depositato presso una banca sia
inferiore a 22.800 euro. In tal caso, essendoci il minimo di 34,2 euro, unendo i patrimoni
pagheresti qualcosa in meno.
In caso di saldi ridotti quindi occorre prendere in considerazione la chiusura del rapporto. In
particolare vanno chiusi i rapporti con saldi esigui su cui il bollo minimo può incidere
parecchio.
Ai giovani spesso vengono proposti i PAC (piani di accumulo che richiedono un piccolo
investimento mensile o comunque periodico). Il problema dei PAC è che possono
presentare alti costi per ogni operazione. Il problema si acuisce ulteriormente con il bollo
visto che anche 100 euro al mese bastano per far scattare il bollo minimo.
Per le polizze vita il bollo non si cumula con gli altri investimenti in Banca o alle Poste,
sarà la Compagnia Assicurativa a farlo. Se sottoscrivi una polizza di 5.000 €, pagherai ogni
anno il bollo minimo di 34,2€.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
41
Ricorda poi che, per esempio sui conti deposito, se azzeri il saldo in corso d’anno ma non
chiudi subito il rapporto, pagherai il bollo per l’intero periodo. Se invece chiudi subito
pagherai il bollo rapportato ai giorni di apertura. Questo vale soprattutto per i molti
possessori di conti deposito con pochi spiccioli non chiusi nel 2012.
Esempio: il signor Rossi ha un conto deposito che aveva un saldo di 10 euro, a settembre
2012 ha bonificato il saldo sul conto di appoggio ma non ha chiuso il conto deposito.
Purtroppo molti hanno commesso questo errore di non chiudere subito il deposito. Ora a
inizio 2013 il signor Rossi dovrà pagare il bollo minimo di 34,2 euro (o meno se rapportato
ad un periodo inferiore). Inoltre riceverà un piccolo interesse maturato sul saldo di 10 euro
del 2012. Questo saldo farà sì che anche nel 2013 il suo deposito non era a saldo zero, per
cui dovrà pagare anche il bollo 2013. Al signor Rossi conviene chiudere il prima possibile il
rapporto. Se chiude per esempio il 31 gennaio 2013 pagherà il bollo solo per 31 giorni
(34,2/365*31). Se invece mantenesse aperto il deposito, a fine anno pagherà in toto il
minimo di 34,2 euro.
Ricorda anche che minimi e massimi sono applicati in considerazione dell’ammontare
complessivo dei prodotti finanziari detenuti presso il medesimo intermediario.
Quindi se per esempio detieni presso una banca:
 10.000 euro sul dossier titoli
 10.000 euro su un fondo di investimento collocato dalla banca
 10.000 euro sul conto deposito
la banca deve sommare tutte le posizioni (30.000 euro) e calcolare il bollo.
Abbiamo visto in precedenza come le cointestazioni possano essere sfruttate per evitare di
superare le soglie minime. Il bollo minimo sui prodotti finanziari invece sfavorisce le
cointestazioni. Per esempio se hai 10.000 direttamente intestato a te, e altri 10.000 intestati a
te e coniuge, pagherai due bolli minimi. Se unisci tutto il patrimonio sotto un’unica
intestazione, pagherai solo un bollo minimo.
Gli sconti delle banche
Ho già indicato come sia You Banking (fino a giugno 2015) sia Ing Direct offrano il conto
corrente senza costi e senza bollo (anche se si superano le soglie di esenzione).
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
42
Sempre You Banking non farà pagare il bollo sul dossier titoli fino a giugno 2015.
Soprattutto sul dossier titoli il risparmio può essere alto. Dal 2013, su un saldo contabile di
100.000 si pagheranno 150 euro di tasse. Valuta quindi l’opportunità.
Vendere prima?
Abbiamo visto che il bollo sul dossier (e sui buoni) si paga sul saldo a fine periodo di
rendicontazione (trimestrale, semestrale o annuale). Potrebbe quindi apparire banale vendere
prima per evitare l’imposta.
La convenienza però dipende dai costi. In genere infatti le commissioni di negoziazione
saranno maggiori del risparmio sul bollo.
Certo, se si è intenzionati a vendere a breve, può convenire non aspettare per esempio i
primi di gennaio ma vendere prima. Lo stesso dicasi in caso di acquisto: valutare bene se
acquistare per esempio gli ultimi giorni di dicembre.
Ricorda in particolare che se compri un buono il 30 dicembre, il 31 ti sarà imputato il bollo
per l’intero anno. Lo stesso dicasi se, su un dossier titoli già esistente e con altri titoli
depositati, acquisti gli ultimi giorni dell’anno un nuovo titolo.
Sui buoni postali può convenire riscattare a dicembre e sottoscrivere a gennaio.
Esempio: il sig. Rossi ha un buono da 10.000 euro. A dicembre 2013 ne chiede il rimborso,
a gennaio 2014 sottoscrive 10.000 euro di una nuova emissione di buoni fruttiferi.
Dall’operazione il sig. Rossi risparmia l’intero bollo del 2012, vale a dire 34,2 euro. In
compenso perde però un mese di interessi. Su 10.000 euro con un rendimento del 4,10%
netto annuo gli interessi netti sono pari a 34,2 euro. Quindi si perde solo se il tasso di
interesse è superiore a 4,10 netto (4,69% lordo). Ovviamente nel cambio va anche valutato
il tasso offerto dal buono detenuto rispetto a quello che si va ad acquisire.
Inoltre quando investi in un buono postale presta particolare attenzione alla durata minima
per percepire interessi. Molti buoni non danno interessi se ceduti prima di 18 mesi. Alcuni,
come il Bfp 3x4, richiedono addirittura 3 anni. In questi casi non percependo gli interessi e
pagando il bollo, riceverai addirittura meno di quanto investito.
Se per esempio investi 20.000 euro su un buono che non paga interessi se riscosso prima di
18 mesi, e dopo un anno chiedi il rimborso, riceverai 20.000 euro meno il bollo.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
43
In generale il bollo non dovrebbe influire sulle tue scelte di investimento, semplicemente
quando fai i confronti devi considerare oltre alla ritenuta fiscale sugli interessi anche
l’impatto del bollo. L’effetto è ovviamente più pesante qualora si debba pagare un bollo
minimo. Per ogni nuovo investimento valuta quindi le alternative alla luce non solo del
rendimento netto ma anche del costo del bollo (e degli eventuali altri costi).
Riepilogando, al fine di ridurre il bollo sui prodotti finanziari:
 sfrutta le soglie di esenzione utilizzando anche diverse intestazioni per i rapporti
familiari
 limita gli investimenti di modico importo cercando di evitare di pagare il bollo
minimo, unendo eventualmente i patrimoni presso diversi intermediari o con
intestazioni diverse
 sfrutta le offerte di alcune banche
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
44
AGGIORNAMENTI 2013
Nel corso del 2013, a seguito di alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, ho pubblicato
due aggiornamenti. Riporto in breve una breve descrizione rinviando all’articolo sul blog.
Bollo sui conti vincolati come IwBank o ContoMax : alcune banche, per aggirare il bollo,
avevano creato una sorta di conto corrente vincolato che di fatto operava come un conto
deposito vincolato. In questo modo si evitava il bollo proporzionale e si pagava solo il
minimo di legge sui conti correnti. Per esempio depositando 100.000 euro si pagava solo il
bollo sul conto corrente di 34,2 euro invece dello 0,15% previsto per i depositi, quindi 150
euro. Il chiarimento dell’AdE ha stabilito che un conto corrente che offre un tasso superiore
al conto base, è da considerarsi sottoposto al bollo delle attività finanziarie, quindi al bollo
proporzionale.
Vedi
http://banca-del-risparmio.blogspot.com/2013/05/bollo-sui-conticorrenti-vincolati-come.html
Bollo sulle polizze vita pre 2001 : le polizze vita e i contratti di capitalizzazione stipulati o
rinnovati entro la fine dell’anno 2000 sono già soggetti ad un’aliquota del 2,5% per
l’imposta sulle assicurazioni. La Circolare dell’AdE ha precisato che tali polizze rimangono
assoggettati solo a questa imposta sulle assicurazioni, pertanto non è dovuto il bollo. Vedi:
http://banca-del-risparmio.blogspot.com/2013/05/bollo-sulle-polizze-vita-pre-2001-e.html
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
45
Ti ringrazio per l’attenzione, e ti invito a leggere il blog Banca del Risparmio - http://bancadel-risparmio.blogspot.it/.
Potrai trovare alcune utili articoli come:
 Confronto migliori conti correnti
 Miglior conto deposito
 Risparmiare sull’assicurazione auto
 Guida al mutuo
 Come difendere i risparmi dall’inflazione
 Convenienza buoni postali
 Come e dove investire nel 2014
Oltre ad ovviamente tanti altri articoli in merito a investimenti, tasse, assicurazioni e
finanziamenti.
Guida al Bollo by Banca del Risparmio - http://banca-del-risparmio.blogspot.it/
46