Informazioni dettagliate sul Tabacco a Fido 2017
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Informazioni dettagliate sul Tabacco a Fido 2017
TABACCO A FIDO L ’articolo unico della Legge 18 febbraio 1963, n. 303, stabilisce che i tabacchi lavorati siano pagati dal rivenditore all’atto dell’acquisto, con le modalità prescritte dall’Amministrazione dei Monopoli (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita. Lo stesso articolo concede al rivenditore la possibilità di chiedere una dilazione al pagamento, previa costituzione di cauzione pari all’importo dei generi prelevati. La misura della cauzione può essere ridotta fino a un ventesimo, ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori. Successivi provvedimenti hanno esteso l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 303/63 ai Depositari autorizzati, titolari di Depositi fiscali di tabacchi lavorati. ECOMAP ha tra le sue finalità quella di assistere i soci rivenditori interessati ad usufruire del pagamento differito dei tabacchi lavorati. Al riguardo, l’Ente ha negoziato con BCC- Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società Cooperativa la concessione di una linea di credito di firma (in pratica, un finanziamento) utilizzabile mediante l’emissione di garanzie in forma solidale e collettiva secondo il paradigma della citata Legge 303/63, al fine di garantire l’acquisto a fido di tabacchi lavorati da parte dei soci rivenditori interessati. Beneficiaria delle garanzie è Logista Italia S.p.A., autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a svolgere l’attività di Depositario autorizzato, titolare di Depositi fiscali di tabacchi lavorati. Possono ottenere il tabacco a pagamento differito: • i titolari (appaltatori o concessionari) ovvero i gerenti provvisori di rivendite ordinarie, con titolo al conferimento diretto; • i coadiutori autorizzati a sostituire, in via permanente, i titolari; • i gerenti di rivendite speciali; • i gestori di rivendite con titolo provvisorio (precarie) su preventiva autorizzazione dell’ECOMAP. La frequenza della levata a fido può essere settimanale o quindicinale. L’importo massimo che viene concesso a pagamento differito è pari al doppio del fatturato totale rilevato nei dodici mesi precedenti il calcolo, diviso il numero totale di levate ordinarie, arrotondato per difetto ai cinquanta euro. L’importo tiene conto della variazione dei cambi di tariffa, in modo da ottenere un importo adeguato al cambiamento dei prezzi. Per le nuove istituzioni viene concesso un fido massimo iniziale pari a 5 mila euro. Successivamente, l’importo del fido viene aggiornato sulla base dei prelevamenti fatti. La levata ordinaria a fido deve essere effettuata soltanto ed esclusivamente nel giorno di prelievo istituzionale concordato con il Deposito Fiscale Locale, Transit Point, Deposito Fiscale Territoriale di aggregazione (di seguito, per praticità, con il termine Deposito Fiscale o Deposito di aggregazione sarà indicato il deposito tabacchi di aggregazione del rivenditore). Solo nei casi di effettiva necessità, determinati da gravi motivi e previa comunicazione del -1- rivenditore al gestore, la levata, in accordo con il gestore del Deposito Fiscale, potrà differire in un giorno diverso rispetto a quello istituzionale. Qualora il giorno della levata ordinaria ricada su un giorno festivo, la stessa potrà essere anticipata al massimo di due giorni o posticipata di uno, sempre previo accordo con il Deposito di aggregazione. In caso di prelievo al di fuori del giorno di levata istituzionale, ad esclusione dei casi sopra menzionati, il rivenditore non potrà utilizzare il fido e potrà eccezionalmente avvalersi di una levata straordinaria o urgente con pagamento immediato alla consegna. Il rivenditore che non intende prelevare i tabacchi nel giorno di prelievo istituzionale assegnato, deve comunque saldare il debito della richiesta precedente, presentando al Deposito Fiscale il bollettino di versamento qualora non abbia attiva la modalità di pagamento SEPA a mezzo SDD (exRID); il successivo prelievo a fido potrà essere effettuato soltanto in occasione della prima levata istituzionale. Eventuali richieste di generi in questo periodo potranno essere solo relative ad ordini straordinari o urgenti con pagamento immediato alla consegna. In caso di necessità, è possibile effettuare richieste straordinarie e urgenti a fido, sempre che l’importo della levata ordinaria non abbia utilizzato l’intero ammontare del valore affidato e a patto che le stesse siano pari o superiori a € 500,00, qualora fossero inferiori a detto importo, dovranno essere saldate con pagamento immediato alla consegna. Eventuali richieste straordinarie a fido possono essere presentate il giorno lavorativo antecedente la data di consegna e tutte le fatture del periodo dovranno essere saldate insieme all’ordine ordinario della levata di riferimento. Qualora l’importo dell’ordine della levata straordinaria o urgente dovesse superare l’ammontare di fido massimo concesso, la parte residua non coperta non sarà finanziata e dovrà quindi essere pagata contestualmente al ritiro della merce, altrimenti non si potrà ritirare la consegna. Laddove nel Deposito di aggregazione sia presente il servizio Cash&Carry la modalità della richiesta urgente è sostituita da quella Cash&Carry e il rivenditore potrà utilizzare il proprio fido (se c’è disponibilità residua) rispettando il tetto minimo di € 500,00. Per le rivendite interessate da fenomeni stagionali che determinano un notevole incremento nella vendita dei tabacchi, c’è la possibilità di usufruire di una maggiorazione di fido limitata nel tempo. Questo “fido stagionale” sarà parametrato alla levata media dei soli mesi di picco dell’anno precedente. Il fido stagionale estivo va dal 1° giugno al 30 settembre mentre quello invernale va dal 1° novembre al 28 febbraio. Ai fini del pieno utilizzo del fido stagionale è opportuno che la relativa richiesta giunga ad ECOMAP almeno un mese prima della sua decorrenza. In caso di chiusura per ferie il fido dovrà essere saldato prima della chiusura dell’esercizio commerciale, salvo che il rivenditore – il giorno previsto per il pagamento – dimostri al Deposito Fiscale, anche a mezzo fax, di aver effettuato il versamento. Al rientro dalle ferie, dovrà comunque consegnare l’originale della ricevuta di pagamento al gestore del Deposito Fiscale. Al rivenditore che ritorna dalle ferie è data la possibilità di usufruire di una levata ordinaria a fido, anche in un giorno diverso da quello istituzionale di prelievo. Tale possibilità può -2- essere goduta una sola volta nel corso dell’anno e dietro esplicita richiesta di un “ordine speciale post ferie”, al massimo un giorno prima della levata. Per poter usufruire di questo beneficio è ovviamente necessario essere in regola con il saldo dell’ultima fattura. Anche nel caso della levata speciale per ritorno dalle ferie, il giorno di scadenza per il pagamento della fattura emessa rimarrà quello della prima levata ordinaria a fido. Pertanto, è importante prelevare i generi tenendo in considerazione il fatto che il periodo intercorrente tra la levata speciale e quella ordinaria è più breve del solito. In occasione di una doppia festività di calendario presente nella stessa settimana, il rivenditore, qualora lo richieda, potrà usufruire del raddoppio del fido goduto, che sarà effettuato secondo le seguenti modalità: a) sarà applicato per le sole rivendite con levata settimanale; b) sarà attivato per la levata precedente quella della settimana con la doppia festività; c) nella settimana con la doppia festività, sarà possibile effettuare solo prelievi straordinari; d) il pagamento avverrà alla scadenza della fattura, trasformata di fatto da settimanale a quindicinale; e) al successivo prelievo ordinario sarà ripristinata la frequenza della levata iniziale, ossia quella settimanale. Nel caso in cui la scadenza del periodo di dilazione coincida con un giorno festivo corrispondente al giorno quindici o all’ultimo giorno del mese, il fido dovrà essere saldato dal rivenditore entro il giorno feriale antecedente la scadenza. È possibile variare la periodicità della levata da quindicinale a settimanale, o viceversa, richiedendolo al proprio Deposito di aggregazione. In caso di cambio frequenza della levata da settimanale a quindicinale è comunque necessario attendere anche l’autorizzazione da parte di ECOMAP. Le disposizioni sul fido impongono il rigoroso rispetto delle scadenze di prelevamento e di pagamento dei generi. Il tardivo o mancato pagamento comportano l’addebito di interessi. Inoltre, al verificarsi nel corso dell’anno della terza sospensione del fido determinata da mancato saldo nei termini della fattura tabacchi, il beneficio del pagamento differito è revocato e potrà essere riattivato esclusivamente con il parere favorevole di ECOMAP, alla quale dovrà essere presentata motivata richiesta scritta. In caso d’insolvenza per mancato pagamento dei generi cui faccia seguito l’escussione della garanzia, viene sospeso il prelevamento dei generi a fido e decade la possibilità di pagare i tabacchi a mezzo SDD qualora sia attiva tale modalità di pagamento. L’inadempimento del rivenditore nel pagamento del fido alla società Logista Italia sarà comunicato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che potrà effettuare anche il blocco della vendita dei tabacchi lavorati per il rivenditore inadempiente. I rivenditori possono chiedere di essere ammessi al pagamento posticipato dei tabacchi durante tutto l’anno, senza limitazione di scadenza, rivolgendosi al proprio Deposito Fiscale. Per ottenere il beneficio, il rivenditore compila l’apposito modello D.F. e assieme a copia della licenza/ gerenza provvisoria rilasciata dall’AAMS, lo invia – anche a mezzo fax – all’ECOMAP. Quest’ultima trasmette una -3- copia del D.F. a Logista, che fornisce all’ECOMAP l’autorizzazione al trattamento dei dati della rivendita. Successivamente, ECOMAP comunica al Deposito Fiscale l’importo massimo di fido concedibile e i versamenti che il rivenditore interessato dovrà effettuare, utilizzando bollettini di c/c postale: • € 250,00 (una-tantum) quale partecipazione al Capitale Sociale ECOMAP tramite la sottoscrizione di n. 5 quote azionarie. Tali quote saranno tutte restituite, su richiesta dell’interessato, qualora lo stesso non intenda più essere socio dell’ECOMAP ed avvalersi delle sue prestazioni. • cauzione complessiva del 5% sull’ammontare massimo del fido concesso (quindicinale o settimanale). Tale importo, anche se versato in forma solidale, rimane a disposizione dell’interessato per tutta la durata del beneficio. Al momento della cessazione del fido, su richiesta del socio e in applicazione delle disposizioni vigenti, al rivenditore viene restituita la quota del deposito cauzionale di sua competenza. La copia dei suddetti versamenti e il modello FC9 appositamente compilato e sottoscritto saranno consegnati dal rivenditore al gestore del Deposito Fiscale, che provvederà ad inoltrarli a ECOMAP. Per usufruire del beneficio del tabacco a fido, i soci rivenditori dovranno risultare in regola con il versamento dei contributi dovuti alla cooperativa. Per le sole rivendite che usufruiscono del tabacco a fido è possibile pagare i generi a mezzo SDD. Il modulo di adesione al servizio di pagamento SDD può essere chiesto al numero verde 800 188 800 di Logista Italia o sul Portale WEB di Logista (www.logistaitalia.it). Il rivenditore può usufruire del servizio appoggiandosi ad un qualsiasi Istituto di Credito (Banche/Poste). Qualora le fatture con modalità di pagamento SDD risultino insolute – ma non escusse – per insufficienza fondi o per disguidi tecnici (due fatture insolute per mancanza fondi e tre per disguidi tecnici) l’SDD sarà disattivato per 365 giorni. In tal caso, qualora il rivenditore volesse riaderire al servizio, passato il termine dei 365 giorni, dovrà ripresentare presso il suo Istituto di Credito (Banche/Poste) la modulistica di adesione al servizio SDD. Per i rivenditori che usufruiscono del servizio di trasporto garantito dei tabacchi organizzato da Logista Italia S.p.A., è attivo il servizio di fatturazione unica. Pertanto, la fattura emessa a fido coprirà sia il costo del tabacco prelevato sia il costo relativo al trasporto della merce. All’inizio di ogni anno solare Logista calcola l’importo del fido che sarà poi concesso a ciascuno dei soci ECOMAP, basandosi sui prelievi effettuati l’anno solare precedente. Dal 2012 gli importi dei fidi sono aggiornati anche trimestralmente (ad aprile, luglio e ottobre) sulla base dell’andamento dei rispettivi dodici mesi che precedono. Qualora ad aprile, luglio od ottobre l’importo del fido risultasse maggiore rispetto a quello in essere, sarà aggiornato automaticamente, senza che ciò comporti ulteriori spese per l’associato; se l’importo del fido ricalcolato per l’aggiornamento risultasse inferiore rispetto a quello in essere, quest’ultimo resterà invariato. Il fido può avere un aggiornamento in diminuzione solo all’inizio di ogni anno solare, cioè a gennaio, quando viene calcolato sui dodici mesi dell’anno solare che precede. -4-