Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche
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Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche
Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche PAIS Rivista mensile di cultura professionale e di formazione in servizio Operazioni inventariali negli Istituti Scolastici. Adempimenti e responsabilità del DSGA IN QUALITÀ DI consegnatario INSERTO N. 2 Allegato al N. 3 - Luglio 2007 - Anno III A cura di Fabio Paladini Luglio 2007 Casa Editrice Spaggiari® S.p.A. - Parma II PAIS PAIS III SOMMARIO 1 - PREMESSA........................................................................................................... Pag. V 2 - I BENI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE............................................................. » V 3 - L’INVENTARIO...................................................................................................... » V 4 - VARIAZIONI INVENTARIALI.................................................................................. » VII 5 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DEL DSGA CONSEGNATARIO........................ » VIII 5.1 - Giurisprudenza............................................................................................. » X 5.2 - Sub-consegnatari.......................................................................................... » XI 6 - IL PASSAGGIO DI CONSEGNE.............................................................................. » XI 7 - RICOGNIZIONE, RINNOVO E RIVALUTAZIONE.................................................... » XII 8 - MODELLI............................................................................................................. » XVII 9 - NORMATIVA........................................................................................................ » XXV IV PAIS PAIS 1.Premessa A decorrere dal 1° settembre 2000 tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno raggiunto i requisiti dimensionali previsti dall’art.2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233, hanno acquisito la personalità giuridica e l’autonomia, di cui all’art. 21, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59. Quindi le suddette istituzioni hanno un proprio patrimonio costituito dai beni di proprietà, con la conseguente applicazione delle norme di cui agli artt. 24,25,26,27 e 28 del Decreto n. 44 del 2001 per quanto concerne le operazioni inventariali. Pertanto, gli Istituti Scolastici dotati di personalità giuridica, che si configurano enti autonomi nella loro veste di persone giuridiche, non risultano consegnatari dei beni mobili dello Stato ma titolari della proprietà con i conseguenti diritti sui beni amministrati. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso alle Istituzioni Scolastiche ed iscritti in distinti inventari si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi. Con il DPR 4 settembre 2002 n. 254 è stato pubblicato il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato. Tuttavia è da precisare che le norme del suddetto regolamento si applicano ai consegnatari ed ai cassieri delle amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, quali sono appunto gli istituti scolastici. 2.I beni delle Istituzioni Scolastiche I beni degli Istituti Scolastici si suddividono in: - beni mobili fruttiferi - beni mobili infruttiferi - beni immobili ufficiali, purchè di interesse non effimero, i mobili delle biblioteche, dei laboratori, delle officine, dei centri meccanografici e la modalità d’uso. Devono anche assumersi con separati numeri di inventario gli oggetti o le pubblicazioni costituenti un unico bene (es. i libri costituenti una collana). Per contro gli altri beni mobili infruttiferi non devono essere inventariati bensì devono essere iscritti nel registro generale di magazzino (vedi amplius paragrafo successivo). I beni immobili sono rappresentati dagli edifici di proprietà della scuola, alla quale spetta la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, e vengono assunti in carico in apposito registro, che ne rilevi tutte le caratteristiche catastali. Le Istituzioni Scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni. Inoltre è da precisare che le Istituzioni Scolastiche nel proprio patrimonio annoverano anche beni concessi in uso dagli Enti locali (comuni e province) per i quali si osservano le disposizioni impartite dagli Enti medesimi. (cfr. art. 23 comma 2 D.I. n. 44 del 2001). 3.L’inventario L’inventario è l’insieme delle operazioni con cui si determina il patrimonio di un ente in un dato momento. L’inventario si compone delle seguenti operazioni: - l’individuazione delle cose che hanno le caratteristiche di bene; - la descrizione delle cose; - la classificazione delle stesse; - la valutazione; - la rappresentazione. I beni mobili fruttiferi, normalmente rappresentati da titoli di Stato, devono essere affidati in custodia all’istituto bancario cassiere. L’inventario è tenuto e curato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che assume la responsabilità del consegnatario. I beni mobili infruttiferi sono rappresentati da tutti i beni che la Scuola ha acquistato o costruito direttamente con i fondi dello Stato, con i contributi ricevuti, o per avere avuto in dono da terzi, in eredità o legati. Le operazioni inventariali negli Istituti Scolastici consistono nel tenere separati e distinti gli inventari: Rientrano in suddetta categoria e devono essere inventariati le macchine, gli automezzi, il materiale didattico e scientifico, i libri, le pubblicazioni non - Inventario dei beni immobili, con le indicazioni, per ciascun bene, relative al luogo, agli estremi catastali, al valore etc. - Inventario dei beni mobili fruttiferi, affidati in custodia alla banca cassiera, indicante tutti i VI PAIS titoli pubblici e privati posseduti dalla scuola, il loro valore nominale, e, per ciascuno di essi, la rendita annuale e semestrale, nonché la data di scadenza per il rimborso. - Inventario generale del materiale mobile, in cui cronologicamente, con numerazione progressiva, vengono iscritti, descritti e valutati i beni mobili, suddivisi nelle seguenti categorie: • mobilio • musei • gabinetti e laboratori scientifici • materiale didattico e scientifico • macchine e attrezzi dei laboratori e officine industriali • suppellettili ed arredi dei convitti - Inventario generale dei libri e del materiale bibliografico, sul quale vengono cronologicamente iscritte tutte le pubblicazioni in dotazione alla biblioteca dell’istituto, ad esclusione dei libri e delle pubblicazioni in dotazione alle biblioteche degli alunni e quelli distribuiti agli impiegati perché strumenti di lavoro. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita; ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo con il quale è stato scritto in inventario. Come già detto non sono soggetti ad inventario gli oggetti fragili e di facile consumo cioè, tutti quei materiali che per l’uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente, e i beni di modico valore. Si riportano di seguito alcune tipologie di beni soggetti a tale disciplina ex art. 99 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato: - impianti elettrici per illuminazione, qualunque sia il prezzo, eccettuati i lampadari, i diffusori, i lumi da tavola; - interruttori, commutatori, prese di corrente, portalampade, bracci a muro per lampadine elettriche, qualunque sia il prezzo; - buste di archivio, zerbini, cestini di vimini per carta straccia, cuscini per poltrona, purché il prezzo unitario sia di modico valore; - cariche di scorta per estintori, qualunque sia il prezzo; - oggetti di vetro, di terracotta e di porcellana qualunque sia il prezzo, fatta eccezione per gli oggetti di pregio e di valore artistico e per gli specchi e servizi completi di vasellame e di cristalleria; - timbri di gomma e cuscinetti, qualunque sia il prezzo; - tendine piccole per finestre e balconi, qualunque sia il prezzo; - impianti di campanelli elettrici, qualunque sia il prezzo, eccettuati i quadri indicatori e le suonerie. Più generalmente i beni per i quali l’immissione in uso corrisponde a consumo, sono da considerarsi anche: oggetti di cancelleria e stampati, legnami, compensati, colle di vario tipo e specie, derrate varie, chiodi, viti, stoffe, inchiostri, caratteri da stampa, soluzioni e acidi utilizzati da laboratori, vetri e specchi da utilizzare nel tempo dai laboratori, medicinali destinati alla distribuzione, piombini, spago, carta da imballo, etc. Non si inventariano, altresì, pur dovendo essere conservati nei modi d’uso, o con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, i bollettini ufficiali, le riviste e altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere. (cfr. art. 24 comma 5 D.I. n. 44 del 2001). Nemmeno sono da inventariare, perché considerati di normale deperimento, i seguenti beni: materiale tecnico, scientifico e didattico destinato all’insegnamento e quindi soggetto ad usura quali libri della biblioteca degli alunni, carte geografiche, lastre fotografiche, diapositive, dischi, filmini, utensili e attrezzi dei laboratori, oggetti per l’educazione fisica come funicelle, appoggi, palloni, modelli ed altri oggetti per l’educazione artistica, giocattoli ed altro materiale in uso presso le scuole elementari e materne. Anche per il materiale non oggetto di rilevazione inventariale è prevista la registrazione a mezzo del registro generale di magazzino, nel quale vengono registrate tutte le operazioni di movimento in entrata ed in uscita dei beni e delle forniture operate dalle Istituzioni scolastiche. Ai sensi dell’art. 25 comma 1 D.I. n. 44 del 2001 ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli PAIS acquisiti dall’istituzione scolastica al temine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell’istituto; al prezzo di stima per quelli ricevuti in dono. VII • elenco dei beni destinati al discarico distinti per categoria con tutti gli estremi desunti dall’inventario; • verbale della Commissione tecnica interna (di cui all’art. 52 comma 1 D.I. n. 44 del 2001) che accerta lo stato dei beni. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell’inventario (se il prezzo è inferiore al valore nominale) o al loro valore nominale (qualora il prezzo sia superore) con l’indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza. Sono quei beni non più idonei che però non vengono considerati assolutamente inservibili. Per questi beni non vi è nessuna proposta di scarico se non dopo l’eventuale vendita o permuta di cui all’art. 52 del D.I. n. 44 del 2001. 4.Variazioni inventariali Ai sensi dell’art. 24 comma 6 del D.I. n. 44 del 2001, qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell’inventario di riferimento. In caso di furto il DSGA consegnatario, all’atto dell’accertamento dell’ammanco, deve adottare i seguenti comportamenti: • sporgere denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Nella denuncia dovranno essere analiticamente elencati i beni trafugati. Pertanto dovrà essere effettuata una ricognizione dei beni per stabilire l’effettiva consistenza e la relativa perdita patrimoniale. • dare comunicazione al Dirigente Scolastico dell’avvenuto ammanco e dei nominativi degli eventuali responsabili dell’ammanco. • interessare le Amministrazioni competenti, perché prendano adeguati provvedimenti al fine di evitare ulteriori ammanchi. Variazioni in aumento: - Acquisto di nuovi beni; - Beni ricevuti in donazione, eredità, legati. Si ricorda che ai sensi dell’art. 55 del DI n. 44 del 2001, le Istituzioni Scolastiche possano accettare donazioni, eredità o legati anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non contrastino con le finalità istituzionali. Inoltre, è da rilevare che tutte le liberalità acquisite, entrando a far parte del patrimonio scolastico, sono sottoposte alle norme sulle scritture contabili e inventariali. - Beni prodotti direttamente dai laboratori e officine annesse alle Scuole. Variazioni in diminuzione: - Eliminazione dei beni dall’inventario. I beni delle Istituzioni Scolastiche possono essere eliminati dall’inventario nei seguenti casi: a) beni assolutamente inservibili all’uso Sono quei beni deteriorati e consumati per naturale deperimento. L’eliminazione dall’inventario è disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico, tenuto conto della seguente documentazione: • dichiarazione del consegnatario che non vi è stata negligenza da parte di alcuno nella conservazione dei beni; b) beni obsoleti c) beni mancanti per furto o per forza maggiore Il dispositivo di discarico è emesso dal Dirigente Scolastico. Nel suddetto provvedimento deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Inoltre deve essere allegata copia della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza per il furto subito. è da precisare che il provvedimento di discarico pone in regola la gestione del DSGA consegnatario dal punto di vista amministrativo - contabile, ma non è di ostacolo ad un eventuale giudizio della Corte dei Conti sulla responsabilità contabile del DSGA. Le rettifiche per errori Per rettificare le errate assunzioni in carico, per beni inventariati due volte o perché di proprietà di altri Enti, ovvero per beni non inventariabili etc., non occorre disporre alcun provvedimento formale, bensì eseguire il discarico nelle variazioni annuali con le consuete operazioni contabili. VIII PAIS I beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati possono essere posti in vendita previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti oppure sulla base del valore dell’usato per beni simili. Il suddetto valore viene individuato da una apposita commissione istituita all’interno della Istituzione Scolastica. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell’albo della scuola e comunicato agli alunni. Il bando deve contenere: a) gli oggetti da vendere e la loro condizione; b) il valore minimo di cessione del bene; c) le modalità di presentazione delle offerte. Le offerte pervenute entro il termine assegnato vengono aperte e, dopo comparazione, l’aggiudicazione viene fatta al miglior offerente. gestione, manutenzione dei beni mobili per le esigenze di funzionamento degli uffici, nonché gli adempimenti connessi con la conservazione e la distribuzione dei materiali di consumo. In relazione alla competenza di consegnatario dei beni il DSGA dovrà occuparsi della distribuzione e conservazione di tutta la dotazione di materiale di facile consumo per gli uffici ed i vari laboratori; distribuzione, conservazione e manutenzione delle attrezzature ed arredi degli uffici, laboratori ed aule speciali; controllo sui servizi e forniture perché sia regolare la loro esecuzione ed avvenga secondo quanto stabilito. Ai Direttori, in quanto consegnatari, è affidata: Qualora la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti. Inoltre i soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre Istituzioni Scolastiche o ad altri Enti pubblici. Qualora l’Istituzione Scolastica debba procedere all’acquisto di beni mobili da sostituire ad altri non più in uso, può ricorrere alla permuta, ossia nella stipula del contratto il Dirigente può cedere a titolo di parziale pagamento dei beni da acquistare alcuni beni di proprietà dell’Istituzione stessa. Ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 189/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all’alienazione di beni mobili dello Stato), il valore dei beni permutati è calcolato in detrazione del prezzo finale concordato con l’impresa fornitrice oppure, nel caso in cui detti beni siano alienati ad impresa diversa, viene contabilizzato come eventuale entrata. 5.Adempimenti e responsabilità del DSGA consegnatario L’art. 24 comma 7 del decreto n. 44 del 2001, Nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stabilisce che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi assume la responsabilità di consegnatario dei beni oggetto del patrimonio della scuola. Il consegnatario è il dipendente pubblico al quale sono assegnati i compiti di: conservazione, - La conservazione, la distribuzione e la manutenzione dei beni mobili e arredi d’ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali e non ufficiali, di utensili, di macchine e attrezzature d’ufficio e di ogni altra cosa costituisca la dotazione degli uffici, delle aule, dei magazzini, laboratori, officine e centri meccanografici ed elettronici, con eccezione delle competenze e delle responsabilità specifiche del sub-consegnatario. - La conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carta di qualunque specie. - La vigilanza, la verifica ed il controllo sui servizi e sulle forniture, intesi ad assicurare che la loro esecuzione avvenga secondo le prescrizioni stabilite. Inoltre, ogni bene collocato negli ambienti della Scuola deve essere contrassegnato col numero progressivo con il quale è stato iscritto in inventario. - La dislocazione di mobili, può essere cambiata solo su autorizzazione del Consegnatario che deve provvedere ad apportare le necessarie variazioni nelle note sui registri degli inventari. Inoltre, in ogni ufficio o aula sarà necessario elencare i mobili in dotazione su apposita scheda o fogli da conservare a cura dell’impiegato di quell’ufficio. I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati per debito di custodia e vigilanza; trattasi della responsabilità contabile che insorge quando si maneggiano valori o beni dell’Amministrazione. L’art. 15 del DPR 4 settembre 2002 n. 254 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni PAIS dello Stato” prevede che i consegnatari sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna, relativamente al periodo in cui sono in carica, secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile. Viene inoltre affermato che i consegnatari non possono estrarre, né introdurre nei luoghi di deposito o di custodia cosa alcuna se l’operazione non è accompagnata da regolare documentazione amministrativa e fiscale. I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati. La responsabilità contabile è quella responsabilità patrimoniale nella quale incorrono tutti gli agenti contabili, sia di fatto che di diritto, che hanno maneggio di denaro, di oggetti o di materie di proprietà dello Stato e che sono conseguentemente tenuti alla presentazione del “conto giudiziale”. Per i casi di responsabilità amministrativa e contabile i dipendenti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti. L’art. 1 della Legge n. 20 del 1994, modificato dalla Legge n. 639 del 1996, ha stabilito che la responsabilità amministrativa è personale e il relativo debito si estende agli eredi solo nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Differenze tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile: a) la responsabilità contabile si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del denaro della P.A. mentre la responsabilità amministrativa trova il suo fondamento in un danno patrimoniale, doloso o colposo, cagionato alla P.A. b) la responsabilità contabile attiene all’obbligo di restituire cose già appartenenti alla P.A. mentre la responsabilità amministrativa deriva da un comportamento, doloso o colposo, conseguente ad una omessa o negligente prestazione, dalla quale sia derivato un danno patrimoniale alla amministrazione. c) la responsabilità amministrativa presuppone un rapporto di servizio mentre la responsabilità contabile grava anche sui contabili di fatto. Infatti la Corte dei Conti ha chiarito che le somme di denaro versate a qualsiasi IX titolo nelle mani di un pubblico dipendente nell’esercizio delle funzioni divengono “ipso facto” denaro pubblico in conseguenza dell’immedesimazione del dipendente con la pubblica amministrazione. d) Nella responsabilità contabile si ritiene escluso il c.d. potere riduttivo, per cui il giudice, una volta accertato il danno, può solo condannare o assolvere (tuttavia un recente orientamento giurisprudenziale afferma l’ammissibilità, in alcune fattispecie, di tale potere); per quanto concerne la responsabilità amministrativa la legge attribuisce alla Corte dei Conti la facoltà di porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, proporzionando quindi l’entità del risarcimento al grado di colpevolezza. e) Il giudizio di responsabilità contabile è instaurato all’atto della presentazione del conto giudiziale, a prescindere dall’eventuale denuncia di irregolarità; il giudizio di responsabilità amministrativa è invece promosso dal procuratore generale presso la Corte dei Conti, d’ufficio o su denuncia dei funzionari che vengano a conoscenza dei fatti che possono essere fonte di responsabilità. Infatti i capi-ufficio e altri soggetti individuabili secondo legge o assetti organizzativi interni a ciascuna amministrazione sono obbligati a denunciare alla procura regionale della corte dei conti i fatti causativi del danno erariale. Come già detto in precedenza il decreto di discarico di beni mancanti durante la ricognizione inventariale sistema la partita contabile ai fini della esatta corrispondenza patrimoniale con i beni esistenti ed allinea la gestione del consegnatario nei suoi rapporti amministrativo - contabili. Tuttavia, il suddetto decreto non esclude le eventuali responsabilità del consegnatario contestategli dalla Procura della Corte dei Conti. Infatti l’art. 194 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato prevede che le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per PAIS negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Il decreto di discarico vale a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcun effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei Conti sulla responsabilità dell’agente. 5.1 Giurisprudenza Sull’agente consegnatario grava non soltanto l’obbligazione di restituzione dei beni oggetto di consegna ma anche un complesso di doveri di servizio, derivanti da espresse previsioni normative e dalle comuni regole di prudenza volte a garantire la retta utilizzazione dei mezzi appartenenti alla P.A., la loro custodia e vigilanza ed il dovere di rendere all’amministrazione quanto residuato dopo il corretto impiego, essendo coerente al sistema l’applicazione in caso di inadempimento delle regole sostanziali e processuali relative alla responsabilità contrattuale. (Corte dei Conti, Trentino Alto Adige, sez. giurisd., 20 maggio 1999 n. 174). Il consegnatario che accetta senza verifiche i beni consegnatigli non può eccepire la mancanza dei beni stessi, la cui esistenza, invece, risulti dagli inventari, assumendosi, pertanto, la responsabilità delle deficienze che si dovessero riscontrare ove non possa dimostrare che la perdita dei materiali è ricollegabile ad eventi eccezionali ed anomali. (Corte dei Conti, Umbria, sez. giurisd., 29 giugno 1998 n. 626). Sussiste la responsabilità del consegnatario per ammanchi dei beni avuti in consegna, accertati al momento del passaggio di consegne con il consegnatario subentrante, qualora non riesca a provare a suo discarico che l’inadempimento all’obbligo di custodia e restituzione dei beni cui era consegnatario o la perdita degli stessi è conseguente a causa di forza maggiore o a caso fortuito o comunque non è a lui imputabile. (Corte dei Conti, Piemonte, sez. giurisd., 26 maggio 1998, n. 324). Il consegnatario contabile che abbia omesso di custodire con le dovute cautele le chiavi del magazzino risponde, a titolo di colpa grave, dei furti verificatisi, senza effrazione, ad opera di (*) Tale sentenza è commentata sul numero di giugno del Pais. ignoti. (Corte dei Conti, sez. I, 17 ottobre 2001 n. 300/A). In fattispecie di dolosa sottrazione di beni pubblici risponde del danno all’erario il solo autore dell’illecito e non anche il consegnatario del materiale, per omessa vigilanza, laddove l’espropriazione è perpetrata attraverso sofisticati mezzi fraudolenti che avrebbero reso nullo qualsiasi controllo. (Corte dei Conti, I sez, 1 aprile 1996 n. 27). Sulla responsabilità per furti si riportano le seguenti sentenze della Corte dei Conti: è affermata la responsabilità, in parti uguali, per colpa grave del DSGA (per insufficiente cautela nella conservazione della chiave dell’armadio blindato e per mancato versamento delle somme ivi custodite) e del DS (per aver omesso di adottare un sistema legale e prudente nella gestione dei fondi) per il danno subito dall’Amministrazione di appartenenza a seguito del furto di denaro ad opera di ignoti. (Corte dei Conti Appello 28 gennaio 2005 n. 56) (1). Il segretario di una scuola che abbia custodito somme notevoli, di spettanza dell’Istituto, in una cassaforte, lasciando le relative chiavi in un cassetto aperto, è responsabile, in caso di furto, di danno erariale per leggerezza e colpa grave. (Corte dei Conti I sez. 28 marzo 1994 n. 73). Sussiste la responsabilità per danno erariale a carico del segretario di una scuola che, omettendo la vigilanza cui era tenuto quale consegnatario dei valori, ha consentito la sottrazione di marche da bollo e di somme introitate per la vendita di gettoni telefonici a studenti e personale. (Corte dei Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 08 gennaio 1998, n. 48). La giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere che il concetto di colpa grave presuppone un comportamento caratterizzato da mancanza di diligenza, violazione delle disposizioni di legge, sprezzante trascuratezza dei propri doveri, che si traduce in una situazione di macroscopica contraddizione tra la condotta tenuta nello specifico dal pubblico dipendente ed il minimum di diligenza imposto dal rapporto di servizio, in relazione alle mansioni, agli obblighi ed ai doveri di servizio PAIS (cfr. Sez. Ia 4 agosto 1999 n. 246 e Sez. IIIa 14 luglio 1999 n. 162). In tale contesto, pertanto, ai fini dell’individuazione della colpa grave, il giudice contabile non può e non deve valutare il rapporto in contestazione alla stregua di immutabili norme prefissate, non rinvenibili, peraltro, in alcuna normazione al riguardo (cfr. in tal senso Sez. IIIa, 21 dicembre 1999 n. 315): egli deve, invece, prefigurare nel concreto l’insieme dei doveri connessi all’esercizio delle funzioni cui l’agente è preposto, attraverso un’indagine che deve tener conto dell’organizzazione amministrativa nel suo complesso e delle finalità da perseguire, alla luce di parametri di riferimento da porsi come limite negativo di tollerabilità, dovendosi ritenere realizzata un’ipotesi di colpa grave ove la condotta posta in essere se ne discosti notevolmente (Sez. IIIa, 19 maggio 1997 n. 154 e 10 novembre 2004 n. 601). 5.2 Sub-consegnatari L’art. 27 del Decreto n. 44 del 2001 afferma che “la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale”. Quindi l’individuazione del docente sub-consegnatario è effettuata dal Dirigente Scolastico, mentre la consegna del materiale da custodire è effettuata dal Direttore al medesimo docente. I docenti individuati assumono la funzione di sub-consegnatari e poiché tale incarico rientra nelle loro competenze non possono sottrarsi dall’esecuzione di tale funzione. E’ inoltre previsto che “qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall’incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia”. Il docente sub-consegnatario individuato dovrà provvedere alla riconsegna del materiale al direttore anche se cesserà dall’incarico per trasferimento, per quiescenza o per qualsiasi altra causa diversa XI dall’avvicendamento naturale dell’incarico. La riconsegna dovrà avvenire tramite verbale. 6.Il passaggio di consegne Il passaggio di consegne fra i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi è un atto formale obbligatorio da effettuare ogni volta che avviene un cambio di gestione in seno all’Istituzione Scolastica. Infatti è necessario rendicontare la situazione economico-patrimoniale al fine di consentire la corretta continuità delle operazioni patrimoniali e contabili. In particolare finalità della suddetta procedura sono: - certificare gli atti amministrativi e contabili della vecchia gestione; - consegnare i beni e gli atti amministrativi e contabili alla nuova gestione; - verificare la concordanza o meno della situazione di fatto con quella di diritto dei beni, conoscere l’effettiva consistenza patrimoniale. L’art. 24 comma 8 del D.I. n. 44 del 2001 stabilisce che quando il Direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne deve avvenire mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. Effettuata la ricognizione, si provvede alla stesura del “processo verbale” che riporta sinteticamente e per tipologia le quantità e i valori complessivi dei beni inventariati esistenti alla data del passaggio di consegne. Detto verbale va compilato in più esemplari e le risultanze dovranno concordare con i dati delle scritture contabili provvisoriamente chiuse. Il documento deve essere sottoscritto da parte di tutti gli interessati e consegnato a ciascuno dei presenti all’operazione, i quali hanno, inoltre, la facoltà di mettere in calce al verbale tutte le osservazioni ritenute necessarie. Qualora in sede di passaggio delle consegne, o in qualsiasi altro momento, dovessero verificarsi discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, dovranno apportarsi le dovute giustificazioni. Se in sede di ricognizione inventariale dovessero rinvenirsi dei beni erroneamente non registrati, sarà necessario procedere immediatamente alla loro assunzione in carico tra le “sopravvenienze”, XII PAIS nella categoria di appartenenza, annotando ogni utile notizia. Le operazioni di cui si parla dovranno avvenire e concludersi entro termini molto brevi. Il consegnatario subentrante, d’accordo col Dirigente, potrebbe eccezionalmente prendere in carico i beni mobili con la clausola della “riserva”che, in ogni caso, deve essere sciolta subito dopo aver effettuato la materiale ricognizione dei beni stessi entro breve tempo e comunque non oltre i tre mesi dal giorno della sua immissione in carica. Si sottolinea, al riguardo, che la mancata formalizzazione del passaggio delle consegne può dar luogo, tra l’altro, nell’immediato o in epoca successiva, alla individuazione e formulazione di precise responsabilità da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti. Inoltre la mancata realizzazione dell’atto ai sensi di legge può dare luogo a responsabilità penale per falso in atto pubblico e falso ideologico. Inoltre nella eventualità che il DSGA uscente non provveda sollecitamente alla formalizzazione della consegna dei beni inventariati, il DSGA subentrante deve provvedere, dopo la rituale messa in mora, alla ricognizione di tutti i beni alla presenza di due testimoni, dando tempestiva comunicazione di tale atto al DS, al DSGA uscente e, per conoscenza, all’USR competente. In caso di decesso del consegnatario, le consegne debbono essere effettuate dagli eredi; in caso di non ottemperanza da parte di questi ultimi o, addirittura, in mancanza di eredi, le consegne saranno effettuate d’ufficio in presenza, di una persona che verrà designata dal competente Ufficio Scolastico Regionale. Si dovrà, in ultimo, effettuare la ricognizione e conseguente consegna del materiale di facile consumo la cui consistenza, non essendo prevista alcuna procedura, dovrà risultare dall’apposito registro che andrà firmato dalle parti interessate. 7.Ricognizione, rinnovo e rivalutazione L’art. 24 comma 9 prevede che almeno ogni cinque anni si provveda alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari ed alla rivalutazione dei beni. Con la ricognizione inventariale si rileva l’esatta presenza dei beni nella scuola, in modo tale da verificare la reale consistenza patrimoniale in relazione alle scritture inventariali. è tuttavia da precisare che, indipendentemente dalla cadenza quinquennale prevista dal regolamento n. 44, la ricognizione va effettuata: - ad ogni passaggio di consegne; - su iniziativa del DSGA consegnatario quando lo ritenga necessario; - su richiesta degli organi di controllo. Le risultanze della ricognizione inventariale potranno evidenziare le seguenti situazioni: - beni presenti e non inventariati che dovranno essere presi prontamente in carico tra le sopravvenienze nella categoria relativa, al valore desumibile dalla documentazione in possesso della scuola o al valore di stima; - mancanza di beni previsti in inventario che dovranno essere alienati con le diverse procedure legate alla motivazione della mancanza (furto, obsolescenza, inservibilità). Quindi se per essi esiste una regolare autorizzazione al discarico da parte del Dirigente Scolastico, si procederà alla eliminazione dall’inventario, mentre se tale autorizzazione non sussiste sarà necessario avviare tutte le procedure previste dalla normativa: accertamento delle responsabilità e dei conseguenti addebiti. L’accertamento deve in primo luogo appurare le eventuali responsabilità del consegnatario. Successivamente potrà essere emesso il decreto di autorizzazione al discarico. Il rinnovo dell’inventario è una operazione contabile necessaria affinché la consistenza patrimoniale corrisponda alla consistenza reale di beni di proprietà della Istituzione Scolastica. Il rinnovo consiste in una operazione complessa che prevede in via preventiva la costituzione di una commissione interna composta da almeno tre membri: il consegnatario, (nel caso delle scuola il D.S.G.A) il Dirigente o suo delegato, ed un’altra persona, solitamente il docente o il personale ATA che abbia avuto l’incarico all’interno della Istituzione Scolastica di ricoprire il ruolo di Ufficio Tecnico. La commissione, che dovrà operare a seguito di un atto formale di costituzione emesso dal Dirigente Scolastico, registrerà opportunamente gli interventi di rilevazione patrimoniale a mezzo della verbalizzazione del proprio operato; l‘azione di rinnovo inventariale "in definitiva" si concretizza in quella di ricognizione dei beni patrimoniali PAIS presenti nella Istituzione Scolastica e che la commissione dovrà operare direttamente al fine di verificare l’effettiva consistenza patrimoniale sia dal punto di vista della quantità, sia dal punto di vista del valore dei beni, siano essi già inseriti o non nell’inventario della scuola. Il processo verbale dovrà prevedere: - i beni esistenti in uso, compresi quelli rinvenuti e non registrati nell’inventario, e quelli registrati per errore; - i beni mancanti; - i beni non più utilizzabili. A conclusione dei lavori di rinnovo e di ricognizione, la verbalizzazione della commissione in merito alle risultanze patrimoniali costituirà la base di avvio del nuovo inventario. è utile sottolineare che nel caso in cui la commissione rinvenga beni non inseriti nell’inventario e non ancora trascritti nello stesso, l’operazione da compiere è quella della sua assunzione in carico nella categoria di appartenenza, annotando ogni notizia utile ai fini della collocazione e identificazione del bene. Per quanto riguarda il valore da attribuire, laddove non fosse possibile desumerlo dalla documentazione presente a scuola, esso dovrà essere attribuito dalla Commissione che ha XIII operato il rinnovo, tenuto conto degli indici contenuti nelle tabelle di rivalutazione patrimoniale. Nel caso di riscontro di un errore materiale di registrazione del bene, sia rispetto la quantità, sia rispetto al valore ad esso assegnato, deve essere rettificato regolarizzando con le variazioni in aumento o in diminuzione le diverse situazioni riscontrate. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite le Circolari n. 42 del 30 dicembre 2004, n. 39 del 7 dicembre 2005 e n. 43 del 12 febbraio 2006 ha diramato istruzioni e chiarimenti per il rinnovo degli inventari dei beni mobili. In particolare, la Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 39 del 7 dicembre 2005 - prot. 167719, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della circolare della medesima Ragioneria n. 42/2004 concernente il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato. Anche se detta circolare, come già detto, non riguarda le istituzioni scolastiche si riportano le risposte della Ragioneria ad alcuni quesiti che rivestono particolare interesse anche per quanto attiene alla gestione degli inventari da parte delle scuole autonome. n. F.A.Q. Risposta 1 Le Istruzioni di cui alla Circolare n. 42/2004 in materia di rinnovo degli inventari dei beni di proprietà dello Stato si applicano anche alle istituzioni scolastiche? No. Le Istituzioni Scolastiche sono dotate di autonomia amministrativa e contabile. Come tali, sono escluse dall’ambito applicativo delle disposizioni emanate con il D.P.R. n. 254/2002, e, quindi, anche dall’applicazione delle istruzioni di cui alla Circolare n. 42/2004. Omissis 2 e 3 4 5 Le postazioni di lavoro informatiche (personal computer e periferiche) in quale categoria e in quale classificazione SEC ’95 vanno inserite? Ai fini della classificazione di tali postazioni occorre far ricorso al criterio della “strumentalità” che i beni medesimi rivestono rispetto all’attività istituzionalmente svolta. Pertanto, nel caso in cui dette postazioni siano in uso agli uffici amministrativi, esse rientrano nella categoria I, e quindi nella voce SEC ’95 “macchinari per ufficio”. In tutte le altre ipotesi (ad esempio, usi didattici, ricerca, ecc.) dovranno essere inventariate nella categoria III e perciò classificate nella voce SEC ’95 “hardware” (Cfr: Circolare n. 44/2003) I prodotti software vanno inven- I prodotti software, qualora se ne detenga soltanto “la licenza d’uso” e non la protariati? prietà, vanno annoverati, a prescindere dal costo, tra i materiali di facile consumo, in considerazione del loro impiego e della loro rapida obsolescenza. Si precisa però che, qualora i prodotti software siano di proprietà dell’amministrazione, e non abbiano quindi la caratteristica di beni di consumo, gli stessi, se aventi un valore superiore a 500 euro, IVA compresa, vanno inventariati e saranno sottoposti ad ammortamento utilizzando l’aliquota del 20%, riportata nell’apposita tabella della Circolare n. 42/2004. Nel caso di materiale multimediale (ad esempio: enciclopedie, corsi di lingua, ecc.) da inventariarsi nella categoria II, ricorrendo il requisito del valore sopra specificato, l’ammortamento sconterà l’aliquota del 5% annuo, indicata nella suddetta tabella. XIV PAIS 6 Le piccole periferiche (tastiere, mouse, casse, ecc.) dei personal computer sono da inventariare unitamente all’unità centrale, quali componenti dell’universalità di mobili, oppure da inserire nel materiale di facile consumo? Le periferiche di un personal computer, quando sono collegate in modo funzionale e univoco all’unità centrale (definita, a seconda dei casi: desktop, case, minitower, ecc.) entrano a comporre l’universalità “postazione di lavoro informatica” che, se di valore superiore a 500 euro, IVA compresa, va inventariata. Nella diversa ipotesi di periferiche detenute singolarmente, vanno seguiti gli ordinari criteri di inventariazione. In particolare, quando le stesse abbiano un valore non superiore a 500 euro, IVA compresa, devono essere annotate nel registro dei beni durevoli, in quanto prive delle caratteristiche proprie dei beni di facile consumo. 7 I climatizzatori, i server, i centralini telefonici e apparecchiature similari devono essere considerati impianti fissi oppure devono essere inventariati? Data la varietà delle tipologie dei beni oggetto della domanda, occorre, al fine di decidere in merito alla relativa inventariazione, porre l’attenzione, di volta in volta, sul rapporto intercorrente tra il bene e l’immobile in cui lo stesso è situato. Qualora i climatizzatori, i server, i centralini telefonici e apparecchiature similari risultino incorporati nella struttura dell’edificio cui appartengono, in modo tale da perdere, per così dire, una propria distinta individualità, divenendo, sostanzialmente, impianti fissi e inamovibili e, quindi, parte integrante della stessa, non dovranno essere inventariati. Viceversa, nel caso in cui tali beni siano connessi all’immobile a mezzo di collegamenti facilmente rimovibili, mantenendo in tal modo inalterata la propria autonomia, allora si dovrà procedere alla relativa presa in carico nell’inventario, sempreché abbiano un valore superiore a 500 euro, IVA inclusa. Omissis 8 9 Quali sono i criteri per l’inventariazione dei libri? in quali casi possono costituire “universalità di mobili”? Per l’inventariazione dei libri occorre attenersi agli ordinari criteri previsti dall’art. 17 del regolamento per tutti gli altri beni mobili. Pertanto, saranno iscritti in inventario singolarmente solo quelli di valore superiore a 500 euro, IVA compresa. I libri, il cui valore non oltrepassi tale limite, saranno iscritti nel cosiddetto “registro dei beni durevoli”. Qualora i libri facciano parte di una “universalità di mobili”, (ad esempio, un’enciclopedia, una collana, una raccolta, ecc.), si provvederà alla relativa iscrizione in inventario solo nel caso in cui il valore della stessa superi il predetto limite dei 500 euro, IVA compresa, attribuendo all’universalità un numero unico d’inventario ed assegnando a ciascun volume un sottostante numero d’ordine identificativo. Peraltro, con l’occasione si evidenzia che nel registro dei beni durevoli devono essere iscritti anche i libri distribuiti agli impiegati quali strumenti di lavoro. Omissis 10 11 La cosiddetta commissione per il fuori uso, prevista dall’art. 14 del regolamento emanato con DPR n. 254/2002, come e da chi deve essere composta? L’art. 14, comma 2, del regolamento, non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione di tale commissione. Tuttavia, trattandosi di una “commissione”, quindi di un organo collegiale, è di tutta evidenza che, affinché possa operare in modo funzionale, deve essere composta da almeno tre membri. (Cfr.: circolare n. 32/2003). Omissis 12 e 13 14 La cosiddetta commissione per il fuori uso, di cui all’art. 14 comma 2 del regolamento, in occasione del rinnovo inventariale, può dichiarare non più utilizzabili per le esigenze dell’ufficio, quindi da destinare alla C.R.I. o al macero, i beni di II categoria (libri, pubblicazioni, gazzette ufficiali, ecc) o tale incombenza spetta alla commissione preposta allo scarto degli atti d’ufficio? Stante la differenza intercorrente tra gli oggetti che costituiscono materia di intervento delle due commissioni citate - libri, pubblicazioni, gazzette ufficiali, ecc. per l’una, atti d’ufficio, per l’altra - la dichiarazione in questione, per i beni di II categoria, così come per quelli di tutto le altre, rientra nell’ambito delle competenze esclusive della commissione di cui all’art. 14, comma 2, del regolamento. 15 Le disposizioni contenute nell’art. Si. L’art. 14 del regolamento ha una portata generale, in quanto si riferisce ai beni 14, comma 2, del DPR 254/2002, mobili dello Stato in genere, risultando applicabile anche ai beni annotati nel sono applicabili anche ai cosid- registro dei beni durevoli. detti beni durevoli? 16 In caso di permuta di beni mo- Sì. AI riguardo, si segnala la possibilità di utilizzare l’istituto della permuta per acbili, va seguito il procedimento quisire beni utili alle esigenze dell’ufficio, e cedendo, in cambio, i beni dichiarati indicato dall’art. 6 del D.P.R. n. da dismettere in quanto non più funzionali o fuori uso. 189/2001? PAIS I timbri, i suggelli e i punzoni da dismettere, per i quali si prevede l’emissione di un buono di scarico, possono, nel frattempo, essere inseriti nei beni durevoli? 17 XV Sì. I timbri (metallici), i suggelli, i conii, i punzoni, ecc., non più funzionali alle esigenze dell’ufficio, che devono essere consegnati agli Archivi di Stato per la loro conservazione, oppure all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la deformazione, potranno essere discaricati soltanto dopo che questi enti avranno attestato per iscritto di averli ricevuti. Tale attestazione costituisce il documento giustificativo da allegare al buono di scarico. Tuttavia, anche per i beni in questione, ai fini dell’inventariazione o dell’iscrizione nel registro dei beni durevoli, valgono gli ordinari criteri del discrimine di valore) (soglia di 500 euro, IVA compresa) e dell’universalità di mobili (ad esempio, macchine punzonatrici). Pertanto. qualora il relativo valore non superi il limite di 500 euro, IV A inclusa, essi vanno, comunque trasferiti nel cosiddetto “registro dei beni durevoli”, avendo cura, ovviamente di discaricarli da quest’ultimo soltanto quando in possesso della prescritta dichiarazione di ricevuta da parte degli enti suddetti. Omissis 18 19 I beni non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell’amministrazione o posti fuori uso per cause tecniche, quando non vendibili o permutabili, possono essere ceduti gratuitamente a enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale? Si. Nell’ipotesi prospettata, i beni non più funzionali all’amministrazione formano oggetto di cessione gratuita a favore di tali enti (in prima istanza la C.R.I.) indicati all’art. 14, comma 2, del regolamento, anche per la eventuale successiva cessione a ditte di riciclo e recupero dei manufatti a fine vita. Tuttavia, l’elencazione degli enti contenuta nella citata norma non ha valore tassativo, per cui, dopo averli interpellati senza effetti utili, si ha la possibilità di procedere aIla cessione dei beni dismessi ad altri enti no-profit, soluzione senz’altro da privilegiare rispetto alla diretta destinazione alle discariche pubbliche. (Cfr: Circolare 32/2003) Omissis da 20 a 25 Quali adempimenti bisogna porre in essere in caso di beni risultati mancanti in occasione della ricognizione? 26 Ai fini delle operazioni di rinnovo inventariale, i beni mancanti al 31 dicembre 2005 non dovranno di regola essere inclusi nel nuovo inventario, nella considerazione che gli adempimenti concernenti le relative sistemazioni amministrativo-contabili siano stati portati a termine in tempo utile. Quanto alle incombenze da porre in essere occorre distinguere: a) in presenza delle cause previste all’art. 194 del R.D. n. 827/1924 (furto, forza maggiore, naturale deperimento), il titolare del centro di responsabilità, o un suo delegato, dovrà emettere il decreto di discarico, funzionale all’aggiornamento delle scritture e da allegare al buono di scarico (già mod. 130 P.G.S.). E’ appena il caso di ricordare che l’emissione di tale decreto non ha un effetto legale di liberazione, rimanendo integro e impregiudicato il giudizio della Corte dei conti, al quale sarà dato impulso da parte dell’Amministrazione di appartenenza o, in caso di inerzia, dall’ufficio riscontrante; b) per le altre ipotesi, al fine del reintegro patrimoniale, dovrà essere avviata l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del soggetto a cui è imputabile la mancanza. Successivamente, per l’aggiornamento delle scritture contabili dovrà essere emesso un buono di scarico (già mod. 130 P.G.S.), corredato della relativa documentazione giustificativa. Gli uffici riscontranti dovranno porre particolare attenzione nel vigilare sulle fattispecie rappresentate. Omissis 27 e 28 29 I beni acquisiti a partire dall’anno 2000, il cui costo storico supera i 500 euro, IVA compresa, devono essere presi in carico anche se dopo l’ammortamento il relativo valore dovesse risultare inferiore a tale soglia? Si. I beni ammortizzabili, il cui costo storico è superiore a 500 euro, IVA compresa. andranno mantenuti in inventario anche qualora, per effetto dell’ammortamento, abbiano raggiunto un valore pari o inferiore alla predetta soglia, apponendo l’annotazione: “ beni in corso di ammortamento”. Omissis 30 31 Il costo dei lavori di messa in I lavori di che trattasi vanno chiaramente ad incrementare il valore dei beni sui sicurezza di armadi rotanti deve quali vengono effettuati. I beni così valorizzati dovranno essere sottoposti al normale essere preso in carico incremen- procedimento di ammortamento. tando il valore degli armadi stessi? Qual è il corretto procedimento di ammortamento? Omissis da 32 a 34 35 Un bene mobile acquistato nel- Tale bene, essendosi concluso il relativo periodo di ammortamento, deve essere l’anno 2002 e classificato hardwa- iscritto nel “registro dei beni durevoli”. re (categoria III), considerata l’aliquota di ammortamento del 25%, alla data del 31 dicembre 2005 ha un valore pari ad euro 0,00. Detto bene va inserito nell’inventario o nel registro dei beni durevoli? Omissis da 36 a 40 XVI PAIS La Circolare n. 43 del 2006, recante istruzioni sulla gestione dei beni mobili di proprietà dello Stato, della Ragioneria generale dello Stato è stata inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione alle scuole. Tuttavia, anche la suddetta circolare non riguarda le istituzioni scolastiche ma le amministrazioni statali prive di personalità giuridica. La stessa Ragioneria Generale ha chiarito che “le disposizioni della Circolare n. 43 del 2006 non sono rivolte alla istituzioni scolastiche”. La rivalutazione del valore dei beni patrimoniali è anch’essa una operazione contabile che serve ad avvicinare la consistenza economico-patrimoniale del bene di proprietà delle Istituzioni Scolastiche alla realtà del mercato economico corrispondente al periodo d’uso del bene stesso. Non essendo presenti disposizioni particolari per le Istituzioni Scolastiche impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, la rivalutazione dei beni può essere effettuata tenendo conto di quanto stabilito dalle diverse circolari emesse dal Ministero del Tesoro, le cui istruzioni possono essere assunte dalle scuole per analogia. Quindi, per l’aggiornamento dei valori, alla luce delle istruzioni di cui alla Circolare n. 42 del 2004 si può osservare che: a) per i beni acquistati prima del 2000, l’attribuzione dei nuovi valori è determinata sulla base del “criterio dei coefficienti” con una aliquota di deperimento pari al 10% per ogni anno, da calcolare sul valore del bene iscritto in inventario. b) per i beni acquistati a partire dall’anno 2000 l’attribuzione dei nuovi valori è determinata sulla base del “criterio dell’ammortamento” secondo quanto indicato sul DM del MEF del 22 febbraio 2004. PAIS XVII MODELLI ESEMPIO DI VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA STIMA DI UN BENE DA CEDERE IN PERMUTA Oggi, , alle ore , nei locali della Scuola , si è riunita la Commissione Tecnica, costituita con provvedimento dirigenziale prot. n. del , e composta dai Proff. della fotocopiatrice assunta in carico il , , per valutare le condizioni (indicare marca e modello) - Matricola al n. dell’inventario, per un valore di Euro e . Esaminato l’oggetto in argomento viene constatato che lo stesso presenta uno stato tale di usura da non ritenere conveniente la riparazione, anche in considerazione della spesa che la medesima comporterebbe. Considerata la necessità di dotare la Scuola di una fotocopiatrice di analoghe prestazioni, si concorda per la cessione in permuta di quella sopra menzionata. Pertanto, si propone di attribuire alla fotocopiatrice stima attuale pari a Euro in questione un valore di e l’attivazione da parte degli organi competenti della Scuola della procedura per la cessione in permuta del bene in parola alla Ditta che è disponibile ad offrire la somma di Euro , in cambio dell’acquisto di una nuova fotocopiatrice con analoghe prestazioni al prezzo da concordarsi. Conseguentemente si dà parere favorevole per il discarico del bene in esame dalle scritture inventariali della Scuola. LA COMMISSIONE XVIII PAIS Istituzione scolastica ESEMPIO DI DISPOSITIVO DIRIGENZIALE PER L’ATTUAZIONE DI UN CONTRATTO DI PERMUTA Prot. n. IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRESO ATTO che la fotocopiatrice marca (matricola n. modello ), assunta in carico il al n. del registro inventario dei beni mobili della Scuola, non è più in grado di fornire utili prestazioni dato lo stato di particolare usura che comporta un continuo aggravio di spesa; RITENUTO necessario per le esigenze della Scuola procedere all’acquisto di una nuova fotocopiatrice che formerà oggetto di separata trattativa; ATTESO che la Società prende in permuta, attraverso proprie agenzie, la fotocopiatrice Euro (ripetere marca e modello) vecchia al prezzo di ; VISTO il parere espresso dalla Commissione Tecnica, che ritiene congruo in Euro il valore attuale dell’oggetto da cedere in permuta; VISTO il Regolamento amministrativo-contabile ex D.M. n. 44/2001 in materia di eliminazione dei beni dall’inventario e alla custodia degli stessi; VISTO l’art. 6 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189; DISPONE Di cedere in permuta la fotocopiatrice alla Ditta (Agenzia di di Euro ) per un valore alle condizioni che presso la medesima Ditta sarà acquistata una nuova fotoco- piatrice di modello più aggiornato con trattativa che sarà adottata separatamente così come citato in premessa. Di provvedere nei modi d’uso all’introito a favore della Scuola della predetta somma di Euro , secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 1 D.P.R. n. 189/2001 citato in premessa. Di eliminare dall’inventario dei beni mobili di proprietà della Scuola la fotocopiatrice (matricola di Euro ) assunta in carico il . Data Il Dirigente Scolastico al n. per un valore PAIS XIX Istituzione scolastica ESEMPIO DI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PER IL DISCARICO DEI BENI DALL’INVENTARIO Prot. n. del IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l’art. 26 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile di cui al D.M. 1/2/2001, n. 44; PRESA VISIONE dell’elenco dei beni destinati al discarico per (1) ; PRESO ATTO del contenuto del verbale della Commissione Tecnica che dichiara assolutamente inservibili per senescenza i beni contraddistinti dai numeri d’inventario da a e che sono compresi nel precedente elenco (oppure, preso atto che i beni contraddistinti dai numeri di inventario da a , compresi nel precedente elenco sono stati sottratti a seguito di furto avvenuto il per il quale è stata sporta denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza oppure per altri motivi ancora, quale ad esempio un bene danneggiato e quindi diventato inservibile, ecc.); CONSIDERATO che nessun danno è imputabile in prima istanza al Consegnatario per negligenza del medesimo nella conservazione dei beni e/o indugio nella richiesta di provvedimenti agli organi competenti, atti a scongiurare danni; PRESO ATTO altresì che nessun danno è imputabile a terzi per cui non vi è obbligo di reintegro a carico di alcun dipendente; (oppure, accertata la responsabilità da parte di che è obbligato al reintegro del bene, la cui procedura viene avviata separatamente); CONSIDERATO che la concessione del discarico di cui al presente provvedimento non pregiudica il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, per danni successivamente accertati; VISTI gli atti di ufficio correlati al presente provvedimento; DISPONE Sono eliminati dall’inventario i beni di cui all’elenco citato in premessa qui allegato e che fa parte integrante del presente provvedimento. I beni discaricati come sopra, saranno destinati alla vendita o ceduti a titolo gratuito o distrutti secondo quanto disposto dall’art. 52 del Regolamento ex D.M. n. 44/2001, citato in premessa. Al presente provvedimento sarà allegato il verbale della Commissione Tecnica, che ne fa parte integrante (oppure, qualora trattasi di furto, copia della denuncia sporta all’Autorità di Pubblica Sicurezza). Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a cui il presente provvedimento è indirizzato, adotterà gli atti conseguenti di propria competenza. Data Il Dirigente Scolastico – Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - Sede (1) Specificare il motivo. XX PAIS Istituzione scolastica ESEMPIO DI PROCESSO VERBALE DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA L’anno addì del mese di , dovendosi procedere ai sensi del D.M. 1/2/2001, n. 44 art. 24, comma 8, al passaggio di consegne dei beni di proprietà dell’Istituzione Scolastica affidati al Sig. che cessa dal servizio dal , per . I SOTTOSCRITTI: - Prof. Dirigente Scolastico - Sig. Presidente del Consiglio di Istituto - Sig. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi uscente - Sig. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi subentrante, si sono riuniti in un apposito locale della Scuola ove il Sig. , Consegnatario uscente e il Sig. , Consegnatario subentrante, hanno proceduto in contraddittorio, in presenza del Prof. Dirigente Scolastico e del Sig. Presidente del Consiglio di Istituto, alla verifica delle scritture contabili inventariali per il conseguente passaggio di gestione dei beni medesimi al Sig. , che subentra per effetto di (trasferimento/nuova nomina/ecc.). Si dà atto dell’avvenuta ricognizione materiale dei beni da parte dei Consegnatari interessati, le cui risultanze concordano con i dati delle summenzionate scritture contabili che, globalmente, qui si evidenziano per ciascuna tipologia. Natura del bene Quantità Per quanto sopra rappresentato, il Sig. Valore e il Sig. hanno dichiarato rispettivamente di cedere e di accettare le consistenze descritte innanzi. Il presente processo verbale, redatto in n. esemplari, viene letto, approvato e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il Consegnatario uscenteIl Consegnatario subentrante Il Dirigente ScolasticoIl Presidente del Consiglio di Istituto PAIS XXI Istituzione scolastica MODELLO DI ATTO DIRIGENZIALE SULL’«ACCOGLIENZA» DI UN BENE DONATO Il Dirigente Scolastico VISTA la comunicazione del Sig./Ente del con la quale afferma la propria volontà di fare donazione al di per un valore di Euro ; VISTO l’art. 21 - comma 6 - della Legge 15/3/1997, n. 59, che abroga le disposizioni che prevedono autorizzazioni governative preventive per l’accettazione di donazioni da parte delle Istituzioni Scolastiche; VISTO l’art. 13 della Legge 15/5/1997, n. 127, che abroga l’art. 17 del Codice Civile e la Legge 21/6/1896, n. 218, per le stesse ragioni di cui al precedente comma; VISTI gli artt. 769 e 783 del Codice Civile; VISTO il processo verbale di consegna del redatto da dal quale si desume che il materiale è regolarmente pervenuto a Scuola e che risulta efficiente per l’impiego senza oneri aggiuntivi a carico della Scuola stessa; TENUTO CONTO del valore di stima attribuito dalla Commissione Tecnica, in quanto non indicato dal donante (*); AUTORIZZA Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a collocare il bene in dandolo in sub-consegna a DÀ INCARICO al medesimo Direttore di procedere all’inventariazione dei beni donati assumendoli nelle scritture contabili della Scuola. Data Il Dirigente Scolastico (*) Inserire solo in caso di necessità. XXII PAIS Istituzione scolastica MODELLO DI LETTERA CON CUI VIENE COSTITUITO IN MORA IL PRESUNTO RESPONSABILE DEL DANNO Prot. Ris. N. Al Sig. OGGETTO: Richiesta di rimborso per danno causato a e interruzione dei termini prescrizionali Per i fatti avvenuti il cui alla nota Prot. Ris. n. Scuola, con versamento al c/c n. e che sono stati contestati con separato provvedimento di del , la S.V. è invitata a rimborsare subito a questa presso la Banca giorni dal ricevimento della presente, la somma di E , e comunque entro trenta già liquidata a a seguito di azione giudiziaria dallo stesso promossa. La somma predetta è stata erogata per le disposizioni contenute nell’art. 61, comma 2°, della Legge 11 luglio 1980, n. 312 e, conseguentemente, la S.V. viene costituita in mora, anche per motivi di prescrizione interruttiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1219 e 2943 del Codice Civile. Poiché il sottoscritto Dirigente ritiene emergere elementi di colpa grave nei fatti causativi del danno in argomento, è stata sporta, in pari data e ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la prescritta denuncia al Procuratore Regionale della Corte dei Conti di per ottenere dalla S.V. il ristoro del danno subìto. Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il Sig. - tel. in servizio nell’Ufficio a cui potrà rivolgersi per informazioni oppure fornire elementi di conoscenza in Suo possesso. Presso il medesimo ufficio può prendere visione degli atti che La riguardano. Data Il Dirigente Scolastico PAIS Prot. Roma, / XXIII / Oggetto: Provvedimento di affidamento in custodia dei beni al sub-consegnatario a.s. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Visto l’art. 27 del Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche” - D.I. 44/01 Visto il provvedimento prot. n. del del Dirigente Scolastico che individua come sub-consegnatario il Prof. relativamente ai beni presenti nel laboratorio di AFFIDA La custodia dei materiali ed attrezzature presenti nel suddetto laboratorio al Prof. individuato dal Dirigente Scolastico e consegna al docente l’elenco del materiale che dovrà essere sottoscritto da entrambi. Ricorda al sub-consegnatario le proprie mansioni specifiche legate all’incarico che consistono in: – verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate avendo l’accortezza di segnalare l’eventuale esigenza di reintegro dei materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature eventualmente danneggiate; – segnalazione della necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da esperire con risorse interne della scuola; – verifica del corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che fanno richiesta di utilizzo dei laboratori stessi; – partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il funzionamento dei laboratori; – riconsegna dei materiali e attrezzature avute in sub-consegna al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi al termine dell’incarico. Lì, p.p.v. IL SUB-CONSEGNATARIO IL D.S.G.A. XXIV PAIS Istituzione scolastica Verbale di riconsegna dei beni affidati al sub-consegnatario L’anno addì del mese di nel locale dell'istituto il prof. prot. n. , individuato con provvedimento del sub-consegnatario dei beni del Dirigente Scolastico quale presenti nel laboratorio di ricon- segna, ai sensi dell’art. 27 D.I. n 44 del 2001, i suddetti beni al sig. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto per termine dell’incarico. Il sub-consegnatario Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi PAIS XXV NORMATIVA Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 (in SO n. 49 alla GU 9 marzo 2001, n. 57) Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” TITOLO II GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI Art. 23 (Beni) 1. I beni che costituiscono il patrimonio delle Istituzioni Scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice Civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli. 2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso alle Istituzioni Scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi. Art. 24 (Inventari) 1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita. 2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario. 3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari. 4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che, per l’uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore. 5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell’istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe. 6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell’inventario di riferimento. 7. L’inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27. 8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di Istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale. 9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni. Art. 25 (Valore di beni inventariati) 1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall’Istituzione Scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell’istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono. 2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell’inventario - se il prezzo è inferiore al valore nominale - o al loro valore nominale - qualora il prezzo sia superiore - con l’indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza. XXVI PAIS Art. 26 (Eliminazione dei beni dell’inventario) 1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore, o reso inservibile all’uso, è eliminato dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. 2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all’articolo 52, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile all’uso. Art. 27 (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine) 1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale. 2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall’incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia. Art. 28 (Le opere dell’ingegno) 1. Spetta all’istituto scolastico il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali. 2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera, nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del Titolo primo della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 3. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal consiglio di istituto. 4. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall’invito rivolto dagli autori dell’opera. 5. È riconosciuto ai coautori e alle Istituzioni Scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell’opera. 6. Il dirigente dell’Istituzione Scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell’istituto, nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le norme di cui all’articolo 33. 7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per originalità, il dirigente dell’istituzione scolastica sottopone all’esame del consiglio di istituto proposte per l’eventuale utilizzazione economica della creazione, anche attraverso la distribuzione in rete del programma. Art. 39 (Concessione di beni in uso gratuito) 1. L'Istituzione Scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d’uso. 2. L'Istituzione Scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all’albo, l’elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di istituto. 3. La concessione in uso non può determinare, per l’istituzione scolastica, l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale. 4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati. PAIS XXVII Art. 52 (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili) 1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall’istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna. 2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell’albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L’aggiudicazione è fatta al migliore offerente. 3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti. 4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici. Art. 55 (Donazioni, eredità, legati) 1. Le Istituzioni Scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalità istituzionali. 2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell’ente locale, l’istituzione concorda con l’ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse. 3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all’articolo 48, al fine di mantenere il valore del capitale. 4. L’istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all’accettazione di legati. 5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all’istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni. 6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze dell’istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.