Modifiche alla L - Consiglio regionale dell`Abruzzo

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Modifiche alla L - Consiglio regionale dell`Abruzzo
Consiglio
Regionale
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle
attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida
turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi nel mercato interno
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE CONSILIARE
Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
le modifiche alla L.R. n. 39/1987 si rendono necessarie al fine di attualizzare una legge
risalente al 1987 e non più rispondente alla normativa intervenuta in materia, anche in
relazione alla libera prestazione dei servizi nel mercato europeo, nel rispetto, tuttavia,
dell’ambito di manovra consentito alla legislazione regionale dal D. Lgs. 23 maggio
2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo) che all’art. 6 definisce le professioni turistiche.
Non un intervento innovatore, pertanto, ma soltanto un intervento di manutenzione
normativa del titolo II della legge de qua finalizzato all’applicazione della normativa
vigente e al conseguente superamento della prassi amministrativa che in questi anni ha
consentito lo svolgimento delle professioni turistiche di guida e accompagnatore, in
assenza degli esami abilitanti.
Al riguardo, è opportuno precisare che il titolo I della L.R. n. 39/1987 è stato abrogato
dalla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di
viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) che ha disciplinato
autonomamente le agenzie di viaggi e la figura del direttore tecnico di agenzia viaggi.
La L.R. 1/1998 è stata già oggetto di revisione con le leggi comunitarie regionali del
2010 e del 2011.
Attualmente l’esercizio dell’attività della guida turistica e dell’accompagnatore
turistico è regolamentato dalla D.G.R. 2470/1999 che ha istituito gli albi provvisori
delle guide e degli accompagnatori regionali per far fronte alle esigenze turistiche del
Giubileo del 2000, il cui accesso è condizione per l’esercizio delle rispettive attività.
La validità dei suddetti albi è stata estesa nel corso degli anni da varie deliberazioni di
Giunta, che, tuttavia, non hanno inciso sulla “provvisorietà” degli albi stessi,
rimanendo essi validi fino all’entrata in vigore della nuova legge sulle professioni
turistiche che superasse la normativa vigente.
Nel presente contesto storico e normativo, caratterizzato da un forte impulso a livello
comunitario e statale alla semplificazione delle attività economiche in senso lato, ivi
compreso l’accesso alle professioni (si pensi, soprattutto, alla direttiva 2006/123/CE,
cd. “Direttiva servizi”, che ha dato la prima, forte spallata all’eccesso di burocrazia
gravante sulle imprese cui è seguito il cambio di rotta amministrativa con il decisivo
passaggio dal regime autorizzatorio alla Segnalazione Certificata Inizio Attività ai
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sensi del vigente art. 19 della L. 241/1990), la proposta in questione segue il solco
della semplificazione già tracciato da questo Servizio con la riorganizzazione e la
relativa semplificazione delle altre professioni del turismo quali agenzie di viaggi e
direttori tecnici di agenzia di viaggi e strutture turistico-ricettive (L.R. n. 5/2010 e L.R.
44/2011).
L’intervento legislativo in argomento, pertanto, si propone di superare la vigente prassi
amministrativa degli albi provvisori delle guide e degli accompagnatori turistici, la cui
iscrizione avviene a seguito di un atto autorizzatorio da parte del Servizio regionale
proponente (espressione della licenza prevista dalla normativa regionale), ripristinando
appieno l’efficacia del Titolo II della L.R. n. 39/1987 depurato dalle norme in
contrasto con l’attuale quadro normativo comunitario e statale.
In tal modo si riattiva il sistema abilitativo alle professioni turistiche a seguito di
superamento di un esame, e, in coerenza con la Direttiva comunitaria sui servizi, si
prevede la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi dell’art.
19 della L. 241/1990 per coloro che intendono esercitare l’attività. Inoltre, viene
superata l’iscrizione ai rispettivi albi quali modalità preordinata e presupposta
all’esercizio dell’attività per sostituirla con l’inserimento in un semplice elenco
rispettivamente degli accompagnatori turistici e delle guide turistiche regionali dal
valore puramente ricognitivo e informativo.
L’articolo 1 introduce l’art. 35 bis (Esercizio dell’attività di accompagnatore turistico)
in cui è prevista la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19
della l. 241/1990 in luogo della precedente licenza per esercitare stabilmente l’attività
di accompagnatore turistico.
Nel testo originario è prevista l’abilitazione soltanto per coloro i quali abbiano
conseguito l’idoneità a seguito del superamento del relativo esame. Nella modifica
proposta, in ossequio alla direttiva comunitaria sulla libera prestazione dei servizi,
possono esercitare tale attività anche coloro che sono in possesso di un attestato di
qualifica specifica post-diploma o di un attestato di abilitazione rilasciati ai sensi delle
leggi regionali vigenti.
L’articolo 2 introduce alcune modifiche all’art. 36 determinate da un intervento di
manutenzione normativa consistente nell’aggiornamento delle leggi regionali che
attualmente regolano le professioni del turismo di montagna.
L’articolo 3 sostituisce il vigente art. 37 che prevede la licenza per l’esercizio delle
professioni turistiche di guida e di accompagnatore, oltre che di interprete turistico,
con il novellato art. 37 denominato “Esercizio dell’attività di guida turistica”.
L’introduzione di tale articolo prevede la Scia per esercitare stabilmente l’attività di
guida turistica in luogo della licenza prevista dalla normativa vigente.
A tal riguardo, è utile chiarire che nell’articolato si è disgiunta la figura della guida da
quella dell’accompagnatore al solo fine di una maggiore chiarezza e comprensibilità
del testo normativo.
Inoltre, non è stata riportata, a titolo di autonoma qualificazione professionale, la
figura dell’interprete turistico, il cui compito era professionalmente limitato ad
un’attività di supporto alle guide turistiche nella traduzione scritta e orale di lingue
straniere.
Nel corso degli anni tale professione è stata superata dall’obbligo della conoscenza di
almeno una lingua straniera che grava sulle guide e sugli accompagnatori, tanto che
l’attività peculiare dell’interprete turistico non figura nella descrizione delle
professioni turistiche di cui all’art. 6 del D. Lgs. 79/2011, attualmente unica norma
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statale di principio nel panorama delle professioni turistiche. Si è ritenuto, tuttavia, di
lasciare immutata la disciplina dell’attività dell’interprete turistico al fine di tutelare
coloro che dovessero avere l’abilitazione ai sensi della previgente normativa.
L’attuazione della Direttiva Servizi è determinata, altresì, dal riconoscimento formale
dei titoli di idoneità e degli attestati di qualifica rilasciati dalle altre Regioni.
L’articolo 4 sostituisce l’attuale art. 38 della L.R. n. 39/1987, in materia di esami di
abilitazione.
Il novellato art. 38 si limita a stabilire le prove di esame per l’abilitazione a guida e
accompagnatore e a fissare pochi requisiti minimi, quali il titolo d’accesso e l’assenza
di condanne penali.
A differenza di quanto previsto dalla norma vigente, è previsto un rinvio al bando per
quanto riguarda criteri e modalità di svolgimento degli esami, composizione delle
commissioni e materie oggetto degli esami di abilitazione. Tale scelta è determinata da
una maggiore agilità dello strumento amministrativo, in grado di far fronte ad
eventuali interventi legislativi statali in materia di professioni turistiche. Infatti, è
attualmente all’esame del tavolo congiunto Stato-Regioni, la definizione della figura
professionale della guida specializzata, che è stata introdotta, unitamente all’estensione
nazionale dell’abilitazione di guida turistica, dall’art. 3 della L. n. 97/2013 (Legge
Europea 2013).
È stata prevista la spesa per lo svolgimento degli esami abilitanti a totale carico degli
aspiranti, in linea con la scelta fatta da tutte le legislazioni regionali, il cui importo è
definito nel relativo bando.
L’articolo 5 introduce l’articolo 38 bis alla l.r. 39/1987. Tale articolo riguarda
l’esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di
altri Stati membri dell’Unione europea.
L’articolo 6 sostituisce l’art. 43 in materia di attestati di abilitazione semplificando il
prolisso articolato con l’unica previsione del rilascio dell’attestato a chi abbia superato
le prove.
Il comma 2 prevede espressamente che l’abilitazione alla professione di guida turistica
è valida su tutto il territorio nazionale, così come disposto dall’art. 3 della L. n.
97/2013 (legge europea 2013, disposizioni relative alla libera prestazione e
all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione
europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.) che ha superato d’emblée tutte le
legislazioni regionali che ancoravano al territorio le abilitazioni di guida turistica,
contravvenendo alla direttiva comunitaria sui servizi.
Non si è ritenuto di ripetere la medesima disposizione anche per l’accompagnatore
turistico, in quanto le abilitazioni regionali rilasciate per l’esercizio di tale attività
hanno da sempre validità sull’intero territorio nazionale in ragione della peculiarità
della professione di accompagnatore che, per definizione, viaggia, accompagna il
gruppo di turisti.
L’articolo 7 sostituisce l’art. 44 in materia di elenchi regionali. Il novellato art. 44,
immutato nella denominazione, lascia invariati gli elenchi regionali la cui iscrizione,
attualmente, è consentita a coloro che siano in possesso della licenza.
La modifica proposta, nell’escludere la licenza, prevede elenchi dal valore
esclusivamente ricognitivo e informativo (l’iscrizione non è presupposto all’esercizio
dell’attività) cui possono accedere, su richiesta, le guide e gli accompagnatori
legittimamente operanti.
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Per far fronte all’esigenza palesata a più voci da parte degli operatori del settore, del
non facile reperimento di guide e accompagnatori operanti negli attuali albi
professionali in cui l’aggiornamento si limita alle iscrizioni e cancellazioni, è stata
introdotta la validità quinquennale di permanenza nei suddetti elenchi: decorso il
quinquennio è necessario rinnovare la richiesta di permanenza, proprio al fine di
consentire un costante aggiornamento delle guide e degli accompagnatori in attività.
L’articolo 8 introduce alcune modifiche all’art. 45 “Tessera di riconoscimento”
determinate da un intervento di manutenzione normativa con la soppressione delle
parole “distintivo” nel comma 1 e della licenza comunale al comma 2.
L’articolo 9 introduce alcune modifiche all’art. 47 “Divieti” al fine
dell’aggiornamento della norma ai dettami intervenuti in materia di liberalizzazioni e
di concorrenza.
Pertanto, sono stati soppressi i riferimenti al divieto di esercitare ulteriori attività,
attività in concorrenza, e al divieto di applicare tariffe differenti da quelle stabilite
(quest’ultimo punto in coerenza con la proposta abrogazione dell’art. 46 che demanda
alla Giunta regionale il compito di fissare le tariffe delle prestazioni delle professioni
turistiche).
Al comma 3 sono state sostituite le parole “privi della rispettiva licenza” con le parole
“non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA”.
L’articolo 10 modifica il vigente art. 48 “Agevolazioni” sopprimendo le parole
“munite di licenza” dal comma 1 e dal comma 2.
L’articolo 11 sostituisce l’art. 49 in materia di “Sanzioni”. La denominazione
dell’articolo è immutata, è stato previsto un aggiornamento dell’entità delle sanzioni a
valori attuali ed è stata eliminata la sanzione diretta ai divieti di cui all’art. 47 di cui si
propone la soppressione.
L’articolo 12 modifica l’art. 50 “Vigilanza e controllo” con un intervento di
manutenzione normativa. Le funzioni amministrative sull’osservanza della legge sono
riservate esclusivamente ai Comuni, non più unitamente all’Ente turistico periferico
competente.
Si propone, inoltre, la soppressione del comma 2 che prevede la comunicazione delle
sanzioni irrogate al Presidente della Giunta e al Settore regionale competente.
L’articolo 13 sostituisce il contenuto dell’art. 51 “Norme transitorie” prevedendo il
passaggio delle guide e degli accompagnatori turistici iscritti agli attuali albi
provvisori istituiti con la DGR n. 2470/1999 negli elenchi previsti dall’art. 44.
L’articolo 14 sostituisce il contenuto dell’art. 53 “Norma finanziaria”, disponendo, in
linea con il novellato art. 38, l’iscrizione dei proventi e degli oneri relativi allo
svolgimento degli esami nelle rispettive UPB del bilancio regionale.
L’articolo 15 riguarda le “Abrogazioni”. In coerenza con le modifiche effettuate
relativamente alla funzione e al contenuto del bando d’esame, si propongono le
abrogazioni dei seguenti articoli della legge regionale 39/1987:
Art. 39 “Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice
d’esame per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico”;
Art. 40 “Requisiti di ammissione all’esame”;
Art. 41 “Presentazione delle domande”;
Art. 42 “Materie d’esame”;
Art. 46 “Tariffe” in osservanza della normativa in materia di liberalizzazioni e
concorrenza;
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e l’abrogazione della legge regionale 13 febbraio 1990, n. 8 (Commissione
d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, interprete
turistico ed accompagnatore turistico. Integrazione norme di funzionamento.)
La 4^
Commissione Consiliare“Commissione per le Politiche Europee,
Internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione
ai processi normativi dell’Unione Europea” nella seduta del 17.02.2015 ha espresso
sul testo proposto parere favorevole all’unanimità dei presenti suggerendo, a
completamento del progetto medesimo, l’inserimento di un articolo aggiuntivo (Art. 5
del nuovo testo).
La 3^ Commissione Consiliare (Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività
Produttive) ha esaminato il provvedimento legislativo nel corso di alcune sedute,
coadiuvata anche dal Responsabile dell’Ufficio competente della Giunta Regionale.
Osservazioni sono pervenute dal Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi
attraverso la scheda prot. 3500 del 18 febbraio 2015.
Emendamenti al testo sono stati formalizzati da parte dei consiglieri Berardinetti (n. 3)
e Ranieri ed altri (n. 1).
Nella seduta del 4.03.2015, la Commissione, dopo aver recepito i suggerimenti della
4^ Commissione e gli emendamenti proposti dai Commissari, ha espresso sul progetto
così modificato parere favorevole a maggioranza dei presenti.
Hanno votato a favore i consiglieri: Berardinetti, Gerosolimo, Balducci + delega,
Paolini, Mercante e Ranieri;
si sono astenuti i consiglieri: Febbo e Sospiri.
Trasmesso poi in Aula per l’approvazione, in data 24 marzo 2015 il provvedimento
legislativo è stato rinviato dal Consiglio all’esame delle Commissioni consiliari 3^ e
1^.
In ossequio alla decisione assunta dal Consiglio, il provvedimento è stato esaminato
dalle predette Commissioni rispettivamente in data 1 e 8 aprile 2015.
La 1^ Commissione consiliare (Bilancio, Affari generali e Istituzionali) ha espresso
parere finanziario favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti.
La 3^ Commissione consiliare (Agricoltura, Sviluppo economico e Attività
produttive), con parere favorevole reso a maggioranza dei Commissari presenti, ha
riapprovato il testo rinviato dal Consiglio a nuovo esame, accogliendo sullo stesso
l’emendamento all’articolo 15 a firma Febbo ed altri.
Hanno votato a favore i consiglieri: Berardinetti, Balducci, Pietrucci delegato dal cons.
D’Alessandro, Paolini, Di Dalmazio (voti 18);
si sono astenuti i consiglieri: Mercante, Smargiassi, Febbo + delega del cons. Sospiri,
Iampieri (voti 9).
Pertanto si propone al Consiglio:
di approvare l’unito testo del progetto di legge n. 60/2015 che, a seguito delle
modifiche introdotte dalla 3^ Commissione consiliare, differisce parzialmente dalla
proposta iniziale avanzata dalla Giunta Regionale con atto n. 884/C del 23.12.2014.