Modifiche alla L - Consiglio regionale dell`Abruzzo
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Modifiche alla L - Consiglio regionale dell`Abruzzo
Consiglio Regionale Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE CONSILIARE Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, le modifiche alla L.R. n. 39/1987 si rendono necessarie al fine di attualizzare una legge risalente al 1987 e non più rispondente alla normativa intervenuta in materia, anche in relazione alla libera prestazione dei servizi nel mercato europeo, nel rispetto, tuttavia, dell’ambito di manovra consentito alla legislazione regionale dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) che all’art. 6 definisce le professioni turistiche. Non un intervento innovatore, pertanto, ma soltanto un intervento di manutenzione normativa del titolo II della legge de qua finalizzato all’applicazione della normativa vigente e al conseguente superamento della prassi amministrativa che in questi anni ha consentito lo svolgimento delle professioni turistiche di guida e accompagnatore, in assenza degli esami abilitanti. Al riguardo, è opportuno precisare che il titolo I della L.R. n. 39/1987 è stato abrogato dalla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) che ha disciplinato autonomamente le agenzie di viaggi e la figura del direttore tecnico di agenzia viaggi. La L.R. 1/1998 è stata già oggetto di revisione con le leggi comunitarie regionali del 2010 e del 2011. Attualmente l’esercizio dell’attività della guida turistica e dell’accompagnatore turistico è regolamentato dalla D.G.R. 2470/1999 che ha istituito gli albi provvisori delle guide e degli accompagnatori regionali per far fronte alle esigenze turistiche del Giubileo del 2000, il cui accesso è condizione per l’esercizio delle rispettive attività. La validità dei suddetti albi è stata estesa nel corso degli anni da varie deliberazioni di Giunta, che, tuttavia, non hanno inciso sulla “provvisorietà” degli albi stessi, rimanendo essi validi fino all’entrata in vigore della nuova legge sulle professioni turistiche che superasse la normativa vigente. Nel presente contesto storico e normativo, caratterizzato da un forte impulso a livello comunitario e statale alla semplificazione delle attività economiche in senso lato, ivi compreso l’accesso alle professioni (si pensi, soprattutto, alla direttiva 2006/123/CE, cd. “Direttiva servizi”, che ha dato la prima, forte spallata all’eccesso di burocrazia gravante sulle imprese cui è seguito il cambio di rotta amministrativa con il decisivo passaggio dal regime autorizzatorio alla Segnalazione Certificata Inizio Attività ai 2 sensi del vigente art. 19 della L. 241/1990), la proposta in questione segue il solco della semplificazione già tracciato da questo Servizio con la riorganizzazione e la relativa semplificazione delle altre professioni del turismo quali agenzie di viaggi e direttori tecnici di agenzia di viaggi e strutture turistico-ricettive (L.R. n. 5/2010 e L.R. 44/2011). L’intervento legislativo in argomento, pertanto, si propone di superare la vigente prassi amministrativa degli albi provvisori delle guide e degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione avviene a seguito di un atto autorizzatorio da parte del Servizio regionale proponente (espressione della licenza prevista dalla normativa regionale), ripristinando appieno l’efficacia del Titolo II della L.R. n. 39/1987 depurato dalle norme in contrasto con l’attuale quadro normativo comunitario e statale. In tal modo si riattiva il sistema abilitativo alle professioni turistiche a seguito di superamento di un esame, e, in coerenza con la Direttiva comunitaria sui servizi, si prevede la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 per coloro che intendono esercitare l’attività. Inoltre, viene superata l’iscrizione ai rispettivi albi quali modalità preordinata e presupposta all’esercizio dell’attività per sostituirla con l’inserimento in un semplice elenco rispettivamente degli accompagnatori turistici e delle guide turistiche regionali dal valore puramente ricognitivo e informativo. L’articolo 1 introduce l’art. 35 bis (Esercizio dell’attività di accompagnatore turistico) in cui è prevista la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19 della l. 241/1990 in luogo della precedente licenza per esercitare stabilmente l’attività di accompagnatore turistico. Nel testo originario è prevista l’abilitazione soltanto per coloro i quali abbiano conseguito l’idoneità a seguito del superamento del relativo esame. Nella modifica proposta, in ossequio alla direttiva comunitaria sulla libera prestazione dei servizi, possono esercitare tale attività anche coloro che sono in possesso di un attestato di qualifica specifica post-diploma o di un attestato di abilitazione rilasciati ai sensi delle leggi regionali vigenti. L’articolo 2 introduce alcune modifiche all’art. 36 determinate da un intervento di manutenzione normativa consistente nell’aggiornamento delle leggi regionali che attualmente regolano le professioni del turismo di montagna. L’articolo 3 sostituisce il vigente art. 37 che prevede la licenza per l’esercizio delle professioni turistiche di guida e di accompagnatore, oltre che di interprete turistico, con il novellato art. 37 denominato “Esercizio dell’attività di guida turistica”. L’introduzione di tale articolo prevede la Scia per esercitare stabilmente l’attività di guida turistica in luogo della licenza prevista dalla normativa vigente. A tal riguardo, è utile chiarire che nell’articolato si è disgiunta la figura della guida da quella dell’accompagnatore al solo fine di una maggiore chiarezza e comprensibilità del testo normativo. Inoltre, non è stata riportata, a titolo di autonoma qualificazione professionale, la figura dell’interprete turistico, il cui compito era professionalmente limitato ad un’attività di supporto alle guide turistiche nella traduzione scritta e orale di lingue straniere. Nel corso degli anni tale professione è stata superata dall’obbligo della conoscenza di almeno una lingua straniera che grava sulle guide e sugli accompagnatori, tanto che l’attività peculiare dell’interprete turistico non figura nella descrizione delle professioni turistiche di cui all’art. 6 del D. Lgs. 79/2011, attualmente unica norma 3 statale di principio nel panorama delle professioni turistiche. Si è ritenuto, tuttavia, di lasciare immutata la disciplina dell’attività dell’interprete turistico al fine di tutelare coloro che dovessero avere l’abilitazione ai sensi della previgente normativa. L’attuazione della Direttiva Servizi è determinata, altresì, dal riconoscimento formale dei titoli di idoneità e degli attestati di qualifica rilasciati dalle altre Regioni. L’articolo 4 sostituisce l’attuale art. 38 della L.R. n. 39/1987, in materia di esami di abilitazione. Il novellato art. 38 si limita a stabilire le prove di esame per l’abilitazione a guida e accompagnatore e a fissare pochi requisiti minimi, quali il titolo d’accesso e l’assenza di condanne penali. A differenza di quanto previsto dalla norma vigente, è previsto un rinvio al bando per quanto riguarda criteri e modalità di svolgimento degli esami, composizione delle commissioni e materie oggetto degli esami di abilitazione. Tale scelta è determinata da una maggiore agilità dello strumento amministrativo, in grado di far fronte ad eventuali interventi legislativi statali in materia di professioni turistiche. Infatti, è attualmente all’esame del tavolo congiunto Stato-Regioni, la definizione della figura professionale della guida specializzata, che è stata introdotta, unitamente all’estensione nazionale dell’abilitazione di guida turistica, dall’art. 3 della L. n. 97/2013 (Legge Europea 2013). È stata prevista la spesa per lo svolgimento degli esami abilitanti a totale carico degli aspiranti, in linea con la scelta fatta da tutte le legislazioni regionali, il cui importo è definito nel relativo bando. L’articolo 5 introduce l’articolo 38 bis alla l.r. 39/1987. Tale articolo riguarda l’esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea. L’articolo 6 sostituisce l’art. 43 in materia di attestati di abilitazione semplificando il prolisso articolato con l’unica previsione del rilascio dell’attestato a chi abbia superato le prove. Il comma 2 prevede espressamente che l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, così come disposto dall’art. 3 della L. n. 97/2013 (legge europea 2013, disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.) che ha superato d’emblée tutte le legislazioni regionali che ancoravano al territorio le abilitazioni di guida turistica, contravvenendo alla direttiva comunitaria sui servizi. Non si è ritenuto di ripetere la medesima disposizione anche per l’accompagnatore turistico, in quanto le abilitazioni regionali rilasciate per l’esercizio di tale attività hanno da sempre validità sull’intero territorio nazionale in ragione della peculiarità della professione di accompagnatore che, per definizione, viaggia, accompagna il gruppo di turisti. L’articolo 7 sostituisce l’art. 44 in materia di elenchi regionali. Il novellato art. 44, immutato nella denominazione, lascia invariati gli elenchi regionali la cui iscrizione, attualmente, è consentita a coloro che siano in possesso della licenza. La modifica proposta, nell’escludere la licenza, prevede elenchi dal valore esclusivamente ricognitivo e informativo (l’iscrizione non è presupposto all’esercizio dell’attività) cui possono accedere, su richiesta, le guide e gli accompagnatori legittimamente operanti. 4 Per far fronte all’esigenza palesata a più voci da parte degli operatori del settore, del non facile reperimento di guide e accompagnatori operanti negli attuali albi professionali in cui l’aggiornamento si limita alle iscrizioni e cancellazioni, è stata introdotta la validità quinquennale di permanenza nei suddetti elenchi: decorso il quinquennio è necessario rinnovare la richiesta di permanenza, proprio al fine di consentire un costante aggiornamento delle guide e degli accompagnatori in attività. L’articolo 8 introduce alcune modifiche all’art. 45 “Tessera di riconoscimento” determinate da un intervento di manutenzione normativa con la soppressione delle parole “distintivo” nel comma 1 e della licenza comunale al comma 2. L’articolo 9 introduce alcune modifiche all’art. 47 “Divieti” al fine dell’aggiornamento della norma ai dettami intervenuti in materia di liberalizzazioni e di concorrenza. Pertanto, sono stati soppressi i riferimenti al divieto di esercitare ulteriori attività, attività in concorrenza, e al divieto di applicare tariffe differenti da quelle stabilite (quest’ultimo punto in coerenza con la proposta abrogazione dell’art. 46 che demanda alla Giunta regionale il compito di fissare le tariffe delle prestazioni delle professioni turistiche). Al comma 3 sono state sostituite le parole “privi della rispettiva licenza” con le parole “non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA”. L’articolo 10 modifica il vigente art. 48 “Agevolazioni” sopprimendo le parole “munite di licenza” dal comma 1 e dal comma 2. L’articolo 11 sostituisce l’art. 49 in materia di “Sanzioni”. La denominazione dell’articolo è immutata, è stato previsto un aggiornamento dell’entità delle sanzioni a valori attuali ed è stata eliminata la sanzione diretta ai divieti di cui all’art. 47 di cui si propone la soppressione. L’articolo 12 modifica l’art. 50 “Vigilanza e controllo” con un intervento di manutenzione normativa. Le funzioni amministrative sull’osservanza della legge sono riservate esclusivamente ai Comuni, non più unitamente all’Ente turistico periferico competente. Si propone, inoltre, la soppressione del comma 2 che prevede la comunicazione delle sanzioni irrogate al Presidente della Giunta e al Settore regionale competente. L’articolo 13 sostituisce il contenuto dell’art. 51 “Norme transitorie” prevedendo il passaggio delle guide e degli accompagnatori turistici iscritti agli attuali albi provvisori istituiti con la DGR n. 2470/1999 negli elenchi previsti dall’art. 44. L’articolo 14 sostituisce il contenuto dell’art. 53 “Norma finanziaria”, disponendo, in linea con il novellato art. 38, l’iscrizione dei proventi e degli oneri relativi allo svolgimento degli esami nelle rispettive UPB del bilancio regionale. L’articolo 15 riguarda le “Abrogazioni”. In coerenza con le modifiche effettuate relativamente alla funzione e al contenuto del bando d’esame, si propongono le abrogazioni dei seguenti articoli della legge regionale 39/1987: Art. 39 “Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d’esame per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico”; Art. 40 “Requisiti di ammissione all’esame”; Art. 41 “Presentazione delle domande”; Art. 42 “Materie d’esame”; Art. 46 “Tariffe” in osservanza della normativa in materia di liberalizzazioni e concorrenza; 5 e l’abrogazione della legge regionale 13 febbraio 1990, n. 8 (Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico. Integrazione norme di funzionamento.) La 4^ Commissione Consiliare“Commissione per le Politiche Europee, Internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione Europea” nella seduta del 17.02.2015 ha espresso sul testo proposto parere favorevole all’unanimità dei presenti suggerendo, a completamento del progetto medesimo, l’inserimento di un articolo aggiuntivo (Art. 5 del nuovo testo). La 3^ Commissione Consiliare (Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive) ha esaminato il provvedimento legislativo nel corso di alcune sedute, coadiuvata anche dal Responsabile dell’Ufficio competente della Giunta Regionale. Osservazioni sono pervenute dal Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi attraverso la scheda prot. 3500 del 18 febbraio 2015. Emendamenti al testo sono stati formalizzati da parte dei consiglieri Berardinetti (n. 3) e Ranieri ed altri (n. 1). Nella seduta del 4.03.2015, la Commissione, dopo aver recepito i suggerimenti della 4^ Commissione e gli emendamenti proposti dai Commissari, ha espresso sul progetto così modificato parere favorevole a maggioranza dei presenti. Hanno votato a favore i consiglieri: Berardinetti, Gerosolimo, Balducci + delega, Paolini, Mercante e Ranieri; si sono astenuti i consiglieri: Febbo e Sospiri. Trasmesso poi in Aula per l’approvazione, in data 24 marzo 2015 il provvedimento legislativo è stato rinviato dal Consiglio all’esame delle Commissioni consiliari 3^ e 1^. In ossequio alla decisione assunta dal Consiglio, il provvedimento è stato esaminato dalle predette Commissioni rispettivamente in data 1 e 8 aprile 2015. La 1^ Commissione consiliare (Bilancio, Affari generali e Istituzionali) ha espresso parere finanziario favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti. La 3^ Commissione consiliare (Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive), con parere favorevole reso a maggioranza dei Commissari presenti, ha riapprovato il testo rinviato dal Consiglio a nuovo esame, accogliendo sullo stesso l’emendamento all’articolo 15 a firma Febbo ed altri. Hanno votato a favore i consiglieri: Berardinetti, Balducci, Pietrucci delegato dal cons. D’Alessandro, Paolini, Di Dalmazio (voti 18); si sono astenuti i consiglieri: Mercante, Smargiassi, Febbo + delega del cons. Sospiri, Iampieri (voti 9). Pertanto si propone al Consiglio: di approvare l’unito testo del progetto di legge n. 60/2015 che, a seguito delle modifiche introdotte dalla 3^ Commissione consiliare, differisce parzialmente dalla proposta iniziale avanzata dalla Giunta Regionale con atto n. 884/C del 23.12.2014.