Omologazione di autoveicoli, componenti e unità tecniche alla luce

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Omologazione di autoveicoli, componenti e unità tecniche alla luce
Omologazione di
autoveicoli, componenti e
unità tecniche alla luce
della nuova Direttiva
“Automotive”
Automotive” 2004/104/CE
Pubblicata il 13/11/2004 sulla GUUE L337
Modifica la direttiva 72/245/CEE e la 95/54/CE
Ing. Lino Trentini - CPA Torino
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Panoramica
La direttiva 2004/104/CE rappresenta
l’evoluzione delle direttive 72/245/CEE
e della 95/54/CE sulla compatibilità
elettromagnetica nel settore Automotive
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Direttiva 72/245/CEE
Questa è la 1° direttiva nel campo
automobilistico che si occupava della
“soppressione dei disturbi radio” era la
verifica dell’emissione dei disturbi
radioelettrici sui veicoli ad accensione
comandata con sistema ad alta
tensione
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Direttiva 95/54/CE (1)
La prima evoluzione è avvenuta con
l’introduzione della direttiva 95/54/CE
che è entrata in vigore nel 1996 a livello
“OMOLOGATIVO” mentre la
produzione precedente si è dovuta
adeguare a partire dal 1.10.2002
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Direttiva 95/54/CE (2)
Con questa direttiva le verifiche sono state
estese a tutti i veicoli indipendentemente
dal tipo di motore, inoltre è stato introdotto
il concetto di “IMMUNITA’” cioè la capacità
del veicolo/componente di funzionare
anche in presenza di perturbazioni
elettromagnetiche provenienti dell’esterno.
Si è introdotta anche l’omologazione delle
unità elettrica od elettronica (UEE)
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Direttiva 2004/104/CE
Articolo 1:
– Gli allegati alla Direttiva 72/245/CEE
sono sostituiti dagli allegati della
2004/104/CE
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Tempi di applicazione
Articolo 2: (nella versione italiana della GUUE al par. 4 c’è un errore
71/145/CEE al posto di 72/245/CEE)
– La direttiva entrerà in vigore il 1° gennaio
2006 e ci saranno e seguenti periodi
transitori:
6 mesi di sovrapposizione nelle omologazioni (si
potrà continuare ad omologare anche con la
95/54/CE fino al 1/7/06)
A partire dal 1/1/2009 i certificati di conformità
dei veicoli nuovi dovranno soddisfare i requisiti
della direttiva 2004/104/CE ed analoga cosa per
le Unità Elettriche Elettroniche (UEE)
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Principali novità 2004/104/CE
(1)
Le principali novità introdotte da questa
direttiva sono:
• Maggiori dettagli nelle definizioni;
• Specifiche relative ai “criteri di fallimento”
delle prove di immunità del veicolo;
• Introduzione dell’albero sistemistico per
l’applicabilità della Direttiva alla UEE;
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Principali novità 2004/104/CE
(2)
• Aumento della banda di frequenza per la
prova di immunità irradiata che è stata estesa
fino a 2000 MHz;
• Per le UEE è stato introdotto l’Allegato X con
ulteriori nuovi tipi di prove (verifica ai transitori
impulsivi);
• I livelli di prova e le maschere di emissione
sono rimaste le stesse ma con una
indicazione precisa dei limiti.
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Componenti
Per la componentistica che NON ha
influenza su funzioni di sicurezza del
veicolo è ammesso marcare CE
secondo la direttiva EMC (§ 3.2.9
Allegato I)
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Regolamenti ECE (1)
In parallelo alle Direttive ci sono i
Regolamenti dell’Ufficio di Ginevra delle
Nazioni Unite per l’Europa (ECE) che
sono sostanzialmente analoghi nei
contenuti e nelle prescrizioni alle
direttive e trovano applicazione nei
paesi che non appartengono all’Europa
Unita.
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Regolamenti ECE (2)
Per la compatibilità elettromagnetica è
in vigore il Regolamento ECE 10
emendamento 0.2 che è analogo alla
95/54/CE.
Per maggiori informazioni si può far
riferimento al sito:
www.unece.org/trans
www.unece.org/trans/
trans/main/wp29/
main/wp29/
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Applicabilità
Le norme sulla compatibilità
elettromagnetica a livello di 95/54/CE si
applicano anche alle Trattrici Agricole
ed ai Veicoli a 2 e 3 ruote.
Mentre alle Macchine operatrici si
applica la Direttiva 89/336/CEE
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Concetto di Omologazione
E’ un procedimento che si applica alla
produzione di serie e consiste nel:
• Dimostrare che il prodotto soddisfa i requisiti
tecnici della norma;
• Dimostrare che il processo di fabbricazione
assicura la conformità di tutti gli esemplari
successivi al prototipo sottoposto a prove.
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Controllo della produzione
All’atto della 1° omologazione il costruttore
deve “accreditarsi” presso l’autorità che
rilascia l’omologazione. Questo consiste in:
• Adempimenti amministrativi (deposito firme,
notizie azienda, iscrizione CCIAA, ecc.);
• Relazione sul sistema adottato per garantire
la conformità del prodotto;
• Eventuale certificazione ISO di Qualità
a questo segue una visita ispettiva del Ministero
presso lo stabilimento per verificare l’idoneità
del sistema.
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Autorità Omologante (1)
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti attraverso i Centri Prove
Autoveicoli che sono anche gli enti
tecnici che conducono le prove.
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Autorità Omologante (2)
Il costruttore può chiedere
l’omologazione in qualunque Centro
Prove ed ha l’onere di reperire il
laboratorio per le prove.
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Definizioni (1)
Le definizioni si trovano nella
Direttiva Quadro sulle Omologazioni dei
Veicoli a Motore e dei loro Rimorchi
2001/116/CE che adegua la
92/53/CEE.
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Definizioni (2)
Costruttore: la persona o l’ente responsabile,
verso l’autorità che rilascia l’omologazione di
tutti gli aspetti del procedimento di
omologazione e della conformità della
produzione; non è indispensabile che detta
persona od ente partecipino a tutte le fasi di
costruzione del veicolo, del sistema, del
componente o dell’entita tecnica soggette
all’omologazione.
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Definizioni (3)
Entità tecnica: un dispositivo, ad esempio un
dispositivo di protezione posteriore, soggetto
alle prescrizioni di un decreto di recepimento
di una direttiva particolare e destinato a far
parte di un veicolo, che può venire
omologato separatamente, ma soltanto in
relazione ad uno o più tipi determinati di
veicoli, se il decreto di recepimento della
direttiva particolare lo prevede
espressamente.
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Definizioni (4)
Componente:un dispositivo, come una luce,
soggetto alle prescrizioni stabilite nel
decreto di recepimento di una direttiva
particolare e destinato a far parte di un
veicolo, che può venire omologato
separatamente dal veicolo, ma soltanto in
relazione ad uno o più tipi determinati di
veicoli, se il decreto di recepimento della
direttiva particolare lo prevede
espressamente.
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