Gennaio 2015 - gruppo delfino

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Gennaio 2015 - gruppo delfino
Gennaio 2015
CONTABILITÀ E FISCO
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO MILLEPROROGHE 2015
D.L. 192/2014
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 192/2014 Milleproroghe per l'anno 2015. Tra le
novità la possibilità di proroga fino al 31.12.2015 dei lavoratori a tempo determinato delle
Province; la possibilità di assumere a tempo indeterminato utilizzando anche il plafond di spesa
relativo ai cessati 2013; la reiterazione di fondi per edilizia scolastica.
GESTIONI ASSOCIATE PICCOLI COMUNI: NIENTE PROROGA
ll D.L. 192/2014 Milleproroghe 2015 non ha volutamente prorogato il termine ultimo per
l’attuazione della gestione associata di (almeno) 9 funzioni fondamentali, a cui sono tenuti tutti i
comuni con popolazione inferiore i 5.000 abitanti oppure 3.000 abitanti se cosiddetti “montani” .
Dal 01.01.2015 quindi l’obbligo è esteso a tutte le funzioni fondamentali.
La forma prescelta potrà essere l’Unione dei comuni ex art. 32 Tuel (la micro unione di cui art. 16
D.L. 138/2011 è stata abrogata dalla Legge 56/2014) o la Convenzione. I Comuni potranno
costituire una sola Unione, mentre potranno stipulare più Convenzioni; l’importante è non
spezzare la funzione fondamentale su più forme associative. Saranno possibili anche combinazioni
diverse di rapporti in Unione e in Convenzione, nel senso che se ad esempio 10 Comuni
costituiranno una Unione per trasferire la titolarità di 6 funzioni fondamentali (con l’Unione il
Comune si spoglia della titolarità della funzione), gli stessi 10 Comuni potranno costituire
raggruppamenti diversi, sia tra loro sia con altri Comuni, per gestire in forma associata le altre 3
funzioni fondamentali mediante convenzione, con modello ufficio unico o ente capofila.
I problemi maggiori sorgono adesso, con l’obbligo di gestire in forma associata la funzione più
importante ovvero la funzione relativa all’organizzazione generale del Comune, comprendente tra
gli altri la ragioneria, i tributi, il personale, l’ufficio tecnico, gli affari generali. Gli aspetti più delicati
afferiscono sicuramente agli aspetti organizzativi e alle indennità del personale, che dovrà
necessariamente dimostrare flessibilità nell’adeguarsi alla nuova situazione.
Altri problemi riguardano la finanza, il patto di stabilità e il bilancio, visto che se anche il Comune
decidesse di gestire in forma associata tutte le funzioni fondamentali mediante Unione di comuni,
dovrebbe comunque approvare, gestire e rendicontare il proprio bilancio relativo alle funzioni non
fondamentali che possono restare in capo al Comune stesso (ad esempio turismo, sport, cultura,
giovani, attività produttive, commercio, sviluppo economico). Altro problema riguarda i tributi,
visto che la titolarità e la riscossione rimane comunque in capo al Comune, anche in caso di
Unione di comuni.
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NUOVI QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD DA COMPILARE ENTRO IL 28.02.2015
Con comunicato diffuso nei giorni scorsi, la SOSE informa gli enti locali del nuovo obbligo di
aggiornamento dei questionari relativi ai fabbisogni standard delle funzioni fondamentali.
L'aggiornamento deve essere fatto relativamente all'annualità 2013. I questionari devono essere
trasmessi a SOSE debitamente compilati entro il 28 febbraio 2015.
Come spiegato da SOSE all’indirizzo web https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/questionari,
il Questionario unico è finalizzato all’aggiornamento e all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della
determinazione dei Fabbisogni Standard dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità
Montane, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216
(“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città
metropolitane e Province”). I dati richiesti sono relativi a:
‐ Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
‐ Funzioni di polizia locale;
‐ Funzioni di istruzione pubblica;
‐ Funzioni nel settore sociale;
‐ Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
‐ Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente (escluso il servizio di edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare e il servizio idrico
integrato).
Il Questionario si divide in cinque moduli:
‐ Dati strutturali;
‐ Dati del personale;
‐ Servizi svolti (Tributi, Ufficio Tecnico, Anagrafe, Altri Servizi Generali, Polizia Locale,
Istruzione, Viabilità e Trasporti) identificato in seguito con Servizi svolti – Parte I;
‐ Servizi svolti (Territorio, Rifiuti, Asili Nido e Sociale) identificato in seguito con Servizi svolti
– Parte II;
‐ Dati contabili.
Il questionario va compilato, con riferimento all’anno 2013, in ogni sua parte dai Comuni, dalle
Unioni dei Comuni e dalle Comunità Montane, sia per le informazioni di natura contabile sia per
quelle di tipo strutturale.
Il primo modulo, Dati strutturali, raccoglie informazioni in merito alle caratteristiche dell’Ente e del
territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi.
Il secondo modulo, Dati del personale, raccoglie informazioni riguardanti le consistenze e le spese
del personale addetto a ciascun Servizio.
Nel terzo e quarto modulo, Servizi svolti Parte I e Parte II, si rilevano i dati relativi ai servizi o
attività svolti nell’ambito delle funzioni fondamentali.
L’ultimo modulo, Dati contabili, raccoglie infine informazioni riguardanti le entrate (accertamenti)
e le spese (impegni) correnti per ciascun Servizio.
Gli Enti, che nel 2013 hanno aderito alla sperimentazione di bilancio (D.lgs. n. 118/2011), con
riferimento agli interventi di spesa del vecchio bilancio, D.lgs. 267/2000, devono considerare i
nuovi macroaggregati, del bilancio armonizzato, individuati sulla base della natura economica della
spesa.
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Sul sito SOSE è possibile reperire le istruzioni e le altre informazioni per la compilazione del
questionario unico.
Vista la sempre crescente importanza dei dati sui fabbisogni standard, che nel 2015 incideranno
anche nella determinazione del 20% del Fondo di solidarietà comunale, ai sensi della Legge
190/2014, è importante dedicare la massima attenzione alla compilazione.
I Comuni possono in ogni caso verificare la loro attuale situazione nel confronto tra fabbisogni
standard e spesa storica accedendo al sito: www.opencivitas.it
DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI: PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014
L'Agenzia delle entrate illustra le novità apportate dal D.Lgs. 175/2014 in tema di semplificazioni
fiscali. Di particolare interesse per gli enti locali, le novità in materia di addizionale comunale
IRPEF, che esplicano effetti già sull'acconto 2015 (aliquota anno 2014) e in tema di compensazione
delle ritenute fiscali versate in eccesso o per i rimborsi da assistenza fiscale, che dovranno avvenire
in F24. Non è prevista alcuna particolare deroga per gli enti pubblici che, utilizzando il modello
F24EP (che non prevede la compensazione), dovrebbero necessariamente operare tramite F24
tradizionale e gli appositi codici tributo (prossimamente approvati). Previste novità anche per le
società che operano in concessione, le quali non dovranno più richiedere l'autorizzazione
all'Agenzia delle Entrate per dedurre le quote d'ammortamento per i beni gratuitamente
devolvibili in misura diversa da quella ordinaria. In vigore dal 2014 anche la "sospensione" (in
luogo dell'esenzione) del versamento dei tributi (es. IUC), sugli immobili oggetto di sequestro ai
sensi del Codice antimafia.
ESECUZIONI DEI RIMBORSI IVA: NOVITÀ
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014
La circolare illustra le novità apportate dall’articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175 in tema di rimborsi IVA, sostituendo l’articolo 38-bis del DPR 633/1972. La disposizione
entra in vigore il 13 dicembre 2014.
Le modifiche contenute nella nuova formulazione dell’articolo 38-bis, si legge, hanno la finalità di
semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi IVA, in conformità alle raccomandazioni
espresse in materia dalla Commissione Europea. La nuova normativa presenta un cambio di
impostazione radicale nel rapporto tra fisco e contribuente, eliminando l’obbligo generalizzato di
prestazione della garanzia e riducendo i tempi della fase di amministrativa, con quindi minori costi,
monetari e non, per richiedere i rimborsi.
Si evidenzia, a tal fine, che la circolare precisa come "l’esonero dall’obbligo di prestare le garanzie
di cui all’articolo 38-bis può essere riconosciuto dagli uffici competenti alla trattazione dei rimborsi
IVA, senza necessità di ulteriori pronunce da parte della Direzione Centrale, ogni qualvolta il
rimborso sia eseguito nei confronti delle Amministrazioni dello Stato" e degli altri enti pubblici.
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Le novità di maggior rilievo riguardano:
‐ l’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza
prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
‐ la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione
della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di
visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma;
‐ la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo
nelle ipotesi di situazioni di rischio.
Altra novità riguarda la decorrenza del termine di tre mesi per l’esecuzione dei rimborsi, che è
stata anticipata alla data di presentazione della dichiarazione invece a quello del termine di
presentazione della stessa (30 settembre).
SPLIT PAYMENT COMUNICATO DEL MEF. LA NORMA APPLICABILE SOLO ALLE OPERAZIONI
FATTURATE DAL 1° GENNAIO 2015
Ministero dell'economia e finanze - Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015
Il Ministero dell'economia e finanze anticipa i contenuti del decreto che disciplinerà le modalità
attuative dello split payment. Pur in presenza di un dettato normativo diverso, il comunicato
specifica che la scissione del versamento tra fornitori (imponibile) e Stato (IVA) opera per le
fatture emesse dal 1 gennaio 2015 e per le quali l'imposta diviene esigibile dopo la medesima
data. Si risolve così il problema relativo al 2014, già evidenziato dalla nostra Struttura con le prime
istruzioni operative comunicate tramite il sito (news del 8 e 9 gennaio 2015), con la conseguenza
che gli enti potranno pagare in base alle regole ordinarie le fatture riferite agli anni precedenti. Il
comunicato anticipa anche le tempistiche di versamento. L'Ente potrà optare per considerare
l'imposta esigibile all'atto del pagamento del fornitore o alla ricezione della fattura e potrà versare
l'imposta fattura per fattura o cumulativamente per giorno o mese (entro il 16 del mese
successivo). Tuttavia, nelle more di emanazione del decreto e dell'adeguamento dei sistemi
contabili, e comunque non oltre il 31 marzo, gli enti dovranno accantonare l'imposta, da versarsi
entro il 16 aprile 2015.
SPLIT PAYMENT: SONO DA CONSIDERARE ANCHE LE FATTURE INERENTI ATTIVITÀ
COMMERCIALI. I "DUBBI" SUL DECRETO
Lo split payment opera anche per le fatture d'acquisto inerenti le attività commerciali esercitate
dagli enti locali. Tale specificazione non è chiaramente desumibile dal Comunicato del Mef, ma
può desumersi dal riferimento normativo che circoscrive le disposizioni agli enti che "non siano
debitori di imposta", formula utilizzata generalmente per il reverse charge o inversione contabile,
applicabile anche agli enti locali nei casi di cui all'art. 17 del D.P.R. 633/1972 o per gli acquisti
intracomunitari o di servizi internazionali, in base all'art. 7ter del Decreto IVA (si veda anche nostra
scheda n. 44/2014 e 3/2015). Una simile interpretazione "semplifica", per così dire, il meccanismo,
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dato che non dovrà operarsi alcuna distinzione sul fatto che la fattura sia o meno inerente una
attività commerciale, operando il versamento a favore dello Stato "in ogni caso". Nelle fatture con
inversione contabile, d'altronde, l'IVA non è addebitata in fattura e viene assolta dall'Ente con
modalità diverse a seconda che si tratti di acquisti istituzionali (acquisti intracomunitari e servizi
internazionali, per i quali l'IVA è assolta con un distinto versamento con F24EP) o commerciali
(reverse charge, operante nei casi in cui l'ente è soggetto passivo IVA, con assolvimento
dell'imposta tramite doppia annotazione nei registri IVA acquisti e vendite).
Dal punto di vista operativo, non dovrebbe esserci alcuna grossa conseguenza sulla gestione IVA
degli enti locali (per la quale invece va ricordato il prossimo avvio della fatturazione elettronica),
dato che l'IVA sulle fatture d'acquisto era comunque corrisposta all'atto del pagamento della
fattura al forniture, con conseguente emergere del diritto alla detrazione, nella misura in cui
l'imposta fosse inerente attività commerciali ed afferente operazioni imponibili (art. 19 DPR
633/1972).
Alcune differenze potranno emergere nel caso in cui, come anticipa il comunicato del MEF, l'ente
opterà per versare l'IVA al momento della ricezione della fattura, optando così per l'esigibilità
immediata dell'IVA e, di conseguenza, si ritiene, per l'immediata detraibilità dell'imposta,
sempreché inerente attività commerciali. Sul punto, però, occorrerà attendere il decreto del
Ministero per capire l'esatta portata delle disposizioni.
Su tale Decreto, comunque, si nutrono delle forti perplessità considerando che questo travalica il
disposto della legge 190/2014, il quale dispone espressamente che la disposizione operi per le
operazioni con esigibilità dal 1 gennaio 2015 (fatture anche di anni precedenti). Sul punto pare
comunque difficile che possano essere mosse delle contestazioni ed enti e fornitori, dato che il
problema principale è l'applicabilità di sanzioni o recupero dell'imposta in caso di pagamento
diretto dell'IVA al cedente o prestatore, entrambe attivabili dall'Agenzia delle Entrate.
Resta il problema di eventuali comportamenti opportunistici di chi, incassando l'IVA, non la versi
allo Stato, ma in questo caso le conseguenze di eventuali ricorsi per avvisi di accertamento non
potrebbero addossarsi agli enti che, legittimamente, sulla base del decreto del Ministero, abbiano
pagato i loro fornitori "IVA" inclusa.
SPLIT PAYMENT: SI PUÒ PAGARE ANCHE SENZA DECRETO ATTUATIVO
Il Decreto attuativo del c.d. "split payment" di cui all'art. 17ter del DPR 633/1972 non è ancora
stato pubblicato e ad oggi sono ancora valide le indicazioni della legge di stabilità 2015 che
applicano le disposizioni alle operazioni la cui IVA è divenuta esigibile dal 1° gennaio 2015. Ciò
impone, dal punto di vista giuridico, di attendere l'emanazione del decreto ed accantonare l'IVA
addebitata dai fornitori sulle fatture emesse negli anni precedenti e pagate quest'anno,
considerando anche che il Comunicato del MEF del 9 gennaio 2015 non è stato neanche
pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, il Comunicato ha anticipato i contenuti del Provvedimento, il quale dovrebbe correggere
la principale stortura del meccanismo (ve ne sono comunque molte), prevedendo l'applicazione
dello split dalle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015. Se è vero che un comunicato non ha
alcun valore giuridico, neanche per eventuali azioni intraprese dai fornitori, è evidente che
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l'intenzione del Ministero è superare l'empasse generata dalla legge di stabilità e sbloccare i
pagamenti alle imprese, quantomeno per le annualità precedenti. A conferma di ciò, sul sito della
Piattaforma certificazione crediti del Ministero dell'Economia e delle finanze viene dato risalto al
contenuto del comunicato, lasciando intendere che non saranno apportate modifiche alle
funzionalità e le fatture pagate in parte degli anni precedenti, anche se in applicazione del c.d. split
payment, resteranno quindi aperte. Di conseguenza, considerato che tale indicazione proviene
direttamente dal MEF, nelle more di emanazione del Decreto, non potranno essere imputate
sanzioni o previsti recuperi di imposta a carico di quegli enti che abbiano pagato regolarmente le
fatture, imponibile compreso, emesse entro il 31/12/2014. Ciò, ovviamente, nella consapevolezza
che circolari o comunicati stampa non possono sostituire quello che sarebbe preferibile definire
attraverso una legislazione più attenta non solo alle esigenze degli operatori, ma anche ai risvolti
operativi delle disposizioni introdotte. Basti pensare agli acquisti economali, per i quali non si
intravedono soluzioni semplici. Sarebbe sufficiente che il decreto specificasse che lo split non si
applica alle operazioni per le quali non va emessa fattura (traduzione del concetto di "operazioni
fatturate"), permettendo quindi l'utilizzo dello scontrino.
NUOVO "LOOK" PER LE MARCHE DA BOLLO
Agenzia delle Entrate - Comunicato del 12 gennaio 2015
L'Agenzia delle Entrate rende nota la firma, da parte del Direttore, del provvedimento prot.
2015/2556 di approvazione della nuova grafica "a prova di truffa" per i contrassegni sostitutivi
delle marche da bollo emessi dagli intermediari convenzionati per la riscossione dell’imposta di
bollo, del contributo unificato e del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto. Le
nuove marche da bollo avranno stessa forma e dimensione, ma colore del fondo che diventa
celeste al posto dell’attuale verde, per via dei nuovi inchiostri dotati di maggiori caratteristiche di
sicurezza che ne ostacolano l’alterazione e la falsificazione. Le etichette con la vecchia grafica
potranno essere utilizzate dagli intermediari per emettere i contrassegni fino all’esaurimento delle
scorte.
ACQUISTO DI IMMOBILI ED ART. 12 D.L. 98/2011: PARIFICATE ALLE "PERMUTE" GLI ACQUISTI
FINANZIATI DA TERZI
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, Deliberazione n. 3/2015
Non rientra nel divieto di acquisto di immobili ex art. 12 comma 1-quater, d.l. 6 luglio 2011 n. 98
(per l'anno 2013, dal 2014 l'acquisto deve essere disposto previa verifica dell'indilazionabilità ed
indifferibilità dello stesso), l’acquisto di un terreno per la realizzazione di un parco giochi,
utilizzando un contributo, vincolato a tal fine, erogato da una fondazione bancaria. Per la Corte,
anche in questo caso deve operare il principio più volte espresso dalla magistratura contabile in
tema di personale, ovvero che "le disposizioni di legge che impongono limitazioni alla spesa degli
enti locali non si applicano alle spese degli enti che non siano finanziate a carico dei loro bilanci,
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ma che siano interamente a carico, ad esempio, di fondi comunitari o, come nel caso di specie, di
privati".
EDILIZIA SCOLASTICA: AGGIORNATO L'ELENCO DEI COMUNI BENEFICIARI DELL'ESCLUSIONE AI
FINI PATTO
D.P.C.M. del 24 dicembre 2014
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 24 dicembre 2014, procede alla
sostituzione degli elenchi, individuati nei tre precedenti decreti emanati in data 13 giugno, 30
giungo e 28 ottobre 2014, con l’unico elenco dei Comuni beneficiari dell'esclusione dalla verifica
del Patto di Stabilità interno e gli importi dell'esclusione stessa per gli anni 2014 e 2015. Gli
interventi sono stati scelti tra le richieste che i sindaci hanno inviato direttamente al Presidente del
Consiglio, a seguito delle lettere del 3 marzo e del 16 maggio scorso dove si chiedevano opere
cantierabili o già appaltate. Tra le richieste pervenute è stata data priorità ai Comuni che hanno
segnalato di poter effettuare lavori esclusivamente con risorse proprie a partire dal 2014. Per il
2014 è stato dato seguito a tutte le richieste pervenute per un totale di 112 milioni a fronte dei
122 milioni previsti; per il 2015 essendo le richieste superiori al tetto dei 122 milioni di euro si è
proceduto con un taglio uguale per tutti del 3,1 % così da soddisfare tutte le richieste.
RIDUZIONE DEL 15% DEI CANONI AFFITTO DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI ANCHE PER I
CONTRATTI STIPULATI PRIMA DEL D.L. 66/2014
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - Parere n. 1/2015
La decurtazione del 15% del canone di locazione corrisposto dagli enti locali per gli immobili ad uso
istituzionale si applica anche ai contratti di locazione stipulati antecedentemente l'entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. 66/2014, che ha novellato l'art. 3 D.L. 95/2012. Per la
sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, l'intenzione del Legislatore è chiara nella
disposizione ed è quella di ridurre la spesa pubblica, nell'ottica della c.d. "spendig review". I dubbi
circa l’applicazione della norma novellata ai contratti sottoscritti in data antecedente all'entrata in
vigore della disposizione (originariamente limitata alle amministrazioni centrali) appaiono risolti
positivamente dal riferimento allo stesso art. 1339 del codice civile, il cui richiamo non viene
modificato. La riduzione, infatti, va ad inserirsi automaticamente nei contratti in essere ai sensi
dell’art. 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
Resta salvo comunque il diritto di recesso del locatore. A nulla rileva la circostanza che il contratto
di locazione di cui alla richiesta di parere sia stato stipulato in data posteriore rispetto a quella di
entrata in vigore della norma originaria, in quanto essa non riguardava gli enti locali.
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A BREVE LA PUBBLICAZIONE DEL C.D. "DECRETO MUTUI" PER INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA
La Struttura di Missione per il Coordinamento e l’impulso nell’attuazione di interventi di
riqualificazione di edilizia scolastica – istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
rende noto che è imminente la pubblicazione del c.d. “decreto mutui” (approvato da Comuni e
Regioni, nella seduta della Conferenza Unificata del 25 settembre 2014) che consentirà di
finanziare la ristrutturazione e le nuovi costruzioni di edifici scolastici accendendo mutui con oneri
a carico dello Stato. Si tratta di mutui trentennali stipulati dalle Regioni i cui oneri di
ammortamento (sia per la parte capitale, sia per la parte interessi) saranno a totale carico dello
Stato a partire dal 2015. Le somme di cui potranno beneficiare gli enti locali ammontano a circa
850 milioni di euro e saranno escluse dal computo del patto di stabilità.
Il decreto prevede che le Regioni, nella predisposizione dei piani di edilizia scolastica redatti sulla
base delle richieste degli enti locali, tengano conto di alcune priorità quali l’avanzato livello di
progettazione, la capacità di cofinanziamento dell’opera da parte dell’amministrazione
proponente (qui saranno le Regioni a dettare la regola).
I tempi per gli adempimenti saranno molto ristretti dal momento che le Regioni dovranno
trasmettere al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca i piani regionali triennali entro il 31
marzo 2015. Il MIUR entro il 30 aprile 2015 inserirà gli interventi in un’unica programmazione
nazionale. Se entro il 30 aprile non si arriverà all’aggiudicazione provvisoria scatterà la revoca del
finanziamento.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015: PRONTA LA NUOVA MODULISTICA
Agenzia delle Entrate - Comunicato del 15 gennaio 2015
Approvati e disponibili on line i modelli e le istruzioni per le dichiarazioni fiscali 2015 (770
semplificato, 770 ordinario, IVA, 730 e CU). Importanti le novità per il modello 730 che potrà
essere disponibile in forma precompilata e per la Certificazione Unica (che sostituisce il CUD) e che
dovranno essere consegnate entro il 28 febbraio e trasmesse entro il 7 marzo. A partire dal 15
aprile, le Entrate metteranno a disposizione il 730 precompilato, che potrà essere modificato on
line oppure trasmesso tramite CAF e sostituiti di imposta entro il 7 luglio. Per la modulistica IVA le
novità più importanti sono relative ai rimborsi ed agli esportatori abituali, per le modifiche
apportate dal D.Lgs. 174/2015.
STABILIZZAZIONE LSU, CONTRIBUTO 2015 AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000
ABITANTI
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e
degli Incentivi all'Occupaione - comunica che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
ammessi al contributo per la stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili, ai sensi dell'art. 1,
comma 1156, lett. f) ed f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono presentare domanda
per la relativa erogazione, riferita all'annualità 2015, utilizzando il seguente modello di domanda.
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Sono interessati esclusivamente i Comuni individuati nei seguenti Decreti:
D.D. 1° aprile 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 81 del 5/4/2008,
come modificato dal (D.D. 17 settembre 2014);
‐ D.D. 3 giugno 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 135
dell'11/6/2008);
‐ D.D. 16 febbraio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 102 del
5/5/2009);
‐ D.D. 1° ottobre 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 14 del
19/1/2010).
La comunicazione dell'erogazione del contributo, a fronte della domanda presentata dai singoli
Comuni, sarà data esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Ministero
del Lavoro, nella sezione dedicata ai Lavori socialmente utili.
GESTIONI ASSOCIATE, RISCHIO COMMISSARIAMENTO PER GLI ENTI CHE NON SI ASSOCIANO
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Circolare del 12 gennaio
2015
Rischio commissariamento per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, oppure 3.000
abitanti se cosiddetti “montani”, in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di esercizio
associato delle funzioni fondamentali. Scaduto il termine del 31.12.2014, si pone in evidenza che
per assicurare l’osservanza degli adempimenti comunali è previsto il potere sostitutivo del
Governo, di cui all’art. 8 della legge n. 131/2003, previo intervento del Prefetto che assegni agli
enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere (art. 14 del D.L. 78/2010,
commi 31-ter e 31-quater).
A ribadirlo è una Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – del 12 gennaio scorso inviate alle Prefetture affinché le stesse procedano, senza
indugio, ad assegnare ai Comuni, con formale atto di diffida, un termine perentorio per
l’adempimento, ma adeguatamente ponderato in relazione ad una completa ricognizione delle
specificità e delle criticità eventualmente emergenti a livello locale.
ELIMINATO L'INVIO DELL'IMPRONTA INFORMATICA DEGLI ARCHIVI DIGITALI
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 4/E del 19 gennaio 2015
La nota chiarisce che l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate dell'impronta informatica
degli archivi informatici ai fini di estendere la loro validità per il periodo degli accertamenti è di
fatto venuto meno con l'estensione della validità della marca temporale da 3 a 20 anni (D.P.C.M.
30/3/2009). Di conseguenza, non è più necessario l'invio dell'impronta entro il 31 gennaio 2015
neanche per gli archivi e documenti conservati prima dell'entrata in vigore del DM 17/6/2014.
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RIDUZIONE OBIETTIVI PATTO DI STABILITÀ 2014 DEI COMUNI - COMMA 122, ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE N. 220/2010
Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto del 15 gennaio 2015, n. 1232
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'economia e delle finanze rende
noto il testo del decreto concernente la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per
l'anno 2014 dei comuni, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.
220. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad aggiornare i prospetti
relativi alla determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità interno dei comuni interessati dalla
riduzione dell'obiettivo per l'anno 2014. Le predette riduzioni trovano evidenza nella cella (ah)
della Fase 5 del modello di calcolo dell'obiettivo dei comuni OB/14/C presente nell'applicazione
web dedicata al patto di stabilità interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
CRITERI DI RIPARTO DELLA RIDUZIONE DI SPESA AI COMUNI ALL'ESAME DELLA CONFERENZA
STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI
È stata convocata per giovedì 22 gennaio 2015 ore 11.30, la Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali per l’esame dei seguenti punti previsti all’ordine del giorno, oggetto di accordo:
‐ Definizione degli importi e dei criteri, per l’anno 2015, del concorso dei Comuni alla
riduzione della spesa pubblica in attuazione dell’articolo 47, commi 9 e 10 del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
‐ Criteri di riparto della riduzione ai Comuni per l’anno 2015 di risorse per 2.600 milioni di
euro, ai sensi dell’art. 16, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
GESTIONI ASSOCIATE: PROROGA AL 2016
L'obbligo di completare il percorso per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali
potrebbe essere differito al 2016. Lo prevede un emendamento alla legge di conversione al
Decreto "Milleproroghe". La proroga arriva, peraltro, a tempo già scaduto, dato che il termine
precedente (1 gennaio 2015) non era stato differito ed era stata altresì emanata una apposita (e
contestata) circolare per evidenziare il potere sostitutivo dei Prefetti.
BILANCI PROVINCE, IMPEGNO DEL GOVERNO A VERSARE LE RISORSE ASSEGNATE E MAI
TRASFERITE
Ammonta a 1, 7 miliardi di euro il totale di debiti, i cosiddetti residui perenti, che lo Stato ha nei
confronti delle Province per risorse assegnate e mai trasferite dal 1996 ad oggi. “Finalmente –
annuncia il Presidente dell’Upi Alessandro Pastacci – il Ministero dell’Interno ha preso oggi un
formale impegno in Conferenza Stato Città a versare questa somma e ad estinguere il debito con
un piano triennale. Si tratta di risorse – ribadisce Pastacci – che dal 1996 venivano inserite volta
11
per volta nei bilanci dello Stato, come trasferimenti alle Province, ma che di fatto poi non sono mai
state assegnate. Come Upi avevamo posto quella del saldo dei residui perenti come una delle
priorità, tanto che diverse Province, soprattutto a seguito dei tagli pesantissimi subiti, hanno
avviato azione di ingiunzione di pagamento allo Stato. L’impegno di oggi del Governo è un atto
importante, che consentirà alle comunità di avere finalmente risorse che erano state destinate ai
territori”.
E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dall’U.P.I. al termine della seduta della Conferenza Statocittà ed autonomie locali di ieri, 22 gennaio 2015, nella quale è stato sancito, tra l'altro, l’accordo
in ordine alla definizione dei criteri di riparto della riduzione di spesa ai Comuni.
CIRCOLARE MEF SU MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI DI BILANCIO E DELL'INDICATORE DI
TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 3 del 14 gennaio 2015
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 3 del 14 gennaio
2015 riguardante le “Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci
preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni
centrali dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”. La circolare è volta a fornire alle
amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015,
dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all’indicatore di
tempestività dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 settembre 2014. Riteniamo che la predetta circolare possa comunque
rappresentare un riferimento utile anche per gli enti territoriali chiamati all’assolvimento dei
medesimi obblighi di pubblicità e trasparenza. riguardante le “Modalità di pubblicazione dei dati
relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestività
dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89”.
RIDUZIONE INCREMENTALE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015 IN ATTUAZIONE
DELLA SPENDING REVIEW
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato del 23 gennaio
2015
Il Ministero dell’Interno rendo noto che nel corso della seduta del Conferenza Stato –Città del 22
gennaio scorso, è stata fornita l’informazione sui criteri che saranno seguiti per determinare gli
importi incrementali delle riduzioni pro-quota del Fondo di solidarietà comunale a carico dei
Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, in attuazione della c.d.
“spending review”.
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“Per l’anno 2015 è prevista una ulteriore riduzione del Fondo di Solidarietà comunale, pari a 100
milioni di euro (le riduzioni infatti passano dai 2.500 milioni di euro già previsti per l’anno 2014 a
2.600 milioni di euro per l’anno 2015 - art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 1,
comma 119 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013).
Tali riduzioni, come già avvenuto per l’anno 2014 con il precedente D.M. 3 marzo 2014, debbono
essere ripartite per ciascun ente con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'interno, sempre in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel
triennio 2010-2012 desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
Essendo uguale la base di calcolo prescritta per determinare le riduzioni – la media delle spese
sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal SIOPE – il criterio sarà
necessariamente lo stesso già adottato per l’anno 2014 con il D.M. del 3 marzo 2014, con il quale
sono già state operate le stesse riduzioni, sebbene per il minore importo di 2.500 milioni.
Per l’anno 2015, quindi, l’incremento proporzionale delle quote a carico di ciascuno degli enti
interessati, sarà pari a circa il 4% rispetto a quelle già determinate con il richiamato D.M. 3 marzo
2014.
Il provvedimento che sarà adottato terrà conto ed applicherà la clausola di salvaguardia in base
alla quale l’entità della riduzione ad ogni comune, calcolata per abitante, non può superare la
misura massima del 250 per cento della media costituita dal rapporto tra le riduzioni calcolate
sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni rientranti nella
stessa classe demografica di appartenenza (art. 156 TUEL), cosi come già avvenuto per l’anno
2014.
Si evidenzia contemporaneamente che, così come già avvenuto per l’anno 2014, la più ampia
riduzione – con un incremento di 100 milioni per il 2015 – che sarà definita con apposito decreto
del Ministero dell’interno, andrà ad aggiungersi alla detrazione anno 2014 già applicata sul Fondo
di solidarietà comunale 2014, definita con Decreto del Ministro dell’Interno del 3 marzo 2014, e
verrà presa in considerazione quale criterio di formazione del Fondo di solidarietà comunale 2015.
Pertanto gli importi delle effettive riduzioni 2015 saranno stabiliti definitivamente soltanto in sede
di predisposizione del successivo D.P.C.M. di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà
comunale per l’anno corrente”.
DECRETO CONCERNENTE LE FUSIONI DEI COMUNI E LE FUSIONI PER INCORPORAZIONE
Ministero dell’Interno - Decreto del 21 gennaio 2015
Con il Decreto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state stabilite le nuove
modalità ed i termini per l’attribuzione, a decorrere dall’anno 2014, dei contributi spettanti ai
comuni istituiti a seguito delle procedure di fusione e fusione per incorporazione.
Per i comuni istituiti nell’anno 2014 spetta, a decorrere dal medesimo anno e per un periodo di
dieci anni, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai
medesimi per l’anno 2010, in misura non superiore per ciascuna fusione a 1,5 milioni di euro.
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IN G.U. IL D.P.C.M. SULLA DEFINIZIONE E RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ 2014
D.P.C.M. del 1 dicembre 2014 - G.U. n. 21 del 27 gennaio 2015
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 21 del 27.01.2015 il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2014 “Fondo di solidarietà comunale. Definizione
e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014”.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI ALL'IRFEF
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014
L'art. 8 del decreto interviene sull’art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e sull’art. 1 del decreto
legislativo n. 360 del 1998, con l’obiettivo di semplificare e uniformare le disposizioni in materia di
addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per quanto concerne l’addizionale comunale - si legge nella circolare - l’art. 8, comma 2, del
decreto modifica l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 360 del 1998, semplificando il calcolo dell’acconto
dell'addizionale comunale; in particolare, è soppressa la previsione che consentiva la possibilità di
variare l’aliquota per l’acconto mediante delibere pubblicate entro il 20 dicembre precedente
l’anno di riferimento. Per effetto della modifica, l’acconto dell’addizionale comunale sarà sempre
calcolato con la stessa aliquota deliberata dal comune per l’anno precedente e validamente
pubblicata nel Portale del federalismo fiscale. Da quanto sopra consegue che, relativamente al
periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’IRPEF sarà determinata con riferimento al
domicilio fiscale al 1° gennaio 2014. Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi
all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta
l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014.
La determinazione dell’acconto 2015 dell’addizionale comunale dovrà essere effettuata
utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2014. Eventuali deliberazioni comunali relative
alle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2015 troveranno applicazione nel calcolo del
saldo della medesima addizionale, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni
dei redditi relative all’anno d’imposta 2015.
GESTIONI ASSOCIATE: NIENTE COMMISSARIAMENTO PER I COMUNI IN RITARDO
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Circolare del 23 gennaio
2015
Il Ministero dell’Interno ha fatto marcia indietro rispetto alle indicazioni contenute nella
precedente circolare del 12 gennaio scorso, evidenziando alle Prefetture che nella riunione della
Conferenza Stato – città ed autonomie locali del 22 gennaio u.s., oltre ad aver valutato
positivamente un’ipotesi di differimento dei termini attualmente previsti, è stata condivisa la
necessità, nell’ottica della più proficua e leale collaborazione, che il delicato iter di costituzione dei
modelli di governante locale trovi sede naturale di verifica e confronto nell’ambito delle
Conferenze provinciali permanenti, con il necessario contributo delle rappresentanze territoriali
14
dell’Anci, al fine di registrare e valutare le diverse criticità, anche di natura interpretativa, che
emergono nelle singole realtà locali.
SPLIT PAYMENT: L'AGENZIA CONFERMA L'APPLICAZIONE ALLE FATTURE EMESSE NEL 2015.
ESCLUSI I PROFESSIONISTI CON RITENUTA D'ACCONTO
In risposta alle domande presentate dagli operatori nell'ambito di "Telefisco 2015", l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che lo split payment, pur trovando applicazione dal 1 gennaio 2015, riguarda le
fatture emesse da quest'anno, mentre quelle relative agli anni precedente possono essere pagate
regolarmente per intero, con l'IVA addebitata in rivalsa dal fornitore che concorrerà alla
liquidazione periodica del periodo in cui avverrà il pagamento, in applicazione dell'art. 6 DPR
633/1972. Definitivamente chiarita anche l'esclusione dallo split delle operazioni soggette a
ritenuta, a titolo di imposta o di acconto, sulle imposte sui redditi (ovvero quelle dei
professionisti).
Non rientrano nello split neanche le operazioni soggette a reverse charge qualora, però, l'ente
agisca come soggetto passivo di imposta (es. servizi pulizia per immobili commerciali). Nel caso di
acquisti istituzionali, l'ente non può integrare la fattura e dovrà quindi riceverne una con
applicazione dell' IVA, da versare all'Erario con le modalità previste dal Decreto, di cui si attende
ancora la pubblicazione.
IVA SPLIT PAYMENT: È USCITO IL DECRETO MINISTERIALE E LA RELAZIONE ATTUATIVA
Reso noto sul sito del Ministero delle Finanze, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale,
il decreto attuativo dello split payment e relativa relazione illustrativa. Confermata l'applicabilità
della scissione dei pagamenti alle operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° gennaio
2015.
Dal punto di vista operativo, il decreto stabilisce che gli operatori che emettono fattura verso le Pa
interessate dovranno indicare l'IVA in fattura ma non versarla, indicando l'annotazione "scissione
dei pagamenti". Le fatture saranno emesse ed annotate nei termini ordinari nei registri IVA
vendite o corrispettivi, ma l'IVA non sarà versata dal fornitore ma dalla pubblica amministrazione,
con modalità differenti a seconda della titolarità o meno di un conto presso la Banca di Italia. Per
gli enti locali, il versamento avverrà in F24EP senza possibilità di compensazione, con tempistiche
diverse a scelta dell'ente (fattura per fattura, giornalmente o mensilmente). L'IVA sarà di regola
esigibile al momento del pagamento della fattura, ma si potrà optare per considerarla tale anche
al momento della ricezione. Il Decreto non prevede, però, le modalità con le quali l'ente può
esercitare l'opzione e se tale opzione vale per tutte le fatture ricevute o, come si ritiene, per
singola fattura.
Viene quindi meno la possibilità di emettere fatture ad esigibilità differita per le operazioni
oggetto di split payment.
Il decreto conferma le anticipazioni del MEF, ma introduce una importante distinzione per le
fatture ricevute dagli enti che rivestono la qualifica di soggetto passivo di imposta relativamente
15
alle attività commerciali: queste dovranno essere annotate anche nel registro vendite o
corrispettivi e l'IVA concorrerà alla liquidazione IVA mensile e trimestrale con riferimento al
periodo in cui si verifica l'esigibilità. Ciò comporta un appesantimento delle procedure dato che si
prevedono due distinte modalità di versamento che, si ritiene, siano assolutamente alternative.
Per tali fatture, quindi, non valgono modalità e tempistiche di versamento previste dall'art.4 del
DM. Dovrà essere però chiarito, come si ritiene (ma non è prevista una specifica disposizione), che
queste operazioni - funzionali all'assolvimento dell'imposta - non dovranno concorrere alla
formazione del volume d'affari. Si attua, insomma, una sorta di "inversione contabile" anche per lo
split payment.
Il Decreto prevede poi delle forme di monitoraggio e l'obbligo, per gli organi di controllo,
nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, di vigilare sulla corretta esecuzione dei versamenti.
Per quanto riguarda la questione "economato", già analizzata in precedenti news, il Decreto non
scioglie i dubbi, in quanto conferma che lo split si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di
servizi (escluse quelle per le quali le PA sono debitori di imposta e quelle soggette a ritenuta a
titolo di imposta o acconto Irpef), incluse quelle per i quali è prevista l'annotazione nel registro
corrispettivi. Tuttavia, il fatto che si applichi alle operazioni per le quali "è emessa fattura"
potrebbe escludere le operazioni per le quali il cliente non la ha richiesta. Nel registro corrispettivi
possono infatti essere annotate anche le fatture da parte di quei soggetti che, in via ordinaria, non
sono obbligati ad emetterla, nonché quelle emesse in taluni settori particolari (es. utilities).
Tuttavia, poiché è frequente che gli enti richiedano la fattura, il commerciante dovrà emetterla
senza incassare l'imposta, e, dal 31 marzo 2015 dovrà farlo altresì in modalità elettronica. Sono
quindi auspicabili chiarimenti, in ottica di semplificazione.
DECRETO IMU TERRENI E IMPATTO SUI BILANCI DEI COMUNI
Il Decreto Legge n. 4/2015 comporta congiuntamente alla nuova disciplina delle esenzioni in
materia di IMU anche diverse modifiche ai saldi di contabilità dei Comuni. In particolare i commi 7,
8 e 9 dell'articolo 1, insieme agli allegati A, B e C hanno disegnato nuovi scenari per i bilanci degli
enti locali, sia per quanto riguarda gli importi iscritti a titolo di IMU e Fondo di Solidarietà
Comunale nel 2014, sia per quel che concerne gli importi utili alla redazione del documento
programmatico nel 2015.
Innanzitutto possiamo distinguere tre differenti momenti caratterizzati dalla vigenza di altrettanti
decreti:
PERIODO 1 in cui l'esenzione per i terreni agricoli da IMU era disposta dalla Circolare del
14/06/1993 n. 9 del Ministero delle Finanze che distingueva i terreni tra Comuni totalmente
esenti, parzialmente esenti e totalmente tassabili;
PERIODO 2 in cui l'esenzione era stata prevista in base alle regole presenti nel Decreto
Interministeriale 28 novembre 2014 che prevedeva scaglioni altimetrici in base ai quali prevedere
riduzioni;
PERIODO 3 in cui l'esenzione è disciplinata dal Decreto Legge n. 4/2015, il quale prevede una
distinzione tra Comuni totalmente montani, parzialmente montani e non montani.
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Non necessariamente un Comune ha mantenuto la medesima “qualifica” nei tre periodi, anzi gli
scostamenti ed i cambi di trattamento impositivo hanno coinvolto numerosi enti locali. Un
Comune qualificato come montano e con altitudine della casa comunale superiore a 600 metri non
incorre nelle casistiche esposte.
Il comma 7 e l'allegato A impattano sul bilancio 2015 e le regolazioni finanziarie per la stragrande
maggioranza dei Comuni (ovverosia tutti quelli che non abbiano ancora approvato il bilancio di
previsione 2015) avranno riflessi sulle spettanze e sul trattamento impositivo IMU dell'anno ppena
iniziato.
I commi 8 e 9 ed i relativi allegati B e C sono rilevanti ai fini del bilancio 2014 ed hanno quindi
maggiore interesse al momento attuale. La Legge di Stabilità 2015 ha previsto una proroga del
versamento al 26 gennaio 2015 per l’IMU sui terreni 2014, confermando quanto disposto dal D.M.
28/11/2014, quindi la tassabilità per moltissimi terreni ubicati in Comuni con altezza del palazzo
municipale inferiore a 600 m che nel periodo 1 erano esenti. Contestualmente, la Legge 190/2014
ha anche previsto che i Comuni potessero accertare convenzionalmente l’incasso IMU che si
sarebbe verificato solo a fine gennaio. Si ricorda infatti che il Ministero dell’Interno aveva
provveduto alla revisione dei trasferimenti, per un ottenere un maggiore importo trattenuto dallo
Stato pari a 350 milioni di Euro.
In seguito all’emanazione del D.L. 4/2015 la situazione è cambiata: molti terreni considerati
tassabili a norma del Decreto Interministeriale 28 novembre sono tornati ad essere esenti, ma non
nella misura prevista dalla Circolare precedente (C.M. 9/1993), cosicché il taglio ai trasferimenti
dei Comuni si assesta ora complessivamente a 230 milioni di euro. A questo proposito dovranno
essere modificati i saldi inseriti nel bilancio 2014 del Comune, sulla base delle somme inserite negli
allegati B e C al Decreto.
Un esempio pratico potrà chiarire i riflessi contabili con riferimento all'esercizio 2014.
ESEMPIO: Comune parzialmente montano con accertamento IMU 2014 (ante D.M. 28 novembre)
pari a 100 e Fondo Solidarietà Comunale pari a 100 (totale risorse 200). I terreni agricoli sono
ubicati nella fascia delimitata come montana pertanto l’IMU sui terreni agricoli non è dovuta.
A seguito dell’emanazione del D.M. 28 novembre, il Comune con altitudine della casa comunale a
260 mt s.l.m. è rientrato tra quelli nei quali i terreni erano completamente assoggettati ad
imposta, subendo una riduzione del FSC di 20 a seguito di stima del Ministero del gettito “nuovo”
da IMU terreni pari a 20. Contestualmente la Legge di Stabilità 2015 aveva consentito agli enti di
accertare convenzionalmente la maggiore IMU che nel caso in esempio sarebbe dovuta diventare
120 (100 IMU fabbricati e aree fabbricabili + 20 IMU terreni). In questo modo le risorse per l’ente
sarebbero rimaste invariate.
Con l’emanazione del D.L. 4/2015 il Comune è stato inserito tra quelli parzialmente montani: ora i
terreni sono esenti solo a condizione che siano posseduti da coltivatori diretti, mentre tutti gli altri
dovranno versare l’IMU per l’anno 2014. In questo modo lo Stato dovrà tornare parzialmente sui
propri passi, riconoscendo un rimborso al Comune poiché se è vero che rispetto alla situazione
iniziale vi sono ora terreni tassabili (quelli non posseduti da coltivatori) è vero anche che non tutti
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lo siano (i coltivatori non pagano IMU sui propri terreni). Nell’esempio la quota stimata di IMU
incassata dal Comune per i terreni è ora pari a 15, mentre quella che non sarà versata (coltivatori
diretti) è pari a 5, quest’ultima somma sarà effettivamente rimborsata dallo Stato, riducendo da
20 a 15 la decurtazione del Fondo di Solidarietà Comunale.
Il dato relativo al taglio definitivo sul Fondo di Solidarietà (nell’esempio è pari a 15) è contenuto
nell’allegato B; l’importo relativo al rimborso sul Fondo di Solidarietà (rispetto alla situazione di cui
al periodo 2) è contenuto nell’allegato C e nel caso in esempio la somma è pari a 5. In questo
modo potremo ottenere anche il nuovo importo da iscrivere a bilancio a titolo di accertamento
convenzionale IMU: dal momento che lo Stato prevede un incasso per IMU terreni 2014 pari a 15,
l’importo IMU iniziale (100) dovrà essere incrementato fino a 115 (100 IMU fabbricati e aree
fabbricabili + 15 IMU terreni); il Fondo di Solidarietà Comunale, inizialmente con ammontare pari a
100 - e sceso ad 80 nel periodo 2 - sale quindi ora a 85. La sommatoria tra le due iscrizioni
conferma l’invarianza di risorse a quota 200.
PATTO DI STABILITÀ, MONITORAGGIO SEMESTRALE SPAZI FINANZIARI 1° SEMESTRE 2014
Il comma 9-bis, dell’articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal
comma 7, dell'art. 4 del decreto-legge n. 133/2014, ha concesso la possibilità agli enti locali di
escludere, per il solo anno 2014, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, dell'importo
complessivo di 1.000 mln di euro, di cui 850 mln di euro ai comuni e 150 mln di euro alle province,
per pagamenti in conto capitale, effettuati entro e non oltre il 30 giugno scorso. Ai fini della
corretta applicazione della norma, come previsto dall’ultimo periodo dello stesso comma 9-bis
novellato, è necessario aver effettuato, entro il 31 dicembre, ulteriori pagamenti in conto capitale
di pari importo rilevanti ai fini del patto – ovvero pagamenti aggiuntivi, rilevanti ai fini del patto e,
quindi, non assistiti da altre esclusioni o comunque da spazi attribuiti in qualsiasi modo (patti di
solidarietà).
Ne consegue, pertanto, che:
- nella cella S16 del primo semestre 2014 sono indicati i pagamenti in conto capitale, in
conto residui ed in conto competenza, effettuati solo ed esclusivamente nel primo
semestre dell'anno 2014 nei limiti degli spazi ottenuti ai sensi del citato comma 9-bis;
- nella cella PagCap sono indicati gli ulteriori pagamenti in conto capitale (rispetto a quelli
oggetto di tutte le esclusioni e a quelli assistiti da spazi attribuiti con i patti di solidarietà)
effettuati nell’intero anno 2014 utilizzando i maggiori spazi finanziari derivanti dalla
esclusione di cui al citato comma 9-bis (come previsto dall’ultimo periodo dello stesso
comma novellato) e riportata nella cella S16 del primo semestre 2014.
Pertanto, il valore da prendere in considerazione è SCapN (pagamenti al netto delle esclusioni).
Se l’ente ha ottenuto spazi con i vari patti di solidarietà (regionali, verticale incentivato e nazionale
orizzontale e verticale), in Pag Cap va inserito il valore dei pagamenti netti SCapN decurtato dei
pagamenti coperti da tali spazi e per un importo comunque pari a S16.
Se, invece, da tale calcolo risulta essere PagCap < a S16, allora il saldo finanziario finale al
31/12/2014 deve risultare superiore all’obiettivo programmatico per un importo pari ai maggiori
spazi non utilizzati per spesa in conto capitale di cui al comma 9-bis e cioè pari alla differenza fra il
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valore riportato alla voce S16 e quello riportato alla voce PagCap. (Esempio 3 lett. a) della nota
esplicativa n. 4 in calce al prospetto MONIT/2014).
Si chiarisce che non è un obbligo per l’ente avvalersi dell’esclusione dei pagamenti di cui al
richiamato comma 9-bis e che quindi l’ente possa decidere di non avvalersene o avvalersene solo
in parte o ancora totalmente.
Nel caso in cui l’ente decidesse di avvalersi dell’esclusione dei pagamenti, totalmente o
parzialmente, lo stesso dovrebbe procedere secondo le modalità esplicitate nella nota 4 posta in
calce al prospetto del monitoraggio semestrale, opportunamente aggiornata a seguito delle
modifiche normative apportate dall’art. 4 comma 7 del DL n. 133/2014, compilando
correttamente sia la cella S16 che la cella PagCap.
Qualora l’ente decida di non avvalersi di tale esclusione, senza recuperare nulla sull’obiettivo,
indicherà nella voce S16 del prospetto del primo semestre un valore pari a 0 così come nella voce
PagCap sia nel prospetto del primo semestre che in quello del secondo semestre 2014.
Si rammenta che, a seguito delle modifiche normative sopraggiunte di cui sopra:
- la cella S16 è valorizzabile solo ed esclusivamente nel prospetto del monitoraggio del primo
semestre 2014 ed è, ad oggi, ancora modificabile;
- la cella PagCap è valorizzabile anche nel prospetto del secondo semestre 2014.
Considerato quindi il vincolo di cumulabilità dei dati fra il prospetto del primo e del secondo
semestre (il prospetto del secondo semestre riporta già i dati riportati nel prospetto del primo
semestre) eventuali modifiche alla voce S16 possono essere apportate, operando in funzione
“Variazione modello” del prospetto del primo semestre.
PERSONALE
NUOVI ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN DICEMBRE 2014
L’Aran ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale la risposta ad una richiesta di
parere concernente il cumulo di indennità.
RACCOLTA RIFIUTI: NATURA DEL SERVIZIO PUÒ INCIDERE SU LIMITI ASSUNZIONALI DELLA
PARTECIPATA
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana - Deliberazione n. 1/2015
Rispetto ai divieti ed alle limitazioni alle assunzioni di personale che gli enti locali sono tenuti a fare
osservare con proprio atto di indirizzo, alle società partecipate, occorre tenere conto, ai sensi di
quanto previsto dal c. 2bis dell’art. 18 del D.L. 112/2008 conv. dalla L. 133/2008, come
recentemente aggiornato dal c. 5quinquies dell’art. 3 del D.L. 90/2014 conv. dalla L. 114/2014, del
settore in cui il soggetto partecipato opera. In tal senso, il settore della raccolta rifiuti può
impattare su una interpretazione maggiormente flessibile delle suddette limitazioni; tale
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orientamento emerge dalla deliberazione n. 1/2015 della Corte dei conti – Sezione regionale di
controllo per la Toscana, di cui di seguito si riporta stralcio:
“Nella fattispecie, la raccolta rifiuti rientra certamente nel novero delle attività essenziali dell’ente
poiché indirizzata a garantire l’igiene e la sanità pubblica.
La peculiarità del servizio, con i suoi risvolti di utilità, è dunque tale da poter essere
opportunamente considerata dall’ente richiedente in relazione all’inciso – “tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera” – di cui all’art. 4, comma 12-bis, d.l. n. 66/2014.
Se è vero, infatti, che il principio guida che l’ente deve perseguire è quello della “riduzione dei
costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni”,
nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l’ambito di operatività in cui le singole
società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei
servizi ad esse affidati.
In tale ottica, il Comune, nell’autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il
potere-dovere di contemperare l’esigenza di contenimento della spesa con l’erogazione di
prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività. Pertanto, le modalità pratiche di
realizzazione dei menzionati vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del
comune che, in qualità di socio dell’organismo affidatario in house, dovrà vagliare e percorrere
impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di
efficienza ed economicità del servizio”.
RIDUZIONE DELLA SPESA PER I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ
CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLE PA
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 1/2015
Ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a e b, del D.L. 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, “Fatta salva
la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società
controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni
pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre
membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale
sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di
quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente
sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora
siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società
controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza,
fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto
del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi
20
all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti
disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”.
Ai sensi del successivo comma 5 “ Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di
amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono
essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità
delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del
comma 4”.
Il legislatore stabilisce pertanto che, a decorrere dal primo gennaio 2015, il costo annuale
sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fra le quali sono ricompresi i comuni che abbiano conseguito
nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni
superiore al 90 per cento dell'intero fatturato (sono le c.d. società strumentali), non può superare
l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Il medesimo vincolo è
stabilito nel comma 5 con riferimento alle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed
indiretta.
La novella legislativa (art. 16, comma 1, lett. a e b, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato i commi 4 e 5 dell’art. 4 del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce
un limite, quello dell’80%, che presuppone la sussistenza del parametro di riferimento, individuato
nel costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, sul quale calcolare appunto la percentuale
dei quattro quinti.
Il Comune istante si trova nella condizione di non poter applicare il vincolo individuato dal
legislatore non avendo sostenuto alcuna spesa di tal genere nell’esercizio 2013.
La Sezione osserva che la volontà sottesa alla disposizione in esame è quella di rendere operante
una riduzione dei compensi erogati agli amministratori delle società di cui ai suddetti commi 4 e 5,
senza tuttavia vietare agli enti locali la possibilità di nominare dei soggetti esterni amministratori
delle suddette società e ciò anche considerando le incompatibilità introdotte col D.Lgs. n. 39/2013.
Non può pertanto adottarsi un’interpretazione meramente matematica della disposizione in
esame, che determinerebbe appunto l’impossibilità di affidare all’esterno tali incarichi, atteso che
tale effetto pare eccedere le finalità della norma.
Piuttosto, nel caso in cui l’ente locale non abbia affrontato alcun esborso, neppur minimo,
nell’esercizio 2013, il meccanismo di riduzione della spesa stabilito dal legislatore necessita
comunque, per poter operare, di vedere individuato un parametro di riferimento sul quale
calcolare la percentuale dell’80%.
Il parametro può essere individuato nell’ultimo esercizio nel quale l’ente locale privo della
tipologia di spesa in esame nell’anno 2013 abbia affrontato tale spesa, purché l’importo sul quale
calcolare il limite di spesa di cui ai citati commi 4 e 5 sia aggiornato tenendo conto delle limitazioni
introdotte con l’art. 6, comma 6, del D.L. n. 78/2010.
Si richiama inoltre la necessità che il compenso erogato al singolo amministratore rispetti quanto
previsto dall’art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006.
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CATEGORIE PROTETTE: PROSPETTO INFORMATIVO E COMPUTO DELLA QUOTA D'OBBLIGO
Dipartimento della funzione pubblica - Nota prot. n. 73731 del 30 dicembre 2014
Alla luce delle novità in tema di collocamento obbligatorio introdotte dal D.L. n. 101/2013, il
Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti e indicazioni
operative in materia di compilazione del prospetto informativo e di computo della quota di riserva
da parte dei datori di lavoro pubblici, con l’obiettivo di rendere effettiva la tutela del diritto al
lavoro dei soggetti appartenenti alle categorie protette nello spirito e secondo la disciplina
prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
SUI LIMITI A CUI SOGGIACCIONO I RIMBORSI SPESE DOVUTI AGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo della Liguria - Deliberazione n. 77/2014/PAR
La spesa sostenuta per il rimborso delle spese di viaggio affrontate dagli amministratori per
accedere alla sede comunale, che costituisce il luogo dove devono essere svolte le funzioni
essenziali cui sono chiamati ad adempiere, non può certamente essere ricompresa tra le spese
connesse al trattamento di missione. Per «missione» infatti, deve intendersi la prestazione svolta
in luogo diverso dalla sede principale (in questo caso la sede comunale) la quale dà luogo al diritto
di ottenere il rimborso delle relative spese di viaggio. Da ciò discende come gli stanziamenti
relativi al rimborso delle spese sostenute per giungere al Comune debbano necessariamente
trovare allocazione finanziaria diversa da quelli finalizzati alla copertura delle spese di missioni e la
relativa conseguenza che tali rimborsi, previsti dall’art.84, comma 3, del TUEL, debbano ritenersi
ontologicamente esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010.
Il secondo punto, non meno importante del primo, è costituito dalla circostanza che la modifica
dell’art. 84 TUEL, che al primo comma comunque prevede i rimborsi spese per missione, non è
stata inserita nell’art. 6 D.L. cit., che si occupa della «riduzione dei costi degli apparati
amministrativi», ma nel diverso art. 5 D.L. cit. rubricato «Economie negli Organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici».
La differente sedes materiae non è casuale ma trova una sua logica specificazione nella circostanza
che in questo caso non si viene a discutere del costo di un semplice apparato amministrativo,
bensì dell’Organo di governo attuatore della politica dell’ente locale, la cui funzione è presidiata
dall’art. 114 Cost. che qualifica Comuni e Province come Enti autonomi della Repubblica.
Ciò implica come le stesse spese di missione degli amministratori locali, involgendo comunque il
corretto adempimento di funzioni istituzionali garantite dalla Carta costituzionale, non possono
trovare altro limite che non il rimborso delle spese effettivamente sostenute ovvero di quelle che
si sarebbero sostenute utilizzando i mezzi di trasporto pubblici e comunque, come specificato
dall’art. 2 D.M. 4.08.2011, nei limiti massimi stabiliti dal CCNL del personale dirigente del
comparto Regioni – Autonomie locali.
La questione relativa all’ammontare del rimborso nel caso di utilizzazione del mezzo proprio è
stata invece affrontata specificamente dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di
controllo, con le deliberazioni 7.02.2011 n. 8 e 5.04.2011 n. 21, ai cui principi si è uniformata la
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successiva giurisprudenza delle Sezioni Regionali (C.d.C. Sez. contr. Lazio 2.02.2012 n. 4; C.d.C. Sez.
contr. Abruzzo 10.05.2012 n. 20; C.d.C. Sez. contr. Campania n. 21/2013 cit.).
In tali pronunce le Sezioni Riunite hanno chiarito come spetti al Comune il compito di approntare
una specifica disciplina regolamentare che individui le ipotesi e le modalità di utilizzazione del
mezzo proprio, con la possibilità peraltro di ottenere il rimborso nel ristretto limite delle sole
spese di trasporto sostenute qualora si fosse usufruito di mezzi pubblici di trasporto.
Qualora la trasferta riguardi località non raggiungibili in giornata, il rimborso potrà ricomprendere
il viaggio sostenuto nella giornata antecedente e in quella successiva all’espletamento della
funzione o missione.
LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 NON PRECLUDE L'AVVIO DI NUOVE PROCEDURE DI MOBILITÀ
VOLONTARIA
Sono pervenute recentemente alla nostra struttura numerose richieste di chiarimenti in merito
alla corretta applicazione della disposizione di cui al comma 424 dell’art. 1 della legge n. 190/2014
(Legge di stabilità 2015), ai sensi della quale “gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le
risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla
ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.
Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali
destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli
anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando
i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per
il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di
spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle
unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1,
comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
comma sono nulle”.
In forza di quest’ultima disposizione di legge, quindi, una volta determinato il proprio budget
assunzionale utile per gli anni 2015 e 2016, i Comuni dovranno obbligatoriamente destinare le
risorse finanziarie disponibili all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati
nelle graduatorie vigenti (o approvate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità) e alla
ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale dichiarato in sovrannumero e destinato al
trasferimento in mobilità. Per meglio realizzare la finalità di completa ricollocazione del personale
soprannumerario, gli enti locali potranno altresì destinare a questo scopo la restante percentuale
della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015. In entrambi i casi, per
altro, la spesa sostenuta dai Comuni per acquisire in mobilità il personale delle province potrà
essere esclusa dal computo della spesa di personale rilevante ai fini dell´applicazione dell’articolo
1, comma 557, della legge 296/2006. Nessuna esclusione è prevista, invece, ai fini
23
dell’applicazione del successivo comma 562 della L.F. 2007 (concernente gli enti locali non
sottoposti alle regole del patto di stabilità interno).
La recente novella, dunque, elimina la possibilità per gli enti locali di procedere nel biennio
2015/2016 allo scorrimento delle graduatorie e alla stabilizzazione del personale precario.
Ma l’interrogativo che molti enti si pongono in questi giorni riguarda la perdurante possibilità di
coprire posti vacanti in organico attraverso procedure di mobilità volontaria, avviate mediante
indizione di appositi bandi.
Al riguardo, occorre ricordare che l’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
stabilisce che “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni
di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle
disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di
stabilità interno per l’anno precedente”.
La predetta disposizione è stata oggetto di ripetute pronunce delle Sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, chiamate a chiarirne la portata applicativa rispetto all’ammissibilità del
ricorso al trasferimento per mobilità in deroga ai vincoli di assunzione del personale stabiliti dalla
legge, (Sezioni riunite, deliberazioni n. 53/CONTR/2010 e 59/CONTR/2010; Sezione delle
Autonomie, deliberazione n. 21/2009; Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
deliberazioni n. 539/2013/PAR, n. 90/2013/PAR, n. 373/2012, n. 169/2012/PAR).
Si è ritenuto, in particolare, che la deroga al regime limitativo delle assunzioni recata dalla
disposizione di legge in esame si fondi sul fatto che la mobilità, anche intercompartimentale, tra
amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa, non genera alcuna variazione della spesa
complessiva e quindi l’operazione risulta neutra per la finanza pubblica.
Per l’ente destinatario, quindi, gli ingressi di personale in mobilità non vanno a detrimento del
monte assunzioni effettuabili secondo la disciplina limitativa ad esso applicabile.
Orbene, poiché la mobilità tra enti soggetti entrambi a disciplina limitativa alle assunzioni (anche
diversificata, cfr. SRC Lombardia, parere n. 521/2010) non incide, per il legislatore, sulle capacità
assunzionali dell’ente ricevente, che continueranno ad essere computate sulla base del rapporto
percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso
dell’anno precedente, deve a nostro avviso ritenersi ancora consentito ricorrere a tale modalità di
reclutamento pure in vigenza del nuovo comma 424 dell’art. 1 della L. n. 190/2014.
Ovviamente, però, la nuova assunzione in mobilità dovrà essere conteggiata dall’ente ricevente ai
fini del rispetto dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, quali quelli posti dall’art. 1,
comma 557, della legge n. 296/2006 (oltre che ai fini del conseguimento degli obiettivi finanziari
posti dal patto di stabilità interno, come noto declinati in termini di saldo, in competenza mista,
fra entrate e spese).
Un altro dubbio sorto nel frattempo tra gli addetti ai lavori concerne la possibilità per i Comuni di
acquisire ugualmente personale provinciale in mobilità anche nell’eventualità in cui l’ente non
abbia avuto alcuna cessazione negli anni precedenti oppure abbia utilizzato tutto il proprio budget
assunzionale per immettere in servizio i vincitori di concorso.
A questo proposito vale la pena richiamare le stesse considerazioni esposte in precedenza.
Siccome infatti la norma configura la mobilità come un’ulteriore e prodromica possibilità di
24
reclutamento in deroga ai limiti normativamente previsti, nulla vieta anche a questi enti di
ricevere personale provinciale in mobilità, fermo restando che la mancata utilizzazione a tal fine
delle risorse finanziarie destinabili a nuove assunzioni rende necessario computare la relativa
spesa in quella per il personale.
NUOVI MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
INPS - Circolare n. 11/2015
L’Inps ha provveduto a determinare per il 2015 i nuovi importi minimi da prendere in
considerazione per il calcolo del contributo previdenziale e assistenziale per la generalità dei
lavoratori dipendenti. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2015 è fissato in 47,68
euro, pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2015 (€ 501,89 mensili).
LA GENERICITÀ DELLE CONTESTAZIONI INFICIA L'INTERA PROCEDURA DISCIPLINARE
Corte di Cassazione, sentenza del 27 gennaio 2015, n. 1478.
La genericità delle contestazioni disciplinari inficia l’intera procedura e determina il vizio del
provvedimento finale (Sez. L, Sentenza n. 2853 del 26/02/2002; Sez. L, Sentenza n. 6523 del
20/07/1996), correttamente riscontrato dal giudice di merito. È quanto ha ribadito la Suprema
Corte con la sentenza 27 gennaio 2015, n. 1478.
In tema, infatti, le Sez. U, Sentenza n. 9615 del 01/10/1997, hanno evidenziato come nel
procedimento disciplinare è necessario a salvaguardia del diritto di difesa dell’incolpato sopperire
alla incompleta tipizzazione normativa delle varie fattispecie di illecito disciplinare con una
rigorosa e circostanziata indicazione, nella contestazione dell’addebito, della specifica natura della
condotta e del profilo sotto cui la stessa viene addebitata, in modo che possa essere agevolmente
individuato dall’incolpato il particolare ed esatto angolo visuale dal quale la sua condotta dovrà
essere vagliata. Ne deriva che la nullità della contestazione e delle accuse mosse all’incolpato per
incertezza assoluta sul fatto e per la conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di
difesa può escludersi solo quando i fatti per i quali è stata ritenuta la responsabilità risultano tutti
specificamente e analiticamente descritti nelle rispettive contestazioni trascritte nelle premesse
sullo svolgimento del processo in guisa da non lasciare adito a dubbi sull’esatta consistenza e
configurazione dei fatti e delle violazioni addebitate.
LE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NEL 2015
Ci sono pervenute recentemente numerose richieste di chiarimento in merito alla corretta
applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis dell’art. 9 del decreto-legge n. 78/2010
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010), che dopo le modifiche apportate dall’art.
1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così recita: “a decorrere dal 1° gennaio 2011
25
e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo
pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.
Il legislatore, dunque, ha imposto sino a tutto il 2014 la cristallizzazione all’anno 2010 della quota
media pro-capite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale
dipendente. La citata previsione normativa, tuttavia, è corredata dalla prescrizione di chiusura che
rende effettiva la spinta in chiave riduzionista della spesa di personale, posto che a decorrere dal
primo gennaio di quest’anno dette risorse dovranno essere decurtate di un importo pari alle
riduzioni effettuate per effetto della predetta disciplina vincolistica.
Come noto, i due vincoli del comma 2-bis (rispetto limite 2010 e riduzione proporzionale)
costituivano due distinti controlli, da eseguirsi nella successione indicata, in quanto potevano dare
luogo a due distinte e successive riduzioni (cfr. circolari RGS nn. 16/2012, 21/2013 e 15/2014).
A partire da quest’anno, pertanto, le risorse in questione dovranno essere permanentemente
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 (non avrebbe senso, infatti, pensare di
ridurle di un importo pari alla somma delle decurtazioni effettuate negli anni 2011-2014) per
effetto dell’eventuale superamento del limite 2010 e/o della diminuzione del personale in servizio.
In via meramente esemplificativa, immaginiamo che lo scorso anno il Comune si sia venuto a
trovare in questa situazione:
Descrizione
Ammontare complessivo delle risorse soggette a
calmierazione
Numero medio dipendenti in servizio
Anno 2010
Anno 2014
250.000
270.000
100
95
Sulla base di tali dati, le riduzioni che l’ente ha dovuto applicare all’ammontare complessivo delle
risorse destinate al trattamento accessorio del personale nell’anno 2014 sono due: la prima, di
importo pari a 20.000, necessaria per garantire il rispetto del limite 2010 e la seconda, di importo
pari a 12.500 (250.000x5%), dovuta alla corrispondente diminuzione di personale.
Quest’anno, una volta quantificato il nuovo ammontare complessivo delle risorse da destinare al
trattamento accessorio del personale in applicazione delle regole contrattuali vigenti (e nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia), l’Amministrazione dovrà ridurre detto aggregato
contabile di un importo pari al totale delle riduzioni operate nell’esercizio precedente (vale a dire
32.500).
È invece escluso, a nostro avviso, che anche nel 2015 l’ente debba procedere al confronto con
l’omologa voce di spesa dell’anno 2010 (né, tanto meno, quella del 2014) o all’eventuale ulteriore
riduzione in proporzione alle unità di personale che cesseranno dal servizio quest’anno.
Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe l’effetto (non voluto dal legislatore) di prorogare
sine die l’efficacia della prima parte della norma.
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CIRCOLARE DEI MINISTRI MADIA E LANZETTA SUL PERSONALE DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ
METROPOLITANE
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie - Circolare del n. 1/2015
È stata pubblicata la circolare recante “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in
materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città
metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
TRIBUTI LOCALI
IMU SECONDARIA: IL VUOTO NORMATIVO È PREOCCUPANTE
Prosegue il silenzio assoluto sulle sorti dell'IMU secondaria e sui tributi che potenzialmente
dovrebbe sostituire e l'incertezza a questo punto è totale.
Il Decreto sul Federalismo Fiscale (D. Lgs. 23/2011) all'art. 11 comma 1, prevedeva in prima
stesura, che l'imposta municipale secondaria avrebbe dovuto essere introdotta, a decorrere
dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale Il comma 714 dell'articolo 1 della Legge
di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva prorogato di un anno l'entrata in vigore, spostandola al 2015.
Sempre il D.Lgs. 23/2011 subordinava l'entrata in vigore del nuovo tributo all'adozione di un
regolamento, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che avrebbe dovuto
contenere la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai criteri generali
enunciati nel Decreto stesso.
Il regolamento nazionale non è mai stato emanato, pertanto la conseguenza più logica pareva
quella di un ulteriore rinvio. Sia la Legge di Stabilità 2015 e sia il Decreto Milleproroghe hanno
disatteso tale impostazione creando la più totale incertezza normativa.
Il problema maggiore consiste nella legittimità, a questo punto, delle imposizioni collegate ai
tributi che l'IMU secondaria (teoricamente al momento in vigore) andrebbe a sostituire: la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. In assenza di ulteriori disposizioni tali
entrate sono a forte rischio di illegittimità, stando al tenore della norma citata. La situazione non
dovrebbe essere risolta con una proroga (sono scaduti i termini) ma eventualmente con una
norma di interpretazione autentica che rileggendo l'articolo 11 di istituzione del nuovo tributo
specifichi che l'introduzione dell'IMU secondaria è subordinata all'entrata in vigore del
regolamento ministeriale e che in assenza di questo possono continuare ad applicarsi i tributi
locali vigenti. Un'altra soluzione per uscire dall'empasse normativo potrebbe consistere
nell'abrogazione dell'articolo 11, la quale lascerebbe di fatto in vigore i tributi al momento
esistenti; su questa soluzione - certamente pratica - sarebbe però da verificare la volontà politica
del legislatore. Una terza strada potrebbe essere quella, certamente più snella ma comunque ai
27
limiti della legittimità, di una Circolare esplicativa da parte del Ministero dell'Economia e Finanze
che interpretando la norma in esame chiarisca che l'asserzione "a decorrere dall'anno 2015" non
coincida necessariamente con il 1° gennaio dell'anno, prevedendo quindi la possibile approvazione
di un regolamento ministeriale comunque in corso d'anno ed il cambio di regime tributario
conseguente (con pesanti ricadute sui bilanci degli enti che dovrebbero prevedere sin da ora
un'entrata non ancora nota).
Le tre ipotesi descritte sono scenari basati soltanto su considerazioni della scrivente e non fondate
su indiscrezioni di sorta. Inoltre ogni soluzione, comporterebbe una serie di problematiche di non
facile soluzione: è per questo che Delfino & Partners provvederà ad informare tutti i Comuni
abbonati non appena saranno disponibili novità in merito. Il suggerimento operativo al momento
per tutti i Comuni è quello di attendere chiarimenti da parte del governo o dell'amministrazione
finanziaria, quindi posticipando se possibile le prime scadenze dei versamenti, al fine di non
rischiare una mancata legittimità della pretesa tributaria.
IMU SECONDARIA INAPPLICABILE SENZA REGOLAMENTO ATTUATIVO: RESTANO SALVI I TRIBUTI
ESISTENTI
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Risoluzione n. 1/DF del 12
gennaio 2015
A quasi due settimane dalla data di teorica entrata in vigore dell'Imposta Municipale Secondaria,
una Risoluzione Ministeriale fa chiarezza sull'applicazione effettiva di tale tributo e sulle sorti delle
entrate che avrebbe dovuto sostituire.
Come era lecito pensare l'interpretazione ministeriale argomenta che la mancata adozione del
regolamento governativo richiesto dalla norma istitutiva del tributo, l'articolo 11 comma 2 del D.
Lgs. 23/2011, lascia intatta la situazione attuale. Restano dunque vigenti i tributi applicati sino al
termine del 2014, quindi TOSAP/COSAP (per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ed
ICPDPA/CIMP (per la pubblicità).
Come già sottolineato nella news apparsa su questo sito il 9 gennaio scorso, in assenza di una
disciplina normativa integrativa sarebbe stato impensabile per gli enti locali adottare il
Regolamento istitutivo del tributo, giacché risultavano numerose le materie coperte da riserva di
legge sulle quali lo Stato non si era ancora espresso. Per quanto priva di valenza legale, la
risoluzione in questione fornisce la soluzione più semplice ad un problema decisamente
complesso. Ed anche urgente, visto che il 31 gennaio scadono le prime rate per il pagamento dei
tributi esistenti che, in assenza di proroga o atto di interpretazione, rischiavano di essere
compromessi dal silenzio sulla questione. Per il momento, e fino all'introduzione dell'apposito
regolamento previsto dalla Legge, anche sul versante dei tributi "minori" sopra citati così come per
le componenti della I.U.C., nulla cambia per i Comuni. L'assenza di una proroga a data certa rende
però di fatto necessaria una revisione dei rapporti tra Comuni e concessionari, al momento
regolati da prolungamenti dei contratti in essere senza gara: un modus operandi sul quale sarà
necessario intervenire.
28
RIFORMA DEL CATASTO: COMMISSIONI CENSUARIE
D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198 - G.U. n.9 del 13 gennaio 2015
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo recante "Composizione, attribuzioni e
funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della
legge 11 marzo 2014, n. 23" per la revisione del catasto. Le nuova commissioni censuarie previste
dal decreto si insedieranno, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti,
entro il 28 gennaio 2016, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che individuerà comunque una data
unica di insediamento a livello nazionale. Fino a tale data, continueranno ad operare le
commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,
con i compiti ivi previsti.
PROBLEMA IMU NON TRATTENUTA VERSO LA SOLUZIONE
Come noto, molti Comuni non hanno subito in misura piena la dovuta trattenuta dall'IMU per
quota alimentazione fondo di solidarietà. Da tempo il centro di gestione Agenzia Entrate non
trattiene più nulla sui versamenti IMU. Stessa mancata trattenuta si è verificata per il recupero del
maggiore acconto ricevuto in estate sulla prima rata Tasi, a valere sul Fondo di solidarietà
comunale 2014.
I motivi di tale mancata trattenuta risiedono nelle tardive comunicazioni tra Ministero Interno,
Ministero Finanze, Agenzia Entrate.
L'effetto però è negativo per i Comuni, che ormai hanno incassato tutto il dovuto (rimangono solo
code di incasso IMU di modesto importo) e hanno registrato una maggiore entrata non dovuta sul
2014. Ai fini patto di stabilità molti enti hanno quindi un vantaggio indebito e inutile sul 2014. Ne
consegue che se tale maggiore entrata è recuperata nel 2015, gli stessi enti avranno nel 2015 un
effetto negativo ai fini patto. Per molti Comuni le quote di cui trattasi comportano il rischio
concreto di non rispettare il patto d stabilità 2015.
Se la maggiore quota incassata (e non spesa) viene portata in avanzo e applicata all'entrata 2015
(per fronteggiare a bilancio il recupero del 2014 subito nel 2015) l'effetto sul patto di stabilità 2015
è ovviamente negativo.
Occorre allora individuare un percorso contabile necessario per evitare di subire danno e beffa:
Immaginiamo questa situazione:
IMU ad aliquota base lorda: 100
Quota Alimentazione fondo di solidarietà: 38
IMU netta: 62
Il Comune ad oggi ha incassato 82, ovvero non ha subito trattenuta per 20
Nel 2015 il Comune dovrebbe incassare 62, ma a causa del recupero di 20 che sarà fatto nel 2015
incasserà (e quindi accerterà) solo 42
Le ipotesi sono almeno 4, alcune dubbie sul piano del rigore contabile:
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1) Anno 2014: impegno tardivo per 20 (se c’è lo stanziamento necessario) a Titolo I intervento 08
oppure intervento 05. Anno 2015 mandato per 20 in conto residui e incasso in conto competenza
per 20 a Titolo I entrata per compensare il maggiore recupero nel 2015.
2) Anno 2014: accertamento e reversale della maggiore entrata 2014 per 20 in partita di giro e
contemporaneo impegno in partite di giro. Anno 2015: mandato in partite di giro per 20 sul
residuo passivo 2014 e reversale sul titolo I entrata in competenza 2015.
3) Anno 2014: riduzione dell’accertamento Fondo di solidarietà 2014 ancora da incassare per 20.
Anno 2015 incasso del FDS 2014 sul 2015 per 20.
4) Anno 2015: accertamento convenzionale per 20 a titolo I (occorre specifica previsione
normativa) con effetti positivi ai fini patto e contemporanea riduzione ai fini patto di 20 nel 2014.
In queste ore la discussione del percorso è sul tavolo dei competenti uffici ministeriali.
L’orientamento è per la soluzione di cui sopra al punto 1 (si ritorna al metodo lordo 2013). Ma non
tutti potranno adottarla, se lo stanziato 2014 non consentirà tale impegno tardivo a Titolo I. Per
questo sono al vaglio anche le altre ipotesi. A breve comunque sarà diramata la soluzione che in
ogni caso dovrebbe garantire al Comune di non soffrire ai fini patto i ritardi ministeriali.
PUBBLICATO IL D.L. 4/2015: ECCO I TERRENI ESENTI IMU PER IL 2014 E 2015
Il 24 gennaio 2015 è entrato in vigore il Decreto Legge 4 /2015, come preannunciato con nostra
news a seguito del Consiglio dei Ministri di venerdì 23 gennaio. All'articolo 1 il Decreto espone la
nuova situazione relativa all'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli (anche non coltivati), in base
alla quale si torna alla esenzione totale per i terreni ubicati in Comuni montani, così classificati
dall'ISTAT indipendentemente dall'altitudine del centro, criterio considerato nel D.M. 28
novembre 2014, ora superato. Restano comunque valide (per il solo anno 2014) le esenzioni
concesse in base a quel decreto; nella tabella allegata è possibile visualizzare la situazione dei
Comuni italiani alla data del 1° gennaio 2015 in base all'ordine alfabetico. In definitiva, con le
nuove regole, per l'anno 2014 sono esenti le seguenti fattispecie:
- terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati nei Comuni montani (lettera T nella terza colonna);
- terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni parzialmente montani (lettera P nella terza
colonna);
- terreni agricoli (anche non coltivati) concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a
imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni parzialmente montani (lettera P nella terza
colonna);
- terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati nei Comuni con altitudine superiore a 600 metri
(>600 nella seconda colonna);
- terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (281>600
nella seconda colonna);
- terreni agricoli (anche non coltivati) concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a
imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (281>600
nella seconda colonna);
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- terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina (<280 nella seconda colonna).
Dall'anno 2015 saranno esenti invece soltanto le seguenti fattispecie:
- terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati nei Comuni montani (lettera T nella terza colonna);
- terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni parzialmente montani (lettera P nella terza
colonna);
- terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali e concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti o a imprenditori agricoli
professionali, ubicati nei Comuni parzialmente montani (lettera P nella terza colonna).
Per i terreni su cui occorre versare l'imposta, il termine è stato prorogato dallo stesso Decreto
Legge, art. 1 comma 5, al 10 febbraio 2015
APPALTI
A.N.AC. E AVCP: UNIFICATA LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
A.N.AC. - Avviso del 5 gennaio 2015
Con avviso del 5 gennaio, l'A.N.AC. comunica che dal 1° gennaio 2015 la sola casella istituzionale di
posta elettronica certificata (PEC) dell’Autorità è [email protected], valida anche
per le comunicazioni in materia di contratti pubblici e per quelle relative alle attività svolte dalla
soppressa AVCP. La casella [email protected] dal 31 dicembre 2014 non è più attiva.
LINEE GUIDA SULLA FINANZA DI PROGETTO, INVIO CONTRIBUTI ENTRO IL 2 MARZO 2015
ALL'A.N.AC.
A.N.AC. - Comunicato del 12 gennaio 2015
L'A.N.AC. (ex AVCP), rende disponibile per i soggetti interessati il documento di consultazione
“Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo
153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Bozza di Determinazione”. L’Autorità ritiene
opportuno procedere alla revisione e all’aggiornamento della Determinazioni del 14 gennaio 2009,
n. 1 e del 11 marzo 2010, n. 2 alla luce delle importanti modifiche normative intervenute in
materia di partenariato pubblico-privato e in considerazione dell’evidente farraginosità delle
procedure che conducono spesso alla mancata aggiudicazione delle concessioni e a gravi ritardi
nell’avvio dei lavori e delle gestioni. Le osservazioni possono essere inviate con l’apposito modulo
entro il 2 marzo 2015.
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COMUNICAZIONE ALL'A.N.AC. (EX AVCP) EX ART. 1 CO. 32 L. 190/2012 ENTRO IL 31 GENNAIO:
MODALITÀ CONFERMATE
A.N.AC. - Comunicato del 12 gennaio 2015
Con Comunicato del 12 gennaio 2015, l'Autorità rende noto che, per adempiere agli obblighi
previsti dell’art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l’anno 2015, rimangono invariate le indicazioni
operative date in precedenza nella Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, nel Comunicato del
Presidente del 22 maggio 2013, nel Comunicato del Presidente del 13 giugno 2013 e nella
documentazione pubblicata sul sito dell’Autorità.
Si ricorda che l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, prevede l’obbligo per le
stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163 le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli
operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di
completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.
A riguardo, l'Autorità ricorda che le Stazioni Appaltanti devono provvedere a:
‐ trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio 2015, solo mediante Posta Elettronica
Certificata all'indirizzo [email protected], un messaggio di PEC attestante
l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente,
nell’apposito modulo PDF allegato (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo
aggiornata), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione delle
informazioni di cui all’articolo 3 in formato digitale standard aperto;
‐ pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 3 della
Deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 secondo la struttura e le modalità definite
dall’Autorità (con le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati aggiornate).
PARTECIPAZIONE ALLE GARE: CRITERI INTERPRETATIVI DELL'A.N.AC. IN TEMA DI SOCCORSO
ISTRUTTORIO
A.N.AC. - Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015
Pubblicata il 23 gennaio la Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015 dell'A.N.AC. (ex AVCP) con cui
si forniscono, in tema di soccorso istruttorio, i criteri interpretativi delle nuove disposizioni
introdotte dall’art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, relativamente alle autodichiarazioni sui requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. 38, comma 2-bis del Codice) e sui
documenti e le informazioni complementari da produrre a corredo dell’offerta (art. 46, comma 1ter del medesimo Codice).
32
CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA: IN GAZZETTA I REQUISITI DEI SOGGETTI AGGREGATORI
D.P.C.M. 11 novembre 2014 e D.P.C.M. del 11 novembre 2014 - G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015
Pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015 il D.P.C.M. 11 novembre 2014 recante
"Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi."ed il D.P.C.M. del
14 novembre 2014, concerne l'istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e la
definizione dei compiti, attività e modalità operative.
Il D.P.C.M. del 11 novembre 2014 stabilisce che possono iscriversi all'elenco dei soggetti
aggregatori le città metropolitane, istituite ai sensi della legge 56/2013 (Delrio), le province,
nonché le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni
resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del TUEL.
Per quanto riguarda i requisiti di iscrizione, si stabilisce che tali soggetti (o i soggetti da loro
costituiti che svolgano attività di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 33 del Codice dei
contratti, con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento
dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi
dei relativi enti locali) possono iscriversi solo se, nei tre anni solari precedenti la richiesta (ovvero
per la prima applicazione il triennio 2011-2012-2013), hanno pubblicato bandi e/o inviato lettera
di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o
superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel
triennio (e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno).
Si chiarisce che resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco sia della Consip S.p.A. sia di una
centrale di committenza per ciascuna regione, se costituita.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ANAC IN TEMA DI APPALTI: APPLICATIVO DISPONIBILE FINO
AL 7 FEBBRAIO
A.N.AC. – Avviso del 30 gennaio 2015
L’Autorità Nazionale Anticorruzione rende noto, con avviso del 30 gennaio 2015, che per agevolare
gli adempimenti di cui all’art.1, comma 32, della L.190/2012, l’applicativo sarà utilizzabile fino al
prossimo 7 febbraio.
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VARIE
LE SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE DEGLI ENTI LOCALI POSSONO DICHIARARE FALLIMENTO
Tribunale di Reggio Emilia, Sezione fallimentare - Sentenza n. 150 del 18 dicembre 2014
La giurisprudenza torna sul controverso tema della possibilità di dichiarare fallimento per le
società pubbliche "in house". Per il Tribunale, le società di gestione del patrimonio immobiliare
non esercitano un servizio pubblico essenziale di esclusiva competenza comunale. Agendo sul
mercato con finalità di lucro, la società si atteggia ad imprenditore commerciale e può quindi
fallire, non avendo rilevanza la giurisdizione della magistratura contabile in tema di responsabilità
degli amministratori. Infatti, afferma il Tribunale, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. unite
n. 26283/2013, non è sul tema dirimente. L'affermata competenza giurisdizionale relativa alla
responsabilità degli amministratori delle società in house non impedisce affatto che le predette
società possano essere assoggettate a procedura concorsuale, ben potendo le condotte dei
soggetti essere plurioffensive, ovvero essere lesive del patrimonio pubblico e nel contempo dei
creditori o dei terzi. La finalità pubblicistica degli enti pubblici soci non è poi automatica
caratteristica delle società in house, la quale agisce sul mercato con finalità di lucro (da intendersi
quantomeno come pareggio di bilancio). Le società che gestiscono il patrimonio immobiliare
esercitano attività comunemente svolte da altre imprese, senza che si rinvenga un servizio
pubblico essenziale di esclusiva competenza pubblicistica.
ESITI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE IN MATERIA DI
TRASPARENZA
A.N.AC. - Comunicato del 19 gennaio 2015
L’A.N.AC. rende noto l’aggiornamento della rendicontazione degli esiti dell’attività di vigilanza
svolta a seguito delle segnalazioni ricevute nel corso del 2014 sull’inosservanza degli obblighi di
pubblicazione. Allo scopo, alla pagina web “Vigilanza su segnalazioni” della sezione Trasparenza ed
Integrità del sito istituzionale, l’Autorità pubblica un prospetto sintetico di rendicontazione dal
quale risultano, suddivise per comparto, le amministrazioni monitorate e, per ciascuna di esse,
la/le inosservanza/e segnalata/e e gli esiti delle verifiche condotte dalla struttura operativa
dell’Autorità.
Le segnalazioni pervenute all'Autorità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 sono state 340. Di queste
30 riguardano dati relativi ad enti già monitorati d’ufficio dall’Autorità. Le restanti 310 sono state
trattate nell’ambito della vigilanza su istanza di parte che prevede due successivi livelli di verifica,
ovvero una prima fase di verifica sulle inosservanze segnalate sul sito web dell'amministrazione
(215 enti inadempienti sugli obblighi di trasparenza - con richiesta agli stessi di adeguarsi alle
previsioni del d.lgs. 33/2013, entro una scadenza prestabilita - e 18 segnalazioni archiviate); e una
seconda di verifica sull’adeguamento richiesto. In questo caso: 104 amministrazioni (64%) si sono
adeguate pienamente alle richieste dell’Autorità; 40 amministrazioni (25%) si sono adeguate
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parzialmente alle richieste dell’Autorità; 18 amministrazioni (11%) non si sono adeguate alle
richieste dell’Autorità.
ANTICORRUZIONE: LINEE GUIDA PER LE IMPRESE
A.N.AC. - Comunicato del 28 gennaio 2015
Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, e il presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, hanno
firmato il 28 gennaio 2015, le seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste
dall’art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n.90. Con tale atto di indirizzo, che si inserisce nell’ambito della
collaborazione avviata con il protocollo d’intesa siglato il 15 luglio scorso per la trasparenza e
legalità negli appalti pubblici, vengono fornite ai prefetti ulteriori indicazioni operative per
l’adozione degli strumenti di amministrazione straordinaria nei confronti di imprese coinvolte in
vicende corruttive o colpite da informazioni antimafia interdittive. Ciò con l’obiettivo di coniugare
le eccezionali esigenze di salvaguardia occupazionale e di prosecuzione della realizzazione delle
opere pubbliche con quelle di prevenzione e contrasto ai fenomeni di mala amministrazione e di
penetrazione mafiosa nel circuito dell’economia legale.
BREVETTI E MARCHI: VERSAMENTI CON F24EP
Agenzia delle entrate - Risoluzione n. 11/E del 29 gennaio 2015
La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24EP o “F24 Versamenti con
elementi identificativi” (ELIDE) dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale, di cui all’articolo 5,
comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007 e delle tasse sulle concessioni governative
sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, in applicazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 22 marzo 2013 e 3 ottobre 2014. I codici sono i C300, C301 e
C302.
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