IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

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IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE
IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE
- istruzioni per l’anno 2015 Dal 1° gennaio 2015, con Legge Provinciale n.14/2014, è stata istituita l’Imposta Immobiliare Semplice
(IM.I.S.). La nuova imposta si applica esclusivamente nei comuni della Provincia Autonoma di Trento e
sostituisce l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.). Di seguito si
forniscono in sintesi le principali “istruzioni per l’uso” rimandando per maggiori approfondimenti alla sopra
citata legge provinciale.
SOGGETTI PASSIVI
FABBRICATI
E AREE
FABBRICABILI
Il proprietario o il titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, superficie ed
enfiteusi) sugli immobili di ogni tipo e sulle aree edificabili (anche se coltivatori diretti/
imprenditori agricoli a titolo principale) e, in caso di leasing, il locatario finanziario.
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o per la quale è obbligatoria l’iscrizione
nel catasto edilizio urbano. Si applicano le seguenti definizioni:
o abitazione principale: fabbricato nel quale il suo possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
o fabbricato assimilato ad abitazione principale: fabbricato abitativo e le relative
pertinenze che i comuni, ai sensi dell’art.8, comma 2. lettere a) e b), possono
considerare direttamente adibito ad abitazione principale,
sono comunque assimilati ad abitazione principale:
o le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
o la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
o il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha
riconosciuto l’affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza
anagrafica;
o il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio
permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento
militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi
dell’art.28, comma 1, lettera h), del D.Lgs.n.139/2000, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;
o altro fabbricato abitativo: fabbricato nel quale il possessore non risiede
anagraficamente e le relative pertinenze;
o pertinenze dell’abitazione principale: i fabbricati classificati nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 (misura massima di due unità appartenenti anche alla stessa categoria) in
presenza dei requisiti di cui agli articoli 817 e 818 del codice civile;
o altro fabbricato: fabbricato censito al catasto in categorie non abitative e che non
costituisce pertinenza di fabbricati di tipo abitativo, destinato a qualunque finalità o
utilizzo;
o fabbricato strumentale all’attività agricola: fabbricato censito a catasto nella categoria
D/10 ovvero per il quale sussiste l’annotazione catastale di ruralità;
Per area edificabile s’intende l’area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale comunale.
BASE IMPONIBILE
IM.I.S. annua
=
base imponibile (valore catastale del
fabbricato o valore dell’area
edificabile)
x
aliquota
prevista
NB: l’imposta così calcolata va rapportata eventualmente alla percentuale e ai mesi di possesso. In caso di
abitazione principale dall’imposta lorda va sottratta la detrazione.
Il valore catastale ai fini IMIS dei fabbricati accatastasti al N.C.E.U. è determinato secondo le
modalità indicate all’art.5, comma 3, della L.P.n.14/2014:
o per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (a eccezione della categoria A/10) e
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): rendita catastale x coefficiente 168;
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e
C/5: rendita catastale x coefficiente 147;
o per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5:
rendita catastale x coefficiente 84;
o per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (a eccezione della categoria D/5):
rendita catastale x coefficiente 68,25;
o per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1:
rendita catastale x coefficiente 57,75.
Attenzione: la rendita catastale non deve essere più rivalutata del 5%.
In caso di fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita catastale oppure non iscritti al
catasto, si applica l’art.1, commi 336 e 337, della L.311/2004 in materia d’iscrizione al
catasto e aggiornamento del classamento catastale; in attesa dell’attribuzione della rendita
è dovuta l’imposta per le aree edificabili, ai sensi dell’art.6, comma 4, della L.P.n.14/2014.
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D privi di rendita la base imponibile è
determinata in base al valore contabile con applicazione dei coefficienti stabiliti
annualmente dal Ministero delle Finanze.
Tipologie particolari:
abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze (massimo due in
categoria catastale C/2, C/6, C7/): è previsto il regime agevolato con applicazione
dell’aliquota ridotta e della detrazione fissata per ogni singolo Comune nell’allegato A della
L.P.n.14/2014;
fabbricati d’interesse storico o artistico (art.10 del D.Lgs.n.42/2004 con annotazione iscritta
al Libro Fondiario) e fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: la
base imponibile è ridotta nella misura del 50%, senza possibilità di cumulo;
fabbricati strumentali all’agricoltura: deduzione d’imponibile pari a euro 1.000,00.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio (valore
di mercato) al 1° gennaio dell’anno di riferimento, determinato avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Si considerano assimilati ad area edificabile i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie
F/3 e F/4, in attesa dell’accatastamento definitivo; i fabbricati oggetto di demolizione o di
interventi di recupero ai sensi dell’art.99, comma 1, lettere c), d), e) e g) della legge
urbanistica provinciale n.1/2008; le aree comunque qualificate dagli strumenti urbanistici
comunali, durante l’effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla
tipologia dei fabbricati utilizzati.
Il Comune, per prevenire l’insorgenza di contenzioso, ha individuato i valori minimi di
riferimento delle aree fabbricabili da utilizzare per il calcolo dell’imposta. In deroga a quanto
sopra, senza efficacia retroattiva, il valore dell’area edificabile è fissato nel valore dichiarato
dal contribuente –come eventualmente accertato in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate
– in sede di dichiarazione a fini fiscali relativa a tributi erariali comunque denominati, oppure
in sede di dichiarazioni preliminari fiscalmente rilevanti finalizzate alla sottoscrizione di atti
fra vivi o mortis causa. Questo valore si applica per i tre periodi d’imposta successivi a quello
iniziale.
Vista la complessità della materia, per maggiori informazioni si invita a contattare la Gestione
Associata Valsugana e Tesino-Servizio Entrate.
o
esempio individuazione base imponibile: fabbricato cat.A/4 – classe 1 – rendita catastale € 170,43
base imponibile = € 170,43 x 168 = € 28.632,24
ALIQUOTE,
DETRAZIONI E
DEDUZIONI
D’IMPOSTA
DELIBERATE DAI
COMUNI
IM.I.S. annua
=
base imponibile (valore catastale
del fabbricato o valore dell’area
edificabile)
x
aliquota
prevista
NB: l’imposta così calcolata va rapportata eventualmente alla percentuale e ai mesi di possesso. In caso di
abitazione principale dall’imposta lorda va sottratta la detrazione.
fattispecie
aliquota
detrazione d’imposta annua
(allegato A alla L.P.n.14/2014)
deduzione
d’imponibile
(applicata sulla
rendita catastale)
abitazioni principali, fattispecie
assimilate e loro pertinenze
altri fabbricati abitativi e relative
pertinenze
fabbricati attribuiti alle categorie
catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3,
D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9
fabbricati strumentali all’attività
agricola
tutte le altre categorie catastali o
tipologie di fabbricati
aree fabbricabili
0,35%
Cinte Tesino € 300,39
Grigno € 305,74
Novaledo € 348,26
Roncegno Terme € 326,93
Ronchi € 293,27
Telve € 318,62
Torcegno € 300,90
-
0,895%
-
-
0,79%
-
-
0,1%
-
€ 1.000,00
0,895%
-
-
0,895%
-
-
fattispecie assimilata all’abitazione principale prevista nel regolamento:
l’unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, compreso il
diritto di abitazione di cui all’art.540 del codice civile, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata o comunque occupata da altri soggetti.
in vigore esclusivamente nel Comune di Cinte Tesino, ulteriore fattispecie assimilata
all’abitazione principale prevista nel regolamento l’unità immobiliare, e le relative pertinenze,
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo
grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l’agevolazione si applica a una sola unità
immobiliare.
esempio conteggio imposta:
fabbricato cat.A/4 – classe 1 – rendita catastale € 170,43 – quota possesso 100% - altro fabbricato abitativo
base imponibile € 28.632,24 x aliquota 0,895% = imposta annua € 256,26
SCADENZA DEI
VERSAMENTI
MODALITÀ DI
PAGAMENTO
L’imposta è versata in autoliquidazione in due rate: la prima entro il 16 giugno, pari
all’importo dovuto per il primo semestre, e la seconda entro il 16 dicembre, a saldo del
tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. É facoltà
del contribuente assolvere l’imposta complessivamente dovuta in più versamenti, anche
mensili, comunque effettuati entro le scadenze sopra indicate. Se l’ammontare relativo alla
prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato
cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. In caso di decesso del soggetto passivo i
termini di versamento sono posticipati di dodici mesi sia per il saldo dovuto dal deceduto sia
per i versamenti dovuti dagli eredi.
L’imposta può essere pagata utilizzando il modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o
ufficio postale.
Si indicano di seguito i codice dei Comuni:
CINTE TESINO C712 – GRIGNO E178 – NOVALEDO F947 – RONCEGNO TERME H528 – RONCHI
H532 – TELVE L089 – TORCEGNO L211
Per i residenti all’estero l’imposta va versata tramite bonifico bancario sul c/c intestato al
comune di ubicazione degli immobili indicando nella causale: il codice fiscale, la sigla IMIS, i
codici tributo, l’anno 2015, la rata acconto o saldo.
L’importo da versare deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto, se la
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento non va eseguito qualora l’importo annuo complessivo risulta inferiore o
uguale a € 15,00.
COMUNE
COORDINATE BANCARIE
ISTITUTO DI CREDITO
IBAN
BIC
CINTE TESINO
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO
CCRTIT2TXXX
fil. di Castello Tesino
IT38K0359901800000000125326
GRIGNO
UNICREDIT BANCA SPA fil. di Borgo Valsugana
IT21T0200834400000001092803
UNCRITM10BP
NOVALEDO
BANCA DI TRENTO E BOLZANO
IT33H0324034400651100005841
BATBIT2T
IT59O0324034400000004176976
BATBIT2T
fil. di Borgo Valsugana
RONCEGNO TERME
BANCA DI TRENTO E BOLZANO
fil. di Borgo Valsugana
TELVE
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO
IT42X0359901800000000131234
CCRTIT2TXXX
TORCEGNO
RURALE VALSUGANA E TESINO
IT93Z0359901800000000131236
CCRTIT2TXXX
IT28F0359901800000000122139
CCRTIT2TXXX
C/O CASSA CENTRALE
RONCHI
CASSA RURALE DI RONCEGNO
C/O CASSA CENTRALE
codice
CODICI TRIBUTO
istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.51/E dd.21.05.2015
denominazione
3990
IMIS – Imposta immobiliare semplice su abitazione principale, fattispecie assimilate e
pertinenze
3991
IMIS – Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati abitativi
3992
IMIS – Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati
3993
IMIS – Imposta immobiliare semplice per aree edificabili
3996
IMIS – Imposta immobiliare semplice per sanzioni e interessi da ravvedimento operoso
COMUNICAZIONE
La presentazione della comunicazione è prevista per le fattispecie di seguito individuate (il
contribuente può utilizzare i modelli predisposti dalla Gestione Associata scaricabili dai siti
internet istituzionali oppure moduli diversi dotati di certezza giuridica e di contenuto
sostanziale analogo):
o assimilazioni facoltative ad abitazione principale, da presentarsi, a pena di decadenza,
entro la data di scadenza del versamento a saldo dell’imposta, con effetto retroattivo
per il periodo d’imposta cui si riferiscono (comunicazione obbligatoria),
o intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d’imposta
degli altri, entro il 30 aprile dell’anno successivo (comunicazione obbligatoria),
o nuovo valore delle aree edificabili trascorso il triennio di cui all’articolo 6, comma 5,
della L.P.n.14/2014, con effetto dal giorno di presentazione (comunicazione
facoltativa),
o sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all’abitazione principale
e fattispecie assimilate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d) della L.P.n.14/2014,
da presentarsi entro la data di scadenza del versamento a saldo dell’imposta, con
effetto retroattivo per il periodo d’imposta cui si riferiscono (comunicazione
facoltativa).
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3. della L.P.n.14/2014, per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla
data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.
ESENZIONI ED
ESCLUSIONI
DALL’AMBITO DI
APPLICAZIONE
DELL’IMIS
Sono esenti dall’IMIS (art.7, comma 1, L.P. n.14/2014):
o
o
o
o
o
o
i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne
quelli indicati dall’art.6, comma 3, lettera c) (aree interessate da lavori di edificazione,
indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati),
i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
gli immobili indicati nell’art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), e i), del D.Lgs.504/1992,
istitutivo dell’ICI;
gli immobili soggetti a vincolo d’uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del
possessore;
gli immobili indicati nell’art.7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.504/1992, anche se non direttamente
utilizzati dai soggetti previsti dall’art.73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917,
se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall’art.73,
comma 1, lettera c), e dall’art.74 del D.P.R. n.917/1986 e se sono utilizzati nel rispetto dell’art.7,
comma 1, lettera i), del D.Lgs.504/1992;
gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l’esercizio di funzioni, servizi o
attività pubbliche.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’IMIS (art.7, comma 2, L.P. n.14/2014):
o
gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla L.P.3/2006,
consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario
nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati.