CITTÀ di CASALNUOVO di NAPOLI

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CITTÀ di CASALNUOVO di NAPOLI
CITTÀ di CASALNUOVO di NAPOLI
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi.
L’Avvocatura Municipale
-Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 29-10-2010
- Modificato con deliberazione di G.C. n. 66 del 16/02/2012
- Modificato con deliberazione di G.C. n. 361 del 15/11/2012
- Modificato con deliberazione di G.C. n. 64 del 21/03/2013
-Modificato con deliberazione di G.C. n. 81 del 03/04/2015
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INDICE
Art. 1 - Costituzione e struttura.
Art. 2 - Composizione.
Art. 2 bis - Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi
Art. 3 – Compiti.
Art. 4 - Altre attività dell’Avvocatura Municipale.
Art. 5 - Rapporti con le altre strutture dell’Ente.
Art. 6 - Compensi dell’Avvocatura Municipale.
Art. 7 – Presupposti per i compensi.
Art. 8 - Fondo.
Art. 9 – Ammontare e modalità di liquidazione dei compensi.
Art. 9 bis - Ripartizione delle spese di giustizia recuperate.
Art. 10 – Recupero spese di giustizia.
Art. 11 – Pratica forense presso l’Avvocatura Comunale.
Art. 12 - Interruzione del rapporto di praticantato.
Art. 13 - Borsa di studio.
Art. 14 – Sostituti d’udienza.
Art. 15 - Diritto di accesso.
Art. 16 – Incompatibilità.
Art. 17 – Incarichi ad avvocati esterni.
Art. 18 – Elenco degli avvocati esterni.
Art. 19 – Requisiti per l’iscrizione nell’elenco.
Art. 20 – Cancellazione dall’elenco.
Art. 21 – Pubblicità.
Art. 22 – Convenzioni.
Art. 23 – Registro degli incarichi.
Art. 24 – Norma finale e di rinvio.
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Art. 1
Costituzione e struttura
È istituita l’Avvocatura Municipale, giusta deliberazione di G.M. n. 238 del 29-102010.
L’Avvocatura Municipale è collocata in posizione di Staff, organizzata in struttura
autonoma, con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo, in posizione di
totale indipendenza da tutti i settori previsti in organico, nel rispetto dell’autonomia
professionale forense.
La stessa risponde, nell’espletamento del mandato professionale, direttamente ed
unicamente al Sindaco.
La procura alle liti è conferita, per ogni singolo grado di giudizio, dal Sindaco o, in
caso di assenza o impedimento del Sindaco, dal Vice Sindaco.
L’Avvocatura normalmente si domicilia presso la sede dell’Ente.
Art. 2
Composizione
L’Avvocatura Municipale consta:
- di un’Area Legale, composta da un funzionario avvocato responsabile e da altri
dipendenti assegnati all’Ufficio, inquadrati col profilo di Avvocato, in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione ed iscritti nell’elenco speciale
dell’Albo degli Avvocati, di cui all'art. 15 comma 1 lett. b Legge 247/2012;
- di un’Area Amministrativa, composta da un responsabile amministrativo e dal
personale amministrativo di supporto per lo svolgimento dell’attività non
professionale di competenza dell’Avvocatura. Al responsabile dell’Area
Amministrativa sono attribuite le funzioni previste dall’art. 107 D.Lgs. 267/2000.
In applicazione del “Regolamento per la formazione permanente”, approvato dal
Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007, tutti gli avvocati che
compongono l’Avvocatura hanno l’obbligo di conseguire crediti formativi
partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento.
Le spese di partecipazione sono a carico del Comune.
In virtù della peculiarità dello status degli avvocati dipendenti dell’Ente, impegnati
in delicati compiti ed in attività in gran parte svolti all’esterno degli uffici comunali,
gli stessi vengono esonerati dall’obbligo di registrare l’inizio e la fine del servizio
attraverso il sistema di rilevazione automatica delle presenze.
L’attestazione della presenza in ufficio da parte dei legali dell’Ente avviene
attraverso l’apposizione della firma su un registro, all’uopo predisposto dal Settore
Organizzazione e Gestione Risorse Umane.
Art. 2 bis
Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 co. 5 legge 11.08.2014 n. 114,
l’assegnazione degli affari consultivi e contenziosi avviene a cura dell’avvocato
Responsabile dell’Area Legale secondo criteri di parità di trattamento e di
specializzazione professionale.
Con adeguata motivazione l’avvocato Responsabile dell’Area Legale, primus inter
pares, può procedere ad assegnare direttamente specifiche fattispecie ovvero
avocarne a sé la cura.
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In via generale, è comunque preferibile che tutti i legali in servizio presso
l’Avvocatura Municipale assumano contemporaneamente la difesa dell’Ente,
congiuntamente e disgiuntamente tra loro.
L’avvocato coordinatore può comunque co-firmare tutti gli atti dei legali dell’Ente.
Art. 3
Compiti
L’Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune,
secondo le norme contenute nel presente regolamento.
Spettano all’Avvocatura la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio
nelle controversie civili, amministrative e speciali, in cui è parte il Comune, ivi
comprese le costituzioni di parte civile nell’ambito dei procedimenti penali.
Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le
regole proprie della rappresentanza in giudizio, previo conferimento d’incarico
mediante deliberazione di Giunta.
L’Avvocatura cura, altresì, l’istruttoria e la gestione delle controversie stragiudiziali
e degli arbitrati.
L’Avvocatura provvede al recupero dei crediti maturati dall’Ente accordando, ove
opportuno, eventuali dilazioni e rateizzazioni.
L’Avvocatura, oltre alla tutela legale dei diritti e degli interessi
dell’Amministrazione, collabora, su richiesta:
- con il Segretario Comunale nell’espletamento dei compiti di cui al comma 2, art.
97 del T.U. EE. LL.;
- con i Dirigenti dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
- con il Sindaco, ai fini del supporto legale all’azione politico – amministrativa.
Art. 4
Altre attività dell’Avvocatura Municipale
Oltre ai compiti di cui all’art. 3, l’Avvocatura Municipale fornisce, su richiesta
scritta degli Organi di indirizzo politico, del Segretario Generale e dei Dirigenti,
consulenza giuridica e pareri legali su questioni di diritto di particolare complessità.
Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia e
transazione dei giudizi.
L’Avvocatura predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali, d’accordo con gli
uffici interessati, ovvero esprime pareri sugli atti di transazione redatti dagli uffici.
I pareri sono resi, di norma, entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più
brevi per motivi di urgenza o più lunghi per questioni di particolare complessità.
Art. 5
Rapporti con le altre strutture dell’Ente
Ogni articolazione della struttura dell’Ente è tenuta a trasmettere all’Avvocatura
tempestivamente, e comunque nei tempi dalla stessa indicati, tutte le comunicazioni
e notificazioni ricevute in relazione ai giudizi in cui il Comune è parte. A tal fine,
mediante apposito ordine di servizio, ciascun Responsabile individua nel Settore di
competenza un dipendente responsabile dei rapporti con l’Avvocatura, cui la stessa
si rivolgerà per richiedere quanto previsto nel presente articolo.
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Le singole strutture dell’Ente sono tenute a fornire all’Avvocatura tutti i chiarimenti,
le notizie ed i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti, con
particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo
svolgimento del mandato difensivo e scongiurare decadenze e prescrizioni che
potrebbero ledere gli interessi dell’Ente.
Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e
professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’avvocato interno e/o
esterno incaricato di seguire i giudizi.
Art. 6
Compensi dell’Avvocatura Municipale
Sono corrisposti i compensi professionali, nella misura e secondo le modalità di seguito
individuate, agli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Municipale, iscritti
nell’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati con esercizio limitato agli affari
del Comune di Casalnuovo di Napoli, che assumono in modo continuativo incarichi di
rappresentanza e difesa dell’Ente, innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria,
amministrativa e speciale nonché nei procedimenti arbitrali e stragiudiziali.
Art. 7
Presupposti per i compensi
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del CCNL del 14.09.2000 –Personale non dirigente,
i compensi di natura professionale sono dovuti a seguito di pronuncia favorevole
all’Ente.
Si considera favorevole al Comune la decisione emessa da Giudice Ordinario,
Amministrativo o Speciale, che in ogni fase e procedimento - cautelare, di
cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione– ed in ogni grado, anche di
appello, lascia sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:
a) la sentenza che contenga il rigetto delle pretese di controparte o l’accoglimento
della domanda dell’Amministrazione, con espressa condanna della controparte al
pagamento in favore del Comune delle spese di giudizio nonché dei diritti e degli
onorari di avvocato;
b) la sentenza con spese compensate, o che non contenga il regolamento delle spese
di giudizio, non di soccombenza, anche interlocutoria.
Rientra, quindi, in tale categoria anche la sentenza che dichiara l’improcedibilità,
l’estinzione, la perenzione, l’inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la
carenza di interesse ed altre formule analoghe, o in cui siano sostanzialmente
respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento
impugnato;
c) la sentenza nella quale controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del
giudizio;
d) i provvedimenti giudiziari di natura decisoria che definiscono una fase del
procedimento (ad esempio procedimenti speciali, ordinanze ex art. 700 cod. proc.
civ., ordinanze cautelari dei Giudici Amministrativi, ecc).
Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi
arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande
dell’Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al
passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione
allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di
provvedimenti cautelari), le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno
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in favore dell’Ente costituito parte civile, nonché le transazioni giudiziali comunque
favorevoli all’Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando
l’importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda, nonché
le transazioni stipulate a seguito di sentenze favorevoli appellate dalla controparte.
Art. 8
Fondo
Il fondo dei compensi professionali dell’Avvocatura Municipale, denominato
“Fondo speciale avvocatura comunale”, è costituito da:
1. l’importo, ridotto delle spese generali riconosciute in sentenza, degli onorari e delle
competenze, liquidate dall’Organo Giudiziario a seguito di decisioni favorevoli
all’Ente;
2. l’importo dei compensi professionali calcolati ai sensi del 2° comma dell’art.9, ove
sia intervenuta la compensazione delle spese fra le parti o laddove non siano state
regolate le spese di giudizio.
I compensi di cui al punto 2 del precedente comma dovranno essere approvati con
determina dal Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Avvocatura Comunale.
Una quota pari al 10% dell’importo dei compensi professionali spettanti agli
Avvocati Municipali, di cui al punto 1 dell’art. 9, quantificata a consuntivo
dell’esercizio finanziario, confluirà nel fondo risorse accessorie per la
incentivazione della produttività e sarà destinata a finanziare progetti di produttività
in favore del personale amministrativo dell’Avvocatura, con esclusione del
personale titolare di posizione organizzativa.
La liquidazione degli incentivi a favore del personale amministrativo verrà disposta
annualmente con determina del responsabile dell’Area Amministrativa, entro il I
trimestre dell’anno successivo, fra i dipendenti non avvocati, sulla base del grado di
raggiungimento dei risultati stabiliti nel progetto/obiettivo.
Art. 9
Ammontare e modalità di liquidazione dei compensi
In applicazione delle vigenti norme in materia di corresponsione dei compensi
professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole per l’Ente, di cui all’art. 27 del
vigente C.C.N.L., nonché in ossequio ai principi di cui all'art. 23 legge n. 247/12
nonché di cui all’art. 9, commi 1 e ss., legge 11.08.2014 n. 114, ai legali vanno
riconosciuti i compensi professionali, ai sensi dell’art. 6 e 7 del presente
regolamento, con le seguenti modalità:
1) Per i giudizi conclusi con sentenza favorevole per l’Ente e condanna di parte
avversa, agli avvocati dell’Ente vanno corrisposti i compensi di natura
professionale recuperati dalla controparte, anche parzialmente, detratte le spese
generali;
2) per i giudizi conclusi con sentenza favorevole all’Ente, o con uno dei
provvedimenti equiparati secondo la specificazione di cui all’articolo 7, che
disponga la compensazione delle spese, ovvero per gli atti transattivi che
comportino la cancellazione della causa dal ruolo, la rinunzia al giudizio
pendente o la rinunzia ad intraprendere azione giudiziaria, con relativa
compensazione delle spese legali, all’avvocato dell’Ente spettano i compensi
professionali, così come stabilito all’art. 9 legge 11.08.2014 n. 114 nonché
dalle norme del presente Regolamento.
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Ai fini della quantificazione dei compensi maturati al verificarsi di una delle
condizioni di cui al n. 2 del comma che precede, l’Avvocatura redigerà, all’esito di
ogni giudizio, la notula relativa ai diritti ed onorari maturati in relazione all’attività
svolta, prevedendo un compenso commisurato al valore medio di liquidazione,
come indicato nelle Tabelle A-B allegate al D.M. n. 140/12, decurtato della
diminuzione massima prevista dallo stesso D.M. per ogni fase ed in riferimento al
giudice adito, al valore della causa e alle prestazioni svolte, ed in ogni caso non
superiore all’importo massimo di € 3.000,00 per ciascun incarico. In caso di
controversie di cui sia quantificabile il valore, l’importo dei compensi professionali
dovuti non potrà in ogni caso superare il 30% di tale valore.
Ai sensi dell’art. 9 legge 11.08.2014 n. 114, l’importo massimo dei compensi da
corrispondere ai singoli avvocati dell’ente non potrà superare il rispettivo
trattamento economico complessivo in godimento.
La liquidazione dei compensi avrà luogo con cadenza trimestrale con apposita
determina del Responsabile dell’Area Amministrativa della Avvocatura.
Il Servizio Finanziario provvederà a decurtare dai compensi riconosciuti agli
avvocati gli oneri riflessi a carico dell’Ente, nonché ad assoggettare i detti
compensi alle ritenute di legge ed al loro pagamento. I detti compensi gravano sul
capitolo di spesa del bilancio comunale appositamente istituito dal Responsabile del
Servizio Finanziario.
Analoga attività il Servizio Finanziario provvederà a svolgere in relazione ai
compensi riconosciuti al personale dell’Area amministrativa.
Art. 9 bis
Ripartizione delle spese di giustizia recuperate
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 commi 3 e 5 legge 11.08.2014 n.
114, nelle ipotesi di pronuncia (ordinanza/sentenza) favorevole con
recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme
recuperate che, come disposto all’art. 8, devono confluire nel Fondo speciale
avvocatura, sono ripartite tra gli avvocati in servizio presso l’Avvocatura
Municipale secondo i seguenti criteri:
-
80% a favore del legale che ha curato la lite conclusa con sentenza
favorevole;
-
20% a favore dei funzionari avvocati in ragione del rendimento individuale
valutato dall’avvocato Responsabile dell’Area Legale e, per quest’ultimo,
dal Sindaco, seguendo i parametri: Eccellente (quota intera); Buono (quota
ridotta del 20%); Accettabile (quota ridotta del 30%); Limitato (quota
ridotta del 50%).
Nel caso in cui il recupero delle somme liquidate in sentenza dovesse
risultare inesigibile nei confronti della controparte, compete agli avvocati la
minor somma tra quella derivante dalla previsione di cui all’art. 9 che
precede, e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.
La parte rimanente delle suddette somme è acquisita al bilancio dell’Ente.
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Art. 10
Recupero delle spese di giustizia
E’ fatto carico all’Avvocatura di avviare le necessarie azioni tese al recupero delle
somme liquidate, a qualsiasi titolo, da sentenze favorevoli al Comune.
Art. 11
Pratica forense presso l’Avvocatura Comunale
Presso l’Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l’esercizio
dell’attività professionale di Avvocato anche da soggetti non dipendenti del
Comune.
La pratica non dà alcun titolo per l’ammissione all’impiego presso
l’Amministrazione comunale e neppure dà diritto ad oneri economici diretti o
indiretti; la stessa cessa al momento del conferimento dell’abilitazione
professionale, fatto salvo quanto stabilito all’art. 12.
L’effettuazione della pratica forense da parte di dipendenti del Comune è consentita,
previa intesa fra i dirigenti delle strutture interessate e formale atto di assegnazione
alla struttura da parte del Dirigente alle Risorse Umane, al fine di assicurare equità
di trattamento, la salvaguardia dei carichi di lavoro e il funzionamento delle
strutture.
La selezione dei praticanti avvocati avviene mediante avviso pubblico, redatto
secondo lo schema approvato con determina dell’Ufficio Avvocatura.
La medesima selezione avverrà previa valutazione dei curricula degli aspiranti e
previo colloquio.
Il rapporto tra l’Ente e il praticante sarà disciplinato con apposita convenzione
concordata col Consiglio dell’Ordine di Nola.
I praticanti selezionati si iscriveranno nel registro tenuto dall’Ordine degli Avvocati,
quali esercenti la pratica forense presso uno degli avvocati interni dell’Ufficio
Avvocatura.
Art. 12
Interruzione del rapporto di praticantato
In caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell’Ente ovvero per
esigenze dovute a motivi di riorganizzazione degli uffici, ovvero in caso di violazione
da parte del praticante delle previsioni della convenzione di cui all’art. 12, l’Ente ha la
facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni, il
rapporto di praticantato.
Art. 13
Borsa di studio
La Giunta Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ente, potrà
prevedere la corresponsione di una borsa di studio in favore dei praticanti, a titolo di
rimborso spese.
I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo
svolgimento della pratica.
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Art. 14
Sostituti d’udienza
E’ istituito presso l’Ente l’Elenco degli avvocati esterni sostituti di udienza, a cui
ricorrere, in caso di necessità, per il contenzioso del Comune di Casalnuovo di
Napoli presso gli uffici giudiziari.
L’Elenco è distinto nelle seguenti categorie, secondo le materie di specializzazione
dell’avvocato:
a) civile;
b) amministrativo;
c) penale;
d) lavoro;
f) tributario.
L’iscrizione in tale elenco, di validità annuale, avviene su dichiarazione di
disponibilità presentata da professionisti singoli o associati a seguito di
pubblicazione di apposito avviso.
Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, il professionista dovrà dichiarare una sola
materia di specializzazione.
La revisione dell’Albo avviene entro il 31 dicembre di ogni anno.
Ai fini dell’iscrizione nel detto elenco, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) Anzianità d’iscrizione all’Albo Professionale non superiore a dodici anni dalla
data di presentazione della domanda;
b) Iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine di Nola o di
Napoli;
c) Competenza per trattare le questioni proprie dell’Ente nella materia dichiarata
nell’istanza.
Art. 15
Diritto di accesso
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L. 7.8.1990 n. 241 ss.mm.ii., in virtù del segreto
professionale già previsto dall’ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la
riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all’accesso i seguenti
documenti:
- Pareri legali;
- Atti difensivi e relative consulenze tecniche;
- Corrispondenza relativa agli affari sub 1) e 2);
- Rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti
Autorità giudiziarie e contabile.
Art. 16
Incompatibilità
Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. n.
165/2001, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R.
31.12.1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello
Stato.
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Art. 17
Incarichi ad avvocati esterni
L’Avvocatura del Comune, nell’ambito delle proprie specifiche competenze,
assicurerà l’assistenza e la difesa dell’Ente dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ed
in ogni fase del giudizio.
Per le controversie di particolare delicatezza, complessità e/o specialità, in
fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente
all’interno dell’Avvocatura, ovvero in caso di eccessivo aggravio del lavoro e di
impossibilità da parte dell’Ufficio di garantire la difesa dell’Ente, oppure in
fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell’avvocato o
degli avvocati dell’Ente, ovvero qualora si ravvisino conflitti d’interessi, o
comunque in relazione ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, la
rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio del Comune possono essere
conferiti dal Sindaco, autorizzato dalla Giunta Comunale ad avvocati esterni di
fiducia dell’Ente. Il conferimento di incarichi ad avvocati esterni riveste carattere
fiduciario secondo quanto stabilito nello Statuto Comunale.
Art. 18
Elenco degli avvocati esterni
Per l’affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto
dei professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di consulenza, di assistenza e di
patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L’iscrizione ha luogo su domanda del
professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve
essere unita la seguente documentazione:
1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di iscrizione all’Albo
Professionale e che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con
l’indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
La domanda deve contenere l’espressa dichiarazione di presa conoscenza e di
accettazione del presente regolamento.
L’iscrizione nell’elenco o il suo diniego è disposta dal Responsabile dell’Area
Amministrativa dell’Avvocatura e avviene nell’ordine di presentazione delle domande.
I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo
aggiornamento dei loro curricula.
L’elenco verrà aggiornato con cadenza mensile dal Responsabile dell’Area
Amministrativa con proprio provvedimento, mediante l’iscrizione dei nuovi
professionisti.
Art. 19
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
Possono essere inseriti nell’elenco gli avvocati, singoli o associati, iscritti all’Albo
Professionale. Non possono essere inseriti professionisti che non si trovino nelle
condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.
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Art. 20
Cancellazione dall’elenco
Il Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Avvocatura dispone la cancellazione
dall’elenco dei professionisti o degli studi associati che:
- abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.
Art. 21
Pubblicità
L’elenco dei professionisti è pubblico ed è aggiornato ogni mese con provvedimento del
Responsabile dell’Area Amministrativa.
Art. 22
Convenzioni
Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni predisposte dal
Responsabile dell’Area Amministrativa, che le approva con propria determina ai fini del
conferimento dell’incarico, nel rispetto dei seguenti criteri.
- Riconoscimento ai professionisti esterni dei compensi professionali, come di seguito
specificato:
a) Per i giudizi nei quali l’Ente è parte convenuta o resistente (contenzioso passivo),
nonché per quelli azionati dall’Ente non aventi a oggetto richieste di pagamento di
somme di denaro:
a.1) in caso di soccombenza, il compenso professionale è commisurato al valore medio
di liquidazione, come indicato nelle tabelle A-B allegate al DM 20/07/2012 n. 140,
decurtato nella misura massima ivi prevista per ogni fase del giudizio;
a.2) in caso di esito vittorioso o parzialmente vittorioso del giudizio, o comunque di
definizione transattiva favorevole all’Ente, il compenso sarà commisurato al valore
medio di liquidazione, come indicato nelle tabelle A-B allegate al DM 20/07/2012 n.
140, secondo il valore della causa determinato nella sentenza favorevole. In ogni caso il
compenso non potrà essere superiore all’importo massimo previsto, tenendo conto del
valore e della complessità della causa, nella convenzione di cui al comma 1, stipulata
all’atto del conferimento dell’incarico.
b) Per i giudizi nei quali l’Ente è parte attrice o ricorrente (contenzioso attivo), aventi ad
oggetto pretese azionate nei confronti di terzi per il pagamento di somme di denaro, il
compenso professionale è calcolato secondo i seguenti criteri:
b.1) in caso di soccombenza, verrà corrisposto al professionista un compenso
determinato sulla base dei valori medi di liquidazione di cui al D.M. 140/2012,
decurtato nella misura massima ivi prevista per ogni fase del giudizio, secondo il valore
della causa determinato nella sentenza sfavorevole; in ogni caso il compenso non potrà
essere superiore all’importo massimo previsto, tenendo conto del valore e della
complessità della causa, nella convenzione di cui al comma 1, stipulata all’atto del
conferimento dell’incarico;
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b2) In caso di esito vittorioso o parzialmente vittorioso del giudizio, o comunque di
definizione transattiva favorevole all’Ente, il compenso sarà commisurato al valore
medio di liquidazione, come indicato nelle tabelle A-B allegate al DM 20/07/2012 n.
140, secondo il valore della causa determinato nella sentenza favorevole o nell’accordo
transattivo; la differenza tra l’importo massimo di cui al punto b.1) e quello risultante
dalla applicazione dei criteri di cui al presente punto sarà corrisposta solo all’esito
dell’effettivo incasso da parte dell’Ente delle somme liquidate in sentenza e/o indicate
nell’atto transattivo;
- In ogni caso, in caso di controversie di cui sia quantificabile il valore, l’importo
complessivo del compenso professionale non potrà superare il 30% di tale valore.
- In caso di condanna alle spese in favore dell’Ente, all’avvocato incaricato spetterà
l’intera somma liquidata dal Giudice, fermo restando l’obbligo del Comune di
corrispondere la eventuale differenza rispetto a quanto pattuito in convenzione.
- Previsione dell’obbligo per il legale incaricato:
1) di aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico, allegando
la relativa documentazione;
2) di rigorosa osservanza del codice deontologico forense;
3) di stipulare una polizza assicurativa per i rischi professionali. Una copia di
detta polizza dovrà essere consegnata all’Avvocatura municipale.
- Divieto per il legale incaricato di assumere altri rapporti professionali che possano
risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato.
Art. 23
Registro degli incarichi
Presso l’Avvocatura Municipale è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono
essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti
i dati di ciascun incarico.
I detti dati verranno resi pubblici nelle forme di legge.
Art. 24
Norma finale e di rinvio
Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni
previgenti con lo stesso contrastanti.
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina
dell’ordinamento della professione forense, introdotta da ultimo con legge n.
31/12/2012 n. 247, nonché al codice deontologico forense e al D.lgs. n. 267/2000.
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