Intervento dott. C. Brini - Società Italiana di Medicina Veterinaria

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Intervento dott. C. Brini - Società Italiana di Medicina Veterinaria
Elementi di radioprotezione.
Concentrazione dei radionuclidi negli alimenti: limiti e livelli di
riferimento nelle normative nazionali ed europee.
Dr. Carlo Brini – Consulente Veterinario
Introduzione
Nel 2013 la presenza di contaminazioni radioattive in varie nazioni dell’Unione Europea ha
richiamato l’attenzione di pubblico e media, producendo stupore e allarme sociale.
Scoprire che a trent’anni dal disastro di Chernobyl alcuni pericolosi radionuclidi sono
ancora presenti nelle carni dei cinghiali cacciati sulle Alpi italiane, o nei mirtilli raccolti in
Bulgaria, ha sottolineato l’importanza della radioprotezione in campo alimentare.
Ricordiamo che nel mondo, a novembre 2013, sono operativi per la produzione di energia
elettrica 435 reattori nucleari e che in 14 paesi si stanno costruendo 72 nuove centrali
nucleari.(*). Inoltre, il Governo francese avrebbe già preso la decisione di prorogare di 10
anni la durata di vita delle centrali nucleari del paese, passando così da 40 a 50 anni di
esercizio.
Mentre in futuro non si può teoricamente escludere che accada qualche incidente
nucleare, è meglio considerare anche la possibilità che si ripetano alcune delle emergenze
radiologiche, verificatesi in Italia negli ultimi anni.
Citiamo ad esempio quelle dovute ad alla contaminazione radioattiva di: pellet per
riscaldamento (2009), articoli da cucina in acciaio (2013), traffico illegale di fumi di
fonderia (2012); incidenti in fabbriche di radiofarmaci (2013), senza tralasciare sabotaggi
industriali o attentati terroristici commessi con aggressivi radiologici, che vengono
periodicamente considerati dalle competenti Autorità come eventi possibili o addirittura
probabili.
Durante i ricorrenti allarmi legati alle contaminazioni radioattive, come l’incidente di
Fukushima, l’attenzione ossessiva per l’alimentazione e i possibili danni per la salute
umana, vengono ulteriormente esaltati da mass-media, internet e social network.
Mentre cresce l’instabilità emotiva del pubblico, bombardato dalle opposte tesi di
ricercatori, esperti, opinionisti e politici che cercano di cavalcare l’onda del momento, è
facile scatenare il panico con dichiarazioni avventate.
Ciò avviene quando per capire quello che sta succedendo sia necessario avere una
cultura tecnico-scientifica di base e la disponibilità personale a ragionare con metodo.
Per vari motivi nel nostro Paese è difficile accedere a informazioni espresse in termini
semplici e facilmente comprensibili, indispensabili per capire il rapporto tra radiazioni e
salute; tra quelle utili a comprendere le notizie su citate ricordiamo ad esempio che:
- la radioattività è un fenomeno naturale presente in varie zone d’Italia (ad esempio
dove sono presenti rocce granitiche, che sviluppano radon:Valle del Cervo, Biella);
- a 30 anni dal disastro di Chernobyl si trovano aree isolate d’Italia e dell’Unione
Europea dove animali selvatici (cinghiali) e frutti spontanei del sottobosco (mirtilli)
presentano ancora livelli elevati di contaminazione radioattiva;
- in caso di emergenze nucleari o radiologiche si applicano norme europee che
definiscono limiti e livelli di concentrazioni di radionuclidi negli alimenti,
- per importare o esportare alimenti, mangimi e varie merci si devono rispettare leggi
e regolamenti europei, in continua evoluzione.
(*) fonte: Nuclear Energy Institute- USA
Come si è potuto constatare durante gli allarmi alimentari del 2013, la mancanza di una
cultura minima di radioprotezione ha riguardato tutti gli ambiti sociali: Ministro della Salute,
cacciatori, Veterinari delle AASSLL, Amministratori locali, Industriali conservieri,
Associazioni protezioniste, che sembra abbiano scoperto solo nel 2013 la presenza di
norme e leggi in materia di contaminazione radioattiva, risalenti anche al lontano 1986.
L’ignoranza di queste norme ha causato diffusi allarmi sociali e rilevanti perdite
economiche e di immagine per Autorità, Enti e industrie.
Nozioni di base sui limiti e livelli di riferimento, in caso di contaminazione
radioattiva di origine nucleare o radiologica negli alimenti.
Per contrastare in maniera adeguata le emergenze dovute alla contaminazione radioattiva
di alimenti e mangimi è richiesta ai Pubblici Amministratori la conoscenza di nozioni
giuridiche, scientifiche e delle procedure tecniche specialistiche, indispensabili non solo
nel caso sia necessario tutelare la sicurezza alimentare, ma anche, per quanto di
competenza, nel caso di interventi di Protezione Civile, che coinvolgano il loro territorio.
Le procedure previste per gli Enti locali in caso di emergenze nucleari o radiologiche sono
riportate in vari documenti ufficiali, che danno indicazioni di carattere generale, non
sempre reperibili in rete internet o non mirate alla specificità locali.
Inoltre, la riforma del Titolo V della Costituzione, richiede un lavoro di riorganizzazione
delle competenze a livello di Regioni e Province Autonome, ridisegnando quindi anche le
competenze che devono rimanere a livello centrale (Ministeri). Queste attività sono ancora
in corso.
Recentemente alcune Regioni hanno istituito dei programmi di formazione per il
personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL, mirati a fornire conoscenze di
Radioecologia e Radioprotezione applicabili alle attività di Informazione, Educazione
Sanitaria e Promozione della Salute. Sarebbe auspicabile che a livello locale venisse reso
disponibile anche ad Amministratori Pubblici e Decisori l’accesso a nozioni di base sui
limiti e livelli di riferimento, in caso di contaminazione radioattiva negli alimenti.
Si segnala che esiste già un manuale europeo di riferimento per questo tipo di emergenze,
il Progetto EURANOS, che andrebbe tradotto e aggiornato, coinvolgendo tutti gli
stakeholders interessati. [vedi più avanti, alla voce: “Formazione]
Di seguito si propone una sintetica rassegna del significato e delle modalità con le quali
vengono definiti limiti e livelli di riferimento per la concentrazione dei radionuclidi negli
alimenti, alla luce della definizione: ”La radioprotezione ha come oggetto la protezione
dell'uomo e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni”.
Limiti e livelli di riferimento in caso di emergenza.
Gli effetti delle radiazioni sull’uomo possono essere classificati in due differenti tipologie:
effetti di tipo deterministico ed effetti di tipo stocastico o probabilistico. Per i primi
esiste una soglia al di sopra del quale si manifesta l’effetto ed è definita una funzione
dose-gravità dell’effetto.
Per gli effetti stocastici, legati ad esposizioni a dosi inferiori alle soglie richieste per
gli effetti deterministici, non è definibile una soglia minima di esposizione che, in questo
caso, aumenta la probabilità di comparsa del danno, e non l’entità del danno stesso.
Nel nostro Paese la tutela dalle radiazioni ionizzanti per lavoratori, la popolazione e le
persone sottoposte ad esami e interventi medici è prevista da varie leggi (D.lgs.230/1995
e s.m.i.) (1) Il controllo della radioattività ambientale e quello sulla radioattività di alimenti
e bevande per consumo umano e animale sono esercitati dal Ministero dell’Ambiente e dal
Ministero della Salute, secondo le loro competenze. Il complesso dei controlli è articolato
in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.
Sulla base dei dati forniti dai vari enti che eseguono i monitoraggi, viene effettuata la stima
dei diversi contributi di esposizione della popolazione, derivanti dalle attività previste dalla
legge, che ogni anno viene comunicata al Ministero della Salute il quale, a sua volta, la
comunica alla Commissione Europea.
Nell’Unione Europea (EU) sono anche previsti controlli radiologici per l’importazione e
l’esportazione di varie derrate.
Nelle situazioni di emergenza nucleare o radiologica si fa riferimento ai regolamenti
adottati ad hoc dall’Unione Europea, sviluppati in seguito all’incidente di Chernobyl e
periodicamente aggiornati, tenendo conto delle indicazioni di enti internazionali come
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)(2) e l’International Commission on
Radiological Protection (ICRP)(3).
Le linee guida elaborate da questi enti (Codex Alimentarius; ICRP Publications)
definiscono, per classi o per singoli radionuclidi, valori di riferimento e livelli massimi
accettabili di contaminazione in varie categorie di alimenti destinati ad adulti e lattanti,
basandosi sui criteri di dose efficace e dei diversi scenari di esposizione alle radiazioni.
Nello sviluppo di queste norme il principale obiettivo è stato definire dei valori utili a
garantire il controllo delle dosi efficaci individuali; ciò ha influito sulla regolamentazione del
commercio e la libera circolazione delle merci all’interno della UE.
La dose di esposizione equivalente assorbita o dose efficace è utilizzata per descrivere
molto sinteticamente gli effetti delle radiazioni ionizzanti sugli individui e sulla popolazione.
E’ una misura degli effetti e del danno provocato dalle radiazioni su un organismo vivente
e si misura in sievert (Sv), che rappresenta l’unità di misura degli effetti biologici, cioè i
danni all’organismo, causati da radiazioni ionizzanti. Normalmente un individuo viene
sottoposto nel corso della vita a 2,4 millisievert (mSv) all’anno.
Il limite massimo di dose stabilito dalla normativa italiana per la popolazione, il D.Lgs.
230/1995 e s.m.i è pari a 1 mSV per anno, al di sopra della dose naturale di radiazioni;
mentre è di 20 mSv/anno per i lavoratori impegnati in attività nelle quali si viene a contatto
con radiazioni ionizzanti.
Il procedimento di calcolo per definire i livelli massimi ammissibili per la contaminazione
degli alimenti nella normativa comunitaria è complesso e dipende da molti fattori:
valutazione puntuale dei radiocontaminanti nelle diverse derrate alimentari, modalità di
contaminazione, pratiche agricole, catena di distribuzione, abitudini alimentari considerate
per classe d’età e località, ecc. (4)
Per arrivare a queste valutazioni sono state impiegate delle ipotesi semplificate, tra cui:
- la suddivisione dei radionuclidi in 4 gruppi principali : Alimenti per lattanti; Prodotti
lattiero-caseari; Altri alimenti ecc.; Alimenti liquidi; Alimenti secondari, (che si ritiene
però inverosimile siano tutti presenti contemporaneamente) e dei componenti della
dieta in 5 classi;
- per ciascun gruppo di radionuclidi è stato considerato il radionuclide più
“radiotossico”;
- per i consumi è stata assunta una dieta media europea;
-
si è ipotizzato che solo il 10% delle derrate alimentari fosse contaminato al livello
massimo ammissibile, considerando così sia la variabilità nell’approvvigionamento
degli alimenti che la naturale diminuzione nel tempo della contaminazione;
- per gli “altri alimenti” si è considerato un ulteriore fattore di cautela, che rendesse
conto della presenza in questa classe di più componenti importanti della dieta (tra
cui cereali, frutta e verdura, carne).
Successivi ulteriori aggiustamenti hanno portato alla definizione dei valori definitivi, recepiti
dal Regolamento 3954/1987 e s.m.i.(5) (Tabella 1).
I livelli previsti dalle norme attuali non sono applicabili in condizioni normali, il cosiddetto
“tempo di pace “della Protezione Civile.
Rappresentano attualmente l’unico parametro di riferimento in caso di incidenti a livello
locale, come durante il trasporto di materiali radioattivi (ad es. radiofarmaci) o al rilascio
accidentale nell’ambiente di radionuclidi da parte di fonderie che utilizzino rottami metallici
contaminati.
Sono anche utilizzati dagli enti preposti alla valutazione dei limiti di radioattività negli
alimenti: Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA),Istituto Superiore per la
Ricerca Ambientale (ISPRA), Istituto Superiore di Sanità (ISS), quando venga richiesto un
parere di conformità alle normative vigenti, riguardo alla sicurezza alimentare.
Regolamento 3954/1987 e successive modificazioni e integrazioni
NB. per sottolineare la difficoltà di applicare questa norma in campo pratico, sono state
riportate anche le note esplicative annesse alle tabelle.
Tabella 1 – Livelli massimi ammissibili di contaminazione per prodotti alimentari e gli
alimenti per animali in caso di incidente nucleare o di altra emergenza radiologica (Bq/kg)
(a) – Regolamento EURATOM n. 3954/1987 e successive integrazioni (6)(7)
Alimenti
per
lattanti
(b)
Prodotti
lattiero
Caseari
(c)
Isotopi dello stronzio,
in particolare Sr-90
Isotopi dello iodio,
in particolare I-131
Isotopi alfa emettitori del
plutonio e di
Elementi con numero atomico
superiore,
in particolare Pu-239 e Am241
Tutti gli altri nuclidi con tempo
di
Dimezzamento maggiore di
10 giorni,
in particolare Cs-134 e Cs137 (f)
Altri
Alimenti Alimenti
Alimenti
Liquidi Secondari
con
l’eccezione
degli
(d)
(e)
alimenti
secondari
750
125
7500
75
125
150
500
2000
500
20000
1
20
80
20
800
400
1000
1250
1000
12500
(a) Entro ogni gruppo di nuclidi i valori si riferiscono all’attività totale di tutti i nuclidi nel
gruppo, ogni gruppo di nuclidi deve essere trattato in modo completamente
indipendente dagli altri gruppi. Nel caso di prodotti concentrati o essiccati i livelli
riportati in tabella sono da riferirsi al prodotto ricostituito e pronto per il consumo.
(b) Si intendono gli alimenti destinati agli infanti nei primi 4-6 mesi di vita e sono
commercializzati in confezioni che recano chiaramente l’indicazione: “alimento per
lattanti”
(c) Si intendono i prodotti identificati dai codici NC (Nomenclatura Combinata: è la
nomenclatura tariffaria e statistica dell’Unione doganale europea) n. 04.01 e 04.02
(con l’esclusione del codice 04.02.29.11: latte per l’alimentazione dei lattanti, così
come definiti nel Regolamento 2658/87(8) e riconfermati anche dalle successive
revisioni, in particolare dal Regolamento 1006/2011 (9); codice 04.01: latte e crema
di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; codice
04.02: latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti. Non rientrano nelle due classi su menzionate yogurt (codice NC
04.03.10), burro (codice NC 04.05), formaggi e latticini (codice NC 04.06).
(d) Con il termine “alimenti liquidi” si intendono i prodotti riportati nei capitoli NC 20.09
(Succhi di frutta, ortaggi o legumi) e 22 (Bevande, liquidi alcolici e aceti) del
Regolamento 2658/87. In questo caso i livelli massimi ammissibili sono calcolati
considerando anche il consumo di acqua del rubinetto.
(e) L’elenco completo degli “alimenti secondari” è riportato nel regolamento 944/89
(10) e comprende, tra gli altri, aglio, tartufi, capperi, cannelle, chiodi di garofano,
caviale e lieviti.
(f) Tra i nuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 10 giorni non sono inclusi C14, Trizio e K-40.
La normativa comunitaria che definisce i livelli massimi ammissibili per la contaminazione
degli alimenti stabilisce anche quelli degli alimenti per gli animali (mangimi, foraggi Tabella 2).
Ciò in quanto gli animali e i loro prodotti fungono da filtro tra le varie contaminazioni e i
consumatori, è quindi necessario definire dei valori limite, per intervenire con le tecniche di
radioprotezione animale, secondo le varie procedure previste in caso di emergenza.
Tab 2 – Livelli massimi per gli alimenti per gli animali (Bq/Kg) - Regolamento EURATOM
2218/ 89(11) e n. 770/ 90(12)
Maiali
Cs-134 e Cs-137
1250
Pollame, agnelli,
vitelli
2500
Altri
5000
Livelli massimi per l’importazione da Paesi terzi nella UE
A livello europeo è in vigore una regolamentazione specifica (Regolamento 733/2008(13),
modificato dal Regolamento 10482009 (14) relativa alle condizioni di importazione da
Paesi terzi di prodotti agricoli e trasformati, destinati all’alimentazione umana.
Pur riferendosi in modo esplicito alla contaminazione prodotta dall’incidente di Chernobyl,
questo regolamento si applica in situazioni diverse dall’emergenza. A differenza dai
regolamenti su citati stabilisce che l’immissione in libera pratica (che possono circolare
liberamente all’interno della UE) di prodotti originari di Paesi terzi (cioè al di fuori
dell’Unione Europea) è subordinata all’osservanza dei livelli massimi indicati in Tabella 3.
Tabella 3 - Livelli massimi di contaminazione per importazione di prodotti agricoli da Paesi
terzi - Regolamento 733/2008 CE – Regolamento 1048/2009 CE
Prodotto
Prodotti lattiero caseari (latte, crema di latte, yogurt e siero
di latte) (b) e prodotti per l’alimentazione dei lattanti nei
primi 4-6 mesi di vita
Tutti gli altri prodotti (c)
Cs134+Cs137 (a)
370 Bq/kg
600Bq/kg
(a) Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del
prodotto ricostituito, pronto per il consumo
(b) L’elenco completo e la descrizione dei Codici CN NC riportati nel Regolamento
733/2008 sono riportati nel regolamento 1006/2011
(c) Tutti i prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato istituivo dell’Unione Europea
(15)
Modalità di applicazione dei controlli della contaminazione di cesio all’importazione.
Il Regolamento 1069/2000CE (16) fissa un elenco di derrate; in sintesi: animali vivi, carne
e frattaglie, salsicce, carne conservata ed estratti di carne, latte e derivati del latte (yogurt,
burro, formaggi e latticini), uova di volatili, miele naturale, funghi diversi dai funghi coltivati,
mirtilli. Sono esclusi tutti gli altri prodotti.
Il Regolamento 1635/2006 CE (17) prevede, in generale, che i controlli vengano eseguiti
nello Stato Membro nel quale ha luogo l’immissione in libera pratica dei prodotti. La scelta
della frequenza dei controlli, eseguiti tramite campionamento, è delegata agli Stati membri,
tranne che per alcuni prodotti specifici (ad es. varie tipologie di funghi originari da una lista
di Paesi terzi).
Condizioni speciali per l’importazione di prodotti alimentari e mangimi per animali
originari del Giappone o da esso provenienti a seguito dell’incidente nella centrale
nucleare di Fukushima
Nell’ottobre 2013 fa scalpore la notizia del blocco di una grande partita di confettura di
mirtilli, prodotta in Italia da una nota industria alimentare, a causa di un livello di
radioattività superiore ai limiti di legge vigenti in Giappone.
L’argomento viene ripreso da social network e siti di Associazioni protezioniste, che si
chiedono come mai i limiti massimi di contaminazione radioattiva previsti per importare
alimenti in Giappone siano inferiori a quelli previsti per l’importazione nell’Unione Europea.
Tra le varie imprecisioni riportate da stampa e social network si vuole qui sottolineare
quella che afferma l’esistenza di una norma che stabilisce i limiti massimi di
contaminazione radioattiva, per il commercio tra i Paesi dell’Unione europea (questo
argomento verrà trattato in dettaglio più avanti, alla voce: Livelli massimi di
contaminazione ammissibili per prodotti alimentari e alimenti per animali destinati al
commercio intra-comunitario.)
In realtà si tratta di fatti noti agli addetti ai lavori, perché già da tempo regolamentati.
In seguito all’incidente nucleare della centrale di Fukushima, le Autorità giapponesi hanno
comunicato alla Commissione UE che non potevano essere esportati dal paese i prodotti
per i quali non era consentita l'immissione sul mercato giapponese.
Per garantire la coerenza tra i controlli preventivi all'esportazione effettuati dalle autorità
giapponesi e i controlli sui livelli di radionuclidi effettuati all’ingresso nella UE, si è ritenuto
opportuno applicare, a titolo provvisorio, i livelli massimi di radionuclidi fissati dal Giappone
sui prodotti alimentari e alimenti per animali originari da quel Paese, o da esso provenienti.
I livelli di azione fissati, relativi allo iodio, al cesio e al plutonio nei prodotti alimentari
risultano inferiori a quelli previsti per l’importazione nella UE: Regolamento 351/ 2011 (18)
e Regolamento 250/2012 (19) (vedi Tabella 4). Nel corso del 2012 sono ci stati ulteriori
aggiornamenti, che hanno definito il livello massimo ammissibile di Cesio 134 e 137 negli
alimenti per i lattanti e prodotti lattiero-caseari a 50 Bq/kg: Regolamento 284/2012 (20)
Tabella 4 - Condizioni speciali per l’importazione di prodotti alimentari originari del
Giappone o da esso provenienti a seguito dell’incidente nella centrale nucleare di
Fukushima: - Regolamento di esecuzione UE 351/ 2011 e s.m.i.
Isotopi dello stronzio,
in particolare Sr-90
Isotopi dello iodio,
in particolare I-131
Isotopi alfa emettitori del
plutonio e di elementi con
numero atomico superiore, in
particolare Pu-239 e Am-241
Tutti gli altri nuclidi con tempo
di Dimezzamento maggiore di
10 giorni, in particolare Cs134 e Cs-137
Alimenti
per
lattanti
Prodotti
lattiero
Caseari
Alimenti
Liquidi
125
Altri
Alimenti
con
l’eccezione
degli
alimenti
secondari
750
75
100
300
2000
300
1
1
10
1
200
200
500
200
125
Tabella 5 – Livelli massimi per gli alimenti per animali (Bq/kg) – (2)
Somma di Cs-134 e Cs-137
Somma degli isotopi dello
iodio, in particolare I-131
Alimenti per animali
500 (1)
2000 (2)
(1) Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone,
questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento
(Euratom) n. 770/90 della Commissione.
(2) Il valore è fissato a titolo provvisorio e coincide con quello previsto per i prodotti
alimentari in attesa di una valutazione dei fattori di trasferimento dello iodio dagli
alimenti per animali ai prodotti alimentari.
Livelli massimi di contaminazione ammissibili per prodotti alimentari e alimenti per
animali destinati al commercio intra-comunitario.
Agli inizi del 2013 L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta (IZSPLVA) in collaborazione con il Servizio Veterinario di una ASL piemontese
eseguiva una ricerca per verificare la presenza di radionuclidi di origine artificiale nei
cinghiali.
In seguito al ritrovamento di elevate concentrazioni di cesio-137 nelle carni di alcuni
animali (varie migliaia di Bq/kg) scoppiavano feroci polemiche tra cacciatori, ecologisti,
amministratori locali.
Ulteriori indagini eseguite da altre ASL piemontesi individuavano la contaminazione nelle
carni dei cinghiali cacciati nel territorio alpino, arroventando ulteriormente il clima.
Dal Ministero della Salute veniva richiesto ai Carabinieri del NAS di eseguire controlli
straordinari, per indagare su eventuali rilasci fraudolenti nell’ambiente, ipotizzando ad
esempio che il cesio-137 provenisse dalla ex centrale nucleare di Trino,.
Il sopraggiungere dell’estate e le crisi politiche italiane e internazionali hanno fatto
scemare l’attenzione di pubblico e media sull’argomento; in seguito ai risultati delle
indagini eseguite il Ministero della Salute ha redatto un piano di ricerca per indagare la
presenza di contaminazione radioattiva sull’arco alpino, originatasi dopo il disastro di
Chernobyl. (21)
Secondo chi scrive in questa vicenda, sia da parte del pubblico che di alcuni attori
istituzionali, non si è tenuto conto di alcune informazioni essenziali tra cui:
-
la “Raccomandazione della Commissione del 14 aprile 2003 sulla protezione e
l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla
continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei
a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl”
(2003/274/CE) (22)
-
le segnalazioni di contaminazione di radioattiva di alcune aree boschive europee,
come il Bayerischer Wald (Germania del sud), regione forestale della Baviera al
confine con la repubblica Ceca. In quest’area erano stati cacciati in varie stagioni di
caccia cinghiali con 7.000 becquerel per chilogrammo nelle carni, livelli molto più
alti di quelli massimi previsti dalla normativa tedesca (600 Bq/kg).
-
In la presenza di varie pubblicazioni, che da tempo confermavano la presenza
anche in Italia di questa realtà. (23) (24)
Per capire meglio l’argomento è necessario entrare nel dettaglio della normativa europea.
La Raccomandazione della Commissione 2003/274/CE recita:
“ omissis (5) Il 12 maggio 1986, in una dichiarazione del Consiglio relativa all’adozione del
regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio del 30 maggio 1986 (25) , relativo alle
condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente
verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl gli Stati membri si sono impegnati ad
applicare gli stessi livelli massimi consentiti al commercio nell’ambito della Comunità”
[ testo sottolineato dallo scrivente ].
Si segnala che il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio del 30 maggio 1986
perdeva efficacia e veniva abrogato il 30 settembre 1986 (vedi art 7) e non veniva mai
raggiunto un accordo tra gli Stati membri, per definire questi livelli. Ne risulta quindi che:
- la dichiarazione degli Stati membri riportata nella raccomandazione 274/2003 non ha
valore giuridico cogente, ma rappresenta solo un petizione di principio;
- non esistono norme che stabiliscano i valori limite per la concentrazione di radionuclidi
negli alimenti destinati al commercio intra-comunitario.
Ricordiamo a questo proposito che le raccomandazioni dell’Unione Europea non sono
altro che degli atti contenenti una mera esortazione non obbligatoria, rivolta ai Paesi
membri dell’Unione Europea, perché si uniformino ad un certo comportamento.
In virtù di questa definizione e, soprattutto, della mancanza di sanzioni giuridiche in caso di
inadempienza, molti studiosi di diritto internazionale e comunitario considerano le
raccomandazioni dei provvedimenti non giuridici e, quindi, degli atti che non hanno
caratteristiche tali da essere studiati dal diritto.
Perché in seguito alla dichiarazione degli Stati membri non è stata mai promulgata una
norma europea per definire i livelli massimi di contaminazione ammissibili per prodotti
alimentari e alimenti per animali, destinati al commercio intra-comunitario?
La mancata regolamentazione è conseguenza dei differenti livelli di contaminazione
radioattiva ambientale, ancora presenti in vari Stati membri. Una legislazione comune che
avesse imposto livelli massimi ammissibili per l’importazione da Paesi terzi, avrebbe ad
esempio impedito a uno Stato membro l’introduzione (termine impiegato per il commercio
all’interno della UE) di molluschi e aragoste dal Regno Unito, a causa del superamento dei
limiti di tecnezio-99 e plutonio-241 provenienti dallo scarico, ufficialmente autorizzato, degli
effluenti della centrale nucleare di Sellafield nel mare d’Irlanda; oppure avrebbe costretto
la Food Standard Agency (FDA - Ente del Regno Unito per la sicurezza alimentare e
l’igiene degli alimenti) a dimostrare che i controlli eseguiti sulle pecore contaminate dalle
ricadute di Chernobyl fossero adeguati. (26)
Si ricorda che nel 1986 erano stati soggetti a restrizioni obbligatorie 9 670 allevamenti,
per un totale di 4.335.000 capi, e che ancora nel 2006 erano ancora soggetti a vincolo
378 allevamenti e 200.000 ovini.
Per gli spostamenti degli animali da e verso i pascoli contaminati o per esigenze
commerciali dal 1986 l’FSA aveva definito e messo in atto varie procedure, per
raggiungere un livello massimo nelle carni di 1000 Bq/kg nelle carni gli ovini destinati al
consumo. Tutti i vincoli sono stati sciolti con vari provvedimenti legislativi nel 2012.(27)
Formazione
Per contrastare in maniera adeguata le emergenze dovute alla contaminazione radioattiva
degli alimenti è fondamentale che Pubblici Amministratori e Decisori conoscano nozioni
giuridiche, scientifiche e procedure tecniche specialistiche, indispensabili non solo
quando sia necessario tutelare la sicurezza alimentare, ma anche, per quanto di
competenza, nel caso di interventi di Protezione Civile, che coinvolgano il loro territorio.
Si rende quindi necessario identificare, definire e validare gli strumenti operativi – cioè i
protocolli di attività – necessari per la gestione di situazioni di emergenza di vario tipo, sia
di origine locale che utilizzabili per interagire su scala regionale o nazionale.
Con il D.lvo 230/95, al fine di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle
emergenze nucleari e radiologiche a livello nazionale, è stato istituito presso l’ISPRA (ex
APAT), il Centro di Elaborazione e Valutazione Dati (CEVaD), una struttura tecnica che
opera a supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile. Per garantire un comune riferimento tecnico nella gestione delle
emergenze radiologiche e nucleari, il CEVaD ha predisposto un Manuale Operativo che
definisce le metodologie da adottare nelle valutazioni che gli competono,. L’ultima edizione
del 2010 è intitolata: “Emergenze nucleari e radiologiche: Manuale per le valutazioni
dosimetriche e le misure ambientali”.(28)
Questo manuale non prevede approfondimenti specifici, per gli Amministratori locali.
Un ampio e articolato documento europeo, che si potrebbe utilizzare per la formazione di
base in materia di radioprotezione è il:”Generic handbook for assisting in the management
of contaminated food productions systems in Europe following a radiological emergency”
“Manuale di base: supporto alla gestione dei sistemi produttivi alimentari europei
contaminati in seguito a emergenze radiologiche”.(29)
Elaborato grazie al progetto europeo EURANOS (European approach to nuclear and
radiological emergency management and rehabilitation strategies – Approccio europeo
alla gestione di emergenze radiologiche e nucleari e strategie di ricupero) questo
interessante e utile manuale è reperibile in rete internet, ma non è disponibile una
versione italiana; inoltre le procedure indicate spesso non sono applicabili tout court alle
nostre realtà normative e geografiche regionali e nazionali.
Se ne auspica una traduzione ragionata, che favorirebbe l’inizio di un lavoro di
coinvolgimento e di analisi delle conoscenze dei vari attori istituzionali, per arrivare alla
comunicazione e condivisione delle procedure di gestione della contaminazione degli
alimenti con tutte le altre parti interessate, o stakeholder, così da creare e consolidare le
basi per definire gli aspetti etici e sociali della Radioprotezione ed accrescere la mutua
fiducia fra tutte le parti in causa.
Bibliografia
1) D.Lgs. 230, 1995. Attuazione delle Direttive Euratom 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1995.
Successive modificazioni e integrazioni:
http://www.unipd.it/rpx/Legislazione/DLgs_230_modificato.pdf
2) Guideline levels for radionuclides in foods contaminated following a nuclear or
radiological emergency for use in international trade. Extract (page 33-37) from the Codex
general standard for contaminants and toxins in food and feed – GSCTFF (CODEX STAN
193-1995). Adopted 1995; Revised 1997, 2006, 2008, 2009; Amended 2009, 2010.
N.B: Le valutazioni della Guideline sono effettuate con criteri diversi da quelli impiegati
nella UE per due sole classi di alimenti: alimenti per lattanti ed altri alimenti. In questo
modo si hanno valori diversi da quelli definiti a livello europeo.
http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193e.pdf
3) International Commission on Radiological Protection. Publication 82. Principles for the
protection of the public in situations of prolonged exposure. Annals of the ICRP Vol.29 No.
1-2, 1999
4) Rusconi R, Forte M, Bucci S, Magliano A, Bochicchio F. Limiti e livelli di riferimento per
la concentrazione dei radionuclidi negli alimenti: dalle normative nazionali e internazionali
a possibili criteri operativi. In: 5. Convegno nazionale: “Il controllo degli agenti fisici:
ambiente, salute e qualità della vita”. Atti; 6-8 giugno 2012; Novara. 2012.
http://www.arpa.piemonte.it/arpa-comunica/events/eventi-2012/il-controllo-degli-agentifisici-ambiente-salute-e-qualita-della-vita
5) Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 che fissa i livelli
massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in
caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro
caso di emergenza radioattiva.
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L371 pag. 11-13 del 30 dicembre 1987.
6) Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione del 12 aprile 1989 che fissa i
livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari
a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva.
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L101 pag. 17-18 del 13 aprile 1989.
7) Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio del 18 luglio 1989 recante modifica
del regolamento (Euratom) n. 3954/87 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività
per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di
radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza
radioattiva.
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L211 pag. 1-3 del 22 luglio 1989.
8) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L256 pag. 1- 675 del 7 settembre 1987.
9) Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione del 27 settembre 2011 che
modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L282 pag. 1-912 del 28 ottobre 2011.
10) Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione del 12 aprile 1989 che fissa i
livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari
a seguito di un incidente
nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva.
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L101 pag. 17-18 del 13 aprile 1989.
11) Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio del 18 luglio 1989 recante modifica
del regolamento (Euratom) n. 3954/87 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività
per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di
radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza
radioattiva.
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L211 pag. 1-3 del 22 luglio 1989.
12) Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i
livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di
incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione
Gazzetta ufficiale n. L 083 pag. 0078 – 0079 del 30 marzo 1990
13) Regolamento (CE) N. 733/2008 del Consiglio del 15 luglio 2008 relativo alle condizioni
d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente
verificatosi nella centrale
nucleare di Chenobyl. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L201 pag. 1-7 del 30 luglio
2008.
14) Regolamento (CE) N. 1048/2009 del Consiglio del 23 ottobre 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli
originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di
Chernobyl.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L290 pag. 4 del 6 novembre 2009
15) Versioni consolidate del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato che istituisce la
Comunità Europea.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C321 pag. 1-331 del 29 dicembre 2006.
16) Regolamento (CE) N. 1609/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa un
elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del
Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi
a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L185 pag. 27-29 del 25 luglio 2000.
17) Regolamento (CE) N. 1635/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che
determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio
relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito
dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl. Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L306 pag. 3-9 del 7 novembre 2006.
18) Regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 dell'11 aprile 2011 che modifica il
regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti
per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito
dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L97 pag. 20-23 del 12 aprile 2011.
19) Regolamento di esecuzione (UE) n. 250/2012 della Commissione del 21 marzo 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni
speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del
Giappone o da esso provenienti, a seguito
dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L82 pag. 3-4 del 22 marzo 2012.
20) Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione del 29 marzo 2012
che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti
alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla
centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n.
961/2011
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L92 pag. 16-23 del 30 marzo 2012.
21) Ministero della salute. Piano di monitoraggio della contaminazione di cesio di taluni
prodotti di raccolta spontanei in attuazione della raccomandazione 2003/274/CE
https://secure.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Prevenzione/dfsa/normative/norme_nazionali/nor
me_nazionali/note_circolari_minsal/all/2013/piano_contamin_cesio_prodotti.pdf
22) Raccomandazione della Commissione del 14 aprile 2003 sulla protezione e
l’informazione del pubblico per quanto riguarda l’esposizione risultante dalla continua
contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito
dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (2003/274/CE).
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L99 pag. 55-56 del 17 aprile 2003.
23) Regolamento (CEE) N. 1707/86 del Consiglio del 30 maggio 1986 relativo alle
condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente
verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L146 pag. 88-90 del 31 maggio 1986.
24) C. Brini, L. Sala, M. Magnoni, B. Bellotto, S . Bertino, M. Ghione, E. Serena, R. Tripodi
“Monitoraggio della radioattività in matrici e indicatori ambientali, prelevati nel territorio
biellese (2006-2008)”
http://www.arpa.piemonte.it/arpa-comunica/events/eventi-2009/atti-convegno-agentifisici/brini1.pdf
25) Arpa Piemonte Rapporto sulla radioattività ambientale in Piemonte - pag 31 46
http://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/pubblicazioni-anno-2010/pdf-radioattivitaambientale
26) ISPRA - Centro di Elaborazione e Valutazione Dati (CEVaD)- Manuale edizione
2010: “Emergenze nucleari e radiologiche: Manuale per le valutazioni dosimetriche e le
misure ambientali”.
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/emergenze-nuclearie-radiologiche-manuale-per-le
27) Food Standards Agency - Letter, 6 July 2001 - Reference: RSU 24/115
Consultation on the European Commission’s proposal to introduce legislation controlling
radioactivity in foodstuffs.
http://archive.food.gov.uk/consultations/radiofood_let.htm
28) Food Standards Agency - Post-Chernobyl monitoring and controls survey reports
http://www.food.gov.uk/science/research/radiologicalresearch/radiosurv/chernobyl/#.UooPNJ1GSo
29) EURANOS: European approach to nuclear and radiological emergency management
and rehabilitation strategies
http://www.euranos.fzk.de/