Il regolamento REMIT1 definisce un nuovo quadro

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Il regolamento REMIT1 definisce un nuovo quadro
REMIT
Il regolamento REMIT1 definisce un nuovo quadro normativo per il monitoraggio dei mercati
energetici all’ingrosso con l’obiettivo di individuare e prevenire comportamenti identificabili in
manipolazioni di mercato e abuso di informazioni privilegiate.
A tal fine, gli operatori di mercato sono tenuti a segnalare all’ACER2 − Agenzia per la Cooperazione
fra i Regolatori nazionali dell’Energia (di seguito “l’Agenzia”) − i dettagli delle transazioni relative a
prodotti energetici all’ingrosso.
Le transazioni di prodotti energetici all’ingrosso includono:
(i) contratti che abbiano per oggetto la fornitura di elettricità o gas naturale con consegna in UE;
(ii) derivati relativi a elettricità o gas naturale prodotti, negoziati o consegnati in UE;
(iii) contratti relativi al trasporto di elettricità o gas naturale nell’UE;
(iv) derivati relativi al trasporto di elettricità o gas naturale nell’UE.
Registrazione degli operatori di mercato
Secondo la normativa REMIT, i soggetti che effettuano ordini o concludono transazioni sui mercati
energetici all’ingrosso sono tenuti a registrarsi presso l’Autorità Nazionale di Regolamentazione
(“NRA” – National Regulatory Authority) competente3 dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono
residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell’Unione, in uno Stato membro in cui svolgono attività.
A seguito del processo di registrazione, le autorità nazionali competenti – coordinate a livello
europeo dall’Agenzia – trasmetteranno le informazioni contenute nei propri registri all’Agenzia, la
quale rilascerà un codice identificativo per ciascuna controparte (“ACER code”), necessario per poter
effettuare la segnalazione.
Al fine di adempiere al proprio obbligo di segnalazione, Banca IMI ha provveduto a registrarsi
come operatore di mercato presso l’Agenzia e ha ottenuto il codice ACER di seguito riportato:
“A00023948.IT”.
Obblighi di segnalazione
Il REMIT, al fine di evitare le c.d. doppie segnalazioni alle Autorità, consente di non ritrasmettere le
informazioni relative alle operazioni riguardanti prodotti energetici nel caso in cui si stia già
effettuando un reporting regolamentare, ad esempio ai fini EMIR od ai fini di altre legislazioni
finanziare EU.
Va tuttavia ricordato che la normativa REMIT prescrive il reporting anche degli ordini e non solo degli
eseguiti, come invece previsto, al momento, dalle altre normative sopra richiamate (es. EMIR).
1
Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’integrità e la trasparenza del mercato
energetico
2
Agency for the Cooperation of Energy Regulators
3
In Italia l’Autorità Nazionale di regolamentazione è l’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico)
Gli obblighi di segnalazione sono stati in parte già attivati o lo saranno come segue:
-
7 Ottobre 2015: segnalazione di contratti standard4 per la fornitura di energia e derivati negoziati
su mercati organizzati (“OMP” – Organized Market Places)5;
-
7 Aprile 2016: segnalazione di contratti energetici all’ingrosso non segnalati al 7 Ottobre 2015,
incluso i contratti standard e non standard negoziati al di fuori dei mercati organizzati (“OTC” –
Over the Counter).
Gli operatori di mercato sono tenuti a verificare se la propria azienda è classificabile come operatore
di mercato ai fini REMIT e se necessita di un codice ACER e, in caso affermativo, a procedere alla
richiesta entro le scadenze normative sopra illustrate.
Gli operatori di mercato sono inoltre tenuti a segnalare le informazioni dettagliate relative ai prodotti
energetici all'ingrosso per le operazioni effettuate nei mercati organizzati all'Agenzia, inclusi gli ordini
abbinati e non abbinati, attraverso il mercato interessato o attraverso sistemi di riscontro o di
segnalazione delle operazioni.
I mercati organizzati offrono su richiesta dell’operatore il servizio di reporting dei dati all’Agenzia.
Banca IMI ad oggi non si assume delega di reporting per conto della controparte/cliente.
Ulteriori informazioni sulla REMIT si possono ottenere sul sito web dell’Agenzia (https://www.acerremit.eu/portal/home).
4
La lista dei contratti standard è disponibile sul sito https://www.acer-remit.eu/portal/documentdownload?documentId=z235pl461qr
5
La lista dei mercati organizzati è disponibile sul sito https://www.acer-remit.eu/portal/documentdownload?documentId=2607