Slides a cura del Dott. Todeschelli

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Slides a cura del Dott. Todeschelli
GIORNATE DI FORMAZIONE PER L’ODCEC DI TORINO
PAGHE E CONTRIBUTI - CORSO BASE
30/10/2015
Relatore:
Alessandro Dott. TODESCHELLI - Comm.sta - Materia «Lavoro»
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Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Servizio: Nome servizio
Pag. 1
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2° Incontro
Venerdì 30 ottobre 2015
PROGRAMMA

Esercitazione: utilizzo di un Contratto Collettivo Nazionale per definire la
retribuzione fissa e variabile di un Lavoratore Dipendente sulla base della mansione
e della qualifica

Indennità ed emolumenti di trasferta e rimborsi spesa: l’imponibilità fiscale e

I fringe benefits: retribuzione in natura, l’attribuzione della vettura, altre casistiche

contributiva
Esercitazione: calcolo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fiscali
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
ESERCITAZIONE: Utilizzo di un Contratto Collettivo Nazionale per definire la
retribuzione fissa e variabile di un Lavoratore Dipendente sulla base della
mansione e della qualifica
A.
Si ipotizza il caso di una valutazione sull’inquadramento di un Impiegato con
1.
Curriculum vitae del candidato: Diploma di Geometra – esperienza di 1 anno come
applicazione del CCNL Studio Professionali
Assistenze di cantiere
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L’art. 23 prevede che le parti hanno convenuto nell’inquadrare i Lavoratori cui si applica il
presente CCNL in una classificazione articolata su cinque aree - Area economica-
amministrativa, Area giuridica, Area tecnica, Area medico-sanitaria ed odontoiatrica, Altre
attività professionali intellettuali - e su otto livelli classificatori e retributivi, ivi compresa la
categoria "Quadri".
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Per ciascun livello sono fornite:
-
Una declaratoria che tipizza con precisione la tipologia di mansioni svolte dal Lavoratore
-
Un elenco, non tassativo né esaustivo, di esemplificazioni dei profili professionali
in rapporto al suo livello formativo
rientranti in quel livello
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati
nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nelle esemplificazioni dei profili
consentono, per analogia, di inquadrare ulteriori figure professionali non indicate nel testo.
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AREA TECNICA
L’Assistente di cantiere rientra nel livello terzo (3°) ovvero coloro che nell'ambito di direttive
ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che
comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il
possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali
comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il
coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la
clientela.
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A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria:
-
Disegnatore, anche su CAD, non progettista con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di
-
Programmatore e/o sistemista meccanografico ed informatico
-
particolari esecutivi
Assistente verificatore di impianti, installazioni e manufatti
Assistente collaudatore
Assistente di cantiere
Gestore rete dati e CED
Contabile di concetto
Segretario di concetto, etc.
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Retribuzione:
Livello
Q
1
2
3S
3
4S
4
5
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Minimo
Totale
€ 2.034,50
€ 2.034,50
€ 1.568,21
€ 1.568,21
Qualificati
€ 1.800,41
€ 1.454,59
€ 1.441,37
€ 1.800,41
€ 1.454,59
€ 1.441,37
€ 1.397,74
€ 1.397,74
€ 1.254,21
€ 1.254,21
€ 1.347,66
€ 1.347,66
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E.D.R. - Mancata adesione all'Ente bilaterale
Il Datore di Lavoro, che ometta il pagamento delle quote destinate alla bilateralità, è tenuto
a corrispondere al Lavoratore, a decorrere dal mese di dicembre 2011 e per 14 mensilità,
un Elemento Distinto della Retribuzione, non assorbibile, pari ad € 22,00 elevato ad € 23,00
dal 1º settembre 2013; dal mese di maggio 2015 è pari a € 32,00.
Tale E.D.R. rientra nella retribuzione di fatto e nella retribuzione utile per il calcolo del TFR
e non deve essere proporzionato in caso di Part-Time.
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Mensilità contrattuali: 14.
Divisore per quota giornaliera ed oraria: 26 e 170
Orario di lavoro
40 ore sett.li, distribuite su 5/6 giorni (con cessazione dell'attività
lavorativa entro le ore 13 del sabato).
Lavoro straordinario Percentuali di maggiorazione (sulla quota oraria della retribuzione
normale). Straordinario: diurno, 15%; festivo e notturno (non in turni
Ferie e permessi
regolari), 30%; notturno festivo, 50%.
Ferie. 26 gg. (orario su 6 gg.), 22 gg. (orario su 5 gg.), comprensivi del
sabato. I giorni si intendono lavorativi.
Riduzione annua. 40 ore (orario su 5 gg.) o 66 ore (orario su 6 gg.).
Ex festività. 4 gg. retribuiti con quote aggiuntive della retribuzione
ovvero, in alternativa, concessi come ferie aggiuntive o come permessi
retribuiti di 8 ore.
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Malattia
Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare, più eventuali 120 giorni
di aspettativa non retribuita; per gravi patologie il periodo di comporto e
l'aspettativa sono elevate, rispettivamente, di 90 gg. e di 8 mesi.
Trattamento economico. Integrazione dell'indennità INPS fino a concorrenza
delle seguenti aliquote della retribuzione: 100%, dal 1° al 3° giorno e dal 21°
giorno; 75%, dal 4° al 20° giorno.
Per gli ulteriori 90 gg. di conservazione del posto, 100% della retribuzione per il
7° e 8° mese e 70% per il 9° mese.
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Infortunio sul lavoro Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare, più eventuali
120 giorni di aspettativa non retribuita.
Trattamento
economico.
Trattamento
integrativo,
a
carico
dell‘Azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della
retribuzione: 60% dal 1° al 3° giorno; 75% oltre il 3° giorno.
La retribuzione per il giorno dell'infortunio è interamente a carico del
Maternità
Datore di Lavoro.
Integrazione fino a concorrenza del 100% del rateo della 13ª
mensilità relativo al periodo di astensione obbligatoria, nonché della
retribuzione giornaliera per le festività cadenti nel periodo stesso.
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Trattamento di fine rapporto
La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 i seguenti elementi
della retribuzione considerata utile a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297: paga base
tabellare conglobata, scatti di anzianità, assegni "ad personam", aumenti di merito e/o
superminimi, tredicesima e quattordicesima mensilità, eventuali indennità erogate con
continuità, acconti su futuri aumenti contrattuali, somme comunque erogate al fine di
garantire copertura economica in caso di rinnovo.
Il Trattamento di Fine Rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal
servizio, non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al Lavoratore, sarà corrisposto dalla
suddetta scadenza un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
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Assistenza integrativa
L'assistenza sanitaria integrativa delle prestazioni sanitarie pubbliche è realizzata
attraverso la Cassa di assistenza sanitaria supplementare C.A.DI.PROF.; beneficiari delle
sue prestazioni sono tutti i Lavoratori, con le diverse forme di impiego previste dal CCNL.
La quota una tantum per ciascun Datore di Lavoro (intendendosi per tale ogni titolare di
codice fiscale anche dislocato in più realtà lavorative) è pari a:
-
€ 24,00 per i primi 50 Lavoratori iscritti
€ 12,00 per i successivi Lavoratori iscritti fino a 100
nessuna quota per i Lavoratori iscritti oltre i 100
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Sempre alla C.A.DI.PROF. deve essere versata, con la dicitura EBP, la quota contrattuale
globale a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale (EBIPRO) e degli Enti Bilaterali Regionali,
ove costituiti, nella misura di € 4,00 (€ 2,00 a carico del Datore di Lavoro e € 2,00 a carico
del Lavoratore), per 12 mensilità.
Detto versamento - dovuto per tutte le tipologie di Lavoratori subordinati - decorre dal
mese di iscrizione.
Pertanto il contributo complessivo agli Enti Bilaterali (Cadiprof ed Ebipro) è pari a € 22,00
per 12 mensilità, di cui € 2,00 a carico del Lavoratore, da versare mediante mod. F24, con
la causale ASSP.
Il contributo è così suddiviso:
-
€ 15,00 a Cadiprof;
€ 7,00 a Ebipro (€ 5,00 a carico dello Studio ed € 2,00 a carico Lavoratore).
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Per i Lavoratori a tempo parziale la contribuzione è comunque dovuta in misura intera.
Dette somme non sono imponibili ai fini fiscali o previdenziali e non sono incidenti sugli altri
Istituti contrattuali.
Il contributo da versare alla Cassa - obbligatorio per espressa previsione contrattuale -
costituisce parte integrante del trattamento economico in quanto sostitutivo dell'aumento
contrattuale altrimenti maturato.
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Conseguentemente, il Datore di Lavoro che ometta il versamento dei contributi
C.A.DI.PROF. ed EBIPRO è tenuto:
-
a corrispondere al Lavoratore, a partire dal mese successivo a quello di stipula del
contratto 17 aprile 2015 (maggio 2015), un E.D.R. pari ad € 32,00 (v. par. Minimi
tabellari)
-
a garantire comunque le prestazioni ed i servizi previsti dal sistema della bilateralità
Non è consentito ai Datori di Lavoro stipulare, a favore dei Dipendenti, polizze alternative
alla prestazione fornita dalla C.A.DI.PROF. e il diritto del Dipendente a tale assistenza
sanitaria supplementare deve ritenersi irrinunciabile.
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B.
Si ipotizza il caso di una valutazione sull’inquadramento di un candidato che ha
presentato domanda presso un’Azienda di installazione impianti che applica il CCNL
Metalmeccanici Artigiani
1.
Curriculum vitae del candidato: Diploma presso l’Istituto Professionale per la
Manutenzione ed Assistenza Tecnica – età 26 anni – svolto apprendistato in azienda
dello stesso settore per il raggiungimento della 4 categoria
2.
mansione da ricoprire autonomia con lettura ed interpretazioni dei disegni, schemi e
progetti, complessi e con la conoscenza delle normative tecniche e di legge per la
costruzione, installazione e riparazione di impianti
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Art. 15 (Classificazione dei Lavoratori)
I Lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 6 categorie
professionali e 7 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili
secondo le tabelle indicate all'art. 25.
Categorie professionali: Prima - Seconda - Seconda bis - Terza - Quarta - Quinta - Sesta
Mobilità professionale: I Lavoratori (ex Impiegati) inquadrati nella sesta categoria,
intendendosi per tali i Lavoratori di primo impiego, dopo un periodo di permanenza nella
stessa di 12 mesi comprensivi del periodo di prova, passeranno automaticamente al 5°
livello professionale. Le parti convengono che i Lavoratori (ex Operai) inquadrati nella sesta
categoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessa
acquisiranno il livello retributivo della quinta categoria.
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Settore installazione di impianti (In questo settore non sono inquadrati i Lavoratori del 1°
livello)
Presso il precedente Datore di Lavoro il candidato ha raggiunto le seguenti capacità,
individuate dalla quarta categoria: costruire con perizia e specifica autonomia un impianto,
sulla base di indicazioni e/o disegni e/o schemi equivalenti; predisporre ed eseguire le
ordinarie prove di funzionamento di impianti complessi con controllo dei relativi dispositivi di
sicurezza; individuare ed effettuare riparazione di guasti e/o svolgere attività di semplice
coordinamento di altri lavori; effettuare valutazioni sulla condotta e il risultato delle
lavorazioni senza responsabilità relativa alla stima dei tempi.
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In base alle richieste del Datore di Lavoro il livello da attribuire per la nuova assunzione è la
Terza categoria
Appartengono a questa categoria:
i Lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della
quarta, compiono in autonomia e perizia esecutiva, con lettura ed interpretazioni critiche di
disegni, schemi e progetti, complessi e con la conoscenza e nel rispetto delle normative
tecniche e di legge, la costruzione, installazione e riparazione di impianti di elevato grado di
difficoltà predisponendone la messa in servizio con delibera funzionale e con la
realizzazione degli schemi funzionali (bozze); etc.
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Retribuzione:
Livello
1
2
2 bis
3
4
5
6
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Minimo
Totale
€ 1.692,63
€ 1.692,63
€ 1.487,12
€ 1.487,12
Qualificati
€ 1.574,93
€ 1.429,98
€ 1.347,81
€ 1.298,12
€ 1.237,88
€ 1.574,93
€ 1.429,98
€ 1.347,81
€ 1.298,12
€ 1.237,88
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Conglobamento
A decorrere dal 1° luglio 2011 la contingenza e l'EDR confederale sono conglobati nel
minimo di retribuzione.
Elemento aggiuntivo della retribuzione - Aziende non aderenti agli Enti Bilaterali
A decorrere dal 1° luglio 2010, le Imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il
relativo contributo devono erogare ad ogni singolo Lavoratore una quota di retribuzione pari
ad € 25,00 mensili denominata Elemento Aggiuntivo della Retribuzione.
Tale importo è erogato con cadenza trimestrale e non è utile al TFR.
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Mensilità contrattuali: 13
Divisore per quota oraria: 173
Indennità varie
Il CCNL prevede l'erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità:
indennità di maneggio denaro, indennità di reperibilità, indennità di trasferta e indennità
chilometrica.
Orario di lavoro 40 ore settimanali normalmente ripartite su 5 giorni.
Lavoro
Percentuali
notturno e
lavoro di sabato (in caso di orario sett.le su 5 gg.), 25% (prime 3 ore), 50% (ore
straordinario,
festivo
di
maggiorazione
(sulla
retribuzione
di
fatto).
Metalmeccanica.
Straordinario: diurno, 25%; festivo (oltre le 8 ore), 45%; notturno (oltre le 8 ore), 55%;
successive). Festivo: 45%. Notturno: 15%. Oreficeria. Straordinario: diurno, 25%;
festivo (oltre 8 ore), 45%; notturno (oltre 8 ore), 55%; lavoro di sabato (nel caso di orario
sett.le su 5 gg.), 25% (prime 3 ore), 50% (ore successive). Notturno: non in turni, 25%; in
turni, 15%. Festivo: 45%; con riposo compensativo, 8%. Odontotecnica. Straordinario:
diurno, 25%; festivo (oltre 8 ore), 45%; notturno (oltre 8 ore), 55%; di sabato 25% (prime 3
ore), 50% (ore successive). Notturno: 25%. Festivo: 45%
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Ferie e
Ferie. Operai: 4 settimane (160 ore). Impiegati: 4 settimane (anzianità di servizio fino a 18
permessi anni), 4 settimane e 5 gg. (anzianità superiori).
Permessi retribuiti. 16 ore annue (elevate a 24 per i regimi di flessibilità superiori a 40 ore
annue per Metalmeccanica e 48 ore annue per Oreficeria e Odontotecnica).
Ex festività. 4 gruppi di 8 ore annui.
Malattia
Conservazione del posto. Operai: 9 mesi (nell'arco di 24 mesi nel caso di più eventi morbosi
nell'Odontotecnica). Impiegati: 6 mesi (anzianità di servizio fino a 5 anni); 8 mesi (anzianità
superiori), più eventuali 4 mesi di aspettativa non retribuita (3 mesi per l'Odontotecnica).
Nel caso di più malattie: 10 mesi nell'arco di 24 mesi (Metalmeccanica e Oreficeria).
Trattamento economico. Operai: integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza della
retribuzione di fatto dal 4° al 150° giorno di assenza ovvero dal 1° giorno di assenza per malattie
superiori a 7 giorni. Impiegati: trattamento economico interamente a carico dell'azienda fino a
concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione globale: 100% primi 2 mesi; 50%, 4 mesi
successivi (anzianità di servizio fino a 5 anni); 100%, primi 3 mesi; 50%, 5 mesi successivi
(anzianità superiori).
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Infortunio sul
lavoro
Conservazione del posto. Spetta fino alla guarigione clinica; nel caso di
malattia professionale, per il periodo di erogazione da parte dell'INAIL
dell'indennità per inabilità temporanea.
Trattamento economico. Impiegati: trattamento integrativo, a carico
dell'azienda, nei limiti previsti per le assenze in caso di malattia.
Operai: per il periodo di carenza, trattamento integrativo a carico dell'azienda
fino a concorrenza della intera retribuzione.
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Enti Bilaterali:
A decorrere dal 1° luglio 2010, le Imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il
relativo contributo dovranno erogare a ciascun Lavoratore un importo forfetario pari a €
25,00 lordi mensili per tredici mensilità.
Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della
retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli Istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi
quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
In caso di Lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto
proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il
divisore previsto dal CCNL.
Per gli Apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione
riconosciuta.
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A partire dal 1° luglio 2010 potranno essere versati gli importi sotto indicati, in base al
livello; nei casi di:
a) Rappresentanza sindacale: 0,10% - 12,5 €;
b) Rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza: 0,15% - 18,75 €;
c)
Ente bilaterale nazionale: 0,01% - 1,25 €;
d) Rappresentanza imprese: 0,25% - 31,25 €;
e) Fondo sostegno al reddito: 0,49% - 61,25 €;
(questo importo è comprensivo dei 29,00 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della
quota relativa alla gestione).
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Le aziende verseranno i contributi alla bilateralità attraverso uno specifico codice tributi
inserito all'interno del modello F24.
Il contributo, pari ad € 125,00 annui per ogni Lavoratore Dipendente, anche a tempo
determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a €
10,42.
Per i Lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta
del 50%.
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La qualificazione dei redditi di lavoro dipendente nel TUIR
L’art. 49, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (da ora TUIR) definisce ciò che
fiscalmente deve intendersi per “redditi di Lavoro Dipendente”.
In particolare essi sono quelli:
“….. che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi
qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando
sia considerato tale in base alle norme sulla legislazione del lavoro”.
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In pratica gli emolumenti, anche sotto forma di retribuzioni in natura, percepiti sulla base del
rapporto giuridico contrattuale, indipendentemente dalla effettiva prestazione lavorativa,
rientrano nella categoria dei redditi di Lavoro Dipendente.
Pertanto, a norma dell’art. 2094 del Codice Civile è reddito di Lavoro Dipendente, anche ai
fini fiscali, quanto percepito da colui che:
“….si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’Impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’Imprenditore”.
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Art. 51 del TUIR in ordine alla base imponibile fiscale dei redditi di Lavoro
Dipendente
“Il reddito di Lavoro Dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione al rapporto di lavoro.
Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere,
corrisposti dai Datori di Lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta
successivo a quello cui si riferiscono”.
Da un punto di vista strettamente tributario, pertanto, è irrilevante la differente qualifica o
inquadramento contrattuale attribuito al singolo Dipendente (Operaio, Impiegato, Quadro o
Dirigente) laddove il soggetto presti la propria attività lavorativa in posizione di dipendenza
e sotto la direzione di altri.
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Per completezza occorre ricordare che rientrano nel novero dei “redditi di Lavoro
Dipendente” anche i c.d. redditi a loro equiparati, secondo l’elencazione del comma 2 dello
stesso art. 49 TUIR che si riporta:
-
pensioni di ogni genere (derivanti dalla cessazione dell’attività lavorativa, di invalidità ed
-
somme di cui all’art. 429 ultimo comma del codice di procedura civile (interessi sui
indirette) ed assegni ad esse equiparate
crediti di lavoro e somme percepite a titolo di rivalutazione monetaria)
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Da tale definizione si desume il primo, imprescindibile, principio sulla tassazione dei redditi
di Lavoro Dipendente:
-
il criterio di onnicomprensività, ossia la presunzione di imponibilità di qualsiasi
somma (stipendi, salari, superminimi, maggiorazione per lavoro straordinario, mensilità
aggiuntive, indennità di varia natura, erogazioni liberali, rimborsi spese forfetari, salvo le
specifiche eccezioni espressamente previste) o valore (intendendo con tale
espressione la quantificazione dei beni e servizi messi a disposizione dei Dipendenti)
che il Lavoratore riceve “in relazione” al rapporto di lavoro e quindi anche se
l’erogazione non è direttamente effettuata dal Datore
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-
il criterio di
“cassa allargata” ossia la riconducibilità al periodo di imposta
precedente (con conseguente indicazione nel CU e Modello 770 Semplificato) di tutte le
erogazioni effettuate entro il 12 gennaio dell’anno successivo Il reddito deve essere,
pertanto, assoggettato a tassazione nel momento e nel periodo di imposta in cui viene
percepito dal dipendente ed, in genere, sulla base delle regole generali che prevedono
l’applicazione delle ordinarie aliquote e scaglioni, salvo le circoscritte deroghe
applicabili per gli emolumenti a tassazione separata.
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Sotto il profilo operativo il Datore di Lavoro deve:
-
determinare il reddito complessivo annuo, sommando tutti gli importi che sono stati
-
riconoscere le detrazioni e deduzioni fiscali
-
corrisposti da lui o da altri al percettore
verificare se sussistono quote di retribuzione totalmente o parzialmente esenti,
operando la ritenuta fiscale sulla differenza
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I contributi previdenziali ed assistenziali
Questa tipologia di benefit, disciplinata dall’art. 51, comma 2, lett. a) TUIR ricomprende la
categoria dei contributi, aventi differenti finalità, inerenti il rapporto di lavoro, versati o per
disposizione di legge o in conformità a contratti, accordi o regolamenti aziendali.
I “contributi previdenziali e assistenziali” sono finalizzati a garantire al dipendente future
prestazioni sotto forma di erogazioni in forma di capitale o in forma di rendita (prestazione
pensionistica) e rappresentano benefit esenti da imposizione senza alcun limite.
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I contributi di assistenza sanitaria versati dal Datore di Lavoro e/o dal Lavoratore ad Enti e
Casse aventi finalità assistenziale non concorrono a formare il reddito imponibile del
Lavoratore Dipendente, per un importo annuo massimo di 3.615,20 euro.
Trattasi della contribuzione versata ai Fondi, Enti o Casse contrattualmente previsti per
alcune tipologie di Lavoratori (F.A.S.I, FASDAC, Qu.A.S. ecc.) finalizzati a garantire agli
iscritti, o ai familiari degli iscritti alcune prestazioni sanitarie o a rimborsare le spese
mediche sostenute, in virtù delle differenti previsioni di copertura dei vari regolamenti di
funzionamento.
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Retribuzioni in natura
I fringe benefits
L'art. 2099, comma 3, cod. civ., prevede inoltre che il datore di lavoro ed il lavoratore possono
stabilire che la retribuzione sia costituita, anzichè da denaro, da prestazioni in natura, quale la
concessione del vitto e dell'alloggio o prevedere l'attribuzione di una quota dei prodotti raccolti o
trasformati.
Nella retribuzione in natura rientrano anche altri benefici attribuiti dalle aziende ai loro dipendenti
o solo a taluni di essi.
Il principio generale è che i beni non monetari riconosciuti dal datore di lavoro al lavoratore
costituiscono retribuzione imponibile (fatte salve specifiche eccezioni). Per determinare
l’imponibilità del benefit occorre preliminarmente quantificare il valore normale del bene stesso
che [... ] corrisponde al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della
stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi [...] (TUIR, art.9, c. 3)
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Fabbricati concessi in locazione, uso o comodato: se il benefit assegnato è un alloggio o un’abitazione
occorrerà distinguere:
• se il bene è strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa e il dipendente ha l’obbligo di dimorarvi (è
il tipico caso del custode o del portiere di un fabbricato) e il fabbricato è iscritto al catasto: si assume la
rendita catastale; si aumenta questo valore delle spese inerenti al fabbricato (comprese le utenze non a
carico dell’utilizzatore); si calcola la differenza tra la rendita catastale così determinata e quanto corrisposto
dal dipendente al datore di lavoro per il godimento dell’immobile: è imponibile il 30% di questa differenza;
• se il bene non è strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa, (e il dipendente non ha l’obbligo di
dimorarvi) è imponibile l’intera differenza come sopra determinata;
• in entrambi i casi, se il fabbricato non è iscritto al catasto, è imponibile la differenza tra il valore del
canone di locazione stabilito in regime vincolistico (o, in assenza, quello determinato in libero mercato) e
quanto corrisposto dal dipendente per il godimento dell’immobile.
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Mensa aziendale e prestazioni sostitutive:
• sono totalmente esenti la somministrazione di vitto che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti e la
somministrazione di pasti tramite mense, direttamente o indirettamente gestite dal datore di lavoro;
• sono esenti con limitazioni le prestazioni sostitutive della mensa (es. buoni pasto), fino a 5,29 euro (7,00
euro dal 1° luglio 2015, se erogati in forma elettronica). Il valore nominale eccedente è imponibile ed è
escluso dal limite di 258,23 euro su base annua per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro.
Cessione di beni e servizi: costituisce retribuzione imponibile l’intero valore dei beni ceduti o dei servizi
prestati se, nel periodo di riferimento, il valore stesso supera 258,23 euro.
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Auto aziendale concessa ad uso promiscuo al dipendente
L’art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR prevede che costituisce benefit un ammontare pari al “30% dell’importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI”
Uso promiscuo:
assegnazione ad uno specifico dipendente dell’auto per espletare l’attività di lavoro e per i quali abbia
consentito anche l’uso personale
A fronte dell’uso personale del veicolo da parte del dipendente:
Addebito al dipendente di un corrispettivo pari o superiore al “compenso in natura”
Nessun importo concorre a determinare il reddito di lavoro dipendente
Addebito al dipendente di un corrispettivo inferiore al “compenso in natura”
La differenza costituisce reddito da assoggettare a tassazione
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Auto concessa ad uso esclusivamente aziendale
Trattandosi di utilizzo del veicolo per soli scopi aziendali, non si genera in capo al dipendente alcun
compenso in natura
Auto concessa ad uso esclusivamente privato
• Non è possibile procedere al conteggio del fringe benefit in base al criterio forfettario
• Valutazione del compenso in natura in base alla regola del “valore normale”
• Nel caso in cui l’azienda addebiti al dipendente un corrispettivo, laddove lo stesso risultasse inferiore
all’ammontare del fringe benefit tassabile in capo al lavoratore, si renderà necessario assoggettare ad
imposizione la differenza
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Abbonamenti a riviste, giornali e periodici
- devono essere destinati alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi
- gli stessi devono rispondere a specifiche finalità educative, di istruzione, etc.;
- le spese devono essere volontariamente sostenute dal datore di lavoro;
- il lavoratore deve risultare “estraneo” al rapporto tra il datore di lavoro ed il prestatore del
servizio: diversamente, ove, ad esempio, egli sottoscrivesse direttamente l’abbonamento e
il datore provvedesse al “ristoro” della somma a tal titolo corrisposta, questa costituirebbe
un compenso interamente tassato in busta paga, ai sensi del primo comma dell’art. 51 del
TUIR.
Ovviamente, ove l’abbonamento a riviste, piuttosto che l’acquisto di libri, giornali e
periodici, abbia ad oggetto materiale “specializzato”, le relative spese, da un lato, non configurano un benefit
in capo al lavoratore e, dall’altro, sono da considerarsi interamente deducibili ai fini del reddito di impresa, in
quanto spese inerenti il conseguimento degli scopi aziendali.
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Costruzione dell'imponibile contributivo
Per prima cosa bisogna costruire il cosiddetto "imponibile contributivo".
Non tutte le voci della retribuzione sono considerate allo stesso modo:
Di seguito le voci che non partecipano alla costituzione dell’imponibile contributivo:
-
Buoni pasto fino a € 5,29 ad eccezione di quelli elettronici con esenzione fino ad € 7,00
Diarie e trasferte
TFR e altre somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
Erogazioni liberali
Prestazioni a carico degli Istituti (malattia, maternità, infortunio)
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Applicazione dell'aliquota contributiva
Il calcolo dei contributi è cosa agevole perché non è altro che l'applicazione di una
percentuale che varia settore per settore e in base al numero di Dipendenti.
Esempio:
Settore
Industria fino a 15 dipendenti
Qualifica
Operai
40,07%
Operai
43,07%
Operai
43,37%
Industria fino a 15 dipendenti
Impiegati
Industria oltre i 15 fino a 50 dipendenti
Impiegati
Industria oltre i 50 dipendenti
Impiegati
Industria oltre i 15 fino a 50 dipendenti
Industria oltre i 50 dipendenti
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Aliquota
Globale
di cui a carico
dipendente
9,19%
37,85%
9,19%
40,85%
9,49%
41,15%
9,49%
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9,49%
9,49%
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Costruzione dell’Imponibile Fiscale
Una volta determinato il prelievo contributivo dobbiamo passare a quello fiscale:
costruire un imponibile fiscale adottando lo stesso metodo, quindi verificando se l’Agenzia
per le Entrate considera quell'emolumento come retribuzione imponibile.
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Somme e valori totalmente o parzialmente esclusi dalla base imponibile sia contributiva che
fiscale.
-
Erogazioni Liberali: sono elargizioni che sono operate dal Datore di Lavoro in occasione di
festività o ricorrenze (il centenario dell'azienda o la festa del fondatore, alcune festività
religiose etc.). Queste elargizioni sono esenti sia da contributi che da imposte fino a €
258,00. La parte eccedente è imponibile
-
Corrispettivo del servizio di mensa: la prestazione di mensa è interamente esente, quando
anche il Lavoratore usufruisca del pasto aziendale il valore convenzionale non è sottoposto a
contributi e a tassazione. Leggermente diversa invece la disciplina che riguarda i buoni
pasto: quando questi sono dati in sostituzione del servizio mensa sono esenti dal pagamento
sia di contributi che di tasse fino al € 5,29 giornaliere
-
Somme per trasferte e missioni: Le trasferte sono esenti entro certi limiti e a certe condizioni.
A tal proposito è utile ricordare che le spese di viaggio e di trasporto documentate (anche
sotto forma di indennità chilometrica) sono, entro certi limiti, totalmente esenti.
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-
Sono inoltre esclusi dalla base imponibile previdenziale, pur essendo soggetti a
tassazione, gli elementi di seguito riportati:
-
le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto
le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di
incentivare l’esodo dei Lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla
predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso
-
i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di
risarcimento danni
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-
le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge
-
le somme e le provvidenze erogate da Casse, Fondi e gestioni previste da Contratti
-
i proventi derivanti da polizze assicurative
-
Collettivi, da accordi o da regolamenti aziendali e quelle erogate dalle Casse Edili
i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa
le somme a carico del Datore di Lavoro e del Lavoratore versate alle Casse Edili –
diverse dalle ferie, gratifica natalizia e riposi annui - nella misura pari all’85% del loro
ammontare
-
i trattamenti di famiglia ex art. 3, lett. d), T.U.I.R.
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Schema riassuntivo per la determinazione del netto busta paga
1.
La retribuzione lorda è quella base prevista dal Contratto Collettivo di categoria
applicato e corrisponde allo stipendio lordo di fatto percepito ogni mese.
Per determinarne il valore è necessario sommare o sottrarre alla retribuzione di fatto le
voci variabili, come ad esempio le ore di straordinario, le festività non godute, le festività
abolite pagate
2.
Il totale lordo arrotondato rappresenta la base su cui è calcolato il totale dei contributi
sociali a carico del Dipendente.
L'imponibile contributivo varia in base all'ammontare dello stipendio
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3.
Viene determinato l'imponibile fiscale per poter calcolare l'Irpef e ad esso si applicano le
aliquote per scaglioni di reddito.
Sottraendo all'Irpef lorda le eventuali detrazioni si ottiene l'Irpef netta, quella cioè che
dovrà essere trattenuta al Lavoratore per il periodo di paga in questione
4.
Tolte tutte le trattenute (contributi previdenziali ed assistenziali meno l'Irpef dovuta,
addizionali regionali e comunali) si determina la retribuzione netta effettivamente
percepita dal Lavoratore
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Indennità ed emolumenti di trasferta e rimborsi spesa: l’imponibilità fiscale e
contributiva
Rimborsi spesa:
in generale i rimborsi piè di lista di spese sostenute per lo svolgimento dell’attività lavorativa
sono assoggettati a contribuzione, salvo quanto previsto in caso di trasferta e di
trasferimento.
Sono invece esclusi dalla base imponibile i rimborsi di denaro anticipato per conto del
Datore di Lavoro.
Esempio: la spesa del canone telefonico, sostenuta dai Lavoratori in reperibilità che
necessitano di un telefono per poter adempiere all’obbligazione contrattuale, è esclusa dal
reddito imponibile ai fini contributivi.
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TRASFERTA
Il Lavoratore si trova in trasferta allorquando viene comandato a prestare la propria attività
al di fuori della sede di lavoro presso la quale è stato assunto.
La trasferta è quindi espressione del potere unilaterale del Datore di lavoro di organizzare
al meglio l’attività produttiva.
Presupposto fondamentale di tale Istituto è l’occasionalità con la quale il Lavoratore viene
inviato al di fuori della sede di lavoro.
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Per quanto attiene l’esenzione fiscale e contributiva delle varie tipologie di rimborso, di
seguito si allega uno schema delle varie combinazioni possibili tra rimborsi a forfait ed a piè
di lista:
1) Indennità forfettaria
-
nel Comune della sede di lavoro
interamente imponibili
trasferta esente nel limite di € 46,48 in Italia e di € 77,46 all’estero al netto delle spese
di viaggio e trasporto
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2) Rimborso misto
-
nel Comune della sede di lavoro
Interamente imponibile con
l’eccezione dei soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati
dal vettore (tram, taxi, etc.
-
spese di viaggio (comprese le indennità chilometriche) e di trasporto → sempre esenti
l’indennità di trasferta, con rimborso analitico, è esente nel limite di € 30,99 in Italia e di
€ 51,64 all’estero
3) Rimborso analitico
-
nel Comune della sede di lavoro
i rimborsi analitici sono imponibili
salvo che si riferiscano a spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal
vettore
-
indennità di trasferta esente nel limite di € 15,49 in Italia e di € 25,82 all’estero
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L’importo di € 15,49 in Italia e di € 25,82 all’estero è da considerarsi giornalmente sempre
esente a titolo di spese non documentabili ma analiticamente indicate dal Dipendente
(parcheggio, lavanderia, ecc.)
Il tempo viaggio non è di norma considerato orario di lavoro, salvo che non sia strutturale
alla prestazione lavorativa.
Per quanto attiene le scritture obbligatorie, il vademecum sul LUL del Ministero del Lavoro,
precisa che vanno annotati tutti i rimborsi spese anche se fiscalmente e contributivamente
esenti.
Non vanno inoltre annotate le spese anticipate dal Lavoratore, ma che risultano intestate
direttamente al Datore di Lavoro tramite fattura.
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TRASFERTISTA
Si tratta di quella tipologia di Lavoratore tenuto per contratto all’espletamento dell’attività
lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi ed al quale, in funzione delle modalità di
svolgimento dell’attività, vengono attribuite delle somme, non in relazione ad una singola
trasferta.
Appositi Decreti Ministeriali potrebbero stabilire categorie di Lavoratori e condizioni di
applicabilità, ma ad oggi non ne sono stati emanati.
Il TUIR stabilisce che le indennità e le somme corrisposte a tale tipologia di Lavoratore ed a
titolo di trasferta, rientrino nell’imponibile fiscale (ed ai sensi del D. Lgs. 314/97 in quello
contributivo) nella misura del 50% del loro ammontare.
Anche al trasfertista tuttavia, può essere riconosciuta una indennità di trasferta totalmente
esente, in aggiunta all’indennità già percepita, nell’ipotesi in cui lo stesso si trovi a prestare
la propria attività lavorativa al di fuori dell’ambito territoriale assegnatogli all’atto
dell’assunzione.
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LA BUSTA PAGA NEL CASO DI LAVORO STRAORDINARIO
Di seguito si ipotizza il caso di un Lavoratore, Dipendente di Azienda che applica il CCNL
Studi Professionali che nel corso del mese in esame ha effettuato 10 ore di lavoro
straordinario nella stessa settimana.
Retribuzione
La sua retribuzione mensile lorda è formata generalmente dai seguenti elementi:
-
Paga base: € 1.441,37
Superminimo: € 58,63
Totale: € 1.500,00
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Maggiorazioni per lavoro straordinario
Il CCNL prevede che le ore di lavoro straordinario, vale a dire quelle eccedenti l'orario
normale di 40 ore settimanali saranno retribuite con le seguenti modalità:
-
Con la quota oraria della “retribuzione di fatto” , come definita dal CCNL, vale a dire
quella che si ottiene dividendo per il coefficiente orario “170” l’insieme di tutte le voci
che compongono la “normale retribuzione”, come definita dal CCNL, nonché degli
altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi
spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una
tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli
Istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
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-
Con una maggiorazione del 15% per le prestazioni di lavoro oltre la 41ª ora
settimanale da calcolare sulla quota oraria di “retribuzione” come definita dal
CCNL, vale a dire esclusivamente sull’insieme degli elementi retributivi previsti dal
Contratto Collettivo, quali paga base, contingenza, terzi elementi, scatti di anzianità
ed altri elementi derivanti dalla Contrattazione Collettiva.
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Pertanto, essendo “170” il quoziente per la determinazione della quota oraria della
retribuzione, i calcoli da effettuare sono i seguenti:
-
Quota oraria della retribuzione di fatto: € 1.500,00 : 170 = € 8,82
La maggiorazione sarà determinata nel modo seguente:
-
Maggiorazione del 15%: € 8,82 x 15% = € 1,32
L’importo spettante per lo straordinario sarà quindi:
-
€ 8,82 + € 1,32 x 10 ore = € 101,40 totale compenso straordinario
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Imponibile Previdenziale
L’imponibile previdenziale del mese è costituito dalle voci che compongono la retribuzione
ordinaria (€ 1.500,00) e dal compenso per lavoro straordinario (€ 101,40), per un
totale di € 1.601,40
Quindi l’imponibile contributivo del mese è pari a:
Imponibile Previdenziale
€ 1.601,40
Su tale importo devono essere calcolati i contributi dovuti all’INPS dal Dipendente, che
sono pari al 9,19% dell’imponibile previdenziale.
Pertanto, i contributi INPS a suo carico sono:
Ctr. Fondo pensioni (1.601,40 x 9,19% =) € 147,16
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Imponibile Fiscale
L’imponibile fiscale del mese è formato dalla somma di tutti gli elementi considerati
imponibili previdenzialmente, cioè € 1.601,40, da cui vanno sottratti i contributi
previdenziali, deducibili in quanto obbligatori per legge, pari ad € 147,16.
Pertanto l’imponibile fiscale del mese deve essere determinato come segue:
Retribuzione lorda
meno i contributi deducibili
= imponibile fiscale
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€ 1.601,40
€
147,16
------------------------€ 1.454,24
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
• Per informazioni di carattere generale: [email protected]
• Per quesiti relativi al servizio Paghe on-line: [email protected]
• Sito: www.opendotcom.it
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